21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 22 gennaio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association nationale pour la protection des eaux et rivières TOS, Association OABA/Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables

(Causa C-473/07) (1)

(Inquinamento e nocività - Direttiva 96/61/CE - Allegato I - Punto 6.6, lett. a) - Allevamento intensivo di pollame - Definizione - Nozione di «pollame» - Numero massimo di animali per impianto)

(2009/C 69/13)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrenti: Association nationale pour la protection des eaux et rivières — TOS, Association OABA

Convenuto: Ministère de l'Écologie, du Développement et de l'Aménagement durables

con l'intervento di: Association France Nature Environnement

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'Ètat (Francia) — Interpretazione della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257, pag. 26) — Ambito di applicazione della direttiva ratione materiae — Impianti destinati all'allevamento intensivo di pollame con più di 40 000 posti pollame (assoggettati a un regime di autorizzazione) [punto 6.6, lett. a), dell'allegato I della direttiva] — Nozioni di «pollame» e di «posti pollame» — Inclusione o no di quaglie, pernici e piccioni nell'ambito di applicazione della direttiva — In caso affermativo, ammissibilità di una normativa nazionale che calcola il numero di animali per posto pollame in funzione delle specie

Dispositivo

1)

La nozione di «pollame» che figura al punto 6.6, lett. a), dell'allegato I della direttiva del Consiglio 24 settembre 1996, 96/61/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, come modificata dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1882, deve essere interpretata nel senso che comprende le quaglie, le pernici e i piccioni.

2)

Il punto 6.6, lett. a), dell'allegato I della direttiva 96/61, come modificata dal regolamento n. 1882/2003, osta a una normativa nazionale, come quella in questione nella causa principale, che porti a calcolare le soglie per l'autorizzazione di impianti di allevamento intensivo a partire da un meccanismo di animali-equivalenti fondato su una ponderazione di animali per posto secondo le specie al fine di prendere in considerazione il tenore di azoto effettivamente prodotto dai vari volatili.


(1)  GU C 22 del 26.1.2008.