Bruxelles, 10.1.2017

COM(2016) 823 final

2016/0402(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento ... [regolamento ESC]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 437 final}
{SWD(2016) 438 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

I servizi rappresentano circa il 70% del PIL e dell'occupazione dell'UE: promuovere la competitività dei mercati dei servizi dell'UE è quindi di fondamentale importanza per creare crescita e occupazione nell'Unione. La direttiva servizi, adottata nel 2006, stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare lo stabilimento dei prestatori di servizi e la possibilità di offrire servizi transfrontalieri all'interno del mercato unico. La direttiva ha incentivato una serie di riforme negli Stati membri dell'UE, aggiungendo, si stima, lo 0,9% al PIL dell'UE nell'arco di dieci anni.

Esistono tuttavia grandi potenzialità di crescita e occupazione ancora da sfruttare. I mercati dei servizi dell'UE trarrebbero vantaggio da una più spedita crescita della produttività e da un'allocazione delle risorse più efficiente. Gli scambi e gli investimenti transfrontalieri nell'ambito dei servizi rimangono scarsi. Affrontare gli ostacoli che ancora impediscono l'aumento delle attività transfrontaliere nell'ambito dei servizi contribuirà a rafforzare la concorrenza, con conseguente maggiore scelta e prezzi più bassi per i consumatori e maggiore innovazione. Cercare di eliminare questi ostacoli nel quadro già fornito dalla direttiva servizi offre la possibilità di generare un ulteriore 1,7% di PIL a livello di UE 1 . Un migliore funzionamento dei mercati dei servizi inciderà inoltre positivamente sulla competitività dell'industria, dal momento che il settore manifatturiero dell'UE rappresenta un importante acquirente e utilizzatore finale dei servizi. I servizi rappresentano infatti il 40% del valore di un prodotto finale dell'industria manifatturiera dell'Unione. Per la competitività del settore manifatturiero il buon funzionamento dei mercati dei servizi è quindi fondamentale.

Per questi motivi il Consiglio europeo ha sottolineato che "realizzare un mercato unico più approfondito ed equo sarà fondamentale per creare nuovi posti di lavoro, promuovere la produttività e assicurare un contesto propizio agli investimenti e all'innovazione" 2 . Un migliore funzionamento del mercato interno è una delle dieci priorità della Commissione europea. Nella strategia per il mercato unico adottata a ottobre 2015, la Commissione ha annunciato una serie di iniziative per far sì che il mercato unico senza frontiere dei servizi diventi una realtà 3 . L'obiettivo è chiaro: ridurre gli ostacoli affinché per i prestatori di servizi sia più semplice perseguire nuove opportunità di business, garantendo al contempo servizi di qualità per i consumatori. La presente proposta fa seguito alla strategia per il mercato unico.

La direttiva servizi istituisce un quadro giuridico equilibrato per il raggiungimento di tali obiettivi. Essa garantisce che le normative nazionali siano non discriminatorie, giustificate e proporzionate per conseguire obiettivi di pubblico interesse; impone inoltre agli Stati membri di ridurre gli ostacoli di natura amministrativa che in pratica dissuadono i prestatori di servizi dall'operare a livello transfrontaliero. La presente proposta non andrà a incidere sulla direttiva servizi e sugli importanti principi che essa sancisce.

I principi introdotti dalla direttiva servizi hanno consentito di fare progressi verso un migliore funzionamento dei mercati dei servizi dell'UE. Allo stesso tempo, in una serie di settori chiave dei servizi sono ancora presenti ostacoli a una maggiore integrazione del mercato unico. Questo succede, in particolare, in relazione a settori dei servizi, quali il settore delle costruzioni e quello dei servizi alle imprese, nei quali sfruttare le opportunità commerciali in altri Stati membri risulta spesso difficile per i prestatori di servizi, che si trovano a dover affrontare ostacoli amministrativi se vogliono espandersi all'estero. Ciò è stato confermato attraverso ampi contatti con i prestatori di servizi 4 . Una mancanza di chiarezza su come conformarsi alle norme vigenti dissuade le imprese, in particolare le PMI, dal tentativo di sfruttare le opportunità di business in altri Stati membri. I prestatori di servizi trovano difficoltà a ottenere informazioni sulle prescrizioni normative e sulle procedure applicabili che devono essere espletate per accedere al mercato di un altro Stato membro. Inoltre le norme nazionali spesso si riferiscono unicamente a situazioni nazionali e non precisano come debbano essere applicate ai prestatori di servizi di altri Stati membri dell'UE. Di conseguenza, per i prestatori di servizi che cercano di stabilire una presenza permanente in un altro Stato membro o di prestare servizi transfrontalieri su base temporanea spesso è difficile capire quali norme si applicano e in che modo. Per i prestatori di servizi è spesso complicato e costoso espletare le formalità amministrative in altri Stati membri.

La carta elettronica europea dei servizi ha quindi lo scopo di ridurre la complessità delle procedure amministrative per i prestatori di servizi che intendono espandere la propria attività in altri Stati membri, garantendo al tempo stesso che gli Stati membri possano applicare legittimamente una regolamentazione. Tale carta sarebbe offerta ai prestatori di servizi su base volontaria come alternativa per dimostrare la conformità alle norme nazionali applicabili. Essa consentirebbe ai prestatori di servizi di usare una procedura interamente elettronica a livello di UE per espletare le formalità per espandersi all'estero, offrendo loro una maggiore certezza del diritto e riducendo in modo significativo la complessità amministrativa. Con questa carta elettronica i prestatori di servizi potranno evitare ostacoli amministrativi quali l'incertezza riguardo a quali requisiti si applicano, la compilazione di moduli diversi in lingue straniere, le traduzioni, la certificazione o l'autenticazione di documenti e l'espletamento di procedure non elettroniche. I risparmi sui costi relativi alle formalità contemplate dalla carta elettronica sarebbero notevoli rispetto alla situazione attuale: fino al 50% o anche di più 5 .

Qualora un prestatore di servizi intendesse prestare temporaneamente un servizio transfrontaliero, la carta elettronica verrebbe rilasciata dallo Stato membro d'origine. Lo Stato membro ospitante avrebbe la facoltà di sollevare obiezioni al rilascio della carta elettronica nei casi in cui la direttiva servizi già lo consente nell'ambito di uno dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 16. Una volta rilasciata, la carta elettronica consentirebbe al prestatore di servizi di prestare temporaneamente servizi a livello transfrontaliero nello Stato membro ospitante. Il potere di uno Stato membro ospitante di decidere se respingere una domanda di carta elettronica europea dei servizi resta pertanto invariato, in linea con l'articolo 16 della direttiva servizi.

Quando un prestatore di servizi intende prestare servizi tramite una succursale, un'agenzia o un ufficio in un altro Stato membro, la carta elettronica è rilasciata dallo Stato membro ospitante. In questo caso il prestatore di servizi dovrebbe comunque richiederla alle autorità del suo paese d'origine, le quali verificano che tale prestatore sia stabilito nel suo territorio in linea con le norme applicabili. In una seconda fase le autorità dello Stato membro d'origine dovrebbero però avviare una procedura insieme all'amministrazione competente del paese ospitante per consentire a quest'ultima di decidere se il prestatore di servizi che ha fatto la domanda rispetta le prescrizioni del paese ospitante in conformità della direttiva servizi. Di conseguenza, non vi sarebbe alcuna disparità di trattamento tra prestatori di servizi nazionali ed esteri. Una volta rilasciata, la carta elettronica consentirebbe al titolare di prestare servizi attraverso uno stabilimento secondario (sotto forma di succursale, agenzia o ufficio) nello Stato membro ospitante in questione.

Il concetto della carta elettronica europea dei servizi è simile a quello della tessera professionale europea (European professional card, EPC), che le autorità degli Stati membri già conoscono bene. L'EPC è stata messa a disposizione nel gennaio 2016 e si è registrata una significativa risposta dei professionisti interessati, a dimostrazione del fatto che questo tipo di strumento di semplificazione offre benefici concreti ai suoi utilizzatori. Sia la carta elettronica europea dei servizi sia l'EPC sono procedure elettroniche volontarie a livello dell'UE. L'uso di una carta elettronica europea dei servizi avviene su base volontaria per i prestatori di servizi. L'autorità del paese d'origine del richiedente funge da "sportello unico". Inoltre il funzionamento di entrambi i sistemi si basa su iter di cooperazione predefiniti e vincolanti tra Stati membri d'origine e ospitanti attuati attraverso l'attuale sistema di informazione del mercato interno (IMI). Al tempo stesso, i due sistemi hanno obiettivi diversi. L'EPC facilita la prestazione transfrontaliera di servizi mediante il riconoscimento delle qualifiche professionali per le persone fisiche quali lavoratori subordinati o prestatori autonomi di servizi in conformità della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (DQP). La carta elettronica europea dei servizi riguarda una gamma molto più ampia di requisiti. Tale carta sarebbe disponibile per le persone fisiche che esercitano un'attività autonoma, ma anche per le imprese che intendono prestare servizi in un altro Stato membro. Diversamente dall'EPC, la carta elettronica europea dei servizi offrirebbe anche le infrastrutture tecniche per facilitare le formalità amministrative connesse al distacco di personale nel territorio di quegli Stati membri che hanno comunicato alla Commissione la loro intenzione di utilizzare l'IMI a tale proposito. La possibilità di utilizzare l'IMI non modificherà in alcun modo la sostanza delle norme applicabili di cui alla direttiva 2014/67/UE. Sono comprese anche norme per facilitare l'ottenimento di una copertura assicurativa per i servizi prestati a livello transfrontaliero.

La carta elettronica dovrebbe contemplare i requisiti che rientrano nell'ambito della direttiva servizi e quindi non settori quali fiscalità, lavoro e sicurezza sociale. Le autorità degli Stati membri non dovrebbero tuttavia richiedere al titolare della carta elettronica di fornire informazioni che questa già contiene per le procedure o le formalità imposte al prestatore in relazione all'aggiudicazione di un appalto pubblico, a un concorso di progettazione o una concessione, alla costituzione di filiali o alla registrazione di succursali ai sensi del diritto societario e all'iscrizione a regimi di assicurazione sociale obbligatoria. La carta elettronica europea dei servizi si applicherebbe, in una prima fase, ai servizi alle imprese e delle costruzioni, nella misura in cui le relative attività rientrano già nell'ambito della direttiva servizi. Entrambi questi settori sono di fondamentale importanza per l'economia dell'UE 6 . Nell'espandersi all'estero, i prestatori di servizi alle imprese o delle costruzioni devono spesso affrontare procedure amministrative estremamente complesse. Inoltre negli ultimi dieci anni la produttività è cresciuta molto lentamente in entrambi i settori, e sono pochi gli scambi e gli investimenti transfrontalieri. Una maggiore concorrenza transfrontaliera contribuirebbe a tutelare e migliorare la competitività di entrambi i settori.

La proposta comprende anche clausole di riesame per valutare in futuro l'opportunità di affrontare gli ostacoli normativi, l'efficacia della carta elettronica europea dei servizi e la sua eventuale estensione ad altri settori.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente direttiva è presentata insieme a un regolamento. La direttiva stabilisce il quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi, che disciplina, tra l'altro, le condizioni di ammissibilità, le competenze dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, la validità della carta elettronica europea dei servizi e le condizioni per la revoca o la sospensione. Il regolamento istituisce strumenti a disposizione dei prestatori di servizi in tutta l'UE e facilita la soluzione dei problemi legati alla copertura assicurativa dei prestatori di servizi operanti a livello transfrontaliero.

La presente direttiva conserva integralmente le disposizioni vigenti dell'Unione su questioni sociali, condizioni di occupazione (in particolare il distacco dei lavoratori, i diritti dei lavoratori e il pilastro sociale), salute e sicurezza e protezione dell'ambiente. Essa non modifica né mette in discussione le garanzie esistenti al riguardo. La carta elettronica fornirebbe ulteriori informazioni sulla società. La facoltà degli Stati membri di effettuare ispezioni in loco resterebbe del tutto invariata. Le norme che disciplinano il distacco di lavoratori a norma delle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE continuano ad applicarsi nel contesto della carta elettronica europea dei servizi, ma devono essere previsti ulteriori mezzi per rispettare tali norme. Se gli Stati membri hanno istituito procedure che consentono di compilare per via elettronica la dichiarazione relativa al distacco di lavoratori a norma dell'articolo 9 della direttiva 2014/67/UE, la carta elettronica europea dei servizi rinvia il titolare della carta alle procedure nazionali applicabili. I prestatori di servizi titolari di una carta europea elettronica dei servizi possono presentare la dichiarazione anche mediante una piattaforma elettronica collegata all'IMI se lo Stato membro ospitante ha comunicato alla Commissione che tale possibilità deve applicarsi al distacco di lavoratori sul suo territorio.

La proposta di una carta elettronica europea dei servizi è complementare alle altre iniziative strategiche nel contesto dei servizi annunciate nella strategia per il mercato unico per impedire l'introduzione di ostacoli nazionali alla prestazione transfrontaliera di servizi. A tale riguardo, essa è complementare alla proposta [XX] di direttiva della Commissione sulla riforma della procedura mediante la quale gli Stati membri devono notificare i regimi di autorizzazione e i requisiti relativi ai servizi.

La presente proposta sarà accompagnata anche dall'iniziativa dello sportello digitale unico, annunciata nella strategia per il mercato unico per il 2017. Lo sportello, in merito al quale nell'autunno del 2016 si è svolta una consultazione pubblica, permetterà di affrontare le attuali lacune di informazione per le imprese e i cittadini integrando, completando e migliorando le pertinenti informazioni online a livello nazionale e dell'UE. Sarà inoltre in contatto con servizi di assistenza. Mirerà inoltre a promuovere l'ulteriore digitalizzazione delle procedure nazionali pertinenti per i cittadini e le imprese che esercitano i loro diritti nel mercato unico. Il campo di applicazione dello sportello digitale unico è pensato per andare oltre i settori contemplati dalla presente iniziativa.

La carta elettronica europea dei servizi dovrebbe invece offrire uno strumento pienamente armonizzato e standardizzato per la prestazione transfrontaliera di servizi, riducendo i costi di conformità per determinati mercati di servizi dominati in larga misura dalle PMI. Essa persegue l'obiettivo della semplificazione amministrativa con il coinvolgimento dello Stato da cui proviene il prestatore di servizi, facendo però sì che tale Stato membro (quello d'origine) non intervenga sui requisiti che il prestatore di servizi deve soddisfare in altri Stati membri. Con la carta elettronica europea dei servizi, spetta a questi ultimi informare e garantire la conformità nel quadro di un iter predefinito e completamente standardizzato. Lo sportello digitale unico si connetterà con questa procedura e la renderà facile da reperire per i suoi beneficiari.

L'attuazione della carta elettronica europea dei servizi sarà pienamente in linea con lo sviluppo del progetto sullo sportello digitale unico e rispetterà i principi delineati nel piano d'azione per l'eGovernment (i servizi dovranno in particolare essere, per definizione, digitali, interoperabili, transfrontalieri e inclusivi, e le informazioni richieste una tantum) 7 .

Infine, la presente proposta è complementare alla politica di applicazione delle norme che la Commissione persegue in parallelo per combattere le restrizioni nazionali ingiustificate o sproporzionate alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

L'attuazione della presente direttiva sarà sostenuta dal sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento IMI 8 . Dal 2011 l'IMI può essere utilizzato da circa 5 000 autorità; è soggetto a continui sondaggi presso gli utenti e ha dimostrato le sue potenzialità con la tessera professionale europea introdotta nel gennaio 2016.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente direttiva e il regolamento proposto che introducono la carta elettronica europea dei servizi sono pienamente coerenti con una serie di altre politiche dell'Unione, in particolare con altre politiche della Commissione in materia di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi.

La semplificazione delle formalità riguardo ai documenti dovrebbe seguire da vicino le soluzioni da introdurre a norma del regolamento (UE) 2016/1191 sulla promozione della libera circolazione dei cittadini mediante la semplificazione dei requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea 9 .

Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali, nel 2013 è stata introdotta la succitata tessera professionale europea, uno strumento analogo per favorire la semplificazione amministrativa che dal gennaio 2016 è a disposizione per una serie di professioni (infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine e agenti immobiliari). Per evitare il rischio di duplicazioni, la presente proposta garantisce che i professionisti che possono richiedere una tessera professionale europea non possano ottenere una carta elettronica europea dei servizi.

Per evitare duplicazioni, le autorità si avvarranno di tutte le interconnessioni disponibili fra registri nazionali, compresa l'interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) ai sensi della direttiva 2009/101/CE e dei registri fallimentari ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/848, prima di fare uso di altri mezzi per ottenere o verificare le informazioni ottenute in precedenza nell'ambito di una carta elettronica europea dei servizi.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Questa azione legislativa rientra in un settore di competenza concorrente a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del TFUE e si prefigge di agevolare lo stabilimento e la prestazione di servizi all'interno del mercato unico, sviluppando ulteriormente e attuando i principi generali del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi transfrontalieri sanciti rispettivamente agli articoli 49 e 56 del TFUE e nella direttiva servizi. La presente direttiva si basa sull'articolo 53, paragrafo 1, e sull'articolo 62 del TFUE, che costituiscono, rispettivamente, la base giuridica generale per conseguire la libertà di stabilimento e la base giuridica per le disposizioni riguardanti l'accesso alle attività autonome.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'obiettivo generale della presente proposta legislativa è garantire il corretto funzionamento del mercato unico dei servizi dell'UE, che non è limitato al territorio di uno Stato membro ma si estende a tutto il territorio dell'UE. Data la natura transnazionale del mercato unico dell'UE e la necessità di trattare le situazioni in contesti transfrontalieri nel modo più coerente, avvalersi di uno strumento informatico esistente in tutta l'Unione, ossia l'IMI, costituisce una risposta efficace che può essere fornita solo da un'azione a livello dell'UE.

La direttiva prevede inoltre norme, in particolare per quanto riguarda il ruolo delle autorità di coordinamento a livello di Stati membri, che lasciano agli Stati membri la responsabilità di definire l'organo competente per il rispetto di tali norme, in funzione della loro organizzazione amministrativa a livello nazionale.

Proporzionalità

Le misure introdotte dalla presente direttiva sono proporzionate al suo obiettivo di integrare ulteriormente i mercati dei servizi a livello dell'UE, consentendo maggiori dinamiche di mercato e concorrenza transfrontaliera. Esse sono inoltre proporzionate agli obiettivi di aumentare la trasparenza, ridurre i costi e semplificare le procedure che gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi in situazioni transfrontaliere. Esse si basano inoltre sull'IMI, uno strumento informatico già esistente a livello di UE finanziato dal bilancio dell'Unione e già utilizzato dalle amministrazioni nazionali. La procedura a livello di UE modificherà l'IMI solo in misura limitata, con costi contenuti a livello nazionale e dell'Unione. Tali costi limitati sono stati stimati considerando procedure esistenti dello stesso tipo, come la tessera professionale europea.

Queste misure si limitano a quanto necessario per risolvere i problemi rilevati e per conseguire gli obiettivi individuati. Sebbene la procedura a livello di UE richieda un ruolo attivo delle amministrazioni degli Stati membri, gli sforzi finanziari previsti per gli Stati membri saranno contenuti tramite l'uso del sistema di informazione del mercato interno, una piattaforma già esistente e messa in atto con i fondi dell'UE. In più, l'uso della carta elettronica europea dei servizi crea prospettive di una maggiore concorrenza nei mercati dei servizi con un numero più elevato di operatori di mercato e un fatturato aggiuntivo, con un effetto positivo sulle economie degli Stati membri.

L'uso di una carta elettronica europea dei servizi avverrà su base volontaria per i prestatori di servizi.

Scelta dell'atto giuridico

La presente direttiva si basa sugli articoli 53 e 62 del TFUE, che consentono soltanto al legislatore dell'UE di adottare direttive. Essa contiene disposizioni in materia di ravvicinamento della legislazione degli Stati membri per quanto riguarda l'accesso ad alcune attività di servizi e include alcuni chiarimenti sugli effetti precisi della carta elettronica europea dei servizi quando si accede al mercato di un altro Stato membro.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel preparare la presente proposta, la Commissione ha svolto un'approfondita valutazione della direttiva servizi. Da tale valutazione è emerso che finora l'attuazione della direttiva è stata efficace solo in parte. La direttiva servizi è stata in grado di generare ulteriore crescita attraverso le riforme degli Stati membri; i prestatori di servizi in settori chiave (come i servizi alle imprese e i servizi delle costruzioni) continuano tuttavia a dover affrontare numerosi ostacoli. Il sistema di cooperazione amministrativa tra gli Stati membri non sta inoltre producendo tutti i benefici previsti. Nel 2015 un'analisi approfondita sul funzionamento e sull'usabilità degli sportelli unici ha concluso che la maggior parte di essi non ha ancora consentito di operare fino in fondo la semplificazione amministrativa prevista in termini di prestazione temporanea di servizi transfrontalieri o di avvio di un'impresa.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha effettuato diverse analisi e consultazioni per raccogliere dati sugli ostacoli che tuttora si frappongono a un pieno funzionamento del mercato unico dei servizi, con una maggiore attenzione dal 2014 agli effetti pratici delle disposizioni sul terreno. È stata effettuata una valutazione economica per esaminare gli effetti delle riforme nazionali nei mercati di servizi e l'accesso all'assicurazione per i prestatori di servizi. Nell'ambito del Forum del mercato unico nel 2014, 2015 e 2016 sono stati inoltre organizzati seminari con i portatori di interessi. Questi seminari hanno analizzato i problemi affrontati dalle piccole e medie imprese per svilupparsi in mercati regionali transfrontalieri, nonché i problemi specifici dei settori dei servizi (in particolare servizi alle imprese e delle costruzioni) che sono ostacolati dalla scarsità degli investimenti e degli scambi transfrontalieri a livello di UE. Dai contributi e dai suggerimenti raccolti è emerso che, nonostante i progressi compiuti negli ultimi anni, i prestatori di servizi di diversi settori economicamente importanti devono ancora affrontare una serie di ostacoli quando tentano di espandersi al di là dei confini del proprio Stato membro.

I portatori di interessi hanno espresso opinioni divergenti sulle possibili soluzioni per migliorare il quadro cui sono soggetti i mercati dei servizi a livello nazionale e dell'UE. La presente direttiva non modifica le norme sostanziali in materia di prestazione transfrontaliera di servizi di cui alla direttiva servizi, né le norme in materia di distacco dei lavoratori, salute e sicurezza o protezione dell'ambiente. I portatori di interesse si oppongono quasi all'unanimità alla riapertura della direttiva servizi.

Una consultazione pubblica online si è svolta dal 3 maggio al 26 luglio 2016. La consultazione ha raccolto ulteriori opinioni dei portatori di interessi ed esperienze dirette sugli ostacoli che ancora rimangono, soprattutto in questi settori dei servizi, per la prestazione transfrontaliera di servizi nell'UE.

I risultati di tutte queste iniziative hanno confermato che a livello nazionale sono ancora presenti requisiti ingiustificati o sproporzionati, a danno sia dei prestatori sia dei destinatari di servizi nel mercato unico. I risultati hanno inoltre fornito indicazioni specifiche sulle risposte politiche che i portatori di interessi si attendono. La maggior parte di essi ha sostenuto la necessità di affrontare gli ostacoli che ancora rimangono alla prestazione transfrontaliera di servizi e di facilitare l'accesso alla copertura assicurativa in queste situazioni, pur mantenendo l'acquis dell'UE in materia di protezione sociale, occupazione, salute e sicurezza o ambiente e perseguendo una politica ambiziosa di applicazione delle norme. A tale riguardo nel novembre 2016 la Commissione ha adottato un pacchetto globale di applicazione delle norme per trattare il problema delle restrizioni sproporzionate introdotte nel settore dei servizi in nove Stati membri.

Questa iniziativa, volta a favorire lo sviluppo dei mercati dei servizi transfrontalieri, è stata sostenuta anche dal Consiglio "Competitività" nelle sue conclusioni del 29 febbraio 2016 relative alla strategia per il mercato unico 10 e dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 28 giugno 2016 11 . Essa è stata sostenuta anche dal Parlamento europeo nella risoluzione sulla strategia per il mercato unico adottata il 26 maggio 2016 12 .

Ricorso al parere di esperti

I risultati di un processo di valutazione reciproca realizzato con gli Stati membri nel 2010-2011, i test di efficacia condotti nel 2011-2012 e la revisione tra pari effettuata nel 2012-2013 hanno contribuito alla preparazione della presente proposta di direttiva. I risultati delle diverse consultazioni pubbliche, tra cui quella condotta nell'estate del 2016, hanno inoltre offerto una solida base di competenze.

Inoltre la Commissione si è basata su scambi regolari a livello tecnico nell'ambito del gruppo di esperti sull'attuazione della direttiva servizi.

Valutazione d'impatto

Per preparare questa iniziativa è stata effettuata una valutazione d'impatto. La relazione riveduta tiene conto delle raccomandazioni formulate dal comitato per il controllo normativo nel suo parere negativo iniziale del 14 ottobre 2016 13 e degli ulteriori argomenti sollevati dal comitato nell'ultimo parere favorevole dell'8 novembre 2016 14 . In particolare sono state chiarite la descrizione del problema e la portata della valutazione dell'impatto, le varie opzioni sono state raggruppate in pacchetti di opzioni chiaramente identificabili e sono state stimate con maggior precisione le riduzioni dei costi amministrativi.

Nella valutazione d'impatto sono state esaminate singole opzioni strategiche, poi raggruppate in "pacchetti" di opzioni. Sono stati esaminati i seguenti pacchetti di opzioni:

un primo pacchetto di opzioni consentirebbe al prestatore di servizi di ottenere un certificato per quanto riguarda lo stabilimento legale nello Stato membro d'origine e la conferma dell'esistenza di una copertura assicurativa per le attività nello Stato membro d'origine;

un secondo pacchetto di opzioni consentirebbe al prestatore di servizi di avvalersi di una procedura a livello di UE per agevolare il proprio accesso al mercato di un altro Stato membro, e comprenderebbe un meccanismo elettronico avanzato collegato all'IMI che lo Stato membro ospitante può scegliere di utilizzare per facilitare il rispetto delle formalità per il personale distaccato; esso inoltre affronterebbe gli ostacoli pratici relativi all'assicurazione in situazioni transfrontaliere;

un terzo pacchetto di opzioni ridurrebbe, oltre a quanto previsto nel pacchetto 2, la disparità normativa in vari settori fondamentali dei servizi alle imprese (servizi di architettura, di ingegneria e contabili) mediante l'armonizzazione di un numero limitato di requisiti applicabili ai prestatori di servizi in questi tre settori (ossia restrizioni circa la forma giuridica, requisiti in merito alla quota riservata ai professionisti nell'assetto proprietario e restrizioni alla prestazione di attività multidisciplinari);

un quarto pacchetto di opzioni, oltre a quanto previsto nel pacchetto 3, introdurrebbe soluzioni specifiche per affrontare le disparità normative di cui sopra nel caso degli stabilimenti secondari (succursali e agenzie), esonerando i prestatori stranieri di servizi da determinati requisiti e consentendo nel contempo allo Stato membro ospitante di introdurre misure alternative di salvaguardia.

Il primo pacchetto avrebbe effetti di semplificazione, ma più limitati rispetto agli altri pacchetti. I pacchetti 3 e 4 avrebbero effetti maggiori rispetto al pacchetto 2, dal momento che riguardano anche ostacoli normativi (oltre alla semplificazione amministrativa), ma la Commissione ha scelto il pacchetto 2 sulla base della seguente motivazione: l'eliminazione dei requisiti più restrittivi di cui ai pacchetti 3 e 4 mediante un'azione di esecuzione mirata, integrata da raccomandazioni specifiche riguardanti l'intero quadro normativo applicabile alla professione che presta il servizio, sembra più proporzionata di una proposta legislativa volta a introdurre un livello minimo di armonizzazione per un numero limitato di requisiti in un numero limitato di settori di servizi. Il pacchetto 4 è inoltre scartato anche perché darebbe luogo alla percezione che venga introdotta una soluzione guidata da un approccio che favorisce il paese di origine, in base al quale i prestatori stranieri di servizi sono soggetti soltanto alla normativa del loro Stato membro d'origine, determinando così una discriminazione alla rovescia per i prestatori nazionali di servizi.

Nelle previsioni, il pacchetto scelto dovrebbe permettere una maggiore certezza del diritto e risparmi per i prestatori di servizi che vogliono espandersi in altri Stati membri. Esso dovrebbe generare un aumento delle dinamiche di mercato e dei livelli di concorrenza, accrescendo così la scelta e il valore aggiunto per i consumatori.

Efficienza normativa e semplificazione

La direttiva proposta contribuirà all'efficienza normativa per quanto riguarda l'accesso al mercato per i prestatori di servizi e la semplificazione, migliorando le modalità di accesso dei prestatori di servizi al mercato di un altro Stato membro. Questo non altera le prerogative degli Stati membri ospitanti nell'ambito della direttiva servizi.

Diritti fondamentali

La presente proposta promuove i diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali. In particolare è garantita la protezione dei dati di carattere personale, in linea con l'articolo 8 della Carta. L'obiettivo principale dell'iniziativa è inoltre facilitare il diritto di stabilimento e il diritto di prestare servizi in qualunque Stato membro, come prescritto dall'articolo 15, paragrafo 2, della Carta, garantendo che non vi sia discriminazione, neanche indiretta, in base alla nazionalità (attuando così ulteriormente l'articolo 21, paragrafo 2, della Carta). La procedura a livello di UE dovrebbe inoltre mettere in atto una procedura imparziale, equa e ragionevolmente rapida, anche per quanto riguarda la partecipazione della Commissione, come richiesto dall'articolo 41 della Carta. Infine il divieto dell'abuso di diritto, in questo caso del diritto di libera prestazione di servizi, deve essere debitamente preso in considerazione come prescritto dall'articolo 54 della Carta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Si prevede che la proposta incida sul bilancio dell'UE nella misura in cui la futura carta elettronica europea dei servizi utilizzerà il sistema di informazione del mercato interno (IMI) come propria struttura operativa di base. L'IMI dovrà essere adattato per sostenere la procedura della carta elettronica europea dei servizi e i requisiti di conservazione dei dati, e integrato con alcune funzioni supplementari, vale a dire un'interfaccia pubblica per i prestatori di servizi, interconnessioni con altri sistemi pertinenti e una funzione di back-office per le autorità nazionali. Ciò è dovuto al fatto che ai fini della carta elettronica europea dei servizi l'IMI sarà offerto come strumento per un efficace scambio di informazioni e per la mutua assistenza tra le autorità competenti all'interno di un determinato Stato membro, fatte salve altre soluzioni messe in atto dagli Stati membri.

L'incidenza sul bilancio dell'UE sarà di modesta entità in considerazione del fatto che l'impiego dell'IMI a sostegno della carta elettronica europea dei servizi fornirà importanti economie di scala e di diversificazione. Oltre a ciò, le principali funzionalità dell'IMI già esistenti e quelle in fase di sviluppo sono in gran parte conformi ai requisiti della carta elettronica europea dei servizi. In tal modo i costi di adeguamento e di sviluppo saranno notevolmente ridotti.

I necessari stanziamenti saranno comunque coperti mediante la riassegnazione; non si prevede alcuna incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE oltre agli stanziamenti già previsti nella programmazione finanziaria ufficiale della Commissione.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e rendicontazione

La direttiva prevede una sua prima valutazione entro 36 mesi dalla data di recepimento e in seguito almeno ogni cinque anni. Anche gli Stati membri, i prestatori di servizi, le parti sociali e gli altri portatori di interessi saranno invitati a valutare il funzionamento dell'iniziativa. Saranno presi in considerazione indicatori specifici che consentano di valutare gli effetti della direttiva, quali il numero di prestatori di servizi che utilizzano la carta elettronica europea dei servizi, la loro esperienza riguardo agli oneri amministrativi, la velocità delle procedure usate o il numero di scambi di informazioni tra gli Stati membri.

Documenti esplicativi (per le direttive)

La presente proposta non richiede documenti esplicativi per il recepimento di tutte le disposizioni nel diritto nazionale. La Commissione presenterà tuttavia orientamenti sull'applicazione di tutti gli iter e le strutture amministrative nell'ambito del regolamento proposto per l'introduzione di una carta elettronica europea dei servizi. Tali orientamenti saranno presentati quando saranno stati adottati tutti gli atti delegati e di esecuzione necessari previsti dalla presente direttiva e dal regolamento proposto.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta comprende le disposizioni di seguito elencate.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto, ossia l'istituzione di un quadro giuridico e operativo per la carta elettronica europea dei servizi, introdotta dal regolamento... [regolamento ESC]....., che fissa le norme che disciplinano l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio da parte dei titolari di una carta elettronica.

L'articolo 2 definisce il campo di applicazione della presente direttiva, che comprende i servizi alle imprese e delle costruzioni elencati nell'allegato. L'allegato non comprende le attività escluse anche, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE.

Esso stabilisce inoltre che, analogamente alla direttiva 2006/123/CE, la presente direttiva non pregiudica la definizione o l'organizzazione dei servizi di interesse economico generale né le regole derivanti dal diritto della concorrenza. Esso lascia inoltre impregiudicate le misure riguardanti la diversità culturale o linguistica o il pluralismo dei media. Infine, la direttiva non incide sulle disposizioni di diritto penale generale, sulla legislazione del lavoro, sul diritto tributario né sul diritto in materia di sicurezza sociale.

Come per la direttiva 2006/123/CE, si chiarisce che la presente direttiva non si applica quando sia in conflitto con altri atti dell'Unione che disciplinano aspetti specifici dell'accesso a un'attività di servizi in settori specifici o per professioni specifiche oppure del suo esercizio. Si sottolinea inoltre che la presente direttiva si applica fatte salve le direttive 96/71/CE e 2014/67/UE in materia di distacco dei lavoratori.

L'articolo 3 contiene le definizioni pertinenti per la direttiva.

L'articolo 4 chiarisce il valore probatorio, in tutta l'Unione, di una carta elettronica europea dei servizi in relazione allo stabilimento nello Stato membro d'origine del prestatore, a partire dai quali quest'ultimo espande le attività utilizzando la carta elettronica.

L'articolo 5 precisa gli effetti della carta elettronica europea dei servizi come prova della capacità del titolare della carta elettronica di prestare servizi nel territorio dello Stato membro ospitante, a titolo temporaneo o tramite una succursale, un'agenzia o un ufficio ivi situato. Una volta rilasciata, la carta elettronica impedisce allo Stato membro ospitante di imporre al suo titolare regimi di autorizzazione preventiva e di notifica preventiva connessi alla prestazione di servizi a norma della legislazione nazionale; i controlli preventivi saranno stati effettuati mediante la procedura di rilascio della carta elettronica europea dei servizi. La procedura per il rilascio di una carta elettronica europea dei servizi non è adatta a soddisfare controlli preventivi che presentano un elevato grado di complessità o che prevedono una selezione tra altre imprese. I controlli ex post restano applicabili ai titolari di carte elettroniche come agli altri prestatori.

L'articolo 6 introduce l'obbligo da parte delle autorità di tutti gli Stati membri di non esigere dai titolari di carte elettroniche informazioni già contenute nella carta elettronica europea dei servizi quando chiedono di presentare informazioni nell'ambito di procedure o formalità.

L'articolo 7 stabilisce che la carta elettronica europea dei servizi è valida per un periodo indeterminato, a meno che non venga sospesa, revocata o annullata, e in tutto il territorio dello Stato membro ospitante. Le autorizzazioni per succursali, agenzie o uffici supplementari restano in vigore nella misura in cui giustificate dalla direttiva 2006/123/CE.

L'articolo 8 stabilisce che la domanda di carta elettronica dovrebbe essere presentata all'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine.

L'articolo 9 esclude i prestatori di servizi in favore dei quali è già stata introdotta una tessera professionale europea dalla possibilità di richiedere una carta elettronica europea dei servizi.

L'articolo 10 salvaguarda il diritto degli Stati membri di far valere i motivi imperativi di interesse generale conformi alla direttiva 2006/123/CE.

L'articolo 11 descrive i compiti di verifica e completamento della carta elettronica europea dei servizi che l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine deve espletare prima di trasmettere la domanda alla controparte dello Stato membro ospitante. Esso comprende anche i meccanismi di ricorso per azione o inerzia da parte dell'autorità dello Stato membro d'origine.

L'articolo 12 descrive le fasi procedurali per il rilascio di una carta elettronica europea dei servizi per servizi transfrontalieri su base temporanea. L'autorità di coordinamento comunica i requisiti applicabili nello Stato membro ospitante una volta concesso l'accesso al nuovo prestatore o informa di una decisione ben motivata da parte di uno Stato membro ospitante di sollevare obiezioni al rilascio della carta elettronica; tale decisione vincola l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine. Se entro due settimane non vengono notificate obiezioni, viene inviata una segnalazione e lo Stato membro ospitante dispone di due settimane per reagire. Al termine di tale periodo la carta elettronica viene rilasciata, esplicitamente o tacitamente. La disposizione comprende il diritto di ricorso contro le decisioni dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine o ospitante.

L'articolo 13 descrive le fasi procedurali per il rilascio di una carta elettronica europea dei servizi per la prestazione di servizi mediante lo stabilimento sotto forma di succursali, agenzie o uffici. L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante informa dei requisiti applicabili nel suo territorio affinché l'accesso venga riconosciuto. Il richiedente deve dimostrare la necessaria conformità. In mancanza di una decisione da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante a conclusione di una procedura corretta da parte del richiedente e nonostante una segnalazione, la carta elettronica viene rilasciata. La disposizione comprende il diritto di ricorso contro le decisioni dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine o ospitante.

L'articolo 14 introduce un principio "una tantum" a livello nazionale, in base al quale le informazioni e i documenti in possesso delle autorità dello Stato membro d'origine non devono essere nuovamente forniti da chi richiede una carta elettronica europea dei servizi.

L'articolo 15 elenca gli eventi che, qualora si verificassero nello Stato membro ospitante, devono far scattare la sospensione o la revoca di una carta elettronica europea dei servizi.

L'articolo 16 elenca gli eventi che, qualora si verificassero nello Stato membro d'origine, devono far scattare la sospensione o la revoca di tutte le carte elettroniche europee dei servizi rilasciate in precedenza al prestatore di servizi per le attività di servizi in questione.

L'articolo 17 definisce il ruolo dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante nel sospendere, revocare o, su richiesta del titolare della carta elettronica, annullare le carte elettroniche europee dei servizi. Introduce una procedura di consultazione per i titolari di carta elettronica in questione.

L'articolo 18 disciplina l'esercizio della delega da parte della Commissione come stabilito agli articoli 12 e 13.

L'articolo 19 definisce il comitato che assiste la Commissione nell'adozione di atti di esecuzione e la procedura applicabile a norma del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli articoli 20 e 21 impongono alla Commissione obblighi di monitoraggio e valutazione degli effetti della presente direttiva.

L'articolo 22 riguarda il recepimento e l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva. Le date previste sono le stesse previste nella proposta di regolamento che istituisce una carta elettronica europea dei servizi.

2016/0402 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento ... [regolamento ESC]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 15 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 16 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) garantisce ai prestatori di servizi la libertà di stabilimento negli Stati membri e la libera prestazione di servizi tra Stati membri.

(2)La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 17 stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi. Essa prevede, tra l'altro, che gli Stati membri provvedano alla semplificazione amministrativa, ad esempio offrendo procedure elettroniche tramite sportelli unici, semplificando le procedure esistenti, limitando la necessità di documenti certificati e utilizzando al meglio un sistema di approvazione tacita. La direttiva stabilisce anche un quadro in grado di rafforzare la libertà di fornire servizi a titolo temporaneo in un altro Stato membro.

(3)La direttiva 2006/123/CE stabilisce che gli Stati membri istituiscano e mantengano costantemente aggiornati sportelli unici presso i quali un prestatore di servizi che intenda stabilire o prestare servizi può trovare tutte le informazioni pertinenti circa i requisiti da rispettare e le procedure elettroniche da seguire in relazione a tutte le formalità, all'autorizzazione e alle notifiche. I prestatori di servizi tuttavia devono tuttora affrontare costose sfide in materia di informazione e difficoltà per adeguarsi a distanza a procedure nazionali, in particolare per quanto riguarda i requisiti settoriali. La cooperazione tra le autorità dei diversi Stati membri dovrebbe in linea di principio essere realizzata tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI), una piattaforma informatica messa a disposizione per lo scambio di informazioni transfrontaliero e la mutua assistenza a norma di detta direttiva. Nonostante a volte le autorità abbiano dubbi in relazione allo stabilimento di un prestatore in un altro Stato membro, le possibilità di cooperazione attualmente fornite dall'IMI non vengono pienamente sfruttate. Le formalità connesse con le autorizzazioni e le notifiche richiedono spesso documenti cartacei che devono essere presentati e tradotti a fronte di costi significativi. Le informazioni relative a tali ostacoli non sono disponibili online o sono scarse, incomplete, frammentarie e difficili da interpretare in relazione alle circostanze specifiche di un prestatore che si espande al di là delle frontiere, in quanto le norme nazionali riguardano spesso situazioni meramente nazionali. I prestatori di servizi rischiano spesso di ritrasmettere informazioni e documenti.

(4)Restano in vigore requisiti che rendono l'espansione delle operazioni dei prestatori di servizi nel mercato interno gravosa e poco attraente, quali regimi di autorizzazione disparati e molteplici presso autorità diverse, che, in materia di stabilimento, non permettono di ottenere il riconoscimento reciproco di condizioni già soddisfatte in altri Stati membri oppure, in materia di prestazione transfrontaliera temporanea di servizi, applicano restrizioni sproporzionate o ingiustificate. Di conseguenza, i prestatori di servizi si trovano di fronte a costi di conformità molteplici e sproporzionati quando si espandono oltre frontiera.

(5)Gli scambi transfrontalieri e gli investimenti transfrontalieri di determinati servizi alle imprese e delle costruzioni sono particolarmente ridotti pur presentando un potenziale per una migliore integrazione dei mercati dei servizi, con notevoli ripercussioni negative per il resto dell'economia. Questi risultati insoddisfacenti portano a situazioni in cui non è sfruttato ancora appieno il potenziale di più elevati livelli di crescita e occupazione nel mercato unico.

(6)La presente direttiva si prefigge di agevolare lo stabilimento e la libera circolazione dei servizi all'interno del mercato unico, sviluppando ulteriormente e attuando i principi generali del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi transfrontalieri sanciti rispettivamente agli articoli 49 e 56 del TFUE e nella direttiva 2006/123/CE. Dovrebbe essere basata sull'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE, riguardante la libertà di stabilimento e l'accesso alle attività autonome, e sull'articolo 62 del TFUE, che rende tale disposizione applicabile ai servizi.

(7)Al fine di rendere più agevole l'accesso alle attività di servizi e il loro esercizio, la presente direttiva si basa sulla direttiva 2006/123/CE, ma non ne modifica in alcun modo le norme. Il suo ambito di applicazione è ancora più ristretto rispetto a quello della direttiva servizi. La presente direttiva ha per oggetto specifico i settori dei servizi alle imprese e dei servizi delle costruzioni, in cui permangono molti ostacoli alle attività transfrontaliere. Gli scambi e gli investimenti transfrontalieri nei settori dei servizi delle costruzioni e di numerosi servizi alle imprese sono ridotti ed entrambi i settori hanno registrato una crescita debole della produttività nel corso dell'ultimo decennio.

(8)Tutte le questioni, le attività e i settori esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE dovrebbero essere esclusi anche dall'ambito di applicazione della presente direttiva. In particolare, la presente direttiva non pregiudica le questioni, le attività e i settori basati sul diritto fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro, comprese le disposizioni giuridiche o contrattuali che disciplinano le condizioni di occupazione, le condizioni di impiego, tra cui la salute e la sicurezza sul lavoro e il rapporto tra datori di lavoro e lavoratori. Parimenti, la presente direttiva non incide sulla normativa degli Stati membri in materia di sicurezza sociale. La presente direttiva lascia altresì impregiudicate le disposizioni derivanti dal diritto di concorrenza e le norme sul diritto o sulla giurisdizione applicabili conformemente al diritto internazionale privato.

(9)Per motivi di coerenza, i possibili conflitti tra la presente direttiva ed altri atti dell'UE che disciplinano aspetti specifici dell'accesso a un'attività di servizi o del suo esercizio in un determinato settore dovrebbero essere risolti, come previsto all'articolo 3 della direttiva 2006/123/CE per i conflitti tra tale direttiva e tali atti, con l'applicazione degli altri atti. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva non possono essere invocate al fine di giustificare regimi di autorizzazione preventiva, regimi di notifica preventiva o requisiti di stabilimento vietati da altri atti dell'UE che disciplinano aspetti specifici dell'accesso a un'attività di servizi o del suo esercizio in un settore specifico, come la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 18 . La presente direttiva non pregiudica inoltre in alcun modo gli obblighi che i prestatori di servizi dovrebbero rispettare conformemente alla direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 19 e alla direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 .

(10)La presente direttiva chiarisce le condizioni alle quali i prestatori di servizi interessati possono beneficiare della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento... [regolamento ESC] ..., i ruoli che lo Stato membro d'origine e lo Stato membro ospitante dovrebbero rispettivamente avere e quali azioni dello Stato membro di origine dovrebbero essere accettate da uno Stato membro ospitante. La carta elettronica europea dei servizi è uno strumento facoltativo per il prestatore di servizi.

(11)La presente direttiva contiene inoltre un quadro relativo alla validità e ai motivi della sospensione o revoca di una carta elettronica europea dei servizi in tutta l'Unione. Ogni volta che un prestatore di servizi non può legittimamente continuare a fornire servizi transfrontalieri, ragione per la quale ha inizialmente richiesto una carta elettronica, la carta elettronica dovrebbe essere sospesa o revocata, a seconda dei casi.

(12)L'obiettivo principale della carta elettronica europea dei servizi è introdurre una procedura uniforme e semplificata per i prestatori di servizi desiderosi di ampliare la fornitura di servizi oltre frontiera nel mercato interno. La carta elettronica rappresenta un certificato elettronico attestante che il prestatore di servizi è legalmente stabilito in uno Stato membro (lo Stato membro di origine). Gli Stati membri ospitanti in cui un prestatore di servizi è interessato a espandersi non dovrebbero inoltre applicare ai titolari di una carta elettronica i loro regimi di autorizzazione o notifica preventiva istituiti dalla legislazione nazionale per il controllo dell'accesso alle attività di servizi o del loro esercizio, già oggetto di controllo prima dell'emissione della carta elettronica europea dei servizi.

(13)La procedura istituita dalla presente direttiva mira ad attuare norme e principi generali della direttiva 2006/123/CE nel contesto dello stabilimento transfrontaliero e della prestazione temporanea di alcuni servizi.

(14)Determinati requisiti e le relative autorizzazioni e notifiche disciplinati dalla direttiva 2006/123/CE non dovrebbero essere oggetto di controlli nell'ambito del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi, data la loro complessità o il coinvolgimento di soggetti terzi che l'iter procedurale uniforme della carta dei servizi non può soddisfare adeguatamente. Ciò riguarda le procedure di selezione per la concessione di autorizzazioni in numero limitato e i controlli delle condizioni specifiche locali, per il luogo di effettiva prestazione dei servizi o per il luogo in cui il prestatore stabilisce le proprie operazioni. Analogamente la carta elettronica europea dei servizi non è adatta a soddisfare procedure di selezione per l'esecuzione di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni.

(15)Nella stessa ottica, dovrebbero essere esclusi i controlli applicabili ai prestatori di servizi che sono già oggetto di altri atti della legislazione orizzontale dell'UE. Ciò vale per i requisiti e i controlli relativi al riconoscimento delle qualifiche professionali di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 , anche se citati nella normativa settoriale.

(16)Inoltre, gli obblighi per i prestatori di servizi che sono società a responsabilità limitata di divulgare determinate informazioni, a norma della direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 22 e della direttiva 89/666/CEE del Consiglio 23 , e gli obblighi o i controlli imposti dalle norme nazionali in materia di registrazione delle succursali di società registrate in un altro Stato membro a norma del diritto societario non dovrebbero essere oggetto di una procedura per la carta elettronica europea dei servizi, che è intesa ad affrontare questioni settoriali nel quadro della direttiva 2006/123/CE.

(17)La carta elettronica europea dei servizi offre diversi vantaggi. Essa fornisce una prova dello stabilimento legale nello Stato membro di origine. Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe costituire, finché valida, un mezzo di prova idoneo in tutta l'UE per certificare lo stabilimento legale nello Stato membro di origine per i servizi oggetto della carta elettronica. Tale prova dovrebbe essere accettata anche in un contesto nazionale, a tutti i livelli e suddivisioni amministrative della pubblica amministrazione. Un carta elettronica europea dei servizi valida include informazioni spesso richieste in contesti diversi, come i controlli applicabili durante o dopo la prestazione dei servizi, l'aggiudicazione di un appalto pubblico, un concorso di progettazione o una concessione, la costituzione di società controllate o la registrazione di succursali a norma del diritto societario e l'iscrizione del prestatore di servizi a regimi di assicurazione sociale obbligatoria. Poiché tali informazioni sono già disponibili in una carta elettronica europea dei servizi valida, le autorità degli Stati membri non dovrebbero richiedere siffatte informazioni ai titolari della carta elettronica per tali altre finalità.

(18)Gli Stati membri non dovrebbero inoltre essere autorizzati a imporre ai titolari di una carta elettronica europea dei servizi regimi di autorizzazione o di notifica relativi alla prestazione di servizi prima di tale prestazione. Gli Stati membri non dovrebbero ripetere, in tutto o in parte, i controlli già effettuati nell'ambito del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi quando la prestazione dei servizi è già cominciata nello Stato membro ospitante. I regimi di autorizzazione o notifica come quelli derivanti dal diritto fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro rimangono applicabili in quanto tali materie sono escluse dal campo di applicazione della presente direttiva. I controlli ex post, le ispezioni e le indagini avviate dalle autorità competenti dovrebbero tuttavia rimanere ammissibili per controllare le prestazioni del servizio, come previsto dall'attuale normativa dell'UE. Se tali controlli evidenziano gravi violazioni delle prescrizioni applicabili in uno Stato membro ospitante, la carta elettronica europea dei servizi potrebbe essere sospesa o revocata.

(19)La direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 24 , ha istituito un quadro legislativo per la tessera professionale europea, intesa a concedere ai professionisti che la ottengono il diritto di esercitare la stessa professione per la quale sono già stabiliti in uno Stato membro (d'origine) in un altro Stato membro (ospitante), temporaneamente o mediante uno stabilimento secondario. La carta elettronica europea dei servizi, in quanto procedura destinata a un'ampia varietà di servizi e non dedicata a questioni attinenti alle qualifiche professionali, non dovrebbe pertanto applicarsi ai servizi per i quali è stata introdotta una specifica tessera professionale europea, a meno che non persistano obblighi settoriali e i relativi controlli, non collegati al riconoscimento delle qualifiche professionali, per lo stabilimento secondario di una determinata professione.

(20)Al fine di accentrare le azioni e le decisioni all'interno di uno Stato membro e facilitare la cooperazione tra diverse autorità competenti negli Stati membri di origine e ospitanti, un'autorità di coordinamento nello Stato membro d'origine e nello Stato membro ospitante dovrebbe, in ultima analisi, essere incaricata di trattare le questioni connesse alla carta elettronica europea dei servizi, così da coordinare l'apporto delle varie autorità nazionali competenti e fungere da punto di contatto con gli omologhi negli altri Stati membri. La domanda di carta elettronica europea di servizi dovrebbe pertanto essere presentata all'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine.

(21)Ai prestatori di servizi vengono offerti due tipi di carte elettroniche europee dei servizi: una procedura più semplice per prestazione transfrontaliera temporanea di servizi in altri Stati membri, che verifica sostanzialmente il precedente stabilimento nello Stato membro di origine e permette allo Stato membro ospitante di sollevare obiezioni alla prestazione transfrontaliera temporanea di servizi solo per motivi imperativi di interesse generale, e una più complessa, che definisce il controllo da parte dello Stato membro ospitante di un'attività economica nel proprio territorio per un periodo indeterminato mediante uno stabilimento secondario sotto forma di succursali, agenzie o uffici, al fine di assicurare, con un iter semplificato, che il riconoscimento reciproco avvenga correttamente e rapidamente.

(22)La carta elettronica europea dei servizi è disponibile per i prestatori già stabiliti in uno Stato membro. Le filiali di società di paesi terzi dovrebbero essere in grado di richiedere una carta elettronica, mentre non dovrebbero poterlo fare le succursali, le agenzie e gli uffici di tali società, conformemente all'articolo 48 del TFUE, che riserva la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi a imprese e società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione.

(23)La carta elettronica europea dei servizi per lo stabilimento secondario dovrebbe permettere la prestazione di servizi nello Stato membro ospitante tramite succursali, agenzie e qualsiasi forma di ufficio situato nel suo territorio. Ai fini della carta elettronica europea dei servizi, lo stabilimento secondario non dovrebbe tuttavia includere la prestazione di servizi nello Stato membro ospitante tramite filiali di società stabilite nello Stato membro d'origine. Il fatto che una filiale sia un soggetto giuridico distinto presuppone controlli più complessi di quelli relativi alla prestazione di servizi tramite una succursale, un'agenzia o un ufficio senza personalità giuridica distinta. La procedura della carta elettronica europea dei servizi non si presta a tali controlli complessi.

(24)Quando riceve una domanda di carta elettronica europea dei servizi, l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine dovrebbe compilarla e convalidarne il contenuto al fine di dimostrare con precisione lo stabilimento legale del prestatore nel suo Stato membro d'origine e descriverne la situazione in modo da permettere alle autorità dello Stato membro ospitante di effettuare i propri controlli. Mentre la mancanza di azione da parte del richiedente dovrebbe comportare l'interruzione della procedura, l'inerzia delle autorità dello Stato membro d'origine dovrebbe permettere un ricorso giudiziario.

(25)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva in relazione agli aspetti tecnici della gestione e del trattamento delle domande di carta elettronica europea dei servizi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 . Le disposizioni di esecuzione dovrebbero determinare l'annullamento automatico di una domanda di carta elettronica europea dei servizi se la procedura in questione è sospesa per un notevole lasso di tempo a causa dell'inerzia del richiedente.

(26)L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante dovrebbe garantire chiarezza in merito ai requisiti applicabili al nuovo prestatore di servizi, tenuto conto che questi è già stabilito in un altro Stato membro. L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante dovrebbe assicurarsi che il prestatore conosca i requisiti che disciplinano la prestazione di servizi negli Stati membri ospitanti, compresi quelli applicabili una volta ottenuta la carta elettronica europea dei servizi. Per lo stabilimento, vale a dire per la fornitura di servizi tramite succursali, agenzie o uffici, la determinazione dei requisiti applicabili da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante soddisfa un altro obiettivo, ossia elencare i requisiti che il nuovo prestatore di servizi è tenuto a dimostrare di soddisfare prima del rilascio della carta elettronica.

(27)Nel caso in cui uno Stato membro ospitante abbia creato una base dati completa e aggiornata presso il proprio sportello unico, l'autorità di coordinamento può semplicemente fare riferimento alla pertinente pagina Internet in cui possono essere reperite le informazioni nel contesto della procedura della carta elettronica europea dei servizi.

(28)Una carta elettronica europea dei servizi non dovrebbe alterare l'attuale contesto normativo, a norma della direttiva 2006/123/CE e di altri atti legislativi dell'UE pertinenti, che stabilisce le condizioni che un prestatore di servizi deve rispettare al momento di iniziare la prestazione dei servizi in uno Stato membro ospitante. Di conseguenza, gli Stati membri ospitanti dovrebbero essere in grado, conformemente alla vigente normativa dell'UE, di valutare se i nuovi prestatori rispettino i requisiti nazionali prima che questi siano autorizzati a iniziare la prestazione di servizi nel loro territorio. La procedura per il rilascio di una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe pertanto prevedere un ruolo di controllo appropriato da parte dello Stato membro ospitante sia per le prestazioni transfrontaliere temporanee sia per lo stabilimento.

(29)Per la prestazione temporanea di servizi transfrontalieri, dato che l'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE prevede requisiti per la generalità dei servizi contemplati dalla presente direttiva, gli Stati membri ospitanti dovrebbero avere la facoltà di sollevare obiezioni al rilascio di una carta elettronica europea dei servizi da parte dello Stato membro d'origine nei casi in cui la situazione del richiedente dia adito a una minaccia reale e sufficientemente grave per l'interesse pubblico in relazione all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, alla sanità pubblica o alla tutela dell'ambiente, in un modo che non può essere adeguatamente e sufficientemente affrontato mediante obblighi e controlli applicabili quando la prestazione del servizio ha inizio. Ciò dovrebbe valere quando è in atto un regime di autorizzazione preventiva o di notifica preventiva per la prestazione temporanea dei servizi in questione, giustificato in termini di proporzionalità ai sensi di uno dei precedenti quattro motivi imperativi di interesse generale tutelati a norma dell'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE, e quando le condizioni soddisfatte dal richiedente nello Stato membro di origine non possono essere considerate equivalenti a quelle richieste nello Stato membro ospitante per la concessione dell'autorizzazione preventiva in questione. Le possibilità e le prerogative dello Stato membro ospitante a norma dell'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE si applicano nel contesto del rilascio di una carta elettronica europea di servizi.

(30)L'IMI dovrebbe consentire alla Commissione di venire a conoscenza di obiezioni sollevate dagli Stati membri ospitanti prima delle procedure per il rilascio della carta elettronica europea dei servizi per la prestazione transfrontaliera temporanea di servizi, nell'ambito dei regimi di autorizzazione preventiva o notifica preventiva che avrebbero dovuto a loro volta essere notificati in precedenza a norma della direttiva... [futura direttiva sulle notifiche]........ Tali informazioni sull'applicazione effettiva dei regimi di autorizzazione notificati possono essere utilizzate dalla Commissione per avviare eventuali azioni di esecuzione o indagini. Ciò non pregiudica i diritti del richiedente di presentare una denuncia presso i servizi della Commissione vertente su una potenziale violazione del diritto dell'Unione a titolo dell'obiezione in questione.

(31)Per lo stabilimento, gli Stati membri ospitanti dovrebbero poter imporre ai richiedenti della carta elettronica i propri requisiti, non discriminatori, giustificati in virtù di motivi imperativi di interesse generale e proporzionati in conformità della direttiva 2006/123/CE e di altri atti legislativi dell'UE pertinenti. Si dovrebbe tenere conto della legislazione settoriale dell'UE che disciplina determinati servizi contemplati dalla presente direttiva, quali i servizi delle agenzie di viaggio di cui alla direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 , e i servizi di installazione di elementi edilizi connessi all'energia di cui alla direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 , a condizione che i controlli non riguardino il riconoscimento delle qualifiche professionali nel quadro della direttiva 2005/36/CE.

(32)L'equivalenza fra i requisiti di uno Stato membro ospitante e quelli dello Stato membro di origine che il richiedente già soddisfa dovrebbero essere parte integrante di tale valutazione. Al fine di agevolare la valutazione dell'equivalenza dei requisiti degli Stati membri di origine e ospitanti, se l'autorità dello Stato membro ospitante dichiara di voler rifiutare una carta elettronica per lo stabilimento, il richiedente dovrebbe avere una nuova possibilità di dimostrare di soddisfare le condizioni stabilite nell'autorizzazione o notifica preventiva su cui le autorità degli Stati membri ospitanti basano la propria intenzione di rifiutare la carta elettronica, anche mediante requisiti ai quali il ricorrente è soggetto nello Stato membro d'origine e che esse ritengono equivalenti.

(33)Prima del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi, gli Stati membri ospitanti dovrebbero essere autorizzati a chiedere allo Stato membro di origine chiarimenti o informazioni supplementari sostanzialmente pertinenti per valutare se sussista una necessità giustificata e proporzionata di sollevare obiezioni alla prestazione temporanea di servizi da parte del richiedente sul suo territorio o, per lo stabilimento, per valutare quante questioni normative siano già adeguatamente affrontate dalla conformità del richiedente ai requisiti dello Stato membro d'origine. Si prevede che gli Stati membri acquisiranno col tempo una migliore conoscenza dei rispettivi quadri normativi nei settori contemplati dalla carta elettronica; ciò dovrebbe portare a una maggiore fiducia reciproca e permettere quindi una più rapida valutazione a vantaggio dei richiedenti.

(34)Al fine di stabilire la procedura per richiedere tali informazioni, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla precisazione dell'iter procedurale e del suo effetto sui termini ultimi applicabili per le decisioni da prendere nell'ambito del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(35)Lo Stato membro ospitante non dovrebbe più verificare se il richiedente di una carta elettronica europea dei servizi è legalmente stabilito in un altro Stato membro, né dovrebbe mettere in dubbio la veridicità e la validità dei dati e dei documenti inclusi nella domanda, una volta convalidati dall'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine. L'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine a sua volta non dovrebbe valutare se rilascia una carta elettronica europea di servizi per la prestazione transfrontaliera temporanea di servizi in base alla conformità del prestatore di servizi ai requisiti dello Stato membro ospitante, ma dovrebbe solo valutare se il richiedente è legalmente stabilito nel suo territorio per la prestazione del servizio in questione al momento della decisione di rilascio.

(36)Le pertinenti azioni e decisioni delle autorità di coordinamento che intervengono nella procedura di rilascio della carta elettronica europea dei servizi, sia nello Stato membro ospitante sia nello Stato membro d'origine, dovrebbero essere impugnabili conformemente al diritto nazionale. Ciò dovrebbe comprendere opportuni mezzi di ricorso in caso di mancata azione dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine secondo la procedura per il rilascio della carta elettronica.

(37)Prima del rilascio della carta elettronica europea dei servizi, lo Stato membro ospitante dovrebbe poter invocare legittime preoccupazioni di ordine politico. Per consentire una procedura rapida e semplificata, è opportuno tuttavia rispettare il principio dell'approvazione tacita in sede di rilascio di una carta elettronica europea dei servizi. Si tratta del principio generale introdotto dalla direttiva 2006/123/CE. Una segnalazione di imminente approvazione tacita e la proroga dei termini applicabili di due ulteriori settimane dovrebbero garantire che lo Stato membro ospitante abbia il tempo e i mezzi per valutare le domande di carta elettronica europea dei servizi. La mancata informazione da parte dello Stato membro ospitante sui requisiti applicabili non dovrebbe inoltre ostacolare il rilascio automatico di una carta elettronica europea di servizi.

(38)I prestatori di servizi non dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni e documenti già in possesso di altre autorità dello Stato membro d'origine, a prescindere dai livelli o suddivisioni amministrativi. Ciò dovrebbe valere anche nel caso in cui l'interconnessione dei registri nazionali (ad esempio, i registri centrali, di commercio e delle imprese, come stabilito dalla direttiva 2009/101/CE o i registri fallimentari a norma del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 ) consenta all'amministrazione dello Stato membro di origine di recuperare informazioni e documenti da altri Stati membri. In tutti i casi in cui i dati personali sono trattati nell'ambito della presente direttiva, dovrebbero essere rispettate le norme in materia di tutela dei dati personali della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 29 [regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 ] e la legislazione nazionale.

(39)Un prestatore di servizi dovrebbe poter richiedere una carta elettronica europea dei servizi nello Stato membro d'origine e ottenere che tale domanda sia esaminata dallo Stato membro ospitante per quanto riguarda le condizioni applicabili alla prestazione di servizi tramite una succursale nel territorio di tale Stato membro ospitante prima che il richiedente sia tenuto a presentare domanda di registrazione della futura succursale nello Stato membro ospitante in questione. In questo modo il richiedente sarà certo delle condizioni settoriali applicabili e quindi di rispettarle in modo soddisfacente prima di investire tempo e risorse per ottenere la registrazione di una succursale nello Stato membro ospitante a norma del diritto societario di quest'ultimo. Allo stesso tempo il richiedente sarà tenuto a rispettare le norme nazionali sulla registrazione delle succursali nell'ambito del diritto societario per prestare servizi mediante una succursale in conformità del diritto dell'UE.

(40)Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe consentire la prestazione di servizi in tutto il territorio dello Stato membro ospitante. Una volta stabilito in uno Stato membro sotto forma di succursale, agenzia o ufficio, in linea di principio un prestatore di servizi non dovrebbe essere tenuto a richiedere un'altra carta elettronica per ampliare la prestazione di servizi già prevista dalla carta elettronica esistente a livello nazionale attraverso ulteriori succursali, agenzie o uffici, a seconda dei casi. Tuttavia, come previsto espressamente dalla direttiva 2006/123/CE, autorizzazioni per singoli succursali, agenzie o uffici possono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale. In tal caso i prestatori di servizi dovrebbero continuare a poter scegliere se ampliare le attività a livello nazionale ottenendo tali autorizzazioni conformemente alla legislazione nazionale o fare domanda per ulteriori carte elettroniche europee dei servizi, per ogni ulteriore succursale, agenzia o ufficio, secondo il caso.

(41)La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la ripartizione delle competenze regionali o locali in seno agli Stati membri, compresa l'autonomia regionale e locale. Ciò nonostante, la cooperazione amministrativa tra le diverse autorità nazionali entro termini rigorosi può risultare necessaria al fine di soddisfare gli obblighi previsti dalla direttiva. Al fine di aiutare gli Stati membri a rispettare i loro obblighi e tenuto conto della struttura decentrata di molti di essi, l'IMI potrebbe essere utilizzato anche come strumento per un efficace scambio di informazioni e la mutua assistenza tra le autorità competenti all'interno di un determinato Stato membro, fatte salve altre soluzioni messe in atto dagli Stati membri.

(42)Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere valida per un periodo indeterminato, fatti salvi, in relazione ai servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, gli effetti delle deroghe per casi individuali a norma della direttiva 2006/123/CE.

(43)Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe tuttavia essere sospesa dall'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata qualora al prestatore di servizi fosse proibito, in via temporanea, prestare i servizi in questione. La sospensione dovrebbe durare fino a quando il divieto è in vigore. Una carta elettronica europea dei servizi dovrebbe essere revocata dall'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata qualora le condizioni per il suo rilascio o per la sua validità, come prova di legittimità della fornitura di servizi nello Stato membro ospitante, non fossero più soddisfatte. Una decisione definitiva che stabilisce che un titolare della carta elettronica ha reso false dichiarazioni come prestatore di servizi e che, a norma del diritto nazionale dello Stato membro d'origine o ospitante, è considerato un lavoratore subordinato dovrebbe portare alla revoca della carta elettronica europea dei servizi in questione. Allo stesso modo, i casi di utilizzo di informazioni o documenti fraudolenti, inesatti o falsi nel contesto del rilascio di una carta elettronica europea dei servizi dovrebbero incidere sulla validità della carta elettronica.

(44)La cooperazione amministrativa tra le autorità degli Stati membri d'origine e ospitante dovrebbe garantire il rispetto delle condizioni di validità di una carta elettronica europea dei servizi precedentemente rilasciata. A ulteriore garanzia che la carta elettronica europea dei servizi non dia una falsa rappresentazione della situazione del suo titolare in un dato momento, il titolare e le autorità competenti dovrebbero essere tenute a informare l'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata dei cambiamenti della situazione del titolare che possono incidere sulla validità della carta elettronica.

(45)In ogni caso, prima di adottare la decisione di revocare o sospendere la carta elettronica, l'autorità competente di coordinamento dovrebbe consultare il titolare della carta elettronica e ogni decisione dovrebbe essere debitamente giustificata e poter essere impugnabile, in conformità del diritto nazionale applicabile dello Stato membro che l'ha rilasciata. Dovrebbero essere consentiti provvedimenti provvisori segnalanti una procedura in corso per la sospensione o la revoca di una carta elettronica europea dei servizi, che indichino un collegamento con le allerte attivate a norma della direttiva 2006/123/CE.

(46)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva in relazione agli aspetti tecnici del trattamento delle sospensioni, revoche e cancellazioni della carta elettronica europea dei servizi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(47)L'applicazione della presente direttiva dovrebbe essere monitorata e valutata al fine di determinarne l'impatto sui costi dell'ampliamento delle attività transfrontaliere, in particolare per quanto riguarda i prestatori di servizi, sulla percezione dei consumatori riguardo a tali operatori, soprattutto quelli in possesso di una carta elettronica europea dei servizi, e sulla concorrenza, sui prezzi e sulla qualità dei servizi. Gli effetti delle disposizioni contenute nella presente direttiva dovrebbero essere esaminati regolarmente, in particolare per valutare se sia opportuno introdurre una carta elettronica europea dei servizi per altre attività di servizi. Tale monitoraggio avverrà in cooperazione con gli Stati membri, le parti sociali e gli altri portatori di interessi.

(48)Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione della complessità e dell'incoerenza degli approcci impiegati per controllare determinati servizi negli Stati membri, ma, a motivo del maggiore coordinamento amministrativo nell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(49)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La presente direttiva, mediante l'istituzione di un quadro giuridico e operativo per la carta elettronica europea dei servizi e il coordinamento di alcuni requisiti relativi alla libertà di stabilimento e alla prestazione di servizi per determinati servizi, mira in particolare a promuovere il diritto di stabilimento e il diritto di prestare servizi in qualunque Stato membro, evitando ogni discriminazione in base alla nazionalità e garantendo procedure imparziali, eque e ragionevolmente rapide, a norma degli articoli 15, 21 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, garantendo nel contempo il pieno rispetto della protezione dei dati personali, in particolare in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 , della direttiva 95/46/CE [regolamento (UE) 2016/679], e tenendo in debita considerazione il rischio di abuso di diritto di cui, rispettivamente, agli articoli 8 e 54 di detta Carta,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I
Disposizioni generali

Articolo 1
Oggetto

La presente direttiva stabilisce il quadro giuridico e operativo per la carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento …… [regolamento ESC]……

Articolo 2
Campo di applicazione

1.La presente direttiva si applica ai servizi elencati nell'allegato.

2.La presente direttiva non riguarda le materie di cui all'articolo 1, paragrafi da 2 a 7, della direttiva 2006/123/CE.

Essa non si applica alle attività e ai settori di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/123/CE.

3.Se le disposizioni della presente direttiva sono in contrasto con disposizioni di altri atti dell'Unione che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad un'attività di servizi o del suo esercizio in settori specifici o per professioni specifiche, le disposizioni di questi altri atti dell'Unione prevalgono e si applicano a tali settori o professioni specifici.

La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti dei lavoratori, gli obblighi dei prestatori di servizi e i relativi controlli negli Stati membri di cui alle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1."Stato membro d'origine": lo Stato membro al quale un prestatore ha presentato la domanda di carta elettronica europea dei servizi;

2."Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale un prestatore intende prestare servizi avvalendosi della carta elettronica europea dei servizi;

3."requisito": un requisito quale definito all'articolo 4, punto 7), della direttiva 2006/123/CE;

4."autorità di coordinamento": un'autorità designata conformemente all'articolo 17 del regolamento .....[regolamento ESC]........;

5."autorità competente": fatto salvo l'articolo 16, paragrafo 5, terzo comma,

a) un'autorità competente quale definita all'articolo 4, punto 9), della direttiva 2006/123/CE;

b) un'autorità competente quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2005/36/CE;

c) qualsiasi autorità o organismo responsabile di un registro centrale, di commercio o delle imprese in uno Stato membro;

d) qualsiasi autorità fiscale di uno Stato membro;

6."appalto pubblico": contratto quale definito all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 32 ;

7."concorso di progettazione": un concorso di progettazione quale definito all'articolo 2, punto 21), della direttiva 2014/24/UE;

8."concessione": una concessione quale definita all'articolo 5, punto 1), della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 33 ;

9."regime di autorizzazione": un regime di autorizzazione quale definito all'articolo 4, punto 6), della direttiva 2006/123/CE;

10."servizio": un servizio quale definito all'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/123/CE;

11."prestatore": un prestatore quale definito all'articolo 4, punto 2), della direttiva 2006/123/CE;

12."Stato membro di stabilimento": uno Stato membro di stabilimento quale definito all'articolo 4, punto 4), della direttiva 2006/123/CE;

13."stabilimento": lo stabilimento quale definito all'articolo 4, punto 5), della direttiva 2006/123/CE;

14."regime di notifica": la procedura nell'ambito della quale un prestatore è tenuto a rivolgersi a un'autorità competente, fornendo informazioni o inoltrando documenti per l'accesso a un'attività di servizi o al suo esercizio, senza la necessità di una decisione formale o implicita da parte di tale autorità.

CAPO II
CARTA ELETTRONICA EUROPEA DEI SERVIZI

Articolo 4
La carta elettronica europea dei servizi come prova di stabilimento

Gli Stati membri accettano una carta elettronica europea dei servizi valida come prova che il titolare è stabilito nel territorio del suo Stato membro d'origine e ha diritto, in tale territorio, a prestare attività di servizi contemplate dalla carta elettronica.

Articolo 5
Effetti della carta elettronica europea dei servizi nello Stato membro ospitante

1.Uno Stato membro ospitante non può imporre un regime di autorizzazione preventiva, un regime di notifica preventiva o un requisito di stabilimento al titolare di una carta elettronica europea dei servizi precedentemente rilasciata per la prestazione transfrontaliera temporanea di servizi come condizione per la prestazione di servizi nel proprio territorio.

2.Uno Stato membro ospitante non può imporre un regime di autorizzazione preventiva o un regime di notifica preventiva al titolare di una carta elettronica europea dei servizi precedentemente rilasciata per lo stabilimento come condizione per lo stabilimento nel proprio territorio attraverso una succursale, un'agenzia o un ufficio situato nel proprio territorio.

3.Uno Stato membro ospitante si astiene dall'imporre ai titolari di una carta elettronica europea dei servizi precedentemente rilasciata requisiti diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, il cui rispetto è stato o si ritiene sia stato verificato a norma degli articoli da 11 a 13.

4.I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano:

i) i requisiti imposti ai prestatori nell'ambito di procedure di selezione dei candidati per i regimi di autorizzazione in numero limitato, conformemente al diritto dell'UE;

ii) i requisiti e gli altri obblighi, divieti, condizioni o limiti imposti ai prestatori nell'ambito di procedure di selezione dei candidati per la prestazione di servizi nell'ambito di un appalto pubblico, un concorso di progettazione o una concessione;

iii) i regimi di autorizzazione, i regimi di notifica o i requisiti relativi a condizioni specifiche relative al luogo in cui il servizio è prestato o al luogo in cui è stabilito il prestatore;

iv) i requisiti in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, come previsto dagli articoli 4 e 4 septies della direttiva 2005/36/CE;

v) gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE e all'articolo 2 della direttiva 89/666/CEE o gli obblighi, divieti, condizioni o limiti imposti dalle norme nazionali in materia di registrazione delle succursali di società registrate in un altro Stato membro ai sensi del diritto societario.

5.I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano gli obblighi di informazione imposti al titolare di una carta elettronica europea dei servizi o l'esecuzione di controlli, ispezioni o indagini da parte delle autorità competenti durante la prestazione del servizio, in conformità del diritto dell'UE.

Articolo 6
Uso delle informazioni contenute nella carta elettronica europea dei servizi

Nel contesto di procedure o formalità imposte al prestatore nel loro territorio e in conformità delle norme sulla protezione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE [regolamento (UE) 2016/679] e della legislazione nazionale, le autorità degli Stati membri non possono esigere che il titolare di una carta elettronica europea dei servizi fornisca informazioni già contenute nella carta elettronica europea dei servizi, compreso per:

i) l'aggiudicazione di un appalto pubblico, un concorso di progettazione o una concessione;

ii) la costituzione di filiali o la registrazione di succursali ai sensi del diritto societario;

iii) l'iscrizione a regimi di assicurazione sociale obbligatoria.

Articolo 7
Validità della carta elettronica europea dei servizi

1.Una carta elettronica europea dei servizi per la prestazione transfrontaliera temporanea di servizi oggetto di detta carta elettronica è valida in tutto il territorio dello Stato membro ospitante.

Una carta elettronica europea dei servizi per lo stabilimento è valida per quanto riguarda le attività di servizi contemplate da tale carta elettronica in tutto il territorio dello Stato membro ospitante tramite una succursale, un'agenzia o un ufficio o più succursali, agenzie o uffici situati nel territorio di tale Stato membro, salvo qualora un'autorizzazione per ogni ulteriore succursale, agenzia o ufficio sia giustificata a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2006/123/CE.

Ciò non pregiudica l'obbligo del titolare di una carta elettronica europea dei servizi di rispettare gli obblighi, i divieti, le condizioni o i limiti imposti dalle norme nazionali sulla registrazione di una succursale ai sensi del diritto societario al fine di fornire servizi tramite tale succursale.

2.Una carta elettronica europea dei servizi è valida per un periodo indeterminato, a meno che non venga sospesa, revocata o annullata, a norma degli articoli da 15 a 17.

Questa disposizione lascia impregiudicate le misure adottate a norma dell'articolo 18 della direttiva 2006/123/CE. 

Capo III
SISTEMA DELLA CARTA ELETTRONICA EUROPEA DEI SERVIZI

Articolo 8
Domanda di carta elettronica europea dei servizi

Gli Stati membri provvedono affinché i prestatori stabiliti nel territorio di uno Stato membro abbiano il diritto di presentare domanda di carta elettronica europea dei servizi all'autorità di coordinamento dello stesso Stato membro.

La domanda comprende le informazioni e i documenti giustificativi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento ...... [regolamento ESC].........

Articolo 9
Ammissibilità

1.I prestatori di attività di servizi per cui è stata introdotta una tessera professionale europea per la prestazione temporanea e occasionale di servizi, a norma della direttiva 2005/36/CE, non possono beneficiare di una carta elettronica europea dei servizi per la prestazione temporanea di servizi transfrontalieri.

2.I prestatori di attività di servizi per cui è stata introdotta una tessera professionale europea per lo stabilimento, a norma della direttiva 2005/36/CE, non possono beneficiare di una carta elettronica europea dei servizi per lo stabilimento. Detti prestatori possono beneficiare di una carta elettronica europea dei servizi per quanto riguarda i requisiti e le disposizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2005/36/CE.

Articolo 10
Diritto degli Stati membri di far valere motivi imperativi di interesse generale

Nel valutare le domande di carta elettronica europea dei servizi, gli Stati membri conservano la facoltà di far valere i motivi imperativi di interesse generale riconosciuti a norma della direttiva 2006/123/CE, in particolare dell'articolo 16, o di altri atti del diritto dell'Unione.

Articolo 11
Valutazione della domanda da parte dello Stato membro d'origine

1.Entro una settimana dal ricevimento di una domanda di carta elettronica europea dei servizi l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine:

a) esamina la domanda;

b) verifica la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite;

c) verifica se le carte elettroniche europee dei servizi rilasciate in relazione ad altri Stati membri d'origine allo stesso prestatore e per le stesse attività di servizi sono state revocate o annullate, o se l'annullamento è stato chiesto per consentire la sostituzione di tali carte elettroniche con la carta elettronica europea dei servizi cui si riferisce la domanda;

d) verifica il contenuto e la validità degli eventuali documenti di accompagnamento che dimostrano la conformità ai requisiti applicabili alla fornitura di servizi ai quali il richiedente è soggetto nello Stato membro d'origine;

e) chiede al richiedente di integrare la domanda, ove necessario;

f) compila il modulo di domanda con le informazioni ottenute a norma dell'articolo 14, paragrafo 2;

g) carica sulla piattaforma elettronica in cui è disponibile il modulo standard per la domanda l'eventuale documentazione necessaria ottenuta conformemente all'articolo 14, paragrafo 2.

Se l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine chiede al richiedente di integrare la domanda, il termine è sospeso fino alla trasmissione delle informazioni richieste.

2.L'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine, dopo il completamento dei compiti di cui al paragrafo 1, trasmette senza indugio la domanda all'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante, con informazione al richiedente.

3.Le decisioni e le azioni dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine, notificate al richiedente tramite la piattaforma elettronica in cui è disponibile il modulo standard per la domanda, oppure l'assenza di decisione o azione entro il termine sono impugnabili a norma della legislazione nazionale dello Stato membro di origine.

4.La Commissione adotta le norme tecniche per la gestione e il trattamento della domanda mediante atti di esecuzione. Dette norme comprendono termini per la scadenza della domanda a causa dell'inerzia del richiedente.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 12
Valutazione da parte dello Stato membro ospitante di una domanda di carta elettronica europea dei servizi per la prestazione temporanea di servizi transfrontalieri

1.Entro due settimane dal ricevimento della domanda l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante esamina la stessa e informa il richiedente e lo Stato membro d'origine di tutti i requisiti applicabili alle prestazioni transfrontaliere temporanee a norma della legislazione dello Stato membro ospitante, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Nel rispetto dei diritti degli Stati membri di cui all'articolo 10, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante può, entro il medesimo termine, decidere di sollevare obiezioni al rilascio della carta elettronica europea dei servizi da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine se dimostra che l'applicazione di un regime di autorizzazione preventiva, un regime di notifica preventiva o requisiti al richiedente è giustificata per uno dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/123/CE o è ammissibile in conformità di altri atti del diritto dell'Unione.

Lo Stato membro ospitante tiene debitamente conto in tale valutazione dei requisiti che il richiedente già soddisfa nello Stato membro d'origine. Ai fini di tale valutazione ed entro il termine sopra indicato, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante è autorizzata a chiedere i necessari chiarimenti o le necessarie informazioni supplementari non ancora contenuti nella domanda allo Stato membro d'origine o al richiedente. In tal caso il termine di cui al presente paragrafo è sospeso fino al momento in cui vengono forniti i necessari chiarimenti o le necessarie informazioni supplementari. La procedura per chiedere chiarimenti o informazioni supplementari sarà stabilita mediante gli atti delegati di cui al paragrafo 4.

Un'obiezione al rilascio di una carta elettronica europea dei servizi non può essere basata sulla non conformità a uno dei requisiti elencati all'articolo 5, paragrafo 5. La Commissione ha accesso, tramite l'IMI, alla decisione di obiezione da parte della autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante.

2.Tenuto conto dei diritti degli Stati membri di cui all'articolo 10, se l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante non reagisce entro il termine di cui al paragrafo 1, il termine è automaticamente prorogato di altre due settimane e la piattaforma elettronica in cui è stata presentata la domanda di carta elettronica europea dei servizi segnala all'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante che la mancata reazione implica che non c'è obiezione al rilascio della carta elettronica europea dei servizi al richiedente.

3.Se lo Stato membro ospitante non solleva obiezioni a norma del paragrafo 1, l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine rilascia la carta elettronica europea dei servizi senza indugio allo scadere del nuovo termine risultante dall'applicazione del paragrafo 2. In assenza di obiezioni a norma del paragrafo 1, secondo comma, e in mancanza di una decisione da parte dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine alla scadenza del nuovo termine risultante dall'applicazione del paragrafo 2, la carta elettronica europea dei servizi si considera rilasciata dallo Stato membro d'origine nei termini comunicati allo Stato membro ospitante conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.

Al ricevimento della decisione dello Stato membro ospitante di sollevare obiezioni a norma del paragrafo 1, lo Stato membro d'origine rifiuta senza indugio la domanda di carta elettronica europea dei servizi.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di specificare la procedura da seguire dall'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante per chiedere chiarimenti o informazioni supplementari allo Stato membro d'origine o al richiedente, e per modificare, se necessario, i termini di cui al paragrafo 1.

5.Le decisioni e le azioni dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine, notificate al richiedente tramite la piattaforma elettronica in cui è disponibile il modulo standard per la domanda, sono impugnabili a norma della legislazione nazionale dello Stato membro di origine.

La decisione dell'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante di sollevare obiezioni al rilascio della carta elettronica europea dei servizi, notificata al richiedente tramite la piattaforma elettronica in cui è disponibile il modulo standard per la domanda, è impugnabile a norma della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

6.La Commissione adotta le norme tecniche per la gestione e il trattamento della domanda a norma dei paragrafi 1 e 2 mediante atti di esecuzione. Dette norme comprendono termini per la scadenza della domanda a causa dell'inerzia del richiedente.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 13
Valutazione da parte dello Stato membro ospitante di una domanda di carta elettronica europea dei servizi per lo stabilimento

1.Nel contesto di una procedura per il rilascio di una carta elettronica europea dei servizi per lo stabilimento sotto forma di succursale, agenzia o ufficio, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante, entro quattro settimane dal ricevimento della domanda, individua quali eventuali regimi di autorizzazione preventiva o regimi di notifica preventiva di cui all'articolo 5, paragrafo 2, siano applicabili a tale stabilimento in conformità del diritto dell'UE. Se è stato individuato un tale regime di autorizzazione preventiva o di notifica preventiva, lo Stato membro ospitante determina altresì le condizioni che il richiedente è tenuto a rispettare, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 5. Lo Stato membro ospitante indica le ragioni per cui l'applicazione del regime di autorizzazione preventiva o del regime di notifica preventiva è necessaria e proporzionata per perseguire motivi imperativi di interesse generale.

Lo Stato membro informa immediatamente il richiedente e l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine del regime di autorizzazione preventiva o di notifica preventiva in questione, delle condizioni che il richiedente è tenuto a rispettare e della loro necessità e proporzionalità.

2.Tenuto conto dei diritti degli Stati membri di cui all'articolo 10, se l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante non reagisce entro il termine di cui al paragrafo 1, il termine è automaticamente prorogato di altre due settimane e la piattaforma elettronica in cui è stata presentata la domanda di carta elettronica europea dei servizi segnala all'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante che la mancata reazione implica che la carta elettronica europea dei servizi sarà rilasciata al richiedente.

3.Ricevuta la reazione dell'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante, il richiedente è autorizzato a fornire la prova del rispetto delle condizioni individuate dall'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante a norma del paragrafo 1.

Il richiedente descrive quali condizioni specifiche sono rispettate dalla precedente conformità a requisiti equivalenti nello Stato membro d'origine.

Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di coordinamento dello Stato membro di origine assista il richiedente nel dimostrare il rispetto delle condizioni dello Stato membro ospitante, conformemente all'articolo 14.

4.L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante valuta, entro una settimana dal ricevimento della prova del rispetto delle condizioni individuate a norma del paragrafo 1, se rilasciare la carta elettronica europea dei servizi o respingere la relativa domanda.

Se decide di rilasciare la carta elettronica europea dei servizi, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante provvede in tal senso senza indugio.

Altrimenti l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante può informare il richiedente e l'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine della propria intenzione di respingere la domanda, nel qual caso il richiedente dispone di una settimana per presentare le proprie osservazioni.

Dopo aver ricevuto le osservazioni del richiedente o, in mancanza di osservazioni, alla scadenza del termine per presentare dette osservazioni, l'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante decide, entro una settimana, se rilasciare la carta elettronica europea dei servizi o respingere la relativa domanda.

5.L'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante è autorizzata a chiedere i necessari chiarimenti o le necessarie informazioni supplementari non ancora contenuti nella domanda allo Stato membro d'origine o al richiedente. In tal caso i termini di cui ai paragrafi 1 e 4 sono sospesi fino al momento in cui vengono forniti i necessari chiarimenti o le necessarie informazioni supplementari.

I chiarimenti e le informazioni supplementari sono richieste in conformità della procedura stabilita a norma del paragrafo 7.

6.Nel caso in cui lo Stato membro ospitante, allo scadere dei termini di reazione di cui ai paragrafi 2 e 4, non richieda la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 o non adotti la decisione di rilasciare la carta elettronica europea dei servizi a norma del paragrafo 4, la carta elettronica europea dei servizi si considera rilasciata dallo Stato membro ospitante nei termini comunicati allo stesso conformemente all'articolo 11, paragrafo 2.

7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di specificare la procedura da seguire dall'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante per chiedere chiarimenti o informazioni supplementari allo Stato membro d'origine di cui al paragrafo 5, e per modificare, se necessario, i termini di cui ai paragrafi 1 e 4.

8.Le decisioni e le azioni dell'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine, notificate al richiedente tramite la piattaforma elettronica in cui è disponibile il modulo standard per la domanda, sono impugnabili a norma della legislazione nazionale dello Stato membro di origine.

Le decisioni dell'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante di richiedere la conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 e la sua decisione in merito al rilascio della carta elettronica europea dei servizi, notificate al richiedente tramite la piattaforma elettronica in cui è disponibile il modulo standard per la domanda, sono impugnabili a norma della legislazione nazionale dello Stato membro ospitante.

9.Gli Stati membri non esigono una richiesta di registrazione per una succursale ai sensi del diritto societario come presupposto per valutare una domanda di carta elettronica europea dei servizi europei per lo stabilimento.

Ciò non pregiudica l'obbligo del titolare di una carta elettronica europea dei servizi di rispettare gli obblighi, i divieti, le condizioni o i limiti nazionali riguardanti la registrazione di una succursale ai sensi del diritto societario al fine di fornire servizi tramite tale succursale in conformità del diritto dell'UE.

10.La Commissione adotta le norme tecniche per la gestione e il trattamento della domanda a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 mediante atti di esecuzione. Dette norme comprendono termini per la scadenza della domanda a causa dell'inerzia del richiedente.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2.

Articolo 14
Principio "una tantum" nello Stato membro d'origine

1.L'autorità di coordinamento dello Stato membro d'origine non esige che i prestatori forniscano informazioni e documenti già a sua disposizione a norma del paragrafo 2 del presente articolo o dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento... [regolamento ESC]... quando presentano domanda di carta elettronica europea dei servizi o per dimostrare la conformità, nel contesto di una carta elettronica europea dei servizi per lo stabilimento, a condizioni individuate dall'autorità di coordinamento dello Stato membro ospitante conformemente all'articolo 13, paragrafo 1.

2.L'autorità di coordinamento dello Stato membro di origine ottiene le informazioni e i documenti necessari per le finalità di cui al paragrafo 1 a disposizione di altre autorità dello Stato membro d'origine o che provengono da tali autorità, conformemente alle norme sulla protezione dei dati personali previste dalla direttiva 95/46/CE, dal regolamento (UE) 2016/679 e dalla legislazione nazionale.

Articolo 15
Sospensione e revoca della carta elettronica europea dei servizi per quanto concerne lo Stato membro ospitante

1.Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità di coordinamento che ha rilasciato una carta elettronica europea dei servizi ne sospenda la validità o la revochi in caso, rispettivamente, di una decisione, conformemente al diritto dell'UE, che determina un divieto temporaneo o permanente di prestazione delle attività di servizi in questione da parte del titolare della carta elettronica europea dei servizi nello Stato membro ospitante.

2.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di coordinamento che hanno rilasciato una carta elettronica europea dei servizi la revochino nel caso in cui il titolare della carta:

i) nel contesto della procedura di rilascio della carta elettronica abbia usato informazioni o documenti di cui è stata accertata la fraudolenza, l'inesattezza o la falsificazione con una decisione definitiva dello Stato membro d'origine o ospitante, non impugnabile in base al diritto nazionale applicabile;

34 ii) sia oggetto di una decisione definitiva, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2014/67/CE, non impugnabile in base al diritto nazionale, dello Stato membro ospitante secondo cui il titolare di una carta elettronica europea dei servizi è un lavoratore subordinato e non un lavoratore autonomo, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

iii) non soddisfi una o più delle condizioni applicabili alla prestazione transfrontaliera temporanea come prescritto dall'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, il cui rispetto, a norma del diritto nazionale dello Stato membro ospitante, è indispensabile per proseguire legittimamente la prestazione dei servizi in questione nel suo territorio;

iv) non soddisfi una o più condizioni imposte nel contesto di un regime di autorizzazione preventiva o notifica preventiva applicabile per lo stabilimento, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, primo comma, il cui rispetto, a norma del diritto nazionale dello Stato membro ospitante, è indispensabile per proseguire la prestazione legittima dei servizi in questione nel suo territorio.

Articolo 16
Sospensione e revoca di tutte le carte elettroniche europee dei servizi di un prestatore di servizi per una determinata attività di servizi

1.Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di una decisione conforme al diritto dell'Unione che determini un divieto temporaneo o permanente di prestazione di attività di servizi da parte del titolare della carta elettronica europea dei servizi nello Stato membro d'origine, le autorità di coordinamento che hanno rilasciato una carta elettronica europea dei servizi sospendano la validità o revochino, rispettivamente, tutte le carte elettroniche europee dei servizi rilasciate allo stesso prestatore e per le stesse attività di servizi in questione.

2.Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di una decisione che determini un divieto temporaneo o permanente di prestazione delle attività di servizi da parte del titolare della carta europea dei servizi nello Stato membro ospitante, le autorità di coordinamento che hanno rilasciato una carta europea dei servizi sospendano la validità o revochino, rispettivamente, tutte le carte europee dei servizi rilasciate allo stesso prestatore e per le stesse attività di servizi nella misura in cui il diritto nazionale dello Stato membro d'origine determina, in conformità del diritto dell'Unione, la sospensione o la cessazione delle attività di servizi nel proprio territorio a causa, rispettivamente, del divieto temporaneo o permanente in questione nello Stato membro ospitante.

3.Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di coordinamento che hanno rilasciato una carta elettronica europea dei servizi europei revochino tutte le carte elettroniche rilasciate allo stesso prestatore e per le stesse attività di servizi nel caso in cui il prestatore:

i) cessi in modo permanente di prestare i servizi in questione nello Stato membro d'origine;

ii) sia liquidato e sciolto;

iii) trasferisca da uno Stato membro ad un altro Stato membro il proprio principale centro di attività pertinente per il rilascio delle carte elettroniche in questione;

iv) trasferisca in un paese terzo il proprio principale centro di attività pertinente per il rilascio delle carte elettroniche in questione;

v) sia oggetto di una decisione definitiva, non impugnabile a norma del diritto nazionale, dello Stato membro d'origine secondo cui il titolare di una carta elettronica europea dei servizi è un lavoratore subordinato e non un lavoratore autonomo;

vi) non sia più stabilito nello Stato membro d'origine per qualsiasi altra ragione. 

Articolo 17
Procedura per la sospensione, la revoca, l'aggiornamento e l'annullamento delle carte elettroniche europee dei servizi

1.Se individua un motivo verificatosi nel suo territorio per far scattare la sospensione o la revoca di una carta elettronica europea dei servizi, a norma degli articoli 15 o 16, uno Stato membro comunica, tramite l'IMI, al titolare della carta elettronica europea dei servizi il motivo in questione e gli offre la possibilità di essere ascoltato.

Questa disposizione lascia impregiudicata l'allerta di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/123/CE.

2.Uno Stato membro, una volta che ha concluso che è necessario sospendere o revocare una carta elettronica europea dei servizi, provvede in tal senso senza indugio se la sua autorità di coordinamento è l'autorità che ha rilasciato la carta elettronica in questione, o comunica senza indugio all'autorità di coordinamento che ha rilasciato la carta la propria conclusione circa la necessità di sospendere o revocare la carta elettronica europea dei servizi in questione.

L'autorità di coordinamento che ha rilasciato la carta e che riceve da un altro Stato membro la comunicazione di una conclusione sulla necessità di sospendere o revocare la carta elettronica europea dei servizi sospende o revoca immediatamente la carta elettronica europea dei servizi in questione, a seconda del caso.

Gli Stati membri provvedono affinché, non appena le condizioni che hanno portato alla sospensione di una carta elettronica europea dei servizi non sono più valide, l'autorità di coordinamento che ha rilasciato la carta riattivi immediatamente la carta elettronica europea dei servizi sospesa.

3.Una decisione di sospendere o revocare una carta elettronica europea dei servizi, notificata al richiedente tramite la piattaforma elettronica in cui è disponibile il modulo standard per la domanda, è debitamente motivata e impugnabile a norma della legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

La mancanza di una decisione di riattivare una carta elettronica europea dei servizi sospesa conformemente al paragrafo 2, ultimo comma, è impugnabile a norma della legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

Il presente paragrafo lascia impregiudicato il paragrafo 2, secondo comma.

4.Gli Stati membri impongono al titolare di una carta elettronica europea dei servizi di informare l'autorità di coordinamento che ha rilasciato la sua carta elettronica europea dei servizi a proposito:

a) delle decisioni di limitare o vietare, anche temporaneamente, nello Stato membro d'origine o ospitante la prestazione da parte del titolare della carta elettronica europea dei servizi di attività di servizi contemplate da detta carta;

b) della cessazione definitiva di attività contemplate dalla carta elettronica europea dei servizi nel territorio dello Stato membro d'origine;

c) della liquidazione e dello scioglimento del titolare della carta elettronica europea dei servizi o del trasferimento del suo principale centro di attività all'interno del territorio dell'Unione europea o in un paese terzo;

d) delle decisioni definitive non impugnabili a norma del diritto nazionale dello Stato membro d'origine o, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2014/67/CE, dello Stato membro ospitante secondo cui il titolare di una carta elettronica europea dei servizi è un lavoratore subordinato e non un lavoratore autonomo;

e) di eventuali cambiamenti significativi riguardanti i requisiti ai quali il titolare della carta elettronica è soggetto nel suo Stato membro d'origine, nella misura in cui le informazioni sul rispetto di tali requisiti sono state comunicate allo Stato membro ospitante assieme alla domanda di carta elettronica;

f) di cambiamenti della situazione di fatto o di altri elementi di informazioni riguardanti il titolare di una carta elettronica europea dei servizi che trovano riscontro nel contenuto di quest'ultima.

5.Le autorità di coordinamento si scambiano informazioni di propria iniziativa e forniscono assistenza ad altre autorità di coordinamento in relazione a eventi di cui sono venute a conoscenza e che possono determinare la sospensione o la revoca della carta elettronica europea dei servizi in questione o la necessità di aggiornarne i contenuti.

Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti informino l'autorità di coordinamento designata in conformità dell'articolo 17 del regolamento... [regolamento ESC] ... degli eventi di cui al paragrafo 4 di cui sono venute a conoscenza.

In relazione al paragrafo 4, lettera d), il presente paragrafo si applica anche alle autorità competenti quali definite all'articolo 2, lettera a), della direttiva 2014/67/UE.

Il presente paragrafo non pregiudica l'articolo 2 della direttiva 2009/101/CE e l'articolo 2 della direttiva 89/666/CEE.

6.Il titolare di una carta elettronica europea dei servizi può chiedere in qualsiasi momento l'annullamento della sua carta elettronica europea dei servizi precedentemente rilasciata all'autorità di coordinamento che l'ha rilasciata.

7.La Commissione adotta norme tecniche per il trattamento delle sospensioni, delle revoche, degli aggiornamenti e degli annullamenti delle carte elettroniche europee dei servizi mediante atti di esecuzione, comprese le disposizioni sull'introduzione e il ritiro di segnalazioni di eventuali sospensioni o revoche, sull'interconnessione tra tali procedure e il meccanismo di allerta di cui all'articolo 32 della direttiva 2006/123/CE, e sull'interconnessione tra una carta elettronica europea dei servizi valida e la procedura per le deroghe per casi individuali a norma dell'articolo 18 della direttiva 2006/123/CE.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2. 

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18
Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [...]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di 5 anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 19
Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 40, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 20
Monitoraggio dell'attuazione

La Commissione, con gli Stati membri, le parti sociali e altri portatori di interessi, istituirà modalità di monitoraggio volte a monitorare e valutare l'attuazione e gli effetti della presente direttiva, in particolare gli effetti sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi negli Stati membri per le attività di servizi contemplate, in particolare riducendo i costi per i prestatori, migliorando la trasparenza sui prestatori che si espandono oltre confine e aumentando la concorrenza, e in che modo essa incide sui prezzi e sulla qualità dei servizi interessati, tenendo conto di pertinenti indicatori.

Articolo 21
Clausola di riesame

Entro [24 mesi dopo la data di recepimento della presente direttiva] la Commissione effettua una valutazione dell'opportunità di ulteriori misure per coordinare le disposizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi per cui è stata introdotta una carta elettronica europea dei servizi.

Entro 36 mesi dalla data di recepimento della presente direttiva e in seguito almeno ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui suoi risultati. La relazione esamina la necessità di adattare le procedure di rilascio, aggiornamento, sospensione o revoca di una carta elettronica europea dei servizi tenendo conto dei più recenti sviluppi nel campo dell'e-government ed è inclusa nella relazione di valutazione dei risultati globali del regolamento... [regolamento ESC] ... conformemente all'articolo 19 di tale regolamento.

Articolo 22
Recepimento

1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da [due anni dall'entrata in vigore del regolamento... [regolamento ESC].........].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 23
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 24
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Commissione europea, "Update of the study on the economic impact of the Services Directive", 2015.
(2) Conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2016.
(3) Comunicazione della Commissione "Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e per le imprese" del 28 ottobre 2015.
(4) Compresi nove seminari organizzati dalla Commissione con i prestatori di servizi delle regioni transfrontaliere.
(5) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Valutazione d'impatto che accompagna la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi", 2017.
(6) Tali settori costituiscono, insieme, circa il 20% del PIL e dell'occupazione dell'UE (Eurostat).
(7) Piano d'azione dell'UE per l'eGovernment 2016-2020 "Accelerare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione", COM(2016)179.
(8) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione ("regolamento IMI") (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 200 del 26.7.2016, pag. 1).
(10) Conclusioni del Consiglio sulla strategia per il mercato unico dei beni e dei servizi, 29 febbraio 2016 .
(11) Conclusioni del Consiglio europeo, 28 giugno 2016 .
(12) Risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 2016 sulla strategia per il mercato unico .
(13) Le principali raccomandazioni del comitato nel suo parere iniziale sulla valutazione d'impatto erano di rafforzare la definizione del problema, rivedere la concezione e l'articolazione delle diverse opzioni e fornire maggiori informazioni sui possibili costi a carico degli Stati membri e sulle opinioni dei portatori di interessi.
(14) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/ia_carried_out/cia_2016_en.htm .
(15) GU C del , pag. .
(16) GU C del , pag. .
(17) Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
(18) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
(19)

   Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).

(20) Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 159 del 28.5.2014, pag. 11).
(21) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
(22) Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 258 dell'1.10.2009, pag. 11).
(23) Direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato (GU L 395 del 30.12.1989, pag. 36).
(24) Direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI") (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 132).
(25) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(26) Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L 326 dell'11.12.2015, pag. 1).
(27) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(28) Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2016, pag. 19).
(29) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
(30) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(31)

   Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(32) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(33) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(34)

   Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1).


Bruxelles, 10.1.2017

COM(2016) 823 final

ALLEGATO

della

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al quadro giuridico e operativo della carta elettronica europea dei servizi introdotta dal regolamento ... [Regolamento ESC]

{SWD(2016) 437 final}
{SWD(2016) 438 final}


ALLEGATO
Servizi cui si applica la presente direttiva

Le attività di servizi elencate nella classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev.2):

Sezione F    Costruzioni

Divisione 41 Costruzione di edifici

Gruppo 41.1    Sviluppo di progetti immobiliari

Gruppo 41.2    Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Divisione 42 Ingegneria civile

Gruppo 42.1    Costruzione di strade e ferrovie

Gruppo 42.2    Costruzione di infrastrutture

Gruppo 42.9    Costruzione di altre opere di ingegneria civile

Divisione 43 Lavori specializzati di costruzione

Gruppo 43.1    Demolizione e preparazione del cantiere edile

Gruppo 43.2    Impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzione e installazione ad esclusione di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione da parte di persone fisiche di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra elencati nel regolamento (UE) n. 517/2014, articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d)

Gruppo 43.3    Completamento e finitura di edifici

Gruppo 43.9    Altri lavori specializzati di costruzione

Sezione J    Informazione e comunicazione    

Divisione 62 Programmazione, consulenza informatica e attività connesse

Gruppo 62.0    Programmazione, consulenza informatica e attività connesse

Divisione 63    Attività dei servizi d'informazione, ad esclusione dei servizi fiduciari quali definiti nel regolamento (UE) n. 910/2014, articolo 3, paragrafo 16

Gruppo 63.1    Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web

Gruppo 63.9    Altre attività dei servizi d'informazione

Sezione M    Attività professionali, scientifiche e tecniche

Divisione 69 Attività legali e contabilità

Gruppo 69.1    Attività legali, ad esclusione dei servizi giuridici di cui alla direttiva 77/249/CEE del Consiglio e alla direttiva 98/5/CE, nonché dei servizi forniti da notai e ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione

Gruppo 69.2    Contabilità, controllo e revisione contabile; consulenza in materia fiscale, ad esclusione della revisione legale dei conti come definita nella direttiva 2006/43/CE, articolo 2, paragrafo 1

Divisione 70 Attività di sedi centrali; consulenza gestionale

Gruppo 70.1    Attività di sedi centrali

Gruppo 70.2    Attività di consulenza gestionale

Divisione 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche

Gruppo 71.1    Attività degli studi di architettura, ingegneria e altri studi tecnici

Divisione 72 Ricerca scientifica e sviluppo

Gruppo 72.1    Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria

Gruppo 72.2    Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche

Divisione 73 Pubblicità e ricerche di mercato

Gruppo 73.1    Pubblicità

Gruppo 73.2    Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

Divisione 74 Altre attività professionali, scientifiche e tecniche

Gruppo 74.1    Attività di design specializzate

Gruppo 74.2    Attività fotografiche

Gruppo 74.3    Traduzione e interpretariato

Gruppo 74.9    Altre attività professionali, scientifiche e tecniche n.c.a.

Sezione N    Attività amministrative e di servizi di supporto

Divisione 77 Attività di noleggio e leasing

Gruppo 77.1    Noleggio e leasing di autoveicoli

Gruppo 77.3    Noleggio e leasing di altre macchine, attrezzature e beni materiali

Gruppo 77.4    Leasing di prodotti di proprietà intellettuale e simili, ad eccezione delle opere soggette a diritto d'autore

Divisione 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

Gruppo 78.1    Attività di agenzie di collocamento

Gruppo 78.3    Altre attività di fornitura di risorse umane

Divisione 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività correlate

Gruppo 79.1    Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator

Gruppo 79.9    Altri servizi di prenotazione e attività connesse

Divisione 80 Servizi di investigazione e vigilanza

Gruppo 80.2    Attività dei servizi connessi ai sistemi di vigilanza

Gruppo 80.3    Servizi investigativi

Divisione 81 Attività di servizi per edifici e per paesaggio

Gruppo 81.1    Servizi di assistenza integrata agli edifici

Gruppo 81.2    Attività di pulizia

Gruppo 81.3    Attività di sistemazione del paesaggio

Divisione 82 Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese

Gruppo 82.1    Attività amministrative e di supporto per le funzioni d'ufficio

Gruppo 82.2    Attività dei call center

Gruppo 82.3    Organizzazione di convegni e fiere

Gruppo 82.9    Servizi di supporto alle imprese n.c.a.