Bruxelles, 18.4.2017

COM(2017) 172 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull’esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione
a norma della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. INTRODUZIONE

La direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche( 1 ) (la direttiva RAEE) stabilisce le regole per la gestione dei RAEE con l'obiettivo di contribuire a un consumo e a una produzione sostenibili mediante, in primo luogo, la prevenzione dei RAEE e poi il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero di tali rifiuti, così da ridurne lo smaltimento e contribuire a un efficiente uso delle risorse e al recupero di preziose materie prime secondarie.

La direttiva RAEE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20 per:

stabilire gli eventuali adeguamenti transitori necessari al fine di affrontare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel rispettare i tassi di raccolta dei RAEE fissati dalla direttiva, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 4;

modificare eventualmente l'allegato VII, sui requisiti in materia di trattamento selettivo, al fine di introdurvi altre tecnologie di trattamento, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 4;

stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti per il trattamento dei RAEE che avviene al di fuori dell'UE, come stabilito all'articolo 10, paragrafo 3;

adeguare al progresso scientifico e tecnico l'articolo 16, paragrafo 5, e gli allegati IV, VII, VIII e IX, , come stabilito all'articolo 19.

2. BASE GIURIDICA

La presente relazione è presentata in ottemperanza all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva RAEE, a norma del quale la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 13 agosto 2012. La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi 9 mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, la delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.



3. ESERCIZIO DELLA DELEGA

Nel periodo interessato dalla presente relazione la Commissione non si è avvalsa di alcuno dei poteri delegati per le ragioni illustrate di seguito.

3.1. Adeguamenti transitori necessari al fine di affrontare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel rispettare i tassi di raccolta dei RAEE fissati dalla direttiva, articolo 7, paragrafo 4

L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva RAEE introduce dal 2016 un tasso minimo di raccolta pari al 45% del peso medio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato in ciascuno Stato membro nei tre anni precedenti. In una seconda fase, a partire dal 2019, si applica un tasso di raccolta pari al 65% del peso medio delle AEE immesse sul mercato in ciascuno Stato membro nei tre anni precedenti o, in alternativa, all'85% del peso dei RAEE prodotti ogni anno nel territorio di uno Stato membro. L'articolo 7, paragrafo 3, garantisce ad alcuni Stati membri( 2 ) la possibilità di derogare da tale requisito. Repubblica ceca, Lettonia, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia si sono avvalse di tale deroga.

Inoltre, l'articolo 7, paragrafo 4, consente di adottare gli adeguamenti transitori necessari al fine di affrontare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel rispettare i tassi di raccolta. Per valutare le difficoltà che gli Stati membri potrebbero incontrare per rispettare i tassi di raccolta, la Commissione ha incaricato consulenti indipendenti di esaminare i dati statistici, la letteratura e le informazioni tecniche pertinenti e ha inoltre tenuto consultazioni e organizzato un seminario con i principali portatori di interesse (Stati membri, associazioni industriali, rappresentanti dei regimi di responsabilità estesa del produttore, ONG e esperti indipendenti)( 3 ).

La ricerca ha evidenziato che uno dei principali problemi affrontati dagli Stati membri è l'elevato tasso di raccolta che non è ripreso nelle statistiche di raccolta dei RAEE, in particolare quando la raccolta è effettuata al di fuori del quadro dei sistemi di conformità della responsabilità estesa del produttore o quando i RAEE non sono trattati da operatori specificamente autorizzati al riciclaggio di tali rifiuti. Il problema è reso ancora più acuto dalle limitate capacità di esecuzione e monitoraggio negli Stati membri. Ostacoli al conseguimento degli obiettivi di raccolta sono stati individuati inoltre nell'ampia dimensione ed eterogeneità dei soggetti che intervengono nelle attività di gestione dei RAEE, nella limitata consapevolezza dell'opinione pubblica e nelle infrastrutture di raccolta inadeguate.

L'analisi è pervenuta alla conclusione che, se da un lato l'obiettivo di raccolta per il 2019 è ambizioso, dall'altro esso è tuttavia conseguibile a condizione che gli Stati membri si impegnino maggiormente per risolvere gradualmente i problemi individuati. Ciò è dimostrato dei progressi compiuti da alcuni Stati membri che hanno già raggiunto tassi di raccolta elevati.

Su tale base la Commissione ha concluso che non esistevano circostanze specifiche tali da giustificare l'adozione di un atto delegato con adeguamenti transitori per affrontare le difficoltà incontrate dagli Stati membri nel conseguimento dei tassi di raccolta fissati dalla direttiva RAEE.

La Commissione fornirà sostegno e orientamento agli Stati membri per aiutarli ad affrontare i problemi che ostacolano il conseguimento degli obiettivi mediante un'iniziativa mirata per promuovere la conformità. Ciò avverrà in parallelo alla presente relazione e verterà in particolare sui requisiti principali della direttiva RAEE.

3.2. Modifica dell'allegato VII, articolo 8, paragrafo 4

L'allegato VII riguarda il trattamento selettivo di materiali e componenti RAEE.

L'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva RAEE conferisce alla Commissione il potere di modificare l'allegato VII, al fine di introdurvi altre tecnologie di trattamento che garantiscano almeno lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.

Nel periodo interessato dalla presente relazione la Commissione non ha ricevuto informazioni tali da indurla a modificare l'allegato VII.

Benché il termine per il recepimento della direttiva fosse il 14 febbraio 2014, la maggior parte degli Stati membri l'ha tuttavia recepita con un certo ritardo e, in pratica, il 2016 è stato il primo anno di attuazione in tutti i 28 Stati membri. Alla luce di quanto precede una modifica dell'allegato VII non è, ad oggi, ritenuta necessaria e, pertanto, non sono stati adottati atti delegati a tal fine.

3.3. Criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti per il trattamento dei RAEE che avviene al di fuori dell'UE, articolo 10, paragrafo 3

A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva RAEE, i RAEE esportati dall'UE sono presi in considerazione ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva solo se l'esportatore, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1013/2006 e (CE) n. 1418/2007 relativi alla spedizioni di rifiuti, può dimostrare che il trattamento ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti ai requisiti della stessa direttiva. L'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva chiede alla Commissione di adottare, entro il 14 febbraio 2014, atti delegati per stabilire modalità dettagliate che integrano quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 2, in particolare i criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti per il trattamento dei RAEE al di fuori dell'UE.

Al fine di preparare tali atti delegati la Commissione ha effettuato uno studio( 4 ) finalizzato a individuare e confrontare le possibili opzioni per valutare e documentare le condizioni equivalenti di trattamento e per formulare raccomandazioni sulle migliori opzioni strategiche possibili. Nell'ambito dello studio sono stati consultati i portatori di interesse.

Inoltre, e tenendo presente il requisito di cui all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva sul trattamento adeguato, la Commissione ha chiesto agli organismi europei di normalizzazione di elaborare norme europee per il trattamento dei RAEE, comprendenti il recupero, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo che tengano conto delle tecnologie più avanzate( 5 ). Tali norme dovrebbero aiutare gli operatori del settore nell'UE a rispettare la direttiva RAEE e al di fuori dell'UE a dimostrare che il trattamento dei RAEE avviene in condizioni equivalenti a quelle applicate nell'UE. Le norme in questione, che dovrebbero essere disponibili entro la fine del 2017, sono in corso di elaborazione presso il CENELEC.

Sulla base dell'analisi svolta, e tenendo conto del lavoro di elaborazione di norme europee per il trattamento dei RAEE, attualmente in corso, la Commissione ha consultato il gruppo di esperti per gli atti delegati nell'ambito della direttiva, dandone comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo. Dalle consultazioni è emersa la necessità di attendere che siano elaborate le norme per il trattamento dei RAEE, dato il collegamento esistente tra le norme e la definizione dei criteri per la valutazione delle condizioni equivalenti per il trattamento dei RAEE esportati dall'UE.

Pertanto, nel periodo interessato dalla presente relazione, la Commissione non ha potuto adottare atti delegati a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, anche se ciò rimane una priorità nel contesto delle politiche dell'UE in materia di ambiente, materie prime ed economia circolare.

3.4. Adeguamento al progresso scientifico e tecnico dell'articolo 16, paragrafo 5 e degli allegati IV, VII, VIII e IX, articolo 19

L'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva RAEE riguarda gli obblighi degli Stati membri in materia di comunicazione. L'allegato IV riguarda un elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di AEE. L'allegato VII riguarda il trattamento selettivo di materiali e componenti RAEE. L'allegato VIII specifica i requisiti tecnici per i siti di stoccaggio e trattamento dei RAEE e l'allegato IX presenta il simbolo per la marcatura delle AEE.

Nel periodo interessato dalla presente relazione non si è presentata alcuna opportunità di adeguamento al progresso scientifico e tecnico dell'articolo 16, paragrafo 5, e degli allegati sopramenzionati e la Commissione non ha adottato atti delegati a tal fine, anche se non è escluso che essa vi faccia ricorso.

Nell'ambito del pacchetto sull'economia circolare la Commissione ha proposto( 6 ) di modificare l'articolo 16, paragrafo 5, in modo da semplificare gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri e migliorare la qualità dei dati.

4. CONCLUSIONI

Negli ultimi cinque anni la Commissione non ha esercitato i poteri ad essa attribuiti a norma della direttiva 2012/19/UE per le ragioni illustrate nella presente relazione, ma potrà farlo in futuro se ne ravviserà l'esigenza.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

(1)

 GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38.

(2)

 Bulgaria, Repubblica ceca, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia.

(3)

 "Studio sui tassi di raccolta della RAEE":  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_weee_en.htm .

(4)

 Studio sulle "Condizioni equivalenti per le operazioni di riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) effettuate al di fuori dell'Unione europea" http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/Final%20report_E%20C%20S.pdf

(5)

Mandato M/518: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/m518%20EN.pdf

(6)

 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (COM(2015)593 final).