Bruxelles, 7.11.2017

COM(2017) 645 final

2017/0287(NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock ittici a livelli che siano compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP). A tale riguardo, il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca (il «regolamento di base») fissa gli obiettivi per le proposte annuali relative ai limiti di cattura e dello sforzo di pesca al fine di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle attività di pesca dell'Unione.

La fissazione delle possibilità di pesca si inserisce in un ciclo di gestione annuale (biennale nel caso degli stock di acque profonde). Ciò non osta tuttavia all'attuazione di strategie di gestione a lungo termine. Molti dei piani di gestione vigenti sono obsoleti, in quanto non sono compatibili con gli obiettivi stabiliti nel regolamento di base o i loro valori biologici di riferimento sono cambiati nel frattempo. Per questo motivo la Commissione ha presentato, il 3 agosto 2016, una proposta di piano pluriennale per il Mare del Nord 1 e a breve intende presentare una proposta di piano pluriennale per l'Oceano Atlantico.

La presente proposta contiene possibilità di pesca che l'Unione stabilisce in modo autonomo. Tuttavia essa comprende anche possibilità di pesca definite nel quadro di consultazioni bilaterali o multilaterali nel settore della pesca. Le possibilità di pesca così definite danno luogo a una ripartizione interna fra gli Stati membri in base al principio di stabilità relativa.

Pertanto la presente proposta riguarda, oltre agli stock per i quali l'Unione decide autonomamente:

·gli stock condivisi, ossia quelli gestiti congiuntamente con la Norvegia nel Mare del Nord e nello Skagerrak, o relativi alle consultazioni degli Stati costieri nel quadro della Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC);

·le possibilità di pesca derivanti da accordi conclusi nel quadro di organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).

Nella presente proposta alcune possibilità di pesca recano l'annotazione «pm» (pro memoria). Ciò si deve al fatto che:

il parere relativo ad alcuni stock non è disponibile al momento in cui è adottata la proposta, oppure

alcune limitazioni delle catture e altre raccomandazioni delle pertinenti ORGP sono pendenti in quanto le rispettive riunioni annuali non si sono ancora svolte, oppure

i dati relativi ad alcuni stock delle acque groenlandesi e a quelli condivisi o scambiati con la Norvegia e con altri paesi terzi non saranno disponibili fino al termine delle consultazioni con questi paesi, previste per novembre e dicembre 2017, oppure

per alcuni TAC il parere è pervenuto ma la valutazione è tuttora in corso.

Approccio adottato per la fissazione delle possibilità di pesca

Come di consueto, la Commissione ha riesaminato la situazione cui devono far fronte le proposte relative alle possibilità di pesca nel quadro della comunicazione annuale della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca (COM(2017) 368, in seguito denominata «la comunicazione»). La comunicazione offre una panoramica dello stato degli stock fondata sui risultati dei pareri scientifici disponibili.

In risposta alla richiesta della Commissione, il 30 giugno 2017 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha formulato pareri annuali sulla maggior parte degli stock ittici oggetto della presente proposta. Il CIEM ha tenuto conto degli orientamenti illustrati dalla Commissione nella sua comunicazione.

I pareri scientifici formulati dal CIEM dipendono essenzialmente dai dati disponibili: soltanto per gli stock per i quali si dispone di dati sufficienti e affidabili è possibile effettuare valutazioni esaurienti, stimare le dimensioni dello stock e prevedere le sue possibili reazioni ai vari scenari di sfruttamento («tabelle delle opzioni di cattura»). In presenza di dati sufficienti, gli organismi scientifici possono fornire una stima degli adeguamenti da apportare alle possibilità di pesca affinché gli stock possano produrre il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questi pareri vanno sotto il nome di «pareri MSY». Negli altri casi gli organismi scientifici si basano sull'approccio precauzionale per formulare raccomandazioni sul livello auspicabile delle possibilità di pesca. La metodologia seguita dal CIEM a tale riguardo è illustrata nel materiale da esso pubblicato relativo all'attuazione dei pareri per gli stock per i quali si dispone di dati limitati 2 .

Tutte le possibilità di pesca proposte corrispondono ai pareri scientifici ricevuti dalla Commissione con riguardo allo stato degli stock, che sono stati utilizzati secondo quanto indicato nella comunicazione.

Obbligo di sbarco istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013

L'obbligo di sbarco istituito dal regolamento di base della PCP diventerà progressivamente applicabile dal 2015 al 2019. Nel 2019 tale obbligo sarà applicabile a tutti gli stock soggetti a limiti di cattura. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono soggette all'obbligo di sbarco alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque nord-occidentali e sud-occidentali dell'Atlantico. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e in conformità dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato regolamenti delegati che stabiliscono piani specifici in materia di rigetti. Nel 2016 gli Stati membri hanno presentato raccomandazioni comuni aggiornate volte a estendere progressivamente l'obbligo di sbarco a decorrere dal 1º gennaio 2017. L'applicazione dell'obbligo di sbarco prosegue nel 2017 e gli Stati membri hanno presentato raccomandazioni comuni per le attività di pesca che saranno soggette a tale obbligo a decorrere dal 1º gennaio 2018.

Con l'introduzione dell'obbligo di sbarco, e in conformità dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la proposta delle possibilità di pesca deve riferirsi non più al quantitativo sbarcato, ma a quello catturato, tenendo conto del fatto che i rigetti non sono più autorizzati. Tale operazione è effettuata sulla base dei pareri scientifici ricevuti per gli stock ittici nelle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base della PCP. Le possibilità di pesca dovrebbero inoltre essere fissate in conformità di altre disposizioni pertinenti, vale a dire l'articolo 16, paragrafo 1 (che fa riferimento al principio della stabilità relativa) e paragrafo 4 (che fa riferimento agli obiettivi della politica comune della pesca e alle disposizioni previste nei piani pluriennali).

Pertanto la Commissione proporrà integrazioni dei TAC per gli stock per i quali l'obbligo di sbarco entrerà in vigore nel 2018. Se catture provenienti da uno stesso stock devono essere sbarcate nell'ambito di attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco nel 2018, ma altre catture provenienti dal medesimo stock possono continuare a essere rigettate (perché prelevate nell'ambito di attività di pesca per le quali l'obbligo di sbarco diventerà applicabile nel 2018 e 2019), la Commissione proporrà, sulla base dei migliori dati disponibili, integrazioni dei TAC corrispondenti ai quantitativi che dovranno essere sbarcati.

Tali maggiorazioni saranno calcolate sulla base dei dati trasmessi dagli Stati membri. In attesa di ricevere i dati, si è deciso per ora di includere nella proposta della Commissione quantitativi non maggiorati. Le maggiorazioni saranno applicate non appena si disporrà dei dati necessari per calcolarle.

Si deve infine tener conto dei legami tra il regolamento di base della PCP e il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio. Quest'ultimo stabilisce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità di cui agli articoli 3 e 4 per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico. A norma dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4, in particolare sulla base delle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, un altro meccanismo di flessibilità è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si possono applicare in aggiunta alla flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Misure relative all'anguilla europea

Il ciclo di vita dell'anguilla europea è complesso, poiché si tratta di un pesce di elevata longevità con un'area di distribuzione molto vasta: dati recenti indicano che le anguille depongono le uova nel mar dei Sargassi e che le larve, portate dalle correnti oceaniche, raggiungono la piattaforma continentale europea e nordafricana, dove si trasformano in anguille cieche prima di penetrare nelle acque continentali.

Il parere scientifico periodico stabilisce che «(...) quando si applica l'approccio precauzionale all'anguilla europea, tutti gli impatti antropogenici (ad esempio, pesca ricreativa e commerciale in tutte le fasi, centrali idroelettriche, stazioni di pompaggio e inquinamento) che riducono la produzione e la migrazione delle anguille argentate dovrebbero essere ridotti o mantenuti quanto più possibile vicino a zero» 3 .

Tenuto conto del parere del CIEM, è importante che tutte le attività di pesca rivolte ai riproduttori cessino fino a quando non si osservino prove evidenti di miglioramento dello stato dello stock. Data la gravità di tale parere, in attesa di soluzioni a più lungo termine è opportuno vietare ogni attività di pesca dell'anguilla europea nelle acque dell'Unione della zona CIEM e nel Mar Baltico per il 2018.

Misure relative alla spigola

Le misure relative alla spigola saranno stabilite sulla base del parere scientifico del CIEM che sarà pubblicato il 24 ottobre 2017.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della politica comune della pesca e sono conformi alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Gli obblighi dell'Unione in materia di sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche vive trovano il loro fondamento giuridico nell'articolo 2 del regolamento di base della PCP.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione secondo quanto previsto all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per il seguente motivo: la PCP è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio proposto assegna possibilità di pesca agli Stati membri che, a norma degli articoli 16 e 17 del regolamento di base, provvedono a loro volta a ripartirle tra le regioni o gli operatori secondo le modalità che ritengono opportune. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il regolamento sulle possibilità di pesca viene ripetutamente riveduto nel corso dell'anno al fine di introdurre le modifiche necessarie per tener conto dei più recenti pareri scientifici e di altri sviluppi.

Consultazioni dei portatori di interessi

a)Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

La Commissione ha consultato le parti interessate (in particolare tramite i consigli consultivi - CC) e gli Stati membri riguardo all'approccio da essa prospettato per le varie proposte relative alle possibilità di pesca sulla base della sua comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2018.

Inoltre la Commissione ha seguito gli orientamenti delineati nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo "Migliorare il processo di consultazione sulla gestione comunitaria della pesca" (COM(2006) 246 definitivo), che stabilisce i principi del cosiddetto "processo di anticipazione" (front-loading).

b)Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Le risposte alla suddetta comunicazione della Commissione sulle possibilità di pesca rispecchiano i pareri espressi dalle parti interessate sulla valutazione realizzata dalla Commissione riguardo alla stato delle risorse e alle modalità per garantire soluzioni di gestione adeguate. Tali risposte sono state prese in considerazione dalla Commissione all'atto di formulare la proposta.

Assunzione e uso di perizie

Quanto alla metodologia utilizzata, come già indicato la Commissione ha consultato il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM). I pareri del CIEM si basano su un parere quadro elaborato dai gruppi di esperti e dagli organi decisionali del CIEM e sono formulati conformemente al memorandum d'intesa concordato con la Commissione.

L'obiettivo ultimo è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Questo obiettivo è stato espressamente integrato nel regolamento di base della PCP, in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, che dispone che «deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e [...] entro il 2020 per tutti gli stock». Ciò riflette l'impegno assunto dall'Unione con riguardo alle conclusioni del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002 e al relativo piano di attuazione. Come già osservato, per alcuni stock sono effettivamente disponibili informazioni sui livelli di rendimento massimo sostenibile. Tali stock comprendono quelli più importanti in termini di volume di catture e valore commerciale, come il nasello, il merluzzo bianco, la rana pescatrice, la sogliola, i lepidorombi, l'eglefino e lo scampo.

La realizzazione dell'obiettivo legato all'MSY può richiedere in alcuni casi una riduzione dei tassi di mortalità per pesca e/o delle catture. A tale riguardo la presente proposta fa ricorso ai pareri relativi all'MSY, ove disponibili. In linea con gli obiettivi della politica comune della pesca, quando sono proposti TAC sulla base dei pareri relativi all'MSY, i TAC corrispondono al livello che, secondo tali pareri, garantirebbe il conseguimento dell'obiettivo MSY nel 2018. Tale approccio segue i principi illustrati nella comunicazione sulle possibilità di pesca per il 2018.

Per gli stock per i quali si dispone di dati limitati gli organismi consultivi scientifici formulano raccomandazioni in merito alla necessità di ridurre o stabilizzare le catture o consentirne l'aumento. In molti casi, nei suoi pareri il CIEM ha fornito indicazioni quantitative su tali variazioni, sulla base del metodo da esso applicato consistente nel limitare al massimo al 20% l'aumento o la riduzione delle catture da un anno all'altro, a titolo di precauzione. Tali indicazioni sono state utilizzate per fissare i TAC proposti. Nei casi in cui non si disponeva di pareri scientifici si è seguito l'approccio precauzionale, riducendo i TAC del 20% a titolo di precauzione.

Per alcuni stock (in particolare stock distribuiti su una vasta area, squali e razze), i pareri saranno formulati nel corso dell'autunno. Una volta ricevuti tali pareri, la presente proposta dovrà essere aggiornata di conseguenza. Infine, come sopra menzionato, per taluni stock i pareri sono utilizzati per l'attuazione dei piani di gestione.

Valutazione d'impatto

L'ambito di applicazione del regolamento sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, del trattato.

La proposta mira a evitare approcci a breve termine e favorisce decisioni volte a garantire la sostenibilità a lungo termine e, previo parere positivo del CIEM e/o dello CSTEP, tiene quindi conto delle iniziative delle parti interessate e dei consigli consultivi. Inoltre la proposta di riforma della PCP è stata debitamente elaborata dalla Commissione sulla base di una valutazione d'impatto (SEC(2011) 891), nell'ambito della quale è stato analizzato l'obiettivo dell'MSY. Nelle conclusioni tale obiettivo è stato individuato come una condizione necessaria per conseguire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca delle ORGP e gli stock condivisi con i paesi terzi, la presente proposta attua essenzialmente le misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli impatti potenziali delle possibilità di pesca vengono esaminati nella fase preparatoria e in quella di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali, nell'ambito dei quali vengono fissate, d'intesa con parti terze, le possibilità di pesca dell'Unione.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (dell'Unione o nazionali), in particolare per quanto riguarda i requisiti per la gestione dello sforzo.

Diritti fondamentali

Non pertinente.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Le misure proposte non hanno alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'attuazione delle disposizioni del regolamento e il controllo del rispetto di tali disposizioni saranno effettuati conformemente all'attuale politica comune della pesca.

2017/0287 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 4 impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, incluse, se pertinenti, le relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e di altri organismi consultivi, nonché di eventuali pareri dei consigli consultivi.

(3)Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, ivi comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate, se del caso. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca dovrebbero essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le possibilità di pesca dovrebbero essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(4)È pertanto opportuno che i totali ammissibili di cattura (TAC) siano stabiliti, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli consultivi.

(5)L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 è introdotto in modo differenziato in funzione delle varie attività di pesca. Nella regione coperta dal presente regolamento, quando un'attività di pesca è soggetta all'obbligo di sbarco, tutte le specie interessate da tale attività cui sono applicabili limiti di cattura dovrebbero essere sbarcate. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'obbligo di sbarco si applica alle specie che definiscono le attività di pesca. A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, quando è introdotto un obbligo di sbarco per uno stock ittico, le possibilità di pesca devono essere stabilite tenendo conto del passaggio da una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare gli sbarchi a una definizione delle possibilità di pesca volta a evidenziare le catture. Sulla base delle raccomandazioni comuni presentate dagli Stati membri e a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha adottato una serie di regolamenti delegati che istituiscono specifici piani in materia di rigetti applicabili a titolo temporaneo, per un periodo massimo di tre anni, in preparazione della piena attuazione dell'obbligo di sbarco.

(6)Le possibilità di pesca per gli stock delle specie soggette all'obbligo di sbarco a decorrere dal 1° gennaio 2018 dovrebbero compensare i precedenti rigetti e dovrebbero essere basate su informazioni e consulenze scientifiche. Al fine di garantire un'equa compensazione per il pesce che era precedentemente rigettato e che dovrà essere sbarcato a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'aumento complementare dovrebbe essere calcolato secondo la seguente metodologia: il nuovo valore relativo agli sbarchi dovrebbe essere calcolato sottraendo dal valore del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) relativo alle catture totali i quantitativi che continueranno a essere rigettati durante il periodo di validità dell'obbligo di sbarco; successivamente un aumento complementare applicato al valore relativo al TAC dovrebbe essere proporzionale alla variazione tra il nuovo valore calcolato per gli sbarchi e il precedente valore del CIEM relativo agli sbarchi.

(7)Per quanto riguarda lo stock di anguilla europea, il CIEM ha raccomandato che la mortalità antropogenica nel suo insieme, compresa quella dovuta alla pesca ricreativa e commerciale, sia ridotta a zero o mantenuta a livelli quanto più possibile prossimi allo zero. È pertanto necessario dare attuazione a tale parere istituendo un divieto di pesca di questa specie nel Mar Baltico, nel Kattegat, nello Skagerrak, nel Mare del Nord e nell'Oceano Atlantico (acque dell'Unione).

(8)[Le misure relative alla spigola saranno stabilite sulla base del parere scientifico del CIEM che sarà pubblicato il 24 ottobre 2017].

(9)Per alcuni anni determinati TAC per gli stock di elasmobranchi (squali e razze) sono stati fissati a zero, con una disposizione correlata che prevede l'obbligo di liberare immediatamente le catture accidentali. La ragione di tale trattamento specifico risiede nel cattivo stato di conservazione di questi stock e nel fatto che, a motivo dei loro elevati tassi di sopravvivenza, i rigetti non determineranno un aumento dei tassi di mortalità per pesca di tali specie, ma sono anzi ritenuti benefici per la loro conservazione. A decorrere dal 1° gennaio 2015, tuttavia, le catture di tali specie nell'ambito di attività di pesca pelagica devono essere sbarcate, a meno che siano contemplate da una delle deroghe all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013. L'articolo 15, paragrafo 4, lettera a), dello stesso regolamento consente tali deroghe per le specie la cui pesca è vietata e che sono identificate come tali in un atto giuridico dell'Unione adottato nel settore della politica comune della pesca. È pertanto opportuno vietare la pesca di tali specie nelle zone interessate.

(10)A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n 1380/2013, i TAC degli stock soggetti a specifici piani pluriennali dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei piani stessi. Pertanto i TAC per gli stock di sogliola nella Manica occidentale, di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord e di tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbero essere fissati conformemente alle norme stabilite nei regolamenti (CE) n. 509/2007 5 , (CE) n. 676/2007 6 e (CE) n. 302/2009 7 del Consiglio. L'obiettivo per lo stock di nasello meridionale di cui al regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio 8 è quello di ricostituire la biomassa degli stock interessati entro limiti di sicurezza biologica, mantenendoli in linea con i dati scientifici. Secondo i pareri scientifici, in assenza di dati definitivi su un obiettivo di biomassa dello stock riproduttore e tenendo conto dei cambiamenti nei limiti di sicurezza biologica, è opportuno, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca definiti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, fissare il TAC sulla base del parere relativo al rendimento massimo sostenibile, come previsto dal CIEM.

(11)A seguito della recente definizione dei parametri di riferimento, per quanto riguarda lo stock di aringa a ovest della Scozia, il CIEM ha formulato un parere per gli stock di aringa combinati nelle divisioni 6a, 7b e 8c (ovest della Scozia, ovest dell'Irlanda). Il parere del CIEM riguarda due TAC distinti (uno per le zone 6aS, 7b e 8c e l'altro per le zone 5b, 6b e 6aN). Secondo il CIEM per questi stock deve essere elaborato un piano di ricostituzione. Poiché, secondo il parere scientifico, il piano di gestione per lo stock settentrionale 9 non può essere applicato agli stock combinati e non è possibile fissare possibilità di pesca distinte per questi due stock, è istituito un TAC per consentire un volume limitato di catture nell'ambito di un programma di campionamento scientifico a gestione commerciale.

(12)Per gli stock per i quali non si dispone di dati sufficienti o di dati affidabili per elaborare stime dell'abbondanza, le misure di gestione e i livelli dei TAC dovrebbero seguire l'approccio precauzionale alla gestione della pesca di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8), del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto nel contempo dei fattori inerenti a ogni singolo stock, con particolare riguardo alle informazioni disponibili sull'evoluzione degli stock e alle considerazioni riguardanti la pesca multispecifica.

(13)Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio 10 ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, comprese disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti rispettivamente a TAC precauzionale e a TAC analitico a norma degli articoli 3 e 4 di tale regolamento. A norma dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC, il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 o 4 di tale regolamento, in particolare in base alle condizioni biologiche degli stock. Più recentemente, il meccanismo di flessibilità interannuale è stato introdotto dall'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, al fine di evitare un'eccessiva flessibilità, che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP e di compromettere le condizioni biologiche degli stock, dovrebbe essere stabilito che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici soltanto nei casi in cui non sia utilizzata la flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(14)Se un TAC relativo a uno stock è assegnato a un solo Stato membro, è opportuno conferire a tale Stato membro, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato, la facoltà di fissare il livello del TAC in questione. È opportuno stabilire disposizioni volte a garantire che, nel fissare il livello del TAC, lo Stato membro interessato agisca nel pieno rispetto dei principi e delle norme della politica comune della pesca.

(15)È necessario fissare i massimali di sforzo di pesca per il 2018 conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 509/2007, all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli 5 e 9 del regolamento (CE) n. 302/2009.

(16)In alcuni casi, ad esempio per alcune specie di squali, anche un'attività di pesca limitata potrebbe comportare un serio rischio per la conservazione. Le possibilità di pesca per tali specie dovrebbero pertanto essere totalmente limitate tramite un divieto generale di pesca delle medesime.

(17)All'11a conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, tenutasi a Quito dal 3 al 9 novembre 2014, un certo numero di specie è stato inserito negli elenchi delle specie protette riportati negli allegati I e II della convenzione, con effetto a decorrere dall'8 febbraio 2015. È pertanto opportuno adottare disposizioni a protezione di tali specie con riguardo ai pescherecci dell'Unione operanti in tutte le acque e ai pescherecci di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

(18)L'utilizzo delle possibilità di pesca concesse ai pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio 11 , in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. È quindi necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare per trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi di stock disciplinati dal presente regolamento.

(19)Sulla base del parere del CIEM, è opportuno mantenere un sistema specifico di gestione del cicerello e delle catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a e 3a e della sottozona CIEM 4. Dal momento che il parere scientifico del CIEM dovrebbe essere disponibile solamente nel febbraio 2018, è opportuno fissare provvisoriamente a zero i TAC e i contingenti per tale stock finché tale parere non sarà reso noto.

(20)Secondo la procedura prevista negli accordi e nei protocolli sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia 12 e le Isole Færøer 13 , l'Unione ha tenuto consultazioni sui diritti di pesca con tali soggetti. Secondo la procedura di cui all'accordo e al protocollo in materia di pesca con la Groenlandia 14 , la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2018. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento [Questo considerando sarà aggiornato a seguito delle consultazioni].

(21)Nella riunione annuale del 2017, la Commissione per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (NEAFC) ha adottato misure di conservazione per i due stock di scorfano nel Mare di Irminger. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione [Questo considerando sarà aggiornato a seguito della riunione annuale].

(22)Nella riunione annuale del 2017, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT) ha adottato una proroga del TAC e dei contingenti per il tonno bianco dell'Atlantico settentrionale e meridionale e per il pesce spada dell'Atlantico settentrionale e meridionale e una proroga del TAC per il tonno albacora. Ha inoltre fissato un limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale, il pesce vela dell'Atlantico orientale e occidentale, ha stabilito un TAC per il pesce spada mediterraneo e ha confermato per il 2018 i TAC e i contingenti precedentemente stabiliti per il tonno rosso e il tonno obeso. Per quanto riguarda il marlin blu e il marlin bianco, l'ICCAT ha confermato per il 2018 i TAC predefiniti e ha accettato il piano di compensazione proposto dall'UE in seguito all'eccessivo sfruttamento da parte della Spagna nel 2014 e 2015. Come già avviene per lo stock di tonno rosso, è opportuno che le catture nell'ambito della pesca ricreativa di tutti gli altri stock dell'ICCAT debbano essere soggette ai limiti di cattura adottati da tale organizzazione. Inoltre, i pescherecci dell'Unione di lunghezza pari almeno a 20 metri dediti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT dovrebbero essere soggetti alle limitazioni di capacità adottate dall'ICCAT con la raccomandazione ICCAT 15-01. È opportuno attuare tutte queste misure nel diritto dell'Unione [Questo considerando sarà aggiornato a seguito della riunione annuale].

(23)Nella 35a riunione annuale del 2016 le parti della Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) hanno adottato i limiti di cattura delle specie bersaglio e delle catture accessorie per il 2016/2017 e 2017/2018. Nel fissare le possibilità di pesca per il 2017 si dovrebbe tenere conto dello sfruttamento di tale contingente nel corso del 2016 [Questo considerando sarà aggiornato a seguito della riunione annuale].

(24)Nella riunione annuale del 2016, la Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora (Thunnus albacares). Ha, inoltre, adottato una misura volta a ridurre l'utilizzo di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) e a limitare l'uso di navi d'appoggio. Poiché le attività delle navi d'appoggio e l'uso di FAD sono parte integrante dello sforzo di pesca messo in atto dalla flotta operante con reti da circuizione, è opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione [Questo considerando sarà aggiornato a seguito della riunione annuale].

(25)La riunione annuale dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) si terrà dal 30 gennaio al 3 febbraio 2018. È opportuno che le misure attualmente in vigore nella zona della convenzione SPRFMO siano provvisoriamente mantenute fino a quando si terrà tale riunione annuale.

(26)Nella riunione annuale del 2017 la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato una misura di conservazione per il tonno albacora, il tonno obeso e il tonnetto striato per il periodo 2018-2020 e modificato la vigente misura di conservazione applicabile a tali specie per il 2017. È opportuno attuare tali misure nel diritto dell'Unione.

(27)Nella riunione annuale del 2016 l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) ha adottato una misura di conservazione relativa a TAC biennali per l'austromerluzzo, il granchio rosso di fondale, i berici e lo Pseudopentaceros spp. È stato inoltre adottato un TAC biennale per il pesce specchio atlantico nella divisione B1, mentre è stato limitato a un anno il TAC per tali specie nel resto della zona della convenzione SEAFO. È opportuno attuare nel diritto dell'Unione le misure attualmente applicabili in materia di ripartizione delle possibilità di pesca adottate dalla SEAFO [Questo considerando sarà aggiornato a seguito della riunione annuale].

(28)Nella 13a riunione annuale la Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) ha confermato le misure di conservazione e di gestione in vigore. È opportuno continuare ad attuare tali misure nel diritto dell'Unione [Questo considerando sarà aggiornato a seguito della riunione annuale].

(29)Nella 39a riunione annuale del 2017 l'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) ha adottato per il 2018 una serie di possibilità di pesca relative a taluni stock nelle sottozone 1-4 della zona della convenzione NAFO. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione.

(30)Nella 40a riunione annuale del 2016 la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) ha adottato limiti di cattura e di sforzo per alcuni stock di piccoli pelagici per il 2017 e 2018 nelle sottozone geografiche 17 e 18 (Mar Adriatico) della zona dell'accordo CGPM. Tali misure dovrebbero continuare a essere attuate nel diritto dell'Unione. I limiti massimi di catture stabiliti all'allegato IL sono fissati soltanto per un anno e non pregiudicano eventuali altre misure adottate in futuro né un eventuale sistema di ripartizione tra gli Stati membri.

(31)Tenuto conto delle particolarità della flotta slovena e del relativo impatto marginale sugli stock di piccole specie pelagiche, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e assicurare l'accesso della flotta slovena a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche.

(32)Alcune misure internazionali volte a istituire o a limitare le possibilità di pesca per l'Unione sono adottate alla fine dell'anno dalle competenti organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e diventano applicabili prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. È quindi necessario che le disposizioni che attuano tali misure nel diritto dell'Unione si applichino con effetto retroattivo. In particolare, poiché la campagna di pesca nella zona della convenzione CCAMLR va dal 1º dicembre al 30 novembre e talune possibilità di pesca o divieti applicabili nella zona della convenzione CCAMLR vengono dunque fissati per il periodo che ha inizio il 1° dicembre 2017, è opportuno che le pertinenti disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio del legittimo affidamento, poiché ai membri della CCAMLR è vietato pescare senza autorizzazione nella zona della convenzione CCAMLR.

(33)Per quanto riguarda le possibilità di pesca per la grancevola artica attorno allo Svalbard, il trattato di Parigi del 1920 accorda a tutte le parti di detto trattato un accesso alle risorse equo e non discriminatorio, anche in materia di pesca. La posizione dell'Unione su tale accesso in relazione alla pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale attorno allo Svalbard è stata espressa in una nota verbale alla Norvegia del 25 ottobre 2016 in relazione a una normativa norvegese concernente la pesca della grancevola artica sulla piattaforma continentale, che secondo l'Unione non tiene conto delle specifiche disposizioni del trattato di Parigi e in particolare di quelle previste agli articoli 2 e 3 dello stesso. Per assicurare che lo sfruttamento della grancevola artica nella zona dello Svalbard sia conforme alle norme di gestione non discriminatoria che potrebbero essere definite dalla Norvegia, che esercita sovranità e giurisdizione sulla zona nei limiti di tale trattato, è opportuno stabilire il numero delle navi autorizzate a praticare tale pesca. La ripartizione tra gli Stati membri di tali possibilità di pesca è limitata al 2018. Si ricorda che la responsabilità primaria di assicurare il rispetto del diritto applicabile ricade sugli Stati membri di bandiera. [Questo considerando sarà aggiornato alla luce dei possibili sviluppi]

(34)Conformemente alla dichiarazione dell'Unione rivolta alla Repubblica bolivariana del Venezuela sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell'Unione a pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese 15 , è necessario fissare le possibilità di pesca per i lutiani concesse al Venezuela nelle acque dell'Unione.

(35)Poiché talune disposizioni devono essere applicate su base continuativa, e al fine di evitare l'incertezza giuridica nel periodo compreso tra la fine del 2017 e la data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2018, è opportuno prevedere che le disposizioni in materia di divieti e periodi di chiusura continuino ad applicarsi all'inizio del 2019, fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2019.

(36)Al fine di garantire condizioni uniformi per quanto riguarda il rilascio, a uno Stato membro, di un'autorizzazione a beneficiare del sistema di gestione dello sforzo di pesca a esso assegnato conformemente a un sistema di chilowatt-giorni, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 .

(37)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione relative alla concessione di giorni in mare aggiuntivi per la cessazione definitiva delle attività di pesca e per il programma di osservazione scientifica rafforzato, nonché alla definizione del formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni inerenti al trasferimento di giorni in mare tra pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro.

(38)Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018, ad eccezione delle disposizioni relative alle limitazioni dello sforzo di pesca, che dovrebbero applicarsi dal 1° febbraio 2018, e di talune disposizioni specifiche riguardanti regioni particolari, che dovrebbero avere una data di applicazione specifica. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione.

(39)Le possibilità di pesca dovrebbero essere utilizzate nel pieno rispetto del diritto applicabile dell'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto

1.Il presente regolamento stabilisce le possibilità di pesca concesse nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non appartenenti all'Unione, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici.

2.Le possibilità di pesca di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)i limiti di cattura per il 2018 e, nei casi previsti dal presente regolamento, per il 2019;

b)i limiti dello sforzo di pesca per il periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019, tranne nei casi in cui per i limiti dello sforzo di pesca sono stabiliti altri periodi agli articoli 25, 26 e 38 e nell'allegato IIE, nonché per quanto riguarda i dispositivi di concentrazione del pesce (Fish Aggregating Devices - FAD);

c)le possibilità di pesca per il periodo dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018 per determinati stock nella zona della convenzione CCAMLR;

d)le possibilità di pesca per determinati stock nella zona della convenzione IATTC di cui all'articolo 27 per i periodi del 2017 e del 2018 indicati in tale disposizione.

Articolo 2
Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

a)pescherecci dell'Unione;

b)navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.

2.Il presente regolamento si applica anche alla pesca ricreativa nei casi in cui vi viene fatto espresso riferimento nelle pertinenti disposizioni.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

a)«nave di un paese terzo»: un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e ivi immatricolato;

b)«pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

c)«acque internazionali»: le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;

d)«totale ammissibile di catture» (TAC):

i)nelle attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere pescato da ciascuno stock ogni anno;

ii)in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato da ciascuno stock ogni anno;

e)«contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

f)«valutazioni analitiche»: valutazioni quantitative dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;

g)«apertura di maglia»: l'apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione 17 ;

h)«registro della flotta peschereccia dell'Unione»: il registro istituito dalla Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

i)«giornale di pesca»: il giornale di pesca di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 4
Zone di pesca

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone:

a)«zone CIEM» (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 18 ;

b)«Skagerrak»: la zona geografica delimitata, a ovest, da una linea tracciata dal faro di Hanstholm al faro di Lindesnes e, a sud, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna, e da qui fino al punto più vicino della costa svedese;

c)«Kattegat»: la zona geografica delimitata, a nord, da una linea tracciata dal faro di Skagen al faro di Tistlarna e da qui fino al punto più vicino della costa svedese e, a sud, da una linea tracciata da Capo Hasenøre a Capo Gnibens Spids, da Korshage a Spodsbjerg e da Capo Gilbjerg Hoved a Kullen;

d)«unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

53° 30' N 15° 00' O,

53° 30' N 11° 00' O,

51° 30' N 11° 00' O,

51° 30' N 13° 00' O,

51° 00' N 13° 00' O,

51° 00' N 15° 00' O,

53° 30' N 15° 00' O,

e)«unità funzionale 26 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

43° 00' N 8° 00' O,

43° 00' N 10° 00' O,

42° 00' N 10° 00' O,

42° 00' N 8° 00' O,

f)«unità funzionale 27 della divisione CIEM 9a»: la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

42° 00' N 8° 00' O,

42° 00' N 10° 00' O,

38° 30' N 10° 00' O,

38° 30' N 9° 00' O,

40° 00' N 9° 00' O,

40° 00' N 8° 00' O,

g)«Golfo di Cadice»: la zona geografica della divisione CIEM 9a ad est della longitudine 7° 23′ 48″ O;

h)«zone Copace» (Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale): le zone geografiche specificate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 ;

i)«zone NAFO» (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale): le zone geografiche specificate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 ;

j)«zona della convenzione SEAFO» (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale): la zona geografica specificata nella Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale 21 ;

k)«zona della convenzione ICCAT» (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico): la zona geografica specificata nella convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico 22 ;

l)«zona della convenzione CCAMLR» (Commissione per conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico): la zona geografica definita all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 601/2004 23 ;

m)«zona della convenzione IATTC» (Commissione interamericana per i tonnidi tropicali): la zona geografica specificata nella convenzione per il rafforzamento della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica 24 ;

n)«zona di competenza della IOTC» (Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano): la zona geografica specificata nell'accordo che istituisce la Commissione per il tonno dell'Oceano indiano 25 ;

o)«zona della convenzione SPRFMO» (Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale): la zona geografica specificata nella convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale 26 ;

p)«zona della convenzione WCPFC» (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale): la zona geografica specificata nella convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale 27 ;

q)«sottozone geografiche della CGPM» (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo): le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 ;

r)«acque d'altura del Mare di Bering»: la zona geografica delle acque d'altura del Mare di Bering al di là di 200 miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza delle acque territoriali degli Stati costieri del Mare di Bering;

s)«zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC» la zona geografica definita dalle seguenti coordinate:

longitudine 150° O,

longitudine 130° O,

latitudine 4° S,

latitudine 50° S.

TITOLO II
POSSIBILITÀ DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 5
TAC e loro ripartizione

1.I TAC per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione o in determinate acque non appartenenti all'Unione e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché le eventuali condizioni a essi funzionalmente collegate, sono fissati nell'allegato I.

2.I pescherecci dell'Unione sono autorizzati a effettuare catture, nei limiti dei TAC fissati nell'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia e della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite nell'articolo 14 e nell'allegato III del presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio 29 e nelle relative disposizioni di applicazione.

Articolo 6
TAC stabiliti dagli Stati membri

1.I TAC relativi a determinati stock ittici sono stabiliti dallo Stato membro interessato. Tali stock sono indicati nell'allegato I.

2.I TAC stabiliti da uno Stato membro:

a)sono conformi ai principi e alle norme della politica comune della pesca, in particolare al principio dello sfruttamento sostenibile dello stock, e

b)consentono:

i)se sono disponibili valutazioni analitiche, di sfruttare lo stock nel rispetto, il più verosimilmente possibile, del rendimento massimo sostenibile dal 2018 in poi;

ii)se le valutazioni analitiche non sono disponibili o sono incomplete, di sfruttare lo stock nel rispetto dell'approccio precauzionale in materia di gestione della pesca.

3.Entro il 15 marzo 2018 ogni Stato membro interessato comunica alla Commissione le informazioni seguenti:

a)i TAC adottati;

b)i dati raccolti e valutati dallo Stato membro interessato, sulla cui base sono stati adottati i TAC;

c)informazioni particolareggiate per quanto riguarda la conformità dei TAC adottati al paragrafo 2.

Articolo 7
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1.La conservazione a bordo o lo sbarco di catture che non sono soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono consentiti unicamente se:

a)le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito, oppure

b)le catture sono parte di un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

2.Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.

Articolo 8
Limitazioni dello sforzo di pesca

Per i periodi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), si applicano le seguenti misure relative allo sforzo di pesca:

a)allegato IIA per la gestione degli stock di passera di mare e sogliola nella sottozona CIEM 4;

b)allegato IIB per la ricostituzione del nasello e dello scampo nelle divisioni CIEM 8c e 9a, a esclusione del Golfo di Cadice;

c)allegato IIC per la gestione dello stock di sogliola nella divisione CIEM 7e.

Articolo 9
Misure relative alla pesca della spigola

[Le misure relative alla spigola saranno stabilite sulla base del parere scientifico del CIEM che sarà pubblicato il 24 ottobre 2017].

Articolo 10
Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)gli scambi realizzati a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)le detrazioni e le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)le riassegnazioni effettuate a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1006/2008;

d)gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

f)le detrazioni effettuate a norma degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

g)i trasferimenti e gli scambi di contingenti a norma dell'articolo 15 del presente regolamento.

2.Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della gestione annuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96.

3.Salvo se diversamente specificato nell'allegato I del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11
Periodi di divieto della pesca

1.Nel Porcupine Bank è vietato pescare o conservare a bordo le specie seguenti nel periodo dal 1° maggio al 31 maggio 2018: merluzzo bianco, lepidorombi, rana pescatrice, eglefino, merlano, nasello, scampo, passera di mare, merluzzo giallo, merluzzo carbonaro, razze, sogliola, brosme, molva azzurra, molva e spinarolo.

Ai fini del presente paragrafo, il Porcupine Bank comprende la zona geografica delimitata dalle lossodromie che collegano in successione i seguenti punti:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

52° 27' N

12° 19' O

2

52° 40' N

12° 30' O

3

52° 47' N

12° 39,600' O

4

52° 47' N

12° 56' O

5

52° 13,5' N

13 ° 53,830' O

6

51 ° 22' N

14 ° 24' O

7

51 ° 22' N

14 ° 03' O

8

52° 10' N

13 ° 25' O

9

52° 32' N

13 ° 07,500' O

10

52° 43' N

12° 55' O

11

52° 43' N

12° 43' O

12

52° 38,800' N

12° 37' O

13

52° 27' N

12° 23' O

14

52° 27' N

12° 19' O

In deroga al primo comma, il transito nel Porcupine Bank delle navi che conservano a bordo le specie ivi menzionate è consentito a norma dell'articolo 50, paragrafi 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.La pesca commerciale del cicerello con reti a strascico, sciabiche o altri attrezzi trainati con apertura di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2018 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2018.

Il divieto di cui al primo comma si applica inoltre alle navi di paesi terzi autorizzate a pescare il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione della sottozona CIEM 4.

Articolo 12
Divieti

1.Ai pescherecci dell'Unione sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:

(a)anguilla europea (Anguilla anguilla) avente lunghezza totale pari o superiore a 12 cm nelle acque dell'Unione della zona CIEM e nel Mar Baltico;

(b)razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e nella sottozona CIEM 4;

(c)pescecane (Carcharodon carcharias) in tutte le acque;

(d)sagrì (Centrophorus squamosus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

(e)squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

(f)squalo elefante (Cetorhinus maximus) in tutte le acque;

(g)zigrino (Dalatias licha) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

(h)squalo becco d'uccello (Deania calcea) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

(i)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

(j)sagrì atlantico (Etmopterus princeps) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1 e 14;

(k)sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

(l)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e della sottozona CIEM 4 e nelle acque dell'Unione e internazionali delle sottozone CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

(m)smeriglio (Lamna nasus) in tutte le acque;

(n)manta della barriera corallina (Manta alfredi) in tutte le acque;

(o)manta gigante (Manta birostris) in tutte le acque;

(p)le seguenti specie di mobule in tutte le acque:

i)diavolo di mare (Mobula mobular);

ii)diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

iii)diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

iv)diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

v)diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

vi)razza di Munk (Mobula munkiana);

vii)diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

viii)diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

ix)diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

(q)le seguenti specie di pesce sega (Pristidae) in tutte le acque:

i)pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

ii)pesce sega nano (Pristis clavata);

iii)pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

iv)pesce sega comune (Pristis pristis);

v)pesce sega verde (Pristis zijsron);

(r)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

(s)razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h e 7k;

(t)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6 e 10;

(u)razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 7, 8, 9 e 10;

(v)pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;

(w)spinarolo (Squalus acanthias) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, ad eccezione dei programmi di prevenzione di cui all'allegato IA;

(x)squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 13
Trasmissione dei dati

Per la trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato I del presente regolamento.

Capo II
Autorizzazioni di pesca nelle acque di paesi terzi

Articolo 14
Autorizzazioni di pesca

1.Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di un paese terzo è fissato nell'allegato III.

2.Se uno Stato membro trasferisce contingenti a un altro Stato membro («scambio di contingenti») nelle zone di pesca definite nell'allegato III del presente regolamento sulla base dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale operazione prevede anche il necessario trasferimento di autorizzazioni di pesca ed è notificata alla Commissione. Tuttavia non può essere superato il numero totale di autorizzazioni di pesca previsto per ciascuna zona di pesca, quale indicato nell'allegato III del presente regolamento.

Capo III
Possibilità di pesca nelle acque regolamentate da organizzazioni regionali di gestione della pesca

Articolo 15
Trasferimenti e scambi di contingenti

1.Qualora, nell'ambito di un'organizzazione regionale di gestione della pesca («ORGP»), si autorizzino trasferimenti o scambi di contingenti tra le parti contraenti dell'ORGP, uno Stato membro («Stato membro interessato») può discutere con una parte contraente dell'ORGP e, se del caso, presentare una proposta di massima per un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti.

2.Previa notifica dello Stato membro interessato alla Commissione, quest'ultima può approvare la proposta di massima relativa a un trasferimento o uno scambio previsto di contingenti, che lo Stato membro ha discusso con la pertinente parte contraente dell'ORGP. Quindi la Commissione esprime senza indugio il consenso a essere vincolata da tale trasferimento o scambio di contingenti con la pertinente parte contraente dell'ORGP. La Commissione notifica al segretariato dell'ORGP, conformemente alle norme di tale organizzazione, il trasferimento o lo scambio di contingenti concordato.

3.La Commissione informa gli Stati membri in merito al trasferimento o allo scambio di contingenti concordato.

4.Le possibilità di pesca ricevute dalla pertinente parte contraente dell'ORGP o a essa trasferite nell'ambito del trasferimento o dello scambio di contingenti sono considerate contingenti assegnati o detratti dai quantitativi assegnati allo Stato membro interessato a decorrere dalla data in cui il trasferimento o lo scambio di contingenti prende effetto conformemente all'accordo raggiunto con la pertinente parte contraente dell'ORGP o conformemente alle norme della pertinente ORGP, a seconda dei casi. Tale assegnazione non modifica i criteri vigenti ai fini della ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri conformemente al principio di stabilità relativa delle attività di pesca.

5.Il presente articolo si applica fino al 31 gennaio 2019 per quanto riguarda i trasferimenti di contingenti da una parte contraente di un'ORGP all'Unione e la loro successiva assegnazione agli Stati membri.

Sezione 1
Zona della convenzione ICCAT

Articolo 16
Limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso

1.Il numero di tonniere con lenze e canne e di imbarcazioni con lenze trainate dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 1.

2.Il numero di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 2.

3.Il numero di pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca del tonno rosso nel Mare Adriatico a fini di allevamento e autorizzati a praticare la pesca attiva di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 3.

4.Il numero e la capacità totale espressa in stazza lorda dei pescherecci autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 4.

5.Il numero di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 5.

6.La capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso e il quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico assegnato agli allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono limitati conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 6.

7.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio in conformità dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 7.

8.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di lunghezza pari o superiore a 20 metri adibiti alla pesca del tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è limitato conformemente a quanto disposto nell'allegato IV, punto 8.

Articolo 17
Pesca ricreativa

Ove appropriato, nell'ambito dei contingenti loro assegnati nell'allegato ID, gli Stati membri riservano una quota specifica per la pesca ricreativa.

Articolo 18
Squali

1.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe occhione (Alopias superciliosus) nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

2.È vietata la pesca diretta di specie di squalo volpe del genere Alopias.

3.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di pesci martello della famiglia Sphyrnidae (a eccezione dello Sphyrna tiburo) nell'ambito di attività di pesca nella zona della convenzione ICCAT.

4.È vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

5.È vietato conservare a bordo squali seta (Carcharhinus falciformis) catturati nell'ambito di qualsiasi attività di pesca.

Sezione 2
Zona della convenzione CCAMLR

Articolo 19
Divieti e limiti di cattura

1.La pesca diretta delle specie elencate nell'allegato V, parte A, è vietata nelle zone e nei periodi ivi indicati.

2.Per le attività di pesca sperimentale si applicano i TAC e i limiti per le catture accessorie di cui all'allegato V, parte B, nelle sottozone ivi indicate.

Articolo 20
Pesca sperimentale

1.Nel 2018 gli Stati membri possono partecipare alla pesca sperimentale con palangari di austromerluzzo (Dissostichus spp.) nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale. Gli Stati membri che intendono partecipare alle suddette attività di pesca ne danno notifica al segretariato della CCAMLR conformemente agli articoli 7 e 7 bis del regolamento (CE) n. 601/2004 e comunque non oltre il 1° giugno 2018.

2.Per quanto riguarda le sottozone FAO 88.1 e 88.2 e le divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, i TAC e i limiti delle catture accessorie per sottozona e per divisione e la loro ripartizione per piccole unità di ricerca (Small Scale Research Units — SSRU) all'interno delle singole sottozone e divisioni sono indicati nell'allegato V, parte B. La pesca praticata in una qualsiasi SSRU cessa quando le catture dichiarate raggiungono il TAC stabilito e la SSRU in questione è chiusa alla pesca per il resto della campagna.

3.Le operazioni di pesca si svolgono in una zona geografica e batimetrica quanto più ampia possibile per consentire la raccolta dei dati necessari a determinare il potenziale di pesca ed evitare una concentrazione eccessiva in termini di catture e di sforzo di pesca. Tuttavia, nelle sottozone FAO 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a, la pesca è vietata a profondità inferiori a 550 m.

Articolo 21
Pesca del krill antartico durante la campagna di pesca 2017/2018

1.Gli Stati membri che intendono partecipare alla pesca del krill antartico (Euphausia superba) nella zona della convenzione CCAMLR durante la campagna di pesca 2017/2018 ne danno notifica alla Commissione entro il 1° maggio 2017 mediante il modulo che figura nell'allegato V, parte C, del presente regolamento. In base alle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione trasmette le notifiche al segretariato della CCAMLR entro il 30 maggio 2017.

2.La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo include le informazioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004 per ciascuna nave che deve essere autorizzata dallo Stato membro a partecipare alla pesca del krill antartico.

3.Gli Stati membri che intendono pescare il krill antartico nella zona della convenzione CCAMLR notificano tale intenzione unicamente per le navi autorizzate battenti la loro bandiera al momento della notifica oppure per le navi battenti bandiera di un altro membro della CCAMLR che si prevede batteranno la bandiera dello Stato membro in questione al momento dell'attività di pesca.

4.Gli Stati membri possono autorizzare a partecipare alla pesca del krill antartico navi diverse da quelle notificate al segretariato della CCAMLR conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo se una nave autorizzata è impossibilitata a partecipare da legittime ragioni operative o per causa di forza maggiore. In tali circostanze gli Stati membri interessati informano immediatamente il segretariato della CCAMLR e la Commissione, fornendo:

a)dati esaustivi relativi alla nave o alle navi sostitutive, in particolare le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 601/2004;

b)un ampio resoconto delle ragioni che giustificano la sostituzione ed eventuali prove o riferimenti a sostegno.

5.Gli Stati membri non autorizzano a partecipare alla pesca del krill antartico navi incluse in uno degli elenchi della CCAMLR delle navi che praticano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Sezione 3
Zona di competenza della IOTC

Articolo 22
Limitazione della capacità di pesca delle navi operanti nella zona di competenza della IOTC

1.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 1.

2.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura del pesce spada (Xiphias gladius) e del tonno bianco (Thunnus alalunga) nella zona di competenza della IOTC e la corrispondente capacità espressa in stazza lorda sono fissati nell'allegato VI, punto 2.

3.Le navi assegnate a una delle due attività di pesca di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere riassegnate all'altra attività di pesca dagli Stati membri, purché i medesimi siano in grado di dimostrare alla Commissione che tale modifica non comporti un incremento dello sforzo di pesca esercitato sugli stock ittici interessati.

4.Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia proposto un trasferimento di capacità verso la loro flotta, le navi da trasferire figurino nel registro delle navi della IOTC o nel registro delle navi di altre organizzazioni regionali per la pesca del tonno. Non possono inoltre essere oggetto di trasferimento le navi incluse nell'elenco delle navi che praticano la pesca INN adottato da una ORGP.

5.Gli Stati membri possono aumentare la loro capacità di pesca oltre i massimali di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto entro i limiti stabiliti nei piani di sviluppo presentati alla IOTC.

Articolo 23
Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) derivanti e navi d'appoggio

1.Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 425 FAD derivanti in attività.

2.Il numero di navi d'appoggio dell'Unione non supera la metà dei pescherecci con reti da circuizione dell'Unione. Ai fini del presente paragrafo, il numero di navi d'appoggio dell'Unione e di pescherecci con reti da circuizione dell'Unione è stabilito in base al registro della IOTC delle navi in attività.

Articolo 24
Squali

1.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali volpe di tutte le specie della famiglia Alopiidae.

2.Nell'ambito di qualsiasi attività di pesca è vietato conservare a bordo, trasbordare o sbarcare parti o carcasse non sezionate di squali alalunga (Carcharhinus longimanus), salvo per le navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri impegnate in operazioni di pesca unicamente nella zona economica esclusiva (ZEE) dello Stato membro di cui battono bandiera e purché le loro catture siano destinate esclusivamente al consumo locale.

3.Gli esemplari delle specie di cui ai paragrafi 1 e 2 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Sezione 4
Zona della convenzione SPRFMO

Articolo 25
Pesca pelagica

1.Solo gli Stati membri che hanno praticato attivamente la pesca pelagica nella zona della convenzione SPRFMO nel 2007, 2008 o 2009 possono pescare stock pelagici in tale zona conformemente ai TAC stabiliti nell'allegato IJ.

2.Gli Stati membri di cui al paragrafo 1 limitano la stazza lorda complessiva delle navi battenti la loro bandiera adibite alla pesca di stock pelagici nel 2017 a un livello totale di 78 600 di stazza lorda per l'insieme dell'Unione in tale zona.

3.Le possibilità di pesca stabilite nell'allegato IJ possono essere utilizzate solo a condizione che gli Stati membri, entro il quinto giorno del mese successivo, trasmettano alla Commissione l'elenco delle navi adibite alla pesca attiva o impegnate in trasbordi nella zona della convenzione SPRFMO, le registrazioni del sistema di controllo dei pescherecci via satellite, le dichiarazioni di cattura mensili e, se disponibili, i dati relativi agli scali in porto, affinché comunichi tali informazioni al segretariato della SPRFMO.

Articolo 26
Pesca di fondo

1.Gli Stati membri limitano le loro catture o il loro sforzo nella pesca di fondo praticata nel 2017 nella zona della convenzione SPRFMO alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel corso di tale periodo. Essi possono praticare un'attività di pesca superiore alla loro attività comprovata solo previa approvazione del loro piano in tal senso da parte della SPRFMO.

2.Gli Stati membri che non hanno un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 non possono esercitare attività di pesca, a meno che la SPRFMO non approvi il loro piano di pesca in assenza di un'attività comprovata.

Sezione 5
Zona della convenzione IATTC

Articolo 27
Pesca con reti da circuizione

1.La pesca del tonno albacora (Thunnus albacares), del tonno obeso (Thunnus obesus) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) praticata da navi con reti da circuizione è vietata:

a)    dalle ore 00.00 del 29 luglio alle ore 24.00 dell'8 ottobre 2018 o dalle ore 00.00 del 9 novembre 2017 alle ore 24.00 del 19 gennaio 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

le coste americane del Pacifico,

longitudine 150° O,

latitudine 40º N,

latitudine 40º S;

b)dalle ore 00.00 del 9 ottobre 2018 alle ore 24.00 dell'8 novembre 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

longitudine 96º O,

longitudine 110º O,

latitudine 4º N,

latitudine 3º S.

2.Per ciascuna delle loro navi, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, anteriormente al 1º aprile 2018, il periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi del paragrafo 1. Nel periodo in cui vige il divieto tutte le navi degli Stati membri interessati munite di reti da circuizione sospendono la pesca praticata con tali reti nelle zone definite al paragrafo 1.

3.Le navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno nella zona della convenzione IATTC conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutti gli esemplari di tonno albacora, tonno obeso e tonnetto striato catturati.

4.Il paragrafo 3 non si applica nei seguenti casi:

a)se il pesce è ritenuto inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

b)nel corso dell'ultima retata di una bordata quando potrebbe non esserci più lo spazio sufficiente per stivare tutto il tonno catturato in quella retata.

Articolo 28
Dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) derivanti

1. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare contemporaneamente più di 450 FAD derivanti in attività nella zona della convenzione IATTC. Un FAD è considerato in attività quando è calato in mare, inizia a trasmettere la propria posizione ed è tracciato dalla nave, dall'armatore o dall'operatore. I FAD sono attivati unicamente a bordo di navi con reti da circuizione.

2. Le navi con reti da circuizione non possono utilizzare FAD nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto per cui hanno optato ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e sono tenute a recuperare, nei 15 giorni che precedono l'inizio del periodo di divieto, un numero di FAD identico a quello inizialmente utilizzato.

3.    Gli Stati membri trasmettono mensilmente alla Commissione informazioni giornaliere concernenti tutti i FAD in attività secondo quanto richiesto dalla IATTC. Tali informazioni sono trasmesse entro un termine di minimo 60 e massimo 75 giorni. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della IATTC.

Articolo 29
Limiti di cattura per il tonno obeso nella pesca con palangari

Le catture annue totali di tonno obeso praticate dalle navi con palangari di ogni Stato membro nella zona della convenzione IATTC non superano 500 tonnellate o le rispettive catture annuali di tonno obeso praticate nel 2001.

Articolo 30
Divieto di pesca di squali alalunga

1.Nella zona della convenzione IATTC sono vietati la pesca di squali alalunga (Carcharhinus longimanus) nonché la conservazione a bordo, il trasbordo, il magazzinaggio, la messa in vendita, la vendita o lo sbarco di parti o carcasse non sezionate di squali alalunga catturati in tale zona.

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere rilasciati immediatamente dagli operatori delle navi.

3.Gli operatori delle navi:

a)registrano il numero di esemplari rilasciati indicandone le condizioni (vivi o morti);

b)comunicano le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nel corso dell'anno precedente entro il 31 gennaio.

Articolo 31
Divieto di pesca delle Mobulidae

Ai pescherecci dell'Unione sono vietati, nella zona della convenzione IATTC, la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo, lo sbarco, il magazzinaggio, la messa in vendita o la vendita di parti o carcasse non sezionate di esemplari di Mobulidae (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula). Non appena si accorgono che sono stati catturati esemplari di Mobulidae, i pescherecci dell'Unione li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi e indenni.

Sezione 6
Zona della convenzione SEAFO

Articolo 32
Divieto di pesca degli squali di acque profonde

Nella zona della convenzione SEAFO è vietata la pesca diretta dei seguenti squali di acque profonde:

gattuccio fantasma (Apristurus manis),

squalo lanterna di Bigelow (Etmopterus bigelowi),

sagrì a coda corta (Etmopterus brachyurus),

sagrì atlantico (Etmopterus princeps),

sagrì nano (Etmopterus pusillus),

razze (Rajidae),

squalo di velluto (Scymnodon squamulosus),

squali di acque profonde del superordine Selachimorpha,

spinarolo (Squalus acanthias).

Sezione 7
Zona della convenzione WCPFC

Articolo 33
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e del tonno bianco del Pacifico meridionale

1.Gli Stati membri garantiscono che il numero di giorni di pesca assegnati alle navi con reti da circuizione adibite alla pesca del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nella zona di alto mare della convenzione WCPFC compresa tra 20° N e 20° S non superi i 403 giorni.

2.I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca diretta del tonno bianco del Pacifico meridionale (Thunnus alalunga) nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.

3.Gli Stati membri garantiscono che le catture di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con palangari non superino le 2 000 tonnellate nel 2017.

4.Gli Stati membri garantiscono che le catture accessorie di tonno obeso (Thunnus obesus) effettuate con reti da circuizione non superino le 2 857 tonnellate nel 2017.

Articolo 34
Zona di divieto per la pesca con FAD

1.Nella parte della zona della convenzione WCPFC situata tra 20° N e 20° S sono vietate le attività di pesca praticate da navi con reti da circuizione che utilizzano FAD tra le ore 00.00 del 1° luglio 2017 e le ore 24.00 del 31 ottobre 2017. Durante tale periodo una nave dotata di reti da circuizione può effettuare operazioni di pesca nella suddetta parte della zona della convenzione WCPFC solo se a bordo è presente un osservatore incaricato di controllare che in nessun momento essa:

a)utilizzi o predisponga un FAD o dispositivi elettronici correlati;

b)peschi su banchi avvalendosi di FAD.

2.Tutte le navi con reti da circuizione operanti nella parte della zona della convenzione WCPFC di cui al paragrafo 1 conservano a bordo e sbarcano o trasbordano tutte le catture di tonno obeso, tonno albacora e tonnetto striato.

3.Il paragrafo 2 non si applica nei seguenti casi:

a)nell'ultima retata di una bordata se la nave non ha più lo spazio sufficiente per stivare tutto il pesce;

b)se il pesce è inadatto al consumo umano per ragioni diverse dalla taglia, oppure

c)in caso di gravi disfunzioni dell'attrezzatura per la refrigerazione.

Articolo 35
Limitazioni del numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada

Il numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle acque a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC è indicato nell'allegato VII.

Articolo 36
Squali seta e squali alalunga

1.Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:

a)squali seta (Carcharhinus falciformis),

b)squali alalunga (Carcharhinus longimanus).

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

Articolo 37
Zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC

1.Le navi elencate esclusivamente nel registro della WCPFC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui alla presente sezione.

2.Le navi elencate sia nel registro della WCPFC che nel registro della IATTC e le navi elencate esclusivamente nel registro della IATTC, quando pescano nella zona di sovrapposizione tra la IATTC e la WCPFC quale definita all'articolo 4, lettera s), applicano le misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 2, 3 e 4, e agli articoli 28, 29 e 30.

Sezione 8
Zona dell'accordo CGPM

Articolo 38
Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18

1.Le catture di stock di piccoli pelagici effettuate da pescherecci dell'Unione nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano i livelli registrati nel 2014, comunicati conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1343/2011, quali indicati nell'allegato IL del presente regolamento.

2.I pescherecci dell'Unione adibiti alla pesca di stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18 non superano 180 giorni di pesca all'anno. Di questi 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca dell'acciuga.

Sezione 9
Mare di Bering

Articolo 39
Divieto di pesca nelle acque d'altura del Mare di Bering

È vietata la pesca del merluzzo dell'Alaska (Theragra chalcogramma) nelle acque d'altura del Mare di Bering.

TITOLO III
POSSIBILITÀ DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Articolo 40
TAC

I pescherecci battenti bandiera della Norvegia e i pescherecci immatricolati nelle Isole Færøer sono autorizzati a effettuare catture nelle acque dell'Unione nel rispetto dei TAC fissati nell'allegato I del presente regolamento e secondo le condizioni previste nel presente regolamento e nel capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008.

Articolo 41
Autorizzazioni di pesca

I pescherecci battenti bandiera del Venezuela sono soggetti alle condizioni previste dal presente regolamento e dal capo III del regolamento (CE) n. 1006/2008. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato VIII.

Articolo 42
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le condizioni di cui all'articolo 7 si applicano alle catture e alle catture accessorie delle navi di paesi terzi che pescano in virtù delle autorizzazioni di cui all'articolo 41.

Articolo 43
Divieti

1.Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie quando si trovano nelle acque dell'Unione:

(a)anguilla europea (Anguilla anguilla) avente lunghezza totale pari o superiore a 12 cm nelle acque dell'Unione della zona CIEM e nel Mar Baltico;

(b)    razza stellata (Amblyraja radiata) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 2a, 3a e 7d e nella sottozona CIEM 4;

(c)le seguenti specie di pesce sega nelle acque dell'Unione:

i)pesce sega dal rostro lungo (Anoxypristis cuspidata);

ii)pesce sega nano (Pristis clavata);

iii)pesce sega dai denti piccoli (Pristis pectinata);

iv)pesce sega comune (Pristis pristis);

v)pesce sega verde (Pristis zijsron);

(d)squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque dell'Unione;

(e)complesso di specie (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia) della razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;

(f)canesca (Galeorhinus galeus) pescata con palangari nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

(g)sagrì nano (Etmopterus pusillus) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 14;

(h)zigrino (Dalatias licha), squalo becco d'uccello (Deania calcea), sagrì (Centrophorus squamosus), sagrì atlantico (Etmopterus princeps) e squalo portoghese (Centroscymnus coelolepis) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 2a e delle sottozone CIEM 1, 4 e 14;

(i)smeriglio (Lamna nasus) nelle acque dell'Unione;

(j)manta della barriera corallina (Manta alfredi) nelle acque dell'Unione;

(k)manta gigante (Manta birostris) nelle acque dell'Unione;

(l)le seguenti specie di mobule nelle acque dell'Unione:

i)diavolo di mare (Mobula mobular);

ii)diavolo di mare minore di Guinea (Mobula rochebrunei);

iii)diavolo di mare coda spinosa (Mobula japanica);

iv)diavolo di mare coda liscia (Mobula thurstoni);

v)diavolo di mare pigmeo (Mobula eregoodootenkee);

vi)razza di Munk (Mobula munkiana);

vii)diavolo di mare cileno (Mobula tarapacana);

viii)diavolo di mare pinna corta (Mobula kuhlii);

ix)diavolo di mare minore (Mobula hypostoma);

(m)razza chiodata (Raja clavata) nelle acque dell'Unione della divisione CIEM 3a;

(n)razza norvegese (Dipturus nidarosiensis) nelle acque dell'Unione delle divisioni CIEM 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 7e, 7f, 7g, 7h e 7k;

(o)razza ondulata (Raja undulata) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 9 e 10 e razza bianca (Rostroraja alba) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 6, 7, 8, 9 e 10;

(p)pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque dell'Unione delle sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12;

(q)spinarolo (Squalus acanthias) nella acque dell'Unione delle sottozone CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10;

(r)squadro (Squatina squatina) nelle acque dell'Unione.

2.Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 44
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura istituito dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 45
Disposizione transitoria

L'articolo 9, l'articolo 11, paragrafo 2, e gli articoli 12, 18, 19, 24, 30, 31, 32, 36, 39 e 43 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2019 fino all'entrata in vigore del regolamento che stabilisce le possibilità di pesca per il 2019.

Articolo 46
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 1° febbraio 2018.

Le disposizioni concernenti le possibilità di pesca stabilite negli articoli 19, 20 e 21 e negli allegati IE e V per alcuni stock nella zona della convenzione CCAMLR si applicano a decorrere dal 1° dicembre 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) COM(2016) 0493
(2) Si veda in particolare il documento «General Context of ICES Advice» consultabile all'indirizzo seguente: http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Advice/2016/2016/Introduction_to_advice_2016.pdf  
(3) Parere del CIEM sulle possibilità di pesca, le catture e lo sforzo di pesca nell'Atlantico nordorientale. Parere del CIEM 2016, volume 9, pubblicato il 28 ottobre 2016.
(4) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(5) Regolamento (CE) n. 509/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dello stock di sogliola nella Manica occidentale (GU L 122 dell'11.5.2007, pag. 7).
(6) Regolamento (CE) n. 676/2007 del Consiglio, dell'11 giugno 2007, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca relative agli stock di passera di mare e sogliola nel Mare del Nord (GU L 157 del 19.6.2007, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio, del 6 aprile 2009, concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007 (GU L 96 del 15.4.2009, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 2166/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, che istituisce misure per la ricostituzione degli stock di nasello e di scampo nel mare Cantabrico e ad ovest della penisola iberica e modifica il regolamento (CE) n. 850/98 per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).
(9) Regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente a ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6).
(10) Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).
(11) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).
(12) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 48).
(13) Accordo sulla pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, e il governo danese e il governo locale delle isole Færøer, dall'altro (GU L 226 del 29.8.1980, pag. 12).
(14) Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4) e Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (GU L 293 del 23.10.2012, pag. 5).
(15) GU L 6 del 10.1.2012, pag. 9.
(16) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(17) Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell'apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (GU L 151 dell'11.6.2008, pag. 5).
(18) Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).
(19) Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1).
(20) Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42).
(21) Conclusa con la decisione 2002/738/CE del Consiglio (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 39).
(22) L'Unione vi ha aderito con la decisione 86/238/CEE del Consiglio (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33).
(23) Regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).
(24) Conclusa con la decisione 2006/539/CE del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 22).
(25) L'Unione vi ha aderito con la decisione 95/399/CE del Consiglio (GU L 236 del 5.10.1995, pag. 24).
(26) L'Unione vi ha aderito con la decisione 2012/130/UE del Consiglio (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1).
(27) L'Unione vi ha aderito con la decisione 2005/75/CE del Consiglio (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).
(28) Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).
(29) Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

Bruxelles, 7.11.2017

COM(2017) 645 final

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Consiglio

che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I:

TAC applicabili ai pescherecci dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

ALLEGATO IA:

Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese

ALLEGATO IB:

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

ALLEGATO IC:

Atlantico nord-occidentale — Zona della convenzione NAFO

ALLEGATO ID:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO IE:

Antartico — Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO IF:

Oceano Atlantico sud-orientale — Zona della convenzione SEAFO

ALLEGATO IG:

Tonno rosso del sud — Zone di distribuzione

ALLEGATO IH:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO IJ:

Zona della convenzione SPRFMO

ALLEGATO IK:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO IL:

Zona dell'accordo CGPM

ALLEGATO IIA:

Sforzo di pesca delle navi nella sottozona CIEM 4

ALLEGATO IIB:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di ricostituzione di taluni stock di nasello meridionale e di scampo nelle divisioni CIEM 8c e 9a ad esclusione del Golfo di Cadice

ALLEGATO IIC:

Sforzo di pesca delle navi nell'ambito dei piani di gestione degli stock di sogliola della Manica occidentale nella divisione CIEM 7e

ALLEGATO IID:

Zone di gestione del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4

ALLEGATO III:

Numero massimo di autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque di paesi terzi

ALLEGATO IV:

Zona della convenzione ICCAT

ALLEGATO V:

Zona della convenzione CCAMLR

ALLEGATO VI:

Zona di competenza della IOTC

ALLEGATO VII:

Zona della convenzione WCPFC

ALLEGATO VIII:

Limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione

ALLEGATO I

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle riportate negli allegati IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IJ, IK e IL figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali condizioni ad essi funzionalmente correlate.

Tutte le possibilità di pesca stabilite nel presente allegato sono soggette alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 1 , in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato. All'interno di ogni zona, gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. Solo i nomi latini identificano le specie a fini regolamentari; i nomi comuni sono forniti per facilità di riferimento.

Ai fini del presente regolamento è prevista la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa a 3 lettere

Nome comune

Amblyraja radiata

RJR

Razza stellata

Ammodytes spp.

SAN

Cicerelli

Argentina silus

ARU

Argentina

Beryx spp.

ALF

Berici

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Pesce tamburo

Centrophorus squamosus

GUQ

Sagrì

Centroscymnus coelolepis

CYO

Squalo portoghese

Chaceon spp.

GER

Granchi rossi di fondale

Chaenocephalus aceratus

SSI

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

ANI

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

LIC

Pesce del ghiaccio

Chionoecetes spp.

PCR

Grancevole artiche

Clupea harengus

HER

Aringa

Coryphaenoides rupestris

RNG

Granatiere di roccia

Dalatias licha

SCK

Zigrino

Deania calcea

DCA

Squalo becco d'uccello

Dicentrarchus labrax

BSS

Spigola

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complesso di specie della razza bavosa

Dissostichus eleginoides

TOP

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

TOA

Austromerluzzo

Dissostichus spp.

TOT

Austromerluzzi

Engraulis encrasicolus

ANE

Acciuga

Etmopterus princeps

ETR

Sagrì atlantico

Etmopterus pusillus

ETP

Sagrì nano

Euphausia superba

KRI

Krill antartico

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Galeorhinus galeus

GAG

Canesca

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Passera lingua di cane

Hippoglossoides platessoides

PLA

Passera canadese

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Ippoglosso atlantico

Hoplostethus atlanticus

ORY

Pesce specchio atlantico

Illex illecebrosus

SQI

Totano

Lamna nasus

POR

Smeriglio

Lepidorhombus spp.

LEZ

Lepidorombi

Leucoraja naevus

RJN

Razza cuculo

Limanda ferruginea

YEL

Limanda

Lophiidae

ANF

Rana pescatrice

Macrourus spp.

GRV

Granatieri

Makaira nigricans

BUM

Marlin azzurro

Mallotus villosus

CAP

Capelin

Manta birostris

RMB

Manta gigante

Martialia hyadesi

SQS

Calamaro

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Eglefino

Merlangius merlangus

WHG

Merlano

Merluccius merluccius

HKE

Nasello

Micromesistius poutassou

WHB

Melù

Microstomus kitt

LEM

Limanda

Molva dypterygia

BLI

Molva azzurra

Molva molva

LIN

Molva

Nephrops norvegicus

NEP

Scampo

Notothenia gibberifrons

NOG

Nototenia

Notothenia rossii

NOR

Nototenia

Notothenia squamifrons

NOS

Nototenia

Pandalus borealis

PRA

Gamberello boreale

Paralomis spp.

PAI

Granchi

Penaeus spp.

PEN

Mazzancolle

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Pleuronectiformes

FLX

Pesce piatto

Pollachius pollachius

POL

Merluzzo giallo

Pollachius virens

POK

Merluzzo carbonaro

Psetta maxima

TUR

Rombo chiodato

Pseudochaenichthys georgianus

SGI

Pesce del ghiaccio

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pseudopentaceros spp.

Raja alba

RJA

Razza bianca

Raja brachyura

RJH

Razza a coda corta

Raja circularis

RJI

Razza rotonda

Raja clavata

RJC

Razza chiodata

Raja fullonica

RJF

Razza spinosa

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Razza norvegese

Raja microocellata

RJE

Razza dagli occhi piccoli

Raja montagui

RJM

Razza maculata

Raja undulata

RJU

Razza ondulata

Rajiformes

SRX

Razze

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Ippoglosso nero

Sardina pilchardus

PIL

Sardina

Scomber scombrus

MAC

Sgombro

Scophthalmus rhombus

BLL

Rombo liscio

Sebastes spp.

RED

Scorfani

Solea solea

SOL

Sogliola

Solea spp.

SOO

Sogliole

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Squalus acanthias

DGS

Spinarolo

Tetrapturus albidus

WHM

Marlin bianco

Thunnus maccoyii

SBF

Tonno rosso del sud

Thunnus obesus

BET

Tonno obeso

Thunnus thynnus

BFT

Tonno rosso

Trachurus murphyi

CJM

Sugarello cileno

Trachurus spp.

JAX

Suri/sugarelli

Trisopterus esmarkii

NOP

Busbana norvegese

Urophycis tenuis

HKW

Musdea americana

Xiphias gladius

SWO

Pesce spada


La seguente tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini è prevista esclusivamente a fini esplicativi:

Acciuga

ANE

Engraulis encrasicolus

Argentina

ARU

Argentina silus

Aringa

HER

Clupea harengus

Austromerluzzi

TOT

Dissostichus spp.

Austromerluzzo

TOA

Dissostichus mawsoni

Austromerluzzo

TOP

Dissostichus eleginoides

Berici

ALF

Beryx spp.

Brosme

USK

Brosme brosme

Busbana norvegese

NOP

Trisopterus esmarkii

Calamaro

SQS

Martialia hyadesi

Canesca

GAG

Galeorhinus galeus

Capelin

CAP

Mallotus villosus

Cicerelli

SAN

Ammodytes spp.

Complesso di specie della razza bavosa

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada e Dipturus cf. intermedia)

Eglefino

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Gamberello boreale

PRA

Pandalus borealis

Granatiere di roccia

RNG

Coryphaenoides rupestris

Granatieri

GRV

Macrourus spp.

Grancevole artiche

PCR

Chionoecetes spp.

Granchi

PAI

Paralomis spp.

Granchi rossi di fondale

GER

Chaceon spp.

Ippoglosso atlantico

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Ippoglosso nero

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Krill antartico

KRI

Euphausia superba

Lepidorombi

LEZ

Lepidorhombus spp.

Limanda

LEM

Microstomus kitt

Limanda

YEL

Limanda ferruginea

Manta gigante

RMB

Manta birostris

Marlin azzurro

BUM

Makaira nigricans

Marlin bianco

WHM

Tetrapturus albidus

Mazzancolle

PEN

Penaeus spp.

Melù

WHB

Micromesistius poutassou

Merlano

WHG

Merlangius merlangus

Merluzzo bianco

COD

Gadus morhua

Merluzzo carbonaro

POK

Pollachius virens

Merluzzo giallo

POL

Pollachius pollachius

Molva

LIN

Molva molva

Molva azzurra

BLI

Molva dypterygia

Musdea americana

HKW

Urophycis tenuis

Nasello

HKE

Merluccius merluccius

Nototenia

NOS

Notothenia squamifrons

Nototenia

NOG

Notothenia gibberifrons

Nototenia

NOR

Notothenia rossii

Passera canadese

PLA

Hippoglossoides platessoides

Passera di mare

PLE

Pleuronectes platessa

Passera lingua di cane

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pesce del ghiaccio

SSI

Chaenocephalus aceratus

Pesce del ghiaccio

ANI

Champsocephalus gunnari

Pesce del ghiaccio

SGI

Pseudochaenichthys georgianus

Pesce del ghiaccio

LIC

Channichthys rhinoceratus

Pesce piatto

FLX

Pleuronectiformes

Pesce spada

SWO

Xiphias gladius

Pesce specchio atlantico

ORY

Hoplostethus atlanticus

Pesce tamburo

BOR

Caproidae

Pseudopentaceros spp.

EDW

Pseudopentaceros spp.

Rana pescatrice

ANF

Lophiidae

Razza a coda corta

RJH

Raja brachyura

Razza bianca

RJA

Raja alba

Razza chiodata

RJC

Raja clavata

Razza cuculo

RJN

Leucoraja naevus

Razza dagli occhi piccoli

RJE

Raja microocellata

Razza maculata

RJM

Raja montagui

Razza norvegese

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Razza ondulata

RJU

Raja undulata

Razza rotonda

RJI

Raja circularis

Razza spinosa

RJF

Raja fullonica

Razza stellata

RJR

Amblyraja radiata

Razze

SRX

Rajiformes

Rombo chiodato

TUR

Psetta maxima

Rombo liscio

BLL

Scophthalmus rhombus

Sagrì

GUQ

Centrophorus squamosus

Sagrì atlantico

ETR

Etmopterus princeps

Sagrì nano

ETP

Etmopterus pusillus

Sardina

PIL

Sardina pilchardus

Scampo

NEP

Nephrops norvegicus

Scorfani

RED

Sebastes spp.

Sgombro

MAC

Scomber scombrus

Smeriglio

POR

Lamna nasus

Sogliola

SOL

Solea solea

Sogliole

SOO

Solea spp.

Spigola

BSS

Dicentrarchus labrax

Spinarolo

DGS

Squalus acanthias

Spratto

SPR

Sprattus sprattus

Squalo becco d'uccello

DCA

Deania calcea

Squalo portoghese

CYO

Centroscymnus coelolepis

Sugarello cileno

CJM

Trachurus murphyi

Suri/sugarelli

JAX

Trachurus spp.

Tonno obeso

BET

Thunnus obesus

Tonno rosso

BFT

Thunnus thynnus

Tonno rosso del sud

SBF

Thunnus maccoyii

Totano

SQI

Illex illecebrosus

Zigrino

SCK

Dalatias licha



ALLEGATO IA

Skagerrak, Kattegat, sottozone CIEM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14, acque dell'Unione della zona Copace, acque della Guyana Francese

Specie:

Cicerello e catture accessorie connesse

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)

 

Ammodytes spp.

 

 

 

 

Danimarca

 

0

(2)

TAC analitico

 

 

Regno Unito

0

(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

0

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia

0

(2)

Unione

0

TAC

0

(1)

Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

(2)

Fino al 2% del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9% del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

 

1r

2r e 3r

4

5r

6

7r

 

(SAN/234_1R)

(SAN/234_2R) per 2r; (SAN/234_3R) per 3r

(SAN/234_4)

(SAN/234_5R)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7R)

Danimarca

0

0

0

0

0

0

Regno Unito

0

0

0

0

0

0

Germania

0

0

0

0

0

0

Svezia

0

0

0

0

0

0

Unione

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Argentina silus

 

 

(ARU/1/2.)

 

 

Germania

 

24

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

8

Paesi Bassi

19

Regno Unito

39

Unione

90

TAC

 

90

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 3 e 4

 

 

Argentina silus

 

 

(ARU/34-C)

 

Danimarca

 

1 093

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

11

Francia

8

Irlanda

8

Paesi Bassi

51

Svezia

43

Regno Unito

20

Unione

1 234

TAC

 

1 234

 

 

 

 

 

Specie:

Argentina

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

 

Argentina silus

 

 

(ARU/567.)

 

 

Germania

 

355

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

7

Irlanda

329

Paesi Bassi

3 710

Regno Unito

260

Unione

4 661

TAC

 

4 661

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14

 

Brosme brosme

 

 

(USK/1214EI)

 

Germania

 

6

(1)

TAC precauzionale

 

 

Francia

6

(1)

Regno Unito

6

(1)

Altri

3

(1)

Unione

21

(1)

TAC

21

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

 

Brosme brosme

 

 

(USK/3A/BCD)

 

Danimarca

 

15

 

TAC precauzionale

 

 

Svezia

8

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

8

Unione

31

TAC

 

31

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 4

 

 

Brosme brosme

 

 

(USK/04-C.)

 

Danimarca

 

68

TAC precauzionale

 

 

Germania

20

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

47

Svezia

7

Regno Unito

102

Altri

7

(1)

Unione

251

TAC

251

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7

 

Brosme brosme

 

 

(USK/567EI.)

 

Germania

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Spagna

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

pm

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Regno Unito

pm

Altri

pm

(1)

Unione

pm

Norvegia

pm

(2)(3)(4)(5)

TAC

4 130

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

(3)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-):

pm

(4)

Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-)

pm

Brosme (USK/*5B67-)

pm

(5)

I contingenti di brosme e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Brosme

 

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

Brosme brosme

 

 

(USK/04-N.)

 

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Pesce tamburo

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8

 

Caproidae

 

 

 

(BOR/678-)

 

 

Danimarca

 

5 001

 

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

14 084

Regno Unito

1 295

1 295

Unione

20 380

TAC

20 380

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

3a

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03A.)

 

 

Danimarca

 

pm

(2)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(2)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Svezia

pm

(2)

Unione

pm

(2)

Norvegia

pm

Isole Færøer

pm

(3)

TAC

pm

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Condizione speciale: fino al 50% di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

(3)

Può essere pescato solo nello Skagerrak (HER/*03AN.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53º 30' N

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4AB.)

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Isole Færøer

pm

Norvegia

pm

(2)

TAC

pm

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi a sud di 62º N (HER/*04N-) (1)

Unione

pm

(1)

Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62º N

 

Clupea harengus

 

 

(HER/04-N.)

 

Svezia

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

pm

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

3a

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03A-BC)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a

 

Clupea harengus

 

 

(HER/2A47DX)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per catture di aringhe prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi apertura di maglia inferiore a 32 mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa (1)

 

 

Zona:

4c, 7d (2)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/4CXB7D)

 

Belgio

 

pm

(3)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(3)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

(3)

Francia

pm

(3)

Paesi Bassi

pm

(3)

Regno Unito

pm

(3)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Esclusivamente per le catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm.

(2)

Escluso lo stock di Blackwater: si tratta della popolazione di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.

(3)

Condizione speciale: fino al 50% di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN (1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/5B6ANB)

 

Germania

 

466

(2)

TAC analitico

 

 

Francia

88

(2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Irlanda

630

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

466

(2)

Regno Unito

2 520

(2)

Unione

4 170

(2)

TAC

4 170

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata ad est del meridiano di longitudine 7º O e a nord del parallelo di latitudine 55º N, o ad ovest del meridiano di longitudine 7º O e a nord del parallelo di latitudine 56º N, escluso lo stock di Clyde.

(2)

È vietata la pesca di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56º N e 57º 30′ N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

6aS (1), 7b, 7c

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/6AS7BC)

 

Irlanda

 

1 482

 

TAC analitico

 

 

Paesi Bassi

148

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

1 630

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

1 630

(1)

Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56º 00′ N e a ovest di 07º 00′ O.

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

6 Clyde (1)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/06ACL.)

 

Regno Unito

da fissare

TAC precauzionale

 

 

Unione

da fissare

(2)

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

TAC

da fissare

(2)

(1)

Stock del Clyde: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata a nord-est di una linea tracciata tra:

- il Mull of Kintyre (55°17,9'N, 05°47,8'O);

- un punto con le coordinate (55°04′N, 05°23′O) e

- Corsewall Point (55°00,5'N, 05°09,4'O).D265

(2)

Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

7a (1)

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/07A/MM)

 

Irlanda

 

1 826

 

TAC analitico

 

 

Regno Unito

5 190

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

7 016

TAC

7 016

(1)

Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:

- a nord dalla latitudine 52º 30' N,

- a sud dalla latitudine 52º 00' N,

- a ovest dalla costa dell'Irlanda,

- a est dalla costa del Regno Unito.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

7e e 7f

 

 

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7EF.)

 

 

Francia

 

465

 

TAC precauzionale

 

 

Regno Unito

465

Unione

930

TAC

930

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Aringa

 

 

Zona:

7g(1), 7h(1), 7j(1) e 7k(1)

 

Clupea harengus

 

 

(HER/7G-K.)

 

Germania

 

60

 

TAC analitico

 

 

Francia

336

Irlanda

4 706

Paesi Bassi

336

Regno Unito

7

Unione

5 445

TAC

5 445

(1)

La zona è aumentata dell'area delimitata:

- a nord dalla latitudine 52º 30' N,

- a sud dalla latitudine 52º 00' N,

- a ovest dalla costa dell'Irlanda,

 

- a est dalla costa del Regno Unito.

 

 

 

 

Specie:

Acciuga

 

 

Zona:

8

 

 

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/08.)

 

 

Spagna

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Acciuga

 

 

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Engraulis encrasicolus

 

 

(ANE/9/3411)

 

Spagna

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

Skagerrak

 

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/03AN.)

 

Belgio

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

Kattegat

 

 

 

Gadus morhua

 

 

(COD/03AS.)

 

Danimarca

 

324

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

7

(1)

Svezia

194

(1)

Unione

525

(1)

TAC

525

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

 

Gadus morhua

 

 

(COD/2A3AX4)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-) 

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62º N

 

Gadus morhua

 

 

(COD/04-N.)

Svezia

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate al rispettivo contingente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad ovest di 12º 00′ O e delle zone 12 e 14

Gadus morhua

 

(COD/5W6-14)

 

Belgio

 

0

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

2

Francia

23

Irlanda

9

Regno Unito

40

Unione

74

TAC

74

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

6a; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b ad est di 12º 00′ O

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/5BE6A)

 

Belgio

 

0

 

TAC analitico

 

 

Germania

0

Francia

0

Irlanda

0

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

0

(1)

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco effettuate nella zona in cui si applica il presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non rappresentino più dell'1,5% delle catture totali (in peso vivo) detenute a bordo per bordata di pesca. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

7a

 

 

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/07A.)

 

Belgio

 

8

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

21

(1)

Irlanda

136

(1)

Paesi Bassi

2

(1)

Regno Unito

125

(1)

Unione

292

(1)

(1)

TAC

292

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione

Gadus morhua

 

della zona Copace 34.1.1

 

 

 

 

(COD/7XAD34)

 

Belgio

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

 

Zona:

7d

 

 

 

Gadus morhua

 

 

 

(COD/07D.)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

 

Lepidorhombus spp. 

 

(LEZ/2AC4-C)

 

Belgio

 

8

 

TAC analitico

 

 

Danimarca

7

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

7

Francia

41

Paesi Bassi

33

Regno Unito

2 430

Unione

2 526

TAC

2 526

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6;

Lepidorhombus spp.

 

acque internazionali delle zone 12 e 14

 

 

 

 

(LEZ/56-14)

 

Spagna

 

533

 

TAC analitico

 

 

Francia

2 079

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

608

Regno Unito

1 471

Unione

4 691

TAC

4 691

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

7

 

 

 

Lepidorhombus spp.

 

(LEZ/07.)

 

 

Belgio

 

333

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

3 693

(2)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

4 481

(2)

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

2 038

(1)

Regno Unito

1 765

(1)

Unione

12 310

TAC

12 310

(1)

Il 5% di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

(2)

Il 5% di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Lepidorhombus spp. 

 

(LEZ/8ABDE.)

 

Spagna

 

674

 

TAC analitico

 

 

Francia

544

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

1 218

TAC

1 218

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Lepidorombi

 

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Lepidorhombus spp. 

 

(LEZ/8C3411)

 

Spagna

 

1 280

 

TAC analitico

 

 

Francia

64

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Portogallo

43

Unione

1 387

TAC

1 387

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

Lophiidae

 

(ANF/2AC4-C)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10% può essere pescato nelhad/5bc6ale zone: 6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

Lophiidae

 

(ANF/04-N.)

 

Belgio

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Lophiidae

 

(ANF/56-14)

 

Belgio

 

pm

 

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

7

 

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/07.)

 

 

Belgio

 

2 729

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

304

(1)

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Spagna

1 084

(1)

Francia

17 515

(1)

Irlanda

2 238

(1)

Paesi Bassi

353

(1)

Regno Unito

5 311

(1)

Unione

29 534

(1)

TAC

29 534

(1)

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10% può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/8ABDE.)

 

Spagna

 

1 206

TAC precauzionale

 

 

Francia

6 708

Unione

7 914

TAC

7 914

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Rana pescatrice

 

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Lophiidae

 

 

 

(ANF/8C3411)

 

Spagna

 

3 233

TAC analitico

 

 

Francia

3

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Portogallo

643

Unione

3 879

TAC

3 879

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

3a, acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/3A/BCD)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Germania

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

4; acque dell'Unione della zona 2a

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

(HAD/2AC4.)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

TAC

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

 

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62º N

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/04-N.)

 

Svezia

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14

 

Melanogrammus aeglefinus 

 

(HAD/6B1214)

 

Belgio

 

9

TAC analitico

 

 

Germania

11

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

464

Irlanda

331

Regno Unito

3 387

Unione

4 202

TAC

4 202

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a

 

Melanogrammus aeglefinus

 

(HAD/5BC6A.)

 

Belgio

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

Unione

pm

(1)

(1)

TAC

pm

(1)

(1)

Non più del 10% di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle acque dell'Unione della zona 2a (HAD/*2AC4.).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Melanogrammus aeglefinus 

 

(HAD/7X7A34)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Eglefino

 

 

Zona:

7a

 

 

 

Melanogrammus aeglefinus

 

 

 

(HAD/07A.)

 

Belgio

 

44

TAC precauzionale

 

 

Francia

202

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

1 211

Regno Unito

1 339

Unione

2 796

TAC

2 796

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

3a

 

 

Merlangius merlangus

 

 

 

(WHG/03A.)

 

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

4; acque dell'Unione della zona 2a

 

Merlangius merlangus

 

 

(WHG/2AC4.)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

 

Unione

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

Merlangius merlangus 

 

 

(WHG/56-14)

 

Germania

 

0

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

0

(1)

Irlanda

0

(1)

Regno Unito

0

(1)

Unione

0

(1)

TAC

0

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

7a

 

 

 

Merlangius merlangus 

 

 

(WHG/07A.)

 

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k

 

Merlangius merlangus 

 

 

(WHG/7X7A-C)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano

 

 

Zona:

8

 

 

 

Merlangius merlangus 

 

 

(WHG/08.)

 

 

Spagna

 

1 016

TAC precauzionale

 

 

Francia

1 524

Unione

2 540

TAC

2 540

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merlano e merluzzo giallo

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62º N

Merlangius merlangus e

 

(W/P/04-N.)

 

Pollachius pollachius 

 

 

 

 

 

Svezia

 

pm

(1)

TAC precauzionale

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro vanno imputate ai rispettivi contingenti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

 

Merluccius merluccius 

 

 

(HKE/3A/BCD)

 

Danimarca

 

2 710

(1)

TAC analitico

 

 

Svezia

231

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

2 941

TAC

2 941

(2)

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(2)

Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

 

 

97 580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

 

Merluccius merluccius 

 

 

(HKE/2AC4-C)

Belgio

 

49

(1)

TAC analitico

 

 

Danimarca

1 981

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

227

(1)

Francia

438

(1)

Paesi Bassi

114

(1)

Regno Unito

617

(1)

Unione

3 426

(1)

TAC

3 426

(2)

(1)

Un massimo del 10% di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

(2)

Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

`

97 580

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b;

Merluccius merluccius

 

acque internazionali delle zone 12 e 14

 

 

 

 

(HKE/571214)

Belgio

 

503

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

16 130

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

24 909

(1)

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

3 018

Paesi Bassi

325

(1)

Regno Unito

9 834

(1)

Unione

54 719

TAC

54 719

(2)

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(2)

Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

97 580

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

8a, 8b, 8d e 8e

(HKE/*8ABDE)

Belgio

65

Spagna

2 602

Francia

2 602

Irlanda

325

Paesi Bassi

33

Regno Unito

1 464

Unione

7 091

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Merluccius merluccius 

 

 

(HKE/8ABDE.)

Belgio

 

16

(1)

TAC analitico

 

 

Spagna

11 229

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

25 218

Paesi Bassi

32

(1)

Unione

36 495

TAC

36 495

(2)

(1)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso la zona 4 e le acque dell'Unione della zona 2a. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(2)

Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello:

97 580

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio

3

Spagna

3 253

Francia

5 854

Paesi Bassi

10

Unione

9 120

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Nasello

 

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Merluccius merluccius

 

 

 

(HKE/8C3411)

 

Spagna

 

4 713

TAC analitico

 

 

Francia

453

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Portogallo

2 200

Unione

7 366

TAC

7 366

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2 e 4

 

Micromesistius poutassou 

 

 

(WHB/24-N.)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

(WHB/1X14)

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Germania

pm

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Spagna

pm

(1) (2)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Portogallo

pm

(1) (3)

Svezia

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

Unione

pm

(1) (3)

Norvegia

pm

Isole Færøer

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F.): 9,2%

(2)

Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

(3)

Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

(WHB/8C3411)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Portogallo

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30′ N e 7 a ovest di 12° O

 

Micromesistius poutassou

 

 

 

(WHB/24A567)

 

Norvegia

 

pm

(1) (2)

TAC analitico

 

 

Isole Færøer

pm

(3) (4)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

TAC

Non pertinente

(1)

Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri.

(2)

Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

pm

Tale limite di cattura nella zona 4a corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia:

25%

(3)

Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

(4)

Condizioni speciali: possono essere pescate nella zona 6b (WHB/*06B-C). Le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04A-C):

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Limanda e passera lingua di cane

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

Microstomus kitt e

 

(L/W/2AC4-C)

 

Glyptocephalus cynoglossus

 

 

 

 

 

 

Belgio

 

346

TAC precauzionale

Danimarca

953

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

122

Francia

261

Paesi Bassi

794

Svezia

11

Regno Unito

3 904

Unione

6 391

TAC

 

6 391

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/5B67-)

Germania

 

pm

TAC analitico

 

 

Estonia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Spagna

pm

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Francia

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Polonia

pm

Regno Unito

pm

Altri

pm

(1)

Unione

pm

Norvegia

pm

(2)

Isole Færøer

pm

(3)

TAC

10 763

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

(2)

Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

(3)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate ai rispettivi contingenti. Da prelevare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56°30′ N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque internazionali della zona 12

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/12INT-)

Estonia

 

1

(1)

TAC precauzionale

 

 

Spagna

273

(1)

Francia

7

(1)

Lituania

2

(1)

Regno Unito

2

(1)

Altri

1

(1)

Unione

286

(1)

TAC

286

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/24-)

Danimarca

 

4

TAC precauzionale

 

 

Germania

4

Irlanda

4

Francia

23

Regno Unito

14

Altri

4

(1)

Unione

53

TAC

53

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

Specie:

Molva azzurra

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3

 

Molva dypterygia

 

 

 

(BLI/03-)

Danimarca

 

3

TAC precauzionale

 

 

Germania

2

Svezia

3

Unione

8

TAC

 

8

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/1/2.)

Danimarca

 

8

TAC precauzionale

 

 

Germania

8

Francia

8

Regno Unito

8

Altri

4

(1)

Unione

36

TAC

36

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

3a; acque dell'Unione della zona 3bcd

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/3A/BCD)

Belgio

 

6

(1)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

50

Germania

6

(1)

Svezia

19

Regno Unito

6

(1)

Unione

87

TAC

87

(1)

Tale contingente può essere prelevato solo nelle acque dell'Unione della zona 3a e nelle acque dell'Unione della zona 3bcd.

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 4

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/04-C.)

Belgio

 

22

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

350

Germania

216

Francia

195

Paesi Bassi

7

Svezia

15

Regno Unito

2 689

Unione

3 494

TAC

 

3 494

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/05EI.)

Belgio

 

9

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

6

Germania

6

Francia

6

Regno Unito

6

Unione

33

TAC

 

33

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/6X14.)

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Germania

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Portogallo

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)(2)(3)

Isole Færøer

pm

(4)(5)

TAC

20 396

(1)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25% per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*6X14.):

3 000

(2)

Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-)

pm

Brosme (USK/*5B67-)

pm

(3)

I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate:

pm

(4)

Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56°30′ N (LIN/*6BAN.).

(5)

Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20% per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non può superare il seguente quantitativo in tonnellate (OTH/*6AB.):

 

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Molva

 

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

Molva molva

 

 

 

(LIN/04-N.)

Belgio

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/3A/BCD)

 

Danimarca

 

8 626

TAC analitico

 

 

Germania

25

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Svezia

3 087

Unione

11 738

TAC

11 738

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/2AC4-C)

 

Belgio

 

1 091

TAC analitico

 

 

Danimarca

1 091

Germania

16

Francia

32

Paesi Bassi

561

Regno Unito

18 060

Unione

20 851

TAC

 

20 851

 

 

 

 

 

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 al di fuori della zona funzionale 7 (NEP/,,,):

Belgio

397

Danimarca

397

Germania

6

Francia

12

Paesi Bassi

204

Regno Unito

6 572

Unione

 

7 587

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/04-N.)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/5BC6.)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

7

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/07.)

 

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/8ABDE.)

 

Spagna

 

pm

TAC analitico

 

 

Francia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

8c

 

 

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/08C.)

 

 

Spagna

 

0

TAC precauzionale

 

 

Francia

0

Unione

0

TAC

0

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scampo

 

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Nephrops norvegicus

 

 

 

(NEP/9/3411)

 

Spagna

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Di cui non oltre il 6% può essere prelevato nelle unità funzionali 26 e 27 della divisione CIEM 9a (NEP/*9U267).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Gamberello boreale

 

Zona:

3a

 

 

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/03A.)

 

 

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Svezia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Gamberello boreale

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/2AC4-C)

 

Danimarca

 

pm

TAC precauzionale

 

 

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Gamberello boreale

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62º N

 

Pandalus borealis

 

 

 

(PRA/04-N.)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Svezia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

 

Specie:

Mazzancolle

 

Zona:

Acque della Guyana francese

 

 

Penaeus spp.

 

 

(PEN/FGU.)

 

Francia

 

da fissare

(1)

TAC precauzionale

 

 

Unione

da fissare

(1)(2)

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

TAC

da fissare

(1)(2)

(1)

La pesca dei gamberoni Penaeus subtilis e Penaeus brasiliensis è vietata nelle acque di profondità inferiore a 30 metri.

(2)

Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Francia.

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

Skagerrak

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/03AN.)

 

Belgio

pm

TAC analitico

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

Kattegat

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/03AS.)

 

Danimarca

1 305

TAC analitico

Germania

15

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Svezia

147

Unione

1 467

TAC

 

1 467

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/2A3AX4)

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

TAC

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

Acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b;

Pleuronectes platessa

 

acque internazionali delle zone 12 e 14

 

 

 

 

(PLE/56-14)

 

Francia

 

18

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

240

Regno Unito

400

Unione

658

TAC

 

658

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7a

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/07A.)

 

 

Belgio

92

TAC analitico

Francia

40

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

717

Paesi Bassi

28

Regno Unito

916

Unione

1 793

TAC

 

1 793

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7b e 7c

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/7BC.)

 

 

Francia

 

15

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

59

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Unione

74

TAC

 

74

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7d e 7e

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7DE.)

 

 

Belgio

1 695

TAC analitico

Francia

5 651

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Regno Unito

3 014

Unione

10 360

TAC

10 360

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7f e 7g

 

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7FG.)

 

 

Belgio

127

TAC precauzionale

Francia

229

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

35

Regno Unito

120

Unione

511

 

TAC

 

511

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

7h, 7j e 7k

 

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/7HJK.)

 

Belgio

0

TAC precauzionale

Francia

0

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

0

Paesi Bassi

0

Regno Unito

0

Unione

0

TAC

 

0

 

 

 

 

 

Specie:

Passera di mare

 

 

Zona:

8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Pleuronectes platessa

 

 

 

(PLE/8/3411)

 

Spagna

 

66

TAC precauzionale 

 

 

Francia

263

Portogallo

66

Unione

395

TAC

 

395

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/56-14)

 

Spagna

6

TAC precauzionale

Francia

190

Irlanda

56

Regno Unito

145

Unione

397

TAC

 

397

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

7

 

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/07.)

 

 

Belgio

378

(1)

TAC precauzionale

Spagna

23

(1)

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Francia

8 696

(1)

Irlanda

927

(1)

Regno Unito

2 117

(1)

Unione

12 141

(1)

TAC

12 141

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 2% può essere pescato nelle zone: 8a, 8b, 8d e 8e (POL/*8ABDE).

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

8a, 8b, 8d e 8e

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/8ABDE.)

 

Spagna

252

TAC precauzionale

Francia

1 230

Unione

1 482

TAC

 

1 482

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

8c

 

 

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/08C.)

 

 

Spagna

208

TAC precauzionale

Francia

23

Unione

231

TAC

 

231

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo giallo

 

 

Zona:

9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Pollachius pollachius

 

 

(POL/9/3411)

 

Spagna

273

(1)

TAC precauzionale

Portogallo

9

(1)(2)

Unione

282

(1)

TAC

282

(2)

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione nella zona 8c (POL/*08C.).

(2)

In aggiunta a questo TAC, il Portogallo può pescare quantitativi di merluzzo giallo non superiori a 98 tonnellate (POL/93411P).

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a

 

Pollachius virens

 

 

(POK/2C3A4)

 

Belgio

pm

TAC analitico

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

6; Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14

 

Pollachius virens

 

 

(POK/56-14)

 

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Da prelevare a nord di 56° 30′ N (POK/*5614N).

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

Acque norvegesi a sud di 62º N

 

Pollachius virens

 

 

(POK/04-N.)

 

Svezia

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate al rispettivo contingente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

 

Zona:

7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Pollachius virens

 

 

(POK/7/3411)

 

Belgio

8

TAC precauzionale

Francia

1 787

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

894

Regno Unito

487

Unione

3 176

TAC

 

3 176

 

 

 

 

 

Specie:

Rombo chiodato e rombo liscio

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

Psetta maxima e

 

(T/B/2AC4-C)

 

Scopthalmus rhombus

 

 

 

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/2AC4-C)

 

Belgio

 

pm

(1) (2) (3)

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

pm

(1) (2) (3)

Germania

pm

(1) (2) (3)

Francia

pm

(1) (2) (3)

Paesi Bassi

pm

(1) (2) (3)

Regno Unito

pm

(1) (2) (3)

Unione

pm

(1) (3)

TAC

pm

(3)

(1)

Le catture di razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

(2)

Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25% in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(3)

Non si applica alla razza a coda corta (Raja brachyura) nelle acque dell'Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 3a

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/03A-C.)

 

Danimarca

 

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/03A-C) sono comunicate separatamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/67AKXD)

 

Belgio

 

pm

(1) (2) (3)(4)

TAC precauzionale

 

 

Estonia

pm

(1) (2) (3)(4)

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Francia

pm

(1) (2) (3)(4)

Germania

pm

(1) (2) (3)(4)

Irlanda

pm

(1) (2) (3)(4)

Lituania

pm

(1) (2) (3)(4)

Paesi Bassi

pm

(1) (2) (3)(4)

Portogallo

pm

(1) (2) (3)(4)

Spagna

pm

(1) (2) (3)(4)

Regno Unito

pm

(1) (2) (3)(4)

Unione

pm

(1) (2) (3)(4)

TAC

pm

(3)(4)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), razza maculata (Raja montagui) (RJM/67AKXD), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/*07D.), razza rotonda (Raja circularis) (RJI/*07D.) e razza spinosa (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata), tranne nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Essi devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati in appresso nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.):

Specie:

Razza dagli occhi piccoli

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g

 

Raja microocellata

 

(RJE/7FG.)

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Estonia

pm

Francia

pm

Germania

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Paesi Bassi

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(4)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona 7e possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 7e

 

 

Raja undulata

 

(RJU/67AKXD)

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Estonia

pm

Francia

pm

Germania

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Paesi Bassi

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona 7d

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/07D.)

 

 

Belgio

 

pm

(1) (2) (3)

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

(1) (2) (3)

Paesi Bassi

pm

(1) (2) (3)

Regno Unito

pm

(1) (2) (3)

Unione

pm

(1) (2) (3)

TAC

pm

(3)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/07D.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/07D.), razza maculata (Raja montagui) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), razza chiodata (Raja clavata) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) e razza maculata (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (Raja microocellata) e alla razza ondulata (Raja undulata).

(3)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Dette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 7d

 

 

Raja undulata

 

(RJU/07D.)

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

Condizione speciale: di cui fino al 5% può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7e e comunicato sotto il seguente codice: (RJU/*67AKD). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

Specie:

Razze

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 8 e 9

 

 

Rajiformes

 

 

 

(SRX/89-C.)

 

Belgio

 

pm

(1) (2)

TAC precauzionale

 

 

Francia

pm

(1) (2)

Portogallo

pm

(1) (2)

Spagna

pm

(1) (2)

Regno Unito

pm

(1) (2)

Unione

pm

(1) (2)

TAC

pm

(2)

(1)

Le catture di razza cuculo (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), razza a coda corta (Raja brachyura) (RJH/89-C.) e razza chiodata (Raja clavata) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.

(2)

Non si applica alla razza ondulata (Raja undulata). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate solamente intere o eviscerate. Le catture devono restare al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 13 e 41 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:

Razza ondulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 8

 

 

Raja undulata

 

(RJU/8-C.)

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

 

pm

 

 

 

 

Specie:

Razza ondulata

Zona:

Acque dell'Unione della zona 9

 

 

Raja undulata

 

(RJU/9-C.)

 

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Francia

pm

Portogallo

pm

Spagna

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

 

TAC

 

pm

 

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/2A-C46)

 

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Germania

pm

Estonia

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Lituania

pm

Polonia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

TAC

2 500

(1)

Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2A34.)

 

Belgio

 

pm

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

(1)(2)

Germania

pm

(1)(2)

Francia

pm

(1)(2)

Paesi Bassi

pm

(1)(2)

Svezia

pm

(1) (2)(3)

Regno Unito

pm

(1)(2)

Unione

pm

(1) (2)(3)

Norvegia

pm

(4)

TAC

pm

(1)

Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle due zone seguenti:

 

Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)

 

Acque delle Isole Færøer (MAC/*FRO1)

Belgio

pm

pm

Danimarca

pm

pm

Germania

pm

pm

Francia

pm

pm

Paesi Bassi

pm

pm

Svezia

pm

pm

Regno Unito

pm

pm

Unione

pm

pm

(2)

Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

(3)

Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):

pm

Nel corso delle attività di pesca soggette a condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(4)

Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include anche la seguente parte della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:

pm

Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03A.):

pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso

nelle zone seguenti:

 

3a

3a e 4bc

4b

4c

6, acque internazionali della zona 2a, dal 1° gennaio al 15 febbraio 2018 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2018

 

(MAC/*03A.)

(MAC/*3A4BC)

(MAC/*04B.)

(MAC/*04C.)

(MAC/*2A6.)

Danimarca

pm

pm

pm

pm

pm

Francia

pm

pm

pm

pm

pm

Paesi Bassi

pm

pm

pm

pm

pm

Svezia

pm

pm

pm

pm

pm

Regno Unito

pm

pm

pm

pm

pm

Norvegia

pm

pm

pm

pm

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14

 

Scomber scombrus

 

(MAC/2CX14-)

 

Germania

 

pm

 

TAC analitico

 

 

Spagna

pm

Estonia

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Lettonia

pm

Lituania

pm

Paesi Bassi

pm

Polonia

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1) (2)

Isole Færøer

pm

TAC

pm

(1)

Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56o 30′ N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(2)

Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):

pm

(3)

Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færoer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59º (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2018 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2018

 

Acque norvegesi della zona 2a

Acque delle Isole Færøer

(MAC/*4A-EN)

 

(MAC/*2AN-)

 

(MAC/*FRO2)

 

Germania

pm

 

pm

 

pm

 

Francia

pm

 

pm

 

pm

 

Irlanda

pm

 

pm

 

pm

 

Paesi Bassi

pm

 

pm

 

pm

 

Regno Unito

pm

 

pm

 

pm

 

Unione

pm

 

pm

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/8C3411)

Spagna

 

pm

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non possono superare il 25% dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nella zona seguente:

8b (MAC/*08B.)

 

 

 

 

 

 

Spagna

pm

Francia

pm

Portogallo

 

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Sgombro

 

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone 2a e 4a

 

Scomber scombrus

 

 

(MAC/2A4A-N)

Danimarca

 

pm

TAC analitico

 

 

Unione

pm

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/3A/BCD)

 

Danimarca

 

282

TAC analitico

 

 

Germania

16

(1)

Paesi Bassi

27

(1)

Svezia

11

Unione

336

TAC

336

(1)

Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-32.

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/24-C.)

 

Belgio

 

pm

TAC analitico

 

 

Danimarca

pm

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

Norvegia

pm

(1)

TAC

14 027

(1)

Pesca autorizzata soltanto nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/56-14)

 

Irlanda

 

46

TAC precauzionale

 

 

Regno Unito

11

Unione

57

TAC

 

57

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7a

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07A.)

 

 

Belgio

 

20

(1)

TAC analitico

 

 

Francia

0

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Irlanda

5

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

6

(1)

Regno Unito

9

(1)

Unione

40

(1)

TAC

40

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7b e 7c

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7BC.)

 

 

Francia

 

7

TAC precauzionale

 

 

Irlanda

35

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Unione

42

TAC

 

42

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7d

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07D.)

 

 

Belgio

 

790

TAC analitico

 

 

Francia

1 579

Regno Unito

564

Unione

2 933

TAC

 

2 933

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7e

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/07E.)

 

 

Belgio

 

42

TAC analitico

 

 

Francia

453

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Regno Unito

707

Unione

1 202

TAC

 

1 202

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7f e 7g

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7FG.)

 

 

Belgio

 

564

TAC analitico

 

 

Francia

56

Irlanda

28

Regno Unito

253

Unione

901

TAC

 

901

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

7h, 7j e 7k

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/7HJK.)

 

Belgio

 

32

TAC precauzionale

 

 

Francia

64

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Irlanda

171

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Paesi Bassi

51

Regno Unito

64

Unione

382

TAC

 

382

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliola

 

Zona:

8a e 8b

 

 

 

Solea solea

 

 

 

(SOL/8AB.)

 

 

Belgio

 

45

TAC analitico

 

 

Spagna

8

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Francia

3 319

Paesi Bassi

249

Unione

3 621

TAC

 

3 621

 

 

 

 

 

Specie:

Sogliole

 

 

Zona:

8c, 8d, 8e, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

 

Solea spp.

 

 

 

(SOO/8CDE34)

 

Spagna

 

403

TAC precauzionale

 

 

Portogallo

669

Unione

1 072

TAC

 

1 072

 

 

 

 

 

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

3a

 

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/03A.)

 

 

Danimarca

pm

(1)

TAC precauzionale

 

 

Germania

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Fino al 5% del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9% del contingente.

 

Specie:

Spratto e catture accessorie connesse

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/2AC4-C)

 

 

Belgio

 

0

(1)(2)

TAC analitico

 

 

Danimarca

0

(1)(2)

Germania

0

(1)(2)

Francia

0

(1)(2)

Paesi Bassi

0

(1)(2)

Svezia

0

(1) (2)(3)

Regno Unito

0

(1)(2)

Unione

0

(1)

Norvegia

0

(1)

Isole Færøer

0

(1)(4)

TAC

0

(1)

(1)

Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019.

(2)

Fino al 2% del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/ *2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9% del contingente.

(3)

Inclusi i cicerelli.

(4)

Può contenere fino al 4% di catture accessorie di aringhe.

 

 

 

 

Specie:

Spratto

 

 

Zona:

7d e 7e

 

 

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/7DE.)

 

 

Belgio

 

16

TAC precauzionale

 

 

Danimarca

1 071

Germania

16

Francia

231

Paesi Bassi

231

Regno Unito

1 731

Unione

3 296

TAC

 

3 296

 

 

 

 

 

Specie:

Spinarolo

 

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14

 

Squalus acanthias

 

 

(DGS/15X14)

 

Belgio

20

(1)

TAC precauzionale

Germania

4

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

10

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

83

(1)

Si applica l'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

Irlanda

53

(1)

Paesi Bassi

0

(1)

Portogallo

0

(1)

Regno Unito

100

(1)

Unione

270

(1)

TAC

270

(1)

(1)

Lo spinarolo non può essere catturato nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 12 e 41 del presente regolamento. In deroga all'articolo 12, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/4BC7D)

 

Belgio

pm

(1)

TAC precauzionale

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1) (2)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1) (2)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1) (2)

Portogallo

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1) (2)

Unione

pm

Norvegia

pm

(3)

TAC

15 179

(1)

Fino al 5% del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9% del contingente.

(2)

Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*2A-14).

(3)

Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).

 

 

Specie:

Suri/sugarelli e catture accessorie connesse

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c,7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/2A-14)

 

Danimarca

pm

(1) (3)

TAC analitico

Germania

pm

(1) (2) (3)

Spagna

pm

(3) (5)

Francia

pm

(1) (2) (3) (5)

Irlanda

pm

(1) (3)

Paesi Bassi

pm

(1) (2) (3)

Portogallo

pm

(3) (5)

Svezia

pm

(1) (3)

Regno Unito

pm

(1) (2) (3)

Unione

pm

Isole Færøer

pm

(4)

TAC

101 070

(1)

Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente, pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a o 4a prima del 30 giugno 2018 può essere imputato al contingente relativo alle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/*4BC7D).

(2)

Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella zona 7d (JAX/*07D.). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*07D.).

(3)

Fino al 5% del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*2A-14). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9% del contingente.

(4)

Limitato alle zone 4a, 6a (solo a nord di 56° 30' N), 7e, f, h.

(5)

Condizione speciale: fino al 50% di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C2). Nel quadro di questa condizione speciale e conformemente alla nota in calce 3, le catture accessorie di pesce tamburo e merlano sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (OTH/*08C2).

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

8c

 

 

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/08C.)

 

 

Spagna

14 335

(1)

TAC analitico

Francia

248

Portogallo

1 417

(1)

Unione

16 000

TAC

16 000

(1)

Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

9

 

 

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/09.)

 

 

Spagna

14 373

(1)

TAC analitico

Portogallo

41 182

(1)

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

Unione

55 555

TAC

55 555

(1)

Condizione speciale: fino al 5% di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C).

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

10; acque dell'Unione della zona Copace (1)

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/X34PRT)

 

Portogallo

da fissare

TAC precauzionale

Unione

da fissare

(2)

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

TAC

da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti le isole Azzorre.

(2)

Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

 

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona Copace (1)

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/341PRT)

 

Portogallo

da fissare

TAC precauzionale

Unione

da fissare

(2)

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

TAC

da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti Madera.

(2)

Fissato allo stesso quantitativo del contingente del Portogallo.

 

 

 

 

Specie:

Suri/sugarelli

 

Zona:

Acque dell'Unione della zona Copace (1)

 

Trachurus spp.

 

 

(JAX/341SPN)

 

Spagna

da fissare

TAC precauzionale

Unione

da fissare

(2)

Si applica l'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento.

TAC

da fissare

(2)

(1)

Acque circostanti le isole Canarie.

(3)

Fissato allo stesso quantitativo del contingente della Spagna.

 

 

 

 

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Zona:

3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4

 

Trisopterus esmarkii

 

 

(NOP/2A3A4.)

 

Danimarca

pm

(1)

TAC analitico

Germania

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1) (3)

Norvegia

pm

(4)

Isole Færøer

pm

(5)

TAC

pm

(1)

Fino al 5% del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9% del contingente.

(2)

Contingente da prelevare solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(3)

Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018.

(4)

Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita.

(5)

Deve essere utilizzata una rete con una porta di uscita. Comprende un massimo del 15% delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

Trisopterus esmarkii

 

 

(NOP/04-N.)

 

Danimarca

pm

TAC analitico

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

 

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Pesce industriale

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

 

 

 

 

(I/F/04-N.)

 

 

Svezia

pm

(1) (2)

TAC precauzionale

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.

(2)

Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):

 

 

0

 

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 5b, 6 e 7

 

 

 

 

 

(OTH/5B67-C)

 

Unione

Non pertinente

TAC precauzionale

Norvegia

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Da pescare esclusivamente con palangari.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

 

Zona:

Acque norvegesi della zona 4

 

 

 

 

 

(OTH/04-N.)

 

Belgio

pm

TAC precauzionale

Danimarca

pm

Germania

pm

Francia

pm

Paesi Bassi

pm

Svezia

Non pertinente

(1)

Regno Unito

pm

Unione

pm

(2)

TAC

Non pertinente

(1)

Contingente di «altre specie» assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

(2)

Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

 

Specie:

Altre specie

 

Zona:

Acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a nord di 56° 30' N

 

 

 

 

 

(OTH/2A46AN)

 

Unione

Non pertinente

TAC precauzionale

Norvegia

pm

(1) (2)

Isole Færøer

pm

(3)

TAC

Non pertinente

(1)

Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

(2)

Inclusa pesca non specificata. Eventuali eccezioni possono essere introdotte a seguito di consultazioni.

(3)

Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56°30′ N (OTH/*46AN).

 

 

 

Allegato IB

Atlantico nord-orientale e Groenlandia, sottozone CIEM 1, 2, 5, 12 e 14 e acque groenlandesi della zona NAFO 1

Specie:

Aringa

 

Zona:

Acque dell'Unione, acque delle Isole Færøer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Clupea harengus

 

(HER/1/2-)

Belgio

pm

(1)

TAC analitico

Danimarca

pm

(1)

Germania

pm

(1)

Spagna

pm

(1)

Francia

pm

(1)

Irlanda

pm

(1)

Paesi Bassi

pm

(1)

Polonia

pm

(1)

Portogallo

pm

(1)

Finlandia

pm

(1)

Svezia

pm

(1)

Regno Unito

pm

(1)

Unione

pm

(1)

Isole Færøer

pm

(2)(3)

Norvegia

pm

(2)(4)

TAC

pm

(1)

La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

(2)

Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

(3)

Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer.

(4)

Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

Acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

pm

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Færøer) (HER/*25B-F)

Belgio

pm

Danimarca

pm

Germania

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Irlanda

pm

Paesi Bassi

pm

Polonia

pm

Portogallo

pm

Finlandia

pm

Svezia

pm

Regno Unito

pm

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

 

Gadus morhua

 

(COD/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Grecia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Irlanda

pm

Francia

pm

Portogallo

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Merluzzo bianco

 

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi della zona 14

 

Gadus morhua

 

(COD/N1GL14)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Regno Unito

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)

Fatta eccezione per le catture accessorie, a tali contingenti si applicano le seguenti condizioni:

1. Non possono essere pescati tra il 1° aprile e il 31 maggio 2018.

2. I pescherecci dell'UE possono scegliere di pescare in una o in entrambe le zone seguenti:

Codici di dichiarazione

Limiti geografici

COD/GRL1

La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella sottozona 1F della NAFO a ovest di 44°00′O e a sud di 60°45′N, la parte della sottozona 1 della NAFO a sud del parallelo di 60°45′ di latitudine nord (Cape Desolation) e la parte della zona di pesca della Groenlandia nella divisione CIEM 14b situata a est di 44°00′O e a sud di 62°30′N.

 

COD/GRL2

La parte della zona di pesca della Groenlandia situata nella divisione CIEM 14b a nord di 62°30′N.

Specie:

Merluzzo bianco

 

Zona:

1 e 2b

 

Gadus morhua

 

(COD/1/2B.)

Germania

pm

(3)

TAC analitico

Spagna

pm

(3)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Polonia

pm

(3)

Portogallo

pm

(3)

Regno Unito

pm

(3)

Altri Stati membri

pm

(1) (3)

Unione

pm

(2)

TAC

Non pertinente

(1)

Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

(2)

L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona dello Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

(3)

Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14% per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:

Merluzzo bianco ed eglefino

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona 5b

 

Gadus morhua e Melanogrammus aeglefinus

 

(C/H/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Granatieri

 

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

 

Macrourus spp.

 

(GRV/514GRN)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Granatieri

 

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

 

Macrourus spp.

 

(GRV/N1GRN.)

Unione

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Condizione speciale: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

(2)

Alla Norvegia è assegnato il quantitativo totale indicato in appresso, in tonnellate, che può essere pescato in questa zona del TAC o nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514N1G). Condizione speciale per questo quantitativo: è vietata la pesca diretta del granatiere di roccia (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514N1G) e del granatiere berglax (Macrourus berglax) (RHG/514N1G). Tali specie possono essere prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

pm

 

 

 

 

 

Specie:

Capelin

 

Zona:

2b

 

Mallotus villosus

 

(CAP/02B.)

Unione

0

TAC analitico

TAC

0

 

 

 

Specie:

Capelin

 

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

 

Mallotus villosus

 

(CAP/514GRN)

Danimarca

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Svezia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Tutti gli Stati membri

pm

(1)

Unione

pm

(2)

Norvegia

pm

(2)

TAC

Non pertinente

(1)

Danimarca, Germania, Svezia e Regno Unito possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10% del contingente dell'Unione non possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri».

(2)

Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2017 e il 30 aprile 2018.

Specie:

Eglefino

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

 

Melanogrammus aeglefinus

 

(HAD/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Melù

Zona:

Acque delle Isole Færøer

 

Micromesistius poutassou

 

(WHB/2A4AXF)

Danimarca

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:

Molva e molva azzurra

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona 5b

Molva molva e molva dypterygia

 

(B/L/05B-F.)

 

 

 

 

 

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

 

pm

 

 

 

Specie:

Gamberello boreale

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

 

Pandalus borealis

 

(PRA/514GRN)

Danimarca

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Norvegia

pm

Isole Færøer

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Gamberello boreale

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

 

Pandalus borealis

 

(PRA/N1GRN.)

Danimarca

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

 

Pollachius virens

 

(POK/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Pollachius virens

 

(POK/1/2INT)

Unione

0

TAC analitico

TAC

Non pertinente

 

 

 

Specie:

Merluzzo carbonaro

 

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona 5b

 

Pollachius virens

 

(POK/05B-F.)

Belgio

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/1N2AB.)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Regno Unito

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

 

 

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/1/2INT)

Unione

900

(1)

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/N1GRN.)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Norvegia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)

Da pescare a sud di 68º N.

 

 

 

 

 

Specie:

Ippoglosso nero

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

 

Reinhardtius hippoglossoides

 

(GHL/514GRN)

Germania

pm

TAC analitico

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Norvegia

pm

Isole Færøer

pm

TAC

Non pertinente

(1)

La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

 

Specie:

Scorfani (pelagici di acque superficiali)

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Sebastes spp.

 

(RED/51214S)

Estonia

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Irlanda

pm

Lettonia

pm

Paesi Bassi

pm

Polonia

pm

Portogallo

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

pm

 

 

 

Specie:

Scorfani (pelagici di acque profonde)

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5; acque internazionali delle zone 12 e 14

 

Sebastes spp.

 

(RED/51214D)

Estonia

pm

(1) (2)

TAC analitico

Germania

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

(1) (2)

Irlanda

pm

(1) (2)

Lettonia

pm

(1) (2)

Paesi Bassi

pm

(1) (2)

Polonia

pm

(1) (2)

Portogallo

pm

(1) (2)

Regno Unito

pm

(1) (2)

Unione

pm

(1) (2)

TAC

pm

(1) (2)

(1)

Può essere prelevato unicamente nella zona delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64°45'N

28°30'O

2

62°50'N

25°45'O

3

61°55'N

26°45'O

4

61°00'N

26°30'O

5

59°00'N

30°00'O

6

59°00'N

34°00'O

7

61°30'N

34°00'O

8

62°50'N

36°00'O

9

64°45'N

28°30'O

(2)

Può essere prelevato solo dal 10 maggio al 1° luglio 2018.

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

 

Sebastes spp.

 

(RED/1N2AB.)

Germania

pm

TAC analitico

Spagna

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

pm

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

Acque internazionali delle zone 1 e 2

 

Sebastes spp.

 

(RED/1/2INT)

Unione

da fissare

(1) (2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

pm

(3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

La pesca di tale specie verrà chiusa una volta che il TAC sarà stato completamente utilizzato dalle parti contraenti della NEAFC. A partire dalla data di chiusura gli Stati membri vietano la pesca diretta dello scorfano da parte dei pescherecci battenti la loro bandiera.

(2)

Le navi limitano le catture accessorie di scorfano nell'ambito di altre attività di pesca a un massimo dell'1% del totale delle catture detenute a bordo.

(3)

Limite di cattura provvisorio a copertura delle catture di tutte le parti contraenti della NEAFC.

 

 

 

 

 

Specie:

Scorfani (pelagici)

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

 

Sebastes spp.

 

(RED/N1G14P)

Germania

pm

(1) (2) (3)

TAC analitico

Francia

pm

(1) (2) (3)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

(1) (2) (3)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1) (2) (3)

Norvegia

pm

(1) (2)

Isole Færøer

pm

(1) (2) (4)

TAC

Non pertinente

(1)

Può essere pescato solo dal 10 maggio al 1° luglio.

(2)

Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

64°45'N

28°30'O

2

62°50'N

25°45'O

3

61°55'N

26°45'O

4

61°00'N

26°30'O

5

59°00'N

30°00'O

6

59°00'N

34°00'O

7

61°30'N

34°00'O

8

62°50'N

36°00'O

9

64°45'N

28°30'O

(3)

Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*514P).

(4)

Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

Specie:

Scorfani (demersali)

Zona:

Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14

 

Sebastes spp.

 

(RED/N1G14D)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Francia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e ad ovest della linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto

Latitudine

Longitudine

1

59°15'N

54°26'O

2

59°15'N

44°00'O

3

59°30'N

42°45'O

4

60°00'N

42°00'O

5

62°00'N

40°30'O

6

62°00'N

40°00'O

7

62°40'N

40°15'O

8

63°09'N

39°40'O

9

63°30'N

37°15'O

10

64°20'N

35°00'O

11

65°15'N

32°30'O

12

65°15'N

29°50'O

 

 

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

Acque islandesi della zona 5a

 

Sebastes spp.

 

(RED/05A-IS)

Belgio

pm

(1) (2)

TAC analitico

Germania

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

(1) (2)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

(1) (2)

Unione

pm

(1) (2)

TAC

Non pertinente

(1)

Incluse le catture accessorie inevitabili (escluso il merluzzo bianco).

(2)

Possono essere pescati soltanto tra luglio e dicembre 2018.

 

 

 

 

 

 

Specie:

Scorfani

 

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona 5b

 

Sebastes spp.

 

(RED/05B-F.)

Belgio

pm

TAC analitico

Germania

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie:

Altre specie

Zona:

Acque norvegesi delle zone 1 e 2

 

 

 

 

(OTH/1N2AB.)

Germania

pm

(1)

TAC analitico

Francia

pm

(1)

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

(1)

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Altre specie

(1)

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona 5b

 

 

 

 

(OTH/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

Non pertinente

(1)

Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

 

 

 

 

 

Specie:

Pesce piatto

 

Zona:

Acque delle Isole Færøer della zona 5b

 

 

 

 

(FLX/05B-F.)

Germania

pm

TAC analitico

Francia

pm

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Regno Unito

pm

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

TAC

Non pertinente

 

 

 

 

 

Specie:

Catture accessorie (1)

Zona:

Acque groenlandesi

 

 

 

 

(B-C/GRL)

Unione

pm

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Le catture accessorie di granatieri (Macrourus spp.) sono comunicate conformemente alle seguenti tabelle sulle possibilità di pesca: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)

ALLEGATO IC

ATLANTICO NORD-OCCIDENTALE

ZONA DELLA CONVENZIONE NAFO

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 2J3KL

(COD/N2J3KL)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3NO

(COD/N3NO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 000 kg o del 4%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Merluzzo bianco

Gadus morhua

Zona:

NAFO 3M

(COD/N3M.)

Estonia

124

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

519

Lettonia

124

Lituania

124

Polonia

423

Spagna

1 594

Francia

222

Portogallo

2 187

Regno Unito

1 038

Unione

6 356

TAC

11 145

Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3L

(WIT/N3L.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Passera lingua di cane

Glyptocephalus cynoglossus

Zona:

NAFO 3NO

(WIT/N3NO.)

Estonia

49

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lettonia

49

Lituania

49

Unione

148

TAC

1 116

Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3M

(PLA/N3M.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Passera canadese

Hippoglossoides platessoides

Zona:

NAFO 3LNO

(PLA/N3LNO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Totano

Illex illecebrosus

Zona:

Sottozone NAFO 3 e 4

(SQI/N34.)

Estonia

128

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lettonia

128

(1)

Lituania

128

(1)

Polonia

227

(1)

Unione

Non pertinente

(1) (2)

TAC

34 000

(1)

Da pescare tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2018.

(2)

Quota spettante all'Unione non specificata. Il quantitativo specificato di seguito, in tonnellate, è messo a disposizione del Canada e degli Stati membri dell'Unione, fatta eccezione per Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia: 29 467

Specie:

Limanda

Limanda ferruginea

Zona:

NAFO 3LNO

(YEL/N3LNO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

17 000

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 2 500 kg o del 10%, se tale quantitativo è maggiore. Tuttavia, una volta esaurito il contingente di limanda assegnato dalla NAFO alle parti contraenti che non dispongono di una quota specifica dello stock, il limite per le catture accessorie è fissato al massimo a 1 250 kg o al 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

NAFO 3NO

(CAP/N3NO.)

Unione

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3LNO(1)(2)

(PRA/N3LNO.)

Estonia

0

(3)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lettonia

0

(3)

Lituania

0

(3)

Polonia

0

(3)

Spagna

0

(3)

Portogallo

0

(3)

Unione

0

(3)

TAC

0

(3)

(1)

Esclusa la zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

(2)

La pesca è vietata a una profondità inferiore a 200 m nella zona a ovest di una linea delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

46° 00' 0

47° 49' 0

2

46° 25' 0

47° 27' 0

3

46 °42' 0

47° 25' 0

4

46° 48' 0

47° 25' 50

5

47° 16' 50

47° 43' 50

(3)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Gamberello boreale

Pandalus borealis

Zona:

NAFO 3M(1)

(PRA/*N3M.)

TAC

Non pertinente

(2)

TAC analitico

(1)

Le navi possono pescare questo stock anche nella divisione 3L, nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 20' 0

46° 40' 0

2

47° 20' 0

46° 30' 0

3

46° 00' 0

46° 30' 0

4

46° 00' 0

46° 40' 0

Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 31 dicembre 2018 nella zona delimitata dalle seguenti coordinate:

Punto n.

Latitudine N

Longitudine O

1

47° 55' 0

45° 00' 0

2

47° 30' 0

44° 15' 0

3

46° 55' 0

44° 15' 0

4

46° 35' 0

44° 30' 0

5

46° 35' 0

45° 40' 0

6

47° 30' 0

45° 40' 0

7

47° 55' 0

45° 00' 0

(2)

Non pertinente. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano autorizzazioni di pesca per i pescherecci che praticano questo tipo di pesca e notificano tali autorizzazioni alla Commissione prima che le navi inizino la loro attività, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009.

Stato membro

Numero massimo di navi

Numero massimo di giorni di pesca

Danimarca

0

0

Estonia

0

0

Spagna

0

0

Lettonia

0

0

Lituania

0

0

Polonia

0

0

Portogallo

0

0

Specie:

Ippoglosso nero

Reinhardtius hippoglossoides

Zona:

NAFO 3LMNO

(GHL/N3LMNO)

Estonia

331

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

338

Lettonia

47

Lituania

24

Spagna

4 534

Portogallo

1 895

Unione

7 169

TAC

12 227

Specie:

Razza

Rajidae

Zona:

NAFO 3LNO

(SKA/N3LNO.)

Estonia

283

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lituania

62

Spagna

3 403

Portogallo

660

Unione

4 408

TAC

7 000

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3LN

(RED/N3LN.)

Estonia

702

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

483

Lettonia

702

Lituania

702

Unione

2 589

TAC

14 200

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3M

(RED/N3M.)

Estonia

1 571

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

513

(1)

Lettonia

1 571

(1)

Lituania

1 571

(1)

Spagna

233

(1)

Portogallo

2 354

(1)

Unione

7 813

(1)

TAC

10 500

(1)

(1)

Questo contingente deve rispettare il TAC indicato, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di tale TAC, anteriormente al 1° luglio 2018 non può essere pescato più del seguente quantitativo massimo intermedio: 5 250

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

NAFO 3O

(RED/N3O.)

Spagna

1 771

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

5 229

Unione

7 000

TAC

20 000

Specie:

Scorfani

Sebastes spp.

Zona:

Sottozona 2, divisioni 1F e 3K della NAFO

(RED/N1F3K.)

Lettonia

0

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Lituania

0

(1)

Unione

0

(1)

TAC

0

(1)

(1)

Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Questa specie può essere oggetto unicamente di catture accessorie fino a un massimo di 1 250 kg o del 5%, se tale quantitativo è maggiore.

Specie:

Musdea americana

Urophycis tenuis

Zona:

NAFO 3NO

(HKW/N3NO.)

Spagna

255

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

333

Unione

588

(1)

TAC

1 000

(1)

Se, conformemente all'allegato IA delle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO, un voto positivo delle parti contraenti conferma che il TAC è di 2 000 tonnellate, i corrispondenti contingenti dell'Unione e degli Stati membri si ritengono fissati come segue:

Spagna

509

Portogallo

667

Unione

1 176

 

ALLEGATO ID

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT

Specie:

Tonno rosso

Thunnus thynnus

Zona:

Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo

(BFT/AE45WM)

Cipro

pm

(4)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Grecia

pm

Spagna

pm

(2)(4)

Francia

pm

(2)(3)(4)

Croazia

pm

(6)

Italia

pm

(4)(5)

Malta

pm

(4)

Portogallo

pm

Altri Stati membri

pm

(1)

Unione

pm

(2)(3)(4)(5)

TAC

pm

(1)

Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(2)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna

pm

Francia

pm

Unione

pm

(3)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 1, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia

pm

Unione

pm

(4)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 2, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna

pm

Francia

pm

Italia

pm

Cipro

pm

Malta

pm

Unione

pm

(5)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia

pm

Unione

pm

(6)

Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato IV, punto 3, si applicano i seguenti limiti di cattura così ripartiti fra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia

pm

Unione

pm

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(SWO/AN05N)

Spagna

pm

(2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

pm

(2)

Altri Stati membri

pm

(1)(2)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria.

(2)

Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39% di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N).

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(SWO/AS05N)

Spagna

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

pm

(1)

Unione

pm

TAC

pm

(1)

Condizione speciale: fino a un massimo del 3,51% di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (SWO/*AN05N).

Specie:

Pesce spada

Zona:

Mar Mediterraneo

Xiphias gladius

(SWO/MED)

Croazia    

Cipro    

Spagna    

Francia    

Grecia    

Italia    

Malta    

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° aprile 2018 al 31 dicembre 2018.

Specie:

Alalunga del nord

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(ALB/AN05N)

Irlanda

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Spagna

pm

Francia

pm

Regno Unito

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

(1)

TAC

pm

(1)

Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio[1], il numero di pescherecci dell'Unione che pescano l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a:

1 253

[1]    Regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio, del 7 maggio 2007, che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n. 973/2001 (GU L 123 del 12.5.2007, pag. 3).

Specie:

Alalunga australe

Thunnus alalunga

Zona:

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

(ALB/AS05N)

Spagna

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Tonno obeso

Thunnus obesus

Zona:

Oceano Atlantico

(BET/ATLANT)

Spagna

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Marlin azzurro

Makaira nigricans

Zona:

Oceano Atlantico

(BUM/ATLANT)

Spagna

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Francia

pm

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Marlin bianco

Tetrapturus albidus

Zona:

Oceano Atlantico

(WHM/ATLANT)

Spagna

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Portogallo

pm

Unione

pm

TAC

pm

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Oceano Atlantico

(YFT/ATLANT)

TAC

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:

Pesce vela

Isthiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a est di 45° O

(SAI/AE45W)

TAC

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:

Pesce vela

Isthiophorus albicans

Zona:

Oceano Atlantico, a ovest di 45° O

(SAI/AW45W)

TAC

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:

Verdesca

Prionace glauca

Zona:

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

(BSH/AN05N)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare i limiti di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'UE.

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Mar Mediterraneo

(SWO/MED)

TAC

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

ALLEGATO IE

ANTARTICO
ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Questi TAC, adottati dalla CCAMLR, non sono assegnati ai membri della CCAMLR e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della CCAMLR, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Salvo se diversamente specificato, questi TAC sono applicabili per il periodo dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018.

Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(ANI/F483.)

TAC

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:

Pesce del ghiaccio

Champsocephalus gunnari

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico (1)

(ANI/F5852.)

TAC

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Ai fini di questo TAC, la zona aperta alla pesca è specificata come la parte della divisione statistica FAO 58.5.2 all'interno della zona delimitata da una linea che:

- parte nel punto in cui il meridiano di longitudine 72°15′ E taglia la frontiera definita dall'accordo di delimitazione marittima tra l'Australia e la Francia e prosegue verso sud lungo tale meridiano fino alla sua intersezione con il parallelo di latitudine 53°25′ S;

- procede quindi verso est lungo tale parallelo fino alla sua intersezione con il meridiano di longitudine 74° E,

- da qui in direzione nordest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 52°40′ S e del meridiano di longitudine 76° E;

- procede quindi verso nord lungo il meridiano fino all'intersezione con il parallelo di latitudine 52° S;

- prosegue poi verso nordovest lungo la linea geodesica fino all'intersezione del parallelo di latitudine 51° S con il meridiano di longitudine 74°30′ E, e

- procede infine verso sudovest lungo la linea geodesica fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Specie:

Pesce del ghiaccio

Chaenocephalus aceratus

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SSI/F483.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Pesce del ghiaccio

Channichthys rhinoceratus

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(LIC/F5852.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(TOP/F483.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Zona di gestione A: da 48° O a 43° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483A):

pm

Zona di gestione B: da 43° 30′ O a 40° O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483B):

pm

Zona di gestione C: da 48° O a 33° 30′ O — da 52° 30′ S a 56° S (TOP/*F483C):

pm

(1)

TAC applicabile alla pesca con palangari nel periodo dal 16 aprile al 14 settembre 2018 e alla pesca con nasse nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 30 novembre 2018.

Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 48.4 Antartico settentrionale

(TOP/F484N.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 55°30′ S e 57°20′S e dalle longitudini 25°30′ O e 29°30′ O.

Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(TOP/F5852.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

TAC applicabile esclusivamente ad ovest di 79°20′ E. Nella zona in questione è vietato pescare a est di tale meridiano.

Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus mawsoni

Zona:

FAO 48.4 Antartico meridionale

(TOA/F484S.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

TAC applicabile nella zona delimitata dalle latitudini 57°20′ S e 60°00′ S e dalle longitudini 24°30′ O e 29°00′ O.

Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale: Nei limiti di un totale di 620 000 tonnellate di catture combinate, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 48.1 (KRI/*F481.):

pm

Divisione 48.2 (KRI/*F482.):

pm

Divisione 48.3 (KRI/*F483.):

pm

Divisione 48.4 (KRI/*F484.):

pm

Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.1 Antartico

(KRI/F5841.)

TAC

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.1 a ovest di 115° E (KRI/*F41W):

pm

Divisione 58.4.1 a est di 115° E (KRI/*F-41E):

pm

 

Specie:

Krill antartico

Euphausia superba

Zona:

FAO 58.4.2 Antartico

(KRI/F5842.)

TAC

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Condizione speciale: Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle sottozone specificate non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso:

Divisione 58.4.2 a ovest di 55° E (KRI/*F42W):

pm

Divisione 58.4.2 a est di 55° E (KRI/*F-42E):

pm

 

Specie:

Granatiere occhi di rospo e granatiere carenato

Macrourus holotrachys 
e Macrourus carinatus

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(GR1/F5852.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Granatiere Caml e granatiere di Whitson

Macrourus caml 
e Macrourus whitsoni

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(GR2/F5852.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(GRV/F483.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Granatieri

Macrourus spp.

Zona:

FAO 48.4 Antartico

(GRV/F484.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Nototenia

Notothenia gibberifrons

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(NOG/F483.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Nototenia

Notothenia rossii

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(NOR/F483.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Nototenia

Notothenia squamifrons

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(NOS/F483.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Nototenia

Notothenia squamifrons

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(NOS/F5852.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:

Granchi

Paralomis spp.

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(PAI/F483.)

TAC

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:

Pesce del ghiaccio

Pseudochaenichthys georgianus

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SGI/F483.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

FAO 48.3 Antartico

(SRX/F483.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

FAO 48.4 Antartico

(SRX/F484.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Razze

Rajiformes

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(SRX/F5852.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

Specie:

Altre specie

Zona:

FAO 58.5.2 Antartico

(OTH/F5852.)

TAC

pm

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo TAC non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IF

OCEANO ATLANTICO SUD-ORIENTALE
ZONA DELLA CONVENZIONE SEAFO

Questi TAC non sono assegnati ai membri della SEAFO e quindi la quota spettante all'Unione non è definita. Le catture sono soggette al controllo del segretariato della SEAFO, che dispone la cessazione delle attività di pesca in seguito all'esaurimento del TAC.

Specie:

Berici

Beryx spp.

Zona:

SEAFO

(ALF/SEAFO)

TAC

pm

(1)

TAC precauzionale

(1)    Nella divisione B1 non possono essere prelevate più di 132 tonnellate (ALF/*F47NA).

Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (1)

(GER/F47NAM)

TAC

pm

(1)

TAC precauzionale

(1)    Ai fini del presente TAC, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

Specie:

Granchi rossi di fondale

Chaceon spp.

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(GER/F47X)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

Sottozona SEAFO D

(TOP/F47D)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Austromerluzzo

Dissostichus eleginoides

Zona:

SEAFO, esclusa la sottozona D

(TOP/F47-D)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

Sottodivisione SEAFO B1 (1)

(ORY/F47NAM)

TAC

pm

(2)

TAC precauzionale

(1)    Ai fini del presente allegato, la zona aperta alla pesca è delimitata come segue:
a ovest dal meridiano di longitudine 0° E,
a nord dal parallelo di latitudine 20° S,
a sud dal parallelo di latitudine 28° S e
a est dai limiti esterni della ZEE della Namibia.

(2)    Fatta eccezione per una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate (ORY/*F47NA).

Specie:

Pesce specchio atlantico

Hoplostethus atlanticus

Zona:

SEAFO, esclusa la sottodivisione B1

(ORY/F47X)

TAC

pm

TAC precauzionale

Specie:

Pseudopentaceros spp.

Pseudopentaceros spp.

Zona:

SEAFO

(EDW/SEAFO)

TAC

pm

TAC precauzionale

ALLEGATO IG

TONNO ROSSO DEL SUD — ZONE DI DISTRIBUZIONE

Specie:

Tonno rosso del sud

Thunnus maccoyii

Zona:

Tutte le zone di distribuzione

(SBF/F41-81)

Unione

10

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

pm

(1)    Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Specie:

Pesce spada

Xiphias gladius

Zona:

Zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S

(SWO/F7120S)

Unione

pm

TAC precauzionale

TAC

Non pertinente

ALLEGATO IJ

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:

Sugarello cileno

Trachurus murphyi

Zona:

Zona della convenzione SPRFMO

(CJM/SPRFMO)

Germania

da fissare

(1)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Paesi Bassi

da fissare

(1)

Lituania

da fissare

(1)

Polonia

da fissare

(1)

Unione

da fissare

(1)

TAC

Non pertinente

(1)

Da modificare a seguito della riunione annuale della Commissione SPRFMO, che si terrà dal 30 gennaio al 5 febbraio 2018.

ALLEGATO IK

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

Le catture di tonno albacora da parte di navi dell'Unione che praticano la pesca con reti da circuizione non superano i limiti di cattura stabiliti nel presente allegato.

Specie:

Tonno albacora

Thunnus albacares

Zona:

Zona di competenza della IOTC

(YFT/IOTC)

Francia

pm

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Italia

pm

Spagna

pm

Unione

pm

TAC

Non pertinente

ALLEGATO IL

ZONA DELL'ACCORDO CGPM

Specie:

Piccole specie pelagiche (acciuga e sardina)

Engraulis encrasicolus 
e Sardina pilchardus

Zona:

Acque dell'Unione e acque internazionali delle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM

(SP1/GF1718)

Unione

112 700

(1) (2)

Livello massimo di catture

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

TAC

Non pertinente

(1)    Per quanto riguarda la Slovenia, i quantitativi sono basati sul livello delle catture nel 2014, fino a un quantitativo che non dovrebbe superare 300 tonnellate.

(2)    Limitato a Croazia, Italia e Slovenia.

(1) Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Bruxelles, 7.11.2017

COM(2017) 645 final

ALLEGATI

della

Proposta di regolamento del Consiglio

che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione


ALLEGATO IIA

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELLA SOTTOZONA CIEM 4

1.AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione che hanno a bordo o utilizzano uno degli attrezzi da pesca di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1342/2008 1 e che si trovano in una delle zone geografiche specificate in detto regolamento.

1.2.Il presente allegato non si applica alle navi di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri. Tali navi non sono soggette all'obbligo di detenere autorizzazioni di pesca rilasciate conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri interessati valutano lo sforzo di pesca delle navi suddette servendosi di metodi di campionamento appropriati.

2.AUTORIZZAZIONI

Se lo ritiene opportuno ai fini di un'applicazione più sostenibile del presente regime di gestione dello sforzo, uno Stato membro può vietare l'esercizio della pesca con un attrezzo regolamentato nelle zone geografiche cui si applica il presente allegato da parte delle navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quel tipo di pesca, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona in questione per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

3.SFORZO DI PESCA MASSIMO CONSENTITO

Lo sforzo di pesca massimo consentito di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 676/2007 per il periodo di gestione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento è il seguente:

Attrezzo regolamentato: BT1+BT2: sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm

Sforzo di pesca massimo consentito, espresso in chilowatt-giorni nella sottozona CIEM 4:

Attrezzo regolamentato

BE

DK

DE

NL

UK

BT1+BT2

pm

pm

pm

pm

pm

4.GESTIONE

4.1.Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 676/2007 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

4.2.Gli Stati membri possono stabilire periodi di gestione ai fini della ripartizione della totalità o di una parte dello sforzo massimo consentito fra le navi o i gruppi di navi. In tal caso, il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato a scelta dallo Stato membro interessato. Durante tali periodi di gestione lo Stato membro interessato può modificare la ripartizione dello sforzo fra le navi o i gruppi di navi.

4.3.Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 4.1. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un eccessivo consumo di sforzo nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

5.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la sottozona CIEM 4.

6.TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca esercitato dai loro pescherecci conformemente agli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

ALLEGATO IIB

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DEI PIANI DI RICOSTITUZIONE DI TALUNI STOCK DI NASELLO MERIDIONALE E DI SCAMPO NELLE DIVISIONI CIEM 8c E 9a AD ESCLUSIONE DEL GOLFO DI CADICE

Capo I
Disposizioni generali

1.AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm o palangari di fondo, conformemente al regolamento (CE) n. 2166/2005, e che si trovano nelle divisioni CIEM 8c e 9a, ad esclusione del Golfo di Cadice.

2.DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si intende per:

a)«gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia pari o superiore a 32 mm, e

ii)reti da imbrocco con apertura di maglia pari o superiore a 60 mm e palangari di fondo;

b)«attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)«zona»: le divisioni CIEM 8c e 9a, ad esclusione del Golfo di Cadice;

d)«periodo di gestione in corso»: il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento;

e)«condizioni speciali»: le condizioni speciali di cui al punto 6.1.

3.LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché i pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera, allorché detengono a bordo uno degli attrezzi regolamentati, si trovino nella zona per un numero di giornate non superiore a quello specificato al capo III del presente allegato.

Capo II
Autorizzazioni

4.NAVI AUTORIZZATE

4.1.Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2.Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 11 o al punto 12 del presente allegato.

Capo III
Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5.NUMERO MASSIMO DI GIORNI

5.1.Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

5.2.Se una nave è in grado di dimostrare che le sue catture di nasello rappresentano meno dell'8% del peso vivo totale del pesce catturato in una determinata bordata, lo Stato membro di bandiera della nave è autorizzato a non detrarre i giorni in mare relativi a detta bordata dal numero massimo applicabile di giorni in mare indicato nella tabella I.

6.CONDIZIONI SPECIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI GIORNI

6.1.Ai fini della determinazione del numero massimo di giorni in mare in cui un peschereccio dell'Unione può essere autorizzato dallo Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, si applicano le seguenti condizioni speciali, conformemente alla tabella I:

a)gli sbarchi totali di nasello effettuati dalla nave interessata in ciascuno dei due anni civili 2013 e 2014 ammontano a meno di 5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo; e

b)gli sbarchi totali di scampo effettuati dalla nave interessata negli anni di cui alla lettera a) ammontano a meno di 2,5 tonnellate, sulla base degli sbarchi in peso vivo.

6.2.Gli sbarchi di una nave che benefici di un numero illimitato di giorni in quanto soddisfa le condizioni speciali non possono superare, nel periodo di gestione in corso, 5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di nasello e 2,5 tonnellate di sbarchi totali in peso vivo di scampo.

6.3.Se una nave non soddisfa una delle condizioni speciali, non ha più diritto, con effetto immediato, alla concessione di giorni corrispondenti alla condizione speciale non soddisfatta.

6.4.L'applicazione delle condizioni speciali di cui al punto 6.1 può essere trasferita da una nave ad una o più altre navi che sostituiscono tale nave nella flotta, purché la nave subentrata utilizzi attrezzi simili e non abbia registrato in nessuno degli anni di attività sbarchi di nasello e di scampo di peso superiore ai quantitativi specificati al punto 6.1.

Tabella I
Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per attrezzo da pesca

Condizioni speciali

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

ES

126

FR

109

PT

113

6.1.a) e 6.1.b)

Reti da traino, sciabiche danesi e attrezzi di tipo analogo con apertura di maglia ≥ 32 mm, reti da imbrocco con apertura di maglia ≥ 60 mm e palangari di fondo

Illimitato

7.SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

7.1.Uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito in base a un sistema di chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave, per gli attrezzi regolamentati e le condizioni speciali di cui alla tabella I, a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato e alle condizioni speciali.

7.2.Il suddetto totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto a utilizzare l'attrezzo regolamentato e, ove del caso, a beneficiare delle condizioni speciali. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 7.1 non fosse applicato. Se il numero di giorni è illimitato secondo la tabella I, il numero di giorni di cui la nave beneficerebbe è 360.

7.3.Gli Stati membri che intendono beneficiare del sistema di cui al punto 7.1 presentano alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)l'attività comprovata di tali navi per gli anni di cui al punto 6.1, lettera a), con indicazione della composizione delle catture definita nella condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), se tali navi hanno diritto a beneficiare delle condizioni speciali;

c)il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 7.1.

7.4.Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 7.1.

8.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

8.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio 2 o al regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio 3 . Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

8.2.Lo sforzo esercitato nel 2003 dalle navi ritirate che hanno utilizzato l'attrezzo regolamentato, misurato in chilowatt-giorni, viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale attrezzo nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

8.3.I punti 8.1 e 8.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente ai punti 3 o 6.4, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

8.4.Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1. presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi e per le condizioni speciali di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)l'attività di pesca esercitata da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca e, se del caso, in base alle condizioni speciali.

8.5.Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

8.6.Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati. Non possono essere assegnati giorni aggiuntivi, provenienti dal ritiro di una nave che beneficiava di una condizione speciale di cui al punto 6.1, lettera a) o b), a una nave rimasta in attività che non beneficia di una condizione speciale.

8.7.Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

9.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

9.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro tre giorni aggiuntivi in cui una nave avente a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio 4 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

9.2.Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante della nave e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

9.3.Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 9.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

9.4.Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5.1 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

9.5.Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

Capo IV
Gestione

10.OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito secondo le condizioni stabilite all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2166/2005 e agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

11.PERIODI DI GESTIONE

11.1.Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

11.2.Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

11.3.Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 10. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V
Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

12.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

12.1.Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

12.2.Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 12.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni di cui al punto 6.1, lettera a), moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

12.3.Il trasferimento di giorni di cui al punto 12.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

12.4.Il trasferimento di giorni è consentito soltanto per le navi che beneficiano dell'assegnazione di giorni di pesca senza condizioni speciali.

12.5.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

13.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.1, 4.2 e 12. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

Capo VI
Obblighi di comunicazione

14.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

15.RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

16.TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 15 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità del periodo di gestione in corso e di quello precedente, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento(1) S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)    Stato membro

3

Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)    Attrezzo

2

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

LL = palangari di fondo

(3)    Periodo di gestione

4

Un periodo di gestione nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)    Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

(1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzi notificati

Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)

Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento(1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)    Stato membro

3

Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)    CFR

12

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di una nave

Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

(3)    Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione(2)

(4)    Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)    Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

TR = reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe ≥ 32 mm

GN = reti da imbrocco ≥ 60 mm

LL = palangari di fondo

(6)    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

2

S

Indicazione delle condizioni speciali eventualmente applicabili di cui al punto 6.1, lettera a) o b), dell'allegato IIB

(7)    Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIB in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

(8)    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(9)    Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

(1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

(2)    Regolamento (CEE) n. 1381/87 della Commissione, del 20 maggio 1987, che stabilisce le modalità di applicazione relative alla marcatura ed alla documentazione delle navi di pesca (GU L 132 del 21.5.1987, pag. 9).

ALLEGATO IIC

SFORZO DI PESCA DELLE NAVI NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI STOCK DI SOGLIOLA DELLA MANICA OCCIDENTALE NELLA DIVISIONE CIEM 7e

Capo I
Disposizioni generali

1.AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1.Il presente allegato si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri che hanno a bordo o utilizzano sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm e reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm, conformemente al regolamento (CE) n. 509/2007, e si trovano nella divisione CIEM 7e.

1.2.Le navi che utilizzano reti fisse aventi apertura di maglia pari o superiore a 120 mm e che hanno un'attività comprovata di pesca inferiore a 300 kg di sogliole in peso vivo all'anno nei tre anni precedenti, documentata dal giornale di pesca, sono esentate dall'applicazione del presente allegato a condizione che:

a)nel periodo di gestione 2015 abbiano catturato meno di 300 kg di sogliole in peso vivo;

b)non trasbordino pesce in mare verso altre navi;

c)ogni Stato membro interessato trasmetta alla Commissione, entro il 31 luglio 2018 e il 31 gennaio 2019, una relazione sulle catture registrate per la sogliola nei tre anni precedenti e sulle catture di sogliola effettuate nel 2018.

Se una di queste condizioni non è soddisfatta, le navi interessate cessano di essere esentate dall'applicazione del presente allegato con effetto immediato.

2.DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

a)«gruppo di attrezzi»: il gruppo costituito dalle seguenti due categorie di attrezzi:

i)sfogliare aventi apertura di maglia pari o superiore a 80 mm;

ii)reti fisse, incluse le reti da imbrocco, i tramagli e le reti da posta impiglianti, aventi apertura di maglia pari o inferiore a 220 mm;

b)«attrezzo regolamentato»: una qualsiasi delle due categorie di attrezzi comprese nel gruppo di attrezzi;

c)«zona»: la divisione CIEM 7e;

d)«periodo di gestione in corso»: il periodo dal 1° febbraio 2018 al 31 gennaio 2019.

3.LIMITAZIONI DELL'ATTIVITÀ

Fatto salvo l'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1224/2009, ciascuno Stato membro provvede affinché la presenza nella zona di pescherecci dell'Unione battenti la sua bandiera e immatricolati nell'Unione, aventi a bordo uno degli attrezzi regolamentati, non superi il numero di giorni indicato al capo III del presente allegato.

Capo II
Autorizzazioni

4.NAVI AUTORIZZATE

4.1Uno Stato membro non può autorizzare l'esercizio della pesca nella zona con un attrezzo regolamentato da parte di navi battenti la sua bandiera che non abbiano un'attività comprovata in quella zona per quel tipo di pesca negli anni dal 2002 al 2015, escluse le attività di pesca comprovate risultanti dal trasferimento di giorni tra navi, a meno che non assicuri che sia vietata la pesca nella zona regolamentata per una capacità equivalente, espressa in chilowatt.

4.2Tuttavia, una nave con un'attività di pesca comprovata svolta utilizzando un attrezzo regolamentato può essere autorizzata a utilizzare un altro attrezzo, purché il numero di giorni assegnati per la pesca con questo secondo attrezzo sia pari o superiore al numero di giorni assegnati per la pesca con il primo attrezzo.

4.3Le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non dispone di contingenti nella zona non sono autorizzate a pescare in tale zona con uno degli attrezzi regolamentati, a meno che non venga loro assegnato un contingente a seguito di un trasferimento autorizzato a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non siano loro concessi giorni in mare conformemente al punto 10 o al punto 11 del presente allegato.

Capo III
Numero di giorni di presenza nella zona assegnati ai pescherecci dell'Unione

5.NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Nel periodo di gestione in corso il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I
Numero massimo annuale di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati

Attrezzo regolamentato

Numero massimo di giorni

Sfogliare aventi apertura di maglia ≥ 80 mm

BE

176

FR

188

UK

222

Reti fisse aventi apertura di maglia ≤ 220 mm

BE

176

FR

191

UK

176

6.SISTEMA DI CHILOWATT-GIORNI

6.1.Nel periodo di gestione in corso uno Stato membro può gestire lo sforzo di pesca che gli è stato attribuito secondo un sistema chilowatt-giorni. Mediante tale sistema può autorizzare una nave a trovarsi nella zona per un numero massimo di giorni diverso da quello stabilito nella tabella I per uno qualsiasi degli attrezzi regolamentati di cui alla stessa tabella, purché sia rispettato il totale di chilowatt-giorni corrispondente all'attrezzo regolamentato.

6.2.Tale totale di chilowatt-giorni è pari alla somma dei singoli sforzi di pesca assegnati alle navi battenti bandiera dello Stato membro interessato e aventi diritto ad utilizzare l'attrezzo regolamentato. I singoli sforzi di pesca sono calcolati in chilowatt-giorni moltiplicando la potenza motrice di ogni nave per il numero di giorni in mare di cui la nave beneficerebbe, secondo la tabella I, se il punto 6.1 non fosse applicato.

6.3.Lo Stato membro che intenda avvalersi del sistema di cui al punto 6.1 presenta alla Commissione una domanda per l'attrezzo regolamentato di cui alla tabella I, corredata di relazioni in formato elettronico contenenti un calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)l'elenco delle navi autorizzate a pescare con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)il numero di giorni in mare durante i quali ogni nave sarebbe stata inizialmente autorizzata a pescare secondo la tabella I e il numero di giorni in mare di cui ogni nave beneficerebbe in applicazione del punto 6.1.

6.4.Sulla base di tale domanda la Commissione valuta se sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 6 e, se del caso, può autorizzare lo Stato membro ad avvalersi del sistema di cui al punto 6.1.

7.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

7.1.La Commissione può assegnare a uno Stato membro un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati può essere autorizzata dal proprio Stato membro di bandiera a trovarsi nella zona, sulla base delle cessazioni definitive delle attività di pesca che hanno avuto luogo nel periodo di gestione precedente conformemente all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1198/2006 o al regolamento (CE) n. 744/2008. Le cessazioni definitive dovute ad altre circostanze possono essere esaminate dalla Commissione caso per caso, a seguito di una domanda scritta debitamente motivata dello Stato membro interessato. Detta domanda scritta identifica le navi interessate e conferma, per ciascuna di esse, che non riprenderanno più le attività di pesca.

7.2.Lo sforzo esercitato nel 2003, misurato in chilowatt-giorni, dalle navi ritirate che hanno utilizzato un determinato gruppo di attrezzi viene diviso per lo sforzo di pesca messo in atto da tutte le navi che hanno utilizzato tale gruppo di attrezzi nel corso dello stesso anno. Il numero aggiuntivo di giorni in mare è calcolato moltiplicando il rapporto così ottenuto per il numero di giorni che sarebbe stato assegnato secondo la tabella I. Ogni frazione di giorno risultante da tale calcolo è arrotondata al numero intero di giorni più vicino.

7.3.I punti 7.1 e 7.2 non si applicano se una nave è stata sostituita conformemente al punto 4.2, o se il ritiro è già stato utilizzato in anni precedenti per ottenere giorni aggiuntivi in mare.

7.4.Uno Stato membro che intende beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 7.1 presenta alla Commissione, entro il 15 giugno del periodo di gestione in corso, una domanda corredata di relazioni in formato elettronico contenenti, per il gruppo di attrezzi di cui alla tabella I, il calcolo dettagliato basato sui seguenti elementi:

a)gli elenchi delle navi ritirate con indicazione del numero del registro della flotta dell'Unione (CFR) e della potenza motrice;

b)l'attività di pesca svolta da tali navi nel 2003, calcolata in giorni in mare per gruppo di attrezzi da pesca.

7.5.Sulla base di tale domanda la Commissione può assegnare allo Stato membro, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per tale Stato membro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

7.6.Nel periodo di gestione in corso gli Stati membri possono riassegnare tali giorni aggiuntivi in mare a tutte o a una parte delle navi che restano nella flotta e che hanno diritto a utilizzare gli attrezzi regolamentati.

7.7.Quando la Commissione assegna giorni aggiuntivi in mare a seguito di una cessazione definitiva delle attività di pesca nel periodo di gestione precedente, il numero massimo di giorni per Stato membro e per attrezzo, indicato nella tabella I, è adeguato di conseguenza per il periodo di gestione in corso.

8.ASSEGNAZIONE DI GIORNI AGGIUNTIVI PER UN PROGRAMMA RAFFORZATO DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA

8.1.La Commissione può assegnare agli Stati membri tre giorni aggiuntivi (tra il 1° febbraio 2018 e il 31 gennaio 2019) in cui una nave che detiene a bordo attrezzi regolamentati può trovarsi nella zona, sulla base di un programma rafforzato di osservazione scientifica realizzato in partenariato tra ricercatori scientifici e industria della pesca. Tale programma è incentrato in particolare sui livelli dei rigetti e sulla composizione delle catture e va oltre i requisiti per la raccolta di dati quali stabiliti nel regolamento (CE) n. 199/2008 e nelle sue modalità di applicazione per i programmi nazionali.

8.2.Gli osservatori scientifici sono indipendenti rispetto al proprietario, al comandante del peschereccio e ad ogni altro membro dell'equipaggio.

8.3.Uno Stato membro che intenda beneficiare delle assegnazioni di cui al punto 8.1 presenta alla Commissione, per approvazione, una descrizione del suo programma rafforzato di osservazione scientifica.

8.4.Sulla base di tale descrizione e previa consultazione dello CSTEP, la Commissione può assegnare allo Stato membro interessato, mediante atti di esecuzione, un numero di giorni aggiuntivi a quelli di cui al punto 5 per lo Stato membro, le navi, la zona e l'attrezzo interessati dal programma rafforzato di osservazione scientifica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

8.5.Se uno Stato membro intende continuare ad applicare, senza alcuna modifica, un programma rafforzato di osservazione scientifica approvato in passato dalla Commissione, tale Stato membro comunica la propria intenzione alla Commissione quattro settimane prima dell'inizio del periodo per il quale si applica il programma.

Capo IV
Gestione

9.OBBLIGO GENERALE

Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

10.PERIODI DI GESTIONE

10.1.Uno Stato membro può suddividere le giornate di presenza nella zona fissate nella tabella I in periodi di gestione di una durata di uno o più mesi civili.

10.2.Il numero di giorni o di ore in cui una nave può trovarsi nella zona durante un periodo di gestione è fissato dallo Stato membro interessato.

10.3.Se uno Stato membro autorizza la presenza di navi battenti la sua bandiera nella zona per un determinato numero di ore, tale Stato membro continua a misurare il consumo di giorni secondo quanto specificato al punto 9. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro fornisce la prova delle misure precauzionali adottate per evitare un consumo eccessivo di giorni di presenza nella zona dovuto al fatto che le navi concludono i propri periodi di presenza in quella zona prima del termine di un periodo di 24 ore.

Capo V
Scambi di assegnazioni di sforzo di pesca

11.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI UNO STATO MEMBRO

11.1.Uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera a trasferire i giorni di presenza nella zona di cui essa dispone a un'altra nave battente la sua bandiera nella stessa zona, a condizione che il prodotto del numero di giorni ricevuti da una nave, moltiplicato per la sua potenza motrice espressa in chilowatt (chilowatt-giorni), sia pari o inferiore al prodotto del numero di giorni trasferiti dalla nave cedente per la potenza motrice in chilowatt di tale nave. La potenza motrice in chilowatt della nave è quella registrata per ciascuna nave nel registro della flotta peschereccia dell'Unione.

11.2.Il numero totale di giorni di presenza nella zona trasferiti conformemente al punto 11.1, moltiplicato per la potenza motrice in chilowatt della nave cedente, non può essere superiore alla media annua di giorni di attività comprovata della nave cedente nella zona, verificata in base al giornale di pesca, negli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, moltiplicata per la potenza motrice in chilowatt di tale nave.

11.3.Il trasferimento di giorni di cui al punto 11.1 è consentito tra navi che operano con attrezzi regolamentati e durante lo stesso periodo di gestione.

11.4.Su richiesta della Commissione, gli Stati membri trasmettono informazioni sui trasferimenti di giorni effettuati. La Commissione, mediante atti di esecuzione, può stabilire il formato dei fogli elettronici per la raccolta e la trasmissione delle informazioni di cui al presente punto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 42, paragrafo 2.

12.TRASFERIMENTO DI GIORNI TRA NAVI BATTENTI BANDIERA DI STATI MEMBRI DIVERSI

Gli Stati membri possono autorizzare il trasferimento di giorni di presenza nella zona per lo stesso periodo di gestione e nella stessa zona tra navi battenti la loro bandiera, purché si applichino, per quanto di ragione, i punti 4.2, 4.4, 5, 6 e 10. Qualora decidano di autorizzare tale trasferimento, gli Stati membri comunicano preliminarmente alla Commissione le relative informazioni, inclusi il numero di giorni da trasferire, lo sforzo di pesca nonché, se del caso, i contingenti corrispondenti.

Capo VI
Obblighi di comunicazione

13.RELAZIONE SULLO SFORZO DI PESCA

L'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1224/2009 si applica alle navi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato. Per «zona geografica» di cui al suddetto articolo si intende la zona specificata al punto 2 del presente allegato.

14.RACCOLTA DEI DATI

Gli Stati membri raccolgono con cadenza trimestrale le informazioni relative allo sforzo totale di pesca messo in atto nella zona per gli attrezzi trainati e fissi, allo sforzo di pesca messo in atto da navi che utilizzano differenti tipi di attrezzi nella zona e alla potenza motrice in chilowatt-giorni di tali navi, sulla base delle informazioni utilizzate per la gestione dei giorni di presenza nella zona indicata nel presente allegato.

15.TRASMISSIONE DEI DATI

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, un foglio elettronico contenente i dati specificati nel punto 14 nel formato indicato nelle tabelle II e III; il foglio è inviato all'indirizzo di posta elettronica a tal fine comunicato agli Stati membri dalla Commissione. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest'ultima, informazioni dettagliate sulla ripartizione e sull'utilizzo dello sforzo in parte o nella totalità dei periodi di gestione 2014 e 2015, sulla base del formato dei dati indicato nelle tabelle IV e V.

Tabella II
Formato per la trasmissione dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Stato membro

Attrezzo

Periodo di gestione

Dichiarazione dello sforzo cumulato

(1)

(2)

(3)

(4)

Tabella III
Formato dei dati relativi ai kW-giorni per periodo di gestione

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento(1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)    Stato membro

3

Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)    Attrezzo

2

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(3)    Periodo di gestione

4

Un anno nel periodo compreso fra il periodo di gestione 2006 e quello in corso

(4)    Dichiarazione dello sforzo cumulato

7

D

Sforzo di pesca cumulato, espresso in chilowatt-giorni, messo in atto dal 1° febbraio al 31 gennaio del pertinente periodo di gestione

(1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


Tabella IV
Formato per la trasmissione dei dati relativi alle navi

Stato membro

CFR

Marcatura esterna

Durata del periodo di gestione

Attrezzi notificati

Giorni ammissibili per l'utilizzo degli attrezzi notificati

Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

Trasferimento di giorni

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

N. 1

N. 2

N. 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

Tabella V
Formato dei dati relativi alle navi

Nome del campo

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento(1)

S(inistra)/D(estra)

Definizione e osservazioni

(1)    Stato membro

3

Stato membro (codice Alpha3 ISO) in cui la nave è immatricolata

(2)    CFR

12

Numero del registro della flotta peschereccia dell'Unione (CFR)

Numero unico di identificazione di una nave

Stato membro (codice Alpha3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

(3)    Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87

(4)    Durata del periodo di gestione

2

S

Durata del periodo di gestione espressa in mesi

(5)    Attrezzi notificati

2

S

Uno dei tipi di attrezzi seguenti:

BT = sfogliare ≥ 80 mm

GN = reti da imbrocco < 220 mm

TN = tramagli e reti da posta impiglianti < 220 mm

(6)    Condizione speciale che si applica agli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni cui la nave ha diritto ai sensi dell'allegato IIC in funzione della scelta degli attrezzi e della durata del periodo di gestione notificati

(7)    Giorni di utilizzo degli attrezzi notificati

3

S

Numero di giorni effettivi di presenza della nave nella zona durante i quali è stato utilizzato un attrezzo corrispondente a quello notificato nel corso del periodo di gestione notificato

(8)    Trasferimento di giorni

4

S

Per i giorni trasferiti indicare «– numero di giorni trasferiti» e per i giorni ricevuti «+ numero di giorni trasferiti»

(1)    Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.

ALLEGATO IID

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO NELLE DIVISIONI CIEM 2a E 3a E NELLA SOTTOZONA CIEM 4

Ai fini della gestione delle possibilità di pesca del cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4, stabilite nell'allegato IA, le zone di gestione in cui si applicano limiti di cattura sono quelle indicate di seguito e nell'appendice del presente allegato:

Zona di gestione del cicerello

Riquadri statistici CIEM

1r

31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

2r

35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

3r

41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 e 48 G0

4

38–40 E7–E9 e 41–46 E6–F0

5r

47–52 F1–F5

6

41–43 G0–G3; 44 G1

7r

47–52 E6–F0



Allegato IID, Appendice 1

ZONE DI GESTIONE DEL CICERELLO

ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER I PESCHERECCI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri

Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento

Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen

Aringa, a nord di 62° 00′ N

pm

DK

pm

pm

DE

pm

FR

pm

IE

pm

NL

pm

PL

pm

SV

pm

UK

pm

Specie demersali, a nord di 62° 00′ N

pm

DE

pm

pm

IE

pm

ES

pm

FR

pm

PT

pm

UK

pm

Non assegnate

pm

Sgombro(1)

Non pertinente

Non pertinente

pm

Specie industriali, a sud di 62° 00′ N

pm

DK

pm

pm

UK

pm

Acque delle Isole Færøer

Tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer

pm

BE

pm

pm

DE

pm

FR

pm

UK

pm

Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28′ N e a est di 6° 30′ O

pm (2)

Non pertinente

pm

Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20′ N e 62° 00′ N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.

pm

BE

pm

pm

DE

pm

FR

pm

UK

pm

Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30′ N e a ovest di 9° 00′ O, nella zona tra 7° 00′ O e 9° 00′ O a sud di 60° 30′ N e nella zona a sudovest di una linea situata tra 60° 30′ N, 7° 00′ O e 60° 00′ N, 6° 00′ O

pm

DE (3)

pm

pm (4)

FR (3)

pm

Pesca al traino diretta del merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco

pm

Non pertinente

pm (4)

Pesca del melù. Il numero totale di licenze di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle Isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata «zona di pesca principale del melù»

pm

DE

pm

pm

DK

pm

FR

pm

NL

pm

UK

pm

SE

pm

ES

pm

IE

pm

PT

pm

Pesca con palangari

pm

UK

pm

pm

Sgombro

pm

DK

pm

pm

BE

pm

DE

pm

FR

pm

IE

pm

NL

pm

SE

pm

UK

pm

Aringa, a nord di 62° 00′ N

pm

DK

pm

pm

DE

pm

IE

pm

FR

pm

NL

pm

PL

pm

SE

pm

UK

pm

I, IIb (5)

Attività di pesca della grancevola artica con nasse

pm

EE

pm

Non applicabile

ES

pm

LV

pm

LT

pm

PL

pm

(1)    Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

(2)    Questi dati sono inclusi nei dati relativi a tutte le attività di pesca al traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.

(3)    Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

(4)    Questi dati sono inclusi nei dati relativi alle «Attività di pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer».

(5)    La ripartizione delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nella zona dello Svalbard non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT 5

1.Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze e canne e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna

pm

Francia

pm

Unione

pm

2.Numero massimo di pescherecci dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna

pm

Francia

pm

Italia

pm

Cipro

pm 6

Malta

pm2

Unione

pm

3.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia

pm

Italia

pm

Unione

pm

4.Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci 7

Cipro 8

Grecia 9

Croazia

Italia

Francia

Spagna

Malta 10

Pescherecci con reti da circuizione

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci con palangari

pm 11

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci con lenze e canne

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Pescherecci con lenze a mano

pm

pm

pm

pm

pm 12

pm

pm

Pescherecci da traino

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Altri pescherecci artigianali 13

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda

 

Cipro

Croazia

Grecia

Italia

Francia

Spagna

Malta

Pescherecci con reti da circuizione

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con palangari

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze e canne

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci con lenze a mano

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Pescherecci da traino

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

Altri pescherecci artigianali

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

da fissare

5.Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

Numero di tonnare 14

Spagna

pm

Italia

pm

Portogallo

pm

6.Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

Numero di allevamenti

Capacità (in tonnellate)

Spagna

pm

pm

Italia

pm

pm

Grecia

pm

pm

Cipro

pm

pm

Croazia

pm

pm

Malta

pm

pm

Tabella B 15

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate)

Spagna

pm

Italia

pm

Grecia

pm

Cipro

pm

Croazia

pm

Malta

pm

Portogallo

pm

7.Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, la ripartizione tra gli Stati membri del numero massimo di navi battenti bandiera di uno Stato membro autorizzate a pescare l'alalunga del nord come specie bersaglio è fissata nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di navi

Irlanda

pm

Spagna

pm

Francia

pm

Regno Unito

pm

Portogallo

pm

8.Il numero massimo di pescherecci dell'Unione di almeno 20 metri di lunghezza che pescano il tonno obeso nella zona della convenzione ICCAT è fissato nel modo seguente:

Stato membro

Numero massimo di pescherecci con reti da circuizione

Numero massimo di pescherecci con palangari

Spagna

pm

pm

Francia

pm

pm

Portogallo

pm

pm

Unione

pm

pm

ALLEGATO V

ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

PARTE A
DIVIETO DI PESCA DIRETTA NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR

Specie bersaglio

Zona

Periodo di divieto

Squali (tutte le specie)

Zona della convenzione

pm

Notothenia rossii

FAO 48.1. Antartico, nella zona peninsulare

FAO 48.2. Antartico, intorno alle Orcadi meridionali

FAO 48.3. Antartico, intorno alla Georgia del Sud

pm

Pesci a pinne

FAO 48.1. Antartico(1)

FAO 48.2. Antartico(1)

pm

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthys georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi(1)

FAO 48.3.

pm

Dissostichus spp.

FAO 48.5. Antartico

pm

Dissostichus spp.

FAO 88.3. Antartico(1)

FAO 58.5.1. Antartico(1) (2)

FAO 58.5.2. Antartico a est di 79° 20′ E e al di fuori della ZEE a ovest di 79° 20′ E(1)

FAO 58.4.4. Antartico(1) (2)

FAO 58.6. Antartico(1) (2)

FAO 58.7. Antartico(1)

pm

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4.(1) (2)

pm

Tutte le specie tranne Champsocephalus gunnari e Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2. Antartico

pm

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4. Antartico(1) nella zona delimitata dalle latitudini 55° 30′ S e 57° 20′ S e dalle longitudini 25° 30′ O e 29° 30′ O

pm

(1)    Tranne per scopi di ricerca scientifica.

(2)    Escluse le acque soggette alla giurisdizione nazionale (ZEE).

PARTE B
TAC E LIMITI APPLICABILI ALLE CATTURE ACCESSORIE PER LE ATTIVITÀ DI PESCA SPERIMENTALI NELLA ZONA DELLA CONVENZIONE CCAMLR NEL 2016/2017

Sottozona/
Divisione

Regione

Campagna

SSRU

Limiti di cattura del Dissostichus mawsoni (t)

Limite applicabile alle catture accessorie (t)

SSRU

Limite

Razze

Macrourus spp.

Altre specie

58.4.1.

Tutta la divisione

pm

A, B, D, F, H

pm

pm

5841-1

pm

pm

pm

C (incluse 58.4.1_1, 58.4. 1_2)

pm

5841-2

pm

pm

pm

5841-3

pm

pm

pm

E (58.4.1_3, 58.4.1_4)

pm

5841-4

pm

pm

pm

5841-5

pm

pm

pm

G (incluse 58.4.1_5, 58.4.1_6)

pm

5841-6

pm

pm

pm

pm

pm

pm

58.4.2.

Tutta la divisione

pm

A, B, C, D

pm

pm

pm

pm

pm

E (inclusa 58.4.2_1)

pm

58.4.3a.

Tutta la divisione 58.4.3a._1

pm

pm

pm

pm

pm

pm

Non pertinente

pm

pm

88.1.

Tutta la sottozona

pm

A, D, E, F, M

pm

pm

B, C, G

pm

A, D, E, F, M

pm

A, D, E, F, M

pm

A, D, E, F, M

pm

H, I, K

pm

B, C, G

pm

B, C, G

pm

B, C, G

pm

J, L

pm

H, I, K

pm

H, I, K

pm

H, I, K

pm

 

pm

J, L

pm

J, L

pm

J, L

pm

88.2.

pm

A, B, I

pm

pm

pm

C, D, E, F, G (da 88.2_1 a 88.2_4)

pm

A, B

pm

A, B

pm

A, B

pm

H

pm

C, D, E, F, G, H, I

pm

C, D, E, F, G, H, I

pm

C, D, E, F, G, H, I

pm

Allegato V, parte B, Appendice

Elenco delle piccole unità di ricerca (Small scale research units — SSRU)

Regione

SSRU

Confine

48.6

A

Da 50° S 20° O verso est fino a 1°30′ E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 20° O, verso nord fino a 50° S.

B

Da 60° S 20° O verso est fino a 10° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° O, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 10° O verso est fino a 0° di longitudine, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° O, verso nord fino a 60° S.

D

Da 60° S 0° di longitudine verso est fino a 10° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 0° di longitudine, verso nord fino a 60° S.

E

Da 60° S 10° E verso est fino a 20° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 10° E, verso nord fino a 60° S.

F

Da 60° S 20° E verso est fino a 30° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 20° E, verso nord fino a 60° S.

G

Da 50° S 1°30′ E verso est fino a 30° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 1°30′ E, verso nord fino a 50° S.

58.4.1

A

Da 55° S 86° E verso est fino a 150° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 86° E, verso nord fino a 55° S.

B

Da 60° S 86° E verso est fino a 90° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 80° E, verso nord fino a 64° S, verso est fino a 86° E, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 90° E verso est fino a 100° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 90° E, verso nord fino a 60° S.

D

Da 60° S 100° E verso est fino a 110° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 100° E, verso nord fino a 60° S.

E

Da 60° S 110° E verso est fino a 120° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° E, verso nord fino a 60° S.

F

Da 60° S 120° E verso est fino a 130° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° E, verso nord fino a 60° S.

G

Da 60° S 130° E verso est fino a 140° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° E, verso nord fino a 60° S.

H

Da 60° S 140° E verso est fino a 150° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° E, verso nord fino a 60° S.

58.4.2

A

Da 62° S 30° E verso est fino a 40° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 30° E, verso nord fino a 62 ° S.

B

Da 62° S 40° E verso est fino a 50° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 40° E, verso nord fino a 62° S.

C

Da 62° S 50° E verso est fino a 60° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 50° E, verso nord fino a 62° S.

D

Da 62° S 60° E verso est fino a 70° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 60° E, verso nord fino a 62° S.

E

Da 62° S 70° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 64° S, verso est fino a 80° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 70° E, verso nord fino a 62° S.

58.4.3a

A

Tutta la divisione, da 56° S 60° E verso est fino a 73°10′ E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 60° E, verso nord fino a 56° S.

58.4.3b

A

Da 56° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 56° S.

B

Da 60° S 73°10′ E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 64° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 60° S.

C

Da 59° S 73°10′ E verso est fino a 79° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 73°10′ E, verso nord fino a 59° S.

D

Da 59° S 79° E verso est fino a 86° E, verso sud fino a 60° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 59° S.

E

Da 56° S 79° E verso est fino a 80° E, verso nord fino a 55° S, verso est fino a 86° E, verso sud fino a 59° S, verso ovest fino a 79° E, verso nord fino a 56° S.

58.4.4

A

Da 51° S 40° E verso est fino a 42° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 51° S.

B

Da 51° S 42° E verso est fino a 46° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 42° E, verso nord fino a 51° S.

C

Da 51° S 46° E verso est fino a 50° E, verso sud fino a 54° S, verso ovest fino a 46° E, verso nord fino a 51° S.

D

Tutta la divisione, escluse le SSRU A, B, C, delimitata esternamente da una linea che parte da 50° S 30° E e prosegue verso est fino a 60° E, verso sud fino a 62° S, verso ovest fino a 30° E, verso nord fino a 50° S.

58.6

A

Da 45° S 40° E verso est fino a 44° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 40° E, verso nord fino a 45° S.

B

Da 45° S 44° E verso est fino a 48° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 44° E, verso nord fino a 45° S.

C

Da 45° S 48° E verso est fino a 51° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 48° E, verso nord fino a 45° S.

D

Da 45° S 51° E verso est fino a 54° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 51° E, verso nord fino a 45° S.

58.7

A

Da 45° S 37° E verso est fino a 40° E, verso sud fino a 48° S, verso ovest fino a 37° E, verso nord fino a 45° S.

88.1

A

Da 60° S 150° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° E, verso nord fino a 60° S.

B

Da 60° S 170° E verso est fino a 179° E, verso sud fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 179° E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178° O, verso nord fino a 66°40′ S, verso ovest fino a 179° E, verso nord fino a 60° S.

D

Da 65° S 150° E verso est fino a 160° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° E, verso nord fino a 65° S.

E

Da 65° S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino a 68° 30′ S, verso ovest fino a 160° E, verso nord fino a 65° S.

F

Da 68°30′ S 160° E verso est fino a 170° E, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° E, verso nord fino a 68°30′ S.

G

Da 66°40′ S 170° E verso est fino a 178° O, verso sud fino a 70° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 170° E, verso nord fino a 66°40′ S.

H

Da 70°50′ S 170° E verso est fino a 178° 50′ E, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 170° E, verso nord fino a 70°50′ S.

I

Da 70° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 73° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 70° S.

J

Da 73° S sulla costa in prossimità di 170° E, verso est fino a 178°50′ E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 170° E, a nord lungo la costa fino a 73° S.

K

Da 73° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 76° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 73° S.

L

Da 76° S 178°50′ E verso est fino a 170° O, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino a 178°50′ E, verso nord fino a 76° S.

M

Da 73° S sulla costa in prossimità di 169°30′ E, verso est fino a 170° E, verso sud fino a 80° S, verso ovest fino alla costa, a nord lungo la costa fino a 73° S.

88.2

A

Da 60° S 170° O verso est fino a 160° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 170° O, verso nord fino a 60° S.

B

Da 60° S 160° O verso est fino a 150° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 160° O, verso nord fino a 60° S.

C

Da 70°50′ S 150° O verso est fino a 140° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 150° O, verso nord fino a 70°50′ S.

D

Da 70°50′ S 140° O verso est fino a 130° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 140° O, verso nord fino a 70°50′ S.

E

Da 70°50′ S 130° O verso est fino a 120° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 130° O, verso nord fino a 70°50′ S.

F

Da 70°50′ S 120° O verso est fino a 110° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 120° O, verso nord fino a 70°50′ S.

G

Da 70°50′ S 110° O verso est fino a 105° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 110° O, verso nord fino a 70° 50′ S.

H

Da 65° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 70°50′ S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 65° S.

I

Da 60° S 150° O verso est fino a 105° O, verso sud fino a 65° S, verso ovest fino a 150° O, verso nord fino a 60° S.

88.3

A

Da 60° S 105° O verso est fino a 95° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 105° O, verso nord fino a 60° S.

B

Da 60° S 95° O verso est fino a 85° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 95° O, verso nord fino a 60° S.

C

Da 60° S 85° O verso est fino a 75° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 85° O, verso nord fino a 60° S.

D

Da 60° S 75° O verso est fino a 70° O, verso sud fino alla costa, ad ovest lungo la costa fino a 75° O, verso nord fino a 60° S.


PARTE C

ALLEGATO 21-03/A

NOTIFICA DELL'INTENZIONE DI PARTECIPARE ALLA PESCA DELL'EUPHAUSIA SUPERBA

Informazioni generali

Membro:    

Campagna di pesca:    

Nome della nave:    

Livello di catture previsto (in tonnellate):    

Capacità giornaliera di trasformazione della nave (tonnellate di peso vivo):    

Sottozone e divisioni in cui si intende pescare

Questa misura di conservazione si applica alle notifiche dell'intenzione di pescare il krill antartico nelle sottozone 48.1, 48.2, 48.3 e 48.4 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2. L'intenzione di pescare il krill antartico in altre sottozone e divisioni deve essere notificata a titolo della misura di conservazione 21-02.

Sottozona/Divisione

Selezionare la casella corrispondente

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2

Tecnica di pesca:

Selezionare la casella corrispondente

□ Rete da traino convenzionale

□ Sistema di pesca continua

□ Pompaggio per svuotare il sacco della rete da traino

□ Altri metodi: precisare

Tipi di prodotto e metodi per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato

Tipo di prodotto

Metodo per la stima diretta del peso vivo del krill antartico catturato, ove pertinente (cfr. allegato 21-03/B)(1)

Congelato intero

Bollito

Farina

Olio

Altro prodotto, precisare

(1)    Se il metodo non è elencato all'allegato 21-03/B, descriverlo in dettaglio

Configurazione delle reti

Misure delle reti

Rete 1

Rete 2

Altra(e) rete(i)

Apertura della rete (bocca)

Apertura verticale massima (m)

Apertura orizzontale massima (m)

Circonferenza dell'apertura della rete(1) (m)

Area dell'apertura (m2)

Dimensione media delle maglie nella rete(3) (mm)

Esterna(2)

Interna(2)

Esterna(2)

Interna(2)

Esterna(2)

Interna(2)

1a parte della rete

2a parte della rete

3a parte della rete

Parte finale della rete (sacco)

(1)    Prevista in condizioni operative.

(2)    Dimensione della maglia esterna, e della maglia interna se si usa una fodera di rinforzo.

(3)    Dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01.

Schema(i) delle reti:    

Per ogni rete utilizzata, o per ogni modifica nella configurazione delle reti, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM (Working Group on Ecosystem Monitoring and Management — gruppo di lavoro sul monitoraggio e la gestione degli ecosistemi). Gli schemi delle reti devono includere:

1.lunghezza e larghezza di ogni parte della rete da traino (con precisione sufficiente per consentire il calcolo dell'angolo di ogni parte rispetto al flusso d'acqua);

2.l'apertura di maglia (dimensione interna della maglia stirata sulla base della procedura di cui alla misura di conservazione 22-01), forma (ad esempio losanga) e materiale (ad esempio polipropilene);

3.la costruzione della maglia (ad esempio annodata, fusa);

4.i dettagli delle bandierine utilizzate nelle reti da traino (configurazione, posizione sulle parti, indicare «nil» se le bandierine non sono utilizzate); le bandierine evitano che il krill antartico ostruisca le maglie o sfugga.

Dispositivo di esclusione dei mammiferi marini

Schema(i) del dispositivo:    

Per ogni tipo di dispositivo utilizzato, o per ogni modifica nella configurazione del dispositivo, fare riferimento allo schema pertinente nella biblioteca di riferimento degli attrezzi da pesca della CCAMLR, se disponibile (www.ccamlr.org/node/74407), o fornire uno schema e una descrizione dettagliati alla prossima riunione del WG-EMM.

Raccolta di dati acustici

Fornire informazioni sugli ecoscandagli e i sonar utilizzati dalla nave.

Tipo (ad esempio ecoscandaglio, sonar)

Fabbricante

Modello

Frequenze del trasduttore (kHz)

Raccolta di dati acustici (descrizione dettagliata):    

Indicare le misure che verranno adottate per raccogliere i dati acustici per fornire informazioni sulla distribuzione e l'abbondanza di Euphausia superba e altre specie pelagiche come mictofidi e salpe (SC-CAMLR-XXX, paragrafo 2.10).


ALLEGATO 21-03/B

ORIENTAMENTI PER LA STIMA DEL PESO VIVO DI KRILL ANTARTICO CATTURATO

Metodo

Equazione (kg)

Parametro

Descrizione

Tipo

Metodo di stima

Unità di misura

Volume del serbatoio 

W*L*H*ρ*1 000

W = larghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

L = lunghezza del serbatoio

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

H = profondità del krill antartico nel serbatoio

Per cala

Osservazione diretta

m

Flussometro(1)

V*Fkrill

V = volume di krill antartico e acqua combinati

Per1 cala

Osservazione diretta

litro

Fkrill = proporzione di krill antartico nel campione

Per1 cala

Correzione volume flussometro

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

Flussometro(2)

(V*ρ)–M

V = volume della pasta di krill antartico

Per1 cala

Osservazione diretta

litro

M = quantità di acqua aggiunta al processo, convertita in peso

Per1 cala

Osservazione diretta

kg

ρ = densità della pasta di krill antartico

Variabile

Osservazione diretta

kg/litro

Bilancia di flusso 

M*(1–F)

M = peso di krill antartico e acqua combinati

Per2 cala

Osservazione diretta

kg

F = proporzione di acqua nel campione

Variabile

Correzione peso bilancia di flusso

Vassoio

(M–Mtray)*N

Mtray = peso del vassoio vuoto

Costante

Osservazione diretta prima della pesca

kg

M = peso medio di krill antartico e vassoio combinati

Variabile

Osservazione diretta, sgocciolato prima del congelamento

kg

N = numero di vassoi

Per cala

Osservazione diretta

Conversione in farina

Mmeal*MCF

Mmeal = peso di farina prodotta

Per cala

Osservazione diretta

kg

MCF = coefficiente di conversione in farina

Variabile

Conversione della farina in krill antartico intero

Volume del sacco 

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W = larghezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

H = altezza del sacco

Costante

Misura all'inizio della pesca

m

ρ = fattore di conversione del volume in peso

Variabile

Conversione del volume in peso

kg/litro

L = lunghezza del sacco

Per cala

Osservazione diretta

m

Altro

Precisare

(1)    Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

(2)    Cala singola con rete da traino convenzionale o per periodo di due ore quando si usa il sistema di pesca continua.


Tappe e frequenza delle osservazioni

Volume del serbatoio

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e la lunghezza del serbatoio (se il serbatoio non è rettangolare, possono essere necessarie altre misurazioni; precisione ± 0,05 m)

Ogni mese(1)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal serbatoio

Ogni cala

Misurare la profondità del krill antartico nel serbatoio (se il krill antartico viene tenuto nel serbatoio fra le cale, misurare la differenza di profondità; precisione ± 0,1 m).

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro(1)

Prima della pesca

Verificare che il flussometro misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Più di una volta al mese(1)

Stimare la conversione del volume in peso (ρ) sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal flussometro

Ogni cala(2)

Ottenere un campione dal flussometro e:

misurare il volume (ad esempio 10 litri) di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del volume ottenuto mediante flussometro sulla base del volume di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Flussometro(2)

Prima della pesca

Verificare che entrambi i flussometri (quello per il prodotto di krill antartico e quello per l'acqua aggiunta) siano calibrati (ossia diano la stessa lettura corretta)

Ogni settimana(1)

Verificare la densità (ρ) del prodotto di krill antartico (pasta di krill antartico) misurando la massa di un volume noto di prodotto di krill antartico (ossia 10 litri) preso dal flussometro corrispondente

Ogni cala(2)

Leggere entrambi i flussometri e calcolare i volumi totali del prodotto di krill antartico (pasta di krill) e quello dell'acqua aggiunta; si presume che la densità dell'acqua sia di 1 kg/litro

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Bilancia di flusso

Prima della pesca

Verificare che la bilancia di flusso misuri il krill antartico intero (cioè prima della trasformazione)

Ogni cala(2)

Ottenere un campione dalla bilancia di flusso e:

misurare il peso di krill antartico e acqua combinati

stimare la correzione del peso ottenuto mediante bilancia di flusso sulla base del peso di krill antartico sgocciolato

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Vassoio

Prima della pesca

Misurare il peso del vassoio (se il modello dei vassoi varia, misurare il peso di ciascun tipo; precisione ± 0,1 kg)

Ogni cala

Misurare il peso di krill antartico e vassoio combinati (precisione ± 0,1 kg)

Contare il numero di vassoi utilizzati (se il modello dei vassoi varia, contare il numero di vassoi di ciascun tipo)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Conversione in farina

Ogni mese(1)

Stimare la conversione della farina in krill antartico intero lavorando da 1 000 a 5 000 kg (peso sgocciolato) di krill antartico intero

Ogni cala

Misurare il peso di farina prodotta

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

Volume del sacco

All'inizio della pesca

Misurare la larghezza e l'altezza del sacco (precisione ± 0,1 m)

Ogni mese(1)

Stimare la conversione del volume in peso sulla base del peso sgocciolato del krill antartico in un volume noto (ad esempio 10 litri) preso dal sacco

Ogni cala

Misurare la lunghezza del sacco che contiene il krill antartico (precisione ± 0,1 m)

Stimare il peso vivo del krill antartico catturato (utilizzando l'equazione)

_________________

(1)    Un nuovo periodo comincia quando la nave entra in una nuova sottozona o divisione.

(2)    Cala singola con rete da traino convenzionale o integrata per un periodo di sei ore quando si usa il sistema di pesca continua.

ALLEGATO VI

ZONA DI COMPETENZA DELLA IOTC

1.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

pm

pm

Francia

pm

pm

Portogallo

pm

pm

Italia

pm

pm

Unione

pm

pm

2.Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC

Stato membro

Numero massimo di navi

Capacità (stazza lorda)

Spagna

pm

pm

Francia

pm(1)

pm

Portogallo

pm

pm

Regno Unito

pm

pm

Unione

pm

pm

(1)    Questa cifra non include le navi registrate a Mayotte; può essere aumentata in futuro conformemente al piano di sviluppo della flotta di Mayotte.

3.Le navi di cui al punto 1 sono altresì autorizzate a pescare il pesce spada e il tonno bianco nella zona di competenza della IOTC.

4.Le navi di cui al punto 2 sono altresì autorizzate a pescare il tonno tropicale nella zona di competenza della IOTC.

ALLEGATO VII

ZONA DELLA CONVENZIONE WCPFC

Numero massimo di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il pesce spada nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC

Spagna

pm

Unione

pm

ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera

Attività di pesca

Numero di autorizzazioni di pesca

Numero massimo di pescherecci presenti nello stesso momento

Norvegia

Aringa, a nord di 62° 00′ N

pm

pm

Isole Færøer

Sgombro, zone 6a (a nord di 56° 30′ N), 2a, 4a (a nord di 59° N)

Sugarello, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N), 7e, 7f, 7h

pm

pm

Aringa, a nord di 62° 00′ N

pm

pm

Aringa, 3a

pm

pm

Pesca industriale di busbana norvegese, zone 4, 6a (a nord di 56° 30′ N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)

pm

pm

Molva e brosmio

pm

pm

Melù, zone 2, 4a, 5, 6a (a nord di 56° 30′ N), 6b, 7 (a ovest di 12° 00′ O)

pm

pm

Molva azzurra

pm

pm

Venezuela(1)

Lutiani (acque della Guyana francese)

pm

pm

(1)    Per il rilascio di queste autorizzazioni di pesca è necessario fornire le prove dell'esistenza di un contratto che vincoli l'armatore che richiede l'autorizzazione di pesca ad un'impresa di trasformazione, installata nel dipartimento della Guyana francese, con l'obbligo di sbarcare rispettivamente almeno il 75% delle catture di lutiani effettuate dalla nave in questione in tale dipartimento ai fini della loro trasformazione negli impianti di tale impresa. Tale contratto deve recare il visto delle autorità francesi, le quali controllano che esso corrisponda alle effettive capacità dell'impresa di trasformazione contraente, nonché agli obiettivi dello sviluppo dell'economia della Guyana. Copia di questo contratto debitamente vidimato deve essere aggiunta alla domanda di autorizzazione di pesca. Qualora tale vidimazione venga rifiutata, le autorità francesi notificano tale rifiuto e ne spiegano i motivi alla parte interessata e alla Commissione.

(1) Regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20).
(2) Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (GU L 223 del 15.8.2006, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 744/2008 del Consiglio, del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica (GU L 202 del 31.7.2008, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1).
(5) Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.
(6) Questa cifra può essere aumentata se un peschereccio con reti da circuizione è sostituito da 10 pescherecci con palangari, conformemente alla nota 4 o alla nota 6 del punto 4, tabella A, del presente allegato.
(7) I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(8) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.
(9) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.
(10) È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
(11) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
(12) Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.
(13) Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
(14) Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
(15) La capacità di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.