Bruxelles, 7.5.2018

COM(2018) 263 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E

AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI")

1.    INTRODUZIONE

La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali 1 , ha consolidato il regime di riconoscimento reciproco che si fondava su 15 direttive.

Nella sua comunicazione del 27 ottobre 2011 2 , la Commissione ha rilevato la necessità di modernizzare il diritto dell'Unione in questo settore. Ciò ha portato all'adozione della direttiva 2013/55/UE 3 , del 20 novembre 2013.

Per conseguire i suoi obiettivi, la direttiva 2013/55/UE recante modifica della direttiva 2005/36/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per le materie di cui all'articolo 57 quater, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE ("la direttiva"), fatte salve le condizioni di cui al presente articolo, in conformità all'articolo 290 del TFUE.

2.    BASE GIURIDICA

L'articolo 57 quater, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati relativamente alle materie indicate per un periodo di cinque anni a decorrere dal 17 gennaio 2014. Esso conferisce inoltre alla Commissione l'obbligo di elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite all'articolo 57 quater della direttiva 2005/36/CE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE. Tale potere può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

L'articolo 57 quater, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per quanto riguarda, in particolare, le seguenti materie:

a)l'aggiornamento dei titoli nazionali di formazione nonché, se del caso, l'organismo che rilascia tali titoli, il certificato che li accompagna e il corrispondente titolo professionale di cui ai punti da 5.1.1 a 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1 dell'allegato V;

b)l'aggiornamento dei requisiti minimi di formazione stabiliti dalla direttiva per sei professioni;

c)la costituzione di quadri comuni di formazione o di prove comuni di formazione.

Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio (articolo 57 quater, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE).

A norma dell'articolo 57 quater, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE, un atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

3.    ESERCIZIO DELLA DELEGA

3.1 Atti delegati già adottati

Nel periodo di riferimento, la Commissione ha esercitato i poteri di seguito indicati.

Sulla base dell'articolo 21 bis, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE sono state adottate due decisioni delegate della Commissione recanti modifica dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda i titoli di formazione di cui al precedente punto 2 bis.

La prima decisione delegata che modifica l'allegato V al fine di inserirvi le variazioni relative ai diplomi nazionali delle professioni settoriali che gli Stati membri avevano notificato alla Commissione è stata adottata il 13 gennaio 2016 4 , mentre la seconda è stata adottata il 1° dicembre 2017 5 .

3.2 Consultazione prima dell'adozione

In linea con gli impegni assunti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" 6 , nel corso della preparazione degli atti delegati la Commissione ha consultato gli esperti designati dagli Stati membri e dalle parti interessate nell'ambito di periodiche riunioni ad hoc e attraverso consultazioni scritte.

Gli esperti, riuniti nel gruppo dei coordinatori per il riconoscimento delle qualifiche professionali istituito con decisione della Commissione del 19 marzo 2007 7 , hanno partecipato alla preparazione degli atti delegati. Le osservazioni presentate in occasione di tali consultazioni sono state prese in considerazione al momento di preparare le versioni definitive degli atti delegati.

I documenti relativi alle suddette consultazioni sono stati trasmessi in contemporanea al Parlamento europeo e al Consiglio. Ambedue le istituzioni hanno avuto la possibilità di inviare esperti alle riunioni del gruppo.

3.3 Assenza di obiezioni agli atti delegati

Conformemente all'articolo 57 quater, paragrafo 5, della direttiva 2005/36/CE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE, il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni in merito a un atto delegato entro un termine di due mesi dalla data di notifica, prorogabile di altri due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato entro il termine di cui sopra, esso non entra in vigore.

Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni in merito ad alcuno degli atti delegati di cui alla precedente sezione 3.1, per cui gli atti delegati sono stati pubblicati e sono entrati in vigore alla fine del periodo riservato alle eventuali obiezioni.

3.4 Eventuali futuri atti delegati

Eventuali ulteriori atti delegati dovranno essere regolarmente adottati in conformità all'articolo 21 bis, paragrafo 4, al fine di modificare l'allegato V della direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda i titoli di formazione. I servizi della Commissione stanno attualmente preparando la terza decisione delegata.

I medesimi servizi stanno inoltre lavorando su un eventuale regolamento delegato che istituisca una prova comune di formazione per i maestri di sci, ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva.

4.    CONCLUSIONI

La Commissione ritiene di aver esercitato i poteri delegati che le sono stati conferiti nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 57 quater della direttiva 2005/36/CE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE. La Commissione considera necessario prorogare la delega di potere, in quanto in futuro saranno necessari altri atti delegati, modificativi, fra l'altro, dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda i titoli di formazione. Con la presente relazione la Commissione adempie l'obbligo di elaborare una relazione di cui all'articolo 57 quater, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE quale modificata dalla direttiva 2013/55/UE. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

(1)

GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(2)

L'Atto per il mercato unico - Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia - "Insieme per una nuova crescita", COM (2011) 206 def.

(3)

GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132.

(4)

GU L 134 del 24.5.2016, pag. 135.

(5)

GU L 317 dell'1.12.2017, pag. 119.

(6)

GU L 123 del 12.5.2016.

(7)

GU L 79 del 20.3.2007, pag. 38.