20.1.2018   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 21/5


Comunicazione alle imprese che nel 2019 intendono immettere in commercio nell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi

(2018/C 21/04)

1.

La presente comunicazione è destinata alle imprese che nel 2019 intendono presentare la dhiarazione di immissione in commercio nell’Unione di idrofluorocarburi sfusi ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra (1) (di seguito «il regolamento»):

a)

i produttori e gli importatori per i quali la decisione (UE) 2017/1984 di esecuzione della Commissione (2), ha determinato il valore di riferimento per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;

b)

tutti gli altri produttori e importatori che nel 2019 intendono immettere in commercio nell’Unione almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi sfusi.

2.

Con il termine «idrofluorocarburi» si intendono le sostanze elencate nell’allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle seguenti sostanze:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3.

L’immissione in commercio di tali sostanze, eccetto quelle utilizzate ai fini indicati all’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a f), del regolamento o una quantità annua totale di queste sostanze di meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente all’anno, è soggetta ai limiti quantitativi stabiliti dal sistema di quote di cui agli articoli 15 e 16 e agli allegati V e VI del regolamento. La Commissione assegna le quote alle imprese interessate.

4.

Tutti i dati forniti dalle imprese, le quote e i valori di riferimento sono inseriti nel registro elettronico degli idrofluorocarburi (Registro HFC) istituito a norma dell’articolo 17 del regolamento, accessibile online tramite il portale sui gas fluorurati (Portale F-Gas) (3). Tutti i dati contenuti nel Registro HFC, comprensivi delle quote, dei valori di riferimento e dei dati commerciali e personali, saranno trattati come informazioni riservate dalla Commissione europea.

Solo per i produttori e gli importatori per i quali è stato determinato il valore di riferimento, come indicato al punto 1, lettera a), della presente comunicazione

5.

Queste imprese riceveranno come quota per il 2019 l’89 % del 63 % (ossia il 56,07 %) del rispettivo valore di riferimento, a norma dell’articolo 16, paragrafo 5, e degli allegati V e VI del regolamento.

Per tutte le imprese, come indicato al punto 1, lettere a) e b), della presente comunicazione

6.

A norma dell’allegato VI del regolamento, per determinare la quantità da assegnare a partire dalla riserva, la somma delle quote assegnate sulla base dei valori di riferimento ai sensi del paragrafo 5 è sottratta dalla quantità massima disponibile per il 2019 (4).

7.

Le imprese che intendono ottenere quote da questa riserva devono seguire la procedura descritta ai punti da 8 a 10 della presente comunicazione.

8.

L’impresa deve essere registrata come produttore e/o importatore di idrofluorocarburi nel Registro HFC, accessibile online tramite il Portale F-Gas (5). Per le imprese non ancora registrate, le istruzioni per la registrazione sono disponibili sul sito web della DG CLIMA (6).

9.

L’impresa deve presentare una dichiarazione sulle quantità (aggiuntive) anticipate per il 2019 nel Registro HFC, accessibile online tramite il Portale F-Gas (7). Le dichiarazioni saranno possibili soltanto nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 maggio 2018, ore 13:00 CET.

10.

La Commissione considererà valide soltanto le dichiarazioni relative alle quantità (aggiuntive) anticipate debitamente compilate e senza errori pervenute anteriormente al 31 maggio 2018, ore 13:00 CET.

11.

Sulla base delle dichiarazioni, la Commissione assegnerà le quote alle imprese conformemente all’articolo 16, paragrafi 2, 4, e 5, e agli allegati V e VI del regolamento.

12.

La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2019 tramite il Registro HFC.

13.

L’iscrizione nel Registro HFC e/o la dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2019 non conferiscono di per sé alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2019.


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1984 della Commissione, del 24 ottobre 2017, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 287 del 4.11.2017, pag. 4). La decisione (UE) 2017/1984 dovrà essere riesaminata in vista della fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione europea.

(3)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(4)  La quantità massima disponibile per il 2019 potrebbe essere rivista alla luce del recesso del Regno Unito dall’Unione europea

(5)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain

(6)  https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_document_en.pdf

(7)  https://webgate.ec.europa.eu/ods2/resources/domain