62000J0037

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 febbraio 2002. - Herbert Weber contro Universal Ogden Services Ltd. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi. - Convenzione di Bruxelles - Art. 5, punto 1 - Giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività - Nozione - Lavoro svolto in parte in un impianto stabilito al di sotto della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato contraente e in parte sul territorio di un altro Stato contraente. - Causa C-37/00.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-02013


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Attività svolta «sul territorio di uno Stato contraente» - Nozione - Attività svolta sulla zona di piattaforma continentale adiacente ad uno Stato contraente - Inclusione

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, punto 1, come modificata dalle Convenzioni di adesione del 1978, del 1982 e del 1989)

2. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni - Competenze speciali - Foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale - Contratto di lavoro - Luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività - Determinazione in caso di svolgimento dell'attività in più Stati contraenti - Criteri

(Convenzione 27 settembre 1968, art. 5, punto 1, come modificata dalle Convenzioni di adesione del 1978, del 1982 e del 1989)

Massima


1. L'attività svolta da un lavoratore su impianti fissi o galleggianti situati sopra o al di sopra della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, nel contesto della prospezione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali, deve essere considerata come un'attività svolta sul territorio di tale Stato ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.

( v. punto 36, dispositivo 1 )

2. L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, va interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il lavoratore adempia le obbligazioni derivanti dal suo contratto di lavoro in più Stati contraenti, il luogo dove egli svolge abitualmente la sua attività, ai sensi di questa disposizione, è il luogo nel quale, o a partire dal quale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, egli adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

Nel caso di un contratto di lavoro in esecuzione del quale il lavoratore esercita le stesse attività per il suo datore di lavoro in più Stati contraenti, occorre, in linea di principio, tener conto di tutta la durata del rapporto di lavoro per determinare il luogo dove il lavoratore svolgeva abitualmente la sua attività, ai sensi della menzionata disposizione. In mancanza di altri criteri, tale luogo è quello dove il lavoratore ha trascorso la maggior parte del tempo lavorativo. La soluzione sarebbe diversa solo se, avuto riguardo agli elementi di fatto del caso di specie, l'oggetto della controversia presentasse nessi più stretti con un altro luogo di lavoro, nel qual caso questo luogo sarebbe pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.

Qualora i criteri definiti dalla Corte non consentissero al giudice nazionale di determinare il luogo abituale di lavoro di cui all'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, il lavoratore potrà scegliere se citare il suo datore di lavoro davanti al giudice del luogo dello stabilimento presso il quale è stato assunto oppure davanti ai giudici dello Stato contraente sul cui territorio è domiciliato il datore di lavoro.

Peraltro, il diritto nazionale applicabile alla controversia non ha alcuna incidenza sull'interpretazione della nozione di luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, ai sensi della detta disposizione.

( v. punti 58, 62, dispositivo 2-3 )

Parti


Nel procedimento C-37/00,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dallo Hoge Raad der Nederlanden, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Herbert Weber

e

Universal Ogden Services Ltd,

domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della citata Convenzione 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dalla sig.ra F. Macken, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.-P. Puissochet, R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: R. Grass

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il sig. Weber, dall'avv. E. van Staden ten Brink, advocaat;

- per la Universal Ogden Services Ltd., dagli avv.ti C.J.J.C. van Nispen e S.J. Schaafsma, advocaten;

- per il governo dei Paesi Bassi, dal sig. M. A. Fierstra, in qualità di agente;

- per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dalla sig.ra K. Smith, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. J.L. Iglesias Buhigues e dalla sig.ra W. Neirinck, in qualità di agenti,

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 ottobre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 4 febbraio 2000, pervenuta in cancelleria il 10 febbraio seguente, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte Suprema dei Paesi Bassi) in base al Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha sottoposto a questa Corte tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 5, punto 1, di detta Convenzione (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e - testo modificato - pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1; in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il sig. Weber, cittadino tedesco domiciliato a Krefeld (Germania), e il suo datore di lavoro, la società di diritto scozzese Universal Ogden Services Ltd (in prosieguo: la «UOS»), con sede in Aberdeen (Regno Unito), seguita al recesso dal contratto di lavoro da parte di quest'ultima.

Contesto giuridico

Convenzione di Bruxelles

3 Le norme sulla competenza stabilite dalla Convenzione di Bruxelles figurano nel titolo II di questa, costituito dagli artt. 2-24.

4 L'art. 2, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, che fa parte del titolo II della stessa, sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», recita quanto segue:

«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».

5 L'art. 3, primo comma, della Convenzione di Bruxelles, che figura nella stessa sezione, prevede quanto segue:

«Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo».

6 Nelle sezioni 2-6 del titolo II la Convenzione di Bruxelles prevede norme sulla competenza speciale o esclusiva.

7 Così, ai sensi dell'art. 5, contenuto nella sezione 2, intitolata «Competenze speciali», del titolo II della Convenzione di Bruxelles:

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto;

(...)».

Diritto internazionale applicabile

8 La Convenzione sulla piattaforma continentale, conclusa a Ginevra il 29 aprile 1958 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»), è entrata in vigore il 10 giugno 1964 ed è stata ratificata dal Regno dei Paesi Bassi il 18 febbraio 1966. Invece, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sottoscritta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, è stata ratificata dal Regno dei Paesi Bassi solo il 28 giugno 1996, sicché essa non era applicabile in questo Stato all'epoca dei fatti della causa principale.

Disposizioni nazionali pertinenti

9 Nei Paesi Bassi la Wet arbeid mijnbouw Noordzee (legge relativa alle attività minerarie nel mare del Nord; in prosieguo: la «WAMN»), del 2 novembre 1992, è entrata in vigore il 1° febbraio 1993.

10 L'art. 1, lett. a), della WAMN dispone che per «piattaforma continentale» ai sensi di questa legge s'intende ciò che s'intende sotto la stessa nozione nella Mijnwet continentaal plat (legge sullo sfruttamento minerario della piattaforma continentale), del 23 settembre 1965, cioè la parte del fondo marino e del relativo sottosuolo che è situata sotto il mare del Nord al di fuori delle acque territoriali e sulla quale il Regno dei Paesi Bassi esercita la sua sovranità (in prosieguo: l'«area di piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi»), in particolare in base alla Convenzione di Ginevra.

11 Secondo l'art. 1, lett. b) della WAMN, l'espressione «installazione mineraria» ai sensi di questa legge riguarda un impianto situato sopra o al di sopra dell'area di piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi, al fine della prospezione o della estrazione di minerali, oppure un complesso di impianti di cui almeno uno corrisponda a questa descrizione.

12 Dalla relazione esplicativa sull'art. 1 della WAMN discende che questa definizione dell'installazione mineraria comprende anche le navi adibite alla trivellazione e si riferisce a tutte le installazioni, sia fisse sia galleggianti (ormeggiate), situate al di fuori delle acque territoriali e atte alla prospezione o all'estrazione di minerali.

13 L'art. 1, lett. c), della WAMN prevede che ai sensi di questa legge per «lavoratore» si intende:

«1) una persona che in forza di un contratto di lavoro presta la sua attività su o a partire da un'installazione mineraria;

2) una persona, non compresa nella definizione sub 1), che è stata assunta sulla base di un contratto di lavoro per compiere, per un periodo di almeno trenta giorni, lavori di ricognizione, di prospezione o di estrazione di minerali su o a partire da una nave che si trova nelle acque territoriali oppure al di sopra della piattaforma continentale del mare del Nord oltre le acque territoriali».

14 L'art. 2 della WAMN è così formulato:

«Il contratto di lavoro di un lavoratore è disciplinato dal diritto olandese dei contratti di lavoro, comprese le pertinenti norme di diritto internazionale privato. Ai fini dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato, il lavoro prestato da un lavoratore si considera svolto nel territorio dei Paesi Bassi».

15 L'art. 10, n. 1, della WAMN dispone:

«Fermo restando quanto disposto all'art. 98, n. 2, e all'art. 126 del Codice di procedura civile, il Kantonrechter te Alkmaar è competente per conoscere le controversie relative al contratto di lavoro di un lavoratore ed all'applicazione della presente legge».

16 La relazione esplicativa sull'art. 10 della WAMN precisa che questa disposizione non può derogare alle norme previste dalla Convenzione di Bruxelles.

Controversia principale e questioni pregiudiziali

17 Dal fascicolo della causa principale risulta che il sig. Weber è stato dipendente della UOS in qualità di cuoco dal mese di luglio 1987 al 30 dicembre 1993.

18 Il giudice del rinvio rileva che fino al 21 settembre 1993 il sig. Weber ha lavorato per conto della UOS, «in particolare» al di sopra dell'area di piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi, a bordo di navi o su talune installazioni minerarie ai sensi della WAMN.

19 Secondo il giudice di rinvio, non è accertato quando precisamente, durante il periodo compreso tra l'inizio del suo rapporto di lavoro con la UOS, nel luglio 1987, e il 21 settembre 1993, il sig. Weber ha esercitato la sua attività sull'area di piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi, né quando esattamente egli ha lavorato su talune installazioni minerarie o su talune navi che rientrano nella definizione della WAMN.

20 Infatti, il sig. Weber afferma di avere lavorato, nel corso di tutto questo periodo, principalmente sull'area di piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi, nella fattispecie su installazioni minerarie e navi battenti bandiera olandese; tuttavia l'esattezza di queste affermazioni viene contestata dalla UOS.

21 Al contrario, è certo che dal 21 settembre al 30 dicembre 1993 il sig. Weber ha esercitato la sua attività di cuoco a bordo di una gru galleggiante utilizzata nelle acque territoriali danesi per la costruzione di un ponte al di sopra del Grande Belt (Danimarca).

22 Contestando alla UOS di avere illegittimamente posto fine al suo rapporto di lavoro, in data 29 giugno 1994 il sig. Weber ha citato questa società dinanzi al Kantonrechter te Alkmaar (Paesi Bassi), conformemente all'art. 10, n. 1, della WAMN.

23 Questo giudice ha respinto l'eccezione di incompetenza sollevata dalla UOS sulla base di motivi fondati sul diritto olandese e ha dichiarato parzialmente fondato il ricorso del sig. Weber.

24 La UOS ha allora proposto appello dinanzi al Rechtbank te Alkmaar (Paesi Bassi), il quale ha considerato, sempre sulla base del solo diritto nazionale, che il primo giudice erroneamente si era ritenuto competente a conoscere la domanda del sig. Weber. Il Rechtbank te Alkmaar ha deciso, in sostanza, che si poteva tenere conto solo del periodo di lavoro successivo al 1° febbraio 1993, data di entrata in vigore della WAMN, e che il periodo di lavoro superiore a tre mesi trascorso nelle acque territoriali danesi doveva prevalere su quello passato al di sopra dell'area di piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi.

25 Il 7 gennaio 1998, il sig. Weber ha proposto ricorso in Cassazione dinanzi all'Hoge Raad der Nederlanden, il quale ha deciso che il Rechtbank te Alkmaar era incorso in un errore di diritto non esaminando d'ufficio se la competenza dei giudici olandesi potesse essere desunta dalle norme della Convenzione di Bruxelles. Al riguardo, il giudice di rinvio si chiede se, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, di questa Convenzione, da una parte, il lavoro svolto dal sig. Weber sull'area di piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi debba essere considerato come compiuto nei Paesi Bassi - e, pertanto, sul territorio di uno Stato contraente - e, dall'altra parte, se l'interessato, a partire dalla sua assunzione presso la UOS nel luglio 1987, abbia svolto «abitualmente» il suo lavoro in questo luogo, ai sensi della menzionata disposizione della Convenzione di Bruxelles.

26 Ritenendo che, visto quanto sopra, la soluzione della controversia dipenda dall'interpretazione della Convenzione di Bruxelles, lo Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'attività lavorativa svolta sull'area di piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi da un lavoratore come definito dalla WAMN debba essere considerata, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, attività lavorativa svolta nei Paesi Bassi, o debba essere a questa equiparata.

2) In caso affermativo, se, volendo stabilire se il lavoratore debba essere considerato come chi ha prestato "abitualmente" la sua attività lavorativa nei Paesi Bassi, si debba tenere conto dell'intero periodo di attività lavorativa o solo dell'ultimo periodo della stessa.

3) Se, per risolvere la questione sub b), si debba distinguere fra il periodo precedente l'entrata in vigore della WAMN - quando la legge olandese non aveva ancora designato un giudice territorialmente competente per una controversia come quella in esame - ed il periodo successivo all'entrata in vigore della WAMN».

Sulla prima questione

27 Per risolvere tale questione, si deve ricordare, in primo luogo, che secondo una giurisprudenza consolidata, l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non si può applicare quando il contratto di lavoro è interamente eseguito al di fuori del territorio degli Stati contraenti, per il motivo che il lavoratore esercita tutte le sue attività lavorative in paesi terzi (v. sentenza 15 febbraio 1989, causa 32/88, Six Constructions, Racc. pag. 341, punto 22).

28 Di conseguenza, l'applicazione del menzionato art. 5, punto 1, presuppone che il contratto individuale di lavoro in esecuzione del quale il lavoratore esercita la sua attività professionale possa essere collegato al territorio di almeno uno Stato contraente.

29 In secondo luogo, dall'art. 29 della Convenzione di Vienna 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati si ricava che «[s]alvo che un diverso intendimento non risulti dal trattato o non sia stato altrimenti accertato, un trattato vincola ciascuna delle parti per tutto l'insieme del suo territorio».

30 E' alla luce di queste valutazioni che si deve determinare se, ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, un'attività svolta, come nella causa principale, sull'area di piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi debba essere considerata come un'attività esercitata sul territorio dei Paesi Bassi, e, pertanto, di uno Stato contraente.

31 In assenza di una disposizione della menzionata Convenzione che disciplini questo aspetto del suo campo di applicazione e in mancanza di altri indizi in merito alla risposta da dare a questa domanda, occorre fare riferimento ai principi del diritto internazionale pubblico relativi al regime giuridico della piattaforma continentale, e, in particolare, alla Convenzione di Ginevra, che era applicabile nei Paesi Bassi all'epoca dei fatti della causa principale.

32 Conformemente all'art. 2 della Convenzione di Ginevra, lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e di sfruttarne le risorse naturali. Questi diritti sono esclusivi e non dipendono da una specifica proclamazione.

33 Ai sensi dell'art. 5 della medesima Convenzione, «lo Stato costiero gode del diritto di costruire e condurre o utilizzare, sulla piattaforma continentale, installazioni e altre strutture necessarie per esplorarla e per sfruttarne le risorse naturali». Il medesimo art. 5 prevede che tali installazioni o strutture «sono poste sotto la giurisdizione dello Stato costiero».

34 Anche la Corte internazionale di giustizia ha deciso che i diritti dello Stato costiero concernenti l'area di piattaforma continentale che costituisce un prolungamento naturale del suo territorio sotto il mare esistono ipso facto e ab initio in virtù della sovranità dello Stato su questo territorio e come un'estensione di questa sovranità sotto forma di esercizio dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione del letto del mare e dello sfruttamento delle sue risorse naturali (sentenza 20 febbraio 1969, cause dette «della piattaforma continentale del mare del Nord», Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, 1969, pag. 3, punto 19).

35 Dopotutto, è in conformità a questi principi di diritto internazionale pubblico che l'art. 10, n. 1, della WAMN ha previsto che un giudice olandese fosse competente per conoscere le controversie relative al contratto di lavoro di una persona la cui attività viene svolta su o a partire da un'installazione mineraria, situata sopra l'area di piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi o al di sopra della stessa area, al fine della prospezione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali.

36 Ne consegue che la prima questione va risolta nel senso che l'attività svolta da un lavoratore su talune installazioni fisse o galleggianti situate sopra o al di sopra della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, nel contesto della prospezione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali, deve essere considerata come un'attività svolta sul territorio di tale Stato ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.

Sulla seconda questione

37 Per risolvere tale questione occorre ricordare in via preliminare la giurisprudenza della Corte relativa all'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles quando la controversia riguarda un contratto individuale di lavoro.

38 In primo luogo, da questa giurisprudenza discende che, quando si tratta di questo tipo di contratti, il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, previsto dalla menzionata disposizione della Convenzione di Bruxelles, deve essere determinato non con riferimento alla legge nazionale da applicare in base al diritto internazionale privato del giudice adito, come avviene per la generalità dei contratti, (giurisprudenza consolidata a partire dalla sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76, Tessili, Racc. pag. 1473), ma, al contrario, secondo criteri uniformi che la Corte deve definire basandosi sul sistema e sugli obiettivi della Convenzione di Bruxelles (v., in particolare, sentenze 13 luglio 1993, causa C-125/92, Mulox IBC, Racc. pag.I-4075, punti 10, 11 e 16; 9 gennaio 1997, causa C-383/95, Rutten, Racc. pag. I-57, punti 12 e 13, e 28 settembre 1999, causa C-440/97, GIE Groupe Concorde e a., Racc. pag. I-6307, punto 14).

39 In secondo luogo, la Corte osserva che la norma sulla competenza speciale contenuta nell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles si giustifica per l'esistenza di un nesso particolarmente stretto, ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'utile organizzazione del processo, fra la controversia ed il giudice chiamato a conoscerla e che il giudice del luogo dove va eseguita l'obbligazione del lavoratore di svolgere l'attività pattuita è il più idoneo a dirimere le liti eventualmente sorte dal contratto di lavoro (v., in particolare, sentenze citate Mulox IBC, punto 17, e Rutten, punto 16).

40 In terzo luogo, la Corte rileva che, in materia di contratti di lavoro, l'interpretazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles deve tener conto dell'esigenza di garantire un'adeguata tutela alla parte contraente più debole dal punto di vista sociale, ossia il lavoratore, e che tale tutela è meglio garantita se le liti relative ad un contratto di lavoro rientrano nella competenza del giudice del luogo in cui il lavoratore adempie le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro, in quanto proprio in tale luogo il lavoratore può, con minor spesa, rivolgersi ai giudici o difendersi dinanzi ad essi (sentenze citate Mulox IBC, punti 18 e 19, e Rutten, punto 17).

41 Da ciò la Corte ha dedotto che l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che, in materia di contratti di lavoro, il luogo di esecuzione dell'obbligazione pertinente, ai sensi di tale disposizione, è quello in cui il lavoratore esercita di fatto le attività convenute con il datore di lavoro (sentenze citate Mulox IBC, punto 20; Rutten, punto 15, e GIE Groupe Concorde e a., punto 14).

42 La Corte ha anche precisato che nel caso in cui il lavoro viene svolto in più Stati contraenti, occorre evitare il moltiplicarsi dei fori competenti, per prevenire il rischio di pronunce contrastanti e per facilitare così il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali al di fuori dello Stato nel quale sono state pronunciate, e che pertanto, l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non può essere interpretato nel senso che conferisca una competenza concorrente ai giudici di ciascuno Stato contraente nel cui territorio il lavoratore svolge una parte delle sue attività (sentenze citate Mulox IBC, punti 21 e 23, e Rutten, punto 18).

43 Di conseguenza, la Corte ha statuito, ai punti 25 e 26 della citata sentenza Mulox IBC, che, in un'ipotesi del genere, il luogo in cui l'obbligazione che caratterizza il contratto di lavoro è stata o deve essere eseguita, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, è quello nel quale, o a partire dal quale, il lavoratore adempie principalmente le sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro e che occorre tener conto della circostanza che il lavoratore ha svolto il compito affidatogli a partire da un ufficio sito in uno Stato contraente nel quale il lavoratore stesso aveva stabilito la sua residenza, a partire dal quale esercitava le sue attività per il datore di lavoro e nel quale ritornava dopo ogni viaggio di lavoro in altri paesi.

44 Nella citata sentenza Rutten la Corte ha dichiarato, per un'ipotesi simile, che il luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la sua attività, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, è quello in cui egli ha stabilito il centro effettivo delle proprie attività professionali e che per determinare concretamente tale luogo va preso in considerazione il fatto che il lavoratore trascorre la maggior parte del proprio tempo lavorativo in uno Stato contraente, in cui dispone di un ufficio a partire dal quale organizza le proprie attività per conto del datore di lavoro e nel quale fa ritorno dopo ciascun viaggio di lavoro all'estero.

45 Trattandosi di determinare concretamente il luogo di lavoro abituale, previsto nell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, in una causa come la causa principale, si deve ricordare, da una parte, che il complesso dei fatti della lite tra il sig. Weber e il suo datore di lavoro non è stato ancora chiaramente accertato dinanzi ai giudici nazionali.

46 Così, se è certo che il sig. Weber ha lavorato a bordo di una gru galleggiante nelle acque territoriali danesi dal 21 settembre al 30 dicembre 1993, per il resto, dal fascicolo risulta solamente che dal luglio 1987 al 21 settembre 1993 egli è stato impiegato dalla UOS, almeno per una parte di questo periodo, su navi o installazioni minerarie, ai sensi della WAMN, situate al di sopra dell'area di piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi. In particolare, le parti della causa principale sono in disaccordo in merito alle date esatte dell'attività svolta dal sig. Weber, nel corso del detto periodo, al di sopra della menzionata area e in più il fascicolo non consente di sapere se, nel corso di tale periodo, il lavoratore abbia eseguito alcune prestazioni a favore della UOS in un altro luogo, né, ove lo abbia fatto, quali siano stati il paese o i paesi interessati e la durata di queste attività. Dagli accertamenti del Rechtbank te Alkmaar discende solamente che il sig. Weber, tra il 1° febbraio ed il 21 settembre 1993, ha lavorato 79 giorni al di sopra dell'area di piattaforma continentale adiacente ai Paesi Bassi, ma non è stabilito chiaramente se, negli altri 144 giorni, egli abbia lavorato altrove o, invece, beneficiato di un periodo di ferie.

47 Nonostante questi dubbi, è tuttavia certo che nel periodo trascorso alle dipendenze della UOS, il sig. Weber è stato impiegato almeno in due Stati contraenti differenti.

48 D'altra parte, diversamente dai fatti nelle cause che hanno portato alle citate sentenze Mulox IBC e Rutten, il sig. Weber non disponeva in uno degli Stati contraenti di un ufficio che costituisse il centro effettivo delle sue attività professionali e a partire dal quale egli adempisse la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

49 Questa giurisprudenza non può quindi essere integralmente trasposta nella causa in oggetto. Tuttavia, essa rimane pertinente laddove implica che, nel caso di un contratto di lavoro eseguito nel territorio di più Stati contraenti, l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, data la necessità sia di determinare il luogo con il quale la controversia presenta il nesso più significativo in modo da designare il giudice che si trova nella migliore posizione per decidere, sia di garantire un'adeguata tutela al lavoratore in quanto parte contraente più debole e di evitare la moltiplicazione dei fori competenti, va interpretato come se si riferisse al luogo dove, o a partire dal quale, il lavoratore di fatto adempie la parte più importante delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro. Infatti, questo è il luogo nel quale il lavoratore può, con minor spesa, promuovere un'azione contro il proprio datore di lavoro o provvedere alla propria difesa e il giudice di questo luogo è quello più idoneo a dirimere la controversia sorta dal contratto di lavoro (v. sentenza citata, Rutten, punti 22-24).

50 Alla luce di quanto sopra, quando si tratta di una controversia del genere di quella principale, il criterio pertinente da prendere in considerazione per determinare il luogo di lavoro abituale, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, è, in linea di principio, il luogo nel quale il lavoratore ha trascorso la maggior parte del proprio tempo lavorativo per conto del datore di lavoro.

51 Infatti, in un'ipotesi del tipo di quella oggetto della causa principale, nella quale il lavoratore, durante tutto il periodo di lavoro in questione, ha esercitato stabilmente la stessa attività a vantaggio del datore di lavoro, nella fattispecie quella di cuoco, il criterio qualitativo, ricavato dalla natura e dall'importanza del lavoro svolto in vari luoghi degli Stati contraenti, è privo di ogni pertinenza.

52 Orbene, il criterio temporale enunciato nel punto 50 della presente sentenza, basato sulla rispettiva durata del tempo di lavoro svolto nei vari Stati contraenti in questione, implica logicamente che tutto il periodo di attività del lavoratore venga preso in considerazione per determinare il luogo dove il lavoratore ha adempiuto la parte più significativa del suo lavoro e dove, in tale eventualità, si situa il centro di gravità del suo rapporto contrattuale con il datore di lavoro.

53 Sarebbe solo nell'ipotesi in cui, tenuto conto delle circostanze di fatto del caso di specie, l'oggetto della controversia presentasse nessi più stretti con un altro luogo di lavoro che il principio enunciato nel punto precedente non potrebbe applicarsi.

54 Così, si dovrebbe prendere in considerazione il periodo di lavoro più recente quando il lavoratore, dopo avere svolto il suo lavoro per un certo lasso di tempo in un luogo determinato, esercita la sua attività in maniera durevole in un luogo differente, allorché, secondo la chiara volontà delle parti, quest'ultimo è destinato a diventare un nuovo luogo di lavoro abituale ai sensi dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.

55 In compenso, qualora i criteri enunciati nei punti 50-54 della presente sentenza non consentissero al giudice nazionale di determinare il luogo abituale di lavoro ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, a motivo del fatto che esistono almeno due luoghi di lavoro di uguale importanza oppure che nessuno dei vari luoghi dove il lavoratore ha svolto la sua attività presenta un rapporto sufficientemente stabile ed intenso con il lavoro fornito per essere considerato come luogo di collegamento prevalente ai fini della determinazione del giudice competente, occorre, come già discende dai punti 42 e 49 della presente sentenza, evitare la moltiplicazione dei giudici competenti a conoscere di un medesimo rapporto giuridico. L'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non può pertanto essere interpretato nel senso che esso conferirebbe una competenza concorrente ai giudici di ogni Stato contraente sul territorio del quale il lavoratore ha svolto una parte della sua attività professionale.

56 Al riguardo, si deve ricordare che, da una parte, come risulta dalla Relazione Jenard relativa alla Convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 22), le norme di competenza speciale costituiscono solamente un'opzione supplementare a scelta dell'attore, senza per questo incidere sul principio generale, espresso nell'art. 2, primo comma, della menzionata Convenzione, secondo cui le persone domiciliate nel territorio di uno Stato contraente sono citate dinanzi ai giudici di questo Stato, indipendentemente dalla nazionalità delle parti. D'altra parte, l'art. 5, punto 1, ultima parte, della Convenzione di Bruxelles, prevede che, qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato, o era situato, lo stabilimento presso il quale il lavoratore è stato assunto.

57 Di conseguenza, nell'ipotesi evocata al punto 55 della presente sentenza, il lavoratore potrà scegliere di agire contro il datore di lavoro sia davanti al giudice del luogo dello stabilimento presso il quale è stato assunto, in conformità dell'art. 5, punto 1, ultima parte, della Convenzione di Bruxelles, sia davanti ai giudici dello Stato contraente sul territorio del quale il datore di lavoro ha il domicilio, in conformità dell'art. 2, primo comma, della menzionata Convenzione, laddove questi due fori non siano identici.

58 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la seconda questione dev'essere risolta dichiarando che l'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles va interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il lavoratore adempia le obbligazioni derivanti dal suo contratto di lavoro in più Stati contraenti, il luogo dove egli svolge abitualmente la sua attività, ai sensi di questa disposizione, è il luogo nel quale, o a partire dal quale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, egli adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

Nel caso di un contratto di lavoro in esecuzione del quale il lavoratore esercita le stesse attività per il suo datore di lavoro in più Stati contraenti, occorre, in linea di principio, tener conto di tutta la durata del rapporto di lavoro per determinare il luogo dove il lavoratore svolgeva abitualmente la sua attività, ai sensi della menzionata disposizione.

In mancanza di altri criteri, tale luogo è quello dove il lavoratore ha trascorso la maggior parte del tempo lavorativo.

La soluzione sarebbe diversa solo se, avuto riguardo agli elementi di fatto del caso di specie, l'oggetto della controversia in questione presentasse nessi più stretti con un altro luogo di lavoro, nel qual caso questo luogo sarebbe pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.

Qualora i criteri definiti dalla Corte non consentissero al giudice nazionale di determinare il luogo abituale di lavoro previsto dall'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, il lavoratore potrà scegliere se citare il suo datore di lavoro davanti al giudice del luogo dello stabilimento presso il quale è stato assunto, oppure davanti ai giudici dello Stato contraente sul cui territorio è domiciliato il datore di lavoro.

Terza questione

59 Per quanto riguarda tale questione, si deve da una parte anzitutto rilevare che la Convenzione di Bruxelles ha come oggetto di determinare la competenza dei giudici degli Stati contraenti nell'ambito giuridico intracomunitario in materia civile e commerciale, sicché le norme processuali interne sono escluse dalle materie disciplinate da questa Convenzione a vantaggio delle disposizioni di questa (v. sentenza 13 novembre 1979, causa 25/79, Sanicentral, Racc. pag. 3423, punto 5).

60 Va d'altra parte ricordato come da una costante giurisprudenza risulti che i termini impiegati nell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, in materia di contratti di lavoro, devono essere interpretati in maniera autonoma, in modo da garantire sia la piena efficacia, sia l'applicazione uniforme in tutti gli Stati contraenti di questa Convenzione, che mira segnatamente ad unificare le norme in materia di competenza dei giudici degli Stati contraenti (v., in particolare, sentenze citate Mulox IBC, punti 10 e 16, e Rutten, punti 12 e 13).

61 Ne consegue che il diritto nazionale non rileva assolutamente per l'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, sicché la data di entrata in vigore della WAMN non modifica affatto la portata di tale disposizione.

62 Visto quanto sopra, la terza questione va risolta nel senso che il diritto nazionale applicabile alla controversia principale non ha alcuna incidenza sull'interpretazione della nozione di luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della detta Convenzione, che è l'oggetto della seconda questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

63 Le spese sostenute dai governi olandese e dal Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad der Nederlanden con sentenza 4 febbraio 2000, dichiara:

1) L'attività svolta da un lavoratore su impianti fissi o galleggianti situati sopra o al di sopra della piattaforma continentale adiacente ad uno Stato membro, nel contesto della prospezione e/o dello sfruttamento delle sue risorse naturali, deve essere considerata come un'attività svolta sul territorio di tale Stato ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.

2) L'art. 5, punto 1, della detta Convenzione va interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui il lavoratore adempia le obbligazioni derivanti dal suo contratto di lavoro in più Stati contraenti, il luogo dove egli svolge abitualmente la sua attività, ai sensi di questa disposizione, è il luogo nel quale, o a partire dal quale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, egli adempie di fatto la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del datore di lavoro.

Nel caso di un contratto di lavoro in esecuzione del quale il lavoratore esercita le stesse attività per il suo datore di lavoro in più Stati contraenti, occorre, in linea di principio, tener conto di tutta la durata del rapporto di lavoro per determinare il luogo dove il lavoratore svolgeva abitualmente la sua attività, ai sensi della menzionata disposizione.

In mancanza di altri criteri, tale luogo è quello dove il lavoratore ha trascorso la maggior parte del tempo lavorativo.

La soluzione sarebbe diversa solo se, avuto riguardo agli elementi di fatto del caso di specie, l'oggetto della controversia in questione presentasse nessi più stretti con un altro luogo di lavoro, nel qual caso questo luogo sarebbe pertinente ai fini dell'applicazione dell'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles.

Qualora i criteri definiti dalla Corte non consentissero al giudice nazionale di determinare il luogo abituale di lavoro previsto dall'art. 5, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, il lavoratore potrà scegliere se citare il suo datore di lavoro davanti al giudice del luogo dello stabilimento presso il quale è stato assunto, oppure davanti ai giudici dello Stato contraente sul cui territorio è domiciliato il datore di lavoro.

3) Il diritto nazionale applicabile alla controversia principale non ha alcuna incidenza sull'interpretazione della nozione di luogo nel quale il lavoratore svolge abitualmente la propria attività, ai sensi dell'art. 5, punto 1, della detta Convenzione, che è l'oggetto della seconda questione.