62001J0266

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 maggio 2003. - Préservatrice foncière TIARD SA contro Staat der Nederlanden. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi. - Convenzione di Bruxelles - Art.1 - Ambito di applicazione - Nozione di materia civile e commerciale - Nozione di materia doganale - Azione fondata su un contratto di fideiussione tra lo Stato ed una compagnia di assicurazioni - Contratto concluso per soddisfare una condizione imposta dallo Stato a talune associazioni di trasportatori, debitrici principali, ai sensi dell'art.6 della Convenzione TIR. - Causa C-266/01.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-04867


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Ambito di applicazione - Materia civile e commerciale - Nozione di «materia civile e commerciale» - Azione promossa dallo Stato e diretta all'esecuzione di un contratto di fideiussione concluso per soddisfare una condizione imposta ad un terzo contraente - Inclusione - Presupposti - Nozione di «materia doganale» - Azione promossa dallo Stato e diretta all'esecuzione di un contratto di fideiussione destinato a garantire il pagamento di un debito doganale - Esclusione - Criteri

(Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 1, primo comma)

Massima


$$L'art. 1, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, deve essere interpretato come segue:

- rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi della prima frase di questa disposizione, un'azione promossa da uno Stato contraente nei confronti di un soggetto di diritto privato per l'esecuzione di un contratto di fideiussione di diritto privato, concluso al fine di consentire a un altro soggetto di fornire una garanzia richiesta e definita da tale Stato, purché il rapporto giuridico tra il creditore e il fideiussore, quale risulta dal contratto di fideiussione, non corrisponda all'esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati;

- non rientra nella nozione di «materia doganale», ai sensi della seconda frase di questa disposizione, un'azione promossa da uno Stato contraente per l'esecuzione di un contratto di fideiussione destinato a garantire il pagamento di un'obbligazione doganale, quando il rapporto giuridico tra lo Stato e il fideiussore, derivante da tale contratto, non corrisponda all'esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati, e ciò anche nel caso in cui il fideiussore possa far valere eccezioni che impongono di esaminare la sussistenza ed il contenuto dell'obbligazione doganale.

( v. punti 36, 44 e dispositivo )

Parti


Nel procedimento C-266/01,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Préservatrice foncière TIARD SA

e

Staat der Nederlanden,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1 della precitata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il governo olandese, dalla sig.ra H.G. Sevenster, in qualità di agente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra A.-M. Rouchaud e dal sig. H. van Vliet, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Préservatrice foncière TIARD SA, rappresentata dal sig. R.S. Meijer, advocaat, del governo olandese, rappresentato dal sig. N.A.J. Bel, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dalla sig.ra A.-M. Rouchaud e dal sig. H. van Vliet, all'udienza del 17 ottobre 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 dicembre 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 18 maggio 2001, pervenuta alla Corte il 5 luglio seguente, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi), in forza de Protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha proposto due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 1 di detta Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra lo Stato olandese e la compagnia di assicurazioni di diritto francese Préservatrice Foncière TIARD SA (in prosieguo: la «PFA»), avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto di fideiussione con il quale la PFA si è obbligata a versare i dazi doganali dovuti dalle associazioni olandesi di trasportatori abilitate dallo Stato olandese a rilasciare i carnet TIR.

Contesto normativo

Convenzione di Bruxelles

3 L'art. 1, primo comma, della Convenzione di Bruxelles così dispone:

«La presente convenzione si applica in materia civile e commerciale e indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Essa non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa».

convenzione TIR

4 La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (in prosieguo: la «convenzione TIR») è stata firmata a Ginevra il 14 novembre 1975. Il Regno dei Paesi Bassi è parte di questa convenzione. Essa è stata inoltre approvata in nome della Comunità europea con il regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1978, n. 2112 (GU L 252, pag. 1).

5 La convenzione TIR prevede, in particolare, che le merci trasportate in regime TIR, da essa istituito, non sono soggette all'obbligo di pagamento o di deposito dei dazi e delle tasse all'importazione o all'esportazione presso gli uffici doganali di passaggio.

6 Per accordare tali facilitazioni, la convenzione TIR esige che le merci siano accompagnate, per tutta la durata del trasporto, da un documento uniforme, il carnet TIR, che serve a controllare la regolarità dell'operazione. Essa richiede inoltre che i trasporti siano garantiti da associazioni abilitate dalle parti contraenti, conformemente alle disposizioni del suo art. 6.

7 L'art. 6, n. 1, della convenzione TIR, che figura nel capitolo II intitolato « Rilascio dei carnet TIR - Responsabilità delle associazioni garanti», dispone, nella versione applicabile alla data dei fatti di cui al procedimento principale, quanto segue:

«Ogni parte contraente può abilitare, secondo le condizioni e garanzie che essa fisserà, delle associazioni a rilasciare carnet TIR, sia direttamente, sia per il tramite di associazioni corrispondenti nonché ad assumerne la garanzia».

8 In caso di irregolarità nello svolgimento dell'operazione TIR, in particolare in caso di mancato scarico del carnet TIR, i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione diventano esigibili. Il titolare del carnet TIR - di regola il trasportatore - ne risponde direttamente. Nel caso in cui non versi le somme dovute, l'associazione nazionale garante è tenuta, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della convenzione TIR, al pagamento quale soggetto «solidalmente» responsabile.

Procedimento principale

9 Con decreto 5 marzo 1991, lo Staatssecretaris van Financiën (il Sottosegretario di Stato alle finanze olandese), conformemente all'art. 6 della convenzione TIR, ha abilitato tre associazioni olandesi di trasportatori al rilascio di carnet TIR (in prosieguo: le «associazioni olandesi abilitate»). Ai sensi dell'art. 1 del medesimo, queste si obbligano incondizionatamente a versare i dazi e le tasse esigibili dai titolari dei carnet TIR rilasciati, per i quali esse diventano solidalmente responsabili. L'art. 5 prevede che le associazioni olandesi abilitate devono fornire una garanzia che copra il rispetto delle loro obbligazioni. Questo stesso articolo indica che chi fornisce la garanzia deve obbligarsi a versare tutti gli importi richiesti dal Ministro delle Finanze olandese alle associazioni olandesi abilitate. L'art. 19 precisa che esso entrerà in vigore solo quando il Ministro delle Finanze olandese avrà accettato la garanzia di cui al suo art. 5.

10 La detta garanzia è stata fornita dalla PFA. Con diversi atti giuridici, essa si è obbligata nei confronti dello Stato olandese, come fideiussore e debitore solidale, a rispondere come di un debito proprio dei dazi e delle tasse all'importazione o all'esportazione dovuti, in forza delle disposizioni di legge in materia doganale e di accise, dai titolari dei carnet TIR rilasciati dalle associazioni nazionali di trasportatori.

11 Il 20 novembre 1996, lo Stato olandese ha convenuto in giudizio la PFA davanti al Rechtbank te Rotterdam (Tribunale di Rotterdam, Paesi Bassi) per ottenerne la condanna a versargli la somma di NLG 41 917 063, maggiorata degli interessi legali. L'azione era fondata sulle obbligazioni fideiussorie assunte dalla PFA nei confronti dello Stato olandese ed aveva ad oggetto il pagamento dei dazi e delle tasse all'importazione o all'esportazione dovuti dalle associazioni olandesi abilitate.

12 La PFA ha eccepito l'incompetenza del Rechtbank te Rotterdam sostenendo che la controversia rientrava nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles e che il giudice competente doveva essere individuato sulla base delle disposizioni di quest'ultima.

13 Il Rechtbank te Rotterdam e, in appello, il Gerechtshof te 's-Gravenhage (Corte d'appello dell'Aia, Paesi Bassi) hanno respinto l'eccezione di incompetenza. Quest'ultimo giudice ha affermato che, abilitando talune associazioni di trasportatori a rilasciare carnet TIR con riserva di accettare la garanzia da esse costituita, lo Stato olandese aveva agito nell'ambito di una competenza di diritto pubblico e che la conclusione, da parte di tale Stato, di un contratto di fideiussione con la PFA rappresentava un corollario di tale competenza. Ha inoltre reputato che i debiti che la PFA doveva pagare costituissero obbligazioni doganali.

14 Lo Hoge Raad der Nederlanden, adito in appello dalla PFA, dubitando della fondatezza di tale analisi, ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni:

«1) Se sia da considerare materia civile e commerciale, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Bruxelles, una pretesa dello Stato, fondata su un contratto di fideiussione di diritto privato che esso abbia concluso per la realizzazione di una condizione da esso fissata in base al dettato dell'art. 6, n. 1, della convenzione TIR del 1975, e pertanto stabilita nell'esercizio di un potere d'imperio.

2) Se un procedimento avviato dallo Stato e avente ad oggetto un contratto di fideiussione di diritto privato debba essere considerato materia doganale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Bruxelles per il fatto che il convenuto può far valere eccezioni che costringono ad esaminare e valutare la sussistenza e il contenuto di un'obbligazione doganale relativa a tale contratto».

Sulla prima questione pregiudiziale

15 Con tale questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 1, primo comma, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi della prima frase di questa disposizione, un'azione promossa da uno Stato contraente nei confronti di un soggetto di diritto privato, per l'esecuzione di un contratto di fideiussione di diritto privato, concluso al fine di consentire a un altro soggetto di fornire una garanzia richiesta e definita da tale Stato.

Osservazioni sottoposte alla Corte

16 La PFA, il governo olandese e la Commissione concordano nel riconoscere che la nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Bruxelles deve essere definita autonomamente. Allo stesso modo, concordano nel sottolineare che le controversie tra la pubblica amministrazione ed i privati possono rientrare nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, purché la detta amministrazione non abbia agito nell'esercizio di un potere d'imperio.

17 Tuttavia, le loro osservazioni divergono quanto all'applicazione di tali principi alla controversia principale.

18 Il governo olandese riprende l'analisi del Gerechtshof te 's-Gravenhage. A suo avviso, esiste un collegamento tra l'atto costitutivo della garanzia e il regime delle tasse e dei dazi di cui esso è diretto a garantire il pagamento, derivante dalla circostanza che la fideiussione era una condizione in assenza della quale i rapporti di diritto pubblico tra lo Stato e le associazioni olandesi abilitate non sarebbero sorti. Il contenuto dell'atto costitutivo della garanzia deriverebbe direttamente da una normativa di diritto pubblico, come sarebbe dimostrato dal fatto che le clausole che vi figurano riproducono quasi letteralmente le disposizioni del decreto 5 marzo 1991, recante riconoscimento delle associazioni nazionali di trasportatori. Concludendo tale atto, la PFA si sarebbe obbligata a partecipare al sistema di diritto pubblico di riscossione dei dazi e delle tasse introdotto dalla convenzione TIR. Alla luce di tali elementi, la circostanza che l'atto abbia assunto la forma di un contratto di fideiussione di diritto privato sarebbe irrilevante.

19 Secondo la PFA e la Commissione, invece, lo Stato olandese, nei suoi rapporti con la PFA, non ha agito nell'esercizio di un potere d'imperio. Lo Stato olandese non avrebbe imposto alcun obbligo alla PFA, che avrebbe concluso il contratto di fideiussione in modo del tutto volontario e che sarebbe libera di porvi fine alla scadenza di un termine di preavviso. Il diritto di credito dello Stato olandese nei confronti della PFA sorgerebbe unicamente dal contratto di fideiussione, che rientrerebbe nel diritto privato.

Risposta della Corte

20 Secondo una giurisprudenza costante, poiché l'art. 1 della Convenzione di Bruxelles serve a definire la sfera di applicazione di quest'ultima, è importante - allo scopo di garantire, per quanto possibile, l'uguaglianza e l'uniformità dei diritti e degli obblighi da questa derivanti agli Stati contraenti ed ai soggetti interessati - non interpretare i termini di tale disposizione come un semplice rinvio al diritto interno dell'uno o dell'altro Stato in questione. La nozione di «materia civile e commerciale» va quindi considerata come una nozione autonoma, da interpretare facendo riferimento, da un lato, agli obiettivi e al sistema della Convenzione e, dall'altro, ai principi generali desumibili dal complesso degli ordinamenti nazionali (sentenze 14 ottobre 1976, causa 29/76, LTU, Racc. pag. 1541, punto 3; 22 febbraio 1979, causa 133/78, Gourdain, Racc. pag. 733, punto 3; 16 dicembre 1980, causa 814/79, Rüffer, Racc. pag. 3807, punto 7; 21 aprile 1993, causa C-172/91, Sonntag, Racc. pag. 1963, punto 18; e 14 novembre 2002, causa C-271/00, Baten, Racc. pag. I-10489, punto 28).

21 La Corte ha precisato che tale interpretazione porta ad escludere talune decisioni giurisdizionali dal campo d'applicazione della Convenzione di Bruxelles, in ragione degli elementi che caratterizzano la natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa o l'oggetto della lite (citate sentenze LTU, punto 4, e Baten, punto 29).

22 La Corte ha così considerato che, benché talune decisioni emesse nelle cause tra la pubblica amministrazione ed un soggetto di diritto privato possano essere comprese nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, la situazione è diversa qualora la pubblica amministrazione agisca nell'esercizio della sua potestà d'imperio (citate sentenze LTU, punto 4; Rüffer, punto 8, e Baten, punto 30).

23 Al fine di applicare questi principi ad una controversia come quella di cui trattasi nella causa principale, occorre dunque identificare il rapporto giuridico esistente tra le parti della controversia ed esaminare il fondamento e le modalità d'esercizio dell'azione intentata (v., in tal senso, sentenza Baten, cit., punto 31).

24 In via preliminare, occorre osservare che, come sottolineato dal governo olandese, la PFA non si è impegnata solo in qualità di fideiussore, ma anche in qualità di debitore solidale, tenuto a pagare, come un proprio debito, i dazi e le tasse dovuti.

25 La questione se una clausola di solidarietà cambi la natura di un obbligo di fideiussione, o modifichi solo taluni suoi effetti, è una questione di diritto nazionale.

26 In ogni caso, occorre constatare che, nella presente causa, il giudice del rinvio, a cui spetta analizzare la natura del rapporto che lega la PFA allo Stato olandese, nelle questioni pregiudiziali che ha sottoposto alla Corte ha fatto riferimento solo ad un contratto di «fideiussione». Di conseguenza, per risolvere tali questioni, occorre ragionare sulla base dell'ipotesi che la PFA sia stata chiamata in causa solo in qualità di fideiussore e non di debitore solidale.

27 Secondo i principi generali che si desumono dai sistemi giuridici degli Stati contraenti, un contratto di fideiussione si presenta come un'operazione triangolare, mediante la quale il fideiussore assume l'obbligo nei confronti del creditore di adempiere le obbligazioni sottoscritte dal debitore principale, nel caso in cui quest'ultimo non adempia egli stesso.

28 Un tale contratto crea una nuova obbligazione, a carico del fideiussore, di garantire l'esecuzione dell'obbligazione principale a cui è tenuto il debitore. Il fideiussore non si sostituisce al debitore, ma garantisce solo il pagamento del debito di quest'ultimo, secondo le condizioni precisate dal contratto di fideiussione o previste dalla legge.

29 L'obbligazione così creata presenta un carattere accessorio, nel senso che, da una parte, il fideiussore può essere escusso dal creditore solo se il debito garantito sia esigibile e, dall'altra, l'obbligazione assunta dal fideiussore non può essere più estesa di quella del debitore principale. Tale accessorietà non significa tuttavia che il regime giuridico applicabile all'obbligazione assunta dal fideiussore debba essere del tutto identico al regime giuridico applicabile all'obbligazione principale (v., in tal senso, sentenza 23 marzo 2000, causa C-208/98, Berliner Kindl Brauerei, Racc. pag. I-1741).

30 Per rispondere alla prima questione, occorre dunque esaminare se il rapporto giuridico tra lo Stato olandese e la PFA, quale risulta dal contratto di fideiussione, sia caratterizzato da una manifestazione del potere d'imperio da parte dello Stato creditore, in quanto corrispondente all'esercizio di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati (su tale criterio, v. sentenza Sonntag, cit., punto 22).

31 Sebbene spetti al giudice del rinvio effettuare tale valutazione, sembra tuttavia utile che la Corte, alla luce delle osservazioni che le sono state presentate, apporti talune precisazioni riguardo agli elementi da prendere in considerazione.

32 In primo luogo, occorre constatare che il rapporto giuridico tra lo Stato olandese e la PFA non è disciplinato dalla convenzione TIR. Se il capitolo II di tale convenzione definisce gli obblighi di un'associazione nazionale garante abilitata da uno Stato contraente ai sensi dell'art. 6 della convenzione, quest'ultima, nella sua versione applicabile alla data dei fatti, non contiene disposizioni che definiscano la portata degli eventuali obblighi di un fideiussore che uno Stato ha imposto come condizione per la decisione di abilitare talune associazioni nazionali garanti.

33 In secondo luogo, occorre tenere conto delle circostanze relative alla conclusione del contratto. Nella causa principale, emerge dagli atti che l'obbligo della PFA nei confronti dello Stato olandese è stato assunto liberamente. Secondo le informazioni prodotte dalla Commissione, senza essere contraddetta dal governo olandese, la PFA ha stabilito liberamente con i debitori principali, cioè le associazioni olandesi abilitate, l'importo della sua remunerazione per la concessione della fideiussione. La PFA e la Commissione hanno anche sottolineato, in udienza, che la PFA è libera di porre fine al contratto di fideiussione in qualsiasi momento, a condizione di rispettare un termine di preavviso di trenta giorni.

34 In terzo luogo, occorre prendere in considerazione le clausole del contratto che definiscono la portata dell'obbligo del fideiussore. A tal riguardo, la coincidenza, rilevata nella controversia principale dal governo olandese, tra le disposizioni del decreto 5 marzo 1991, recante riconoscimento delle associazioni nazionali di trasportatori, da una parte, e le clausole del contratto che definiscono l'obbligazione di garanzia assunta dalla PFA, dall'altra, non può essere considerata una prova dell'esercizio del potere d'imperio da parte dello Stato olandese nei confronti del fideiussore. Il fatto che l'obbligazione principale e l'obbligo del fideiussore coincidano deriva, infatti, dall'accessorietà del contratto di fideiussione. Nel procedimento principale, poco importa che la portata dell'obbligo della PFA sia determinata con riferimento alle obbligazioni delle associazioni olandesi abilitate, poiché è pacifico che tale obbligo non è stato imposto alla PFA, ma risulta da una manifestazione di volontà da parte sua.

35 Quanto alla circostanza, fatta valere dal governo olandese, che la PFA avrebbe rinunciato ad avvalersi di talune disposizioni del codice civile olandese, come quelle che prevedono l'eccezione di compensazione nonché i benefici di escussione e di divisione, occorre rilevare che patti del genere costituiscono una prassi corrente nelle relazioni commerciali. Essi potrebbero costituire una manifestazione di potere d'imperio da parte dello Stato olandese nei confronti del fideiussore solo se eccedessero i limiti della libertà riconosciuta alle parti dalla legge applicabile al contratto, circostanza che va accertata dal giudice del rinvio.

36 Alla luce di tutte queste considerazioni, occorre risolvere la prima questione dichiarando che l'art. 1, primo comma, della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi della prima frase di questa disposizione, un'azione promossa da uno Stato contraente nei confronti di un soggetto di diritto privato per l'esecuzione di un contratto di fideiussione di diritto privato, concluso al fine di consentire a un altro soggetto di fornire una garanzia richiesta e definita da tale Stato, purché il rapporto giuridico tra il creditore e il fideiussore, quale risulta dal contratto di fideiussione, non corrisponda all'esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati.

Sulla seconda questione pregiudiziale

37 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 1, primo comma, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia doganale», ai sensi della seconda frase di questa disposizione, un'azione promossa da uno Stato contraente per l'esecuzione di un contratto di fideiussione destinato a garantire il pagamento di un'obbligazione doganale, quando il fideiussore può far valere eccezioni che impongono di esaminare la sussistenza ed il contenuto dell'obbligazione doganale.

38 A questo riguardo, occorre ricordare che la seconda frase dell'art. 1, primo comma, della Convenzione di Bruxelles è stata aggiunta dalla convenzione del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla Convenzione di Bruxelles, per precisare, mediante esempi, le materie che non rientrano nella sfera d'applicazione della Convenzione di Bruxelles (v. relazione su questa Convenzione presentata dal sig. Schlosser, GU 1979, C 59, pag. 71, punto 23). Questa frase è diretta solo a sottolineare che la «materia doganale» non rientra nella nozione di «materia civile e commerciale». Tale precisazione non ha tuttavia avuto come conseguenza né di limitare né di modificare la portata di quest'ultima nozione.

39 Ne consegue che il criterio per stabilire i limiti della nozione di «materia doganale» deve essere analogo a quello applicato alla nozione di «materia civile e commerciale».

40 Occorre dunque considerare, come è stato indicato al punto 36 della presente sentenza, che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale» un'azione promossa da uno Stato contraente nei confronti di un soggetto di diritto privato, per l'esecuzione di un contratto di fideiussione di diritto privato, concluso al fine di garantire il pagamento di un'obbligazione doganale dovuta a tale Stato da un altro soggetto, purché il rapporto giuridico tra il creditore e il fideiussore, quale risulta dal contratto di fideiussione, non corrisponda all'esercizio di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati.

41 Non inficia questa analisi la possibilità che il fideiussore possa fare valere eccezioni che impongano di esaminare l'esigibilità dell'obbligazione doganale di cui il contratto di fideiussione garantisce il pagamento.

42 Infatti, per determinare se una controversia rientri nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, deve essere preso in considerazione solo l'oggetto di tale controversia. Contrasterebbe col principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi di questa Convenzione, il fatto che l'applicabilità di quest'ultima possa variare a seconda dell'esistenza o meno di una questione preliminare, che può essere sollevata in qualsiasi momento dalle parti (v., in tal senso, sentenze 25 luglio 1991, causa C-190/89, Rich, Racc. pag. I-3855, punti 26 e 27, e 20 gennaio 1994, causa C-129/92, Owens Banks, Racc. pag. I-117, punto 34).

43 Laddove una controversia abbia ad oggetto l'esecuzione di un'obbligazione di garanzia dovuta da un fideiussore, in condizioni che consentono di ritenere che questa obbligazione rientri nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, la circostanza che il fideiussore possa far valere eccezioni attinenti all'esigibilità del debito garantito, relative a materie escluse dall'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles, non incide sull'inclusione della controversia stessa nell'ambito di applicazione della detta Convenzione.

44 Da tutto quanto precede risulta che l'art. 1, primo comma, della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «materia doganale», ai sensi della seconda frase di questa disposizione, un'azione promossa da uno Stato contraente per l'esecuzione di un contratto di fideiussione destinato a garantire il pagamento di un'obbligazione doganale, quando il rapporto giuridico tra lo Stato e il fideiussore, derivante da tale contratto, non corrisponda all'esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati, e ciò anche nel caso in cui il fideiussore possa far valere eccezioni che impongono di esaminare la sussistenza ed il contenuto dell'obbligazione doganale.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

45 Le spese sostenute dal governo olandese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden con sentenza 18 maggio 2001, dichiara:

L'art. 1, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, deve essere interpretato come segue:

- rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi della prima frase di questa disposizione, un'azione promossa da uno Stato contraente nei confronti di un soggetto di diritto privato per l'esecuzione di un contratto di fideiussione di diritto privato, concluso al fine di consentire ad un altro soggetto di fornire una garanzia richiesta e definita da tale Stato, purché il rapporto giuridico tra il creditore e il fideiussore, quale risulta dal contratto di fideiussione, non corrisponda all'esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati;

- non rientra nella nozione di «materia doganale», ai sensi della seconda frase di questa disposizione, un'azione promossa da uno Stato contraente per l'esecuzione di un contratto di fideiussione destinato a garantire il pagamento di un'obbligazione doganale, quando il rapporto giuridico tra lo Stato e il fideiussore, derivante da tale contratto, non corrisponda all'esercizio da parte dello Stato di poteri esorbitanti rispetto alle norme applicabili nei rapporti tra privati, e ciò anche nel caso in cui il fideiussore possa far valere eccezioni che impongono di esaminare la sussistenza ed il contenuto dell'obbligazione doganale.