61996J0051

Sentenza della Corte dell'11 aprile 2000. - Christelle Deliège contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, Ligue belge de judo ASBL, Union européenne de judo (C-51/96) e François Pacquée (C-191/97). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Namur - Belgio. - Libera prestazione dei servizi - Regole di concorrenza applicabili alle imprese - Judoka - Normative sportive che prevedono contingenti nazionali e procedure di selezione da parte delle federazioni nazionali per la partecipazione a tornei internazionali. - Cause riunite C-51/96 e C-191/97.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-02549


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Necessità di fornire alla Corte sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e di diritto

[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]

2 Diritto comunitario - Ambito di applicazione - Attività sportiva esercitata come attività economica - Inclusione

[Trattato CE, art. 2 (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE)]

3 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Norme del Trattato - Ambito di applicazione - Attività sportive - Limiti

[Trattato CE, art. 48 (divenuto, in seguito a modifica, art. 39 CE)]

4 Libera circolazione delle persone - Lavoratori - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Norme del Trattato - Ambito di applicazione - Normative dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato, ma non emanate da un'autorità pubblica - Inclusione

[Trattato CE, artt. 48, 52 e 59 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE, 43 CE e 49 CE)]

5 Libera prestazione dei servizi - Servizi - Nozione - Attività sportive

[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e art. 60 (divenuto art. 50 CE)]

6 Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Regolamenti sportivi che subordinano ad una procedura di selezione la partecipazione a partite internazionali di giocatori professionisti o semiprofessionisti - Ammissibilità

[Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE)]

Massima


1 L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Dette esigenze valgono in particolare in determinati settori, quale quello della concorrenza, caratterizzati da complesse situazioni di fatto e di diritto. Le informazioni fornite nei provvedimenti di rinvio devono non solo consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri e agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte. E' compito della Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, agli interessati vengono notificati solo i provvedimenti di rinvio.

(v. punti 30-31)

2 Considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE). E' questo il caso dell'attività dei judoka professionisti o semiprofessionisti quando questi ultimi effettuano una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita e la detta attività è reale ed effettiva e non tale da presentarsi come puramente marginale o accessoria.

(v. punti 41, 53-54)

3 Le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone non ostano a normative o prassi nel settore sportivo che escludano i giocatori stranieri da determinate competizioni per motivi non economici, attinenti al carattere e all'ambito specifici di tali competizioni e che quindi hanno natura prettamente sportiva, come, ad esempio, nel caso di incontri fra le rappresentative di paesi diversi. Tuttavia, tale restrizione della sfera d'applicazione delle suddette norme deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico e non può essere fatta valere per escludere qualsiasi attività sportiva dall'ambito di applicazione del Trattato.

(v. punto 43)

4 Le norme comunitarie in materia di libera circolazione delle persone e di libera prestazione dei servizi non disciplinano soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si applicano anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi. Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica.

(v. punto 47)

5 Le attività sportive e, in particolare, la partecipazione di un atleta ad alto livello ad una competizione internazionale possono comportare la prestazione di diversi servizi distinti, ma strettamente connessi, che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE) e dell'art. 60 del Trattato (divenuto art. 50 CE) anche se taluni di questi servizi non sono pagati da coloro che ne fruiscono.

(v. punti 55-56)

6 Un regolamento sportivo che imponga ad un atleta professionista o semiprofessionista, o candidato a divenir tale, di essere in possesso di un'autorizzazione o di un provvedimento di selezione della propria federazione per poter partecipare ad una competizione sportiva internazionale ad alto livello in cui non sono in gara squadre nazionali, qualora essa discenda da una necessità inerente all'organizzazione di una siffatta competizione, non costituisce di per se stessa una restrizione alla libera prestazione di servizi vietata dall'art. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE).

(v. punto 69 e dispositivo)

Parti


Nei procedimenti riuniti C-51/96 e C-191/97,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Tribunal de première instance di Namur (Belgio) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

Christelle Deliège

e

Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL,

Ligue belge de judo ASBL,

Union européenne de judo (C-51/96),

e tra

Christelle Deliège

e

Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL,

Ligue belge de judo ASBL,

François Pacquée (C-191/97),

domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), 60, 66, 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 50 CE, 55 CE, 81 CE e 82 CE),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward e L. Sevón, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann e H. Ragnemalm (relatore), giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la signora Deliège, dagli avv.ti L. Misson e B. Borbouse, del foro di Liegi;

- per la Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, dagli avv.ti C. Dabin-Serlez e B. Lietar, del foro di Wavre;

- per la Ligue belge de judo ASBL, dagli avv.ti G. de Smedt e L. Carle, del foro di Lokeren, nonché dagli avv.ti H. van Houtte e F. Louis, del foro di Bruxelles, e per la Ligue belge de judo ed il signor Pacquée, dall'avv. G. de Smedt (C-191/97);

- per il governo belga, dal signor Jan Devadder, consigliere generale presso il servizio giuridico del Ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo (C-51/96 e C-191/97), e dalla signora R. Foucart, direttore generale del servizio giuridico presso lo stesso Ministero (C-191/97), in qualità di agenti;

- per il governo tedesco, dai signori E. Röder, Ministerialrat presso il Ministero federale dell'Economia, e dalla signora S. Maass, Regierungsrätin presso lo stesso Ministero (C-51/96), nonché dai signori E. Röder e C.-D. Quassowski, Regierungsdirektor presso il detto Ministero (C-191/97), in qualità di agenti;

- per il governo ellenico, dai signori G. Kanellopoulos, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, e P. Mylonopoulos, consigliere giuridico aggiunto presso il servizio giuridico speciale - sezione diritto comunitario - del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;

- per il governo spagnolo, dal signor L. Pérez de Ayala Becerril, abogado del Estado, in qualità di agente (C-191/97);

- per il governo francese, dalle signore C. de Salins, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e A. de Bourgoing, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor D. Del Gaizo, avvocato dello Stato (C-51/96);

- per il governo olandese, dai signori A. Bos, consigliere giuridico presso il Ministero degli Affari esteri (C-51/96), e J.G. Lammers, sostituto consigliere giuridico presso lo stesso Ministero (C-191/97), in qualità di agenti;

- per il governo austriaco, dal signor W. Okresek, Ministerialrat presso il Ministero degli Affari esteri (C-51/96), e dalla signora C. Stix-Hackl, Gesandte presso lo stesso Ministero (C-191/97), in qualità di agenti;

- per il governo finlandese, dalla signora T. Pynnä, valtionasiamies, in qualità di agente;

- per il governo svedese, dal signor E. Brattgård, departementsråd presso il dipartimento del commercio estero del Ministero degli Affari esteri (C-51/96), e dalla signora L. Nordling, rättschef presso lo stesso dipartimento (C-191/97), in qualità di agenti;

- per il governo norvegese, dalla signora B.B. Ekeberg, caposervizio facente funzione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori A. Caeiro, consigliere giuridico, e W. Wils, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della signora Deliège, rappresentata dagli avv.ti L. Misson e B. Borbouse, della Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL, rappresentata dall'avv. B. Lietar, della Ligue belge de judo ASBL e del signor Pacquée, rappresentati dagli avv.ti L. Carle, F. Louis e T. Geurts, del foro di Termonde, del governo belga, rappresentato dalla signora A. Snoecx, consigliere presso la direzione generale «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, del governo danese, rappresentato dal signor J. Molde, capodivisione presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo ellenico, rappresentato dal signor G. Kanellopoulos, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora N. Díaz Abad, abogado del Estado, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dalla signora A. de Bourgoing, del governo italiano, rappresentato dal signor D. Del Gaizo, del governo olandese, rappresentato dal signor A. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo finlandese, rappresentato dalla signora T. Pynnä, del governo svedese, rappresentato dal signor A. Kruse, departementsråd presso il Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor W. Wils, all'udienza del 23 febbraio 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 16 febbraio 1996 (C-51/96), pervenuta alla Corte il 21 febbraio 1996, e con sentenza 14 maggio 1997 (C-191/97), pervenuta alla Corte il 20 maggio 1997, il Tribunal de première instance di Namur, statuendo rispettivamente in sede di procedimento sommario e nel merito, ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), 60, 66, 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 50 CE, 55 CE, 81 CE e 82 CE).

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di controversie tra la signora Deliège, da un lato, e la Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL (in prosieguo: l'«LFJ»), la Ligue belge de judo ASBL (in prosieguo: l'«LBJ») e il presidente di quest'ultima, signor François Pacquée, dall'altro, in ordine al rifiuto di selezionarla per partecipare al torneo internazionale di judo di Parigi, nella categoria dei pesi inferiori a 52 kg.

Le regole di organizzazione e di selezione del judo

3 Il judo, sport di lotta individuale, è organizzato su scala mondiale dalla Federazione internazionale di judo (in prosieguo: l'«FIJ»). Sul piano europeo, esiste una federazione denominata Unione europea di judo (in prosieguo: l'«UEJ»), che raggruppa le diverse federazioni nazionali. La federazione belga è l'LBJ, che si occupa essenzialmente delle competizioni internazionali e procede alla selezione degli atleti ai fini della loro partecipazione ai tornei internazionali. L'LBJ è composta da due leghe regionali, la Vlaamse Judofederatie (in prosieguo: la «VJF») e l'LFJ. I membri della LBJ sono le due leghe regionali, nonché le società che fanno parte di queste ultime. I judoka sono tesserati presso un club che è a sua volta membro della lega regionale, la quale rilascia agli affiliati una licenza necessaria per partecipare ai corsi o alle competizioni. Il titolare di una licenza è tenuto a sottoporsi a tutti gli obblighi imposti dalla lega regionale in base al suo statuto e ai suoi regolamenti.

4 Tradizionalmente, gli atleti sono suddivisi in relazione al loro sesso e a sette categorie di peso, per un totale di quattordici categorie differenti. In occasione della sua assemblea tecnica e sportiva di Amsterdam del 5 febbraio 1994 e del suo congresso ordinario di Nicosia del 9 aprile 1994, il comitato direttivo dell'UEJ ha adottato norme relative alla partecipazione ai tornei europei detti di categoria A. I detti tornei, così come i campionati d'Europa del maggio 1996, permettevano di ottenere punti per la classifica nelle liste europee che poteva determinare le qualificazioni per i giochi olimpici di Atlanta del 1996. Era previsto che solo le federazioni nazionali potessero iscrivere i loro atleti e che, per ciascuna federazione europea, sette judoka di ciascun sesso potessero essere iscritti sulle dette liste, ossia, in linea di massima, un judoka per categoria. Tuttavia, se nessun atleta fosse stato designato in una categoria, era possibile iscrivere due judoka in un'altra categoria, senza mai eccedere il limite di sette uomini e di sette donne. Com'è stato illustrato dall'LFJ all'udienza dinanzi alla Corte, la cittadinanza del judoka era irrilevante in tale contesto, dato che solo la sua affiliazione alla federazione nazionale era presa in considerazione.

5 Conformemente ai criteri di selezione per i giochi olimpici di Atlanta, adottati dalla FIJ il 19 ottobre 1993 a Madrid, erano in particolare qualificati per tali giochi, in ciascuna categoria, i primi otto degli ultimi campionati del mondo, nonché un certo numero di judoka per ciascun continente (per l'Europa, nove uomini e cinque donne in ciascuna categoria), da determinare sulla base dei risultati ottenuti da ciascun judoka nel corso di un certo numero di tornei durante il periodo preolimpico. A tal fine, l'UEJ ha precisato, in occasione della sua assemblea di Amsterdam e del suo congresso di Nicosia in precedenza menzionati, che sarebbero stati presi in considerazione i tre migliori risultati ottenuti nei tornei di categoria A e ai campionati d'Europa seniores, nel corso del periodo compreso tra i campionati del mondo del 1995 ed i campionati d'Europa del 1996. Essa ha altresì previsto che sarebbero state qualificate le federazioni e non i judoka personalmente.

Le controversie nelle cause a quibus e le questioni pregiudiziali

6 La signora Deliège pratica il judo dal 1983 e, a partire dal 1987, ha ottenuto, nella categoria dei pesi inferiori a 52 kg, eccellenti risultati fra cui diversi titoli di campionessa del Belgio, un titolo di campionessa d'Europa ed un titolo di campionessa del mondo nella classe atlete al di sotto dei 19 anni, nonché vittorie e piazzamenti prestigiosi in tornei internazionali. Le parti nelle cause a quibus sono in disaccordo quanto allo status della signora Deliège, dato che quest'ultima sostiene di esercitare il judo a titolo professionistico o semiprofessionistico, mentre l'LBJ e l'LFJ fanno valere che il judo è uno sport che, in Europa ed in particolare in Belgio, è praticato da dilettanti.

7 La signora Deliège sostiene che, dal 1992, i responsabili dell'LFJ e dell'LBJ hanno illegittimamente ostacolato lo svolgimento della sua carriera. Ella lamenta in particolare il fatto che le sia stato impedito di partecipare ai giochi olimpici di Barcellona nel 1992, di non essere stata selezionata per i campionati del mondo nel 1993 né per i campionati d'Europa nel 1994. Nel marzo 1995 la signora Deliège sarebbe stata informata di non essere preselezionata per i giochi olimpici di Atlanta. Nell'aprile 1995, mentre si preparava a partecipare ai campionati d'Europa che dovevano tenersi in maggio, ella sarebbe stata esclusa dalla squadra belga a vantaggio di un'atleta affiliata alla VJF. Nel dicembre 1995 le sarebbe stato impedito di partecipare al torneo internazionale di categoria A di Basilea.

8 L'LFJ asserisce che la signora Deliège è più volte entrata in conflitto con gli allenatori, i selezionatori o i responsabili dell'LFJ e dell'LBJ e che è poco disciplinata, essendo stata sottoposta in particolare ad una sanzione di sospensione temporanea da ogni attività federale. Inoltre, ella si sarebbe trovata di fronte a difficoltà di ordine sportivo, dato che il Belgio disponeva di almeno quattro judoka di alto livello nella categoria dei pesi inferiori a 52 kg. L'LBJ precisa che le decisioni relative alla selezione degli atleti ai fini della partecipazione ai vari tornei e campionati sono prese dal suo comitato sportivo nazionale, organo costituito pariteticamente da membri della VJF e membri dell'LFJ.

9 I fatti che si trovano direttamente all'origine delle cause a quibus riguardano la partecipazione al torneo internazionale di categoria A di Parigi del 10 e dell'11 febbraio 1996. Poiché l'LBJ aveva selezionato altre due atlete che, secondo la signora Deliège, avevano ottenuto risultati sportivi meno brillanti dei suoi, il 26 gennaio 1996 quest'ultima ha adito il giudice dell'urgenza del Tribunal de première instance di Namur.

La causa C-51/96

10 La signora Deliège ha chiesto al Tribunal de première instance di Namur, in sede di procedimento sommario, che fosse ingiunto all'LFJ e all'LBJ di adempiere a tutte le formalità necessarie alla sua partecipazione al torneo di Parigi e che fosse sottoposta alla Corte di giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa al carattere illecito delle norme emanate dall'UEJ circa il numero limitato di atleti per federazione nazionale e le autorizzazioni federali per la partecipazione ai tornei individuali di categoria A alla luce degli artt. 59, 60, 66, 85 e 86 del Trattato. Con citazione a comparire come terzo a cui la causa è comune e come garante in data 9 febbraio 1996, la signora Deliège ha chiamato in causa l'UEJ e ha chiesto al giudice dell'urgenza investito della controversia di ingiungere a tutti gli organizzatori di tornei di categoria A di accettare in via provvisoria ogni iscrizione da parte sua, sia stata ella selezionata o no dalla sua federazione nazionale.

11 Con ordinanza 6 febbraio 1996 il giudice dell'urgenza del Tribunal de première instance di Namur ha respinto la domanda proposta dalla signora Deliège per quanto riguarda la sua partecipazione al torneo di Parigi, ma ha vietato all'LBJ e all'LFJ di prendere qualsiasi decisione che implicasse la non selezione della ricorrente per ogni futura competizione, sino a che le parti fossero nuovamente sentite sugli altri capi della domanda.

12 Con ordinanza 16 febbraio 1996 lo stesso giudice ha innanzi tutto dichiarato irricevibile la domanda di intervento coatto proposta nei confronti dell'UEJ.

13 Il giudice a quo ha poi precisato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'esercizio di uno sport rientra nel diritto comunitario nei limiti in cui può costituire un'attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 2 CE). A seguito della recente evoluzione della pratica sportiva, la distinzione tra un dilettante e un atleta professionista si sarebbe attenuata. Gli sportivi ad alto livello potrebbero percepire, oltre a sussidi o altri aiuti, redditi più consistenti in ragione della notorietà di cui godono, di modo che essi fornirebbero prestazioni a carattere economico.

14 Secondo il giudice a quo, la signora Deliège sostiene, con un sufficiente fumus boni iuris, di dover essere considerata come prestatrice di servizi ai sensi degli artt. 59, 60 e 66 del Trattato. L'imposizione sistematica di un contingente e di una selezione a livello nazionale sembrerebbe costituire un ostacolo al libero esercizio di una prestazione a carattere economico. D'altro canto, non si può ragionevolmente sostenere che l'accesso alle competizioni rivendicato dalla signora Deliège porterebbe a consentire a chiunque di partecipare a qualsiasi torneo, dato che la competizione può essere accessibile a qualsiasi sportivo che risponda ad obiettivi criteri di attitudine, come dimostrerebbe l'esperienza di altri sport analoghi.

15 Tenuto conto in particolare dell'imminenza dei giochi olimpici di Atlanta e della relativa brevità di una carriera di atleta ad alto livello, il giudice nazionale ha pertanto considerato che la domanda della signora Deliège diretta a veder proporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte aveva una «manifesta fondatezza». Il fatto che non fosse stata intentata un'azione di merito non avrebbe ostato a che tale domanda di pronuncia pregiudiziale venisse sollevata. Quest'ultima avrebbe potuto essere concepita come un elemento della soluzione della controversia nel procedimento sommario o come un mezzo istruttorio idoneo ad accelerare un procedimento di merito il cui avvio sembrava entrare nelle intenzioni della ricorrente.

16 Di conseguenza, il giudice dell'urgenza del Tribunal de première instance di Namur ha proposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se una regolamentazione che imponga ad un atleta professionista, semiprofessionista o candidato a divenire tale di essere in possesso di un'autorizzazione o di una selezione da parte della propria federazione nazionale per poter prendere parte ad una competizione internazionale e che preveda contingenti nazionali di partecipazione o competizioni analoghe sia o no contraria al Trattato di Roma ed in particolare agli artt. 59-66, 85 e 86 del medesimo».

17 Infine, quanto alla predisposizione di una situazione di attesa, il giudice a quo ha constatato che le domande formulate dalla signora Deliège contro l'LBJ e l'LFJ non potevano essere accolte. Tuttavia, esso ha considerato che occorreva garantire alla ricorrente una tutela contro un danno grave, predisponendo una situazione di attesa che non fosse di nocumento agli interessi degli altri sportivi.

18 Nell'attesa dell'esito di un procedimento nel merito, esso ha pertanto vietato all'LBJ e all'LFJ di porre in essere qualsiasi atto rivolto a limitare o ad impedire il libero esercizio da parte della ricorrente della sua attività di judoka, in particolare in occasione di competizioni nazionali o internazionali, e che non fosse obiettivamente giustificato vuoi dalla considerazione della sua attitudine fisica o del suo comportamento, vuoi dalla valutazione comparativa delle sue qualità rispetto a quelle di altre atlete concorrenti. Tale provvedimento doveva cessare di produrre i suoi effetti un mese dopo la pronuncia dell'ordinanza in mancanza di proposizione di un'azione di merito da parte della signora Deliège.

La causa C-191/97

19 Con citazioni in data 27 febbraio e 1_ marzo 1996, la signora Deliège ha intentato un'azione di merito nei confronti dell'LFJ, dell'LBJ e del signor Pacquée dinanzi al Tribunal de première instance di Namur. Tale azione era diretta, in primo luogo, ad ottenere da quest'ultimo l'accertamento dell'illegittimità del sistema di selezione dei judoka per i tornei internazionali, quale istituito dai regolamenti delle due citate federazioni, in quanto esso conferisce a queste ultime un potere idoneo ad ostacolare il diritto dei judoka alla libera prestazione dei servizi e la libertà professionale di tali sportivi, in secondo luogo, ad ottenere la proposizione alla Corte di giustizia di una questione pregiudiziale, in terzo luogo, ad ottenere che fosse predisposta una situazione d'attesa nell'ipotesi in cui una siffatta questione venisse sollevata e, in ultimo luogo, ad ottenere la condanna dell'LFJ e dell'LBJ a pagarle la somma di BEF 30 milioni a titolo di risarcimento danni.

20 Nella sua sentenza il giudice a quo ha considerato che esisteva un rischio evidente di vedere la Corte dichiarare irricevibile la questione proposta nella causa C-51/96 in quanto il giudice dell'urgenza aveva interamente esaurito la propria cognizione della controversia. Il giudice a quo ha pertanto dichiarato che non occorreva attendere la sentenza della Corte in questa prima causa e che, essendo incerta la soluzione della questione sollevata nella causa di cui era investito, era sua compito adire la Corte in via pregiudiziale.

21 In ordine alla domanda della signora Deliège diretta ad ottenere la predisposizione di una situazione d'attesa, gli è sembrato molto difficile, se non impossibile, congegnare praticamente una siffatta situazione rispettando l'interesse di ciascuna delle parti, dato che l'interessata non ha proposto alcun provvedimento concreto al riguardo.

22 Di conseguenza, il Tribunal de première instance di Namur ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se il fatto di imporre ad uno sportivo professionista, semi-professionista o candidato a divenir tale di essere in possesso di un'autorizzazione della propria federazione nazionale per poter partecipare ad una competizione internazionale in cui non sono in gara squadre nazionali sia contrario o meno al Trattato di Roma ed in particolare agli artt. 59, 85 e 86 di tale Trattato».

Sulla competenza della Corte a risolvere le questioni pregiudiziali e sulla ricevibilità di queste ultime

23 L'LFJ, l'LBJ, il signor Pacquée, i governi belga, ellenico e italiano, nonché la Commissione, hanno contestato, a diverso titolo, la competenza della Corte a risolvere la questione posta nella causa C-51/96 e la ricevibilità, totale o parziale, di tale questione.

24 Innanzi tutto, il giudice a quo si sarebbe pronunciato su tutti i capi della domanda della ricorrente e si sarebbe così spogliato della controversia. Essendo concluso il giudizio nella causa principale alla data in cui la Corte è stata adita, la soluzione della questione stessa non presenterebbe più alcun interesse per il giudice a quo. Di conseguenza, dalle sentenze 21 aprile 1988, causa 338/85, Fratelli Pardini (Racc. pag. 2041), e 4 ottobre 1991, causa C-159/90, Society for the Protection of Unborn Children Ireland (Racc. pag. I-4685), risulterebbe che la Corte non sarebbe competente a darvi soluzione.

25 La questione avrebbe poi un carattere ipotetico e riguarderebbe una materia - lo sport dilettantistico - che non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del diritto comunitario.

26 Infine, il giudice nazionale avrebbe omesso di definire in maniera sufficiente l'ambito di fatto e di diritto in cui si inserisce la questione, esigenza che varrebbe in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, che sarebbe caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse (sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite da C-320/90 a C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393).

27 Anche la competenza della Corte a risolvere in tutto o in parte la questione pregiudiziale sollevata nella causa C-191/97 e la ricevibilità di tale questione sono contestate dall'LFJ, dall'LBJ e dal signor Pacquée, nonché dal governo ellenico e dalla Commissione. Questi ultimi hanno in particolare fatto valere che il giudice a quo non ha fornito indicazioni sufficienti circa il contesto di fatto e di diritto, che la questione riguarda una materia estranea al diritto comunitario, che i diritti della difesa dell'UEJ e della FIJ sono stati violati, e che la questione proposta ha carattere ipotetico in quanto si riferisce a incontri diversi da quelli che si svolgono tra squadre nazionali.

28 In primo luogo, occorre rilevare che il problema se le questioni sollevate dal giudice nazionale riguardino una materia estranea al diritto comunitario, vuoi perché lo sport dilettantistico esulerebbe dall'ambito di applicazione del Trattato, vuoi perché gli incontri considerati dal detto giudice vedrebbero in gara squadre nazionali, rientra nell'ambito del merito delle questioni proposte e non in quello della ricevibilità di queste ultime.

29 In secondo luogo, per quanto riguarda la pretesa violazione dei diritti della difesa della FIJ e dell'UEJ, non spetta alla Corte verificare se la decisione di rinvio sia stata adottata in modo conforme alle norme nazionali di organizzazione giudiziaria e di procedura (v., in particolare, sentenze 11 luglio 1996, causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 24, e 5 giugno 1997, causa C-105/94, Celestini, Racc. pag. I-2971, punto 20). Ne consegue che la Corte non deve pronunciarsi sulla questione se la FIJ e l'UEJ avrebbero dovuto essere chiamate in causa nei procedimenti a quibus.

30 In terzo luogo, si deve ricordare che, conformemente ad una giurisprudenza costante, l'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Dette esigenze valgono in particolare in determinati settori, quale quello della concorrenza, caratterizzati da complesse situazioni di fatto e di diritto (v., in particolare, sentenze Telemarsicabruzzo e a., citata, punti 6 e 7; 21 settembre 1999, causa C-67/96, Albany, Racc. pag. I-5751, punto 39, e cause riunite da C-115/97 a C-117/97, Brentjens', Racc. pag. I-6025, punto 38).

31 Le informazioni fornite nei provvedimenti di rinvio devono non solo consentire alla Corte di fornire soluzioni utili, ma altresì dare ai governi degli Stati membri e agli altri interessati la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia. E' compito della Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, agli interessati vengono notificati solo i provvedimenti di rinvio (v., in particolare, ordinanza 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik, Racc. pag. I-511, punto 13; citate sentenze Albany, punto 40, e Brentjens', punto 39).

32 Per quanto riguarda la causa C-191/97, che occorre esaminare in primo luogo, da un lato, risulta dalle osservazioni presentate dalle parti nella causa principale, dai governi degli Stati membri, dal governo norvegese e dalla Commissione, conformemente alla detta disposizione dello Statuto CE della Corte di giustizia, che le informazioni contenute nella sentenza di rinvio hanno permesso loro di prendere utilmente posizione sulla questione sottoposta alla Corte nei limiti in cui essa riguarda le norme del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi.

33 Inoltre, pur se i governi ellenico, spagnolo e italiano hanno potuto ritenere che le informazioni fornite dal giudice a quo non consentissero loro di prendere posizione sul problema se l'attrice nella causa principale eserciti un'attività economica ai sensi del Trattato, è importante sottolineare che tali governi e le altre parti interessate sono stati in grado di presentare osservazioni sulla base delle indicazioni di fatto del detto giudice.

34 Peraltro, le informazioni contenute nella sentenza di rinvio sono state completate dagli elementi risultanti dal fascicolo trasmesso dal giudice nazionale e dalle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte. L'insieme di tali elementi, riportati nella relazione d'udienza, è stato reso noto ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate ai fini dell'udienza nel corso della quale essi hanno potuto, all'occorrenza, integrare le loro osservazioni (v., altresì, in questo senso, citate sentenze Albany, punto 43, e Brentjens', punto 42).

35 D'altra parte, le informazioni provenienti dal giudice nazionale, completate, per quanto necessario, dagli elementi sopra citati, forniscono alla Corte una conoscenza sufficiente dell'ambito di fatto e di diritto della controversia nella causa principale per consentire alla Corte stessa di interpretare le norme del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi con riguardo alla situazione che forma oggetto della suddetta controversia.

36 Invece, nei limiti in cui la questione proposta verte sulle regole di concorrenza applicabili alle imprese, la Corte non si considera sufficientemente edotta per fornire indicazioni circa la definizione del mercato o dei mercati di cui trattasi nella causa principale. Dalla sentenza di rinvio non risulta neppure con chiarezza quali siano la natura e il numero delle imprese che esercitano la loro attività su tale mercato o su tali mercati. Inoltre, le informazioni fornite dal giudice a quo non consentono alla Corte di pronunciarsi utilmente in ordine all'esistenza ed all'importanza degli scambi tra Stati membri o in ordine alla possibilità che tali scambi siano pregiudicati dalle norme di selezione dei judoka.

37 E' quindi giocoforza constatare che la sentenza di rinvio non contiene indicazioni sufficienti per soddisfare le esigenze ricordate ai punti 30 e 31 della presente sentenza per quanto riguarda le regole di concorrenza.

38 Neppure per quanto riguarda la questione sollevata nella causa C-51/96 l'ordinanza di rinvio contiene indicazioni sufficienti per consentire alla Corte di pronunciarsi utilmente sull'interpretazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese. Per contro, le informazioni fornite dalla detta ordinanza, integrate se del caso dagli elementi contenuti nelle osservazioni scritte depositate ai sensi dell'art. 20 dello Statuto CE della Corte di giustizia e riportate nella relazione d'udienza, nonché le indicazioni risultanti dalla sentenza di rinvio nella causa C-191/97, hanno consentito alle parti interessate di prendere posizione sull'interpretazione delle norme relative alla libera prestazione dei servizi e alla Corte di avere una conoscenza sufficiente del contesto di fatto e di diritto per poter utilmente statuire al riguardo.

39 Nonostante la loro formulazione leggermente diversa, le questioni poste nelle due cause principali sono, in sostanza, identiche e, di conseguenza, non occorre esaminare ulteriormente gli argomenti con cui viene messa specificamente in discussione la ricevibilità della questione sollevata nella causa C-51/96.

40 Risulta da quanto precede che la Corte deve risolvere le questioni proposte in quanto esse vertono sull'interpretazione delle norme del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi. Invece, le dette questioni sono irricevibili nei limiti in cui riguardano l'interpretazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese.

Sull'interpretazione dell'art. 59 del Trattato

41 In via preliminare, occorre ricordare che, considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato (v. sentenze 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave e Koch, Racc. pag. 1405, punto 4, e 15 dicembre 1995, causa C-415/93, Bosman, Racc. pag. I-4921, punto 73). La Corte ha d'altro canto riconosciuto che l'attività sportiva presenta una notevole importanza sociale nella Comunità (v. citata sentenza Bosman, punto 106).

42 Tale giurisprudenza è del resto confortata dalla dichiarazione n. 29 sullo sport, figurante in allegato all'atto finale della conferenza che ha adottato il testo del Trattato di Amsterdam, la quale sottolinea la rilevanza sociale dello sport ed invita segnatamente gli organi dell'Unione europea a riservare un'attenzione particolare alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico. In particolare, tale dichiarazione è coerente con la detta giurisprudenza in quanto essa riguarda le situazioni in cui l'esercizio dello sport costituisce un'attività economica.

43 Occorre ricordare che le norme del Trattato in materia di libera circolazione delle persone non ostano a normative o prassi che escludano i giocatori stranieri da determinate competizioni per motivi non economici, attinenti al carattere e all'ambito specifici di tali competizioni e che quindi hanno natura prettamente sportiva, come, ad esempio, nel caso di incontri fra le rappresentative di paesi diversi. La Corte ha sottolineato, però, che tale restrizione della sfera d'applicazione del Trattato deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico e non può essere fatta valere per escludere da tale sfera qualsiasi attività sportiva (sentenze 14 luglio 1976, causa 13/76, Donà, Racc. pag. 1333, punti 14 e 15, e Bosman, citata, punti 76 e 127).

44 Ora, le norme di selezione controverse nelle cause a quibus non vertono su incontri tra squadre o selezioni nazionali di paesi diversi, comprendenti solo persone in possesso della cittadinanza dello Stato di cui fa parte la federazione che le ha selezionate, come i giochi olimpici o taluni campionati del mondo o d'Europa, ma riservano la partecipazione, per federazione nazionale, a taluni altri incontri internazionali ad alto livello agli atleti che sono affiliati alla federazione di cui trattasi, indipendentemente dalla loro cittadinanza. La sola circostanza che i piazzamenti ottenuti dagli atleti in tali competizioni siano presi in considerazione per determinare i paesi che potranno iscrivere loro rappresentanti ai giochi olimpici non può giustificare l'equiparazione di queste ultime ad incontri tra squadre nazionali che possono esulare dall'ambito di applicazione del diritto comunitario.

45 L'LFJ ha in particolare sostenuto che le associazioni e federazioni sportive hanno il diritto di determinare liberamente le condizioni di accesso a competizioni che riguardano solo sportivi dilettanti.

46 Al riguardo, occorre rilevare che la semplice circostanza che un'associazione o federazione sportiva qualifichi unilateralmente come dilettanti gli atleti che ne fanno parte non è di per sé tale da escludere che questi ultimi esercitino attività economiche ai sensi dell'art. 2 del Trattato.

47 Quanto alla natura delle norme controverse, risulta dalle citate sentenze Walrave e Koch (punti 17 e 18) e Bosman (punti 82 e 83) che le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle persone e di libera prestazione dei servizi non disciplinano soltanto gli atti delle autorità pubbliche, ma si applicano anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e le prestazioni di servizi. Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e alla libera prestazione dei servizi sarebbe compromessa se l'eliminazione delle limitazioni stabilite da norme statali potesse essere neutralizzata da ostacoli derivanti dall'esercizio dell'autonomia giuridica di associazioni ed enti di natura non pubblicistica.

48 Ne consegue che il Trattato, ed in particolare i suoi artt. 59, 60 e 66, può applicarsi alle attività sportive e alle norme adottate dalle associazioni sportive, come quelle di cui trattasi nelle cause principali.

49 Alla luce di quanto precede e della trattazione svoltasi dinanzi alla Corte, è importante verificare se un'attività come quella esercitata dalla signora Deliège possa costituire un'attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato e, più in particolare, una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 59 dello stesso Trattato.

50 Nell'ambito della collaborazione giudiziaria instauratasi attraverso il procedimento pregiudiziale tra il giudice nazionale e la Corte, spetta al primo accertare e valutare i fatti di causa (v., in particolare, sentenza 3 giugno 1986, causa 139/85, Kempf, Racc. pag. 1741, punto 12) e alla Corte fornire al giudice nazionale gli elementi interpretativi necessari per consentirgli di statuire sulla lite (sentenza 22 maggio 1990, causa C-332/88, Alimenta, Racc. pag. I-2077, punto 9).

51 A questo proposito è importante constatare innanzi tutto che la sentenza di rinvio nella causa C-191/97 menziona in particolare sussidi attribuiti in relazione a precedenti risultati sportivi e contratti di sponsorizzazione direttamente connessi ai risultati conseguiti dall'atleta. D'altro canto, la signora Deliège ha sostenuto dinanzi alla Corte, producendo taluni documenti a sostegno delle sue affermazioni, che ella aveva percepito, in ragione delle sue prestazioni sportive, sussidi della Comunità francese del Belgio e del comitato olimpico e interfederale belga e che ella era stata sponsorizzata da un istituto bancario e da un costruttore di automobili.

52 In ordine poi alla nozione di attività economica e di prestazione di servizi ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 59 del Trattato, si deve rilevare che esse definiscono la sfera d'applicazione di una delle libertà fondamentali garantite dal Trattato e, come tali, non possono venir interpretate restrittivamente (v., in questo senso, sentenza 23 marzo 1982, causa 53/81, Levin, Racc. pag. 1035, punto 13).

53 Per quanto riguarda più in particolare la prima di queste nozioni, risulta da una giurisprudenza costante (sentenze Donà, citata, punto 12, e 5 ottobre 1988, causa 196/87, Steymann, Racc. pag. 6159, punto 10) che una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita dev'essere considerata come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato.

54 Tuttavia, come la Corte ha in particolare dichiarato nelle citate sentenze Levin (punto 17) e Steymann (punto 13), le attività esercitate devono essere reali ed effettive e non talmente ridotte da potersi definire puramente marginali o accessorie.

55 Quanto alla prestazione di servizi, risulta dall'art. 60, primo comma, del Trattato che ai sensi di questa disposizione sono considerate quali servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.

56 A questo proposito occorre constatare che le attività sportive e, in particolare, la partecipazione di un atleta ad alto livello ad una competizione internazionale possono comportare la prestazione di diversi servizi distinti, ma strettamente connessi, che possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 59 del Trattato anche se taluni di questi servizi non sono pagati da coloro che ne fruiscono (v. sentenza 26 aprile 1988, causa 352/85, Bond van Adverteerders e a., Racc. pag. 2085, punto 16).

57 A mo' d'esempio, l'organizzatore di una siffatta competizione offre all'atleta la possibilità di esercitare la sua attività sportiva misurandosi con altri concorrenti e, correlativamente, gli atleti, con la loro partecipazione alla competizione, permettono all'organizzatore di produrre uno spettacolo sportivo al quale il pubblico può assistere, che emittenti di programmi televisivi possono ritrasmettere e che può interessare quanti intendono inviare messaggi pubblicitari nonché sponsor. Inoltre, l'atleta fornisce ai propri sponsor una prestazione pubblicitaria che trova il suo supporto nell'attività sportiva in sé stessa.

58 Infine, per quanto riguarda le obiezioni espresse nelle osservazioni presentate dinanzi alla Corte secondo le quali, da un lato, le cause principali riguarderebbero una situazione puramente interna e, dall'altro, talune manifestazioni internazionali esulerebbero dall'ambito di applicazione territoriale del Trattato, occorre ricordare che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi non sono applicabili ad attività che in tutti i loro elementi si collocano all'interno di un solo Stato membro (v., da ultimo, sentenze 9 settembre 1999, causa C-108/98, RI.SAN., Racc. pag. I-5219, punto 23, e 21 ottobre 1999, causa C-97/98, Jägerskiöld, Racc. pag. I-7319, punto 42). Tuttavia, un elemento di estraneità può in particolare derivare dalla circostanza che un atleta partecipi ad una competizione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito.

59 Spetta al giudice nazionale valutare, sulla base di questi elementi interpretativi, se le attività sportive della signora Deliège, ed in particolare la sua partecipazione ai tornei internazionali, costituiscano un'attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato e, più in particolare, una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 59 dello stesso Trattato.

60 Supponendo che l'attività della signora Deliège possa essere qualificata come prestazione di servizi, occorre esaminare se le norme di selezione di cui trattasi nelle cause principali costituiscano una restrizione alla libera prestazione dei servizi, ai sensi dell'art. 59 del Trattato.

61 A questo proposito si deve rilevare che, a differenza delle norme applicabili nella causa Bosman, le norme di selezione controverse nelle cause principali non determinano le condizioni di accesso degli sportivi professionisti al mercato del lavoro e non contengono clausole di cittadinanza che limitino il numero di cittadini di altri Stati membri che possono partecipare ad una competizione.

62 La signora Deliège, cittadina belga, non sostiene del resto che la scelta effettuata dall'LBJ, che non l'ha selezionata per partecipare ad un torneo, sia stata operata in relazione alla sua cittadinanza.

63 Inoltre, com'è stato rilevato al punto 44 della presente sentenza, siffatte norme di selezione non riguardano un torneo il cui scopo sia quello di mettere a confronto squadre nazionali, ma un torneo in cui, un volta selezionati, gli atleti concorrono per conto proprio.

64 In tale quadro, basta constatare che, se norme di selezione come quelle controverse nelle cause principali hanno inevitabilmente l'effetto di limitare il numero di partecipanti ad un torneo, tale limitazione è inerente allo svolgimento di una competizione sportiva internazionale ad alto livello, che implica necessariamente l'adozione di talune norme o di taluni criteri di selezione. Norme del genere non possono quindi essere di per sé stesse considerate come configuranti una restrizione alla libera prestazione dei servizi vietata dall'art. 59 del Trattato.

65 Del resto, l'adozione, ai fini di un torneo sportivo internazionale, di un sistema di scelta dei partecipanti rispetto ad un altro dev'essere fondata su un gran numero di considerazioni estranee alla situazione personale di un atleta qualsiasi, come la natura, l'organizzazione ed il finanziamento dello sport interessato.

66 Se un sistema di scelta può rivelarsi più favorevole nei confronti di una categoria di atleti rispetto ad un altro, non si può dedurre da questo solo fatto che l'adozione di un siffatto sistema costituisca una restrizione alla libera prestazione dei servizi.

67 Pertanto, spetta naturalmente ai soggetti interessati, come gli organizzatori dei tornei, le federazioni sportive o ancora le associazioni di atleti professionisti, emanare le norme appropriate ed effettuare la selezione in forza di esse.

68 A questo proposito occorre ammettere che l'affidamento di un siffatto compito alle federazioni nazionali, in seno alle quali si trovano normalmente riunite le conoscenze e l'esperienza necessarie, costituisce il riflesso dell'organizzazione adottata nella maggior parte delle discipline sportive, organizzazione che si basa in linea di principio sull'esistenza di una federazione in ciascun paese. Inoltre, dev'essere rilevato che le norme di selezione controverse nelle cause principali si applicano tanto alle competizioni organizzate all'interno della Comunità quanto ai tornei che si svolgono all'esterno di essa e riguardano nel contempo cittadini degli Stati membri e cittadini di paesi terzi.

69 Si devono pertanto risolvere le questioni sollevate nel senso che una norma che imponga ad un atleta professionista o semiprofessionista, o candidato a divenir tale, di essere in possesso di un'autorizzazione o di un provvedimento di selezione della propria federazione per poter partecipare ad una competizione sportiva internazionale ad alto livello in cui non sono in gara squadre nazionali, qualora essa discenda da una necessità inerente all'organizzazione di una siffatta competizione, non costituisce di per se stessa una restrizione alla libera prestazione dei servizi vietata dall'art. 59 del Trattato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

70 Le spese sostenute dai governi belga, danese, tedesco, ellenico, spagnolo, francese, italiano, olandese, austriaco, finlandese, svedese e norvegese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de première instance di Namur con ordinanza 16 febbraio 1996 e con sentenza 14 maggio 1997, dichiara:

Una norma che imponga ad un atleta professionista o semiprofessionista, o candidato a divenir tale, di essere in possesso di un'autorizzazione o di un provvedimento di selezione della propria federazione per poter partecipare ad una competizione sportiva internazionale ad alto livello in cui non sono in gara squadre nazionali, qualora essa discenda da una necessità inerente all'organizzazione di una siffatta competizione, non costituisce di per sé stessa una restrizione alla libera prestazione dei servizi vietata dall'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE).