COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.12.2017
COM(2017) 791 final
2017/0358(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SWD(2017) 481 final}
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
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Motivi e obiettivi della proposta
L’UE ha bisogno di mercati dei capitali più forti per promuovere gli investimenti, sbloccare nuove fonti di finanziamento per le imprese, offrire alle famiglie migliori opportunità e rafforzare l’Unione economica e monetaria. La Commissione è impegnata a porre tutti gli elementi costitutivi che ancora servono per completare l’Unione dei mercati dei capitali (UMC) entro il 2019.
Le imprese di investimento erogano tutta una gamma di servizi tramite cui gli investitori accedono ai mercati dei titoli e dei derivati (consulenza in materia di investimenti, gestione del portafoglio, intermediazione, esecuzione di ordini, ecc.). Le imprese di investimento e i servizi che erogano sono uno degli ingranaggi essenziali per il buon funzionamento dell’UMC. Svolgono un ruolo importante nell’agevolare il risparmio e i flussi di investimento all’interno dell’UE con i loro diversi servizi che aiutano a sostenere un’efficace allocazione dei capitali e una gestione efficace del rischio.
In tutti gli Stati membri vi sono imprese di investimento: secondo le informazioni rilevate dall’Autorità bancaria europea (ABE), a fine 2015 erano 6 051 nello Spazio economico europeo (SEE), spaziando dalle imprese che erogano servizi limitati alla clientela al dettaglio nel complesso, a quelle che offrono tutta una serie di servizi a un’ampia gamma di clienti, siano essi al dettaglio, professionali o imprese.
Stando alle informazioni comunicate dall’ABE, l’85% circa delle imprese di investimento del SEE si limitano a svolgere attività di:
·consulenza in materia di investimenti;
·ricezione e trasmissione di ordini;
·gestione del portafoglio;
·esecuzione di ordini.
Grazie alla sua centralità per i mercati dei capitali e le attività d’investimento, il Regno Unito conta il maggior numero di imprese di investimento del SEE (la metà circa), seguito da Germania, Francia, Paesi Bassi e Spagna. Le imprese di investimento del SEE sono per la maggior parte medio-piccole: l’ABE stima che l’80% circa degli attivi di tutte le imprese di investimento del SEE sia controllato da otto imprese di investimento, concentrate per lo più nel Regno Unito.
In considerazione di tutti questi fattori, nella revisione intermedia del piano d’azione per l’Unione dei mercati dei capitali, la Commissione ha annunciato, fra le nuove azioni prioritarie volte a rafforzare i mercati dei capitali e costruire l’UMC, l’intenzione di proporre per le imprese di investimento un più efficace quadro prudenziale e di vigilanza, calibrato in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche delle stesse, al fine di promuovere la concorrenza e migliorare l’accesso degli investitori a nuove opportunità e a modalità migliori di gestione dei rischi. Data la centralità del ruolo svolto finora in questo settore dalle imprese di investimento basate nel Regno Unito, la decisione britannica di uscire dall’UE evidenzia con ancor maggior forza la necessità di accompagnare quest’evoluzione aggiornando il quadro normativo dell’UE.
Il programma di lavoro della Commissione per il 2017 annovera le proposte relative alla presente direttiva e al regolamento che la correda (le “proposte”) fra gli interventi del programma REFIT. L’intento è assoggettare le imprese di investimento a obblighi in termini di capitale, liquidità e altri aspetti prudenziali fondamentali (e al corrispondente regime di vigilanza) che siano consoni alle attività che svolgono, ma comunque sufficientemente rigorosi da apportare, sotto il profilo prudenziale, una risposta solida ai rischi che esse pongono, in modo da tutelare la stabilità dei mercati finanziari dell’UE. Le proposte discendono dal riesame previsto all’articolo 493, paragrafo 2, all’articolo 498, paragrafo 2 e all’articolo 508, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 (regolamento sui requisiti patrimoniali o CRR) che, assieme alla direttiva 2013/36/UE (quarta direttiva sui requisiti patrimoniali o CRD IV), costituisce il quadro prudenziale vigente per le imprese di investimento. Le norme di tali atti sono per lo più plasmate sulle esigenze relative agli enti creditizi; al momento dell’adozione i colegislatori hanno quindi stabilito che il quadro applicabile alle imprese di investimento avrebbe dovuto essere riveduto.
Contrariamente agli enti creditizi le imprese di investimento non accettano depositi né erogano prestiti, il che significa che sono molto meno esposte al rischio di credito e al rischio che i depositanti decidano di ritirare i loro soldi con un preavviso breve. Le imprese di investimento erogano servizi che vertono sugli strumenti finanziari, i quali, a differenza dei depositi, non sono pagabili alla pari ma fluttuano secondo i movimenti del mercato. Si ritrovano comunque in concorrenza con gli enti creditizi nell’erogazione dei servizi di investimento che l’autorizzazione bancaria permette agli enti creditizi di offrire alla clientela. Gli enti creditizi e le imprese di investimento sono pertanto due soggetti diversi sotto il profilo qualitativo che operano con modelli imprenditoriali primari diversi, ma che possono erogare servizi in alcuni casi sovrapponibili.
Analogamente agli enti creditizi le imprese di investimento sono sottoposte a norme prudenziali dell’UE dal 1993, anno di entrata in vigore della prima disciplina unionale delle loro attività. Ora sostituita dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) e, dal gennaio 2018, dal binomio MiFID II/MiFIR, tale disciplina stabilisce le condizioni di autorizzazione e gli obblighi di organizzazione e di condotta cui è subordinata l’erogazione di servizi di investimento agli investitori e gli altri requisiti che presiedono a un funzionamento ordinato dei mercati finanziari.
Il quadro prudenziale per le imprese di investimento stabilito dal CRR/CRD IV funziona in combinazione con la MiFID. In genere, i requisiti prudenziali applicabili agli enti finanziari sono intesi a: i) fare sì che questi dispongano di risorse sufficienti per mantenere la sostenibilità finanziaria e continuare a erogare servizi nei vari cicli economici ovvero ii) permetterne la liquidazione ordinata, senza recare indebiti pregiudizi economici ai clienti dell’ente o alla stabilità del mercato in cui opera. Dovrebbero quindi mirare a rispecchiare i rischi che i diversi enti finanziari, da un lato, pongono e, dall’altro, devono affrontare, essere proporzionati alla probabilità dei rischi e, in generale, rappresentare un equilibrio tra la garanzia di sicurezza e solidità dei diversi enti finanziari e la necessità di evitare costi eccessivi che impediscano loro di esercitare l’attività in modo economicamente sostenibile.
Così come individuate secondo il metodo riveduto indicato nelle proposte, le imprese di investimento a rilevanza sistemica - alcune individuate come a rilevanza sistemica a livello globale e altre semplicemente a rilevanza sistemica ai sensi dell’articolo 131 della CRD IV - dovrebbero restare sottoposte alla disciplina del CRR/CRD IV (comprese le modifiche proposte dalla Commissione il 23 novembre 2016). Il motivo risiede nel fatto che, abitualmente, tali imprese corrono e sottoscrivono rischi su vasta scala in tutto il mercato unico. Le attività che svolgono le espongono al rischio di credito, principalmente sotto forma di rischio di controparte e di rischio di mercato riguardo alle posizioni assunte per conto proprio, siano esse per i clienti o per loro stesse. Date le dimensioni e le interconnessioni, le imprese di investimento a rilevanza sistemica rappresentano quindi un rischio maggiore per la stabilità finanziaria. Alla luce di questi rischi e ai fini della parità delle condizioni di concorrenza, dovrebbero essere quindi trattate come enti creditizi.
Come annunciato nella comunicazione della Commissione del settembre 2017 sulla revisione delle autorità europee di vigilanza (AEV), un’evoluzione in questo senso implicherebbe, tra l’altro, la necessità di sottoporre le operazioni svolte dalle imprese di investimento negli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria alla vigilanza diretta esercitata dalla Banca centrale europea (BCE) nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico. Attualmente queste imprese sono concentrate per lo più nel Regno Unito, ma stanno vagliando piani di trasferimento di parte delle loro operazioni nell’UE a 27, in particolare verso Stati membri che partecipano all’Unione bancaria. Benché si tratti soltanto di un numero esiguo, queste imprese rappresentano comunque una quota consistente delle attività totali e del volume operativo di tutte le imprese di investimento nell’UE.
Per le altre imprese di investimento il fatto che l’attuale quadro prudenziale sia imperniato non tanto sulla loro tipologia di impresa, ma piuttosto sugli enti creditizi e sui rischi che questi pongono e corrono crea una situazione più problematica. In ampia misura i servizi erogati da queste imprese e i rischi che possono comportare non trovano esplicito riscontro nella normativa in vigore. Fra gli otto servizi di investimento che le imprese di investimento sono autorizzate a svolgere ai sensi della MiFID, soltanto i) la negoziazione per conto proprio e ii) l’assunzione a fermo o il collocamento di strumenti sulla base di un impegno irrevocabile trovano un chiaro riscontro nei requisiti fissati dal CRR - requisiti che invece mancano per gli altri servizi di investimento (ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini, gestione del portafoglio, consulenza in materia di investimenti, collocamento di strumenti senza impegno irrevocabile, gestione di un sistema multilaterale di negoziazione), con conseguente copertura approssimativa dei rischi in questione. Benché in alcuni casi limitati, i rischi insiti in tali attività cui risultano esposti l’impresa e, di conseguenza, i suoi clienti e in generale i mercati in cui opera difettano quindi di un riscontro mirato nella normativa.
Ne conseguono i tre problemi principali illustrati nel documento di lavoro che accompagna le proposte.
In primo luogo, per molte imprese la disciplina, pur tenendo conto in una certa misura, sotto forma di esenzioni, delle diverse tipologie di profili aziendali delle imprese di investimento, determina in generale una complessità regolamentare considerevole. In secondo luogo, gli obblighi particolareggiati e le esenzioni che prevede costituiscono un’approssimazione grezza e insensibile al rischio dei rischi effettivi posti e corsi dalle imprese di investimento, che differiscono da quelli delle banche. In terzo luogo, la complessità intrinseca e l’insensibilità al rischio possono scaturire a livello di Stati membri in un’attuazione che determina una frammentazione del panorama normativo complessivo per le imprese di investimento, aprendo spazi ad un arbitraggio regolamentare deleterio. Ne potrebbe conseguire una minaccia per l’integrità e il funzionamento del mercato unico.
Le proposte sono intese a superare i problemi che si pongono con il quadro attuale favorendo nel contempo, ove possibile, l’avvio e l’esercizio delle attività delle imprese di investimento. Delineano nello specifico un quadro prudenziale più adatto ai modelli imprenditoriali di tali imprese, stabilendo per esse obblighi più adatti e più sensibili al rischio in modo da rispondere meglio ai rischi che effettivamente pongono e corrono nelle diverse tipologie di modelli imprenditoriali. Offrono infine uno strumentario normativo più razionale che permetterà alle autorità di vigilanza prudenziale di operare con efficacia.
La MiFID II e il MiFIR sono stati adottati sulla scia della crisi finanziaria per disciplinare i mercati mobiliari, gli intermediari mobiliari e le sedi di negoziazione. Il nuovo quadro normativo rafforza e sostituisce il vigente quadro della MiFID I. Nel contesto della revisione della disciplina prudenziale applicabile alle imprese di investimento dell’UE si è ravvisata una lacuna nella mancanza di obblighi di segnalazione a carico delle imprese dei paesi terzi che operano negli Stati membri attraverso succursali. Le autorità nazionali competenti non sono in grado di valutare con regolarità il volume delle attività di servizi finanziari svolte sul territorio del rispettivo paese da succursali di imprese di paesi terzi. La presente proposta dota quindi le autorità competenti degli strumenti che permetteranno loro di monitorare tali attività.
Come richiesto dagli articoli del CRR, il quadro prudenziale per le imprese di investimento è stato riveduto in consultazione con l’ABE, con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e con le autorità nazionali competenti rappresentate in tali autorità europee di vigilanza. A seguito di una prima richiesta di consulenza avanzata dalla Commissione a dicembre 2014, nel dicembre 2015 l’ABE ha pubblicato la prima relazione sul quadro prudenziale vigente per le imprese di investimento, chiedendo di cambiare impostazione per tutte le imprese di investimento tranne quelle più grandi e quelle a maggior rilevanza sistemica. Nel giugno 2016 la Commissione ha formulato una seconda richiesta di consulenza, nella cui scia l’ABE ha pubblicato a novembre dello stesso anno un documento di discussione per la consultazione, incentrato su un possibile nuovo regime prudenziale per la maggior parte delle imprese di investimento. Alla luce dei riscontri e dei dati supplementari raccolti presso le imprese di investimento in collaborazione con le autorità nazionali competenti, l’ABE ha pubblicato le raccomandazioni finali a settembre 2017. Le proposte muovono da queste raccomandazioni per tutti gli aspetti fondamentali tranne l’individuazione delle imprese di investimento a rilevanza sistemica. I motivi che hanno portato a questa scelta sono illustrati nel documento di lavoro che accompagna le proposte e sono riepilogati nella presente relazione, parte “Valutazione d’impatto”.
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Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta va a integrare la revisione del CRR/CRD IV in corso per gli enti creditizi a seguito delle proposte adottate dalla Commissione il 23 novembre 2016, che hanno permesso a tutte le imprese di investimento prive di rilevanza sistemica di ritirarsi dall’applicazione delle disposizioni rivedute. Queste, infatti, non sono state concepite per la tipologia della maggior parte delle imprese di investimento, per le quali avrebbero aggiunto complessità al vigente corpus normativo. Poiché era già in corso la revisione del regime prudenziale applicabile alla maggior parte delle imprese di investimento (lo stesso contemplato dalla presente proposta), l’ipotesi di assoggettare tali imprese a un regime ancora più complesso per il breve periodo che sarebbe intercorso fino all’applicazione del nuovo regime è stata ritenuta sproporzionata. La presente proposta inaugura pertanto un nuovo regime per la maggior parte delle imprese di investimento, che sottrae completamente alla disciplina del CRR/CRD IV, nel cui ambito (disposizioni rivedute comprese) lascia soltanto le imprese di investimento a rilevanza sistemica, individuate secondo l’impostazione riveduta prevista nella presente proposta.
La proposta è coerente con la MiFID e con il binomio MiFID II/MiFIR. Nello stabilire requisiti prudenziali ritagliati su misura sull’attività e i rischi delle imprese di investimento, precisa quando e perché tali requisiti si applichino. In questo senso permette di superare i casi di applicazione arbitraria che si si verificano perché, nel quadro attuale, i requisiti prudenziali sono stabiliti anzitutto e soprattutto con riguardo ai servizi di investimento elencati nella MiFID piuttosto che all’effettivo accumulo dei rischi nella tipologia e nel volume dell’attività svolta dalle imprese di investimento.
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Coerenza con le altre normative dell’Unione
Le imprese di investimento svolgono una funzione importante nell’agevolare i flussi di investimenti attraverso l’UE. La revisione rientra pertanto anche fra le iniziative avviate dalla Commissione per mobilitare gli investimenti e stimolare la crescita e l’occupazione grazie a un mercato unico forte ed equo, contraddistinto da un sistema finanziario funzionante e dall’Unione dei mercati dei capitali. Una disciplina prudenziale e di vigilanza più adatta alle imprese di investimento e dai costi di conformità più contenuti dovrebbe contribuire a i) migliorare le condizioni generali per le imprese, ii) stimolare di conseguenza l’ingresso sul mercato e la concorrenza e iii) migliorare l’accesso degli investitori a nuove possibilità e a modi migliori di gestire i rischi.
L’impostazione riveduta per individuare le imprese di investimento a rilevanza sistemica cui dovrebbe continuare ad applicarsi il CRR/CRD IV è coerente con l’obiettivo di non creare lacune nel funzionamento dell’Unione bancaria. La recente evoluzione strutturale sui mercati indica che i gruppi bancari dei paesi terzi hanno nell’UE strutture sempre più complesse che consentono loro di operare tramite soggetti che sfuggono alla vigilanza esercitata dalla BCE nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico. Come indicato nella comunicazione della Commissione dell’ottobre 2017 sul completamento dell’Unione bancaria, il fatto di mantenere le imprese di investimento a rilevanza sistemica nel regime del CRR/CRD IV, individuandole secondo l’impostazione prevista dalla presente proposta, fa sì che esse ricadano nella vigilanza prudenziale delle autorità che la esercitano sulle banche e, per le operazioni che conducono negli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria, in quella della BCE.
2.
BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
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Base giuridica
Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) attribuisce alle istituzioni europee la competenza di stabilire, mediante direttiva, le opportune disposizioni atte ad agevolare l’accesso alle attività commerciali e l’esercizio di queste in tutta l’Unione (articolo 53). Questo vale anche per le norme in materia di vigilanza prudenziale sui prestatori di servizi finanziari, nel caso di specie sulle imprese di investimento. Le disposizioni della direttiva proposta sostituiscono, per quanto riguarda le imprese di investimento, quelle della CRD IV, basate anch’esse sull’articolo 53 TFUE.
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Sussidiarietà
La proposta rivede e semplifica le vigenti norme dell’UE che disciplinano il trattamento prudenziale delle imprese di investimento per permettere di: i) tenere in maggior considerazione e affrontare meglio i rischi insiti nei loro modelli imprenditoriali; ii) migliorare la parità di condizioni tra le imprese; iii) migliorare la convergenza in materia di vigilanza. A tal fine è opportuno sostituire la disciplina vigente con un nuovo quadro a livello di UE piuttosto che lasciare la scelta alle rispettive regolamentazioni degli Stati membri. Poiché oggi le imprese di investimento autorizzate ai sensi della MiFID erogano solitamente servizi attraverso le frontiere dell’UE, l’introduzione non coordinata di modifiche distinte delle norme da parte degli Stati membri potrebbe falsare la concorrenza e causare discriminazioni, con conseguente frammentazione del mercato unico. Potrebbero di conseguenza aumentare i casi di arbitraggio regolamentare deleterio, con possibili ricadute sulla stabilità finanziaria e sulla tutela degli investitori negli altri Stati membri in caso di problemi. Ne potrebbe risultare anche un’alterazione della gamma e della tipologia dei servizi di investimento disponibili in un dato Stato membro, il che potrebbe andare a scapito dell’efficienza complessiva del mercato e della scelta aperta agli investitori. Le norme rivedute dovrebbero evitare indebite disparità normative e assicurare pari condizioni per tutte le imprese autorizzate nell’ambito del mercato unico.
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Proporzionalità
In quanto intervento del programma REFIT, la presente proposta ha come obiettivo di fondo quello di stabilire una disciplina nuova che sia più adeguata, pertinente e proporzionata di quella vigente. Segna pertanto un punto di equilibrio tra le contemporanee esigenze di prevedere requisiti:
·sufficientemente completi e solidi da apportare una risposta prudenziale adeguata ai rischi delle imprese di investimento
·sufficientemente flessibili da ricomprendere le diverse tipologie di modelli imprenditoriali senza ostacolare la capacità delle imprese di operare in modo sostenibile sotto il profilo commerciale.
Per raggiungere quest’equilibrio la proposta ha cura di mantenere al minimo l’esosità del regime in termini sia di requisiti patrimoniali sia di collegati costi amministrativi e di conformità, generati dalla necessità di gestire il personale e i sistemi necessari all’applicazione dei nuovi requisiti e alla trasmissione delle segnalazioni di conformità alle autorità di vigilanza.
Come indicato nel documento di lavoro che accompagna la presente proposta, questi costi dovrebbero via via diminuire, dato che alcuni costi nuovi una tantum sarebbero limitati alla fase iniziale. In termini di capitale, una scelta politica trasversale che ha ispirato la revisione e che si ripercuote sugli elementi sopra descritti è l’obiettivo di contenere al massimo, a livello di UE, l’aumento aggregato dei requisiti di fondi propri imposti alle imprese di investimento. Per alcune tipologie di imprese ne conseguono effetti diversi di distribuzione, comunque attenuati dalle disposizioni della proposta che prevedono una gradualità d’introduzione e limiti massimi per gli effetti più pesanti.
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Scelta dell’atto giuridico
È scelta la forma della direttiva perché, con riguardo alle imprese di investimento, le disposizioni previste sostituiscono quelle della CRD IV. In questo modo gli Stati membri potranno recepire le nuove disposizioni secondo le pertinenti modalità amministrative nazionali, in linea con la prassi vigente.
3.
RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO
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Valutazione ex post della normativa vigente
Il documento di lavoro che accompagna la presente proposta riepiloga la valutazione del vigente quadro del CRR/CRD IV, per la quale ci si è basati, in particolare, sull’analisi effettuata da ABE ed ESMA nella relazione del 2015 e sulla parallela attività di analisi svolta dai servizi della Commissione.
La conclusione è che le regole vigenti, basate sulle norme internazionali di regolamentazione dei grandi gruppi bancari e ritagliate sui rischi delle banche, permettono di conseguire solo parzialmente gli obiettivi che si prefiggono in termini di: i) mantenimento di un capitale sufficiente per parare ai rischi della maggior parte di imprese di investimento; ii) contenimento dei costi di conformità; iii) mantenimento di pari condizioni di concorrenza in tutta l’UE; iv) efficacia della vigilanza prudenziale. Molte disposizioni del quadro vigente sono considerate inefficaci e inefficienti in questo senso, tranne per le grandi imprese di investimento a rilevanza sistemica che, per dimensioni, profilo di rischio e interconnessione con gli altri partecipanti ai mercati finanziari, presentano caratteristiche analoghe a quelle delle banche.
In tutti gli altri casi la conclusione è stata che lo status quo determina: i) un’eccessiva complessità e oneri di conformità sproporzionati, in particolare per molte piccole e medie imprese; ii) metriche e requisiti prudenziali insensibili al rischio e poco adatti a rispondere adeguatamente ai rischi delle imprese di investimento; iii) divergenze nell’attuazione a livello nazionale delle norme e una frammentazione del panorama normativo all’interno dell’UE.
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Consultazioni dei portatori di interessi
Nel corso della revisione i portatori di interesse sono stati consultati a più riprese. In termini di tappe principali, dopo che nel dicembre 2014 la Commissione aveva lanciato una prima richiesta di consulenza, nel dicembre 2015 l’ABE ha pubblicato una relazione sul vigente quadro prudenziale in cui s’iscrivono le imprese di investimento, corredata di proposte di modifica. Questa relazione costituisce un’analisi dello status quo esauriente e accessibile al pubblico, completa di dati sul numero e la tipologia delle imprese di investimento che operano negli Stati membri, grazie alla quale il processo di revisione ha coinvolto anche portatori di interesse che non subiscono direttamente gli effetti delle norme e li ha incoraggiati a partecipare alla discussione che ne è seguita.
Il 4 novembre 2016 l’ABE ha pubblicato un documento di discussione per la consultazione, incentrato sulla possibile introduzione di un regime prudenziale nuovo per le imprese di investimento, il quale è rimasto aperto a commenti per 3 mesi. L’ABE ha pubblicato il progetto di raccomandazioni il 3 luglio 2017, invitando i portatori di interessi a pronunciarsi. Per la stesura del progetto si è basata fra l’altro su una raccolta di dati particolareggiati che ha coinvolto le imprese di investimento, effettuata a nome dell’ABE dalle autorità nazionali competenti in due fasi, nel 2016 e nel 2017.
Date la consultazione pubblica e la raccolta di dati particolareggiati effettuate dall’ABE, la Commissione non ha ritenuto necessario procedere in parallelo a una consultazione pubblica generale; i suoi servizi hanno invece optato per una consultazione mirata dei portatori di interesse per sondarli sugli elementi principali della revisione, articolata in:
·una tavola rotonda con gli operatori del settore (imprese di investimento, investitori, studi legali, consulenti) sui progetti presentati dall’ABE in vista delle proposte di regime futuro (27 gennaio 2017);
·un seminario sui costi del regime vigente (30 maggio 2017);
·un seminario sul progetto finale di raccomandazioni dell’ABE (17 luglio 2017).
Della revisione si è discusso con gli Stati membri in sede di comitato per i servizi finanziari a marzo e ad ottobre 2017 e di gruppo di esperti sull’attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni a giugno e a settembre dello stesso anno. Si è tenuto conto anche dei contributi che la Commissione ha ricevuto dai portatori di interessi in occasione della valutazione d’impatto iniziale pubblicata a marzo 2017, così come di quelli ricevuti in precedenza in risposta all’invito generico a presentare contributi sull’efficienza, la coerenza e l’organicità della disciplina complessiva dell’UE in materia di servizi finanziari, nel cui ambito molte risposte hanno sollevato questioni risultate pertinenti ai fini della revisione.
Data la varietà dei loro modelli imprenditoriali, le imprese di investimento tendono a concentrarsi sugli aspetti delle proposte ad esse specifici, il che complica un raffronto trasversale del peso relativo delle posizioni dei diversi portatori di interessi. In generale, tuttavia, una larga maggioranza ha accolto con favore l’ipotesi di una disciplina prudenziale più adatta al proprio modello, sottolineando che la rilevanza sistemica della rispettiva impresa è limitata e che i requisiti patrimoniali dovrebbero essere funzionali all’obiettivo di garantire una liquidazione ordinata. Quanto ai requisiti specifici applicabili al particolare modello di ciascuna, le imprese di investimento che prestano soltanto servizi per conto altrui e non sottoscrivono operazioni su strumenti finanziari usando il bilancio proprio sono in genere critiche circa le proposte che stabiliscono un collegamento lineare fra i requisiti patrimoniali dell’impresa e l’entità dei portafogli dei clienti che gestisce. Mentre molte imprese che negoziano per conto proprio riconoscono che la vigente disciplina volta a rispondere al rischio di mercato presenta alcuni lati positivi quanto ai rischi che esse corrono e pongono, altre ritengono che esageri i rischi insiti nei metodi di negoziazione che applicano e nei prodotti in cui negoziano. Di queste posizioni si è tenuto conto nella calibratura delle nuove metriche di rischio proposte (fattori K - v. infra) e nella possibilità di introdurre i requisiti più rigorosi gradualmente e fino a un tetto massimo.
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Assunzione e uso di perizie
La revisione si è ispirata all’ampia consulenza fornita dall’ABE, in consultazione con l’ESMA, secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni del CRR che ne costituiscono la base giuridica (in particolare l’articolo 508, paragrafi 2 e 3). I principali contributi pubblici dell’ABE al riguardo sono stati i seguenti:
·relazione del dicembre 2015 contenente una valutazione completa dello status quo e prime raccomandazioni di modifiche;
·il documento di discussione pubblicato nel novembre 2016 a fini di consultazione sul profilo di un eventuale regime nuovo;
·la relazione finale del settembre 2017 contenente raccomandazioni particolareggiate.
Le raccomandazioni di nuovi requisiti patrimoniali sono state calibrate con esattezza in base a una raccolta di dati particolareggiati, che ha coinvolto le imprese di investimento, effettuata a nome dell’ABE dalle autorità nazionali competenti in due fasi, nel 2016 e nel 2017. La Commissione è stata associata a tutto il processo e, grazie alle discussioni tenute, ha potuto valutare vantaggi e svantaggi delle raccomandazioni particolareggiate via via che queste si delineavano.
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Valutazione d’impatto
In linea con l’iniziativa sul legiferare meglio (strumento 9), quando un organo o organismo dell’UE è incaricato della concezione di politiche e della relativa analisi non è necessario che la Commissione effettui una valutazione d’impatto se la sua proposta non si discosta molto dalle raccomandazioni formulate dall’organo o organismo e se i suoi servizi ritengono qualitativamente adeguata la valutazione da questo effettuata.
Il comitato per il controllo normativo ha sì esaminato un progetto di valutazione d’impatto collegato alla presente iniziativa, ma si è poi optato per un documento di lavoro dei servizi della Commissione. Questa soluzione è stata ritenuta più adatta, dato che il mandato specifico della revisione si basa sulla consulenza prestata dalle AEV, così come sulla consultazione dei portatori di interessi e sul lavoro tecnico che esse hanno svolto. Al fine di orientare il processo decisionale della Commissione, il documento di lavoro che accompagna le proposte intende pertanto spiegare il contenuto della consulenza prestata dalle AEV, compresi i risultati delle analisi e della consultazione, esponendo nel contempo le opinioni dei servizi della Commissione sulle conclusioni tratte.
L’ABE valuta che l’attuazione degli elementi contenuti nella consulenza da essa prestata determinerebbe, in volume aggregato per tutte le imprese di investimento dell’UE che non hanno rilevanza sistemica, un incremento del 10% dei requisiti patrimoniali rispetto agli attuali requisiti del primo pilastro e una loro diminuzione del 16% rispetto ai requisiti complessivi risultanti dalle maggiorazioni del secondo pilastro. La ripartizione di questi effetti fra le imprese di investimento dipende dalle dimensioni di ciascuna, dai servizi di investimento che eroga e dal modo in cui le si applicheranno i nuovi requisiti patrimoniali. Come illustrato nel documento di lavoro che accompagna le proposte (allegato II compreso), l’incremento aggregato del 10% dei requisiti del primo pilastro è la percentuale ottenuta sommando i requisiti notevolmente inferiori applicabili ad alcune imprese e gli aumenti superiori al 10% che si verificheranno per altre. Riguardo alla disponibilità di fondi propri l’ABE ritiene che soltanto un numero limitato di imprese non disporranno di capitale sufficiente a soddisfare agevolmente i nuovi requisiti: si tratta di un numero esiguo di consulenti agli investimenti, imprese di negoziazione e imprese multiservizi. Sarebbe comunque possibile prevedere, per un certo numero di anni, un tetto massimo applicabile alle imprese di questo gruppo, per le quali i requisiti attuali risulterebbero più che raddoppiati.
Il documento di lavoro giunge alla conclusione che, nel complesso, le raccomandazioni dell’ABE costituiscono, rispetto allo status quo, un mezzo idoneo e proporzionato per conseguire gli obiettivi della revisione in modo efficace ed efficiente. Più in generale la posizione espressa dall’ABE è un chiaro passo avanti verso una disciplina prudenziale delle imprese di investimento in grado di permettere loro di operare su una base finanziaria sana senza intralciarne le prospettive commerciali. In questo senso, dovrebbe sostenere in modo equilibrato le finalità della revisione: da un lato, contribuendo ad assicurare che le imprese di investimento affrontino in maniera più mirata i rischi che pongono ai clienti e ai mercati, sia nelle operazioni correnti sia nell’eventualità di una liquidazione; dall’altro, contribuendo ad assicurare che le imprese di investimento possano assolvere appieno il ruolo di facilitatore dei flussi di investimenti attraverso l’UE, in linea con l’obiettivo dell’UMC di mobilitare risparmi e investimenti per promuovere la crescita e l’occupazione.
Lo scostamento dalle raccomandazioni dell’ABE è limitato all’individuazione delle imprese di investimento a rilevanza sistemica: anziché seguire la raccomandazione dell’ABE rinviando la decisione in modo da precisarne le modalità con criteri da stabilire in norme tecniche di attuazione delle proposte, si è infatti ritenuto opportuno regolare la questione nelle proposte stesse, al fine di assicurare sul piano regolamentare pari condizioni fra enti creditizi e imprese di investimento a rilevanza sistemica. Su questo punto le proposte si spingono oltre la posizione espressa dall’ABE nel parere sulla revisione delle imprese di investimento, ma danno nel contempo riscontro al parere della stessa ABE sulle questioni attinenti alla decisione del Regno Unito di uscire dall’UE.
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Efficienza normativa e semplificazione
Come indicato nel documento di lavoro che accompagna le proposte, la semplificazione delle norme prudenziali per la maggior parte delle imprese di investimento dovrebbe sgravarle di pesanti oneri amministrativi e di conformità. Si potrebbero eliminare svariati obblighi superflui di regolamentazione e di segnalazione, consentendo di dirottare su impieghi più produttivi parte del capitale destinato a fini regolamentari. Stabilendo requisiti patrimoniali e altri requisiti prudenziali (anche in termini di remunerazione e di governance) proporzionati alle caratteristiche delle imprese di investimento, le proposte consentono per la prima volta di ridurre i costi ingenti che queste devono sostenere a causa dei requisiti dell’attuale regime, incentrati sulle caratteristiche delle banche. Si supererà così la complessità derivante dal dover abbinare e conciliare i dati aziendali con una disciplina regolamentare e di segnalazione inadatta alle imprese di investimento.
Nelle previsioni le imprese d’investimento che sono PMI saranno tra i principali beneficiari, perché il quadro prudenziale più proporzionato e adatto alle loro caratteristiche dovrebbe contribuire a migliorare le condizioni di operatività e a ridurre gli ostacoli all’ingresso. Lo snellimento degli onerosi obblighi di segnalazione, ad esempio, dovrebbe ridurre il carico amministrativo e i costi di conformità per le PMI, comprese le imprese innovative che si sforzano di crescere in ambiente digitale. Analogamente, le proposte ridurrebbero i costi amministrativi e di conformità a carico delle piccole imprese non interconnesse grazie alla loro esenzione dalle vigenti norme in materia di governance e di remunerazioni stabilite dall’attuale CRD IV/CRR. Bisogna attendersi ad alcuni costi una tantum indotti dalla transizione al nuovo regime, in quanto le imprese dovranno riformare i sistemi di gestione del rischio, aggiornare la funzione di controllo della conformità e rivedere i contratti con gli studi legali e gli altri prestatori di cui attualmente usano i servizi ai fini della conformità. I risparmi sui costi di conformità dovrebbero comunque sostenere le finalità dell’UMC in generale, agevolando le imprese di investimento nel loro ruolo di mobilitatori del risparmio degli investitori verso impieghi produttivi.
In termini di costi di conformità, si prevede che, a seconda delle dimensioni e della tipologia, le imprese risparmieranno un importo compreso fra decine di migliaia e centinaia di migliaia di euro. Al momento non è noto in che modo le riduzioni dei costi di conformità si raccordino e si rapportino con le modifiche dei requisiti patrimoniali per le diverse tipologie di imprese, ma indicazioni in questo senso dovrebbero rientrare nell’esercizio futuro di monitoraggio e valutazione della disciplina.
•
Diritti fondamentali
La presente proposta permette a una serie di imprese di investimento di esercitare più agevolmente il diritto di operare senza essere vincolate a norme intese principalmente per partecipanti ai mercati finanziari di tipo diverso. Le misure legislative che, nelle presenti proposte, prevedono norme in materia di remunerazioni nelle imprese di investimento rispettano i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare la libertà di impresa e il diritto di negoziazione e di azioni collettive.
4.
INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.
ALTRI ELEMENTI
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Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Si dovrebbero valutare le modifiche previste dalle proposte per stabilire in che misura realizzino gli obiettivi seguenti:
·semplificazione della suddivisione delle imprese di investimento in categorie, in modo da rispecchiare i diversi profili di rischio;
·fissazione di norme prudenziali, in particolare su capitale, liquidità, remunerazione e requisiti di governance, che siano adeguate, proporzionate e sensibili ai rischi specifici cui sono esposte le imprese di investimento e che assicurino l’assegnazione del capitale agli scopi per cui è necessario;
·istituzione di un quadro che corrisponda, in modo diretto e percepibile, ai rischi insiti nella natura e nella gamma delle attività svolte dalle imprese di investimento e che quindi sostenga l’accesso all’attività;
·razionalizzazione dello strumentario di vigilanza per consentire una vigilanza completa e attenta sulle pratiche commerciali e i rischi associati.
Nel quadro di un riesame futuro si potrebbero rilevare a tal fine alcune delle informazioni seguenti, che potrebbero fungere da indicatori per valutare l’effetto delle modifiche proposte: i) costi di conformità in termini di personale, consulenza giuridica e segnalazioni regolamentari; ii) livelli dei requisiti patrimoniali; iii) altri costi nuovi, derivanti ad es. dalle norme sulla liquidità; iv) evoluzione del numero di imprese tra le diverse categorie; v) evoluzione del ricorso alle maggiorazioni del secondo pilastro da parte delle autorità competenti; vi) casi di dissesto di imprese di investimento nel nuovo regime e relativi effetti; vii) evoluzione delle dimensioni delle imprese di investimento in termini di attivi e volumi di ordini dei clienti.
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Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Oggetto e ambito di applicazione
La proposta stabilisce prescrizioni riguardo alla designazione delle autorità di vigilanza prudenziale, al capitale iniziale delle imprese di investimento, ai poteri e strumenti di vigilanza di cui dispongono le autorità competenti per l’esercizio della vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e agli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione e vigilanza prudenziali. La direttiva si applica a tutte le imprese di investimento disciplinate dalla MiFID II, che si applicherà a partire da gennaio 2018.
Designazione e poteri delle autorità di vigilanza
Mediante il trasferimento al suo interno delle disposizioni applicabili della CRD IV, la proposta impone agli Stati membri di designare un’autorità incaricata dell’esercizio dei poteri di vigilanza prudenziale a norma della presente direttiva. Gli Stati membri possono attribuire questi poteri a un’autorità esistente, ricalcando le funzioni e i poteri conferiti a norma della CRD IV, oppure a un’autorità nuova.
Capitale iniziale
La proposta rivede e armonizza in tutta l’UE i livelli di capitale iniziale previsti dalla CRD IV, che si basano sui servizi e sulle attività che le imprese di investimento sono autorizzate a svolgere a norma della MiFID, per tener conto dell’inflazione intervenuta dal momento in cui sono stati fissati. Sono previste disposizioni transitorie per consentire, in particolare, alle imprese più piccole di raccogliere ove necessario i nuovi importi di capitale iniziale.
Poteri dell’autorità del paese d’origine/del paese ospitante
A norma della CRD IV le competenze di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento sono conferite ad autorità del paese d’origine e del paese ospitante. Queste autorità dovrebbero stipulare accordi di cooperazione in materia.
Scambio di informazioni e segreto professionale
In base alla CRD IV e a integrazione della MiFID II sono introdotte disposizioni sullo scambio tra le autorità competenti di informazioni in materia di vigilanza prudenziale e sul segreto professionale.
Sanzioni
Conformemente alla CRD IV, gli Stati membri sono tenuti a punire le violazioni delle disposizioni della presente direttiva e del [regolamento (UE) ----/--] con sanzioni amministrative e altre misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.
Adeguatezza del capitale interno e revisione e valutazione prudenziale
Sono introdotti per le imprese di investimento e le autorità competenti obblighi semplificati, basati su quelli della CRD IV, circa la valutazione dell’adeguatezza delle disposizioni e delle procedure predisposte per assicurare l’osservanza delle disposizioni della presente direttiva e del [regolamento (UE) ----/--] da parte delle imprese.
Le autorità competenti dovrebbero avere il potere di rivedere e valutare la situazione prudenziale delle imprese di investimento, d’imporre, nel caso, modifiche in ambiti quali la governance e i controlli interni e i processi e le procedure di gestione del rischio e, ove necessario, di stabilire obblighi supplementari, in particolare in relazione ai requisiti patrimoniali e di liquidità.
Governance e remunerazione
In linea con la valutazione fornita dall’ABE nell’ambito della sua consulenza e con la valutazione della stessa svolta dai servizi della Commissione nel documento di lavoro che accompagna le proposte, è effettuata una revisione delle norme sul governo societario e sulla remunerazione, al fine di assicurare il funzionamento ordinato delle imprese di investimento e prevenire un’assunzione di rischi eccessivi da parte del loro personale.
Dette norme mirano nel contempo a dare riscontro ai diversi rischi posti dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento. Non è considerato proporzionato applicare le prescrizioni della presente direttiva alle strutture di governance e alle politiche e prassi di remunerazione delle piccole imprese di investimento non interconnesse. La proposta intende assicurare la coerenza delle norme sulle remunerazioni e sulla governance previste dai diversi atti legislativi, fra cui la CRD IV, la direttiva 2009/65/CE (sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)) e la direttiva 2011/61/UE (sui gestori di fondi d’investimento alternativi (GEFIA)).
La proposta non fissa un limite preciso per il rapporto tra componente fissa e componente variabile della remunerazione variabile, ma impone alle imprese di investimento di fissare loro stesse coefficienti adeguati. Si tiene così conto dell’effetto che la fissazione di un rapporto unico potrebbe produrre in termini di flessibilità sui costi e redditività di alcune imprese di investimento.
Dalla relazione della Commissione COM(2016) 510 è emerso che, in generale, i requisiti di differimento e di pagamento in strumenti finanziari sono inefficienti nel caso delle piccole imprese di investimento non complesse e del personale che ha una remunerazione variabile bassa. La Commissione propone quindi di fissare, a livello di impresa e di personale, una soglia al di sotto della quale l’impresa di investimento e/o i membri del personale fruiranno di una deroga all’applicazione delle norme sul differimento e sul pagamento in strumenti finanziari.
Paesi terzi
L’Unione potrà concludere con i paesi terzi accordi relativi alle modalità con cui vigilare sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni gli Stati membri e l’ABE potranno concludere accordi di cooperazione amministrativa con le autorità di vigilanza dei paesi terzi.
Imprese di investimento a rilevanza sistemica
La proposta di regolamento che accompagna la presente proposta di direttiva prevede una disposizione che modificherebbe la definizione di enti creditizi ricomprendendovi, quando il valore totale delle attività dell’impresa è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, le imprese che operano nella negoziazione per conto proprio ovvero nella sottoscrizione di strumenti finanziari o nel collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile. La presente proposta di direttiva prevede disposizioni complementari inerenti alla procedura per chiedere l’autorizzazione come ente creditizio.
2017/0358 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere della Banca centrale europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Una vigilanza prudenziale solida è parte integrante delle condizioni normative in base alle quali gli enti finanziari possono fornire servizi all’interno dell’Unione. Le imprese di investimento sono, insieme agli enti creditizi, soggette alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il trattamento e la vigilanza prudenziali, mentre la loro autorizzazione e altri requisiti in materia di organizzazione e di norme di comportamento sono stabiliti dalla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(2)I vigenti regimi prudenziali ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, basati in larga misura sulle successive integrazioni delle norme di regolamentazione internazionali stabilite per i grandi gruppi bancari dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, affrontano solo parzialmente i rischi specifici connessi alle diverse attività delle imprese di investimento. Le vulnerabilità e i rischi specifici propri delle imprese di investimento dovrebbero pertanto essere ulteriormente affrontati tramite meccanismi prudenziali adeguati e proporzionati a livello dell’Unione.
(3)Una vigilanza prudenziale solida dovrebbe assicurare una gestione delle imprese di investimento ordinata e nel miglior interesse dei clienti. Si dovrebbe tenere conto del fatto che le imprese di investimento e i loro clienti possono potenzialmente esporsi a rischi eccessivi e si dovrebbero considerare i diversi gradi di rischio assunto e posto dalle imprese di investimento. La vigilanza prudenziale dovrebbe anche mirare a evitare un indebito onere amministrativo per le imprese di investimento.
(4)Molti dei requisiti che derivano dal quadro stabilito dal regolamento (UE) n. 575/2013 e dalla direttiva 2013/36/UE sono stati pensati per far fronte ai rischi cui sono comunemente esposti gli enti creditizi. Di conseguenza, i vigenti requisiti sono in larga misura calibrati in modo da preservare la capacità di prestito degli enti creditizi nelle varie fasi del ciclo economico e tutelare i depositanti e i contribuenti contro eventuali fallimenti e non sono concepiti per affrontare i diversi profili di rischio delle imprese di investimento. Le imprese di investimento non detengono grandi portafogli di prestiti al dettaglio e societari e non raccolgono depositi. La probabilità che un loro fallimento possa avere effetti negativi per la stabilità finanziaria globale è inferiore rispetto a quanto avviene con gli enti creditizi. I rischi a cui sono esposte le imprese di investimento e che esse stesse pongono sono quindi sostanzialmente diversi da quelli degli enti creditizi e tale differenza dovrebbe trovare un chiaro riscontro nel quadro prudenziale dell’Unione.
(5)Le differenze nell’applicazione del quadro vigente nei diversi Stati membri rischiano di compromettere la parità di condizioni per le imprese di investimento all’interno dell’Unione. Tali discrepanze derivano dalla generale complessità di applicazione del quadro a imprese di investimento diverse sulla base dei servizi che forniscono, per cui alcune autorità nazionali adeguano o semplificano l’applicazione nel diritto o nelle prassi nazionali. Poiché il quadro prudenziale vigente non prende in considerazione tutti i rischi cui sono esposte alcune categorie di imprese di investimento e che esse stesse pongono, in alcuni Stati membri sono state applicate, a determinate imprese di investimento, grandi maggiorazioni del capitale. Al fine di assicurare l’armonizzazione della vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento in tutta l’Unione, dovrebbero essere stabilite disposizioni uniformi relative a tali rischi.
(6)Occorre pertanto un regime prudenziale specifico per le imprese di investimento che non hanno rilevanza sistemica in virtù delle loro dimensioni e interconnessioni con altri attori finanziari ed economici. Le imprese di investimento sistemiche, tuttavia, dovrebbero continuare a essere soggette al vigente quadro prudenziale stabilito dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013. Tali imprese di investimento rappresentano un sottoinsieme delle imprese di investimento cui si applica attualmente il quadro stabilito dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 e che non godono di esenzioni specifiche dai principali obblighi. Le imprese più grandi e più interconnesse hanno modelli imprenditoriali e profili di rischio simili a quelli di enti creditizi significativi. Esse forniscono servizi analoghi a quelli bancari e sottoscrivono rischi su grande scala. Inoltre, le imprese di investimento sistemiche hanno dimensioni, modelli imprenditoriali e profili di rischio tali da rappresentare una minaccia per la stabilità e il corretto funzionamento dei mercati finanziari, analogamente ai grandi enti creditizi. È pertanto opportuno che tali imprese di investimento restino soggette alle disposizioni di cui alla direttiva 2013/36/UE e al regolamento (UE) n. 575/2013.
(7)In alcuni Stati membri le autorità competenti per la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento potrebbero essere diverse da quelle competenti per la vigilanza sulla condotta sul mercato. È pertanto necessario istituire un meccanismo di cooperazione e di scambio di informazioni tra tali autorità.
(8)Al fine di favorire l’armonizzazione delle norme e prassi di vigilanza nell’Unione, l’Autorità bancaria europea (ABE), in stretta cooperazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), dovrebbe continuare a essere la principale autorità competente per il coordinamento e la convergenza delle prassi di vigilanza in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento nell’ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF).
(9)Il livello richiesto di capitale iniziale di un’impresa di investimento dovrebbe basarsi sui servizi e sulle attività che l’impresa di investimento è autorizzata rispettivamente a prestare e svolgere, conformemente alla direttiva 2004/39/CE. La possibilità per gli Stati membri di ridurre il livello richiesto di capitale iniziale in situazioni specifiche, prevista dalla direttiva 2013/36/UE, da un lato, e l’attuazione non uniforme di tale direttiva, dall’altro, hanno determinato una situazione in cui i livelli richiesti di capitale iniziale sono diversi in tutta l’Unione. Per porre fine a tale frammentazione, i livelli richiesti di capitale iniziale dovrebbero essere armonizzati.
(10)Sebbene le imprese di investimento vengano escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013, alcuni concetti utilizzati rispettivamente nell’ambito della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013 mantengono il loro significato consolidato. Per consentire e facilitare l’interpretazione uniforme di tali concetti quando negli atti giuridici dell’Unione vengono utilizzati in relazione alle imprese di investimento, i riferimenti in tali atti dell’Unione al capitale iniziale delle imprese di investimento, ai poteri di vigilanza delle autorità competenti per le imprese di investimento, al processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno delle imprese di investimento, al processo di revisione e valutazione prudenziale delle autorità competenti per le imprese di investimento, alle disposizioni in materia di governance e remunerazione applicabili alle imprese di investimento sono da intendersi come riferimenti alle corrispondenti disposizioni della presente direttiva.
Per quanto concerne i riferimenti all’importo del capitale iniziale, si applica la correlazione di seguito descritta. I livelli di capitale iniziale stabiliti all’articolo 8 della presente direttiva dovrebbero essere intesi, a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva, in sostituzione dei riferimenti ai livelli di capitale iniziale fissati dalla direttiva 2013/36/UE come segue: il capitale iniziale delle imprese di investimento di cui all’articolo 28 della direttiva 2013/36/UE dovrebbe essere inteso come riferito all’articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva; il capitale iniziale delle imprese di investimento di cui all’articolo 29 o 31 della direttiva 2013/36/UE dovrebbe essere inteso come riferito all’articolo 8, paragrafo 2 o paragrafo 3, della presente direttiva, a seconda del tipo di servizi e di attività di investimento dell’impresa di investimento; il capitale iniziale di cui all’articolo 30 della direttiva 2013/36/UE dovrebbe essere inteso come riferito all’articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva;
(11)Il corretto funzionamento del mercato interno richiede che il compito di vigilare sulla solidità finanziaria dell’impresa di investimento, e in particolare sulla sua solvibilità, spetti all’autorità competente dello Stato membro d’origine. Per conseguire una vigilanza efficace sulle imprese di investimento anche in altri Stati membri in cui forniscono servizi o hanno una succursale, dovrebbe essere garantita una stretta cooperazione con le autorità competenti di tali Stati membri.
(12)A fini di informazione e di vigilanza, in particolare per garantire stabilità al sistema finanziario, le autorità competenti dello Stato membro ospitante dovrebbero poter effettuare, caso per caso, controlli in loco e ispezioni sulle attività delle succursali di imprese di investimento nel loro territorio ed esigere informazioni sulle attività di tali succursali. Tuttavia, le misure di vigilanza per tali succursali dovrebbero restare di competenza dello Stato membro d’origine.
(13)Per proteggere informazioni commerciali sensibili è opportuno che, nello svolgimento dei loro compiti di vigilanza e nello scambio di informazioni riservate, le autorità competenti siano vincolate da norme sul segreto professionale.
(14)Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e la protezione dei clienti delle imprese di investimento, i revisori dovrebbero informare tempestivamente le autorità competenti di fatti suscettibili di avere gravi conseguenze sulla situazione finanziaria o sull’organizzazione amministrativa e contabile dell’impresa di investimento.
(15)Il trattamento dei dati personali ai fini della presente direttiva dovrebbe essere effettuato conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. In particolare, nei casi in cui la presente direttiva permetta lo scambio di dati personali con i paesi terzi, si applicano le pertinenti disposizioni del capitolo V del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 45/2001.
(16)Per garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente direttiva e al [regolamento (UE) ---/--- IFR], gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Per assicurarne l’effetto dissuasivo, le sanzioni amministrative dovrebbero essere pubblicate, tranne in determinate circostanze ben definite. Per consentire loro di prendere decisioni informate riguardo alle opzioni di investimento, clienti e investitori dovrebbero avere accesso alle informazioni in materia di sanzioni e misure amministrative imposte alle imprese di investimento.
(17)Per individuare violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e violazioni del [regolamento (UE) ---/---- IFR], è opportuno che gli Stati membri siano dotati dei necessari poteri di indagine e istituiscano meccanismi efficaci per segnalare violazioni potenziali o effettive.
(18)Le imprese di investimento dovrebbero disporre di un capitale interno che sia adeguato in termini di quantità, qualità e ripartizione per coprire i rischi specifici a cui sono o possono essere esposte. Le autorità competenti dovrebbero garantire che le imprese di investimento abbiano strategie e processi che consentano loro di valutare e di preservare l’adeguatezza del capitale interno.
(19)I poteri di revisione e valutazione prudenziale dovrebbero continuare a essere importanti strumenti di regolamentazione che consentono alle autorità competenti di valutare elementi qualitativi, quali la governance e i controlli interni, i processi e le procedure di gestione dei rischi e, ove necessario, di stabilire requisiti supplementari, in particolare in relazione ai requisiti patrimoniali e di liquidità.
(20)Al fine di allineare le remunerazioni al profilo di rischio delle imprese di investimento e di garantire condizioni di parità, le imprese di investimento dovrebbero essere soggette a principi chiari in materia di dispositivi di governance e di norme in materia di remunerazione che tengano conto delle differenze tra gli enti creditizi e le imprese di investimento. Le piccole imprese di investimento non interconnesse dovrebbero tuttavia essere esonerate da tali norme in quanto le prescrizioni in materia di remunerazione e governo societario a norma della direttiva 2014/65/UE sono sufficientemente complete per tali tipi di imprese.
(21)Analogamente, la relazione della Commissione COM(2016) 510 ha dimostrato l’inadeguatezza delle disposizioni stabilite alla direttiva 2013/36/UE in materia di differimento e di pagamento in strumenti finanziari per le piccole imprese di investimento non complesse o per il personale che percepisce livelli bassi di remunerazione variabile. Sono necessari criteri chiari, coerenti e armonizzati per individuare le imprese di investimento e gli individui esentati da tali requisiti, al fine di garantire la convergenza in materia di vigilanza e condizioni di parità. Al tempo stesso bisogna tuttavia offrire una qualche flessibilità alle autorità competenti, perché possano adottare un approccio più rigoroso quando lo reputino necessario.
(22)È inoltre opportuno offrire alle imprese di investimento una certa flessibilità relativamente al modo in cui utilizzano gli strumenti non monetari per pagare la remunerazione variabile, a condizione che tali strumenti siano efficaci nel conseguire l’obiettivo di allineare gli interessi del personale agli interessi delle diverse parti interessate, come gli azionisti e i creditori, e contribuiscano all’allineamento della remunerazione variabile al profilo di rischio dell’impresa di investimento.
(23)Le entrate delle imprese di investimento, sotto forma di compensi, commissioni e altre entrate in relazione alla fornitura dei diversi servizi di investimento, sono estremamente volatili. Una limitazione della componente variabile della remunerazione a una quota della componente fissa pregiudicherebbe la capacità dell’impresa di ridurre la remunerazione nei periodi di calo delle entrate e potrebbe comportare un aumento dei costi fissi dell’impresa, il che a sua volta potrebbe mettere a rischio la capacità dell’impresa di superare i periodi di recessione economica o di calo delle entrate. Per scongiurare tali rischi, alle imprese di investimento non sistemiche non dovrebbe essere imposto un unico rapporto massimo tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione. Piuttosto, le imprese di investimento dovrebbero esse stesse stabilire rapporti adeguati.
(24)In risposta alla crescente richiesta da parte dell’opinione pubblica di trasparenza fiscale e per promuovere la responsabilità sociale delle imprese di investimento, è opportuno imporre alle imprese di investimento di divulgare determinate informazioni, relative ad esempio agli utili realizzati, alle imposte pagate e ai contributi pubblici ricevuti.
(25)Per tenere conto dei rischi a livello dei gruppi costituiti esclusivamente da imprese di investimento, nel caso di tali gruppi il metodo di consolidamento prudenziale previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbe essere sostituito dalla verifica del capitale del gruppo. La decisione dell’autorità di vigilanza del gruppo, tuttavia, dovrebbe basarsi sugli stessi principi che si applicano in caso di vigilanza su base consolidata. Al fine di garantire una corretta cooperazione, gli elementi essenziali delle misure di coordinamento, in particolare i requisiti in materia di informazione in situazioni di emergenza o gli accordi di cooperazione e di coordinamento, dovrebbero essere simili agli elementi fondamentali di coordinamento applicabili nel contesto del codice unico per gli enti creditizi.
(26)Da un lato, la Commissione dovrebbe poter presentare raccomandazioni al Consiglio per la negoziazione di accordi tra l’Unione e i paesi terzi per l’esercizio pratico della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo per le imprese di investimento la cui impresa madre è situata in un paese terzo e per le imprese di investimento che operano in paesi terzi e le cui imprese madre siano stabilite nell’Unione. Dall’altro, anche gli Stati membri e l’ABE dovrebbero poter stabilire accordi amministrativi con i paesi terzi ai fini dell’esercizio dei loro compiti di vigilanza.
(27)Per garantire la certezza del diritto ed evitare sovrapposizioni tra il vigente quadro prudenziale applicabile sia agli enti creditizi che alle imprese di investimento e la presente direttiva, il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2013/36/UE sono modificati al fine di escludere dal loro campo di applicazione le imprese di investimento. Tuttavia, le imprese di investimento facenti parte di gruppi bancari dovrebbero rimanere soggette alle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE che riguardano i gruppi bancari, quali le disposizioni sull’impresa madre nell’UE intermedia di cui [all’articolo 21 ter] della direttiva 2013/36/UE, e alle norme sul consolidamento prudenziale di cui alla parte uno, titolo II, capo 2 del regolamento (UE) n. 575/2013.
(28)È necessario specificare le misure che le imprese devono adottare per verificare se rientrano nella definizione di ente creditizio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e se, di conseguenza, devono ottenere l’autorizzazione come ente creditizio. Poiché alcune imprese di investimento svolgono già le attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE, è anche necessario garantire chiarezza in materia di continuità delle autorizzazioni concesse per tali attività.
(29)Per assicurare una vigilanza efficace è importante che le imprese che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 presentino domanda di autorizzazione come ente creditizio. Le autorità competenti dovrebbero pertanto avere la possibilità di applicare sanzioni alle imprese che non presentino domanda di autorizzazione.
(30)La modifica della definizione di “ente creditizio” nel regolamento (UE) n. 575/2013 introdotta dal [regolamento (UE) ---/---- IFR] può, fin dalla sua entrata in vigore, ricomprendere imprese di investimento che operano già sulla base di un’autorizzazione rilasciata in conformità alla direttiva 2014/65/UE. Tali imprese dovrebbero essere autorizzate a continuare ad operare nel quadro dell’autorizzazione ottenuta come imprese di investimento fino a quando non venga loro concessa l’autorizzazione come enti creditizi. Tali imprese di investimento dovrebbero presentare domanda di autorizzazione come enti creditizi al più tardi quando, su un periodo di dodici mesi consecutivi, la media del totale mensile delle loro attività supera una delle soglie di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Qualora, dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, l’impresa di investimento superi una delle soglie di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, la media del totale mensile delle attività dovrebbe essere calcolata prendendo in considerazione i dodici mesi consecutivi precedenti tale data. Tali imprese di investimento sono tenute a presentare domanda di autorizzazione come enti creditizi entro un anno e un giorno dall’entrata in vigore della presente direttiva.
(31)La modifica della definizione di “ente creditizio” nel regolamento (UE) n. 575/2013, introdotta dal [regolamento (UE) ---/---- IFR], può avere ripercussioni anche sulle imprese che abbiano già presentato domanda di autorizzazione come imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE e la cui domanda non sia ancora stata trattata. Tali domande dovrebbero essere trasmesse alle autorità competenti ai sensi della direttiva 2013/36/UE ed essere trattate in conformità alle disposizioni in materia di autorizzazione di cui alla stessa direttiva, nel caso in cui il totale delle attività dell’impresa previsto raggiunga una delle soglie di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.
(32)Le imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero inoltre essere soggette a tutti i requisiti per l’accesso alle attività di enti creditizi di cui al titolo III della direttiva 2013/36/UE, incluse le disposizioni relative alla revoca dell’autorizzazione conformemente all’articolo 18 della stessa direttiva. L’articolo 18 di detta direttiva dovrebbe essere modificato al fine di assicurare che le autorità competenti possano anche revocare l’autorizzazione concessa a un ente creditizio qualora questo utilizzi l’autorizzazione per svolgere esclusivamente attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e abbia, per un periodo di 5 anni consecutivi, una media del totale delle attività inferiore alle soglie previste dal già citato articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b).
(33)A norma dell’articolo 39 della direttiva 2014/65/UE, le imprese di paesi terzi che prestano servizi finanziari nell’UE sono soggette a regimi nazionali che possono imporre che sia stabilita una succursale in uno Stato membro. Al fine di agevolare il monitoraggio e la valutazione regolari delle attività svolte da imprese di paesi terzi tramite succursali nell’Unione, le autorità competenti dovrebbero essere informate circa l’entità e la portata dei servizi offerti e delle attività svolte attraverso succursali nel loro territorio.
(34)L’ABE, in cooperazione con l’ESMA, ha pubblicato una relazione basata su un’analisi approfondita, una raccolta di dati e una consultazione su un regime prudenziale su misura per tutte le imprese di investimento non sistemiche che funge da base per il nuovo quadro prudenziale per le imprese di investimento.
(35)Al fine di garantire l’applicazione armonizzata della presente direttiva, l’ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare norme tecniche per specificare le informazioni che le autorità dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero scambiarsi nel contesto della vigilanza, per stabilire in che modo le imprese di investimento dovrebbero valutare l’entità delle loro attività ai fini degli obblighi di governance interna e in particolare valutare se costituiscono una piccola impresa non interconnessa. Le norme tecniche dovrebbero inoltre precisare quali membri del personale abbiano un impatto significativo sul profilo di rischio delle imprese ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di remunerazione e specificare gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 ammissibili come remunerazione variabile. Infine, le norme tecniche dovrebbero precisare gli elementi per la valutazione dell’ambito di applicazione dei requisiti in materia di governance interna, trasparenza, trattamento dei rischi e della remunerazione, l’applicazione di requisiti di capitale aggiuntivo da parte delle autorità competenti e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza.
(36)Per assicurare l’applicazione uniforme della presente direttiva e per tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per quanto riguarda l’ulteriore precisazione delle definizioni contenute nella presente direttiva, del capitale interno e delle valutazioni del rischio delle imprese di investimento e dei poteri di revisione e valutazione prudenziale delle autorità competenti. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione organizzi adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni si svolgano conformemente ai principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione degli atti delegati.
(37)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l’adozione dei progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’ABE in materia di requisiti per lo scambio di informazioni tra autorità competenti, e al fine di tenere conto dell’evoluzione in ambito economico e monetario, per quanto concerne i requisiti relativi ai livelli di capitale iniziale per le imprese di investimento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(38)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la creazione di un quadro prudenziale efficace e proporzionato che garantisca che le imprese di investimento autorizzate ad operare all’interno dell’Unione abbiano una solida base finanziaria e siano gestite in modo ordinato, compreso nel migliore interesse dei loro clienti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo
(39)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
OGGETTO
La presente direttiva fissa disposizioni concernenti:
(a)il capitale iniziale delle imprese di investimento;
(b)i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento da parte delle autorità competenti;
(c)la vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme fissate nel [regolamento (UE) ---/---- IFR];
(d)gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.La presente direttiva si applica alle imprese di investimento autorizzate e sottoposte a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 3
Definizioni
1.
Ai fini della presente direttiva si intende per:
(1)“impresa strumentale”, un’impresa strumentale quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(2)“autorizzazione”, un’autorizzazione di un’impresa di investimento conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE;
(3)“succursale”, una succursale quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 30, della direttiva 2014/65/UE;
(4)“stretti legami”, stretti legami quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35, della direttiva 2014/65/UE;
(5)“autorità competente”, un’autorità o un organismo pubblico di uno Stato membro ufficialmente riconosciuto e abilitato, in virtù del diritto nazionale, all’esercizio della vigilanza sulle imprese di investimento in conformità della presente direttiva, nell’ambito del sistema di vigilanza in vigore in detto Stato membro;
(6)“negoziatori per conto proprio di merci”, i negoziatori per conto proprio di merci quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(7)“controllo”, la relazione, esistente tra un’impresa madre e una filiazione, quale descritta all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, o nei principi contabili a cui un’impresa di investimento è soggetta a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002, o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa;
(8)“conformità alla verifica del capitale del gruppo”, la conformità ai requisiti di cui all’articolo 7 del [regolamento (UE) ---/---- IFR] da parte dell’impresa madre in un gruppo di imprese di investimento;
(9)“ente creditizio”, un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
(10)“strumenti derivati”, gli strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 600/2014;
(11)“ente finanziario”, un ente finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del [regolamento (UE) ---/---- IFR];
(12)“gruppo”, un gruppo quale definito all’articolo 2, punto 11, della direttiva 2013/34/UE;
(13)“autorità di vigilanza del gruppo”, l’autorità competente responsabile della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo da parte delle imprese di investimento madri nell’Unione e delle imprese di investimento controllate da holding di investimento madri nell’Unione o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione;
(14)“Stato membro d’origine”, uno Stato membro d’origine quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 55, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;
(15)“Stato membro ospitante”, uno Stato membro ospitante quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 56, della direttiva 2014/65/UE;
(16)“capitale iniziale”, il capitale richiesto ai fini dell’autorizzazione come impresa di investimento;
(17)“impresa di investimento”, un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2014/65/UE;
(18)“gruppo di imprese di investimento”, un gruppo di imprese di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 23, del [regolamento (UE) ---/---- IFR];
(19)“holding di investimento”, una holding di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, del [regolamento (UE) ---/---- IFR];
(20)“servizi e attività di investimento”, i servizi e le attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE;
(21)“organo di gestione”, un organo di gestione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36, della direttiva 2014/65/UE;
(22)“organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica”, l’organo di gestione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza;
(23)“società di partecipazione finanziaria mista”, una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
(24)“alta dirigenza”, l’alta dirigenza quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 37, della direttiva 2014/65/UE;
(25)“impresa madre”, un’impresa madre quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 32, della direttiva 2014/65/UE;
(26)“filiazione”, un’impresa figlia quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 33, della direttiva 2014/65/UE;
(27)“rischio sistemico”, rischio sistemico quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 10, della direttiva 2013/36/UE.
(28)“impresa di investimento madre nell’Unione”, un’impresa di investimento madre nell’Unione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 49, del [regolamento (UE) ---/---- IFR];
(29)“holding di investimento madre nell’Unione”, una holding di investimento madre nell’Unione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 50, del [regolamento (UE) ---/---- IFR];
(30)“società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione”, una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 51, del [regolamento (UE) ---/---- IFR];
2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 per precisare:
(a)le definizioni di cui al paragrafo 1 al fine di garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva;
(b)le definizioni di cui al paragrafo 1 per tenere conto, nell’applicazione della presente direttiva, dell’evoluzione dei mercati finanziari.
TITOLO II
AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 4
Designazione e poteri delle autorità competenti
1.Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate di esercitare le attribuzioni previste dalla presente direttiva. Gli Stati membri informano la Commissione e l’ABE della designazione e, qualora le autorità competenti siano più di una, precisano le attribuzioni di ciascuna di esse.
2.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività delle imprese di investimento e, se del caso, delle holding di investimento e delle società di partecipazione finanziaria mista, per accertare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal [regolamento (UE) ---/---- IFR].
3.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari, tra cui il potere di effettuare controlli in loco a norma dell’articolo 12, al fine di ottenere le informazioni necessarie per valutare la conformità delle imprese di investimento e, se del caso, delle holding di investimento e delle società di partecipazione finanziaria mista, alle prescrizioni della presente direttiva e del [regolamento (UE) ---/---- IFR] e di indagare su eventuali violazioni delle stesse.
4.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell’indipendenza necessari all’esercizio delle funzioni relative alla vigilanza prudenziale, alle indagini e alle sanzioni di cui alla presente direttiva.
5.Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie per valutarne la conformità alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e al [regolamento (UE) ---/---- IFR]. I meccanismi di controllo interno e le procedure amministrative e contabili delle imprese di investimento consentono alle autorità competenti di controllare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.
6.Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento registrino tutte le loro operazioni e documentino i sistemi e processi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e del [regolamento (UE) ---/---- IFR] in maniera tale che le autorità competenti siano in grado in ogni momento di valutare il rispetto delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del [regolamento (UE) ---/---- IFR].
Articolo 5
Cooperazione nell’ambito di uno Stato membro
1.Le autorità competenti cooperano strettamente con le autorità o gli organismi pubblici responsabili nel loro Stato membro della vigilanza sugli enti creditizi e sugli enti finanziari. Gli Stati membri prescrivono che dette autorità competenti e dette autorità o detti organismi pubblici si scambino le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni.
2.Le autorità competenti diverse da quelle designate a norma dell’articolo 67 della direttiva 2014/65/UE stabiliscono un meccanismo di cooperazione con tali autorità e per lo scambio di tutte le informazioni rilevanti per l’esercizio delle loro attribuzioni.
Articolo 6
Cooperazione nell’ambito del sistema europeo di vigilanza finanziaria
Nell’esercizio delle loro attribuzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni giuridiche adottate conformemente alla presente direttiva e al [regolamento (UE) ---/---- IFR].
Gli Stati membri assicurano che:
(a)le autorità competenti, in qualità di parti del SEVIF, cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo uno scambio di informazioni adeguate e affidabili con le altre parti del SEVIF;
(a)le autorità competenti partecipino alle attività dell’ABE e, se del caso, ai collegi delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 44 della presente direttiva e all’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE;
(b)le autorità competenti facciano tutto il possibile per attenersi agli orientamenti emanati e alle raccomandazioni formulate dall’ABE a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e per rispondere alle segnalazioni e alle raccomandazioni emesse dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) a norma dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio;
(c)le autorità competenti collaborino strettamente con il CERS;
(d)i compiti e i poteri conferiti alle autorità competenti non impediscano l’esercizio delle loro attribuzioni in qualità di membri dell’ABE o del CERS o a norma della presente direttiva e del [regolamento (UE) ---/--- IFR].
Articolo 7
Vigilanza a dimensione di Unione
Nell’esercizio delle loro attribuzioni generali, le autorità competenti di ogni Stato membro considerano debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili nel momento pertinente.
TITOLO III
CAPITALE INIZIALE
Articolo 8
Capitale iniziale
1.Il capitale iniziale delle imprese di investimento previsto dall’articolo 15 della direttiva 2014/65/UE per l’autorizzazione a prestare i servizi o a svolgere le attività di investimento di cui all’allegato I, sezione A, punti 3, 6, 8 o 9, della direttiva 2014/65/UE è pari a 750 000 EUR.
2.Per le imprese di investimento che non sono autorizzate a detenere denaro o titoli della clientela, il capitale iniziale previsto dall’articolo 15 della direttiva 2014/65/UE per l’autorizzazione a prestare i servizi o a svolgere le attività di investimento di cui all’allegato I, sezione A, punti 1, 2, 4, 5 o 7, della direttiva 2014/65/UE è pari a 75 000 EUR.
3.Per le imprese di investimento diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, il capitale iniziale previsto a norma dell’articolo 15 della direttiva 2014/65/UE è pari a 150 000 EUR.
4.La Commissione aggiorna, mediante atti di esecuzione, l’importo del capitale iniziale di cui ai paragrafi da 1 a 3, al fine di tenere conto delle evoluzioni in campo economico e monetario. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 56, paragrafo 2.
Articolo 9
Composizione del capitale iniziale
Il capitale iniziale delle imprese di investimento comprende uno o più degli elementi di cui all’articolo 9 del [regolamento (UE) ---/---- IFR].
TITOLO IV
VIGILANZA PRUDENZIALE
CAPO 1
Principi di vigilanza prudenziale
Sezione 1
Competenze e attribuzioni dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante
Articolo 10
Competenze delle autorità competenti dello Stato membro d’origine
La vigilanza prudenziale su un’impresa di investimento spetta alle autorità competenti dello Stato membro d’origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che attribuiscono una responsabilità alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
Articolo 11
Collaborazione tra le autorità competenti di diversi Stati membri
1.Le autorità competenti di diversi Stati membri cooperano strettamente ai fini dello svolgimento delle loro attribuzioni a norma della presente direttiva e del [regolamento (UE) ---/---- IFR], in particolare tramite lo scambio tempestivo di informazioni sulle imprese di investimento che comprendono:
(a)informazioni sulla struttura di gestione e sull’assetto proprietario dell’impresa di investimento;
(b)informazioni sul rispetto dei requisiti patrimoniali da parte dell’impresa di investimento;
(c)informazioni sul rischio di concentrazione e sulla liquidità dell’impresa di investimento;
(d)informazioni sulle procedure amministrative e contabili e sui meccanismi di controllo interno dell’impresa di investimento;
(e)
ogni altro fattore pertinente che possa influire sul rischio rappresentato dall’impresa di investimento.
2.Le autorità competenti dello Stato membro d’origine forniscono immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro ospitante tutte le informazioni e le risultanze relative a problemi e rischi potenziali rappresentati da un’impresa di investimento per la tutela dei clienti o la stabilità del sistema finanziario dello Stato membro ospitante da esse identificati nell’esercizio della vigilanza sulle attività dell’impresa di investimento.
3.Le autorità competenti dello Stato membro d’origine agiscono sulla base delle informazioni fornite dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante adottando tutte le misure necessarie per prevenire o porre rimedio ai problemi e ai rischi potenziali di cui al paragrafo 2. Su richiesta, le autorità competenti dello Stato membro d’origine spiegano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in che modo hanno tenuto conto delle informazioni e delle risultanze fornite dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante.
4.Se, a seguito della comunicazione delle informazioni e delle risultanze di cui al paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ritengono che le autorità competenti dello Stato membro d’origine non abbiano adottato le misure necessarie di cui al paragrafo 3, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d’origine e l’ABE, adottare misure adeguate per tutelare i clienti cui sono forniti i servizi e la stabilità del sistema finanziario.
5.Se non concordano con le misure delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d’origine possono deferire la questione all’ABE, la quale agisce conformemente alla procedura di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l’ABE adotta una decisione entro un mese.
6.L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare prescrizioni concernenti il tipo e la natura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7.L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formulari, modelli e procedure standard da utilizzare per adempiere agli obblighi di scambio delle informazioni che possono agevolare la vigilanza sulle imprese di investimento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
8.L’ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 6 e 7 entro [nove mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva].
Articolo 12
Controlli in loco e ispezione delle succursali stabilite in un altro Stato membro
1.Gli Stati membri ospitanti stabiliscono che, qualora un’impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d’origine possono, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, procedere a controlli in loco delle informazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, e a ispezioni della succursale.
2.A fini di vigilanza e ove lo ritengano rilevante per la stabilità del sistema finanziario del proprio Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno il potere di effettuare, caso per caso, controlli in loco e ispezioni delle attività svolte dalle succursali di imprese di investimento sul loro territorio e di esigere dalle succursali informazioni sulle loro attività.
Prima di effettuare tali controlli e ispezioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante consultano le autorità competenti dello Stato membro d’origine.
Al termine di tali controlli e ispezioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d’origine le informazioni pertinenti per la valutazione del rischio dell’impresa di investimento interessata.
Sezione 2
Segreto professionale e obbligo di segnalazione
Articolo 13
Segreto professionale e scambio di informazioni riservate
1.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e tutte le persone associate a tali autorità, ivi comprese le persone di cui all’articolo 76, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE, siano soggette all’obbligo del segreto professionale ai fini della presente direttiva e del [regolamento (UE) ---/---- IFR].
Le informazioni riservate che tali autorità e persone ricevono nell’esercizio delle loro attribuzioni possono essere comunicate soltanto in forma sommaria o aggregata, a condizione che non sia possibile identificare le imprese di investimento o le persone, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale.
Qualora l’impresa di investimento sia stata dichiarata fallita o sia assoggettata a liquidazione coatta, le informazioni riservate non riguardanti terzi possono essere divulgate nel quadro di procedimenti civili o commerciali, se necessarie a tali procedimenti.
2.Le autorità competenti utilizzano le informazioni riservate raccolte, scambiate o trasmesse a norma della presente direttiva e del [regolamento (UE) ---/---- IFR] solamente ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, in particolare, con le seguenti finalità:
(a)per monitorare le norme prudenziali di cui alla presente direttiva e al [regolamento (UE) ---/---- IFR];
(b)per irrogare sanzioni;
(c)nell’ambito di ricorsi amministrativi avverso una decisione dell’autorità competente;
(d)nei procedimenti giurisdizionali promossi a norma dell’articolo 21.
3.Le persone fisiche o giuridiche o gli organismi, diversi dalle autorità competenti, che ricevono informazioni riservate a norma della presente direttiva e del [regolamento (UE) ---/---- IFR] utilizzano dette informazioni esclusivamente per le finalità espressamente previste dall’autorità competente o in conformità del diritto nazionale.
4.Le autorità competenti possono scambiarsi informazioni riservate ai fini del paragrafo 2, possono indicare esplicitamente in che modo le informazioni devono essere trattate e possono vietarne espressamente qualsiasi ulteriore trasmissione.
5.L’obbligo di cui al paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti trasmettano alla Commissione europea informazioni riservate necessarie per l’esercizio dei poteri della Commissione.
6.Le autorità competenti possono trasmettere informazioni riservate all’ABE, all’ESMA, al CERS, alle banche centrali degli Stati membri, al SEBC e alla BCE, in qualità di autorità monetarie, nonché, se del caso, alle autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento e di regolamento, se dette informazioni sono necessarie allo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 14
Accordi amministrativi con paesi terzi per lo scambio di informazioni
Gli Stati membri e, conformemente all’articolo 33 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE possono, ai fini dell’esercizio dei loro compiti di vigilanza a norma della presente direttiva o del [regolamento (UE) ---/---- IFR], concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza di paesi terzi per lo scambio di informazioni, anche in relazione a quanto segue:
(a)la vigilanza sugli enti finanziari e sui mercati finanziari;
(b)la liquidazione e il fallimento delle imprese di investimento e procedure analoghe;
(c)la vigilanza sugli organismi coinvolti nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di investimento e in procedure analoghe;
(d)lo svolgimento delle revisioni legali degli enti finanziari o degli enti che gestiscono i sistemi di indennizzo degli investitori;
(e)la vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti finanziari;
(f)la vigilanza sulle persone attive sui mercati delle quote di emissione allo scopo di garantire un quadro consolidato dei mercati finanziari e a pronti;
(g)la vigilanza sulle persone attive sui mercati dei derivati su merci agricole allo scopo di garantire un quadro consolidato dei mercati finanziari e a pronti.
Detti accordi contengono disposizioni in materia di segreto professionale equivalenti a quelle di cui all’articolo 13 della presente direttiva.
Articolo 15
Obblighi delle persone incaricate della revisione dei conti annuali e dei conti consolidati
Gli Stati membri dispongono che qualsiasi persona abilitata conformemente alla direttiva 2006/43/CE e che eserciti presso un’impresa di investimento gli incarichi di cui all’articolo 73 della direttiva 2009/65/CE o all’articolo 34 della direttiva 2013/34/UE o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l’obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti tale impresa di investimento o un’impresa che abbia stretti legami con l’impresa di investimento, e che:
(a)costituiscono una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative stabilite a norma della presente direttiva;
(b)possono compromettere la continuità dell’attività dell’impresa di investimento; o
(c)possono comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve.
Sezione 3
Sanzioni, poteri di indagine e diritto di ricorso
Articolo 16
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1.Gli Stati membri prevedono disposizioni in materia di sanzioni amministrative e di altre misure amministrative per la violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del [regolamento (UE) ---/---- IFR], che disciplinino tra l’altro i casi in cui:
(a)l’impresa di investimento non si doti dei dispositivi di governance interna di cui all’articolo 24;
(b)l’impresa di investimento non comunichi alle autorità competenti, in violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) ---/---- IFR] informazioni in ordine all’osservanza dell’obbligo di soddisfare i requisiti patrimoniali di cui all’articolo 11 dello stesso regolamento, o fornisca informazioni incomplete o inesatte;
(c)l’impresa di investimento non comunichi alle autorità competenti informazioni sul rischio di concentrazione, in violazione dell’articolo 34 del [regolamento (UE) ---/---- IFR], o fornisca informazioni incomplete o inesatte;
(d)l’impresa di investimento assuma un rischio di concentrazione oltre i limiti stabiliti all’articolo 36 del [regolamento (UE) ---/---- IFR], fatti salvi gli articoli 37 e 38 dello stesso regolamento;
(e)l’impresa di investimento ometta in modo ripetuto o persistente di detenere attività liquide in violazione dell’articolo 42 del [regolamento (UE) ---/---- IFR], fatto salvo l’articolo 43 dello stesso regolamento;
(f)l’impresa di investimento non comunichi informazioni, o fornisca informazioni incomplete o inesatte, in violazione delle disposizioni di cui alla parte VI del [regolamento (UE) ---/---- IFR];
(g)l’impresa di investimento effettui pagamenti a favore dei detentori degli strumenti inclusi nei suoi fondi propri nei casi non consentiti dagli articoli 28, 52 o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013;
(h)l’impresa di investimenti sia stata dichiarata responsabile di una grave violazione di disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva (UE) 2015/849;
(i)l’impresa di investimento consenta a una o più persone che non rispettano l’articolo 91 della direttiva 2013/36/UE di diventare o rimanere membri dell’organo di gestione.
Gli Stati membri che non prevedono norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni disciplinate dal diritto penale nazionale comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale.
Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.
2.
Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui al paragrafo 1, primo comma, comprendono i seguenti elementi:
(a)una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica o giuridica, l’impresa di investimento, la holding di investimento o la società di partecipazione finanziaria mista responsabile e la natura della violazione;
(b)l’ordine rivolto alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine alla condotta in questione e di astenersi dal ripeterla;
(c)il divieto temporaneo per i membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento o per ogni altra persona fisica di esercitare funzioni in imprese di investimento;
(d)nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per commissioni o provvigioni dell’impresa nell’esercizio finanziario precedente;
(e)nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora sia possibile determinarli;
(f)nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il corrispondente valore in valuta nazionale [alla data di entrata in vigore della presente direttiva];
Qualora l’impresa di cui alla lettera d) sia una filiazione, il reddito lordo da considerare è il reddito lordo risultante dal conto consolidato dell’impresa madre capogruppo nell’esercizio finanziario precedente.
Gli Stati membri assicurano che, qualora un’impresa di investimento violi le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o il [regolamento (UE) ---/---- IFR], possono essere applicate sanzioni ai membri dell’organo di gestione e ad altre persone fisiche che, a norma della legislazione nazionale, sono responsabili della violazione.
3.Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzione amministrativa o di altra misura amministrativa di cui al paragrafo 1 e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti tengano conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui, se del caso:
(a)la gravità e la durata della violazione;
(b)il grado di responsabilità delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione;
(c)la capacità finanziaria delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione, compreso il fatturato complessivo delle persone giuridiche o il reddito annuo delle persone fisiche;
(d)l’entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalle persone giuridiche responsabili della violazione;
(e)le eventuali perdite subite da terzi a causa della violazione;
(f)il livello di collaborazione con le pertinenti autorità competenti;
(g)precedenti violazioni da parte delle persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione;
(h)le potenziali conseguenze sistemiche della violazione.
Articolo 17
Poteri di indagine
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di raccolta delle informazioni e di indagine necessari all’esercizio delle loro funzioni, ivi compresi:
(a)il potere di esigere informazioni dalle seguenti persone fisiche o giuridiche:
i)imprese di investimento stabilite nello Stato membro interessato;
ii)holding di investimento stabilite nello Stato membro interessato;
iii)società di partecipazione finanziaria mista stabilite nello Stato membro interessato;
iv)società di partecipazione mista stabilite nello Stato membro interessato;
v)persone appartenenti ai soggetti di cui ai punti da i) a iv);
vi)terzi cui i soggetti di cui ai punti da i) a iv) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;
(b)il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a) stabiliti o ubicati nello Stato membro interessato, compreso il diritto di:
i)esigere la presentazione di documenti da parte delle persone di cui alla lettera a);
ii)esaminare i libri e i registri contabili delle persone di cui alla lettera a) e farne copie o estratti;
iii)ottenere spiegazioni scritte o orali dalle persone di cui alla lettera a), o dai loro rappresentanti o dal loro personale;
iv)organizzare audizioni per ascoltare altre persone che accettano di essere ascoltate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;
(c)il potere di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui alla lettera a) e delle altre imprese incluse nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo se l’autorità competente è l’autorità di vigilanza del gruppo, previa notifica delle altre autorità competenti interessate.
Articolo 18
Pubblicazione delle sanzioni e delle misure amministrative
1.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti pubblichino tempestivamente sul loro sito web ufficiale le sanzioni e le misure amministrative irrogate a norma dell’articolo 16 e avverso le quali non sia stato presentato ricorso o non sia più possibile presentare ricorso. La pubblicazione comprende informazioni sul tipo e sulla natura della violazione e sull’identità della persona fisica o giuridica cui è irrogata la sanzione o avverso cui è adotta la misura. La pubblicazione è effettuata soltanto previa comunicazione delle sanzioni e delle misure alla persona interessata e nella misura in cui tale pubblicazione è necessaria e proporzionata.
2.Qualora gli Stati membri consentano la pubblicazione di una sanzione o una misura amministrativa imposta a norma dell’articolo 16 e avverso cui sia stato presentato ricorso, le autorità competenti pubblicano sul proprio sito web ufficiale anche informazioni sullo stato del ricorso e sul suo esito.
3.Le autorità competenti pubblicano le sanzioni o le misure amministrative irrogate a norma dell’articolo 16 in forma anonima in tutti i casi seguenti:
(a)la sanzione è stata inflitta a una persona fisica e la pubblicazione dei suoi dati personali risulta essere sproporzionata;
(b)la pubblicazione comprometterebbe un’indagine penale in corso o la stabilità dei mercati finanziari;
(c)la pubblicazione arrecherebbe un danno sproporzionato all’impresa di investimento o alle persone fisiche coinvolte.
4.Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate a norma del presente articolo restino sul proprio sito web ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali possono essere mantenuti sul sito web ufficiale dell’autorità competente solo ove consentito dalle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
Articolo 19
Comunicazione delle sanzioni all’ABE
Le autorità competenti informano l’ABE delle sanzioni e delle misure amministrative imposte a norma dell’articolo 16, di eventuali ricorsi contro tali sanzioni e misure e del relativo esito. L’ABE mantiene una banca dati centrale delle sanzioni e delle misure amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata regolarmente.
L’ABE mantiene un sito web con collegamenti alla pubblicazione effettuata da ciascuna autorità competente delle sanzioni e misure amministrative imposte a norma dell’articolo 16 indicandone la durata di pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.
Articolo 20
Segnalazione delle violazioni
1.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci e affidabili per la segnalazione delle violazioni potenziali o effettive delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del [regolamento (UE) ---/---- IFR], tra cui:
(a)procedure specifiche per il trattamento delle segnalazioni di violazioni;
(b)una protezione adeguata contro ritorsioni, discriminazioni o altri trattamenti iniqui da parte dell’impresa di investimento per i dipendenti delle imprese di investimento che segnalano violazioni;
(c)la protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala la violazione sia la persona fisica sospettata di esserne responsabile, conformemente al regolamento (UE) n. 2016/679;
(d)disposizioni chiare che garantiscano la riservatezza in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse in seno all’impresa di investimento, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.
2.Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento di predisporre adeguate procedure affinché i dipendenti possano segnalare a livello interno le violazioni attraverso uno specifico canale indipendente. Tali procedure possono essere previste dalle parti sociali, a condizione che offrano la stessa protezione prevista al paragrafo 1, lettere b), c) e d).
Articolo 21
Diritto di ricorso
Gli Stati membri assicurano che le decisioni e le misure adottate a norma del [regolamento (UE) ---/---- IFR] o a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva siano soggette al diritto di ricorso.
CAPO 2
Processo di revisione
Sezione 1
Processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno
Articolo 22
Capitale interno
1.Le imprese di investimento dispongono di strategie e processi solidi, efficaci e globali per valutare e mantenere su base continuativa l’importo, la composizione e la distribuzione del capitale interno che ritengono adeguati per coprire la natura e il livello dei rischi a cui sono o potrebbero essere esposte.
2.Le strategie e i processi di cui al paragrafo 1 sono oggetto di periodiche revisioni interne, al fine di assicurare che rimangano completi e proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell’impresa di investimento interessata.
Sezione 2
Governance interna, trasparenza, trattamento dei rischi e remunerazione
Articolo 23
Valutazione ai fini dell’applicazione della presente sezione
1.Ai fini della presente sezione, gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento valutino, su base annua e in conformità delle lettere a) e b), se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del [regolamento (UE) ---/---- IFR] come segue:
(a)l’impresa di investimento determina se, in base ai dati del periodo di due anni immediatamente precedente un dato esercizio, soddisfa le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere da c) a g), del [regolamento (UE) ---/---- IFR];
(b)l’impresa di investimento determina se, in base ai dati del medesimo periodo, supera in media i limiti stabiliti all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b), h) e i), del [regolamento (UE) ---/---- IFR].
2.La presente sezione non si applica se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, l’impresa di investimento determina che soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del [regolamento (UE) ---/---- IFR].
3.Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, l’impresa di investimento determina che non soddisfa tutte le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del [regolamento (UE) ---/---- IFR], essa è tenuta a conformarsi alla presente sezione a partire dall’esercizio successivo all’esercizio durante il quale si è svolta la valutazione.
4.Gli Stati membri assicurano l’applicazione della presente sezione sia alle imprese di investimento su base individuale che a livello di gruppo.
Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento soggette alla presente sezione ne attuino le disposizioni nelle loro filiazioni che sono enti finanziari ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del [regolamento (UE) ---/---- IFR], incluso nelle filiazioni stabilite in paesi terzi, a meno che l’impresa madre nell’Unione possa dimostrare alle autorità competenti che l’applicazione della presente sezione è illecita a norma del diritto del paese terzo in cui la filiazione è stabilita.
5.Le autorità competenti possono fissare un periodo di tempo inferiore ai due anni di cui al paragrafo 1 qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni di seguito descritte:
(a)l’attività dell’impresa di investimento è stata oggetto di una modifica sostanziale; e
(b)in conseguenza della lettera a) l’impresa di investimento soddisfa le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del [regolamento (UE) ---/---- IFR].
6.L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare il metodo di calcolo della media di cui al paragrafo 1, lettera b). L’ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [data di entrata in vigore della presente direttiva].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 24
Governance interna
1.Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento siano dotate di solidi dispositivi di governance, che comprendano tutti i seguenti elementi:
(a)una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti;
(b)processi efficaci per identificare, gestire, sorvegliare e segnalare i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte le imprese di investimento;
(c)meccanismi di controllo interno adeguati, comprese solide procedure amministrative e contabili;
(d)politiche e prassi di remunerazione che riflettano e promuovano una gestione del rischio sana ed efficace.
2.Nello stabilire i dispositivi di cui al paragrafo 1, sono presi in considerazione i criteri di cui agli articoli da 26 a 31 della presente direttiva, nonché all’articolo 9 della direttiva 2014/65/UE.
3.I dispositivi di cui al paragrafo 1 sono completi e proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi connaturati al modello imprenditoriale e alle attività dell’impresa di investimento.
4.L’ABE, in consultazione con l’ESMA, emana orientamenti per l’applicazione dei dispositivi di governance di cui al paragrafo 1.
Articolo 25
Comunicazione per paese
1.Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di comunicare per ciascuno Stato membro e paese terzo in cui l’impresa di investimento ha una succursale o una filiazione che è un ente finanziario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013, le seguenti informazioni su base annua:
(a)
nome, natura delle attività e ubicazione delle filiazioni e succursali;
(b)
fatturato;
(c)
numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno;
(d)
utile o perdita prima delle imposte;
(e)
imposte sull’utile o sulla perdita;
(f)
contributi pubblici ricevuti.
2.Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE e, ove possibile, sono allegate al bilancio di esercizio o, se del caso, al bilancio consolidato dell’impresa di investimento interessata.
Articolo 26
Trattamento dei rischi
1.Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione dell’impresa di investimento approvi e riesamini periodicamente le strategie e le politiche in materia di propensione al rischio dell’impresa di investimento e in materia di gestione, sorveglianza e attenuazione dei rischi ai quali l’impresa di investimento è o potrebbe essere esposta, tenendo conto del contesto macroeconomico e del ciclo economico dell’impresa di investimento.
2.Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione dedichi tempo sufficiente a garantire che i rischi di cui al paragrafo 1 siano adeguatamente presi in considerazione e destini risorse adeguate alla gestione di tutti i rischi sostanziali ai quali è esposta l’impresa di investimento.
3.Gli Stati membri assicurano che l’impresa di investimento crei flussi informativi verso l’organo di gestione per tutti i rischi sostanziali nonché per tutte le politiche di gestione del rischio e le loro eventuali modifiche.
4.Gli Stati membri stabiliscono quali imprese di investimento siano da considerare significative in termini di dimensioni, organizzazione interna e natura, portata e complessità delle attività. Gli Stati membri impongono a tali imprese di istituire un comitato dei rischi composto da membri dell’organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive nell’impresa di investimento interessata.
I membri del comitato dei rischi di cui al primo comma possiedono conoscenze, competenze ed esperienze adeguate per capire a fondo, gestire e sorvegliare la strategia in materia di rischi e la propensione al rischio dell’impresa di investimento. Essi assicurano che il comitato dei rischi presti consulenza all’organo di gestione sulla propensione al rischio e sulla strategia in materia di rischio globali dell’impresa di investimento, sia presenti che future, e assista l’organo di gestione nel controllare l’attuazione di tale strategia da parte dell’alta dirigenza. L’organo di gestione conserva la responsabilità generale delle strategie e delle politiche in materia di rischio dell’impresa.
Le autorità competenti possono autorizzare l’impresa di investimento che non è considerata significativa ai sensi del primo comma a consentire al comitato per il controllo interno di cui all’articolo 39 della direttiva 2006/43/CE, ove istituito, di svolgere la funzione di comitato dei rischi di cui al primo comma. I membri di tale comitato possiedono le conoscenze, le competenze e l’esperienza di cui al secondo comma.
5.Gli Stati membri assicurano che l’organo di gestione, nella sua funzione di supervisione strategica e, ove istituito, il comitato dei rischi di tale organo di gestione abbiano accesso alle informazioni sui rischi ai quali l’impresa è o potrebbe essere esposta.
Articolo 27
Rischio per i clienti, rischio per il mercato, rischio per l’impresa
1.Le autorità competenti assicurano che le imprese di investimento dispongano di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per l’identificazione, la misurazione, la gestione e la sorveglianza dei seguenti elementi:
(a)fonti materiali ed effetti del rischio per i clienti;
(b)fonti materiali ed effetti del rischio per il mercato;
(c)rischi per l’impresa di investimento, in particolare derivanti dalle sue attività di negoziazione quando negozia per conto proprio e in relazione al rischio di concentrazione derivante da esposizioni verso singoli clienti e gruppi di clienti connessi;
(d)rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, anche infragiornalieri, in modo da assicurare che l’impresa di investimento mantenga livelli adeguati di liquidità.
Le strategie, le politiche, i processi e i sistemi sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività dell’impresa di investimento e al livello di tolleranza al rischio fissato dall’organo di gestione, e riflettono la rilevanza dell’impresa di investimento in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività.
2.In deroga all’articolo 23, il paragrafo 1, lettera a), lettera c) per quanto riguarda il rischio di concentrazione, e lettera d), si applica alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del [regolamento (UE) ---/---- IFR].
3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54, al fine di specificare ulteriori dettagli per garantire che le strategie, le politiche, i processi e i sistemi delle imprese di investimento siano solidi. La Commissione tiene pertanto conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, in particolare dell’emergere di nuovi prodotti finanziari, degli sviluppi in materia di principi contabili e degli sviluppi che agevolano la convergenza delle prassi di vigilanza.
Articolo 28
Politiche di remunerazione
1.Le autorità competenti assicurano che le imprese di investimento, nell’elaborare e applicare le politiche di remunerazione per l’alta dirigenza, per i soggetti che assumono il rischio (“risk taker”), per il personale che svolge funzioni di controllo e per qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva pari almeno alla remunerazione più bassa dell’alta dirigenza o dei soggetti che assumono il rischio e le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento, rispettino i seguenti principi:
(a)la politica di remunerazione è chiara e documentata;
(b)la politica di remunerazione riflette e promuove una gestione del rischio sana ed efficace;
(c)la politica di remunerazione prevede misure intese a evitare i conflitti di interessi, incoraggia una condotta responsabile delle imprese e promuove la consapevolezza dei rischi e un’assunzione prudente di rischio;
(d)l’organo di gestione, nella sua funzione di supervisione strategica, adotta e riesamina periodicamente la politica di remunerazione e ha la responsabilità generale della sua attuazione;
(e)l’attuazione della politica di remunerazione è soggetta a una revisione interna, centrale e indipendente, da parte delle funzioni di controllo;
(f)i membri del personale impegnati in funzioni di controllo sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell’impresa soggetti al loro controllo;
(g)la remunerazione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione del rischio e di conformità è direttamente controllata dal comitato per le remunerazioni di cui all’articolo 31 o, ove tale comitato non sia stato istituito, dall’organo di gestione, nella sua funzione di supervisione strategica;
(h)la politica di remunerazione stabilisce, tenendo conto delle norme nazionali in materia di determinazione dei salari, una chiara distinzione tra i criteri applicati al fine di determinare:
i) la remunerazione fissa di base, che rispecchia innanzitutto l’esperienza professionale e le responsabilità organizzative pertinenti quali indicate nella descrizione delle funzioni figurante nelle condizioni di impiego;
ii) la remunerazione variabile, che riflette le prestazioni sostenibili e corrette per il rischio del dipendente, nonché le prestazioni che vanno oltre quanto richiesto nella descrizione delle funzioni;
(i)la componente fissa rappresenta una parte della remunerazione complessiva sufficientemente alta da consentire l’attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della remunerazione.
2.Ai fini del paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri assicurano che nelle loro politiche di remunerazione le imprese di investimento stabiliscano rapporti adeguati tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione complessiva, tenendo conto delle attività dell’impresa di investimento e dei rischi associati, nonché dell’impatto che le diverse categorie di soggetti di cui al paragrafo 1 hanno sul profilo di rischio dell’impresa di investimento.
3.Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento applichino i principi di cui al paragrafo 1 secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività.
4.L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare criteri adeguati per individuare le categorie di soggetti la cui attività professionale ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento di cui al paragrafo 1.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 29
Imprese di investimento che beneficiano di un sostegno finanziario pubblico straordinario
Gli Stati membri assicurano che, quando un’impresa di investimento beneficia di un sostegno finanziario pubblico straordinario quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva 2014/59/UE, si applichino le seguenti prescrizioni:
(a)quando la componente variabile della remunerazione è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale dell’impresa di investimento e con la sua uscita tempestiva dalle misure di sostegno finanziario pubblico straordinario, la remunerazione variabile di tutto il personale è limitata a una quota dei ricavi netti;
(b)le imprese di investimento fissano limiti alla remunerazione dei membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento;
(c)l’impresa di investimento versa una remunerazione variabile ai membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento solo se tale remunerazione è stata approvata dall’autorità competente.
Ai fini della lettera c), le autorità competenti approvano il pagamento della remunerazione variabile ai membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento solamente in circostanze eccezionali.
Articolo 30
Remunerazione variabile
1.Gli Stati membri assicurano che le remunerazioni variabili concesse e versate dall’impresa di investimento soddisfino tutti i seguenti requisiti:
(a)quando la componente variabile della remunerazione è legata ai risultati, il suo importo totale è basato su una combinazione di valutazioni dei risultati del singolo, dell’unità aziendale interessata e dei risultati complessivi dell’impresa di investimento;
(b)nel valutare i risultati del singolo sono presi in considerazione sia criteri finanziari che non finanziari;
(c)la valutazione dei risultati di cui alla lettera a) si basa su un periodo pluriennale che tiene conto del ciclo economico dell’impresa di investimento e dei suoi rischi d’impresa;
(d)la remunerazione variabile non pregiudica la capacità dell’impresa di investimento di garantire una base di capitale solida;
(e)non è garantita alcuna remunerazione variabile, ad eccezione di quella prevista per il personale neoassunto e solo per il primo anno di impiego;
(f)i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro rispecchiano i risultati raggiunti dal singolo nel tempo e non ricompensano gli insuccessi o gli abusi;
(g)i pacchetti di remunerazione collegati a compensi o riacquisto derivanti da contratti per precedenti impieghi sono in linea con gli interessi a lungo termine dell’impresa di investimento;
(h)la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo di gruppi di componenti della remunerazione variabile, tiene conto di tutti i tipi di rischi presenti e futuri e del costo del capitale e della liquidità richiesti a norma del [regolamento (UE) ---/---- IFR];
(i)l’allocazione delle componenti variabili della remunerazione all’interno dell’impresa di investimento tiene conto di tutti i tipi di rischi presenti e futuri;
(j)almeno il 50 % della remunerazione variabile consiste in uno dei seguenti strumenti:
(1)azioni o partecipazioni al capitale equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell’impresa di investimento interessata;
(2)strumenti legati alle azioni o strumenti non monetari equivalenti, in funzione della struttura giuridica dell’impresa di investimento interessata;
(3)strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o strumenti di capitale di classe 2 o altri strumenti che possono essere pienamente convertiti in strumenti di capitale primario di classe 1 o svalutati e che rispecchiano in modo adeguato la qualità del credito dell’impresa di investimento in situazione di continuità aziendale;
(k)almeno il 40 % della remunerazione variabile è differito su un periodo che va da tre a cinque anni, come opportuno, in funzione del ciclo economico dell’impresa di investimento, della natura delle sue attività e dei rischi che sostiene e delle attività svolte dal soggetto in questione; nel caso di una remunerazione variabile di importo particolarmente elevato, invece, la parte della remunerazione variabile differita è pari ad almeno il 60 %;
(l)la remunerazione variabile è ridotta fino al 100 % quando i risultati finanziari dell’impresa di investimento sono inferiori alle attese o negativi, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione, sulla base di criteri stabiliti dalle imprese di investimento che riguardano, in particolare, le situazioni in cui il soggetto in questione:
i) è stato partecipe di condotte che hanno causato perdite significative per l’impresa di investimento o ne è stato responsabile;
ii) non è più considerato soddisfare i requisiti di competenza e onorabilità;
(m)i benefici pensionistici discrezionali sono in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine dell’impresa di investimento.
2.Ai fini del paragrafo 1, le autorità competenti assicurano quanto segue:
(a)i soggetti di cui all’articolo 28, paragrafo 1, non utilizzano strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e sulla responsabilità volte a minare i principi di cui al paragrafo 1;
(b)la remunerazione variabile non è erogata tramite veicoli finanziari o con modalità che facilitino l’inosservanza della presente direttiva o del [regolamento (UE) ---/---- IFR].
3.Ai fini del paragrafo 1, lettera j), gli strumenti di cui a tale lettera sono soggetti a un’adeguata politica di mantenimento volta ad allineare gli incentivi dei singoli agli interessi più a lungo termine dell’impresa di investimento, dei suoi creditori e clienti. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare l’uso di alcuni strumenti per la remunerazione variabile.
Ai fini del paragrafo 1, lettera k), la remunerazione variabile differita è attribuita non più velocemente che pro rata.
Ai fini del paragrafo 1, lettera m), quando il dipendente lascia l’impresa di investimento prima dell’età pensionabile, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dall’impresa di investimento per un periodo di cinque anni sotto forma degli strumenti di cui alla lettera j). Quando il dipendente raggiunge l’età pensionabile, i benefici pensionistici discrezionali gli sono versati sotto forma degli strumenti di cui alla lettera j), con riserva di un periodo di conservazione di cinque anni da parte del dipendente;
4.Il paragrafo 1, lettere j) e k), e il paragrafo 3, terzo comma, non si applicano a:
(a)un’impresa di investimento il cui valore delle attività sia, in media, pari o inferiore a 100 milioni di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l’esercizio finanziario in questione;
(b)un soggetto la cui remunerazione variabile annua non superi i 50 000 EUR e non rappresenti oltre un quarto della sua remunerazione totale annua.
In deroga alla lettera a), le autorità competenti possono decidere che alle imprese di investimento il cui valore delle attività sia inferiore alla soglia di cui alla lettera a) non si applichi la deroga, in ragione della natura e della portata delle loro attività, dell’organizzazione interna o, se pertinente, delle caratteristiche del gruppo a cui appartengono.
In deroga alla lettera b), le autorità competenti possono decidere che ai soggetti la cui remunerazione variabile annua sia inferiore alle soglie di cui alla lettera b) non si applichi la deroga, in ragione delle specificità del mercato nazionale in termini di pratiche di remunerazione o della natura delle loro responsabilità e del loro profilo professionale.
5.Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di applicare le disposizioni di cui al presente articolo alla remunerazione corrisposta per i servizi resi o i risultati successivi all’esercizio finanziario oggetto della valutazione di cui all’articolo 23, paragrafo 1.
6.L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le categorie di strumenti che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 1, lettera j), punto 3).
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7.L’ABE, in consultazione con l’ESMA, emana orientamenti che agevolano l’attuazione del paragrafo 4 e ne garantiscono l’applicazione uniforme.
Articolo 31
Comitato per le remunerazioni
1.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri necessari a garantire che le imprese di investimento classificate come significative ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, istituiscano un comitato per le remunerazioni. Tale comitato esprime un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi di remunerazione e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio, del capitale e della liquidità.
2.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti godano dei poteri necessari a garantire che il comitato per le remunerazioni sia responsabile della preparazione delle decisioni in materia di remunerazioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio dell’impresa di investimento interessata e che devono essere adottate dall’organo di gestione. Il presidente e i membri del comitato per le remunerazioni sono membri dell’organo di gestione che non svolgono alcuna funzione esecutiva nell’impresa di investimento in questione. Ove il diritto nazionale preveda la rappresentanza dei lavoratori nell’organo di gestione, il comitato per le remunerazioni comprende uno o più rappresentanti dei lavoratori.
3.Nel preparare le decisioni di cui al paragrafo 2, il comitato per le remunerazioni tiene conto dell’interesse pubblico e degli interessi a lungo termine degli azionisti, degli investitori e di altre parti interessate dell’impresa di investimento.
Articolo 32
Vigilanza sulle politiche di remunerazione
1.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti raccolgano le informazioni comunicate in conformità dell’articolo 51, lettere c), d) e f), del [regolamento (UE) ---/---- IFR] e le usino per confrontare le tendenze e le prassi di remunerazione. Le autorità competenti trasmettono dette informazioni all’ABE.
2.L’ABE utilizza le informazioni ricevute dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1 per effettuare un’analisi comparativa delle tendenze e delle prassi di remunerazione a livello dell’Unione.
3.L’ABE, in consultazione con l’ESMA, emana orientamenti sull’applicazione di solide politiche in materia di remunerazione. Tali orientamenti tengono conto almeno delle prescrizioni di cui agli articoli da 28 a 31 e dei principi relativi a sane politiche in materia di remunerazione enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE della Commissione.
4.Gli Stati membri assicurano che, su richiesta, le imprese di investimento forniscano alle autorità competenti le informazioni concernenti il numero delle persone fisiche per impresa di investimento che sono retribuite con 1 milione di EUR o più per esercizio finanziario, nella fascia di remunerazione di 1 milione di EUR, comprese le informazioni concernenti le loro responsabilità professionali, le aree di attività interessate e i principali elementi di stipendio, bonus, gratifiche a lungo termine e versamenti pensionistici. Le autorità competenti trasmettono tali informazioni all’ABE, che le pubblica su base aggregata per Stato membro d’origine in un formato comune di segnalazione. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, può predisporre orientamenti volti ad agevolare l’attuazione del presente paragrafo e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte.
Sezione 3
Processo di revisione e valutazione prudenziale
Articolo 33
Revisione e valutazione prudenziale
1.Le autorità competenti riesaminano i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dalle imprese di investimento per conformarsi alla presente direttiva e al regolamento (UE) ---/---- [IFR] e valutano tutti gli elementi di seguito elencati per assicurare una gestione ed una copertura solide dei loro rischi:
(a)i rischi di cui all’articolo 27;
(b)la localizzazione geografica delle esposizioni dell’impresa di investimento;
(c)il modello imprenditoriale dell’impresa di investimento;
(d)la valutazione del rischio sistemico, tenendo conto dell’individuazione e della misurazione del rischio sistemico di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o delle raccomandazioni del CERS;
(e)
l’esposizione delle imprese di investimento al rischio di tasso di interesse derivante da attività esterne al portafoglio di negoziazione;
(f)
i dispositivi di governance delle imprese di investimento e la capacità dei membri dell’organo di gestione di esercitare le loro funzioni;
2.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti stabiliscano la frequenza e l’intensità della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto delle dimensioni, dell’importanza sistemica, della natura, della portata e della complessità delle attività dell’impresa di investimento in questione, e tenendo conto altresì del principio di proporzionalità.
3.Gli Stati membri assicurano che, ove una revisione indichi che un’impresa di investimento possa rappresentare un rischio sistemico ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti informino senza indugio l’ABE in merito ai risultati della revisione.
4.Le autorità competenti adottano provvedimenti adeguati qualora la revisione e la valutazione di cui al paragrafo 1, lettera e), abbiano evidenziato che il valore economico del capitale proprio dell’impresa di investimento è calato di oltre il 15 % del suo capitale di classe 1 a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse come previsto in uno dei sei scenari prudenziali di shock applicati ai tassi di interesse, come specificato nel [regolamento delegato della Commissione adottato a norma dell’articolo 98, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE].
5.Nello svolgimento della revisione e della valutazione di cui al paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti hanno accesso almeno agli ordini del giorno, ai processi verbali e ai documenti di supporto delle riunioni dell’organo di gestione e delle sue commissioni, nonché ai risultati della valutazione interna o esterna delle prestazioni dell’organo di gestione.
6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 54 al fine di precisare ulteriori dettagli per garantire che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi delle imprese di investimento assicurino una gestione e una copertura del rischio solide. La Commissione tiene pertanto conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, in particolare dell’emergere di nuovi prodotti finanziari, degli sviluppi in materia di principi contabili e degli sviluppi che agevolano la convergenza delle prassi di vigilanza.
Articolo 34
Riesame periodico dell’autorizzazione all’uso di modelli interni
1.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti riesaminino regolarmente, e almeno ogni tre anni, l’osservanza da parte delle imprese di investimento dei requisiti per l’autorizzazione a utilizzare i modelli interni di cui all’articolo 22 del [regolamento (UE) ---/----]. Le autorità competenti prestano particolare attenzione ai cambiamenti delle attività dell’impresa di investimento e all’applicazione dei predetti modelli a nuovi prodotti, e riesaminano e valutano se l’impresa di investimento utilizzi tecniche e prassi ben sviluppate e aggiornate per tali modelli. Le autorità competenti assicurano che siano corrette le carenze sostanziali individuate nella copertura dei rischi mediante i modelli interni dell’impresa di investimento o adottano provvedimenti adeguati per attenuarne le conseguenze, anche imponendo fattori moltiplicativi più elevati o maggiorazioni del capitale.
2.Se per i modelli interni di rischio di mercato numerosi scostamenti, di cui all’articolo 366 del regolamento (UE) n. 575/2013, indicano che i modelli non sono o non sono più sufficientemente accurati, le autorità competenti revocano l’autorizzazione a utilizzare i modelli interni o impongono misure opportune per assicurare che i modelli siano migliorati immediatamente.
3.Se l’impresa di investimento che ha ottenuto l’autorizzazione a utilizzare modelli interni non soddisfa più i requisiti per la loro applicazione, le autorità competenti impongono o che si dimostri che l’effetto della non conformità non è significativo o che venga presentato un piano e che venga fissato un termine per conformarsi a tali requisiti. Le autorità competenti impongono miglioramenti del piano presentato se è poco probabile che esso consenta di giungere alla piena conformità o se il termine è inadeguato.
Se è improbabile che l’impresa di investimento giunga alla conformità entro il termine stabilito o se non ha dimostrato in modo soddisfacente che l’effetto della non conformità non è significativo, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti revochino l’autorizzazione a utilizzare i modelli interni o la limitano ai settori conformi o a quelli in cui la conformità può essere conseguita entro un termine appropriato.
4.L’ABE analizza i modelli interni delle diverse imprese di investimento e il modo in cui le imprese di investimento che si avvalgono di modelli interni trattano rischi o esposizioni simili.
Al fine di promuovere prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci, l’ABE elabora, sulla base di tale analisi e conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, orientamenti con parametri di riferimento su come le imprese di investimento dovrebbero utilizzare i modelli interni e su come tali modelli interni dovrebbero trattare rischi o esposizioni simili.
Gli Stati membri incoraggiano le autorità competenti a tenere conto della predetta analisi e dei predetti orientamenti per la revisione di cui al paragrafo 1.
Sezione 4
Misure e poteri di vigilanza
Articolo 35
Misure di vigilanza
Le autorità competenti esigono che le imprese di investimento adottino con anticipo le misure necessarie per fare fronte ai seguenti problemi:
(a)l’impresa di investimento non soddisfa i requisiti della presente direttiva o del [regolamento (UE) ---/---- IFR];
(b)le autorità competenti hanno prove che indicano la probabilità che l’impresa di investimento violi il [regolamento (UE) ---/---- IFR] o le disposizioni di recepimento della presente direttiva entro i successivi dodici mesi.
Articolo 36
Poteri di vigilanza
1.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano dei poteri di vigilanza necessari per intervenire nell’esercizio delle loro funzioni nelle attività delle imprese di investimento.
2.Ai fini dell’articolo 33, dell’articolo 34, paragrafo 3, dell’articolo 35 della presente direttiva, nonché dell’applicazione del [regolamento (UE) ---/---- IFR], le autorità competenti hanno i seguenti poteri:
(a)imporre alle imprese di investimento di detenere capitale aggiuntivo oltre ai requisiti stabiliti all’articolo 11 del [regolamento (UE) ---/---- IFR], a norma delle condizioni stabilite all’articolo 37 della presente direttiva, o di adeguare il capitale richiesto in caso di modifiche significative delle attività di tali imprese di investimento;
(b)chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli articoli 22 e 24;
(c)esigere che le imprese di investimento presentino un piano mirante a raggiungere la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del [regolamento (UE) ---/---- IFR] e fissino un termine per la sua attuazione ed esigere miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l’ambito di applicazione e il termine;
(d)esigere che le imprese di investimento applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell’attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti patrimoniali;
(e)restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete delle imprese di investimento o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità finanziaria dell’impresa di investimento;
(f)esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi delle imprese di investimento, comprese le attività esternalizzate;
(g)esigere che le imprese di investimento limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
(h)esigere che le imprese di investimento utilizzino l’utile netto per rafforzare i fondi propri;
(i)limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte dell’impresa di investimento agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell’impresa di investimento;
(j)imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti rispetto a quelli stabiliti dalla presente direttiva e dal [regolamento (UE) ---/---- IFR], anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;
(k)imporre requisiti specifici in materia di liquidità;
(l)richiedere informazioni aggiuntive su base ad hoc.
Ai fini della lettera j), le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti solo se le informazioni da comunicare non costituiscono una duplicazione ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
(a)è soddisfatta una delle condizioni di cui all’articolo 35, lettere a) e b);
(b)l’autorità competente ritiene necessario raccogliere le prove di cui all’articolo 35, lettera b).
Le informazioni sono considerate una duplicazione se l’autorità competente ha già a disposizione informazioni identiche o sostanzialmente identiche, sia nel caso un cui tali informazioni possano essere prodotte dall’autorità competente sia nel caso in cui possano essere ottenute, dalla stessa autorità competente, con mezzi diversi dall’obbligo di comunicazione da parte dell’impresa di investimento. Se le informazioni sono a disposizione dell’autorità competente in un formato o con un livello di granularità diversi da quelli delle informazioni aggiuntive da comunicare e la differenza in termini di formato o di livello di granularità non le impedisce di produrre informazioni sostanzialmente simili, l’autorità competente non richiede le informazioni aggiuntive.
Articolo 37
Requisito di capitale aggiuntivo
1.Le autorità competenti impongono il requisito in materia di capitale aggiuntivo di cui all’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), solo se, in base ai riesami svolti a norma degli articoli 35 e 36, accertano che l’impresa di investimento si trova in una delle seguenti situazioni:
(a)l’impresa di investimento è esposta a rischi o a elementi di rischio che non sono coperti, o non in misura sufficiente, dal requisito patrimoniale di cui alla parte III del [regolamento (UE) ---/---- [IFR];
(b)l’impresa di investimento non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 22 e 24 ed è improbabile che altre misure amministrative migliorino sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un arco temporale adeguato;
(c)la valutazione prudenziale del portafoglio di negoziazione non è sufficiente per consentire all’impresa di investimento di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali;
(d)la valutazione effettuata in conformità dell’articolo 34 dimostra che il mancato rispetto dei requisiti per l’applicazione dei modelli interni autorizzati comporterà probabilmente livelli di capitale inadeguati;
(e)l’impresa di investimento omette a più riprese di costituire o mantenere un livello adeguato di capitale aggiuntivo come previsto all’articolo 38, paragrafo 1.
2.Ai fini del paragrafo 1, lettera a), i rischi o gli elementi di rischio sono considerati non coperti o non sufficientemente coperti dal requisito patrimoniale di cui alla parte III del [regolamento (UE) ---/---- IFR] se gli importi, la composizione e la distribuzione del capitale ritenuti adeguati dall’autorità competente in seguito alla revisione prudenziale della valutazione eseguita dalle imprese di investimento a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, superano il requisito patrimoniale dell’impresa di investimento stabilito alla parte III del [regolamento (UE) ---/--- IFR].
Ai fini del primo comma, il capitale ritenuto adeguato copre tutti i rischi sostanziali o gli elementi di tali rischi non soggetti a uno specifico requisito patrimoniale. Possono essere inclusi rischi o elementi di rischio che sono esplicitamente esclusi dal requisito patrimoniale di cui alla parte III del [regolamento (UE) ---/---- IFR].
3.Le autorità competenti stabiliscono il livello del capitale aggiuntivo richiesto a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), come la differenza tra il capitale ritenuto adeguato a norma del paragrafo 2 del presente articolo e il requisito patrimoniale di cui alla parte III del [regolamento (UE) ---/---- IFR].
4.Le autorità competenti impongono alle imprese di investimento di soddisfare il requisito di capitale aggiuntivo di cui all’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), con fondi propri, fatte salve le seguenti condizioni:
(a)almeno tre quarti del requisito di capitale aggiuntivo sono raggiunti tramite capitale di classe 1;
(a)almeno tre quarti del capitale di classe 1 sono costituiti da capitale di base di classe 1;
(b)tali fondi propri non sono utilizzati per soddisfare i requisiti patrimoniali di cui all’articolo 11, lettere a), b) e c), del [regolamento (UE) ---/---- IFR].
5.Le autorità competenti motivano per iscritto la loro decisione di imporre un requisito di capitale aggiuntivo ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), includendo un resoconto chiaro della valutazione completa degli elementi di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, sono specificamente indicati i motivi per cui il livello di capitale stabilito a norma dell’articolo 38, paragrafo 1, non è più considerato sufficiente.
6.L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le modalità di misurazione dei rischi e degli elementi di rischio di cui al paragrafo 2. L’ABE assicura che il progetto di norme tecniche di regolamentazione sia proporzionato per quanto riguarda:
(a)gli oneri di attuazione per le imprese di investimento e le autorità competenti;
(b)la possibilità che il maggiore livello dei requisiti patrimoniali applicati quando le imprese di investimento non utilizzano modelli interni giustifichi l’imposizione di requisiti patrimoniali inferiori al momento di valutare i rischi e gli elementi di rischio a norma del paragrafo 2.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].
Alla Commissione è conferito il potere di adottare tali norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 38
Orientamento sull’adeguatezza del capitale
1.Le autorità competenti assicurano che le imprese di investimento detengano un livello di capitale che, in base all’articolo 22, è sufficientemente al di sopra dei requisiti stabiliti alla parte III del [regolamento (UE) ---/---- IFR] e alla presente direttiva, compresi i requisiti di capitale aggiuntivo di cui all’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), per garantire che:
(a)le fluttuazioni economiche cicliche non determinino l’inosservanza di questi requisiti
(b)il capitale dell’impresa di investimento possa assorbire le perdite potenziali e i rischi individuati nel quadro dei processi di revisione prudenziale.
2.Le autorità competenti riesaminano periodicamente il livello di capitale che è stato stabilito da ogni impresa di investimento conformemente al paragrafo 1 e, se del caso, comunicano i relativi risultati all’impresa d’investimento interessata, comprese eventuali aspettative di rettifica del livello di capitale stabilite in conformità del paragrafo 1.
Articolo 39
Cooperazione con le autorità di risoluzione
1.Le autorità competenti consultano le autorità di risoluzione prima di stabilire il capitale aggiuntivo imposto a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), e prima di comunicare alle imprese di investimento eventuali aspettative di rettifica del livello di capitale come previsto all’articolo 38, paragrafo 2. A tal fine, le autorità competenti forniscono alle autorità di risoluzione tutte le informazioni disponibili.
2.Le autorità competenti informano le autorità di risoluzione pertinenti in merito al capitale aggiuntivo imposto a norma dell’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), e a eventuali aspettative di rettifica di cui all’articolo 38, paragrafo 2.
Articolo 40
Requisiti in materia di pubblicazione
Gli Stati membri conferiscono alle autorità competenti il potere di:
(a)esigere dalle imprese di investimento che pubblichino le informazioni di cui all’articolo 45 del [regolamento (UE) ---/---- IFR] più di una volta l’anno e fissino i termini per la pubblicazione;
(b)esigere dalle imprese di investimento che utilizzino mezzi e sedi specifici per le pubblicazioni diverse dai documenti di bilancio;
(c)esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta l’anno, integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e della struttura dell’organizzazione del gruppo di imprese di investimento, conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, della presente direttiva e all’articolo 10 della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 41
Obbligo di informare l’ABE
1.Le autorità competenti informano l’ABE:
(a)del processo di revisione e di valutazione di cui all’articolo 33;
(b)della metodologia utilizzata per le decisioni di cui agli articoli da 36 a 38.
2.L’ABE valuta le informazioni fornite dalle autorità competenti al fine di sviluppare una coerenza nel processo di revisione e valutazione prudenziale. Essa può chiedere informazioni supplementari alle autorità competenti per completare la sua valutazione in misura proporzionata e conformemente all’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L’ABE riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul grado di convergenza dell’applicazione del presente capo tra gli Stati membri. Qualora necessario, l’ABE effettua verifiche inter pares conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L’ABE pubblica orientamenti rivolti alle autorità competenti conformemente all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per precisare ulteriormente, in modo adeguato alle dimensioni, alla struttura e all’organizzazione interna delle imprese di investimento e alla natura, ampiezza e complessità delle loro attività, le procedure e le metodologie comuni per il processo di revisione e di valutazione prudenziale di cui al paragrafo 1 e per la valutazione del trattamento dei rischi di cui all’articolo 27.
CAPO 3
Vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo
Sezione 1
Vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo
Articolo 42
Determinazione dell’autorità di vigilanza del gruppo
1.Gli Stati membri assicurano che, quando a capo di un gruppo di imprese di investimento vi è un’impresa di investimento madre nell’Unione, la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall’autorità competente che ha autorizzato l’impresa di investimento madre nell’Unione.
2.Gli Stati membri assicurano che, quando l’impresa madre di un’impresa di investimento è una holding di investimento madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall’autorità competente che ha autorizzato l’impresa di investimento.
3.Gli Stati membri assicurano che, quando due o più imprese di investimento autorizzate in due o più Stati membri hanno per impresa madre la stessa holding di investimento madre nell’Unione o la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall’autorità competente dell’impresa di investimento autorizzata nello Stato membro in cui è stata costituita la holding di investimento o la società di partecipazione finanziaria mista.
4.Gli Stati membri assicurano che, quando le imprese madri di due o più imprese di investimento autorizzate in due o più Stati membri comprendono più di una holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista con sedi centrali in diversi Stati membri e vi è un’impresa di investimento in ciascuno di tali Stati membri, la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall’autorità competente dell’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato.
5.Gli Stati membri assicurano che, quando due o più imprese di investimento autorizzate nell’Unione hanno come impresa madre la stessa holding di investimento nell’Unione o la stessa società di partecipazione finanziaria mista nell’Unione e nessuna di tali imprese di investimento è stata autorizzata nello Stato membro in cui è stata costituita la holding di investimento o la società di partecipazione finanziaria mista, la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall’autorità competente che ha autorizzato l’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato.
6.Le autorità competenti, di comune accordo, possono derogare ai criteri di cui ai paragrafi da 3 a 5 laddove, tenuto conto delle imprese di investimento interessate e dell’importanza delle loro attività negli Stati membri interessati, la loro applicazione risultasse non appropriata ai fini di una vigilanza efficace sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo, e possono designare una diversa autorità competente per l’esercizio della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo. In tali casi, prima di adottare una simile decisione, le autorità competenti concedono alla holding di investimento madre nell’Unione o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione o all’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato, a seconda dei casi, l’opportunità di pronunciarsi sulla decisione prevista. Le autorità competenti notificano alla Commissione e all’ABE le decisioni in materia.
Articolo 43
Obblighi di informazione in situazioni di emergenza
Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale descritta all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o un’evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate entità del gruppo di imprese di investimento, l’autorità di vigilanza del gruppo determinata a norma dell’articolo 42 ne informa non appena possibile, fatto salvo il capo 1, sezione 2, del presente titolo, l’ABE, il CERS e le pertinenti autorità competenti e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti.
Articolo 44
Collegi delle autorità di vigilanza
1.Gli Stati membri assicurano che l’autorità di vigilanza del gruppo, determinata a norma dell’articolo 42, istituisca collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti di cui al presente articolo e di garantire il coordinamento e la cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi.
2.I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all’autorità di vigilanza del gruppo, all’ABE e alle altre autorità competenti di svolgere i seguenti compiti:
(a)i compiti di cui all’articolo 43;
(b)scambiarsi informazioni tra tutte le autorità competenti e con l’ABE, conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010, e con l’ESMA, conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1095/2010;
(c)accordarsi sulla delega volontaria di compiti e di responsabilità tra autorità competenti, se del caso;
(d)accrescere l’efficacia della vigilanza, cercando di evitare l’inutile duplicazione dei requisiti in materia di vigilanza.
3.I collegi delle autorità di vigilanza sono istituiti anche quando tutte le filiazioni di un gruppo di imprese di investimento con a capo un’impresa di investimento nell’Unione, una holding di investimento madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione sono situate in un paese terzo.
4.Conformemente all’articolo 21 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l’ABE partecipa alle riunioni dei collegi delle autorità di vigilanza.
5.Le seguenti autorità sono membri nel collegio delle autorità di vigilanza:
(a)
le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un gruppo di imprese di investimento con a capo un’impresa di investimento nell’Unione, una holding di investimento madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione;
(b)se del caso, le autorità di vigilanza dei paesi terzi, fatti salvi gli obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al capo I, sezione 2, del presente titolo.
6.L’autorità di vigilanza del gruppo, determinata conformemente all’articolo 42, presiede le riunioni del collegio e adotta decisioni. L’autorità di vigilanza del gruppo tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio dell’organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da prendere in considerazione. L’autorità di vigilanza del gruppo tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle decisioni adottate nel corso di dette riunioni o delle azioni intraprese.
Al momento di adottare le decisioni, l’autorità di vigilanza del gruppo tiene conto della rilevanza dell’attività di vigilanza da pianificare o per cui occorre il coordinamento tra le autorità di cui al paragrafo 5.
L’istituzione e il funzionamento dei collegi sono formalizzati mediante accordi scritti.
7.In caso di disaccordo su una decisione adottata dall’autorità di vigilanza del gruppo sul funzionamento dei collegi di vigilanza, una qualsiasi delle autorità competenti interessate può rinviare la questione all’ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In caso di disaccordo sul funzionamento dei collegi di vigilanza a norma del presente articolo, l’ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
8.L’ABE elabora, in consultazione con l’ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente le condizioni in base alle quali i collegi delle autorità di vigilanza esercitano i compiti di cui al paragrafo 1.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 45
Obblighi di cooperazione
1.Gli Stati membri assicurano che l’autorità di vigilanza del gruppo e le autorità competenti di cui all’articolo 44, paragrafo 5, si scambiano reciprocamente tutte le informazioni rilevanti come previsto, tra cui quanto segue:
(a)descrizione della struttura giuridica e di governance del gruppo di imprese di investimento, compresa la struttura dell’organizzazione, includendo tutte le entità regolamentate, le entità non regolamentate, le filiazioni non regolamentate e le imprese madri, nonché le autorità competenti delle entità regolamentate del gruppo di imprese di investimento;
(b)procedure per la raccolta di informazioni dalle imprese di investimento appartenenti ad un gruppo di imprese di investimento e per la verifica di tali informazioni;
(c)sviluppi negativi che interessano imprese di investimento o altre entità appartenenti ad un gruppo di imprese di investimento e che potrebbero avere serie ripercussioni sulle imprese di investimento;
(d)eventuali importanti sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva;
(e)imposizione di un requisito patrimoniale specifico a norma dell’articolo 36 della presente direttiva.
2.Le autorità competenti e l’autorità di vigilanza del gruppo possono rinviare all’ABE, in conformità dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le situazioni in cui informazioni pertinenti non siano state comunicate a norma del paragrafo 1 senza indebito ritardo o in cui una richiesta di cooperazione, in particolare di scambio di informazioni pertinenti, sia stata respinta o non abbia ricevuto seguito entro un termine ragionevole.
L’ABE può, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e di propria iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti nello sviluppo di prassi coerenti di cooperazione.
3.Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti, prima di adottare una decisione che rivesta una certa importanza per le funzioni di vigilanza di altre autorità competenti, si consultino tra loro in relazione ai punti seguenti:
(a)modifiche nella struttura azionaria, organizzativa o gestionale di imprese di investimento appartenenti al gruppo di imprese di investimento, che richiedono l’approvazione o l’autorizzazione delle autorità competenti;
(b)importanti sanzioni imposte alle imprese di investimento dalle autorità competenti o altre misure eccezionali da queste adottate;
(c)requisiti patrimoniali specifici imposti a norma dell’articolo 36.
4.L’autorità di vigilanza del gruppo è consultata quando le autorità competenti impongono sanzioni importanti o adottano altre misure eccezionali come previsto al paragrafo 3, lettera b).
5.In deroga al paragrafo 3, l’autorità competente non è tenuta a procedere alla consultazione di altre autorità competenti in situazioni di emergenza o qualora tale consultazione possa compromettere l’efficacia delle sue decisioni; in tal caso, l’autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti interessate della decisione di non procedere a consultazione.
Articolo 46
Verifica delle informazioni riguardanti entità situate in altri Stati membri
1.Gli Stati membri assicurano che, quando le autorità competenti di uno Stato membro hanno bisogno di verificare le informazioni su imprese di investimento, holding di investimento, società di partecipazione finanziaria mista, enti finanziari, imprese strumentali, società di partecipazione mista o filiazioni che hanno sede in un altro Stato membro, comprese le filiazioni che siano imprese di assicurazione, le autorità competenti dell’altro Stato membro effettuano la verifica conformemente al paragrafo 2.
2.Le autorità competenti che ricevono una richiesta a norma del paragrafo 1 agiscono in uno dei seguenti modi:
(a)procedono esse stesse alle verifica nel quadro delle loro competenze;
(b)consentono alle autorità competenti che hanno presentato la richiesta di procedere alla verifica;
(c)chiedono a un revisore o a un esperto di effettuare la verifica.
Ai fini delle lettere a) e c), deve essere consentito alle autorità competenti che hanno presentato la richiesta di partecipare alla verifica.
Sezione 2
Holding di investimento, società di partecipazione finanziaria mista e società di partecipazione mista
Articolo 47
Inclusione delle società di partecipazione nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo
Gli Stati membri assicurano che le holding di investimento e le società di partecipazione finanziaria mista siano incluse nella vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo.
Articolo 48
Qualifiche degli amministratori
Gli Stati membri esigono che i membri dell’organo di gestione della holding di investimento o della società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l’esperienza necessarie per l’esercizio delle loro attribuzioni.
Articolo 49
Società di partecipazione mista
1.Gli Stati membri assicurano che, quando a capo del gruppo di imprese di investimento vi è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili della vigilanza sull’impresa di investimento possano:
(a)esigere che la società di partecipazione mista fornisca loro tutte le informazioni che possono essere rilevanti per la vigilanza sull’impresa di investimento;
(b)vigilare sulle operazioni tra l’impresa di investimento e la società di partecipazione mista e le sue filiazioni, e esigere che l’impresa di investimento metta in atto adeguati processi di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno, ivi comprese solide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire l’accertamento, la quantificazione, la sorveglianza e il controllo delle operazioni.
2.Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, ad ispezioni in loco per la verifica delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione mista e dalle loro filiazioni.
Articolo 50
Sanzioni
Ai sensi del capo 2, sezione 3, del presente titolo, gli Stati membri prevedono che sanzioni amministrative o altre misure amministrative intese a far cessare o a ridurre le violazioni o ad affrontarne le cause possano essere applicate alle holding di investimento, alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione mista, o ai loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di recepimento del presente capo.
Articolo 51
Valutazione della vigilanza dei paesi terzi e altre tecniche di vigilanza
1.Gli Stati membri assicurano che, qualora un’impresa di investimento la cui impresa madre ha la sede centrale in un paese terzo non sia soggetta a un’effettiva vigilanza a livello di gruppo, le autorità competenti valutino se l’impresa di investimento sia soggetta a una vigilanza da parte di un’autorità di vigilanza del paese terzo equivalente a quella disciplinata dalla presente direttiva e dalla parte I del [regolamento (UE) ---/---- IFR].
2.Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 concluda che non sussiste tale vigilanza equivalente, gli Stati membri applicano all’impresa di investimento le disposizioni di cui alla presente direttiva e al [regolamento (UE) ---/---- IFR] o autorizzano tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza circa la conformità alla verifica del capitale del gruppo di cui al [regolamento (UE) ---/---- IFR]. Tali tecniche di vigilanza sono stabilite dall’autorità competente che corrisponderebbe all’autorità di vigilanza del gruppo se l’impresa madre fosse stabilita nell’Unione, previa consultazione delle altre autorità competenti interessate. Le misure adottate ai sensi del presente paragrafo sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all’ABE e alla Commissione.
3.L’autorità competente che sarebbe l’autorità di vigilanza del gruppo se l’impresa madre fosse stabilita nell’Unione può, in particolare, disporre la costituzione di una holding di investimento o di una società di partecipazione finanziaria mista nell’Unione e applicare l’articolo 7 del [regolamento (UE) ---/---- IFR] a tale holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.
Articolo 52
Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi
La Commissione può presentare raccomandazioni al Consiglio per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di applicazione della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo da parte dalle seguenti imprese di investimento:
(a)imprese di investimento la cui impresa madre abbia la sede centrale in un paese terzo;
(b)imprese di investimento situate in un paese terzo e la cui impresa madre abbia la sede centrale nell’Unione.
TITOLO V
INFORMATIVA DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
Articolo 53
Obblighi di informativa
1.Le autorità competenti rendono pubbliche tutte le informazioni seguenti:
(a)i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nel loro Stato membro a norma della presente direttiva;
(b)le modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste a norma della presente direttiva e del [regolamento (UE) ---/---- IFR];
(c)i criteri generali e le metodologie che utilizzano per la revisione e la valutazione prudenziali di cui all’articolo 33;
(d)i dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione della presente direttiva e del regolamento [(UE) ---/---- [IFR] nel loro Stato membro, tra cui il numero e la natura delle misure di vigilanza adottate conformemente all’articolo 36, paragrafo 2, lettera a), e delle sanzioni amministrative imposte conformemente all’articolo 16.
2.Le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1 sono sufficientemente complete e accurate da consentire un raffronto significativo dell’applicazione del paragrafo 1, lettere b), c) e d), da parte dalle autorità competenti dei vari Stati membri.
3.Le informazioni sono pubblicate in un formato comune e aggiornate regolarmente. Esse sono accessibili presso un’unica ubicazione elettronica.
TITOLO VI
ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
Articolo 54
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 33, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].
3.La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 2, all’articolo 27, paragrafo 3, e all’articolo 33, paragrafo 6, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta l’atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L’atto delegato adottato a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 33, paragrafo 6, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 55
Atti di esecuzione
La modifica del livello del capitale iniziale previsto all’articolo 8 e all’articolo 11, paragrafo 7, al fine di tenere conto dell’evoluzione in ambito economico e monetario è adottata mediante atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all’articolo 56, paragrafo 2.
Articolo 56
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato bancario europeo istituito con decisione 2004/10/CE della Commissione. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
TITOLO VII
MODIFICHE DI ALTRE DIRETTIVE
Articolo 57
Modifiche della direttiva 2013/36/UE
La direttiva 2013/36/UE è così modificata:
1)nel titolo sono soppressi i termini “e sulle imprese di investimento”;
2)l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
‘‘Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva fissa norme concernenti:
(a)l’accesso all’attività degli enti creditizi;
(b)i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti;
(c)la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme fissate nel regolamento (UE) n. 575/2013;
(d)gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi.”;
3) l’articolo 2 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1.La presente direttiva si applica agli enti creditizi.”;
(b)i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
(c)al paragrafo 5, il punto 1 è soppresso;
(d)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
“6.Le entità di cui al paragrafo 5, punti da 3 a 24, e agli atti delegati adottati conformemente ai paragrafi 5 bis e 5 ter si considerano enti finanziari ai fini dell’articolo 34 e del titolo VII, capo 3.”;
4)l’articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:
(a)il punto 3 è sostituito dal seguente:
“3)“ente”, un ente secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 3, del [regolamento (UE) ---/---- *IFR];”;
(b)il punto 4 è soppresso;
5)l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
“Articolo 5
Coordinamento negli Stati membri
Gli Stati membri con più autorità competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sugli enti finanziari prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.”;
6) è inserito il seguente articolo 8 bis:
“Articolo 8 bis
Condizioni specifiche per l’autorizzazione degli enti creditizi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
1.
Gli Stati membri impongono alle imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 che hanno già ottenuto un’autorizzazione conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE di presentare domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 8, al più tardi entro la data in cui:
a)
la media delle attività totali mensili, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, supera i 30 miliardi di EUR; o
b)
la media delle attività totali mensili, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE e detengono attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR, calcolato come media su un periodo di dodici mesi consecutivi, è superiore a 30 miliardi di EUR.
2.
Le imprese di cui al paragrafo 1 possono continuare a svolgere le attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 fino a quando non ottengono l’autorizzazione di cui allo stesso paragrafo.
3.
In deroga al paragrafo 1, le imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 che al [data di entrata in vigore della direttiva (UE) ---/---- [IFD] - 1 giorno] svolgono attività come imprese di investimento autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE, presentano domanda di autorizzazione conformemente all’articolo 8 entro [1 anno + 1 giorno dall’entrata in vigore della direttiva (UE) ---/---- [IFD].
4.
Qualora l’autorità competente, dopo aver ricevuto le informazioni conformemente all’articolo [95 bis] della direttiva 2014/65/UE, stabilisca che l’impresa deve essere autorizzata come ente creditizio conformemente all’articolo 8 della presente direttiva, essa ne informa l’impresa e l’autorità competente quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, della direttiva 2014/65/UE e assume la procedura di autorizzazione a partire dalla data di detta notifica.
5.
L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:
a)
le informazioni che l’impresa è tenuta a fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione, compreso il programma di attività di cui all’articolo 10;
b)
la metodologia di calcolo delle soglie di cui al paragrafo 1.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui alle lettere a) e b) conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il [1° gennaio 2019].”;
7)
all’articolo 18 è inserito la lettera a bis) seguente:
“a bis) utilizza la propria autorizzazione esclusivamente per svolgere le attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e ha, per un periodo di 5 anni consecutivi, una media del totale delle attività inferiore alle soglie previste dallo stesso articolo;”;
8)il titolo IV è soppresso;
9)all’articolo 51, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
“Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono chiedere all’autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l’articolo 112, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro d’origine, che la succursale dell’ente creditizio sia considerata significativa.”;
10)all’articolo 53, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2.
Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti procedano a scambi di informazioni tra loro o a trasmettere le informazioni al CERS, all’ABE o all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (“AESFM”) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio* conformemente alla presente direttiva, al regolamento (UE) n. 575/2013, alla [direttiva (UE) ---/---- [IFD] relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento] e ad altre direttive applicabili agli enti creditizi, all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010, agli articoli 31, 35 e 36 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli articoli 31 e 36 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Tali informazioni sono soggette al paragrafo 1.”;
______________________________________________________________
*
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
11) all’articolo 66, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a bis):
“a bis)si svolga almeno una delle attività di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e si superi la soglia indicata nello stesso articolo, senza avere ottenuto l’autorizzazione come ente creditizio.”;
12) all’articolo 76, paragrafo 5, l’ultima frase è soppressa;
13) all’articolo 86, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:
“11.
Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano di piani di ripristino della posizione di liquidità che fissino strategie adeguate e idonee misure di attuazione per rimediare a eventuali carenze di liquidità, anche per quanto riguarda le succursali stabilite in un altro Stato membro. Le autorità competenti assicurano che tali piani siano verificati dagli enti almeno una volta l’anno, aggiornati sulla base dei risultati degli scenari alternativi definiti al paragrafo 8, comunicati all’alta dirigenza e da questa approvati, affinché le politiche e i processi interni possano essere adeguati di conseguenza. Gli enti adottano le necessarie misure operative in anticipo per assicurare che i piani di ripristino della posizione di liquidità possano essere attuati immediatamente. Tra tali misure operative rientra la detenzione di garanzie immediatamente disponibili per i finanziamenti della banca centrale. Ciò comprende la detenzione di garanzie nella valuta di un altro Stato membro, se necessario, o nella valuta di un paese terzo nei confronti del quale l’ente creditizio ha esposizioni e, se necessario dal punto di vista operativo, nel territorio di uno Stato membro ospitante o di un paese terzo alla cui moneta è esposto.”;
14)all’articolo 110, il paragrafo 2 è soppresso;
15)all’articolo 114, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
“1.
Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale descritta all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate entità del gruppo o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all’articolo 51, l’autorità di vigilanza su base consolidata, fatto salvo il capo 1, sezione II e, laddove applicabile, il titolo IV, capo 1, sezione 2, della [direttiva (UE) ---/---- IFD] del Parlamento europeo e del Consiglio]*, ne informa non appena possibile l’ABE e le autorità di cui all’articolo 58, paragrafo 4, e all’articolo 59 e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. I predetti obblighi si applicano a tutte le autorità competenti.
______________________________________________________________
*
[Direttiva (UE) ---/---- del Parlamento europeo e del Consiglio del …… relativa a ……..];”;
16)l’articolo 116 è così modificato:
a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2.
Le autorità competenti partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza e l’ABE collaborano strettamente. L’obbligo di riservatezza di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabile, al titolo IV, capo 1, sezione 2, della [direttiva (UE) ---/---- IFD] non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L’istituzione e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.”;
b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
“6.
Le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, le autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale sono stabilite succursali significative di cui all’articolo 51, le banche centrali del SEBC, ove opportuno, nonché le autorità di vigilanza dei paesi terzi, se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva, e laddove applicabile, al titolo IV, capo 1, sezione 2, della [direttiva (UE) ---/---- IFD], possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza.”;
c)
il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
“9.
Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabile, al titolo IV, capo 1, sezione 2, della [direttiva (UE) ---/---- IFD], l’autorità di vigilanza su base consolidata informa l’ABE delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica all’ABE tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.”;
17)all’articolo 125, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
“2.Le informazioni ricevute nell’ambito della vigilanza su base consolidata ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti previsti dalla presente direttiva sono soggetti a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all’articolo 53, paragrafo 1, della presente direttiva per gli enti creditizi o a norma dell’articolo 13 della [direttiva (UE) ---/---- IFD].”;
18)all’articolo 128, il secondo comma è soppresso;
19)all’articolo 129, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;
20)all’articolo 130, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi;
21)all’articolo 143, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
“d)
fatte salve le disposizioni stabilite al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabili, le disposizioni stabilite al titolo IV, capo 1, sezione 2, della [direttiva (UE) ---/---- IFD], dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro, tra cui il numero e la natura delle misure di vigilanza adottate conformemente all’articolo 102, paragrafo 1, lettera a), e delle sanzioni amministrative imposte conformemente all’articolo 65.”.
Articolo 58
Modifiche della direttiva 2014/65/UE
La direttiva 2014/65/UE è così modificata:
1)all’articolo 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a)non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione, ad esempio non rispetta più le condizioni del [regolamento (UE) ---/---- IFR];”;
2)l’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“Articolo 15
Dotazione patrimoniale iniziale
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti rilascino l’autorizzazione solo a condizione che l’impresa di investimento disponga di un sufficiente capitale iniziale conforme ai requisiti previsti all’articolo 8 della [direttiva (UE) ---/---- IFD], tenuto conto della natura dei servizi o delle attività di cui trattasi.”;
3)l’articolo 41 è sostituito dal seguente:
Articolo 41
Rilascio dell’autorizzazione
“1. L’autorità competente dello Stato membro in cui l’impresa di un paese terzo ha stabilito o intende stabilire la propria succursale rilascia l’autorizzazione soltanto se l’autorità competente ritiene che:
(a)siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 39; e
(b)la succursale dell’impresa di un paese terzo sarà in grado di rispettare le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’autorità competente informa l’impresa di un paese terzo del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione.
2. La succursale dell’impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 si conforma agli obblighi di cui agli articoli da 16 a 20, 23, 24, 25 e 27, all’articolo 28, paragrafo 1, e agli articoli 30, 31 e 32 della presente direttiva nonché agli articoli da 3 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché alle misure adottate in forza degli stessi ed è soggetta alla vigilanza dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata l’autorizzazione.
Gli Stati membri non impongono nessun requisito aggiuntivo in materia di organizzazione e funzionamento della succursale in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva, né riservano alle succursali di imprese di paesi terzi un trattamento più favorevole di quello concesso alle imprese dell’Unione.
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti notificano all’ESMA su base annuale il numero di succursali di imprese dei paesi terzi attive sul loro territorio.
3. La succursale dell’impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 comunica all’autorità competente di cui al paragrafo 2 le seguenti informazioni su base annua:
(a)l’entità e la portata dei servizi offerti e delle attività svolte dalla succursale in tale Stato membro;
(a)il fatturato e il valore aggregato delle attività corrispondenti ai servizi e alle attività di cui alla lettera a);
(b)una descrizione dettagliata dei dispositivi di tutela degli investitori disponibile per i clienti della succursale, compresi i diritti di questi ultimi derivanti dal sistema di indennizzo degli investitori di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera f);
(c)la politica e i dispositivi di gestione dei rischi che la succursale applica per i servizi e le attività di cui alla lettera a).
4. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2, le autorità competenti delle entità che fanno parte dello stesso gruppo a cui appartengono le succursali di imprese dei paesi terzi autorizzate in conformità del paragrafo 1, l’ESMA e l’ABE collaborano strettamente per assicurare che tutte le attività di tale gruppo nell’Unione siano soggette a una vigilanza completa, coerente ed efficace conformemente alla presente direttiva, al regolamento n. 600/2014, alla direttiva 2013/36/UE, al regolamento (UE) n. 575/2013, alla [direttiva (UE) ---/---- * [IFD] e al [regolamento (UE) ---/---- * IFR].
5. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente i criteri di cui al paragrafo 3.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [inserire data].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
6. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare in che formato vadano comunicate alle autorità nazionali competenti le informazioni di cui al paragrafo 3.
L’ESMA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il [inserire data].
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.”.
4)all’articolo 81, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
“a)
per verificare che le condizioni di accesso all’attività delle imprese di investimento siano rispettate e per facilitare il controllo dell’esercizio di tale attività, delle procedure amministrative e contabili e dei meccanismi interni di controllo;”;
5)
è inserito il seguente articolo 95 bis:
“Articolo 95 bis
Disposizione transitoria concernente l’autorizzazione di un ente creditizio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Le autorità competenti informano l’autorità competente di cui all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE quando il totale previsto delle attività dell’impresa che ha presentato domanda di autorizzazione conformemente al titolo II della presente direttiva prima del [data di entrata in vigore della direttiva (UE) ---/--- [IFD] al fine di svolgere le attività di cui alla sezione A, punti 3 e 6, dell’allegato I, è superiore a 30 miliardi di EUR, e ne informano il richiedente.”.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 59
Disposizioni transitorie
1.Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento diverse da quelle di cui al paragrafo 2, esistenti al 1o gennaio 20xx [data di entrata in vigore della presente direttiva] o precedentemente e il cui capitale iniziale non raggiunge i livelli di cui all’articolo 8, siano conformi a tale articolo al più tardi entro il [cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], con un aumento annuo pari a 5 000 EUR.
Se l’incremento annuo di cui al primo comma non è sufficiente perché l’impresa di investimento raggiunga il livello richiesto di capitale iniziale alla fine del periodo di cinque anni, gli Stati membri concedono un periodo transitorio aggiuntivo di massimo cinque anni. Le autorità competenti fissano gli importi annui applicabili durante tale periodo transitorio aggiuntivo.
2.Gli Stati membri assicurano che i negoziatori per conto proprio di merci siano conformi alle disposizioni dell’articolo 8 al più tardi entro [cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].
Articolo 60
Riesame
Entro [tre anni dopo la data di applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) ---/---- [IFR]], la Commissione, in stretta cooperazione con l’ABE e l’ESMA, presenta una relazione, se del caso corredata di una proposta legislativa, al Parlamento europeo e al Consiglio, sui seguenti aspetti:
(a)disposizioni in materia di remunerazione di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) ---/---- [IFR];
(b)efficacia dei dispositivi di condivisione delle informazioni a norma della presente direttiva;
(c)cooperazione dell’Unione e degli Stati membri con i paesi terzi nell’applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) ---/---- [IFR];
(d)attuazione della presente direttiva e del regolamento (UE) ---/---- [IFR] alle imprese di investimento sulla base della loro struttura giuridica o modello di proprietà.
Articolo 61
Recepimento
1.Entro [18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
2.Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal [data di applicazione del regolamento (UE) ---/---- [IFR].
3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’ABE il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di recepimento forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità delle misure di recepimento con determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell’ABE ai fini dell’esercizio delle proprie funzioni a norma del regolamento (UE) n. 1093/2010, o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento e sull’attuazione di tali disposizioni e della presente direttiva.
4.Le disposizioni di cui al paragrafo 1 contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.
Articolo 62
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Ai fini della vigilanza e della risoluzione delle imprese di investimento, i riferimenti alla direttiva 2013/36/UE negli altri atti dell’Unione si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 63
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente