6.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 335/1


Comunicazione della Commissione — Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo

(2017/C 335/01)

INDICE

Elenco delle abbreviazioni 5
PREFAZIONE 9
INTRODUZIONE 10

1.

Presentazione generale del mandato d'arresto europeo (MAE) 10

1.1.

Contesto del MAE 10

1.2.

Definizione ed elementi principali del mandato d'arresto europeo 10

1.3.

Modello di MAE 11
PARTE I: EMISSIONE DEL MAE 12

2.

Requisiti per l'emissione del MAE 12

2.1.

Campo d'applicazione del MAE 12

2.1.1.

Esercizio dell'azione penale 12

2.1.2.

Esecuzione di una pena o una misura di sicurezza 12

2.1.3.

Requisito dell'esistenza di una decisione giudiziaria esecutiva 13

2.2.

Elenco dei 32 reati che danno luogo a consegna senza valutazione della doppia incriminazione 13

2.3.

Reati accessori 14

2.4.

Proporzionalità 14

2.5.

Altre misure previste da atti normativi unionali riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale 15

2.5.1.

Ordine europeo d'indagine (OEI) 16

2.5.2.

Trasferimento di detenuti 16

2.5.3.

Ordinanza cautelare europea (OCE) 17

2.5.4.

Trasferimento di decisioni di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive 17

2.5.5.

Sanzioni pecuniarie 18

2.5.6.

Trasferimento di procedimenti penali 18

2.6.

Regola della specialità — Possibile azione penale per altri reati 18

3.

Procedura di emissione del MAE 19

3.1.

Altri procedimenti penali pendenti e MAE riguardanti la medesima persona 19

3.1.1.

Nello Stato membro emittente 19

3.1.2.

In un altro Stato membro 20

3.2.

Compilazione del modello di MAE 20

3.2.1.

Informazioni che sono sempre necessarie 20

3.2.2.

Informazioni complementari utili da parte dell'autorità giudiziaria emittente 20

3.3.

Trasmissione del MAE 21

3.3.1.

Se il luogo in cui si trova il ricercato non è conosciuto 21

3.3.2.

Se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto 22

3.3.3.

Trasmissione del MAE agli Stati membri che non utilizzano il SIS 22

3.4.

Traduzione del MAE 22

3.5.

Dopo la cattura del ricercato: cooperazione e comunicazione con le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione 22
PARTE II: ESECUZIONE DEL MAE 23

4.

Procedura per l'esecuzione del MAE 23

4.1.

Termini per l'adozione della decisione sull'esecuzione del MAE 23

4.2.

Termini per la consegna del ricercato (dopo la decisione sull' esecuzione del MAE) 23

4.3.

Traduzione del MAE 24

4.4.

Comunicazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri prima della decisione sulla consegna 24

4.4.1.

Quando comunicare 24

4.4.2.

Come comunicare 25

4.5.

Obbligo dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di informare l'autorità giudiziaria emittente dopo la decisione sulla consegna 26

4.5.1.

Informazioni sulla decisione relativa alla consegna 26

4.5.2.

Informazioni sul periodo trascorso in custodia 26

4.6.

Mantenimento in custodia del ricercato nello Stato membro di esecuzione 27

5.

Decisione di consegna 28

5.1.

Obbligo generale di eseguire i MAE 28

5.2.

Elenco dei 32 reati che danno luogo a consegna senza valutazione della doppia incriminazione 28

5.3.

Reati accessori 28

5.4.

Motivi di non esecuzione (rifiuto) 29

5.4.1.

Motivi di non esecuzione obbligatoria 29

5.4.2.

Motivi di non esecuzione facoltativa 30

5.5.

Processi in absentia 31

5.6.

Considerazioni dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione riguardo ai diritti fondamentali 33

5.7.

Proporzionalità — Ruolo dello Stato membro di esecuzione 34

5.8.

Garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire 34

5.8.1.

Revisione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà a vita 35

5.8.2.

Rinvio di cittadini e residenti 35

5.9.

Consegna rinviata o temporanea 35

5.9.1.

Gravi motivi umanitari 35

5.9.2.

Procedimento penale o esecuzione di pena privativa della libertà in corso 36

5.9.3.

Consegna temporanea invece di rinvio 36

5.9.4.

Rinvio del MAE a causa dell'accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del ricercato 36

5.10.

MAE concorrenti riguardanti la stessa persona 36

5.10.1.

Decisione su quale dei MAE debba essere eseguito 36

5.10.2.

«Procedimenti paralleli» 37

6.

Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione 37

7.

Consegna successiva 38

7.1.

A un altro Stato membro 38

7.2.

A uno Stato terzo 39

8.

Obblighi relativi a paesi terzi 39

8.1.

MAE e richieste di estradizione simultanei per la stessa persona 39

8.1.1.

Richieste di Stati terzi 39

8.1.2.

Richieste della Corte penale internazionale (CPI) 40

8.2.

Precedente estradizione da uno Stato terzo e regola della specialità 40

9.

Transito 40

9.1.

Transito attraverso un altro Stato membro 40

9.2.

Cittadini e residenti dello Stato membro di transito 41

9.3.

Estradizione da uno Stato terzo in uno Stato membro 41

10.

MAE non eseguiti 41

10.1.

Garantire che la persona non sia nuovamente arrestata nello stesso Stato membro 41

10.2.

Comunicazione allo Stato membro emittente 41

10.3.

Valutazione da parte delle autorità giudiziarie emittenti dell'opportunità di mantenere il MAE 41

10.4.

Riesame dei MAE presenti nel SIS da molto tempo 41

11.

Diritti procedurali del ricercato 42

11.1.

Diritto all'interpretazione e alla traduzione 42

11.2.

Diritto all'informazione 42

11.3.

Diritto di avvalersi di un difensore 43

11.4.

Diritto di informare un terzo della privazione della libertà personale 43

11.5.

Diritto di comunicare con terzi 43

11.6.

Diritto di comunicare con le autorità consolari 43

11.7.

Diritti specifici dei minori 44

11.8.

Diritto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato 44

ALLEGATO I —

Decisione quadro sul mandato d'arresto europeo (MAE), consolidamento non ufficiale 45

ALLEGATO II —

MODELLO DI MANDATO D'ARRESTO EUROPEO, contenuto nell'allegato della decisione quadro sul MAE 60

ALLEGATO III —

ORIENTAMENTI SULLA COMPILAZIONE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO (MAE) 65

ALLEGATO IV —

LINGUE ACCETTATE DAGLI STATI MEMBRI PER LA RICEZIONE DI UN MAE 74

ALLEGATO V —

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA RELATIVA ALLA DECISIONE QUADRO SUL MAE 76

ALLEGATO VI —

GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA SUL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM 77

ALLEGATO VII —

MODELLO RELATIVO ALLA DECISIONE SUL MAE 80

ALLEGATO VIII —

ELENCO DEGLI STATI MEMBRI IL CUI ORDINAMENTO PUÒ CONSENTIRE LA CONSEGNA PER REATI PUNIBILI CON UNA PENA INFERIORE ALLA SOGLIA FISSATA ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, DELLA DECISIONE QUADRO SUL MAE SE IL REATO È ACCESSORIO AL O AI REATI PRINCIPALI INDICATI NEL MAE 82

ALLEGATO IX —

MODELLO INDICATIVO DI COMUNICAZIONE DEI DIRITTI PER LE PERSONE ARRESTATE SULLA BASE DI UN MAE 83

Elenco delle abbreviazioni

CAAS

Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen

Corte di giustizia

 

CdE

Consiglio d'Europa

MAE

Mandato di arresto europeo

CEDU

Corte europea dei diritti dell'uomo

OEI

Ordine europeo d'indagine

RGE

Rete giudiziaria europea

OCE

Ordinanza cautelare europea

Decisione quadro sul MAE

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

SIRENE

Informazioni complementari richieste agli ingressi nazionali

SIS

Sistema d'informazione Schengen

TFUE

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Clausola di esclusione di responsabilità

Il presente manuale non è giuridicamente vincolante né esaustivo. Non ha effetti sulla legislazione dell'Unione attualmente vigente né sulle sue evoluzioni future. Non ha effetti neppure sull'interpretazione autentica della legislazione dell'Unione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea.

EMISSIONE DI UN MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Fasi principali

(AG = autorità giudiziaria)

Image

ESECUZIONE DI UN MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Fasi principali

(AG = autorità giudiziaria)

Image

PREFAZIONE

Il presente manuale è una versione rivista del manuale europeo sull'emissione di un mandato di arresto europeo pubblicato dal Consiglio nel 2008 (1) e rivisto nel 2010 (2). Allo scadere del periodo transitorio di cinque anni previsto dal trattato di Lisbona per i cosiddetti atti normativi dell'ex terzo pilastro (3), compresa la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (4) (in appresso la «decisione quadro sul MAE»), la Commissione ha assunto il compito di aggiornare e rivedere il manuale.

Il presente manuale tiene conto dell'esperienza acquisita nel corso degli ultimi 13 anni per quanto attiene all'applicazione del mandato d'arresto europeo nell'Unione. La presente revisione mira ad aggiornare il manuale in modo da renderlo più completo e più fruibile per gli utenti. Nella redazione della presente versione aggiornata del manuale, la Commissione ha consultato numerosi soggetti interessati ed esperti, tra cui Eurojust, il segretariato della Rete giudiziaria europea e esperti governativi e autorità giudiziarie degli Stati membri.

Il manuale è disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://e-justice.europa.eu in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.

INTRODUZIONE

1.   PRESENTAZIONE GENERALE DEL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO (MAE)

1.1.   Contesto del MAE

La decisione quadro sul MAE è stata adottata dal Consiglio il 13 giugno 2002 con l'obbligo, per gli Stati membri, di adottare le misure necessarie per conformarsi ad essa entro il 31 dicembre 2003. Dal 1o gennaio 2004 il nuovo regime di consegna ha sostituito, con qualche eccezione, gli accordi di estradizione. Per quanto riguarda la consegna tra Stati membri, sono state sostituite le disposizioni corrispondenti delle seguenti convenzioni:

a)

convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 (STCE n. 024), il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 (STCE n. 086), il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 (STCE n. 098) e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 (STCE n. 090) per la parte concernente l'estradizione;

b)

accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989;

c)

convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995 (5);

d)

convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre 1996 (6);

e)

titolo III, capitolo 4 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (7).

1.2.   Definizione ed elementi principali del mandato d'arresto europeo

Il MAE è una decisione giudiziaria esecutiva nell'Unione europea, emessa da uno Stato membro ed eseguita in un altro Stato membro in base al principio del reciproco riconoscimento.

Come rilevato dalla Corte di giustizia nelle sentenze pronunciate nelle cause C-452/16 PPU Poltorak  (8) e C-477/16 PPU Kovalkovas  (9), dall'articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE si ricava che il MAE è una «decisione giudiziaria» che deve essere emessa da una «autorità giudiziaria» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della medesima decisione quadro. La Corte di giustizia ha stabilito che l'espressione «autorità giudiziaria» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE non si limita a designare i soli giudici o organi giurisdizionali di uno Stato membro, ma ricomprende, più in generale, le autorità chiamate a partecipare all'amministrazione della giustizia nell'ordinamento giuridico in questione. La Corte di giustizia ha per contro ritenuto che la nozione di «autorità giudiziaria», di cui alla disposizione citata, non possa essere interpretata in modo tale da ricomprendere anche i servizi di polizia o gli organi del potere esecutivo di uno Stato membro, come un ministero, e che gli atti emessi da queste autorità non possano essere considerati «decisioni giudiziarie».

Il MAE ha sostituito il tradizionale sistema di estradizione con un meccanismo più semplice e rapido di consegna delle persone ricercate ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà. Il mandato può essere emesso ai fini:

a)

dell'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti puniti a norma della legislazione interna con una pena o misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi (durante le fasi d'indagine, di istruzione e processuale, fino alla sentenza definitiva) o

b)

dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà della durata minima di quattro mesi.

I punti a) e b) non sono cumulativi.

Per maggiore semplicità d'emissione e agevolezza d'adempimento, le richieste sono ora emesse in modo uniforme mediante compilazione di un modello di MAE. È comunque sempre necessaria la preventiva emissione, separatamente dal MAE (cfr. il punto 2.1.3), di una sentenza esecutiva nazionale, di un mandato di arresto nazionale o di un'analoga decisione giudiziaria.

Le autorità centrali, che in passato rivestivano un ruolo importante nel processo di estradizione, sono ora escluse dal processo decisionale nelle procedure relative ai MAE. Nondimeno, l'articolo 7 della decisione quadro sul MAE stabilisce che gli Stati membri possono designare autorità centrali per assistere e sostenere le autorità giudiziarie competenti, in particolare per la trasmissione e la ricezione dei MAE.

Negli Stati membri in cui è operativo il sistema d'informazione Schengen (SIS) (al momento della pubblicazione del presente manuale, tutti gli Stati membri ad eccezione Irlanda e Cipro), gli uffici SIRENE nazionali svolgono un ruolo importante nel trattamento dei MAE quando nel SIS viene inserita una segnalazione corrispondente. Le norme e le procedure per la cooperazione tra gli Stati membri in materia di segnalazioni per l'arresto in base al MAE sono riportate negli articoli da 24 a 31 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (10) (in appresso la «decisione SIS II») e nel punto 3 del manuale SIRENE (11).

La decisione quadro sul MAE recepisce il principio dell'integrazione in uno spazio giudiziario comune. Essa è il primo atto normativo che prevede una cooperazione tra Stati membri, in ambito penale, basata sul principio del reciproco riconoscimento. La decisione dello Stato membro emittente deve essere riconosciuta senza ulteriori formalità ed esclusivamente sulla base di criteri giudiziari.

La consegna dei cittadini è un principio e una regola generale, con poche eccezioni. Tali eccezioni riguardano l'esecuzione di pene privative della libertà nel paese di origine e si applicano allo stesso modo ai residenti. La prassi ha dimostrato che circa un quinto di tutte le consegne nell'Unione riguarda cittadini del paese interessato.

I motivi di non esecuzione sono limitati e sono esaurientemente elencati negli articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro sul MAE. Non si procede alla verifica della doppia incriminazione, quale motivo di diniego della esecuzione e della consegna, in relazione all'elenco delle 32 categorie di reato contenuto nell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, quali definite dallo Stato membro emittente, se in questo Stato la durata massima della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni.

La doppia incriminazione può invece essere applicata nel caso in cui l'autorità competente dello Stato membro emittente non consideri i reati in questione reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE. La Corte di giustizia ha stabilito nella sentenza pronunciata nella causa C-289/15 Grundza  (12) che, nel valutare la doppia incriminabilità, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve verificare se gli elementi di fatto alla base del reato sarebbero di per sé, nell'ipotesi in cui si fossero verificati nello Stato membro di esecuzione, penalmente perseguibili anche nel territorio di quest'ultimo (cfr. il punto 5.2).

Il 28 marzo 2011 la decisione quadro sul MAE è stata modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio (13) che ha abrogato l'articolo 5, paragrafo 1, e inserito un nuovo articolo, il 4 bis, relativo alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (processo in absentia).

1.3.   Modello di MAE

Il MAE è una decisione giudiziaria emessa con un modello riportato in un allegato della decisione quadro sul MAE. Il modello è disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. Si deve utilizzare esclusivamente tale modello, senza modificarlo. Lo scopo del Consiglio era creare uno strumento di lavoro che le autorità giudiziarie emittenti potessero facilmente compilare e che le autorità giudiziarie dell'esecuzione potessero altrettanto facilmente riconoscere.

L'uso del modello consente di evitare traduzioni lunghe e costose e agevola l'accessibilità delle informazioni. Poiché il modello costituisce in linea di principio l'unica base dell'arresto e della successiva consegna del ricercato, deve essere compilato con particolare cura per evitare superflue richieste di informazioni complementari.

Il modello può essere compilato direttamente online usando lo strumento elettronico Compendio della RGE disponibile sul sito web di quest'ultima, oppure si può utilizzare un modello in formato Word scaricabile dalla sezione Biblioteca legale del sito web della RGE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu).

Lo strumento elettronico è altrettanto facile da utilizzare quanto il documento in formato Word, ma presenta numerose caratteristiche moderne e utili che ne facilitano l'uso da parte degli utenti, ad esempio:

a)

la possibilità di importare direttamente dallo strumento Atlante giudiziario della RGE i dati relativi all'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente;

b)

la disponibilità del modello nella o nelle lingue accettate dallo Stato membro di esecuzione;

c)

la possibilità di salvare e inviare il modello per posta elettronica.

PARTE I: EMISSIONE DEL MAE

2.   REQUISITI PER L'EMISSIONE DEL MAE

2.1.   Campo d'applicazione del MAE

Un'autorità giudiziaria può emettere un MAE per due fini (articolo 1, paragrafo 1 della decisione quadro sul MAE):

a)

esercizio di un'azione penale o

b)

esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.

Il punto a) riguarda i procedimenti penali cui può essere sottoposto il ricercato. Il punto b) riguarda le pene o le misure di sicurezza privative della libertà irrogate con valore esecutivo da un giudice per reati penali. Il MAE non può essere emesso per tutti i reati, bensì soltanto per quelli di sufficiente gravità, come spiegato di seguito più in dettaglio.

Negli ordinamenti giuridici di alcuni Stati membri un MAE per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà può essere emesso anche se la condanna non è definitiva ed è ancora suscettibile di riesame giudiziario. Negli ordinamenti giuridici di altri Stati membri, invece, questo tipo di MAE può essere emesso soltanto in presenza di una pena o misura di sicurezza privative della libertà definitive. È opportuno che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione riconosca, ai fini dell'esecuzione del MAE, la classificazione dell'autorità giudiziaria emittente, anche se a questo proposito tale classificazione non trova corrispondenza nel suo ordinamento giuridico.

A questo riguardo va rilevato che le autorità giudiziarie emittenti dovranno valutare se, nel caso concreto, l'emissione di un MAE sia una misura proporzionata (cfr. il punto 2.4) e se il ricorso a una misura unionale meno coercitiva possa permettere di conseguire un risultato adeguato (cfr. il punto 2.5).

2.1.1.   Esercizio dell'azione penale

Un MAE può essere emesso ai fini dell'esercizio di un'azione penale relativa a fatti puniti dalla legislazione nazionale con una pena o misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi (articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro sul MAE).

Tale durata si riferisce alla sanzione massima irrogabile per il reato prevista dalla legislazione nazionale dello Stato membro emittente. La sanzione massima prevista dalla legislazione dello Stato membro di esecuzione non è rilevante a questo proposito.

Ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-463/15 PPU, Openbaar Ministerie contro A.  (14)

«Gli articoli 2, paragrafo 4, e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio[…] devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la consegna sulla base di un mandato d'arresto europeo sia subordinata, nello Stato membro di esecuzione, non solo alla condizione che il fatto per il quale tale mandato d'arresto è stato emesso costituisca reato ai sensi della legge di tale Stato membro, ma anche alla condizione che esso sia punibile, ai sensi della stessa legge, con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi.»

L'esercizio dell'azione penale comprende anche la fase preprocessuale del procedimento penale. Tuttavia, lo scopo del MAE non è il trasferimento di persone affinché siano semplicemente sentite in quanto indagate. A questo scopo si potrebbe ricorrere, infatti, ad altre misure, come l'ordine europeo d'indagine (OEI). Nel punto 2.5 sono sinteticamente presentate altre misure per la cooperazione giudiziaria.

2.1.2.   Esecuzione di una pena o una misura di sicurezza

Il MAE può essere emesso per l'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza di durata non inferiore a quattro mesi (articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro sul MAE). Tuttavia, nelle situazioni in cui resta da scontare solo una piccola parte della pena, si consiglia alle autorità giudiziarie competenti di valutare se l'emissione del MAE sia una misura proporzionata (cfr. i punti 2.4 e 2.5).

Le norme nazionali in materia di liberazione anticipata o condizionale, o in materia di sospensione condizionale, o norme analoghe implicanti una riduzione del periodo di detenzione effettiva, che possono essere applicate dopo la consegna allo Stato membro emittente, non sono rilevanti ai fini del calcolo del periodo minimo di quattro mesi.

La durata della sanzione effettiva è indipendente dalla durata della sanzione teorica. Ciò significa che, qualora una persona sia stata condannata a una pena detentiva cumulativa per reati multipli e la durata di tale pena sia pari o superiore a quattro mesi, il MAE può essere emesso indipendentemente dalla pena massima irrogabile per ogni singolo reato.

Qualora sia noto che la persona risiede in un altro Stato membro, si consiglia alle autorità competenti dello Stato membro emittente di valutare, in alternativa all'emissione di un MAE, la possibilità di trasferire nello Stato membro di residenza l'esecuzione della pena da scontare, tenendo conto dei legami sociali della persona e della probabilità di una migliore riabilitazione in quello Stato membro, nonché di altri requisiti ai sensi della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (15) (cfr. il punto 2.5.2).

2.1.3.   Requisito dell'esistenza di una decisione giudiziaria esecutiva

Prima di emettere un MAE le autorità giudiziarie emittenti devono sempre accertarsi che sussista una decisione giudiziaria nazionale esecutiva. La natura di tale decisione dipende dal fine per cui è emesso il MAE. Se il MAE è emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale, prima della sua emissione deve essere stato emesso dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente un mandato di arresto nazionale o qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza [articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro sul MAE]. La Corte di giustizia ha confermato, nella sentenza pronunciata nella causa C-241/15 Bob-Dogi  (16) , che il mandato di arresto nazionale o l'analoga decisione giudiziaria sono provvedimenti distinti dal MAE. Se il MAE è emesso per l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà, è richiesta l'esistenza di una sentenza nazionale esecutiva.

Come osserva la Corte di giustizia nella causa citata, il sistema del MAE comporta una tutela su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare il ricercato, ossia la tutela giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione giudiziaria nazionale, come un mandato d'arresto nazionale, e la tutela che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del MAE. In linea di principio, tale tutela giudiziaria strutturata su due livelli risulta assente nel caso in cui, prima dell'emissione di un MAE, non sia stata adottata dalle autorità giudiziarie nazionali una decisione giudiziaria sulla quale si innesti il mandato d'arresto europeo.

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-241/15 Bob-Dogi

«L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584/GAI […] deve essere interpretato nel senso che, quando un mandato d'arresto europeo, che si fonda sull'esistenza di un “mandato d'arresto”, ai sensi di tale disposizione, non contiene alcuna indicazione dell'esistenza di un mandato d'arresto nazionale, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a non darvi corso nel caso in cui essa, alla luce delle informazioni fornite in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, come modificata, nonché di tutte le altre informazioni in suo possesso, constati che il mandato d'arresto europeo non è valido, in quanto è stato emesso senza che fosse stato effettivamente spiccato un mandato d'arresto nazionale distinto dal mandato d'arresto europeo.»

L'espressione «decisione giudiziaria» (distinta dal MAE) è stata ulteriormente chiarita dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nella causa C-453/16 PPU Özçelik  (17), in cui concludeva che la convalida da parte del pubblico ministero di un mandato d'arresto nazionale precedentemente emesso da un servizio di polizia, e su cui si fonda il MAE, costituisce una «decisione giudiziaria».

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-453/16 PPU Özçelik

«L'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2002/584 […] deve essere interpretato nel senso che costituisce una “decisione giudiziaria”, ai sensi di tale disposizione, una convalida, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, da parte del pubblico ministero, di un mandato d'arresto nazionale precedentemente emesso, ai fini di azioni penali, da un servizio di polizia.»

L'esistenza di una decisione giudiziaria nazionale o di un mandato l'arresto nazionale deve essere indicata nel modello di MAE al momento dell'emissione del MAE stesso [articolo 8, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro sul MAE); cfr. il punto 3.2 del presente manuale]. Non è necessario accludere al MAE tale decisione o mandato.

2.2.   Elenco dei 32 reati che danno luogo a consegna senza valutazione della doppia incriminazione

Prima di emettere un MAE, l'autorità giudiziaria competente dovrà accertare se uno o più dei reati in questione appartengono a una delle 32 categorie di reati non soggette alla valutazione della doppia incriminazione. L'elenco è riportato sia nell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, sia nel modello di MAE, dove si devono selezionare, apponendo un segno di spunta, i reati compresi nell'elenco.

Al riguardo è determinante la legislazione dello Stato membro emittente. Ciò è stato confermato nella sentenza pronunciata nella causa C-303/05 Advocaten voor de Wereld  (18), in cui la Corte ha sostenuto che l'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE non è incompatibile con i principi di legalità dei reati e delle pene e non viola il principio di uguaglianza e non discriminazione.

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può verificare la doppia incriminazione soltanto in relazione ai reati non compresi nell'elenco dei 32 reati (cfr. il punto 5.2).

2.3.   Reati accessori

La convenzione europea di estradizione del 1957 contiene una disposizione sui reati accessori:

«Articolo 2 — Reati motivanti l'estradizione

1.

Danno luogo all'estradizione i fatti che le leggi della parte richiedente e della parte richiesta puniscono con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà di un massimo di almeno un anno o con una pena più severa. Quando la condanna a una pena è stata pronunciata o una misura di sicurezza è stata inflitta sul territorio della parte richiedente, la sanzione presa deve essere di almeno quattro mesi.

2.

Se la domanda di estradizione concerne più fatti distinti puniti ciascuno dalla legge della parte richiedente e della parte richiesta con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà, ma di cui taluni non adempiono la condizione sulla quota della pena, la parte richiesta avrà la facoltà di accordare l'estradizione anche per questi ultimi.»

La decisione quadro sul MAE non contiene una disposizione analoga. Essa non disciplina le consegne per i reati puniti con sanzioni inferiori alla soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, qualora essi siano accessori a reati principali puniti con una pena rispondente a tale soglia. In pratica, alcuni Stati membri hanno deciso di consentire la consegna per questi reati, mentre altri no.

L'allegato VIII contiene l'elenco degli Stati membri il cui ordinamento giuridico prevede la possibilità della consegna per reati accessori.

L'autorità giudiziaria emittente può includere tali reati accessori nel modello di MAE al fine di ottenere l'assenso dello Stato membro alla loro persecuzione. Il MAE deve tuttavia sempre essere emesso per almeno un reato rispondente alla soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro sul MAE.

Se lo Stato membro di esecuzione non effettua la consegna per i reati accessori, la regola della specialità (articolo 27 della decisione quadro sul MAE) potrebbe impedire allo Stato membro emittente di perseguire tali reati (cfr. il punto 2.6 del presente manuale).

2.4.   Proporzionalità

Il MAE dovrà sempre essere proporzionato allo scopo perseguito. Anche se le circostanze del caso rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE, si consiglia alle autorità giudiziarie emittenti di valutare se, nel caso specifico, l'emissione di un MAE sia una misura giustificata.

Considerate le gravi conseguenze dell'esecuzione di un MAE sulla libertà del ricercato e le restrizioni alla sua libertà di movimento, le autorità giudiziarie emittenti dovranno valutare una pluralità fattori al fine di determinare se l'emissione del MAE sia giustificata.

In particolare potranno tenere conto dei fattori seguenti:

a)

la gravità del reato, ad esempio il danno o il pericolo causati;

b)

la pena che sarà probabilmente irrogata qualora il ricercato sia giudicato colpevole del reato di cui è accusato, ad esempio l'eventuale applicazione di una pena privativa della libertà;

c)

la probabilità dell'assoggettamento a custodia della persona nello Stato membro emittente dopo la consegna;

d)

gli interessi delle vittime del reato.

Le autorità giudiziarie emittenti dovranno considerare altresì la possibilità di ricorrere ad altre misure per la cooperazione giudiziaria invece che all'emissione di un MAE. Altri atti normativi unionali riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale prevedono misure diverse che, in molte situazioni, sono efficaci ma meno coercitive (cfr. il punto 2.5).

In termini più generali, effettuare una verifica della proporzionalità prima dell'emissione di un MAE può rafforzare la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri e contribuisce, quindi, significativamente al buon funzionamento del MAE in tutta l'Unione.

2.5.   Altre misure previste da atti normativi unionali riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale

Si consiglia alle autorità giudiziarie emittenti di prendere in debita considerazione altre misure possibili prima di decidere di emettere un MAE.

Gli atti normativi unionali riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale prevedono varie misure basate sul principio del reciproco riconoscimento, che integrano il MAE e che, in talune situazioni, potrebbero essere più appropriate del MAE. Tali misure comprendono in particolare:

a)

l'ordine europeo d'indagine;

b)

il trasferimento detenuti;

c)

il trasferimento di decisioni di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive;

d)

l'ordinanza cautelare europea;

e)

l'esecuzione di sanzioni pecuniarie.

Il campo di applicazione di queste misure è spiegato sinteticamente nei punti da 2.5.1 a 2.5.5. Inoltre, le autorità competenti potranno tenere conto delle possibilità offerte da altre misure internazionali, ad esempio la convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento dei procedimenti penali del 15 maggio 1972 (STCE n. 073), come spiegato sinteticamente nel punto 2.5.6.

Per maggiori informazioni sull'applicazione pratica degli atti normativi unionali riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale si rimanda al sito della RGE: www.ejn-crimjust.europa.eu.

La sezione Biblioteca legale sul sito web della RGE contiene esaurienti informazioni pratiche su ciascun atto normativo, in particolare i testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, atti di modifica, stato di attuazione, modelli in formato Word, notifiche, dichiarazioni, relazioni, manuali e altre informazioni pratiche. Per accedere facilmente agli atti normativi unionali riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia penale e al loro stato di esecuzione negli Stati membri si possono utilizzare i punti di entrata specifici (collegamenti rapidi) sulla pagina iniziale del sito web della RGE.

In particolare, nella fase preprocessuale dei procedimenti penali potranno essere prese in considerazione le seguenti misure:

a)

emissione di un ordine europeo d'indagine (OEI) per l'audizione di un indagato mediante collegamento video in un altro Stato membro;

b)

emissione di un ordine europeo d'indagine (OEI) per l'audizione di un indagato in un altro Stato membro da parte delle autorità competenti di tale Stato membro;

c)

emissione di un'ordinanza cautelare europea (OCE) per l'esecuzione di una misura cautelare non privativa della libertà nei confronti dell'indagato che deve essere eseguita dallo Stato membro di residenza dell'indagato nella fase preprocessuale;

d)

inserimento nel SIS di una segnalazione per l'accertamento del luogo di residenza o domicilio di un indagato (articolo 34 della decisione SIS II). Queste segnalazioni sono distinte dalle segnalazioni di arresto di cui al punto 3.3.1 del presente manuale. Non appena informata del luogo di residenza o domicilio dell'indagato, l'autorità giudiziaria emittente deve adottare le necessarie misure successive (come convocare l'indagato dinanzi all'autorità competente per il procedimento penale) e cancellare la segnalazione dal SIS a norma del punto 6.5 del manuale SIRENE;

e)

convocazione, dinanzi all'autorità competente per il procedimento penale nello Stato membro emittente, di un indagato localizzato nello Stato membro di esecuzione Stato membro emittente;

f)

invito a partecipare volontariamente al procedimento penale.

In particolare, nella fase postprocessuale, dopo l'emissione della sentenza, potranno essere prese in considerazione le seguenti misure:

a)

trasferimento di una pena privativa della libertà nello Stato membro di residenza della persona condannata affinché sia eseguita in detto Stato membro;

b)

trasferimento, nello Stato membro di residenza della persona condannata, di una pena sostitutiva (ad esempio un lavoro o una prestazione socialmente utile) o di un'ordinanza di sospensione condizionale affinché sia eseguita in detto Stato membro.

2.5.1.   Ordine europeo d'indagine (OEI)

Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale  (19)

L'OEI può essere utilizzato per ottenere prove da un altro Stato membro. Esso comprende qualsiasi atto d'indagine, ad eccezione della costituzione di squadre investigative comuni, e ha lo scopo di consentire agli Stati membri di chiedere a un altro Stato membro di eseguire atti d'indagine sulla base del reciproco riconoscimento. Gli OEI concernenti atti d'indagine non esistenti o non disponibili negli Stati membri di esecuzione possono nondimeno essere eseguiti mediante un atto d'indagine alternativo.

L'OEI sostituisce la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (20) e le differenti disposizioni giuridiche precedentemente vigenti in materia. L'inserimento delle misure esistenti in un unico nuovo atto ha lo scopo di rendere più veloce ed efficiente la cooperazione giudiziaria in sede d'indagine. L'OEI può essere utilizzato, oltre che nei procedimenti penali, anche nei procedimenti istruiti da autorità amministrative e convalidati dalle autorità giudiziarie qualora sussistano aspetti penalmente rilevanti. Gli Stati membri devono confermare il ricevimento di un OEI entro trenta giorni ed eseguire l'atto d'indagine entro novanta giorni.

In talune situazioni può essere emesso un OEI per l'audizione di un indagato mediante collegamento video al fine di valutare se emettere un MAE per l'esercizio dell'azione penale contro tale persona.

Esempio 1 Pierre si è trasferito di recente dallo Stato membro A allo Stato membro B. Sussistono prove secondo cui sarebbe stato complice in un grave reato commesso nello Stato A; tuttavia, le autorità di questo Stato hanno l'esigenza di ascoltarlo prima di poter decidere se avviare un'azione penale nei suoi confronti. L'autorità giudiziaria dello Stato A può emettere un OEI per ascoltare Pierre mediante collegamento video nello Stato B.

Esempio 2 In alternativa, nelle circostanze dell'esempio 1 l'autorità giudiziaria dello Stato A potrebbe emettere un OEI per chiedere alle competenti autorità dello Stato B di ascoltare Pierre e di redigere una trascrizione dell'audizione.

2.5.2.   Trasferimento di detenuti

Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea

La decisione quadro 2008/909/GAI istituisce un sistema per il trasferimento di detenuti condannati nello Stato membro di cui sono cittadini o in cui hanno la residenza abituale ovvero in un altro Stato membro con cui hanno stretti legami. La decisione si applica anche qualora la persona condannata si trovi già in tale Stato membro. Il consenso della persona condannata al proprio trasferimento non è più un requisito indispensabile in tutti i casi. Per gli Stati membri dell'Unione tale decisione quadro ha sostituito la convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 (STCE n. 112) e il relativo protocollo aggiuntivo del 18 dicembre 1997 (STCE n. 167).

In talune situazioni, invece di emettere un MAE affinché il condannato sconti la pena nello Stato membro in cui è stata pronunciata la condanna, si potrà applicare la decisione quadro 2008/909/GAI per dare esecuzione alla pena nel luogo in cui il condannato risiede e dove potrebbe avere migliori opportunità di riabilitazione.

La decisione quadro 2008/909/GAI contiene anche, all'articolo 25, una disposizione specifica riguardante l'esecuzione di pene privative della libertà nello Stato membro di esecuzione nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, e all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE (cfr. i punti 5.4.2 e 5.8.2 del presente manuale). Laddove trovi applicazione l'articolo 4, paragrafo 6, o l'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE, si deve applicare anche la decisione quadro 2008/909/GAI per il trasferimento della pena nello Stato membro dove dovrà essere eseguita.

Esempio 1

Jerzy è un cittadino dello Stato membro B, dove risiede abitualmente. Durante una visita nello Stato membro A commette un reato. Nello Stato A viene condannato a una pena detentiva di due anni.

Le autorità dello Stato A possono trasferire l'esecuzione della pena nello Stato B senza il consenso di Jerzy, qualora tale trasferimento migliori le sue opportunità di riabilitazione e siano soddisfatte le altre condizioni della decisione quadro 2008/909/GAI.

Esempio 2

Gustav è cittadino dello Stato membro B ma risiede nello Stato membro A, dove ha un lavoro stabile e dove risiede anche la sua famiglia. Nello Stato membro B viene condannato per reati fiscali a una pena privativa della libertà. Invece di emettere un MAE per l'esecuzione della pena, le autorità dello Stato B possono trasferire nello Stato A l'esecuzione della pena privativa della libertà.

2.5.3.   Ordinanza cautelare europea (OCE)

Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare  (21)

La decisione quadro 2009/829/GAI introduce la possibilità di trasferire una misura cautelare non privativa della libertà dallo Stato membro in cui una persona non residente è indagata per un reato allo Stato membro dove tale persona è residente. In tal modo l'indagato può essere sottoposto a una misura cautelare nel suo ambiente abituale fino allo svolgimento del processo nell'altro Stato membro. L'ordinanza cautelare europea («OCE») può essere utilizzata in riferimento a tutte le misure cautelari preprocessuali non detentive, come restrizioni di viaggio e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Spetta allo Stato membro che esercita l'azione penale decidere se emettere un'ordinanza per il trasferimento di misure cautelari. I tipi di misure cautelari ammissibili sono indicati nella decisione quadro 2009/829/GAI e nelle successive dichiarazioni dei singoli Stati membri (cfr. il sito web della RGE). Il trasferimento di una misura cautelare richiede il consenso della persona sottoposta alla misura stessa.

Esempio Sonia vive e lavora nello Stato membro B. Si trova temporaneamente nello Stato membro A, dove è indagata per frode. L'autorità giudiziaria dello Stato A sa dove Sonia risiede nello Stato B e considera basso il rischio che lei si sottragga al processo. Invece di sottoporla a custodia preventiva in attesa di processo nello Stato A, l'autorità giudiziaria di tale Stato può emettere un'ordinanza che obbliga Sonia a presentarsi periodicamente all'autorità di polizia dello Stato B. Per consentire a Sonia di tornare e restare nello Stato B fino allo svolgimento del processo nello Stato A, la competente autorità dello Stato A può emettere, con il consenso di Sonia, un'OCE per far riconoscere e applicare nello Stato B l'obbligo di presentazione all'autorità di polizia.

2.5.4.   Trasferimento di decisioni di sospensione condizionale e sanzioni sostitutive

Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive  (22)

La decisione quadro 2008/947/GAI introduce l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni sostitutive di pene detentive e misure che facilitano la liberazione anticipata. La decisione riguarda la fase postprocessuale.

La citata decisione quadro prevede che la decisione di sospensione condizionale o altra sanzione sostitutiva possa essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello in cui la persona è stata condannata, previo consenso della persona stessa.

Esempio Anna è cittadina dello Stato membro A e si trova in vacanza nello Stato membro B, dove viene processata per un reato e condannata a svolgere un lavoro socialmente utile, in sostituzione di una pena privativa della libertà. Anna può tornare nello Stato A, le cui autorità sono in tal caso tenute a riconoscere la condanna al lavoro socialmente utile e a vigilare sul suo adempimento da parte di Anna.

2.5.5.   Sanzioni pecuniarie

Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie  (23)

La decisione quadro 2005/214/GAI applica il principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie irrogate da autorità giudiziarie o amministrative. Ha lo scopo di facilitare l'esecuzione di tali pene in uno Stato membro diverso da quello in cui esse sono state irrogate. La decisione consente a un'autorità giudiziaria o amministrativa di trasferire una sanzione pecuniaria direttamente a un'autorità di un altro Stato membro e di farla riconoscere ed eseguire senza ulteriori formalità.

Il campo di applicazione della decisione quadro 2005/214/GAI comprende tutti i reati [articolo 1, lettera a), punti i) e ii)] e anche «infrazioni a regolamenti», a condizione che sia possibile ricorrere a «un'autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale» (la Corte di giustizia ha fornito indicazioni su quest'ultima nozione nella sentenza nella causa C-60/12, Baláž, punti 39 e 40) (24).

La procedura si applica in situazioni transfrontaliere quando in uno Stato membro è irrogata una sanzione pecuniaria che si prevede sia eseguita nello Stato membro in cui il reo risiede o possiede beni o redditi.

Negli ordinamenti di alcuni Stati membri una sanzione pecuniaria non pagata può essere convertita in una pena privativa della libertà. In tali situazioni si può emettere un MAE per l'esecuzione della pena privativa della libertà. Si consiglia, di prendere in considerazione, laddove possibile il ricorso alla decisione quadro 2005/214/GAI, quale strumento per ottenere l'esecuzione del pagamento, prima di convertire la sanzione pecuniaria in una pena privativa della libertà, evitando così di dover emettere un MAE.

2.5.6.   Trasferimento di procedimenti penali

Nei casi pertinenti si consiglia di valutare l'opportunità di trasferire il procedimento penale nello Stato membro di residenza dell'indagato. La base giuridica per tali trasferimenti è la convenzione sul trasferimento dei procedimenti penali del 1972. Per quantoF riguarda gli Stati membri che non l'hanno ratificata, la base giuridica del trasferimento può essere, nello Stato membro ricevente, l'ordinaria competenza all'avvio delle indagini penali. In tal caso la domanda di trasferimento si basa abitualmente sull'articolo 21 della convenzione del Consiglio d'Europa di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (STCE n. 030).

2.6.   Regola della specialità — Possibile azione penale per altri reati

Di norma, la persona consegnata non può essere sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna e diversi da quello per cui è stata consegnata. Questa è la regola della specialità prevista dall'articolo 27 della decisione quadro sul MAE.

A tale regola sono previste alcune eccezioni. La decisione quadro sul MAE offre agli Stati membri la possibilità di notificare che, nei loro rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, rinunciano alla regola della specialità, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna (cfr. articolo 27, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE). Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, soltanto Austria, Estonia e Romania hanno effettuato siffatte notifiche.

Inoltre, l'articolo 27, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE elenca altre situazioni in cui la regola della specialità non trova applicazione:

«a)

quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b)

il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;

c)

il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d)

qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale;

e)

qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 13;

f)

qualora, dopo essere stata consegnata, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale.»

Negli altri casi è necessario chiedere l'assenso dello Stato membro di esecuzione originario per l'esercizio dell'azione penale o l'esecuzione in relazione agli altri reati (articolo 27, paragrafo 3, lettera g) della decisione quadro sul MAE). L'assenso deve essere accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna ai sensi della decisione quadro sul MAE, salvo che si applichi un motivo di non esecuzione obbligatoria o facoltativa.

Laddove applicabile, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può subordinare il proprio assenso a una delle condizioni riguardanti le sanzioni privative della libertà a vita e il rinvio di cittadini e residenti di cui all'articolo 5 della decisione quadro sul MAE (cfr. il punto 5.8 del presente manuale). In questi casi lo Stato membro emittente deve fornire adeguate garanzie (articolo 27, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE).

Procedura per la rinuncia alla regola della specialità con l'assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione

La richiesta di assenso deve essere presentata secondo la stessa procedura e deve contenere le stesse informazioni di un normale MAE. Pertanto, l'autorità giudiziaria competente trasmette la richiesta di assenso direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona. Le informazioni contenute nella richiesta, indicate all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE, devono essere tradotte secondo le stesse modalità previste per il MAE. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve decidere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta (articolo 27, paragrafo 4 della decisione quadro sul MAE).

Nella sentenza pronunciata nella causa C-388/08 PPU Leymann e Pustovarov  (25) , la Corte di giustizia ha esaminato come stabilire se il reato sia un «reato diverso da quello per cui la persona è stata consegnata», ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, il quale richieda lo svolgimento della procedura di assenso di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e all'articolo 27, paragrafo 4, della stessa decisione quadro. La Corte ha dichiarato che:

«[…] occorre verificare se gli elementi costitutivi del reato, in base alla descrizione legale di quest'ultimo fatta nello Stato membro emittente, siano quelli per i quali la persona è stata consegnata e se esista una corrispondenza sufficiente tra i dati contenuti nel mandato di arresto e quelli menzionati nell'atto procedurale successivo. Eventuali mutamenti nelle circostanze di tempo e di luogo sono ammessi, a condizione che derivino dagli elementi raccolti nel corso del procedimento instaurato nello Stato membro emittente in relazione ai comportamenti descritti nel mandato di arresto, che non alterino la natura del reato e che non comportino l'insorgenza di motivi di non esecuzione ai sensi degli artt. 3 e 4 della decisione quadro.»

3.   PROCEDURA DI EMISSIONE DEL MAE

3.1.   Altri procedimenti penali pendenti e MAE riguardanti la medesima persona

3.1.1.   Nello Stato membro emittente

Si consiglia all'autorità giudiziaria competente di verificare, prima di emettere un MAE, se nello Stato membro emittente sono stati avviati altri procedimenti penali o sono stati emessi altri MAE a carico del ricercato.

Se nello Stato membro emittente sono in corso altri procedimenti penali o sono state emesse pene privative della libertà esecutive a carico del ricercato, si consiglia di mettersi in contatto e, se possibile, coordinarsi con le altre autorità nazionali prima di emettere un MAE. È importante accertarsi che il MAE comprenda tutti i reati per i quali il ricercato sarà sottoposto ad azione penale o è stato condannato nello Stato membro emittente, in particolare per quanto riguarda la regola della specialità, la cui applicazione può ostare all'azione penale o all'esecuzione della pena per reati diversi da quelli per cui la persona è stata consegnata dallo Stato membro di esecuzione (cfr. il punto 2.6). Sebbene l'assenso del ricercato o dello Stato membro di esecuzione all'azione penale o all'esecuzione della pena per tali reati possa essere richiesto dopo la consegna [cfr. articolo 27, paragrafo 3, lettere f) e g), della decisione quadro sul MAE], la pratica ha dimostrato che l'ottenimento dell'assenso può risultare lungo e complicato.

Laddove possibile si dovranno includere in un unico MAE tutti i reati per rendere più rapido ed efficiente il procedimento nello Stato membro di esecuzione. Qualora nei confronti della stessa persona sia stato emesso un MAE precedente, questo potrà essere sostituito, se possibile, da un MAE nuovo comprendente sia i reati del MAE precedente sia i reati nuovi. L'eventuale precedente segnalazione per l'arresto emessa confronti della stessa persona dovrà essere aggiornata per includere anche il MAE nuovo. È possibile inserire più di un MAE per ciascuna segnalazione per l'arresto (cfr. il punto 3.1 del manuale SIRENE).

3.1.2.   In un altro Stato membro

Laddove sussistano prove di altri procedimenti penali pendenti o di pene privative della libertà esecutive a carico del ricercato in un altro Stato membro o in altri Stati membri, potrà essere opportuno contattare le autorità di tale Stato o tali Stati prima di emettere un MAE. In casi del genere le autorità dei diversi Stati membri potranno valutare la possibilità di stabilire di comune intesa quale Stato membro debba emettere il (primo) MAE, nonché la possibilità di trasferire il procedimento penale in un altro Stato membro o, quanto meno, in un numero inferiore di Stati membri.

Le autorità competenti dovranno verificare nel SIS se un altro Stato membro ha emesso una segnalazione per l'arresto a carico della stessa persona. È ammesso l'inserimento di segnalazioni per l'arresto relative alla medesima persona da parte di una pluralità di Stati membri. In caso di arresto, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione informa contemporaneamente ciascuno Stato membro interessato (cfr. il punto 3.2 del manuale SIRENE).

Le autorità competenti possono anche contattare Eurojust e/o i punti di contatto della RGE oppure contattare direttamente l'autorità competente di un altro Stato membro (26).

Si rileva che, qualora abbia ricevuto MAE concorrenti riguardanti uno stesso ricercato, lo Stato membro di esecuzione deve in ogni caso decidere dove il ricercato debba essere consegnato in primo luogo (cfr. il punto 5.10). Pertanto, ai fini di una maggiore efficienza potrà essere opportuno che, prima di emettere una pluralità di MAE, le autorità giudiziarie emittenti decidano di comune accordo a quale degli Stati membri il ricercato debba essere consegnato in primo luogo. Pur non essendo vincolata dagli accordi sui MAE concorrenti conclusi tra le autorità giudiziarie emittenti, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrebbe nondimeno tenerne conto.

Si consiglia pertanto di completare la sezione «f» (Altre circostanze pertinenti) del modello di MAE in riferimento a tali accordi, affinché le autorità giudiziarie dell'esecuzione ne siano immediatamente informate.

3.2.   Compilazione del modello di MAE

L'allegato III contiene linee guida dettagliate sulla compilazione del modello di MAE.

3.2.1.   Informazioni che sono sempre necessarie

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrebbe disporre sempre delle informazioni minime necessarie per prendere una decisione sulla consegna (cfr. articolo 15, paragrafo 2 della decisione quadro sul MAE). In particolare, deve essere in grado di confermare l'identità della persona e di valutare l'eventuale applicabilità di motivi di non esecuzione. Pertanto, l'autorità giudiziaria emittente dovrà compilare il modello di MAE riservando particolare attenzione alla descrizione del o dei reati.

Le esatte informazioni da fornire dipendono dalle circostanze del singolo caso. Va tuttavia considerato che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrebbe conoscere poco o nulla del caso giudiziario che ha determinato l'emissione del MAE, o dell'ordinamento giuridico dello Stato membro emittente. È quindi essenziale che le autorità giudiziarie emittenti si accertino che le informazioni fornite nel MAE siano chiare, corrette e comprensibili. Se il modello di MAE è compilato correttamente, non sono necessari altri documenti.

L'esperienza ha dimostrato che le richieste di informazioni complementari tra le autorità giudiziarie emittenti e quelle dell'esecuzione sono tra le principali cause di ritardi nell'esecuzione dei MAE; spesso ciò comporta il superamento dei termini previsti dalla decisione quadro sul MAE (cfr. il punto 4.1 sui termini).

3.2.2.   Informazioni complementari utili da parte dell'autorità giudiziaria emittente

Alla segnalazione nel SIS devono essere allegate, se disponibili, fotografie e impronte digitali del ricercato. Inoltre vanno indicati sempre gli estremi e il numero di telefono cellulare dell'ufficio di servizio e del responsabile, in modo che questi possano essere contattati immediatamente, qualunque sia l'ora in cui il ricercato venga ritrovato.

Qualora sia probabile che lo Stato membro di esecuzione richieda garanzie allo Stato membro emittente sulla base dell'articolo 5 della decisione quadro sul MAE, si consiglia di aggiungere le pertinenti informazioni nel MAE. Ad esempio, l'autorità giudiziaria emittente potrebbe già dare il proprio assenso al rinvio del ricercato nello Stato membro di esecuzione, a determinate condizioni (cfr. il punto 5.8).

3.3.   Trasmissione del MAE

La procedura di trasmissione del MAE varia a seconda che l'autorità giudiziaria emittente sia a conoscenza o meno del luogo in cui si trova il ricercato (articolo 9 della decisione quadro sul MAE). Nella maggior parte dei casi il luogo in cui si trova il ricercato è sconosciuto o incerto e il MAE dovrà quindi essere trasmesso a tutti gli Stati membri tramite il SIS. Anche se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può decidere di inserire una segnalazione nel SIS (articolo 9, paragrafo 2 della decisione quadro sul MAE).

3.3.1.   Se il luogo in cui si trova il ricercato non è conosciuto

Se il luogo in cui si trova il ricercato non è conosciuto, il MAE dovrà essere trasmesso a tutti gli Stati membri. A tal fine si dovrà inserire nel SIS una segnalazione per l'arresto o la consegna, ai sensi dell'articolo 26 della decisione SIS II. È importante sottolineare che l'emissione del MAE deve precedere l'inserimento della segnalazione nel SIS.

Laddove opportuno, l'autorità giudiziaria emittente dovrà inviare all'ufficio SIRENE nazionale, tramite la competente autorità di polizia, una copia del MAE originale e tutte le informazioni pertinenti relative alla persona.

L'ufficio SIRENE dello Stato membro emittente verifica la completezza delle informazioni (ad esempio se sono disponibili e possono essere allegate fotografie e impronte digitali), inserisce nella segnalazione la copia del MAE originale e una traduzione, se disponibile, e convalida l'inserimento della segnalazione nel SIS. Inoltre l'ufficio SIRENE comunica il contenuto del MAE a tutti gli altri uffici SIRENE tramite lo scambio di informazioni complementari (modello A). Il modello A è emesso in lingua inglese. È importante specificare nel modello (campo 311) se la ricerca della persona è limitata ai territori di determinati Stati membri (ricerca geografica).

Dopo aver ricevuto il modello A, tutti gli altri uffici SIRENE verificano la completezza delle informazioni fornite in tale modello e nel MAE. Ai sensi dell'articolo 25 della decisione SIS II, gli uffici SIRENE possono altresì verificare, sotto la vigilanza dell'autorità giudiziaria, se risulta in modo evidente che l'esecuzione del mandato di arresto europeo dovrà essere rifiutata; in tal caso appongono alla segnalazione un indicatore di validità per impedire l'arresto. Nel corso di questo processo di verifica la segnalazione dovrà continuare ad essere a disposizione degli utenti. Va rilevato che, qualora uno Stato membro non esegua il MAE e quindi decida di apporre alla segnalazione un indicatore di validità, la segnalazione resterà visibile per gli utenti. L'azione consisterà non nell'arrestare il ricercato, bensì nell'individuare il luogo in cui egli si trova (punto 3.6 del manuale SIRENE).

Gli uffici SIRENE riceventi effettuano un controllo anche nelle banche dati nazionali, come sistemi penitenziari e di polizia, per verificare se la persona ricercata sia già nota a tali sistemi o se sia già in custodia per un altro reato. Se il ricercato è individuato sulla base di tale controllo, l'ufficio SIRENE trasmette le informazioni contenute nel modello A all'autorità competente che eseguirà il MAE.

La segnalazione per l'arresto è visibile per le autorità competenti di tutti gli Stati membri (di norma le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto). Se il ricercato è individuato e arrestato sulla base della segnalazione nel SIS in un altro Stato membro, l'autorità giudiziaria emittente ne sarà informata tramite l'ufficio SIRENE nazionale.

Una segnalazione per l'arresto inserita nel SIS contenente una copia del MAE originale costituisce e ha lo stesso effetto di un MAE (decisione SIS II, articolo 31, paragrafo 1). Dopo l'entrata in funzione della seconda generazione del SIS non è più necessario trasmettere la copia cartacea del MAE originale perché la copia del MAE originale è inserita direttamente nella segnalazione. Dato, però, che il MAE originale è emesso nella lingua dello Stato membro emittente e il modello A è emesso in inglese, potrà essere comunque necessario che l'autorità giudiziaria emittente invii un MAE tradotto allo Stato membro di esecuzione dopo l'arresto del ricercato. È possibile anche inserire direttamente nella segnalazione copia di una traduzione del MAE in una o più lingue ufficiali dell'Unione.

Sul sito web della RGE (http://www.ejn-crimjust.europa.eu) è disponibile un elenco delle lingue accettate dagli Stati membri (cfr. il punto 3.4).

L'autorità giudiziaria emittente dovrà accertarsi che la segnalazione inserita nel SIS sia conservata esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali è stata inserita (articolo 44, paragrafo 1, della decisione SIS II). Ciò comporta la necessità di cancellare la segnalazione ogniqualvolta il MAE sia ritirato (cfr. il punto 10.4 del presente manuale) o sia eseguita la consegna (punto 3.11 del manuale SIRENE).

3.3.2.   Se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto

Se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può inviare il MAE direttamente all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione affinché lo esegua (articolo 9, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE).

Se ignora quale sia l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente, l'autorità giudiziaria emittente effettua le ricerche necessarie, anche attraverso i punti di contatto della RGE, per ottenere l'informazione dallo Stato membro di esecuzione (articolo 10, paragrafo 1). Informazioni e dati di contatto delle autorità competenti di ciascuno Stato membro sono disponibili anche nello strumento Atlante sul sito web della RGE (http://www.ejn-crimjust.europa.eu).

Per ridurre eventuali rischi di fuga del ricercato, l'autorità giudiziaria emittente può inviare il MAE anche al proprio ufficio SIRENE affinché lo trasmetta agli altri Stati membri tramite il SIS (cfr. il punto 3.3.1). Attraverso la segnalazione nel SIS le autorità di polizia degli Stati membri possono essere informate del fatto che la persona è ricercata a fini di arresto. Va, tuttavia, comunicato chiaramente a tutti gli uffici SIRENE che il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, per evitare inutili attività di controllo volte ad accertare se il ricercato sia noto o presente nel territorio.

3.3.3.   Trasmissione del MAE agli Stati membri che non utilizzano il SIS

Attualmente il SIS non è utilizzato nei seguenti Stati membri: Irlanda e Cipro. Il MAE che deve essere trasmesso a questi Stati membri può essere inviato direttamente o dal competente ufficio Interpol nazionale. La trasmissione tramite l'Interpol è prevista dall'articolo 10, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE.

Va rilevato tuttavia che in alcuni Stati membri una segnalazione dell'Interpol non costituisce un motivo di arresto. Pertanto è importante indicare chiaramente nella segnalazione l'esistenza del MAE, perché un MAE comporta sempre l'obbligo di arrestare il ricercato.

3.4.   Traduzione del MAE

Il modello di MAE deve essere compilato o tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. In alternativa, può essere tradotto in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione se lo Stato membro dell'esecuzione ha reso noto, in una dichiarazione, che esso accetta la traduzione in una di tali lingue (articolo 8, paragrafo 2 della decisione quadro sul MAE).

Sul sito web della RGE (http://www.ejn-crimjust.europa.eu — Strumento Fiches belges) è disponibile un elenco delle lingue accettate dagli Stati membri.

Se il MAE è trasmesso tramite il SIS, lo Stato membro emittente può anche inserire nella segnalazione copia di una traduzione del MAE in una o più lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione, come previsto dall'articolo 27, paragrafo 2, della decisione SIS II. Queste traduzioni e il modello A dovrebbero costituire una base sufficiente per l'esecuzione delle verifiche di cui al punto 3.3.1 del presente manuale. Va rilevato che è fatto salvo in ogni caso l'obbligo di tradurre il MAE in una lingua accettata dallo Stato membro di esecuzione.

Se è possibile prevedere il luogo di arresto del ricercato, può essere più opportuno tradurre previamente il MAE nella lingua dello Stato membro in questione. In tal modo sarà più facile rispettare le strette scadenze previste per l'esecuzione di un MAE.

Se è trasmesso direttamente a un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, il MAE deve essere corredato di traduzione. Poiché i MAE devono essere trattati ed eseguiti con la massima urgenza (articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE), lo Stato membro emittente dovrà inviare la traduzione non appena possibile e in ogni caso entro la scadenza stabilita dallo Stato membro per il ricevimento di un MAE tradotto (cfr. il punto 4.3 del presente manuale).

Le traduzioni devono essere effettuate utilizzando il modello di MAE standard, disponibile in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione. Tutte le versioni linguistiche del modello sono disponibili sul sito web della RGE (Biblioteca legale e Compendio, in formato sia pdf sia Word).

3.5.   Dopo la cattura del ricercato: cooperazione e comunicazione con le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione

Dopo che il ricercato è stato catturato in un altro Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro emittente dovranno rispondere velocemente alle richieste di informazioni o ad altre richieste trasmesse dalle autorità dello Stato membro di esecuzione. Si consiglia alle autorità competenti dello Stato membro emittente di consultare la PARTE II del presente manuale per trovare orientamenti sulla buona cooperazione e comunicazione con le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione. In caso di problemi di comunicazione si può chiedere assistenza alla RGE o a Eurojust. Anche gli uffici SIRENE facilitano abitualmente le comunicazioni quando il ricercato viene catturato sulla base di una segnalazione per l'arresto emessa nel SIS.

L'autorità giudiziaria emittente che decide di ritirare il proprio MAE dovrà informarne senza indugio l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in particolare se il ricercato è stato privato della libertà. Deve altresì accertarsi che sia cancellata la segnalazione nel SIS.

L'autorità giudiziaria emittente può in qualsiasi momento trasmettere tutte le informazioni complementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione (articolo 15, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE).

PARTE II: ESECUZIONE DEL MAE

4.   PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEL MAE

4.1.   Termini per l'adozione della decisione sull'esecuzione del MAE

Per l'esecuzione del MAE sono previsti termini rigorosi, che dipendono dal fatto che il ricercato acconsenta o meno alla propria consegna. Si sottolinea che, a prescindere dai termini previsti, tutti i MAE devono essere trattati ed eseguiti con la massima urgenza (articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE).

Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del MAE dovrà essere presa entro dieci giorni dalla comunicazione del consenso (articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE).

Nei casi in cui il ricercato non acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del MAE dovrà essere presa entro sessanta giorni dall'arresto del ricercato (articolo 17, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE).

Ai sensi della decisione quadro sul MAE, il consenso non può, in linea di principio, essere revocato. Ciascuno Stato membro può nondimeno disporre che il consenso e, se del caso, la rinuncia all'applicazione della regola della specialità (cfr. il punto 2.6) possano essere revocati in conformità delle norme applicabili di diritto interno. Se la persona ricercata revoca il consenso, il termine iniziale di dieci giorni non è più applicabile ed è sostituito dal termine di sessanta giorni calcolati dal giorno dell'arresto (articolo 13, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE). Ai fini della definizione del termine non si tiene conto del periodo compreso tra la data del consenso e quella della sua revoca.

In via eccezionale, qualora, in un caso specifico, il MAE non possa essere eseguito entro i termini applicabili, gli stessi possono essere prorogati di ulteriori trenta giorni. In tal caso l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve informare immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, indicando i motivi del ritardo (articolo 17, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE).

Come stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nella causa C-168/13 PPU Jeremy F.  (27), un eventuale ricorso sospensivo previsto dalla normativa nazionale contro la decisione di consegna non può, in ogni caso, essere proposto in violazione dei termini per l'adozione della decisione definitiva quali indicati nella decisione quadro sul MAE.

Nella sentenza pronunciata nella causa C-237/15 PPU Lanigan  (28) la Corte di giustizia ha dichiarato che la scadenza dei termini per l'adozione della decisione sull'esecuzione del MAE non esonera il tribunale competente dal suo obbligo di adottare una decisione in merito e non osta, di per sé, al mantenimento del ricercato in custodia. È tuttavia necessario disporre il rilascio del ricercato, insieme alle misure necessarie per impedirne la fuga, qualora la durata della custodia sia eccessiva.

Obbligo di comunicare i ritardi ad Eurojust

Se uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini previsti, le autorità competenti devono informarne Eurojust, indicando i motivi del ritardo (articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro sul MAE). In considerazione dell'importanza fondamentale del rispetto dei termini ai fini del funzionamento del MAE, Eurojust monitora i casi ad essa noti in cui non sia stato possibile rispettarli. Su questa base Eurojust può contribuire a individuare i problemi che causano i ritardi. In molte circostanze Eurojust può aiutare le autorità competenti a rispettare i termini, ad esempio facilitando lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

4.2.   Termini per la consegna del ricercato (dopo la decisione sull' esecuzione del MAE)

I termini per la consegna del ricercato decorrono a partire dall'adozione della decisione definitiva sull' esecuzione del MAE. Le autorità interessate dovranno predisporre e concordare la consegna del ricercato quanto prima possibile (articolo 23, paragrafo 1 della decisione quadro sul MAE). In ogni caso il ricercato deve essere consegnato entro dieci giorni dalla decisione definitiva di esecuzione del MAE (articolo 23, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE). Per tale ragione è necessario concordare senza indugio gli aspetti pratici della consegna.

Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di dieci giorni sia impedita da cause indipendenti dalla volontà degli Stati membri, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso la consegna deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata (articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE).

Nella sentenza pronunciata nella causa C-640/15 Vilkas  (29) la Corte di giustizia ha concluso che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può concordare una nuova data di consegna con l'autorità giudiziaria emittente anche se i due tentativi precedenti sono falliti a causa della resistenza opposta dal ricercato, in misura tale che essa non avrebbe potuto essere prevista dalle autorità e le cui conseguenze per la consegna non avrebbero potuto essere evitate nonostante l'esercizio della massima diligenza da parte di dette autorità, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare. In capo alle suddette autorità permane l'obbligo di concordare una nuova data di consegna qualora siano scaduti i termini previsti dall'articolo 23.

In merito al differimento della consegna per gravi motivi umanitari (ad esempio malattia grave del ricercato) si veda il punto 5.9.1.

4.3.   Traduzione del MAE

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può fissare un termine per il ricevimento della traduzione del MAE. Il MAE deve essere tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'esecuzione o in un'altra lingua che tale Stato abbia dichiarato di accettare. Le autorità giudiziarie dell'esecuzione sono vivamente invitate a fissare questo termine tra sei e dieci giorni di calendario.

L'esperienza ha dimostrato che un termine inferiore a sei giorni è spesso troppo breve per poter effettuare una traduzione (di qualità adeguata); dall'altro canto, concedere un termine superiore a dieci giorni potrebbe essere considerato un prolungamento eccessivo della procedura, in particolare se il ricercato è in stato di custodia.

4.4.   Comunicazione tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri prima della decisione sulla consegna

4.4.1.   Quando comunicare

Informazioni complementari necessarie per consentire l'adozione della decisione sulla consegna

Le richieste di informazioni complementari dovrebbero costituire un'eccezione. Dovranno essere trasmesse tramite gli uffici SIRENE mediante gli appositi modelli (modello M). Il funzionamento del MAE si basa sul presupposto generale che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione possa decidere in merito alla consegna alla luce delle informazioni contenute nel MAE. Tale presupposto si fonda sul principio del reciproco riconoscimento e sulla necessità di decidere in merito alla consegna in tempi rapidi. In talune situazioni, però, le richieste di informazioni complementari sono necessarie per poter adempiere l'obbligo di eseguire un MAE.

Se le informazioni comunicate dallo Stato membro emittente sono insufficienti per consentire all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di decidere in merito alla consegna, tale autorità deve contattare l'autorità giudiziaria emittente per ottenere le informazioni complementari necessarie. È importante rilevare che ai sensi della decisione quadro sul MAE questa richiesta costituisce un obbligo dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione (articolo 15, paragrafo 2).

Le comunicazioni tra le autorità giudiziarie emittenti e quelle dell'esecuzione prima della decisione di consegna dovranno riguardare in primo luogo le informazioni complementari che sono rilevanti per la decisione sulla consegna (cfr. il punto 5.6). Pertanto le richieste di informazioni complementari dovranno concernere, in particolare, il dati del modello di MAE necessari per valutare la possibilità di esecuzione del MAE e l'applicabilità di motivi di non esecuzione.

Conformemente al principio del reciproco riconoscimento, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può contestare nel merito le decisioni adottate dalle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente.

La comunicazione dovrà essere sempre quanto più veloce possibile e avvenire in ogni caso entro i termini del MAE stabiliti all'articolo 17, della decisione quadro sul MAE.

Di seguito sono elencate le situazioni in cui può essere necessario richiedere informazioni complementari:

a)

una parte pertinente del modello di MAE non è compilata;

b)

il contenuto del MAE non è chiaro;

c)

il MAE contiene un errore materiale

d)

non è chiaro se sulla base del MAE sia stata arrestata la persona giusta.

Prima di invocare motivi di non esecuzione

In molte situazioni l'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrà contattare l'autorità giudiziaria emittente prima di decidere sull'applicazione di un motivo di non esecuzione. Potrà in tal modo accertare, ad esempio, la disponibilità di altre misure di cooperazione giudiziaria cui ricorrere qualora non sia possibile eseguire il MAE.

Altri motivi per comunicare

Una comunicazione aggiuntiva può essere richiesta, ad esempio, anche:

a)

per ottenere dallo Stato membro di emissione garanzie sulle pene privative della libertà a vita o per rinviare cittadini o residenti affinché scontino pene privative della libertà nello Stato membro di esecuzione (cfr. il punto 5.8);

b)

in presenza di MAE concorrenti riguardanti la medesima persona (cfr. il punto 5.10).

4.4.2.   Come comunicare

Il MAE si fonda sul principio del contatto diretto tra le autorità competenti. La comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie emittenti e quelle di esecuzione ha il vantaggio di essere veloce e affidabile.

Per contro, la comunicazione deve avvenire attraverso l' autorità centrale qualora lo Stato membro abbia designato un'autorità centrale per la corrispondenza ufficiale ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro sul MAE. Informazioni sugli Stati membri che si sono avvalsi di questa possibilità sono disponibili sul sito web della RGE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu).

Atlante giudiziario (informazioni di contatto)

Le informazioni di contatto delle autorità competenti degli Stati membri sono disponibili nello strumento Atlante sul sito web della RGE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu). L'Atlante è stato predisposto per consentire di individuare l'autorità competente a livello locale a ricevere la decisione da eseguire e di contattare la persona responsabile per discutere gli aspetti pratici del MAE e di altri strumenti di riconoscimento reciproco.

Metodi di comunicazione

La decisione quadro sul MAE non prevede disposizioni specifiche su modalità o procedure di comunicazione da seguire successivamente al ricevimento del MAE. La comunicazione può avvenire tramite qualsiasi mezzo disponibile e sufficientemente sicuro (ad esempio telefono o posta elettronica). Il modo più efficiente è la comunicazione diretta con formalità ridotte al minimo e, quando possibile, previo accordo sull'uso di una lingua comune.

Si consiglia di utilizzare nelle comunicazioni scritte un linguaggio quanto più semplice possibile. Si dovranno evitare o spiegare i termini e i concetti che possono avere connotazioni differenti nei diversi ordinamenti giuridici. In questo modo si contribuirà a evitare malintesi e problemi di traduzione.

Una buona comunicazione contribuisce a rendere la procedura veloce, a evitare malintesi e a rispettare gli stretti termini previsti dall'articolo 17 della decisione quadro sul MAE (cfr. i punti 4.1 e 4.2 del presente manuale sui termini).

Sempre urgente

L'autorità giudiziaria emittente deve trattare le richieste di informazioni complementari con la massima urgenza. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può stabilire un termine (ragionevole) per il ricevimento di tali informazioni, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 17 della decisione quadro sul MAE (articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE).

Le autorità competenti dovranno tenere conto anche dei ritardi dovuti alle richieste di informazioni complementari, cercando di limitarli quanto più possibile.

Eurojust o i punti di contatto della RGE possono facilitare la comunicazione

I punti di contatto della RGE e i membri nazionali di Eurojust possono facilitare la comunicazione con le autorità degli altri Stati membri. Sia la RGE sia Eurojust possono mettere a disposizione modalità di comunicazione rapide e informali tra i rappresentanti degli ordinamenti giuridici di tutti gli Stati membri.

Si consiglia di rivolgersi alla RGE o ad Eurojust, in conformità del rispettivo ruolo specifico, particolarmente nel caso di situazioni urgenti o di difficoltà a contattare l'autorità competente.

Ad esempio, gli strumenti sul sito web della RGE (Atlante giudiziario, Fiches belges) e i punti di contatto della stessa possono aiutare a individuare le autorità giudiziarie dell'esecuzione competenti e fornire informazioni sulle norme specifiche vigenti nello Stato membro di esecuzione, mentre l'assistenza dei membri nazionali di Eurojust è opportuna in caso di ritardi ripetuti o di non esecuzione ovvero in caso di MAE concorrenti. Inoltre, il sistema di telecomunicazione protetto della RGE può essere utilizzato come canale per la trasmissione dei MAE, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE. È buona prassi segnalare nel modello di MAE se alla sua preparazione hanno partecipato punti di contatto della RGE o membri nazionali di Eurojust o altre persone incaricate del caso (30).

Ruolo degli uffici SIRENE

Per quanto riguarda le segnalazioni per l'arresto emesse nel SIS, gli uffici SIRENE sono responsabili dello scambio di informazioni nella fase successiva al ritrovamento del ricercato fino almeno all'avvio della procedura di consegna formale. Le autorità giudiziarie dovranno tenere l'ufficio SIRENE al corrente di qualsiasi sviluppo intervenuto tra il ritrovamento del ricercato e la decisione definitiva sull'esecuzione del MAE.

4.5.   Obbligo dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione di informare l'autorità giudiziaria emittente dopo la decisione sulla consegna

Dopo aver deciso se consegnare o meno il ricercato, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha il dovere di comunicare allo Stato membro emittente la propria decisione e il periodo trascorso in custodia.

4.5.1.   Informazioni sulla decisione relativa alla consegna

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica all'autorità giudiziaria emittente la propria decisione relativa alla consegna. A prescindere dal fatto che il ricercato sia o non sia consegnato, la notifica deve avvenire subito dopo l'adozione della decisione, per consentire alle autorità dello Stato membro emittente di adottare le misure del caso. Questo dovere di notifica immediata è previsto dall'articolo 22 della decisione quadro sul MAE.

A tal fine si consiglia di utilizzare il modello standard riportato nell'allegato VII del presente manuale. Si raccomanda inoltre all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di comunicare la decisione direttamente all'autorità giudiziaria emittente, per favorire una comunicazione rapida e chiara (cfr. il punto 4.4.2).

Qualsiasi rifiuto di eseguire un MAE deve essere motivato (articolo 17, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE).

È importante che le autorità giudiziarie dell'esecuzione indichino con chiarezza il reato o i reati cui si riferisce la decisione sulla consegna. Questa indicazione è rilevante ai fini della regola della specialità, prevista dall'articolo 27 della decisione quadro sul MAE (cfr. il punto 2.6 del presente manuale). La regola della specialità potrebbe impedire allo Stato membro emittente di perseguire i reati commessi prima della consegna e diversi da quello o quelli per i quali il ricercato è stato consegnato.

Se il MAE era stato inserito nel SIS, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrà notificare la propria decisione all'ufficio SIRENE del proprio Stato membro.

4.5.2.   Informazioni sul periodo trascorso in custodia

Tutte le informazioni riguardanti il periodo di custodia scontato dal ricercato sulla base del MAE devono essere trasmesse all'autorità giudiziaria emittente. La decisione quadro sul MAE prevede che queste informazioni siano trasmesse al momento della consegna (articolo 26, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE). La trasmissione può avvenire a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione o dell'autorità centrale designata.

È importante che le autorità dello Stato membro emittente siano a conoscenza dell'esatta durata del periodo di custodia. Tale periodo deve essere dedotto dalla durata della pena o della misura di sicurezza privative della libertà definitive (articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE).

Nel modello standard di cui all'allegato VII è previsto uno spazio per comunicare le informazioni sul periodo trascorso in custodia.

Nella sentenza pronunciata nella causa C-294/16 PPU JZ  (31) la Corte di giustizia ha stabilito quanto segue:

«47.

[…] la nozione di “custodia”, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, dev'essere interpretata in modo da ricomprendere, oltre alla carcerazione, qualsiasi misura o insieme di misure imposte alla persona interessata che, per tipo, durata, effetti e modalità di esecuzione, privino la persona interessata della libertà in modo analogo ad una carcerazione.

[…]

53.

Nell'attuare l'articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato d'arresto europeo deve esaminare se le misure prese nei confronti della persona interessata nello Stato membro di esecuzione debbano essere equiparate ad una privazione della libertà, quale definita al punto 47 della presente sentenza, e costituiscano, pertanto, un'ipotesi di custodia, ai sensi del citato articolo 26, paragrafo 1. Se, nell'ambito di tale esame, detta autorità giudiziaria perviene alla conclusione che tale ipotesi ricorre nel caso di specie, il citato articolo 26, paragrafo 1, prevede che dalla durata totale della detenzione che l'interessato dovrà scontare nello Stato membro di emissione del mandato d'arresto europeo sia dedotto il periodo complessivo durante il quale tali misure sono state applicate.

[…]

55.

Tuttavia, dal momento che il citato articolo 26, paragrafo 1, si limita ad imporre un livello minimo di tutela dei diritti fondamentali della persona colpita dal mandato d'arresto europeo, tale articolo, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 72 delle conclusioni, non dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che, in base al solo diritto nazionale, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato possa dedurre in tutto o in parte dalla durata totale della detenzione che la persona interessata dovrà scontare in tale Stato membro il periodo in cui detta persona è stata oggetto, nello Stato membro di esecuzione, di misure comportanti non una privazione della libertà, ma una sua restrizione.

56.

Infine, si deve ricordare che, nel corso dell'esame di cui al punto 53 della presente sentenza, l'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione del mandato d'arresto europeo può chiedere all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione, in base all'articolo 26, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, tutte le informazioni la cui trasmissione sia ritenuta necessaria.»

4.6.   Mantenimento in custodia del ricercato nello Stato membro di esecuzione

Dopo l'arresto del ricercato sulla base del MAE, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve decidere se mantenere il ricercato in stato di custodia o metterlo in libertà fino alla decisione sull' esecuzione del MAE. La custodia non è, quindi, sempre indispensabile e la persona può essere messa in libertà provvisoria in qualsiasi momento ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro di esecuzione (articolo 12 della decisione quadro sul MAE).

Se la persona non è mantenuta in custodia, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione deve adottare le ritenute misure necessarie per evitarne la fuga (articolo 12 della decisione quadro sul MAE). Tali misure possono comprendere, ad esempio, il divieto di viaggio, l'obbligo di presentarsi periodicamente a un'autorità e la sorveglianza elettronica.

La decisione sulla custodia è adottata conformemente alla legislazione nazionale e all'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce il diritto di ogni persona alla libertà e alla sicurezza.

Nella sentenza pronunciata nella causa C-237/15 PPU Lanigan la Corte di giustizia ha stabilito quanto segue:

«Gli articoli 15, paragrafo 1, e 17 della decisione quadro 2002/584/GAI […] devono essere interpretati nel senso che in capo all'autorità giudiziaria dell'esecuzione permane l'obbligo di adottare la decisione sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dopo la scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 17.

L'articolo 12 della richiamata decisione quadro, letto in combinato disposto con l'articolo 17 della medesima e alla luce dell'articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che non osta, in tale situazione, al mantenimento della persona ricercata in custodia, conformemente al diritto dello Stato membro di esecuzione, ancorché la durata totale del periodo di custodia di tale persona ecceda tali limiti, purché tale durata non risulti eccessiva alla luce delle caratteristiche della procedura seguita nella controversia oggetto del procedimento principale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di porre fine alla custodia della persona ricercata, è compito della medesima autorità disporre, unitamente alla messa in libertà provvisoria di tale persona, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che quest'ultima si dia alla fuga e assicurarsi che permangano le condizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna, fintantoché non venga adottata una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo.»

5.   DECISIONE DI CONSEGNA

5.1.   Obbligo generale di eseguire i MAE

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha l'obbligo generale di dare esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della decisione quadro sul MAE (articolo 1). Tali disposizioni sono illustrate nei punti da 5 a 8 del presente manuale. La decisione sulla consegna deve essere eseguita entro i termini citati nel punto 4.

Inoltre, le autorità competenti devono accertarsi del rispetto dei diritti procedurali minimi del ricercato, come indicato nel punto 11.

5.2.   Elenco dei 32 reati che danno luogo a consegna senza valutazione della doppia incriminazione

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrà verificare se l'autorità giudiziaria emittente ha stabilito che uno o più reati rientrano in una delle 32 categorie di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro sul MAE. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può verificare la doppia incriminazione soltanto per i reati non compresi in tale elenco.

Va sottolineato che è rilevante esclusivamente la definizione del reato e la sanzione massima stabilite dalla legislazione dello Stato membro emittente. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve riconoscere quanto indicato nel MAE dall'autorità giudiziaria emittente.

Nella sentenza pronunciata nella causa C-289/15 Grundza la Corte di giustizia ha interpretato l'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/909/GAI (ossia come valutare la condizione della doppia incriminabilità). La Corte di giustizia ha dichiarato quanto segue:

«38.

[…] nel valutare la doppia incriminabilità, l'autorità competente dello Stato di esecuzione deve verificare se gli elementi di fatto alla base del reato, quali risultano dalla sentenza pronunciata dall'autorità competente dello Stato di emissione, sarebbero di per sé, nell'ipotesi in cui si fossero verificati nello Stato di esecuzione, penalmente perseguibili anche nel territorio di quest'ultimo.

[…]

49.

[…] nel valutare la condizione della doppia incriminabilità, l'autorità competente dello Stato di esecuzione deve verificare non se l'interesse tutelato dallo Stato di emissione sia stato leso, ma se, nell'ipotesi in cui il reato in questione fosse stato commesso sul territorio dello Stato membro di detta autorità, si sarebbe ritenuto leso un interesse analogo, tutelato dal diritto nazionale di quest'ultimo Stato.»

Qualora ritenga che a tale riguardo sussista un errore materiale, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrà contattare l'autorità giudiziaria emittente per chiedere chiarimenti (cfr. il punto 4.4, relativo alla comunicazione).

5.3.   Reati accessori

Il termine «reati accessori» indica uno o più reati puniti con una pena inferiore alla soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE. Questi reati possono essere inclusi nel MAE come reati accessori. L'autorità giudiziaria emittente può includerli nel modello di MAE anche se non rientrano nel campo di applicazione del MAE (cfr. il punto 2.3).

Il MAE deve tuttavia essere emesso per almeno un reato rispondente alla soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro sul MAE.

La decisione quadro sul MAE non contiene indicazioni esplicite su come trattare la questione della consegna accessoria. Alcuni Stati membri hanno deciso di consentire la consegna accessoria, altri no. Se lo Stato membro di esecuzione non consente la consegna per reati accessori, la regola della specialità potrebbe impedire allo Stato membro emittente di perseguire tali reati (cfr. il punto 2.6 sulla regola della specialità).

Se il MAE comprende reati accessori, si consiglia all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di indicare chiaramente nella decisione di consegna se questa riguarda anche i reati accessori. La consegna per reati accessori attribuisce allo Stato membro emittente la capacità di esercitare l'azione penale o dare esecuzione a una pena privativa della libertà in relazione a tali reati.

L'allegato VIII contiene l'elenco degli Stati membri il cui ordinamento giuridico consente la consegna per reati accessori.

5.4.   Motivi di non esecuzione (rifiuto)

L'obbligo generale di dare esecuzione ai MAE (previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE) trova una limitazione nei motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa del MAE, ossia i motivi di rifiuto (articoli 3, 4 e 4 bis della decisione quadro sul MAE). È importante rilevare che, ai sensi della decisione quadro sul MAE, questi motivi sono gli unici che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può invocare per giustificare la non esecuzione. Per quanto riguarda i motivi di non esecuzione facoltativa, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può invocare soltanto quelli che sono stati recepiti nella propria normativa nazionale. La Corte di giustizia ha chiarito che l'elenco dei motivi è esaustivo [in particolare nelle sentenze pronunciate nella causa C-123/08 Wolzenburg, punto 57, e nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU Aranyosi e Căldăraru, punto 80] (32).

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può contattare l'autorità giudiziaria emittente prima di decidere di rifiutare la consegna. Ciò potrebbe essere opportuno, in particolare, qualora sussistano incertezze in merito all'applicazione di uno o più dei motivi di non esecuzione. Inoltre, prima di adottare la decisione di rifiuto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può svolgere comunicazioni sulla possibilità di applicare altre misure, come il trasferimento di detenuti (cfr. il punto 4.4 sulla comunicazione e il punto 2.5 su altre misure unionali per la cooperazione giudiziaria).

Dopo che è stata adottata la decisione di rifiuto della consegna, il ricercato non può più essere tenuto in custodia sulla base del MAE.

5.4.1.   Motivi di non esecuzione obbligatoria

Qualora trovino applicazione uno o più motivi di diniego obbligatorio dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve rifiutare l'esecuzione del MAE (articolo 3 della decisione quadro sul MAE). Pertanto, se accerta l'applicabilità di uno di questi motivi di non esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è tenuta a rifiutare l'esecuzione. Tali motivi sono previsti dall'articolo 3 della decisione quadro sul MAE e sono riportati di seguito.

Amnistia (articolo 3, paragrafo 1)

Il reato alla base del mandato d'arresto è soggetto ad amnistia nello Stato membro di esecuzione. È necessario altresì che lo Stato membro di esecuzione fosse competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale.

Ne bis in idem (articolo 3, paragrafo 2)

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dispone di informazioni da cui risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti in uno Stato membro. È necessario altresì che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna.

La Corte di giustizia ha emesso numerose sentenze in cause riguardanti l'interpretazione del principio ne bis in idem in relazione all'articolo 54 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (CAAS). Queste sentenze sono applicabili alla decisione quadro sul MAE in virtù della sentenza nella causa C-261/09 Mantello  (33) e chiariscono nozioni quali «sentenza definitiva», «stessi fatti» e «la pena è stata eseguita». Nella sentenza pronunciata nella causa C-129/14 PPU Spasic  (34) la Corte di giustizia ha stabilito che l'articolo 54 della CAAS è di per sé compatibile con l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sancisce tale principio.

Nell'allegato VI sono riportate sintesi delle sentenze della Corte di giustizia relative al principio ne bis in idem.

Articolo 54 della CAAS

«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita.»

Articolo 50 della Carta

«Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.»

Non penalmente responsabile per motivi di età (articolo 3, paragrafo 3)

La persona ricercata non può essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto in base alla legge dello Stato membro di esecuzione.

Gli ordinamenti giuridici degli Stati membri prevedono età minime diverse per la responsabilità penale. È diverso anche il momento di determinazione dell'età minima in relazione ai singoli casi: il momento determinante può essere, ad esempio, quello in cui è stato commesso il presunto reato oppure quello in cui la persona viene incriminata.

Si applicano i motivi di non esecuzione qualora nello Stato membro di esecuzione il ricercato possa essere oggetto, a causa dell'età, soltanto di procedimenti civili o amministrativi, ma non penali.

5.4.2.   Motivi di non esecuzione facoltativa

Qualora trovi applicazione uno o più motivi di non esecuzione facoltativa recepiti nella normativa nazionale, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutarsi di dare esecuzione al MAE in base alle circostanze del caso. Tali motivi sono previsti dall'articolo 4 della decisione quadro sul MAE e sono riportati di seguito.

Mancanza di doppia incriminazione (articolo 4, paragrafo 1)

Il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione.

Tale circostanza riguarda soltanto i reati non compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, per le cui voci la verifica della doppia incriminazione è soppressa. Tuttavia, questo motivo di non esecuzione facoltativa può essere applicato anche se il fatto corrisponde a uno dei reati elencati nell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE ma, ai sensi della legge dello Stato membro emittente, è punito con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima inferiore a tre anni e non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione. Nella sentenza pronunciata nella causa C-289/15 Grundza la Corte di giustizia ha chiarito come debba essere interpretata la condizione della doppia incriminazione (cfr. il punto 5.2).

In materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del MAE non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente.

Azione penale pendente nello Stato membro di esecuzione (articolo 4, paragrafo 2)

La persona oggetto del MAE è sottoposta a un'azione penale nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del MAE.

Azione penale per lo stesso reato impedita nello Stato membro di esecuzione (articolo 4, paragrafo 3)

Le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del MAE oppure di porvi fine, o la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni.

Cfr. anche il punto 5.4.1 sul principio ne bis in idem.

Azione penale o pena prescritte (articolo 4, paragrafo 4)

L'azione penale o la pena della persona ricercata sono cadute in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del suo diritto penale.

Cfr. anche il punto 5.4.1 sul principio ne bis in idem.

Sentenza definitiva in uno Stato terzo (articolo 4, paragrafo 5)

Dalle informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna.

Lo Stato membro di esecuzione dà esecuzione alla pena (articolo 4, paragrafo 6)

Se il MAE è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrà valutare la possibilità di eseguire la pena nel proprio Stato membro invece di consegnare la persona ricercata allo Stato membro emittente.

La decisione quadro 2008/909/GAI contiene, all'articolo 25, una disposizione specifica riguardante l'esecuzione di pene privative della libertà nello Stato membro di esecuzione nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE (cfr. il punto 2.5.2 del presente manuale). La decisione quadro 2008/909/GAI ha sostituito la convenzione del 1983 e il relativo protocollo addizionale. Pertanto la decisione quadro 2008/909/GAI deve essere applicata ai trasferimenti delle pene nello Stato membro in cui saranno eseguite.

Ai sensi della suddetta decisione quadro, il consenso del condannato al proprio trasferimento non è più un requisito necessario in tutti i casi.

Nella sentenza pronunciata nella causa C-66/08 Kozłowski  (35) la Corte di giustizia ha sostenuto che i termini «risieda» e «dimori» di cui all'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE devono costituire l'oggetto di una definizione uniforme in quanto si riferiscono a nozioni autonome del diritto dell'Unione. I termini «risieda» e «dimori» contemplano, rispettivamente, la situazione in cui la persona ricercata abbia stabilito la propria residenza effettiva nello Stato membro di esecuzione e quella in cui tale persona abbia acquisito, a seguito di un soggiorno stabile di una certa durata in questo medesimo Stato, legami con quest'ultimo di intensità simile a quella dei legami che si instaurano in caso di residenza. Per stabilire se una persona «dimori» in uno Stato occorre effettuare una valutazione complessiva di vari elementi oggettivi, tra i quali la durata, la natura e le modalità del suo soggiorno, nonché i suoi rapporti familiari ed economici con lo Stato membro di esecuzione

Come stabilito dalla Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nella causa C-123/08 Wolzenburg in relazione all'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE e al principio della parità di trattamento dei cittadini dell'Unione, è compatibile con l'ex articolo 12 del trattato che istituisce la Comunità europea (ora articolo 18 TFUE) la normativa nazionale che subordina il diniego dell'esecuzione di un MAE, emesso contro cittadini dell'Unione migranti ai fini dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, alla condizione che questi abbiano legalmente soggiornato nel territorio nazionale per un periodo continuativo di cinque anni. Tuttavia lo Stato membro non può subordinare l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa del MAE, previsto dall'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE, ad ulteriori requisiti amministrativi, quali il possesso di un permesso di soggiorno a durata indeterminata.

Nella sentenza pronunciata nella causa C-42/11 Lopes da Silva Jorge  (36) , la Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro sul MAE e l'articolo 18 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro, pur potendo decidere, in sede di trasposizione dello stesso articolo 4, punto 6, di limitare le situazioni in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare la consegna di una persona rientrante nell'ambito di applicazione di tale disposizione, non è legittimato a escludere in maniera assoluta e automatica da detto ambito di applicazione i cittadini di altri Stati membri che dimorano o risiedono nel suo territorio, indipendentemente dai legami che essi presentano con quest'ultimo. La Corte chiede ai giudici nazionali di interpretare la legge alla luce dello spirito e della lettera della decisione quadro sul MAE onde garantirne la piena efficacia.

Extraterritorialità (reati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente) (articolo 4, paragrafo 7)

Il MAE riguarda reati:

a)

che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio, o

b)

che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.

5.5.   Processi in absentia

La decisione quadro 2009/299/GAI ha modificato la decisione quadro sul MAE abrogando l'articolo 5, paragrafo 1, e inserendo un nuovo articolo, il 4 bis, sulle decisioni pronunciate in absentia. Queste norme riguardano le situazioni in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha ricevuto un MAE per l'esecuzione di una pena privativa della libertà irrogata a seguito di un procedimento svolto nello Stato membro emittente al quale la persona non ha presenziato.

L'articolo 4 bis della decisione quadro sul MAE prevede un motivo di non esecuzione facoltativa in base al quale l'esecuzione del MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà può essere negata qualora la persona non sia comparsa al processo terminato con la decisione (decisione pronunciata in absentia).

Tale disposizione prevede, tuttavia, una serie di eccezioni. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rifiutarsi di eseguire il MAE basato su una decisione pronunciata in absentia se il MAE indica che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:

a)

a tempo debito:

i)

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, e

ii)

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio o

b)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore o

c)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

i)

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o

ii)

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito o

d)

non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:

i)

riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria e

ii)

sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel MAE.

La sentenza pronunciata nella causa C-399/11 Melloni  (37) riguardava la questione se l'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE debba essere interpretato nel senso che osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, nei casi indicati dalla medesima disposizione, subordini l'esecuzione di un MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una pena alla condizione che la sentenza di condanna pronunciata in absentia possa essere oggetto di riesame nello Stato membro emittente.

La Corte di giustizia ha ritenuto che l'articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE preveda un motivo di non esecuzione facoltativa del MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una pena qualora l'interessato sia stato condannato in absentia. Tale facoltà è tuttavia associata a quattro eccezioni, specificate nelle lettere da a) a d) dell'articolo citato. La Corte ha dichiarato che in queste quattro situazioni l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può subordinare la consegna di una persona condannata in absentia alla condizione che la sentenza di condanna possa essere oggetto di riesame in sua presenza.

Nella sentenza pronunciata nella causa C-108/16 PPU Dworzecki  (38) la Corte di giustizia ha stabilito quanto segue:

«L'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera a), i), della decisione quadro 2002/584 […] dev'essere interpretato nel senso che una citazione, come quella controversa nel procedimento principale, che non è stata notificata direttamente all'interessato, ma che è stata consegnata, presso l'indirizzo di quest'ultimo, a un adulto convivente che si è impegnato a recapitargliela, senza che il mandato d'arresto europeo permetta di determinare se e, d eventualmente, quando tale adulto abbia effettivamente recapitato tale citazione all'interessato, non soddisfa, da sola, i requisiti enunciati in tale disposizione.»

5.6.   Considerazioni dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione riguardo ai diritti fondamentali

La decisione quadro sul MAE non contiene disposizioni sul diniego dell'esecuzione per violazione dei diritti fondamentali del ricercato nello Stato membro emittente.

Tuttavia l'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE, congiuntamente ai considerando 12 e 13 della stessa decisione, chiarisce che nel contesto del MAE dovranno essere rispettati i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali.

Nelle sentenza pronunciata nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU Aranyosi e Căldăraru la Corte di giustizia ha stabilito quanto segue:

«[…] in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in caso di consegna al suddetto Stato membro.

A tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all'autorità giudiziaria emittente, la quale, dopo avere richiesto, ove necessario, l'assistenza dell'autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, deve trasmettere tali informazioni entro il termine fissato nella suddetta domanda. L'autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna dell'interessato fino all'ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio.

Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna.»

L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione, se è in possesso di elementi comprovanti la presenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante di persone detenute nello Stato membro emittente a causa delle condizioni generali di detenzione, deve attenersi alla procedura stabilita nella sentenza della Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU Aranyosi e Căldăraru (punti da 89 a 104).

Misure procedurali che le autorità giudiziarie dell'esecuzione nazionali devono attuare se sono in possesso di elementi comprovanti la presenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante di persone detenute nello Stato membro emittente

Dovranno essere attuate le misure indicate di seguito.

1.

Verifica della presenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante della persona ricercata a causa delle condizioni generali di detenzione:

sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati che possono risultare, tra l'altro, da decisioni giudiziarie internazionali, quali le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, da decisioni giudiziarie dello Stato membro emittente, nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d'Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite.

2.

Se è accertata la presenza di tale rischio sulla base delle condizioni generali di detenzione, verifica della presenza di motivi gravi e comprovati di ritenere che tale rischio di trattamento inumano e degradante sussista nelle particolari circostanze del caso della persona ricercata:

obbligo di chiedere all'autorità giudiziaria emittenteai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE — di fornire con la massima urgenza tutte le informazioni complementari necessarie sulle prevedibili condizioni di detenzione della persona ricercata;

facoltà di chiedere informazioni sull'esistenza di eventuali meccanismi di monitoraggio delle condizioni di detenzione;

facoltà di fissare un termine per la risposta, tenendo conto del tempo necessario per raccogliere le informazioni e dei termini di cui all'articolo 17 della decisione quadro sul MAE.

3.

Se è accertata la presenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante della persona ricercata sulla base di informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente e di qualsiasi altra informazione eventualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione (e in attesa di una decisione definitiva sul MAE):

obbligo di rinviare l'esecuzione del MAE. Eurojust deve esserne informata (ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro sul MAE);

facoltà di tenere l'interessato in custodia, ma soltanto se la procedura per l'esecuzione del MAE è stata eseguita con sufficiente diligenza e la durata della detenzione non è eccessiva (ai sensi della sentenza nella causa C-237/15 Lanigan, punti 58, 59 e 60), tenendo nella debita considerazione il principio della presunzione di innocenza garantito dall'articolo 48 della Carta e nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta;

facoltà o, se del caso, obbligo di rilascio provvisorio dell'interessato, associato a misure volte a prevenirne la fuga.

4.

Decisione definitiva

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, se sulla base delle informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente è in grado di escludere l'esistenza di un rischio reale che la persona ricercata venga sottoposta a un trattamento inumano e degradante, deve decidere di dare esecuzione al MAE;

se accerta che il rischio di trattamento inumano e degradante non può essere escluso entro un periodo di tempo ragionevole, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna.

5.7.   Proporzionalità — Ruolo dello Stato membro di esecuzione

La decisione quadro sul MAE non prevede la possibilità che lo Stato membro di esecuzione valuti la proporzionalità del MAE. Ciò è conforme al principio del reciproco riconoscimento. Qualora nello Stato membro di esecuzione sorgano gravi dubbi sulla proporzionalità del MAE ricevuto, è opportuno che l'autorità giudiziaria emittente e quella dell'esecuzione si contattino direttamente. Casi del genere dovrebbero verificarsi soltanto in circostanze eccezionali. La consultazione reciproca può consentire alle autorità giudiziarie competenti di trovare una soluzione più adeguata (cfr. il punto 4.4 sulla comunicazione tra autorità competenti). Ad esempio, a seconda delle circostanze del caso, potrebbe essere possibile ritirare il MAE e utilizzare altre misure previste dalla legislazione nazionale o dell'Unione.

In tali situazioni le autorità giudiziarie possono anche consultare Eurojust o i punti di contatto della RGE. Questi organismi possono facilitare la comunicazione e aiutare a trovare soluzioni.

5.8.   Garanzie che lo Stato membro emittente deve fornire

L'articolo 5 della decisione quadro sul MAE stabilisce che l'esecuzione del MAE da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione a determinate condizioni. Tali condizioni possono riguardare la revisione della sanzione detentiva a vita irrogata e il rinvio di cittadini nello Stato membro di esecuzione affinché vi scontino pene privative della libertà.

Le garanzie in questione possono essere contemplate direttamente dalla legislazione nazionale dello Stato membro emittente ovvero da un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro emittente e quello di esecuzione. Possono riguardare, però, soltanto le condizioni previste dall'articolo 5 della decisione quadro sul MAE, come confermato dalla Corte di giustizia (segnatamente nelle sentenze pronunciate nelle cause riunite C-404/15 e C-659/15 PPU Aranyosi e Căldăraru, punto 80, e nella causa C-237/15 PPU Lanigan, punto 36).

NB: la garanzia riguardante la celebrazione di un nuovo processo in caso di sentenze pronunciate in absentia, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, è stata abrogata dalla decisione quadro 2009/299/GAI e sostituita dal nuovo articolo 4 bis, che contiene disposizioni più ampie sulle sentenze in absentia (cfr. il punto 5.5 del presente manuale).

Nella sentenza pronunciata nella causa C-306/09 I.B.  (39) la Corte di giustizia ha così concluso:

«Gli artt. 4, punto 6, e 5, punto 3, della decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI […] devono essere interpretati nel senso che, quando lo Stato membro di esecuzione interessato abbia attuato l'articolo 5, punti 1 e 3, di detta decisione quadro nel suo ordinamento giuridico interno, l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena pronunciata in contumacia ai sensi del citato articolo 5, punto 1, può essere subordinata alla condizione che la persona interessata, cittadina o residente dello Stato membro di esecuzione, sia rinviata in quest'ultimo per, eventualmente, scontarvi la pena che sia pronunciata nei suoi confronti in esito ad un nuovo procedimento giudiziario svolto in sua presenza nello Stato membro emittente.»

5.8.1.   Revisione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà a vita

Nei casi in cui il MAE è stato emesso in relazione a un reato punito con pene o misure di sicurezza privative della libertà a vita, lo Stato membro di esecuzione può chiedere allo Stato membro emittente una garanzia di revisione (articolo 5, paragrafo 2 della decisione quadro sul MAE).

L'espressione «Pena privativa della libertà a vita» si riferisce alle pene scontate in carcere. L'espressione «Misura di sicurezza privativa della libertà a vita» si riferisce ad altri tipi di detenzione, ad esempio in istituti psichiatrici.

Lo Stato membro emittente può fornire detta garanzia dimostrando che, ai sensi del suo ordinamento giuridico, la pena o la misura può formare oggetto di revisione su richiesta o al più tardi dopo venti anni. In alternativa, è considerato garanzia sufficiente il fatto che la persona abbia il diritto di chiedere, ai sensi della legislazione o della prassi dello Stato membro emittente, l'applicazione di misure di clemenza affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.

5.8.2.   Rinvio di cittadini e residenti

Il MAE prevede la possibilità di rinviare il ricercato nel suo paese di origine affinché vi sconti la pena privativa della libertà. Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE, se la persona soggetta a un MAE emesso ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, questo può porre la condizione che la persona sia rinviata nel suo territorio dallo Stato membro emittente affinché vi sconti la pena o la misura di sicurezza privative della libertà irrogate nello Stato membro emittente.

Tale condizione deve essere posta in modo esplicito dallo Stato membro di esecuzione. Laddove possibile, lo Stato membro emittente e quello di esecuzione dovranno concordare i dettagli di tale condizione prima che lo Stato membro di esecuzione decida sulla consegna.

Qualora sia noto già prima dell'emissione del MAE che il ricercato è un cittadino o un residente dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria emittente potrà comunicare direttamente nel modello di MAE il proprio assenso all'eventuale condizione del rinvio.

Spetta allo Stato membro emittente garantire l'adempimento di tale condizione. Quando la pena o la misura di sicurezza detentiva pronunciate a carico della persona consegnata diventano definitive, lo Stato membro emittente deve contattare lo Stato membro di esecuzione per concordare il rinvio. Lo Stato membro emittente dovrà accertarsi che la sentenza sia tradotta nella lingua dello Stato membro di esecuzione.

La decisione quadro 2008/909 contiene, all'articolo 25, una disposizione specifica riguardante l'esecuzione di pene privative della libertà nello Stato membro di esecuzione nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE. Al trasferimento della pena nello Stato membro dell'esecuzione, dove sarà eseguita, si applicano la procedura e le condizioni previste dalla decisione quadro 2008/909/GAI (cfr. il punto 2.5.2 del presente manuale).

5.9.   Consegna rinviata o temporanea

5.9.1.   Gravi motivi umanitari

Il termine di dieci giorni per la consegna della persona decorre dal momento in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ha deciso di dare esecuzione al MAE (come nel punto 4.2). Tuttavia l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può decidere, a titolo eccezionale, di differire temporaneamente la consegna per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato (articolo 23, paragrafo 4 della decisione quadro sul MAE).

Il MAE deve essere eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. In caso di differimento, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso la consegna deve avvenire entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata. Dopo la scadenza di tale termine la persona non può più essere tenuta in custodia dallo Stato membro di esecuzione sulla base del MAE e deve pertanto essere rilasciata (articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro sul MAE).

Nelle situazioni in cui tali motivi umanitari sono a tempo indeterminato o permanenti, l'autorità giudiziaria emittente e quella di esecuzione possono consultarsi per valutare l'esistenza di alternative al MAE. Ad esempio, potranno considerare le possibilità di trasferire il procedimento o la pena privativa della libertà nello Stato membro di esecuzione o di ritirare il MAE (per esempio in caso di grave malattia cronica).

5.9.2.   Procedimento penale o esecuzione di pena privativa della libertà in corso

Dopo aver deciso di dare esecuzione al MAE, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione per un altro reato (articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE).

In tali situazioni la consegna dovrà avvenire subito dopo che è stata esercitata l'azione penale, in una data concordata tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Se il ricercato è già stato condannato per un altro reato, la consegna può essere rinviata affinché questi possa scontare la pena per tale reato nello Stato membro di esecuzione (articolo 24, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE).

In tali situazioni la consegna dovrà avvenire dopo che la persona ha scontato la pena, in una data concordata tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

NB: se il procedimento penale nello Stato membro di esecuzione riguarda lo stesso reato che è alla base del MAE, lo Stato membro di esecuzione può rifiutare l'esecuzione del MAE (per tale reato) (cfr. l'articolo 4, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE e il punto 5.4.2, del presente manuale). Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, l'esecuzione del MAE deve essere rifiutata (cfr. il punto 5.4.1 del presente manuale).

5.9.3.   Consegna temporanea invece di rinvio

Nelle situazioni di cui al punto 5.9.2, invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può consegnare il ricercato allo Stato membro emittente a titolo temporaneo ai fini dell'esercizio di un'azione penale nei suoi confronti o dell'esecuzione di una condanna già pronunciata (articolo 24, paragrafo 2 della decisione quadro sul MAE).

L'autorità giudiziaria emittente e quella dell'esecuzione devono concordare le condizioni della consegna temporanea chiaramente e per iscritto. L'intesa raggiunta è vincolante per tutte le autorità dello Stato membro emittente (articolo 24, paragrafo 2 della decisione quadro sul MAE).

La consegna temporanea permette di evitare che il procedimento in corso nello Stato membro emittente subisca ritardi prolungati a causa del fatto che nello Stato membro di esecuzione è in corso un procedimento o è stata emessa una condanna nei confronti della persona di cui trattasi.

5.9.4.   Rinvio del MAE a causa dell'accertamento di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante del ricercato

Secondo la sentenza della Corte di giustizia nella sentenza pronunciata nelle cause riunite C-404/15 and C-659/15 PPU Aranyosi e Căldăraru, se è accertata la presenza di un rischio concreto di trattamento inumano o degradante della persona ricercata sulla base di informazioni fornite dall'autorità giudiziaria emittente e di qualsiasi altra informazione eventualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione (e in attesa di una decisione definitiva sul MAE), l'esecuzione del MAE deve essere rinviata ma non può essere abbandonata. Se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di rinviare la consegna, lo Stato membro di esecuzione deve informarne Eurojust ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 7, della decisione quadro sul MAE, indicando i motivi del ritardo (cfr. i punti 5.6 e 4.1, del presente manuale).

5.10.   MAE concorrenti riguardanti la stessa persona

5.10.1.   Decisione su quale dei MAE debba essere eseguito

Può succedere che a carico di una stessa persona sussistano contemporaneamente MAE concorrenti emessi dalle autorità di uno o più Stati membri per gli stessi fatti o per fatti diversi. I seguenti orientamenti valgono indipendentemente dal fatto che i MAE siano stati emessi per gli stessi fatti o per fatti diversi.

In presenza di MAE concorrenti riguardanti la stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale di essi debba essere eseguito tenendo nel debito conto tutte le circostanze (articolo 16 della decisione quadro sul MAE).

Si consiglia all'autorità giudiziaria dell'esecuzione di compiere, prima di decidere, un tentativo di coordinamento tra le autorità giudiziarie che hanno emesso i MAE in questione. Se le autorità giudiziarie emittenti si sono già coordinate, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrebbe tenerne conto, pur non essendo vincolata da tali intese ai sensi della decisione quadro sul MAE.

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può anche chiedere una consulenza ad Eurojust (articolo 16, paragrafo 2 della decisione quadro sul MAE). Eurojust può facilitare e accelerare il coordinamento e, su richiesta, formulare un parere sui MAE concorrenti. È auspicabile che la decisione sul MAE da eseguire sia adottata con il consenso di tutte le autorità giudiziarie emittenti.

Nel decidere quale dei MAE debba essere eseguito, e a seconda che le autorità giudiziarie emittenti riescano o meno ad accordarsi, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dovrà prendere in considerazione, in particolare, i seguenti fattori (articolo 16, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE):

a)

gravità relativa dei reati;

b)

luogo in cui è avvenuto il reato;

c)

date rispettive di emissione dei MAE;

d)

se i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o una misura privative della libertà.

Tale elenco non è esaustivo. Inoltre non ci sono regole rigorose per stabilire a quale dei suddetti fattori debba essere data la priorità; la situazione dovrà quindi essere valutata caso per caso. Ad ogni modo, l'articolo 16 della decisione quadro sul MAE prescrive che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione tenga debito conto della situazione concreta. Pertanto la decisione non potrà essere basata sul semplice ordine cronologico di presentazione dei singoli MAE.

Le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono anche consultare gli orientamenti di Eurojust Linee guida per definire la competenza dei MAE, incluse nella Relazione annuale di attività di Eurojust 2004 (disponibile all'indirizzo www.eurojust.europa.eu).

È importante che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione, nell'adottare la decisione di consegna, indichi con chiarezza quale MAE ne costituisce la base. Inoltre, l'ufficio SIRENE dello Stato membro di esecuzione deve successivamente inviare un modello G a ciascuno Stato membro interessato (punto 3.2 del manuale SIRENE).

La valutazione di quale MAE eseguire dovrà riguardare soltanto i MAE eseguibili. Pertanto l'autorità giudiziaria dell'esecuzione potrà valutare inizialmente tutti i MAE al fine di accertare l'eseguibilità di ciascuno di essi. Qualora in relazione a un MAE si possa applicare un motivo di non esecuzione, a fini di chiarezza l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può adottare una decisione separata di non esecuzione del MAE in questione.

5.10.2.   «Procedimenti paralleli»

Se due o più Stati membri hanno emesso MAE per reati riguardanti gli stessi fatti e la stessa persona, le autorità competenti hanno l'obbligo di comunicare e collaborare tra loro. Tale obbligo è sancito dalla decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (40). In tali situazioni si consiglia alle autorità competenti di fare riferimento alla rispettiva legislazione nazionale di attuazione della decisione quadro citata.

Qualora non sia possibile trovare un'intesa, le autorità competenti interessate devono sottoporre la questione ad Eurojust nei casi in cui questa sia competente ad agire (41). Eurojust può essere consultata anche in altre situazioni.

Gli Stati membri che hanno ricevuto i MAE paralleli dovranno comunicare alle autorità competenti degli Stati emittenti l'esistenza di procedimenti paralleli.

Le autorità competenti degli Stati membri che hanno emesso i MAE dovranno comunicare all'autorità giudiziaria dell'esecuzione che stanno cooperando per risolvere il conflitto di giurisdizione, nonché le eventuali intese raggiunte sulla procedura da seguire.

6.   DEDUZIONE DEL PERIODO DI CUSTODIA SCONTATO NELLO STATO MEMBRO DI ESECUZIONE

Dopo la consegna del ricercato, lo Stato membro emittente deve calcolare i periodi di custodia risultanti dall'esecuzione del MAE. Tutti questi periodi devono essere dedotti dal periodo complessivo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà da scontare nello Stato membro emittente (articolo 26 della decisione quadro sul MAE). Se la persona è prosciolta potrebbero essere applicate eventuali disposizioni dello Stato membro emittente relative al risarcimento dei danni.

Per questo motivo, come indicato nel punto 4.5.2, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale dello Stato membro di esecuzione devono fornire tutte le informazioni riguardanti la durata della custodia scontata dal ricercato sulla base del MAE. Tali informazioni devono essere fornite al momento della consegna (cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-294/16 PPU JZ).

7.   CONSEGNA SUCCESSIVA

7.1.   A un altro Stato membro

Lo Stato membro emittente, dopo aver ottenuto la consegna del ricercato sulla base di un MAE, potrebbe dover decidere in merito all'esecuzione di un altro MAE emesso da un altro Stato membro a carico della stessa persona. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, lo Stato membro emittente può procedere alla consegna successiva della persona a un altro Stato membro senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione originario nei seguenti casi:

a)

qualora, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non abbia lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi abbia fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b)

qualora il ricercato acconsenta a essere consegnato a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione sulla base di un MAE.

Il consenso del ricercato deve essere espresso dinanzi alle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente, deve essere registrato conformemente alla legislazione nazionale di tale Stato e redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze;

c)

qualora al ricercato non si applichi la regola della specialità. Laddove applicabile, la regola della specialità osta alla privazione della libertà del ricercato per reati non compresi tra quelli per cui è stato consegnato; pertanto osta anche alla consegna successiva (cfr. il punto 2.6).

Negli altri casi è necessario chiedere l'assenso dello Stato membro di esecuzione originario per le eventuali consegne successive (42). L'assenso deve essere accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna ai sensi delle disposizioni della decisione quadro sul MAE, salvo che si applichi un motivo di non esecuzione obbligatoria o facoltativa.

Se del caso, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può subordinare il proprio assenso a una delle condizioni riguardanti le sanzioni privative della libertà a vita e il rinvio di cittadini e residenti di cui all'articolo 5 della decisione quadro sul MAE (cfr. il punto 5.8 del presente manuale). In questi casi lo Stato membro emittente deve fornire adeguate garanzie (articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE).

Qualora una persona sia stata consegnata più di una volta da uno Stato membro a un altro sulla base di MAE successivi, la sua consegna successiva a uno Stato membro diverso da quello che l'ha consegnata per ultimo è subordinata all'assenso soltanto dello Stato membro che ha eseguito l'ultima consegna (cfr. la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-192/12 PPU West) (43).

Procedura

La richiesta di assenso deve essere presentata secondo la stessa procedura e deve contenere le stesse informazioni di un normale MAE. L'autorità giudiziaria competente trasmette la richiesta di assenso direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona. Le informazioni che devono essere contenute nella richiesta, secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1 della decisione quadro sul MAE, devono essere tradotte secondo le stesse regole previste per il MAE. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve decidere sull'assenso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta (articolo 28, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE).

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-192/12 PPU West

«L'articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI […] deve essere interpretato nel senso che, quando una persona è stata oggetto di più di una consegna tra Stati membri a seguito di successivi mandati d'arresto europei, la consegna successiva della medesima persona ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro che l'ha consegnata da ultimo è subordinata unicamente all'assenso dello Stato membro che ha proceduto a tale ultima consegna.»

7.2.   A uno Stato terzo

La persona che è stata consegnata a seguito di un MAE non può essere estradata in uno Stato non appartenente all'Unione (Stato terzo) senza l'assenso dell'autorità competente dello Stato membro che ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità degli accordi di estradizione che vincolano tale Stato membro e della sua legislazione nazionale (articolo 28, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE).

8.   OBBLIGHI RELATIVI A PAESI TERZI

8.1.   MAE e richieste di estradizione simultanei per la stessa persona

8.1.1.   Richieste di Stati terzi

Uno Stato membro può ricevere da uno Stato terzo un MAE e una simultanea richiesta di estradizione per una stessa persona che si trova nel suo territorio. Il MAE e la richiesta di estradizione possono riguardare gli stessi fatti o fatti diversi. Può darsi che nello Stato membro interessato la competenza per la decisione sull'esecuzione del MAE e la competenza per la decisione sull'estradizione siano in capo ad autorità differenti. In questi casi tali autorità dovranno cooperare per decidere le azioni da intraprendere sulla base dei criteri indicati di seguito. Gli Stati interessati possono altresì rivolgersi ad Eurojust o alla RGE per ottenere consulenza e assistenza al coordinamento.

La decisione quadro sul MAE non contiene disposizioni indicanti la richiesta cui debba essere data precedenza. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE, nel decidere quale richiesta accogliere quando più richieste riguardino una stessa persona, lo Stato membro deve tenere nel debito conto tutte le circostanze e in particolare i criteri indicati nell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE.

Pertanto le autorità competenti dovranno tenere conto dei seguenti fattori:

a)

gravità relativa;

b)

luogo in cui è avvenuto il reato;

c)

date rispettive del MAE e della richiesta di estradizione;

d)

se i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o una misura privative della libertà.

Le autorità giudiziarie dell'esecuzione possono anche consultare gli orientamenti di Eurojust Linee guida per definire la competenza dei MAE, incluse nella Relazione annuale di attività di Eurojust 2004 (disponibile all'indirizzo www.eurojust.europa.eu).

Inoltre, sarà necessario tenere conto anche dei criteri indicati nell'accordo di estradizione pertinente, che potrebbero riguardare, in particolare, i motivi di diniego dell'estradizione e norme su richieste di estradizione concorrenti.

Se una richiesta di estradizione, rivolta da uno Stato terzo a uno Stato membro avente una normativa intesa a tutelare i propri cittadini dall'estradizione, riguarda un cittadino di un altro Stato membro, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve informare lo Stato membro di cui la persona è cittadina e, se del caso, deve consegnare tale persona a questo Stato membro in base al MAE emesso dal medesimo, come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia nella causa C-182/15 Petruhhin  (44).

«Gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest'ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI […] purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.

Nell'ipotesi in cui a uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere l'estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo Stato membro deve verificare che l'estradizione non recherà pregiudizio ai diritti di cui all'articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.»

8.1.2.   Richieste della Corte penale internazionale (CPI)

Se uno Stato membro riceve dalla CPI un MAE e una simultanea richiesta di estradizione per la stessa persona, l'autorità o le autorità competenti dovranno valutare tutte le circostanze citate nel punto 8.1.1. Tuttavia, gli obblighi degli Stati membri che derivano dallo Statuto istitutivo della CPI hanno la precedenza rispetto all'esecuzione del MAE (articolo 16, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE).

8.2.   Precedente estradizione da uno Stato terzo e regola della specialità

Se il ricercato era stato estradato da uno Stato terzo nello Stato membro di esecuzione, l'estradizione potrebbe comportare l'applicazione della regola della specialità, a seconda delle disposizioni dell'accordo di estradizione applicabile. Tale regola prevede che la persona estradata possa essere sottoposta ad azione penale o privata della libertà personale soltanto per il reato o i reati per cui è stata estradata. La decisione quadro sul MAE non pregiudica l'obbligo di rispettare la regola della specialità in queste situazioni (articolo 21 della decisione quadro sul MAE). Ciò significa che allo Stato membro di esecuzione potrebbe essere impedito di consegnare la persona senza l'assenso dello Stato dal quale il ricercato era stato estradato.

Per risolvere tali situazioni, ì la decisione quadro sul MAE prescrive che lo Stato membro di esecuzione adotti tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso dello Stato terzo (dal quale è stato estradato il ricercato), in modo che il ricercato possa essere consegnato allo Stato membro che ha emesso il MAE (articolo 21 della decisione quadro sul MAE).

I termini di cui all'articolo 17 della decisione quadro sul MAE (cfr. il punto 4.1 del presente manuale) decorrono soltanto dal giorno in cui le regole di specialità cessano di applicarsi. In attesa della decisione dello Stato terzo da cui il ricercato era stato estradato, lo Stato membro di esecuzione si accerta che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva (articolo 21 della decisione quadro sul MAE). In particolare potrebbe essere necessario adottare misure volte a prevenire la fuga del ricercato.

9.   TRANSITO

9.1.   Transito attraverso un altro Stato membro

Per transito (articolo 25 della decisione quadro sul MAE) s'intende il trasferimento del ricercato dallo Stato membro di esecuzione allo Stato membro emittente attraverso il territorio (via terra o via acqua) di un terzo Stato membro. Lo Stato membro terzo deve permettere il transito. Tuttavia, l'autorità competente dello Stato membro emittente deve fornire allo Stato membro terzo le seguenti informazioni:

a)

l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del MAE;

b)

l'esistenza di un MAE;

c)

la natura e la qualificazione giuridica del reato;

d)

la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo.

Per facilitare il transito, queste informazioni dovranno essere fornite al più presto, prima che il transito sia organizzato. Si consiglia pertanto all'autorità giudiziaria emittente di valutare l'eventuale necessità del transito già prima di concordare la data della consegna con l'autorità giudiziaria dell'esecuzione. Ciò è importante anche per poter rispettare i termini rigorosi previsti dall'articolo 23 della decisione quadro sul MAE per la consegna del ricercato (di norma dieci giorni).

Le informazioni dovranno essere comunicate all'autorità competente per il ricevimento delle richieste di transito nello Stato membro in questione. I dati relativi alle autorità competenti di in ciascuno Stato membro sono disponibili sul sito web della RGE (Atlante giudiziario, Fiches belges). Le informazioni possono essere comunicate all'autorità competente con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta, in particolare mediante un messaggio di posta elettronica. Lo Stato membro di transito rende nota la propria decisione con la medesima procedura (articolo 25, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE).

Sebbene la decisione quadro sul MAE non preveda un termine per le richieste di transito, lo Stato di transito dovrà nondimeno trattarle senza indugio.

Le norme di cui sopra non si applicano se il trasporto del ricercato avviene per via aerea senza che sia previsto uno scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato membro emittente deve fornire le summenzionate informazioni all'autorità designata dello Stato di transito, come nei casi di transito via terra o via acqua (articolo 25, paragrafo 4, della decisione quadro sul MAE).

9.2.   Cittadini e residenti dello Stato membro di transito

Le eccezioni all'obbligo di consentire il transito riguardano le situazioni in cui la persona oggetto del MAE è cittadino o residente dello Stato membro di transito. Se il MAE è stato emesso ai fini di un'azione penale, lo Stato membro di cui trattasi può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nel suo territorio per scontarvi la pena o la misura di sicurezza detentiva irrogata nello Stato membro emittente (articolo 25, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE). Al riguardo dovrà essere applicato mutatis mutandis l'articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro sul MAE(cfr. il punto 5.8.2 del presente manuale). Se il MAE è emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza detentiva, lo Stato membro di cui trattasi può negare il transito.

9.3.   Estradizione da uno Stato terzo in uno Stato membro

Sebbene la decisione quadro sul MAE non riguardi direttamente l'estradizione da Stati terzi, all'estradizione da uno Stato terzo in uno Stato membro si applicano mutatis mutandis le disposizioni sul transito di cui all'articolo 25 della decisione quadro stessa, illustrate nei punti 9.1 e 9.2 del presente manuale. In tale contesto, l'espressione «mandato di arresto europeo» di cui all'articolo 25 deve essere intesa nel senso di «richiesta di estradizione» (articolo 25, paragrafo 5, della decisione quadro sul MAE).

10.   MAE NON ESEGUITI

10.1.   Garantire che la persona non sia nuovamente arrestata nello stesso Stato membro

Se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di rifiutare l'esecuzione del MAE, l'autorità competente di quello Stato membro deve accertarsi che nel suo territorio il MAE respinto non possa più determinare l'arresto del ricercato. A tal fine lo Stato in questione deve adottare le seguenti misure affinché:

a)

la corrispondente segnalazione nel SIS sia corredata di un apposito indicatore e

b)

le corrispondenti segnalazioni nei sistemi nazionali, laddove esistenti, siano cancellate a tal riguardo. Per ulteriori informazioni sulla procedura di apposizione degli indicatori si veda il punto 2.6 del manuale SIRENE.

10.2.   Comunicazione allo Stato membro emittente

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve comunicare all'autorità giudiziaria emittente la decisione adottata in merito al MAE (articolo 22 della decisione quadro sul MAE). A tal fine si consiglia di utilizzare il modello standard riportato nell'allegato VII del presente manuale. Se l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide di rifiutare l'esecuzione del MAE, tale comunicazione offre all'autorità giudiziaria emittente la possibilità di valutare se mantenere o ritirare il MAE.

10.3.   Valutazione da parte delle autorità giudiziarie emittenti dell'opportunità di mantenere il MAE

La decisione quadro sul MAE non stabilisce che il MAE debba essere revocato quando uno Stato membro ne abbia rifiutato l'esecuzione, dato che vi potrebbero essere altri Stati membri ancora in grado di eseguire il MAE in questione. Pertanto il MAE e la corrispondente segnalazione nel SIS restano validi, salvo che l'autorità giudiziaria emittente decida di revocare il MAE.

Tuttavia, l'esistenza del MAE dovrà essere sempre giustificata da motivi legittimi. Nel decidere se mantenere il MAE dopo che uno Stato membro ne abbia rifiutato esecuzione, l'autorità giudiziaria emittente dovrà valutare le circostanze del caso nonché la normativa unionale e nazionale applicabile, in particolare i diritti fondamentali. Potrà considerare segnatamente i quesiti indicati di seguito:

a)

È probabile che il motivo di non esecuzione obbligatoria applicato dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione sia applicato anche dagli altri Stati membri? Questo punto è rilevante per quanto riguarda in particolare il principio ne bis in idem (articolo 3, paragrafo 2 della decisione quadro sul MAE);

b)

È ancora proporzionato mantenere il MAE (cfr. il punto 2.4)?;

c)

Il MAE è l'unica misura presumibilmente efficace (cfr. il punto 2.5)?.

10.4.   Riesame dei MAE presenti nel SIS da molto tempo

Ciascuna autorità giudiziaria emittente dovrà vigilare costantemente sulle proprie segnalazioni nel SIS. A tal fine può essere necessario tenere sotto controllo i termini di prescrizione dei reati in questione ed eventuali modifiche rilevanti delle norme di procedura penale e della legislazione nazionale che hanno effetti sulla posizione del ricercato.

Ai sensi della decisione SIS II, le segnalazioni di persone inserite nel SIS possono essere conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite (articolo 44, paragrafo 1, della decisione SIS II). Non appena cessino di sussistere i motivi alla base del MAE, l'autorità competente dello Stato membro emittente deve cancellare il MAE stesso dal SIS. I MAE inseriti nel SIS vi restano per un massimo di tre anni (salvo che non siano stati emessi per un periodo di tempo più breve); dopo tale termine sono cancellati automaticamente (articolo 44, paragrafo 5, della decisione SIS II). Pertanto l'autorità giudiziaria emittente dovrà in ogni caso decidere entro tre anni dall'inserimento del MAE nel SIS sull'eventuale prolungamento del termine. Gli Stati membri possono stabilire tempi di riesame più brevi (articolo 44, paragrafo 3, della decisione SIS II).

Le segnalazioni di MAE dovranno in ogni caso essere cancellate dal SIS dopo la consegna della persona interessata.

11.   DIRITTI PROCEDURALI DEL RICERCATO

La decisione quadro sul MAE riconosce al ricercato numerosi diritti procedurali. Ai sensi dell'articolo 11 della decisione quadro sul MAE, il ricercato ha il diritto di essere informato del MAE, dei contenuti del medesimo e della facoltà di acconsentire alla propria consegna nonché il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete. Questi diritti devono essere riconosciuti in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro di esecuzione. Anche numerose disposizioni della decisione quadro sul MAE riconoscono diritti al ricercato, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 2 (diritto all'informazione sulle pene irrogate in absentia), l'articolo 13, paragrafo 2 (diritto all'assistenza legale nel decidere sul consenso alla consegna), gli articoli 14 e 19 (diritto di essere ascoltato), l'articolo 23, paragrafo 5 (rilascio allo scadere dei termini per la consegna).

Questi diritti sono rafforzati da atti specifici riguardanti le garanzie procedurali, come illustrato nei punti 11.1-8.

11.1.   Diritto all'interpretazione e alla traduzione

All'esecuzione del MAE si applica il diritto all'interpretazione e alla traduzione, come previsto dalla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (45).

L'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva 2010/64/UE prescrive che le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione riconoscano i seguenti diritti a qualsiasi persona sottoposta a un procedimento in base al MAE che non parli o non comprenda la lingua del procedimento:

a)

diritto all'assistenza di un interprete, senza indugio, nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, inclusi gli interrogatori di polizia, e in tutte le udienze, comprese le necessarie udienze preliminari;

b)

diritto all'assistenza di un interprete nelle comunicazioni tra indagati o imputati e il loro avvocato, direttamente correlate a qualsiasi interrogatorio o audizione durante il procedimento o alla presentazione di un ricorso o di un'altra istanza procedurale;

c)

diritto di impugnare una decisione che dichiara superflua l'interpretazione, e possibilità di contestare la qualità dell'interpretazione in quanto insufficiente a tutelare l'equità del procedimento.

L'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2010/64/UE prescrive che le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione forniscano una traduzione scritta del MAE a qualsiasi persona sottoposta a un procedimento per l'esecuzione del MAE che non comprenda la lingua del MAE. In via eccezionale può essere fornita una traduzione orale o un riassunto orale, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento.

L'interpretazione e la traduzione devono essere di qualità sufficiente a tutelare l'equità del procedimento, in particolare garantendo che gli imputati o gli indagati siano a conoscenza delle accuse a loro carico e siano in grado di esercitare i loro diritti di difesa. È importante rilevare che i costi dell'interpretazione e della traduzione sono a carico degli Stati membri, indipendentemente dall'esito del procedimento.

11.2.   Diritto all'informazione

Alle persone arrestate ai fini dell'esecuzione del MAE si applica il diritto all'informazione scritta sui diritti al momento dell'arresto, come previsto dalla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (46).

L'articolo 5 della direttiva 2012/13/UE prescrive che alle persone arrestate ai fini dell'esecuzione di un MAE venga fornita tempestivamente un'idonea comunicazione contenente le informazioni sui loro diritti, ai sensi delle norme di attuazione della decisione quadro sul MAE nello Stato membro di esecuzione. L'allegato II della direttiva 2012/13/UE contiene un modello indicativo per tale comunicazione (cfr. allegato IX del presente manuale)

La comunicazione delle informazioni deve essere verbalizzata secondo la procedura di documentazione degli atti dello Stato membro interessato. Gli indagati e gli imputati hanno il diritto di impugnare, secondo le procedure del diritto nazionale, l'eventuale diniego delle informazioni o l'eventuale mancata comunicazione delle stesse.

11.3.   Diritto di avvalersi di un difensore

Alle persone soggette al MAE si applica il diritto di avvalersi di un difensore, come previsto dalla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (47).

Le persone soggette al MAE hanno il diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione al momento dell'arresto eseguito in conformità del MAE (articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 2013/48/UE). Per quanto attiene al contenuto del diritto di avvalersi di un difensore nello Stato membro di esecuzione, le persone ricercate hanno i seguenti diritti:

a)

il diritto di avvalersi di un difensore in tempi e in modi tali da permettere alle persone ricercate di esercitare i loro diritti in modo effettivo e in ogni caso senza indebito ritardo dal momento in cui sono private della libertà personale;

b)

il diritto di incontrare e di comunicare con il difensore che le assiste;

c)

il diritto alla presenza e alla partecipazione, secondo le procedure previste dal diritto nazionale, del loro difensore all'audizione da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Inoltre, le persone ricercate hanno il diritto di nominare un difensore nello Stato membro emittente (articolo 10, paragrafi 4, 5 e 6 della direttiva 2013/48/UE). Tale difensore ha il compito di assistere il difensore nello Stato membro di esecuzione fornendogli informazioni e consulenza ai fini dell'effettivo esercizio dei diritti delle persone ricercate ai sensi della decisione quadro sul MAE.

11.4.   Diritto di informare un terzo della privazione della libertà personale

Le persone soggette al MAE hanno il diritto, dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione, di informare della privazione della libertà personale almeno una persona, quale un parente o un datore di lavoro, da loro indicata, senza indebito ritardo (48).

11.5.   Diritto di comunicare con terzi

Le persone soggette al MAE hanno il diritto, dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione, di comunicare senza indebito ritardo con almeno un terzo, quale un parente, da essi indicato (49).

11.6.   Diritto di comunicare con le autorità consolari

Le persone soggette al MAE che non sono cittadini dello Stato membro dell'esecuzione hanno il diritto, dal momento del loro arresto, di informare della privazione della libertà personale le autorità consolari del loro Stato di cittadinanza senza indebito ritardo e di comunicare con tali autorità (50).

Hanno altresì il diritto di ricevere visite delle loro autorità consolari, il diritto di conversare e di corrispondere con esse nonché il diritto ad una assistenza legale predisposta dalle loro autorità consolari.

11.7.   Diritti specifici dei minori

Ai minori soggetti al MAE si applicano, dal momento del loro arresto nello Stato membro di esecuzione, tutele specifiche (51). Tali tutele comprendono in particolare:

a)

il diritto all'informazione;

b)

il diritto che sia informato il titolare della responsabilità genitoriale;

c)

il diritto di essere assistito da un difensore;

d)

il diritto a un esame medico;

e)

il diritto a un trattamento specifico in caso di privazione della libertà personale;

f)

il diritto alla protezione della vita privata;

g)

il diritto di essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale durante il procedimento.

11.8.   Diritto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Alle persone soggette al MAE si applica il diritto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come previsto dalla direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (52).

Le persone soggette al MAE hanno il diritto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di esecuzione dal momento dell'arresto eseguito in conformità del MAE fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/1919).

Inoltre, le persone ricercate che esercitano il diritto di nominare un difensore nello Stato membro emittente affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/48/UE, hanno il diritto al patrocinio a spese dello Stato anche nello Stato membro emittente, nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/1919).

In entrambi i casi gli Stati membri possono applicare i criteri per la valutazione delle risorse di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/1919, che si applicano mutatis mutandis al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti relativi al MAE (articolo 5, paragrafo 3, della stessa direttiva). Tale valutazione delle risorse dovrà pertanto tenere conto di tutti i fattori pertinenti e obiettivi quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell'interessato, nonché il costo dell'assistenza di un difensore e il livello di vita in tale Stato membro per determinare se, in funzione dei criteri applicabili in tale Stato membro, il ricercato è privo di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore.


(1)  8216/2/08 REV 2 COPEN 70 EJN 26 EUROJUST 31.

(2)  17195/1/10 REV 1 COPEN 275 EJN 72 EUROJUST 139.

(3)  Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.

(4)  GU L 190, del 18.7.2002, pag. 1.

(5)  GU C 78 del 30.3.1995, pag. 2.

(6)  GU C 313 del 23.10.1996, pag. 12.

(7)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(8)  Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, Poltorak, C-452/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:858.

(9)  Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C-477/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:861.

(10)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

(11)  Decisione di esecuzione (UE) 2016/1209 della Commissione, del 12 luglio 2016, che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 203 del 28.7.2016, pag. 35).

(12)  Sentenza della Corte di giustizia dell'11 gennaio 2017, Grundza, C-289/15, ECLI:EU:C:2017:4, punto 38.

(13)  Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24).

(14)  Ordinanza della Corte di giustizia del 25 settembre 2015, A., C-463/15 PPU, ECLI:EU:C:2015:634.

(15)  GU L 327 dell'5.12.2008, pag. 27.

(16)  Sentenza della Corte di giustizia del 1o giugno 2016, Bob-Dogi, C-241/15, ECLI:EU:C:2016:385.

(17)  Sentenza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, Özçelik, C-453/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:860.

(18)  Sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, ECLI:EU:C:2007:261, punti da 48 a 61.

(19)  GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1.

(20)  Convenzione stabilita dal Consiglio, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (GU C 197 del 12.7.2000, pag. 3).

(21)  GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20.

(22)  GU L 337 dell'16.12.2008, pag. 102.

(23)  GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16.

(24)  Sentenza della Corte di giustizia del 14 novembre 2013, Baláž, C-60/12, ECLI:EU:C:2013:733.

(25)  Sentenza della CGUE del 1o dicembre 2008, Leymann e Pustovarov, C-388/08 PPU, ECLI:EU:C:2008:669.

(26)  Per un'introduzione generale sui compiti di Eurojust e della RGE si rinvia al documento «Assistenza nella cooperazione internazionale in materia penale per operatori giudiziari — Rete giudiziaria europea e Eurojust — Cosa possiamo fare per voi?», disponibile sia sul sito web della RGE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu) sia su quello di Eurojust (http://www.eurojust.europa.eu).

(27)  Sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2013, Jeremy F., C-168/13 PPU, ECLI:EU:C:2013:358.

(28)  Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, ECLI:EU:C:2015:474.

(29)  Sentenza della Corte di giustizia del 25 gennaio 2017, Vilkas, C-640/15, ECLI:EU:C:2017:39.

(30)  Per un'introduzione generale sui compiti di Eurojust e della RGE si rinvia al documento «Assistenza nella cooperazione internazionale in materia penale per operatori giudiziari — Rete giudiziaria europea e Eurojust — Cosa possiamo fare per voi?», disponibile sia sul sito web della RGE (https://www.ejn-crimjust.europa.eu) sia su quello di Eurojust (http://www.eurojust.europa.eu).

(31)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 luglio 2016, JZ, C-294/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:610.

(32)  Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, ECLI:EU:C:2009:616; sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 e C-659/15 PPU, ECLI:EU:C:2016:198.

(33)  Sentenza della Corte di giustizia del 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, ECLI:EU:C:2010:683.

(34)  Sentenza della Corte di giustizia del 27 maggio 2014, Spasic, C-129/14 PPU, ECLI:EU:C:2014:586.

(35)  Sentenza della Corte di giustizia del 17 luglio 2008, Kozłowski, C-66/08, ECLI:EU:C:2008:437.

(36)  Sentenza della Corte di giustizia del 5 settembre 2012, Lopes da Silva Jorge, C-42/11, ECLI:EU:C:2012:517.

(37)  Sentenza della Corte di giustizia del 26 febbraio 2013, Melloni, C-399/11, ECLI:EU:C:2013:107.

(38)  Sentenza della Corte di giustizia del 24 maggio 2016, Dworzecki, C-108/16 PPU, ECLI:EU:C:2016:346.

(39)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2010, I.B., C-306/09, ECLI:EU:C:2010:626.

(40)  GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

(41)  Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63, del 6.3.2002, pag. 1).

(42)  L'articolo 28, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE prevede che ogni Stato membro possa notificare che, nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l'assenso per la consegna o l'estradizione successiva. In base alle informazioni a disposizione della Commissione, soltanto la Romania ha effettuato tale notifica.

(43)  Sentenza della Corte di giustizia del 28 giugno 2012, West, C-192/12 PPU, ECLI:EU:C:2012:404.

(44)  Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15, ECLI:EU:C:2016:630.

(45)  GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1. La Danimarca non è vincolata da questa direttiva.

(46)  GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1. La Danimarca non è vincolata da questa direttiva.

(47)  GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1. La scadenza per il recepimento di questa direttiva era il 27 novembre 2016. La Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati da questa direttiva.

(48)  Articolo 5 della direttiva 2013/48/UE.

(49)  Articolo 6 della direttiva 2013/48/UE.

(50)  Articolo 7 della direttiva 2013/48/UE.

(51)  Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1). La scadenza per il recepimento da parte degli Stati membri è l'11 giugno 2019. La Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati da questa direttiva.

(52)  GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1. La scadenza per il recepimento di questa direttiva è il 25 maggio 2019. La Danimarca, il Regno Unito e l'Irlanda non sono vincolati da questa direttiva.


ALLEGATO I

Decisione quadro sul mandato d'arresto europeo (MAE), consolidamento non ufficiale  (1)

Testo della decisione quadro sul MAE in lingua italiana

DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 2002

relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

(2002/584/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, lettere a) e b), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando quanto segue:

(1)

In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato.

(2)

Il programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali, previsto al punto 37 delle conclusioni di Tampere e adottato dal Consiglio il 30 novembre 2000 (4), affronta la questione dell'esecuzione reciproca del mandato d'arresto.

(3)

Tutti o alcuni degli Stati membri aderiscono ad una serie di convenzioni nel settore dell'estradizione. Tra queste si possono annoverare la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977. I paesi nordici possiedono leggi sull'estradizione redatte in modo identico.

(4)

Inoltre, gli Stati membri hanno concluso tra loro le seguenti tre convenzioni concernenti in tutto o in parte l'estradizione, che fanno parte dell'acquis dell'Unione: la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo alla soppressione graduale dei controlli alle frontiere comuni nelle relazioni tra gli Stati membri parte della convenzione (5), del 19 giugno 1990, la convenzione del 10 marzo 1995 relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (6) e la convenzione del 27 settembre 1996 relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea (7).

(5)

L'obiettivo dell'Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia comporta la soppressione dell'estradizione tra Stati membri e la sua sostituzione con un sistema di consegna tra autorità giudiziarie. Inoltre l'introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell'esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all'azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. Le classiche relazioni di cooperazione finora esistenti tra Stati membri dovrebbero essere sostituite da un sistema di libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia penale, sia intervenute in una fase anteriore alla sentenza, sia definitive, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(6)

Il mandato d'arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(7)

Poiché l'obiettivo di sostituire il sistema multilaterale di estradizione creato sulla base della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri e può dunque, a causa della dimensione e dell'effetto, essere realizzato meglio a livello dell'Unione, il Consiglio può adottare misure, nel rispetto del principio di sussidiarietà menzionato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del trattato che istituisce le Comunità europee. La presente decisione quadro si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(8)

Le decisioni relative all'esecuzione di un mandato d'arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l'autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

(9)

Il ruolo delle autorità centrali nell'esecuzione del mandato d'arresto europeo dev'essere limitato all'assistenza pratica e amministrativa.

(10)

Il meccanismo del mandato d'arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L'attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea, constatata dal Consiglio in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dello stesso trattato, e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

(11)

Il mandato d'arresto europeo dovrebbe sostituire tra gli Stati membri tutti i precedenti strumenti in materia di estradizione, comprese le disposizioni del titolo III della convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen che riguardano tale materia.

(12)

La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (8), segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d'arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

(13)

Nessuna persona dovrebbe essere allontanata, espulsa o estradata verso uno Stato allorquando sussista un serio rischio che essa venga sottoposta alla pena di morte, alla tortura o ad altri trattamenti o pene inumane o degradanti.

(14)

Poiché tutti gli Stati membri hanno ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 relativa alla protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, è opportuno che i dati personali trattati nel contesto dell'attuazione della presente decisione quadro siano protetti in conformità con i principi di detta convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

CAPO 1

Principi generali

Articolo 1

Definizione del mandato d'arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione

1.   Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d'arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.   L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea non può essere modificato per effetto della presente decisione quadro.

Articolo 2

Campo d'applicazione del mandato d'arresto europeo

1.   Il mandato d'arresto europeo può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi.

2.   Danno luogo a consegna in base al mandato d'arresto europeo, alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro e indipendentemente dalla doppia incriminazione per il reato, i reati seguenti, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente, se in detto Stato membro il massimo della pena o della misura di sicurezza privative della libertà per tali reati è pari o superiore a tre anni:

partecipazione a un'organizzazione criminale,

terrorismo,

tratta di esseri umani,

sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile,

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

corruzione,

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,

riciclaggio di proventi di reato,

falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro,

criminalità informatica,

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali,

omicidio volontario, lesioni personali gravi,

traffico illecito di organi e tessuti umani,

rapimento, sequestro e presa di ostaggi,

razzismo e xenofobia,

furti organizzati o con l'uso di armi,

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,

truffa,

racket e estorsioni,

contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,

falsificazione di mezzi di pagamento,

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,

traffico illecito di materie nucleari e radioattive,

traffico di veicoli rubati,

stupro,

incendio volontario,

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,

dirottamento di aereo/nave,

sabotaggio.

3.   Il Consiglio può decidere in qualsiasi momento, deliberando all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo alle condizioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), di inserire altre categorie di reati nell'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio esamina, alla luce della relazione sottopostagli dalla Commissione ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, se sia opportuno estendere o modificare tale elenco.

4.   Per quanto riguarda i reati non contemplati dal paragrafo 2, la consegna può essere subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.

Articolo 3

Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato di arresto europeo

L'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: «autorità giudiziaria dell'esecuzione») rifiuta di eseguire il mandato d'arresto europeo nei casi seguenti:

1)

se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione, se quest'ultimo era competente a perseguire il reato secondo la propria legge penale;

2)

se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;

3)

se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione.

Articolo 4

Motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo:

1)

se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione; tuttavia in materia di tasse e di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato di arresto europeo non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di normativa in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legislazione dello Stato membro emittente;

2)

se contro la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è in corso un'azione nello Stato membro di esecuzione per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo;

3)

se le autorità giudiziarie dello Stato membro dell'esecuzione hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto europeo oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni;

4)

se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro in virtù del proprio diritto penale;

5)

se in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi del paese della condanna;

6)

se il mandato d'arresto europeo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno;

7)

se il mandato d'arresto europeo riguarda reati:

a)

che dalla legge dello Stato membro di esecuzione sono considerati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in un luogo assimilato al suo territorio; oppure

b)

che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro emittente, se la legge dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio.

Articolo 4 bis

Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente

1.   L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d'arresto europeo indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:

a)

a tempo debito:

i)

è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;

e

ii)

è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

b)

essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

c)

dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

i)

ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

ii)

non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

o

d)

non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:

i)

riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;

e

ii)

sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d'arresto europeo pertinente.

2.   Qualora il mandato d'arresto europeo sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e l'interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d'arresto europeo, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l'autorità emittente fornisce all'interessato copia della sentenza per il tramite dell'autorità di esecuzione. La richiesta dell'interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d'arresto europeo. La sentenza è trasmessa all'interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello.

3.   Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera d), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto dello Stato membro di emissione, a intervalli regolari o su richiesta dell'interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l'appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna.

Articolo 5

Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari

L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:

1)

[soppresso]

2)

Se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, l'esecuzione di tale mandato può essere subordinata alla condizione che lo Stato membro emittente preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena comminata — su richiesta o al più tardi dopo 20 anni — oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinché la pena o la misura in questione non siano eseguite.

3)

Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione, la consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente.

Articolo 6

Determinazione delle autorità giudiziarie competenti

1.   Per autorità giudiziaria emittente si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente che, in base alla legge di detto Stato, è competente a emettere un mandato d'arresto europeo.

2.   Per autorità giudiziaria dell'esecuzione si intende l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione che, in base alla legge di detto Stato, è competente dell'esecuzione del mandato di arresto europeo.

3.   Ciascuno Stato membro comunica al segretariato generale del Consiglio qual è l'autorità competente in base al proprio diritto interno.

Articolo 7

Ricorso all'autorità centrale

1.   Ciascuno Stato membro può designare un'autorità centrale o, quando il suo ordinamento giuridico lo prevede, delle autorità centrali per assistere le autorità giudiziarie competenti.

2.   Uno Stato membro può, se l'organizzazione del proprio sistema giudiziario interno lo rende necessario, affidare alla (alle) propria (proprie) autorità centrale (centrali) la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

Lo Stato membro che voglia avvalersi delle facoltà descritte nel presente articolo comunica al segretariato generale del Consiglio le informazioni relative all'autorità centrale (alle autorità centrali) designata(e). Dette indicazioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.

Articolo 8

Contenuto e forma del mandato d'arresto europeo

1.   Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

a)

identità e cittadinanza del ricercato;

b)

il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

c)

indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione degli articoli 1 e 2;

d)

natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo 2;

e)

descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f)

pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g)

per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2.   Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro può al momento dell'adozione della presente decisione quadro, o successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee.

CAPO 2

Procedura di consegna

Articolo 9

Trasmissione di un mandato d'arresto europeo

1.   Quando il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare il mandato d'arresto europeo direttamente all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

2.   L'autorità giudiziaria emittente può, in ogni caso, decidere di segnalare la persona ricercata nel Sistema di Informazione Schengen (SIS).

3.   Siffatta segnalazione è effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni. Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Per un periodo transitorio, fintanto che il SIS non sarà in grado di trasmettere tutte le informazioni di cui all'articolo 8, la segnalazione equivarrà ad un mandato d'arresto europeo in attesa del ricevimento in debita forma dell'originale da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Articolo 10

Modalità di trasmissione di un mandato d'arresto europeo

1.   Se l'autorità giudiziaria emittente ignora quale sia l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente, effettua le ricerche necessarie, specie attraverso i punti di contatto della Rete giudiziaria europea (9), per ottenere tale informazione dallo Stato di esecuzione.

2.   Se l'autorità giudiziaria emittente lo desidera, la trasmissione può essere effettuata mediante il sistema di telecomunicazione protetto della Rete giudiziaria europea.

3.   Se non è possibile ricorrere al Sistema di Informazione Schengen, l'autorità giudiziaria emittente può fare ricorso ai servizi dell'Interpol per comunicare il mandato d'arresto europeo.

4.   L'autorità giudiziaria emittente può trasmettere il mandato d'arresto europeo con qualsiasi mezzo sicuro in grado di produrre una registrazione scritta a condizioni che consentano allo Stato membro dell'esecuzione di verificarne l'autenticità.

5.   Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri.

6.   Se l'autorità che riceve un mandato d'arresto europeo non ha la competenza per dargli seguito, lo trasmette d'ufficio alla sua autorità nazionale competente e ne informa l'autorità giudiziaria emittente.

Articolo 11

Diritti del ricercato

1.   Quando il ricercato è arrestato l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d'arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente.

2.   Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione.

Articolo 12

Mantenimento in custodia

Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto europeo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell'esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l'autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga.

Articolo 13

Consenso alla consegna

1.   Se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all'articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione.

2.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine il ricercato ha diritto all'assistenza di un consulente legale.

3.   Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione.

4.   Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Ciascuno Stato membro può prevedere la revocabilità del consenso ed eventualmente della rinuncia in conformità con le norme applicabili di diritto interno. In tal caso per fissare i termini di cui all'articolo 17 non si tiene conto del periodo che intercorre tra la data del consenso e quella della revoca. Lo Stato membro che desidera sfruttare detta possibilità ne informa il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea all'atto dell'adozione della presente decisione quadro e indica le modalità in base alle quali è possibile la revoca del consenso nonché qualsiasi modifica.

Articolo 14

Audizione del ricercato

Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all'articolo 13 l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità con il diritto interno di tale Stato membro dell'esecuzione.

Articolo 15

Decisione sulla consegna

1.   L'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2.   L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 17.

3.   L'autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

Articolo 16

Decisione in caso di concorso di richieste

1.   Se due o più Stati membri hanno emesso un mandato di arresto europeo nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati di arresto deve essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità relativa e del luogo in cui è avvenuto il reato, delle date rispettive di emissione dei mandati di arresto europei nonché del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà.

2.   L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere una consulenza all'Eurojust (10) per prendere la decisione di cui al paragrafo 1.

3.   In caso di conflitto tra un mandato di arresto europeo ed una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo, la competente autorità dell'esecuzione decide se dare la precedenza al mandato di arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Articolo 17

Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato di arresto europeo

1.   Un mandato d'arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

2.   Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.

3.   Negli altri casi, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato.

4.   In casi particolari, se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.

5.   Fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non prende una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto europeo, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

6.   Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d'arresto europeo deve essere motivato.

7.   Se, in circostanze eccezionali, uno Stato membro non è in grado di rispettare i termini stabiliti dal presente articolo, esso ne informa Eurojust, indicando i motivi del ritardo. Inoltre, uno Stato membro che ha subito ritardi ripetuti nell'esecuzione dei mandati d'arresto da parte di un altro Stato membro ne informa il Consiglio affinché sia valutata l'attuazione della presente decisione quadro a livello degli Stati membri.

Articolo 18

Situazione in attesa della decisione

1.   Se il mandato d'arresto europeo è stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione deve:

a)

o accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dell'articolo 19;

b)

o accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.

2.   Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

3.   In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato membro di esecuzione per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna.

Articolo 19

Audizione della persona in attesa della decisione

1.   L'audizione della persona ricercata è effettuata da un'autorità giudiziaria, assistita da un'altra persona designata conformemente alla legislazione dello Stato membro dell'autorità giudiziaria richiedente.

2.   L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione e alle condizioni determinate di comune accordo dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

3.   La competente autorità giudiziaria dell'esecuzione può incaricare un'altra autorità giudiziaria del proprio Stato membro di partecipare all'audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo e delle condizioni precedentemente stabilite.

Articolo 20

Privilegi e immunità

1.   Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione, il termine di cui all'articolo 17 comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato.

Lo Stato membro di esecuzione assicura che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità.

2.   Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete ad un'autorità dello Stato membro di esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece competente un'autorità di un altro Stato o organizzazione internazionale, spetta all'autorità giudiziaria emittente farne richiesta.

Articolo 21

Conflitto di obblighi internazionali

La presente decisione quadro non pregiudica gli obblighi dello Stato membro di esecuzione qualora il ricercato vi sia stato estradato da uno Stato terzo e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'estradizione. Lo Stato membro di esecuzione prende tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso dello Stato dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro emittente. I termini di cui all'articolo 17 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui dette norme in materia di specialità cessano di essere applicate. In attesa della decisione dello Stato da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato membro di esecuzione si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

Articolo 22

Notifica della decisione

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d'arresto europeo.

Articolo 23

Termine per la consegna

1.   Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.

2.   Egli è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.

3.   Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

4.   La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, ad esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto europeo viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

5.   Allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4, se la persona continua a trovarsi in stato di custodia, essa è rilasciata.

Articolo 24

Consegna rinviata o condizionale

1.   L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o, se è già stato condannato, affinché possa scontare nel suo territorio una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto europeo.

2.   Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente.

Articolo 25

Transito

1.   Ciascuno Stato membro consente, salvo che si avvalga della possibilità di rifiutare qualora il transito di un suo cittadino o residente sia richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, il transito attraverso il suo territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbia ricevuto informazioni circa:

a)

l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo;

b)

l'esistenza di un mandato d'arresto europeo;

c)

la natura e la qualificazione giuridica del reato;

d)

la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data ed il luogo.

Se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di transito, il transito può essere subordinato alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di transito per scontarvi la pena o la misura di sicurezza pronunciata nello Stato membro emittente.

2.   Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale ad esse relativa. Gli Stati membri comunicano tale designazione al segretariato generale del Consiglio.

3.   La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. Lo Stato membro di transito rende nota la sua decisione con la medesima procedura.

4.   La presente decisione quadro non si applica, se sono utilizzate le vie aeree senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato membro emittente fornisce all'autorità designata ai sensi del paragrafo 2 le informazioni di cui al paragrafo 1.

5.   Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata da un paese terzo verso uno Stato membro il presente articolo è applicabile mutatis mutandis. In particolare, l'espressione «mandato d'arresto europeo» sarà sostituita dai termini «richiesta di estradizione».

CAPO 3

Effetti della consegna

Articolo 26

Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato di esecuzione

1.   Lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato emittente in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.

2.   A tal fine l'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale designata ai sensi dell'articolo 7 trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto europeo.

Articolo 27

Eventuali azioni penali per altri reati

1.   Ogni Stato membro può notificare al segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica si presume che sia stato accordato l'assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stato consegnato salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2.   Salvi i casi previsti ai paragrafi 1 e 3, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

3.   Il paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

a)

quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b)

il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;

c)

il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d)

qualora la persona sia soggetta ad una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può restringere la sua libertà personale;

e)

qualora la persona abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 13;

f)

qualora, dopo essere stata consegnata, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta dalle competenti autorità giudiziarie dello Stato membro emittente e verbalizzata in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Essa è redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;

g)

qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dia il suo assenso in conformità del paragrafo 4.

4.   La richiesta di assenso è presentata dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2. L'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro. L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4. La decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato emittente deve fornire le garanzie ivi previste.

Articolo 28

Consegna o estradizione successiva

1.   Ogni Stato membro può notificare al segretariato generale del Consiglio che, nei suoi rapporti con altri Stati membri che hanno effettuato la stessa notifica, si presume che sia stato accordato l'assenso per la consegna della persona ad uno Stato membro, diverso dallo Stato membro di esecuzione, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2.   Una persona consegnata allo Stato membro emittente a seguito di un mandato d'arresto europeo può comunque essere consegnata senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:

a)

quando, pur avendo avuto l'opportunità di farlo, il ricercato non ha lasciato il territorio dello Stato membro al quale è stato consegnato nei 45 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva oppure vi ha fatto ritorno dopo averlo lasciato;

b)

qualora il ricercato consenta ad essere consegnato ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione a seguito di un mandato d'arresto europeo. Il consenso è raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente e verbalizzato in conformità con il diritto interno di quest'ultimo. Esso è redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto ad essere assistita da un consulente legale;

c)

allorché il ricercato non beneficia della regola della specialità, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 3, lettere a), e), f) e g).

3.   L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna ad un altro Stato membro secondo le seguenti regole:

a)

la richiesta di assenso è presentata in conformità dell'articolo 9, corredata delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 8, paragrafo 2;

b)

l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto della presente decisione quadro;

c)

la decisione interviene entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta;

d)

l'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 3 e può essere altrimenti rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 4.

Per le situazioni di cui all'articolo 5 lo Stato membro emittente deve fornire le garanzie ivi previste.

4.   In deroga al paragrafo 1, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto europeo non è estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato, nonché della legislazione nazionale del medesimo.

Articolo 29

Consegna di beni

1.   L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità della legislazione nazionale e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che:

a)

possono essere necessari come prova, ovvero

b)

sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.

2.   I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.

3.   Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nel territorio dello Stato membro di esecuzione, quest'ultimo può, qualora i beni siano necessari in relazione ad un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli allo Stato membro emittente a condizione che siano successivamente restituiti.

4.   Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1 acquisiti dallo Stato membro di esecuzione o da terzi. Ove tali diritti sussistano, lo Stato membro emittente restituisce i beni in questione, senza alcun onere, allo Stato membro di esecuzione quanto prima possibile dopo la fine del procedimento penale.

Articolo 30

Spese

1.   Le spese sostenute sul territorio dello Stato membro di esecuzione per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo sono a carico di detto Stato membro.

2.   Tutte le altre spese sono a carico dello Stato membro emittente.

CAPO 4

Disposizioni generali e finali

Articolo 31

Relazioni con gli altri strumenti giuridici

1.   Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1o gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri:

a)

convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l'estradizione;

b)

accordo tra gli Stati membri delle Comunità europee sulla semplificazione e la modernizzazione delle modalità di trasmissione delle domande di estradizione del 26 maggio 1989;

c)

convenzione relativa alla procedura semplificata di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 10 marzo 1995;

d)

convenzione relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea del 27 settembre 1996;

e)

titolo III, capitolo 4 della convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni.

2.   Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o intese bilaterali o multilaterali vigenti al momento dell'adozione della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre gli obiettivi di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato.

Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro nella misura in cui questi consentono di approfondire o di andare oltre il contenuto di quest'ultima e contribuiscono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna del ricercato, segnatamente fissando termini più brevi di quelli dell'articolo 17, estendendo l'elenco dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, riducendo ulteriormente i motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4 o abbassando la soglia di cui all'articolo 2, paragrafo 1 o 2.

Gli accordi e le convenzioni di cui al secondo comma non possono in alcun caso pregiudicare le relazioni con gli Stati membri che non sono parti degli stessi.

Gli Stati membri notificano al Consiglio e alla Commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente decisione quadro gli accordi e le intese esistenti di cui al primo comma che vogliono continuare ad applicare.

Gli Stati membri notificano inoltre al Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi o le nuove intese come previsto al secondo comma.

3.   Laddove gli accordi e le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica la presente decisione quadro, tali strumenti continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e gli altri Stati membri.

Articolo 32

Disposizione transitoria

Le richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1o gennaio 2004 continueranno ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione. Le richieste ricevute a partire dal 1o gennaio 2004 saranno soggette alle norme adottate dagli Stati membri conformemente alla presente decisione quadro. Tuttavia ogni Stato membro può, al momento dell'adozione della presente decisione quadro da parte del Consiglio, fare una dichiarazione secondo cui in qualità di Stato dell'esecuzione esso continuerà a trattare le richieste relative a reati commessi prima di una data da esso precisata conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente al 1o gennaio 2004. La data in questione non può essere posteriore al 7 agosto 2002. Tale dichiarazione saràpubblicata nella Gazzetta ufficiale e può essere ritirata in qualsiasi momento.

Articolo 33

Disposizioni relative all'Austria e a Gibilterra

1.   Fintanto che non avrà modificato l'articolo 12, paragrafo 1 della «Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz» e, al più tardi, sino al 31 dicembre 2008, l'Austria può autorizzare le proprie autorità giudiziarie dell'esecuzione a rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto europeo se il ricercato è un cittadino austriaco e se il reato per cui il mandato d'arresto europeo è stato emesso non è punibile a norma della legislazione austriaca.

2.   La presente decisione si applica a Gibilterra.

Articolo 34

Attuazione

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 31 dicembre 2003.

2.   Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. Nel procedere in tal senso ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione quadro nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione.

Il segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 4 e dell'articolo 25, paragrafo 2. Provvederà inoltre alla pubblicazione di tali informazioni nella Gazzetta ufficiale.

3.   Sulla base delle informazioni trasmesse dal segretariato generale del Consiglio, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2004, una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro accompagnata, se opportuno, da proposte legislative.

4.   Nel secondo semestre del 2003 il Consiglio valuta in particolare l'applicazione pratica delle disposizioni della presente decisione quadro da parte degli Stati membri nonché il funzionamento del sistema di informazione Schengen.

Articolo 35

Entrata in vigore

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il presidente

M. RAJOY BREY


(1)  Il presente testo consolidato non ufficiale contiene solo i considerando della decisione quadro 2002/584/GAI. Esso non comprende i considerando della decisione quadro 2009/299/GAI che ha modificato la decisione quadro 2002/584/GAI

(2)  GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 305.

(3)  Parere reso il 9 gennaio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU C 12 E del 15.1.2001, pag. 10.

(5)  GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

(6)  GU C 78 del 30.3.1995, pag. 2.

(7)  GU C 313 del 13.10.1996, pag. 12.

(8)  GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

(9)  Azione comune del 29 giugno 1998 sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea (GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4).

(10)  Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1).


ALLEGATO II

MODELLO DI MANDATO D'ARRESTO EUROPEO, contenuto nell'allegato della decisione quadro sul MAE

MANDATO D'ARRESTO EUROPEO  (1)

Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.

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(1)  Il presente mandato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione, se noto, o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato.


ALLEGATO III

Orientamenti sulla compilazione del mandato d'arresto europeo (MAE)

Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.

Commento

Si raccomanda di compilare il MAE tramite lo strumento Compendio della Rete giudiziaria europea (RGE), disponibile sul sito Internet della stessa. Questo strumento informatico permette di compilare il modello in modo altrettanto agevole che nel modulo Word, ma in più presenta varie caratteristiche moderne che facilitano l'uso, quali: la possibilità d'importare direttamente i dati relativi alle autorità giudiziarie dell'esecuzione competenti dall'Atlante giudiziario (Atlas) della RGE; l'ottenimento immediato del testo statico del modello nella o nelle lingue accettate dallo Stato membro di esecuzione; il salvataggio e l'invio del modello per posta elettronica.

Può tuttavia risultare opportuno scaricare il modello in formato Word dal sito web della RGE (sezione Biblioteca legale) nella lingua dell'autorità giudiziaria emittente (ossia la propria) e salvarlo sul proprio computer nell'eventualità che, in situazioni di urgenza, non sia possibile accedere al sito web al momento necessario.

Può altresì risultare opportuno scaricare il modello dal sito web della RGE (sezione Biblioteca legale) in tutte le lingue, soprattutto in quelle accettate più frequentemente dagli altri Stati membri, e salvarlo sul proprio computer.

Se si usa il modulo Word, questo va compilato nella propria lingua su computer (e non scritto a mano). Quando si usa il Compendio, il modello è sempre compilato su computer.

Se una casella non è pertinente, scrivere «non pertinente» o indicare chiaramente, ad esempio con un segno preciso (es.: —) che non è pertinente. Non è ammessa nessuna cancellazione di caselle o altra variazione nel modello di MAE.

Se il MAE riguarda più reati, indicarli per numero 1,2,3 ecc. mantenendo la stessa numerazione in tutto il mandato, in particolare nella casella b).

Casella a)

Informazioni necessarie per l'identificazione del ricercato

Commento:

Compilare tutti i campi, se possibile.

a)

Informazioni relative all'identità della persona ricercata:

Cognome: Commento: campo obbligatorio. Inserire anche il precedente cognome ufficiale, se noto, e scrivere il cognome come nella lingua nazionale: il cognome non va tradotto. Accertarsi che l'ordine sia corretto, ossia che non sia inserito un nome al posto del cognome, e verificare attentamente gli inserimenti se uno stesso fascicolo interessa due o più persone con cognomi simili [ad esempio, in ordine diverso o con lievi variazioni.

Nome(i): Commento: campo obbligatorio.

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso: Commento: Inserire i falsi nomi. Indicare i soprannomi tra parentesi. Se la persona si serve di una falsa identità, questa va inserita in tutti i campi, ad esempio falsa data di nascita e falso indirizzo.

Sesso: Commento: campo obbligatorio.

Nazionalità: Commento: campo obbligatorio. In caso di cittadinanza multipla, indicarle tutte.

Data di nascita: Commento: campo obbligatorio.

Luogo di nascita: Commento: campo obbligatorio se l'informazione è disponibile.

Residenza e/o indirizzo noto: Commento: campo obbligatorio se l'informazione è disponibile.

Indicare «sconosciuti» in mancanza di informazioni.

Se noto: lingua o lingue che la persona ricercata comprende:

Segni particolari/descrizione della persona ricercata: Commento: campo obbligatorio se l'informazione è disponibile. Indicare anche se la persona è pericolosa e/o può essere armata.

Fotografia e impronte digitali della persona, ove siano disponibili e possano essere trasmesse, o estremi della persona da contattare per ottenere tali dati o un profilo del DNA (ove tali dati possono essere comunicati, ma non sono stati trasmessi). Commento: da fornire obbligatoriamente via Interpol o SIS se l'informazione è disponibile. È fondamentale per garantire che sia arrestata la persona giusta.

Verificare attentamente gli inserimenti se uno stesso fascicolo interessa due o più persone con nomi simili (ad esempio, stesso nome in un ordine diverso o lievi variazioni del nome).

Casella b)

Informazioni relative alla decisione sulla quale si basa il MAE

Commento:

Il modello va compilato in ordine alla finalità del MAE richiesta: azione penale e/o esecuzione di una sentenza. La casella b) riporta i termini «decisione sulla quale si basa il mandato», che rimandano a una decisione giudiziaria distinta dal MAE. Rientrano nell'espressione «decisione giudiziaria» le decisioni delle autorità degli Stati membri che amministrano la giustizia penale, ma non quelle dei servizi di polizia. Laddove una decisione che ha comportato una misura di sicurezza privativa della libertà è stata mutata, ad esempio, in una sentenza in absentia, occorre emettere un nuovo MAE (con una nuova intitolazione).

 

Fase preprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale)

b).1 Identificare la decisione su cui si basa il MAE (ad esempio, provvedimento giudiziario o mandato d'arresto, emesso il gg/mm/aaaa, che ha stabilito una misura coercitiva di detenzione preventiva). NB: se si compila la casella b).1, occorre compilare anche la casella c).1.

 

Fase postprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una condanna o se la condanna è stata emessa in absentia).

b).1 Se il MAE è emesso in cause pronunciate in absentia, identificare la decisione dell'autorità giudiziaria.

b).2 Riferirsi alla sentenza o decisione pertinente, diventata definitiva il gg/mm/aaaa, e inserire il numero di causa e il nome dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la decisione. In alcuni Stati membri il fatto che la condanna non sia ancora eseguibile, perché è possibile un ricorso, perché non è ancora pronunciata in via definitiva, comporta la compilazione della casella b).1 e NON della casella b).2.

NB: se si compila la casella b).2, occorre compilare anche la casella c).2.

b)

Decisione sulla quale si basa il mandato:

1.

Mandato d'arresto o decisione giudiziaria che abbia la stessa forza:

Tipo: Commento: specificare il provvedimento giudiziario, la data e il riferimento della causa.

2.

Sentenza esecutiva: Commento: se la sentenza è esecutiva, specificare anche la data in cui è diventata definitiva.

Numero di riferimento: Commento: indicare data, numero di causa, tipo di decisione. Non tradurre i riferimenti.

Casella c)

Informazioni sulla durata della pena

Commento:

Questa casella ha lo scopo di mettere agli atti il fatto che il MAE soddisfa i requisiti sulle soglie di pena di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro. Durante la fase preprocessuale, il minimo previsto si applicherà alla pena che potrebbe essere inflitta in linea di principio e, laddove sia emessa una condanna, si applicherà alla durata della pena effettiva. Come per la casella b), compilare il o i paragrafi pertinenti tenuto conto della fase in cui si trova il procedimento penale.

 

Fase preprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale)

c) 1 Indicare la pena massima che può essere inflitta. NB: norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro, il MAE può essere emesso per fatti puniti con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi. Se si compila la casella b).1, occorre compilare anche la casella c).1.

 

Fase postprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una condanna o se la condanna è stata emessa in absentia).

c) 2 Indicare la durata della pena o della misura di sicurezza privative della libertà inflitta. NB: a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro, il MAE può essere emesso per condanne pronunciate di durata non inferiore a quattro mesi se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza. Se si compila la casella b).2, occorre compilare anche la casella c).2.

c) 2 Indicare anni, mesi e giorni. NB: la decisione quadro sul MAE non prevede una soglia minima di pena residua da scontare. Si raccomanda di ponderare attentamente la decisione di emettere un MAE nelle situazioni in cui la pena residua è inferiore a 4 mesi anche se la pena originaria era pari o superiore a 4 mesi.

c)

Indicazioni sulla durata della pena:

1.

Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà previste per il reato/i reati:

2.

Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta: Commento: nei casi in cui siano state disposte una pena o misura di sicurezza privative della libertà, la loro durata può essere indeterminata, ad esempio ergastolo o pena che comporta un'assistenza psichiatrica.

Pena residua da scontare: Commento: se la pena ha durata indeterminata ma pari almeno a quattro mesi, indicare che restano da scontare almeno 4 mesi.

Casella d)

Casi di decisioni emesse in absentia

d)

Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1.

☐ Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2.

☐ No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3.

Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a.

☐ l'interessato è stato citato personalmente il … (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b.

☐ l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2.

☐ essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3.

☐ l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il … (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e

l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

OPPURE

3.4.

☐ l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma

l'interessato riceverà personalmente la notifica di tale decisione senza indugio dopo la consegna, e

al momento della notifica della decisione, l'interessato sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e che può condurre alla riforma della decisione originaria, e

l'interessato sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare un ricorso in appello, che sarà di … giorni.

4.

Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

Casella e)

Reati

Commento:

Spetta all'autorità giudiziaria emittente stabilire se il reato rientra in una delle 32 categorie cui non si applica il controllo della doppia incriminazione, basandosi sulla definizione del reato nel diritto penale dello Stato membro di emissione. Non è necessario inserire il testo della legge nazionale nel MAE o allegarglielo: si evitano così anche traduzioni inutili di testi giuridici.

Occorre descrivere sempre esaurientemente le circostanze del caso, trasmettendo tutte le informazioni pertinenti, così da permettere alle autorità dello Stato membro di esecuzione di valutare se vada applicata la regola della specialità e se siano presenti motivi di non esecuzione, ad esempio il principio ne bis in idem e la prescrizione.

Fase preprocessuale e postprocessuale

Inserire il numero di reati pertinenti.

Assicurare la coerenza con i reati descritti.

Per decidere se includere o no i reati accessori tenere presenti i commenti contenuti al riguardo nel manuale (sezione 2.3).

Illustrare in modo preciso i fatti che suffragano il MAE.

Concentrarsi sui fatti che coinvolgono la persona da consegnare.

Descrivere sempre i fatti necessari a tal fine (persona responsabile, grado di partecipazione o di esecuzione, luogo, momento (data e ora), quantità, mezzo, danni o lesioni conseguenti, intenzione o scopo, profitto ecc.).

La descrizione dei fatti dovrebbe presentarsi come breve sintesi e non come trascrizione integrale di pagine intere del fascicolo. Tuttavia, per casi più complessi e in particolare laddove si applica la doppia incriminazione (reati non elencati), può risultare necessaria una descrizione più estesa per documentare gli elementi principali dei fatti. In questi casi, inserire i dati essenziali ai fini della decisione sul MAE da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione, in particolare per individuare eventuali motivi di non esecuzione o ai fini dell'applicazione della regola della specialità.

In presenza di più reati, illustrare i fatti in modo che la descrizione si ricolleghi alla corrispondente qualificazione giuridica.

Usare frasi brevi e semplici che siano facili da tradurre.

Una breve descrizione sarà anche utile per l'ufficio nazionale SIRENE ai fini dell'inserimento di segnalazioni nel SIS.

Inserire la qualificazione giuridica del reato (indicare la disposizione di diritto penale che viola). Non è però necessario aggiungere al MAE i testi di legge: comporterebbe solo traduzioni inutili.

L'autorità giudiziaria emittente dovrebbe spuntare la pertinente casella nell'elenco se riconosce il reato come uno dei 32 elencati infra e il reato è punibile con una pena o misura di sicurezza privative della libertà il cui massimo è almeno tre anni.

Laddove possibile, si raccomanda di usare un solo modello per un MAE relativo ad una persona. Se il MAE contiene diversi reati, occorre precisare (ad esempio indicando «reato 1», «reato 2», «reato 3»,…) quale casella spuntata si applica a quale reato (cfr. in particolare casella b)]. NB: il SIS consente di inserire una sola segnalazione per l'arresto, ma è possibile allegare a ciascuna più di un MAE.

MAE diversi, emessi dallo stesso Stato membro per la stessa persona, non vanno considerati concorrenti.

e)

Reati:

Il presente mandato è emesso per un totale di: …reati.

Descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l'ora), il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata. Commento: per chiarezza, laddove ad esempio si tratti di 3 reati, le descrizioni vanno numerate 1, 2 e 3. Usare frasi brevi, ma fornire una descrizione completa dei fatti. La precisione è essenziale.

Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili:

Commento: inserire la qualificazione giuridica del reato e indicare quali disposizioni della normativa nazionale applicabile viola.

I.

Contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente e puniti in detto Stato membro con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni:

partecipazione a un'organizzazione criminale;

terrorismo;

tratta di esseri umani;

sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

corruzione;

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

riciclaggio di proventi di reato;

falsificazione di monete, ivi compresa la contraffazione dell'euro;

criminalità informatica;

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;

omicidio volontario, lesioni personali gravi;

traffico illecito di organi e tessuti umani;

rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

razzismo e xenofobia;

furti organizzati o con l'uso di armi;

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

truffa;

racket e estorsioni;

contraffazione e pirateria in materia di prodotti;

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

falsificazione di mezzi di pagamento;

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

traffico di veicoli rubati;

stupro;

incendio doloso;

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

dirottamento di aereo/nave;

sabotaggio.

II.

Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto I: Commento: quanto già descritto in riferimento ad e) non va ripetuto nella sezione II. Oltre alla descrizione circostanziata, non sono necessarie ulteriori informazioni in ordine alla legislazione nazionale.

Se le circostanze sono già state indicate sopra, non ripeterle. Non inserire testi giuridici se le circostanze sono state chiaramente specificate; compilare la presente casella soltanto se si applica la doppia incriminazione e occorre fornire maggiori dettagli delle circostanze rispetto a quanto indicato prima. L'autorità giudiziaria che deve verificare la doppia incriminazione non ha bisogno del testo giuridico, ma solo di conoscere le precise circostanze del caso; alcune giurisdizioni richiedono nondimeno copia del testo giuridico.

Casella f)

Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

Commento:

Questa casella non dev'essere necessariamente compilata.

Può essere usata per osservazioni relative all'extraterritorialità, all'interruzione dei termini di prescrizione e ad altre conseguenze del reato. Non occorre di solito indicare l'interruzione del termine di prescrizione ma, se il reato è stato commesso molto tempo prima, può essere un'indicazione utile.

La casella può essere usata anche quando esistono circostanze speciali riguardanti l'esecuzione del MAE, che potrebbe risultare agevolata dalla comunicazione di ulteriori informazioni in questa sede nonostante le possibilità di comunicazione diretta, ad esempio:

osservazioni relative a restrizioni nei contatti con terzi dopo l'arresto, indicazioni inerenti al rischio di distruzione delle prove o di recidiva;

indicazione delle circostanze che, in base alla decisione quadro 2008/909/GAI, rendono probabile che il ricercato possa essere successivamente trasferito per scontare un'eventuale pena privativa della libertà nello Stato membro di esecuzione a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della decisione sul MAE (ad esempio, perché nello Stato membro di esecuzione ha la residenza, un lavoro, legami familiari ecc.);

richiesta di assenso di cui all'articolo 27, paragrafo 4 della decisione quadro sul MAE;

altre richieste di cooperazione giudiziaria, ad esempio un ordine europeo di indagine penale, da eseguirsi simultaneamente;

relazione con altri MAE;

accordi sui MAE concorrenti raggiunti fra le autorità giudiziarie emittenti, in modo che l'autorità giudiziaria di esecuzione se ne renda conto immediatamente e possa tenerli in considerazione, soprattutto gli accordi raggiunti in riunioni di coordinamento presso Eurojust;

a norma della direttiva 2013/48/UE, informazioni sul difensore nello Stato membro di emissione che può assistere il difensore nello Stato membro di esecuzione (avvocato scelto dalla persona o nominato d'ufficio);

a norma dell'articolo 22 della decisione quadro 2009/829/GAI, informazioni su eventuali misure cautelari precedenti (loro violazione).

f)

Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

(NB: possono essere incluse, in tale sede, eventuali osservazioni relative all'extraterritorialità, all'interruzione dei termini di prescrizione e ad altre conseguenze del reato)

Casella g)

Sequestro

Commento:

Fase preprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale)

Fornire una breve descrizione dell'articolo richiesto (telefono cellulare, computer portatile, tablet, arma, documento d'identità, documento di viaggio ecc.). Se questo tipo di collaborazione non è richiesto, scrivere «non pertinente».

Ad esempio, descrivere l'arma di cui è chiesto il sequestro.

Se disponibili, fornire informazioni su un ordine europeo di indagine penale o un provvedimento di blocco o sequestro trasmessi distintamente.

La casella g) riguarda gli «oggetti personali»; indicare gli oggetti che possono costituire prove, ad esempio computer portatile, documenti personali o telefoni cellulari, in modo da consentirne il sequestro.

g)

Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che possono essere necessari come prova.

Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che sono stati acquisiti dalla persona ricercata a seguito del reato:

Descrizione e ubicazione dei beni (se noti):

Casella h)

Commento:

I trattini sono trasformati in caselle: spuntare laddove pertinente. Se la legge non prevede l'ergastolo, scrivere «non pertinente».

 

Fase preprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esercizio dell'azione penale)

Se pertinente, contrassegnare la casella.

 

Fase postprocessuale (MAE emesso ai fini dell'esecuzione di una condanna o se la condanna è stata emessa in absentia).

Se pertinente, contrassegnare la casella.

h)

Il reato/i reati in base ai quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso sono punibili con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita/hanno comportato l'inflizione di siffatta pena o misura:

il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede la revisione della pena inflitta — su richiesta o al più tardi dopo 20 anni — affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita,

e/o

il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù del diritto o della prassi dello Stato membro emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita.

Casella i)

Informazioni sull'autorità giudiziaria emittente

Commento:

Nome del rappresentante: nelle varie versioni linguistiche si farà riferimento al «titolare» dell'autorità giudiziaria.

Inserire l'indirizzo dell'autorità giudiziaria emittente.

Inserire numero di telefono/fax/e-mail dell'autorità giudiziaria emittente, preferibilmente quelli a cui è reperibile 24 ore al giorno.

Estremi di contatto per le modalità pratiche: se possibile, indicare il nome e gli estremi di un operatore giudiziario che conosce una lingua straniera pertinente.

i)

Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato:

Denominazione ufficiale: …

Nome del rappresentante: …

Funzione (titolo/grado): …

Numero di riferimento del fascicolo: …

Indirizzo: …

Numero di telefono (codice del paese) (codice della città) […] …

Numero di fax (codice del paese) (codice della città) […] …

E-mail: Commento: indicare un indirizzo ufficiale di posta elettronica che è consultato frequentemente.

Estremi della persona da contattare per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative alla consegna:

Informazioni sugli estremi dell'autorità centrale

In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrative di mandati d'arresto europei:

 

Denominazione dell'autorità centrale: …

 

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome): …

 

Indirizzo: …

 

Numero di telefono (codice del paese) (codice della città) […] …

 

Numero di fax (codice del paese) (codice della città) […] …

 

E-mail:

Firma dell'autorità giudiziaria emittente e relative informazioni

Commento:

Può essere un'autorità giudiziaria o, ad esempio, un cancelliere che firma a nome del giudice.

Firma dell'autorità giudiziaria emittente e/o del suo rappresentante:

Nome:

Funzione (titolo/grado): …

Data: …

Timbro ufficiale (se disponibile): Commento: è il timbro ufficiale dell'autorità giudiziaria emittente secondo la legislazione nazionale. Apporlo sempre se disponibile.


ALLEGATO IV

Lingue accettate dagli Stati membri per la ricezione di un MAE

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione quadro sul MAE, gli Stati membri hanno rilasciato le dichiarazioni seguenti relativamente alle lingue accettate per la ricezione di un MAE:

Austria

tedesco o altra lingua in reciprocità (accetta di ricevere un MAE nella lingua ufficiale dello Stato membro che a sua volta accetta di ricevere un MAE emesso dalle autorità giudiziarie austriache in tedesco)

Belgio

francese, neerlandese, tedesco

Bulgaria

bulgaro

Cipro

greco, turco, inglese

Repubblica ceca

ceco; per la Repubblica slovacca, la Repubblica ceca accetterà un MAE redatto in lingua slovacca o corredato di una traduzione in lingua slovacca, mentre per l'Austria la Repubblica ceca accetterà un MAE in tedesco

Danimarca

danese, inglese, svedese

Estonia

estone o inglese

Finlandia

finlandese, svedese, inglese

Francia

francese

Germania

La Germania applica la reciprocità (accetta di ricevere un MAE nella lingua ufficiale dello Stato membro che a sua volta accetta di ricevere un MAE emesso dalle autorità giudiziarie tedesche in tedesco)

Grecia

greco

Ungheria

ungherese o traduzione del MAE in ungherese. Per gli Stati membri che non accettano solo MAE nella loro lingua o in una delle loro lingue ufficiali, l'Ungheria accetta il MAE in inglese, francese o tedesco, o corredato di una traduzione in una di queste lingue

Irlanda

irlandese o inglese o una lingua che il ministero della Giustizia può prescrivere con un'ordinanza, o il MAE corredato di una traduzione in irlandese o in inglese.

Italia

italiano

Lettonia

lettone, inglese

Lituania

lituano, inglese

Lussemburgo

francese, tedesco, inglese

Malta

maltese, inglese

Paesi Bassi

neerlandese, inglese o qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione purché sia fornita contemporaneamente una traduzione in inglese

Polonia

polacco

Portogallo

portoghese

Romania

rumeno, francese, inglese

Slovacchia

slovacco o, in base a precedenti trattati bilaterali, tedesco in relazione all'Austria, ceco in relazione alla Repubblica ceca, polacco in relazione alla Polonia

Slovenia

Sloveno, inglese

Spagna

spagnolo. Se il MAE è emesso tramite segnalazione SIS, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione provvederà alla traduzione se non è in spagnolo

Svezia

svedese, danese, norvegese, inglese o traduzione in una di queste lingue


ALLEGATO V

Giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa alla decisione quadro sul MAE

C-303/05, Advocaten voor de Wereld (sentenza del 3 maggio 2007)

C-66/08, Kozłowski (sentenza del 17 luglio 2008)

C-296/08 PPU, Santesteban Goicoechea (sentenza del 12 agosto 2008)

C-388/08 PPU, Leymann e Pustovarov (sentenza del 1o dicembre 2008)

C-123/08, Wolzenburg (sentenza del 6 ottobre 2009)

C-306/09, I.B. (sentenza del 21 ottobre 2010)

C-261/09, Mantello (sentenza del 16 novembre 2010)

C-192/12 PPU, West (sentenza del 28 giugno 2012)

C-42/11, Lopes da Silva Jorge (sentenza del 5 settembre 2012)

C-396/11, Radu (sentenza del 29 gennaio 2013)

C-399/11, Melloni (sentenza del 26 febbraio 2013)

C-168/13 PPU, Jeremy F. (sentenza del 30 maggio 2013)

C-237/15 PPU, Lanigan (sentenza del 16 luglio 2015)

C-463/15 PPU, A. (ordinanza del 25 settembre 2015)

C-404/15 e C-659/15 PPU, cause riunite Aranyosi e Căldăraru (sentenza del 5 aprile 2016)

C-108/16 PPU, Dworzecki (sentenza del 24 maggio 2016)

C-241/15, Bob-Dogi (sentenza del 1o giugno 2016)

C-294/16 PPU, JZ (sentenza del 28 luglio 2016)

C-182/15, Petruhhin (sentenza del 6 settembre 2016)

C-452/16 PPU, Poltorak (sentenza del 10 novembre 2016)

C-477/16 PPU, Kovalkovas (sentenza del 10 novembre 2016)

C-453/16 PPU, Özçelik (sentenza del 10 novembre 2016)

C-640/16, Vilkas (sentenza del 25 gennaio 2017)

Cause pendenti

 

C-579/15, Popławski

 

C-473/15, Schotthöfer & Steiner

 

C-191/16, Pisciotti

 

C-367/16, Piotrowski

 

C-496/16, Aranyosi


ALLEGATO VI

Giurisprudenza della Corte di Giustizia sul principio ne bis in idem

Cause riunite C-187/01 e C-385/01, Gözütok e Brügge (sentenza dell'11 febbraio 2003)

Il principio del ne bis in idem, sancito dall'articolo 54 della CAAS, si applica anche nell'ambito di procedure di estinzione dell'azione penale, quali quelle di cui trattasi nelle cause principali, in forza delle quali il Pubblico ministero di uno Stato membro chiude, senza l'intervento di un giudice, un procedimento penale promosso in questo Stato dopo che l'imputato ha soddisfatto certi obblighi e, in particolare, ha versato una determinata somma di denaro, stabilita dal Pubblico ministero.

Causa C-469/03, Miraglia (sentenza del 10 marzo 2005)

Il principio del ne bis in idem, sancito dall'articolo 54 della CAAS, non si applica ad una decisione delle autorità giudiziarie di uno Stato membro che dichiara chiusa una causa dopo che il Pubblico ministero ha deciso di non proseguire l'azione penale per il solo motivo che è stato avviato un procedimento penale in un altro Stato membro a carico dello stesso imputato e per gli stessi fatti, senza alcuna valutazione nel merito.

Causa C-436/04, Van Esbroeck (sentenza del 9 marzo 2006)

1.

Il principio ne bis in idem, sancito dall'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, deve trovare applicazione a un procedimento penale promosso in uno Stato contraente per fatti che hanno già dato luogo alla condanna dell'interessato in un altro Stato contraente, in un caso in cui peraltro la detta Convenzione non era ancora in vigore in quest'ultimo Stato al momento della pronuncia della detta condanna, sempreché essa fosse in vigore negli Stati contraenti di cui trattasi al momento della valutazione dei presupposti per l'applicazione del principio «ne bis in idem» da parte del giudice adito per secondo.

2.

L'articolo 54 della CAAS dev'essere interpretato nel senso che_

il criterio pertinente ai fini dell'applicazione del detto articolo è quello dell'identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall'interesse giuridico tutelato;

i fatti punibili consistenti nell'esportazione e nell'importazione degli stessi stupefacenti e perseguiti in diversi Stati contraenti della convenzione devono, in via di principio, essere considerati come «i medesimi fatti» ai sensi del detto articolo 54, sebbene la valutazione definitiva in proposito spetti ai giudici nazionali competenti.

Causa C-467/04, Gasparini e altri (sentenza del 28 settembre 2006)

1.

Il principio del ne bis in idem, sancito all'articolo 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, si applica a una decisione di un giudice di uno Stato contraente, pronunciata in seguito all'esercizio di un'azione penale, con cui un imputato viene definitivamente assolto in ragione della prescrizione del reato che ha dato luogo al procedimento penale.

2.

Il principio non si applica a persone diverse da quelle che sono state giudicate con sentenza definitiva in uno Stato contraente.

3.

Il giudice penale di uno Stato contraente non può considerare una merce in libera pratica sul suo territorio per il solo fatto che il giudice penale di un altro Stato contraente ha accertato, a proposito di tale medesima merce, che il reato di contrabbando è prescritto.

4.

L'immissione sul mercato di una merce in un altro Stato membro, successiva alla sua importazione nello Stato membro che ha pronunciato l'assoluzione, costituisce un comportamento idoneo a far parte dei «medesimi fatti» ai sensi dell'articolo 54 della CAAS.

Causa C-150/05, Van Straaten (sentenza del 28 settembre 2006)

1.

L'articolo 54 della CAAS dev'essere interpretato nel senso che:

il criterio pertinente ai fini della sua applicazione è quello dell'identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall'interesse giuridico tutelato.

Per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti, da un lato, non viene richiesto che siano identici i quantitativi di droga di cui trattasi nei due Stati contraenti interessati né i soggetti che si presume abbiano partecipato alla fattispecie nei due Stati.

D'altra parte, i fatti punibili consistenti nell'esportazione e nell'importazione degli stessi stupefacenti e perseguiti in diversi Stati contraenti della detta Convenzione devono in via di principio essere considerati come «i medesimi fatti» ai sensi dell'articolo 54, spettando alle autorità nazionali competenti la valutazione definitiva a questo riguardo.

2.

Il principio del ne bis in idem, sancito all'articolo 54 della CAAS trova applicazione nei confronti di una decisione dell'autorità giudiziaria di uno Stato contraente con cui un imputato è definitivamente assolto per insufficienza di prove.

Causa C-288/05, Kretzinger (sentenza del 18 luglio 2007)

1.

L'articolo 54 della CAAS dev'essere interpretato nel senso che:

il criterio pertinente ai fini dell'applicazione del detto articolo è quello dell'identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall'interesse giuridico tutelato;

fatti consistenti nella presa di possesso di tabacco estero di contrabbando in uno Stato contraente e nell'importazione e detenzione dello stesso tabacco in un altro Stato contraente, caratterizzati dalla circostanza che l'imputato che è stato perseguito in due Stati contraenti aveva fin dall'inizio l'intenzione di trasportare il tabacco, dopo la prima presa di possesso, verso una destinazione finale attraversando diversi Stati contraenti, costituiscono comportamenti che possono rientrare nella nozione di «medesimi fatti» ai sensi del detto articolo 54. La valutazione definitiva a tal riguardo spetta ai giudici nazionali competenti.

2.

Ai sensi dell'articolo 54 della CAAS, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente è «stata eseguita» o è «effettivamente in corso di esecuzione attualmente» allorché un imputato è stato condannato ad una pena detentiva alla quale sia stata applicata la sospensione condizionale.

3.

Ai sensi dell'articolo 54 della CAAS, la pena inflitta da un giudice di uno Stato contraente non deve essere considerata come «eseguita» o «effettivamente in corso di esecuzione attualmente» quando l'imputato è stato posto brevemente in stato di arresto di polizia e/o di custodia cautelare e quando, secondo il diritto dello Stato di condanna, di tale privazione della libertà si deve tener conto nell'esecuzione successiva della pena detentiva.

4.

Il fatto che uno Stato membro nel quale una persona ha costituito oggetto di una sentenza definitiva di condanna nel diritto interno possa emettere un mandato di arresto europeo inteso a far arrestare questa persona al fine di eseguire tale sentenza a titolo della decisione quadro sul mandata d'arresto europeo, non può incidere sull'interpretazione della nozione di «esecuzione» ai sensi dell'articolo 54 della CAAS.

Causa C-367/05, Kraaijenbrink (sentenza del 18 luglio 2007)

L'articolo 54 della CAAS dev'essere interpretato nel senso che:

il criterio pertinente ai fini dell'applicazione del detto articolo è quello dell'identità dei fatti materiali, inteso come esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall'interesse giuridico tutelato;

fatti differenti, consistenti in particolare, da un lato, nel detenere in uno Stato contraente somme di denaro provenienti da un traffico di stupefacenti e, dall'altro, nel mettere in circolazione in uffici di cambio situati in un altro Stato contraente somme di denaro provenienti anch'esse da un tale traffico, non devono essere considerati «medesimi fatti» ai sensi dell'articolo 54 della CAAS per la sola circostanza che il giudice nazionale competente constata che i detti fatti sono collegati dallo stesso disegno criminoso;

spetta al detto giudice nazionale valutare se il grado di identità e di connessione tra tutte le circostanze di fatto da comparare sia tale che, in considerazione del criterio pertinente sopramenzionato, si possa constatare che si tratta dei «medesimi fatti» ai sensi dell'articolo 54 della CAAS.

Causa C-297/07, Bourquain (sentenza dell'11 dicembre 2008)

Il principio ne bis in idem, sancito dall'articolo 54 della Convenzione d'applicazione dell'Accordo di Schengen (CAAS), si applica ad un procedimento penale avviato in uno Stato contraente per reprimere fatti per i quali l'imputato è già stato definitivamente giudicato in un altro Stato contraente, anche qualora, ai sensi del diritto dello Stato in cui esso è stato condannato, la pena inflittagli non abbia mai potuto essere direttamente eseguita a causa di peculiarità procedurali proprie del diritto di tale Stato.

Causa C-491/07, Turanský (sentenza del 22 dicembre 2008)

Il principio ne bis in idem, sancito dall'articolo 54 della CAAS, non si applica ad una decisione mediante la quale un'autorità di uno Stato contraente, al termine di un esame nel merito della causa sottopostale, dispone, in una fase precedente all'incriminazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, la sospensione del procedimento penale, qualora detta decisione di sospensione, secondo il diritto nazionale di tale Stato, non estingua definitivamente l'azione penale e non costituisca quindi un ostacolo a nuovi procedimenti penali, per gli stessi fatti, in detto Stato.

Causa C-398/12, M. (sentenza del 5 giugno 2014)

L'articolo 54 della convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen deve essere interpretato nel senso che una decisione di non luogo a procedere che osta, nello Stato contraente in cui tale decisione è stata emessa, a un nuovo procedimento penale per i medesimi fatti contro la persona che ha beneficiato di detta decisione, salvo sopravvenienza di nuovi elementi a carico di quest'ultima, deve essere considerata una decisione che reca una sentenza definitiva, ai sensi di tale articolo, e che preclude pertanto un nuovo procedimento contro la stessa persona per i medesimi fatti in un altro Stato contraente.

C-261/09, Mantello (sentenza del 16 novembre 2010)

Ai fini dell'emissione e dell'esecuzione di unMAE, la nozione di «stessi fatti» di cui all'articolo 3, n. 2, della decisione quadro sul MAE costituisce una nozione autonoma del diritto dell'Unione.

In presenza di circostanze in cui, rispondendo ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 15, n. 2, della decisione quadro sul MAE, formulata dall'autorità giudiziaria di esecuzione, l'autorità giudiziaria emittente, in applicazione della propria legge nazionale e nel rispetto delle esigenze derivanti dalla nozione di «stessi fatti» consacrata nell'articolo 3, n. 2, della decisione quadro sul MAE, abbia espressamente rilevato che la precedente decisione pronunciata nel proprio ordinamento giuridico non costituiva una sentenza definitiva riguardante gli stessi fatti oggetto del proprio mandato di arresto e non ostava, quindi, al perseguimento dei reati indicati nel mandato di arresto medesimo, l'autorità giudiziaria di esecuzione non ha alcun motivo per applicare, con riguardo alla sentenza medesima, il motivo di non esecuzione obbligatoria previsto dall'articolo 3, n. 2.

Causa C-129/14 PPU, Spasic (sentenza del 27 maggio 2014)

1.

L'articolo 54 della CAAS, il quale subordina l'applicazione del principio del ne bis in idem alla condizione che, in caso di condanna, la sanzione «sia stata eseguita» o sia «in corso di esecuzione attualmente», è compatibile con l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il quale sancisce tale principio.

2.

L'articolo 54 della suddetta Convenzione deve essere interpretato nel senso che il solo pagamento della sanzione pecuniaria penale, inflitta ad una persona che con la medesima decisione di un giudice di un altro Stato membro sia stata condannata ad una pena detentiva che non è stata eseguita, non consente di considerare che la sanzione sia stata eseguita o sia in corso di esecuzione ai sensi di tale disposizione.

Causa C-486/14, Kossowski (sentenza del 29 giugno 2016)

Il principio del ne bis in idem sancito all'articolo 54 della CAAS, letto alla luce dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che una decisione del pubblico ministero che pone fine all'azione penale e conclude definitivamente, salvo riapertura o annullamento, il procedimento di istruzione condotto nei confronti di una persona, senza che siano state irrogate sanzioni, non può essere considerata una decisione definitiva, ai sensi di tali articoli, qualora dalla motivazione di tale decisione risulti che il suddetto procedimento è stato chiuso senza che sia stata condotta un'istruzione approfondita, laddove la mancata audizione della vittima e di un eventuale testimone costituisce un indizio dell'assenza di un'istruzione siffatta.


ALLEGATO VII

Modello relativo alla decisione sul MAE

Il presente modulo non è inteso a sostituire la decisione sulla consegna che deve essere trasmessa in conformità con l'articolo 22 della decisione quadro (DQ) 2002/584/GAI nonché, ove applicabile e se richiesto dall'autorità emittente, il testo completo della decisione giudiziaria sul mandato d'arresto europeo.

I.-IDENTIFICAZIONE DEL MAE

RIF. EMISSIONE

RIF. ESECUZIONE

 

RIF. SIS

AUTORITÀ EMITTENTE

DATA DI EMISSIONE

AUTORITÀ DI ESECUZIONE

PERSONA RICERCATA

CITTADINANZA DELLA PERSONA

 

II.- DECISIONE DEFINITIVA SUL MAE

RIF. AUTORITÀ, SENTENZA O DECISIONE N.

DATA

-A- ☐ ESEGUITO

CONSENSO DELLA PERSONA RICERCATA (articolo 13 DQ MAE)

☐ 

RINUNCIA ALLA REGOLA DELLA SPECIALITÀ (articolo 13, paragrafo 2, DQ MAE)

☐ 

☐ NO

IN CASO DI CONSENGA PARZIALE, INDICARE PER QUALI REATI IL MAE NON È ACCETTATO

☐ NO

PERIODO DI DETENZIONE IN ATTESA DELLA CONSEGNA NELLO STATO MEMBRO DI ESECUZIONE (articolo 26 DQ MAE)

☐ DETENZIONE

INIZIO (DATA/ORA DELL' ARRESTO):

PROCESSO IN ABSENTIA (articolo 4 bis DQ MAE)

☐ 

☐ NUOVA NOTIFICA

☐ NUOVO PROCESSO

☐ NON NECESSARI (i requisiti di cui all'articolo 4 bis sono soddisfatti)

FINE (DATA/ORA DELLA CONSEGNA)  (1)

☐ NESSUNO

☐ NO

GARANZIE

(articolo 5 DQ MAE)

☐ REVISIONE DELLA SANZIONE PRIVATIVA DELLA LIBERTÀ A VITA

(articolo 5, paragrafo 2, DQ MAE)

CONSEGNA RIVIATA

(articolo 24, paragrafo 1, DQ MAE)

☐ 

☐ PER PROCEDIMENTO PENALE NELLO STATO MEMBRO DI ESECUZIONE

☐ RINVIO DI CITTADINI O RESIDENTI DELLO STATO MEMBRO DI ESECUZIONE

(articolo 5, paragrafo 3, DQ MAE)

☐ PER SCONTARE PENA NELLO STATO MEMRO DI ESECUZIONE

DURATA TOTALE DELLA PENA INFLITTA

 

☐ NO

CONSEGNA A TITOLO TEMPORANEO

☐ NO

☐ SÌ

FINO (DATA)

(articolo 24, paragrafo 2, DQ MAE)

1.1.1.

MOTIVI DI NON ESECUZIONE OBBLIGATORIA

1.1.2.

MOTIVI BASATI SULLA LEGGE NAZIONALE

☐ principio NE BIS IN IDEM (articolo 3, paragrafo 2, DQ MAE)

☐ MINORE ETÀ (articolo 3, paragrafo 3, DQ MAE)

☐ AMNISTIA (articolo 3, paragrafo 1, DQ MAE)

☐  PRECISARE:

III.- OSSERVAZIONI

 

Luogo, data e firma dell'autorità competente dello Stato membro di esecuzione

ALL' AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO DI EMISSIONE


(1)  La presente nota in calce sarà riprodotta nella forma seguente: «Questa data deve essere inserita dall'autorità che effettua la consegna, ove disponibile. Può anche essere inserita dall'autorità ricevente.»


ALLEGATO VIII

Elenco degli Stati membri il cui ordinamento può consentire la consegna per reati punibili con una pena inferiore alla soglia fissata all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro sul MAE se il reato è accessorio al o ai reati principali indicati nel MAE  (1)

 

Repubblica ceca

 

Danimarca

 

Germania

 

Francia

 

Lettonia

 

Lituania

 

Ungheria

 

Austria

 

Slovenia

 

Slovacchia

 

Finlandia

 

Svezia


(1)  L'elenco si basa sulle risposte a un questionario della Commissione trasmesse da 20 Stati membri e quindi non rispecchia necessariamente la situazione di tutti gli Stati membri. Passa in rassegna gli Stati membri in cui vi è una qualche possibilità di consegna per i reati accessori, che tuttavia può dipendere da diversi fattori, ad esempio la doppia incriminazione, e dalla discrezionalità esercitata caso per caso dall'autorità giudiziaria di esecuzione.


ALLEGATO IX

MODELLO INDICATIVO DI COMUNICAZIONE DEI DIRITTI PER LE PERSONE ARRESTATE SULLA BASE DI UN MAE

ALLEGATO II della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali  (1)

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Modello indicativo di comunicazione dei diritti per le persone arrestate sulla base di un mandato d'arresto europeo

Il presente modello intende unicamente assistere le autorità nazionali nell'elaborazione della loro comunicazione dei diritti a livello nazionale. Gli Stati membri non sono tenuti a usare tale modello. Nel redigere la comunicazione dei diritti, gli Stati membri possono modificare il modello per adeguarlo alle proprie norme nazionali e aggiungere ulteriori informazioni utili.

A.   INFORMAZIONI SUL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO

Lei ha il diritto di essere informato sul contenuto del mandato di arresto europeo sulla base del quale è stato arrestato.

B.   ASSISTENZA DI UN AVVOCATO

Lei ha il diritto di parlare in via confidenziale con un avvocato. Un avvocato è indipendente dalla polizia. Chieda alla polizia se ha bisogno di aiuto per contattare un avvocato, la polizia è tenuta ad aiutarLa. In alcuni casi l'assistenza può essere gratuita. Chieda maggiori informazioni alla polizia.

C.   INTERPRETAZIONE E TRADUZIONE

Se non parla o non capisce la lingua parlata dalla polizia o dalle altre autorità competenti, ha il diritto di essere assistito da un interprete gratuitamente. L'interprete può aiutarLa a parlare al Suo avvocato ed è tenuto a mantenere il contenuto delle Vostre comunicazioni confidenziali. Ha il diritto a una traduzione del mandato di arresto europeo in una lingua di Sua comprensione. In alcune circostanze questo diritto potrebbe essere limitato a una traduzione orale o un riassunto orale.

D.   POSSIBILITÀ DEL CONSENSO

Può dare o negare il Suo consenso alla Sua consegna allo Stato membro da cui è ricercato. Il Suo consenso accelererà il procedimento. [Eventuale aggiunta da parte di alcuni Stati membri: potrebbe essere difficile, o anche impossibile modificare tale decisione in una fase successiva]. Chieda maggiori informazioni in merito alle autorità o al Suo avvocato.

E.   UDIENZA

Se non acconsente alla Sua consegna, ha diritto a un'udienza da parte di un'autorità giudiziaria.


(1)  GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1.