SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

29 luglio 2010 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Regolamenti (CE) nn. 273/2004 e 111/2005 – Precursori di droghe – Controllo e monitoraggio all’interno dell’Unione – Controllo degli scambi tra l’Unione e i paesi terzi – Sanzioni»

Nella causa C‑19/10,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 258 TFUE, presentato il 12 gennaio 2010,

Commissione europea, rappresentata dal sig. P. Oliver e dalla sig.ra S. Mortoni, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. S. Fiorentino, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dalla sig.ra C. Toader, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann (relatore) e L. Bay Larsen, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il presente ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le misure nazionali per l’attuazione dell’art. 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe (GU L 47, pag. 1), non avendole comunicate alla Commissione in conformità dell’art. 16 dello stesso regolamento, e non avendo adottato le misure nazionali per l’attuazione dell’art. 31 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU 2005, L 22, pag. 1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detti regolamenti.

2        Dall’art. 1 del regolamento n. 273/2004 risulta che esso è volto ad istituire provvedimenti armonizzati per il controllo e il monitoraggio, all’interno dell’Unione europea, di talune sostanze frequentemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, dette «precursori di droghe», per impedirne la diversione verso l’attività illecita.

3        L’art. 12 di tale regolamento dispone che gli Stati membri fissano norme in materia di sanzioni applicabili in caso di infrazioni alle disposizioni del citato regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’applicazione. Tale disposizione precisa che le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

4        L’art. 16 del regolamento n. 273/2004 dispone in particolare che ogni Stato membro informa la Commissione dei provvedimenti che adotta ai sensi del medesimo regolamento, in particolare dei provvedimenti presi ai sensi dei suoi artt. 10 e 12.

5        Dall’art. 18 del citato regolamento emerge che il suo art. 12 è entrato in vigore il 18 agosto 2005.

6        Quanto al regolamento n. 111/2005, come risulta dall’art. 1, esso mira a stabilire le norme per il controllo degli scambi di precursori di droghe tra l’Unione ed i paesi terzi, al fine di prevenire la diversione di tali sostanze. Esso si applica alle importazioni, alle esportazioni e alle attività di intermediazione.

7        L’art. 31 del regolamento n. 111/2005 dispone che gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni di tale regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Tale disposizione precisa che le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

8        Dall’art. 35 del citato regolamento risulta, tra l’altro, che quest’ultimo è entrato in vigore il 15 febbraio 2005, ma che diverse sue disposizioni, tra cui l’art. 31, sono applicabili solo dal 18 agosto 2005.

9        Ritenendo che la Repubblica italiana non avesse adottato le misure necessarie per garantire l’applicazione dell’art. 12 del regolamento n. 273/2004 né comunicato dette misure conformemente all’art. 16 del medesimo, e che non avesse neppure disposto le misure necessarie per garantire l’esecuzione dell’art. 31 del regolamento n. 111/2005, il 1° febbraio 2008 la Commissione ha inviato una lettera di diffida a tale Stato membro invitandolo, conformemente all’art. 226 CE, a presentare le sue osservazioni.

10      Nelle loro risposte del 7 aprile e 8 settembre 2008, le autorità italiane hanno spiegato che le misure dirette a consentire l’attuazione di detti regolamenti erano in corso di elaborazione.

11      Il 23 marzo 2009 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando la Repubblica italiana a prendere le misure necessarie per conformarsi agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12 e 16 del regolamento n. 273/2004 nonché dell’art. 31 del regolamento n. 111/2005, entro due mesi dal ricevimento di tale parere.

12      Con lettera del 27 maggio 2009 le autorità italiane hanno informato la Commissione che le misure volte a consentire l’attuazione di detti regolamenti erano ancora in fase di adozione.

13      In tali circostanze, la Commissione ha deciso di proporre il presente ricorso.

14      La Repubblica italiana, pur riconoscendo di non avere ancora adottato le misure richieste per conformarsi agli obblighi derivanti dalle disposizioni cui fa riferimento la Commissione nel ricorso, sottolinea, nel suo controricorso, che ritiene di essere in condizione di procedere rapidamente a siffatta adozione, la quale, eventualmente, potrebbe addirittura intervenire prima della chiusura del presente procedimento.

15      A tale proposito è tuttavia sufficiente ricordare che, per giurisprudenza consolidata, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e non possono essere prese in considerazione dalla Corte modifiche successivamente intervenute.

16      Nel caso di specie è assodato che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la Repubblica italiana non aveva emanato le misure necessarie per conformarsi agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 12 del regolamento n. 273/2004 e 31 del regolamento n. 111/2005, di modo che, sotto questo profilo, le censure sollevate dalla Commissione devono essere accolte.

17      Poiché, come testé constatato, la Repubblica italiana non ha adottato le misure necessarie per provvedere alla corretta esecuzione dell’art. 12 del regolamento n. 273/2004, la censura della Commissione tratta dalla violazione dell’art. 16 dello stesso per mancata comunicazione alla Commissione, per contro, non può essere simultaneamente accolta.

18      Alla luce di quanto sopra esposto, occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato le misure nazionali necessarie per l’attuazione dell’art. 12 del regolamento n. 273/2004 nonché dell’art. 31 del regolamento n. 111/2005, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali regolamenti.

 Sulle spese

19      Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica italiana, non avendo adottato le misure nazionali necessarie per l’attuazione dell’art. 12 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 273, relativo ai precursori di droghe, nonché dell’art. 31 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2004, n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali regolamenti.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.