12.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 220/40


Ricorso proposto il 17 luglio 2009 — CEVA/Commissione

(Causa T-285/09)

2009/C 220/85

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre d’Étude et de Valorisation des Algues SA (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: J.-M. Peyrical, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

da un lato, accertare l’assenza di motivazione dei titoli esecutivi conseguenti alle quattro note di addebito della Commissione europea dell’11 maggio 2009, nn. 3230901933, 3230901935, 323090136 e 3230901937;

dall’altro lato, accertare il rischio di arricchimento senza causa della Commissione in caso di rimborso, da parte del CEVA, della somma di EUR 173 435 maggiorata degli interessi di mora;

conseguentemente, annullare i titoli esecutivi conseguenti alle quattro note di addebito dell’11 maggio 2009, nn. 3230901933, 3230901935, 323090136 e 3230901937;

infine, accertare l’inadempimento della Commissione alle disposizioni contrattuali del contratto n. Q5RS-2000-31334, denominato SEAPURA;

in particolare, l’inadempimento alle disposizioni degli artt. 22 5°, paragrafo 3 dell’allegato II, e 3.5 dell’allegato II del contratto n. Q5RS-2000-31334;

conseguentemente, annullare i titoli esecutivi conseguenti alle quattro note di addebito dell’11 maggio 2009, nn. 3230901933, 3230901935, 323090136 e 3230901937.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l’annullamento dei titoli esecutivi con i quali la Commissione ha domandato l’integrale rimborso degli anticipi versati al ricorrente nell’ambito del contratto SEAPURA n. Q5RS-2000-31334, relativo a un progetto di ricerca e di sviluppo tecnologico.

Il ricorrente fa valere tre motivi a sostegno del proprio ricorso, relativi a:

un’insufficienza di motivazione, in quanto la Commissione si sarebbe fondata su un’asserita violazione delle obbligazioni contrattuali da parte del ricorrente senza peraltro esporre i motivi di diritto e di fatto a sostegno di tale asserzione;

una violazione del principio di non arricchimento senza causa, poiché il rimborso integrale della somma richiesta dalla Commissione determinerebbe l’arricchimento senza causa di quest’ultima, in quanto essa disporrebbe dei lavori e degli studi realizzati dal ricorrente senza tuttavia avere pagato per la loro realizzazione;

un mancato rispetto da parte della Commissione del proprio potere di controllo durante l’esecuzione del contratto.