Bruxelles, 1.2.2018

COM(2017) 753 final

2017/0332(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO


concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2017) 448 final}
{SWD(2017) 449 final}
{SWD(2017) 451 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La maggior parte delle persone che vivono nell'Unione europea beneficia di una grande facilità di accesso all'acqua potabile di alta qualità, soprattutto rispetto ad altre regioni del mondo. È questo il risultato di una gestione dell'acqua potabile che in molti Stati membri ha alle spalle una lunga tradizione, ma - in gran parte - anche della legislazione europea in materia di ambiente e dei finanziamenti dell'Unione 1 . Dagli anni Ottanta l'Unione si è dotata di norme che richiedono severi controlli della sicurezza dell'acqua: le acque reflue urbane sono raccolte e trattate, le emissioni industriali sono gestite in sicurezza, le sostanze chimiche sono approvate solo a stringenti condizioni e i corpi idrici transfrontalieri sono gestiti secondo un approccio olistico. Sebbene in alcuni casi, a causa degli ingenti investimenti inizialmente richiesti o per l'emergere di altre priorità, queste norme non abbiano potuto applicarsi nei tempi prestabiliti, la gestione delle acque ha continuato a migliorare e la Commissione e gli Stati membri stanno ora compiendo uno sforzo concertato per attuarle tutte al più presto 2 .

La direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano 3 è l'atto legislativo appositamente concepito per proteggere le persone dagli effetti negativi derivanti dal consumo di acqua contaminata, garantendo che l'acqua destinata al consumo umano sia salubre e pulita. In generale la direttiva è attuata correttamente negli Stati membri, ma i parametri utilizzati per monitorare la qualità nel punto di consumo risalgono a più di 20 anni fa. Occorre pertanto esaminare se la direttiva contempla in modo efficace le pressioni esistenti ed emergenti e se assicura che le persone che vivono nei paesi dell'Unione o vi si recano possano continuare a beneficiare per molti anni a venire di acqua potabile di alta qualità.

L'acqua potabile è chiaramente tra le prime preoccupazioni di molti europei, come dimostra la prima iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" 4 , che ha raccolto oltre 1,8 milioni di firme e alla quale la Commissione ha risposto positivamente. Presentata nel dicembre 2013, l'iniziativa chiedeva in particolare che "le istituzioni dell'Unione europea e gli Stati membri [fossero] tenuti ad assicurare a tutti i cittadini il diritto all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari" e che "l'UE intensific[asse] il proprio impegno per garantire un accesso universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari." Nella sua risposta 5 , la Commissione ha invitato gli Stati membri a fare il possibile per garantire a tutti l'accesso a un livello minimo di approvvigionamento idrico. Ciò è pienamente in linea con l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, in particolare con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 e il relativo traguardo "ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti", adottati nel 2015 6 . La Commissione si è anche impegnata a riesaminare la direttiva, includendola nel programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme - Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione) 7 . La proposta è quindi il seguito diretto dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water".

La revisione della direttiva rientra anche nel piano per la transizione verso un'economia circolare 8 . La proposta di revisione intende aiutare gli Stati membri a gestire l'acqua potabile in modo sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse: contribuirà perciò a ridurre non solo il consumo energetico e le perdite d'acqua evitabili, ma anche il numero di bottiglie di plastica in circolazione accrescendo la fiducia delle persone nella qualità dell'acqua di rubinetto.

La Commissione, in linea con i principi del legiferare meglio 9 , ha avviato il processo di revisione valutando innanzitutto la direttiva. I risultati della valutazione, pubblicati il 1º dicembre 2016 10 , hanno permesso di individuarne i punti forti e i punti deboli, confermando che la direttiva è lo strumento più idoneo ad assicurare che l'acqua consumata nell'Unione sia di alta qualità, perché la sua prima finalità è di garantire il controllo dell'acqua potabile e il ripristino dei livelli di qualità a cura degli Stati membri in caso di problemi.

Dalla valutazione sono tuttavia emersi quattro elementi che possono essere migliorati:

l'elenco dei parametri;

l'uso dell'approccio basato sul rischio;

la trasparenza sulle questioni relative alle risorse idriche e l'accesso a informazioni aggiornate da parte dei consumatori; e

i materiali a contatto con l'acqua potabile.

La valutazione d'impatto che correda la proposta ha preso in esame anche l'aspetto evidenziato nell'iniziativa dei cittadini europei e nelle consultazioni, vale a dire l'inaccessibilità dell'acqua per alcuni gruppi della popolazione, ad esempio i gruppi vulnerabili ed emarginati, in particolare i Rom. Sulla base dei risultati della valutazione d'impatto, la presente proposta legislativa offre risposte adeguate a tale questione.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è la rifusione della direttiva 98/83/CE, modificata nel 2003, 2009 e 2015. A fini di chiarezza, la rifusione è considerata la tecnica legislativa più adatta, in linea con l'impegno assunto nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», del 13 aprile 2016 11 , di farvi ricorso con maggiore frequenza per modificare la legislazione vigente.

Nel complesso, la proposta è coerente con la legislazione costante dell'Unione in questo settore, in particolare la direttiva quadro in materia di acque 12 , la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino 13 , la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane 14 e la direttiva sui nitrati 15 . La proposta integra in particolare gli articoli 6, 7 e 8 della direttiva quadro in materia di acque, che riguardano i requisiti per l'identificazione e il controllo dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile e per la designazione delle aree protette che contengono tali corpi idrici. Integra anche l'articolo 11 della suddetta direttiva, che impone agli Stati membri di stabilire programmi di misure che includano misure volte a proteggere le zone di estrazione di acqua potabile.

Dopo i punti soggetti alla conformità ai valori, l'acqua è considerata un "alimento" ai sensi delregolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare 16 . Si propone pertanto che la direttiva 98/83/CE non si applichi più alle "acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita", in quanto qualsiasi acqua potabile imbottigliata rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 178/2002 dopo i punti soggetti alla conformità ai valori.

Per quanto riguarda determinate categorie di acque confezionate in bottiglie, le acque minerali naturali sono escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in conformità della direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 . Tuttavia, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/54/CE, le acque di sorgente devono essere conformi alle disposizioni della presente direttiva e pertanto devono continuare a essere incluse nel suo campo d'applicazione.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La revisione della direttiva 98/83/CE è stata inclusa nel programma di lavoro della Commissione per il 2017 quale nuova iniziativa 18 che concorrerà ad attuare il piano d'azione per l'economia circolare. La proposta contiene elementi che favoriscono la gestione sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse dell'acqua potabile e che contribuiranno a ridurre il consumo di acqua in bottiglia. Questa iniziativa è coerente con gli sforzi dell'Unione tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e i rifiuti marini 19 , e con la strategia europea per la plastica 20 .

La proposta concorre inoltre a ridurre gli oneri amministrativi e a definire politiche che siano il più efficaci ed efficienti possibile, in linea con la comunicazione della Commissione «Legiferare meglio» 21 . L'aggiornamento delle norme e l'adozione di un approccio più olistico alla gestione del rischio dovrebbe altresì contribuire a preservare la competitività del settore delle acque dell'Unione e stimolare l'innovazione. La proposta mira inoltre a semplificare i processi di controllo e comunicazione, accentuando l'automazione, riducendo la frequenza delle relazioni ed esigendo dati più pertinenti, in linea con l'approccio dell'Unione al "legiferare meglio" e con il controllo dell'adeguatezza in materia di comunicazione e monitoraggio 22 . Le disposizioni volte a migliorare l'accesso dei cittadini alle informazioni sull'acqua potabile sono infine connesse alla strategia della Commissione per il mercato digitale 23 .

La proposta, oltre a contribuire a conseguire l'obiettivo prioritario 3 del 7º programma d'azione in materia di ambiente fino al 2020 ("proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni legate all'ambiente e da rischi per la salute e il benessere" 24 ), servirà ai fini dell'obiettivo prioritario 4 (secondo il quale il pubblico deve avere accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale): a tale riguardo la proposta rimanda alle direttive 2003/4/CE 25 e Inspire 26 , e garantisce la coerenza con le prescrizioni ivi contenute.

Sopprimendo le disposizioni sui materiali a contatto con l'acqua potabile (articolo 10 della direttiva 98/83/CE) si assicurerà una maggiore coerenza con la legislazione sul mercato interno, in particolare con il regolamento sui prodotti da costruzione 27 . La valutazione d'impatto ha portato alla conclusione che l'articolo summenzionato, che comporta il riconoscimento reciproco tra Stati membri e genera incertezza giuridica, costituisce un possibile ostacolo al mercato interno. È proposto d'introdurre un nuovo articolo sulla valutazione dei rischi derivanti dalla distribuzione domestica in cui confluiscono alcuni obblighi ora contenuti nell'articolo 10 e che, parallelamente, sia emesso un mandato di normalizzazione nell'ambito del regolamento sui prodotti da costruzione, per stabilire i requisiti applicabili ai materiali e ai prodotti da costruzione a contatto con l'acqua potabile. Poiché gli ostacoli tecnici per i prodotti da costruzione possono essere sormontati solo introducendo specifiche tecniche armonizzate finalizzate a valutare la prestazione di questi prodotti, occorre stabilire e pubblicare le opportune norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in forza del regolamento (UE) n. 305/2011.

Gli aspetti inerenti la sicurezza sono disciplinati nell'ambitio di altre politiche dell'Unione, in particolare dalla direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione 28 (direttiva Cibersicurezza). La Commissione ha inoltre adottato, nell'ottobre 2017, un piano d'azione per accrescere la preparazione, la resilienza e il coordinamento a livello unionale contro gli attacchi a base di sostanze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari.

La proposta risponde infine a un'ulteriore istanza dell'iniziativa dei cittadini europei, prescrivendo agli Stati membri di assicurare l'accesso all'acqua ai gruppi vulnerabili ed emarginati: in tal modo concorre ad attuare la politica dell'Unione in materia di integrazione dei Rom nell'ambito del quadro unionale per le strategie nazionali di integrazione dei Rom 29 e la raccomandazione del Consiglio sulle misure efficaci per la loro integrazione negli Stati membri 30 .

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 130 S del trattato che istituisce la Comunità europea). Si tratta della stessa base giuridica della direttiva oggetto di rifusione.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'Unione ha competenza concorrente con gli Stati membri in materia di regolamentazione degli aspetti ambientali e sanitari nel settore dell'acqua; può pertanto legiferare solo nella misura in cui i trattati lo consentono e nel rispetto dei principi di necessità, sussidiarietà e proporzionalità.

Gli obiettivi della direttiva, vale a dire la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, saranno realizzati stabilendo standard qualitativi minimi a livello di Unione e obblighi minimi di controllo, comunicazione, accesso all'acqua, trasparenza e provvedimenti correttivi in caso di mancato rispetto degli standard. Gli Stati membri possono decidere le azioni concrete (ad esempio, il tipo di provvedimenti correttivi e i programmi di controllo) che intendono adottare.

La revisione della direttiva ha origine dall'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water", che ha raccolto oltre 1,8 milioni di firme. L'intervento dell'Unione per garantire l'accesso all'acqua potabile è stato chiesto anche dal Parlamento europeo nella risposta all'iniziativa 31 e sulla scorta dell'impegno dell'Unione a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 32 . La presente proposta, pertanto, stabilisce norme generali a livello di Unione, nell'ambito delle competenze di quest'ultima e nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nel decidere come dare attuazione all'obbligo di migliorare l'accesso all'acqua potabile.

Infine, anche la valutazione REFIT ha confermato il valore aggiunto della normativa in materia di acqua potabile a livello di Unione, evidenziando come nel tempo possa notevolmente contribuire ad armonizzare la qualità delle acque in Europa: questo aspetto è stato messo in luce soprattutto dagli Stati membri più piccoli, che non sempre possiedono le risorse e le competenze necessarie e si aspettano che l'Unione continui a stabilire i parametri chimici e microbiologici di base per l'acqua potabile e i relativi valori. Molti portatori di interessi hanno inoltre insistito sul fatto che l'adozione di misure unionali è il modo migliore per affrontare i pericoli sanitari che insorgono in questo settore.

Gli obiettivi della direttiva, a motivo della portata o degli effetti della sua azione, sono conseguiti meglio a livello di Unione che a livello nazionale.

Proporzionalità

La valutazione d'impatto fornisce ulteriori dettagli in merito alla proporzionalità e al rapporto costi/efficacia delle scelte effettuate nella presente proposta legislativa. In generale, ha individuato nelle seguenti misure quelle che potrebbero essere adottate a livello dell'Unione in sede di revisione della direttiva perché più adatte e più efficaci sotto il profilo dei costi:

(a)riesame e aggiornamento dell'elenco dei parametri contenuto nella direttiva in linea con le ultime conoscenze scientifiche, e concomitante introduzione dell'approccio basato sul rischio per i fornitori di acqua di grandi e piccole dimensioni;

(b)miglioramento delle regole sulla trasparenza e sull'accesso dei consumatori a informazioni aggiornate;

(c)miglioramento e semplificazione della comunicazione;

(d)eliminazione degli ostacoli che impediscono il libero commercio di materiali a contatto con l'acqua potabile;

(e)miglioramento dell'accesso all'acqua potabile.

Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta modifica in modo sostanziale la direttiva 98/83/CE e aggiunge molte disposizioni nuove. A fini di chiarezza, si propone di utilizzare la tecnica della rifusione. Dato che l'atto oggetto di rifusione è una direttiva, per garantire una redazione coerente delle disposizioni giuridiche e agevolarne il recepimento da parte degli Stati, la presente proposta è anch'essa una direttiva.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La Commissione ha valutato la direttiva 98/83/CE sulla base di cinque criteri:

efficacia;

efficienza;

coerenza;

pertinenza; e

valore aggiunto unionale.

Lo studio sulla valutazione dell'impatto della proposta è stato effettuato in parallelo alla valutazione della direttiva, per cui i problemi individuati in quest'ultima sono serviti a definire, nello studio, gli elementi da trattare e le opzioni strategiche.

Dalla valutazione della direttiva si è potuto concludere che essa è efficace nel raggiungere gli obiettivi prestabiliti e nel proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione assicurando un livello elevato di conformità con i valori di parametro. I tassi di conformità sono però relativamente significativi perché misurati in base a parametri in parte superati. È stato inoltre riscontrato che l'articolo 10 della direttiva lascia agli Stati membri troppa flessibilità nel determinare "le disposizioni necessarie" per quanto riguarda i materiali a contatto con l'acqua potabile e risulta inefficace nel momento in cui per immettere un prodotto sul mercato di un altro Stato membro occorrono altre prove e controlli.

In termini di efficienza, si è stimato che nel 2014 il costo totale per la fornitura di acqua potabile nell'Unione sia ammontato a circa 46,5 miliardi di euro, di cui 8,3 miliardi sono ascrivibili all'attuazione della direttiva. Sebbene i benefici per la salute derivanti dalla direttiva non possano essere quantificati 33 , dalla valutazione si è desunto che nel complesso i benefici superano di gran lunga i costi. Nessuna disposizione genera costi amministrativi eccessivi in relazione al controllo, all'informazione e alla rendicontazione, tranne la flessibilità disposta dall'articolo 10 che, come spiegato in precedenza, costituisce un considerevole onere inutile per l'industria.

La coerenza della direttiva 98/83/CE con la direttiva quadro Acque è particolarmente importante dato che la protezione delle risorse di acqua potabile è un elemento centrale dei piani e delle misure intrapresi a norma della direttiva quadro. Emanata prima della direttiva quadro Acque, la direttiva 98/83/CE non fa riferimento alla protezione delle risorse idriche utilizzate per la produzione di acqua potabile; è tuttavia necessario colmare questo vuoto, onde garantire l'applicazione sia del principio "chi inquina paga" sia del principio di precauzione. La proposta contribuirà pertanto a rafforzare la coerenza tra le due direttive introducendo l'approccio basato sul rischio, dall'estrazione al rubinetto, e migliorando gli scambi e la comunicazione tra le autorità degli Stati membri e i fornitori di acqua allo scopo di garantire un ciclo di governance completo dell'acqua.

Per quanto riguarda la pertinenza, dalla valutazione si è constatato che i valori di parametro fissati nella direttiva 98/83/CE non sono più adeguati, perché non rispecchiano i progressi scientifici, la maggiore precisione della valutazione dei rischi, i mutati comportamenti dei consumatori e le nuove pressioni ambientali.

Il valore aggiunto unionale della direttiva 98/83/CE consiste nel garantire lo stesso livello di protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione in tutta l'Unione. Si fa presente, a titolo di cronaca, che il numero di incidenti gravi legati all'acqua potabile è inferiore nell'Unione rispetto ad altre regioni del mondo, sebbene non sia possibile dimostrare il collegamento tra questo dato e la direttiva 98/83/CE.

I principali aspetti migliorabili individuati nella valutazione sono pertanto:

l'elenco dei parametri;

l'assenza di un approccio basato sul rischio;

l'assenza di trasparenza e informazioni aggiornate accessibili ai consumatori; e

materiali a contatto con l'acqua potabile.

Consultazioni dei portatori di interessi

In conformità degli orientamenti per legiferare meglio 34 , sono state condotte varie attività di consultazione.

·Consultazione pubblica aperta sulla base di un questionario online

A seguito dell'iniziativa dei cittadini europei sul diritto all'acqua ("Right2Water") 35 , la Commissione ha tenuto, da giugno a settembre 2014 e in tutte le lingue, una consultazione pubblica aperta sulla qualità dell'acqua potabile. Sono pervenute 5 908 risposte e 138 tra pareri e documenti che illustrano la posizione dei principali portatori di interessi. Con questi ultimi la Commissione ha organizzato riunioni, nel settembre 2014 e nell'ottobre 2015, per discutere della trasparenza e dell'analisi comparativa.

·Consultazioni pubbliche mirate

La Commissione ha organizzato tre conferenze pubbliche specificamente destinate a raccogliere contributi sulla valutazione REFIT (maggio 2015), sulla valutazione d'impatto (dicembre 2015) e sul riesame degli standard per l'acqua potabile (settembre 2016). Vi ha partecipato un'ampia gamma di portatori di interessi (tra cui autorità nazionali e regionali, rappresentanti dell'industria, associazioni di categoria, imprese ed esperti) che hanno espresso i rispettivi pareri, discutendoli direttamente con la Commissione. Per ogni conferenza sono stati redatti appositi documenti di lavoro o questionari, e tutte le presentazioni e i verbali, compresi gli elenchi dei partecipanti, sono stati resi pubblici 36 .

·Meccanismo di feedback REFIT

Dopo la pubblicazione, il 28 febbraio 2017, della valutazione d'impatto iniziale sulla pagina web Legiferare meglio, i portatori di interessi hanno avuto tempo fino al 28 marzo 2017 per presentare le relative osservazioni.

·Altre consultazioni

La Commissione in molte altre occasioni ha informato della revisione i portatori di interessi invitandoli a presentare osservazioni, ad esempio, nel gennaio 2016 in un affollato seminario sulla protezione dell'acqua potabile, o in sede di riunione di vari gruppi di esperti. Affinché il processo si svolgesse nella massima trasparenza, tutti i documenti che sono serviti per la revisione, come lo studio a supporto della valutazione dell'impatto, sono stati resi pubblici 37 .

Dalle consultazioni è emerso il chiaro sostegno all'aggiornamento e alla revisione dell'elenco dei parametri: la grande maggioranza dei contributi della consultazione pubblica è favorevole a includere nell'elenco gli interferenti endocrini, le sostanze utilizzate nei prodotti di consumo e i farmaci, mentre molti specialisti avversano questa opzione. La maggior parte dei portatori di interessi sostiene l'approccio basato sul rischio attuato a livello di Unione, purché con un sufficiente margine di manovra per gli Stati membri. La necessità di armonizzare le disposizioni sui materiali e i prodotti a contatto con l'acqua potabile è stata segnalata da più portatori di interessi.

La consultazione pubblica ha messo in netto risalto la necessità, avvertita soprattutto dai cittadini, di disporre online di maggiori informazioni aggiornate sulla qualità dell'acqua potabile; i consumatori diffidano dell'acqua di rubinetto quando si trovano in un altro Stato dell'Unione e, malgrado gli elevati tassi di conformità, in genere tendono a non consumarla. L'opportunità di includere nella direttiva norme sull'accesso all'acqua ha riscosso pareri divergenti: chi si dichiara a sfavore sostiene che l'accesso all'acqua esula dal campo d'applicazione della direttiva e dovrebbe pertanto essere disciplinato nell'ambito di altra legislazione dell'Unione o in altre sedi.

Assunzione e uso di perizie

La proposta e la valutazione d'impatto si basano su un ampio corpus di materiale e studi, i cui riferimenti sono contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto.

Nel dicembre 2015 è stato avviato un progetto di cooperazione con l'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS a sostegno della revisione dell'allegato I della direttiva (elenco dei parametri da includere nella direttiva). Il progetto si è concluso nell'estate 2017 38 : le raccomandazioni che ne sono scaturite e come la Commissione ne ha tenuto conto nella stesura della presente proposta sono illustrati nella sezione 5 "Altri elementi".

Per vagliare la revisione della direttiva sono stati commissionati vari studi esterni, tra i quali:

una guida dei materiali destinata agli utenti e agli idraulici 39 ;

uno studio sui materiali a contatto con l'acqua potabile 40 ; e

lo studio della valutazione dell'impatto 41 .

Quest'ultimo, eseguito da consulenti indipendenti, ha anche utilizzato uno strumento di modellizzazione per valutare le opzioni strategiche e la combinazione di provvedimenti da privilegiare.

Valutazione d'impatto

La proposta si basa su una valutazione d'impatto, che è stata approvata con riserva 42 dal comitato per il controllo normativo della Commissione il 23 giugno 2017. Le questioni sollevate dal comitato sono state affrontate nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, che contiene una versione riveduta della valutazione d'impatto e in cui un apposito capitolo illustra le modifiche apportate sulla scorta del parere del comitato. Sulla base della valutazione della direttiva vigente, delle consultazioni dei portatori di interessi e dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" sono state delineate varie opzioni strategiche per risolvere i problemi individuati; tali opzioni sono state esaminate nella valutazione d'impatto per determinare in che misura potrebbero contribuire a realizzare l'obiettivo primario della direttiva, ossia la tutela della salute dei consumatori, nonché per vagliarne le implicazioni finanziarie e gli effetti sull'ambiente fino al 2050. I risultati figurano nello studio della valutazione dell'impatto e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione d'impatto.

Le cinque opzioni strategiche consistono in:

soluzioni per adeguare agli ultimi standard l'elenco dei parametri della direttiva, ampliandolo o riducendolo;

adozione dell'approccio basato sul rischio per i grandi (e piccoli) fornitori di acqua;

armonizzazione degli standard relativi ai materiali a contatto con l'acqua potabile;

migliore accesso dei consumatori a informazioni aggiornate e migliore controllo dell'attuazione; e

opzioni per fornire l'accesso all'acqua.

Dalle analisi delle opzioni e dalla classificazione che ne è conseguita si è desunto che il miglior modo per affrontare, a lungo termine, tutti gli aspetti problematici individuati nella valutazione consisterebbe nella combinazione delle varie opzioni. In tal modo si assicurerebbe:

acqua potabile di alta qualità in tutta l'Unione; l'aggiornamento e il miglioramento dell'elenco dei parametri in base alle raccomandazioni dell'OMS consentirebbero inoltre di proteggere le persone dall'insorgenza di pericoli sanitari;

un metodo di monitoraggio più moderno, basato sul rischio sia per i grandi che per i piccoli fornitori d'acqua;

la modernizzazione, e di conseguenza la semplificazione, degli obblighi di comunicazione;

informazioni aggiornate e pertinenti a disposizione dei consumatori;

l'accesso all'acqua per i gruppi vulnerabili ed emarginati e un accesso migliore per chi già ne beneficia.

Le opzioni sono state classificate e raggruppate in tre pacchetti, due dei quali (pacchetti 2 e 3) sono considerati più efficaci dal punto di vista sanitario e ambientale: il lieve aumento dei costi che si verificherebbe con entrambi i pacchetti è legittimo e compensato dai benefici per la salute; entrambi i pacchetti apportano soluzioni ai quattro aspetti problematici individuati nella valutazione, e il pacchetto 3 migliora notevolmente anche la situazione dei cittadini dell'Unione non allacciati alla rete idrica perché affronta, con un'opzione a parte, la questione dell'accesso all'acqua sollevata dall'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" e nell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6. Questa opzione distinta consiste in una serie di misure intese a migliorare l'accesso all'acqua, i cui costi supplementari di attuazione tuttavia sono molto probabilmente sopravvalutati, poiché, in mancanza di dati più accurati, sono basati sul presupposto che metà dei cittadini non allacciati alla rete si doterebbero di sistemi di trattamento individuali.

È stato pertanto deciso che la proposta legislativa debba generare i benefici del pacchetto 3, con l'introduzione di un obbligo generale di migliorare l'accesso all'acqua potabile per tutti e garantire l'accesso dei gruppi vulnerabili ed emarginati, lasciando nel contempo agli Stati membri la facoltà di decidere le modalità più consone alle specifiche situazioni locali. Si presume che l'attuazione di misure specifiche sarà nettamente meno costosa che dotare di sistemi alternativi la metà dei cittadini non allacciati alla rete (come è ipotizzato nel pacchetto 3).

Questa scelta è in linea con i principi di proporzionalità e sussidiarietà in quanto, anche se il principio generale è fissato a livello dell'Unione, gli Stati membri conservano un ampio margine di discrezionalità su come meglio assicurare l'accesso all'acqua.

Nella pratica i costi e gli effetti della proposta saranno compresi tra 5,9 miliardi (pacchetto 2) e 7,3 miliardi di euro (pacchetto 3). Questi costi saranno per la maggior parte a carico dei gestori dell'acqua, mentre i consumatori vedranno lievitare molto marginalmente le loro bollette; in ogni caso è escluso il rischio di un costo proibitivo dell'acqua potabile e il lieve aumento potrebbe essere compensato dal consumo di acqua del rubinetto anziché in bottiglia.

I costi amministrativi per le autorità nazionali sono considerati trascurabili o in calo: ad esempio, la semplificazione degli obblighi di comunicazione comporterà una riduzione dei costi operativi dell'ordine di 0,35 milioni di euro annui.

Entrambi i pacchetti di opzioni hanno un impatto positivo sull'ambiente, in quanto si presume che con l'aumento della fiducia dei consumatori nell'acqua di rubinetto cali il consumo di acqua in bottiglia. Questo comportamento sarà ulteriormente stimolato dal migliore accesso a informazioni aggiornate di cui beneficeranno tutti i consumatori. Inoltre, l'obbligo imposto a grandi e piccoli fornitori di acqua di utilizzare l'approccio basato sul rischio ridurrà la necessità di trattamento e, di conseguenza, il consumo di energia e la quantità di sostanze chimiche rilasciate nell'ambiente. L'approccio basato sul rischio dovrebbe inoltre migliorare il trattamento dell'inquinamento alla fonte e l'applicazione del principio "chi inquina paga".

Imporre agli Stati membri di migliorare l'accesso all'acqua e garantirlo a un determinato livello non solo sarà un passo importante verso la realizzazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6, ma avrà anche come ricaduta la creazione di posti di lavoro.

Efficienza normativa e semplificazione

Tutte le opzioni esaminate nella valutazione d'impatto incidono in modo trascurabile sugli oneri amministrativi, se non li riducono, soprattutto perché la maggior parte dei costi sono a carico dei gestori dell'acqua e non delle autorità nazionali. Al fine di alleggerire gli oneri amministrativi e semplificare le procedure, la presente proposta, basandosi sulla valutazione d'impatto, riduce notevolmente gli obblighi in capo agli Stati membri di dar conto alla Commissione: anziché presentare una relazione, essi dovranno presentare i risultati dei loro controlli sotto forma di serie di dati solo se superano i parametri della direttiva, e dovranno fornire informazioni aggiuntive, come le valutazioni dei rischi. In tal modo si dovrebbero risparmiare ogni anno fino a 0,35 milioni.

Nel rispetto del principio della proporzionalità degli oneri, i piccoli fornitori di acqua disporranno di più tempo per attuare l'approccio basato sul rischio e dovranno aggiornare le informazioni online con minore regolarità rispetto a quelli di grandi e grandissime dimensioni.

Infine, la proposta integra l'uso di internet prescrivendo ai fornitori di acqua, nelle disposizioni in materia di informazioni da fornire ai consumatori e trasparenza, di fare ampio uso dei mezzi digitali per informare della qualità dell'acqua potabile e dei relativi pericoli.

Diritti fondamentali

Nella comunicazione relativa all'iniziativa dei cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!" 43 , la Commissione sostiene che l'accesso all'acqua potabile e ai suddetti servizi è indissolubilmente legato ai diritti, sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 44 , alla vita e alla dignità umana, nonché alla necessità di beneficiare di adeguate condizioni di vita; essa vi sottolinea anche l'importanza di considerare l'accesso all'acqua potabile nella sua dimensione di diritto umano impegnandosi a continuare a improntare le proprie politiche a tale principio.

Nel corso dell'ultimo decennio il diritto internazionale ha riconosciuto il diritto all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, in particolare a livello di Nazioni Unite 45 . La risoluzione 64/292 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite riconosce il diritto all'acqua potabile e sicura e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. Inoltre, nella versione definitiva del documento conclusivo della conferenza dell'ONU del 2012 sullo sviluppo sostenibile (Rio + 20), i capi di Stato e di governo e i rappresentanti di alto livello hanno ribadito "gli impegni assunti per quanto riguarda il diritto umano all'acqua potabile e a servizi igienico-sanitari, da realizzarsi progressivamente a beneficio delle [loro] popolazioni nel pieno rispetto della sovranità nazionale" 46 . Tali impegni sono stati ribaditi nel 2015, quando i capi di Stato e di governo, sottoscrivendo l'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile, si sono impegnati a conseguire entro il 2030 "l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti".

A livello europeo, l'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ha dichiarato che "l'accesso all'acqua deve essere riconosciuto quale diritto umano fondamentale, essendo l'acqua una risorsa essenziale per la vita sulla terra che va condivisa dall'umanità" 47 . L'Unione ha inoltre riaffermato che "tutti gli Stati hanno obblighi in materia di diritti umani riguardanti l'accesso all'acqua potabile, che deve essere disponibile, accessibile fisicamente, ad un prezzo abbordabile e di qualità accettabile" 48 .

La Commissione, nella risposta all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" e nella presente proposta legislativa, ha tenuto conto di questi impegni e dichiarazioni.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna. Si prevede che la proposta possa essere attuata nel quadro delle attuali dotazioni della Commissione e dell'Agenzia europea dell'ambiente e non siano necessarie risorse supplementari.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di controllo, valutazione e informazione

I grandi fornitori dovranno attuare l'approccio basato sul rischio entro 3 anni, mentre i piccoli fornitori disporranno di 6 anni.

Gli allegati saranno periodicamente riesaminati alla luce del progresso scientifico e tecnico. Per poter disporre di dati relativi a due cicli completi, la direttiva sarà valutata nella sua totalità 12 anni dopo il recepimento.

Per assicurarsi che la direttiva realizzi l'obiettivo di proteggere la salute umana dagli effetti negativi della contaminazione dell'acqua potabile e per migliorare altri aspetti in cui la direttiva ha dato risultati subottimali sono stati proposti i seguenti indicatori, che saranno elaborati in collaborazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, tenendo conto dell'esito del controllo dell'adeguatezza 49 degli obblighi di comunicazione e monitoraggio in materia di ambiente, e saranno utilizzati nelle valutazioni:

numero di "incidenti" (ossia casi di potenziale pericolo per la salute umana) e di casi in cui sono stati superati i valori limite nell'Unione. Nel nuovo sistema di comunicazione, gli Stati membri dovranno riferire in modo più efficace tali incidenti e le soluzioni adottate;

numero di persone nell'Unione che ha accesso all'acqua destinata al consumo umano;

effetti sanitari a lungo termine dovuti alla qualità dell'acqua potabile (questo indicatore richiederà ulteriori studi epidemiologici da condurre in collaborazione con un organismo specializzato come l'OMS);

nuovi obblighi di trasparenza e informazioni minime pubblicate online, ad esempio tassi di perdita nelle reti idriche. Sarà così possibile analizzare sistematicamente i livelli di attuazione e i risultati conseguiti.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Considerato il campo di applicazione della proposta e il fatto che si tratta della rifusione di una direttiva in vigore (98/83/CE), che tutti gli Stati membri hanno recepito appieno, non è giustificato né proporzionato esigere documenti esplicativi sul recepimento.

Illustrazione dettagliata del modo in cui si è tenuto conto delle raccomandazioni dell'OMS in materia di parametri e valori di parametro per la proposta

Gli attuali valori di parametro stabiliti nell'allegato I della direttiva 98/83/CE si fondano in linea di massima sulle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità in materia di acqua potabile. Le linee guida sono aggiornate regolarmente, da ultimo nel 2017 con il primo addendum alla quarta edizione 50 .

I parametri e i rispettivi livelli stabiliti nel testo della direttiva adottato nel 1998 presentavano già alcune differenze rispetto alle linee guida dell'OMS. Ad esempio:

le linee guida dell'OMS non contengono alcuno standard per il gruppo degli antiparassitari, mentre la direttiva include tutti gli antiparassitari e i loro prodotti di degradazione;

i valori indicativi dell'OMS sono associati a un rischio di cancro nell'arco della vita pari a 10-5, mentre l'Unione ha scelto di applicare il principio di precauzione ritenendo accettabile un rischio pari a 10-6.

Nel dicembre 2015 la Commissione e l'ufficio regionale per l'Europa dell'OMS hanno concluso il progetto di cooperazione sui parametri dell'acqua potabile, la cui relazione finale è stata pubblicata nel 2018 51 (in appresso la "relazione dell'OMS"). Il progetto era inteso a fornire consulenza scientifica a supporto della revisione dell'allegato I della direttiva.

La proposta e le raccomandazioni dell'OMS contenute nella relazione coincidono su molti punti; in particolare le raccomandazioni confermano la necessità di regolare una serie di parametri, tra le centinaia di cui esiste un valore indicativo dell'OMS. La Commissione ha ripreso la grande maggioranza dei parametri e dei valori di parametro raccomandati, ma per alcuni parametri ha prospettato un approccio diverso. La presente sezione illustra i motivi per cui la proposta della Commissione in alcuni casi non segue le raccomandazioni dell'OMS.

1. Parametri che l'OMS raccomanda di eliminare dall'allegato I

La relazione dell'OMS ha raccomandato di eliminare dalla direttiva cinque parametri perché, al di là di episodi di inquinamento, sono poco presenti nell'acqua potabile:

benzene,

cianuro, 

1,2-dicloroetano 

mercurio, e

idrocarburi policiclici aromatici (IPA).

L'OMS ha giustificato l'eliminazione di questi parametri spiegando che potrebbero continuare ad essere monitorati, ove necessario, dagli Stati membri sulla base del valore indicativo dell'OMS. I portatori di interessi, in particolare le autorità degli Stati membri, si sono opposti decisamente alla loro eliminazione, oltre che per motivi sanitari, per la necessità di disporre di un valore vincolante fissato a livello di Unione. È stato pertanto deciso di mantenerli nell'allegato I. Tuttavia, l'approccio basato sul rischio stabilito dalla direttiva consente ai fornitori di acqua di eliminare un parametro, a determinate condizioni, dall'elenco delle sostanze da monitorare; i fornitori d'acqua hanno quindi il diritto di non monitorare tali parametri qualora siano irrilevanti in una zona di approvvigionamento. Occorre infine non trascurare che gli impianti di trattamento necessari a soddisfare i corrispondenti valori limite sono già stati costruiti.

2. Valori di parametro che l'OMS ha raccomandato di innalzare

La relazione dell'OMS ha raccomandato di aggiornare il valore per l'antimonio (da 5 a 20 μg/l), del boro (da 1 a 2,4 mg/l) e il selenio (da 10 a 40 μg/l) sulla base degli ultimi valori indicativi disponibili, pubblicati nel primo addendum alla quarta edizione delle linee guida dell'OMS. Poiché, tuttavia, i valori attuali sono in vigore da tempo ed esistono già le tecniche di trattamento per conformarvisi, si presume che i costi non aumenteranno. In ogni caso, l'approccio basato sul rischio consente ai fornitori d'acqua di eliminare un parametro, a determinate condizioni, dall'elenco delle sostanze da monitorare. È stato pertanto deciso di mantenere nell'allegato I della direttiva i valori originali più rigorosi.

Per quanto riguarda in particolare il boro, sono state concesse alcune deroghe nazionali nelle regioni in cui questo minerale è naturalmente presente nelle acque sotterranee a causa della presenza di rocce che ne contengono in abbondanza. La revisione del valore del boro è stata anche ripetutamente chiesta dal Parlamento europeo (E-9146/2016, P-0848/2016, E-10 109/2014). Sebbene non esista alcun parere ufficiale recente, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha raccomandato in passato 52 che, per proteggere tutti i gruppi di età, l'acqua minerale naturale non ne contenga più di 1,5 mg.

3. Nuovi parametri che l'OMS raccomanda di includere

3.1 Clorato e clorite

La relazione dell'OMS raccomanda di includere due nuovi parametri, il clorato (ClO3) e la clorite (ClO2), stabilendo per entrambi un valore di 0,7 mg/l. Queste sostanze sono prevalentemente sottoprodotti della disinfezione con ipoclorito. L'OMS riconosce che questo valore potrebbe essere troppo elevato e osserva che sarebbe opportuno abbassarlo, qualora fosse fattibile conformarsi a valori inferiori. Una delle cause del problema è stata individuata: il clorato si forma nelle soluzioni di ipoclorito non fresche che sono conservate per lunghi periodi, in particolare in ambienti caldi.

Un parere dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare del 2015 53 , formulato espressamente a questo proposito, ha rilevato che la presenza di clorato a concentrazioni di 0,7 mg/kg nell'acqua potabile (il valore proposto dall'OMS) potrebbe comportare la sovraesposizione di lattanti e bambini. L'Agenzia ha inoltre stabilito che il clorato può inibire l'assorbimento dello iodio, sebbene per confermare questo dato sia necessario approfondire gli effetti sull'uomo. Il parere dell'Agenzia rimandava al comitato misto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari (JECFA), che dopo aver valutato il clorato ha ricavato, in base a considerazioni di carattere sanitario, un valore limite di 0,01 mg/kg di peso corporeo come valore tossicologico di riferimento per la valutazione del rischio cronico; rapportato all'acqua potabile, questo valore sarebbe di 0,24 mg/l.

La Commissione ritiene pertanto giustificato stabilire un valore limite più rigoroso per il clorato e la clorite, ossia 0,25 mg/l, circa tre volte inferiore a quello proposto dall'OMS.

3.2 Composti perfluorurati

La relazione dell'OMS raccomanda di adottare valori di parametro per due sostanze perfluorurate, l'acido perfluoroottansolfonico (PFOS) e l'acido perfluoroottanoico (PFOA), fissandoli rispettivamente a 0,4 µg/l e 4 µg/l.

Il PFOS e il PFOA erano inizialmente i composti perfluorurati più diffusi. La loro presenza nelle acque sotterranee è dovuta soprattutto alla contaminazione del suolo da schiume antincendio, che si scompongono in queste e alcune altre sostanze perfluorurate; possono inoltre provenire da fonti puntuali d'inquinamento d'origine industriale e da prodotti contenenti materiale idro o liporepellente, come tegami rivestiti di Teflon, carta oleata, griglie da forno o capi d'abbigliamento sportivi impermeabili e antisporco.

Il PFOS e il PFOA sono sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche. Inizialmente il PFOS era stato inserito nell'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH 54 , ma attualmente è disciplinato come inquinante organico persistente ai sensi del regolamento (CE) n. 850/2004 55 . Il PFOA, i suoi sali e le sostanze ad esso correlate sono state aggiunte all'elenco delle sostanze soggette a restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH il 14 giugno 2017 56 , perché la Commissione ha ritenuto che la loro fabbricazione, uso o vendita comportasse un rischio inaccettabile per la salute umana e l'ambiente.

Il 7 luglio 2017 è stato aggiunto all'elenco REACH delle sostanze candidate estremamente preoccupanti l'acido sulfonico di perfluoroesano e i suoi sali (PFHxS), in quanto considerato "sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile" ai sensi dell'articolo 57, lettera e), del regolamento REACH.

Vi è tuttavia un'ampia gamma di sostanze con catene di lunghezza variabile in cui possono rientrare gli acidi perfluoro alchil carbossilici (tra cui il PFOA), gli acidi perfluoro alchil solfonici (tra cui il PFOS), gli acidi perfluoroalchil solfinici, gli alcoli fluorotelomeri e le perfluoroalchil solfonammidi. Il PFOA e il PFOS sono le sostanze più diffuse, ma poiché sono state sostituite da sostanze analoghe per e polifluoro alchiliche (PFAS), spesso a catena più corta, è probabile che non siano più rappresentative di questo gruppo di sostanze chimiche persistenti di origine antropica 57 .

Per queste sostanze attualmente non esiste un approccio normativo che ne disciplini l'intero gruppo, né si dispone di un elenco definitivo. La Svezia ha condotto intense ricerche sulle PFAS 58 ; il limite di 0,09 µg per litro di acqua potabile oltre il quale l'agenzia svedese per gli alimenti raccomanda l'adozione tempestiva di misure anti inquinamento è stato stabilito sulla base della concentrazione cumulativa di 11 PFAS (PFBS, PFHxS, PFOS, 6:2 FTSA, PFBA, PFPeA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA e PFDA). Il livello di PFOA/PFOS raccomandato dagli Stati Uniti, in base a considerazioni di carattere sanitario, è di 0,07 µg/l. Nell'elenco delle sostanze prioritarie stabilito a norma della direttiva 2008/105/CE 59 il PFOS figura con un valore pari a 0,00065 µg/l: ciò dimostra che è possibile ottenere valori di parametro inferiori a quelli raccomandati dall'OMS. Poiché queste sostanze non sono presenti in natura, si suggerisce di attenersi al principio di precauzione, analogamente a quanto previsto per gli antiparassitari nella direttiva 98/83/CE. La Commissione propone pertanto di non seguire la raccomandazione dell'OMS, che indica livelli individuali di 4 µg/l per il PFOA e 0,4 µg/l per il PFOS, e di regolare invece le sostanze nel loro insieme.

La proposta consiste nel regolare il gruppo delle PFAS, quale definito dall'OCSE 60 , e stabilire valori indicativi di 0,1 μg/l per le singole PFAS e 0,5 μg/l cumulativamente, secondo l'approccio adottato per gli antiparassitari. Dato che questi valori sono superiori a quelli indicati dalla Svezia o dagli Stati Uniti, dovrebbe essere fattibile conseguirli. 

4. Interferenti endocrini

L'OMS non ha proposto valori indicativi per i composti che alterano il sistema endocrino, ma ha suggerito che, essendo gli organismi acquatici molto più sensibili dei mammiferi, compreso l'uomo, agli effetti degli interferenti con effetto estrogeno, sia possibile adottare in via precauzionale valori di riferimento vicini agli attuali o futuri standard di qualità ambientale per la protezione degli organismi acquatici. L'OMS ha proposto i seguenti tre composti rappresentativi e i relativi valori di riferimento:

beta-estradiolo: 0,001 µg/l;

nonilfenolo: 0,3 µg/l; e

bisfenolo A: 0,01 µg/l.

Sebbene l'OMS abbia dichiarato che attualmente non sussistono rischi comprovati per la salute derivanti dall'acqua potabile, che è una fonte minore di esposizione, né è probabile che si profilino, si è deciso di includere i suddetti parametri nella direttiva in base al principio di precauzione.

L'OMS non raccomanda di inserire tutto il gruppo degli interferenti endocrini nell'elenco dei parametri di cui all'allegato I della direttiva, in quanto ritiene che al momento il monitoraggio di routine di tali composti sarebbe di difficile realizzazione, costoso e inefficace nel prevenire la contaminazione dell'acqua potabile.

Le tre sostanze sono state scelte come riferimento perché notoriamente presenti nelle acque superficiali in cui confluiscono effluenti di liquami non trattati e altri scarichi. Il beta-estradiolo è un estrogeno naturale. Il parere del comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali (CSRSA) 61 e il relativo fascicolo individuano nelle proprietà d'interferenza di questo composto con il sistema endocrino il meccanismo principale d'azione da cui ricavare lo standard di qualità ambientale. Il CSRSA è favorevole a uno standard di qualità ambientale di 0,4 ng/l, valore che è prossimo al valore di parametro di 1 ng/l proposto per l'acqua potabile.

Il bisfenolo A è ampiamente usato nella fabbricazione di alcune materie plastiche e resine epossidiche, e attualmente è classificato come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1B a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 62 . Sulla scorta delle proposte delle autorità francesi, nell'Unione inizialmente ne è stato ristretto l'uso nella carta termica (dicembre 2016); successivamente la sostanza è stata aggiunta all'elenco REACH delle sostanze candidate estremamente preoccupanti, dapprima in base alla classificazione armonizzata secondo cui è tossica per la riproduzione di categoria 1B (gennaio 2017), e in seguito anche sulla base delle sue proprietà d'interferenza con il sistema endocrino (giugno 2017).

Il nonilfenolo è uno dei componenti principali dei nonilfenoli etossilati utilizzati nei tensioattivi, sebbene questi siano ora vietati nell'Unione. Anche il nonilfenolo è soggetto a restrizioni (allegato XVII del regolamento REACH): è stato inserito nell'elenco REACH delle sostanze candidate estremamente preoccupanti sulla base delle sue proprietà d'interferenza endocrina (giugno 2013) e nell'elenco delle sostanze prioritarie stabilito a norma della direttiva 2008/105/CE.

Per questi tre interferenti endocrini si propone pertanto di adottare i valori indicati dall'OMS. Dato che la direttiva non prevede "valori di riferimento" e non precisa la finalità dei parametri e dei valori, si propone di inserirli nell'elenco dei parametri di cui all'allegato I. Tali composti sono inoltre relativamente insolubili in acqua e sono eliminati in modo efficace mediante metodi convenzionali di adsorbimento (ad esempio, filtrazione golenale, coagulazione, ozonizzazione, carbone attivo granulare). I composti saranno quindi considerati alla stregua di ogni altro parametro chimico a norma della direttiva, per cui, come menzionato in precedenza, i fornitori d'acqua avranno la possibilità di eliminarli, a determinate condizioni, dall'elenco delle sostanze da monitorare se dalla valutazione dei rischi risultano irrilevanti.

La Commissione ritiene che l'inclusione di questi tre interferenti endocrini tra le sostanze disciplinate ai sensi della direttiva sia giustificata dal principio di precauzione. La posizione della Commissione ha il sostegno dei portatori d'interesse. L'inclusione di questi composti concorrerà inoltre a proteggere la salute umana secondo lo scenario prospettato dall'opzione 1.2 della valutazione d'impatto con l'ampliamento dell'elenco dei parametri.

5. Cromo e piombo

La relazione dell'OMS raccomanda di mantenere l'attuale valore di parametro di 10 µg/l per il piombo e 50 µg/l per il cromo totale.

L'OMS osserva che il piombo è una delle poche sostanze note per causare effetti diretti sulla salute attraverso l'acqua ingerita e le cui concentrazioni dovrebbero pertanto essere fissate al livello più basso ragionevolmente possibile. A tal fine, la Commissione propone di ridurne il valore a 5 µg/l 10 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, mantenendo nel frattempo l'attuale valore di 10 µg/l.

L'OMS osserva che il valore per il cromo è tuttora in corso di revisione e che molti tossicologi suggeriscono di introdurre un valore più basso, in particolare per il cromo VI, il più tossico. La Commissione intende perciò assumere per il cromo lo stesso approccio assunto per il piombo e propone di dimezzarne il valore, abbassandolo a 25 µg/l dopo un periodo di transizione di 10 anni dall'entrata in vigore della direttiva.

La proposta prevede inoltre il riesame periodico dell'allegato I (in cui figurano questi valori di parametro) e la possibilità di modificarlo alla luce del progresso scientifico. Sarà quindi possibile fissare valori più severi per entrambi questi parametri prima della fine del periodo transitorio di 10 anni se giustificato dagli sviluppi in campo scientifico.

   Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1 - Obiettivo

Invariato.

Articolo 2 - Definizioni

Le definizioni sono state leggermente chiarite e ne sono state aggiunte delle nuove ("fornitori di acqua", "locali prioritari" e "gruppi vulnerabili ed emarginati"), in linea con le nuove disposizioni introdotte con la rifusione.

L'inclusione della definizione di "locali prioritari" è stata raccomandata dall'OMS per facilitare l'applicazione delle nuove disposizioni relative alla valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica.

Articolo 3 - Esenzioni

Le disposizioni rimangono invariate; si aggiornano semplicemente i riferimenti alla direttiva.

Articolo 4 - Obblighi generali

L'articolo rimane sostanzialmente invariato; le modifiche sono di natura formale o redazionale.

Articolo 5 - Standard qualitativi

L'articolo rimane sostanzialmente invariato; le modifiche sono di natura formale o redazionale.

Articolo 6 - Punti in cui i valori devono essere rispettati

I paragrafi 2 e 3 sono stati soppressi, per essere però in ampia parte ripresi nelle nuove disposizioni sulla valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica (nuovo articolo 10).

Articolo 7 — Approccio basato sul rischio per la sicurezza dell'acqua (nuovo)

Questo nuovo articolo presenta tutti gli elementi dell'approccio basato sul rischio, funge da introduzione ai nuovi articoli 8, 9 e 10 e introduce anche gli obblighi generali relativi alle valutazioni dei rischi (aggiornamenti e riesami periodici e calendario per la stesura delle valutazioni dei rischi).

Articolo 8 - Valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano (nuovo)

Questo nuovo articolo introduce gli obblighi relativi all'esecuzione delle valutazioni dei pericoli, in particolare:

l'individuazione dei punti di prelievo,

l'individuazione dei pericoli e delle fonti d'inquinamento,

i parametri di monitoraggio che sono pertinenti per i pericoli e le fonti di inquinamento individuate. Occorre monitorare solo i parametri o gli inquinanti pertinenti, ossia i parametri con obbligo di conformità alla fuoriuscita dal rubinetto secondo la presente direttiva, ma anche gli inquinanti o le sostanze già monitorate nei corpi idrici in conformità con la direttiva quadro Acque, o le microplastiche. Le microplastiche destano particolare preoccupazione a causa degli effetti negativi sull'ambiente marino e di acqua dolce, sugli organismi acquatici, sulla biodiversità e presumibilmente sulla salute umana, dovuti all'assorbimento e al bioaccumulo favoriti dalle piccole dimensioni o a causa degli effetti tossici prodotti dalla miscela complessa di sostanze chimiche di cui sono costituite tali particelle.

Sulla base dell'individuazione dei pericoli e del monitoraggio, gli Stati membri possono adottare le misure seguenti:

obbligare i fornitori d'acqua a eseguire trattamenti e/o controlli supplementari, oppure esentarli da quest'obbligo,

misure preventive per proteggere la zona di estrazione,

misure di mitigazione dirette alla fonte d'inquinamento, tra cui la ricerca degli effetti delle sostanze, ad esempio le microplastiche, sugli ecosistemi acquatici e sulla salute umana e la ricerca delle soluzioni per attenuare gli eventuali rischi.

Articolo 9 - Valutazione del rischio connesso alla fornitura (nuovo)

L'articolo introduce l'obbligo in capo al fornitore di acqua di eseguire una valutazione del rischio connesso alla fornitura. Queste disposizioni non sono nuove, ma erano già state introdotte nel 2015 con le modifiche dell'allegato II della direttiva, che è stato perciò parzialmente spostato in questo articolo. La parte C dell'allegato II contiene ora solo le specifiche tecniche per adeguare la frequenza di monitoraggio dei parametri che devono essere sottoposti a valutazione del rischio connesso alla fornitura.

Articolo 10 - Valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica (nuovo)

Questo nuovo articolo introduce gli obblighi relativi all'esecuzione delle valutazioni dei rischi connessi alla distribuzione domestica, in particolare:

la valutazione dei rischi derivanti dal sistema di distribuzione domestica, tra cui i rischi connessi a prodotti e materiali a contatto con l'acqua potabile,

il monitoraggio dei seguenti parametri: piombo e Legionella. Tra tutti i patogeni presenti nell'acqua, quest'ultimo, secondo l'OMS, è quello che causa il maggiore onere sotto il profilo sanitario nell'Unione. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie raccomanda di condurre controlli regolari e adottare adeguate misure di controllo degli impianti idraulici per prevenire i casi di legionellosi nelle strutture di ricezione turistica, negli ospedali, nelle strutture sanitarie di lunga degenza o in altri contesti in cui possono essere esposti ampi gruppi di popolazione ad alto rischio 63 .

Sulla base della valutazione del rischio e del monitoraggio, gli Stati membri possono quindi adottare misure quali la formazione degli idraulici, l'offerta di informazioni e consulenza ai proprietari di abitazioni, adeguate tecniche di trattamento in cooperazione con i fornitori di acqua, ecc. Questo articolo inoltre disciplina in parte gli aspetti contemplati dal precedente articolo 10 (prodotti a contatto con l'acqua potabile) e garantisce la coerenza con il regolamento (UE) n. 305/2011 a norma del quale si devono stabilire gli standard per i prodotti da costruzione a contatto con l'acqua potabile.

Articolo 11 - Controllo (ex articolo 7)

Questo articolo dispone l'obbligo di istituire programmi che coprano tutti i requisiti della direttiva in materia di controllo. Agli Stati membri è lasciata la facoltà di decidere se questo compito spetta alle autorità nazionali o se delegarlo a terzi, ad esempio ai fornitori di acqua, che di fatto è probabile svolgano la maggior parte delle attività di controllo per garantire la qualità dell'acqua alla fuoriuscita dal rubinetto. Dato che sono introdotti nuovi obblighi di controllo in relazione alla valutazione dei pericoli (articolo 8) e alla valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica (articolo 10), occorre chiarire questo articolo e il suo nesso con l'allegato II.

I paragrafi 1, 5 e 6 restano invariati.

Il paragrafo 2 è modificato per inserire un riferimento all'obbligo di controllo a norma dei nuovi articoli 8 e 9 (valutazione dei pericoli e valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica) e al controllo "periodico" dei parametri di cui all'allegato I, parti A e B, in conformità dell'allegato II. In quest'ultimo caso i fornitori d'acqua possono adeguare il controllo in base alla valutazione del rischio connesso alla fornitura.

Il paragrafo 4 (possibilità di adottare orientamenti per il controllo) è soppresso, perché ritenuto superfluo. La possibilità di modificare l'allegato II (che riguarda le specifiche di controllo) è tuttavia mantenuta ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2 (mediante atti delegati).

Articolo 12 - Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso (ex articolo 8)

Il paragrafo 1 resta invariato.

Il paragrafo 2 è modificato per fare riferimento al nuovo elenco dei parametri per la valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, di cui all'allegato I, parte C.

Il paragrafo 3 è modificato per precisare che il superamento dei valori fissati nell'allegato I, parti A e B, è automaticamente considerato un potenziale pericolo per la salute umana. Questo chiarimento è ritenuto necessario alla luce dei numerosi procedimenti d'infrazione in corso a norma della direttiva 98/83/CE.

È aggiunto un nuovo paragrafo 4 per precisare gli obblighi in materia di informazione dei consumatori in caso di superamento dei valori di parametro e/o di potenziale pericolo per la salute umana. La maggior parte degli obblighi sono già disposti dall'attuale direttiva 98/83/CE, ma si è ritenuto necessario chiarirli e raggrupparli in un unico paragrafo per facilitarne l'attuazione, anche alla luce dei numerosi procedimenti d'infrazione in corso di cui sopra.

Il paragrafo 5 resta invariato.

Il paragrafo 6 è soppresso, in quanto ritenuto superfluo.

Il paragrafo 7 è soppresso perché è stata soppressa la parte C, "Parametri indicatori", dell'allegato I.

Gli obblighi del paragrafo 8 sono inseriti nel nuovo paragrafo 4.

Ex articolo 9 - Deroghe

L'articolo 9 è soppresso. Il complicato processo di deroga, che prevede la possibilità di concederne tre di durata triennale, non si giustifica più. Originariamente introdotto per consentire agli Stati membri di rispettare i valori di parametro che venivano stabiliti dalla direttiva nel 1998, il sistema è ora semplificato ma mantiene la stessa logica: se lo Stato membro supera un valore di parametro, si applica l'articolo 11 sui provvedimenti correttivi (divieto o restrizione dell'approvvigionamento idrico, informazione dei consumatori, consigli per la salute ecc.). Non dovrà adottare formalmente, mediante una decisione, il valore di parametro che supera quello stabilito nella direttiva.

Ex articolo 10 - Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali

L'articolo 10 è soppresso, perché non lo si ritiene più necessario e perché è in parte sostituito dal nuovo articolo 10 sulla valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica. La necessaria armonizzazione avrà luogo, invece, nel quadro della legislazione del mercato interno con l'emissione dei mandati di normalizzazione nell'ambito del regolamento sui prodotti da costruzione. Fino all'esecuzione dei mandati e alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle norme armonizzate vigerà lo status quo.

Articolo 13 - Accesso all'acqua destinata al consumo umano (nuovo)

Questo nuovo articolo è stato inserito tenuto conto delle sollecitazioni dell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" e della relativa risposta della Commissione. Esso prevede principalmente due obblighi in capo agli Stati membri:

migliorare l'accesso all'acqua potabile e promuoverne l'uso mediante una serie di misure, alcune delle quali contenute nell'articolo stesso (valutare la percentuale di popolazione priva di accesso all'acqua potabile, informarla sulle possibilità di allacciamento, incoraggiare l'uso dell'acqua di rubinetto negli edifici pubblici e nei ristoranti, assicurarsi che la maggior parte delle città sia attrezzata per fornire libero accesso all'acqua di rubinetto ecc.);

adottare tutte le misure necessarie a che i gruppi vulnerabili ed emarginati abbiano accesso all'acqua potabile. Quando detti gruppi non hanno accesso ad acqua destinata al consumo umano a termini della direttiva, gli Stati membri dovranno tempestivamente informarli della qualità dell'acqua disponibile e fornire i dovuti consigli per la salute.

Queste disposizioni dovrebbero contribuire a onorare l'impegno assunto in base all'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il relativo traguardo "ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti". Il concetto di "accesso equo" all'acqua racchiude solitamente tre aspetti: le differenze geografiche nei servizi forniti (ad esempio, a causa della mancanza di infrastrutture), le difficoltà ad accedere ai servizi idrici incontrate dai gruppi vulnerabili ed emarginati (ad esempio, i rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e le culture minoritarie quali Rom, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage ecc., che siano stanziali o nomadi), e l'accessibilità economica. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, qualsiasi politica di tariffazione dell'acqua nell'Unione deve tener conto di due principi: recupero dei costi e "chi inquina paga". Gli Stati membri possono, in sede di tariffazione differenziata, considerare le diverse condizioni economiche e sociali della popolazione; il principio del recupero dei costi non impedisce pertanto agli Stati membri di adottare, oltre ai provvedimenti di cui al nuovo articolo 13, tariffe sociali o provvedimenti che salvaguardino le persone svantaggiate sotto il profilo socioeconomico.

Articolo 14 - Informazioni al pubblico (nuovo)

Questo articolo sostituisce parzialmente l'ex articolo 13. Le disposizioni relative all'accesso alle informazioni sono più dettagliate, in quanto si prevede che una maggiore trasparenza, in particolare riguardo alla qualità, produzione e gestione dell'acqua potabile, farà aumentare la fiducia dei consumatori. L'articolo introduce due obblighi:

la pubblicazione online di una serie di informazioni, di cui all'allegato IV, accessibili al consumatore in base al suo settore d'interesse;

la comunicazione diretta ai consumatori (ad esempio in bolletta) di informazioni specifiche come il volume consumato e i dettagli della tariffa e della struttura dei costi.

Articolo 15 - Informazioni relative al monitoraggio dell'attuazione

Questo articolo sostituisce parzialmente l'ex articolo 13. Le disposizioni relative alla comunicazione sono semplificate rispetto alle precedenti e sostituite da un nuovo sistema che non implica la stesura di vere e proprie relazioni. Si tratta di un sistema più efficace perché evita che trascorra un lungo periodo di tempo tra il momento a cui si riferiscono i dati da comunicare e il momento in cui sono comunicati.

L'articolo prevede che gli Stati membri raccolgano una serie di dati riguardanti esclusivamente l'acqua potabile ai sensi della direttiva, nella fattispecie: incidenti, superamento dei valori fissati nell'allegato, valutazione dei pericoli, valutazioni del rischio connesso alla distribuzione domestica e provvedimenti adottati per garantire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano.

Le serie di dati dovranno essere raccolte in conformità della direttiva Inspire. A tal fine è previsto il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente, tra i cui compiti vi sarà quello di accedere regolarmente ai dati e fornire alla Commissione una panoramica dell'attuazione della direttiva a livello dell'Unione, che servirà anche per effettuare le future valutazioni della direttiva (articolo 17).

Articolo 16 — Accesso alla giustizia (nuovo)

Questo nuovo articolo è in linea con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e attua la convenzione di Aarhus. I cittadini e le ONG dovranno avere la possibilità di impugnare le decisioni prese dagli Stati membri a norma della direttiva.

Articolo 17 — Valutazione (nuovo)

Questo nuovo articolo definisce il quadro per le future valutazioni della direttiva (nel rispetto dei principi del legiferare meglio). La prima valutazione è prevista 12 anni dopo l'attuazione della direttiva, per poter disporre dei dati di almeno due cicli di valutazioni del rischio connesso alla fornitura.

Articolo 18 - Revisione degli allegati (ex articolo 11)

Questo articolo sostituisce l'articolo 11, che disponeva la revisione degli allegati I, II e III secondo l'ex procedura di regolamentazione con controllo. Si propone di sostituire questa procedura con atti delegati (per la modifica di tutti gli allegati), in linea anche con l'impegno, assunto dalle istituzioni nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016, di "dare alta priorità al rapido allineamento di tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo".

La revisione periodica dell'allegato I è mantenuta al fine di garantire che rispecchi gli ultimi sviluppi in campo scientifico.

Articolo 19 - Esercizio della delega (nuovo)

Nuovo articolo standard per l'adozione degli atti delegati.

Articolo 20 - Procedura di comitato (ex articolo 12)

Nuovo articolo standard per l'adozione degli atti di esecuzione.

Ex articolo 13 - Informazione e presentazione di relazioni (soppresso)

Articolo soppresso e per lo più sostituito dal nuovo articolo 15.

Ex articolo 14 - Calendario per la messa in conformità (soppresso)

Articolo soppresso perché obsoleto: riguardava il termine di cinque anni stabilito nel 1998 per attuare la direttiva, ossia fino al 2003.

Ex articolo 15 - Casi eccezionali (soppresso)

Articolo soppresso perché obsoleto: concedeva agli Stati membri la possibilità di chiedere alla Commissione una proroga, fino a sei anni, del termine di cinque anni di cui all'ex articolo 14 per conformarsi alla direttiva.

Ex articoli 16 (Abrogazione), 17 (Recepimento nel diritto interno) e 18 (Entrata in vigore)

Articoli soppressi e sostituiti dal testo standard aggiornato per l'abrogazione, il recepimento e l'entrata in vigore delle direttive rifuse (cfr. articoli 22, 23 e 24 nuovo).

Articolo 21 — Sanzioni (nuovo)

Nuovo articolo standard sulle sanzioni.

Articolo 22 - Recepimento

Articolo standard.

Articolo 23 - Abrogazione

Articolo standard.

Articolo 24 - Entrata in vigore

Articolo standard. Per l'entrata in vigore della direttiva sono previsti venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Articolo 25 - Destinatari (ex articolo 19)

Invariato.

Allegato I

Parte A

La parte A dell'allegato I riguarda i valori dei parametri microbiologici. Su raccomandazione dell'OMS, sono stati aggiunti nuovi parametri, ossia Clostridium perfringens (spore), batteri coliformi, torbidità (già nella parte C "Parametri indicatori"), e colifagi somatici.

Parte B

La parte B dell'allegato I riguarda i valori dei parametri chimici. Su raccomandazione dell'OMS o in base al principio di precauzione, sono stati aggiunti alcuni nuovi parametri (con i relativi valori), ossia: bisfenolo A, beta estradiolo, clorato, clorite, acidi aloacetici, microcistina, nonilfenolo, PFAS (per singola sostanza e totale), uranio.

Parte C

Nella parte C dell'allegato I figuravano i parametri indicatori, che sono stati spostati nell'allegato IV sulle informazioni da fornire ai consumatori (tranne alcuni spostati nella parte A dell'allegato I, come la torbidità). Alla base di questa modifica vi è la constatazione che le informazioni fornite dai parametri indicatori non sono di carattere sanitario ma descrivono aspetti utili per i consumatori (sapore, colore, anioni, cationi ecc.).

La nuova parte C dell'allegato I riguarda i parametri da valutare nel quadro della nuova valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica (prevista nel nuovo articolo 10), vale a dire piombo e Legionella.

Allegato II

Parte A — Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano

La parte A dell'allegato II riguarda gli obblighi generali inerenti ai programmi di controllo e resta per lo più invariata, tranne per l'aggiunta di un nuovo riferimento al monitoraggio operativo, con il relativo parametro della torbidità. Questo nuovo testo, aggiunto su raccomandazione dell'OMS, è inteso a garantire l'efficacia del trattamento dell'acqua mediante le informazioni rapide fornite su base quotidiana dal monitoraggio operativo.

Parte B — Frequenze

La parte B dell'allegato II riguarda la frequenza del controllo. Vi figurano due categorie di parametri:

(2)i parametri fondamentali (E. coli, spore di Clostridium perfringens e colifagi somatici), che devono essere sempre controllati alle frequenze indicate nella tabella della parte B e non possono essere oggetto di una valutazione del rischio connesso alla fornitura; e

(3)tutti gli altri parametri, che devono essere controllati alla frequenza indicata nella tabella della parte B fino all'esecuzione di una valutazione del rischio connesso alla fornitura conformemente alla parte C del medesimo allegato.

La tabella della parte B riguardante la frequenza è stata semplificata e la nota 3 (sotto la tabella) è stata soppressa in quanto divenuta superflua.

Parte C — Valutazione del rischio connesso alla fornitura

I primi paragrafi C sono stati spostati nel nuovo articolo 9 "Valutazione del rischio connesso alla fornitura". Il restante testo di questa parte (condizioni per discostarsi dalle frequenze dei controlli quando è effettuata una valutazione del rischio connesso alla fornitura), introdotta nella direttiva con la modifica del 2015, resta in gran parte invariato e le poche modifiche riguardano l'allineamento formale al resto della direttiva.

Parte D — Metodi di campionamento e punti di campionamento

Questa parte, introdotta nella direttiva con la modifica del 2015, rimane in gran parte invariata.

Allegato III

Parte A — Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

I primi due paragrafi sono stati soppressi perché riguardavano la possibilità di modificare questa parte tramite procedura di regolamentazione con controllo, quando la possibilità di modificare l'allegato III mediante atti delegati è già prevista dagli articoli 18 e 19.

L'elenco dei metodi per i parametri microbiologici è stato aggiornato al fine di rispecchiare i nuovi parametri microbiologici che figurano nell'allegato I, parte A.

Parte B — Parametri chimici per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione

Questa parte è stata aggiornata con la modifica del 2015, che ha introdotto due tabelle, la seconda delle quali contenente requisiti validi fino alla fine del 2019. Si propone di sopprimere tale tabella e di mantenere la prima, aggiornando l'elenco delle prescrizioni per i parametri chimici al fine di rispecchiare il nuovo elenco dei parametri chimici che figura nell'allegato I, parte B.

Allegato IV (nuovo)

In questo nuovo allegato sono enumerate le informazioni che devono essere disponibili sul sito web, a fini di informazione dei consumatori. Per motivi di proporzionalità, i grandi fornitori di acqua dovranno fornire alcune informazioni supplementari, tra cui informazioni annuali sulle prestazioni globali del sistema idrico in termini di efficienza, compresi i tassi di perdita e l'efficienza energetica. Si presume che, contribuendo a una maggiore consapevolezza del problema delle perdite, la maggiore trasparenza possa indurre i fornitori di acqua e le autorità degli Stati membri ad affrontarlo.

Ex allegati IV e V

L'allegato IV riguardava i termini del recepimento nel diritto nazionale della direttiva 80/778/CEE (anche alla luce dell'adesione dei vari Stati membri). L'allegato V consisteva nella tavola di concordanza tra la direttiva 80/778/CEE e la direttiva 98/83/CE. Sono stati soppressi perché non più pertinenti.

Allegato V (nuovo)

Si tratta di un allegato standard in cui figurano la direttiva abrogata e i successivi atti di modifica, con i relativi termini di recepimento e applicazione.

Allegato VI (nuovo)

Contiene la nuova tavola di concordanza tra la direttiva 98/83/CE e la nuova proposta di rifusione.

ê 1998/83 (adattato)

2017/0332 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO


concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato Ö sul funzionamento dell'Unione europea Õ che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo Ö 192, paragrafo 1 Õ 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 64 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 65 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

ò nuovo

(1)La direttiva 98/83/CE 66 è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale 67 . Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, ai fini della chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

ê 1998/83 considerando 1 (adattato)

considerando la necessità di adeguare al progresso scientifico e tecnologico la direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinante al consumo umano 68 ; che l'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva dimostra la necessità di istituire un quadro normativo, opportunamente flessibile e trasparente, che consenta agli Stati membri di affrontare i casi di inosservanza delle norme; che è inoltre opportuno riesaminare la direttiva alla luce del trattato sull'Unione europea ed in particolare del principio di sussidiarietà;

ê 1998/83 considerando 2 (adattato)

considerando che, alla luce dell'articolo 3 B del trattato, secondo cui l'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del trattato, occorre rivedere la direttiva 80/778/CEE al fine di concentrare l'intervento comunitario sull'osservanza di parametri essenziali di qualità e salute, lasciando agli Stati membri la facoltà di prevedere altri parametri qualora lo ritengano opportuno;

ê 1998/83 considerando 3

considerando che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, l'azione della Comunità deve sostenere e integrare l'azione delle autorità competenti negli Stati membri;

ê 1998/83 considerando 4

considerando che, in base al principio di sussidiarietà, le diversità naturali e socio-economiche fra le regioni dell'Unione richiedono che la maggior parte delle decisioni in materia di controllo, analisi e adozione di misure in caso di inosservanza delle norme sia adottata a livello locale, regionale o nazionale, purché dette diversità non nuocciano all'istituzione del quadro legislativo, regolamentare e amministrativo contemplato nella presente direttiva;

ê 1998/83 considerando 5

considerando che sono necessarie norme comunitarie per parametri di qualità essenziali e cautelativi in termini di salute per le acque destinate al consumo umano, per definire obiettivi minimi di qualità ambientale da raggiungere in collegamento con altre misure comunitarie, al fine di garantire e promuovere l'uso sostenibile delle acque destinate al consumo umano;

ê 1998/83 considerando 6 (adattato)

ð nuovo

(2)ð La direttiva 98/83/CE del Consiglio stabiliva il quadro giuridico inteso a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia. Occorre che la presente direttiva persegua il medesimo obiettivo. ï data l'importanza per la salute umana delle acque destinate al consumo umano, Ö A tale scopo, Õ è necessario fissare Ö a livello dell'Unione Õ a livello comunitario norme di qualità essenziali ð prescrizioni minime ï che tutte le acque destinate a tal fine devono soddisfare. ð Occorre inoltre che gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano non contengano microrganismi e parassiti, né altre sostanze che, in alcuni casi, possono rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana, e che soddisfino le prescrizioni minime. ï

ê 1998/83 considerando 7

considerando la necessità di includere le acque utilizzate nell'industria alimentare, tranne qualora si possa determinare che la loro utilizzazione non incide sulla salubrità del prodotto finale;

ê 1998/83 considerando 8

considerando che, per consentire alle imprese erogatrici di rispettare le norme di qualità per l'acqua potabile, occorre garantire — grazie a idonee misure di protezione delle acque — la purezza delle acque di superficie e sotterranee; che lo stesso scopo si può raggiungere applicando opportune misure di trattamento delle acque prima dell'erogazione;

ê 1998/83 considerando 9 (adattato)

considerando che la coerenza della politica europea in materia di acque presuppone che sia adottata a tempo debito un'adeguata direttiva quadro in materia;

ê 1998/83 considerando 10 (adattato)

ð nuovo

(3)Occorre escludere dal campo di applicazione della presente direttiva le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto esistono norme speciali per questi tipi di acque ð tali acque sono rispettivamente soggette alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 69 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 70 . Tuttavia, la direttiva 2009/54/CE contempla sia le acque minerali naturali sia le acque di sorgente, e solo la prima categoria dovrebbe essere esclusa dal campo di applicazione della presente direttiva. A norma dell'articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2009/54/CE, le acque di sorgente dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti dovrebbero essere conformi alle disposizioni della presente direttiva fino al punto in cui i valori devono essere rispettati (vale a dire il rubinetto), e dovrebbero da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio 71 ï 

ê 1998/83 considerando 11

considerando che devono essere prese misure per tutti i parametri direttamente attinenti alla salute e per altri parametri in caso di deterioramento della qualità; che, inoltre, tali misure dovrebbero essere accuratamente coordinate con l'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari 72 , e con la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi 73 ;

ò nuovo

(4)A seguito dell'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua ("Right2Water") 74 , è stata avviata una consultazione pubblica a livello dell'Unione ed è stata effettuata una valutazione sull'adeguatezza e l'efficacia della regolamentazione (REFIT) in merito alla direttiva 98/83/CE 75 . È emerso da tale esercizio che alcune disposizioni della direttiva 98/83/CE vanno aggiornate. Sono stati individuati quattro aree suscettibili di miglioramento, e segnatamente: l'elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, lo scarso ricorso ad un approccio basato sul rischio, la mancanza di precisione delle disposizioni sulle informazioni da fornire ai consumatori, e le disparità esistenti tra i sistemi di omologazione dei materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. Inoltre, l'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto all'acqua individua come problema a se stante il fatto che una parte della popolazione, in particolare i gruppi emarginati, non abbia accesso all'acqua destinata al consumo umano, il che costituisce anche un impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 (Obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6). Un ultimo aspetto evidenziato è la generale mancanza di sensibilizzazione alle perdite di acqua, dovute a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche, come indicato nella relazione speciale della Corte dei Conti sulle infrastrutture idriche 76 .

(5)L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Ufficio regionale per l'Europa, ha condotto un esame approfondito dell'elenco dei parametri e dei valori di parametro stabiliti nella direttiva 98/83/CE, al fine di accertare se occorra adattarlo alla luce dei progressi tecnici e scientifici. Da tale esame 77 risulta che si dovrebbe controllare gli agenti enteropatogeni e la Legionella, aggiungere sei parametri o gruppi di parametri chimici e prevedere a titolo precauzionale valori di riferimento per tre composti interferenti endocrini considerati rappresentativi. Nel rispetto del principio di precauzione, per tre dei nuovi parametri dovrebbero essere fissati valori più rigorosi - ancorché praticabili - rispetto a quelli proposti dall'OMS. Per il piombo, l'OMS ha rilevato che le concentrazioni dovrebbero essere mantenute al livello più basso ragionevolmente possibile e il valore relativo al cromo è in corso di riesame presso l'OMS; di conseguenza, è opportuno applicare un periodo transitorio di dieci anni prima di inasprire i valori di entrambi questi parametri.

(6)L'OMS raccomanda anche di allentare tre valori di parametro e di cancellare dall'elenco cinque parametri. Tuttavia, tali modifiche non sono considerate necessarie in quanto l'approccio basato sul rischio, introdotto con la direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione 78 , consente ai fornitori di acqua di eliminare, a determinate condizioni, un parametro dall'elenco di controllo. Le tecniche di trattamento per conformarsi a tali valori di parametro sono già disponibili.

ê 1998/83 considerando 12

considerando la necessità di fissare per le sostanze che rivestono importanza a livello comunitario valori parametrici specifici sufficientemente rigorosi da garantire il raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla direttiva;

ê 1998/83 considerando 13

considerando che i valori parametrici si basano sulle conoscenze scientifiche disponibili e che si è altresì tenuto conto del principio di precauzione; che i valori sono stati scelti al fine di garantire che la acque destinate al consumo umano possano essere consumate in condizioni di sicurezza nell'intero arco della vita e rappresentino pertanto un livello elevato di tutela della salute;

ê 1998/83 considerando 14

considerando che si dovrebbe raggiungere un equilibrio per prevenire i rischi sia microbiologici che chimici; che a tal fine e alla luce di una futura revisione dei valori parametrici la fissazione di valori parametrici applicabili alle acque destinate al consumo umano dovrebbe essere basata su considerazioni di sanità pubblica e su un metodo di valutazione dei rischi;

ê 1998/83 considerando 15

considerando che, pur non esistendo attualmente sufficienti certezze su cui basarsi per fissare valori parametrici a livello comunitario per i prodotti chimici nocivi per il sistema endocrino, è sempre più forte la preoccupazione per il potenziale impatto sugli esseri umani e sulla fauna e flora selvatiche di sostanze nocive per la salute;

ê 1998/83 considerando 16

considerando in particolare che le norme di cui all'allegato I sono in genere fondate sugli orientamenti stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità per la qualità dell'acqua potabile e sul parere del comitato scientifico della Commissione per l'esame della tossicità e dell'ecotossicità dei composti chimici;

ê 1998/83 considerando 17 (adattato)

(7)Ö Ove necessario per proteggere la salute umana nei rispettivi territori, Õ gli Stati membri Ö dovrebbero essere tenuti a Õ devono fissare valori per altri parametri supplementari non compresi nell'allegato I, qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana nei loro territori.

ê 1998/83 considerando 18 (adattato)

considerando che gli Stati membri possono fissare valori per altri parametri supplementari non compresi nell'allegato I, qualora ciò sia necessario per garantire la qualità della produzione, della distribuzione e del controllo delle acque destinate al consumo umano;

ê 1998/83 considerando 19

considerando che gli Stati membri, allorché reputano che occorra adottare norme più rigorose di quelle fissate nell'allegato I, parti A e B, o norme per parametri supplementari non compresi nell'allegato I ma necessari per tutelare la salute umana, devono notificare tali norme alla Commissione;

ê 1998/83 considerando 20

considerando che gli Stati membri, quando introducono o mantengono in vigore misure di protezione più rigorose, sono tenuti a rispettare i principi e le norme del trattato, nell'interpretazione data dalla Corte di giustizia;

ò nuovo

(8)La direttiva 98/83/CE considerava solo in misura limitata la pianificazione, a titolo preventivo, della sicurezza e gli elementi basati sul rischio. I primi elementi di un approccio basato sul rischio sono stati già introdotti nel 2015 con la direttiva (UE) 2015/1787, che ha modificato la direttiva 98/83/CE per consentire agli Stati membri di derogare ai programmi di controllo da loro istituiti, a condizione di effettuare valutazioni del rischio credibili, che possono basarsi sulle linee guida dell'OMS per la qualità dell'acqua potabile 79 . Tali linee guida, che introducono il cosiddetto approccio basato sui «piani di gestione della sicurezza dell'acqua», insieme alla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza della fornitura di acqua potabile, rappresentano i principi riconosciuti a livello internazionale sui quali sono basati la produzione, la distribuzione, il controllo e l'analisi dei parametri dell'acqua destinata al consumo umano. È necessario mantenere detti principi nella presente direttiva. Al fine di garantire che l'applicazione di tali principi non sia limitata agli aspetti del controllo, di concentrare il tempo e le risorse disponibili sui rischi significativi e sulle misure, efficaci sotto il profilo dei costi, prese a livello delle sorgenti e di evitare analisi e sforzi su questioni non rilevanti, è opportuno introdurre un approccio basato sul rischio, lungo l'intera catena di approvvigionamento, dalla zona di estrazione alla distribuzione fino al rubinetto. Tale approccio dovrebbe comportare tre elementi: 1) una valutazione da parte dello Stato membro dei pericoli associati all'estrazione («valutazione dei pericoli»), conformemente alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS 80 ; 2) la possibilità per il fornitore di acqua di adeguare il controllo ai principali rischi («valutazione dei rischi connessi alla fornitura»); e 3) una valutazione da parte dello Stato membro dei possibili rischi (ad esempio, Legionella o piombo) connessi agli impianti di distribuzione domestici («valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica»). Tali valutazioni dovrebbero essere riesaminate periodicamente, in particolare per far fronte alle minacce rappresentate da fenomeni meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, dalle variazioni conosciute delle attività umane nella zona di estrazione o in risposta a incidenti che interessano la sorgente. L'approccio basato sul rischio garantisce la continuità dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e i fornitori di acqua.

(9)La valutazione dei pericoli dovrebbe mirare a ridurre il livello di trattamento necessario alla produzione di acqua destinata al consumo umano, per esempio riducendo le pressioni all'origine dell'inquinamento dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero individuare i pericoli e le possibili fonti di inquinamento associati a tali corpi idrici e monitorare gli inquinanti che ritengono rilevanti, ad esempio in funzione dei pericoli individuati (come microplastiche, nitrati, antiparassitari o prodotti farmaceutici individuati a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 81 ), a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione (ad esempio, arsenico), o delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua (ad esempio l'aumento improvviso di un parametro specifico nelle acque non trattate). Tali parametri dovrebbero essere utilizzati come indicatori che attivano, da parte delle autorità competenti in collaborazione con i fornitori e i portatori di interessi, un intervento finalizzato a ridurre la pressione sui corpi idrici, quali misure di prevenzione o di attenuazione (compresa la ricerca per comprendere l'incidenza sulla salute, ove necessario), a proteggere i corpi idrici e a contrastare la fonte dell'inquinamento.

(10)Per quanto riguarda la valutazione dei pericoli, la direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, di controllarli e di adottare le misure necessarie per evitare il deterioramento della loro qualità al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. Per evitare qualsiasi duplicazione di obblighi, gli Stati membri dovrebbero, nell'eseguire la valutazione dei pericoli, avvalersi del controllo effettuato a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, nonché delle misure incluse nei loro programmi di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE.

ê 1998/83 considerando 21 (adattato)

ð nuovo

(11)Ii valori parametrici Ö utilizzati per valutare la qualità dell'acqua destinata al consumo umano Õ devono essere rispettati nel punto in cui le acque destinate al consumo umano sono messe a disposizione del consumatore. ð Tuttavia, la qualità dell'acqua destinata al consumo umano può essere influenzata dagli impianti di distribuzione domestici. L'OMS rileva che, nell'Unione, di tutti gli agenti patogeni presenti nell'acqua, i batteri della Legionella causano il maggiore onere sotto il profilo sanitario. Essi si trasmettono attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad esempio durante la doccia. Pertanto, si tratta di un rischio chiaramente collegato all'impianto di distribuzione domestico. Atteso che imporre un obbligo unilaterale di monitorare tutti i locali pubblici e privati per rilevare la presenza di tale agente patogeno comporterebbe costi eccessivi, una valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica sembra più indicata per affrontare questo problema. Inoltre, nella valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbero essere considerati anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano. La valutazione dei rischi connessi alla distribuzione domestica dovrebbe pertanto consistere, tra l'altro, in un più attento controllo dei locali prioritari, nella valutazione dei rischi derivanti dagli impianti di distribuzione domestici e dai relativi prodotti e materiali, così come nella verifica della prestazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano sulla base della relativa dichiarazione di prestazione effettuata conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 82 . Assieme alla dichiarazione di prestazione vanno fornite anche le informazioni di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 83 . Sulla base di questa valutazione, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire, tra l'altro, che siano poste in essere adeguate misure di gestione e di controllo (ad esempio, in presenza di focolai di malattie), in linea con gli orientamenti dell'OMS 84 , e che la migrazione a partire dai prodotti da costruzione non sia nociva per la salute umana. Tuttavia, fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, qualora tali misure comportassero limitazioni della libera circolazione di prodotti e materiali nell'Unione, tali limitazioni dovrebbero essere debitamente giustificate e rigorosamente proporzionate, e non costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. ï

ò nuovo

(12)Le disposizioni della direttiva 98/83/CE relative alla garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali non sono riuscite a eliminare gli ostacoli al mercato interno per quanto riguarda la libera circolazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Esistono tuttora omologazioni dei prodotti a livello nazionale, con prescrizioni diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò significa che i produttori incontrano difficoltà e sostengono costi elevati nel commercializzare i loro prodotti in tutta l'Unione. Sarà possibile eliminare gli ostacoli tecnici nel settore delle costruzioni solo se si introdurranno specifiche tecniche armonizzate per i prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011. Tale regolamento consente la definizione di norme europee per l'armonizzazione dei metodi di valutazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano e la determinazione dei livelli di soglia o classi relativi al livello di prestazione di una caratteristica fondamentale. A tal fine, nel programma di lavoro di normalizzazione del 2017 85 è stata inserita una specifica richiesta di avviare i lavori di normazione in materia di igiene e di sicurezza per i prodotti e i materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011; una norma in tal senso sarà emanata entro il 2018. La pubblicazione della norma armonizzata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea garantirà un processo decisionale razionale per l'immissione sul mercato o la commercializzazione dei prodotti e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano. Di conseguenza, occorre eliminare le disposizioni concernenti le attrezzature e il materiale a contatto con le acque destinate al consumo umano, sostituirle in parte con disposizioni relative alla valutazione del rischio della distribuzione domestica e integrarle con le pertinenti norme armonizzate applicabili conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011.

ê 1998/83 considerando 22

considerando che la qualità delle acque destinate al consumo umano può essere influenzata dall'impianto di distribuzione domestico; che, inoltre, gli Stati membri non possono essere considerati responsabili degli impianti di distribuzione domestici né della loro manutenzione;

ê 1998/83 considerando 23 (adattato)

ð nuovo

(13)Oogni Stato membro dovrebbe Ö provvedere affinché siano istituti Õ istituire programmi di controllo per valutare se le acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti fissati dalla presente direttiva.; che detti programmi dovrebbero essere adeguati alle esigenze locali e conformi alle prescrizioni minime di controllo stabilite nella presente direttiva; ð La maggior parte dei controlli condotti ai fini della presente direttiva è effettuata dai fornitori di acqua. Una certa flessibilità dovrebbe essere concessa a questi ultimi per quanto riguarda i parametri di controllo ai fini della valutazione dei rischi connessi alla fornitura. Se un parametro non viene rilevato, i fornitori di acqua dovrebbero poter diminuire la frequenza dei controlli o eliminare del tutto i controlli su quel determinato parametro. La valutazione del rischio connesso alla fornitura dovrebbe essere applicata alla maggior parte dei parametri. Tuttavia, un insieme di parametri fondamentali dovrebbe sempre essere controllato con una determinata frequenza minima. La presente direttiva contiene principalmente disposizioni sulla frequenza dei controlli ai fini delle verifiche di conformità e solo un numero limitato di disposizioni in materia di controlli a fini operativi. Ulteriori controlli a fini operativi potrebbero rivelarsi necessari per garantire il corretto funzionamento del trattamento delle acque, a discrezione dei fornitori di acqua. A tale riguardo, i fornitori di acqua possono fare riferimento alle linee guida e al Manuale relativo ai piani di gestione della sicurezza idrica dell'OMS. ï 

ò nuovo

(14)L'approccio basato sul rischio dovrebbe essere progressivamente applicato da tutti i fornitori di acqua, compresi quelli di piccole dimensioni, giacché la valutazione della direttiva 98/83/CE ha evidenziato carenze nella sua attuazione da parte di questi ultimi, a volte dovute ai costi relativi all'esecuzione di inutili operazioni di controllo. Nell'applicare l'approccio basato sul rischio è opportuno tenere conto delle preoccupazioni sul piano della sicurezza.

ê 1998/83 considerando 24

considerando che i metodi di analisi della qualità delle acque destinate al consumo umano dovrebbero essere tali da garantire risultati affidabili e comparabili;

ê 1998/83 considerando 25 (adattato)

ð nuovo

(15)Iin caso di inosservanza delle norme stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri interessati dovrebbero ð immediatamente ï determinarne la causa e garantire che i provvedimenti correttivi necessari siano adottati quanto prima per ripristinare la qualità delle acque. Ö Nei casi in cui l'erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana, la fornitura di tale acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato. Õ ð Inoltre, è importante precisare che l'inosservanza dei requisiti minimi applicabili ai valori relativi ai parametri microbiologici e chimici dovrebbe automaticamente essere considerata dagli Stati membri come un potenziale pericolo per la salute umana. ï Ö Se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 191, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte. Õ 

ê 1998/83 considerando 26 (adattato)

considerando l'importanza di prevenire i potenziali pericoli per la salute umana provocati da acqua contaminata; che la fornitura di quest'acqua dovrebbe essere vietata o l'uso della stessa limitato;

ê 1998/83 considerando 27

considerando che, in caso di inosservanza di un parametro avente la funzione di indicatore, lo Stato membro interessato deve esaminare se detta inosservanza comporti rischi per la salute umana; che si dovrebbero adottare provvedimenti correttivi per ripristinare la qualità delle acque se ciò è necessario al fine di tutelare la salute umana;

ê 1998/83 considerando 28 (adattato)

considerando che, se tale intervento fosse necessario per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano, a norma dell'articolo 130 R, paragrafo 2 del trattato, andrebbe data priorità alle azioni che risolvono il problema alla fonte;

ê 1998/83 considerando 29

ð nuovo

(16)Ggli Stati membri ð non ï dovrebbero ð più ï essere autorizzati a concedere deroghe alla presente direttiva a determinate condizioni;. ð Le deroghe servivano inizialmente per dare agli Stati membri un margine di un massimo di nove anni per ovviare alla mancata conformità a un valore di parametro. La relativa procedura si è rivelata onerosa sia per gli Stati membri sia per la Commissione. Inoltre, in alcuni casi, ha ritardato l'adozione di provvedimenti correttivi, in quanto la possibilità di deroga è stata considerata un periodo transitorio. La disposizione sulle deroghe dovrebbe pertanto essere soppressa. Per motivi attinenti alla protezione della salute umana, nel caso di superamento dei valori di parametro, le disposizioni relative ai provvedimenti correttivi dovrebbero applicarsi immediatamente, senza possibilità di derogare al valore di parametro in questione. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE e tuttora in vigore alla data di entrata in vigore della presente direttiva dovrebbero, comunque, continuare ad essere applicate fino alla loro scadenza, ma non essere rinnovate. ï che è inoltre necessario definire un quadro normativo adeguato per tali deroghe, purché non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e purché l'erogazione di acqua destinata al consumo umano nell'area in questione non possa essere assicurata altrimenti con altri mezzi accettabili;

ò nuovo

(17)In risposta all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" 86 , nel 2014 la Commissione ha invitato gli Stati membri a garantire l'accesso a un livello minimo di erogazione idrica a tutti i cittadini, in conformità alle raccomandazioni dell'OMS. Essa si è inoltre impegnata a continuare a «migliorare l'accesso all'acqua [...] e a estenderlo a[l[l'intera popolazione, attraverso le politiche ambientali [...]» 87 . Ciò è in linea con l'obiettivo n. 6 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il relativo traguardo «ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti». Il concetto di accesso equo implica una vasta gamma di aspetti quali la disponibilità (dovuta, ad esempio, a motivi geografici, alla mancanza di infrastrutture o alla situazione specifica di alcune parti della popolazione), la qualità, l'accettabilità o l'accessibilità economica. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, è importante ricordare che, in sede di definizione delle tariffe idriche, in conformità al principio del recupero dei costi di cui alla direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri possono prendere in considerazione la variazione delle condizioni economiche e sociali della popolazione e possono pertanto adottare tariffe sociali o prendere provvedimenti intesi a salvaguardare le persone svantaggiate sotto il profilo socioeconomico. La presente direttiva riguarda, in particolare, gli aspetti dell'accesso all'acqua connessi alla qualità e alla disponibilità. Per affrontare tali aspetti in risposta all'iniziativa dei cittadini europei e per contribuire all'attuazione del principio 20 del pilastro europeo dei diritti sociali 88 secondo cui "ogni persona ha il diritto di accedere a servizi essenziali di qualità, compres[a] l'acqua", gli Stati membri dovrebbero essere obbligati ad affrontare la questione dell'accesso all'acqua a livello nazionale pur disponendo di un certo grado di discrezionalità per quanto riguarda il tipo esatto di misure da attuare. Ciò può essere realizzato attraverso azioni volte, tra l'altro, a migliorare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano per tutti, ad esempio grazie a fontane liberamente accessibili nelle città, e a promuovere la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano negli edifici pubblici e nei ristoranti.

(18)Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" 89 , ha osservato che "gli Stati membri dovrebbero prestare una particolare attenzione alle esigenze dei gruppi vulnerabili della società [...]" 90 . La specifica situazione delle culture minoritarie, quali Rom, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano stanziali o nomadi — in particolare la mancanza di accesso all'acqua potabile — è stata riconosciuta anche nella relazione della Commissione sull'attuazione del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom 91 e nella raccomandazione del Consiglio su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri 92 . Alla luce di tale contesto generale, è opportuno che gli Stati membri prestino particolare attenzione ai gruppi vulnerabili ed emarginati adottando le misure necessarie a garantire l'accesso all'acqua per tali gruppi. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di definire tali gruppi, essi dovrebbero includere almeno i rifugiati, le comunità nomadi, i senzatetto e le culture minoritarie quali Rom, Sinti, Travellers, Kalé, Gens du voyage, ecc., che siano stanziali o nomadi. Tali misure, a discrezione degli Stati membri, intese a garantire l'accesso potrebbero ad esempio prevedere sistemi alternativi di erogazione (dispositivi di trattamento individuale), fornire l'acqua mediante autobotti e cisterne e garantire le infrastrutture necessarie nei campi.

ê 1998/83 considerando 30

considerando che, poiché la preparazione o distribuzione di acque destinate al consumo umano può richiedere l'utilizzazione di talune sostanze o materiali, occorrono norme per disciplinarne l'uso onde evitare possibili effetti pregiudizievoli alla salute umana;

ê 1998/83 considerando 31

considerando che il progresso scientifico e tecnico può richiedere l'adeguamento tempestivo dei requisiti tecnici fissati negli allegati II e III; che, inoltre, per facilitare l'applicazione delle misure necessarie a tale scopo, sarebbe opportuno stabilire una procedura che consenta alla Commissione di approvare tali adeguamenti con la cooperazione di un comitato formato dai rappresentanti degli Stati membri;

ê 1998/83 considerando 32

considerando che i consumatori dovrebbero essere sufficientemente ed adeguatamente informati sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, sulle eventuali deroghe concesse dagli Stati membri e sui provvedimenti correttivi eventualmente presi dalle autorità competenti; che sarebbe inoltre opportuno tener conto delle esigenze tecniche e statistiche della Commissione, nonché del diritto dei singoli di ottenere adeguate informazioni in ordine alla qualità delle acque destinate al consumo umano;

ê 1998/83 considerando 33

considerando che, in casi eccezionali e per specifiche aree geografiche, può essere necessario accordare agli Stati membri tempi più lunghi per ottemperare a determinate disposizioni della presente direttiva;

ê 1998/83 considerando 34 (adattato)

considerando che la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri riguardanti le scadenze per il recepimento nel diritto nazionale o l'applicazione, come indicato nell'allegato IV,

ò nuovo

(19)Conformemente al 7º programma di azione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» 93 , il pubblico dovrebbe avere accesso a informazioni chiare in materia ambientale a livello nazionale. La direttiva 98/83/CE prevedeva solo l'accesso passivo alle informazioni, ovvero gli Stati membri potevano limitarsi a rendere disponibili le informazioni. Tali disposizioni dovrebbero pertanto essere sostituite per garantire che informazioni aggiornate siano facilmente accessibili, ad esempio su un sito web il cui indirizzo dovrebbe essere fatto attivamente circolare. Le informazioni aggiornate dovrebbero comprendere non soltanto i risultati dei programmi di controllo, ma anche informazioni complementari di utilità per il pubblico, quali informazioni sugli indicatori (contenuto di ferro, durezza, minerali, ecc.), che spesso influenzano la percezione che i consumatori hanno dell'acqua di rubinetto. A tal fine, gli indicatori parametrici della direttiva 98/83/CE che non fornivano informazioni relative alla salute dovrebbero essere sostituiti da informazioni online su tali parametri. I fornitori di acqua di grandissime dimensioni dovrebbero rendere disponibili online anche informazioni supplementari riguardanti, tra l'altro, l'efficienza energetica, la gestione, la governance, la struttura dei costi e il trattamento applicato. Si presuppone che una migliore conoscenza e una maggiore trasparenza contribuiranno a rafforzare la fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita. Ciò, a sua volta, dovrebbe comportare un incremento dell'utilizzo di acqua del rubinetto, contribuendo in tal modo alla riduzione dei rifiuti di plastica e delle emissioni di gas a effetto serra, e avere un impatto positivo sull'attenuazione dei cambiamenti climatici e sull'ambiente nel suo complesso.

(20)Per le stesse ragioni e al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, i consumatori dovrebbero anche ricevere informazioni (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) sul volume consumato, la struttura dei costi della tariffa praticata dal fornitore di servizi idrici, compresi i costi variabili e fissi, nonché il prezzo per litro di acqua destinata al consumo umano, in modo da consentire un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia.

(21)I principi che vanno presi in considerazione nel determinare le tariffe dei servizi idrici, segnatamente il recupero dei costi dei servizi idrici e il principio «chi inquina paga», sono enunciati nella direttiva 2000/60/CE. Tuttavia, la sostenibilità finanziaria della fornitura dei servizi idrici non è sempre garantita, portando talvolta a insufficienti investimenti nella manutenzione delle infrastrutture idriche. Con il miglioramento delle tecniche di controllo, i tassi di perdita — dovuti principalmente a tali sottoinvestimenti — sono divenuti sempre più evidenti e occorre incoraggiare a livello dell'Unione la riduzione delle perdite di acqua per migliorare l'efficienza delle infrastrutture idriche. In linea con il principio di sussidiarietà, tale questione dovrebbe essere affrontata aumentando la trasparenza e le informazioni fornite ai consumatori sui tassi di perdita e sull'efficienza energetica.

(22)La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 94 mira a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus. Essa prevede obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. Anche la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 95  ha un ampio campo di applicazione e riguarda la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell'attuazione non dovrebbero pregiudicare le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

(23)La direttiva 98/83/CE non comporta obblighi di comunicazione per i fornitori di acqua di piccole dimensioni. Per porre rimedio a questa situazione, e per sopperire all'esigenza di informazioni sull'attuazione e sulla conformità, è opportuno introdurre un nuovo sistema, in base al quale gli Stati membri siano tenuti ad istituire, tenere aggiornati e rendere accessibili alla Commissione e all'Agenzia europea dell'ambiente insiemi di dati contenenti solo i dati pertinenti, quali il superamento dei valori di parametro e gli incidenti di una certa rilevanza. Ciò dovrebbe garantire che l'onere amministrativo per tutti i fornitori rimanga quanto più limitato possibile. Per garantire un'idonea infrastruttura di accesso pubblico, comunicazione e condivisione dei dati tra le autorità pubbliche, gli Stati membri dovrebbero conformare le specifiche dei dati alla direttiva 2007/2/CE e ai relativi atti di esecuzione.

(24)I dati trasmessi dagli Stati membri non sono solo necessari ai fini del controllo di conformità, ma sono anche essenziali per consentire alla Commissione di monitorare e valutare le prestazioni della legislazione rispetto agli obiettivi perseguiti, al fine di informare eventuali future valutazioni della legislazione conformemente al paragrafo 22 dell'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 96 . In tale contesto, è necessario disporre di dati pertinenti che consentano una migliore valutazione della direttiva in termini di efficienza, efficacia, pertinenza e valore aggiunto dell'UE, e quindi la necessità di garantire adeguati meccanismi di comunicazione che possono anche servire da indicatori per valutarla in futuro.

(25)La Commissione è tenuta a effettuare, a norma del paragrafo 22 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», una valutazione della presente direttiva entro un determinato periodo di tempo a decorrere dalla data stabilita per il suo recepimento. Tale valutazione dovrebbe essere basata sull'esperienza maturata e sui dati raccolti durante la fase di attuazione della direttiva, su pertinenti dati scientifici, analitici, epidemiologici e su eventuali raccomandazioni dell'OMS.

(26)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, essa mira a promuovere i principi relativi all'assistenza sanitaria, all'accesso ai servizi d'interesse economico generale, alla protezione dell'ambiente e dei consumatori.

(27)Come ha ricordato la Corte di giustizia a più riprese, sarebbe incompatibile con il carattere vincolante che il terzo comma dell'articolo 288 TFUE attribuisce alle direttive escludere, in linea di principio, che gli obblighi da esse imposti possano essere fatti valere dalle persone interessate. Tale considerazione vale in modo particolare per una direttiva il cui scopo è quello di proteggere la salute umana dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano. Pertanto, in conformità della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale 97 , è opportuno che i cittadini interessati abbiano accesso alla giustizia per potere contribuire alla salvaguardia del diritto di ognuno di vivere in un ambiente atto a garantire la sua salute e il suo benessere. Inoltre, laddove un gran numero di persone si trovino in una «situazione di danno collettivo», a causa delle stesse pratiche illecite consistenti nella violazione di diritti riconosciuti dalla presente direttiva, esse dovrebbero poter avvalersi di meccanismi di ricorso collettivo, se tali meccanismi sono stati istituiti dagli Stati membri conformemente alla raccomandazione della Commissione 2013/396/UE 98 .

(28)Al fine di adeguare la presente direttiva al progresso tecnico e scientifico o di precisare le prescrizioni in materia di controlli ai fini della valutazione dei pericoli e della valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato al fine di modificare gli allegati da I a IV della presente direttiva. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Inoltre, il potere - previsto nell'allegato I, parte C, nota 10, della direttiva 98/83/CE - di stabilire la frequenza dei controlli e i metodi di controllo delle sostanze radioattive è diventato obsoleto a seguito dell'adozione della direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio 99 e dovrebbe pertanto essere soppresso. Il potere previsto nell'allegato III, parte A, secondo comma, della direttiva 98/83/CE, per quanto riguarda le modifiche della direttiva, non è più necessario e dovrebbe essere soppresso.

(29)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione affinché adotti la forma e le modalità della comunicazione delle informazioni sulle acque destinate al consumo umano che devono essere fornite a tutti gli utenti interessati, nonché il formato e le modalità della comunicazione delle informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri e raccolte dall'Agenzia europea dell'ambiente sull'attuazione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 100 .

(30)Fatte salve le disposizioni della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 101 , gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e provvedere alla loro effettiva applicazione. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

(31)La direttiva 2013/51/Euratom stabilisce modalità specifiche per il controllo delle sostanze radioattive nelle acque destinate al consumo umano. Pertanto, non è opportuno che la presente direttiva stabilisca valori di parametro sulla radioattività.

(32)Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente la protezione della salute umana, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33)È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno si limiti alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.

(34)La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all'allegato V, parte B,

ê 1998/83 (adattato)

ð nuovo

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo

1.La presente direttiva riguarda la qualità delle acque destinate al consumo umano.

2.L'obiettivo della presente direttiva è proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

1.per «acque destinate al consumo umano» si intendono: (a) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, culinario o per la preparazione ð o la produzione, ï di cibi o per altri usi domestici ð in locali sia pubblici sia privati ï , a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, Ö fornite Õ mediante cisterne o, ð per le acque di sorgente, ï in bottiglie o in contenitori;

b) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità — secondo quanto determinato dalle autorità nazionali competenti — non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

2.per «impianto di distribuzione domestico» si intendono: le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per il consumo umano ð in locali sia pubblici sia privati ï e la rete di distribuzione nel caso in cui per essi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sia responsabile il fornitore dell'acqua in quanto tale;. 

ò nuovo

(3)per «fornitore di acqua» si intende l'azienda che fornisce, in media, almeno 10 m³ di acqua destinata al consumo umano al giorno;

(4)per «fornitore di acqua di piccole dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce meno di 500 m³ di acqua al giorno o che serve meno di 5 000 persone;

(5)per «fornitore di acqua di grandi dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 500 m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 5 000 persone;

(6)per «fornitore di acqua di grandissime dimensioni» si intende il fornitore di acqua che fornisce non meno di 5 000 m³ di acqua al giorno o che serve non meno di 50 000 persone;

(7)per «locali prioritari» si intendono gli immobili di grandi dimensioni, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, quali ospedali, strutture sanitarie, edifici dotati di strutture ricettive, istituti penitenziari e campeggi, come individuati dagli Stati membri;

(8)per «gruppi vulnerabili ed emarginati» si intendono le persone isolate dalla società, a causa di discriminazioni o della mancanza di accesso a diritti, risorse, o opportunità, e che, rispetto al resto della società, sono più esposte a una serie di possibili rischi concernenti la salute, la sicurezza, la mancanza di istruzione, pratiche pregiudizievoli, o ad altri rischi.

ê 1998/83 (adattato)

Articolo 3

Esenzioni

1.La presente direttiva non si applica:

(a)alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle Ö autorità responsabili, ai sensi della Õ competenti autorità nazionali, a norma della direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali 102  direttiva 2009/54/CE;

ê 1998/83

(b)alle acque considerate medicinali a norma della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative ai medicinali 103 ; direttiva 2001/83/CE.

ê 1998/83

2.Gli Stati membri possono prevedere esenzioni dai requisiti della presente direttiva:

a)per le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali le autorità nazionali competenti ritengono che la qualità delle acque non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati;

b)per le acque destinate al consumo umano provenienti da una singola fonte che ne eroghi in media meno di 10 m3mZ3 al giorno o che approvvigioni meno di 50 persone, escluse le acque fornite nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica.

3.Gli Stati membri che si avvalgono delle esenzioni di cui al paragrafo 2, lettera b), provvedono affinché la popolazione interessata venga informata a tal riguardo e in ordine a qualsiasi provvedimento eventualmente adottato al fine di tutelare la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano. Inoltre, allorché si manifesta un potenziale pericolo per la salute umana a causa della qualità di tali acque, la popolazione interessata riceve tempestivamente i consigli appropriati.

ê 1998/83 (adattato)

ð nuovo

Articolo 4

Obblighi generali

1.Fatti salvi gli obblighi derivanti da altre disposizioni Community Ö dell'Unione Õ gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dalla presente direttiva le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se Ö soddisfano tutte le seguenti condizioni Õ :

a)non contengono microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; e

b)soddisfano i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell'allegato I;

e se, secondo le pertinenti disposizioni degli articoli da 5 a 8 e 10 e a norma del trattato,

c)gli Stati membri Ö hanno adottato Õ adottano ogni altra misura necessaria affinché le acque destinate al consumo umano soddisfino Ö per soddisfare Õ i requisiti previsti ð agli articoli da 5 a 12 ï dedalla presente direttiva.

2.Gli Stati membri vigilano a che l'applicazione delle disposizioni adottate a norma della presente direttiva non possa avere l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento dell'attuale qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussioni sulla tutela della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile ð destinata al consumo umano ï .

Articolo 5

Standard qualitativi

1.Per i parametri che figurano nell'allegato I gli Stati membri fissano i valori applicabili alle acque destinate al consumo umano Ö che non siano meno rigorosi dei valori ivi stabiliti Õ .

2.    I valori fissati a norma del paragrafo 1 non possono essere meno rigorosi di quelli indicati nell'allegato I. Per quanto concerne i parametri riportati nella parte C dell'allegato I, tali valori devono essere fissati solo a fini di controllo e per l'osservanza degli obblighi di cui all'articolo 8.

2.3.    Gli Stati membri fissano valori per parametri aggiuntivi non riportati nell'allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana all'interno del loro territorio nazionale o in una parte di esso. I valori fissati dovrebbero Ö soddisfano Õ, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6

Punti in cui i valori devono essere rispettati

1.I valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 ð per i parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, ï devono essere rispettati nei seguenti punti:

(a)per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto, all'interno di locali o stabilimenti, in cui queste fuoriescono dai rubinetti, di norma utilizzati per il consumo umano;

(b)per le acque fornite da una cisterna, nel punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna;

(c)per le ð acque di sorgente ï acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita, nel punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori.; 

d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari, nel punto in cui sono utilizzate nell'impresa.

2.    Per le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), si considera che gli Stati membri abbiano adempiuto gli obblighi di cui al presente articolo, all'articolo 4 e all'articolo 8, paragrafo 2, quando si possa dimostrare che l'inosservanza dei valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5 è dovuta all'impianto di distribuzione domestico o alla sua manutenzione, fatta eccezione per gli edifici e le strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico, quali scuole, ospedali, ristoranti.

3.    Qualora si applichi il paragrafo 2 e sussista il rischio che le acque di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano conformi ai valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5, gli Stati membri assicurano comunque che:

a)siano prese misure appropriate per ridurre o eliminare il rischio che esse risultino non conformi ai valori di parametro, ad esempio offrendo ai proprietari consulenza sugli eventuali provvedimenti correttivi da adottare; e/o

siano prese altre misure, quali adeguate tecniche di trattamento, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di ridurre o eliminare il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura;

e

b)i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti correttivi supplementari da adottare.

ò nuovo

Articolo 7

Approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio

1.Gli Stati membri provvedono affinché la fornitura, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano siano improntati a un approccio basato sul rischio, che includa i seguenti elementi:

(d)una valutazione dei pericoli attinenti ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, in conformità dell'articolo 8;

(e)una valutazione del rischio connesso alla fornitura, effettuata dai fornitori di acqua ai fini del controllo della qualità dell'acqua che erogano, in conformità dell'articolo 9 e dell'allegato II, parte C;

(f)una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, in conformità dell'articolo 10.

2.Le valutazioni dei pericoli sono effettuate entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni 3 anni e, se necessario, aggiornate.

3.Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono effettuate dai fornitori di acqua di grandi e grandissime dimensioni entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e dai fornitori di acqua di piccole dimensioni entro [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate a intervalli periodici non superiori a 6 anni e, se necessario, aggiornate.

4.Le valutazioni del rischio connesso alla distribuzione domestica sono effettuate entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. Esse sono riesaminate ogni 3 anni e, se necessario, aggiornate.

Articolo 8

Valutazioni dei pericoli attinenti ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano

1.Fatti salvi gli articoli 6 e 7 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione dei pericoli in relazione ai corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano che forniscono in media oltre 10 m³ di acqua al giorno. La valutazione dei pericoli comprende i seguenti elementi:

(a)l'individuazione e le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di estrazione dai corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli;

(b)la mappatura delle zone di salvaguardia, nei casi in cui tali zone sono state definite a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, e delle aree protette di cui all'articolo 6 di detta direttiva;

(c)l'individuazione dei pericoli e delle possibili fonti di inquinamento che interessano i corpi idrici oggetto dalla valutazione dei pericoli. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare l'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'allegato II, punto 1.4, di detta direttiva;

(d)il periodico controllo nei corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli di pertinenti inquinanti selezionati dagli elenchi seguenti:

i)i parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, della presente direttiva;

ii)gli inquinanti delle acque sotterranee di cui all'allegato I della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 104 e gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento per i quali gli Stati membri hanno stabilito valori soglia, conformemente all'allegato II di detta direttiva;

iii)sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti elencati nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 105 ;

iv)altri inquinanti pertinenti, quali le microplastiche, o gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti dagli Stati membri sulla base dell'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, e delle informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma del punto 1.4 dell'allegato II di detta direttiva.

Gli Stati membri scelgono dai punti da i) a iv) i parametri, le sostanze o gli inquinanti da controllare perché considerati pertinenti alla luce dei pericoli individuati in base alla lettera c) o alla luce delle informazioni comunicate dai fornitori di acqua conformemente al paragrafo 2.

Ai fini del periodico controllo, gli Stati membri possono utilizzare il controllo effettuato conformemente ad altra normativa dell'Unione.

2.I fornitori di acqua che monitorano le loro acque non trattate ai fini del controllo operativo sono tenuti ad informare le autorità competenti delle tendenze e delle concentrazioni insolite di parametri, sostanze o inquinanti monitorati.

3.Gli Stati membri informano i fornitori di acqua che utilizzano i corpi idrici oggetto della valutazione dei pericoli dei risultati del controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera d), e possono, sulla base di tali risultati del controllo:

(a)esigere che i fornitori di acqua effettuino ulteriori controlli o il trattamento di determinati parametri;

(b)consentire ai fornitori di acqua di ridurre la frequenza del controllo di alcuni parametri, senza dover effettuare una valutazione del rischio connesso alla fornitura, a condizione che non si tratti dei parametri fondamentali ai sensi dell'allegato II, parte B, punto 1, e a condizione che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque.

4.Nel caso in cui un fornitore di acqua sia autorizzato a ridurre la frequenza del controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri continuano a monitorare periodicamente tali parametri nel corpo idrico oggetto della valutazione dei pericoli.

5.Sulla base delle informazioni raccolte in base ai paragrafi 1 e 2 e delle informazioni raccolte a norma della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano le seguenti misure in cooperazione con i fornitori di acqua e altri portatori di interessi, oppure provvedono affinché tali misure siano adottate dai fornitori di acqua:

(a)misure di prevenzione volte a ridurre il livello di trattamento imposto e a salvaguardare la qualità dell'acqua, comprese le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera d), della direttiva 2000/60/CE;

(b)misure di attenuazione, ritenute necessarie sulla base del controllo effettuato in conformità del paragrafo 1, lettera d), al fine di individuare e contrastare la fonte dell'inquinamento.

Gli Stati membri riesaminano periodicamente tali misure.

Articolo 9

Valutazione del rischio connesso alla fornitura

1.Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di acqua effettuino una valutazione del rischio connesso alla fornitura e prevedono la possibilità di adeguare la frequenza del controllo per qualsiasi parametro di cui all'allegato I, parti A e B, che non sia un parametro fondamentale ai sensi dell'allegato II, parte B, a seconda della loro presenza nell'acqua non trattata.

Per tali parametri gli Stati membri sono tenuti a assicurare che i fornitori possano discostarsi dalle frequenze di campionamento stabilite nell'allegato II, parte B, conformemente alle specifiche di cui all'allegato II, parte C.

A tal fine, i fornitori di acqua hanno l'obbligo di tener conto dei risultati della valutazione dei pericoli effettuata in conformità dell'articolo 8 della presente direttiva e del controllo effettuato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE.

2.Le valutazioni del rischio connesso alla fornitura sono approvate dalle autorità competenti.

Articolo 10

Valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica

1.Gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, comprendente i seguenti elementi:

(a)una valutazione dei rischi potenziali associati agli impianti di distribuzione domestici, e ai relativi prodotti e materiali, che consenta di determinare se essi pregiudicano la qualità dell'acqua, comunemente utilizzata per il consumo umano nel punto in cui fuoriesce dai rubinetti, in particolare nei casi in cui l'acqua è fornita al pubblico nei locali prioritari;

(b)il controllo periodico dei parametri elencati nell'allegato I, parte C, nei locali in cui il potenziale pericolo per la salute umana è considerato il più elevato. I parametri e i locali pertinenti ai fini del controllo sono selezionati sulla base della valutazione effettuata in conformità della lettera a).

Per quanto riguarda il periodico controllo di cui al primo comma, gli Stati membri possono definire una strategia di controllo incentrata sui locali prioritari;

(c)una verifica dell'adeguatezza della prestazione dei prodotti da costruzione che entrano in contatto con acqua destinata al consumo umano rispetto alle caratteristiche essenziali connesse al requisito di base delle opere di costruzione precisato nell'allegato I, punto 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 305/2011.

2.Gli Stati membri che considerano, sulla base della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a), che esista un rischio per la salute umana derivante dall'impianto di distribuzione domestico o dai relativi prodotti e materiali, o se il controllo effettuato a norma del paragrafo 1, lettera b), dimostra che i valori di parametro indicati nell'allegato I, parte C, non sono rispettati:

(a)adottano le misure idonee ad eliminare o ridurre il rischio di non conformità dei valori di parametro di cui all'allegato I, parte C;

(b)adottano tutte le misure necessarie per assicurarsi che la migrazione di sostanze o prodotti chimici dai prodotti da costruzione utilizzati nella preparazione o nella distribuzione delle acque destinate al consumo umano non costituisca, direttamente o indirettamente, un pericolo per la salute umana;

(c)adottano altre misure, quali il ricorso ad adeguate tecniche di condizionamento, di concerto con i fornitori di acqua, per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura al fine di eliminare o ridurre il rischio di non conformità delle acque ai valori di parametro dopo la fornitura;

(d)informano e avvisano debitamente i consumatori circa le condizioni di uso e consumo dell'acqua e sulle eventuali azioni per evitare che il rischio si ripresenti;

(e)organizzano corsi di formazione per gli idraulici e gli altri professionisti che operano nei settori degli impianti di distribuzione domestici e dell'installazione dei prodotti da costruzione;

(f)per quanto concerne la Legionella, assicurano che siano attuate efficaci misure di controllo e di gestione per prevenire e contrastare l'insorgere di eventuali epidemie.

ê 1998/83 (adattato)

Articolo 117 

Controllo

1.Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie al fine di assicurare che sia effettuato un controllo regolare della qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di verificare se le acque messe a disposizione dei consumatori soddisfino i requisiti della presente direttiva, in particolare i valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5. I campioni dovrebbero essere Ö sono Õ prelevati in modo tale da essere rappresentativi della qualità delle acque consumate nel corso dell'anno. Gli Stati membri adottano inoltre tutte le disposizioni necessarie affinché, nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, venga verificata l'efficacia del trattamento di disinfezione applicato e la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa.

ê 1998/83 (adattato)

ð nuovo

2.Per l'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti istituiscono opportuni programmi di controllo Ö sono istituiti Õ ð conformemente all'allegato II, parte A, ï per tutte le acque destinate al consumo umano. Tali programmi di controllo debbono essere conformi alle prescrizioni minime di cui all'allegato II. ð consistono dei seguenti elementi: ï

ò nuovo

(a)il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, e dei parametri stabiliti conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, in conformità dell'allegato II, e, qualora sia effettuata una valutazione del rischio connesso alla fornitura, in conformità dell'articolo 9;

(b)il controllo dei parametri elencati nell'allegato I, parte C, ai fini della valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b);

(c)il controllo, ai fini della valutazione dei pericoli, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d).

ê 1998/83

3.I punti di prelievo dei campioni sono determinati dalle autorità competenti e debbono essere conformi ai requisiti pertinenti di cui all'allegato II, parte D.

ê 596/2009 Articolo 1 e allegato, punto 2.2

4. Secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, possono essere stabiliti orientamenti comunitari riguardanti il controllo prescritto nel presente articolo.

ê 1998/83 (adattato)

45.    (a) Gli Stati membri devono conformarsi alle specifiche relative all'analisi dei parametri indicati nell'allegato III Ö , nel rispetto dei seguenti principi: Õ

(a)(b)pPossono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell'allegato III, parte A1, purché si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati Ö comunicando Õ . Gli Stati membri che ricorrono a un metodo alternativo comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;.

(b)(c)pPer i parametri elencati nell'allegato III, partei 2 e 3 B, si può utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso allegato.

56.    Gli Stati membri assicurano un controllo supplementare, caso per caso, delle sostanze e dei microrganismi per cui non sono stati fissati valori di parametro a norma dell'articolo 5, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.

ê 1998/83

Articolo 128

Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso

1.Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi inosservanza dei valori di parametro fissati in conformità dell'articolo 5 sia esaminata immediatamente per individuarne la causa.

2.Se, nonostante le misure adottate per adempiere gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, le acque destinate al consumo umano non rispondono ai valori di parametro fissati a norma dell'articolo 5, salvo l'articolo 6, paragrafo 2, lo Stato membro interessato provvede affinché vengano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinarne la qualità, dando priorità alle misure di esecuzione, tenuto conto, tra l'altro, dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e del potenziale pericolo per la salute umana.

ò nuovo

In caso di mancata conformità ai valori di parametro di cui all'allegato I, parte C, il provvedimento correttivo comprende le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a f).

ê 1998/83 (adattato)

ð nuovo

3.Ö Indipendentemente dal fatto che Õ Sia ove si verifichi, sia ove non si verifichi un superamento dei valori di parametro, gli Stati membri provvedono affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana sia vietata o ne sia limitato l'uso ovvero Ö e che siano Õ presi altri provvedimenti Ö correttivi Õ a tutela della salute umana. In tali casi i consumatori vengono tempestivamente informati e vengono loro forniti i necessari consigli.

ò nuovo

Gli Stati membri considerano automaticamente qualsiasi mancata conformità alle prescrizioni minime per i valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, come un potenziale pericolo per la salute umana.

4.Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri adottano quanto prima tutte le seguenti misure:

(d)informano tutti i consumatori interessati del potenziale pericolo per la salute umana e della relativa causa, del superamento di un valore di parametro e dei provvedimenti correttivi intrapresi, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri provvedimenti;

(e)forniscono, e aggiornano periodicamente, le necessarie informazioni ai consumatori sulle condizioni di uso e consumo dell'acqua, tenendo conto in particolare dei potenziali gruppi vulnerabili;

(f)una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, ne informano i consumatori comunicando il ripristino del normale servizio.

ê 1998/83 (adattato)

45.Le autorità o altri organi competenti decidono quali provvedimenti debbano essere Ö sono Õ adottati a norma del paragrafo 3, tenendo presenti i rischi per la salute umana che sarebbero provocati da un'interruzione dell'approvvigionamento o da un uso limitato delle acque destinate al consumo umano.

5.Gli Stati membri possono formulare orientamenti per assistere le autorità competenti nell'adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 4.

6.In caso di inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nella parte C dell'allegato I, gli Stati membri esaminano se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana. Essi prendono provvedimenti correttivi intesi a ripristinare la qualità delle acque ove ciò sia necessario per tutelare la salute umana.

7.Gli Stati membri provvedono affinché, quando sono adottati provvedimenti correttivi, i consumatori ne siano informati, tranne se le autorità competenti giudicano trascurabile l'inosservanza dei valori di parametro.

Articolo 9

Deroghe

1.Gli Stati membri possono stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'allegato I, parte B o a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, fino al raggiungimento di un valore massimo che essi stabiliscono, purché nessuna deroga presenti un potenziale pericolo per la salute umana e l'approvvigionamento delle acque destinate al consumo umano nella zona interessata non possa essere mantenuto con nessun altro mezzo congruo..

Le deroghe devono avere la durata più breve possibile, non superiore a un periodo di tre anni; verso la fine di tale periodo occorre procedere ad un riesame al fine di stabilire se siano stati compiuti sufficienti progressi. Qualora intenda concedere una seconda deroga, uno Stato membro comunica alla Commissione i risultati di tale riesame, unitamente alle motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga. Quest'ulteriore deroga non può essere superiore a tre anni.

2.In circostanze eccezionali uno Stato membro può chiedere alla Commissione una terza deroga per un periodo fino a tre anni. La Commissione decide in merito a tale richiesta entro tre mesi.

3.Le deroghe stabilite a norma dei paragrafi 1 o 2 indicano quanto segue:

(g)i motivi della deroga;

(h)il parametro interessato, i risultati del precedente controllo pertinente e il valore massimo ammissibile per la deroga;

(i)l'area geografica, la quantità di acqua fornita ogni giorno, la popolazione interessata e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;

(j)un opportuno programma di controllo, che preveda se necessario, una maggiore frequenza dei controlli;

(k)una sintesi del piano relativo alla necessaria azione correttiva, compreso un calendario dei lavori e una stima dei costi, nonché disposizioni per il riesame;

(l)la durata necessaria della deroga.

4.Se le autorità competenti ritengono che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se l'azione correttiva intrapresa a norma dell'articolo 8, paragrafo 2 è sufficiente a risolvere il problema entro un massimo di trenta giorni, non è necessario applicare le prescrizioni di cui al paragrafo 2.

In tal caso, le autorità o altri organi competenti fissano solo il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e il periodo concesso per risolvere il problema.

5.Il ricorso al paragrafo 4 non è più possibile se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si è verificata per oltre trenta giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.

6.Lo Stato membro che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente informata, secondo le modalità opportune, della deroga applicata e delle condizioni che la disciplinano. Ove occorra, lo Stato membro provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare.

I suddetti obblighi non si applicano alle circostanze di cui al paragrafo 4, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente.

7.Ad eccezione delle deroghe concesse a norma del paragrafo 4, uno Stato membro comunica alla Commissione entro due mesi le deroghe riguardanti una singola fornitura d'acqua superiore a 1 000 m 3 al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5 000 o più persone, ivi comprese le informazioni di cui al paragrafo 3.

8.Il presente articolo non si applica alle acque destinate al consumo umano messe in vendita in bottiglie o contenitori.

Articolo 10

Garanzia di qualità del trattamento, delle attrezzature e dei materiali

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni necessarie affinché nessuna sostanza o materiale per i nuovi impianti utilizzati per la preparazione o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano o impurità associata a tali sostanze o materiali per i nuovi impianti sia presente in acque destinate al consumo umano in concentrazioni superiori a quelle necessarie per il fine per cui sono impiegati e non riducano, direttamente o indirettamente, la tutela della salute umana prevista dalla presente direttiva; i documenti interpretativi e le specificazioni tecniche di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione 106 , devono essere conformi alle prescrizioni della presente direttiva.

ò nuovo

Articolo 13

Accesso all'acqua destinata al consumo umano

1.Fatto salvo l'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per migliorare l'accesso per tutti all'acqua destinata al consumo umano e ne promuovono l'uso nel loro territorio. Ciò comprende tutte le seguenti misure:

(a)individuare le persone prive di accesso all'acqua destinata al consumo umano e i motivi di tale mancanza di accesso (ad esempio perché appartenenti a gruppi vulnerabili ed emarginati), valutare le possibilità di migliorare l'accesso per dette persone e informarle sulle possibilità dell'allacciamento alla rete di distribuzione o su modi alternativi di accesso all'acqua potabile;

(b)creare e mantenere all'esterno e all'interno degli spazi pubblici dispositivi di libero accesso all'acqua destinata al consumo umano;

(c)promuovere l'acqua destinata al consumo umano:

(i)    avviando campagne di informazione ai cittadini circa la qualità dell'acqua potabile;

(ii)    incoraggiando la messa a disposizione di acqua potabile negli edifici pubblici e amministrativi;

(iii)    incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua potabile nei ristoranti, nelle mense, e nei servizi di ristorazione.

2.Sulla base delle informazioni raccolte in base al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per assicurare l'accesso all'acqua destinata al consumo umano ai gruppi vulnerabili ed emarginati.

Nel caso in cui tali gruppi non abbiano accesso all'acqua destinata al consumo umano, gli Stati membri li informano immediatamente sulla qualità dell'acqua che utilizzano e dei provvedimenti che possono essere adottati per evitare effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'eventuale contaminazione di tali acque.

Articolo 14

Informazioni al pubblico

1.Gli Stati membri assicurano che informazioni adeguate e aggiornate in materia di acque destinate al consumo umano siano disponibili online per tutti gli utenti, conformemente all'allegato IV. 

2.Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli utenti ricevano periodicamente e almeno una volta all'anno, e nella forma più appropriata (ad esempio nella bolletta o mediante applicazioni intelligenti) senza doverne fare richiesta, le seguenti informazioni:

(a)le informazioni sulla struttura dei costi della tariffa applicata per metro cubo di acqua destinata al consumo umano, compresi i costi fissi e variabili, presentando i costi relativi almeno ai seguenti elementi:

(i)le misure adottate dai fornitori di acqua ai fini della valutazione dei pericoli effettuata a norma dell'articolo 8, paragrafo 5;

(ii)il trattamento e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano;

(iii)la raccolta e il trattamento delle acque reflue;

iv)le misure adottate a norma dell'articolo 13, laddove tali misure siano state adottate dai fornitori di acqua;

(b)il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;

(c)il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo annuo;

(d)confronti tra il consumo idrico annuo del nucleo familiare e un consumo medio di un nucleo familiare nella stessa categoria;

(e)un link al sito web contenente le informazioni di cui all'allegato IV.

La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

3.I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le direttive 2003/4/CE e 2007/2/CE.

Articolo 15

Informazioni relative al controllo dell'attuazione

1.Fatte salve la direttiva 2003/4/CE e la direttiva 2007/2/CE, gli Stati membri, assistiti dall'Agenzia europea dell'ambiente:

(a)istituiscono, entro [6 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni 6 anni, una serie di dati contenente le informazioni relative alle misure adottate a norma dell'articolo 13, e relative alla percentuale della loro popolazione che ha accesso alle acque destinate al consumo umano;

(b)istituiscono, entro [3 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], e aggiornano successivamente ogni 3 anni, una serie di dati contenente la valutazione dei pericoli e la valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica effettuate in conformità, rispettivamente, degli articoli 8 e 10, compresi i seguenti elementi:

(i)i punti di estrazione individuati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);

(ii)i risultati del controllo raccolti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b); e

(iii)in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, e dell'articolo 10, paragrafo 2;

(c)in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, parti A e B, istituiscono e aggiornano in seguito, su base annua, una serie di dati contenente i risultati del controllo e rilevati conformemente agli articoli 9 e 11 nonché le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12;

(d)istituiscono e aggiornano, in seguito, su base annua, una serie di dati contenente le informazioni sugli incidenti attinenti all'acqua potabile che hanno generato un potenziale pericolo per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno 1 000 persone, comprese le cause di tali incidenti e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 12.

Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2007/2/CE sono utilizzati al fine di presentare tali dati.

2.Gli Stati membri assicurano che la Commissione, l'Agenzia europea dell'ambiente e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie abbiano accesso ai dati di cui al paragrafo 1.

3.L'Agenzia europea dell'ambiente pubblica e aggiorna un quadro generale a livello di Unione sulla base dei dati raccolti dagli Stati membri, ad intervalli periodici o a seguito di una richiesta della Commissione.

Il quadro generale a livello dell'Unione comprende, come opportuno, indicatori di risultato, i risultati e gli effetti della presente direttiva, carte d'insieme a livello dell'Unione e relazioni di sintesi degli Stati membri.

4.La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni da fornire a norma dei paragrafi 1 e 3, ivi compresi i requisiti dettagliati per quanto riguarda gli indicatori, le carte d'insieme a livello dell'Unione e le relazioni di sintesi degli Stati membri di cui al paragrafo 3.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Articolo 16

Accesso alla giustizia

1.Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche o giuridiche o le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, conformemente alla legislazione o alla prassi nazionale, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, provvedimenti od omissioni inerenti all'attuazione degli articoli 4, 5, 12, 13, e 14, se soddisfano una delle seguenti condizioni:

(a)vantano un interesse sufficiente;

(b)fanno valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto.

2.Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestate le decisioni, i provvedimenti o le omissioni.

3.Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e una violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia.

A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione ambientale e che rispetta i requisiti della legislazione nazionale è considerato sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a).

Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di violazione ai fini del paragrafo 1, lettera b).

4.I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

5.I procedimenti di ricorso di cui ai paragrafi 1 e 4 sono giusti, equi, tempestivi e non eccessivamente onerosi.

6.Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Articolo 17

Valutazione

1.La Commissione, entro [12 anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva], effettua una valutazione della presente direttiva. Tale valutazione si basa, tra l'altro, sui seguenti elementi:

(a)l'esperienza acquisita con l'attuazione della presente direttiva;

(b)le serie di dati degli Stati membri istituite a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, e i quadri d'insieme a livello dell'Unione elaborati dall'Agenzia europea dell'ambiente, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 3;

(c)i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici;

(d)le raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ove disponibili.

2.Nel contesto della valutazione, la Commissione presta particolare attenzione all'esecuzione della presente direttiva sotto i seguenti aspetti:

(a)l'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 7;

(b)le disposizioni relative all'accesso all'acqua di cui all'articolo 13;

(c)le disposizioni riguardanti le informazioni da fornire al pubblico conformemente all'articolo 14 e all'allegato IV.

ê 1998/83 (adattato)

Articolo 1811

Revisione Ö e modifica Õ degli allegati

1.Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione sottopone a revisione l'allegato I alla luce del progresso scientifico e tecnico, presentando, se del caso, proposte di modifica secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato.

ò nuovo

La Commissione, sulla base delle valutazioni dei pericoli e delle valutazioni del rischio connesso alla distribuzione domestica effettuate dagli Stati membri e contenute nella serie di dati istituite a norma dell'articolo 15, riesamina l'allegato II e valuta se sia necessario adattarlo o introdurre nuove specifiche di controllo ai fini di tali valutazioni del rischio.

ê 596/2009 articolo 1 e allegato, punto 2.2

2. Con periodicità almeno quinquennale, la Commissione adegua gli allegati II e III al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

ò nuovo

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19, per modificare gli allegati da I a IV, ove necessario, al fine di adeguarli al progresso scientifico e tecnico oppure per stabilire prescrizioni di controllo ai fini della valutazione dei pericoli e della valutazione del rischio connesso alla distribuzione domestica a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 19

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3.La delega di potere di cui all'articolo 18, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

ê 1882/2003 Articolo 2 e allegato II, punto 29 (adattato)

ð nuovo

Articolo 2012

Ö Procedura di comitato Õ

1.La Commissione è assistita da un Comitato. Ö Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Õ

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafoarticolo, si applicano, ð l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 ï gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE 107 , tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

ê 596/2009 Articolo 1 e allegato, punto 2.2

3.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

ê 1998/83

Articolo 13

Informazione e presentazione di relazioni

1.    Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i consumatori ricevano informazioni adeguate e aggiornate sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

2.    Fatta salva la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente 108 , gli Stati membri pubblicano una relazione triennale sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, al fine di informare i consumatori. La prima di queste relazioni dovrà riferirsi agli anni 2002, 2003 e 2004. Ciascuna relazione comprende, al minimo, tutte le singole forniture d'acqua superiori a 1 000 m3 al giorno in media o destinate all'approvvigionamento di 5 000 o più persone, riguarda tre anni civili e viene pubblicata entro un anno civile dalla fine del periodo cui la relazione fa riferimento.

3.    Gli Stati membri inviano le relazioni alla Commissione entro due mesi dalla loro pubblicazione.

ê 596/2009 articolo 1 e allegato, punto 2.2

4.    La presentazione e le informazioni minime delle relazioni di cui al paragrafo 2 devono tener conto in particolare delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, all'articolo 9, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 15, paragrafo 1, e sono eventualmente modificate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

ê 1998/83

5.    La Commissione esamina le relazioni degli Stati membri e pubblica ogni tre anni una relazione di sintesi sulla qualità delle acque destinate al consumo umano all'interno della Comunità. La suddetta relazione è pubblicata entro nove mesi dalla ricezione delle relazioni degli Stati membri.

ê 596/2009 articolo 1 e allegato, punto 2.2

6.    Oltre alla prima relazione di cui al paragrafo 2 da pubblicare a norma della presente direttiva, gli Stati membri elaborano anche una relazione da trasmettere alla Commissione sulle misure adottate o sui provvedimenti da prendere per adempiere ai loro obblighi a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'allegato I, parte B, nota 10. Se del caso, viene presentata una proposta sull'impostazione di tale relazione secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

ê 1998/83

Articolo 14

Calendario per la messa in conformità

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché la qualità delle acque destinate al consumo umano sia resa conforme alla presente direttiva entro il termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore, fatto salve le note 2, 4 e 10 dell'allegato I, parte B.

Articolo 15

Casi eccezionali

1.    In casi eccezionali e per aree geograficamente delimitate, uno Stato membro può presentare alla Commissione una richiesta particolare di proroga per un periodo superiore a quello fissato all'articolo 14. La proroga non è superiore a tre anni e verso la fine di tale periodo occorre procedere ad un riesame i cui risultati sono trasmessi alla Commissione, che su tale base può autorizzare un'ulteriore proroga per un periodo non superiore a tre anni. La presente disposizione non si applica alle acque destinate al consumo umano messe in vendita in bottiglie o contenitori.

2.    Tale richiesta, debitamente motivata, deve far presenti le difficoltà incontrate e comprendere, al minimo, tutte le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3.

ê 596/2009 articolo 1 e allegato, punto 2.2

3.    La richiesta viene esaminata secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

ê 1998/83

4.    Gli Stati membri che si avvalgono del presente articolo provvedono affinché la popolazione interessata dalla loro richiesta sia tempestivamente ed adeguatamente informata del suo esito. Inoltre, gli Stati membri assicurano, ove necessario, che siano forniti consigli a gruppi specifici di popolazione per i quali potrebbe sussistere un rischio particolare.

ò nuovo

Articolo 21

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri, entro [2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], notificano alla Commissione tali norme e misure e la informano di ogni eventuale successiva modifica.

ê 1998/83 (adattato)

Articolo 17 22

Recepimento nel diritto interno 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi Ö agli articoli 2 e da 5 a 21 e agli allegati da I a IV entro … [2 anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] Õ alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore. Essi ne informano immediatamente la Ö comunicano immediatamente il testo di tali misure alla Õ Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste Ö esse Õ contengono un riferimentoi alla presente direttiva o sono corredate di siffattoi riferimentoi all'atto della pubblicazione ufficiale. Ö Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Õ Le modalità del riferimento sono decise Glidagli Stati membri Ö determinano le modalità del suddetto riferimento nonché la forma redazionale di tale indicazione Õ .

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle Ö principali Õ disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16 23

Abrogazione

1. La direttiva 80/778/CEE Ö 98/83/CE, come modificata dagli atti indicati nell'allegato V, parte A, Õ è abrogata dalla presente direttiva; l'abrogazione prende effetto Ö [il giorno successivo alla data indicata nell'articolo 22, paragrafo 1, primo comma] Õ cinque anni dopo l'entrata in vigore della stessa. Fatto salvo il paragrafo 2, l'abrogazione e lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri rispetto alle scadenze per il recepimento nel rispettivo diritto nazionale e per l'applicazione previste Ö delle direttive di cui Õ dall'allegato IV, parte B.

I richiami alla direttiva abrogata si intendono riferiti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato VI.

Non appena uno Stato membro avrà messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e avrà adottato le misure di cui all'articolo 14, in tale Stato membro la presente direttiva si applicherà alla qualità delle acque destinate al consumo umano, in sostituzione della direttiva 80/778/CEE.

ò nuovo

2. Le deroghe concesse dagli Stati membri a norma dell'articolo 9 della direttiva 98/83/CE che sono ancora applicabili al [termine ultimo per il recepimento della presente direttiva] rimangono in vigore fino alla fine della loro durata. Non possono essere rinnovate per ulteriori periodi.

ê 1998/83 (adattato)

Articolo 18 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee Ö dell'Unione europea Õ .

Articolo 2519

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    Diversi Stati membri hanno soddisfatto il loro fabbisogno di base di servizi idrici con l'aiuto dei fondi della politica di coesione. Nel periodo 2014-2020 gli investimenti dell'Unione nel settore idrico nell'ambito della politica di coesione ammonteranno a 14,8 miliardi di EUR, grazie ai quali più di 12 milioni di persone beneficeranno, tra l'altro, di un migliore approvvigionamento idrico.
(2)    Come dimostrato nell'ultimo ciclo di riesame dell'attuazione delle politiche ambientali, consultabile alla pagina: http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm.
(3)    Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(4)    ICE Right2Water: http://www.right2water.eu/.
(5)    COM(2014) 177 final.
(6)    Risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015, "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development".
(7)    Programma di lavoro della Commissione 2015 [COM (2014) 910 final].
(8)    COM(2015) 614 final.
(9)     https://ec.europa.eu/info/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en  
(10)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla valutazione REFIT della direttiva 98/83/CE sull'acqua potabile [SWD(2016) 428 final].
(11)    Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).
(12)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(13)    Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 56).
(14)    Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).
(15)    Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).
(16)    Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31, dell'1.2.2002, pag. 1).
(17)    Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).
(18)    Programma di lavoro della Commissione 2017 [COM(2016) 710 final].
(19)    Our Oceans, Seas and Coasts: http://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/descriptor-10/index_en.htm.
(20)    Comunicazione della Commissione "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" [COM(2018) 28 final, del 16.1.2018].
(21)    Comunicazione della Commissione "Legiferare meglio: risultati migliori per un'Unione più forte" [COM(2016) 615 final].
(22)    Controllo dell'adeguatezza degli obblighi di comunicazione e monitoraggio in materia di ambiente: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm e COM(2017) 312 final: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf .
(23)    Strategia per il mercato digitale: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/shaping-digital-single-market.
(24)    Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354, del 28.12.2013, pag. 171).
(25)    Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(26)    Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(27)    Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(28)    Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1).
(29)    COM(2011) 173 final.
(30)    Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).
(31)    Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 settembre 2015 sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" ("L'acqua è un diritto").
(32)    Obiettivi di sviluppo sostenibile, Commissione europea (2017): https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en.
(33)    Nella valutazione d'impatto è stato constatato che è possibile quantificare questo dato per mezzo di altri valori.
(34)    In particolare gli strumenti 10 e 50 sulla consultazione pubblica online di 12 settimane e sugli approcci e strumenti integrativi intesi a coinvolgere, mediante una successione di consultazioni mirate, tutti i pertinenti portatori di interessi e colmare le possibili lacune di informazione.
(35)    ICE Right2Water: http://www.right2water.eu/.
(36)    Riunione del 23 settembre 2016: https://circabc.europa.eu/w/browse/c8a02539-ab12-48b6-9367-38e40cafd6cb ; riunione del 26 maggio 2015: https://circabc.europa.eu/w/browse/ca2f82a5-20ab-4106-9c44-7b67a911ac2f ; riunione del 8 dicembre 2015: https://circabc.europa.eu/w/browse/3fccab4b-812d-46be-8efe-1f866cf556c5 .
(37)     https://circabc.europa.eu/w/browse/4fea449b-0b66-4f0f-b934-0177cae4d7e2  
(38)    http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html.
(39)    http://publications.europa.eu/s/c6vG.
(40)    https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/0b93e708-5e20-4c35-8fbd-8554a87e7cb5/09 %20-%201.1 %20Study%20Report%20-%20Products-Materials%20in%20contact%20with%20Drinking%20Water.pdf.
(41)    http://publications.europa.eu/s/c6vH.
(42)    http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html.
(43)    COM(2014) 177.
(44)    GU L 326 del 26.10.2012, pag. 391.
(45)    Risoluzione n. 64/292 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 3.8.2010, e risoluzioni 7/22 e 15/9 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, rispettivamente del 28.3.2008 e del 6.10.2010.
(46)    http://www.un.org/en/sustainablefuture/.
(47)    Risoluzione 1693(2009) dell'assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
(48)    Dichiarazione dell'Alta rappresentante, Catherine Ashton, a nome dell'Unione europea, in occasione della giornata mondiale dell'acqua, 22 marzo 2013 (doc. 7810/10).
(49)    Controllo dell'adeguatezza degli obblighi di comunicazione e monitoraggio in materia di ambiente: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm e COM(2017) 312 final: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/pdf/action_plan_env_issues.pdf .
(50)    La quarta edizione delle linee guida è stata pubblicata nel 2011 e il primo addendum alla quarta edizione all'inizio del 2017.
(51)    http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
(52)    Parere del 22 giugno 2005 del gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare a seguito di una richiesta della Commissione relativa ai limiti di concentrazione di boro e fluoruro nelle acque minerali naturali http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/237.pdf .  
(53)     https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4135
(54)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1), in appresso "regolamento REACH".
(55)    Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).
(56)    Regolamento (UE) 2017/1000 della Commissione, del 13 giugno 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e le sostanze correlate al PFOA (GU L 150 del 14.6.2017, pag. 14).
(57)    In Svezia, ad esempio, è stata constatata una diminuzione del PFOS nell'acqua: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935117308976
(58)     http://www.kemi.se/en/global/rapporter/2015/report-7-15-occurrence-and-use-of-highly-fluorinated-substances-and-alternatives.pdf
(59)    Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(60)     https://www.oecd.org/env/ehs/risk-management/PFC_FINAL-Web.pdf
(61)     https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_131.pdf
(62)    Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(63)    Surveillance Report Legionnaires' disease in Europe 2015, pubblicata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie il 14 giugno 2017 https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Legionnares-disease-europe-2015.pdf
(64)    GU C […] del […], pag. […].
(65)    GU C […] del […], pag. […].
(66)    Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).
(67)    Cfr. allegato V.
(68)    GU L 229 del 30.8.1980, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 199.
(69)    Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45).
(70)    Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).
(71)    Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).
(72)    GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/68/CE della Commissione (GU L 277 del 30.10.1996, pag. 25).
(73)    GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
(74)    COM(2014) 177 final.
(75)    SWD(2016) 428 final.
(76)    Relazione speciale della Corte dei conti europea, SR n. 12/2017: "Attuazione della direttiva concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano: la qualità e l'accesso all'acqua in Bulgaria, Ungheria e Romania sono migliorati, ma permane la necessità di consistenti investimenti".
(77)    Progetto di cooperazione sui parametri dell'acqua potabile dell'Ufficio regionale per l’Europa dell'OMS "Sostegno alla revisione dell'allegato I della 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (direttiva sull'acqua potabile) - Raccomandazione", 11 settembre 2017.
(78)    Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6).
(79)    Organizzazione mondiale della sanità, Guidelines for drinking-water quality, 4th ed., 2011, http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html [non disponibile in italiano].
(80)    Organizzazione mondiale della sanità, Water Safety Plan Manual: step-by-step risk management for drinking water suppliers, 2009, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75141/1/9789241562638_eng .pdf [non disponibile in italiano].
(81)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(82)    Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5).
(83)    Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
(84)    Organizzazione mondiale della sanità, Legionella and the prevention of Legionellosis, 2007, http://www.who.int/water_sanitation_health/emerging/legionella.pdf.
(85)    SWD(2016) 185 final.
(86)    COM(2014) 177 final.
(87)    COM(2014) 177 final, pag. 12.
(88)    Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali, del 17 novembre 2017 (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).
(89)    P8_TA(2015)0294.
(90)    P8_TA(2015)0294, paragrafo 62.
(91)    COM(2014) 209 final.
(92)    Raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri (GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1).
(93)    Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(94)    Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).
(95)    Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(96)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(97)    GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4.
(98)    Raccomandazione della Commissione, dell'11 giugno 2013, relativa a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 60).
(99)    Direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano (GU L 296 del 7.11.2013, pag. 12).
(100)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(101)    Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).
(102)    GU L 229 del 30.8.1980, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/70/CE (GU L 299 del 23.11.1996, pag. 26).
(103)    GU 22 del 9.2.1965, pag. 369. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (GU L 214 del 24.8.1993, pag. 22).
(104)    Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).
(105)    Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).
(106)    GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
(107)    Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23).
(108)    GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56.

Bruxelles,1.2.2018

COM(2017) 753 final

ALLEGATI

della

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

{SWD(2017) 448 final}
{SWD(2017) 449 final}
{SWD(2017) 451 final}


ê 1998/83 (adattato)

ð nuovo

ALLEGATO I

PARAMETRI E Ö PRESCRIZIONI MINIME RELATIVE AI Õ VALORI DI PARAMETRO Ö UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO Õ

PARTE A

Parametri microbiologici

   Parametro    

Valore di parametro

(numero/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

Enterococchi

0

Per le acque messe in vendita in bottiglie o contenitori sono applicati i seguenti valori:

Parametro

Valore di parametro

Escherichia coli (E. coli)

0/250 ml

Enterococchi

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Computo delle colonie a 22 °C

100/ml

Computo delle colonie a 37 °C

20/ml

ò nuovo

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Clostridium perfringens (spore)

0

Numero/100 ml

Batteri coliformi

0

Numero/100 ml

Enterococchi

0

Numero/100 ml

Escherichia coli (E. coli)

0

Numero/100 ml

Conteggio degli eterotrofi su piastra (HPC) a 22 °C

Senza variazioni anomale

Colifagi somatici

0

Numero/100 ml

Torbidità

<1

NTU

ê 1998/83 (adattato)

ð nuovo

PARTE B

Parametri chimici

Parametro

Valore di parametro

Unit

Note

Acrilammide

0,10

μg/l

Nota 1

Ö Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua. Õ

Antimonio

5,0

μg/l

Arsenico

10

μg/l

Benzene

1,0

μg/l

Benzopirene

0,010

μg/l

ð Beta estradiolo (50-28-2) ï

ð 0,001 ï 

ð μg/l ï 

ð Bisfenolo A ï

ð 0,01 ï 

ð μg/l ï 

Boro

1,0

mg/l

Bromato

10

μg/l

Nota 2

Cadmio

5,0

μg/l

ð Clorato ï

ð 0,25 ï 

ð mg/l ï 

ð Clorite ï

ð 0,25 ï 

ð mg/l ï 

Cromo

50

ð 25 ï 

μg/l

ð Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il cromo fino a tale data è 50 μg/l. ï 

Rame

2,0

mg/l

Nota 3

Cianuro

50

μg/l

1,2 dicloroetano

3,0

μg/l

Epicloridrina

0,10

μg/l

Nota 1

Ö Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua. Õ

Fluoruro

1,5

mg/l

ð Acidi aloacetici ï 

ð 80 ï 

ð μg/l ï 

ð Somma delle seguenti nove sostanze rappresentative: acido monocloro-, dicloro-, e tricloro-acetico, acido mono- e dibromo-acetico, acido bromocloroacetico, acido bromodicloroacetico, acido dibromocloroacetico e acido tribromoacetico. ï 

Piombo

10 

ð 5 ï 

μg/l

Note 3 and 4

ð Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].

Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 μg/l. ï 

Mercurio

1,0

μg/l

ð Microcistina-LR ï

ð 1,0 ï 

ð μg/l ï 

Nichel

20

μg/l

Nota 3

Nitrati

50

mg/l

Nota 5

Ö Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento. Õ

Nitriti

0,50

mg/l

Nota 5

Ö Gli Stati membri provvedono affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 ≤ 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento. Õ

ð Nonilfenolo ï 

ð 0,3 ï 

ð μg/l ï

Antiparassitari

0,10

μg/l

Note 6 and 7

Ö Per "antiparassitari" s'intende:

insetticidi organici

erbicidi organici

fungicidi organici

nematocidi organici

acaricidi organici

alghicidi organici

rodenticidi organici

slimicidi organici,

prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita)

e i pertinenti metaboliti Õ ð ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009 1  ï .

Ö Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario.

Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore di parametro è pari a 0,030 μg/l. Õ

Antiparassitari — Totale

0,50

μg/l

Note 6 and 8

Ö Per "antiparassitari — totale" si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari - sopra precisati - rilevati e quantificati nella procedura di controllo. Õ

ð PFAS ï 

ð 0,10 ï 

ð μg/l ï 

ð Per "PFAS" si intende ciascuna delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: CnF2n+1−R). ï 

ð PFAS - Totale ï 

ð 0,50 ï 

ð μg/l ï 

ð Per "PFAS - Totale" si intende la somma delle sostanze per- e polifluoro alchiliche (formula chimica: CnF2n+1−R). ï 

Idrocarburi policiclici aromatici

0,10

μg/l

Nota 9

Ö Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene. Õ .

Selenio

10

μg/l

Tetracloroetilene e tricloroetilene

10

μg/l

Somma delle concentrazioni di parametri specifici

Trialometani - Totale

100

μg/l

Nota 10

Ö Ove possibile, gli Stati membri si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.

Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano. Õ

ð Uranio ï 

ð 30 ï 

ð μg/l ï 

Cloruro di vinile

0,50

μg/l

Nota 1

Ö Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua. Õ

ê 1998/83 (adattato)

è1 596/2009 Articolo 1 e allegato, punto 2.2

è2 Rettifica, GU L 111 del 20.4.2001, pag. 31

Nota 1:

Il valore di parametro si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Nota 2:

Ove possibile, gli Stati membri devono adoperarsi per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione.

Per le acque di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), il valore deve essere soddisfatto al più tardi dieci anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva. Il valore di parametro per il bromato nel periodo compreso tra i cinque e i dieci anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva è pari a 25 μg/l.

Nota 3:

Il valore si riferisce ad un campione di acqua destinata al consumo umano ottenuto dal rubinetto tramite un metodo di campionamento adeguato 2 e prelevato in modo da essere rappresentativo del valore medio dell'acqua ingerita settimanalmente dai consumatori. Le procedure di prelievo dei campioni e di controllo vanno applicate, se del caso, secondo metodi armonizzati da stabilire in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4. Gli Stati membri devono tener conto della presenza di livelli di picco che possono nuocere alla salute umana.

Nota 4:

Per le acque di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), questo valore deve essere soddisfatto al più tardi quindici anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Il valore di parametro del piombo nel periodo compreso tra i cinque e i quindici anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva è pari a 25 μg /l.

Gli Stati membri devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro.

Nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione, gli Stati membri devono dare gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di piombo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata.

Nota 5:

Gli Stati membri devono provvedere affinché sia soddisfatta la condizione: [nitrati]/50 + [nitriti]/3 < 1, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO3) e per il nitrito (NO2), e il valore di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nota 6:

Per antiparassitari s'intende:

insetticidi organici

   erbicidi organici,

fungicidi organici,

nematocidi organici

acaricidi organici

alghicidi organici

rodenticidi organici

slimicidi organici

prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita)

e i pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione e di reazione.

Il controllo è necessario solo per gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi in un determinato approvvigionamento d'acqua.

Nota 7:

Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 μg/l.

Nota 8:

«Antiparassitari — Totale» indica la somma dei singoli antiparassitari rilevati e quantificati nella procedura di controllo.

Nota 9:

I composti specifici sono i seguenti:

benzo(b)fluorantene,

benzo(k)fluorantene

benzo(ghi)perilene

indeno(1,2,3-cd)pirene.

Nota 10:

Ove possibile, gli Stati membri devono adoperarsi per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione..

I composti specifici sono: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, bromodiclorometano.

Per le acque di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e d), i valori devono essere soddisfatti al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva. Il valore di parametro per i THM totali nel periodo compreso tra i cinque e i dieci anni successivi all'entrata in vigore della presente direttiva è pari a 150 μg/l.

Gli Stati membri devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di THM nelle acque destinate al consumo umano durante il periodo previsto per conformarsi al valore di parametro.

Nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione, gli Stati membri devono dare gradualmente priorità alle zone in cui la concentrazione di THM nelle acque destinate al consumo umano è più elevata.

PARTE C

Parametri indicatori

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Alluminio

200

μg/l

Ammonio

0,50

mg/l

Cloruro

250

mg/l

Nota 1

Clostridium perfringens (spore comprese)

0

Numero/100 ml

Nota 2

Colore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Conduttività

2500

μS cm-1 a 20 °C

Nota 1

Concentrazione ioni idrogeno

≥ 6,5 e ≤ 9,5

Unità pH

Note 1 e 3

Ferro

200

μg/l

Manganese

50

μg/l

Odore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Ossidabilità

5,0

mg/l O2

Nota 4

Solfato

250

mg/l

Nota 1

Sodio

200

mg/l

Sapore

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Computo delle colonie a 22 °C

Senza variazioni anomale

Batteri coliformi

0

numero/100 ml

Nota 5

Carbonio organico totale (TOC)

Senza variazioni anomale

Nota 6

Torbidità

Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale

Nota 7

RADIOATTIVITÀ

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Trizio

100

Bq/l

Note 8 e 10

Dose totale indicativa

0,10

mSv/anno

Note 9 e 10

Nota 1:

L'acqua non deve essere aggressiva.

Nota 2:

Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque provengano o siano influenzate da acque superficiali. In caso di non conformità con il valore parametrico, lo Stato membro interessato per controllare l'approvvigionamento d'acqua deve accertarsi che non sussistano potenziali pericoli per la salute umana derivanti dalla presenza di microrganismi patogeni quali ad esempio il cryptosporidium. Gli Stati membri devono includere i risultati di tutti questi controlli nelle relazioni che devono presentare conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

Nota 3:

Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità pH.

Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.

Nota 4:

Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.

Nota 5:

Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è «Numero/250 ml».

Nota 6:

Non è necessario misurare questo parametro per approvvigionamenti d'acqua inferiori a 10 000 m3 al giorno.

Nota 7:

In caso di trattamento delle acque superficiali gli Stati membri devono adoperarsi per applicare un valore di parametro non superiore a 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) nelle acque provenienti da impianti di trattamento.

Nota 8:

Frequenza dei controlli da definire successivamente nell'allegato II.

Nota 9:

Ad eccezione del trizio, potassio -40, radon e prodotti di decadimento del radon; frequenza dei controlli, metodi di controllo e siti più importanti per i punti di controllo da definire successivamente nell'allegato II.

Nota 10:

è1 1.La Commissione adotta le misure prescritte nelle note 8 e 9 per quanto riguarda la frequenza dei controlli, i metodi di controllo e i siti più importanti per i punti di controllo di cui all'allegato II. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

Nell'elaborare tali misure la Commissione tiene conto, tra l'altro, delle pertinenti disposizioni della normativa vigente o di opportuni programmi di controllo, ivi compresi i risultati dei controlli ottenuti in tale contesto.

ç2.Uno Stato membro non è tenuto a effettuare controlli sull'acqua potabile relativamente al trizio a alla radioattività al fine di stabilire la dose totale indicativa quando sia stato accertato che, sulla base di altri controlli, è2 i livelli del trizio o della dose indicativa calcolata ç sono ben al di sotto del valore di parametro. In tale caso, esso comunica la motivazione della sua decisione alla Commissione, compresi i risultati di questi altri controlli effettuati.

ò nuovo

Parametri pertinenti per la valutazione del rischio della distribuzione domestica

Parametro

Valore di parametro

Unità di misura

Note

Legionella

< 1000

Numero/l

Qualora non sia soddisfatto il valore di parametro < 1000/l per la Legionella, si procede a un nuovo campionamento della Legionella pneumophila.

Ove non sia presente la Legionella pneumophila, il valore di parametro per la Legionella è < 10 000/l

Piombo

5

μg/l

Il valore deve essere soddisfatto [al più tardi dieci anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 μg/l. 

ê 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I (adattato)

ð nuovo

ALLEGATO II

CONTROLLO

PARTE A

Obiettivi generali e programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano

1.    I programmi di controllo Ö stabiliti a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, Õ per le acque destinate al consumo umano devono:

a)verificanore che le misure previste per contenere i rischi per la salute umana in tutta la catena di approvvigionamento (dal bacino idrografico dall'estrazione, al trattamento e allo stoccaggio fino alla distribuzione) siano efficaci e che le acque siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;

b)mettonoere a disposizionei informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4 e 5, nonché i valori parametrici stabiliti Ö conformemente all'articolo 5, Õ nell'allegato I, siano stati rispettati;

c)individuare le misure più adeguate per mitigare i rischi per la salute umana.

2.    Ö I programmi di controllo stabiliti Õ aA norma dell'articolo 117, paragrafo 2, le autorità competenti stabiliscono programmi di controllo che rispettano i parametri e le frequenze di cui alla parte B del presente allegato che consistono in ð includono una delle due seguenti misure ï :

a)raccolta e analisi di campioni discreti delle acque; oppure

b)misurazioni registrate attraverso un processo di controllo continuo.

ò nuovo

I programmi di controllo comprendono anche un programma di monitoraggio operativo complementare al monitoraggio di verifica, che fornisce una rapida panoramica delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità dell'acqua, e che consente di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali programmi operativi riguardano specificamente l'erogazione, tenendo conto dei risultati delle valutazioni dei pericoli e dei rischi connessi alla fornitura, e sono intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su estrazione, trattamento, distribuzione e stoccaggio. Il programma di monitoraggio operativo include il monitoraggio del parametro della torbidità per controllare periodicamente l'efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione, in conformità con i valori di parametro e le frequenze indicate nella tabella seguente:

Parametro

Valore di parametro

Torbidità

0,3 NTU (95%) e non > 0,5 NTU per 15 minuti consecutivi

Volume (m3) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento

Frequenza minima

≤ 10 000

Una volta al giorno

> 10 000

Online

ê 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I (adattato)

ð nuovo

Inoltre, i programmi di monitoraggio possono consistere in:

(a)ispezioni delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature; e/o

(b)ispezioni del bacino idrografico ð dell'area di ï estrazione delle acque, Ö e del Õ trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione ð fatte salve le prescrizioni in materia di controllo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b)ï .

3.    I programmi di controllo possono basarsi sulla valutazione del rischio stabilita nella parte C.

34.    Gli Stati membri provvedono affinché i programmi di controllo siano riesaminati regolarmente e aggiornati o riconfermati almeno ogni cinque ð 6 ï anni.

PARTE B

Parametri Ö fondamentali Õ e frequenze Ö di campionamento Õ

1.Quadro generale

Un programma di controllo deve prendere in considerazione i parametri di cui all'articolo 5, compresi quelli che sono importanti per la valutazione dell'impatto dei sistemi di distribuzione domestica sulla qualità dell'acqua nel punto in cui i valori devono essere rispettati, come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1. La scelta di parametri adeguati per il controllo deve tenere conto delle condizioni locali per ciascun sistema di approvvigionamento idrico.

Gli Stati membri garantiscono che i parametri elencati al punto 2 vengano sottoposti a monitoraggio con la frequenza di campionamento stabilita al punto 3.

2.Elenco dei parametri

Group A ð 1. ï Parametri ð fondamentali ï — gruppo A

Occorre controllare i seguenti parametri (gruppo A) secondo la frequenza di cui alla tabella 1 del punto 3:

a)Escherichia coli (E. coli), batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, conduttività;

b)altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, e, se del caso, attraverso la valutazione del rischio di cui alla parte C.

In circostanze specifiche, ai parametri del gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:

a)ammonio e nitrito, se si utilizza la cloramina;

b)alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.

ò nuovo

Escherichia coli (E. coli), spore di Clostridium perfringens, e colifaci somatici sono considerati "parametri fondamentali" e non possono essere oggetto di una valutazione del rischio connesso alla fornitura conformemente alla parte C del presente allegato. Essi sono sempre controllati alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 2.

ê 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I

Parametri — gruppo B

Al fine di determinare la conformità con tutti i valori parametrici stabiliti alla presente direttiva occorre controllare tutti gli altri parametri non previsti nel gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo 5, alla frequenza indicata nella tabella 1 del punto 3.

ê 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I

23. Frequenza di campionamento

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

Volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento

(cfr. note 1 and 2)

m3

Parametri — gruppo A numero di campioni all'anno

(cfr. nota 3)

Parametri — gruppo B numero di campioni all'anno

≤ 100

> 0

(cfr. nota 4)

> 0

(cfr. nota 4)

> 100

≤ 1000

4

1

> 1000

≤ 10000

4

+ 3

per ogni 1 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

1

+ 1

per ogni 4 500 m3/d e relativa frazione del volume totale

> 10000

≤ 100000

3

+ 1

per ogni 10 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

> 100000

12

+ 1

per ogni 25 000 m3/d e relativa frazione del volume totale

ò nuovo

Tutti i parametri stabiliti conformemente all'articolo 5 sono controllati almeno alla frequenza indicata nella seguente tabella, tranne qualora una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base di una valutazione del rischio connesso alla fornitura effettuata conformemente all'articolo 9 e alla parte C del presente allegato:

Tabella 1

Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità

Volume (m3) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di approvvigionamento

Numero minimo di campioni all'anno

≤ 100

10a

> 100

≤ 1 000

10a

> 1 000

≤ 10 000

50b

> 10 000

≤ 100 000

365

> 100 000

365

a: tutti i campioni devono essere prelevati nei periodi in cui il rischio che dei patogeni enterici resistano al trattamento è elevato.

b: almeno 10 campioni sono prelevati nei periodi in cui il rischio che dei patogeni enterici resistano al trattamento è elevato.

ê 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I

Nota 1:    una zona di approvvigionamento è una zona geograficamente definita all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata sostanzialmente uniforme.

Nota 2:    i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/(giorno*pro capite).

Nota 3:    la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio 4 300 m3/d = 16 campioni (quattro per i primi 1 000 m3/d + 12 per gli ulteriori 3 300 m3/d).

Nota 34:    gli Stati membri che hanno deciso di esentare singole forniture conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva applicano queste frequenze solo per le zone di approvvigionamento che distribuiscono tra 10 e 100 m3 al giorno.

ê 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I (adattato)

ð nuovo

PARTE C

Valutazione del rischio Ö connesso alla fornitura Õ

1.    Gli Stati membri possono prevedere la possibilità di derogare ai parametri e alle frequenze di campionamento di cui alla parte B, a condizione che effettuino una valutazione del rischio in conformità alla presente parte.

1.2.    La valutazione del rischio ð connesso alla fornitura ï di cui Ö all’articolo 9 Õ al punto 1 si basa sui principi generali della valutazione del rischio stabiliti secondo in norme internazionali quali la norma EN 15975-2 (Sicurezza della fornitura di acqua potabile — Linee guida per la gestione del rischio e degli eventi critici).

3.    La valutazione del rischio tiene conto dei risultati provenienti dai programmi di monitoraggio stabiliti dall'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, e dall'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 per i corpi idrici individuati conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, che forniscono più di 100 m3 al giorno in media, in conformità con l'allegato V di tale direttiva.

2.4.    Sulla base dei risultati della ð A seguito di una ï valutazione del rischio ð connesso alla fornitura ï viene ampliato l'elenco dei parametri Ö considerati nel controllo Õ di cui al punto 2 della parte B e/o vengono aumentate le frequenze di campionamento di cui al punto 3 Ö stabilite Õ ndella parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

a)l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi imposti a norma dell'articolo 117, paragrafo 1;

b)è necessario procedere a ulteriori controlli ai fini dell'articolo 117, paragrafo 6;

c)è necessario fornire le necessarie garanzie di cui al punto 1, lettera a), della parte A;.

ò nuovo

(d)è necessario aumentare la frequenza di campionamento conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, lettera a).

ê 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I (adattato)

ð nuovo

3.5.    Sulla base dei risultati della ð A seguito di una ï valutazione del rischio ð connesso alla fornitura ï, possono essere ridotti l'elenco dei parametri Ö considerati nel controllo Õ di cui al punto 2 della parte B e le frequenze di campionamento di cui al punto 3 Ö stabilite Õ ndella parte B, a condizione che si osservino Ö tutte Õ le seguenti condizioni:

(a)la frequenza di campionamento per E. coli non deve essere inferiore a quella stabilita al punto 3 della parte B, quali che siano le circostanze;

(b)per tutti gli altri parametri:

(a)(i)l'ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all'origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine della sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 6;

(b)(ii)per ridurre la frequenza minima di campionamento di un parametro, come indicato al punto 3 della parte B, i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento devono Ö sono Õ tutti essere inferiori al 60% del valore parametrico;

(c)(iii)per rimuovere un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a controllo, come indicato al punto 2 della parte B, i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno tre anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento devono Ö sono Õ tutti essere inferiori al 30% del valore parametrico;

(d)(iv)la rimozione di un particolare Ö per rimuovere un Õ parametro di cui al punto 2 della parte B, dall'elenco di parametri da sottoporre a controllo Ö, la decisione è Õ deve basatarsi sui risultati della valutazione del rischio, sulla base dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'articolo 1;

(e)(v)è possibile Ö per Õ ridurre la frequenza di campionamento Ö di un parametro Õ oppure rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da controllare, come stabilito ai punti ii) e iii), solo se la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

ò nuovo

4.    I risultati del controllo, comprovanti il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere da b) a e), che siano già disponibili entro il [data di entrata in vigore della presente direttiva], possono essere utilizzati al fine di adeguare i controlli successivi alla valutazione dei rischi connessi alla fornitura a decorrere da tale data.

ê 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 1, e allegato I

ð nuovo

6.    Gli Stati membri provvedono affinché:

(a)le valutazioni del rischio siano approvate dalle loro autorità competenti; nonché

(b)siano disponibili informazioni che indicano che è stata eseguita una valutazione del rischio, unitamente a una sintesi dei risultati.

PARTE D

Metodi di campionamento e punti campionamento

1.I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dei punti in cui i valori devono essere rispettati, di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Nel caso di una rete di distribuzione, ogni Stato membro può prelevare campioni nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.

2.Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa i seguenti obblighi

(a)i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici (in particolare rame, piombo ð, Legionella ï e nichel) sono prelevati dal rubinetto del consumatore senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, gli Stati membri possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;

(b)i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati vanno prelevati in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).

3.Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che presso i rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità con la norma EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).

ê 1998/83

ALLEGATO III

SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI

ê 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 2 e allegato II, punto 1

Gli Stati membri garantiscono che i metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto della presente direttiva siano convalidati e documentati conformemente alla norma EN ISO/IEC -17025 o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. Gli Stati membri assicurano che i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applichino pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute.

In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla parte B, gli Stati membri assicurano che il controllo sia svolto applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

ê 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 2 e allegato II, punto 2, lettera a)

PARTE A

Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

ê 596/2009 Articolo 1 e allegato, punto 2.2

I seguenti metodi di analisi relativi ai parametri microbiologici sono forniti per riferimento, ogniqualvolta è disponibile un metodo CEN/ISO, o per orientamento, in attesa dell'eventuale futura adozione, da parte della Commissione, di ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO dei metodi per tali parametri. Gli Stati membri possono usare metodi alternativi, purché conformi alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

Tali misure relative ad ulteriori definizioni internazionali CEN/ISO, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 12, paragrafo 3.

ê 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 2, e allegato II, punto 2, lettera b)

ð nuovo

I metodi per i parametri microbiologici sono:

(a)Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (EN ISO 9308-1 o EN ISO 93082);

(b)Enterococchi (EN ISO 7899-2)

(c)Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266)

(d)enumerazione dei microrganismi coltivabili — conteggio delle colonie ð o conteggio degli eterotrofi su piastra ï a 22 °C (EN ISO 6222);

(e)enumerazione dei microrganismi coltivabili — conteggio delle colonie a 36 °C (EN ISO 6222);

(fe)Clostridium perfringens spore comprese (EN ISO 14189)

ò nuovo

(f)Torbidità (EN ISO 7027)

(g)Legionella (EN ISO 11731)

(h)Colifagi somatici (EN ISO 10705-2)

ê 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 2, e allegato II, punto 3, lettera a) (adattato)

PARTE B

Parametri chimici e degli indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione

ê 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 2, e allegato II, punto 3, lettera b) (adattato)

ð nuovo

1.Parametri chimici e degli indicatori

Per i parametri di cui alla tabella 1, le caratteristiche di prestazione specificate esigono che il metodo di analisi utilizzato debba essere Ö è Õ quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione [definito nell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/90/CE della Commissione 4 ] del 30%, o inferiore, del valore parametrico pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella tabella 1. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore parametrico di cui allae partei B e C dell'allegato I.

Fino al 31 dicembre 2019 gli Stati membri possono consentire l'uso di «esattezza», «precisione» e «limite di rilevazione», quali specificati nella tabella 2, in quanto insieme alternativo di caratteristiche di prestazione rispetto al «limite di quantificazione» e all'«incertezza di misura» specificati, rispettivamente, nel primo paragrafo e nella tabella 1.

L'incertezza di misura indicata nella tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori parametrici di cui all'allegato I.

Tabella 1

Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»

Parametri

Incertezza di misura (cfr. nota 1)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Note

Alluminio

25

Ammonio

40

ð Acrilammide ï

ð 30 ï

Antimonio

40

Arsenico

30

Benzo(a)pirene

50

cfr. nota 25

Benzene

40

ð Beta estradiolo (50-28-2) ï

ð 50 ï

ð Bisfenolo A ï

ð 50 ï

Boro

25

Bromato

40

Cadmio

25

Cloruro

15

ð Clorato ï

ð 30 ï

ð Clorite ï

ð 30 ï

Cromo

30

Conduttività

20

Rame

25

Cianuro

30

cfr. nota 36

1,2-dicloroetano

40

ð Epicloridrina ï

ð 30 ï

Fluoruro

20

ð Acidi aloacetici ï

ð 50 ï

Concentrazione in ioni idrogeno (espresso in unità pH)

0,2

cfr. nota 7

Ferro

30

Piombo

25

Manganese

30

Mercurio

30

ð Microcistina-LR ï

ð 30 ï

Nichel

25

Nitratio

15

Nitritio

20

ð Nonilfenolo ï

ð 50 ï

Ossidabilità

50

cfr. nota 8

AntiparassitariPesticidi

30

cfr. nota 49

ð PFAS ï

ð 50 ï

Idrocarburi policiclici aromatici

ð 30 ï50

cfr. nota 510

Selenio

40

Sodio

15

Solfato

15

Tetracloroetilene

30

cfr. nota 611

Tricloroetene

40

cfr. nota 611

Trialometano totale

40

cfr. nota 510

Carbonio organico totale (TOC)

30

cfr. nota 12

Torbidità

30

cfr. nota 13

ð Uranio ï

ð 30 ï

ð Vinilcloruro ï

ð 50 ï

Acrilammide, epicloroidrina e cloruro di vinile da controllare secondo le specifiche del prodotto.

Tabella 2

Le caratteristiche di prestazione minima «esattezza», «precisione» e «limite di rilevazione» — possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2019

Parametri

Esattezza (cfr. nota 2)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Precisione (cfr. nota 3)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Limite di rilevazione (cfr. nota 4)

% del valore parametrico (ad eccezione che per il pH)

Note

Alluminio

10

10

10

Ammonio

10

10

10

Antimonio

25

25

25

Arsenico

10

10

10

Benzo(a)pirene

25

25

25

Benzene

25

25

25

Boro

10

10

10

Bromato

25

25

25

Cadmio

10

10

10

Cloruro

10

10

10

Cromo

10

10

10

Conduttività

10

10

10

Rame

10

10

10

Cianuro

10

10

10

cfr. nota 6

1,2-dicloroetano

25

25

10

Fluoruro

10

10

10

Concentrazione in ioni idrogeno (espresso in unità pH)

0,2

0,2

cfr. nota 7

Ferro

10

10

10

Piombo

10

10

10

Manganese

10

10

10

Mercurio

20

10

20

Nichel

10

10

10

Nitrato

10

10

10

Nitrito

10

10

10

Ossidabilità

25

25

10

cfr. nota 8

Pesticidi

25

25

25

cfr. nota 9

Idrocarburi policiclici aromatici

25

25

25

cfr. nota 10

Selenio

10

10

10

Sodio

10

10

10

Solfato

10

10

10

Tetracloroetilene

25

25

10

cfr. nota 11

Tricloroetene

25

25

10

cfr. nota 11

Trialometano totale

25

25

10

cfr. nota 10

Torbidità

25

25

25

Acrilammide, epicloroidrina e cloruro di vinile da controllare secondo le specifiche del prodotto.

ê 2015/1787 Articolo 1, paragrafo 2, e allegato II, punto 3, lettera c) (adattato)

ð nuovo

2.Note allae tabellae 1 e 2

Nota 1

L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura (k = 2) è la percentuale del valore parametrico indicato nella tabella, ð o qualsiasi valore più stringente ï o una percentuale superiore. L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.

Nota 2

L'esattezza è la misura di un errore sistematico, cioè la differenza fra il valore medio di numerose misurazioni ripetute e il loro valore vero. La norma ISO 5725 riporta ulteriori specifiche.

Nota 3

La precisione è la misura di un errore casuale ed è generalmente espressa come la deviazione standard (nell'ambito di un singolo lotto di campioni e fra lotti) dell'intervallo di variabilità dei risultati rispetto alla media. La precisione accettabile è pari al doppio della deviazione standard relativa. Questo termine è definito in maniera più completa nella norma ISO 5725.

Nota 4

Il limite di rilevazione è pari a::

tre volte la deviazione standard all'interno di un lotto di un campione naturale contenente una concentrazione poco elevata del parametro; oppure

cinque volte la deviazione standard del campione bianco (all'interno di un lotto).

Nota 25

In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60%).

Nota 36

Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.    

Nota 7

I valori di esattezza, precisione e incertezza di misura sono espressi in unità pH.

Nota 8

Metodo di riferimento: EN ISO 8467

Nota 49

Le caratteristiche di prestazione dei singoli antiparassitaripesticidi vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi antiparassitaripesticidi è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30%, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80%.

Nota 510

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25% del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.

Nota 611

Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50% del valore parametrico che figura nella parte B dell'allegato I.

Nota 12

L'incertezza di misura va stimata a livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Utilizzare le linee guida CEN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC).

Nota 13

L'incertezza di misura va stimata a livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma EN ISO 7027.

ê 1998/83 (adattato)

ALLEGATO IV

SCADENZE PER IL RECEPIMENTO NEL DIRITTO NAZIONALE E PER L'APPLICAZIONE

Direttiva 80/778/CEE

Recepimento 17.7.1982

Applicazione 17.7.1985

Tutti gli Stati membri eccetto Spagna, Portogallo e nuovi Länder tedeschi

Direttiva 81/858/CEE

(adeguamento per l'adesione della Grecia)

Atto di adesione di Spagna e Portogallo

Spagna:    Recepimento    Applicazione

1.1.1986    1.1.1986

Portogallo:    Recepimento    Applicazione

1.1.1986    1.1.1989

Direttiva 90/656/CEE per i nuovi Länder della Germania

Atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia

Austria:    Recepimento    Applicazione

1.1.1995    1.1.1995

Finlandia:    Recepimento    Applicazione

1.1.1995    1.1.1995

Svezia:    Recepimento    Applicazione

1.1.1995    1.1.1995

Direttiva 91/692/CEE

Articoli 1—14

Applicazione 31.12.1995

Articolo 15

Modificato con effetto dall'1.1.1981

Modificato con effetto dall'1.1.1986

Modificato con effetto dall'1.1.1995

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 17(a) inserito

Articolo 18

Articolo 19

Modificato

Modificato

Articolo 20

Articolo 21

ê 1998/83 (adattato)

ALLEGATO V

TAVOLA DI EQUIVALENZA

Presente direttiva

Direttiva 80/778/CEE

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 11

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2, prima sentenza

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2, seconda sentenza

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafi 2 e 3

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 1

Articoli 9, paragrafo 1, e 10, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafi da 2 a 6

Articolo 9, paragrafo 7

Articoli 9, paragrafo 2, e 10, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 8

Articolo 10

Articolo 8

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 13

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 14

Articolo 12, paragrafi 2 e 3

Articolo 15

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafi da 2 a 5

Articolo 17, lettera a) (inserito dalla direttiva 91/ 692/CEE)

Articolo 14

Articolo 19

Articolo 15

Articolo 20

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 18

Articolo 18

Articolo 19

Articolo 21

ò nuovo

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI DA FORNIRE AL PUBBLICO ONLINE

Le seguenti informazioni sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate:

(1)individuazione del pertinente fornitore di servizi idrici;

(2)i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'allegato I, parti A e B, compresa la frequenza di campionamento e l'ubicazione dei punti di campionamento, pertinenti per la zona di interesse dell'utente, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5. I risultati dei controlli non devono essere superiori a:

(a)un mese, per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni;

(b)sei mesi, per i fornitori di acqua di grandi dimensioni;

(c)un anno, per i fornitori di acqua di piccole dimensioni;

(3)in caso di superamento dei valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 5, le informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo o un link che dia accesso a tali informazioni;

(4)una sintesi della pertinente valutazione dei rischi connessi alla fornitura;

(5)informazioni sui seguenti indicatori parametrici e i relativi valori di parametro:

(a)colorazione;

(b)pH (concentrazione di ioni di idrogeno);

(c)conduttività;

(d)ferro;

(e)manganese;

(f)odore;

(g)gusto;

(h)durezza;

(i)minerali, anioni/cationi disciolti in acqua;

borato BO3-

carbonato CO32-

cloruro Cl-

fluoruro F-

idrogeno carbonato HCO3-

nitrato NO3-

nitrito NO2-

fosfato PO43-

biossido di silicio SiO2

solfato SO42-

solfuro S2-

alluminio Al

ammonio NH4+

calcio Ca

magnesio Mg

potassio K

sodio Na

Questi valori di parametro e altri composti non ionizzati e oligoelementi possono essere indicati con un valore di riferimento e/o una spiegazione;

(6)consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico;

(7)per i fornitori di acqua di grandissime dimensioni, informazioni annuali su:

(a)la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza, compresi i tassi di perdita e il consumo energetico per metro cubo di acqua erogata;

(b)la gestione e la governance del fornitore di acqua, compresa la composizione del consiglio di amministrazione;

(c)la quantità di acqua fornita ogni anno e le tendenze;

(d)la struttura dei costi relativi alla tariffa applicata ai consumatori per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, presentando almeno i costi relativi al consumo energetico per metro cubo di acqua erogata, i provvedimenti da essi adottati ai fini della valutazione dei pericoli a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, il trattamento e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano, la raccolta e il trattamento delle acque reflue, e i costi relativi ai provvedimenti presi ai fini dell'articolo 13, nei casi in cui tali provvedimenti siano stati adottati dai fornitori di acqua;

(e)l'importo degli investimenti considerati necessari dal fornitore per garantire la sostenibilità finanziaria dell'erogazione dei servizi idrici (compresa la manutenzione delle infrastrutture) e l'importo degli investimenti effettivamente ricevuto o recuperato;

(f)i procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati;

(g)una sintesi e statistiche dei reclami dei consumatori e delle soluzioni apportate ai problemi con indicazione della tempistica e dell'adeguatezza;

(8)su richiesta, accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti (2) e (3), risalenti fino a 10 anni precedenti.

é

ALLEGATO V

Parte A

Direttiva abrogata
e successivi atti di modifica

(di cui all'articolo 23)

Direttiva 98/83/CE del Consiglio
(GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32)

Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1)

Solo allegato II, punto 29

Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14)

Solo punto 2.2 dell'allegato

Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione
(GU L 260 del 7.10.2015, pag. 6)

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno

(di cui all'articolo 23)

Direttiva

Termine di recepimento

98/83/CE

25 dicembre 2000

(UE) 2015/1787

27 ottobre 2017

ALLEGATO VI

Tavola di concordanza

Direttiva 98/83/EC

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, frase introduttiva

Articolo 2, punti 1 e 2

Articolo 2, punti 1 e 2

-

Articolo 2, punti da 3 a 8

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafi 1e 2

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Articolo 6, lettere da a) a c)

Articolo 6, paragrafo 1, lettera d)

-

Articolo 6, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 3

-

-

Articolo 7

-

Articolo 8

Articolo 9

-

Articolo 10

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 2, frase introduttiva

-

Articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a c)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 4

-

Articolo 7, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 4, frase introduttiva

Articolo 7, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 11, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 11, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

-

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 3, primo comma

-

Articolo 12, paragrafo 3, secondo comma

-

Articolo 12, paragrafo 4, lettere da a) a c)

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafi da 5 a 7

-

Articolo 9

-

Articolo 10

-

-

Articolo 13

-

Articolo 14

-

Articolo 15

-

Articolo 16

-

Articolo 17

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1, primo comma

-

Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 2

-

-

Articolo 18, paragrafo 2

-

Articolo 19

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, primo comma

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2, secondo comma

-

Articolo 12, paragrafo 3

-

Articolo 13

-

Articolo 14

-

Articolo 15

-

-

Articolo 21

Articolo 17, paragrafi 1e 2

Articolo 22, paragrafi 1e 2

Articolo 16, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafo 2

-

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 24

Articolo 19

Articolo 25

Allegato I, parte A

Allegato I, parte A

Allegato I, parte B

Allegato I, parte B

Allegato I, parte C

-

-

Allegato I, parte C

Allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere da a) a c)

Allegato II, parte A, paragrafo 2, primo comma

Allegato II, parte A, paragrafo 2, primo comma

-

Allegato II, parte A, paragrafo 2 secondo comma e tabella

Allegato II, parte A, paragrafo 2, secondo comma

Allegato II, parte A, paragrafo 2, terzo comma

Allegato II, parte A, paragrafo 3

-

Allegato II, parte A, paragrafo 4

Allegato II, parte A, paragrafo 3

Allegato II, parte B, paragrafo 1

-

Allegato II, parte B, paragrafo 2

Allegato II, parte B, paragrafo 1

Allegato II, parte B, paragrafo 3

Allegato II, parte B, paragrafo 2

Allegato II, parte C, paragrafo 1

-

Allegato II, parte C, paragrafo 2

Allegato II, parte C, paragrafo 1

Allegato II, parte C, paragrafo 3

-

Allegato II, parte C, paragrafo 4

Allegato II, parte C, paragrafo 2

Allegato II, parte C, paragrafo 5

Allegato II, parte C, paragrafo 3

-

Allegato II, parte C, paragrafo 4

Allegato II, parte C, paragrafo 6

-

Allegato II, parte D, paragrafi da 1 a 3

Allegato II, parte D, paragrafi da 1 a 3

Allegato III, primo e secondo comma

Allegato III, primo e secondo comma

Allegato III, parte A, primo e secondo comma

-

Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a f)

Allegato III, parte A, terzo comma, lettere da a) a h)

Allegato III, parte B, paragrafo 1, primo comma

Allegato III, parte B, paragrafo 1, primo comma

Allegato III, parte B, paragrafo 1, secondo comma

-

Allegato III, parte B, paragrafo 1, terzo comma e tabella 1

Allegato III, parte B, paragrafo 1, secondo comma e tabella 1

Allegato III, parte B, paragrafo 1, tabella 2

-

Allegato III, parte B, paragrafo 2

Allegato III, parte B, paragrafo 2

Allegato IV

-

Allegato V

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Allegato IV

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Allegato V

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Allegato VI

(1)    Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
(2)    Da aggiungere dopo l'esito dello studio attualmente in corso.
(3)    Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(4)    Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).