20.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 21/5 |
Comunicazione alle imprese che nel 2019 intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi
(2018/C 21/04)
1. |
La presente comunicazione è destinata alle imprese che nel 2019 intendono presentare la dhiarazione di immissione in commercio nell’Unione di idrofluorocarburi sfusi ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra (1) (di seguito «il regolamento»):
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2. |
Con il termine «idrofluorocarburi» si intendono le sostanze elencate nell’allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle seguenti sostanze: HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee. |
3. |
L’immissione in commercio di tali sostanze, eccetto quelle utilizzate ai fini indicati all’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento o una quantità annua totale di queste sostanze di meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente all’anno, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti dal sistema di quote di cui agli articoli 15 e 16 e agli allegati V e VI del regolamento. La Commissione assegna le quote alle imprese interessate. |
4. |
Tutti i dati forniti dalle imprese, le quote e i valori di riferimento sono inseriti nel registro elettronico degli idrofluorocarburi (Registro HFC) istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento, accessibile online tramite il portale sui gas fluorurati (Portale F-Gas) (3). Tutti i dati contenuti nel Registro HFC, comprensivi delle quote, dei valori di riferimento e dei dati commerciali e personali, saranno trattati come informazioni riservate dalla Commissione europea. |
Solo per i produttori e gli importatori per i quali è stato determinato il valore di riferimento, come indicato al punto 1, lettera a), della presente comunicazione
5. |
Queste imprese riceveranno come quota per il 2019 l’89 % del 63 % (ossia il 56,07 %) del rispettivo valore di riferimento, a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, e degli allegati V e VI del regolamento. |
Per tutte le imprese, come indicato al punto 1, lettere a) e b), della presente comunicazione
6. |
A norma dell’allegato VI del regolamento, per determinare la quantità da assegnare a partire dalla riserva, la somma delle quote assegnate sulla base dei valori di riferimento ai sensi del paragrafo 5 è sottratta dalla quantità massima disponibile per il 2019 (4). |
7. |
Le imprese che intendono ottenere quote da questa riserva devono seguire la procedura descritta ai punti da 8 a 10 della presente comunicazione. |
8. |
L’impresa deve essere registrata come produttore e/o importatore di idrofluorocarburi nel Registro HFC, accessibile online tramite il Portale F-Gas (5). Per le imprese non ancora registrate, le istruzioni per la registrazione sono disponibili sul sito web della DG CLIMA (6). |
9. |
L’impresa deve presentare una dichiarazione sulle quantità (aggiuntive) anticipate per il 2019 nel Registro HFC, accessibile online tramite il Portale F-Gas (7). Le dichiarazioni saranno possibili soltanto nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 maggio 2018, ore 13:00 CET. |
10. |
La Commissione considererà valide soltanto le dichiarazioni relative alle quantità (aggiuntive) anticipate debitamente compilate e senza errori pervenute anteriormente al 31 maggio 2018, ore 13:00 CET. |
11. |
Sulla base delle dichiarazioni, la Commissione assegnerà le quote alle imprese conformemente all’articolo 16, paragrafi 2, 4, e 5, e agli allegati V e VI del regolamento. |
12. |
La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2019 tramite il Registro HFC. |
13. |
L’iscrizione nel Registro HFC e/o la dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2019 non conferiscono di per sé alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2019. |
(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione, del 24 ottobre 2017, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 287 del 4.11.2017, pag. 4). La decisione (UE) 2017/1984 dovrà essere riesaminata in vista della fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione europea.
(3) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain
(4) La quantità massima disponibile per il 2019 potrebbe essere rivista alla luce del recesso del Regno Unito dall’Unione europea
(5) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain
(6) https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf
(7) https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain