Parole chiave
Massima

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1 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Riserva di una frazione di un appalto pubblico alle imprese situate in una determinata zona del territorio nazionale - Inammissibilità - Provvedimenti che favoriscono soltanto una parte della produzione nazionale - Ininfluenza

( Trattato CEE, art . 30 )

2 . Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Provvedimento che si può considerare come un aiuto ai sensi dell' art . 92 del trattato - Ipotesi che non rende inapplicabile il divieto di misure d' effetto equivalente

( Trattato CEE, artt . 30 e 92 )

Massima

1 . L' art . 30 del trattato CEE si oppone ad una normativa nazionale la quale riservi alle imprese ubicate in determinate regioni del territorio nazionale una percentuale degli appalti pubblici di forniture .

Infatti, sebbene gli effetti restrittivi di un tale regime preferenziale si dispieghino in eguale misura nei confronti dei prodotti fabbricati da imprese dello Stato membro in questione, non ubicate nella regione cui si applica il regime preferenziale, come nei confronti dei prodotti fabbricati da imprese che hanno sede negli altri Stati membri, tutti i prodotti che beneficiano del regime preferenziale sono comunque prodotti nazionali . D' altro lato, il provvedimento in esame non può sottrarsi al divieto dell' art . 30 per il fatto che i suoi effetti restrittivi non favoriscono la totalità dei prodotti nazionali, ma solo una parte di essi .

2 . Le disposizioni del trattato concernenti gli aiuti non possono in alcun caso servire ad eludere le norme dello stesso trattato relative alla libera circolazione delle merci . Le une e le altre perseguono il comune scopo di garantire la libera circolazione delle merci fra Stati membri in condizioni normali di concorrenza . Il fatto che un provvedimento nazionale possa eventualmente essere qualificato come aiuto ai sensi dell' art . 92 non costituisce quindi un motivo sufficiente per sottrarlo al divieto di cui all' art . 30 .