12.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 220/40 |
Ricorso proposto il 17 luglio 2009 — CEVA/Commissione
(Causa T-285/09)
2009/C 220/85
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Centre d’Étude et de Valorisation des Algues SA (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: J.-M. Peyrical, avvocato)
Convenuta: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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da un lato, accertare l’assenza di motivazione dei titoli esecutivi conseguenti alle quattro note di addebito della Commissione europea dell’11 maggio 2009, nn. 3230901933, 3230901935, 323090136 e 3230901937; |
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dall’altro lato, accertare il rischio di arricchimento senza causa della Commissione in caso di rimborso, da parte del CEVA, della somma di EUR 173 435 maggiorata degli interessi di mora; |
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conseguentemente, annullare i titoli esecutivi conseguenti alle quattro note di addebito dell’11 maggio 2009, nn. 3230901933, 3230901935, 323090136 e 3230901937; |
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infine, accertare l’inadempimento della Commissione alle disposizioni contrattuali del contratto n. Q5RS-2000-31334, denominato SEAPURA; |
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in particolare, l’inadempimento alle disposizioni degli artt. 22 5°, paragrafo 3 dell’allegato II, e 3.5 dell’allegato II del contratto n. Q5RS-2000-31334; |
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conseguentemente, annullare i titoli esecutivi conseguenti alle quattro note di addebito dell’11 maggio 2009, nn. 3230901933, 3230901935, 323090136 e 3230901937. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento dei titoli esecutivi con i quali la Commissione ha domandato l’integrale rimborso degli anticipi versati al ricorrente nell’ambito del contratto SEAPURA n. Q5RS-2000-31334, relativo a un progetto di ricerca e di sviluppo tecnologico.
Il ricorrente fa valere tre motivi a sostegno del proprio ricorso, relativi a:
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un’insufficienza di motivazione, in quanto la Commissione si sarebbe fondata su un’asserita violazione delle obbligazioni contrattuali da parte del ricorrente senza peraltro esporre i motivi di diritto e di fatto a sostegno di tale asserzione; |
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una violazione del principio di non arricchimento senza causa, poiché il rimborso integrale della somma richiesta dalla Commissione determinerebbe l’arricchimento senza causa di quest’ultima, in quanto essa disporrebbe dei lavori e degli studi realizzati dal ricorrente senza tuttavia avere pagato per la loro realizzazione; |
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un mancato rispetto da parte della Commissione del proprio potere di controllo durante l’esecuzione del contratto. |