SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

13 giugno 2017 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 143 TFUE — Difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro — Sostegno finanziario dell’Unione europea — Memorandum d’intesa concluso tra l’Unione europea e lo Stato membro beneficiario — Politica sociale — Principio della parità di trattamento — Normativa nazionale che vieta il cumulo tra una pensione pubblica e i redditi salariali provenienti dall’esercizio di attività presso un’istituzione pubblica — Differenza di trattamento tra le persone il cui mandato ha una durata prevista dalla Costituzione e i magistrati di carriera»

Nella causa C‑258/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d’appello di Alba Iulia, Romania), con decisione del 3 aprile 2014, pervenuta in cancelleria il 26 maggio 2014, nel procedimento

Eugenia Florescu,

Ioan Poiană,

Cosmina Diaconu, in qualità di erede di Mircea Bădilă,

Anca Vidrighin, in qualità di erede di M. Bădilă,

Eugenia Elena Bădilă, in qualità di erede di M. Bădilă,

contro

Casa Judeţeană de Pensii Sibiu,

Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale,

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale,

Statul român,

Ministerul Finanțelor Publice,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, J.L. da Cruz Vilaça, E. Juhász, M. Berger, A. Prechal e E. Regan, presidenti di sezione, A. Rosas, A. Borg Barthet (relatore), M. Safjan, D. Šváby e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 ottobre 2016,

considerate le osservazioni presentate:

per E. Florescu e I. Poiană, nonché per C. Diaconu, A. Vidrighin e E.E. Bădilă, in qualità di eredi di M. Bădilă, da D. Târşia, avvocato;

per la Casa Judeţeană de Pensii Sibiu, da D. Aldea e I. Stan, in qualità di agenti;

per il governo rumeno, da R.H. Radu, A. Wellman e M. Bejenar, in qualità di agenti;

per il governo ellenico, da K. Georgiadis e S. Papaioannou, in qualità di agenti;

per il governo ungherese, da M.Z. Fehér, in qualità di agente;

per la Commissione europea, da J.-P. Keppenne, H. Krämer, I. Rogalski e L. Nicolae, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 21 dicembre 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 6 TUE, 110 e 267 TFUE, degli articoli 17, 20, 21 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), del memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Romania, concluso a Bucarest e a Bruxelles il 23 giugno 2009 (in prosieguo: il «memorandum d’intesa»), del principio della certezza del diritto, dei principi di effettività e di equivalenza, nonché dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU 2000, L 303, pag. 16).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra, da un lato, la sig.ra Eugenia Florescu e il sig. Ioan Poiană nonché le sig.re Cosmina Diaconu, Anca Vidrighin e Eugenia Elena Bădilă, in qualità di eredi del sig. Mircea Bădilă, e, dall’altro, la Casa Judeţeană de Pensii Sibiu (Cassa provinciale delle pensioni di Sibiu, Romania), la Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale (Cassa nazionale delle pensioni e degli altri diritti in materia di previdenza sociale, Romania), il Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale (Ministero del Lavoro, della Famiglia e della Protezione sociale, Romania), lo Statul român (Stato rumeno) e il Ministerul Finanţelor Publice (Ministero delle Finanze pubbliche, Romania) in ordine ai diritti a pensione.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Il regolamento (CE) n. 332/2002

3

Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri (GU 2002, L 53, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 431/2009 del Consiglio, del 18 maggio 2009 (GU 2009, L 128, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 332/2002»), stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo di concorso reciproco previsto dall’articolo 143 TFUE.

4

L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

«1.   È istituito un meccanismo comunitario di sostegno finanziario a medio termine inteso a consentire la concessione di prestiti ad uno o più Stati membri che si trovino in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali. Possono beneficiare di tale meccanismo comunitario soltanto gli Stati membri che non hanno adottato l’euro.

L’esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell’ambito di tale meccanismo è limitata a 50 miliardi di EUR.

2.   La Commissione è autorizzata, ai sensi di una decisione che il Consiglio adotterà a norma dell’articolo 3 e previa consultazione del Comitato economico e finanziario, a contrarre prestiti a nome della Comunità europea sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie».

5

Ai sensi dell’articolo 3 di detto regolamento:

«1.   Il meccanismo di sostegno finanziario a medio termine può essere attivato dal Consiglio, su iniziativa:

a)

della Commissione, che agirà a norma dell’articolo 119 del trattato in accordo con lo Stato membro che desidera ricorrere al finanziamento comunitario;

b)

di uno Stato membro che si trovi in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti correnti o in quella dei movimenti di capitali.

2.   Lo Stato membro che desidera ricorrere al sostegno finanziario a medio termine effettua con la Commissione una valutazione delle sue esigenze finanziarie e presenta un progetto di programma di riassetto alla Commissione e al Comitato economico e finanziario. Il Consiglio, previo esame della situazione dello Stato membro interessato e del programma di riassetto da esso presentato a sostegno della domanda, decide, di norma nel corso della medesima sessione:

a)

sulla concessione di un prestito o di un’adeguata linea di credito, sul suo importo e sulla sua durata media;

b)

sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine al fine di ripristinare o di garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti;

c)

sulle modalità del prestito o della linea di credito il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. La liberazione di ogni quota è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti nell’attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi».

6

L’articolo 3 bis del regolamento n. 332/2002 prevede quanto segue:

«La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che specifica le condizioni stabilite dal Consiglio a norma dell’articolo 3. La Commissione trasmette il memorandum di intesa al Parlamento europeo e al Consiglio».

Le decisioni 2009/458/CE e 2009/459/CE

7

In virtù dell’articolo 1 della decisione 2009/458/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione del concorso reciproco alla Romania (GU 2009, L 150, pag. 6), l’Unione concede un concorso reciproco alla Romania ai sensi dell’articolo 143 TFUE. Inoltre, con la decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU 2009, L 150, pag. 8), l’Unione europea mette a disposizione della Romania un prestito a medio termine per un importo massimo di EUR 5 miliardi.

8

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione 2009/459:

«1.   Il sostegno è gestito dalla Commissione in modo coerente con gli impegni assunti dalla Romania e le raccomandazioni del Consiglio, in particolare le raccomandazioni per ciascun paese, nel contesto dell’attuazione del programma nazionale di riforme e del programma di convergenza.

2.   La Commissione concorda con le autorità rumene, previa consultazione del [Comitato economico e finanziario], le condizioni specifiche di politica economica cui subordinare il sostegno finanziario come previsto all’articolo 3, paragrafo 5. Tali condizioni sono fissate in un protocollo d’intesa coerente con gli impegni e le raccomandazioni di cui al paragrafo 1. (…)».

9

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della decisione 2009/459:

«Il pagamento di ciascuna rata successiva avviene sulla base di un’attuazione efficace del nuovo programma economico del governo rumeno da integrare nel programma di convergenza della Romania, nel programma nazionale di riforme e, in particolare, nelle condizioni economiche specifiche stabilite nel protocollo d’intesa. Esse comprendono, fra l’altro:

a)

l’adozione di un programma di bilancio a medio termine chiaramente definito per riportare il disavanzo delle amministrazioni pubbliche al disotto del valore di riferimento del 3% del [prodotto interno lordo (PIL)] previsto dal trattato entro il 2011;

b)

l’adozione e l’esecuzione di un bilancio modificato per il 2009, entro il secondo trimestre 2009, che abbia come obiettivo il contenimento del disavanzo pubblico entro il 5,1% del PIL in termini [di sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 95)];

c)

la riduzione in termini nominali, rispetto ai risultati del 2008, della spesa retributiva nel settore pubblico rinunciando agli aumenti retributivi (per un totale del 5% in termini nominali) previsti per il 2009 (o ulteriori tagli equivalenti nell’occupazione) o riducendo i posti nel pubblico impiego (compreso il fatto di bandire un solo posto vacante su sette);

d)

ulteriori riduzioni della spesa per beni e servizi e per sovvenzioni alle imprese pubbliche;

e)

il miglioramento della gestione delle finanze pubbliche attraverso l’adozione e l’applicazione di un quadro di bilancio vincolante a medio termine, la fissazione di limiti alle revisioni di bilancio possibili durante l’esercizio in corso, ivi compreso tramite regole di bilancio, e l’istituzione di un consiglio sul bilancio incaricato di effettuare un controllo qualificato e indipendente;

f)

una riforma del sistema retributivo del settore pubblico che includerà una parificazione e semplificazione delle tabelle salariali e una riforma del sistema dei bonus;

g)

la riforma dei parametri fondamentali del sistema pensionistico tramite il passaggio a un’indicizzazione delle pensioni ai prezzi al consumo piuttosto che alle retribuzioni, un graduale aumento dell’età pensionabile oltre quanto attualmente previsto, in particolare per le donne, e la graduale affiliazione a un regime pensionistico contributivo per le categorie di dipendenti pubblici che ancora non vi partecipano;

(…)».

Il memorandum d’intesa

10

Ai sensi del punto 5 del memorandum d’intesa, il versamento di ogni quota del sostegno finanziario concesso dall’Unione alla Romania è effettuato subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico del governo rumeno. Il punto 5, lettera a), del memorandum d’intesa prevede, tra le condizioni cui è subordinato tale sostegno, una «riduzione della spesa retributiva nel settore pubblico», mentre questo stesso punto, lettera b), indica, al quarto comma, che, «[a]l fine di contribuire a una maggiore sostenibilità dei conti pubblici nel lungo termine, i parametri fondamentali del sistema pensionistico saranno sottoposti a riforma».

11

Il punto 5, lettera d), di tale memorandum d’intesa, intitolato «Riforma strutturale», contiene raccomandazioni relative a misure destinate a migliorare l’efficienza e l’efficacia della pubblica amministrazione, ad incrementare la qualità di quest’ultima in diversi settori, con particolare riferimento alle strutture decisionali, alla ripartizione delle responsabilità tra le istituzioni, all’organizzazione interna dei principali ministeri, all’ambito di applicazione e alla responsabilizzazione per quanto riguarda l’attuazione e l’adeguamento dei livelli del personale e della gestione delle risorse umane.

La direttiva 2000/78

12

Ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2000/78, quest’ultima mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

13

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva prevede quanto segue:

«1.   Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

2.   Ai fini del paragrafo 1:

a)

sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga;

b)

sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che:

i)

tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; (…)

(…)».

Diritto rumeno

14

L’articolo 83 della legea n. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor (legge n. 303/2004 sullo statuto dei giudici e dei procuratori), del 28 giugno 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 826, del 13 settembre 2005), consentiva il cumulo della funzione di magistrato esclusivamente con le funzioni di insegnante nell’ambito dell’insegnamento superiore. Inoltre, tale legge prevedeva che i giudici e i procuratori che avessero cessato di esercitare le loro funzioni per pensionamento potessero cumulare la pensione con i redditi provenienti da un’attività professionale, qualunque fosse il livello di tali redditi.

15

Il 5 novembre 2009 è stata adottata la legea n. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional (legge n. 329/2009 sul riordino di alcune autorità e istituzioni pubbliche, sulla razionalizzazione della spesa pubblica, sul sostegno alle imprese e sul rispetto degli accordi quadro conclusi con la Commissione europea e il Fondo monetario internazionale, Monitorul Oficial al României, parte I, n. 761, del 9 novembre 2009).

16

L’articolo 2 di tale legge prevede che le misure istituite dalla medesima, che hanno carattere eccezionale, mirano a ridurre gli effetti della crisi economica e ad adempiere gli obblighi risultanti dal memorandum d’intesa e dall’accordo di stand-by concluso tra la Romania e la Commissione, nonché il Fondo monetario internazionale (FMI).

17

In particolare, detta legge ha imposto una riduzione dell’importo degli stipendi, misura che è stata applicata nell’ambito dell’insegnamento universitario. In forza dell’articolo 3 di questa stessa legge, le misure adottate in conformità al memorandum d’intesa mirano a superare la crisi finanziaria. Esse consistono nella riduzione dei costi del personale della pubblica amministrazione tramite la riduzione degli stipendi e il riordino o la soppressione di autorità o istituzioni pubbliche, a seguito del loro raggruppamento tramite incorporazione, fusione, divisione o riduzione dell’organico.

18

Gli articoli da 17 a 26 della legge n. 329/2009 vietano il cumulo della pensione netta con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di tale pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato.

19

L’articolo 18 di detta legge prevede che i pensionati di cui all’articolo 17 di quest’ultima siano obbligati ad esprimere per iscritto l’opzione tra la sospensione del pagamento della pensione per la durata dell’esercizio della loro attività e la cessazione del rapporto di lavoro, del rapporto di servizio o degli effetti dell’atto di nomina, qualora il livello della pensione netta loro versata sia superiore alla retribuzione media lorda nazionale. Infine, l’articolo 20 della legge n. 329/2009 dispone che il mancato adempimento di tale obbligo di esprimere l’opzione entro il termine previsto produce ipso iure la cessazione del rapporto di lavoro stabilito sulla base del contratto individuale di lavoro o dell’atto di nomina, nonché del rapporto di servizio.

20

Secondo l’articolo 21 della legea n. 554/2004 contenciosului administrativ (legge n. 554/2004 sul contenzioso amministrativo), del 2 dicembre 2004 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 1154, del 7 dicembre 2004), costituisce un motivo di revocazione, in aggiunta a quelli previsti dal codice di procedura civile, la pronuncia di una sentenza definitiva e passata in giudicato, in violazione del principio del primato del diritto dell’Unione.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

21

La sig.ra Florescu nonché i sigg. Poiană e Bădilă svolgevano la professione di magistrato. Dopo la loro ammissione in magistratura, hanno stipulato a titolo individuale contratti di lavoro a tempo indeterminato per la copertura di posti di docente, assegnati mediante concorso, alla facoltà di giurisprudenza di Sibiu. Essi hanno dunque svolto, parallelamente alla loro attività di magistrato, l’attività di insegnante universitario.

22

Nel corso del 2009 tali ricorrenti hanno fatto valere i loro diritti alla pensione in relazione alla carica di magistrato, dopo oltre 30 anni di servizio. Una volta collocati in pensione hanno potuto, conformemente alla legge n. 303/2004, cumulare la pensione con i redditi derivanti dalla loro attività di insegnamento universitario.

23

In seguito all’adozione della legge n. 329/2009, che vietava da quel momento in poi un tale cumulo, la sig.ra Florescu nonché i sigg. Poiană e Bădilă hanno optato per la sospensione del pagamento della loro pensione a partire dal 1o gennaio 2010. La cassa provinciale delle pensioni di Sibiu ha quindi deciso, il 28 dicembre 2009, di sospendere il pagamento di tali pensioni.

24

Come emerge dalla sentenza del 4 novembre 2009 della Curtea Constituțională (Corte costituzionale, Romania), con cui quest’ultima ha dichiarato la legge n. 329/2009 conforme alla Costituzione, in quanto gli articoli da 17 a 26 di tale legge non riguardano le persone il cui mandato ha una durata fissata espressamente dalla Costituzione, sono escluse dall’ambito di applicazione del divieto di cumulare la pensione con uno stipendio di origine pubblica, in particolare, i titolari di un mandato legislativo o esecutivo e i membri della Curtea de Conturi (Corte dei conti, Romania), della Curtea Constituțională (Corte costituzionale), del Consiliul Superior al Magistraturii (Consiglio superiore della magistratura, Romania) e dell’Înalta Curte de Casație și Justiție (Suprema Corte di cassazione e di giustizia, Romania).

25

Il 1o marzo 2010 i ricorrenti nel procedimento principale hanno presentato dinanzi al Tribunalul Sibiu (Tribunale di primo grado di Sibiu, Romania) un ricorso diretto all’annullamento delle decisioni di sospensione delle loro pensioni, adottate conformemente alla legge n. 329/2009, e alla condanna dei convenuti nel procedimento principale a versare loro la pensione mensile a partire dal gennaio 2010. Essi hanno affermato, a sostegno del loro ricorso, che gli articoli da 17 a 26 della legge n. 329/2009, relativi al regime del cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro, sono contrari al diritto dell’Unione, segnatamente alle disposizioni del Trattato UE e della Carta, sebbene tale legge sia stata adottata per conformarsi al memorandum d’intesa.

26

Il ricorso è stato respinto con sentenza del 3 maggio 2012. L’impugnazione proposta avverso tale sentenza dinanzi alla Curtea de Apel Alba Iulia Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale (Corte d’appello di Alba Iulia, Sezione del contenzioso in materia di lavoro e previdenziale, Romania) è stata respinta con sentenza del 9 novembre 2012.

27

La sig.ra Florisescu nonché i sigg. Poiană e Bădilă hanno allora proposto, dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso per revocazione avverso tale sentenza chiedendo che quest’ultima fosse integralmente revocata e che fosse nuovamente statuito sulla loro domanda. A seguito del decesso del sig. Bădilă, le eredi di quest’ultimo, ossia le sig.re Diaconu, Vidrighin e Bădilă, sono intervenute nel procedimento principale. A sostegno di tale ricorso per revocazione, i ricorrenti nel procedimento principale hanno invitato il giudice del rinvio a sottoporre alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali.

28

In tale contesto, la Curtea de Apel Alba Iulia (Corte d’appello di Alba Iulia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il [memorandum d’intesa] possa essere considerato un atto, una decisione, una comunicazione ecc. con valore giuridico ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenze del 3 febbraio 1976, Manghera e a., 59/75, EU:C:1976:14, nonché del 20 marzo 1997, Francia/Commissione, C‑57/95, EU:C:1997:164), e possa essere sottoposto all’interpretazione della Corte.

2)

In caso affermativo, se [il memorandum d’intesa] debba essere interpretato nel senso che, al fine di ridurre gli effetti della crisi economica mediante la riduzione delle spese per il personale, la Commissione possa legittimamente imporre l’adozione di una legge nazionale mediante la quale viene revocato il diritto di una persona di percepire una pensione contributiva maturata nel corso di più di 30 anni, legalmente stabilita e percepita prima di tale legge, a motivo del fatto che tale persona percepisce uno stipendio per un’attività prestata sulla base di un contratto di lavoro, diversa da quella per la quale è pensionata.

3)

Se [il memorandum d’intesa] debba essere interpretato nel senso che, al fine di ridurre [gli effetti] della crisi economica, la Commissione possa legittimamente imporre l’adozione di una legge nazionale mediante la quale viene revocato totalmente e sine die il diritto di una persona di percepire una pensione contributiva maturata nel corso di più di 30 anni, legalmente stabilita e percepita prima della legge, a motivo del fatto che tale persona percepisce uno stipendio per un’attività prestata sulla base di un contratto di lavoro, diversa da quella per la quale è pensionata.

4)

Se il memorandum in integrum e in particolare il punto 5, lettera d), dello stesso, relativo al riordino e al miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione, debba essere interpretato nel senso che, al fine di ridurre [gli effetti] della crisi economica, la Commissione abbia legittimamente imposto l’adozione di una legge nazionale che introduce, per i funzionari pensionati dalle pubbliche istituzioni, il divieto di cumulo della pensione con lo stipendio.

5)

Se gli articoli 17, 20, 21 e 47 della Carta, l’articolo 6 TUE, l’articolo 110 TFUE, il principio della certezza del diritto sancito dal diritto dell’Unione e la giurisprudenza della Corte possano essere interpretati nel senso che ostano ad una norma come l’articolo 21, paragrafo 2, della legge n. 554/2004, che prevede, nell’ipotesi di violazione del principio del primato del diritto dell’Unione, la possibilità di revocazione delle decisioni giurisdizionali nazionali esclusivamente nell’ambito del contenzioso amministrativo e che non permette la possibilità di revocazione delle decisioni giurisdizionali nazionali pronunciate in ambiti diversi (materia civile, penale, commerciale) nell’ipotesi della violazione, da parte di [queste ultime] decisioni, dello stesso principio del primato del diritto dell’Unione.

6)

Se [l’articolo 6 TUE] osti a una normativa di uno Stato membro che subordina il pagamento della pensione dei magistrati di carriera, stabilita sulla base della loro contribuzione per più di 30 anni di anzianità in magistratura, alla cessazione del loro contratto di lavoro nell’ambito dell’insegnamento universitario del diritto.

7)

Se [l’articolo 6 TUE,] l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta e la giurisprudenza della Corte ostino a una normativa che espropria il titolare dal suo diritto alla pensione, sebbene questo sia stato stabilito sulla base di una contribuzione di più di 30 anni, mentre per l’attività universitaria i magistrati hanno separatamente versato e continuano a versare contribuiti pensionistici.

8)

Se [l’articolo 6 TUE,] nonché l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della [direttiva 2000/78] e la giurisprudenza della Corte ostino a una sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale di uno Stato membro, la quale, in sede di controllo di costituzionalità della legge, stabilisce che il diritto al cumulo della pensione con lo stipendio spetta soltanto alle persone nominate con un mandato, escludendo in tal modo da tale diritto i magistrati di carriera, ai quali è vietato il percepimento della pensione stabilita sulla base della contribuzione personale per più di 30 anni in ragione del fatto che questi ultimi hanno mantenuto l’incarico didattico nell’ambito dell’insegnamento universitario del diritto.

9)

Se [l’articolo 6 TUE] e la giurisprudenza della Corte ostino a una normativa che subordina sine die il pagamento della pensione dei magistrati, stabilita sulla base di una contribuzione di più di 30 anni, alla cessazione dell’attività universitaria.

10)

Se [l’articolo 6 TUE] e la giurisprudenza della Corte ostino a una normativa che infrange il giusto equilibrio che deve essere salvaguardato tra la tutela della proprietà individuale e le esigenze di interesse generale, obbligando soltanto una determinata categoria di persone a subire la perdita della pensione di magistrato in ragione del fatto che svolgono un’attività universitaria».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

29

Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se il memorandum d’intesa di cui si chiede l’interpretazione debba essere considerato un atto adottato da un’istituzione dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che può essere sottoposto all’interpretazione della Corte.

30

Secondo una costante giurisprudenza, l’articolo 267 TFUE attribuisce alla Corte la competenza a statuire, in via pregiudiziale, sulla validità e sull’interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni dell’Unione, senza alcuna eccezione (sentenze del 13 dicembre 1989, Grimaldi, C‑322/88, EU:C:1989:646, punto 8, e dell’11 maggio 2006, Friesland Coberco Dairy Foods, C‑11/05, EU:C:2006:312, punto 36).

31

Nella fattispecie, occorre rilevare che il memorandum d’intesa è stato concluso tra la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, e la Romania. Tale memorandum trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 143 TFUE, che conferisce all’Unione la competenza per concedere un concorso reciproco a uno Stato membro la cui moneta non sia l’euro e che si trovi in difficoltà o in grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti. Ai sensi di tale articolo, la Commissione raccomanda al Consiglio, a determinate condizioni, la concessione di un tale concorso reciproco e i metodi del caso. Spetta al Consiglio concedere un tale concorso reciproco e fissarne le condizioni e le modalità mediante l’adozione di direttive o decisioni.

32

Il regolamento n. 332/2002 stabilisce le modalità di applicazione del meccanismo di concorso reciproco di cui al citato articolo 143 TFUE. L’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento stabilisce che la Commissione è autorizzata, ai sensi di una decisione che il Consiglio adotta a norma dell’articolo 3 di tale regolamento e previa consultazione del Comitato economico e finanziario, a contrarre prestiti a nome dell’Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie.

33

L’articolo 3 bis, prima frase, del regolamento n. 332/2002 prevede che la Commissione e gli Stati membri interessati concludano un memorandum di intesa che specifichi le condizioni stabilite dal Consiglio a norma dell’articolo 3 dello stesso regolamento. Il memorandum d’intesa concluso tra l’Unione e la Romania, del quale il giudice del rinvio chiede l’interpretazione nel caso si specie, è stato adottato in base a tale procedura, ove il Consiglio ha adottato in ordine successivo due decisioni, ossia la decisione 2009/458, che concede un concorso reciproco alla Romania in forza dell’articolo 143 TFUE, e la decisione 2009/459, che mette a disposizione di tale Stato membro un prestito a medio termine per un importo massimo di EUR 5 miliardi e il cui articolo 2, paragrafo 2, prevede che le condizioni specifiche di politica economica cui subordinare il sostegno finanziario concesso dall’Unione siano fissate in un protocollo d’intesa.

34

Pertanto, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 52 delle sue conclusioni, il memorandum d’intesa costituisce la concretizzazione di un impegno tra l’Unione e uno Stato membro su un programma economico, negoziato fra tali parti, con il quale detto Stato membro si impegna a rispettare obiettivi economici previamente definiti al fine di poter beneficiare, fatto salvo il rispetto di tale impegno, del sostegno finanziario dell’Unione.

35

Il memorandum d’intesa, quale atto che trova il suo fondamento giuridico nelle disposizioni del diritto dell’Unione menzionate ai punti da 31 a 33 della presente sentenza e concluso, in particolare, dall’Unione, rappresentata dalla Commissione, costituisce un atto adottato da un’istituzione dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267, lettera b), TFUE.

36

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il memorandum d’intesa deve essere considerato un atto adottato da un’istituzione dell’Unione, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che può essere sottoposto all’interpretazione della Corte.

Sulle questioni dalla seconda alla quarta

37

Con le sue questioni dalla seconda alla quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se il memorandum d’intesa debba essere interpretato nel senso che esso impone l’adozione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il divieto di cumulare la pensione netta con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di quest’ultima sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato.

38

A tal riguardo, com’è stato sottolineato nell’ambito della risposta alla prima questione, il memorandum d’intesa costituisce la concretizzazione di un impegno tra l’Unione e uno Stato membro su un programma economico che consente a quest’ultimo di beneficiare di un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri, previsto dall’articolo 143 TFUE e precisato dal regolamento n. 332/2002. Esso contiene una serie di prescrizioni in materia di politica economica, alla cui osservanza è subordinata la concessione del sostegno finanziario e che sono state stabilite di comune accordo dalla Commissione e dalle autorità rumene, conformemente alle disposizioni della decisione 2009/459.

39

Il punto 5, primo comma, di tale memorandum stabilisce, a tal riguardo, che il versamento di ogni quota è effettuato subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico del governo rumeno. Per ogni quota sono stati stabiliti criteri specifici di politica economica, inerenti al bilancio o di natura qualitativa, illustrati in dettaglio nell’allegato I di detto memorandum, e che la Romania deve soddisfare nell’ambito degli obiettivi di tale programma, ossia il risanamento e la governance di bilancio, la politica monetaria e la regolamentazione del settore finanziario nonché, infine, la riforma strutturale. Nei limiti dei criteri summenzionati, spetta alle autorità rumene attuare le soluzioni economiche concrete volte a conseguire tali obiettivi e osservare il calendario fissato con le istituzioni dell’Unione.

40

Inoltre, al punto 5, lettera b), quarto comma, del memorandum d’intesa, si legge che il sistema pensionistico deve essere riformato, in particolare attraverso misure come l’innalzamento dell’età pensionabile o l’indicizzazione dell’importo di tali pensioni del settore pubblico ai prezzi al consumo.

41

Ciò detto, il memorandum d’intesa, pur avendo carattere vincolante, non contiene alcuna disposizione specifica che imponga l’adozione della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.

42

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quarta dichiarando che il memorandum d’intesa deve essere interpretato nel senso che esso non impone l’adozione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il divieto di cumulare la pensione netta nel settore pubblico con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di quest’ultima sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato.

Sulla sesta, settima, nona e decima questione

43

Con la sua sesta, settima, nona e decima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6 TUE e l’articolo 17 della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il divieto di cumulare la pensione netta nel settore pubblico con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di tale pensione sia superiore a una certa soglia.

44

Occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’operato degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della medesima, il quale prevede che le disposizioni della Carta si applichino agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (sentenza del 26 febbraio 2013, Åkerberg Fransson, C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 17).

45

Nel caso si specie, come esposto dal giudice del rinvio, la legge n. 329/2009 «sul riordino di alcune autorità e istituzioni pubbliche, sulla razionalizzazione della spesa pubblica, sul sostegno alle imprese e sul rispetto degli accordi quadro conclusi con la [Commissione] e il [FMI]» è stata adottata affinché la Romania potesse conformarsi agli impegni dalla stessa assunti nei confronti dell’Unione e che figurano nel memorandum d’intesa. Ai sensi dell’articolo 2 di tale legge, le misure istituite da quest’ultima mirano in particolare all’«adempimento degli obblighi risultanti dal memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Romania».

46

Tra le condizioni fissate dal memorandum d’intesa cui è subordinata la concessione del sostegno finanziario figurano, al punto 5, lettera a), di quest’ultimo, la riduzione della spesa retributiva nel settore pubblico e, al medesimo punto, lettera b), quarto comma, al fine di migliorare nel lungo termine i conti pubblici, la riforma dei parametri fondamentali del sistema pensionistico.

47

Si deve quindi constatare che la misura consistente nel divieto di cumulo di cui trattasi nel procedimento principale, che persegue simultaneamente i due obiettivi menzionati al punto precedente, mira ad attuare gli impegni assunti dalla Romania nel memorandum d’intesa, che è parte del diritto dell’Unione.

48

È pur vero che il memorandum d’intesa lascia alla Romania un margine di manovra per decidere le misure più idonee a condurre al rispetto di detti impegni. Tuttavia, da un lato, quando uno Stato membro adotta misure nell’esercizio del potere discrezionale attribuitogli da un atto di diritto dell’Unione, deve ritenersi che esso attui tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a., C‑411/10 e C‑493/10, EU:C:2011:865, punti da 65 a 68). Dall’altro, gli obiettivi di cui all’articolo 3, paragrafo 5, della decisione 2009/459, nonché quelli fissati dal memorandum d’intesa, sono sufficientemente dettagliati e precisi perché si possa ritenere che il divieto di cumulo derivante dalla legge n. 329/2009 miri ad attuare tale memorandum e tale decisione e, pertanto il diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Di conseguenza, quest’ultima è applicabile al procedimento principale.

49

Date tali circostanze, occorre esaminare se l’articolo 17 della Carta, in particolare il suo paragrafo 1, osti a una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale. Al fine di determinare la portata del diritto fondamentale al rispetto della proprietà, occorre prendere in considerazione, alla luce dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, l’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, il quale sancisce tale diritto (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P, EU:C:2008:461, punto 356).

50

A tal riguardo, quando una normativa prevede il pagamento automatico di una prestazione sociale, essa genera un interesse patrimoniale che rientra, per le persone che soddisfano le condizioni in essa previste, nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 a detta Convenzione (Corte EDU, 7 luglio 2011, Stummer c. Austria, CE:ECHR:2011:0707JUD003745202, § 82). I diritti derivanti dal versamento di contributi previdenziali costituiscono pertanto diritti patrimoniali ai fini di tale articolo (Corte EDU, 12 ottobre 2004, Kjartan Ásmundsson c. Islanda, CE:ECHR:2004:1012JUD006066900, § 39). Tuttavia, il diritto di proprietà sancito da detto articolo non può essere interpretato nel senso che conferisce il diritto a una pensione di un determinato importo (Corte EDU, 12 ottobre 2004, Kjartan Ásmundsson c. Islanda, CE:ECHR:2004:1012JUD006066900, § 39).

51

Per quanto riguarda l’articolo 17 della Carta, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che il diritto di proprietà sancito da tale articolo non è assoluto e che il suo esercizio può essere oggetto di restrizioni giustificate in nome di obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione (v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2016, Ledra Advertising e a./Commissione e BCE, da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:701, punto 69 nonché giurisprudenza ivi citata).

52

La misura nazionale di cui trattasi nel procedimento principale certamente non comporta una netta privazione del diritto alla pensione delle persone che si trovano nella situazione dei ricorrenti, in quanto le stesse possono continuare a percepire la loro pensione se rinunciano a proseguire parallelamente un’attività professionale retribuita presso un’istituzione pubblica. Tuttavia, una siffatta misura limita l’esercizio e il godimento del diritto alla pensione delle persone interessate, in quanto comporta una sospensione del versamento della loro pensione qualora abbiano scelto di proseguire una tale attività.

53

Al riguardo occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni all’esercizio di tali diritti e libertà solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

54

Occorre dunque stabilire se la limitazione del diritto di proprietà derivante dal divieto, di cui alla legge n. 329/2009, di cumulare la pensione netta nel settore pubblico con i redditi provenienti da un’attività svolta presso un’istituzione pubblica rispetti il contenuto essenziale del diritto di proprietà, se risponda a un obiettivo di interesse generale e se sia necessaria a tale fine.

55

A tale riguardo, occorre osservare, anzitutto, che, come risulta dalla formulazione dell’articolo 2 della legge n. 329/2009, quest’ultima ha carattere eccezionale ed è destinata a essere temporanea. Inoltre, essa non rimette in discussione il principio stesso del diritto alla pensione, bensì ne limita l’esercizio in circostanze ben definite e regolamentate, ossia quando la pensione viene cumulata con un’attività svolta presso istituzioni pubbliche e quando il suo importo supera una certa soglia. Pertanto, la legge n. 329/2009 rispetta il contenuto essenziale del diritto di proprietà di cui godono i ricorrenti nel procedimento principale sulle pensioni di cui trattasi, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 83 delle sue conclusioni.

56

È opportuno poi ricordare che la legge n. 329/2009 si prefigge di razionalizzare la spesa pubblica in un contesto eccezionale di crisi globale sui piani finanziario ed economico (v., in tal senso, Corte EDU, 20 marzo 2012, Ionel Panlife c. Romania, CE:ECHR:2012:0320DEC001390211, § 21). Per quanto concerne, in particolare, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, essa intende soddisfare sia l’obiettivo di riduzione della spesa retributiva nel settore pubblico, sia quello relativo alla riforma del sistema pensionistico, fissati con la decisione 2009/459 e con il memorandum d’intesa al fine di ridurre le difficoltà della bilancia dei pagamenti che hanno portato la Romania a chiedere e a ottenere un sostegno finanziario dell’Unione. Siffatti obiettivi costituiscono obiettivi di interesse generale.

57

Quanto all’idoneità e alla necessità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, occorre ricordare che, tenuto conto del contesto economico particolare, gli Stati membri dispongono di un ampio margine discrezionale quando adottano decisioni in materia economica e sono nella posizione migliore per definire le misure idonee a realizzare l’obiettivo perseguito.

58

Inoltre, la legge n. 329/2009 non fa gravare sulle persone interessate dal divieto di cumulare una pensione con i redditi provenienti da un’attività svolta presso un’istituzione pubblica un onere sproporzionato ed eccessivo, in quanto, da un lato, essi devono optare per il versamento della pensione o per il il versamento di tali redditi soltanto qualora l’importo della loro pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato, e, dall’altro, esse possono decidere in qualsiasi momento di porre fine al loro rapporto di lavoro e percepire nuovamente la loro pensione, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni.

59

Pertanto, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale è idonea a realizzare l’obiettivo di interesse generale perseguito ed è necessaria per il conseguimento di detto obiettivo.

60

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere alle questioni sesta, settima, nona e decima dichiarando che l’articolo 6 TUE e l’articolo 17, paragrafo 1, della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il divieto di cumulare la pensione netta nel settore pubblico con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di tale pensione superi una determinata soglia.

Sull’ottava questione

61

Con la sua ottava questione, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 debba essere interpretato nel senso che tale disposizione osta all’interpretazione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in base alla quale il divieto che essa prevede di cumulare la pensione netta con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche, qualora il livello di tale pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato, si applica ai magistrati di carriera ma non alle persone che sono state investite di un mandato previsto dalla Costituzione nazionale.

62

Occorre rilevare che la Corte ha già avuto l’occasione di pronunciarsi su una questione simile nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 21 maggio 2015, SCMD (C‑262/14, non pubblicata, EU:C:2015:336), la quale verteva sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 nel contesto delle stesse disposizioni della legge n. 329/2009.

63

Al punto 29 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che, poiché, conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, il principio della parità di trattamento sancito da tale direttiva mira a contrastare qualsiasi forma di discriminazione fondata su uno dei motivi elencati tassativamente all’articolo 1 di quest’ultima, la citata direttiva non riguarda le discriminazioni fondate sulla categoria professionale o sul luogo di lavoro.

64

Nel caso di specie, il giudice del rinvio non cita nessuno dei motivi elencati al citato articolo 1 e si limita, nelle sue questioni, a menzionare una differenza di trattamento tra i magistrati di carriera e le persone investite di un mandato previsto dalla Costituzione rumena.

65

Di conseguenza, una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non rientra nell’ambito generale stabilito dall’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/78 al fine di lottare contro determinate discriminazioni (v. sentenza del 21 maggio 2015, SCMD, C‑262/14, non pubblicata, EU:C:2015:336, punto 31).

66

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, occorre rispondere all’ottava questione dichiarando che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica all’interpretazione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale il divieto che essa prevede di cumulare la pensione netta con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche, qualora il livello di tale pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato, si applica ai magistrati di carriera ma non alle persone che sono state investite di un mandato previsto dalla Costituzione nazionale.

Sulla quinta questione

67

Con la sua quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione, in particolare i principi di equivalenza e di effettività, debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che soltanto le decisioni giurisdizionali passate in giudicato pronunciate nell’ambito del contenzioso amministrativo possano essere oggetto di revocazione in caso di violazione del principio del primato del diritto dell’Unione.

68

In considerazione delle risposte fornite alle altre questioni, non occorre rispondere a tale questione.

Sulle spese

69

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

Il memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Romania, concluso a Bucarest e a Bruxelles il 23 giugno 2009, deve essere considerato un atto adottato da un’istituzione dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, che può essere sottoposto all’interpretazione della Corte di giustizia dell’Unione europea.

 

2)

Il memorandum d’intesa tra la Comunità europea e la Romania, concluso a Bucarest e a Bruxelles il 23 giugno 2009, deve essere interpretato nel senso che esso non impone l’adozione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il divieto di cumulare la pensione netta nel settore pubblico con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di tale pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato.

 

3)

L’articolo 6 TUE e l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede il divieto di cumulare la pensione netta nel settore pubblico con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche qualora il livello di tale pensione superi una determinata soglia.

 

4)

L’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che tale disposizione non si applica all’interpretazione di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale il divieto che essa prevede di cumulare la pensione netta con i redditi provenienti da attività svolte presso istituzioni pubbliche, qualora il livello di tale pensione sia superiore al livello della retribuzione media lorda nazionale che è servita da base per la formazione del bilancio della previdenza sociale dello Stato, si applica ai magistrati di carriera ma non alle persone che sono state investite di un mandato previsto dalla Costituzione nazionale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il rumeno.