23.10.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 288/51


Ricorso proposto il 18 agosto 2010 — Borax Europe/ECHA

(Causa T-346/10)

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(2010/C 288/95)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Borax Europe Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: K. Nordlander, lawyer e H. Pearson, Solicitor)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare ricevibile il ricorso di annullamento;

Annullare la decisione della ECHA di identificare alcune sostanze a base di borato come «sostanze estremamente problematiche» che soddisfano i criteri di cui all'art. 57, lett. c), del regolamento (CE) n. 1907/2006 (in prosieguo: il «regolamento REACH») (1) e di aggiungerle all’elenco di sostanze ad altissimo rischio candidate all’autorizzazione (in prosieguo: l’«elenco di sostanze candidate») il 18 giugno 2010 (in prosieguo: l’«atto impugnato»);

Condannare l’ECHA alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento della decisione della ECHA di identificare alcune sostanze a base di borato come «sostanze estremamente problematiche» che soddisfano i criteri di cui all'art. 57, lett. c), del REACH e di aggiungerle all’elenco di sostanze candidate il 18 giugno 2010. L’atto impugnato è stato reso noto alla ricorrente con un comunicato stampa dell’ECHA del 18 giugno 2010.

Le sostanze a base di borato delle quali la ricorrente contesta l’inclusione nell’elenco di sostanze candidate da parte dell’atto impugnato sono: l’acido borico (n. CAS 10043-35-3, n. CE 233-139-2); il tetraborato di disodio, anidro; il tetraborato di disodio decaidrato; il tetraborato di disodio pentaidrato (n. CAS 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, n. CE 215-540-4) (in prosieguo: i «borati»).

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo: l’atto impugnato deve essere annullato poiché basato su fascicoli dell’allegato XV contenenti errori manifesti che comportano una violazione di una forma sostanziale prevista all’art. 59 del REACH. Tali fascicoli, per giustificare l’azione della ECHA, indicano che i borati sono attualmente classificati nella parte 3 dell’allegato VI al regolamento (CE) n. 1272/2008, cosa, di fatto, errata.

Secondo motivo: l’ECHA ha adottato l’atto impugnato senza assolvere la sua funzione consistente nell’esaminare «nel merito» se i borati soddisfino i criteri di cui all’art. 57, lett. c) del REACH. Pertanto, l’ECHA, nell’adottare l’atto contestato, ha commesso manifesti errori di valutazione, ha ecceduto i suoi poteri e ha violato il principio di buona amministrazione.

Terzo motivo: infine, i borati non soddisfano i criteri, ex art. 57, lett. c), del REACH, di classificazione come sostanze tossiche per la riproduzione, categoria 1 o 2, in forza della direttiva 67/548. Di conseguenza, essi non costituiscono «sostanze estremamente problematiche» e la loro inclusione nell’elenco di sostanze candidate da parte dell’atto contestato viola l’art. 59, n. 8, del REACH.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1).