Bruxelles, 5.10.2017

COM(2017) 582 final

2017/0253(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE

(Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per estendere la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA-SEE all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa ("azione preparatoria"). Poiché il Liechtenstein e l'Islanda non hanno manifestato interesse a partecipare all'azione preparatoria, il progetto di decisione del Comitato misto SEE riguarda soltanto la Norvegia.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'accordo SEE prevede all'articolo 78 che le Parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione nel quadro delle attività dell'UE nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico. La Commissione, che attualmente finanzia esclusivamente attività di ricerca e sviluppo civili o a duplice impiego attraverso il programma Orizzonte 2020, ritiene che l'azione preparatoria costituisca un importante strumento per verificare il valore aggiunto della ricerca nel settore della difesa finanziata dal bilancio dell'UE.

Poiché la Norvegia ha concluso un accordo amministrativo con l'Agenzia europea per la difesa e poiché la relativa direttiva sugli appalti nei settori della difesa e della sicurezza (2009/81/CE), che garantirà un'effettiva concorrenza e parità di trattamento in questo ambito, è stata integrata nell'accordo SEE già nel 2014, la partecipazione della Norvegia all'azione preparatoria è coerente con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La ricerca collaborativa sulle tecnologie, sui prodotti e sui servizi innovativi nel settore della difesa risulta fondamentale per salvaguardare la competitività a lungo termine di tale settore e, in ultima analisi, l'autonomia strategica dell'Europa. La cooperazione con la Norvegia offrirebbe un contributo positivo alle iniziative dell'UE in questo campo.

La Commissione riconosce che l'azione preparatoria rientra nell'ambito delle sue politiche in materia di mercato interno, industria e ricerca. Un ulteriore approfondimento della cooperazione in questo settore è pertanto conforme agli obiettivi dell'accordo SEE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica è costituita dall'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 84, paragrafo 2, e dall'articolo 124 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 1 , in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 2 , a norma del quale spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione da adottare a nome dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione in collaborazione con il SEAE al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta è conforme al principio di sussidiarietà per il motivo seguente.

L'obiettivo della presente proposta, ossia istituire una cooperazione in materia di ricerca nel settore della difesa con gli Stati EFTA-SEE attraverso la loro partecipazione a un'azione preparatoria finanziata dal bilancio dell'UE, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello di Unione.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento del proprio obiettivo, ossia intensificare e ampliare la cooperazione nel quadro delle attività dell'Unione nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico.

Scelta dell'atto giuridico

Conformemente all'articolo 98 dell'accordo SEE, lo strumento scelto è la decisione del Comitato misto SEE. Il Comitato misto SEE garantisce l'attuazione e il funzionamento effettivi dell'accordo SEE. A tal fine, esso prende decisioni nei casi previsti da tale accordo.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Ricorso al parere degli esperti e valutazione d'impatto

Nel 2013 la Commissione ha esaminato la possibilità di avviare un'azione preparatoria 3 in materia di ricerca nel settore della difesa per promuovere maggiori efficienza e competitività in tale settore 4 . Il Parlamento europeo 5 e il Consiglio 6 hanno accolto con favore l'iniziativa e hanno invitato la Commissione a elaborare una proposta per attuare l'azione preparatoria. Nel 2015 il Consiglio europeo 7 ha preso atto della necessità di assicurare finanziamenti adeguati all'azione preparatoria, aprendo la strada a un futuro programma di ricerca e tecnologia (R&T) nel settore della difesa 8 .

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La Norvegia contribuirà finanziariamente alla linea di bilancio 02 04 77 03: "Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa". Il contributo norvegese per il 2017 dovrebbe essere pari a 585 000 EUR.

5.ALTRI ELEMENTI

In linea con la politica di bilancio dell'UE, la partecipazione a un'attività dell'Unione europea può aver luogo solo dopo il pagamento del corrispondente contributo finanziario. Il pagamento può tuttavia essere effettuato una volta adottata la presente proposta di decisione del Consiglio e dopo che la successiva richiesta di fondi dell'UE stabilita dalla Commissione europea sia stata presentata agli Stati EFTA-SEE.

Pertanto, per coprire il periodo compreso tra l'adozione, in data 11 aprile 2017, della decisione della Commissione riguardante il finanziamento dell'azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa e il ricorso ai costi unitari per l'anno 2017 e il ricevimento del rispettivo pagamento, il progetto di decisione del Comitato misto è applicabile retroattivamente dall'11 aprile 2017. Le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini norvegesi dovrebbero pertanto poter partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione del Comitato misto SEE. Le spese sostenute per la loro partecipazione a tali attività, la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, dovrebbero essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione preparatoria in questione.

La retroattività non pregiudica i diritti e gli obblighi delle persone interessate e rispetta il principio del legittimo affidamento.

Inoltre, conformemente all'articolo 1, paragrafo 8, del protocollo 32 dell'accordo SEE, entro il 10 luglio dev'essere adottata una decisione del Comitato misto SEE che dispone la partecipazione degli Stati EFTA-SEE a un'attività inserita nell'allegato SEE del bilancio generale dell'Unione europea. In caso contrario, la cooperazione viene rinviata all'esercizio successivo, salvo diverso accordo fra le Parti.

Data l'importanza di avviare la cooperazione sin dall'inizio dell'azione preparatoria, l'allegata decisione del Comitato misto SEE prevede che la cooperazione inizi a decorrere dall'11 aprile 2017, anche se la presente decisione del Comitato misto SEE viene adottata dopo il 10 luglio 2017.



2017/0253 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE

(Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 9 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 10 , in particolare l'articolo 54, paragrafo 2, lettera b), l'articolo 84, paragrafo 2, e l'articolo 124,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 11 ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE ("protocollo 31").

(3)Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)È opportuno estendere la cooperazione tra le Parti contraenti dell'accordo SEE onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all'azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio generale dell'Unione europea.

(5)È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività connesse a questa azione preparatoria e finanziate attraverso la linea di bilancio 02 04 77 03 inizi dall'11 aprile 2017 anche qualora l'allegata decisione del Comitato misto SEE sia adottata o l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2017.

(6)Le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA dovrebbero poter partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per la loro partecipazione a tali attività, la cui attuazione inizia dopo l'11 aprile 2017, dovrebbero essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell'UE, purché l'allegata decisione del Comitato misto SEE entri in vigore prima del termine dell'azione preparatoria in questione.

(7)È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dall'11 aprile 2017.

(8)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(3) Azione preparatoria ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
(4) COM(2013) 542 final. “Verso un settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente”.
(5) Risoluzione del Parlamento europeo del 21 novembre 2013 sulla base tecnologica e industriale della difesa europea (2013/2125(INI)).
(6) Conclusioni del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2013 (EUCO 217/13).
(7) Conclusioni del Consiglio europeo del 25-26 giugno 2015 (EUCO 22/15).
(8) L'Agenzia europea per la difesa definisce “R&T” come attività di ricerca nel settore della difesa con un livello di maturità tecnologica compreso tra 1 e 6.
(9) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(10) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(11) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

Bruxelles, 5.10.2017

COM(2017) 582 final

ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE

(Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)


ALLEGATO

della

Proposta di decisione del Consiglio


relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE


(Azione preparatoria dell'Unione sulla ricerca in materia di difesa)

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017

del


che modifica il protocollo 31 dell’accordo SEE

sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo (“l’accordo SEE”), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno estendere la cooperazione tra le Parti contraenti dell’accordo SEE onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all’azione preparatoria dell’Unione sulla ricerca in materia di difesa finanziata dal bilancio generale dell’Unione europea.

(2)È opportuno che la partecipazione degli Stati EFTA alle attività connesse a questa azione preparatoria e finanziate attraverso la linea di bilancio 02 04 77 03 inizi dall’11 aprile 2017 anche qualora la presente decisione sia adottata o l’adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2017.

(3)Le istituzioni, le imprese, le organizzazioni e i cittadini degli Stati EFTA dovrebbero poter partecipare alle attività avviate prima dell’entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per la loro partecipazione a tali attività, la cui attuazione inizia dopo l’11 aprile 2017, dovrebbero essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell’UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell’azione preparatoria in questione.

(4)È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell’accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dall’11 aprile 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1 del protocollo 31 dell’accordo SEE è aggiunto il seguente paragrafo:

“13.a)Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dall’11 aprile 2017, alle attività dell’Unione inerenti alla seguente linea del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2017:

-Linea di bilancio 02 04 77 03: “Azione preparatoria sulla ricerca in materia di difesa”.

b)Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell’accordo.

c)Le spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati EFTA per la loro partecipazione alle attività di cui alla lettera a), la cui attuazione inizia dopo l’11 aprile 2017, sono considerate ammissibili sin dall’inizio dell’azione alle stesse condizioni applicabili alle spese sostenute dalle istituzioni, dalle imprese, dalle organizzazioni e dai cittadini degli Stati membri dell’UE e ai sensi della pertinente convenzione o decisione di sovvenzione, a condizione che la decisione del Comitato misto SEE n. .../2017 del... [presente decisione] entri in vigore prima del termine dell’azione preparatoria.

d)L’Islanda e il Liechtenstein non partecipano all’azione preparatoria e non contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a).”

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’ultima notifica a norma dell’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE*.

1Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il comitato misto SEE

   Il presidente
   
   
   
   I segretari
   del comitato misto SEE
   



(1) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.]

Bruxelles, 5.10.2017

COM(2017) 582 final

ALLEGATO

della

Decisione n. …/… che modifica

il protocollo 31 dell'accordo SEE per estendere la cooperazione delle Parti contraenti onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all’azione preparatoria dell’Unione sulla ricerca in materia di difesa


Dichiarazione degli Stati EFTA

La presente decisione estende la cooperazione tra le Parti contraenti onde prevedere la partecipazione degli Stati EFTA all’azione preparatoria dell’Unione sulla ricerca in materia di difesa. Gli Stati EFTA ritengono che le questioni relative al settore della difesa non rientrino nel campo di applicazione dell’accordo SEE e che, pertanto, l’adozione della presente decisione non estenda il campo di applicazione dell’accordo SEE a questioni inerenti a detto settore al di là della partecipazione degli Stati EFTA all’azione preparatoria. Gli Stati EFTA sottolineano inoltre che l’Islanda e il Liechtenstein non partecipano né contribuiscono finanziariamente all’azione preparatoria.