SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

3 settembre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/29/CE — Diritto d’autore e diritti connessi — Diritto di riproduzione — Eccezioni e limitazioni — Nozione di “parodia” — Nozione autonoma del diritto dell’Unione»

Nella causa C‑201/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van beroep te Brussel (Belgio), con decisione dell’8 aprile 2013, pervenuta in cancelleria il 17 aprile 2013, nel procedimento

Johan Deckmyn,

Vrijheidsfonds VZW

contro

Helena Vandersteen,

Christiane Vandersteen,

Liliana Vandersteen,

Isabelle Vandersteen,

Rita Dupont,

Amoras II CVOH,

WPG Uitgevers België,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, L. Bay Larsen, A. Borg Barthet e M. Safjan, presidenti di sezione, A. Rosas, G. Arestis, D. Šváby, A. Prechal (relatore), C. Vajda e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 gennaio 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per il sig. Deckmyn, da B. Siffert, advocaat;

per il governo belga, da J.‑C. Halleux e C. Pochet, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da J. Samnadda, F. Wilman e T. van Rijn, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 maggio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Deckmyn e il Vrijheidsfonds VZW (in prosieguo: il «Vrijheidsfonds»), associazione senza scopo di lucro, a diversi eredi del sig. Vandersteen, autore dei fumetti Suske en Wiske (in francese: Bob et Bobette), nonché ai titolari dei diritti connessi a tali opere (in prosieguo: «Vandersteen e a.»), in merito alla distribuzione da parte del sig. Deckmyn di un calendario in cui è stato riprodotto un disegno (in prosieguo: il «disegno di cui al procedimento principale») somigliante ad un altro che figura sulla copertina di uno degli album della serie Suske en Wiske.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3

Il considerando 3 della direttiva 2001/29 così recita:

«L’armonizzazione proposta contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e segnatamente della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, della libertà d’espressione e dell’interesse generale».

4

Ai sensi del considerando 31 della medesima direttiva:

«Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. (...)».

5

L’articolo 5 di tale direttiva, intitolato «Eccezioni e limitazioni», al paragrafo 3 dispone quanto segue:

«Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3[, intitolati rispettivamente “Diritto di riproduzione” e “Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti”,] nei casi seguenti:

(...)

k)

quando l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche;

(...)».

Diritto belga

6

L’articolo 22, paragrafo 1, della legge del 30 giugno 1994 sul diritto d’autore e i diritti connessi (Belgisch Staatsblad del 27 luglio 1994, pag. 19297) dispone quanto segue:

«Se l’opera è stata pubblicata in modo lecito, l’autore non può opporsi a:

(...)

6)

una caricatura, una parodia o un pastiche, tenendo conto delle pratiche leali;

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

7

Il sig. Deckmyn è membro del partito politico Vlaams Belang, mentre l’obiettivo statutario del Vrijheidsfonds, privo di qualsiasi scopo di lucro, consiste nel sostenere finanziariamente e materialmente tale partito politico.

8

Al ricevimento di Capodanno organizzato il 9 gennaio 2011 dalla città di Gand (Belgio), il sig. Deckmyn ha distribuito alcuni calendari del 2011 che lo indicavano come editore responsabile. Sulla pagina di copertina di tali calendari figurava il disegno di cui al procedimento principale.

9

Tale disegno somigliava a quello rappresentato sulla copertina dell’album a fumetti di Suske en Wiske intitolato «De Wilde Weldoener» («Il benefattore senza freni»), realizzato nel 1961 dal sig. Vandersteen e la cui versione francese si intitola «La tombe hindoue» («La tomba indù»). Quest’ultimo disegno rappresentava uno dei personaggi principali di tale album, vestito con una tunica bianca e nell’atto di gettare monete ad alcune persone che cercano di raccoglierle. Nel disegno di cui al procedimento principale, tale personaggio è stato sostituito dal sindaco della città di Gand e le persone che raccolgono le monete sono state sostituite da persone che indossano un velo e da persone di colore.

10

Ritenendo che il disegno di cui al procedimento principale e la sua comunicazione al pubblico violassero i loro rispettivi diritti d’autore, Vandersteen e a. hanno presentato un ricorso contro il sig. Deckmyn e il Vrijheidsfonds dinanzi al Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Tribunale di primo grado di Bruxelles), che ha condannato questi ultimi a cessare qualsiasi uso di tale disegno, sotto comminatoria di una sanzione pecuniaria coercitiva.

11

Dinanzi al giudice del rinvio, investito di un appello proposto avverso la decisione di primo grado, il sig. Deckmyn e il Vrijheidsfonds hanno in particolare fatto valere che il disegno di cui al procedimento principale costituisce una caricatura politica, che rientra nella nozione di parodia ammessa ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, punto 6), della legge del 30 giugno 1994 sul diritto d’autore e i diritti connessi.

12

Vandersteen e a. contestano detta interpretazione, dal momento che, a loro parere, la parodia deve soddisfare determinati requisiti, non sussistenti nel caso di specie, e cioè deve adempiere una funzione di critica, dar prova essa stessa di originalità, testimoniare spirito umoristico, mirare a canzonare l’opera originale e non riprendere da quest’ultima un numero di elementi figurativi superiore a quello strettamente necessario per creare la parodia. In tale contesto, essi censurano altresì il fatto che il disegno di cui al procedimento principale trasmette un messaggio discriminatorio, dal momento che i personaggi che nell’opera originale raccolgono le monete gettate sono stati sostituiti nel disegno da persone che indossano un velo e da persone di colore.

13

Alla luce di ciò, lo Hof van beroep te Brussel ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la nozione di “parodia” sia una nozione autonoma di diritto dell’Unione.

2)

In caso di risposta affermativa, se una parodia debba soddisfare le seguenti condizioni o presentare le seguenti caratteristiche:

mostrare un proprio carattere originale (originalità);

mostrare siffatto carattere in modo tale che la parodia non possa essere ragionevolmente attribuita all’autore dell’opera originale;

mirare a fare dell’umorismo o a canzonare, indipendentemente dal fatto che la critica in tal modo eventualmente espressa colpisca l’opera originale oppure qualche altra cosa o persona;

indicare la fonte dell’opera oggetto di parodia.

3)

Se un’opera debba soddisfare ulteriori condizioni o presentare ulteriori caratteristiche per poter essere qualificata come parodia».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

14

Occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, dalla necessità di garantire tanto l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto il principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione, la quale non contenga alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del proprio significato e della propria portata, devono di norma essere oggetto, nell’intera Unione europea, di un’interpretazione autonoma e uniforme, da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e della finalità perseguita dalla normativa in questione (sentenza Padawan, C‑467/08, EU:C:2010:620, punto 32 e la giurisprudenza ivi citata).

15

Da tale giurisprudenza consegue che la nozione di «parodia», che figura in una disposizione collocata in una direttiva non contenente alcun rinvio ai diritti nazionali, dev’essere considerata quale nozione autonoma del diritto dell’Unione ed essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza Padawan, EU:C:2010:620, punto 33).

16

Tale interpretazione non è inficiata dal carattere facoltativo dell’eccezione prevista dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29. Infatti, un’interpretazione secondo cui gli Stati membri che abbiano introdotto tale eccezione sarebbero liberi di precisarne i parametri in modo non armonizzato, con possibili variazioni da uno Stato membro all’altro, sarebbe contraria all’obiettivo di detta direttiva (v., in tal senso, sentenze Padawan, EU:C:2010:620, punto 36, nonché ACI Adam e a., C‑435/12, EU:C:2014:254, punto 49).

17

Si deve pertanto rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «parodia» di cui a tale disposizione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

Sulla seconda e sulla terza questione

18

Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte in che modo si debba intendere l’eccezione per parodia, prevista all’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29. In particolare, tale giudice chiede se la nozione di parodia dipenda dal sussistere di determinate condizioni che esso elenca nella sua seconda questione.

19

Occorre ricordare che, in assenza di qualsivoglia definizione, all’interno della direttiva 2001/29, della nozione di parodia, la determinazione del senso e della portata di tale termine dev’essere effettuata, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, sulla base del significato abituale del termine stesso nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui esso è utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa in cui è inserito (v., in tal senso, sentenza Diakité, C‑285/12, EU:C:2014:39, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

20

Per quanto riguarda il significato abituale del termine «parodia» nel linguaggio corrente, è pacifico, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, che la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio.

21

Né dal significato abituale del termine «parodia» nel linguaggio corrente, né d’altronde – come giustamente evidenziato dal governo belga e dalla Commissione europea – dal tenore letterale dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 risulta che tale nozione sia soggetta alle condizioni, richiamate dal giudice del rinvio nella sua seconda questione, in virtù delle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall’autore stesso dell’opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull’opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata.

22

Tale interpretazione non è rimessa in discussione dal contesto dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, il quale enuncia un’eccezione ai diritti previsti dagli articoli 2 e 3 di tale direttiva e deve pertanto essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (v., in tal senso, sentenza ACI Adam e a., EU:C:2014:254, punto 23).

23

Infatti, l’interpretazione della nozione di parodia deve, in ogni caso, consentire di salvaguardare l’effetto utile dell’eccezione così istituita e permettere di rispettarne la finalità (v., in tal senso, sentenza Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 163).

24

Il fatto che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 costituisca un’eccezione non ha quindi l’effetto di ridurre l’ambito di applicazione di tale disposizione in virtù di condizioni, come quelle enunciate al punto 21 della presente sentenza, che non risultano né dal significato abituale del termine «parodia» nel linguaggio corrente né dal tenore letterale della disposizione sopra citata.

25

Per quanto riguarda l’obiettivo contemplato dall’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, occorre ricordare gli obiettivi perseguiti da tale direttiva in generale, tra i quali figura, come risulta dal suo considerando 3, quello consistente nel procedere ad un’armonizzazione che contribuisce all’applicazione delle quattro libertà del mercato interno e riguarda il rispetto dei principi fondamentali del diritto e, segnatamente, della proprietà, tra cui la proprietà intellettuale, nonché della libertà d’espressione e dell’interesse generale. Orbene, è pacifico che la parodia costituisce un mezzo appropriato per esprimere un’opinione.

26

Inoltre, come risulta dal considerando 31 della direttiva 2001/29, le eccezioni ai diritti enunciati agli articoli 2 e 3 di tale direttiva, previste dall’articolo 5 della medesima, mirano a mantenere un «giusto equilibrio» tra, in particolare, i diritti e gli interessi degli autori, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall’altro (v., in tal senso, sentenze Padawan, EU:C:2010:620, punto 43, e Painer, C‑145/10, EU:C:2011:798, punto 132).

27

Ne consegue che l’applicazione, in una situazione concreta, dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall’altro, la libertà di espressione dell’utente di un’opera protetta, il quale si avvalga dell’eccezione per parodia ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 3, lettera k).

28

Per verificare se, in una situazione concreta, l’applicazione dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, rispetti tale giusto equilibrio, occorre tener conto di tutte le circostanze del caso di specie.

29

Così, per quanto concerne la controversia di cui è investito il giudice del rinvio, si deve rilevare che, secondo Vandersteen e a., dal momento che, nel disegno di cui al procedimento principale, i personaggi che nell’opera originale raccoglievano le monete gettate sono stati sostituiti da persone che indossano un velo e da persone di colore, tale disegno trasmette un messaggio discriminatorio che produce l’effetto di associare l’opera protetta ad un siffatto messaggio.

30

Ove fosse effettivamente così – e spetta al giudice del rinvio valutare tale aspetto –, occorre ricordare l’importanza del principio di non discriminazione a motivo della razza, del colore e dell’origine etnica, così come concretizzato dalla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (GU L 180, pag. 22), e confermato, in particolare, all’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

31

Orbene, date tali circostanze, i titolari di diritti previsti agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29, quali Vandersteen e a., hanno, in linea di principio, un legittimo interesse a che l’opera protetta non sia associata ad un siffatto messaggio.

32

Spetta quindi al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se – partendo dal presupposto che il disegno di cui al procedimento principale presenti le caratteristiche essenziali descritte al punto 20 della presente sentenza – l’applicazione dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, rispetti il giusto equilibrio cui si fa riferimento al punto 27 della presente sentenza.

33

Si deve pertanto rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio. La nozione di «parodia», ai sensi di detta disposizione, non è soggetta a condizioni in base alle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall’autore stesso dell’opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull’opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata.

34

Ciò premesso, l’applicazione, in una situazione concreta, dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall’altro, la libertà di espressione dell’utente di un’opera protetta, il quale si avvalga dell’eccezione per parodia ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 3, lettera k).

35

Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se – partendo dal presupposto che il disegno di cui al procedimento principale presenti le suddette caratteristiche essenziali della parodia – l’applicazione dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, rispetti tale giusto equilibrio.

Sulle spese

36

Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «parodia» di cui a tale disposizione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione.

 

2)

L’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel senso che la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio. La nozione di «parodia», ai sensi di detta disposizione, non è soggetta a condizioni in base alle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall’autore stesso dell’opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull’opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata.

Ciò premesso, l’applicazione, in una situazione concreta, dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall’altro, la libertà di espressione dell’utente di un’opera protetta, il quale si avvalga dell’eccezione per parodia ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 3, lettera k).

Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se – partendo dal presupposto che il disegno di cui al procedimento principale presenti le suddette caratteristiche essenziali della parodia – l’applicazione dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, rispetti tale giusto equilibrio.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.