Bruxelles, 9.10.2017

COM(2017) 584 final

2017/0257(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato per il commercio in merito alla modifica dell'allegato XII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che stabilisce l'elenco dei soggetti appaltanti in Colombia in conformità alle disposizioni del titolo VI ("appalti pubblici")


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al comitato per il commercio dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ("l'accordo commerciale") 1 , in relazione alla prevista adozione di una decisione riguardante la modifica da parte della Colombia dell'allegato XII ("appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo.

L'allegato XII ("appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo stabilisce l'elenco dei soggetti dell'amministrazione regionale e locale cui si applicano gli impegni in relazione agli appalti pubblici.

La Colombia propone di modificare l'allegato XII ("appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo mediante aggiunta di una nota per specificare che rientrano tra i "soggetti appaltanti" tutti i soggetti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale.

I rappresentanti delle parti hanno convenuto che tale modifica non richiederebbe adeguamenti compensativi a norma dell'articolo 191, paragrafo 2, lettera a), in quanto la modifica non comporta una riduzione del numero di soggetti interessati.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo commerciale

L'accordo commerciale è finalizzato all'apertura reciproca dei mercati e a maggiore stabilità delle relazioni commerciali.

Uno degli obiettivi principali dell'accordo commerciale è rappresentato dall'apertura effettiva e reciproca dei mercati degli appalti pubblici delle parti. L'obiettivo del titolo VI dell'accordo commerciale sugli appalti pubblici è duplice: istituire discipline sugli appalti finalizzate ad assicurare che gli appalti pubblici siano stipulati in modo trasparente, efficiente e non discriminatorio e aprire reciprocamente i mercati degli appalti a offerenti, beni e servizi dell'altra parte. A tal fine l'UE e la Colombia hanno negoziato a livello bilaterale il reciproco accesso ai rispettivi appalti definiti nel capitolo dedicato agli appalti pubblici. Il capitolo dedicato agli appalti pubblici definisce a quali singoli appalti si applichino le norme negoziate procedurali e sostanziali.

In seguito all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale 2 è risultato che alle imprese dell'UE veniva negato l'accesso al mercato degli appalti pubblici dei soggetti dell'amministrazione regionale e locale. Le parti hanno concordato che la Colombia avrebbe modificato il proprio elenco in materia di accesso al mercato a livello dell'amministrazione regionale e locale e hanno chiarito che non sarebbero stati richiesti adeguamenti compensativi.

L'accordo commerciale si applica in via provvisoria dal 1° marzo 2013 con il Perù e dal 1° agosto 2013 con la Colombia. Il 1° gennaio 2017 l'Ecuador ha aderito all'accordo 3 . Come stipulato però dall'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, poiché la decisione che verrà adottata dalla parte UE e dalla Colombia avrà effetti solo tra tali parti, tale decisione può essere adottata bilateralmente dalla parte UE e dalla Colombia.

2.2.Il comitato per il commercio

Il comitato per il commercio istituito dall'articolo 12 dell'accordo sovrintende a e facilita il funzionamento dell'accordo nonché la corretta applicazione delle sue disposizioni; valuta i risultati ottenuti dall'applicazione dell'accordo, in particolare l'andamento delle relazioni economiche e commerciali fra le parti; sovrintende ai lavori di tutti gli organismi specializzati istituiti a norma dell'accordo e raccomanda le eventuali azioni necessarie; valuta e adotta decisioni in merito a tutte le questioni che gli vengono sottoposte dagli organismi specializzati; adotta il proprio regolamento interno, come pure il calendario delle riunioni e il loro ordine del giorno. Il comitato per il commercio adotta le proprie decisioni per consenso. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle. Nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo, le decisioni sono adottate dalla parte UE e dal paese andino firmatario interessato e hanno effetti solo tra tali parti, purché queste decisioni non incidano sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario (articolo 14, paragrafo 3).

2.3.L'atto previsto del comitato per il commercio

Nel corso della sua quarta riunione il 24 novembre 2017, il comitato per il commercio adotterà una decisione relativa alla modifica dell'ambito degli appalti pubblici per la Colombia, per la precisione riguardante l'allegato XII ("appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo ("l'atto previsto").

L'obiettivo dell'atto previsto è apportare una modifica all'allegato XII ("appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo, ove sono stabiliti i soggetti dell'amministrazione regionale e locale della Colombia i cui appalti sono disciplinati dal titolo VI. La modifica proposta dalla Colombia comporta l'aggiunta di una nota alla sottosezione 2 per specificare che rientrano tra i "soggetti appaltanti" tutti i soggetti appaltanti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale.

L'atto previsto diventa vincolante per le parti ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo, il quale recita: "Le decisioni adottate dal comitato per il commercio sono vincolanti per le parti, che prendono tutte le misure necessarie per attuarle."

3.Posizione da adottare a nome dell'Unione

Si chiede al Consiglio di adottare, a nome dell'Unione europea, una posizione relativa a un progetto di decisione del comitato per il commercio Unione europea-Colombia-Perù che modifica l'allegato XII ("appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo, ove sono specificati i soggetti dell'amministrazione regionale e locale della Colombia i cui appalti sono disciplinati dal titolo VI. La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito alla modifica proposta è conforme al progetto di decisione del comitato per il commercio allegato alla presente decisione.

Tale modifica è finalizzata ad aggiungere una nota alla sottosezione 2, ove sono indicati quali appalti pubblici della Colombia siano interessati, al fine di specificare che rientrano tra i "soggetti appaltanti" tutti i soggetti appaltanti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale.

Il motivo di tale modifica è una diversa interpretazione, da parte dell'UE e della Colombia, di quali appalti pubblici di soggetti dell'amministrazione regionale e locale in Colombia siano interessati, con il risultato che la Colombia ha negato a imprese dell'UE l'accesso ad appalti indetti da soggetti pubblici economicamente importanti dell'amministrazione regionale e locale. Mediante tale modifica verrebbero chiariti i soggetti appaltanti interessati dell'amministrazione regionale e locale della Colombia e la definizione verrebbe a comprendere soggetti quali l'Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) incaricato dello sviluppo delle infrastrutture di Bogotà.

L'articolo 191 ("Modifiche e rettifica dei settori interessati") dell'accordo prevede la possibilità di modificare il campo di applicazione del titolo VI sugli appalti pubblici; a norma dell'articolo 191, paragrafo 4, il comitato per il commercio può approvare ogni modifica proposta dalle parti che riguardi l'allegato pertinente, vale a dire l'allegato XII ("appalti pubblici") dell'accordo.

Dato che la decisione avrà effetti solo tra l'Unione europea e la Colombia, essa può essere adottata in seno al comitato per il commercio dall'Unione europea e dalla Colombia, in quanto essa riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra tali parti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

4.1.2.Applicazione al caso in questione

Il comitato per il commercio è un organo istituito da un accordo, vale a dire l'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra.

La decisione che sarà adottata dal comitato per il commercio costituisce un atto avente effetti giuridici vincolanti a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, dell'accordo commerciale. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto rispetto al quale viene adottata una posizione a nome dell'Unione.

4.2.2.Applicazione al caso in questione

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto proposto, vale a dire ampliare la copertura degli appalti disciplinati dal titolo VI dell'accordo, ricadono nella sfera della politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 207 del trattato, in particolare il paragrafo 4.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione dovrebbe essere l'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

2017/0257 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato per il commercio in merito alla modifica dell'allegato XII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che stabilisce l'elenco dei soggetti appaltanti in Colombia in conformità alle disposizioni del titolo VI ("appalti pubblici")

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ("l'accordo commerciale"), è stato applicato in via provvisoria con la Colombia dal 1º agosto 2013 4 .

(2)A norma dell'articolo 14, paragrafi 1 e 3, dell'accordo, il comitato per il commercio può adottare decisioni per consenso che riguardano solo la parte UE e il paese andino firmatario interessato (la Colombia), purché tali decisioni non incidano sui diritti e sugli obblighi di un altro paese andino firmatario.

(3)Il comitato per il commercio adotterà nel corso della sua quarta riunione il 24 novembre 2017 la decisione di approvare la modifica dell'allegato XII ("appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 2. La modifica consiste in un chiarimento dei soggetti interessati dalla disciplina degli appalti pubblici dell'amministrazione regionale e locale in Colombia. La modifica comporta l'aggiunta di una nota alla sottosezione 2, indicante gli appalti pubblici interessati della Colombia, al fine di specificare che rientrano tra i "soggetti appaltanti" tutti i soggetti appaltanti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale. L'UE e la Colombia hanno concordato che tale modifica non richiederebbe adeguamenti compensativi.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato per il commercio, poiché la decisione sarà vincolante per l'Unione.

(5)Poiché la decisione del comitato per il commercio è intesa a modificare l'allegato XII dell'accordo, è opportuno che essa venga pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una volta adottata.

(6)In sede di comitato per il commercio, l'Unione sarà rappresentata dalla Commissione in conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della quarta riunione del comitato per il commercio del 24 novembre 2017 si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3.
(2) GU L 56 del 28.2.2013, pag. 1.
(3) GU L 356 del 24.12.2016, pag. 3.
(4) Decisione 2012/735/UE del Consiglio, del 31 maggio 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra (GU L 354 del 21.12.2012, pag. 3).

Bruxelles, 9.10.2017

COM(2017) 584 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato per il commercio in merito alla modifica dell'allegato XII dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, che stabilisce l'elenco dei soggetti appaltanti in Colombia in conformità alle disposizioni del titolo VI ("appalti pubblici")


ALLEGATO

DECISIONE N. […]/2017 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COLOMBIA-PERÙ

del […] 2017

che modifica l'allegato XII ("appalti pubblici"), appendice 1, dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra

IL COMITATO PER IL COMMERCIO,

visto l'accordo commerciale tra l'Unione europea ("l'Unione") e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra ("l'accordo commerciale"), in particolare l'articolo 191;

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 191 dell'accordo commerciale stabilisce le procedure mediante le quali una parte può modificare o rettificare i settori degli appalti disciplinati dal titolo VI dell'accordo.

(2)L'allegato XII ("appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo specifica i soggetti dell'amministrazione regionale e locale della Colombia i cui appalti sono disciplinati dal titolo VI.

(3)In seguito a scambi di corrispondenza intercorsi tra l'Unione europea e la Colombia sull'attuazione dell'accordo commerciale, la Colombia ha comunicato all'Unione la propria intenzione di aggiungere una nota alla sottosezione 2 per specificare che rientrano tra i "soggetti appaltanti" tutti i soggetti appaltanti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale. L'Unione e la Colombia hanno accettato tale modifica e convenuto che tale modifica non richiederà adeguamenti compensativi.

(4)Al fine dell'inserimento di tale nota è necessario modificare l'allegato XII ("appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo commerciale. La decisione di modificare l'allegato può essere adottata, in seno al comitato per il commercio istituito dall'accordo, dall'Unione europea e dalla Colombia ("il paese andino interessato"), a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo commerciale, poiché riguarda esclusivamente i rapporti bilaterali tra tali parti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le note dell'allegato XII ("appalti pubblici"), appendice 1, sezione A, sottosezione 2, dell'accordo commerciale sono sostituite dal testo seguente:

"Note concernenti la presente sottosezione

1.Ai fini della presente sottosezione rientrano tra i "soggetti appaltanti" tutti i soggetti appaltanti dell'amministrazione regionale e locale di carattere non industriale o commerciale.

2.Il titolo VI del presente accordo non comprende:

a)gli appalti di alimenti, materie prime/fattori produttivi agricoli e animali vivi nel quadro di programmi di aiuto all'agricoltura e di assistenza alimentare; e

b)appalti dei beni classificati alla sezione 2 (prodotti alimentari, bevande e tabacco; prodotti tessili, capi di abbigliamento e prodotti in cuoio) della CPC versione 1.0, per programmi di assistenza sociale."

Articolo 2

La modifica di cui all'articolo 1 non comporta un adeguamento compensativo poiché non comporta una riduzione del numero di soggetti interessati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a […], il […] 2017

Per il comitato per il commercio