Bruxelles, 26.1.2017

COM(2017) 38 final

2017/0013(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2017) 22 final}
{SWD(2017) 23 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La direttiva 2011/65/UE (RoHS 2) stabilisce le norme sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) Le disposizioni della direttiva RoHS 2 si applicano a tutte le AEE immesse sul mercato dell’UE a prescindere che siano prodotte nell’Unione o in paesi terzi. La direttiva RoHS 2 interessa principalmente i fabbricanti, gli importatori e i distributori di AEE nonché i clienti che acquistano AEE.

La direttiva RoHS 2 affronta la principale priorità della gerarchia dei rifiuti, ossia la prevenzione dei rifiuti. La prevenzione dei rifiuti comprende misure volte a ridurre il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti. La riduzione della quantità di sostanze pericolose nei rifiuti elettrici ed elettronici agevola la gestione di tali rifiuti. Promuove il riutilizzo dei prodotti e il riciclaggio dei materiali usati, sostenendo così l’economia circolare.

La direttiva RoHS 2 è necessaria per evitare gli ostacoli agli scambi e la distorsione della concorrenza nell’UE, che potrebbero verificarsi in caso di disparità tra le leggi o le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri in merito alla restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle AEE. Essa contribuisce anche alla protezione della salute umana e a un recupero e a uno smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti elettrici ed elettronici.

La direttiva RoHS 2 è una rifusione della precedente direttiva RoHS 2002/95/CE (RoHS 1). Entrambe le direttive hanno incentivato una riduzione dei materiali pericolosi in tutto il mondo: vari paesi, tra cui Cina, Corea e Stati Uniti, hanno elaborato una legislazione simile alle direttive RoHS.

La direttiva RoHS 2 ha introdotto nuove definizioni e ampliato l’ambito di applicazione per disciplinare i dispositivi medici e gli strumenti di monitoraggio e controllo. L’impatto di tali disposizioni è stato valutato con la proposta della Commissione nel 2008. Tuttavia la direttiva RoHS 2 ha introdotto anche altre modifiche: l’ambito di applicazione aperto attraverso una nuova categoria 11: “Altre AEE non comprese in nessuna delle altre categorie”. Queste modifiche mirano a rendere la direttiva applicabile a tutte le AEE (ad eccezione delle apparecchiature che sono esplicitamente escluse), ampliando il concetto di AEE basato su una nuova definizione della dipendenza dall’energia elettrica. Le disposizioni con ambito di applicazione aperto non sono state valutate nello specifico al momento dell’inserimento nella direttiva RoHS 2.

La Commissione ha il compito di valutare la necessità di modificare l’ambito di applicazione della direttiva in merito alla definizione delle AEE e alle esenzioni supplementari di categorie di prodotti che rientrano nella direttiva RoHS 2 in virtù dell’ambito di applicazione aperto introdotto dalla rifusione del 2011. La Commissione ha effettuato tale valutazione e ha individuato una serie di questioni relative all’ambito di applicazione della direttiva RoHS 2 che devono essere affrontate per evitare che la normativa abbia effetti indesiderati.

In mancanza di una proposta della Commissione, dopo il 22 luglio 2019 si verificherebbero i seguenti problemi:

il divieto di operazioni sul mercato secondario (ad esempio rivendita, mercato dell’usato) per le AEE che rientrano nel nuovo ambito di applicazione. Si tratta del cosiddetto “arresto forzato”;

la sospensione della possibilità di utilizzare pezzi di ricambio per riparare un sottoelemento di un’AEE che rientra nel nuovo ambito di applicazione legalmente immessa sul mercato prima di tale data;

la disparità di trattamento (che esercita un effetto distorsivo) delle macchine mobili non stradali collegate a cavi rispetto ad altre macchine identiche alimentate da una batteria o da un motore (attualmente escluse dall’ambito di applicazione della direttiva RoHS);

il divieto de facto dell’immissione di organi a canne sul mercato dell’UE (perché non conformi alla direttiva RoHS a causa del piombo utilizzato per produrre il suono desiderato).

Questi quattro problemi potrebbero avere conseguenze sul mercato dell’UE, sui fabbricanti e sui cittadini e determinare un impatto economico, ambientale, sociale e culturale negativo.

La proposta della Commissione affronta pertanto i problemi che non possono essere risolti con la sostituzione di una sostanza o le esenzioni e gli orientamenti, ad esempio per categorie specifiche di prodotti con costanti problemi di conformità o nei casi in cui le disposizioni sull’ambito di applicazione generino distorsioni di mercato, vale a dire:

operazioni sul mercato secondario per le AEE della direttiva RoHS 2 che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva RoHS 1;

pezzi di ricambio per le AEE della direttiva RoHS 2 che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva RoHS 1;

macchine mobili non stradali con dispositivo a trazione collegate a cavi;

organi a canne.

La proposta verte anche sugli insegnamenti tratti dall’attuazione della direttiva RoHS 2, in linea con i suoi obiettivi generali e gli obblighi di chiarezza giuridica.

Questa iniziativa non fa parte del programma REFIT.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Affrontando le operazioni sul mercato secondario , la proposta intende ripristinare la piena coerenza della direttiva RoHS 2 con i principi generali della normativa dell’UE sui prodotti. In particolare, come stabilito nella Guida blu che fornisce orientamenti orizzontali sul ruolo dell’immissione sul mercato nella normativa dell’UE sui prodotti 1 ; “Quando vengono messi a disposizione sul mercato, i prodotti devono essere conformi alla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile al momento dell’immissione sul mercato. Di conseguenza, i prodotti nuovi fabbricati nell’Unione e tutti i prodotti importati da paesi terzi – nuovi o usati – devono rispettare le disposizioni della normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile quando vengono immessi sul mercato, ossia quando vengono messi a disposizione per la prima volta sul mercato dell’Unione. Una volta immessi sul mercato, i prodotti conformi possono essere messi a disposizione lungo la catena della distribuzione senza ulteriori considerazioni, anche in caso di revisioni della legislazione applicabile o delle norme armonizzate pertinenti, salvo altrimenti disposto dalla legislazione”. La direttiva RoHS 2 definisce la “messa a disposizione sul mercato” e “l’immissione sul mercato”. Le operazioni sul mercato secondario, quali la rivendita di AEE, che possono comportare anche la riparazione, la sostituzione di pezzi di ricambio, il rinnovo o il riutilizzo, sono già autorizzate per la maggior parte (ma non la totalità) delle AEE.

(1)La direttiva RoHS 2 consente alle AEE che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva RoHS 1, ma che non sono conformi alla direttiva RoHS 2, di continuare a essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019. Tuttavia, dopo tale data, la prima immissione sul mercato e le operazioni sul mercato secondario (ad esempio la rivendita) delle AEE non conformi saranno vietate. Le AEE interessate da questo arresto forzato delle operazioni sul mercato secondario sono i dispositivi medici, gli strumenti di monitoraggio e di controllo e altre AEE che rientrano nel nuovo ambito di applicazione. Questo ostacolo alle operazioni sul mercato secondario non è coerente con l’armonizzazione generale della normativa dell’UE in materia di prodotti. Per questo motivo la Commissione propone di eliminare l’arresto forzato delle operazioni secondarie di mercato.

(2)La direttiva RoHS 2 stabilisce un’eccezione (alla restrizione generale di determinate sostanze) per i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all’aggiornamento delle funzionalità o al potenziamento della capacità dei gruppi di AEE che rientrano gradualmente nel suo ambito di applicazione. Tuttavia non sono elencate le AEE che rientrano nel nuovo ambito di applicazione diverse dai dispositivi medici e dagli strumenti di monitoraggio e di controllo. Ciò comporta l’impossibilità di utilizzare pezzi di ricambio dopo il 22 luglio 2019 e una disparità di trattamento ingiustificata. La Commissione propone pertanto di introdurre una disposizione specifica per escludere i pezzi di ricambio dalla restrizione delle sostanze, al fine di consentire la riparazione in qualsiasi momento di tutte le AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva RoHS 2 che sono state immesse sul mercato dell’UE.

(3)La direttiva RoHS 2 elenca dieci tipologie specifiche di apparecchiature che sono escluse dalle disposizioni relative all’ambito di applicazione aperto. Una tipologia di apparecchiature escluse (“macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale”) comprende solo le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo. Questa disposizione fa sì che tipologie di macchine altrimenti identiche siano soggette a due diversi regimi normativi solo a causa di una diversa alimentazione (a bordo o esterna). La Commissione propone di modificare la definizione di “macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale” in modo da comprendere anche le macchine con dispositivo a trazione.

(4)La Commissione propone inoltre di inserire gli organi a canne nell’elenco delle apparecchiature escluse a causa della mancanza di alternative per sostituirli.

Nella direttiva RoHS 2, le esenzioni alla restrizione delle sostanze dovrebbero avere una durata limitata stabilita e pertanto le date di inizio e fine delle esenzioni sono riportate esplicitamente nelle indicazioni di cui agli allegati III e IV o implicitamente mediante il periodo di validità massima di cui all’articolo 5, paragrafo 2. Tuttavia l’attuale articolo 5, paragrafo 2, non specifica un periodo di validità massima per la categoria 11.

L’articolo 5, paragrafo 5, non stabilisce un termine specifico per la decisione della Commissione in merito alle domande di nuove esenzioni, ma la Commissione dispone dei sei mesi prima della scadenza dell’esenzione per decidere in merito alle domande di rinnovo di un’esenzione; questo periodo di tempo si è dimostrato insufficiente nella pratica. Visto l’obbligo secondo cui una domanda di rinnovo deve essere presentata al massimo 18 mesi prima della scadenza dell’esenzione, la fissazione di questo termine significa che la Commissione deve prendere la propria decisione in merito alle domande di rinnovo delle esenzioni in vigore entro dodici mesi dalla presentazione della domanda, a meno che circostanze specifiche giustifichino un termine diverso. Il rispetto di questo termine è di fatto impossibile a causa delle diverse fasi procedurali obbligatorie necessarie per valutare una domanda di rinnovo. Il termine non fornisce un valore aggiunto alla procedura trasparente in uso per valutare le domande di rinnovo e il mantenimento di un termine che si è rivelato impraticabile non contribuisce alla prevedibilità per le imprese e le parti interessate. La continuità operativa è comunque assicurata in quanto gli operatori di mercato possono basarsi sul fatto che un’esenzione in vigore rimane valida fino a quando non viene adottata una decisione sulla richiesta di rinnovo. Pertanto dovrebbe essere eliminata la disposizione che stabilisce un termine per la decisione della Commissione in merito alla domanda di rinnovo delle esenzioni.

Coerenza con le altre normative dell’UE

Le modifiche previste nell’attuale proposta non modificano l’approccio fondamentale della direttiva RoHS 2 e la sua coerenza con altre normative. La direttiva RoHS 2 e il regolamento REACH sono coerenti in termini di interazione strategica. In particolare è prevista una disposizione sulla coerenza con REACH per la restrizione di nuove sostanze e la concessione di esenzioni dalla restrizione.

La direttiva RoHS 2 è coerente anche con la restante legislazione in materia di prodotti, quale la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso. Altre normative dell’UE, ad esempio in materia di dispositivi medici o di salute e sicurezza sul lavoro, possono contenere obblighi indipendenti relativi alla fase di utilizzo delle AEE, ma non vi sono sovrapposizioni con la direttiva RoHS 2.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ, PROPORZIONALITÀ ED ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della direttiva RoHS 2 e della presente iniziativa è l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il cui obiettivo è garantire il funzionamento del mercato interno mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in merito al funzionamento del mercato interno.

I problemi affrontati dalla presente proposta non possono essere risolti senza modificare l’ambito d’applicazione della direttiva RoHS 2, poiché essi nascono dall’attuale formulazione giuridica dell’ambito d’applicazione della direttiva stessa e dalle disposizioni correlate. Solo una soluzione a livello dell’UE può risolvere i problemi, poiché le disposizioni in merito alla restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle AEE immesse sul mercato dell’UE hanno un impatto diretto sul mercato unico dell’Unione e non possono essere elaborate a livello degli Stati membri senza creare distorsioni.

Le proposte sono le uniche opzioni strategiche in grado di affrontare a pieno i problemi individuati che riguardano il mercato unico dell’UE nel suo insieme. Tutte le altre possibili opzioni strategiche non risolverebbero a pieno e in via definitiva i problemi rilevati e non garantirebbero la certezza del diritto.

La relazione sulla valutazione d’impatto fornisce altre indicazioni sulla proporzionalità delle proposte.La presente iniziativa riguarda un riesame previsto dalla direttiva. La revisione della direttiva è effettuata mediante una modifica della direttiva, il cui contenuto è illustrato di seguito:

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), modificano il termine di transizione specificato all’articolo 2, paragrafo 2, dell’attuale direttiva RoHS in merito alla messa a disposizione sul mercato UE di nuove AEE che rientrano nel nuovo ambito di applicazione, prevedendo una data di messa in conformità per l’immissione sul mercato dell’UE delle stesse AEE specificate all’articolo 4, paragrafo 3. Ciò segue la stessa impostazione prevista per tutte le altre categorie di prodotti già incluse in tale disposizione. La modifica assicura chiarezza giuridica e coerenza ed elimina l’arresto forzato delle operazioni sul di mercato secondario in base al quale dette operazioni non sarebbero più state possibili dopo il 22 luglio 2019 per i prodotti in questione.

L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), esclude gli organi a canne dall’ambito di applicazione della direttiva RoHS 2.

L’articolo 1, paragrafo 2, amplia la definizione di macchine mobili non stradali per includere le macchine alimentate da un dispositivo a trazione collegato a cavi in aggiunta alle macchine analoghe alimentate da un dispositivo a bordo. Di conseguenza le macchine mobili non stradali alimentate da un dispositivo a trazione saranno escluse dall’ambito di applicazione della direttiva RoHS 2.

L’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), stabilisce che i cavi o i pezzi di ricambio per riparare, riutilizzare, aggiornare le funzionalità o potenziare la capacità sono esenti dalle restrizioni per tutte le AEE che rientrano nel nuovo ambito di applicazione, seguendo la stessa impostazione applicata per altri gruppi di prodotti.

L’articolo 1, paragrafo 4, lettera a) stabilisce il periodo di validità massima delle esenzioni applicabili alla categoria 11 “ambito di applicazione aperto” (ossia altre AEE che non rientrano in nessuna delle altre categorie). Il periodo di validità per le esenzioni è già specificato per le altre categorie.

L’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), elimina il termine previsto per la decisione della Commissione sul rinnovo delle esenzioni in vigore, alla luce dell’esperienza pratica e il fatto che tale termine non garantisce maggiore certezza ai richiedenti.

3.CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell’elaborazione dei tre studi preparatori della Commissione 2 sono stati consultati i portatori di interessi attraverso specifici siti internet e nel periodo 2012-2015 sono state organizzate tre consultazioni pubbliche e quattro riunioni dei portatori di interessi.

Sono stati contattati circa trecento esperti, rappresentanti degli Stati membri, associazioni di categoria, fabbricanti di AEE, ONG che si occupano di ambiente, società e istituti di consulenza nonché altri tipi di organizzazioni (ad esempio le università). Sono pervenute e le risposte di circa quaranta partecipanti che sono state messe a disposizione del pubblico. Hanno risposto principalmente imprese ed enti pubblici.

Interrogati sulle loro preferenze per affrontare i problemi rilevati, la maggior parte degli intervistati ha espresso le seguenti preferenze:

per il problema del mercato secondario, l’eliminazione dell’arresto forzato per le operazioni sul mercato secondario per tutte le AEE che rientrano nel nuovo ambito di applicazione e la trasformazione del periodo di transizione in obbligo di conformità entro la stessa data;

per il problema dei pezzi di ricambio, l’introduzione di una disposizione sulla “riparazione allo stato originale”;

per il problema delle macchine mobili non stradali, l’esclusione delle macchine analoghe collegate a cavi dall’ambito di applicazione della direttiva RoHS;

per il problema degli organi a canne, una disposizione di esclusione dall’ambito di applicazione .

Queste soluzioni sono ritenute efficienti, efficaci e sicure e si riflettono nella proposta della Commissione.

Valutazione d’impatto

Nel periodo 2012-2015 la Commissione ha commissionato tre studi e sono stati presi in considerazione studi analoghi degli Stati membri. La relazione sulla valutazione d’impatto ha ricevuto un parere positivo del comitato per il controllo normativo ed è descritta nella scheda di sintesi della valutazione d’impatto.

Le misure proposte dalla Commissione dovrebbero risolvere i quattro problemi individuati e portare i vantaggi illustrati di seguito; le conseguenze negative dovrebbero essere limitate o trascurabili.

Il ripristino del mercato secondario e l’aumento della disponibilità di pezzi di ricambio per determinate AEE avranno le conseguenze positive seguenti:

una riduzione dei costi e degli oneri amministrativi sia per le imprese, comprese le PMI, che per gli enti pubblici;

un impatto economico positivo in termini di ulteriori opportunità di mercato date alle industrie di riparazione e ai rivenditori secondari:

un impatto sociale positivo, anche per gli ospedali dell’UE, che consentirebbe di risparmiare circa 170 milioni di EUR dopo il 2019, grazie al mantenimento della possibilità di rivendere e acquistare dispositivi medici di seconda mano;

vantaggi ambientali in termini di riduzione della produzione complessiva di rifiuti; la possibilità di prorogare l’uso di AEE ne rimanderà il fine vita e lo smaltimento, posticipando la generazione di rifiuti pericolosi (RAEE). Nella maggior parte dei casi l’impatto ambientale della produzione di pezzi di ricambio aggiuntivi è trascurabile rispetto al vantaggio di mantenere in uso l’intera apparecchiatura. Questa misura impedirà la creazione di oltre 3 000 tonnellate di rifiuti pericolosi all’anno nell’UE e favorirà l’iniziativa sull’economia circolare. Il prolungamento del ciclo di vita delle AEE porterebbe anche a ulteriori risparmi di energia e di materie prime.

L’esclusione degli organi a canne dall’ambito di applicazione della direttiva contribuirà ad evitare la perdita del 90% dei posti di lavoro del settore e perdite annue fino a 65 milioni di EUR entro il 2025. Si eviterà in questo modo anche una significativa perdita culturale, legata all’abbandono graduale della produzione, della riparazione e anche dell’uso degli organi a canne.

L’esclusione delle macchine mobili non stradali alimentate da un dispositivo a trazione dall’ambito di applicazione della direttiva sosterrà lo sviluppo industriale del settore, eliminando la distorsione nel trattamento delle macchine. Nel settore delle macchine per la pulizia dell’UE, ad esempio, la proposta consentirà l’immissione sul mercato di 14 000 unità collegate a cavi all’anno (con un fatturato di 300 milioni di EUR), evitando il rischio di eliminare tali modelli di macchine dal mercato dell’UE. La proposta ridurrà anche i costi e gli oneri amministrativi sia per le imprese, comprese le PMI, che per gli enti pubblici.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO E ALTRI ELEMENTI

La presente proposta legislativa non incide sul bilancio.

2017/0013 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 3 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 4 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 5 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) stabilisce che la Commissione esamini la necessità di modificare l’ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda le AEE da essa considerate e, se del caso, presenti una proposta legislativa riguardo alle eventuali esenzioni supplementari relative alle AEE.

(2)Le operazioni sul mercato secondario per le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), che comportano la riparazione, la sostituzione dei pezzi di ricambio, il rinnovo e il riutilizzo, dovrebbero essere facilitate per promuovere un’economia circolare nell’Unione. Dovrebbe essere assicurato un alto livello di tutela della salute umana e dell’ambiente, anche mediante il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. È necessario evitare gli oneri amministrativi inutili per gli operatori di mercato. La direttiva 2011/65/UE autorizza le AEE che non rientrano nell’ambito di applicazione della precedente direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ma che non risulterebbero conformi alla direttiva 2011/65/UE a continuare a essere messe a disposizione sul mercato fino al 22 luglio 2019. Tuttavia, dopo tale data, la prima immissione sul mercato e le operazioni sul mercato secondario delle AEE non conformi sono vietate. Tale divieto di operazioni sul mercato secondario non è coerente con i principi generali su cui si basano le misure dell’Unione per il ravvicinamento delle norme relative ai prodotti e pertanto dovrebbe essere eliminato.

(3)Alcune categorie di prodotti di nicchia dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE in quanto la loro inclusione comporterebbe vantaggi trascurabili per l’ambiente o la salute e causerebbe problemi di conformità o distorsioni irrisolvibili che non possono essere affrontate in modo efficace mediante il meccanismo di esenzione previsto dalla direttiva.

(4)Le canne degli organi sono costruite utilizzando un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale finora non sono state trovate alternative. La maggior parte degli organi a canne rimane nello stesso luogo per vari secoli e il loro tasso di sostituzione è irrisorio. Gli organi a canne dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE in quanto la loro inclusione comporterebbe vantaggi trascurabili per quanto riguarda la sostituzione del piombo.

(5)La direttiva 2011/65/UE non si applica alle macchine mobili non stradali dotate di una fonte di alimentazione a bordo destinate ad esclusivo uso professionale. Tuttavia, per alcuni tipi di macchine mobili non stradali, vengono prodotte due versioni nella stessa linea di produzione che si differenziano solo per l’alimentazione (a bordo o esterna). La direttiva dovrebbe prevedere le stesse modalità per entrambe le versioni. Le macchine mobili non stradali con dispositivo a trazione con alimentazione esterna dovrebbero pertanto essere escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2011/65/UE.

(6)Dato che le esenzioni alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose dovrebbero avere una durata limitata, il periodo di validità massima per le esenzioni in vigore dovrebbe essere definito chiaramente per tutte le pertinenti categorie di AEE, compresa la categoria 11 di cui all’allegato I della direttiva 2011/65/UE.

(7)Quando viene presentata una domanda per il rinnovo di un’esenzione, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione al più tardi sei mesi prima della data di scadenza dell’esenzione in vigore, tranne nel caso in cui circostanze specifiche giustifichino un termine diverso. Non viene specificato il termine entro il quale la Commissione è tenuta ad adottare una decisione sulle domande di nuove esenzioni. Secondo la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2011/65/UE 7 , all’atto pratico il termine si è dimostrato impraticabile a causa delle fasi procedurali obbligatorie necessarie per valutare una domanda di rinnovo. Oltre a non aggiungere valore alla procedura esistente di esame delle richieste di rinnovo, il termine comporta incertezze per le imprese e gli altri portatori di interessi a causa della sua impraticabilità. La continuità operativa è assicurata dato che gli operatori di mercato possono basarsi sul fatto che un’esenzione in vigore rimane valida fino a quando non viene adottata una decisione sulla richiesta di rinnovo. Pertanto la disposizione relativa al termine dovrebbe essere eliminata.

(8)Dato che gli obiettivi della presente direttiva, ossia la tutela della salute umana e il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE mediante restrizioni all’uso di sostanze pericolose nelle AEE, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, poiché le disparità tra le leggi o le disposizioni amministrative adottate dagli Stati membri potrebbero creare ostacoli agli scambi e provocare distorsioni alla concorrenza nell’Unione e quindi avere un impatto diretto sul mercato interno, ma possono, a motivo dell’entità del problema e delle sue implicazioni in relazione alle altre normative dell’Unione in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti e di aspetti di interesse comune come la tutela della salute umana, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

La direttiva 2011/65/UE è così modificata:

1) L’articolo 2 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera k):

   “k) organi a canne.”;

2) all’articolo 3, il punto 28 è sostituito dal seguente:

“28)    “macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale”, le macchine dotate di una fonte di alimentazione a bordo o con dispositivo a trazione il cui funzionamento richiede mobilità o movimento continuo o semicontinuo, durante il lavoro, tra una serie di postazioni di lavoro fisse e destinate ad esclusivo uso professionale.”;

3) L’articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il paragrafo 1 si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014, ai dispositivi medico-diagnostici in vitro immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016, agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017 e a tutte le altre AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e sono immesse sul mercato dal 22 luglio 2019.”;

b) al paragrafo 4 è inserita la seguente lettera e bis):

“e bis) tutte le altre AEE che non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e sono immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019;” ;

4) L’articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Per le esenzioni di cui all’allegato III il 21 luglio 2011, a meno che non sia specificato un periodo più breve, il periodo di validità massima, che può essere prorogato, è:

a) per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10 dell’allegato I, 5 anni a decorrere dal 21 luglio 2011;

b) per le categorie 8 e 9 dell’allegato I, 7 anni a decorrere dalle date pertinenti stabilite all’articolo 4, paragrafo 3;

a) per la categoria 11 dell’allegato I, 5 anni a decorrere dal 22 luglio 2019.”;

b) al paragrafo 5, la prima frase del secondo comma è soppressa.

Articolo 2

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [dieci mesi dopo l’entrata in vigore della presente direttiva]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2016:272:TOC  
(2) http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/studies_rohs4_en.htm
(3) GU C del , pag. .
(4) GU C del , pag. .
(5) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione) (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 88).
(6) Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19).
(7) COM(2016) 215 final del 18 aprile 2016.