17.4.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 100/6


Sentenza della Corte (Grande Sezione) 23 febbraio 2010 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Maria Teixeira/London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

(Causa C-480/08) (1)

(Libera circolazione delle persone - Diritto di soggiorno - Cittadina di uno Stato membro che ha lavorato in altro Stato membro e vi ha soggiornato dopo la cessazione della sua attività lavorativa - Figlio che segue una formazione professionale nello Stato membro ospitante - Assenza di mezzi di sostentamento propri - Regolamento (CEE) n. 1612/68 - Art. 12 - Direttiva 2004/38/CE)

2010/C 100/08

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Court of Appeal

Parti

Ricorrente: Maria Teixeira

Convenuto: London Borough of Lambeth, Secretary of State for the Home Department

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (Regno Unito) — Interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158, pag. 77), nonché dell’art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (GU L 257, pag. 2) — Diritto di soggiorno nel Regno Unito di una cittadina dell’Unione che non ha più la qualità di lavoratrice e che non può più far valere alcun diritto di soggiorno in conformità alle disposizioni sulla libera circolazione dei lavoratori — Diritto del figlio di tale cittadina di rimanere nel Regno Unito per poter completare un corso di formazione professionale — Diritto della madre di soggiornarvi con il figlio in qualità di tutore

Dispositivo

1)

Il cittadino di uno Stato membro che sia stato occupato nel territorio di un altro Stato membro nel quale suo figlio prosegue gli studi può, in circostanze come quelle di cui alla causa principale, avvalersi, nella sua veste di genitore che ha l’ffettivo affidamento del figlio, del diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante sul solo fondamento dell’art. 12 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 luglio 1992, n. 2432, senza essere tenuto a soddisfare i requisiti definiti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2)

Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui gode il genitore che ha l’effettivo affidamento di un figlio che eserciti il diritto di proseguire gli studi conformemente all’art. 12 del regolamento n. 1612/68 non è soggetto alla condizione che detto genitore disponga di risorse sufficienti in modo da non divenire un onere a carico dell’assistenza sociale di tale Stato membro durante il suo soggiorno nonché di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi in tale Stato.

3)

Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui gode il genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante quando il figlio prosegua gli studi in tale Stato non è soggetto alla condizione che uno dei genitori abbia svolto, alla data in cui il figlio ha iniziato gli studi, un’attività lavorativa come lavoratore migrante nello stesso Stato membro.

4)

Il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante di cui fruisce il genitore che ha l’effettivo affidamento del figlio di un lavoratore migrante quando il figlio prosegua gli studi in detto Stato viene meno con la maggiore età del figlio, salvo che il figlio continui a necessitare della presenza e delle cure del genitore per poter proseguire e terminare gli studi.


(1)  GU C 32 del 7.2.2009.