19.2.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 55/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammergericht Berlin — Germania) — DEB Deutsche Energiehandels-und Beratungsgesellschaft mbH/Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-279/09) (1)

(Tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione - Diritto di ricorso a un giudice - Gratuito patrocinio - Normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche in assenza di un «interesse generale»)

2011/C 55/15

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Kammergericht Berlin

Parti

Ricorrente: DEB Deutsche Energiehandels- und Beratungsgesellschaft mbH

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kammergericht Berlin — Interpretazione del principio di effettività — Compatibilità con tale principio di una normativa nazionale che nega il gratuito patrocinio alle persone giuridiche in assenza di un «interesse generale» — Azione volta a far valere la responsabilità di uno Stato membro per attuazione tardiva di direttive comunitarie

Dispositivo

Il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che non è escluso che possano invocarlo persone giuridiche e che l’aiuto concesso in sua applicazione può comprendere, segnatamente, l’esonero dal pagamento anticipato di spese giudiziali e/o l’assistenza legale.

Spetta, al riguardo, al giudice nazionale verificare se le condizioni di concessione del gratuito patrocinio costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia che lede la sostanza stessa di tale diritto, se tendano a uno scopo legittimo e se esista un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

In tale accertamento il giudice nazionale può tener conto dell’oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del richiedente, della posta in gioco per quest’ultimo, della complessità del diritto e della procedura applicabili nonché della capacità del richiedente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità il giudice nazionale può tener presente altresì l’entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell’ostacolo all’accesso alla giustizia che esse potrebbero costituire, se sormontabile o insormontabile.

Quanto, più specificamente, alle persone giuridiche, il giudice nazionale può tener conto della loro situazione. Può prendere in considerazione, in particolare, la forma e lo scopo — di lucro o meno — della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.


(1)  GU C 267 del 7.11.2009.