7.2.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/3


Avviso all’attenzione delle persone ed entità cui si applicano le misure restrittive previste dalla decisione 2010/788/PESC del Consiglio, attuata dalla decisione (PESC) 2017/203 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/199 del Consiglio

(2017/C 39/05)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I della decisione 2010/788/PESC del Consiglio (1), attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2017/203 del Consiglio (2), e nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (3), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/199 del Consiglio (4).

Il 13 e il 19 ottobre e il 15 dicembre 2016 il comitato istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ha modificato e aggiornato l’elenco delle persone, gruppi, imprese e entità soggetti a misure restrittive.

Le persone e l’entità interessate possono presentare in qualsiasi momento una richiesta al comitato delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 8 dell’UNSCR 1533 (2004), unitamente agli eventuali documenti giustificativi, affinché siano riconsiderate le decisioni concernenti la loro inclusione nell’elenco delle Nazioni Unite. Tali richieste devono essere inoltrate al seguente indirizzo:

Focal Point for De-listing

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room DC2 2034

United Nations

New York, N.Y. 10017

STATI UNITI D’AMERICA

Tel. +1 9173679448

Fax. +1 2129631300

Email: delisting@un.org

Facendo seguito alla decisione delle Nazioni Unite, il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le persone e l’entità dovranno essere incluse nell’elenco delle persone ed entità che sono oggetto delle misure restrittive contemplate dalla decisione 2010/788/PESC attuata dalla decisione di esecuzione (PESC) 2017/203 e dal regolamento (CE) n. 1183/2005 attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/199. I motivi che hanno determinato l’indicazione delle persone ed entità in questione sono specificati alle voci corrispondenti degli allegati della decisione e del regolamento.

Si richiama l’attenzione delle persone e dell’entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 1183/2005, al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 5 del regolamento).

Le persone e l’entità interessate possono presentare al Consiglio, all’indirizzo riportato di seguito, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati.

Consiglio dell’Unione europea

Segretariato generale

DG C 1C

Rue de la Loi 175/Wetstraat 175

1048 Bruxelles

BELGIO

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l’attenzione delle persone e dell’entità interessate sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell’Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all’articolo 275, secondo comma, e all’articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


(1)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.

(2)  GU L 32 del 7.2.2017, pag. 22.

(3)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.

(4)  GU L 32 del 7.2.2017, pag. 1.