23.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 86/27


Ricorso proposto il 4 febbraio 2013 — ANKO/Commissione

(Causa T-64/13)

2013/C 86/46

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: ANKO AE Antiprosopeion, Emporiou kai Viomichanias (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. B. Christianos)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la ricorrente non è tenuta a restituire, in quanto ripetizione dell’indebito, l’importo che la Commissione le ha versato per il progetto DOC@HAND;

dichiarare che la ricorrente non è tenuta a versare un indennizzo forfetario alla Commissione per il progetto DOC@HAND; e

condannare la Commissione a sopportare le spese processuali sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso riguarda la responsabilità della Commissione nell'ambito del contratto n. 508015 per l'esecuzione del progetto «Knowledge Sharing and Decision Support for Healthcare Professionals» (DOC@HAND), ai sensi dell'articolo 272 TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che, sebbene essa abbia adempiuto ai propri obblighi contrattuali, la Commissione, in violazione del suddetto contratto, dei principi di buona fede, di divieto dell’abuso di diritto e di proporzionalità, ha chiesto la restituzione da parte dell’ANKO degli importi ad essa versati.

Per tale motivo, la ricorrente sostiene, in primo luogo, di non essere tenuta a restituire in quanto ripetizione dell’indebito la totalità dell’importo versatole dalla Commissione per il progetto DOC@HAND e, in secondo luogo, di non essere tenuta a versare alla Commissione l’indennizzo forfetario (liquidated damages) per il progetto DOC@HAND.