SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

13 settembre 2017 ( *1 )

«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Decisione 2011/678/UE – Aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini – Aiuto incompatibile con il mercato interno – Obbligo di recupero – Mancata esecuzione»

Nella causa C‑591/14,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, proposto il 19 dicembre 2014,

Commissione europea, rappresentata da J.-F. Brakeland, B. Stromsky, S. Noë e H. van Vliet, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato da C. Pochet, L. Van den Broeck e J.‑C. Halleux, in qualità di agenti, assistiti da L. Van den Hende e J. Charles, avocats,

convenuto,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász (relatore), C. Vajda, K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 dicembre 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 marzo 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il ricorso in esame, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo adottato, nei termini prescritti, tutte le misure necessarie ai fini del recupero presso i beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della decisione 2011/678/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione [aiuto di Stato C 44/08 (ex NN 45/04)] (GU 2011, L 274, pag. 36; in prosieguo: la «decisione controversa»), e non avendo informato la Commissione, nel termine impartito, in merito alle misure adottate per conformarsi a detta decisione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli da 2 a 4 della medesima decisione.

Contesto normativo

Il regolamento (CE) n. 659/1999

2

Il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU 1999, L 83, pag. 1), stabilisce, all’articolo 14, intitolato «Recupero degli aiuti», quanto segue:

«1.   Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto [dell’Unione].

2.   All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3.   Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia [dell’Unione europea] emanata ai sensi dell’articolo [278 TFUE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto dell’Unione».

Gli orientamenti TSE

3

Nel 2002 la Commissione delle Comunità europee ha adottato gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli (GU 2002, C 324, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti TSE»). I punti da 23 a 25 di tali orientamenti dispongono quanto segue:

«23.

Al fine di promuovere l’adozione di misure per la tutela della salute umana e animale, la Commissione ha deciso di continuare ad autorizzare aiuti di Stato fino al 100% del costo dei test TSE, conformemente ai principi del capitolo 11.4 degli orientamenti agricoli.

24.

Tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2003, l’intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare i 40 EUR per test. L’obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione nazionale o sulla normativa comunitaria. L’importo si riferisce ai costi totali dell’analisi, ossia il kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l’analisi, la conservazione e la distruzione del campione. Tale importo potrebbe essere ridotto in futuro, parallelamente all’evoluzione dei costi del test.

25.

Il contributo statale alle spese relative ai test TSE dev’essere versato all’operatore presso il quale devono essere prelevati i campioni per i test. Tuttavia, per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, l’aiuto può essere versato in alternativa ai laboratori, purché possa essere idoneamente dimostrato che l’importo dell’aiuto di Stato è trasferito integralmente all’operatore. In ogni caso, l’aiuto di Stato percepito, direttamente o indirettamente, dall’operatore, presso il quale devono essere prelevati i campioni per i test, deve trovare riscontro nei prezzi proporzionalmente inferiori addebitati dall’operatore in questione».

Fatti e decisione controversa

4

Nel corso degli anni tra il 2001 e il 2006 il Regno del Belgio si accollava in tutto o in parte i costi dei test relativi alle indagini attinenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini (in prosieguo: i «test BSE»).

5

Nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, il costo dei test BSE veniva finanziato interamente dall’Erario.

6

Dal 1o gennaio 2002 al 30 giugno 2004, tali test venivano prefinanziati dal Bureau d’intervention et de restitution belge [Ufficio belga per l’intervento e le restituzioni (BIRB)], istituto federale pubblico munito di personalità giuridica.

7

Dal 1o luglio 2004 al 30 novembre 2004, i test BSE venivano finanziati dall’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire [Agenzia federale per la sicurezza della catena alimentare (AFSCA)], istituto pubblico munito di personalità giuridica.

8

A seguito di denunce che aveva ricevuto, la Commissione trasmetteva al Regno del Belgio, in data 27 gennaio 2004, una richiesta di informazioni concernente le misure di finanziamento dei test BSE. Le autorità belghe rispondevano alla richiesta in data 6 febbraio 2004 e 14 maggio 2004.

9

Con lettera del 23 gennaio 2004, il Regno del Belgio notificava alla Commissione una misura di aiuto diretta a coprire i costi delle indagini relative alla BSE negli animali. Con tale misura, si intendeva operare un prefinanziamento dei costi dei test BSE, il cui importo avrebbe dovuto essere rimborsato successivamente mediante tributi parafiscali. Secondo le spiegazioni fornite dal Regno del Belgio, il meccanismo di finanziamento notificato costituiva soltanto la rielaborazione di un progetto di regio decreto che, nel 2001, era stato approvato dalla Commissione, senza, tuttavia, essere attuato. Poiché la misura notificata era già stata eseguita, essa è stata iscritta nel registro degli aiuti non notificati con il riferimento NN 45/04.

10

Il 16 settembre 2004 le autorità belghe presentavano un nuovo progetto di regio decreto, poi divenuto regio decreto del 15 ottobre 2004, relativo al finanziamento delle indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli animali (Moniteur belge dell’8 novembre 2004, pag. 75290). Tale decreto fissava un sistema di retribuzione di EUR 10,70 per ogni bovino presentato al macello.

11

Con lettera del 26 novembre 2008, la Commissione informava il Regno del Belgio che aveva deciso di avviare il procedimento ai sensi all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

12

Al considerando 121 della decisione controversa, la Commissione rilevava che l’importo massimo dell’aiuto autorizzato nell’ambito del finanziamento dei test BSE, fissato negli orientamenti TSE a una somma di EUR 40 per test, era stato superato dal Regno del Belgio nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 30 giugno 2004. La Commissione precisava che l’importo degli aiuti eccedente detto importo massimo autorizzato era stimato in EUR 6619810,74.

13

Al considerando 92 di tale decisione, la Commissione ha infatti rilevato che «(…) le misure finanziate con risorse statali, contributi compresi, procurano un vantaggio selettivo agli agricoltori, macelli e altre entità che lavorano, maneggiano, vendono o commercializzano prodotti derivanti dai bovini sottoposti ai test BSE obbligatori ai sensi della legislazione applicabile, in quanto riducono i costi che gravano sui beneficiari. Questi vantaggi non vengono concessi mediante pagamenti diretti, ma con la copertura dei costi dei test BSE da parte delle autorità pubbliche, che pagano direttamente il costo dei test ai laboratori che li effettuano su richiesta dei macelli e fatturano i costi all’AFSCA».

14

Ai successivi considerando 99 e 100, la Commissione osservava, da un lato, che il finanziamento dei test BSE mediante contributi costituiva un vantaggio finanziato da risorse statali a favore degli agricoltori, dei macelli e degli altri enti che lavorano, trasformano, vendono o commercializzano prodotti derivanti da bovini sottoposti ai test BSE obbligatori ai sensi della legislazione applicabile e, dall’altro, che tale vantaggio rientrava nell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Dopo aver osservato che il Regno del Belgio non le aveva notificato tali aiuti, la Commissione ne rilevava l’illegittimità.

15

Ai successivi considerando da 126 a 128, la Commissione esaminava, con riguardo agli aiuti versati tra il 1o gennaio 2003 e il 30 giugno 2004, il sistema di recupero degli aiuti attuato mediante contributi prelevati per il finanziamento dell’AFSCA, come proposto dal Regno del Belgio, secondo cui il ricorso a tale approccio globale era motivato dal fatto che risultava difficile, in pratica, operare un recupero individuale di tali aiuti.

16

Al considerando 129 della decisione controversa, la Commissione sottolineava che il sistema di recupero degli aiuti attuato dal Regno del Belgio non risultava conforme ai requisiti in materia di recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, in quanto detto sistema, contrariamente a consolidata giurisprudenza della Corte, non obbligava il beneficiario effettivo degli aiuti a restituire esso stesso il vantaggio di cui aveva beneficiato sul mercato rispetto ai propri concorrenti.

17

Alla luce dei suesposti elementi, la Commissione, con la decisione controversa, notificata al Regno del Belgio il 28 luglio 2011, disponeva quanto segue:

«Articolo 1

1.   Le misure finanziate con le retribuzioni non costituiscono un aiuto.

2.   Il finanziamento dei test BSE con risorse statali costituisce un aiuto compatibile con il mercato interno a favore di agricoltori, macelli e altre entità che lavorano, maneggiano, vendono o commercializzano prodotti derivanti dai bovini sottoposti ai test BSE obbligatori per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 e dal 1o luglio 2004 al 31 dicembre 2005.

3.   Il finanziamento dei test BSE con fondi statali per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2003 e il 30 giugno 2004 costituisce un aiuto compatibile con il mercato interno a favore di agricoltori, macelli e altre entità che lavorano, maneggiano, vendono o commercializzano prodotti derivanti da bovini e sottoposti al test BSE obbligatorio per importi inferiori a 40 EUR per test. Gli aiuti oltre l’importo massimo di EUR 40 per test sono incompatibili con il mercato interno e devono essere recuperati, ad eccezione di quelli concessi per progetti specifici che al momento della concessione rispettavano tutte le condizioni stabilite dal regolamento de minimis applicabile.

4.   Il Belgio ha illegalmente dato esecuzione all’aiuto per il finanziamento dei test BSE in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2004.

Articolo 2

1.   Il Belgio adotta ogni provvedimento necessario a recuperare presso i beneficiari gli aiuti illegali e incompatibili ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4.

2.   Gli aiuti da recuperare includono gli interessi calcolati a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 [della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU 2004, L 140, pag. 1)].

4.   Il recupero è effettuato senza indugio, con le procedure previste dalla legislazione nazionale, purché esse consentano l’immediata ed effettiva esecuzione della presente decisione.

Articolo 3

Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, è immediato ed effettivo.

Il Belgio garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Articolo 4

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione il Belgio fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

un elenco dei beneficiari che ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 3 e 4, hanno ottenuto aiuti nonché l’ammontare complessivo degli aiuti che ciascuno di essi ha ottenuto;

b)

l’importo totale (capitale e interessi) da recuperare presso i beneficiari;

c)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;

d)

i documenti attestanti che ai beneficiari è stato ingiunto il rimborso dell’aiuto.

2.   Il Belgio informa la Commissione dei progressi compiuti a seguito delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4.

3.   Trascorso il periodo di due mesi di cui al paragrafo 1, su richiesta della Commissione, il Belgio presenta una relazione sulle misure già adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione. Tale relazione fornisce inoltre informazioni dettagliate sull’importo degli aiuti e gli interessi sul recupero già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 5

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione».

Procedimento precontenzioso

18

Il 27 settembre 2011 il Regno del Belgio comunicava alla Commissione il proprio disaccordo con riguardo alla decisione controversa.

19

A tal fine, ribadiva anzitutto che il finanziamento statale del costo dei test BSE non costituiva un aiuto di Stato, in quanto «non esiste alcuna norma dell’Unione che obblighi gli Stati membri a recuperare, in tutto o in parte, i costi dei test BSE presso gli operatori economici e, in particolare, presso coloro che operano nel settore agricolo». Il Regno del Belgio sottolineava poi l’importanza dell’indagine che le autorità della concorrenza stavano effettuando riguardo a sospetti di pratiche anticoncorrenziali condotte dai laboratori in occasione dei test BSE.

20

Per quanto concerne l’esecuzione della decisione controversa, il Regno del Belgio deduceva che, in considerazione della vasta cerchia di persone designate dall’articolo 1 della decisione impugnata quali beneficiari degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, vale a dire gli agricoltori, i macelli e le altre entità che lavorano, trasformano, vendono o commercializzano prodotti di origine bovina e sottoposti al test BSE obbligatorio, era impossibile «ritrovare un nesso oggettivo tra l’animale sottoposto in origine al test per [la BSE] e i beneficiari in tutte le fasi sino alla vendita del prodotto finale».

21

Infine, il Regno del Belgio faceva valere che era sufficiente, in ogni caso, ripartire equamente l’importo di detti aiuti tra i sei settori interessati (allevatori, venditori di animali vivi, macelli, produzione e trasformazione di prodotti, commercio all’ingrosso, vendita al dettaglio) e dividerlo per il numero di operatori economici che intervengono in tali settori, per giungere alla conclusione che non occorreva procedere al loro recupero, in applicazione della regola de minimis.

22

Il 18 luglio 2012 la Commissione comunicava al Regno del Belgio che il beneficiario dell’aiuto «è l’operatore soggetto all’obbligo di effettuare il test BSE e al quale il macello fattura una retribuzione per costi dei test BSE», e che spettava a tale Stato membro «verificare, nel corso del periodo interessato, se i beneficiari a titolo individuale del servizio di test BSE effettuato sui loro bovini avessero ricevuto un aiuto incompatibile ([vale a dire] superiore a EUR 40) eccedente il de minimis». In proposito, la Commissione proponeva un metodo di calcolo consistente, nell’assunto che altri aiuti non siano stati concessi, nel dividere l’importo de minimis per l’importo eccedente la soglia di EUR 40 per ogni test effettuato, al fine di ottenere, in ultima analisi, il numero di test BSE per operatore al di là del quale l’aiuto eccederebbe le soglie autorizzate.

23

Dopo vari scambi di corrispondenza, vertenti, in particolare, sul metodo di calcolo per determinare gli importi degli aiuti da recuperare, la Commissione, ritenendo che il Regno del Belgio non avesse adottato le misure necessarie per conformarsi alla decisione controversa, decideva, con atto introduttivo del 19 dicembre 2014, di proporre il presente ricorso.

24

A seguito della proposizione di tale azione, il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza del 25 marzo 2015, Belgio/Commissione (T‑538/11, EU:T:2015:188), respingeva il ricorso di annullamento precedentemente proposto dal Regno del Belgio avverso la decisione controversa. Con la sentenza del 30 giugno 2016, Belgio/Commissione (C‑270/15 P, EU:C:2016:489), la Corte respingeva l’impugnazione proposta dal Regno del Belgio avverso detta sentenza del Tribunale.

Sul ricorso

Argomenti delle parti

25

La Commissione afferma che nessun recupero degli aiuti di cui trattasi ha avuto luogo entro i quattro mesi dalla notifica della decisione controversa, ossia entro e non oltre il 28 novembre 2011, senza che il Regno del Belgio abbia d’altronde fornito la prova di essersi trovato nell’impossibilità assoluta di eseguire tale decisione.

26

Al riguardo, la Commissione deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Regno del Belgio, la decisione controversa consente di identificare i beneficiari degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno. Infatti, tale decisione non contemplerebbe complessivamente gli agricoltori, i macelli e le altre entità che lavorano, trasformano, vendono o commercializzano prodotti derivanti dai bovini, ma specificherebbe che, fra tali soggetti, beneficiano di detti aiuti coloro che sono obbligati a sottoporsi a un esame BSE e ai quali il beneficio di detti aiuti ha consentito di ridurre i rispettivi costi di gestione.

27

Pertanto, i beneficiari effettivi degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, nella maggior parte dei casi e al di fuori di qualsiasi circostanza particolare, sarebbero i produttori primari, ma potrebbero essere, in altre circostanze e, a seconda dei casi, il macello o l’entità che ha lavorato o trasformato l’animale, oppure quella che ha venduto o commercializzato i prodotti derivanti dai bovini.

28

L’Istituzione aggiunge di aver costantemente suggerito, per tutta la durata degli scambi di corrispondenza con il Regno del Belgio, metodi pratici e realizzabili di attuazione della decisione controversa e che, contrariamente alle affermazioni di tale Stato, la sua posizione non è mai cambiata riguardo a coloro che, ai sensi di tale decisione, dovevano essere considerati beneficiari degli aiuti dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

29

Essa sottolinea che il Regno del Belgio non può invocare i regolamenti de minimis, avendo omesso di identificare i beneficiari individuali degli aiuti e non essendo quindi in grado, da un lato, di provare che il cumulo di tali aiuti non superava effettivamente il limite massimo autorizzato da detti regolamenti e, dall’altro, di dimostrare che tutte le altre condizioni ivi fissate erano state rispettate.

30

La Commissione aggiunge che il Regno del Belgio ha erroneamente invocato l’impossibilità assoluta di eseguire la decisione controversa e ha a torto sostenuto di aver dato prova di grande lealtà per tutta la durata della procedura, sebbene si sia costantemente opposto all’esecuzione della decisione controversa con un’argomentazione ad essa contraria.

31

Il Regno del Belgio replica deducendo, in primo luogo, che il finanziamento dei test BSE non può essere qualificato come aiuto di Stato, in quanto l’obbligo di effettuare tali test trova il suo fondamento nella tutela della sanità pubblica, e che questi ultimi non possono quindi essere considerati quale onere normalmente gravante sul bilancio di un’impresa.

32

In secondo luogo, il Regno del Belgio afferma che vi è ragionevole certezza che le soglie de minimis non siano state superate, cosicché esso non sarebbe affatto venuto meno agli obblighi derivanti dalla decisione controversa. A tal fine, lo Stato membro medesimo fa valere che, poiché la BSE è una malattia che colpisce la catena alimentare nel suo complesso, dalla fase di produzione a quella di vendita del prodotto finito, risulta impossibile individuare un nesso oggettivo tra l’animale sottoposto a test e i diversi beneficiari in tutte le fasi del processo di produzione e di vendita del prodotto finito. Per questo motivo, lo Stato membro medesimo avrebbe sempre sostenuto, conformemente alla decisione controversa, in particolare al suo considerando 92, che il costo dei test BSE dovesse essere sopportato dai sei settori economici interessati dalla carne bovina, tanto più che, se l’aiuto da recuperare fosse attribuito equamente a tali settori, l’importo medio del vantaggio per beneficiario e per settore si sarebbe collocato nettamente al di sotto delle soglie de minimis, cosicché sarebbe irragionevole richiedere a uno Stato di svolgere incarichi estremamente onerosi che, ovviamente, sarebbero inutili.

33

Il Regno del Belgio aggiunge che sarebbe, in ogni caso, possibile verificare il superamento delle soglie de minimis in funzione di ciascuno dei beneficiari dell’aiuto solo a condizione che la decisione controversa consenta di identificare effettivamente detti beneficiari, circostanza che non ricorrerebbe nella specie.

34

A tal fine, lo Stato membro medesimo fa valere l’esistenza di incongruenze nella decisione controversa, le quali non consentirebbero di stabilire se il recupero degli aiuti illegittimi e incompatibili debba effettuarsi presso il solo proprietario dell’animale o presso tutti gli operatori economici che intervengono nei settori individuati nella decisione de qua. Da tali incongruenze deriverebbe o l’inesistenza della decisione o l’impossibilità della sua esecuzione.

35

A tal riguardo, il Regno del Belgio sostiene che non possa essergli contestato di non aver cooperato lealmente con la Commissione, in quanto solo l’adozione del metodo globale da esso raccomandato per eseguire la decisione controversa ne avrebbe potuto permettere l’esecuzione, cosa che non sarebbe stata consentita dalla Commissione, la quale avrebbe continuato a modificare le sue spiegazioni in merito alla determinazione degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Giudizio della Corte

36

In limine, si deve ricordare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, che il Regno del Belgio non contesta che i finanziamenti qualificati come aiuti, conformemente all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della decisione controversa, non siano stati oggetto di alcuna misura di recupero, né che le informazioni di cui all’articolo 4 di tale decisione non siano state comunicate alla Commissione nei termini prescritti.

37

Di conseguenza, occorre esaminare gli argomenti difensivi che il Regno del Belgio oppone per giustificare la mancata esecuzione di tale decisione.

38

In proposito, va rilevato che, ad eccezione dei casi in cui una decisione di recupero sia stata oggetto di annullamento in forza dell’articolo 263 TFUE, gli unici argomenti difensivi che possono essere invocati da uno Stato membro avverso un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE sono quelli riguardanti l’impossibilità assoluta di eseguire la decisione di cui esso è destinatario (v. sentenza del 9 luglio 2015, Commissione/Francia, C‑63/14, EU:C:2015:458, punto 48 e giurisprudenza ivi citata) e l’inesistenza della decisione di recupero, nell’assunto che detta decisione sia inficiata da vizi particolarmente gravi e manifesti (v., in tal senso, in particolare, sentenze del 10 ottobre 2013, Commissione/Italia, C‑353/12, non pubblicata, EU:C:2013:651, punto 43, e del 22 marzo 2001, Commissione/Francia, C‑261/99, EU:C:2001:179, punto 19).

39

Per quanto concerne l’argomento riguardante l’erronea qualificazione del finanziamento dei test BSE come aiuti di Stato, è sufficiente rilevare che tale argomento equivale, in realtà, a contestare l’esistenza stessa di un aiuto di Stato e, di conseguenza, la validità della decisione controversa, senza tuttavia arrivare a far valere che quest’ultima sia inesistente. Pertanto, detto argomento può essere invocato unicamente nell’ambito processuale del contenzioso del ricorso di annullamento, quale previsto all’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/Francia, C‑37/14, non pubblicata, EU:C:2015:90, punto 77 e giurisprudenza ivi citata).

40

Va rilevato, in ogni caso, che lo stesso argomento è già stato esaminato e respinto ai punti da 79 a 81 della sentenza del 25 marzo 2015, Belgio/Commissione (T‑538/11, EU:T:2015:188), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento proposto dal Regno del Belgio avverso la decisione controversa, e che tale sentenza è stata confermata dalla Corte nella sua sentenza del 30 giugno 2016, Belgio/Commissione (C‑270/15 P, EU:C:2016:489).

41

Dai rilievi suesposti risulta che l’argomento relativo ad un’erronea qualificazione del finanziamento dei test BSE come aiuti di Stato è irricevibile.

42

Per quanto concerne l’argomento del Regno del Belgio secondo cui la decisione controversa sarebbe inesistente, dedotto nell’ipotesi in cui l’aiuto di cui trattasi debba essere recuperato esclusivamente presso gli agricoltori, occorre rilevare che, sia ai considerando 90, 92 e 99 sia all’articolo 1, paragrafo 3, tale decisione designa i beneficiari degli aiuti come coloro su cui gravava l’onere di effettuare un test BSE obbligatorio.

43

Ne consegue che la decisione controversa, sebbene non abbia identificato più specificamente i beneficiari in base ad un settore determinato o in funzione di caratteristiche oggettive diverse da quella indicata nel punto precedente, consentiva tuttavia di individuare i beneficiari degli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, senza limitare tali beneficiari ai soli agricoltori. Di conseguenza, la decisione non può essere considerata inesistente.

44

Quanto all’argomento relativo alle difficoltà nell’individuazione dei beneficiari effettivi dell’aiuto di cui trattasi, dedotto nell’ipotesi in cui l’obbligo di recuperare tale aiuto non sia limitato agli agricoltori, va rammentato che il timore di difficoltà interne, anche insormontabili, connesse, in particolare, alla verifica della situazione di ciascuna impresa interessata dal recupero degli aiuti illegittimi o alla vasta diffusione del regime degli aiuti nel tessuto produttivo nazionale, non può giustificare il fatto che uno Stato membro non rispetti gli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 1o aprile 2004, Commissione/Italia, C‑99/02, EU:C:2004:207, punti 2223 e giurisprudenza ivi citata).

45

Orbene, nel caso di specie, il Regno del Belgio non ha dimostrato che risultasse praticamente impossibile identificare i beneficiari effettivi dell’aiuto in questione. Infatti, esso avrebbe potuto rivolgersi, ad esempio, ai laboratori o agli operatori presso i quali erano stati prelevati i campioni per i test BSE, enti previsti al punto 25 degli orientamenti TSE, al fine di determinare gli altri operatori presso cui detto aiuto era stato trasferito.

46

Per quanto concerne l’argomento relativo al mancato superamento delle soglie de minimis, occorre ricordare che, per stabilire il beneficiario di un aiuto di Stato, occorre individuare le imprese che abbiano effettivamente goduto dell’aiuto medesimo (sentenze del 3 luglio 2003, Belgio/Commissione, C‑457/00, EU:C:2003:387, punto 55, nonché del 21 dicembre 2016, Commissione/Aer Lingus e Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P e C‑165/15 P, EU:C:2016:990, punto 90 e giurisprudenza ivi citata). Tale giurisprudenza esclude la possibilità di calcolare l’importo dell’aiuto da recuperare effettuando un’equa divisione dell’importo complessivo di tali aiuti tra i settori economici designati dalla decisione controversa, come proposto dal Regno del Belgio al fine di dimostrare il mancato superamento delle soglie de minimis.

47

Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, sebbene spetti alla Commissione dimostrare l’esistenza dell’asserito inadempimento dell’obbligo di recupero, fornendo alla Corte gli elementi necessari per la verifica da parte di quest’ultima dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su una qualsivoglia presunzione, incombe viceversa allo Stato membro interessato, una volta dimostrato il mancato recupero di una parte o della totalità degli aiuti in questione, giustificare le ragioni per le quali detto recupero non sarebbe richiesto per quanto concerne determinati beneficiari (sentenza del 12 febbraio 2015, Commissione/Francia, C‑37/14, non pubblicata, EU:C:2015:90, punto 71). Orbene, a parte il metodo di calcolo, escluso dalla giurisprudenza richiamata supra al punto precedente, il governo belga non fornisce alcun dato preciso e concreto che consenta di ritenere che, riguardo ai beneficiari interessati, le soglie de minimis siano state rispettate.

48

Alla luce di tutti i suesposti rilievi, si deve rilevare che, non avendo adottato tutte le misure necessarie per il recupero presso i beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della decisione controversa, e non avendo informato la Commissione in merito alle misure adottate per conformarsi a detta decisione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli da 2 a 4 di detta decisione.

Sulle spese

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Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Regno del Belgio, essendo rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

 

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

Non avendo adottato tutte le misure necessarie per il recupero presso i beneficiari degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi e incompatibili con il mercato interno dall’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della decisione 2011/678/UE della Commissione, del 27 luglio 2011, relativa all’aiuto di Stato a favore del finanziamento di indagini relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini cui il Belgio ha dato esecuzione [aiuto di Stato C 44/08 (ex NN 45/04)], e non avendo informato la Commissione europea in merito alle misure adottate per conformarsi a detta decisione, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE e degli articoli da 2 a 4 della decisione medesima.

 

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il francese.