COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.11.2017
COM(2017) 645 final
2017/0287(NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). A tale riguardo, il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (il «regolamento di base») fissa gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.
La fissazione delle possibilità di pesca si inserisce in un ciclo di gestione annuale (biennale nel caso degli stock di acque profonde). Ciò non osta tuttavia all'attuazione di strategie di gestione a lungo termine. Molti dei piani di gestione vigenti sono obsoleti, in quanto non sono compatibili con gli obiettivi stabiliti nel regolamento di base o i loro valori biologici di riferimento sono cambiati nel frattempo. Per questo motivo la Commissione ha presentato, il 3 agosto 2016, una proposta di piano pluriennale per il Mare del Nord e a breve intende presentare una proposta di piano pluriennale per l'Oceano Atlantico.
La presente proposta contiene possibilità di pesca che l'Unione stabilisce in modo autonomo. Tuttavia essa comprende anche possibilità di pesca definite nel quadro di consultazioni bilaterali o multilaterali nel settore della pesca. Le possibilità di pesca così definite danno luogo a una ripartizione interna fra gli Stati membri in base al principio di stabilità relativa.
Pertanto la presente proposta riguarda, oltre agli stock per i quali l'Unione decide autonomamente:
·gli stock condivisi, ossia quelli gestiti congiuntamente con la Norvegia nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o relativi alle consultazioni degli Stati costieri nel quadro della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);
·le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione «pm» (pro memoria). Ciò si deve al fatto che:
–il parere relativo ad alcuni stock non è disponibile al momento in cui è adottata la proposta, oppure
–alcune limitazioni delle catture e altre raccomandazioni delle pertinenti ORGP sono pendenti in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte, oppure
–i dati relativi ad alcuni stock delle acque groenlandesi e a quelli condivisi o scambiati con la Norvegia e con altri paesi terzi non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni con questi paesi, previste per novembre e dicembre 2017, oppure
–per alcuni TAC il parere è pervenuto ma la valutazione è tuttora in corso.
Approccio adottato per la fissazione delle possibilità di pesca
Come di consueto, la Commissione ha riesaminato la situazione cui devono far fronte le proposte relative alle possibilità di pesca nel quadro della comunicazione annuale della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca (COM(2017) 368, in seguito denominata «la comunicazione»). La comunicazione offre una panoramica dello stato degli stock fondata sui risultati dei pareri scientifici disponibili.
In risposta alla richiesta della Commissione, il 30 giugno 2017 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato pareri annuali sulla maggior parte degli stock ittici oggetto della presente proposta. Il CIEM ha tenuto conto degli orientamenti illustrati dalla Commissione nella sua comunicazione.
I pareri scientifici formulati dal CIEM dipendono essenzialmente dai dati disponibili: soltanto per gli stock per i quali si dispone di dati sufficienti e affidabili è possibile effettuare valutazioni esaurienti, stimare le dimensioni dello stock e prevedere le sue possibili reazioni ai vari scenari di sfruttamento («tabelle delle opzioni di cattura»). In presenza di dati sufficienti, gli organismi scientifici possono fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questi pareri vanno sotto il nome di «pareri MSY». Negli altri casi gli organismi scientifici si basano sull'approccio precauzionale per formulare raccomandazioni sul livello auspicabile delle possibilità di pesca. La metodologia seguita dal CIEM a tale riguardo è illustrata nel materiale da esso pubblicato relativo all'attuazione dei pareri per gli stock per i quali si dispone di dati limitati.
Tutte le possibilità di pesca proposte corrispondono ai pareri scientifici ricevuti dalla Commissione con riguardo allo stato degli stock, che sono stati utilizzati secondo quanto indicato nella comunicazione.
Obbligo di sbarco istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013
L'obbligo di sbarco istituito dal regolamento di base della PCP diventerà progressivamente applicabile dal 2015 al 2019. Nel 2019 tale obbligo sarà applicabile a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono soggette all'obbligo di sbarco alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque nord-occidentali e sud-occidentali dell'Atlantico. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato regolamenti delegati che stabiliscono piani specifici in materia di rigetti. Nel 2016 gli Stati membri hanno presentato raccomandazioni comuni aggiornate volte a estendere progressivamente l'obbligo di sbarco a decorrere dal 1º gennaio 2017. L'applicazione dell'obbligo di sbarco prosegue nel 2017 e gli Stati membri hanno presentato raccomandazioni comuni per le attività di pesca che saranno soggette a tale obbligo a decorrere dal 1º gennaio 2018.
Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, e in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta delle possibilità di pesca deve riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, tenendo conto del fatto che i rigetti non sono più autorizzati. Tale operazione è effettuata sulla base dei pareri scientifici ricevuti per gli stock ittici nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base della PCP. Le possibilità di pesca dovrebbero inoltre essere fissate in conformità di altre disposizioni pertinenti, vale a dire l'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali).
Pertanto la Commissione proporrà integrazioni dei TAC per gli stock per i quali l'obbligo di sbarco entrerà in vigore nel 2018. Se catture provenienti da uno stesso stock devono essere sbarcate nell'ambito di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco nel 2018, ma altre catture provenienti dal medesimo stock possono continuare a essere rigettate (perché prelevate nell'ambito di attività di pesca per le quali l'obbligo di sbarco diventerà applicabile nel 2018 e 2019), la Commissione proporrà, sulla base dei migliori dati disponibili, integrazioni dei TAC corrispondenti ai quantitativi che dovranno essere sbarcati.
Tali maggiorazioni saranno calcolate sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri. In attesa di ricevere i dati, si è deciso per ora di includere nella proposta della Commissione quantitativi non maggiorati. Le maggiorazioni saranno applicate non appena si disporrà dei dati necessari per calcolarle.
Si deve infine tener conto dei legami tra il regolamento di base della PCP e il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio. Quest'ultimo stabilisce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare sulla base delle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, un altro meccanismo di flessibilità è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si possono applicare in aggiunta alla flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Misure relative all'anguilla europea
Il ciclo di vita dell'anguilla europea è complesso, poiché si tratta di un pesce di elevata longevità con un'area di distribuzione molto vasta: dati recenti indicano che le anguille depongono le uova nel mar dei Sargassi e che le larve, portate dalle correnti oceaniche, raggiungono la piattaforma continentale europea e nordafricana, dove si trasformano in anguille cieche prima di penetrare nelle acque continentali.
Il parere scientifico periodico stabilisce che «(...) quando si applica l'approccio precauzionale all'anguilla europea, tutti gli impatti antropogenici (ad esempio, pesca ricreativa e commerciale in tutte le fasi, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio e inquinamento) che riducono la produzione e la migrazione delle anguille argentate dovrebbero essere ridotti o mantenuti quanto più possibile vicino a zero».
Tenuto conto del parere del CIEM, è importante che tutte le attività di pesca rivolte ai riproduttori cessino fino a quando non si osservino prove evidenti di miglioramento dello stato dello stock. Data la gravità di tale parere, in attesa di soluzioni a più lungo termine è opportuno vietare ogni attività di pesca dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM e nel Mar Baltico per il 2018.
Misure relative alla spigola
Le misure relative alla spigola saranno stabilite sulla base del parere scientifico del CIEM che sarà pubblicato il 24 ottobre 2017.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento di base della PCP.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri che, a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento di base, provvedono a loro volta a ripartirle tra le regioni o gli operatori secondo le modalità che ritengono opportune. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.
La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.
•Scelta dello strumento
Strumento proposto: regolamento.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Il regolamento sulle possibilità di pesca viene ripetutamente riveduto nel corso dell'anno al fine di introdurre le modifiche necessarie per tener conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi.
•Consultazioni dei portatori di interessi
a)Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti
La Commissione ha consultato le parti interessate (in particolare tramite i consigli consultivi - CC) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2018.
Inoltre la Commissione ha seguito gli orientamenti delineati nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 definitivo), che stabilisce i principi del cosiddetto "processo di anticipazione" (front-loading).
b)Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione
Le risposte alla suddetta comunicazione della Commissione sulle possibilità di pesca rispecchiano i pareri espressi dalle parti interessate sulla valutazione realizzata dalla Commissione riguardo alla stato delle risorse e alle modalità per garantire soluzioni di gestione adeguate. Tali risposte sono state prese in considerazione dalla Commissione all'atto di formulare la proposta.
•Assunzione e uso di perizie
Quanto alla metodologia utilizzata, come già indicato la Commissione ha consultato il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali del CIEM e sono formulati conformemente al memorandum d'intesa concordato con la Commissione.
L'obiettivo ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel regolamento di base della PCP, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, che dispone che «deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock». Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. Come già osservato, per alcuni stock sono effettivamente disponibili informazioni sui livelli di rendimento massimo sostenibile. Tali stock comprendono quelli più importanti in termini di volume di catture e valore commerciale, come il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo.
La realizzazione dell'obiettivo legato all'MSY può richiedere in alcuni casi una riduzione dei tassi di mortalità per pesca e/o delle catture. A tale riguardo la presente proposta fa ricorso ai pareri relativi all'MSY, ove disponibili. In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca, quando sono proposti TAC sulla base dei pareri relativi all'MSY, i TAC corrispondono al livello che, secondo tali pareri, garantirebbe il conseguimento dell'obiettivo MSY nel 2018. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2018.
Per gli stock per i quali si dispone di dati limitati gli organismi consultivi scientifici formulano raccomandazioni in merito alla necessità di ridurre o stabilizzare le catture o consentirne l'aumento. In molti casi, nei suoi pareri il CIEM ha fornito indicazioni quantitative su tali variazioni, sulla base del metodo da esso applicato consistente nel limitare al massimo al 20% l'aumento o la riduzione delle catture da un anno all'altro, a titolo di precauzione. Tali indicazioni sono state utilizzate per fissare i TAC proposti. Nei casi in cui non si disponeva di pareri scientifici si è seguito l'approccio precauzionale, riducendo i TAC del 20% a titolo di precauzione.
Per alcuni stock (in particolare stock distribuiti su una vasta area, squali e razze), i pareri saranno formulati nel corso dell'autunno. Una volta ricevuti tali pareri, la presente proposta dovrà essere aggiornata di conseguenza. Infine, come sopra menzionato, per taluni stock i pareri sono utilizzati per l'attuazione dei piani di gestione.
•Valutazione d'impatto
L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.
La proposta mira a evitare approcci a breve termine e favorisce decisioni volte a garantire la sostenibilità a lungo termine e, previo parere positivo del CIEM e/o dello CSTEP, tiene quindi conto delle iniziative delle parti interessate e dei consigli consultivi. Inoltre la proposta di riforma della PCP è stata debitamente elaborata dalla Commissione sulla base di una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891), nell'ambito della quale è stato analizzato l'obiettivo dell'MSY. Nelle conclusioni tale obiettivo è stato individuato come una condizione necessaria per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.
Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock condivisi con i paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente le misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), in particolare per quanto riguarda i requisiti per la gestione dello sforzo.
•Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Le misure proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'attuazione delle disposizioni del regolamento e il controllo del rispetto di tali disposizioni saranno effettuati conformemente all'attuale politica comune della pesca.
2017/0287 (NLE)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.
(2)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.
(3)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
(4)È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.
(5)L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'obbligo di sbarco si applica alle specie che definiscono le attività di pesca. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo, per un periodo massimo di tre anni, in preparazione della piena attuazione dell'obbligo di sbarco.
(6)Le possibilità di pesca per gli stock delle specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1° gennaio 2018 dovrebbero compensare i precedenti rigetti e dovrebbero essere basate su informazioni e consulenze scientifiche. Al fine di garantire un'equa compensazione per il pesce che era precedentemente rigettato e che dovrà essere sbarcato a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'aumento complementare dovrebbe essere calcolato secondo la seguente metodologia: il nuovo valore relativo agli sbarchi dovrebbe essere calcolato sottraendo dal valore del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) relativo alle catture totali i quantitativi che continueranno a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco; successivamente un aumento complementare applicato al valore relativo al TAC dovrebbe essere proporzionale alla variazione tra il nuovo valore calcolato per gli sbarchi e il precedente valore del CIEM relativo agli sbarchi.
(7)Per quanto riguarda lo stock di anguilla europea, il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. È pertanto necessario dare attuazione a tale parere istituendo un divieto di pesca di questa specie nel Mar Baltico, nel Kattegat, nello Skagerrak, nel Mare del Nord e nell'Oceano Atlantico (acque dell'Unione).
(8)[Le misure relative alla spigola saranno stabilite sulla base del parere scientifico del CIEM che sarà pubblicato il 24 ottobre 2017].
(9)Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico risiede nel cattivo stato di conservazione di questi stock e nel fatto che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei tassi di mortalità per pesca di tali specie, ma sono anzi ritenuti benefici per la loro conservazione. A decorrere dal 1° gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica devono essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.
(10)A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei regolamenti (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 302/2009 del Consiglio. L'obiettivo per lo stock di nasello meridionale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio è quello di ricostituire la biomassa degli stock interessati entro limiti di sicurezza biologica, mantenendoli in linea con i dati scientifici. Secondo i pareri scientifici, in assenza di dati definitivi su un obiettivo di biomassa dello stock riproduttore e tenendo conto dei cambiamenti nei limiti di sicurezza biologica, è opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca definiti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, fissare il TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile, come previsto dal CIEM.
(11)A seguito della recente definizione dei parametri di riferimento, per quanto riguarda lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni 6a, 7b e 8c (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le zone 6aS, 7b e 8c e l'altro per le zone 5b, 6b e 6aN). Secondo il CIEM per questi stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale non può essere applicato agli stock combinati e non è possibile fissare possibilità di pesca distinte per questi due stock, è istituito un TAC per consentire un volume limitato di catture nell'ambito di un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.
(12)Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.
(13)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC, il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4 di tale regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(14)Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.
(15)È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2018 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009.
(16)In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.
(17)All'11a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
(18)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.
(19)Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2018, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.
(20)Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia e le Isole Færøer, l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2018. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento [Questo considerando sarà aggiornato a seguito delle consultazioni].
(21)Nella riunione annuale del 2017, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione [Questo considerando sarà aggiornato a seguito della riunione annuale].
(22)Nella riunione annuale del 2017, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato una proroga del TAC e dei contingenti per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale e per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale e una proroga del TAC per il tonno albacora. Ha inoltre fissato un limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale, il pesce vela dell'Atlantico orientale e occidentale, ha stabilito un TAC per il pesce spada mediterraneo e ha confermato per il 2018 i TAC e i contingenti precedentemente stabiliti per il tonno rosso e il tonno obeso. Per quanto riguarda il marlin blu e il marlin bianco, l'ICCAT ha confermato per il 2018 i TAC predefiniti e ha accettato il piano di compensazione proposto dall'UE in seguito all'eccessivo sfruttamento da parte della Spagna nel 2014 e 2015. Come già avviene per lo stock di tonno rosso, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT debbano essere soggette ai limiti di cattura adottati da tale organizzazione. Inoltre, i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari almeno a 20 metri dediti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT dovrebbero essere soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione [Questo considerando sarà aggiornato a seguito della riunione annuale].
(23)Nella 35a riunione annuale del 2016 le parti della Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie per il 2016/2017 e 2017/2018. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2017 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento di tale contingente nel corso del 2016 [Questo considerando sarà aggiornato a seguito della riunione annuale].
(24)Nella riunione annuale del 2016, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares). Ha, inoltre, adottato una misura volta a ridurre l'utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e a limitare l'uso di navi d'appoggio. Poiché le attività delle navi d'appoggio e l'uso di FAD sono parte integrante dello sforzo di pesca messo in atto dalla flotta operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione [Questo considerando sarà aggiornato a seguito della riunione annuale].
(25)La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 30 gennaio al 3 febbraio 2018. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.
(26)Nella riunione annuale del 2017 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato una misura di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato per il periodo 2018-2020 e modificato la vigente misura di conservazione applicabile a tali specie per il 2017. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.
(27)Nella riunione annuale del 2016 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una misura di conservazione relativa a TAC biennali per l'austromerluzzo, il granchio rosso di fondale, i berici e lo Pseudopentaceros spp. È stato inoltre adottato un TAC biennale per il pesce specchio atlantico nella divisione B1, mentre è stato limitato a un anno il TAC per tali specie nel resto della zona della convenzione SEAFO. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO [Questo considerando sarà aggiornato a seguito della riunione annuale].
(28)Nella 13a riunione annuale la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha confermato le misure di conservazione e di gestione in vigore. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione [Questo considerando sarà aggiornato a seguito della riunione annuale].
(29)Nella 39a riunione annuale del 2017 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2018 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.
(30)Nella 40a riunione annuale del 2016 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato limiti di cattura e di sforzo per alcuni stock di piccoli pelagici per il 2017 e 2018 nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mar Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di catture stabiliti all'allegato IL sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.
(31)Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del relativo impatto marginale sugli stock di piccole specie pelagiche, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche.
(32)Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1º dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2017, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.
(33)Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in una nota verbale alla Norvegia del 25 ottobre 2016 in relazione a una normativa norvegese concernente la pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale, che secondo l'Unione non tiene conto delle specifiche disposizioni del trattato di Parigi e in particolare di quelle previste agli articoli 2 e 3 dello stesso. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatoria che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2018. Si ricorda che la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera. [Questo considerando sarà aggiornato alla luce dei possibili sviluppi]
(34)Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.
(35)Poiché talune disposizioni devono essere applicate su base continuativa, e al fine di evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2017 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018, è opportuno prevedere che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura continuino ad applicarsi all'inizio del 2019, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2019.
(36)Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione dello sforzo di pesca a esso assegnato conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(37)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro.
(38)Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2018, e di talune disposizioni specifiche riguardanti regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.
(39)Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1.Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.
2.Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:
a)i limiti di cattura per il 2018 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2019;
b)i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 25, 26 e 38 e nell'allegato IIE, nonché per quanto riguarda i dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices - FAD);
c)le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;
d)le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 27 per i periodi del 2017 e del 2018 indicati in tale disposizione.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1.Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:
a)pescherecci dell'Unione;
b)navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2.Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
a)«nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;
b)«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
c)«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
d)«totale ammissibile di catture» (TAC):
i)nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;
ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;
e)«contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f)«valutazioni analitiche»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
g)«apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione;
h)«registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
i)«giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Articolo 4
Zone di pesca
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:
a)«zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009;
b)«Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;
c)«Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;
d)«unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
–53° 30' N 15° 00' O,
–53° 30' N 11° 00' O,
–51° 30' N 11° 00' O,
–51° 30' N 13° 00' O,
–51° 00' N 13° 00' O,
–51° 00' N 15° 00' O,
–53° 30' N 15° 00' O,
e)«unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
–43° 00' N 8° 00' O,
–43° 00' N 10° 00' O,
–42° 00' N 10° 00' O,
–42° 00' N 8° 00' O,
f)«unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
–42° 00' N 8° 00' O,
–42° 00' N 10° 00' O,
–38° 30' N 10° 00' O,
–38° 30' N 9° 00' O,
–40° 00' N 9° 00' O,
–40° 00' N 8° 00' O,
g)«Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;
h)«zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
i)«zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
j)«zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale;
k)«zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico;
l)«zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004;
m)«zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica;
n)«zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano;
o)«zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale;
p)«zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale;
q)«sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;
r)«acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;
s)«zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC» la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:
–longitudine 150° O,
–longitudine 130° O,
–latitudine 4° S,
–latitudine 50° S.
TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 5
TAC e loro ripartizione
1.I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.
2.I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio e nelle relative disposizioni di applicazione.
Articolo 6
TAC stabiliti dagli Stati membri
1.I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.
2.I TAC stabiliti da uno Stato membro:
a)sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock, e
b)consentono:
i)se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2018 in poi;
ii)se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.
3.Entro il 15 marzo 2018 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:
a)i TAC adottati;
b)i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;
c)informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.
Articolo 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
1.La conservazione a bordo o lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:
a)le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure
b)le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.
2.Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.
Articolo 8
Limitazioni dello sforzo di pesca
Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:
a)allegato IIA per la gestione degli stock di passera di mare e sogliola nella sottozona CIEM 4;
b)allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM 8c e 9a, a esclusione del Golfo di Cadice;
c)allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e.
Articolo 9
Misure relative alla pesca della spigola
[Le misure relative alla spigola saranno stabilite sulla base del parere scientifico del CIEM che sarà pubblicato il 24 ottobre 2017].
Articolo 10
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca
1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:
a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
c)le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;
d)gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
e)i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
f)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
g)i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.
2.Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.
3.Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.
4.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Articolo 11
Periodi di divieto della pesca
1.Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2018: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosme, molva azzurra, molva e spinarolo.
Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:
Punto
|
Latitudine
|
Longitudine
|
1
|
52° 27' N
|
12° 19' O
|
2
|
52° 40' N
|
12° 30' O
|
3
|
52° 47' N
|
12° 39,600' O
|
4
|
52° 47' N
|
12° 56' O
|
5
|
52° 13,5' N
|
13 ° 53,830' O
|
6
|
51 ° 22' N
|
14 ° 24' O
|
7
|
51 ° 22' N
|
14 ° 03' O
|
8
|
52° 10' N
|
13 ° 25' O
|
9
|
52° 32' N
|
13 ° 07,500' O
|
10
|
52° 43' N
|
12° 55' O
|
11
|
52° 43' N
|
12° 43' O
|
12
|
52° 38,800' N
|
12° 37' O
|
13
|
52° 27' N
|
12° 23' O
|
14
|
52° 27' N
|
12° 19' O
|
In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.
2.La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2018.
Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4.
Articolo 12
Divieti
1.Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
(a)anguilla europea (Anguilla anguilla) avente lunghezza totale pari o superiore a 12 cm nelle acque dell'Unione della zona CIEM e nel Mar Baltico;
(b)razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e nella sottozona CIEM 4;
(c)pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;
(d)sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
(e)squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
(f)squalo elefante (Cetorhinus maximus) in tutte le acque;
(g)zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
(h)squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
(i)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
(j)sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;
(k)sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
(l)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
(m)smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;
(n)manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque;
(o)manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque;
(p)le seguenti specie di mobule in tutte le acque:
i)diavolo di mare (Mobula mobular);
ii)diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);
iii)diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);
iv)diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);
v)diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);
vi)razza di Munk (Mobula munkiana);
vii)diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);
viii)diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);
ix)diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);
(q)le seguenti specie di pesce sega (Pristidae) in tutte le acque:
i)pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);
ii)pesce sega nano (Pristis clavata);
iii)pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);
iv)pesce sega comune (Pristis pristis);
v)pesce sega verde (Pristis zijsron);
(r)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
(s)razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h e 7k;
(t)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;
(u)razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 7, 8, 9 e 10;
(v)pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;
(w)spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;
(x)squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 13
Trasmissione dei dati
Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.
Capo II
Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi
Articolo 14
Autorizzazioni di pesca
1.Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.
2.Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.
Capo III
Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca
Articolo 15
Trasferimenti e scambi di contingenti
1.Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.
2.Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.
3.La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.
4.Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.
5.Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2019 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.
Sezione 1
Zona della convenzione ICCAT
Articolo 16
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso
1.Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.
2.Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.
3.Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.
4.Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.
5.Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.
6.La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.
7.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7.
8.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 8.
Articolo 17
Pesca ricreativa
Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.
Articolo 18
Squali
1.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
2.È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.
3.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.
4.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
5.È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.
Sezione 2
Zona della convenzione CCAMLR
Articolo 19
Divieti e limiti di cattura
1.La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.
2.Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.
Articolo 20
Pesca sperimentale
1.Nel 2018 gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1° giugno 2018.
2.Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.
3.Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 m.
Articolo 21
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2017/2018
1.Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2017/2018 ne danno notifica alla Commissione entro il 1° maggio 2017 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2017.
2.La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.
3.Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.
4.Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:
a)dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;
b)un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.
5.Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
Sezione 3
Zona di competenza della IOTC
Articolo 22
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC
1.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.
2.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.
3.Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporti un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.
4.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.
5.Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.
Articolo 23
Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) derivanti e navi d'appoggio
1.Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 425 FAD derivanti in attività.
2.Il numero di navi d'appoggio dell'Unione non supera la metà dei pescherecci con reti da circuizione dell'Unione. Ai fini del presente paragrafo, il numero di navi d'appoggio dell'Unione e di pescherecci con reti da circuizione dell'Unione è stabilito in base al registro della IOTC delle navi in attività.
Articolo 24
Squali
1.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.
2.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.
3.Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.
Sezione 4
Zona della convenzione SPRFMO
Articolo 25
Pesca pelagica
1.Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.
2.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2017 a un livello totale di 78 600 di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.
3.Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, affinché comunichi tali informazioni al segretariato della SPRFMO.
Articolo 26
Pesca di fondo
1.Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2017 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.
2.Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.
Sezione 5
Zona della convenzione IATTC
Articolo 27
Pesca con reti da circuizione
1.La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:
a)
dalle ore 00.00 del 29 luglio alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2018 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2017 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
–le coste americane del Pacifico,
–longitudine 150° O,
–latitudine 40º N,
–latitudine 40º S;
b)dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2018 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:
–longitudine 96º O,
–longitudine 110º O,
–latitudine 4º N,
–latitudine 3º S.
2.Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1º aprile 2018, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.
3.Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.
4.Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:
a)se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
b)nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.
Articolo 28
Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) derivanti
1. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 450 FAD derivanti in attività nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato in attività quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di navi con reti da circuizione.
2. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare FAD nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e sono tenute a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di FAD identico a quello inizialmente utilizzato.
3.
Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i FAD in attività secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della IATTC.
Articolo 29
Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari
Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ogni Stato membro nella zona della convenzione IATTC non superano 500 tonnellate o le rispettive catture annuali di tonno obeso praticate nel 2001.
Articolo 30
Divieto di pesca di squali alalunga
1.Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.
3.Gli operatori delle navi:
a)registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);
b)comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.
Articolo 31
Divieto di pesca delle Mobulidae
Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di esemplari di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di Mobulidae, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.
Sezione 6
Zona della convenzione SEAFO
Articolo 32
Divieto di pesca degli squali di acque profonde
Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:
–gattuccio fantasma (Apristurus manis),
–squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),
–sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),
–sagrì atlantico (Etmopterus princeps),
–sagrì nano (Etmopterus pusillus),
–razze (Rajidae),
–squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),
–squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,
–spinarolo (Squalus acanthias).
Sezione 7
Zona della convenzione WCPFC
Articolo 33
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale
1.Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.
2.I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3.Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2017.
4.Gli Stati membri garantiscono che le catture accessorie di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con reti da circuizione non superino le 2 857 tonnellate nel 2017.
Articolo 34
Zona di divieto per la pesca con FAD
1.Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano FAD tra le ore 00.00 del 1° luglio 2017 e le ore 24.00 del 31 ottobre 2017. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun momento essa:
a)utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;
b)peschi su banchi avvalendosi di FAD.
2.Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.
3.Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:
a)nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;
b)se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure
c)in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.
Articolo 35
Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada
Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.
Articolo 36
Squali seta e squali alalunga
1.Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:
a)squali seta (Carcharhinus falciformis),
b)squali alalunga (Carcharhinus longimanus).
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.
Articolo 37
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC
1.Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui alla presente sezione.
2.Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 28, 29 e 30.
Sezione 8
Zona dell'accordo CGPM
Articolo 38
Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18
1.Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli registrati nel 2014, comunicati conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1343/2011, quali indicati nell'allegato IL del presente regolamento.
2.I pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di questi 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.
Sezione 9
Mare di Bering
Articolo 39
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering
È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.
TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE
Articolo 40
TAC
I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Færøer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.
Articolo 41
Autorizzazioni di pesca
I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste dal presente regolamento e dal capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.
Articolo 42
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie
Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 41.
Articolo 43
Divieti
1.Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:
(a)anguilla europea (Anguilla anguilla) avente lunghezza totale pari o superiore a 12 cm nelle acque dell'Unione della zona CIEM e nel Mar Baltico;
(b)
razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e nella sottozona CIEM 4;
(c)le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:
i)pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);
ii)pesce sega nano (Pristis clavata);
iii)pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);
iv)pesce sega comune (Pristis pristis);
v)pesce sega verde (Pristis zijsron);
(d)squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;
(e)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
(f)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
(g)sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;
(h)zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;
(i)smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;
(j)manta della barriera corallina (Manta alfredi) nelle acque dell'Unione;
(k)manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione;
(l)le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:
i)diavolo di mare (Mobula mobular);
ii)diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);
iii)diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);
iv)diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);
v)diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);
vi)razza di Munk (Mobula munkiana);
vii)diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);
viii)diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);
ix)diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);
(m)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;
(n)razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h e 7k;
(o)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10 e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 7, 8, 9 e 10;
(p)pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;
(q)spinarolo (Squalus acanthias) nella acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;
(r)squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.
2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 44
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 45
Disposizione transitoria
L'articolo 9, l'articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 12, 18, 19, 24, 30, 31, 32, 36, 39 e 43 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2019 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2019.
Articolo 46
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2018.
Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 19, 20 e 21 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 7.11.2017
COM(2017) 645 final
ALLEGATI
della
Proposta di regolamento del Consiglio
che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione
ALLEGATO IIA
SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELLA SOTTOZONA CIEM 4
1.AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1.Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1342/2008 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate in detto regolamento.
1.2.Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette servendosi di metodi di campionamento appropriati.
2.AUTORIZZAZIONI
Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
3.SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO
Lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento è il seguente:
Attrezzo regolamentato: BT1+BT2: sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm
Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni nella sottozona CIEM 4:
Attrezzo regolamentato
|
BE
|
DK
|
DE
|
NL
|
UK
|
BT1+BT2
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
4.GESTIONE
4.1.Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
4.2.Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.
4.3.Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.
5.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA
L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la sottozona CIEM 4.
6.TRASMISSIONE DEI DATI
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
ALLEGATO IIB
SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM 8c E 9a AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE
Capo I
Disposizioni generali
1.AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad esclusione del Golfo di Cadice.
2.DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato si intende per:
a)«gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
i)reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, e
ii)reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;
b)«attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
c)«zona»: le divisioni CIEM 8c e 9a, ad esclusione del Golfo di Cadice;
d)«periodo di gestione in corso»: il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;
e)«condizioni speciali»: le condizioni speciali di cui al punto 6.1.
3.LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ
Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.
Capo II
Autorizzazioni
4.NAVI AUTORIZZATE
4.1.Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
4.2.Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.
Capo III
Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione
5.NUMERO MASSIMO DI GIORNI
5.1.Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.
5.2.Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8% del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.
6.CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI GIORNI
6.1.Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui un peschereccio dell'Unione può essere autorizzato dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:
a)gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata in ciascuno dei due anni civili 2013 e 2014 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e
b)gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.
6.2.Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.
6.3.Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.
6.4.L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.
Tabella I
Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca
Condizioni speciali
|
Attrezzo regolamentato
|
Numero massimo di giorni
|
|
Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo
|
ES
|
126
|
|
|
FR
|
109
|
|
|
PT
|
113
|
6.1.a) e 6.1.b)
|
Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo
|
Illimitato
|
7.SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI
7.1.Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.
7.2.Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.
7.3.Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
a)l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
b)l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;
c)il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.
7.4.Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.
8.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
8.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
8.2.Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
8.3.I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
8.4.Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
a)gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
b)l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.
8.5.Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
8.6.Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.
8.7.Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.
9.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
9.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
9.2.Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
9.3.Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
9.4.Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
9.5.Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.
Capo IV
Gestione
10.OBBLIGO GENERALE
Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
11.PERIODI DI GESTIONE
11.1.Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
11.2.Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
11.3.Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.
Capo V
Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca
12.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
12.1.Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
12.2.Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
12.3.Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
12.4.Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.
12.5.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
13.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.
Capo VI
Obblighi di comunicazione
14.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA
L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.
15.RACCOLTA DEI DATI
Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.
16.TRASMISSIONE DEI DATI
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità del periodo di gestione in corso e di quello precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.
Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione
Stato membro
|
Attrezzo
|
Periodo di gestione
|
Dichiarazione dello sforzo cumulato
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione
Nome del campo
|
Numero massimo di caratteri/cifre
|
Allineamento(1) S(inistra)/D(estra)
|
Definizione e osservazioni
|
(1)
Stato membro
|
3
|
|
Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata
|
(2)
Attrezzo
|
2
|
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm
GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm
LL = palangari di fondo
|
(3)
Periodo di gestione
|
4
|
|
Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
|
(4)
Dichiarazione dello sforzo cumulato
|
7
|
D
|
Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione
|
(1)
Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
|
Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi
Stato membro
|
CFR
|
Marcatura esterna
|
Durata del periodo di gestione
|
Attrezzi notificati
|
Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati
|
Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati
|
Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati
|
Trasferimento di giorni
|
|
|
|
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(8)
|
(9)
|
Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi
Nome del campo
|
Numero massimo di caratteri/cifre
|
Allineamento(1)
S(inistra)/D(estra)
|
Definizione e osservazioni
|
(1)
Stato membro
|
3
|
|
Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata
|
(2)
CFR
|
12
|
|
Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)
Numero unico di identificazione di una nave
Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
|
(3)
Marcatura esterna
|
14
|
S
|
Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione(2)
|
(4)
Durata del periodo di gestione
|
2
|
S
|
Durata del periodo di gestione espressa in mesi
|
(5)
Attrezzi notificati
|
2
|
S
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm
GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm
LL = palangari di fondo
|
(6)
Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati
|
2
|
S
|
Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB
|
(7)
Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati
|
3
|
S
|
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
|
(8)
Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati
|
3
|
S
|
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
|
(9)
Trasferimento di giorni
|
4
|
S
|
Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»
|
(1)
Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
(2)
Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).
|
ALLEGATO IIC
SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e
Capo I
Disposizioni generali
1.AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1.Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM 7e.
1.2.Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:
a)nel periodo di gestione 2015 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;
b)non trasbordino pesce in mare verso altre navi;
c)ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2018 e il 31 gennaio 2019, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2018.
Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.
2.DEFINIZIONI
Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:
a)«gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:
i)sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;
ii)reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;
b)«attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;
c)«zona»: la divisione CIEM 7e;
d)«periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019.
3.LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ
Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.
Capo II
Autorizzazioni
4.NAVI AUTORIZZATE
4.1Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.
4.2Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.
4.3Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.
Capo III
Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione
5.NUMERO MASSIMO DI GIORNI
Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.
Tabella I
Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati
Attrezzo regolamentato
|
Numero massimo di giorni
|
Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm
|
BE
|
176
|
|
FR
|
188
|
|
UK
|
222
|
Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm
|
BE
|
176
|
|
FR
|
191
|
|
UK
|
176
|
6.SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI
6.1.Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.
6.2.Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.
6.3.Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
a)l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
b)il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.
6.4.Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.
7.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA
7.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.
7.2.Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.
7.3.I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.
7.4.Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:
a)gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;
b)l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.
7.5.Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
7.6.Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.
7.7.Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.
8.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA
8.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2018 e il 31 gennaio 2019) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.
8.2.Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.
8.3.Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.
8.4.Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
8.5.Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.
Capo IV
Gestione
9.OBBLIGO GENERALE
Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
10.PERIODI DI GESTIONE
10.1.Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.
10.2.Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.
10.3.Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.
Capo V
Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca
11.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO
11.1.Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.
11.2.Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.
11.3.Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.
11.4.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.
12.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI
Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.
Capo VI
Obblighi di comunicazione
13.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA
L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.
14.RACCOLTA DEI DATI
Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.
15.TRASMISSIONE DEI DATI
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2014 e 2015, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.
Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione
Stato membro
|
Attrezzo
|
Periodo di gestione
|
Dichiarazione dello sforzo cumulato
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione
Nome del campo
|
Numero massimo di caratteri/cifre
|
Allineamento(1)
S(inistra)/D(estra)
|
Definizione e osservazioni
|
(1)
Stato membro
|
3
|
|
Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata
|
(2)
Attrezzo
|
2
|
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
BT = sfogliare ≥ 80 mm
GN = reti da imbrocco < 220 mm
TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
|
(3)
Periodo di gestione
|
4
|
|
Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso
|
(4)
Dichiarazione dello sforzo cumulato
|
7
|
D
|
Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione
|
(1)
Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
|
Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi
Stato membro
|
CFR
|
Marcatura esterna
|
Durata del periodo di gestione
|
Attrezzi notificati
|
Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati
|
Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati
|
Trasferimento di giorni
|
|
|
|
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
N. 1
|
N. 2
|
N. 3
|
…
|
|
(1)
|
(2)
|
(3)
|
(4)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(5)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(6)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(7)
|
(8)
|
Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi
Nome del campo
|
Numero massimo di caratteri/cifre
|
Allineamento(1)
S(inistra)/D(estra)
|
Definizione e osservazioni
|
(1)
Stato membro
|
3
|
|
Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata
|
(2)
CFR
|
12
|
|
Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)
Numero unico di identificazione di una nave
Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra
|
(3)
Marcatura esterna
|
14
|
S
|
Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87
|
(4)
Durata del periodo di gestione
|
2
|
S
|
Durata del periodo di gestione espressa in mesi
|
(5)
Attrezzi notificati
|
2
|
S
|
Uno dei tipi di attrezzi seguenti:
BT = sfogliare ≥ 80 mm
GN = reti da imbrocco < 220 mm
TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm
|
(6)
Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati
|
3
|
S
|
Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati
|
(7)
Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati
|
3
|
S
|
Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato
|
(8)
Trasferimento di giorni
|
4
|
S
|
Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»
|
(1)
Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.
|
ALLEGATO IID
ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4
Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:
Zona di gestione del cicerello
|
Riquadri statistici CIEM
|
1r
|
31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5
|
2r
|
35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1
|
3r
|
41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0
|
4
|
38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0
|
5r
|
47–52 F1–F5
|
6
|
41–43 G0–G3; 44 G1
|
7r
|
47–52 E6–F0
|
Allegato IID, Appendice 1
ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO
ALLEGATO III
NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI
Zona di pesca
|
Attività di pesca
|
Numero di autorizzazioni di pesca
|
Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri
|
Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
|
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen
|
Aringa, a nord di 62° 00′ N
|
pm
|
DK
|
pm
|
pm
|
|
|
|
DE
|
pm
|
|
|
|
|
FR
|
pm
|
|
|
|
|
IE
|
pm
|
|
|
|
|
NL
|
pm
|
|
|
|
|
PL
|
pm
|
|
|
|
|
SV
|
pm
|
|
|
|
|
UK
|
pm
|
|
|
Specie demersali, a nord di 62° 00′ N
|
pm
|
DE
|
pm
|
pm
|
|
|
|
IE
|
pm
|
|
|
|
|
ES
|
pm
|
|
|
|
|
FR
|
pm
|
|
|
|
|
PT
|
pm
|
|
|
|
|
UK
|
pm
|
|
|
|
|
Non assegnate
|
pm
|
|
|
Sgombro(1)
|
Non pertinente
|
Non pertinente
|
pm
|
|
Specie industriali, a sud di 62° 00′ N
|
pm
|
DK
|
pm
|
pm
|
|
|
|
UK
|
pm
|
|
Acque delle Isole Færøer
|
Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer
|
pm
|
BE
|
pm
|
pm
|
|
|
|
DE
|
pm
|
|
|
|
|
FR
|
pm
|
|
|
|
|
UK
|
pm
|
|
|
Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O
|
pm (2)
|
Non pertinente
|
pm
|
|
Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.
|
pm
|
BE
|
pm
|
pm
|
|
|
|
DE
|
pm
|
|
|
|
|
FR
|
pm
|
|
|
|
|
UK
|
pm
|
|
|
Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sudovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O
|
pm
|
DE (3)
|
pm
|
pm (4)
|
|
|
|
FR (3)
|
pm
|
|
|
Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco
|
pm
|
Non pertinente
|
pm (4)
|
|
Pesca del melù. Il numero totale di licenze di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»
|
pm
|
DE
|
pm
|
pm
|
|
|
|
DK
|
pm
|
|
|
|
|
FR
|
pm
|
|
|
|
|
NL
|
pm
|
|
|
|
|
UK
|
pm
|
|
|
|
|
SE
|
pm
|
|
|
|
|
ES
|
pm
|
|
|
|
|
IE
|
pm
|
|
|
|
|
PT
|
pm
|
|
|
Pesca con palangari
|
pm
|
UK
|
pm
|
pm
|
|
Sgombro
|
pm
|
DK
|
pm
|
pm
|
|
|
|
BE
|
pm
|
|
|
|
|
DE
|
pm
|
|
|
|
|
FR
|
pm
|
|
|
|
|
IE
|
pm
|
|
|
|
|
NL
|
pm
|
|
|
|
|
SE
|
pm
|
|
|
|
|
UK
|
pm
|
|
|
Aringa, a nord di 62° 00′ N
|
pm
|
DK
|
pm
|
pm
|
|
|
|
DE
|
pm
|
|
|
|
|
IE
|
pm
|
|
|
|
|
FR
|
pm
|
|
|
|
|
NL
|
pm
|
|
|
|
|
PL
|
pm
|
|
|
|
|
SE
|
pm
|
|
|
|
|
UK
|
pm
|
|
I, IIb (5)
|
Attività di pesca della grancevola artica con nasse
|
pm
|
EE
|
pm
|
Non applicabile
|
|
|
|
ES
|
pm
|
|
|
|
|
LV
|
pm
|
|
|
|
|
LT
|
pm
|
|
|
|
|
PL
|
pm
|
|
(1)
Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.
(2)
Questi dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.
(3)
Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.
(4)
Questi dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».
(5)
La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.
|
ALLEGATO IV
ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT
1.Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale
Spagna
|
pm
|
Francia
|
pm
|
Unione
|
pm
|
2.Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo
Spagna
|
pm
|
Francia
|
pm
|
Italia
|
pm
|
Cipro
|
pm
|
Malta
|
pm2
|
Unione
|
pm
|
3.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento
Croazia
|
pm
|
Italia
|
pm
|
Unione
|
pm
|
4.Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Tabella A
|
Numero di pescherecci
|
|
Cipro
|
Grecia
|
Croazia
|
Italia
|
Francia
|
Spagna
|
Malta
|
Pescherecci con reti da circuizione
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Pescherecci con palangari
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Pescherecci con lenze e canne
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Pescherecci con lenze a mano
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Pescherecci da traino
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Altri pescherecci artigianali
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
pm
|
Tabella B
|
Capacità totale espressa in stazza lorda
|
|
Cipro
|
Croazia
|
Grecia
|
Italia
|
Francia
|
Spagna
|
Malta
|
Pescherecci con reti da circuizione
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
Pescherecci con palangari
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
Pescherecci con lenze e canne
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
Pescherecci con lenze a mano
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
Pescherecci da traino
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
Altri pescherecci artigianali
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
da fissare
|
5.Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro
|
Numero di tonnare
|
Spagna
|
pm
|
Italia
|
pm
|
Portogallo
|
pm
|
6.Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo
Tabella A
Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso
|
|
Numero di allevamenti
|
Capacità (in tonnellate)
|
Spagna
|
pm
|
pm
|
Italia
|
pm
|
pm
|
Grecia
|
pm
|
pm
|
Cipro
|
pm
|
pm
|
Croazia
|
pm
|
pm
|
Malta
|
pm
|
pm
|
Tabella B
Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)
|
Spagna
|
pm
|
Italia
|
pm
|
Grecia
|
pm
|
Cipro
|
pm
|
Croazia
|
pm
|
Malta
|
pm
|
Portogallo
|
pm
|
7.Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:
Stato membro
|
Numero massimo di navi
|
Irlanda
|
pm
|
Spagna
|
pm
|
Francia
|
pm
|
Regno Unito
|
pm
|
Portogallo
|
pm
|
8.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:
Stato membro
|
Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione
|
Numero massimo di pescherecci con palangari
|
Spagna
|
pm
|
pm
|
Francia
|
pm
|
pm
|
Portogallo
|
pm
|
pm
|
Unione
|
pm
|
pm
|
ALLEGATO V
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
PARTE A
DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR
Specie bersaglio
|
Zona
|
Periodo di divieto
|
Squali (tutte le specie)
|
Zona della convenzione
|
pm
|
Notothenia rossii
|
FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare
FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali
FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud
|
pm
|
Pesci a pinne
|
FAO 48.1. Antartico(1)
FAO 48.2. Antartico(1)
|
pm
|
Gobionotothen gibberifrons
Chaenocephalus aceratus
Pseudochaenichthys georgianus
Lepidonotothen squamifrons
Patagonotothen guntheri
Electrona carlsbergi(1)
|
FAO 48.3.
|
pm
|
Dissostichus spp.
|
FAO 48.5. Antartico
|
pm
|
Dissostichus spp.
|
FAO 88.3. Antartico(1)
FAO 58.5.1. Antartico(1) (2)
FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20′ E(1)
FAO 58.4.4. Antartico(1) (2)
FAO 58.6. Antartico(1) (2)
FAO 58.7. Antartico(1)
|
pm
|
Lepidonotothen squamifrons
|
FAO 58.4.4.(1) (2)
|
pm
|
Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides
|
FAO 58.5.2. Antartico
|
pm
|
Dissostichus mawsoni
|
FAO 48.4. Antartico(1) nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O
|
pm
|
(1)
Tranne per scopi di ricerca scientifica.
(2)
Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).
|
PARTE B
TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2016/2017
Sottozona/
Divisione
|
Regione
|
Campagna
|
SSRU
|
Limiti di cattura del Dissostichus mawsoni (t)
|
|
Limite applicabile alle catture accessorie (t)
|
|
|
|
SSRU
|
Limite
|
|
|
Razze
|
Macrourus spp.
|
Altre specie
|
58.4.1.
|
Tutta la divisione
|
pm
|
A, B, D, F, H
|
pm
|
pm
|
5841-1
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
C (incluse 58.4.1_1, 58.4. 1_2)
|
pm
|
|
5841-2
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
|
|
5841-3
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
E (58.4.1_3, 58.4.1_4)
|
pm
|
|
5841-4
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
|
|
5841-5
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
G (incluse 58.4.1_5, 58.4.1_6)
|
pm
|
|
5841-6
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
|
|
|
pm
|
pm
|
pm
|
58.4.2.
|
Tutta la divisione
|
pm
|
A, B, C, D
|
pm
|
pm
|
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
E (inclusa 58.4.2_1)
|
pm
|
|
|
|
|
|
58.4.3a.
|
Tutta la divisione 58.4.3a._1
|
pm
|
|
pm
|
pm
|
|
pm
|
pm
|
pm
|
|
|
|
Non pertinente
|
pm
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
pm
|
|
|
|
|
|
88.1.
|
Tutta la sottozona
|
pm
|
A, D, E, F, M
|
pm
|
pm
|
|
|
|
|
|
|
B, C, G
|
pm
|
|
A, D, E, F, M
|
pm
|
A, D, E, F, M
|
pm
|
A, D, E, F, M
|
pm
|
|
|
|
H, I, K
|
pm
|
|
B, C, G
|
pm
|
B, C, G
|
pm
|
B, C, G
|
pm
|
|
|
|
J, L
|
pm
|
|
H, I, K
|
pm
|
H, I, K
|
pm
|
H, I, K
|
pm
|
|
|
|
|
pm
|
|
J, L
|
pm
|
J, L
|
pm
|
J, L
|
pm
|
88.2.
|
|
pm
|
A, B, I
|
pm
|
pm
|
|
pm
|
|
|
|
|
|
C, D, E, F, G (da 88.2_1 a 88.2_4)
|
pm
|
|
A, B
|
pm
|
A, B
|
pm
|
A, B
|
pm
|
|
|
|
H
|
pm
|
|
C, D, E, F, G, H, I
|
pm
|
C, D, E, F, G, H, I
|
pm
|
C, D, E, F, G, H, I
|
pm
|
|
|
Allegato V, parte B, Appendice
Elenco delle piccole unità di ricerca (Small scale research units — SSRU)
Regione
|
SSRU
|
Confine
|
48.6
|
A
|
Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.
|
|
B
|
Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.
|
|
C
|
Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.
|
|
D
|
Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.
|
|
E
|
Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
F
|
Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
G
|
Da 50° S 1°30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30′ E, verso nord fino a 50° S.
|
58.4.1
|
A
|
Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.
|
|
B
|
Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
C
|
Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
D
|
Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
E
|
Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
F
|
Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
G
|
Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
H
|
Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.
|
58.4.2
|
A
|
Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62 ° S.
|
|
B
|
Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.
|
|
C
|
Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.
|
|
D
|
Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.
|
|
E
|
Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.
|
58.4.3a
|
A
|
Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.
|
58.4.3b
|
A
|
Da 56° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S.
|
|
B
|
Da 60° S 73°10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S.
|
|
C
|
Da 59° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S.
|
|
D
|
Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.
|
|
E
|
Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.
|
58.4.4
|
A
|
Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.
|
|
B
|
Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.
|
|
C
|
Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.
|
|
D
|
Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.
|
58.6
|
A
|
Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.
|
|
B
|
Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.
|
|
C
|
Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.
|
|
D
|
Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.
|
58.7
|
A
|
Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.
|
88.1
|
A
|
Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
B
|
Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
C
|
Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.
|
|
D
|
Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.
|
|
E
|
Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.
|
|
F
|
Da 68°30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30′ S.
|
|
G
|
Da 66°40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40′ S.
|
|
H
|
Da 70°50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50′ S.
|
|
I
|
Da 70° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 70° S.
|
|
J
|
Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.
|
|
K
|
Da 73° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 73° S.
|
|
L
|
Da 76° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 76° S.
|
|
M
|
Da 73° S sulla costa in prossimità di 169°30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.
|
88.2
|
A
|
Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.
|
|
B
|
Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.
|
|
C
|
Da 70°50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50′ S.
|
|
D
|
Da 70°50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50′ S.
|
|
E
|
Da 70°50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50′ S.
|
|
F
|
Da 70°50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50′ S.
|
|
G
|
Da 70°50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.
|
|
H
|
Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.
|
|
I
|
Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.
|
88.3
|
A
|
Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.
|
|
B
|
Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.
|
|
C
|
Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.
|
|
D
|
Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.
|
PARTE C
ALLEGATO 21-03/A
NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA
Informazioni generali
Membro:
Campagna di pesca:
Nome della nave:
Livello di catture previsto (in tonnellate):
Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):
Sottozone e divisioni in cui si intende pescare
Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.
Sottozona/Divisione
|
Selezionare la casella corrispondente
|
48.1
|
□
|
48.2
|
□
|
48.3
|
□
|
48.4
|
□
|
58.4.1
|
□
|
58.4.2
|
□
|
Tecnica di pesca:
|
Selezionare la casella corrispondente
|
|
□ Rete da traino convenzionale
|
|
□ Sistema di pesca continua
|
|
□ Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino
|
|
□ Altri metodi: precisare
|
Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato
Tipo di prodotto
|
Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B)(1)
|
Congelato intero
|
|
Bollito
|
|
Farina
|
|
Olio
|
|
Altro prodotto, precisare
|
|
(1)
Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio
|
Configurazione delle reti
Misure delle reti
|
Rete 1
|
Rete 2
|
Altra(e) rete(i)
|
Apertura della rete (bocca)
|
|
|
|
Apertura verticale massima (m)
|
|
|
|
Apertura orizzontale massima (m)
|
|
|
|
Circonferenza dell'apertura della rete(1) (m)
|
|
|
|
Area dell'apertura (m2)
|
|
|
|
Dimensione media delle maglie nella rete(3) (mm)
|
Esterna(2)
|
Interna(2)
|
Esterna(2)
|
Interna(2)
|
Esterna(2)
|
Interna(2)
|
1a parte della rete
|
|
|
|
|
|
|
2a parte della rete
|
|
|
|
|
|
|
3a parte della rete
|
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
|
Parte finale della rete (sacco)
|
|
|
|
|
|
|
(1)
Prevista in condizioni operative.
(2)
Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.
(3)
Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.
|
Schema(i) delle reti:
Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:
1.lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);
2.l'apertura di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad esempio losanga) e materiale (ad esempio polipropilene);
3.la costruzione della maglia (ad esempio annodata, fusa);
4.i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.
Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini
Schema(i) del dispositivo:
Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.
Raccolta di dati acustici
Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.
Tipo (ad esempio ecoscandaglio, sonar)
|
|
|
|
Fabbricante
|
|
|
|
Modello
|
|
|
|
Frequenze del trasduttore (kHz)
|
|
|
|
Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):
Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).
ALLEGATO 21-03/B
ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO
Metodo
|
Equazione (kg)
|
Parametro
|
|
|
Descrizione
|
Tipo
|
Metodo di stima
|
Unità di misura
|
Volume del serbatoio
|
W*L*H*ρ*1 000
|
W = larghezza del serbatoio
|
Costante
|
Misura all'inizio della pesca
|
m
|
|
|
L = lunghezza del serbatoio
|
Costante
|
Misura all'inizio della pesca
|
m
|
|
|
ρ = fattore di conversione del volume in peso
|
Variabile
|
Conversione del volume in peso
|
kg/litro
|
|
|
H = profondità del krill antartico nel serbatoio
|
Per cala
|
Osservazione diretta
|
m
|
Flussometro(1)
|
V*Fkrill*ρ
|
V = volume di krill antartico e acqua combinati
|
Per1 cala
|
Osservazione diretta
|
litro
|
|
|
Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione
|
Per1 cala
|
Correzione volume flussometro
|
|
|
|
ρ = fattore di conversione del volume in peso
|
Variabile
|
Conversione del volume in peso
|
kg/litro
|
Flussometro(2)
|
(V*ρ)–M
|
V = volume della pasta di krill antartico
|
Per1 cala
|
Osservazione diretta
|
litro
|
|
|
M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso
|
Per1 cala
|
Osservazione diretta
|
kg
|
|
|
ρ = densità della pasta di krill antartico
|
Variabile
|
Osservazione diretta
|
kg/litro
|
Bilancia di flusso
|
M*(1–F)
|
M = peso di krill antartico e acqua combinati
|
Per2 cala
|
Osservazione diretta
|
kg
|
|
|
F = proporzione di acqua nel campione
|
Variabile
|
Correzione peso bilancia di flusso
|
|
Vassoio
|
(M–Mtray)*N
|
Mtray = peso del vassoio vuoto
|
Costante
|
Osservazione diretta prima della pesca
|
kg
|
|
|
M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati
|
Variabile
|
Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento
|
kg
|
|
|
N = numero di vassoi
|
Per cala
|
Osservazione diretta
|
|
Conversione in farina
|
Mmeal*MCF
|
Mmeal = peso di farina prodotta
|
Per cala
|
Osservazione diretta
|
kg
|
|
|
MCF = coefficiente di conversione in farina
|
Variabile
|
Conversione della farina in krill antartico intero
|
|
Volume del sacco
|
W*H*L*ρ*π/4*1 000
|
W = larghezza del sacco
|
Costante
|
Misura all'inizio della pesca
|
m
|
|
|
H = altezza del sacco
|
Costante
|
Misura all'inizio della pesca
|
m
|
|
|
ρ = fattore di conversione del volume in peso
|
Variabile
|
Conversione del volume in peso
|
kg/litro
|
|
|
L = lunghezza del sacco
|
Per cala
|
Osservazione diretta
|
m
|
Altro
|
Precisare
|
|
|
|
|
(1)
Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
(2)
Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.
|
Tappe e frequenza delle osservazioni
Volume del serbatoio
|
All'inizio della pesca
|
Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)
|
Ogni mese(1)
|
Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio
|
Ogni cala
|
Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).
|
|
Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
|
Flussometro(1)
|
Prima della pesca
|
Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
|
Più di una volta al mese(1)
|
Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro
|
Ogni cala(2)
|
Ottenere un campione dal flussometro e:
|
|
misurare il volume (ad esempio 10 litri) di krill antartico e acqua combinati
|
|
stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato
|
|
Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
|
Flussometro(2)
|
Prima della pesca
|
Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)
|
Ogni settimana(1)
|
Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente
|
Ogni cala(2)
|
Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro
|
|
Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
|
Bilancia di flusso
|
Prima della pesca
|
Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)
|
Ogni cala(2)
|
Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:
|
|
misurare il peso di krill antartico e acqua combinati
|
|
stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato
|
|
Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
|
Vassoio
|
Prima della pesca
|
Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)
|
Ogni cala
|
Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)
|
|
Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)
|
|
Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
|
Conversione in farina
|
Ogni mese(1)
|
Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero
|
Ogni cala
|
Misurare il peso di farina prodotta
|
|
Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
|
Volume del sacco
|
All'inizio della pesca
|
Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)
|
Ogni mese(1)
|
Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal sacco
|
Ogni cala
|
Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)
|
|
Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)
|
_________________
(1)
Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.
(2)
Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.
|
ALLEGATO VI
ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC
1.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC
Stato membro
|
Numero massimo di navi
|
Capacità (stazza lorda)
|
Spagna
|
pm
|
pm
|
Francia
|
pm
|
pm
|
Portogallo
|
pm
|
pm
|
Italia
|
pm
|
pm
|
Unione
|
pm
|
pm
|
2.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC
Stato membro
|
Numero massimo di navi
|
Capacità (stazza lorda)
|
Spagna
|
pm
|
pm
|
Francia
|
pm(1)
|
pm
|
Portogallo
|
pm
|
pm
|
Regno Unito
|
pm
|
pm
|
Unione
|
pm
|
pm
|
(1)
Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.
|
3.Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.
4.Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.
ALLEGATO VII
ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC
Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC
ALLEGATO VIII
LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE
Stato di bandiera
|
Attività di pesca
|
Numero di autorizzazioni di pesca
|
Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento
|
Norvegia
|
Aringa, a nord di 62° 00′ N
|
pm
|
pm
|
Isole Færøer
|
Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30′ N), 2a, 4a (a nord di 59° N)
Sugarello, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h
|
pm
|
pm
|
|
Aringa, a nord di 62° 00′ N
|
pm
|
pm
|
|
Aringa, 3a
|
pm
|
pm
|
|
Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)
|
pm
|
pm
|
|
Molva e brosmio
|
pm
|
pm
|
|
Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30′ N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00′ O)
|
pm
|
pm
|
|
Molva azzurra
|
pm
|
pm
|
Venezuela(1)
|
Lutiani (acque della Guyana francese)
|
pm
|
pm
|
(1)
Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.
|