Bruxelles, 31.10.2017

COM(2017) 637 final

2015/0288(COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO


relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2017) 354 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 9 dicembre 2015 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale 1 e una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni 2 . Le due proposte hanno lo scopo di contribuire a favorire la crescita attraverso la creazione di un autentico mercato unico digitale, a beneficio sia dei consumatori che delle imprese, eliminando le principali barriere legate al diritto contrattuale che ostacolano gli scambi transfrontalieri.

Con la presente proposta modificata la Commissione propone di estendere il campo di applicazione della proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online 3 e di altri tipi di vendita a distanza di beni al fine di farvi rientrare la vendita "faccia a faccia".

Prendendo atto della rapidità dei cambiamenti commerciali e tecnologici dovuti alla digitalizzazione, la Commissione, con la proposta iniziale, ha inteso eliminare con urgenza i principali ostacoli che frenano il commercio transfrontaliero. Ha pertanto presentato in via prioritaria una proposta che trattava solo della vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni. Nella comunicazione che accompagna la proposta la Commissione ha dichiarato che: "Considerata la crescente importanza del modello di distribuzione "omnichannel" [...], la Commissione prenderà tutte le misure necessarie per allineare le norme applicabili alle vendite di beni online e offline, e garantirà che i consumatori e le imprese possano contare su un quadro giuridico coerente". 4 Per garantire tale coerenza la Commissione si è impegnata a fornire ai colegislatori i dati sulle vendite "faccia a faccia" che stava raccogliendo nell'ambito del controllo dell'adeguatezza (REFIT) delle principali direttive dell'UE in materia di diritto dei consumatori, tra cui la direttiva 1999/44/CE sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo 5 . Nella comunicazione la Commissione ha inoltre sottolineato che le conclusioni dell'esercizio REFIT "potrebbero essere prese in considerazione dai colegislatori nel seguito da dare alla proposta relativa alla vendita online di beni, ad esempio ampliandone il campo d'applicazione". 6  I dati pertinenti raccolti dalla Commissione durante il suddetto esercizio sono stati trasmessi ai colegislatori nei mesi di agosto e settembre 2016 e successivamente pubblicati nel maggio 2017 7 .

Durante le discussioni sulla proposta in sede di Parlamento europeo e di Consiglio, i colegislatori hanno sottolineato la necessità di disporre di norme coerenti per le vendite a distanza e "faccia a faccia". I relatori del Parlamento europeo della commissione competente e della commissione associata per la proposta sulla vendita online e altri tipi di vendita a distanza - rispettivamente la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (IMCO) e la commissione giuridica (JURI) - hanno presentato emendamenti che estendono il campo di applicazione a tutti i contratti di vendita conclusi tra un venditore e un consumatore. In tale contesto, la commissione IMCO ha chiesto al Servizio di ricerca del Parlamento europeo di effettuare una valutazione d’impatto ex ante per valutare l’impatto di tali emendamenti. La valutazione d’impatto del Parlamento europeo è stata pubblicata il 14 luglio 2017 e le sue conclusioni confermano la necessità di norme coerenti per tutti i tipi di vendita, a beneficio sia delle imprese che dei consumatori 8 .

Sia alla riunione informale del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 7 luglio 2017 sia in seno al Gruppo per le questioni di diritto civile (diritto contrattuale) del Consiglio, la grande maggioranza degli Stati membri ha espresso riserve sulla frammentazione giuridica che risulterebbe da una differenza dei regimi per la vendita a distanza e per quella "faccia a faccia" di beni, sostenendo che le norme applicabili alla vendita di beni devono essere le stesse indipendentemente dal canale di vendita. Di conseguenza, un certo numero di Stati membri ha sostenuto che la Commissione dovrebbe presentare una proposta modificata per estendere il campo di applicazione alla vendita "faccia a faccia".

Inoltre, la presente proposta modificata mira a facilitare rapidi progressi in un settore che è al centro delle strategie per il mercato unico, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo, che nel giugno 2016 ha chiesto che "le diverse strategie [...] per il mercato unico [...] siano completat[e] e attuat[e] entro il 2018", 9 sottolineando poi nel giugno 2017 che "sono necessari ulteriori sforzi da parte dell'UE e dei suoi Stati membri per conseguire il livello di ambizione che emerge dalle conclusioni del giugno 2016 per quanto riguarda il mercato unico [...]. Il Consiglio riferirà al Consiglio europeo di giugno 2018 sui progressi conseguiti nell'approfondimento, nell'attuazione e nell'applicazione di tutti gli aspetti del mercato unico". 10  

Con la presente proposta modificata che estende il campo di applicazione della proposta iniziale alla vendita "faccia a faccia", la Commissione risponde ai suddetti sviluppi nei negoziati interistituzionali, tenendo conto dei risultati del controllo dell’adeguatezza 11 e della valutazione d'impatto svolta dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo, come illustrato in dettaglio nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta modificata 12 .

Motivi e obiettivi della proposta

La valutazione d’impatto della proposta iniziale ha messo in luce i problemi che incontrano i consumatori e le imprese a causa delle differenze tra i diritti nazionali dei contratti. L’approccio di armonizzazione minima della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo non incoraggia né i consumatori ad acquistare da altri paesi dell’UE né le imprese a vendere in altri paesi dell’UE 13 . Ciò impedisce ai consumatori e alle imprese di beneficiare appieno delle opportunità offerte dal mercato interno. Il controllo dell’adeguatezza ha confermato la necessità di mantenere in questo settore norme coerenti applicabili alla vendita sia a distanza che "faccia a faccia" 14 .

Sebbene dopo l’adozione della proposta della Commissione la fiducia dei consumatori negli acquisti online transfrontalieri - che rappresentano la quota più importante degli scambi transfrontalieri di beni di consumo - sia aumentata, essa rimane inferiore alla fiducia negli acquisti sul mercato interno 15 . Una delle preoccupazioni principali dei consumatori riguardo al commercio elettronico transfrontaliero è l’incertezza sui diritti contrattuali essenziali 16 . Inoltre, l'aumento della fiducia dei consumatori non si è tradotto in un altrettanto forte aumento degli acquisti transfrontalieri effettivi 17 .

La fiducia delle imprese nelle vendite transfrontaliere non è ancora migliorata. Secondo l’ultima indagine a livello dell’UE (2016), il 58% dei dettaglianti complessivi dell’UE dichiara di fidarsi a effettuare vendite online. Solo il 28%, tuttavia, si fida a vendere online in altri paesi dell’UE, mentre il 30% dichiara di fidarsi solo a vendere nel proprio paese 18 . Il fatto, evidenziato nella valutazione d’impatto che accompagna la proposta iniziale, che la diversità tra le legislazioni nazionali in materia di contratti sia uno dei principali ostacoli alle vendite transfrontaliere è confermato da questi nuovi dati: due dei quattro più importanti ostacoli agli scambi transfrontalieri per i dettaglianti che attualmente vendono prodotti online riguardano le differenze tra i diritti dei contratti nazionali (38,1%) e le differenze tra le norme nazionali di tutela dei consumatori (37,4%) 19 . Tali preoccupazioni si riflettono nel persistere di bassi livelli di effettiva adesione al commercio elettronico transfrontaliero da parte dei dettaglianti 20 .

Le differenze tra le legislazioni nazionali in materia di contratti dei consumatori si ripercuotono anche sulle imprese e sui consumatori che si impegnano in vendite transfrontaliere "faccia a faccia": dall'analisi svolta nel contesto del controllo dell’adeguatezza del diritto dell'UE in materia di consumatori e di marketing è emerso che il 42% dei dettaglianti che vendono "faccia a faccia" e il 46% dei dettaglianti che usano canali di vendita a distanza ritengono che i costi per adempiere alle diverse norme di diritto dei consumatori e di diritto dei contratti sono importanti ostacoli alle vendite transfrontaliere 21 . Nel contempo, i dati raccolti nell'ambito del controllo dell'adeguatezza REFIT mostrano che per il 72% dei consumatori le differenze tra i diritti dei consumatori in caso di prodotto difettoso costituiscono un fattore importante o molto importante da prendere in considerazione nella scelta se acquistare "faccia a faccia" in un altro paese dell’UE 22 . 

L’obiettivo della proposta iniziale era quindi rimuovere le principali barriere legate al diritto contrattuale che ostacolano gli scambi transfrontalieri al fine di eliminare i problemi incontrati dalle imprese e dai consumatori a causa della complessità del quadro giuridico e i costi sopportati dalle imprese a causa delle differenze tra i diritti dei contratti.

La presente proposta modificata, che si applica a tutti i tipi di vendita, mira a questo stesso obiettivo e vi contribuisce ancora di più, in quanto le incertezze e i costi derivanti dalle differenze tra i diritti nazionali dei contratti incidono anche sui professionisti che vendono, o intendono vendere, "faccia a faccia" oltre frontiera, il che a sua volta si traduce in un minor numero di vendite transfrontaliere e in una minor scelta e in prezzi meno competitivi per i consumatori. Inoltre, la presente proposta modificata evita gli effetti negativi per i professionisti che vendono a livello nazionale sia a distanza sia "faccia a faccia" che deriverebbero dall’applicazione di regimi nazionali di diritto contrattuale diversi per i diversi canali di distribuzione. Pertanto, la proposta è in linea con la tendenza all'aumento delle vendite "omnichannel" e risponde agli sviluppi del mercato, sia per i consumatori che per le imprese.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le disposizioni sostanziali fondamentali della proposta modificata riguardano le principali differenze tra le norme imperative nazionali a tutela del consumatore adottate dagli Stati membri per attuare le norme di armonizzazione minima previste dalla direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo. Dette differenze incidono sulla decisione del professionista di vendere beni oltre frontiera e sulla misura in cui farlo. Sebbene si basi sulle norme della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, di cui è proposta l'abrogazione, la proposta prevede la piena armonizzazione dei criteri di conformità dei beni, della gerarchia dei rimedi a disposizione del consumatore e delle modalità di esercizio di tali rimedi.

La proposta integra l’attuale legislazione orizzontale in materia di tutela dei consumatori, in particolare la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori 23 . I due strumenti non si sovrappongono bensì si completano, in quanto la direttiva 2011/83/UE contiene principalmente disposizioni riguardanti gli obblighi di informativa precontrattuale, il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e norme in materia di consegna dei beni e passaggio del rischio, mentre la proposta sui contratti di vendita di beni stabilisce norme riguardanti la conformità dei beni al contratto, i rimedi per i consumatori in caso di difetto di conformità e le modalità di esercizio di tali rimedi. La proposta è inoltre coerente con i risultati del controllo dell’adeguatezza del diritto dell'UE in materia di consumatori e di marketing 24 .

La proposta è integrata dalla legislazione settoriale dell’Unione, come la legislazione sulla progettazione ecocompatibile 25 e quella sull’etichettatura energetica 26 e i relativi atti di esecuzione e delegati, che introducono prescrizioni sulla durabilità specifiche per prodotto.

Infine, la proposta è compatibile con il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 27 e il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) 28 , che fissano le norme per determinare la giurisdizione competente e la legge applicabile.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta fa parte delle misure proposte dalla Commissione nella comunicazione "Un approccio globale per stimolare il commercio elettronico transfrontaliero per i cittadini e le imprese in Europa" 29 . Ciascuna di tali misure contribuisce in modo significativo a stimolare il commercio elettronico transfrontaliero in Europa e la loro combinazione forma un pacchetto di elementi complementari e necessari per conseguire appieno i benefici di un aumento del commercio elettronico transfrontaliero. In particolare, la piena armonizzazione delle principali disposizioni nazionali di diritto contrattuale dovrebbe facilitare l’attuazione della proposta di regolamento volto a impedire i blocchi geografici 30 in quanto eliminerà una delle principali ragioni per cui le imprese impongono blocchi geografici.

La proposta modificata è coerente con la proposta di direttiva sulla fornitura di contenuto digitale. Entrambe rappresentano un contributo importante per sfruttare il potenziale del mercato unico digitale, in particolare la proposta modificata giacché la vendita di beni rappresenta oltre l'80% del totale degli scambi transfrontalieri 31 . 

Nella comunicazione sulla revisione intermedia dell’attuazione della strategia per il mercato unico digitale 32 la Commissione ha sollecitato il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare tempestivamente tutte le misure proposte, data la necessità di rimuovere rapidamente le barriere ancora esistenti e di fare del mercato unico digitale una realtà concreta e operativa.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La presente proposta modificata si basa sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il suo obiettivo principale è migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Come spiegato nella sezione 1, il carattere di armonizzazione minima della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo ha portato a differenze tra le norme di diritto contrattuale dei consumatori laddove le norme imperative nazionali vanno oltre le norme minime stabilite dalla direttiva 33 . Tali differenze creano ostacoli agli scambi transfrontalieri e pertanto hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato interno e limitano la concorrenza. La proposta mira a eliminare gli ostacoli all’esercizio delle libertà fondamentali derivanti da queste differenze, in particolare dai costi di transazione aggiuntivi per le transazioni commerciali transfrontaliere e dalla mancanza di fiducia dei consumatori nei propri diritti quando effettuano acquisti da un altro paese dell’UE. Tutti questi fattori hanno un’incidenza diretta sull’instaurazione e sul funzionamento del mercato interno, limitano la concorrenza e dimostrano che il carattere di armonizzazione minima della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo non è sufficiente ad affrontare gli aspetti legati al mercato interno delle vendite transfrontaliere di beni di consumo all’interno dell’Unione.

Abrogando l’attuale direttiva di armonizzazione minima sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo e sostituendola con una direttiva di piena armonizzazione con un ambito di applicazione più ampio, che copre sia la vendita a distanza che la vendita "faccia a faccia", si contribuirà a creare un quadro giuridico coerente per sostenere il funzionamento del mercato interno. La proposta garantisce un livello complessivamente elevato di tutela dei consumatori, prevedendo un corpus di norme imperative pienamente armonizzate che mantiene e, in un certo numero di casi, migliora il livello di tutela di cui i consumatori godono attualmente ai sensi della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo.

Sussidiarietà

La proposta modificata è conforme al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.

L’obiettivo di eliminare le barriere legate al diritto contrattuale dei consumatori e promuovere così il mercato interno a beneficio delle imprese e dei consumatori non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri. Le norme sulla vendita di beni della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo sono di armonizzazione minima e pertanto permettono un'attuazione diversa da parte degli Stati membri. Ciò ha portato a una differenza tra le norme nazionali e, di conseguenza, a costi di transazione per le vendite transfrontaliere. Solo un intervento coordinato a livello dell'Unione volto a eliminare, attraverso la piena armonizzazione, gli attuali approcci nazionali divergenti in materia di diritto dei consumatori nell'Unione europea può contribuire al completamento del mercato interno risolvendo questo problema.

L'iniziativa a livello dell'UE assicurerà lo sviluppo coerente del diritto contrattuale dei consumatori e, al tempo stesso, lo stesso livello elevato di tutela per tutti i consumatori dell'Unione. Fornirà certezza giuridica alle imprese che intendono vendere i loro beni in altri Stati membri. Tale risultato può essere conseguito solo da un'azione a livello dell'UE. La proposta armonizzerà pienamente determinati rimedi contrattuali essenziali dei consumatori e le condizioni per il loro esercizio. Si avrà così un corpus unico di norme che garantirà, indipendentemente dal livello nazionale o transfrontaliero e dall'ambiente a distanza o "faccia a faccia", che i consumatori godano dello stesso livello elevato di protezione in tutta l'UE e che i professionisti possano vendere ai consumatori in tutti gli Stati membri in base alle stesse clausole contrattuali. La proposta, pertanto, ridurrà significativamente i costi di adempimento a carico dei professionisti mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori nell’UE e aumentando il benessere dei consumatori grazie a una scelta più ampia di beni e prezzi più bassi.

Come evidenziato anche nella valutazione d’impatto commissionata dal Parlamento europeo, l’azione a livello dell'UE, in particolare quella che copre anche le vendite "faccia a faccia", è più efficace dell’azione a livello nazionale. Tutti i pareri ricevuti dai parlamenti nazionali in merito alla proposta sulla vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni si sono opposti all'eventuale creazione di norme diverse per la vendita di beni a distanza e quella "faccia a faccia" 34 .

L'approccio della piena armonizzazione ha già ottenuto risultati positivi nel settore della legislazione dell'UE a tutela dei consumatori, in particolare attraverso le norme della direttiva 2011/83/UE, garantendo una serie di diritti dei consumatori uniformi per tutti i consumatori dell'Unione europea, interpretati e fatti valere in modo uniforme in tutti gli Stati membri.

La presente proposta inoltre fornirà una base giuridica coerente per le azioni di esecuzione coordinata in base al regolamento 35 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, e le azioni di esecuzione saranno ampiamente agevolate dalle norme uniformi pienamente armonizzate proposte. Sarà così rafforzata l'esecuzione della legislazione dell'UE a beneficio dei consumatori dell'UE. Tale risultato può essere conseguito solo da un'azione a livello dell'UE.

Proporzionalità

La proposta modificata è conforme al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, poiché si limita a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi.

La proposta non intende armonizzare tutti gli aspetti dei contratti di vendita di beni. Si concentra sull'ulteriore armonizzazione solo di quei diritti contrattuali essenziali e mirati dei consumatori dell'UE che sono fondamentali per le transazioni commerciali transfrontaliere e che sono stati identificati come barriere al commercio da tutti i portatori di interessi e sono necessari per infondere fiducia ai consumatori. Inoltre, la scelta della forma giuridica di una direttiva anziché di un regolamento permetterà un'interferenza notevolmente minore nel diritto nazionale (si veda la rubrica "Scelta dello strumento").

Scelta dello strumento

La scelta della direttiva lascia gli Stati membri liberi di adattare la normativa di attuazione alla rispettiva legislazione nazionale, garantendo nel contempo norme semplici e moderne che elimineranno le barriere di diritto contrattuale e creeranno condizioni di parità per le imprese, assicurando inoltre un livello elevato di protezione dei consumatori in tutta l'UE.

Per poter spiegare direttamente i suoi effetti un regolamento richiederebbe un regime molto più dettagliato e completo rispetto a una direttiva. Di conseguenza comporterebbe interferenze considerevolmente maggiori nel diritto nazionale.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Procedura di consultazione

La proposta iniziale è stata preceduta da un'ampia procedura di consultazione basata su una combinazione di consultazioni pubbliche mirate. La Commissione ha dato la possibilità di esprimersi a tutti i portatori di interessi (imprese, consumatori, autorità nazionali, avvocati e accademici), onde ottenere una gamma di opinioni vasta ed equilibrata 36 . I risultati delle consultazioni sono illustrati nel documento COM(2015) 635 final.

Successivamente all’adozione della proposta iniziale, la Commissione ha nuovamente consultato i portatori di interessi nel corso del controllo dell’adeguatezza che ha riguardato anche la direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo, e ha tenuto conto delle opinioni espresse in merito alla proposta sulla vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni. In tale contesto, da maggio a settembre 2016 è stata organizzata una consultazione pubblica online, tra aprile 2016 e gennaio 2017 sono state svolte varie attività di consultazione più mirate, commissionate a contraenti esterni, in collegamento con l’elaborazione di studi di supporto e si sono tenute discussioni in seno a un apposito gruppo di esperti dei portatori di interessi composto dalle principali organizzazioni di consumatori e imprese a livello europeo e nazionale. I risultati di tali consultazioni sono riportati nel documento SWD(2017) 209 final e nei pertinenti studi di supporto sui costi e benefici di un’armonizzazione minima nell’ambito della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo e di una potenziale piena armonizzazione e allineamento delle norme dell'UE per diversi canali di vendita 37 .

I portatori di interessi hanno ripetutamente sottolineato la necessità di mantenere la coerenza tra le norme di diritto contrattuale dei consumatori applicabili alla vendita a distanza e a quella "faccia a faccia". Nella consultazione pubblica che ha preceduto l’adozione delle proposte relative ai contratti nel settore digitale gli Stati membri, le associazioni di imprese e le organizzazioni di consumatori che vi hanno partecipato hanno messo in guardia contro gli effetti negativi di un'eventuale divergenza tra le norme sulla vendita a distanza e quelle sulla vendita "faccia a faccia". Il richiamato studio 38 a sostegno del controllo dell’adeguatezza ha inoltre confermato che anche le autorità nazionali e le organizzazioni di imprese e consumatori sostengono fermamente il mantenimento di un unico insieme di norme per la vendita di beni di consumo "faccia a faccia" e a distanza, che secondo loro migliorerebbe la trasparenza, ridurrebbe la complessità e renderebbe il sistema più facilmente comprensibile sia per i consumatori che per i professionisti. Oltretutto, ciò faciliterebbe gli acquisti e le vendite oltre frontiera, stimolerebbe la concorrenza e ridurrebbe i costi di adempimento a carico dei professionisti e i prezzi per i consumatori.

Valutazione d'impatto

È stata effettuata una valutazione d’impatto per la proposta iniziale. La relazione sulla valutazione d’impatto e una relazione esplicativa sono state pubblicate insieme alla proposta iniziale 39 . 

Nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta modificata la Commissione ha integrato la valutazione d’impatto con un’analisi dei risultati e con i dati raccolti mediante il controllo dell’adeguatezza e tenendo conto della valutazione d’impatto elaborata dal Servizio di ricerca del Parlamento europeo 40 . Ha inoltre esaminato gli ultimi dati pubblicati nell’edizione del 2017 del quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori, che si basa su apposite indagini rappresentative di consumatori e dettaglianti in tutti i paesi dell’UE 41 . Il documento di lavoro dei servizi della Commissione presenta una panoramica completa dell’impatto di norme pienamente armonizzate in materia di contratti di vendita di beni sulle imprese, sui consumatori e, in ultima analisi, sugli Stati membri e sul mercato interno digitale dell'UE.

Dall’analisi della Commissione emerge che i problemi derivanti dalla diversità delle norme nazionali di attuazione della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo sono rilevanti sia per la vendita a distanza che per la vendita "faccia a faccia". Il controllo dell’adeguatezza, che ha ricevuto il parere positivo del comitato per il controllo normativo il 2 maggio 2017 42 , conferma le scelte strategiche della Commissione nella proposta sulla vendita a distanza di beni e sottolinea che la coerenza dei regimi giuridici sulla vendita a distanza e su quella "faccia a faccia" avrà un effetto positivo globale per i consumatori e le imprese nel mercato unico 43 .

Diritti fondamentali

La proposta modificata avrà un impatto positivo su una serie di diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare l'articolo 38 sulla protezione dei consumatori e l'articolo 16 sulla libertà d'impresa.

Un corpus di norme pienamente armonizzate sulla vendita a distanza e "faccia a faccia" di beni garantirà un livello elevato di protezione dei consumatori, pienamente armonizzato in tutta l'UE, in conformità con l'articolo 38 della Carta, riconoscendo diritti chiari e specifici ai consumatori che acquistano beni a livello nazionale o da altri Stati membri. Sebbene il fatto che queste norme sostituiranno le norme nazionali vigenti applicabili ai beni possa far diminuire, su uno o due aspetti, il livello di tutela di cui godono i consumatori in alcuni Stati membri, ciò sarà controbilanciato dall’aumento di tutela dei consumatori su altri aspetti.

L'introduzione di un corpus di norme pienamente armonizzate sulla vendita a distanza e "faccia a faccia" di beni contribuirà altresì a raggiungere l'obiettivo di cui all'articolo 16 della Carta, poiché per le imprese sarà più facile vendere beni nell'UE. La loro capacità di espandere la propria attività sarà quindi rafforzata.

Infine, diritti chiari di diritto contrattuale potranno contribuire a conseguire l'obiettivo dell'articolo 47 della Carta (diritto ad un ricorso effettivo) giacché potranno potenziare la capacità di esercitare giudizialmente il diritto a un ricorso effettivo. Le nuove norme dovrebbero chiarire i rimedi disponibili in caso di controversie.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta modificata non avrà alcuna incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Illustrazione delle singole disposizioni della proposta modificata

La proposta modificata estende il campo di applicazione della proposta iniziale, che era limitato alla vendita online e altri tipi di vendita a distanza, alla vendita "faccia a faccia". Le modifiche apportate alla proposta iniziale consistono in modifiche tecniche necessarie per estendere il campo di applicazione della proposta e abrogare la direttiva 1999/44/CE, segnatamente la soppressione dei riferimenti alla "vendita online e altri tipi di vendita a distanza di beni", l'aggiunta di una disposizione sull’abrogazione della direttiva 1999/44/CE, compresa una precisazione temporale per quanto riguarda i contratti che saranno oggetto delle misure di esecuzione della proposta modificata, e l’aggiunta di alcune disposizioni della direttiva 1999/44/CE necessarie per la completezza della nuova direttiva in seguito all’abrogazione della direttiva 1999/44/CE, come la definizione di "produttore". Infine, è stata introdotta una serie di modifiche tecniche per migliorare la coerenza e la chiarezza del testo giuridico.

Le modifiche riguardano i considerando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 34, 37, 38 e 42. Il precedente considerando 4 è stato soppresso e i precedenti considerando 5, 6 e 7 sono stati rinumerati 4, 5 e 6 rispettivamente, ed è stato introdotto un nuovo considerando 7. Le modifiche del testo giuridico riguardano gli articoli 1, 2, 15 e 19, e sono stati introdotti i nuovi articoli 20 e 21. I precedenti articoli 20, 21 e 22 sono stati rinumerati 22, 23 e 24 rispettivamente.

 

2015/0288 (COD)

Proposta modificata di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO


relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 44 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di restare concorrenziale sui mercati mondiali, l'Unione deve migliorare il funzionamento del mercato interno e riuscire a rispondere alle molteplici sfide poste oggi da un'economia sempre più trainata dalla tecnologia. La strategia per il mercato unico digitale 45 stabilisce un quadro completo per agevolare l'integrazione della dimensione digitale nel mercato unico interno. Il primo pilastro della strategia affronta la frammentazione negli scambi intra UE, trattando tutti i principali ostacoli allo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero, che rappresenta la quota più significativa delle vendite transfrontaliere di beni tra imprese e consumatori.

(2)Se si vuole instaurare un autentico Ai fini del buon funzionamento del mercato interno unico digitale, è necessario armonizzare determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, prendendo come riferimento un livello elevato di protezione dei consumatori.

(3)Il commercio elettronico è il uno dei principalie motorie di crescita nel mercato unico digitale interno. Tuttavia il suo potenziale di crescita è lungi dall'essere pienamente sfruttato. Al fine di rafforzare la competitività dell'Unione e stimolare la crescita, l'Unione deve agire rapidamente e incoraggiare gli attori economici a sfruttare al massimo il potenziale offerto dal mercato interno unico digitale. Il pieno potenziale del mercato interno unico digitale può essere sfruttato soltanto se tutti gli operatori di mercato sono in grado di accedere agevolmente alle vendite online transfrontaliere di beni, ed effettuare con fiducia comprese le transazioni di commercio elettronico. Le norme di diritto contrattuale in base alle quali gli operatori di mercato concludono transazioni commerciali sono tra i fattori fondamentali della decisione delle imprese di offrire beni online oltre frontiera. Tali norme influenzano anche la volontà dei consumatori di scegliere fiduciosamente questo tipo di acquisto.

(4)Sebbene le vendite online di beni costituiscano la grande maggioranza delle vendite a distanza nell'Unione, è opportuno che la presente direttiva riguardi tutti i canali di vendita a distanza, comprese le vendite per telefono e quelle per corrispondenza, al fine di evitare ingiustificate distorsioni della concorrenza e creare condizioni di parità per tutte le imprese che vendono a distanza.

(54)Le norme dell'Unione applicabili alla vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni sono ancora frammentate, benché le norme riguardanti gli obblighi di informativa precontrattuale, il diritto di recesso nei contratti a distanza e le condizioni di consegna siano già state pienamente armonizzate. Altri elementi contrattuali essenziali, quali i criteri di conformità, i rimedi e le modalità per il loro esercizio in caso di non conformità del bene al contratto, sono stati attualmente oggetto dell'armonizzazione minima prevista dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 46 . Gli Stati membri hanno avuto facoltà di andare oltre le norme dell'Unione e introdurre norme che garantiscano un livello ancora più elevato di protezione dei consumatori. Procedendo in tal senso sono intervenuti, in misura diversa, su vari elementi. Di conseguenza, oggi esistono divergenze significative tra le disposizioni nazionali che recepiscono la legislazione dell'Unione in materia di diritto contrattuale dei consumatori direttiva 1999/44/CE riguardo agli elementi essenziali di un contratto di vendita, quali l'assenza o l'esistenza di una gerarchia di rimedi, il periodo di garanzia legale, il termine per l'inversione dell'onere della prova e la denuncia del difetto al venditore.

(65)Le disparità esistenti possono ripercuotersi negativamente sulle imprese e sui consumatori. A norma del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 47 , le imprese che rivolgono la loro attività ai consumatori di altri Stati membri devono tener conto delle norme imperative di diritto contrattuale dei consumatori del paese di residenza abituale del consumatore. Poiché tali norme differiscono fra gli Stati membri, le imprese possono dover far fronte a costi aggiuntivi. Di conseguenza molte imprese preferiscono continuare a operare sul mercato interno o esportare solo in uno o due Stati membri. La scelta di ridurre al minimo l'esposizione ai costi e ai rischi associati al commercio elettronico agli scambi transfrontalierio si traduce in perdite di opportunità di espansione commerciale e di economie di scala. Questo fenomeno interessa soprattutto le piccole e medie imprese.

(76)Sebbene grazie all'applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 i consumatori godano di un livello elevato di protezione quando acquistano dall'estero online o con un'altra modalità di acquisto a distanza, la frammentazione si ripercuote negativamente anche sul loro grado di fiducia nelle commercio elettronico transazioni commerciali transfrontaliere. I fattori che concorrono a minare la loro fiducia sono molteplici, tuttavia l'incertezza sui diritti contrattuali essenziali è tra le loro preoccupazioni principali. Tale incertezza sussiste a prescindere dal fatto che il consumatore sia tutelato dalle disposizioni imperative di diritto contrattuale dei consumatori del suo Stato membro nel caso in cui il venditore diriga la sua attività transfrontaliera verso tale Stato membro o che il consumatore concluda un contratto transfrontaliero con un venditore che non esercita la sua attività commerciale nello Stato membro del consumatore.

(7)Sebbene le vendite online di beni costituiscano la grande maggioranza delle vendite a distanza nell'Unione, le differenze tra le legislazioni nazionali in materia contrattuale si ripercuotono sia sui dettaglianti che usano canali di vendita a distanza sia su quelli che vendono "faccia a faccia", e ne ostacolano l'espansione oltre frontiera. È opportuno che la presente direttiva copra tutti i canali di vendita, al fine di creare condizioni di parità per tutte le imprese che vendono beni ai consumatori. Fissando normi uniformi per i vari canali di vendita, la presente direttiva dovrebbe impedire qualsiasi divergenza che possa creare oneri sproporzionati per il crescente numero di dettaglianti "omnichannel" nell'Unione. L'esigenza di mantenere norme coerenti sulla vendita e sulle garanzie per tutti i canali di vendita è stata confermata nell'ambito del controllo dell’adeguatezza del diritto dell'UE in materia di consumatori e di marketing, che ha riguardato anche la direttiva 199/44/CE 48 . 

(8)Per risolvere tali i problemi dovuti alla frammentazione delle norme nazionali, le imprese e i consumatori dovrebbero poter fare affidamento su un corpus di norme mirate pienamente armonizzate relative alla vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni. Sono necessarie norme uniformi in relazione a quegli elementi essenziali del diritto contrattuale dei consumatori che con l'attuale approccio di armonizzazione minima hanno portato a differenze e barriere commerciali in tutta l'Unione. Pertanto la presente direttiva dovrebbe abrogare la direttiva 1999/44/CE di armonizzazione minima e introdurre norme pienamente armonizzate in materia di contratti di vendita di beni.

(9)Norme pienamente armonizzate in materia di diritto contrattuale dei consumatori renderanno più facile per i professionisti offrire i loro prodotti in altri Stati membri. Le imprese vedranno ridotti i propri costi, in quanto non dovranno più tenere conto di diverse norme imperative a tutela del consumatore. Godranno di una maggiore certezza giuridica in caso di vendita a distanza in altri Stati membri, grazie a un quadro stabile di diritto contrattuale.

(10)La maggiore concorrenza tra i dettaglianti probabilmente determinerà una scelta più ampia a prezzi più concorrenziali per i consumatori. Questi ultimi beneficeranno di un livello elevato di protezione e dei miglioramenti in termini di benessere garantiti dalle norme mirate pienamente armonizzate. Ciò permetterà a sua volta di aumentare la fiducia dei consumatori nel commercio transfrontaliero a distanza, soprattutto online. Sapendo di godere degli stessi diritti in tutta l'Unione, i consumatori si sentiranno più sicuri nell'acquistare a distanza oltre frontiera.

(11)La presente direttiva riguarda le norme applicabili alla vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni soltanto in relazione a quegli elementi contrattuali essenziali necessari per superare le barriere legate al diritto contrattuale nel mercato interno unico digitale. A tal fine, è opportuno armonizzare pienamente le norme riguardanti i requisiti di conformità, i rimedi a disposizione del consumatore per non conformità del bene al contratto e le modalità per il loro esercizio, e aumentare il livello di protezione dei consumatori rispetto alla direttiva 1999/44/CE.

(12)    Qualora un contratto includa elementi sia di vendita di beni sia di fornitura di servizi, la presente direttiva dovrebbe applicarsi soltanto alla parte relativa alla vendita di beni, conformemente all'approccio adottato dalla direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 49 . 

(13)La presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai beni, quali DVD e CD, che incorporano contenuto digitale ma che fungono solo da vettore del contenuto digitale. Dovrebbe invece applicarsi ai beni, quali gli elettrodomestici o i giocattoli, in cui il contenuto digitale è incorporato in modo tale che le sue funzioni sono subordinate alle funzionalità principali del bene e che il contenuto digitale opera come parte integrante del bene.

(14)La presente direttiva non dovrebbe incidere sul diritto contrattuale degli Stati membri nei settori che non disciplina. Inoltre, in determinati settori disciplinati dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere condizioni più dettagliate fissare norme per quegli aspetti che non sono disciplinati dalla presente direttiva ma non pienamente armonizzati, ossia i termini di prescrizione per l'esercizio dei diritti del consumatore, e le garanzie commerciali. Infine, per quanto riguarda e il diritto di regresso del venditore, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere condizioni più dettagliate per il suo esercizio.

(15)Quando fanno riferimento agli stessi concetti, lLe norme della presente direttiva integrano dovrebbero essere applicate e interpretate in modo coerente con le norme della direttiva 1999/44/CE e della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Mentre la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio fissa principalmente disposizioni riguardanti gli obblighi di informativa precontrattuale, il diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali e norme in materia di consegna dei beni e passaggio del rischio, la presente direttiva introduce norme riguardanti la conformità dei beni, i rimedi in caso di non conformità e le modalità di esercizio di tali rimedi. 

(16)A fini di chiarezza giuridica, la presente direttiva dovrebbe contiene contenere una definizione di contratto di vendita. In base a tale definizione dovrebbero rientrare rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva anche i contratti in cui i beni devono ancora essere prodotti o fabbricati, anche secondo le specifiche del consumatore.

(17)A fini di chiarezza e certezza del diritto per i venditori e i consumatori, la presente direttiva dovrebbe definire la nozione di contratto. Questa definizione dovrebbe basarsi sulle tradizioni comuni di tutti gli Stati membri e richiedere, per l'esistenza di un contratto, un accordo diretto a creare obbligazioni o produrre altri effetti giuridici.

(18)Al fine di conciliare l'esigenza della certezza giuridica con un'adeguata flessibilità delle norme giuridiche, qualsiasi riferimento nella presente direttiva a ciò che ci si può aspettare da una persona o a ciò che una persona può aspettarsi dovrebbe intendersi fatto a quanto ci si può ragionevolmente aspettare. La ragionevolezza dovrebbe essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura e dello scopo del contratto, delle circostanze della fattispecie, degli usi e delle pratiche vigenti presso le parti interessate. In particolare, il termine ragionevole per completare la riparazione o la sostituzione dovrebbe essere accertato obiettivamente, tenendo conto della natura del bene e del difetto di conformità.

(19)Al fine di garantire chiarezza su ciò che il consumatore può aspettarsi dal bene e ciò di cui il venditore è responsabile in caso di mancata consegna di quanto atteso, è essenziale armonizzare pienamente le norme sulla conformità al contratto. L'applicazione di una combinazione di criteri soggettivi e oggettivi dovrebbe salvaguardare i legittimi interessi di entrambe le parti di un contratto di vendita. La conformità al contratto dovrebbe essere valutata tenendo conto non solo dei requisiti che sono stati effettivamente stabiliti nel contratto, incluso nell'ambito delle informazioni precontrattuali che costituiscono parte integrante del contratto, ma anche di determinati requisiti oggettivi che costituiscono gli standard normalmente attesi da un bene, in particolare in termini di idoneità allo scopo, imballaggio, istruzioni di installazione e normale qualità e prestazioni.

(20)Un gran numero di beni di consumo è destinato ad essere installato prima di poter essere utilmente usato dal consumatore. Pertanto, qualsiasi difetto di conformità derivante dall'imperfetta installazione del bene dovrebbe essere considerato difetto di conformità al contratto quando l'installazione è stata effettuata dal venditore o sotto il suo controllo, o quando il bene è stato installato dal consumatore ma l'imperfetta installazione dipende da un errore delle istruzioni di installazione.

(21)La conformità dovrebbe assicurare l'assenza sia di difetti materiali sia di vizi giuridici. I diritti dei terzi e altri vizi giuridici possono infatti impedire al consumatore di godere del bene conformemente al contratto qualora il titolare del diritto esiga legittimamente che il consumatore cessi di violare il suo diritto. Il venditore dovrebbe pertanto garantire che il bene è libero da qualsiasi diritto di terzi che preclude al consumatore di godere del bene conformemente al contratto.

(22)Occorre preservare la libertà contrattuale sui criteri di conformità al contratto, tuttavia, per impedire che la responsabilità per difetto di conformità venga elusa e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, qualsiasi deroga, a danno degli interessi del consumatore, alle norme imperative sui criteri di conformità e sull'imperfetta installazione dovrebbe essere valida solo se il consumatore ne è stato espressamente informato e vi ha espressamente acconsentito al momento della conclusione del contratto.

(23)Assicurare una maggiore durabilità dei beni di consumo è importante per raggiungere modelli di consumo più sostenibili e un'economia circolare. È inoltre essenziale impedire l'accesso al mercato dell'Unione ai beni non conformi, rafforzando la vigilanza del mercato e fornendo i giusti incentivi agli operatori economici, al fine di accrescere la fiducia nel funzionamento del mercato unico interno. Per raggiungere tali obiettivi, una legislazione dell'UE specifica per prodotto è l'approccio più appropriato per introdurre il requisito della durabilità e altri requisiti di prodotto, in relazione a tipi o gruppi specifici di prodotti, utilizzando criteri ad hoc. La presente direttiva dovrebbe pertanto essere complementare agli obiettivi perseguiti dalla legislazione settoriale specifica per prodotto dell'Unione. Nella misura in cui una dichiarazione precontrattuale che forma parte integrante del contratto contiene informazioni specifiche sulla durabilità, il consumatore dovrebbe potervi fare affidamento quale parte dei criteri di conformità. 

(24)Per rafforzare la certezza giuridica per i consumatori e i venditori occorre che sia chiaramente indicato il momento in cui la conformità del bene al contratto deve essere valutata. Al fine di garantire la coerenza tra la presente direttiva e la direttiva 2011/83/UE è opportuno che il momento del passaggio del rischio coincida con il momento della valutazione della conformità del bene. Tuttavia, qualora il bene debba essere installato tale momento rilevante dovrebbe essere adattato.

(25)La possibilità per gli Stati membri di mantenere l'obbligo di denuncia in capo al consumatore può far sì che quest'ultimo perda facilmente un fondato diritto a un rimedio in caso di tardiva od omessa denuncia, soprattutto nelle transazioni commerciali transfrontaliere in cui si applica la legislazione di un altro Stato membro e il consumatore non è a conoscenza dell'obbligo di denuncia previsto da tale paese. Pertanto non dovrebbe essere disposto l'obbligo di denuncia in capo al consumatore. Di conseguenza dovrebbe essere fatto divieto agli Stati membri di introdurre o mantenere l'obbligo per il consumatore di denunciare al venditore il difetto di conformità entro un determinato termine.

(26)Affinché le imprese possano avvalersi di un corpus unico di norme applicabili in tutta l'Unione, è necessario armonizzare pienamente il periodo di tempo durante il quale l'onere di provare il difetto di conformità è invertito a favore del consumatore. Nei primi due anni, per poter beneficiare della presunzione di difetto di conformità il consumatore dovrebbe dimostrare soltanto che il bene non è conforme, senza dover dimostrare anche che il difetto di conformità sussisteva effettivamente al momento rilevante per la determinazione della conformità. Al fine di rafforzare la certezza giuridica sui rimedi disponibili per difetto di conformità al contratto ed eliminare uno dei principali ostacoli al mercato unico digitale interno è opportuno stabilire un ordine pienamente armonizzato per l'esercizio dei rimedi. In particolare, quale primo rimedio, il consumatore dovrebbe poter scegliere tra la riparazione e la sostituzione onde contribuire a mantenere la relazione contrattuale e la fiducia reciproca. Inoltre, il fatto di consentire al consumatore di chiedere la riparazione dovrebbe incoraggiare un consumo sostenibile e contribuire a una maggiore durabilità dei prodotti.

(27)La scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione dovrebbe essere limitata solo nei casi in cui l'opzione scelta sia sproporzionata rispetto all'altra opzione disponibile oppure sia impossibile o illecita. Ad esempio, sarebbe sproporzionato chiedere la sostituzione di un bene lievemente graffiato se la sostituzione comporta costi notevoli mentre, al tempo stesso, il graffio potrebbe essere facilmente riparato.

(28)Qualora il venditore non abbia corretto il difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione senza inconvenienti significativi per il consumatore entro un termine ragionevole, il consumatore dovrebbe avere diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. In particolare la riparazione o sostituzione dovrebbe essere effettuata entro un termine ragionevole. La ragionevolezza del termine dovrebbe essere accertata obiettivamente, tenendo conto della natura del bene e del difetto di conformità. Se allo scadere del termine ragionevole il venditore non ha corretto il difetto di conformità, il consumatore non dovrebbe essere tenuto ad accettare ulteriori tentativi del venditore in relazione allo stesso difetto di conformità.

(29)Considerato che il diritto di risolvere il contratto per difetto di conformità è un importante rimedio applicabile qualora la riparazione o la sostituzione non sia possibile o non abbia avuto esito positivo, il consumatore dovrebbe godere di tale diritto anche nei casi in cui il difetto di conformità è di lieve entità. In tal modo si fornirebbe un forte incentivo a correggere tutti i difetti di conformità in una fase precoce. Al fine di rendere effettivo il diritto del consumatore di risolvere il contratto, qualora il consumatore acquisti beni multipli, alcuni dei quali accessori al bene principale e che il consumatore non avrebbe acquistato senza il bene principale, e il difetto di conformità riguardi il bene principale, il consumatore dovrebbe avere il diritto di risolvere il contratto anche in relazione ai beni accessori, anche se questi sono conformi al contratto.

(30)La presente direttiva dovrebbe fissare solo i principali effetti della risoluzione del contratto da parte del consumatore per difetto di conformità e le modalità di esercizio del diritto alla risoluzione, in particolare l'obbligo delle parti di restituire quanto ricevuto. Pertanto, il venditore dovrebbe essere tenuto a rimborsare il prezzo ricevuto dal consumatore e il consumatore dovrebbe restituire il bene.

(31)Al fine di garantire l'effettività del diritto del consumatore di risolvere il contratto e prevenire nel contempo il suo arricchimento ingiustificato, l'obbligo del consumatore di pagare per la diminuzione del valore del bene dovrebbe essere limitato ai casi in cui la diminuzione supera l'uso normale. In ogni caso il consumatore non dovrebbe essere tenuto a pagare un importo superiore al prezzo concordato per il bene. Qualora la restituzione del bene sia resa impossibile dalla sua distruzione o perdita, il consumatore dovrebbe pagare il valore monetario del bene distrutto. Tuttavia se la distruzione o la perdita è dovuta al difetto di conformità del bene al contratto il consumatore non dovrebbe essere tenuto a pagare il valore monetario.

(32)Al fine di rafforzare la certezza giuridica per i venditori e, in generale, la fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri, è necessario armonizzare la durata del periodo durante il quale il venditore è responsabile di qualsiasi difetto di conformità sussistente al momento in cui il consumatore acquisisce il possesso fisico del bene. Considerato che nell'attuare la direttiva 1999/44/CE la grande maggioranza degli Stati membri ha previsto un periodo di due anni e che nella pratica gli operatori di mercato lo considerano un lasso di tempo ragionevole, tale periodo dovrebbe essere mantenuto.

(33)Al fine di garantire una maggiore consapevolezza dei consumatori e facilitare l'osservanza delle norme dell'Unione sui diritti dei consumatori in caso di beni non conformi, la presente direttiva dovrebbe allineare il periodo di inversione dell'onere della prova a favore del consumatore al periodo di responsabilità del venditore per qualsiasi difetto di conformità.

(34)Onde assicurare la trasparenza, dovrebbero essere introdotti determinati obblighi di trasparenza per le garanzie commerciali. Inoltre, al fine di rafforzare la certezza giuridica ed evitare che i consumatori siano indotti in errore, la presente direttiva dovrebbe prevedere che, qualora le condizioni di garanzia commerciale figuranti nei messaggi pubblicitari o nelle informazioni precontrattuali siano più favorevoli al consumatore di quelle della dichiarazione di garanzia, prevalgano le condizioni più vantaggiose. Da ultimo, la presente direttiva dovrebbe prevedere norme sul contenuto della dichiarazione di garanzia e sul modo in cui questa dovrebbe essere messa a disposizione dei consumatori. Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di prevedere norme sugli aspetti delle garanzie commerciali non disciplinati dalla presente direttiva, purché tali norme non privino il consumatore della protezione riconosciuta dalle disposizioni pienamente armonizzate della presente direttiva relative alle garanzie commerciali. 

(35)Considerato che il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità del bene risultante da un atto o da un'omissione del venditore o di un terzo, è giustificato che il venditore possa agire nei confronti della persona responsabile in un anello precedente della catena di transazioni commerciali. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra il venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali. Le precisazioni sull'esercizio di quel diritto, in particolare la persona nei cui confronti tali rimedi devono essere esercitati e le modalità di esercizio, dovrebbero essere indicate dagli Stati membri.

(36)Le persone o le organizzazioni che in base alla legislazione nazionale siano considerate titolari di un diritto o interesse legittimo nella tutela dei diritti contrattuali dei consumatori dovrebbero disporre del diritto di promuovere un'azione giudiziaria dinanzi a un tribunale o ad un'autorità amministrativa competente a decidere dei reclami oppure a promuovere un'adeguata azione giudiziaria.

(37)La presente direttiva dovrebbe fare salva l'applicazione delle norme di diritto internazionale privato, in particolare il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento e il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 50 .

(38)È opportuno modificare abrogare la direttiva 1999/44/CE per escludere dal suo campo di applicazione i contratti di vendita a distanza. La data di abrogazione dovrebbe essere allineata alla data di recepimento della presente direttiva. Al fine di garantire che le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie agli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva siano applicate in modo uniforme ai contratti che vengono conclusi a partire dalla data di recepimento, la presente direttiva non dovrebbe applicarsi ai contratti conclusi prima di tale data.

(39)Il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio 51 dovrebbe essere modificato per includere un riferimento alla presente direttiva nel suo allegato, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale in materia di esecuzione della presente direttiva.

(40)La direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 52 dovrebbe essere modificata per includere un riferimento alla presente direttiva nel suo allegato, al fine di garantire che siano protetti gli interessi collettivi dei consumatori stabiliti nella presente direttiva.

(41)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 53 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(42)Poiché lL'obiettivo della presente direttiva, vale a dire contribuire al funzionamento del mercato interno affrontando in modo coerente gli ostacoli di diritto contrattuale alla vendita online e agli altri tipi di vendita a distanza di beni oltre frontiera nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri poiché questi non sono in grado singolarmente di far fronte alla frammentazione giuridica garantendo la coerenza della propria legislazione con quella degli altri Stati membri. L'obiettivo della presente direttiva e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione rimuovendo gli ostacoli individuati di diritto contrattuale attraverso la piena armonizzazione., quest'ultima Pertanto, al fine di conseguire l'obiettivo della presente direttiva l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(43)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente gli articoli 16, 38 e 47,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.La presente direttiva stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita a distanza conclusi tra venditori e consumatori, in particolare le norme sulla conformità dei beni, sui rimedi in caso di non conformità e sulle modalità di esercizio dei di tali rimedi.

2.La presente direttiva non si applica ai contratti a distanza di fornitura di servizi. Tuttavia, qualora un contratto contempli sia la vendita di beni sia la fornitura di servizi, la presente direttiva si applica alla parte relativa alla vendita di beni.

3.La presente direttiva non si applica ai supporti durevoli materiali che incorporano contenuto digitale utilizzati esclusivamente come vettore per la fornitura del contenuto digitale al consumatore.

4.Gli Stati membri possono escludere dal campo di applicazione della presente direttiva i contratti di vendita di beni di seconda mano venduti a un'asta pubblica alla quale il consumatore abbia la possibilità di assistere personalmente.

45.La presente direttiva non pregiudica le disposizioni normative generali nazionali in materia contrattuale, quali le norme sulla formazione, validità o efficacia del contratto, comprese le conseguenze della risoluzione del contratto, nella misura in cui gli aspetti in questione non sono disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(a)"contratto di vendita": il contratto in base al quale il venditore trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni, compresi i beni da fabbricare o produrre, al consumatore e quest'ultimo ne paga o si impegna a pagarne il prezzo;

(b)"consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

(c)"venditore": qualsiasi persona fisica o giuridica che, indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto pubblico o privato, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei contratti oggetto della presente direttiva, anche tramite qualsiasi altra persona che agisca in suo nome o per suo conto;

(d)"produttore": il fabbricante di un bene, l'importatore di un bene nel territorio dell'Unione o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene il suo nome, marchio o altro segno distintivo;

(e)"bene": qualsiasi bene mobile materiale tranne:

(a)i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie;

(b)l'acqua, il gas e l'elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;

(f)"contratto di vendita a distanza": qualsiasi contratto di vendita concluso nel quadro di un regime organizzato a distanza senza la presenza fisica e simultanea del venditore e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, incluso via internet, fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso";

(g)"supporto durevole": ogni strumento che permetta al consumatore o al venditore di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;

(f)"garanzia": qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore (il "garante"), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

(g)"contratto": l'accordo diretto a creare obbligazioni o produrre altri effetti giuridici;

(h)"riparazione": nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene per renderlo conforme al contratto;

(i)"senza spese": senza i costi necessari per rendere conformi i beni, in particolar modo con riferimento alle spese di spedizione e per la mano d'opera e i materiali.

Articolo 3

Livello di armonizzazione

Gli Stati membri non mantengono o adottano disposizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente direttiva, incluse le disposizioni più o meno severe per garantire al consumatore un livello di tutela diverso.

Articolo 4

Conformità al contratto

1.Il venditore provvede a che, per essere conforme al contratto, il bene, se del caso:

(a)corrisponda alla quantità, qualità e descrizione contrattuale nonché alla qualità e descrizione del campione o modello eventualmente mostrato dal venditore al consumatore;

(b)sia idoneo ad ogni uso speciale voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato;

(c)abbia le qualità e le prestazioni indicate in qualsiasi dichiarazione precontrattuale che formi parte integrante del contratto.

2.Per essere conforme al contratto, il bene deve inoltre soddisfare le prescrizioni degli articoli 5, 6 e 7.

3.Qualsiasi accordo che escluda quanto previsto agli articoli 5 e 6 oppure vi deroghi o ne modifichi gli effetti a danno del consumatore è valido solo se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza della specifica condizione del bene e l'ha accettata espressamente.

Articolo 5

Requisiti di conformità del bene

Il bene deve, se del caso:

(a)essere idoneo a tutti gli scopi per i quali si impiegano di norma beni aventi le stesse caratteristiche;

(b)essere consegnato con quegli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può aspettarsi di ricevere;

(c)avere la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore o altre persone nei precedenti anelli della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, a meno che il venditore non dimostri che:

i)non era a conoscenza e non poteva ragionevolmente essere a conoscenza della dichiarazione;

ii)la dichiarazione è stata corretta entro il momento della conclusione del contratto, oppure

iii)la decisione di acquistare il bene non ha potuto essere influenzata dalla dichiarazione.

Articolo 6

Imperfetta installazione

Quando il bene è installato in modo non corretto, l'eventuale difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione è considerato difetto di conformità del bene al contratto se:

(a)il bene è stato installato dal venditore o sotto la sua responsabilità, oppure

(b)il bene, concepito per essere istallato dal consumatore, è stato istallato dal consumatore in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

Articolo 7

Diritti dei terzi

Al momento rilevante per la determinazione della conformità al contratto ai sensi dell'articolo 8, il bene deve essere è libero da qualsiasi diritto di terzi, anche in materia di proprietà intellettuale, in modo da poter essere utilizzato conformemente al contratto.

Articolo 8

Momento rilevante per la determinazione della conformità al contratto

1.Il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità al contratto sussistente al momento in cui:

(a)il consumatore o un terzo da lui designato e diverso dal vettore acquisisce il possesso fisico del bene, oppure

(b)il bene è consegnato al vettore scelto dal consumatore, qualora tale vettore non sia stato proposto dal venditore o il venditore non proponga alcun mezzo di trasporto.

2.Qualora il bene sia installato dal venditore o sotto la sua responsabilità, il consumatore acquisisce il possesso fisico del bene nel momento in cui l'installazione è terminata. Qualora il bene sia concepito per essere installato dal consumatore, il consumatore acquisisce il possesso fisico del bene allo scadere di un lasso di tempo ragionevole per effettuare l'installazione, e comunque non oltre 30 giorni dal momento di cui al paragrafo 1.

3.Qualsiasi difetto di conformità al contratto che si manifesta entro due anni dal momento di cui ai paragrafi 1 e 2 si presume che fosse sussistente in tale momento, salvo che ciò sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

Articolo 9

Rimedi del consumatore per difetto di conformità al contratto

1.In caso di difetto di conformità al contratto, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene da parte del venditore mediante riparazione o sostituzione, a norma dell'articolo 11.

2.La riparazione o la sostituzione è effettuata entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha voluto il bene.

3.Il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo in conformità dell'articolo 12 o alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 13 quando:

(a)la riparazione o la sostituzione è impossibile o illecita;

(b)il venditore non ha effettuato la riparazione o la sostituzione entro un periodo ragionevole;

(c)la riparazione o la sostituzione arrecherebbe notevoli inconvenienti al consumatore, oppure

(d)il venditore ha dichiarato, o risulta altrettanto chiaramente dalle circostanze, che non procederà al ripristino della conformità del bene al contratto entro un periodo ragionevole.

4.Fintantoché il venditore non ripristina la conformità del bene al contratto il consumatore ha diritto di rifiutarsi di pagare qualsiasi parte di prezzo non ancora versata.

5.Il consumatore non ha diritto al rimedio nella misura in cui ha contribuito al difetto di conformità al contratto o ai suoi effetti.

Articolo 10

Sostituzione del bene

1.Il venditore che abbia corretto il difetto di conformità al contratto mediante sostituzione riprende possesso a proprie spese del bene sostituito, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente dopo che il difetto di conformità è stato portato all'attenzione del venditore da parte del consumatore.

2.Qualora il consumatore abbia installato il bene in modo conforme alla natura e allo scopo dello stesso prima che si manifestasse il difetto di conformità al contratto, l'obbligo di riprendere possesso del bene sostituito comprende la rimozione del bene non conforme e l'installazione del bene sostitutivo oppure l'accollo delle relative spese.

3.Il consumatore non è tenuto a pagare per l'uso fatto del bene sostituito nel periodo precedente la sostituzione.

Articolo 11

Scelta del consumatore tra riparazione e sostituzione

Il consumatore può scegliere tra riparazione e sostituzione purché il rimedio prescelto non sia impossibile o illecito né gravi il venditore di costi sproporzionati rispetto al rimedio alternativo, tenuto conto di tutte le circostanze, in particolare:

(a)il valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità al contratto;

(b)l'entità del difetto di conformità al contratto;

(c)la possibilità di esperire il rimedio alternativo senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Articolo 12

Riduzione del prezzo

La riduzione del prezzo è proporzionale alla diminuzione di valore del bene ricevuto dal consumatore rispetto al valore del bene conforme al contratto.

Articolo 13

Diritto del consumatore alla risoluzione del contratto

1.Il consumatore esercita il diritto alla risoluzione del contratto mediante comunicazione al venditore effettuata con qualsiasi mezzo.

2.Se il difetto di conformità al contratto riguarda solo alcuni dei beni consegnati a norma del contratto e sussiste una causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 9, il consumatore può risolvere il contratto solo in relazione ai beni non conformi e a quelli acquistati come accessori dei beni non conformi.

3.Se il consumatore risolve il contratto nel suo insieme o in relazione ad alcuni dei beni consegnati a norma del contratto conformemente al paragrafo 2:

(a)il venditore rimborsa, a proprie spese, al consumatore il prezzo da questi pagato, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione;

(b)il consumatore restituisce il bene al venditore, a spese di quest'ultimo, senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dall'invio della comunicazione di risoluzione;

(c)qualora il bene sia andato distrutto o perso e non possa essere restituito, il consumatore paga al venditore il valore monetario che il bene non conforme avrebbe avuto alla data della supposta restituzione se fosse stato conservato dal consumatore senza distruzione o perdita fino a tale data, a meno che la distruzione o la perdita non sia stata causata dal difetto di conformità del bene al contratto;

(d)il consumatore paga per la diminuzione di valore del bene solo nella misura in cui tale diminuzione supera il deprezzamento dovuto al regolare utilizzo. Il pagamento per la diminuzione di valore non supera il prezzo pagato per il bene.

Articolo 14

Termini

Il consumatore ha diritto ai rimedi per difetto di conformità del bene al contratto se il difetto di conformità si manifesta entro due anni dal momento rilevante per la determinazione della conformità. Se, a norma della legislazione nazionale, i diritti previsti all'articolo 9 sono soggetti a prescrizione, questa non può intervenire prima di due anni dal momento rilevante per la determinazione della conformità.

Articolo 15

Garanzie commerciali

1.Qualsiasi garanzia commerciale vincola giuridicamente il garante secondo le condizioni stabilite:

(a)nelle informazioni precontrattuali fornite dal venditore, compresa ogni eventuale dichiarazione precontrattuale che formi parte integrante del contratto;

(b)nella pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;

(c)nella dichiarazione di garanzia.

Se la dichiarazione di garanzia è meno vantaggiosa per il consumatore rispetto alle condizioni stabilite nelle informazioni precontrattuali fornite dal venditore o nella pubblicità, la garanzia commerciale vincola secondo le condizioni stabilite nelle informazioni precontrattuali o nella pubblicità relative alla garanzia commerciale.

2.La dichiarazione di garanzia è messa a disposizione su supporto durevole ed è redatta in un linguaggio semplice e comprensibile. Essa comprende i seguenti elementi:

(a)una dichiarazione chiara sui diritti legali del consumatore previsti dalla presente direttiva e una dichiarazione chiara sul fatto che tali diritti non sono pregiudicati dalla garanzia commerciale;

(b)le condizioni della garanzia commerciale che vanno oltre i diritti legali del consumatore, le informazioni relative alla durata, alla trasferibilità, alla validità territoriale e all'esistenza di eventuali spese a carico del consumatore per beneficiare della garanzia commerciale, il nome e l'indirizzo del garante e, se diversa dal garante, la persona alla quale vanno inoltrati i reclami e la procedura per eseguirli.

3. Ai fini del presente articolo, per "supporto durevole" si intende ogni strumento che permetta alle parti di conservare le informazioni che sono loro personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.

3.4. Il mancato rispetto del paragrafo 2 non si ripercuote sulla natura vincolante della garanzia commerciale per il garante.

4.5.Gli Stati membri possono stabilire norme aggiuntive sulle relative ad altri aspetti delle garanzie commerciali non disciplinati dal presente articolo purché tali norme non riducano la protezione prevista dal presente articolo.

Articolo 16

Diritto di regresso

Quando è determinata la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore a seguito di un difetto di conformità al contratto risultante da un atto o da un'omissione di una persona nei precedenti anelli della catena di transazioni commerciali, il venditore ha il diritto di agire nei confronti della persona o delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali. La persona nei cui confronti il venditore può agire nonché le relative azioni e modalità di esercizio sono determinati dal diritto nazionale.

Articolo 17

Controllo dell'osservanza

1.    Gli Stati membri garantiscono che esistano mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto delle disposizioni della presente direttiva.

2.    I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che, secondo il diritto nazionale, permettano a uno o più dei seguenti organismi di adire gli organi giurisdizionali o amministrativi competenti per fare applicare le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva:

a) enti pubblici o loro rappresentanti;

b) organizzazioni di consumatori aventi un legittimo interesse a proteggere i consumatori;

c) associazioni di categoria aventi un legittimo interesse.

Articolo 18

Imperatività delle norme

Qualsiasi accordo contrattuale che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle disposizioni nazionali che recepiscono la presente direttiva oppure vi deroghi o ne modifichi gli effetti prima che il difetto di conformità al contratto del bene sia portato all'attenzione del venditore da parte del consumatore non vincola il consumatore, a meno che le parti del contratto non escludano l'applicazione delle prescrizioni di cui agli articoli 5 e 6 oppure vi deroghino o ne modifichino gli effetti conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 19

Modifiche della direttiva 1999/44/CE, del regolamento (CE) n. 2006/2004 e della direttiva 2009/22/CE

1.L'articolo 1 della direttiva 1999/44/CE è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva ha per oggetto il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative a taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo, diversi dai contratti di vendita a distanza, al fine di garantire un livello minimo uniforme di tutela dei consumatori nel quadro del mercato interno."

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita;"

ii) è aggiunta la lettera seguente:

"g) "contratto di vendita a distanza": qualsiasi contratto di vendita concluso nel quadro di un regime organizzato a distanza senza la presenza fisica e simultanea del venditore e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza, incluso via internet, fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

21.Nell'allegato del regolamento (CE) n. 2006/2004 è aggiunto il punto 11 è sostituito dal seguente:

"22. Direttiva (UE) N/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX/XX/201X, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU...)"

32.Nell'allegato I della direttiva 2009/22/CE è aggiunto il punto 7 è sostituito dal seguente:

"167. Direttiva (UE) N/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del XX/XX/201X, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU...)"

Articolo 20

Disposizioni transitorie

1.La presente direttiva non si applica ai contratti conclusi prima del [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva].

2.Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva si applichino a tutti i contratti conclusi a partire da tale data.

Articolo 21

Abrogazione della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

La direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo è abrogata a decorrere dal [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva]. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 1.

Articolo 202 

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [due anni dalla sua entrata in vigore].

2.Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 213

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia l'articolo 19 si applica a decorrere dal [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Articolo 224

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    COM(2015) 634 final.
(2)    COM(2015) 635 final.
(3)    Ai fini della presente relazione, qualsiasi riferimento alla "vendita online" comprende la "vendita online e altri tipi di vendita a distanza".
(4)    COM(2015) 633final, pag.8.
(5)    Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
(6)    COM(2015) 633final, pag.8.
(7)    SWD(2017) 209 final. La relazione sul controllo dell’adeguatezza del diritto dei consumatori e del marketing e gli studi esterni di supporto sono consultabili al seguente indirizzo:    
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332&ticket=ST-25614682-e2tNLEtewXUap6Gbcb0Wzg4NGelXRUC7OXD3BkwlM0NNPzQKuVog4GztcwvMf4lakPH7hLHq5ol9Z1Qp4vLHcpm-Jj71zxYb8yr4dh9M8XMrc8-AOP82AjNmHaQXuUINLKghPW4zVIoMFwYYx6y0wJxqAl
(8)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU%282017%29603258 .
(9)    EUCO 26/16, http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244643506_it.pdf
(10)    EUCO 8/17, http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/6/47244661590_it.pdf.
(11)    SWD(2017) 209 final, "Report of the Fitness Check of consumer and marketing law".
(12)    SWD(2017) 354 final, "Impacts of fully harmonised rules on contracts for the sales of goods".
(13)    SWD(2017) 209 final, "Report of the Fitness Check of consumer and marketing law", pag. 78.
(14)    SWD(2017) 209 final, "Report of the Fitness Check of consumer and marketing law", pagg. 62-65.
(15)    Il 72,4% dei consumatori si fida ad acquistare sul mercato nazionale, contro il 57,8% che si fida a fare acquisti transfrontalieri. Quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori - edizione 2017, consultabile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=117250 .
(16)    Commissione europea, "Consumer survey identifying the main cross-border obstacles to the DSM and where they matter most, 2015".
(17)    Quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori - edizione 2017,
(18)    "Survey on retailers' attitudes towards cross-border trade and consumer protection 2016", pag. 120.
(19)    "Survey on retailers' attitudes towards cross-border trade and consumer protection 2016", pagg. 123-124. Questi ostacoli sono stati segnalati come più importanti subito dopo "il rischio più alto di frode e di mancati pagamenti nelle vendite transfrontaliere" (39,7 %) e "le differenze tra le normative fiscali nazionali" (39,6%).
(20)    "Survey on retailers' attitudes towards cross-border trade and consumer protection 2016", pag. 105.
(21)    SWD(2017) 209 final, "Report of the Fitness Check of consumer and marketing law", pagg. 100-101.
(22)    SWD(2017) 209 final, "Report of the Fitness Check of consumer and marketing law", pag. 100.
(23)    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(24)    SWD(2017) 209 final, "Report of the Fitness Check of consumer and marketing law".
(25)    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).
(26)    Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1).
(27)    GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1.
(28)    GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.
(29)    COM(2016) 320 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Un approccio globale per stimolare il commercio elettronico transfrontaliero per i cittadini e le imprese in Europa"
(30)    COM(2016) 289 final, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE
(31)    SWD(2015) 274 final, "Impact assessment accompanying the digital contracts proposals", pag.5.
(32)    COM(2017) 228 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla revisione intermedia dell'attuazione della strategia per il mercato unico digitale - Un mercato unico digitale connesso per tutti
(33)    Tali informazioni sono tratte essenzialmente dalle notifiche degli Stati membri alla Commissione ai sensi degli articoli 32 e 33 della direttiva 2011/83/UE riguardanti l'attuazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE; per tutte le notificazioni, si veda: http://ec.europa.eu/consumers/consumer_rights/rights-contracts/directive/notifications/index_en.htm .
(34)    I parlamenti nazionali di DE, CZ, IE, FR, IT, LU, NL, AT, PT e RO hanno presentato pareri. Per consultare i pareri, si rinvia al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/relations/relations_other/npo/index_en.htm .
(35)    Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1).
(36)    Per maggiori dettagli sulle consultazioni, si veda.: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contract/opinion/index_en.htm  
(37)     http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59332  
(38)    "Study on the costs and benefits of the minimum harmonisation under the Consumer Sales and Guarantees Directive 1999/44/EC and of potential full harmonisation and alignment of EU rules for different sales channels", pag.44.
(39)    La relazione sulla valutazione dell'impatto e la relativa sintesi sono disponibili alla pagina http://ec.europa.eu/justice/contract/digital-contract-rules/index_en.htm
(40)    SWD(2017) 354 final, "Impacts of fully harmonised rules on contracts for the sales of goods".
(41)    Quadro di valutazione delle condizioni dei consumatori, edizione 2017.
(42)    2016/JUST/023, consultabile all’indirizzo https://ec.europa.eu/info/publications/fitness-check-consumer-and-marketing-law_en.
(43)    Sintesi dello studio sui costi e i benefici dell’armonizzazione minima nell’ambito della direttiva sulla vendita e sulle garanzie dei beni di consumo e dalla potenziale piena armonizzazione di determinati settori della tutela dei consumatori.
(44)    GU C 264 del 20.7.2016, pag. 57.
(45)    COM(2015) 192 final.
(46)    Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12).
(47)    Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).
(48)    Documento di lavoro dei servizi della Commissione {SWD(2017) 208 final}, Relazione sul controllo dell'adeguatezza della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"); Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori; Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori; Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.
(49)    Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(50)    Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(51)    Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori, GU L 165 del 18.6.2013(GU L 364 del 9.12.2004, pag. 1). 
(52)    Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU L 166 dell'1.5.2009, pag. 51).
(53)    GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.