61991J0201

SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 1. OTTOBRE 1992. - BERNARD GRISVARD E GEORGES KREITZ CONTRO ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE DE LA MOSELLE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ - FRANCIA. - PREVIDENZA SOCIALE - LAVORATORI FRONTALIERI - INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE - BASE DI CALCOLO. - CAUSA C-201/91.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-05009


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Lavoratori frontalieri in disoccupazione completa ° Diritto alle prestazioni dello Stato membro di residenza ° Calcolo delle prestazioni a partire dalla retribuzione precedente ° Presa in conto della retribuzione effettivamente percepita, senza applicazione di un massimale eventualmente previsto dalla normativa dello Stato di occupazione

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 68, n. 1, e 71, n. 1, lett. a), ii)]

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disposizioni finanziarie ° Norme comunitarie di conversione delle monete ° Calcolo delle prestazioni di disoccupazione dovute ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa ° Norme vigenti prima della modifica del regolamento n. 574/72 da parte del regolamento n. 1249/92

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72, art. 107]

Massima


1. Gli artt. 68, n. 1, e 71, n. 1, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che, nel caso di un lavoratore frontaliero, ai sensi dell' art. 1, lett. b) di questo regolamento, in disoccupazione completa, l' ente competente dello Stato membro di residenza, la cui normativa nazionale prevede che il calcolo delle prestazioni si basa sull' importo della retribuzione precedente, deve calcolare queste prestazioni tenendo conto della retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore per l' ultima occupazione che ha svolto nello Stato membro in cui era occupato prima del sopravvenire della disoccupazione. Nel calcolo di queste prestazioni, l' ente dello Stato di residenza non può applicare alla retribuzione che serve come base per il calcolo di dette prestazioni i massimali previsti dalla normativa dello Stato di occupazione.

2. L' art. 107 del regolamento n. 574/72 dev' essere interpretato nel senso che, per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori frontalieri in disoccupazione completa e fino all' entrata in vigore del regolamento n. 1249/92, l' ultima retribuzione percepita nello Stato di occupazione doveva essere convertita in base al corso ufficiale del giorno del pagamento.

Parti


Nel procedimento C-201/91,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Metz (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Bernard Grisvard,

Georges Kreitz

e

Association pour l' emploi dans l' industrie et le commerce (Assedic) de la Moselle,

Interveniente volontario dinanzi al giudice nazionale:

Union Nationale interprofessionnelle pour l' emploi dans l' industrie et le commerce (Unedic),

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 68, n. 1 e 71, n. 1, sub a), ii), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, e dell' art. 107, n. 1, del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CEE n. 1408/71, come modificati ed aggiornati dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, G.C. Rodríguez Iglesias, e D.A.O. Edward,, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per i signori Grisvard e Kreitz, dall' avv. Michel Welschinger, del foro di Colmar,

° per l' Association pour l' emploi dans l' industrie et le commerce de la Moselle, et pour l' Union nationale interprofessionnelle pour l' emploi dans l' industrie et le commerce, dall' avv. Philippe Lafarge, bâtonnier, del foro di Parigi,

° per il governo tedesco, dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente,

° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali dei signori Grisvard e Kreitz dell' Association pour l' emploi dans l' industrie et le commerce de la Moselle, de l' Union nationale interprofessionnelle pour l' emploi dans l' industrie et le commerce e della Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico in qualità di agente all' udienza dell' 11 giugno 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 luglio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 26 giugno 1991, pervenuta in cancelleria il 31 luglio seguente, il Tribunal de grande instance di Metz ha sottoposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli articoli 68, n. 1, e 71, n. 1, sub a), ii), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità e dell' art. 107, n. 1, del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972 n. 574 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CEE n. 1408/71, come modificati e aggiornati dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6).

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia che oppone i signori Grisvard e Kreitz all' Association pour l' emploi dans l' industrie et le commerce de la Moselle (in prosieguo: "Assedic"), sostenuta dall' Union national interprofessionnelle pour l' emploi dans l' industrie et le commerce (in prosieguo: "Unedic"), circa la retribuzione da prendere in considerazione da parte dell' Assedic per il calcolo dell' indennità di disoccupazione dovuta ai signori Grisvard e Kreitz.

3 I signori Grisvard e Kreitz hanno svolto un' attività dipendente nella Repubblica federale di Germania. Il loro paese di residenza era, ed è tuttora, la Francia.

4 Il contratto di lavoro del signor Grisvard si è concluso il 31 dicembre 1988. Quello del signor Kreitz si è concluso il 30 settembre 1987. In tali date, essi sono divenuti disoccupati.

5 L' Assedic ha calcolato le prestazioni di disoccupazione versate ai signori Grisvard e Kreitz sulla base delle retribuzioni che questi ultimi avevano percepito nella Repubblica federale di Germania, ma tenendo conto del massimale del regime di assicurazione contro la disoccupazione di tale paese.

6 Così facendo, l' Assedic ha applicato la direttiva dell' Unedic 7 agosto 1987, n. 62/87.

7 I signori Grisvard e Kreitz hanno impugnato l' applicazione di tale massimale, nonché del tasso di cambio applicato all' ultima retribuzione che essi avevano percepito nella Repubblica federale di Germania con un ricorso dinanzi al Tribunal de grande instance di Metz.

8 Ritenendo che la controversia sollevasse problemi di interpretazione del diritto comunitario, detto giudice ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Questione della determinazione della normativa applicabile per quanto riguarda il massimale di retribuzione da applicare al calcolo delle indennità di disoccupazione dei lavoratori transfrontalieri:

se la direttiva 7 agosto 1987 n. 62/87 della Unedic sia conforme al diritto comunitario;

se la determinazione di questo massimale derivi dall' art. 68, n. 1 o dall' art. 71, n. 1, punto a), ii), del regolamento CEE n. 1408/71.

2) Questione della modalità di conversione delle monete per i lavoratori frontalieri:

quale modalità di conversione debba essere applicata dagli enti del luogo di residenza del lavoratore frontaliero disoccupato all' importo della retribuzione percepita da questo lavoratore per l' ultimo lavoro svolto nello Stato membro dove lavorava immediatamente prima di essere disoccupato;

se il tasso di conversione di cui all' art. 107, n. 1, del regolamento CEE, n. 574/72 debba essere applicato in questo caso".

9 Per una più dettagliata esposizione dell' ambito normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo verranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

10 Con tale questione il giudice nazionale intende accertare se gli artt. 71, n. 1, sub a), ii), e 68, n. 1 del regolamento 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che l' istituzione dello Stato di residenza incaricata di versare l' indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa possa applicare alla retribuzione che serve come base per il calcolo di detta indennità i massimali esistenti nello Stato di occupazione.

11 Ai sensi dell' art. 71, n. 1, sub a), ii), l' istituzione competente per il versamento dell' indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa è quella dello Stato di residenza. Tale collegamento con lo Stato di residenza appare infatti più adeguato e più consono all' interesse dei lavoratori frontalieri (sentenza 29 giugno 1988, Rebmann, punti 14 e 15 della motivazione 58/87, Racc. pag. 3467).

12 In base a quanto disposto dall' art. 68, n. 1, "l' istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull' ammontare della retribuzione anteriore, tiene conto esclusivamente della retribuzione riscossa dall' interessato per l' ultima occupazione che ha esercitato nel territorio di detto Stato. Tuttavia, se l' interessato non ha esercitato l' ultima occupazione per almeno 4 settimane in detto territorio, le prestazioni sono calcolate sulla base della retribuzione usuale corrispondente, nel luogo ove risiede e dimora il disoccupato, ad una occupazione equivalente o analoga a quella esercitata per ultimo nel territorio di un altro Stato membro".

13 Tuttavia, come è stato precisato nella sentenza 28 febbraio 1980, Fellinger, punto 6 della motivazione (67/79, Racc. pag. 535), quest' articolo ha portata generale e non riguarda situazioni particolari, quale quella dei lavoratori frontalieri. La prima frase pone la regola di principio secondo cui l' indennità di disoccupazione deve essere calcolata sulla base dell' ultima retribuzione percepita nello Stato di residenza. La regola contenuta nella seconda frase è stata prevista solo per il caso eccezionale in cui il lavoratore non ha esercitato l' ultima occupazione nello Stato di residenza per almeno quattro settimane. In quanto tale situazione è quasi sempre quella dei lavoratori frontalieri, il loro assoggettamento a questa regola ha come conseguenza che si applica loro normalmente il regime che tale disposizione prevede a titolo eccezionale. Dato poi che il livello delle retribuzioni è spesso più elevato nello Stato di occupazione, il fatto che le prestazioni di disoccupazione versate ai lavoratori frontalieri non possono mai essere calcolate sulla base delle retribuzioni versate nello Stato di occupazione è tale da scoraggiare il lavoro frontaliero, in violazione dei principi del regolamento n. 1408/71 e del Trattato.

14 Per tutti questi motivi, la Corte ha dichiarato, in detta sentenza, che l' art. 68, n. 1, del regolamento n. 1408/71, considerato alla luce dell' art. 51 del Trattato e degli obiettivi da esso perseguiti, doveva essere interpretato nel senso che, nel caso di un lavoratore frontaliero, ai sensi dell' art. 1, lett. b) di tale regolamento, in stato di disoccupazione completa, l' ente competente dello Stato membro di residenza, la cui legislazione interna stabilisca che il calcolo delle prestazioni è basato sull' importo della retribuzione anteriore, deve calcolare dette prestazioni tenendo conto della retribuzione riscossa dall' interessato per l' ultima attività subordinata da lui esercitata nello Stato membro in cui era occupato immediatamente prima della sua iscrizione nelle liste di collocamento.

15 Ne deriva che, nel caso di un lavoratore frontaliero, l' istituzione competente dello Stato di residenza deve prendere in considerazione, per il calcolo dell' indennità di disoccupazione, solo l' ultima retribuzione riscossa nello Stato di occupazione. Per risolvere la prima questione pregiudiziale occorre determinare poi se si tratti della retribuzione effettivamente riscossa o della retribuzione assoggettata ai massimali previsti dalla normativa dello Stato di occupazione.

16 Ai sensi dell' art. 71, n. 1, sub a), ii, il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della normativa dello Stato membro sul cui territorio risiede, come se fosse stato soggetto durante l' ultima occupazione a tale normativa. Quest' articolo prescrive chiaramente l' applicazione della normativa del solo Stato di residenza ed esclude, di conseguenza, la normativa dello Stato di occupazione, ivi comprese le sue eventuali regole di determinazione di massimale.

17 Questa interpretazione, che deriva dalla formulazione della disposizione di cui trattasi, è del resto consona allo scopo di quest' ultima, che è di equiparare il regime delle prestazioni di disoccupazione dei lavoratori frontalieri a quello dei lavoratori che hanno esercitato la loro ultima occupazione nello Stato di residenza. Ora, una tale equiparazione sarebbe messa in discussione se le prestazioni di disoccupazione dei frontalieri fossero assoggettate ad un massimale, derivante dal sistema di un altro Stato membro, che non si applicherebbe alla generalità dei lavoratori nello Stato membro di residenza.

18 Gli artt. 68, n. 1 e 71, n. 1, sub a), ii), devono pertanto essere interpretati nel senso che l' istituzione dello Stato di residenza incaricato di versare l' indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa non può applicare alla retribuzione che serve come base per il calcolo di detta indennità i massimali esistenti nello Stato di occupazione.

Sulla seconda questione

19 Con tale questione il giudice nazionale si chiede quale sia la modalità di conversione dell' ultima retribuzione riscossa nello Stato di occupazione nella moneta dello Stato di residenza, per il calcolo dell' indennità dovuta.

20 Occorre rilevare che l' art. 107 del regolamento n. 574/72 soprammenzionato prevede due metodi per operare tale conversione.

21 Il primo metodo, basato sull' applicazione di un tasso unico per trimestre, calcolato dalla Commissione, è dichiarato applicabile ai casi elencati al n. 1 di detto articolo.

22 Il secondo metodo, che consiste semplicemente nell' applicazione del corso di cambio ufficiale al giorno del pagamento, è dichiarato applicabile a tutti i casi che non sono considerati da detto n. 1.

23 Tra i casi ai quali il primo metodo è dichiarato applicabile non figura l' art. 71, n. 1, sub a) ii) del regolamento n. 1408/71, che si riferisce ai lavoratori frontalieri in disoccupazione.

24 L' Assedic, l' Unedic, il governo tedesco e la Commissione ritengono tuttavia che il primo metodo dovrebbe applicarsi ai lavoratori frontalieri in disoccupazione completa. Essi fanno valere la comodità del primo metodo ed il fatto che esso sia stato scelto dalla decisione della commissione amministrativa delle Comunità europee per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti del 17 ottobre 1989, n. 140 concernente il tasso di conversione da applicare, da parte dell' istituzione del luogo di residenza di un lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione completa, all' ultima retribuzione dallo stesso percepita nello Stato competente (GU 1990, C 94, pag. 4).

25 Questi argomenti non possono essere accolti. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 14 maggio 1981, Romano, (98/80, Racc. pag. 1241), gli atti della commissione amministrativa non possono avere carattere normativo. Inoltre, un argomento basato su una maggiore comodità non può essere fatto valere contro una normativa chiara.

26 Occorre rilevare poi che il regolamento del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1249 che modifica il regolamento CEE n. 1408/71 ed il regolamento CEE n. 574/72 (GU L 136, pag. 28), ha modificato l' art. 107, n. 1, prevedendo l' applicazione del primo metodo ai lavoratori frontalieri in stato di disoccupazione completa. Ora, dal quattordicesimo considerando di questo regolamento risulta che la modifica di cui trattasi non ha un carattere dichiarativo. Infatti, tale considerando rileva che "è necessario prevedere un tasso per la conversione delle somme che servono al calcolo delle indennità dei lavoratori frontalieri disoccupati, ai termini dell' art. 71, n. 1, lett. a), ii), e dell' art. 68 del regolamento CEE n. 1408/71 (...)".

27 Ne deriva che, prima dell' entrata in vigore di questo ultimo regolamento, avvenuta, ai sensi dell' art. 3, n. 1, il 1 giugno 1992, l' art. 107, n. 1, del regolamento n. 574/72 non si applicava all' indennità di disoccupazione dei lavoratori frontalieri.

28 Pertanto, l' art. 107 del regolamento n. 574/72 deve essere interpretato nel senso che, fino all' entrata in vigore del regolamento n. 1249/92, per il calcolo delle indennità di disoccupazione dei lavoratori frontalieri in stato di disoccupazione completa, l' ultima retribuzione percepita nello Stato di occupazione doveva essere convertita secondo il corso ufficiale del giorno del pagamento.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

29 Le spese sostenute dal governo tedesco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de grande instance di Metz, con sentenza 26 giugno 1991, dichiara:

1) Gli artt. 68, n. 1 e 71, n. 1, sub a), ii), del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, devono essere interpretati nel senso che l' istituzione dello Stato di residenza incaricata di versare l' indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri in stato di disoccupazione completa non può applicare alla retribuzione, che serve come base per il calcolo di detta indennità, i massimali esistenti nello Stato di occupazione.

2) L' art. 107 del regolamento del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che, fino all' entrata in vigore del regolamento del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1249 che modifica il regolamento n. 1408/71 ed il regolamento n. 574/72, per il calcolo dell' indennità di disoccupazione dei lavoratori frontalieri in stato di disoccupazione completa, l' ultima retribuzione percepita nello Stato di occupazione doveva essere convertita secondo il corso ufficiale del giorno del pagamento.