Bruxelles, 30.11.2016

COM(2016) 759 final

2016/0375(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla governance dell’Unione dell’energia

che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE,
la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 394 final}
{SWD(2016) 395 final}
{SWD(2016) 396 final}
{SWD(2016) 397 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Un’Unione dell’energia resiliente, con un’ambiziosa politica climatica e una radicale trasformazione del nostro sistema energetico può essere realizzata solo attraverso una combinazione di azioni coordinate - legislative e di altro genere - a livello dell’UE e nazionale. A tal fine, l’Unione dell’energia ha bisogno di una governance forte affinché le politiche e le misure a vari livelli siano coerenti, complementari e sufficientemente ambiziose. L’obiettivo principale di questa iniziativa è definire la necessaria base giuridica per questo processo, in previsione della realizzazione dell’Unione dell’energia, da integrare con misure e azioni non legislative affinché la governance possa avere successo.

In linea con il forte impegno della Commissione per una migliore regolamentazione, la proposta comporterà una notevole riduzione dell’onere amministrativo per gli Stati membri, la Commissione e le altre istituzioni dell’UE. Gli attuali obblighi di pianificazione e comunicazione (sia per la Commissione che per gli Stati membri) nei settori dell’energia e del clima offrono vantaggi in termini di informazioni dettagliate su specifici ambiti d’intervento e favoriscono l’attuazione della normativa settoriale. Tuttavia, tali obblighi sono contenuti in un’ampia gamma di atti normativi distinti adottati in momenti diversi, il che ha dato luogo a ridondanza, incoerenza e sovrapposizioni, come pure alla mancata integrazione tra le politiche energetiche e quelle per il clima. Inoltre, alcuni degli attuali obblighi sono stati definiti in considerazione del conseguimento dei corrispondenti obiettivi fissati per il 2020 e pertanto non si prestano a favorire la realizzazione del quadro 2030 per l’energia e il clima, né sono sincronizzati con gli obblighi in materia di pianificazione e comunicazione previsti dall’accordo di Parigi 1 .

La presente proposta intende riunire gli obblighi esistenti in materia di pianificazione e comunicazione presenti nei principali atti normativi dell’UE sull’energia, il clima e altri ambiti d’intervento relativi all’Unione dell’energia, semplificandoli significativamente. Essa mira a ridurre, allineare e aggiornare tali obblighi e a rimuovere i doppioni esistenti. In totale, la proposta prevede l’integrazione, la razionalizzazione o l’abrogazione di oltre 50 obblighi in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio presenti nell’acquis relativo all’energia e al clima (integrazione di 31 obblighi e soppressione di 23 obblighi). La razionalizzazione del processo di governance politica che coinvolge la Commissione e gli Stati membri, in stretta collaborazione con le altre istituzioni dell’UE, consentirà di allineare la frequenza e la tempistica degli obblighi, migliorare notevolmente la trasparenza e la cooperazione e apportare pertanto ulteriori benefici in termini di riduzione dell’onere amministrativo.

Nelle sue conclusioni del 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha concordato il quadro 2030 per l’energia e il clima 2 , basato su una proposta della Commissione 3 , e ha richiesto lo sviluppo di una governance affidabile e trasparente, senza oneri amministrativi superflui, per contribuire al conseguimento degli obiettivi dell’UE in materia di politica energetica, e con la flessibilità necessaria per gli Stati membri e il pieno rispetto della loro libertà di determinare il mix energetico a cui ricorrere. Nelle conclusioni è stato sottolineato che tale governance dovrebbe basarsi sugli elementi portanti esistenti, come i programmi nazionali per il clima, i piani nazionali per le rinnovabili e l’efficienza energetica e la necessità di razionalizzare e riunire filoni di pianificazione e comunicazione separati.

La strategia per l’Unione dell’energia, del 25 febbraio 2015, ha ampliato l’ambito della governance al di là del quadro 2030 per l’energia e il clima, estendendolo a tutte e cinque le dimensioni dell’Unione dell’energia (sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; mercato interno dell’energia; contenimento della domanda; decarbonizzazione, anche attraverso l’energia rinnovabile; ricerca, innovazione e competitività).

La relazione sullo stato dell’Unione dell’energia del 18 novembre 2015 e gli orientamenti forniti dalla Commissione agli Stati membri sui piani nazionali per l’energia e il clima ad essa allegati hanno fornito ulteriori dettagli e precisato che la governance dovrebbe essere ancorata nella legislazione.

Le conclusioni del Consiglio “Energia” del 26 novembre 2015 hanno riconosciuto che la governance sarà uno strumento essenziale per la realizzazione efficace ed efficiente dell’Unione dell’energia. Parallelamente, si svolgono periodicamente discussioni tra la Commissione e gli Stati membri nell’ambito del gruppo di lavoro tecnico sui piani nazionali per l’energia e il clima.

La risoluzione del Parlamento europeo “Verso un’Unione europea dell’energia” del 15 dicembre 2015 ha chiesto una governance dell’Unione per l’energia ambiziosa, affidabile, trasparente, democratica, pienamente inclusiva per quanto riguarda la partecipazione del Parlamento europeo e in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi in tema di clima ed energia fissati per il 2030.

Sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, la presente proposta è volta a istituire un quadro normativo per la governance dell’Unione dell’energia con due pilastri: in primo luogo, la semplificazione e l’integrazione degli obblighi esistenti in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nei settori dell’energia e del clima per rispecchiare i principi di una migliore regolamentazione; in secondo luogo, la definizione di un solido processo politico tra gli Stati membri e la Commissione, con il pieno coinvolgimento delle altre istituzioni dell’UE in previsione del conseguimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare gli obiettivi fissati per il 2030 in materia di energia e clima.

Il 5 ottobre 2016 l’Unione europea ha ratificato l’accordo di Parigi, entrato in vigore il 4 novembre 2016. Il regolamento proposto contribuisce all’attuazione dell’accordo di Parigi, compreso il relativo ciclo di revisione quinquennale, e garantisce che gli obblighi di monitoraggio, comunicazione e verifica previsti dalla convenzione UNFCCC e dall’accordo di Parigi siano integrati armoniosamente nella governance dell’Unione dell’energia.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

In base all’esito di un vaglio di adeguatezza dell’acquis sull’energia e delle parti pertinenti dell’acquis sul clima, il regolamento proposto lascia inalterati, abroga o modifica gli obblighi di pianificazione e comunicazione in capo agli Stati membri e gli obblighi di monitoraggio in capo alla Commissione attualmente presenti nella normativa settoriale. La proposta è stata elaborata parallelamente al riesame da parte della Commissione della direttiva sull’efficienza energetica, della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, della direttiva sull’energia rinnovabile e dei vari atti legislativi oggetto dell’iniziativa sull’assetto del mercato, al fine di garantire la piena coerenza tra queste iniziative. È stata garantita la coerenza anche con altri atti normativi dell’UE nei settori del clima e dell’energia.

Inoltre, la proposta integra pienamente il regolamento sul meccanismo di monitoraggio del clima (MMR) per garantire l’integrazione dei settori dell’energia e del clima. La proposta, in generale, mantiene l’approccio delle disposizioni vigenti in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio contenute nell’MMR, risultato di un precedente esercizio di razionalizzazione nel settore del clima. Essa tuttavia armonizza le disposizioni vigenti dell’MMR con la legislazione nel settore dell’energia e aggiorna le disposizioni vigenti per renderle adatte al monitoraggio dell’attuazione dei regolamenti proposti sulla condivisione degli sforzi e in materia di uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF) e al rispetto degli impegni assunti dall’UE nel quadro dell’accordo di Parigi. Poiché la proposta riguarda una serie di settori, si è deciso di non proporre una rifusione dell’MMR. La Commissione tuttavia annette grande importanza al mantenimento di tutti i contenuti dell’MMR per i quali non sono proposte modifiche nella presente proposta.

Coerenza con le altre normative dell’Unione

L’iniziativa si ricollega anche ad altri ambiti d’intervento quali trasporti, ambiente, industria, economia, ricerca e concorrenza. Per quanto riguarda, tuttavia, la razionalizzazione e l’integrazione della pianificazione e della comunicazione, va rilevato che questa iniziativa è incentrata sui settori dell’energia e del clima, incorporando allo stesso tempo alcuni filoni specifici di pianificazione e comunicazione in altri settori. Ciò è necessario per assicurare un processo gestibile incentrato sui principali obiettivi dell’Unione dell’energia.

L’assetto delle raccomandazioni della Commissione agli Stati membri definito nel regolamento proposto è complementare e coerente rispetto alle raccomandazioni formulate nel contesto del semestre europeo, che si concentra sulle questioni inerenti alle riforme macroeconomiche e strutturali (raramente correlate all’energia o al clima), mentre la governance riguarda questioni specifiche relative all’energia e al clima. Fra queste ultime, le questioni che hanno pertinenza ai fini delle riforme macroeconomiche o strutturali dovrebbero in ogni caso rientrare nel semestre europeo.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Le basi giuridiche di tutte le disposizioni del regolamento sono gli articoli 191, 192 e 194 del TFUE.

Il regolamento proposto persegue un obiettivo legittimo che rientra nel disposto di detti articoli. La procedura legislativa ordinaria si applica in generale per l’adozione di misure a norma dell’articolo 192, paragrafo 1, e dell’articolo 194, paragrafo 2, del TFUE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La necessità di rispettare il principio di sussidiarietà è una delle considerazioni fondamentali su cui poggia la governance, incentrata su un approccio che prevede che gli Stati membri stabiliscano autonomamente i piani nazionali e gli obiettivi e le misure ivi elencati.

Necessità dell’intervento dell’UE

Poiché diversi elementi della strategia dell’Unione dell’energia si riferiscono a obiettivi fissati a livello di UE, è necessaria per conseguirli un’azione a livello dell’Unione, così come è necessario garantire la coerenza delle politiche in materia di energia e clima all’interno dell’UE e tra i suoi Stati membri, pur mantenendo la flessibilità per questi ultimi. Inoltre, la maggior parte delle sfide dell’Unione nel settore dell’energia non possono essere affrontate mediante azioni nazionali non coordinate. Lo stesso vale per il cambiamento climatico, che per sua natura ha carattere transfrontaliero e non può essere risolto agendo solo a livello locale o nazionale e nemmeno con il solo intervento dell’UE.

In aggiunta, a causa della rilevanza transfrontaliera di ciascuna dimensione dell’Unione dell’energia, l’azione dell’UE è necessaria per promuovere ulteriormente una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri. Nessuna delle dimensioni dell’Unione dell’energia può essere attuata in modo efficace in assenza di una governance dell’UE che inglobi gli Stati membri e la Commissione per promuovere la cooperazione regionale nelle politiche per l’energia e il clima. L’azione a livello di UE è necessaria anche per preparare la piena partecipazione dell’UE ai processi di verifica previsti dall’accordo di Parigi.

Infine, l’azione dell’UE è necessaria per razionalizzare gli attuali obblighi in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio; poiché sono stabiliti nella legislazione dell’UE, tali obblighi possono essere modificati e/o abrogati solo mediante una proposta legislativa a livello di UE.

Valore aggiunto dell’UE

La definizione di una solida governance dell’Unione dell’energia contribuirà a far sì che l’UE e i suoi Stati membri conseguano collettivamente gli obiettivi concordati, compresi gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e clima, e trovino soluzioni coordinate e comuni alle sfide comuni in modo efficace e accessibile. Ciò è indispensabile in considerazione della considerevole necessità di investimenti nel settore dell’energia nei prossimi decenni.

Gli Stati membri beneficeranno di un quadro di pianificazione e comunicazione razionalizzato e semplificato per le relative politiche in materia di energia e clima. Procedure amministrative più efficienti e coerenti sia all’interno delle autorità nazionali sia tra gli Stati membri consentiranno uno sviluppo e un’attuazione più efficienti di tali politiche. Il settore privato troverà in quadri normativi nazionali più trasparenti una base per le decisioni di investimento nei settori dell’energia e del clima; e i cittadini saranno avvantaggiati da una migliore informazione sull’attuazione dell’Unione dell’energia e delle relative politiche.

Proporzionalità

La proposta di governance ancorata nella legislazione (anziché un approccio non legislativo) è necessaria per far sì che tutti gli Stati membri contribuiscano al processo e al conseguimento degli obiettivi e delle finalità comuni in modo comparabile, per migliorare la stabilità normativa e la certezza per gli investitori e garantire un monitoraggio comune tra gli Stati membri e l’Unione.

L’approccio alla pianificazione e alla comunicazione nazionali si basa sul vaglio di adeguatezza (si veda di seguito), che aveva come obiettivo principale la valutazione della proporzionalità dell’approccio attuale e, se del caso, il miglioramento dell’aderenza al principio.

L’approccio al processo iterativo tra gli Stati membri e la Commissione è basato su raccomandazioni della Commissione, piuttosto che, ad esempio, su decisioni della Commissione, per garantire la proporzionalità e il pieno rispetto dei diritti dello Stato membro, a norma dell’articolo 194 del TFUE.

Scelta dell’atto giuridico

È necessario un regolamento anziché una direttiva per garantire l’applicabilità diretta delle disposizioni e assicurare in tal modo la comparabilità dei piani e delle relazioni nazionali sull’energia e il clima. L’applicabilità diretta presenta l’ulteriore vantaggio di consentire l’attuazione dei piani ben prima del 2021.

Inoltre, molte disposizioni del regolamento non sono rivolte agli Stati membri e quindi non potevano essere attuate mediante il recepimento a livello nazionale (ad esempio, gli obblighi per la Commissione, il processo relativo alle raccomandazioni della Commissione, l’Agenzia europea dell’ambiente, ecc.).

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Efficienza normativa e semplificazione

Assicurare l’adeguatezza della regolamentazione e la semplificazione normativa è uno degli obiettivi fondamentali del regolamento proposto. In linea con l’impegno della Commissione a legiferare meglio, la proposta è stata preparata in uno spirito di inclusione, sulla base della trasparenza e del coinvolgimento continuo delle parti interessate.

Il vaglio di adeguatezza (REFIT) su cui poggia il regolamento proposto indica che il nuovo approccio debba portare a una significativa riduzione dell’onere amministrativo a carico degli Stati membri e della Commissione, sebbene tali impatti possano essere quantificati solo in parte a causa della disponibilità limitata di dati affidabili. Allo stesso tempo, il nuovo approccio darebbe luogo a una serie di vantaggi, migliorando notevolmente la coerenza e l’efficacia. La proposta non prevede esenzioni per le microimprese, né contempla un approccio dedicato per le PMI, dal momento che non sono interessate dall’iniziativa.

Il regolamento proposto migliorerà il ruolo della comunicazione elettronica, che dovrebbe ridurre ulteriormente l’onere amministrativo.

Valutazione d’impatto

La valutazione d’impatto che accompagna la presente proposta è stata preparata e sviluppata in linea con i pertinenti orientamenti dell’iniziativa “Legiferare meglio” ed è stata valutata dal comitato per il controllo normativo, ricevendo un parere positivo. I miglioramenti suggeriti dal comitato sono stati integrati nella versione finale. Per quanto riguarda le opzioni d’intervento per razionalizzare gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio, le opzioni valutate vanno dagli orientamenti non legislativi per gli Stati membri a diversi approcci legislativi per razionalizzare e integrare gli obblighi esistenti.

Le varie opzioni d’intervento sono state valutate anche in relazione, ad esempio, all’aggiornamento e alla periodicità dei piani nazionali e delle relazioni e al monitoraggio della Commissione; al processo iterativo tra gli Stati membri e la Commissione, comprese le raccomandazioni rivolte agli Stati membri; alla possibile risposta politica nel caso in cui gli sforzi degli Stati membri fossero insufficienti per raggiungere gli obiettivi concordati a livello di UE; al ruolo della consultazione regionale nello sviluppo dei piani nazionali.

La valutazione d’impatto ha concluso che l’opzione preferita è un unico atto legislativo nuovo che integri appieno il regolamento sul meccanismo di monitoraggio (MMR). Essa ha sottolineato la necessità di consentire alcuni aggiornamenti formali dei piani nazionali e delle relazioni biennali sui progressi compiuti presentati dagli Stati membri come pure delle relazioni presentate dalla Commissione (comprese le relazioni annuali per specifici ambiti d’intervento). La valutazione ha concluso che il processo iterativo con la Commissione dovrebbe riguardare sia lo sviluppo (ambizione) sia l’attuazione (realizzazione) dei piani nazionali e che saranno necessarie raccomandazioni della Commissione sui piani nazionali e sulle relazioni sui progressi compiuti. Ha inoltre concluso che sono necessarie consultazioni regionali obbligatorie degli altri Stati membri sui progetti di piani nazionali e sui piani nazionali finali per garantire un adeguato coordinamento dei processi di pianificazione e delle politiche nazionali nel quadro dell’Unione dell’energia.

La suddetta combinazione di opzioni d’intervento prescelte darebbe i migliori risultati in termini di riduzione degli oneri amministrativi e flessibilità per gli Stati membri, assicurando al tempo stesso una governance sufficientemente forte per permettere il conseguimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia.

Riferimento della sintesi della valutazione d’impatto: SWD(2016)395 4

Riferimento del parere positivo del comitato per il controllo normativo: SEC(2016)494 5

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

L’elaborazione del regolamento proposto poggia su un vaglio di adeguatezza degli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nell’acquis dell’UE in materia di energia (REFIT). Il vaglio di adeguatezza ha inoltre valutato le correlazioni tra gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nell’acquis in materia di energia con gli obblighi previsti dalle normative chiave dell’UE in materia di clima.

La conclusione generale del vaglio di adeguatezza è che, sebbene il sistema di pianificazione, comunicazione e monitoraggio previsto nell’acquis dell’UE in materia di energia abbia dato nel complesso buoni risultati, vi è il potenziale di miglioramenti significativi dell’attuale acquis dell’UE in materia di energia in tal senso, come pure di rafforzamenti delle interconnessioni con l’acquis dell’UE sul clima, che comporterebbero un notevole miglioramento dell’attuale rapporto costi/benefici.

Su tale base, il vaglio di adeguatezza ha fortemente consigliato l’integrazione sistematica della pianificazione e della comunicazione degli Stati membri come pure del monitoraggio della Commissione, necessaria per assicurare la coerenza e consentire agli Stati membri e alla Commissione di sfruttare appieno le sinergie e garantire la coerenza tra i diversi filoni di pianificazione e comunicazione, anche per rendere il sistema adatto allo scopo nell’ambito del nuovo quadro globale dell’Unione dell’energia, compresi gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l’energia. Il regolamento proposto dà attuazione alle raccomandazioni del vaglio di adeguatezza, fatta eccezione per pochi casi in cui tale attuazione non è stata possibile soprattutto a causa del fatto che la frequenza non coincideva con quella prevista nel regolamento sulla governance o che l’obbligo si è rivelato troppo tecnico.

Consultazioni dei portatori di interessi

L’11 gennaio 2016 è stata avviata una consultazione pubblica per raccogliere pareri e contributi delle parti interessate e dei cittadini. La consultazione è durata 12 settimane e si è conclusa il 22 aprile 2016 6 .

Il sondaggio online ha raccolto un totale di 103 risposte, cui si aggiungono ulteriori risposte inviate per e-mail, di cui 15 provenienti dagli Stati membri 7 . Le risposte a questa consultazione pubblica sono state prese in considerazione nel processo valutativo della Commissione e nel vaglio di adeguatezza degli obblighi esistenti in materia di pianificazione e comunicazione come pure nella valutazione d’impatto che accompagna la proposta di regolamento.

La stragrande maggioranza degli intervistati ha riconosciuto l’importanza degli obblighi esistenti in materia di pianificazione e comunicazione, ma si è anche dichiarata d’accordo sulla necessità di razionalizzare, allineare e integrare meglio gli obblighi di pianificazione e comunicazione esistenti onde evitare lacune, sovrapposizioni e incoerenze e sull’esigenza di concentrare gli sforzi di razionalizzazione sugli obblighi di pianificazione più strettamente connessi agli obiettivi del quadro per il 2030. Diverse parti interessate hanno messo in luce la necessità di una migliore integrazione dei piani nazionali esistenti in questi settori 8 , pur sottolineando il bisogno di razionalizzare e ridurre gli obblighi di pianificazione complessivi.

Un’ampia maggioranza di intervistati ritiene che un unico atto legislativo sia l’opzione preferita per razionalizzare gli obblighi di pianificazione e comunicazione in materia di energia e clima per il periodo successivo al 2020. Gli Stati membri hanno espresso una preferenza meno netta: alcuni sono a favore di un’opzione legislativa, mentre altri prediligono un’opzione non legislativa.

La maggior parte degli intervistati ritiene che i piani nazionali dovrebbero riflettere tutte e cinque le dimensioni dell’Unione dell’energia, essere elaborati in base a un modello particolareggiato (confermato anche dagli Stati membri nell’ambito del gruppo di lavoro tecnico) e porre un chiaro accento sui settori con obiettivi UE quantificati. Un numero limitato di partecipanti, compresi diversi Stati membri, preferisce brevi piani strategici nazionali. Diverse parti interessate, compresa una maggioranza di Stati membri, ha insistito sulla necessità di evitare nuovi oneri amministrativi o costi aggiuntivi.

In merito al processo politico per la finalizzazione e la revisione dei piani, molti intervistati si sono dichiarati a favore di un processo di pianificazione trasparente e partecipativo in grado di favorire la fiducia degli investitori e condurre a un’ampia accettazione da parte dell’opinione pubblica.

Infine, in generale gli intervistati hanno convenuto che il nuovo sistema di governance dovrebbe facilitare il coordinamento delle politiche energetiche nazionali e promuovere la cooperazione regionale e che la Commissione dovrebbe svolgere un ruolo importante nel processo.

Una più ampia sintesi della consultazione pubblica è inclusa nella valutazione d’impatto.

Assunzione e uso di perizie

Il vaglio di adeguatezza e la valutazione d’impatto che accompagna la proposta di regolamento poggiano su due studi effettuati per conto della Commissione da Trinomics and Amec Foster Wheeler durante il primo semestre del 2016.

Il campo di applicazione e l’approccio ai piani nazionali nel regolamento proposto e nel suo allegato I (modello per i piani nazionali) hanno beneficiato del lavoro svolto dal gruppo di lavoro tecnico sui piani nazionali per l’energia e il clima, presieduto dalla Commissione con la partecipazione dei rappresentanti di tutti gli Stati membri.

I pareri espressi dalle parti interessate nell’ambito della consultazione pubblica sono stati utilizzati come fonte supplementare di conoscenze per integrare l’analisi.

Diritti fondamentali

Poiché la politica proposta si rivolge in primo luogo agli Stati membri in qualità di soggetti istituzionali, essa è coerente con la Carta dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

I principali obiettivi della presente proposta sono la razionalizzazione degli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio e l’istituzione di un meccanismo di governance. Gli Stati membri sarebbero tenuti a presentare periodicamente piani integrati e relazioni alla Commissione. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe produrre le necessarie relazioni di monitoraggio. Funzionari, agenti temporanei o membri del personale esterno addetti ai settori dell’energia e dell’azione per il clima saranno assegnati allo svolgimento dei compiti della Commissione, nel quadro delle attuali prospettive della Commissione in termini di risorse umane complessive. Per quanto riguarda l’Agenzia europea dell’ambiente (EEA), è richiesta la graduale introduzione di agenti contrattuali (fino a 3 nel 2020) in aggiunta alla programmazione esistente delle risorse umane per l’EEA.

I costi derivanti dall’applicazione del regolamento proposto dalla DG ENER e dalla DG CLIMA, precisati nella scheda finanziaria legislativa allegata, saranno interamente coperti dall’attuale dotazione finanziaria delle voci di bilancio in questione fino al 2020. Le risorse finanziarie necessarie per l’Agenzia europea dell’ambiente saranno aggiuntive rispetto all’attuale programmazione finanziaria.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Le attività di comunicazione e valutazione della Commissione e degli Stati membri di cui al regolamento assicureranno un attento monitoraggio dell’attuazione dello stesso.

Il regolamento sarà sottoposto a un riesame formale nel 2026. Il riesame dovrebbe tener conto dei risultati del bilancio mondiale dell’accordo di Parigi.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il capo I del regolamento proposto definisce il campo di applicazione e l’oggetto e contiene l’elenco delle definizioni dei termini utilizzati.

Il capo II stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di produrre un piano nazionale integrato in materia di energia e clima per il periodo dal 2021 al 2030 entro il 1° gennaio 2019 e successivamente con cadenza decennale. L’allegato I contiene un modello vincolante per i piani, che fornisce ulteriori elementi, ad esempio sulle politiche, le misure e le basi analitiche.

Il capo II stabilisce altresì un processo di consultazione iterativo tra la Commissione e gli Stati membri che precede la finalizzazione del piano, sulla base del progetto di piano nazionale da trasmettere alla Commissione entro il 1° gennaio 2018 e successivamente con cadenza decennale. In tale contesto la Commissione potrà formulare raccomandazioni per quanto riguarda il livello di ambizione degli obiettivi, le finalità e i contributi nonché su politiche e misure specifiche incluse nel piano. Anche gli altri Stati membri potranno presentare osservazioni sul progetto di piano nel quadro delle consultazioni regionali. I piani devono essere aggiornati entro il 1° gennaio 2024 (sempre in linea con la prospettiva del 2030).

Il capo III stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di elaborare e comunicare alla Commissione le strategie per le basse emissioni a lungo termine, con una prospettiva di 50 anni, che sono essenziali per contribuire alla trasformazione economica, all’occupazione, alla crescita e alla realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile di più ampio respiro nonché per progredire in modo equo ed efficiente sotto il profilo dei costi verso l’obiettivo a lungo termine fissato dall’accordo di Parigi.

Il capo IV stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di produrre relazioni biennali sullo stato di avanzamento nell’attuazione dei piani a partire dal 2021 nell’ambito delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia per valutare i progressi. In tali relazioni gli Stati membri sono inoltre tenuti a riferire ogni due anni in merito ai rispettivi piani e strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico, allineando la tempistica all’accordo di Parigi.

Questo capo precisa inoltre quali sono le relazioni da produrre ogni anno, ad esempio nell’ottica del rispetto degli impegni internazionali assunti dall’Unione europea e dai suoi Stati membri e per avere la base necessaria per la valutazione della conformità a norma del regolamento [OPOCE: atto n. XXX relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra di cui gli Stati membri devono farsi carico nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e per onorare gli impegni assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici] 9 e del regolamento [OP: numero dell’atto XXX relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici] 10 . Tali relazioni riguardano ad esempio gli inventari delle emissioni di gas a effetto serra e il sostegno ai paesi in via di sviluppo e consentono all’Unione e ai suoi Stati membri di illustrare i progressi compiuti nell’attuazione degli impegni assunti nell’ambito dell’UNFCCC e dell’accordo di Parigi. Detto capo prevede inoltre la trasparenza nell’uso dei proventi generati dalla vendita all’asta delle quote a norma della direttiva che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra (direttiva ETS).

Questo capo prevede inoltre che tali relazioni contengano le informazioni necessarie riguardo alle cinque dimensioni e istituisce una piattaforma di comunicazione elettronica che dovrebbe basarsi sui processi, i database e gli strumenti elettronici esistenti - ad esempio quelli dell’Agenzia europea dell’ambiente (EEA), dell’Eurostat (ESTAT) e del Centro comune di ricerca (JRC) - e trarne i debiti vantaggi.

Il capo V del regolamento proposto stabilisce le attività necessarie di monitoraggio e valutazione da parte della Commissione per monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri in relazione agli obiettivi fissati nel piano nazionale. Esso stabilisce inoltre una procedura per la formulazione, da parte della Commissione, di raccomandazioni su come rendere più ambiziosi i piani nazionali o riguardo all’attuazione dei piani stessi ai fini del conseguimento degli obiettivi già fissati.

Questo capo prevede altresì la valutazione aggregata dei primi piani nazionali per individuare eventuali insufficienze nel raggiungimento degli obiettivi dell’UE nel suo complesso. Esso prevede raccomandazioni della Commissione basate sulle relazioni sullo stato di avanzamento e stabilisce che la Commissione deve intervenire a livello di UE o richiedere interventi da parte degli Stati membri (volti a ridurre o a colmare gli scarti in termini di ambizioni e realizzazioni potenziali) qualora la valutazione dei progressi compiuti indichi che gli obiettivi dell’UE per il 2030 in materia di energia e clima non saranno raggiunti. Esso definisce inoltre l’approccio alla relazione annuale sullo stato dell’Unione dell’energia.

Il capo VI del regolamento proposto stabilisce i requisiti per i sistemi di inventario nazionali e dell’Unione per le emissioni di gas a effetto serra, le politiche, le misure e le previsioni. La creazione di tali sistemi è necessaria a livello internazionale. Essi sosterranno altresì l’attuazione dei piani nazionali per quanto riguarda la dimensione della decarbonizzazione.

Questo capo fornisce inoltre la base giuridica per l’istituzione di registri nazionali e dell’Unione al fine di tenere conto dei contributi stabiliti a livello nazionale e consente di utilizzare i risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale a norma dell’articolo 4, paragrafo 13, e dell’articolo 6 dell’accordo di Parigi.

Il capo VII stabilisce i meccanismi e i principi di cooperazione e sostegno fra gli Stati membri e l’Unione e definisce il ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente, che consiste nel fornire sostegno alla Commissione, se del caso, nelle attività di monitoraggio e comunicazione previste dal presente regolamento.

Il capo VIII del regolamento proposto stabilisce le disposizioni necessarie per il conferimento di determinati poteri alla Commissione per l’adozione di atti delegati e di esecuzione in situazioni ben definite.

Il capo IX del regolamento proposto istituisce un comitato dell’Unione dell’energia (comitato di esame ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011) e stabilisce disposizioni per il riesame del regolamento nel 2026, le abrogazioni e le modifiche di altri atti della legislazione dell’UE per garantire la coerenza, nonché disposizioni sulle misure transitorie e l’entrata in vigore.

2016/0375 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla governance dell’Unione dell’energia

che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE,

la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, e l’articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

[visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 11 ,]

[visto il parere del Comitato delle regioni 12 ,]

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il presente regolamento stabilisce la necessaria base legislativa per una governance affidabile e trasparente che garantisca il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi dell’Unione dell’energia attraverso sforzi complementari, coerenti e ambiziosi da parte dell’Unione e degli Stati membri, promuovendo i principi dell’iniziativa “Legiferare meglio” dell’Unione europea.

(2)L’Unione europea dell’energia dovrebbe coprire cinque dimensioni fondamentali: la sicurezza energetica; il mercato interno dell’energia; l’efficienza energetica; il processo di decarbonizzazione; la ricerca, l’innovazione e la competitività.

(3)L’obiettivo di un’Unione dell’energia resiliente e articolata intorno a una politica ambiziosa per il clima è di fornire ai consumatori dell’UE - famiglie e imprese - energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili: ciò richiede una radicale trasformazione del sistema energetico europeo. Questo obiettivo può essere conseguito solo mediante un’azione coordinata, che combini sia atti legislativi sia atti non legislativi, a livello dell’Unione e nazionale.

(4)La proposta della Commissione è stata sviluppata in parallelo a una serie di iniziative settoriali di politica energetica - e insieme a queste viene adottata - incentrate in particolare sull’energia rinnovabile, sull’efficienza energetica e sulla struttura del mercato. Le iniziative formano un unico pacchetto all’insegna del tema trasversale “efficienza energetica al primo posto”, della leadership mondiale dell’Unione nel settore dell’energia rinnovabile e dell’equità del trattamento dei consumatori di energia.

(5)Il 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha approvato il quadro 2030 dell’UE delle politiche per l’energia e il clima, basato su quattro obiettivi chiave: ridurre di almeno il 40% le emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell’economia; migliorare l’efficienza energetica di almeno il 27% e preferibilmente del 30%; portare almeno al 27% la quota dell’energia da fonti rinnovabili consumata nell’Unione e almeno al 15% l’interconnessione elettrica. Il quadro precisa che l’obiettivo in materia di energia rinnovabile è vincolante a livello dell’Unione e sarà realizzato collettivamente dagli Stati membri mediante contributi coordinati a tal fine.

(6)L’obiettivo vincolante di riduzione interna di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell’economia entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, è stato formalmente approvato in occasione del Consiglio “Ambiente” del 6 marzo 2015, quale contributo previsto, determinato a livello nazionale, dell’UE e dei suoi Stati membri all’accordo di Parigi. L’accordo di Parigi è stato ratificato dall’Unione europea il 5 ottobre 2016 13 ed è entrato in vigore il 4 novembre 2016; sostituisce l’approccio adottato nell’ambito del protocollo di Kyoto del 1997, che non sarà più d’applicazione dopo il 2020. Alla luce di quanto sopra, è pertanto opportuno aggiornare il sistema dell’Unione per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni e degli assorbimenti.

(7)Il 24 ottobre 2014 il Consiglio europeo ha inoltre convenuto 14 di sviluppare un sistema di governance affidabile, trasparente e privo di oneri amministrativi superflui per contribuire a garantire che l’UE rispetti i suoi obiettivi di politica energetica, con la necessaria flessibilità per gli Stati membri e nel pieno rispetto della loro libertà di stabilire il proprio mix energetico. Il Consiglio ha sottolineato che il sistema di governance dovrebbe basarsi sugli elementi portanti già esistenti, come i programmi nazionali per il clima e i piani nazionali per le rinnovabili e l’efficienza energetica, senza dimenticare la necessità di razionalizzare e riunire filoni di pianificazione e comunicazione separati. Ha inoltre convenuto di accrescere il ruolo e i diritti dei consumatori, la trasparenza e la prevedibilità per gli investitori, fra l’altro mediante il monitoraggio sistematico di indicatori chiave per un sistema energetico sicuro, competitivo, affidabile e sostenibile a prezzi accessibili, facilitando il coordinamento delle politiche energetiche nazionali e favorendo la cooperazione regionale fra gli Stati membri.

(8)La strategia della Commissione per l’Unione dell’energia, del 25 febbraio 2015, afferma la necessità di una governance integrata per assicurare che le azioni relative all’energia - a livello unionale, regionale, nazionale e locale - contribuiscano tutte al conseguimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia estendendo così a tutte le cinque dimensioni che la caratterizzano il campo di applicazione della governance, al di là del quadro 2030 per il clima e l’energia.

(9)Nella sua comunicazione sullo stato dell’Unione dell’energia del 18 novembre 2015 15 la Commissione ha inoltre specificato che i piani nazionali integrati per l’energia e il clima, in grado di affrontare tutte e cinque le dimensioni dell’Unione dell’energia, sono strumenti necessari per una migliore pianificazione strategica in entrambi questi settori. Nel quadro della comunicazione sullo stato dell’Unione dell’energia, gli orientamenti della Commissione destinati agli Stati membri e riguardanti i piani nazionali integrati per l’energia e il clima fornivano la base sulla quale gli Stati membri potevano iniziare a elaborare piani nazionali per il periodo dal 2021-2030 e stabilivano i principali pilastri del processo di governance. La comunicazione sullo stato dell’Unione dell’energia rilevava inoltre l’opportunità di ancorare la governance nella legislazione.

(10)Le conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2015 16 riconoscevano la governance quale strumento essenziale per realizzare l’Unione dell’energia efficacemente ed efficientemente e per raggiungerne gli obiettivi. Le conclusioni sottolineavano che il sistema di governance dovrebbe basarsi sia sui principi dell’integrazione della pianificazione strategica e della comunicazione relativa all’attuazione delle politiche in materia di clima ed energia sia sui principi del coordinamento tra i soggetti responsabili di tali politiche, a livello unionale, regionale e nazionale. Evidenziavano inoltre come la governance dovrebbe, da un lato, garantire il raggiungimento degli obiettivi convenuti in materia di clima ed energia per il 2030 e, dall’altro, monitorare i progressi collettivi dell’Unione nel raggiungimento degli obiettivi strategici inerenti a tutte e cinque le dimensioni dell’Unione dell’energia.

(11)La risoluzione del Parlamento europeo “Verso un’Unione europea dell’energia” del 15 dicembre 2015 17 chiedeva un quadro di governance dell’Unione dell’energia ambizioso, affidabile, trasparente, democratico, pienamente inclusivo per quanto riguarda la partecipazione del Parlamento europeo e in grado di garantire il conseguimento degli obiettivi fissati per il 2030 in tema di clima ed energia.

(12)Pertanto, il principale obiettivo della governance dell’Unione dell’energia dovrebbe essere quello di consentire il conseguimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare gli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l’energia. Il presente regolamento è quindi legato alla normativa settoriale che attua gli obiettivi per il 2030 in materia di energia e di clima. Gli Stati membri devono poter scegliere in modo flessibile le politiche che meglio si adattano alle preferenze nazionali e al loro mix energetico, purché tale flessibilità sia compatibile con l’ulteriore integrazione del mercato, l’intensificazione della concorrenza, il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia e il passaggio graduale a un’economia a basse emissioni di carbonio.

(13)La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio necessita di cambiamenti del comportamento e degli incentivi per quanto riguarda gli investimenti in tutto lo spettro delle politiche. Per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è necessario stimolare l’efficienza e l’innovazione dell’economia europea; da ciò dovrebbero derivare in particolare anche miglioramenti della qualità dell’aria.

(14)Dato che i gas a effetto serra e gli inquinanti atmosferici provengono in gran parte dalle stesse fonti, una politica che mira alla riduzione dei gas a effetto serra può produrre benefici anche per la qualità dell’aria, che potrebbero compensare in parte o in toto i costi a breve termine della mitigazione. Poiché i dati comunicati a norma della direttiva 2001/81/CE 18 rappresentano un fondamentale contributo alla compilazione dell’inventario dei gas a effetto serra e dei piani nazionali, occorre riconoscere l’importanza della coerenza tra la direttiva 2001/81/CE e l’inventario dei gas a effetto serra per quanto riguarda la raccolta e la comunicazione dei dati.

(15)L’esperienza maturata con l’attuazione del regolamento (UE) n. 525/2013 19 ha evidenziato la necessità di creare sinergie e coerenza con gli obblighi di comunicazione previsti da altri strumenti giuridici, in particolare dalla direttiva 2003/87/CE 20 , dal regolamento (EC) n. 166/2006 21 , dal regolamento (CE) n. 517/2014 22 e dal regolamento (CE) n. 1099/2008 23 . Per garantire la qualità della comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra l’impiego di dati coerenti è fondamentale.

(16)In linea con il forte impegno della Commissione sul legiferare meglio, la governance dell’Unione dell’energia dovrebbe portare a una diminuzione significativa dell’onere amministrativo per gli Stati membri, la Commissione e le altre istituzioni dell’Unione e dovrebbe contribuire a garantire la coerenza e l’adeguatezza delle politiche e delle misure sia a livello unionale sia a livello nazionale per quanto riguarda la trasformazione del sistema energetico e la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.

(17)È opportuno assicurare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia mediante una combinazione di iniziative unionali e di politiche nazionali coerenti delineate nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima. La normativa settoriale unionale in materia di energia e clima stabilisce obblighi di pianificazione, che si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale. Il fatto che siano stati introdotti in momenti diversi ha però portato a sovrapposizioni e a un’insufficiente presa in considerazione delle sinergie e delle interazioni tra i vari settori d’intervento. Le attività, attualmente separate, di pianificazione, comunicazione e monitoraggio in materia di energia e clima dovrebbero essere quanto più possibile razionalizzate e integrate.

(18)I piani nazionali integrati per l’energia e il clima dovrebbero estendersi su periodi di dieci anni e fornire una panoramica del sistema energetico e dell’assetto programmatico correnti. I piani dovrebbero stabilire obiettivi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia e per le corrispondenti politiche e misure intese a conseguire tali obiettivi e dovrebbero, inoltre, avere una base analitica. I piani nazionali per il primo periodo (2021-2030) dovrebbero dedicare particolare attenzione agli obiettivi 2030 relativi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, all’energia rinnovabile, all’efficienza energetica e all’interconnessione elettrica. Gli Stati membri dovrebbero mirare a garantire che i piani nazionali siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e contribuiscano alla loro realizzazione.

(19)È opportuno stilare un modello obbligatorio per i piani nazionali, per garantire che siano sufficientemente completi e facilitarne il confronto e l’aggregazione, assicurando al contempo sufficiente flessibilità agli Stati membri per stabilire i dettagli dei singoli piani, nel rispetto di preferenze e specificità domestiche.

(20)L’attuazione delle politiche e delle misure inerenti al settore dell’energia e del clima incide sull’ambiente. È pertanto opportuno che gli Stati membri procurino ai cittadini tempestive ed efficaci opportunità di partecipazione e consultazione per la preparazione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima in conformità, se del caso, con le disposizioni della direttiva 2001/42/CE 24 e della Convenzione della Commissione economica delle Nazioni Unite per l’Europa (UNECE) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Århus»), del 25 giugno 1998. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire il coinvolgimento delle parti sociali nell’elaborazione di questi piani nazionali integrati.

(21)La cooperazione regionale è fondamentale per garantire un’efficace realizzazione degli obiettivi dell’Unione dell’energia. Ogni Stato membro dovrebbe avere la possibilità di presentare osservazioni sui piani degli altri Stati membri prima della loro definizione finale, in modo da evitare incongruenze ed eventuali effetti negativi su altri Stati membri e garantire il conseguimento collettivo degli obiettivi comuni. La cooperazione regionale - sia al momento dell’elaborazione e della definizione finale dei piani nazionali sia quando vengono successivamente attuati - è essenziale per migliorare l’efficacia e l’efficienza delle misure e promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza energetica.

(22)I piani nazionali dovrebbero essere stabili al fine di garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e delle misure nazionali, assicurando in tal modo la certezza per gli investitori. Tuttavia, nei dieci anni coperti dal primo periodo è opportuno prevedere un aggiornamento dei piani per garantire agli Stati membri l’opportunità di adeguarsi a significativi mutamenti di circostanze. Per i piani che coprono il periodo 2021-2030, gli Stati membri dovrebbero procedere all’aggiornamento nel 2024. I traguardi, gli obiettivi e i contributi dovrebbero essere modificati solo per rispecchiare un aumento complessivo dell’ambizione, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi 2030 per l’energia e il clima. Quando procedono all’aggiornamento, gli Stati membri dovrebbero anche sforzarsi di attenuare eventuali impatti ambientali negativi evidenziati nella comunicazione integrata.

(23)Le strategie per le basse emissioni a lungo termine sono essenziali per contribuire alla trasformazione economica, all’occupazione, alla crescita e alla realizzazione di obiettivi di sviluppo sostenibile di più ampio respiro nonché per progredire in modo equo ed efficiente sotto il profilo dei costi verso l’obiettivo a lungo termine fissato dall’accordo di Parigi. Inoltre, le Parti dell’Accordo di Parigi sono invitate a comunicare entro il 2020 le rispettive strategie di sviluppo a basse emissioni di carbonio sul lungo periodo, ossia fino alla metà del secolo.

(24)Analogamente a quanto avviene per la pianificazione, la normativa settoriale dell’Unione nei settori dell’energia e del clima fissa anche obblighi di comunicazione, molti dei quali si sono dimostrati strumenti utili per stimolare i cambiamenti a livello nazionale; tuttavia, questi obblighi sono stati introdotti in momenti diversi, con conseguenti sovrapposizioni e un’insufficiente presa in considerazione di sinergie e interazioni tra i vari ambiti strategici, quali la mitigazione dei gas a effetto serra, l’energia rinnovabile, l’efficienza energetica e l’integrazione del mercato. Per trovare il giusto equilibrio tra la necessità di garantire un seguito adeguato all’attuazione dei piani nazionali e la necessità di ridurre l’onere amministrativo, gli Stati membri dovrebbero perciò stilare relazioni intermedie biennali sull’avanzamento nell’attuazione dei piani e sugli altri sviluppi inerenti il sistema energetico. Alcune comunicazioni, tuttavia, dovrebbero mantenere una cadenza annuale, in particolare quelle conseguenti agli obblighi di comunicazione in campo ambientale derivanti dalla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (“convenzione UNFCC”) e dalla normativa dell’Unione.

(25)Le relazioni intermedie integrate degli Stati membri dovrebbero riflettere gli elementi indicati nel modello per i piani nazionali. Il modello per le relazioni intermedie integrate dovrebbe essere riportato nel o nei successivi atti di esecuzione, data la natura tecnica di queste relazioni e il fatto che le prime sono previste per il 2021. È necessario produrre relazioni intermedie al fine di garantire la trasparenza nei confronti dell’Unione, degli altri Stati membri e degli operatori del mercato, compresi i consumatori. Le relazioni dovrebbero coprire le cinque dimensioni dell’Unione dell’energia, ponendo contemporaneamente l’accento, per il primo periodo, sui settori coperti dagli obiettivi del quadro 2030 per il clima e l’energia.

(26)In forza della convenzione UNFCC, l’Unione e gli Stati membri sono tenuti a elaborare, aggiornare periodicamente, pubblicare e comunicare alla conferenza delle Parti gli inventari nazionali delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi di tutti i gas a effetto serra, utilizzando metodologie comparabili stabilite di comune accordo dalla conferenza delle Parti. Gli inventari delle emissioni di gas a effetto serra sono cruciali per consentire il monitoraggio dei progressi nell’attuazione della dimensione della decarbonizzazione e per valutare la conformità con la legislazione in materia di clima, in particolare il regolamento XXX [OPOCE: atto n. XXX relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra di cui gli Stati membri devono farsi carico nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e per onorare gli impegni assunti nell’ambito dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici] 25 (“Regolamento [ ] [ESR]”) e il regolamento XXX [OPOCE: atto n. numero dell’atto XXX relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dai cambiamenti di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici] (“Regolamento [ ] [LULUCF]”) 26 .

(27)La decisione 1/CP.16 della conferenza delle Parti della convenzione UNFCC prevede l’istituzione di sistemi nazionali per la stima delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi di tutti i gas a effetto serra: il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione di detti sistemi nazionali.

(28)L’esperienza pratica dell’applicazione del regolamento (UE) n. 525/2013 ha mostrato l’importanza che rivestono la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la completezza e la comparabilità delle informazioni. Sulla base di tale esperienza, il presente regolamento dovrebbe far sì che gli Stati membri comunichino le loro politiche, misure e proiezioni, in quanto componenti essenziali delle relazioni intermedie. Le informazioni comunicate nelle relazioni dovrebbero essere essenziali per dimostrare la tempestiva attuazione degli obblighi previsti dal regolamento [ ] [ESR]. Il funzionamento e il costante miglioramento dei sistemi a livello dell’Unione e degli Stati membri, accompagnati da orientamenti più chiari in materia di comunicazione, dovrebbero contribuire significativamente a consolidare le informazioni necessarie per valutare i progressi nella dimensione legata alla decarbonizzazione.

(29)Il presente regolamento dovrebbe garantire che gli Stati membri comunichino informazioni sull’adeguamento ai cambiamenti climatici e sulla messa a disposizione di un sostegno finanziario, tecnologico e di sviluppo delle capacità destinato ai paesi in via di sviluppo, facilitando così l’attuazione degli impegni dell’Unione ai sensi della convenzione UNFCC e dell’accordo di Parigi. Inoltre, sono importanti, anche nel contesto dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e in particolare per quanto concerne l’adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici sulla sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione, ad esempio la disponibilità di acqua di raffreddamento per le centrali elettriche o di biomassa per la produzione di energia, le informazioni sulle azioni nazionali di adattamento e sostegno e quelle sul sostegno relativo alla dimensione esterna dell’Unione dell’energia.

(30)Al fine di limitare l’onere amministrativo per gli Stati membri e la Commissione, quest’ultima dovrebbe istituire una piattaforma per la comunicazione online intesa a facilitare la comunicazione e a promuovere la cooperazione, in modo da garantire la trasmissione tempestiva delle relazioni e facilitare una maggiore trasparenza per le comunicazioni nazionali. La piattaforma per la comunicazione online dovrebbe integrare, rafforzare e sfruttare le procedure vigenti in materia di comunicazione, le banche dati e gli strumenti elettronici quali quelli dell’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), di Eurostat (ESTAT) e del Centro comune di ricerca (JRC), avvalendosi anche degli insegnamenti tratti dal sistema di ecogestione e audit dell’Unione (EMAS).

(31)Per quanto riguarda i dati che devono essere trasmessi alla Commissione attraverso la pianificazione e comunicazione a livello nazionale, le informazioni provenienti dagli Stati membri non dovrebbero duplicare i dati e le statistiche già rese disponibili tramite Eurostat nel contesto del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee 27 nello stesso formato richiesto dal presente regolamento per quanto riguarda gli obblighi di pianificazione e comunicazione, e ancora disponibili presso Eurostat con gli stessi valori. Se disponibili e idonei in termini di tempistica, i dati comunicati e le proiezioni fornite nei piani nazionali per l’energia e il clima dovrebbero coerentemente basarsi sui dati Eurostat e sulla metodologia utilizzata per la comunicazione dei dati statistici europei conformemente al regolamento (CE) n. 223/2009.

(32)È importante che la Commissione valuti, per mezzo di relazioni intermedie, i progetti di piani nazionali e l’attuazione dei piani nazionali notificati in vista del conseguimento collettivo degli obiettivi della strategia dell’Unione dell’energia, con particolare attenzione, per il primo periodo, agli obiettivi 2030 per l’energia e il clima fissati a livello unionale e ai contributi nazionali per il raggiungimento di questi obiettivi. Le valutazioni dovrebbero svolgersi su base biennale (oppure, ma solo se necessario, su base annuale) per poi essere consolidate nell’ambito delle relazioni della Commissione sullo stato dell’Unione dell’energia.

(33)Il trasporto aereo incide sul clima del pianeta in conseguenza dell’emissione di CO2 e di altre emissioni, comprese quelle di ossidi di azoto, nonché a causa di altri meccanismi quali l’aumento della formazione di cirri. Considerata la rapida evoluzione delle conoscenze scientifiche in merito a tali effetti, il Regolamento (UE) n. 525/20013 prevede già una valutazione aggiornata degli impatti sul clima globale di sostanze diverse dalla CO2 generate dal trasporto aereo. È opportuno che la modellizzazione usata al riguardo sia adeguata al progresso scientifico. Sulla base delle valutazioni degli impatti, la Commissione potrebbe prendere in esame pertinenti opzioni strategiche per farvi fronte.

(34)Per garantire la coerenza tra le politiche nazionali e unionali e gli obiettivi dell’Unione dell’energia, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero impegnarsi in un dialogo continuativo. Ove opportuno, la Commissione dovrebbe formulare raccomandazioni destinate agli Stati membri riguardanti, tra l’altro, il livello di ambizione dei piani nazionali, la successiva attuazione delle politiche e misure dei piani nazionali notificati, nonché le altre politiche e misure nazionali rilevanti ai fini dell’attuazione dell’Unione dell’energia. Gli Stati membri dovrebbero tenere nella massima considerazione queste raccomandazioni e spiegare, nelle successive relazioni intermedie, come sono state attuate.

(35)Se l’ambizione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima, o dei loro aggiornamenti, fosse insufficiente per il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia e in particolare, nel primo periodo, per il raggiungimento degli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile e di efficienza energetica, la Commissione dovrebbe adottare misure a livello unionale al fine di garantire il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi (in modo da colmare eventuali “divari di ambizione”). Qualora i progressi dell’Unione verso questi obiettivi e traguardi fossero insufficienti a garantirne il raggiungimento, la Commissione può, oltre a formulare raccomandazioni, intraprendere misure a livello unionale o richiedere agli Stati membri che adottino misure aggiuntive per garantire il raggiungimento di detti obiettivi (colmando così eventuali “divari di ambizione”). Al momento di condividere gli sforzi per il conseguimento collettivo degli obiettivi, le misure dovrebbero tener conto dei contributi ambiziosi apportati in fasi precoci dagli Stati membri per raggiungere gli obiettivi 2030 in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica. In materia di energia rinnovabile, le misure possono includere anche contributi finanziari degli Stati membri indirizzati a una piattaforma di finanziamento gestita dalla Commissione da utilizzare per contribuire a progetti sull’energia rinnovabile in tutta l’Unione. Le raccomandazioni e le misure nel settore delle rinnovabili dovrebbero tenere conto di contribuiti iniziali ambiziosi degli Stati membri per conseguire collettivamente l’obiettivo dell’Unione per il 2030. Gli obiettivi degli Stati membri in materia di rinnovabili per il 2020 dovrebbero servire come quota di riferimento di energia rinnovabile a partire dal 2021. In materia di efficienza energetica, le misure aggiuntive possono mirare soprattutto a migliorare l’efficienza di prodotti, edifici e trasporti.

(36)L’Unione e gli Stati membri dovrebbero sforzarsi quanto più possibile di mettere a disposizione le informazioni più aggiornate sulle loro emissioni di gas a effetto serra e sugli assorbimenti. Il presente regolamento dovrebbe agevolare la preparazione di tali stime nel più breve tempo possibile sulla base di informazioni statistiche e di altra natura, quali, ove opportuno, i dati satellitari forniti dal programma per il monitoraggio globale per l’ambiente e la sicurezza e da altri sistemi satellitari.

(37)Nell’ambito del regolamento [ ] [ESR], continuerà ad essere adottato l’approccio riguardante il ciclo annuale di verifica degli impegni di cui alla decisione n. 406/2009/CE 28 . Ciò richiede una revisione completa degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri per consentire la valutazione della conformità e l’applicazione di azioni correttive, ove necessario. Il processo di revisione, a livello unionale, degli inventari dei gas a effetto serra comunicati dagli Stati membri è necessario a garantire che la conformità al regolamento [ ] [ESR] sia verificata in modo credibile, coerente, trasparente e tempestivo.

(38)Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero assicurare un’intensa cooperazione in tutte le questioni relative all’attuazione dell’Unione dell’energia e del presente regolamento, con la stretta partecipazione del Parlamento europeo. La Commissione dovrebbe, ove necessario, assistere gli Stati membri nell’attuazione del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la definizione dei piani nazionali e lo sviluppo delle capacità ad essi associato.

(39)Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i piani nazionali integrati per l’energia e il clima tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo.

(40)Ove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale, l’Agenzia europea dell’ambiente dovrebbe assistere la Commissione nei compiti di valutazione, monitoraggio e comunicazione.

(41)Il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) dovrebbe essere delegato alla Commissione al fine di modificare il quadro generale per i piani nazionali integrati per l’energia e il clima (modello), istituire una piattaforma di finanziamento alla quale gli Stati membri possono contribuire nel caso in cui il percorso verso il conseguimento dell’obiettivo 2030 dell’Unione in materia di energia rinnovabile non venga compiuto collettivamente, tener conto dei cambiamenti apportati ai potenziali di riscaldamento globale (GWP) e alle linee guida sugli inventari concordate a livello internazionale, stabilire requisiti sostanziali per il sistema di inventario dell’Unione e istituire i registri a norma dell’articolo 33. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. Segnatamente, è opportuno che, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. La Commissione dovrebbe inoltre tenere conto, ove necessario, delle decisioni adottate nel quadro della convenzione UNFCC e dell’accordo di Parigi.

(42)Al fine di garantire condizioni uniformi per l’esecuzione dell’articolo 15, paragrafo 3, dell’articolo 17, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 6, dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, e dell’articolo 32, paragrafo 3, del presente regolamento, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

(43)Per elaborare gli atti di esecuzione, la Commissione dovrebbe essere assistita nei suoi compiti a norma del presente regolamento da un comitato dell’Unione dell’energia. Detto Comitato dovrebbe sostituire, assumendone i compiti, il comitato sui cambiamenti climatici ed eventuali altri comitati, ove necessario.

(44)Nel 2026 la Commissione dovrebbe sottoporre a riesame l’attuazione del presente regolamento, proponendo modifiche, se del caso, per garantire che l’attuazione sia corretta e gli obiettivi del regolamento siano conseguiti. Il riesame dovrebbe tener conto dell’evoluzione delle situazioni nazionali e dei risultati del bilancio mondiale dell’accordo di Parigi.

(45)Il presente regolamento integra, modifica, sostituisce e abroga alcuni obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio contenuti in atti legislativi settoriali dell’Unione in materia di energia e clima, per garantire un approccio razionalizzato e integrato ai principali assi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 94/22/CE 29 , 98/70/CE 30 e 2009/31/CE 31 , i regolamenti (CE) n. 663/2009 32 e (CE) n. 715/2009 33 , la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 34 , la direttiva 2009/119/CE del Consiglio 35 , le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/31/UE 36 , 2012/27/UE 37 e 2013/30/UE 38 , e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio 39 .

(46)Il presente regolamento integra altresì interamente le disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013. Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 525/2013 dovrebbe essere abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2021. Tuttavia, al fine di garantire che l’attuazione della decisione n. 406/2009/CE continui ad essere applicata a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 e che alcuni aspetti connessi all’attuazione del protocollo di Kyoto continuino ad essere disciplinati dalla legislazione, è necessario che talune disposizioni restino applicabili dopo tale data.

(47)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai soli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell’azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato dell’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



CAPO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.    Il presente regolamento istituisce un meccanismo di governance per:

(a)attuare strategie e misure intese a conseguire gli obiettivi e traguardi dell’Unione dell’energia e in particolare, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, i traguardi dell’UE per il 2030 in materia di energia e di clima;

(b)assicurare la tempestività, la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni comunicate dall’Unione e dagli Stati membri al segretariato della convenzione UNFCC e dell’accordo di Parigi.

Il meccanismo di governance è basato sui piani nazionali integrati per l’energia e il clima che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030, sulle corrispondenti relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima trasmesse dagli Stati membri e sulle modalità integrate di monitoraggio della Commissione europea. Il meccanismo definisce un processo strutturato e iterativo tra la Commissione e gli Stati membri volto alla messa a punto e alla successiva attuazione dei piani nazionali, anche per quanto riguarda la cooperazione regionale, e la corrispondente azione della Commissione.

2.    Il presente regolamento si applica alle seguenti cinque dimensioni dell’Unione dell’energia:

(1)sicurezza energetica;

(2)mercato dell’energia;

(3)efficienza energetica;

(4)decarbonizzazione;

(5) ricerca, innovazione e competitività.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni delle direttive [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], 2010/31/UE e 2012/27/UE.

S’intende inoltre per:

(1)“politiche e misure vigenti”: politiche e misure adottate e attuate;

(2)“politiche e misure attuate”: politiche e misure alle quali alla data di presentazione del piano nazionale si applica una o più delle seguenti situazioni: è in vigore una legislazione nazionale, sono stati conclusi uno o più accordi volontari, sono state assegnate risorse finanziarie, sono state mobilitate risorse umane;

(3)“politiche e misure adottate”: politiche e misure decise con atto governativo ufficiale entro la data di presentazione del piano nazionale o della relazione intermedia, per le quali è stato assunto un chiaro impegno di attuazione;

(4)“politiche e misure previste”: opzioni in esame con prospettiva realistica di adozione e attuazione dopo la data di presentazione del piano nazionale o della relazione intermedia;

(5)“proiezioni”: previsioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi o dell’evoluzione del sistema energetico comprendenti almeno le stime quantitative della serie dei quattro anni che terminano con 0 o 5, immediatamente successivi all’anno di comunicazione;

(6)“proiezioni senza misure”: proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra che non tengono conto degli effetti di tutte le politiche e misure previste, adottate o attuate successivamente all’anno scelto come anno di inizio della pertinente proiezione;

(7)“proiezioni con misure”: proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra che tengono conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di sviluppi del sistema energetico, delle politiche e misure adottate e attuate;

(8)“proiezioni con misure aggiuntive”: proiezioni delle emissioni di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra o dell’evoluzione del sistema energetico che tengono conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, delle politiche e misure adottate e attuate per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici o per conseguire gli obiettivi energetici, nonché delle politiche e misure previste a tale scopo;

(9)“gli obiettivi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima”: l’obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna di almeno il 40% delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori economici rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030; l’obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile pari ad almeno il 27% del consumo dell’UE nel 2030; l’obiettivo a livello unionale di miglioramento dell’efficienza energetica pari ad almeno il 27% nel 2030, da riesaminare entro il 2020 nell’intento di conseguire un livello unionale del 30%; l’obiettivo del 15% di interconnessione elettrica per il 2030 e gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o da Consiglio e Parlamento per l’anno 2030;

(10)“sistema nazionale d’inventario”: sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituite in uno Stato membro per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra e per comunicare e archiviare le informazioni d’inventario;

(11)“indicatore”: un fattore o una variabile di natura quantitativa o qualitativa che contribuisce a comprendere meglio i progressi compiuti nell’attuazione;

(12)“politiche e misure”: tutti gli strumenti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e/o all’attuazione degli impegni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, (convenzione UNFCC); possono includere impegni che non prevedono, come obiettivo primario, la limitazione e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra né la modifica del sistema energetico;

(13)“sistema delle politiche e misure e delle proiezioni”: sistema di disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali istituito per la comunicazione delle politiche e misure e delle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra nonché il sistema energetico, come previsto tra l’altro dall’articolo 32;

(14)“correzioni tecniche”: aggiustamenti delle stime dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra apportati nel quadro della revisione svolta ai sensi dell’articolo 31, se i dati dell’inventario presentato sono incompleti o elaborati in modo non conforme alle pertinenti norme o linee guida internazionali o unionali, il cui scopo è sostituire le stime originarie trasmesse;

(15)“assicurazione della qualità”: un sistema pianificato di procedure di esame intese ad assicurare in conseguimento degli obiettivi di qualità dei dati e la comunicazione delle migliori stime e informazioni possibili per sostenere l’efficacia del programma di controllo della qualità e assistere gli Stati membri;

(16)“controllo della qualità”: un sistema di attività tecniche ordinarie per misurare e controllare la qualità delle informazioni e delle stime, compilato allo scopo di assicurare l’integrità, la correttezza e la completezza dei dati, individuare e correggere errori ed omissioni, documentare e archiviare dati e altro materiale utilizzato e registrare tutte le attività di assicurazione della qualità;

(17)“indicatori principali”: indicatori dei progressi compiuti nelle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia, proposti dalla Commissione;

(18)“piano SET”: piano strategico per le tecnologie energetiche indicato nella comunicazione della Commissione (2015) 6317.

CAPO 2
PIANI NAZIONALI INTEGRATI PER L’ENERGIA E IL CLIMA

Articolo 3
Piani nazionali integrati per l’energia e il clima

1.    Entro il 1º gennaio 2019 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l’energia e il clima. I piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 2 e all’allegato I. Il primo piano copre il periodo 2021-2030. I piani successivi coprono ciascuno il decennio immediatamente successivo al periodo coperto dal piano precedente.

2.    I piani nazionali integrati per l’energia e il clima comportano le sezioni principali seguenti:

(a)una panoramica della procedura seguita per definire il piano stesso, consistente in una sintesi, una descrizione della consultazione e partecipazione dei portatori d’interesse con i relativi risultati, una descrizione della cooperazione regionale con gli altri Stati membri nell’elaborazione del piano;

(b)una descrizione degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia;

(c)una descrizione delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi, traguardi e contributi di cui alla lettera b);

(d)una descrizione dello stato attuale delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia anche per quanto riguarda il sistema energetico, le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra nonché le proiezioni relative agli obiettivi di cui alla lettera b) considerando le politiche e misure già in vigore (adottate e attuate);

(e)una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b);

(f)un allegato, redatto secondo i requisiti e la struttura di cui all’allegato II, che definisce le metodologie e le misure che lo Stato membro deve applicare per conformarsi all’obbligo di risparmio energetico di cui all’articolo 7, lettere a) e b) e all’allegato IV della direttiva sull’efficienza energetica [modificata dalla proposta COM(2016) 761].

3.    Nell’elaborare i piani nazionali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri tengono conto delle interrelazioni tra le cinque dimensioni dell’Unione dell’energia e, se del caso, usano dati e ipotesi coerenti sull’insieme delle cinque dimensioni.    

4.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per modificare l’allegato I al fine di adeguarlo alle modifiche del quadro dell’Unione per l’energia e il clima, all’evoluzione del mercato dell’energia e ai nuovi obblighi derivanti dalla convenzione UNFCC e dall’accordo di Parigi.

Articolo 4
Obiettivi, traguardi e contributi nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia

Nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima gli Stati membri definiscono i principali obiettivi, traguardi e contributi seguenti, secondo le indicazioni di cui all’allegato I, sezione A.2:

(a)dimensione “decarbonizzazione”:

(1)per quanto riguarda emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, al fine di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutta l’UE:

i.l’obiettivo nazionale vincolante dello Stato membro in merito alle emissioni di gas a effetto serra e i limiti annuali nazionali vincolanti a norma del regolamento [ ] [ESR];

ii.gli impegni dello Stato membro a norma del regolamento [ ] [LULUCF];

iii.se applicabile, altri obiettivi nazionali coerenti con le attuali strategie di basse emissioni a lungo termine;

iv.se applicabile, altri obiettivi e traguardi, compresi quelli settoriali e di adattamento;

(2)per quanto riguarda l’energia rinnovabile:

i.al fine di conseguire l’obiettivo vincolante dell’UE di almeno il 27% di energia rinnovabile nel 2030 di cui all’articolo 3 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], un contributo in termini di quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale nel 2030; a partire dal 2021 tale contributo segue una traiettoria lineare;

ii.le traiettorie della quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo di energia finale dal 2021 al 2030 per riscaldamento e raffreddamento, energia elettrica, trasporti;

iii.le traiettorie tecnologiche che lo Stato membro intende seguire per realizzare le traiettorie generali e settoriali dell’energia rinnovabile dal 2021 al 2030, compreso il consumo totale lordo di energia finale atteso, ripartito per tecnologia e settore in Mtep, e la capacità installata totale prevista, ripartita per tecnologia e settore in MW;

(b)dimensione “Efficienza energetica”:

(1)il contributo indicativo nazionale di efficienza energetica necessario per conseguire l’obiettivo unionale vincolante del 30% di efficienza energetica nel 2030 di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)761], in base al consumo di energia primaria o finale, o al risparmio di energia primaria o finale, o all’intensità energetica;

gli Stati membri esprimono il contributo in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e nel 2030, con una traiettoria lineare di tale contributo a partire dal 2021, illustrandone la metodologia di base e i coefficienti di conversione usati;

(2)l’importo cumulativo dei risparmi energetici da realizzare durante il periodo 2021-2030 a norma dell’articolo 7 (obbligo di risparmio energetico) della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016)761];

(3)gli obiettivi della ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali (pubblici e privati);

(4)la superficie coperta utile totale da ristrutturare o il risparmio energetico annuo equivalente da realizzare tra il 2020 e il 2030 a norma dell’articolo 5 della direttiva 2012/27/UE relativo alla ristrutturazione degli edifici degli enti pubblici;

(5)altri obiettivi nazionali di efficienza energetica, compresi traguardi o strategie a lungo termine e settoriali ad esempio nei trasporti, nel riscaldamento e raffreddamento;

(c)dimensione “Sicurezza energetica”:

(1)gli obiettivi nazionali per incrementare la diversificazione delle fonti e relativi all’approvvigionamento da paesi terzi;

(2)    gli obiettivi nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi;

(3)gli obiettivi nazionali in termini di capacità di affrontare limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia, in linea con i piani da istituire a norma del regolamento [proposta COM(2016) 52 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010] nonché a norma del regolamento [proposta da COM(2016) 862 concernente la preparazione al rischio nel settore dell’energia elettrica, che abroga la direttiva 2005/89/CE], compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;

(4)gli obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti energetiche interne (in particolare energia rinnovabile);

(d)dimensione “Mercato interno dell’energia”:

(1)il livello d’interconnettività elettrica di cui gli Stati membri intendono disporre nel 2030 tenuto conto del traguardo d’interconnessione minima del 15% entro quell’anno; gli Stati membri ne precisano la metodologia di base;

(2)gli obiettivi nazionali principali per l’infrastruttura di trasmissione dell’energia elettrica e del gas, necessari per conseguire obiettivi e traguardi delle cinque dimensioni della strategia dell’Unione dell’energia;

(3)gli obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell’energia, come l’integrazione e l’accoppiamento dei mercati, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;

(4)gli obiettivi nazionali relativi all’adeguatezza del sistema dell’energia elettrica e alla flessibilità del sistema energetico per la produzione di energia rinnovabile, compreso un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi;

(e)dimensione “ricerca, innovazione e competitività”:

(1)gli obiettivi nazionali per il finanziamento pubblico e privato della ricerca e dell’innovazione relativamente all’Unione dell’energia, con, se del caso, un calendario delle scadenze per il raggiungimento degli obiettivi. Tali traguardi e obiettivi dovrebbero essere allineati a quelli definiti nella strategia dell’Unione dell’energia e nel piano SET;

(2)gli obiettivi nazionali per il 2050 per la diffusione di tecnologie a basse emissioni di carbonio;

(3)gli obiettivi nazionali di competitività.

Articolo 5
Procedura per definire il contributo degli Stati membri nel settore dell’energia rinnovabile

1.    Nel definire il contributo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale del 2030 e dell’ultimo anno del periodo coperto per i piani nazionali successivi di cui all’articolo 4, lettera a), punto 2 i), gli Stati membri tengono conto degli elementi seguenti:

(a)misure previste dalla [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];

(b)misure adottate per conseguire il traguardo di efficienza energetica adottato a norma della direttiva 2012/27/UE;

(c)altre misure intese a promuovere l’energia rinnovabile negli Stati membri e a livello di Unione;

(d)le circostanze che incidono sulla diffusione dell’energia rinnovabile, quali:

i) l’equa distribuzione della diffusione nell’Unione;

ii)il potenziale economico;

iii)i vincoli geografici e naturali, compresi quelli delle zone e regioni non interconnesse; e

iv)il livello di interconnessione elettrica tra gli Stati membri.

2.    Gli Stati membri assicurano collettivamente che la somma dei rispettivi contributi ammonti ad almeno il 27% di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale a livello unionale entro il 2030.

Articolo 6
Procedura per definire il contributo degli Stati membri all’efficienza energetica

1.    Nel definire il contributo nazionale indicativo all’efficienza energetica per il 2030 e per l’ultimo anno del periodo coperto dai piani nazionali successivi di cui all’articolo 4, lettera b), punto i), gli Stati membri assicurano che:

(a)nel 2020 il consumo energetico dell’Unione non sia superiore a 1 483 Mtep di energia primaria e non superiore a 1 086 Mtep di energia finale e nel 2030 il consumo energetico dell’Unione non sia superiore a 1 321 Mtep di energia primaria e non superiore a 987 Mtep di energia finale per il primo decennio;

(b)sia raggiunto l’obiettivo vincolante dell’Unione per il 2030 di cui agli articoli 1 e 3 della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761].

Inoltre gli Stati membri tengono conto degli elementi seguenti:

(a)misure previste dalla direttiva 2012/27/UE;

(b)altre misure intese a promuovere l’efficienza energetica negli Stati membri e a livello di Unione.

2.    Nel definire il contributo cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono tener conto di circostanze che incidono sul consumo di energia primaria e finale, quali:

(a)le rimanenti possibilità di risparmi energetici efficienti in termini di costi;

(b)l’evoluzione e le previsioni del prodotto interno lordo;

(c)le variazioni nelle importazioni ed esportazioni di energia;

(d)lo sviluppo di tutte le fonti di energia rinnovabile, l’energia nucleare, la cattura e lo stoccaggio del carbonio;

(e)le azioni intraprese in fasi precoci.

Articolo 7
Politiche e misure nazionali per ciascuna delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia

Nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima gli Stati membri descrivono, in conformità all’allegato I, le principali politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste per conseguire gli obiettivi definiti nel piano nazionale, comprese le misure volte ad assicurare la cooperazione regionale e finanziamenti adeguati a livello nazionale e regionale.

Articolo 8
Base analitica dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima

1.    Gli Stati membri descrivono, seguendo la struttura e il formato di cui all’allegato I, la situazione attuale per ciascuna delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia, compreso il sistema energetico e le emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra all’atto della presentazione del piano nazionale o in base alle informazioni più recenti a disposizione. Gli Stati membri inoltre definiscono e descrivono le proiezioni per ciascuna delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia per il primo decennio almeno fino al 2040 (compreso l’anno 2030) che si prevede risultino dalle politiche e misure vigenti (adottate e attuate).

2.    Nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima gli Stati membri valutano a livello nazionale ed eventualmente regionale:

(a)l’impatto sullo sviluppo del sistema energetico e le emissioni di gas a effetto serra e gli assorbimenti per il primo decennio almeno fino al 2040 (compreso l’anno 2030), nell’ambito delle politiche e misure previste, compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure vigenti (adottate e attuate) di cui al paragrafo 1;

(b)l’impatto sotto il profilo macroeconomico, ambientale, sul piano delle competenze e sociale delle politiche e misure previste di cui all’articolo 7, ulteriormente specificate nell’allegato I, per il primo decennio almeno fino al 2030 compreso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e misure vigenti (adottate e attuate) di cui al paragrafo 1;

(c)le interazioni tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste nell’ambito di una dimensione programmatica e tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste di dimensioni diverse per il primo decennio almeno fino al 2030. Le proiezioni riguardanti la sicurezza dell’approvvigionamento, le infrastrutture e l’integrazione del mercato sono collegate a solidi scenari di efficienza energetica.

Articolo 9
Progetti di piani nazionali integrati per l’energia e il clima

1.    Entro il 1º gennaio 2018 e successivamente ogni dieci anni gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione il progetto del piano nazionale integrato per l’energia e il clima di cui all’articolo 3, paragrafo 1.

2.    La Commissione può rivolgere agli Stati membri raccomandazioni sui progetti di piani a norma dell’articolo 28. le raccomandazioni definiscono in particolare:

(a)il livello di ambizione degli obiettivi, traguardi e contributi volti al conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica;

(b)le politiche e misure in relazione agli obiettivi a livello di Stati membri e dell’Unione e le altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera;

(c)le interazioni e la coerenza tra le politiche e misure vigenti (adottate e attuate) e previste incluse nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima nell’ambito di una singola dimensione e tra le diverse dimensioni dell’Unione dell’energia.

3.    Nel mettere a punto i piani nazionali integrati per l’energia e il clima gli Stati membri tengono nella massima considerazione le raccomandazioni della Commissione.

Articolo 10
Consultazione pubblica 

Fatte salve le altre disposizioni del diritto dell’Unione, gli Stati membri provvedono affinché al pubblico vengano offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipare all’elaborazione dei progetti dei piani di cui all’articolo 9 e allegano ai suddetti piani, che trasmettono alla Commissione, una sintesi dei pareri del pubblico. Nella misura in cui sono di applicazione le disposizioni della direttiva 2001/42/CE, si considera che le consultazioni svolte in conformità a detta direttiva soddisfino anche gli obblighi di consultazione pubblica a norma del presente regolamento.

Articolo 11
Cooperazione regionale

1.    Gli Stati membri cooperano a livello regionale per conseguire efficacemente traguardi, obiettivi e contributi definiti nei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e il clima.

2.    Gli Stati membri, prima di trasmettere i progetti di piani nazionali integrati per l’energia e il clima alla Commissione a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, individuano le opportunità di cooperazione regionale e consultano gli Stati membri vicini e gli altri Stati membri che manifestano interesse. Gli Stati membri includono nei progetti di piani nazionali integrati per l’energia e il clima i risultati della consultazione regionale, comprese se del caso le modalità con cui le osservazioni sono state prese in considerazione.

3.    La Commissione facilita la cooperazione e consultazione tra Stati membri sui progetti di piani che le sono trasmessi a norma dell’articolo 9 ai fini della relativa messa a punto.

4.    Nella versione definitiva dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima gli Stati membri tengono conto delle osservazioni presentate da altri Stati membri a norma dei paragrafi 2 e 3 e spiegano in che modo le osservazioni sono state tenute in considerazione.

5.    Ai fini indicati al paragrafo 1, gli Stati membri continuano a collaborare a livello regionale in sede di applicazione delle politiche e misure di cui ai rispettivi piani.

Articolo 12
Valutazione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima

La Commissione valuta i piani nazionali integrati per l’energia e il clima e i relativi aggiornamenti notificati a norma degli articoli 3 e 13. In particolare valuta se:

(a)traguardi, obiettivi e contributi sono sufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell’Unione dell’energia e, per il primo decennio, in particolare i traguardi del quadro 2030 dell’Unione per l’energia e il clima e a norma dell’articolo 25;

(b)i piani sono conformi ai requisiti di cui agli articoli da 3 a 11 e alle raccomandazioni della Commissione a norma dell’articolo 28.

Articolo 13
Aggiornamento dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima

1.    Entro il 1º gennaio 2023 e successivamente ogni 10 anni gli Stati membri presentano alla Commissione un progetto di aggiornamento dell’ultimo piano nazionale integrato per l’energia e il clima notificato di cui all’articolo 3 oppure confermano alla Commissione che il piano rimane valido.

2.    Entro il 1º gennaio 2024 e successivamente ogni 10 anni gli Stati membri presentano alla Commissione l’aggiornamento dell’ultimo piano nazionale integrato per l’energia e il clima notificato di cui all’articolo 3, salvo se hanno confermato alla Commissione che il piano rimane valido conformemente al paragrafo 1.

3.    Gli Stati membri modificano solo i traguardi, obiettivi e contributi indicati nell’aggiornamento di cui al paragrafo 2 in modo da tradurne la maggiore ambizione rispetto a quanto definito nell’ultimo piano nazionale integrato per l’energia e il clima notificato.

4.    Nel piano aggiornato gli Stati membri si adoperano per attenuare eventuali ripercussioni negative sull’ambiente nell’ambito della comunicazione integrata di cui agli articoli da 15 a 22.

5.    Nell’elaborare l’aggiornamento di cui al paragrafo 2 gli Stati membri tengono conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nell’ambito del semestre europeo.

6.    Le procedure di cui all’articolo 9, paragrafo 2 e all’articolo 11 si applicano all’elaborazione e alla valutazione degli aggiornamenti dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima.

CAPO 3
STRATEGIE PER LE BASSE EMISSIONI A LUNGO TERMINE

Articolo 14
Strategie per le basse emissioni a lungo termine

1.    Gli Stati membri elaborano e comunicano alla Commissione, entro il 1º gennaio 2020 e successivamente ogni 10 anni, le strategie per le basse emissioni a lungo termine in una prospettiva di 50 anni, per contribuire a:

(a)adempiere agli impegni assunti dall’Unione e dagli Stati membri nel quadro della convenzione UNFCC e dell’accordo di Parigi per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di origine antropica ed aumentare l’assorbimento dai pozzi;

(b)realizzare l’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale marcatamente sotto i 2ºC rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura a 1,5ºC al di sopra dei livelli preindustriali;

(c)ridurre a lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l’assorbimento dai pozzi in tutti i settori, in linea con l’obiettivo dell’Unione, nel contesto delle necessarie riduzioni che i paesi sviluppati considerati nel loro insieme devono conseguire secondo il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), ossia ridurre le emissioni di una percentuale compresa fra l’80% e il 95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990 in modo efficace in termini di costi.

2.    Le strategie per le basse emissioni a lungo termine riguardano:

(a)il totale della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e degli aumenti degli assorbimenti tramite pozzi;

(b)la riduzione delle emissioni e l’aumento dell’assorbimento nei singoli settori, fra cui energia elettrica, industria, trasporti, edilizia (residenziale e terziario), agricoltura e destinazione del suolo, cambiamenti di destinazione del suolo e silvicoltura (LULUCF);

(c)i progressi attesi nella transizione verso un’economia a basse emissioni di gas a effetto serra, compresa l’intensità di gas serra, l’intensità di CO2 del prodotto interno lordo e le strategie di ricerca e sviluppo e innovazione associate;

(d)i collegamenti con altri programmi nazionali a lungo termine.

3.    Le strategie per le basse emissioni a lungo termine e i piani nazionali integrati per l’energia e il clima di cui all’articolo 3 dovrebbero essere coerenti tra loro.

4.    Gli Stati membri rendono immediatamente pubbliche le rispettive strategie per le basse emissioni a lungo termine e i relativi aggiornamenti.

CAPO 4
COMUNICAZIONE

Sezione 1
Relazioni intermedie biennali e relativo seguito

Articolo 15
Relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima

1.    Fatto salvo l’articolo 23, entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni due anni ciascuno Stato membro comunica alla Commissione lo stato di attuazione del piano nazionale integrato per l’energia e il clima attraverso relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima riguardanti tutte le cinque le dimensioni fondamentali dell’Unione dell’energia.

2.    Le relazioni di cui al paragrafo 1 vertono sui seguenti elementi:

(a)i progressi compiuti verso il conseguimento dei traguardi, obiettivi e contributi indicati nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima e verso l’attuazione delle politiche e misure necessarie per realizzarli;

(b)le informazioni di cui agli articoli da 18 a 22 e, se opportuno, aggiornamento delle politiche e misure conformemente a tali articoli;

(c)politiche e misure e proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi, in conformità all’articolo 16;

(d)i piani e le strategie nazionali di adattamento ai cambiamenti climatici in conformità all’articolo 17, paragrafo 1;

(e)copie delle relazioni biennali e, negli anni di applicazione, delle comunicazioni nazionali trasmesse al segretariato della convenzione UNFCC;

(f)eventualmente, stime del miglioramento della qualità dell’aria e della riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e altri benefici di misure specifiche di efficienza energetica;

(g)le relazioni annuali di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e all’articolo 23.

L’Unione e gli Stati membri provvedono a trasmettere al segretariato della convenzione UNFCC le relazioni biennali in conformità alla decisione n. 2/CP.17 della conferenza delle parti e le comunicazioni nazionali a norma dell’articolo 12 della convenzione UNFCC.

3.    La Commissione adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 37, paragrafo 3.

4.    Frequenza e portata delle informazioni e degli aggiornamenti di cui al paragrafo 2, lettera b), sono commisurate alla necessità di procurare sufficiente certezza agli investitori.

5.    Se la Commissione ha formulato raccomandazioni a norma dell’articolo 27, paragrafo 2 o 3, lo Stato membro interessato inserisce nella relazione di cui al paragrafo 1 le informazioni sulle politiche e misure adottate o destinate ad essere adottate e attuate per dar seguito a tali raccomandazioni. Le informazioni contengono un calendario d’attuazione dettagliato.

Articolo 16
Comunicazioni integrate sulle politiche e misure relative ai gas a effetto serra e sulle proiezioni

1.    Entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni due anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

(a)le politiche e le misure nazionali di cui all’allegato IV, e

(b)le proiezioni nazionali delle emissioni di gas a effetto serra di origine antropica dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi, suddivise per gas o gruppo di gas (idrofluorocarburi e perfluorocarburi) di cui all’allegato III, parte 2. Le proiezioni nazionali tengono conto delle politiche e misure adottate a livello unionale e comprendono le informazioni figuranti nell’allegato V.

2.    Gli Stati membri comunicano le proiezioni più aggiornate disponibili. Se uno Stato membro non trasmette stime complete delle proiezioni entro il 15 marzo di ogni secondo anno e la Commissione ha accertato che tale Stato membro non può rimediare alle lacune nelle stime, individuate attraverso le procedure di assicurazione della qualità o di controllo della qualità, la Commissione può provvedere a elaborare le stime necessarie alla compilazione delle proiezioni dell’Unione in consultazione con lo Stato membro interessato.

3.    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione eventuali modifiche sostanziali alle informazioni comunicate a norma del paragrafo 1 durante il primo anno del periodo di comunicazione, entro il 15 marzo dell’anno successivo alla comunicazione precedente.

4.    Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico, in formato elettronico, le proiezioni nazionali di cui al paragrafo 1 e le pertinenti valutazioni dei costi e degli effetti delle politiche e misure nazionali di attuazione delle politiche dell’Unione attinenti alla limitazione delle emissioni di gas a effetto serra nonché le relazioni tecniche di base. Le proiezioni e valutazioni dovrebbero comprendere descrizioni dei modelli e approcci metodologici impiegati, definizioni e ipotesi di base.

Articolo 17
Comunicazioni integrate delle azioni nazionali di adattamento, del sostegno finanziario e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo, dell’uso dei proventi della vendita all’asta

1.    Entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni due anni gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sui rispettivi piani e strategie di adattamento, delineando le azioni attuate o previste per agevolare l’adattamento ai cambiamenti climatici, ivi comprese le informazioni di cui all’allegato VI, parte 1.

2.    Entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni anno (anno X) gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni relative:

(a)al sostegno ai paesi in via di sviluppo, ivi comprese le informazioni di cui all’allegato VI, parte 2;

(b)all’uso dei proventi realizzati dagli Stati membri mediante la vendita all’asta delle quote di emissioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, e dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE, comprese le informazioni di cui all’allegato VI, parte 3.

3.    Gli Stati membri rendono pubbliche le informazioni comunicate alla Commissione a norma del presente articolo.

4.    La Commissione adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato e procedure di trasmissione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del presente articolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 3.

Articolo 18
Comunicazioni integrate relative all’energia rinnovabile

Gli Stati membri includono nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima le informazioni seguenti:

(a)l’attuazione delle traiettorie e obiettivi seguenti:

(1)traiettoria nazionale della quota complessiva di energia rinnovabile nel consumo lordo di energia finale dal 2021 al 2030;

(2)traiettorie nazionali della quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo di energia finale dal 2021 al 2030 per energia elettrica, riscaldamento e raffreddamento, trasporti;

(3)traiettorie tecnologiche che lo Stato membro intende seguire per realizzare le traiettorie generali e settoriali dell’energia rinnovabile dal 2021 al 2030, compreso il consumo totale lordo di energia finale atteso, ripartito per tecnologia e per settore in Mtep e il totale della capacità installata prevista ripartita per tecnologia e per settore in MW;

(4)traiettorie della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e dell’offerta di biomassa ripartite tra materia prima, produzione interna e importazioni. Per la biomassa forestale, una valutazione della fonte e dell’impatto sul pozzo LULUCF;

(5)se del caso, altre traiettorie e obiettivi nazionali, compresi quelli a lungo termine e quelli settoriali (quota dei biocarburanti, quota dei biocarburanti avanzati e quota dei biocarburanti prodotti a partire da colture principali coltivate su superfici agricole, quota di energia elettrica prodotta da biomassa senza l’uso di calore, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia rinnovabile prodotta dalle città, dalle comunità energetiche e dai consumatori-produttori autonomi);

(b)l’attuazione delle politiche e misure seguenti:

(1)politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire il contributo nazionale all’obiettivo vincolante 2030 a livello unionale per l’energia rinnovabile di cui all’articolo 4, lettera a), punto 2i), comprese misure specifiche per settore e per tecnologia, con un riesame specifico dell’attuazione delle misure di cui agli articoli 23, 24 e 25 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];

(2)misure specifiche a favore della cooperazione regionale;

(3)fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure specifiche relative al sostegno finanziario, compreso il sostegno unionale e il ricorso ai fondi dell’Unione, per promuovere l’uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell’energia elettrica, del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti;

(4)misure specifiche destinate a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 21 e 22 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];

(5)misure per promuovere l’uso di energia proveniente dalla biomassa, con particolare riguardo a nuove mobilitazioni di biomassa tenendo conto della disponibilità (potenziale nazionale e importazioni da paesi terzi) e di altri usi della biomassa (agricoltura e silvicoltura), nonché misure per la sostenibilità della biomassa prodotta e sfruttata;

(6)informazioni supplementari specificate nell’allegato VII, parte 1.

Articolo 19
Comunicazione integrata sull’efficienza energetica

Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima gli Stati membri includono le seguenti informazioni:

(a)l’attuazione delle traiettorie, obiettivi e traguardi nazionali seguenti:

(1)la traiettoria di consumo di energia primaria e finale dal 2020 al 2030 quale contributo nazionale di risparmio energetico per raggiungere il traguardo unionale 2030, compresa la metodologia di base;

(2)gli obiettivi a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e commerciali, privati e pubblici;

(3)se del caso, un aggiornamento degli altri obiettivi nazionali definiti nel piano nazionale;

(b)l’attuazione delle politiche e obiettivi seguenti:

(1)politiche, misure e programmi attuati, adottati e previsti volti a conseguire il contributo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui all’articolo 6, tra cui misure e strumenti previsti (anche di natura finanziaria) intesi a migliorare la prestazione energetica nell’edilizia, a sfruttare il potenziale di efficienza energetica dell’infrastruttura del gas e dell’energia elettrica e altre misure destinate a promuovere l’efficienza energetica;

(2)se del caso, strumenti di mercato intesi a incentivare miglioramenti dell’efficienza energetica, comprese, ma non solo, la tassazione dell’energia, prelievi e indennità;

(3)il regime nazionale obbligatorio di efficienza energetica e misure alternative a norma dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761] in conformità all’allegato II;

(4)strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati, comprese politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese profonde ristrutturazioni per fasi;

(5)politiche e misure volte a promuovere i servizi energetici del settore pubblico e misure per eliminare gli ostacoli di ordine regolamentare e non regolamentare che impediscono l’introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica;

(6)cooperazione regionale nel settore dell’efficienza energetica, se pertinente;

(7)Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento, compreso il sostegno unionale e il ricorso ai fondi dell’Unione, nel settore dell’efficienza energetica a livello nazionale, se applicabile;

(c)informazioni supplementari specificate nell’allegato VII, parte 2.

Articolo 20
Comunicazione integrata sulla sicurezza energetica

Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima gli Stati membri includono le seguenti informazioni:

(a)obiettivi nazionali di diversificazione delle fonti di energia e dei paesi fornitori, stoccaggio, gestione attiva della domanda;

(b)obiettivi nazionali di riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi;

(c)obiettivi nazionali per lo sviluppo della capacità di affrontare eventuali limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia, compresi il gas e l’elettricità;

(d)obiettivi nazionali di sviluppo delle fonti energetiche interne, segnatamente energia rinnovabile;

(e)politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);

(f)cooperazione regionale nell’attuazione di obiettivi e politiche di cui alle lettere da a) a d);

(g)fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell’Unione, a livello nazionale in questo settore, se del caso.

Articolo 21
Comunicazione integrata sul mercato interno dell’energia

1.    Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima gli Stati membri includono informazioni sull’attuazione degli obiettivi e misure seguenti:

(a)livello di interconnettività elettrica cui gli Stati membri ambiscono per il 2030 in relazione al traguardo di interconnessione minima del 15%;

(1)obiettivi nazionali principali per l’infrastruttura di trasmissione dell’energia elettrica e del gas, necessari per conseguire obiettivi e traguardi nell’ambito delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia;

(2)se applicabile, principali progetti infrastrutturali previsti, diversi dai progetti di interesse comune;

(3)obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell’energia, come l’integrazione e l’accoppiamento dei mercati, se del caso;

(4)obiettivi nazionali riguardanti la povertà energetica, compreso il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica;

(5)obiettivi nazionali volti ad assicurare l’adeguatezza del sistema elettrico, se applicabili;

(6)politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui ai punti da 1 a 5;

(7)cooperazione regionale nell’attuazione di obiettivi e politiche di cui ai punti da 1 a 6;

(8)fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE, misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell’Unione, nel settore del mercato interno dell’energia a livello nazionale, se del caso;

(9)misure intese ad aumentare la flessibilità del sistema energetico per quanto riguarda la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresa la diffusione dell’accoppiamento dei mercati infragiornalieri e dei mercati di bilanciamento transfrontalieri.

2.    Le informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 sono coerenti con la relazione dei regolatori nazionali di cui all’articolo 58, paragrafo 1, lettera e), della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta COM(2016) 864] e all’articolo 41, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/73/CE e, se del caso, si basano sulla relazione suddetta.

Articolo 22
Comunicazione integrata su ricerca, innovazione e competitività

Nelle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima di cui all’articolo 15 gli Stati membri includono le informazioni sull’attuazione degli obiettivi e misure seguenti:

(a)obiettivi e politiche nazionali che traducono nel contesto nazionale obiettivi e politiche del piano SET;

(b)obiettivi nazionali di spesa totale (pubblica e privata) in ricerca e innovazione, relativamente alle tecnologie pulite e alle tecnologie energetiche, ai costi delle tecnologie e allo sviluppo delle prestazioni;

(c)se opportuno, obiettivi nazionali, compresi gli obiettivi a lungo termine per il 2050 di diffusione delle tecnologie di decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità di carbonio e di energia e, se del caso, delle relative infrastrutture di trasporto, sfruttamento e stoccaggio;

(d)obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche;

(e)politiche e misure attuate, adottate e previste per conseguire gli obiettivi di cui alle lettere b) e c);

(f)cooperazione con altri Stati membri nell’attuare gli obiettivi e le politiche di cui alle lettere b), c) e d), compreso il coordinamento di politiche e misure attraverso il piano SET, come l’allineamento dei programmi di ricerca e dei programmi comuni;

(g)misure di finanziamento, anche con sostegno unionale e ricorso ai fondi dell’Unione, a livello nazionale in questo settore, se del caso.

Sezione 2
Relazione annuale

Articolo 23
Relazione annuale

1.    Entro il 15 marzo 2021 e successivamente ogni anno (anno X) gli Stati membri riferiscono alla Commissione:

(a)gli inventari approssimativi dei gas a effetto serra per l’anno X-1;

(b)le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2009/119/CE;

(c)le informazioni di cui all’allegato IX, punto 3, della direttiva 2013/30/UE, a norma dell’articolo 25 di detta direttiva.

Ai fini della lettera a) la Commissione, in base agli inventari approssimativi dei gas a effetto serra degli Stati membri o, se uno Stato membro non ha comunicato detti inventari entro la data suddetta, compila ogni anno, in base a stime proprie, un inventario approssimativo unionale dei gas a effetto serra. La Commissione rende pubblica questa informazione ogni anno entro il 30 settembre.

2.    A decorrere dal 2023 gli Stati membri determinano e comunicano alla Commissione i dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra ogni anno (anno X) entro il 15 marzo e i dati preliminari entro il 15 gennaio, comprese le informazioni sui gas a effetto serra e sugli inventari di cui all’allegato III. La relazione sui dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra include anche i dati completi e aggiornati degli inventari nazionali.

3.    Ogni anno entro il 15 aprile gli Stati membri presentano al segretariato della convenzione UNFCC gli inventari nazionali contenenti le informazioni trasmesse alla Commissione sui dati definitivi degli inventari dei gas a effetto serra conformemente al paragrafo 2. La Commissione compila ogni anno, in cooperazione con gli Stati membri, un inventario unionale dei gas a effetto serra e prepara una relazione sull’inventario unionale dei gas a effetto serra; trasmette poi entrambi al segretariato della convenzione UNFCC ogni anno entro il 15 aprile.

4.    Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati preliminari e definitivi dell’inventario nazionale rispettivamente entro il 15 gennaio e il 15 marzo degli anni 2027 e 2032, elaborati per la contabilità LULUCF ai fini delle relazioni di conformità di cui all’articolo 12 del regolamento [...] [LULUCF].

5.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 36 per:

(a)modificare l’allegato III, parte 2, per aggiungere o sopprimere sostanze nell’elenco dei gas a effetto serra;

(b)integrare il presente regolamento adottando valori per i potenziali di riscaldamento globale e precisando le linee guida degli inventari applicabili conformemente alle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell’accordo di Parigi.

6.    La Commissione adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato, specifiche tecniche e procedura degli inventari approssimativi dei gas a effetto serra di cui al paragrafo 1, degli inventari dei gas a effetto serra di cui al paragrafo 2, delle emissioni e degli assorbimenti dei gas a effetto serra contabilizzati conformemente agli articoli 5 e 12 del regolamento [LULUCF] ai fini della trasmissione alla Commissione da parte degli Stati membri. Nel proporre gli atti di esecuzione la Commissione tiene conto dei calendari della convenzione UNFCC e dell’accordo di Parigi per il monitoraggio e la comunicazione di dette informazioni e delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC e dell’accordo di Parigi, in modo da garantire la conformità dell’Unione, in quanto parte della convenzione UNFCC e dell’accordo di Parigi, agli obblighi di comunicazione. Gli atti di esecuzione specificano altresì i tempi per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nell’elaborazione della relazione sull’inventario unionale dei gas a effetto serra. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 37, paragrafo 3.

SEZIONE 3
Piattaforma di comunicazione

Articolo 24
Piattaforma di comunicazione elettronica

1.    La Commissione istituisce una piattaforma elettronica intesa a facilitare la comunicazione tra la Commissione e gli Stati membri e a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri.

2.    Gli Stati membri usano la piattaforma elettronica, una volta operativa, per trasmettere alla Commissione le relazioni di cui al presente capo.

 

CAPO 5
VALUTAZIONE AGGREGATA DEI PIANI NAZIONALI E DEL CONSEGUIMENTO DEI TRAGUARDI DELL’UNIONE –– MONITORAGGIO DELLA COMMISSIONE

Articolo 25
Valutazione dell’andamento dei lavori

1.    Entro il 31 ottobre 2021 e successivamente ogni due anni la Commissione valuta, in particolare sulla base delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima, di altre informazioni comunicate a norma del presente regolamento, degli indicatori e delle statistiche europee, laddove disponibili:

(a)i progressi compiuti a livello unionale nel conseguire gli obiettivi dell’Unione dell’energia, compreso per il primo decennio i traguardi 2030 dell’Unione per l’energia e il clima, segnatamente al fine di evitare lacune nei suddetti traguardi sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica;

(b)i progressi compiuti da ciascuno Stato membro nel conseguire i traguardi, obiettivi e contributi e nell’attuare le politiche e le misure definite nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima;

(c)le ripercussioni globali del settore del trasporto aereo sul clima mondiale, comprese quelle dovute a emissioni o effetti di sostanze diverse dal CO2, in base ai dati sulle emissioni forniti dagli Stati membri a norma dell’articolo 23 e, se opportuno, migliora tale valutazione facendo riferimento ai progressi scientifici e ai dati del traffico aereo.

2.    Nel settore dell’energia rinnovabile, nell’ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti riguardo alla quota di energia da fonti rinnovabili del consumo finale lordo dell’Unione sulla base di una traiettoria lineare a partire dal 20% nel 2020 fino a raggiungere almeno il 27% nel 2030, secondo quanto disposto all’articolo 4, lettera a), punto 2i).

3.    Nel settore dell’efficienza energetica, nell’ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti nel conseguire collettivamente un consumo massimo unionale di 1 321 Mtep di energia primaria e 987 Mtep di energia finale nel 2030, secondo quanto disposto all’articolo 4, lettera b), punto 1.

Durante la valutazione, la Commissione procede per le fasi seguenti:

(a)esamina se si è raggiunta la tappa unionale di al massimo 1 483 Mtep di energia primaria e al massimo 1 086 Mtep di energia finale nel 2020;

(b)valuta se l’avanzamento degli Stati membri indica che l’Unione nel suo insieme è sulla buona strada per conseguire il livello di consumo di energia nel 2030 di cui al primo comma, tenendo conto della valutazione delle informazioni fornite dagli Stati membri nelle rispettive relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima;

(c)si avvale dei risultati degli esercizi di modellizzazione in relazione alle tendenze future del consumo energetico unionale e nazionale e di altre analisi complementari.

4.    Entro il 31 ottobre 2021 e successivamente ogni anno la Commissione valuta, in particolare sulla base delle informazioni comunicate a norma del presente regolamento, se l’Unione e gli Stati membri hanno compiuto progressi sufficienti nel soddisfare:

(a)gli impegni a norma dell’articolo 4 della convenzione UNFCC e dell’articolo 3 dell’accordo di Parigi, definiti nelle decisioni adottate dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCC o dalla conferenza delle parti della convenzione UNFCC che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi;

(b)gli obblighi di cui all’articolo 4 del regolamento [ ] [ESR] e all’articolo 4 del regolamento [ ] [LULUCF];

(c)gli obiettivi definiti nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima al fine di conseguire gli obiettivi dell’Unione dell’energia e, per il primo decennio, di raggiungere i traguardi 2030 per l’energia e il clima.

5.    Entro il 31 ottobre 2019 e successivamente ogni quattro anni la Commissione valuta l’attuazione della direttiva 2009/31/CE.

6.    In sede di valutazione la Commissione dovrebbe tener conto delle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

7.    La Commissione riferisce sulla valutazione di cui al presente articolo nel quadro della relazione sullo stato dell’Unione dell’energia di cui all’articolo 29.

Articolo 26

Seguito in caso di incoerenze con gli obiettivi e traguardi generali dell’Unione dell’energia nell’ambito del regolamento sulla condivisione dello sforzo

1.    In base alla valutazione di cui all’articolo 25, se gli sviluppi politici di uno Stato membro presentano incoerenze con gli obiettivi generali dell’Unione dell’energia, la Commissione formula raccomandazioni nei confronti dello Stato membro interessato a norma dell’articolo 28.

2.    La Commissione può formulare pareri sui piani d’azione presentati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento [ ] [ESR].

Articolo 27
Reazione alla scarsa ambizione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e a fronte di progressi insufficienti nei traguardi e obiettivi dell’Unione per l’energia e il clima 

1.    La Commissione, se in base alla valutazione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima e ai rispettivi aggiornamenti a norma dell’articolo 12, giunge alla conclusione che i traguardi, obiettivi e contributi dei piani nazionali o i rispettivi aggiornamenti sono insufficienti a conseguire collettivamente gli obiettivi dell’Unione dell’energia e in particolare, nel primo decennio, a conseguire i traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica, adotta misure a livello unionale al fine di assicurare il conseguimento collettivo di tali obiettivi e traguardi. Per quanto concerne l’energia rinnovabile, le misure tengono conto del livello di ambizione dei contributi degli Stati membri al traguardo 2030 dell’Unione, definito nei piani nazionali e nei rispettivi aggiornamenti.

2.    La Commissione, se in base alla valutazione di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b) conclude che i progressi compiuti da uno Stato membro sono insufficienti a raggiungere i traguardi, obiettivi e contributi o ad attuare le politiche e misure definite nel piano nazionale integrato per l’energia e il clima, formula raccomandazioni allo Stato membro interessato a norma dell’articolo 28. Nel formulare tali raccomandazioni, la Commissione prende in considerazione l’ambizione dei precedenti sforzi degli Stati membri per contribuire al traguardo 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile.

3.    La Commissione, se in base alla valutazione aggregata delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima degli Stati membri di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a) - se opportuno suffragata da altre fonti d’informazione - conclude che l’Unione rischia di non conseguire gli obiettivi dell’Unione dell’energia e, in particolare, per il primo decennio, i traguardi del quadro 2030 dell’Unione per l’energia e il clima, può formulare raccomandazioni a tutti gli Stati membri a norma dell’articolo 28 per mitigare tale rischio. La Commissione adotta, se opportuno, misure a livello unionale in aggiunta alle raccomandazioni al fine di assicurare, in particolare, il conseguimento dei traguardi 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica. Per quanto riguarda l’energia rinnovabile la Commissione prende in considerazione l’ambizione dei precedenti sforzi degli Stati membri per contribuire al traguardo 2030 dell’Unione.

4.    Nel 2023 se nel settore dell’energia rinnovabile - fatte salve le misure a livello unionale di cui al paragrafo 3 - in base alla valutazione di cui all’articolo 25, paragrafi 1 e 2, la Commissione conclude che la traiettoria lineare unionale di cui all’articolo 25, paragrafo 2, non è seguita collettivamente, gli Stati membri provvedono affinché entro il 2024 i divari emergenti siano colmati grazie a misure supplementari, quali:

(a)l’adeguamento della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffreddamento di cui all’articolo 23, paragrafo 1, [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];

(b)l’adeguamento della quota di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767];

(c)il versamento di un contributo finanziario a una piattaforma di finanziamento istituita a livello unionale per contribuire a progetti in materia di energia da fonti rinnovabili gestititi direttamente o indirettamente dalla Commissione;

(d)altre misure intese ad aumentare la diffusione dell’energia rinnovabile.

Tali misure tengono conto del livello di ambizione dei primi contributi apportati dallo Stato membro interessato al traguardo 2030 dell’Unione sul versante dell’energia rinnovabile.

Lo Stato membro che dal 2021 in poi non mantiene la quota di riferimento di energia da fonti rinnovabili nel consumo lordo di energia finale di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], provvede a che le insufficienze della quota di riferimento siano compensate da un contributo finanziario alla piattaforma di finanziamento di cui alla lettera c). Ai fini del presente comma e del primo comma, lettera c), gli Stati membri possono usare gli introiti derivanti dalle quote delle emissioni annuali a norma della direttiva 2003/87/CE.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 36 per definire le disposizioni necessarie all’istituzione e al funzionamento della piattaforma di finanziamento di cui alla lettera c).

5.    Nel settore dell’efficienza energetica, fatte salve le misure a livello unionale di cui al paragrafo 3, la Commissione, se sulla scorta della valutazione di cui all’articolo 25, paragrafi 1 e 3, nel 2023 giunge alla conclusione che i progressi compiuti sono insufficienti a conseguire collettivamente il traguardo unionale di efficienza energetica di cui all’articolo 25, paragrafo 3, prima frase, adotta entro il 2024 misure supplementari a quelle delle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE, al fine di raggiungere i traguardi vincolanti 2030 dell’Unione sul versante dell’efficienza energetica. Le misure supplementari possono in particolare migliorare l’efficienza energetica di:

(a)prodotti, a norma della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 2009/125/CE;

(b)edifici, a norma della direttiva 2010/31/UE e della direttiva 2012/27/CE;

(c)trasporti.

Articolo 28
Raccomandazioni della Commissione agli Stati membri

1.    Laddove opportuno, la Commissione rivolge raccomandazioni agli Stati membri affinché conseguano gli obiettivi dell’Unione dell’energia.

2.    Quando nel presente regolamento si fa riferimento al presente articolo, si applicano i seguenti principi:

(a)lo Stato membro interessato tiene nella massima considerazione la raccomandazione in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri;

(b)nella relazione intermedia nazionale integrata per l’energia e il clima, elaborata nell’anno successivo a quello in cui è stata formulata la raccomandazione, lo Stato membro definisce in che modo ha tenuto nella massima considerazione la raccomandazione e in che modo l’ha attuata o intende attuarla. Giustifica eventuali scostamenti;

(c)le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

Articolo 29
Relazione sullo stato dell’Unione dell’energia

1.    Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato dell’Unione dell’energia.

2.    La relazione sullo stato dell’Unione dell’energia comprende, fra l’altro, i seguenti elementi:

(a)la valutazione di cui all’articolo 25;

(b)laddove opportuno, le raccomandazioni di cui all’articolo 28;

(c)il funzionamento del mercato del carbonio di cui all’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2003/87/CE, comprese le informazioni sull’applicazione della medesima direttiva di cui al relativo articolo 21, paragrafo 2;

(d)la sostenibilità delle bioenergie nell’Unione, con le informazioni di cui all’allegato VIII;

(e)i regimi volontari per i quali la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta COM(2016) 767], contenente le informazioni di cui all’allegato IX del presente regolamento;

(f)la relazione generale sullo stato di attuazione della [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta COM(2016) 864] di cui all’articolo 70 di tale direttiva;

(g)la relazione generale sullo stato di attuazione della direttiva 2009/73/CE di cui all’articolo 52 di tale direttiva;

(h)i regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all’articolo 7, lettera a), della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761];

(i)i progressi degli Stati membri nel realizzare un mercato dell’energia completo e operativo;

(j)la qualità del carburante esistente nei diversi Stati membri e la copertura geografica dei carburanti con tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg, al fine di fornire un quadro generale dei dati concernenti la qualità dei carburanti nei diversi Stati membri a norma della direttiva 98/70/CE;

(k)altre questioni rilevanti ai fini dell’attuazione dell’Unione dell’energia, tra cui il sostegno pubblico e privato.

CAPO 6
REGIMI NAZIONALI E DELL’UNIONE SULLE EMISSIONI DEI GAS A EFFETTO SERRA E SULL’ASSORBIMENTO DAI POZZI

Articolo 30
Sistemi d’inventario nazionali e dell’Unione

1.    Entro il 1° gennaio 2021 gli Stati membri istituiscono, gestiscono e si adoperano per migliorare continuamente i sistemi nazionali d’inventario per stimare le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra riportati nell’allegato II, parte 2 e per assicurare la tempestività, la trasparenza, la precisione, la coerenza, la comparabilità e la completezza dei propri inventari dei gas a effetto serra.

2.    Gli Stati membri provvedono a che le rispettive autorità competenti per l’inventario abbiano accesso alle informazioni di cui all’allegato X del presente regolamento, si servano dei sistemi di comunicazione istituiti a norma dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 517/2014 per migliorare la stima dei gas fluorurati negli inventari nazionali dei gas a effetto serra e siano in grado di condurre le verifiche di coerenza annuali di cui all’allegato III, parte 1, lettere i) e j), del presente regolamento.

3.    È istituito un sistema d’inventario dell’Unione per assicurare la tempestività, trasparenza, accuratezza, coerenza, comparabilità e completezza degli inventari nazionali rispetto all’inventario dei gas a effetto serra dell’Unione. La Commissione gestisce, mantiene e si adopera per migliorare continuamente il sistema, che comprende: la definizione di un programma di assicurazione e di controllo della qualità; la definizione di obiettivi di qualità e la redazione di un piano di assicurazione e di controllo della qualità dell’inventario; procedure di completamento delle stime sulle emissioni ai fini della compilazione dell’inventario dell’Unione di cui al paragrafo 5 del presente articolo; le revisioni di cui all’articolo 31.

4.    La Commissione esegue un controllo iniziale dell’accuratezza dei dati preliminari dell’inventario dei gas a effetto serra, che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2. Invia i risultati di tale controllo agli Stati membri entro sei settimane dal termine per la presentazione. Gli Stati membri rispondono a ogni pertinente domanda sollevata al riguardo in seguito al controllo iniziale entro il 15 marzo presentando al contempo l’inventario definitivo per l’anno X-2.

5.    Qualora uno Stato membro non trasmetta i dati dell’inventario richiesti per la compilazione dell’inventario dell’Unione entro il 15 marzo, la Commissione può elaborare stime per completare i dati trasmessi dallo Stato membro interessato, in consultazione e in stretta cooperazione con quest’ultimo. A tal fine, la Commissione segue le linee guida applicabili alla preparazione degli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

6.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 36 per definire le norme su contenuto, struttura, formato e procedura di trasmissione delle informazioni relative ai sistemi nazionali di inventario e agli obblighi concernenti l’istituzione, la gestione e il funzionamento dei sistemi d’inventario nazionali e dell’Unione. Nell’elaborazione di tali atti, la Commissione tiene conto delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell’accordo di Parigi.

Articolo 31
Revisione dell’inventario

1.    Nel 2027 e nel 2032 la Commissione procede a una revisione completa dei dati dell’inventario nazionale trasmessi dagli Stati membri a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, per controllare le riduzioni o le limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra degli Stati membri a norma degli articoli 4, 9 e 10, del regolamento [ ] [ESR], la riduzione delle emissioni e l’aumento dell’assorbimento dai pozzi a norma degli articoli 4 e 12 del regolamento [ ] [LULUCF] e altri traguardi di riduzione o limitazione delle emissioni di gas a effetto serra definiti dalla normativa dell’Unione. Gli Stati membri partecipano pienamente a tale processo.

2.    La revisione completa di cui al paragrafo 1 comprende:

(a)controlli intesi a verificare la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni trasmesse;

(b)controlli intesi a individuare casi in cui i dati dell’inventario sono elaborati in modo non coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCC o con le norme dell’Unione;

(c)controlli tesi a individuare casi in cui la contabilità LULUCF è svolta in modo non coerente con i documenti di orientamento della convenzione UNFCC o con le norme dell’Unione;

(d)se opportuno, il calcolo delle correzioni tecniche che risultino necessarie, in consultazione con gli Stati membri.

3.    La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i tempi e la procedura per realizzare la revisione completa, compresi i compiti definiti al paragrafo 2, e per assicurare la debita consultazione degli Stati membri riguardo alle conclusioni delle revisioni. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 37, paragrafo 3.

4.    La Commissione determina, con atto di esecuzione, la somma totale delle emissioni degli anni corrispondenti, calcolata in base ai dati di inventario corretti per ogni Stato membro, una volta completata la revisione suddivisa tra i dati delle emissioni di cui all’articolo 9 del regolamento [ ] [ESR] e i dati delle emissioni di cui all’allegato III, parte 1, lettera c), del presente regolamento; determina altresì la somma totale delle emissioni e degli assorbimenti di cui all’articolo 4 del regolamento [ ] [LULUCF].

5.    I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all’articolo 13 del regolamento [ ] [LULUCF], un mese dopo la data di pubblicazione dell’atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 4 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità all’articolo 4 del regolamento [ ] [LULUCF] anche riguardo alle modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso degli Stati membri ai meccanismi di flessibilità a norma dell’articolo 11 del regolamento[ ] [LULUCF].

6.    I dati di ciascuno Stato membro contenuti nei registri di cui all’articolo 11 del regolamento [ ] [ESR], un mese dopo la verifica di conformità con il regolamento [ ] [LULUCF] di cui al paragrafo 5 del presente articolo, sono usati per la verifica di conformità di cui all’articolo 9 del regolamento [ ] [ESR] per gli anni 2021 e 2026. La verifica di conformità di cui all’articolo 9 del regolamento [ ] [ESR] per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e dal 2027 al 2030 è eseguita un mese dopo la data di verifica di conformità dell’anno precedente. La verifica comprende le modifiche apportate a tali dati in seguito al ricorso dello Stato membro alle flessibilità di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento [ ] [ESR].

Articolo 32
Regimi nazionali e dell’Unione in materia di politiche e misure e di proiezioni

1.    Entro il 1° gennaio 2021 gli Stati membri e la Commissione gestiscono e cercano di migliorare continuamente i rispettivi regimi, nazionali e dell’Unione, di comunicazione delle politiche e misure, nonché le proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra. Tali sistemi comprendono le pertinenti disposizioni istituzionali, giuridiche e procedurali messe in atto rispettivamente negli Stati membri e nell’Unione per valutare le politiche e realizzare proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra.

2.    L’obiettivo rispettivamente degli Stati membri e della Commissione è assicurare la tempestività, la trasparenza, l’accuratezza, la coerenza, la comparabilità e la completezza delle informazioni sulle politiche e misure e sulle proiezioni riguardanti le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra di cui all’articolo 16, compresi l’uso e l’applicazione di dati, metodi e modelli e l’attuazione di attività di assicurazione e controllo della qualità e analisi di sensibilità.

3.    La Commissione adotta atti di esecuzione per definire struttura, formato e procedura di trasmissione delle informazioni sui regimi nazionali e unionali delle politiche, misure e proiezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 16. Nel proporre tali atti la Commissione tiene conto delle pertinenti decisioni adottate dagli organi della convenzione UNFCC o dell’accordo di Parigi, compresi gli obblighi di comunicazione concordati a livello internazionale e il calendario per il monitoraggio e la comunicazione di dette informazioni. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 37, paragrafo 3.

Articolo 33
Istituzione e gestione dei registri

1.    L’Unione e gli Stati membri istituiscono e tengono registri per contabilizzare accuratamente il contributo stabilito a livello nazionale a norma dell’articolo 4, paragrafo 13, e i risultati della mitigazione trasferiti a livello internazionale a norma dell’articolo 6 dell’accordo di Parigi.

2.    L’Unione e gli Stati membri possono tenere i registri insieme con uno o più Stati membri, secondo un regime consolidato.

3.    I dati dei registri di cui al paragrafo 1 sono messi a disposizione dell’amministratore centrale di cui all’articolo 20 della direttiva 2003/87/CE.

4.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 36 per definire i registri di cui al paragrafo 1 del presente articolo e al fine di dare effetto, mediante i registri dell’Unione e degli Stati membri, alla necessaria attuazione tecnica delle pertinenti decisioni degli organi della convenzione UNFCC o dell’accordo di Parigi, in conformità al paragrafo 1.

CAPO 7
COOPERAZIONE E SOSTEGNO

Articolo 34
Cooperazione tra gli Stati membri e l’Unione

1.    Gli Stati membri cooperano e si coordinano pienamente tra loro e con l’Unione per adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare per quanto riguarda:

(a)il processo di preparazione, adozione, notifica e valutazione dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima a norma degli articoli da 9 a 12;

(b)il processo di preparazione, adozione, notifica e valutazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull’energia e il clima a norma dell’articolo 15 e della relazione annuale a norma dell’articolo 23;

(c)il processo relativo alle raccomandazioni della Commissione e al seguito da darvi a norma dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, dell’articolo 15, paragrafo 5, dell’articolo 26, paragrafo 1, e dell’articolo 27, paragrafi 2 e 3;

(d)la compilazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e la preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra, a norma dell’articolo 23, paragrafo 3;

(e)la preparazione della comunicazione nazionale dell’Unione a norma dell’articolo 12 della convenzione UNFCC e della relazione biennale dell’Unione prevista dalla decisione n. 2/CP.17 o dalle successive decisioni applicabili adottate dagli organi della convenzione UNFCC;

(f)le procedure in materia di revisione e di conformità previste dalla convenzione UNFCC e dall’accordo di Parigi conformemente a ogni eventuale decisione applicabile ai sensi della convenzione UNFCC, nonché la procedura dell’Unione di revisione degli inventari dei gas a effetto serra degli Stati membri di cui all’articolo 31 del presente regolamento;

(g)eventuali adeguamenti sulla scorta del processo di revisione di cui all’articolo 31 del presente regolamento o altre modifiche apportate agli inventari e alle relazioni sugli inventari presentate o da presentare al segretariato della convenzione UNFCC;

(h)la compilazione dell’inventario approssimativo dell’Unione dei gas a effetto serra, a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 23, paragrafo 1, ultimo comma.

2.    La Commissione può fornire sostegno tecnico agli Stati membri in relazione agli obblighi stabiliti dal presente regolamento e su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 35
Ruolo dell’Agenzia europea dell’ambiente

L’Agenzia europea dell’ambiente assiste la Commissione nelle attività svolte negli ambiti della decarbonizzazione e dell’efficienza energetica in osservanza degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 e 34, in linea con il programma di lavoro annuale dell’Agenzia stessa. Ciò comprende l’assistenza eventualmente necessaria per:

(a)la compilazione delle informazioni comunicate dagli Stati membri sia sulle politiche e misure sia sulle proiezioni;

(b)lo svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità comunicate dagli Stati membri relative alle proiezioni e alle politiche e misure;

(c)la preparazione delle stime o l’integrazione in quelle già in mano alla Commissione europea dei dati su proiezioni non comunicati dagli Stati membri;

(d)la compilazione dei dati, ove disponibili tratti da statistiche europee e idonei da un punto di vista temporale, nella misura in cui siano necessari per la relazione sullo stato dell’Unione dell’energia al Parlamento europeo e al Consiglio, elaborata dalla Commissione;

(e)la diffusione delle informazioni raccolte a norma del presente regolamento, compreso il mantenimento e l’aggiornamento di una banca dati delle politiche e misure di mitigazione degli Stati membri e l’istituzione della piattaforma europea sull’adattamento ai cambiamenti climatici relativamente agli impatti, alle vulnerabilità e all’adattamento ai cambiamenti climatici;

(f)lo svolgimento delle procedure di assicurazione e controllo della qualità nell’elaborazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra;

(g)la compilazione dell’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra e la preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra;

(h)la preparazione delle stime per i dati non comunicati nell’ambito degli inventari nazionali dei gas a effetto serra;

(i)lo svolgimento della revisione di cui all’articolo 31;

(j)la compilazione dell’inventario approssimativo dell’Unione dei gas a effetto serra.

CAPO 8
DELEGA

Articolo 36
Esercizio della delega

1.    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.    Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 5, all’articolo 27, paragrafo 4, all’articolo 30, paragrafo 6, e all’articolo 33, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere [dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.    La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 23, paragrafo 5, all’articolo 27, paragrafo 4, all’articolo 30, paragrafo 6, e all’articolo 33, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.    Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi stabiliti dall’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.

5.    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.    Un atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’articolo 23, paragrafo 5, dell’articolo 27, paragrafo 4, dell’articolo 30, paragrafo 6, e dell’articolo 33, paragrafo 4, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non sollevano obiezioni entro un periodo di due mesi dal ricevimento della notifica dell’atto o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non avere obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

CAPO 9
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 37
Comitato dell’Unione dell’energia

1.    La Commissione è assistita da un comitato dell’Unione dell’energia. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, che si riunisce nelle formazioni settoriali di volta in volta pertinenti per il presente regolamento.

2.    Il comitato sostituisce il comitato di cui all’articolo 8 della decisione 93/389/CEE, all’articolo 9 della decisione 280/2004/CE e all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013. I riferimenti al comitato istituito a norma di tali atti giuridici sono da intendersi come riferimenti al comitato istituito dal presente regolamento.

3.    Nei casi in cui si fa riferimento al presente articolo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 38
Riesame

Entro il 28 febbraio 2026, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del presente regolamento, sul suo contributo alla governance dell’Unione dell’energia e sulla conformità delle disposizioni in materia di pianificazione, comunicazione e monitoraggio del presente regolamento alla normativa dell’Unione o a future decisioni relative alla convenzione UNFCC e all’accordo di Parigi. La Commissione può formulare proposte, se del caso.

Articolo 39
Modifiche della direttiva 94/22/CE

La direttiva 94/22/CE è così modificata:

(1)all’articolo 8, il paragrafo 2 è abrogato;

(2)l’articolo 9 è abrogato.

Articolo 40
Modifiche della direttiva 98/70/CE

La direttiva 98/70/CE è così modificata:

(1)all’articolo 8, paragrafo 4, la seconda frase è abrogata;

(2)all’articolo 7 bis, paragrafo 1, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia forniti;”;

(3)all’articolo 7 bis, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Gli Stati membri richiedono ai fornitori di ridurre fino al 10% con la massima gradualità possibile le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all’energia forniti entro il 31 dicembre 2020, in confronto al valore di riferimento per i carburanti di cui all’allegato II della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.”.

Articolo 41
Modifica della direttiva 2009/31/CE

All’articolo 38 della direttiva 2009/31/CE, il paragrafo 1 è abrogato.

Articolo 42
Modifiche del regolamento (CE) n. 663/2009

Il regolamento (CE) n. 663/2009 è così modificato:

(1)all’articolo 27, i paragrafi 1 e 3 sono abrogati;

(2)l’articolo 28 è abrogato.

Articolo 43
Modifica del regolamento (CE) n. 715/2009

L’articolo 29 del regolamento (CE) n. 2009/715 è abrogato.

Articolo 44
Modifiche della direttiva 2009/73/CE

La direttiva 2009/73/CE è così modificata:

(1)l’articolo 5 è abrogato;

(2)l’articolo 52 è sostituito dal seguente:

“Articolo 52

Relazione

La Commissione controlla ed esamina l’applicazione della presente direttiva e presenta una relazione generale sullo stato di attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio in allegato alla relazione sullo stato dell’Unione dell’energia di cui all’articolo 29 del regolamento [XX/20XX] [presente regolamento].”

Articolo 45
Modifica della direttiva 2009/119/CE del Consiglio

All’articolo 6 della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Entro il 15 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione una copia sintetica dell’inventario delle scorte di cui al paragrafo 1, che contiene almeno i quantitativi e la natura delle scorte di sicurezza comprese nell’inventario all’ultimo giorno dell’anno civile precedente.”.

Articolo 46
Modifiche della direttiva 2010/31/UE

La direttiva 2010/31/UE è così modificata:

(1)all’articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 765] è inserito il seguente paragrafo 4:

“4. La strategia a lungo termine di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla Commissione, nell’ambito del piano nazionale integrato per l’energia e il clima, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento [XX/20XX] [il presente regolamento].”;

(2)all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, la frase “La relazione può essere inclusa nei piani d’azione in materia di efficienza energetica di cui all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2006/32/CE” è abrogata; 

(3)all’articolo 9, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalle seguenti:

“Nell’ambito della relazione sullo stato dell’Unione dell’energia di cui all’articolo 29 del regolamento [XX/20XX] [il presente regolamento], la Commissione presenta ogni due anni una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi realizzati dagli Stati membri per aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Sulla base di tali informazioni la Commissione elabora un piano d’azione e, se necessario, propone raccomandazioni e misure ai sensi degli articoli 27 e 28 del regolamento [XX/20XX] [il presente regolamento] per aumentare il numero di tali edifici e promuovere le migliori prassi per quanto concerne la trasformazione efficace sotto il profilo dei costi di edifici esistenti in edifici a energia quasi zero.”;

(4)all’articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono abrogati.

Articolo 47
Modifiche della direttiva 2012/27/UE

La direttiva 2012/27/UE è così modificata:

(1)all’articolo 4, l’ultimo paragrafo è abrogato;

(2)all’articolo 18, paragrafo 1, la lettera e) è abrogata;

(3)all’articolo 24, i paragrafi 1, 4 e 11 sono abrogati;

(4)l’allegato XIV è abrogato.

Articolo 48
Modifica della direttiva 2013/30/UE

All’articolo 25 della direttiva 2013/30/CE, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale, nel quadro delle relazioni annuali a norma dell’articolo 23 del regolamento [XX/20XX] [il presente regolamento], contenente le informazioni di cui all’allegato IX, punto 3.”.

Articolo 49
Modifiche della direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio

La direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio è così modificata:

(1)all’allegato I, parte 2, i punti 2, 3, 4 e 7 sono abrogati.

(2)L’allegato III è così modificato:

(a)il punto 1 è sostituito dal seguente:

(b)“1. Gli Stati membri devono comunicare i dati di cui al punto 3. Tali dati devono essere comunicati per tutti i combustibili e l’energia immessi sul mercato in ciascuno Stato membro. Se vari biocarburanti sono miscelati con combustibili fossili occorre fornire i dati per ciascun biocarburante.”;

(c)al punto 3, le lettere e) e f) sono abrogate.

(3)L’allegato IV è così modificato:

(a)i seguenti formati per la comunicazione delle informazioni a fini di uniformità dei dati comunicati sono abrogati:

- Origine — Fornitori individuali

- Origine — Fornitori congiunti

- Luogo d’acquisto

(b)nelle note per la compilazione i punti 8 e 9 sono abrogati.

Articolo 50
Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 525/2013 è abrogato con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2021, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all’articolo 51. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XI.

Articolo 51
Disposizioni transitorie

In deroga all’articolo 50 del presente regolamento, l’articolo 7 e l’articolo 17, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (UE) n. 525/2013 continuano ad applicarsi alle relazioni contenenti i dati richiesti a norma dei medesimi articoli per gli anni 2018, 2019 e 2020.

L’articolo 19 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alle revisioni dei dati di inventario delle emissioni di gas serra per gli anni 2018, 2019 e 2020.

L’articolo 22 del regolamento (UE) n. 525/2013 continua ad applicarsi alla presentazione della relazione di cui al medesimo articolo.

Articolo 52
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 33, l’articolo 46, paragrafi da 2 a 4, e l’articolo 47, paragrafi 3 e 4, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDE FINANZIARIE LEGISLATIVE

Servizi della Commissione

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla governance dell’Unione dell’energia

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 40  

32: Energia

34: Azione per il clima

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 41  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il regolamento proposto mira a garantire un’attuazione coordinata e coerente della strategia dell’Unione dell’energia nelle sue cinque dimensioni, nonché il conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia mediante una combinazione di misure nazionali e dell’UE sulla base di obblighi razionalizzati di pianificazione, comunicazione e monitoraggio e di un processo di governance funzionale tra Commissione e Stati membri.

La creazione di un’Unione dell’energia rientra tra le dieci priorità politiche della Commissione e la presente proposta è un elemento importante del quadro strategico dell’Unione dell’energia.

La proposta è elaborata congiuntamente dalle DG Energia e Azione per il clima.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

Per la DG Energia: Obiettivo specifico 6: Attuazione e follow-up della strategia dell’Unione dell’energia nel suo complesso.

DG Azione per il clima Obiettivo specifico 6: Attuazione della strategia dell’Unione dell’energia per istituire un meccanismo rafforzato di governance in materia di clima e energia, compresa la razionalizzazione della comunicazione e della pianificazione per il periodo dopo il 2020 (coordinamento con la DG ENER).

Attività ABM/ABB interessate

La spesa della DG Energia riguarda l’attività ABB 32.02 Energie convenzionali e rinnovabili (o ABB1: Energie convenzionali e rinnovabili).

Nel piano di gestione per il 2016 e in linea con la nuova struttura di obiettivi specifici conseguente all’Unione dell’energia, ABB 1 contribuisce a tutti i 6 obiettivi specifici, compresi gli aspetti di competitività dell’obiettivo specifico 5.

Per la DG CLIMA si tratta dell’attività ABB 34 02 — “Azione per il clima a livello internazionale e dell’Unione”

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

I piani nazionali integrati per l’energia e il clima e le corrispondenti relazioni intermedie dovrebbero ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli Stati membri e la Commissione, nel contempo migliorando la qualità delle informazioni e la trasparenza, garantendo un’attuazione e un monitoraggio tempestivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia e migliorando le interconnessioni e sinergie tra i settori dell’energia e del clima.

La razionalizzazione degli attuali obblighi di pianificazione e di comunicazione degli Stati membri e degli obblighi di monitoraggio della Commissione migliorerebbe la situazione per tutte le parti interessate, in linea con i principi di efficacia, efficienza, valore aggiunto UE, pertinenza e coerenza dell’iniziativa “Legiferare meglio”.

Inoltre, la presente proposta preciserà i contenuti e l’adeguata periodicità dei piani nazionali, delle relazioni intermedie e del monitoraggio integrato da parte della Commissione, nonché il pertinente processo di governance tra gli Stati membri e la Commissione, compreso il coordinamento regionale. Esso mira a sincronizzarsi con i cicli di revisione quinquennale dell’accordo di Parigi.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

L’attuazione della proposta dovrebbe assicurare la trasparenza delle informazioni sui progressi compiuti dagli Stati membri e dall’UE nel suo complesso verso gli obiettivi dell’Unione dell’energia per il 2030 e oltre, fornendo anche un quadro di governance adatto all’attuazione della strategia dell’Unione dell’energia.

L’indicatore per l’attuazione della proposta è: numero di Stati membri che trasmettono i piani integrati in tempo utile (come specificato nel regolamento).

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Gli Stati membri sarebbero tenuti a fornire un numero minore di piani e relazioni nazionali in forza dei diversi strumenti giuridici settoriali e presenterebbero invece periodicamente alla Commissione piani integrati e relazioni. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe produrre le necessarie relazioni di monitoraggio.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

In primo luogo, considerando che diversi elementi della strategia dell’Unione dell’energia si riferiscono a obiettivi fissati a livello di UE, per conseguirli è necessaria un’azione a livello dell’Unione, così come è necessario garantire la coerenza delle politiche in materia di energia e clima all’interno dell’UE e tra i suoi Stati membri, pur mantenendo la flessibilità per questi ultimi.

Inoltre, la maggior parte delle sfide dell’Unione nel settore dell’energia non può essere affrontata mediante azioni nazionali non coordinate. Lo stesso vale per il cambiamento climatico, che per sua natura ha carattere transfrontaliero e non può essere risolto agendo solo a livello nazionale o locale. È dunque necessario coordinare l’azione per il clima a livello europeo e globale. Di conseguenza, l’azione dell’UE è giustificata per monitorare i progressi nell’attuazione delle politiche per l’energia e per il clima in tutta l’UE, in linea con gli obiettivi dell’Unione dell’energia e con il funzionamento del mercato interno dell’energia.

In secondo luogo, a causa della rilevanza transfrontaliera di ciascuna dimensione dell’Unione dell’energia, l’azione dell’UE è necessaria per promuovere ulteriormente una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri. Nessuna delle dimensioni dell’Unione dell’energia può essere attuata in modo efficace in assenza di un processo di governance dell’UE istituito tra gli Stati membri e la Commissione, che assicurerà anche un approccio più regionalizzato alle politiche per l’energia e per il clima. È anche necessario creare un quadro efficace per garantire la piena partecipazione dell’UE ai processi di verifica previsti dall’accordo di Parigi, assicurando un massimo di sincronizzazione e sinergie.

In terzo luogo, l’azione dell’UE è giustificata per l’obiettivo dell’iniziativa di razionalizzare gli obblighi esistenti di pianificazione, comunicazione e monitoraggio, in quanto la normativa dell’UE in vigore nel settore dell’energia e il regolamento sul meccanismo di monitoraggio possono essere modificati solo da proposte legislative, per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione e migliorare la coerenza della pianificazione e della comunicazione, nonché garantire la comparabilità dei piani nazionali e delle relazioni intermedie.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La maggior parte degli attuali obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio offre vantaggi in termini di utilità delle informazioni su specifici settori programmatici e sostegno all’attuazione di specifici obiettivi programmatici fissati dalla normativa settoriale. Gli attuali obblighi di comunicazione impongono alla Commissione di informare il Parlamento europeo, il Consiglio ed i cittadini sui risultati ottenuti con l’applicazione della normativa dell’UE e sui progressi compiuti dall’UE e dagli Stati membri nell’adempimento dei rispettivi obblighi nell’ambito di impegni internazionali assunti in forza della convenzione UNFCC.

Tuttavia, il quadro esistente non è adatto al raggiungimento degli obiettivi 2030 per l’energia e il clima e degli obiettivi dell’Unione dell’energia, non essendo in grado di garantire la coerenza programmatica tra gli obblighi in campo energetico e il coordinamento tra i settori dell’energia e del clima. Inoltre, si rileva che alcuni piani e relazioni attuali hanno costi amministrativi elevati.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è in linea con il riesame della direttiva 2009/28/CE (direttiva sulle energie rinnovabili), della direttiva 2010/31/UE (direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia) e della direttiva 2012/27/UE (direttiva sull’efficienza energetica) e con l’iniziativa sull’assetto del mercato.

È inoltre coerente con la decisione 406/2009/CE (decisione sulla condivisione dello sforzo, valida nel periodo 2013-20), con la proposta di dispositivo che dovrebbe subentrarle nel periodo 2021-30, COM(2016) 482 final - 2016/0231 (COD) (proposta di regolamento relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici) e con la proposta LULUCF, COM(2016) 479 final definitivo — 2016/0230 (COD)] (proposta di regolamento relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici). Tali iniziative mirano a definire un quadro giuridico specifico per settori per il periodo successivo al 2020, mentre la proposta in esame stabilisce il quadro generale di governance per raggiungere gli obiettivi dell’Unione dell’energia.

La proposta è inoltre coerente con la direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2018 per durata illimitata

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 42  

 Gestione diretta a opera della Commissione

☑ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri

x Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

x agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

L’applicazione delle disposizioni del regolamento richiederà la partecipazione del JRC e del SEE.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il regolamento stabilisce la periodicità e le condizioni per la pianificazione, la comunicazione e il monitoraggio da parte degli Stati membri e della Commissione. Le funzioni di monitoraggio che incombono alla Commissione richiederebbero il sostegno tecnico di un contraente esterno. Si prevede inoltre di istituire un nuovo strumento di comunicazione, comprendente una piattaforma web e un sito web pubblico per lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e per la divulgazione ai cittadini.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Gli Stati membri possono subire ritardi nell’esecuzione degli obblighi di pianificazione e comunicazione. Anche per questo motivo si istituirà una banca dati su internet. Rischi rilevanti potrebbero essere anche la qualità e la completezza dei dati, in particolare all’inizio del processo.

I rischi connessi al funzionamento della piattaforma su internet si riferiscono principalmente a problemi di natura informatica, quali un’eventuale guasto al sistema, e alle questioni di riservatezza.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

I metodi di controllo previsti figurano nel regolamento finanziario e nelle modalità di applicazione.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

n.p.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Non è prevista nessuna misura specifica oltre l’applicazione del regolamento finanziario.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero[…][Denominazione………………………...……………]

Diss./Non diss. 43

di paesi EFTA 44

di paesi candidati 45

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

5 Ammini-strazione

32 01 01

Spese relative ai funzionari e agenti temporanei nel settore “Energia”

Non diss.

NO

NO

NO

NO

5 Ammini-strazione

32 01 02

Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore “Energia”

Non diss.

NO

NO

NO

NO

5 Ammini-strazione

34 01 01

Spese relative ai funzionari e agenti temporanei nel settore “Azione per il clima”

Non diss.

NO

NO

NO

NO

5 Ammini-strazione

34 01 02

Spese relative al personale esterno e altre spese di gestione per il settore “Azione per il clima”

Non diss.

NO

NO

NO

NO

1A

32 02 02

Attività di supporto per la politica energetica europea e per il mercato interno dell’energia

Diss.

NO

NO

NO

NO

2

34.02.01

Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (mitigazione)

Diss.

NO

NO

NO

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero[Denominazione………………………...……………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[…][XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Le previsioni di spesa di cui al presente punto saranno pienamente integrate nell’ambito dell’attuale dotazione finanziaria delle linee di bilancio interessate fino al 2020.

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale 

Numero 1A

Rubrica 1A - Competitività per la crescita e l’occupazione

DG: <ENER>

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE 2018+2019+2020

• Stanziamenti operativi

Numero della linea di bilancio

Impegni

(1)

0

0,500

0,500

1,000

Pagamenti

(2)

0

0,150

0,350

0,500

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 46  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per la DG <ENER>

Impegni

=1+1a +3

0

0,500

0,500

1,000

Pagamenti

=2+2a

+3

0

0,150

0,350

0,500






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0

0,500

0,500

1,000

Pagamenti

(5)

0

0,150

0,350

0,500

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA <1A.>
del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

0

0,500

0,500

1,000

Pagamenti

=5+ 6

0

0,150

0,350

0,500

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale 

2

Crescita sostenibile: risorse naturali

DG: < CLIMA>

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

2018+2019+2020

• Stanziamenti operativi

Linea di bilancio 34 02 01

Impegni

(1a)

0

0,500

0,500

1,000

Pagamenti

(2a)

0

0,150

0,350

0,500

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 47  

TOTALE degli stanziamenti
per la DG < CLIMA >

Impegni

=1a +1b

0

0,500

0,500

1,000

Pagamenti

=2a+ 2b

0

0,150

0,350

0,500






TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4a)

0

0,500

0,500

1,000

Pagamenti

(5a)

0

0,150

0,350

0,500

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6a)

TOTALE degli stanziamenti

per la RUBRICA <2>

del quadro finanziario pluriennale

Impegni

0

0,500

0,500

1,000

Pagamenti

0

0,150

0,350

0,500

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi

Impegni

(4)

0

1,000

1,000

2,000

Pagamenti

(5)

0

0,300

0,700

1,000

• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 4
del quadro finanziario pluriennale

(importo di riferimento)

Impegni

=4+ 6

0

1,000

1,000

2,000

Pagamenti

=5+ 6

0

0,300

0,700

1,000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale 

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

2018+2019+2020

DG: <ENER, CLIMA>

• Risorse umane

2,356

2,356

2,356

7,068

• Altre spese amministrative

0,280

0,280

0,280

0,840

TOTALE DG <ENER, CLIMA>

Stanziamenti

2,636

2,636

2,636

7,908

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale
 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

2,636

2,636

2,636

7,908

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

TOTALE

2018+2019+2020)

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5
del quadro finanziario pluriennale
 

Impegni

2,636

3,636

3,636

9,908

Pagamenti

2,636

2,936

3,336

8,908

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno2018

Anno2019

Anno2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

2018+2019+2020

RISULTATI

Tipo 48

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 49

- Assistenza tecnica per il monitoraggio, da parte della Commissione, dei progressi compiuti dagli Stati membri 50  

0

0,250

0,440

0,690

- Sviluppo e gestione di banche dati

0

0,250

0,060

0,310

- Contratto di servizi a sostegno del monitoraggio da parte della DG CLIMA

SER

1

0,500

1

0,500

1,000

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

0

1,000

1,000

2,000

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

0

1,000

1,000

2,000

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

2018+2019+2020 

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

1,686 + 0,670

1,686+

0,670

1,686+

0,670

7,068

Altre spese amministrative

0,280

0,280

0,280

0,840

Totale parziale della RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

2,636

2,636

2,636

7,908

Esclusa la RUBRICA 5 51
del quadro finanziario pluriennale

Altre spesedi natura amministrativa

Totale parziale
esclusa la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

TOTALE GENERALE

2,636

2,636

2,636

7,908

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2.Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

• Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

12+5

12+5

12+5

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 52

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

1

1

1

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy  53

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

TOTALE

18

18

18

32 è il settore o il titolo di bilancio interessato (DG ENER).

34 è il settore interessato (DG CLIMA).

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

12 (ENER) + 5 (CLIMA)

Personale esterno

1 (ENER)

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

   La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

   La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 54

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.



Scheda finanziaria legislativa “Agenzie”

Agenzia europea dell’ambiente

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell’organismo]

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane [dell’organismo]

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla governance dell’Unione dell’energia

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 55  

32: Energia

34: Azione per il clima

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione 

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria 56  

 La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente 

 La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il regolamento proposto mira a garantire un’attuazione coordinata e coerente della strategia dell’Unione dell’energia nelle sue cinque dimensioni, nonché il conseguimento collettivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia mediante una combinazione di misure nazionali e dell’UE sulla base di obblighi razionalizzati di pianificazione, comunicazione e monitoraggio e di un processo di governance funzionale tra Commissione e Stati membri.

La creazione di un’Unione dell’energia rientra tra le dieci priorità politiche della Commissione e la presente proposta è un elemento importante del quadro strategico dell’Unione dell’energia.

La proposta è elaborata congiuntamente dalle DG Energia e Azione per il clima.

1.4.2.Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico [indicare il numero]

Per la DG Energia: Obiettivo specifico 6: Attuazione e follow-up della strategia dell’Unione dell’energia nel suo complesso.

DG Azione per il clima DG Azione per il clima Obiettivo specifico 6: Attuazione della strategia dell’Unione dell’energia per istituire un meccanismo rafforzato di governance in materia di clima e energia, compresa la razionalizzazione della comunicazione e della pianificazione per il periodo dopo il 2020 (coordinamento con la DG ENER).

Attività ABM/ABB interessate

La spesa della DG Energia riguarda l’attività ABB 32.02 Energie convenzionali e rinnovabili (o ABB1: Energie convenzionali e rinnovabili).

Nel piano di gestione per il 2016 e in linea con la nuova struttura di obiettivi specifici conseguente all’Unione dell’energia, ABB 1 contribuisce a tutti i 6 obiettivi specifici, compresi gli aspetti di competitività dell’obiettivo specifico 5.

Per la DG CLIMA si tratta dell’attività ABB 34 02 — “Azione per il clima a livello internazionale e dell’Unione”.

La proposta riguarda anche il settore strategico 1.3 del programma di lavoro pluriennale dell’Agenzia europea dell’ambiente: “Riferire sull’attuazione delle politiche in materia di mitigazione del cambiamento climatico e di energia” e il settore strategico 3.2 “Sviluppo di sistemi tecnici”.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

I piani nazionali integrati per l’energia e il clima e le corrispondenti relazioni intermedie dovrebbero ridurre al minimo gli oneri amministrativi per gli Stati membri e la Commissione, nel contempo migliorando la qualità delle informazioni e la trasparenza, garantendo un’attuazione e un monitoraggio tempestivo degli obiettivi dell’Unione dell’energia e migliorando le interconnessioni e sinergie tra i settori dell’energia e del clima.

La razionalizzazione degli attuali obblighi di pianificazione e di comunicazione degli Stati membri e degli obblighi di monitoraggio della Commissione migliorerebbe la situazione per tutte le parti interessate, in linea con i principi di efficacia, efficienza, valore aggiunto UE, pertinenza e coerenza dell’iniziativa “Legiferare meglio”.

Inoltre, la presente proposta preciserà i contenuti e l’adeguata periodicità dei piani nazionali, delle relazioni intermedie e del monitoraggio integrato da parte della Commissione, nonché il pertinente processo di governance tra gli Stati membri e la Commissione, compreso il coordinamento regionale. Esso mira a sincronizzarsi con i cicli di revisione quinquennale dell’accordo di Parigi.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

L’attuazione della proposta dovrebbe assicurare la trasparenza delle informazioni sui progressi compiuti dagli Stati membri e dall’UE nel suo complesso verso gli obiettivi dell’Unione dell’energia per il 2030 e oltre, fornendo anche un quadro di governance adatto all’attuazione della strategia dell’Unione dell’energia.

L’indicatore per l’attuazione della proposta è: Numero degli Stati membri che trasmettono i piani integrati, le relazioni intermedie biennali e le relazioni annuali in tempo utile (come specificato nel regolamento).

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine

Gli Stati membri sarebbero tenuti a fornire un numero minore di piani e relazioni nazionali in forza dei diversi strumenti giuridici settoriali e presenterebbero invece periodicamente alla Commissione piani integrati e relazioni. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe produrre le necessarie relazioni di monitoraggio.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

In primo luogo, considerando che diversi elementi della strategia dell’Unione dell’energia si riferiscono a obiettivi fissati a livello di UE, per conseguirli è necessaria un’azione a livello dell’Unione, così come è necessario garantire la coerenza delle politiche in materia di energia e clima all’interno dell’UE e tra i suoi Stati membri, pur mantenendo la flessibilità per questi ultimi.

Inoltre, la maggior parte delle sfide dell’Unione nel settore dell’energia non può essere affrontata mediante azioni nazionali non coordinate. Lo stesso vale per il cambiamento climatico, che per sua natura ha carattere transfrontaliero e non può essere risolto agendo solo a livello nazionale o locale. È dunque necessario coordinare l’azione per il clima a livello europeo e globale. Di conseguenza, l’azione dell’UE è giustificata per monitorare i progressi nell’attuazione delle politiche per l’energia e per il clima in tutta l’UE, in linea con gli obiettivi dell’Unione dell’energia e con il funzionamento del mercato interno dell’energia.

In secondo luogo, a causa della rilevanza transfrontaliera di ciascuna dimensione dell’Unione dell’energia, l’azione dell’UE è necessaria per promuovere ulteriormente una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri. Nessuna delle dimensioni dell’Unione dell’energia può essere attuata in modo efficace in assenza di un processo di governance dell’UE istituito tra gli Stati membri e la Commissione, che assicurerà anche un approccio più regionalizzato alle politiche per l’energia e per il clima. È anche necessario creare un quadro efficace per garantire la piena partecipazione dell’UE ai processi di verifica previsti dall’accordo di Parigi, assicurando un massimo di sincronizzazione e sinergie.

In terzo luogo, l’azione dell’UE è giustificata per l’obiettivo dell’iniziativa di razionalizzare gli obblighi esistenti di pianificazione, comunicazione e monitoraggio, in quanto la normativa dell’UE in vigore nel settore dell’energia e il regolamento sul meccanismo di monitoraggio possono essere modificati solo da proposte legislative, per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e della Commissione e migliorare la coerenza della pianificazione e della comunicazione, nonché garantire la comparabilità dei piani nazionali e delle relazioni intermedie.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La maggior parte degli attuali obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio offre vantaggi in termini di utilità delle informazioni su specifici settori programmatici e sostegno all’attuazione di specifici obiettivi programmatici fissati dalla normativa settoriale. Gli attuali obblighi di comunicazione impongono alla Commissione di informare il Parlamento europeo, il Consiglio ed i cittadini sui risultati ottenuti con l’applicazione della normativa dell’UE e sui progressi compiuti dall’UE e dagli Stati membri nell’adempimento dei rispettivi obblighi nell’ambito di impegni internazionali assunti in forza della convenzione UNFCC.

Tuttavia, il quadro esistente non è adatto al raggiungimento degli obiettivi 2030 per l’energia e il clima e degli obiettivi dell’Unione dell’energia, non essendo in grado di garantire la coerenza programmatica tra gli obblighi in campo energetico e il coordinamento tra i settori dell’energia e del clima. Inoltre, si rileva che alcuni piani e relazioni attuali hanno costi amministrativi elevati.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta è in linea con il riesame della direttiva 2009/28/CE (direttiva sulle energie rinnovabili), della direttiva 2010/31/UE (direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia) e della direttiva 2012/27/UE (direttiva sull’efficienza energetica) e con l’iniziativa sull’assetto del mercato.

È inoltre coerente con la decisione 406/2009/CE (decisione sulla condivisione dello sforzo, valida nel periodo 2013-20), con la proposta di dispositivo che dovrebbe subentrarle nel periodo 2021-30, COM(2016) 482 final - 2016/0231 (COD) (proposta di regolamento relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un’Unione dell’energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici) e con la proposta LULUCF, COM(2016) 479 final definitivo — 2016/0230 (COD)] (proposta di regolamento relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici). Tali iniziative mirano a definire un quadro giuridico specifico per settori per il periodo successivo al 2020, mentre la proposta in esame stabilisce il quadro generale di governance per raggiungere gli obiettivi dell’Unione dell’energia.

La proposta è inoltre coerente con la direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata limitata

   Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2018 per durata illimitata

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Modalità di gestione previste 57  

 Gestione diretta a opera della Commissione

☑ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri

x Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

x agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

L’applicazione delle disposizioni del regolamento richiederà la partecipazione del SEE.

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Il regolamento stabilisce la periodicità e le condizioni per la pianificazione, la comunicazione e il monitoraggio da parte degli Stati membri e della Commissione. Le funzioni di monitoraggio che incombono alla Commissione richiederebbero il sostegno tecnico di un contraente esterno. Si prevede inoltre di istituire un nuovo strumento di comunicazione, comprendente una piattaforma web e un sito web pubblico per lo scambio di informazioni e di migliori pratiche e per la divulgazione ai cittadini.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Gli Stati membri possono subire ritardi nell’esecuzione degli obblighi di pianificazione e comunicazione. Anche per questo motivo si istituirà una banca dati su internet.

I rischi connessi al funzionamento della piattaforma su internet si riferiscono principalmente a problemi di natura informatica, quali un’eventuale guasto al sistema, e alle questioni di riservatezza.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

I metodi di controllo previsti figurano nel regolamento finanziario e nelle modalità di applicazione.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

n.p.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

Non è prevista nessuna misura specifica oltre l’applicazione del regolamento finanziario.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione………………………...……………]

Diss./Non diss. 58

di paesi EFTA 59

di paesi candidati 60

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[2]

[34 02 01: Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (mitigazione)

Diss.

NO

NO

NO

NO

[07 02 06: Agenzia europea dell’ambiente…]

Non diss.

NO

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero
[Denominazione………………………...……………]

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

[XX.YY.YY.YY]

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

2

[Crescita sostenibile: risorse naturali.

..……………………………………………………………….]

[Organismo]: <EEA – Agenzia europea dell’ambiente…….>

Anno
2017 61

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

2018-2020

Titolo 1: spese per il personale

Impegni

(1)

0,035

0,140

0,210

0,385

Pagamenti

(2)

0,035

0,140

0,210

0,385

Titolo 2: spesa per infrastrutture e spesa di funzionamento

Impegni

(1a)

Pagamenti

(2a)

Titolo 3: spese operative

Impegni

(3a)

0,250

0,500

0,500

1,250

Pagamenti

(3b)

0,250

0,500

0,500

1,250

TOTALE degli stanziamenti
per [organismo] <EEA…….>

Impegni

=1+1a +3a

0,285

0,640

0,710

1,635

Pagamenti

=2+2a

+3b

0,285

0,640

0,710

1,635






3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti [dell’organismo]

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
2017

Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 62

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 63

- Istituzione di una piattaforma per la comunicazione

1

0,250

0,250

Assistenza QA/QC- Stato membro dichiarante

1

0,500

1

0,500

1,000

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

1

0,250

1

0,500

1

0,500

1,250

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

1

0,250

1

0,500

1

0,500

1,250

3.2.3.Incidenza prevista sulle risorse umane dell’EEA

3.2.3.1.Sintesi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.

x    La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Incidenza stimata sul personale (aggiuntivo) – personale esterno

Agenti contrattuali

2018

2019

2020

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Gruppo di funzioni IV

0,5 AC

2 AC

3 AC

Durata illimitata

Gruppo di funzioni III

Gruppo di funzioni II

Gruppo di funzioni I

Totale

0,5 AC

2 AC

3 AC

Oltre ai 9 agenti temporanei (4 AD + 5 AST) attualmente addetti - in seno all’EEA - a mansioni correlate al regolamento, l’Agenzia necessita di altri 3 agenti contrattuali per coprire:

mitigazione dei cambiamenti climatici ed energie rinnovabili, compresa la valutazione delle informazioni sulle proiezioni/traiettorie nazionali, sulle politiche e misure e sulla biomassa;

mitigazione dei cambiamenti climatici ed efficienza energetica, compresa la valutazione delle informazioni sulle proiezioni/traiettorie nazionali, sulle politiche e misure;

comunicazione integrata in materia di clima e di energia;

istituzione, gestione e mantenimento di nuovi flussi di comunicazione e di infrastrutture di trasmissione elettronica di dette comunicazioni, in relazione con i flussi di dati sotto la sua responsabilità.

La descrizione del calcolo dei costi per un equivalente a tempo pieno deve figurare nell’allegato V, sezione 3.

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

x    La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

   La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

   La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 64 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Totale

Specificare l’organismo di cofinanziamento 

TOTALE degli stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie

   sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 65

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

(1) Adottato in occasione della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) nel dicembre 2015.
(2) Basato sull’obiettivo climatico di riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% per tutti i comparti economici entro il 2030 rispetto al 1990, l’obiettivo vincolante a livello UE di almeno il 27% di quota di energia rinnovabile consumata nell’UE entro il 2030, un obiettivo indicativo a livello UE di almeno il 27% di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2030 e un obiettivo del 15% di interconnessioni. Nelle conclusioni è stato inoltre affermato che gli obiettivi di efficienza energetica saranno rivisti entro il 2020, in vista di un obietto del 30% a livello di UE.
(3) Comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014 dal titolo “Quadro per le politiche dell’energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030” (COM/2014/015 final).
(4) Sintesi della valutazione d’impatto che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell’Unione dell’energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009, il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (documento di lavoro dei servizi della Commissione).
(5) Parere del comitato per il controllo normativo che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell’Unione dell’energia, che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento 663/2009/CE, il regolamento 715/2009/CE, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio e abroga il regolamento (UE) n. 525/2013.
(6) La consultazione si è concentrata sui seguenti aspetti: i) in che modo gli attuali obblighi in materia di pianificazione e comunicazione nei settori dell’energia e del clima potrebbero essere razionalizzati in modo da poter contribuire meglio agli obiettivi dell’Unione dell’energia; ii) come meglio procedere allo sviluppo di strumenti integrati di pianificazione, comunicazione e monitoraggio; iii) come istituire un processo di governance che favorisca il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione dell’energia.
(7) Belgio, Cipro, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia e Svezia.
(8) I piani d’azione nazionali per l’energia rinnovabile, i piani d’azione nazionali per l’efficienza energetica e gli obblighi di pianificazione nel settore climatico.
(9) COM/2016/0482 final - 2016/0231 (COD).
(10) COM/2016/0479 final - 2016/0230 (COD).
(11) GU C del , pag. .
(12) GU C del , pag. .
(13) Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1).
(14) Conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 (EUCO 169/14).
(15) Comunicazione sullo stato dell’Unione dell’energia 2015 del 18.11.2015, COM(2015) 572 final.
(16) Conclusioni del Consiglio del 26 novembre 2015 (14632/15).
(17) Risoluzione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2015, “Verso un’Unione europea dell’energia” (2015/2113(INI)).
(18) Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).
(19) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).
(20) Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(21) Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(22) Regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).
(23) Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).
(24) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).
(25) GU L [...] del [...], pag. [...].
(26) GU L [...] del [...], pag. [...].
(27) Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).
(28)

   Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136).

(29) Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3).
(30) Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).
(31) Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).
(32) Regolamento (CE) n. 663/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 31).
(33) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36).
(34) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94).
(35) Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU L 265 del 9.10.2009, pag. 9).
(36) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).
(37) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).
(38) Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66).
(39) Direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (GU L 107 del 25.4.2015, pag. 26).
(40) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(41) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(42) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(43) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(44) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(45) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(46) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(47) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(48) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(49) Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”.
(50) Tale assistenza potrebbe coprire la valutazione delle relazioni, i colloqui con le parti interessate, l’organizzazione di seminari e conferenze, ecc.
(51) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(52) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(53) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(54) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.
(55) ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).
(56) A norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(57) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx
(58) Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(59) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(60) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(61) L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(62) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(63) Come descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”.
(64) Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
(65) Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

Bruxelles, 30.11.2016

COM(2016) 759 final

ALLEGATI

della

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla governance dell’Unione dell’energia

che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE,
la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013

{SWD(2016) 394 final}
{SWD(2016) 395 final}
{SWD(2016) 396 final}
{SWD(2016) 397 final}


ALLEGATO I

QUADRO GENERALE PER I PIANI NAZIONALI INTEGRATI PER L’ENERGIA E IL CLIMA

Parte 1

Quadro generale

SEZIONE A: PIANO NAZIONALE

1.SCHEMA GENERALE E PROCESSO DI CREAZIONE DEL PIANO

1.1.Sintesi

I.Contesto politico, economico, ambientale e sociale del piano

II.Strategia globale per le cinque dimensioni dell’Unione dell’energia

III.Tabella riassuntiva con gli obiettivi, le politiche e le misure principali del piano

1.2.Panoramica della situazione politica attuale

I.Sistema energetico nazionale e dell’UE e contesto programmatico del piano nazionale

II.Politiche e misure attuali per l’energia e il clima nell’ambito delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia

III.Principali questioni di rilevanza transfrontaliera

IV.Struttura amministrativa per l’attuazione delle politiche nazionali per l’energia e il clima

1.3.Consultazioni e coinvolgimento degli enti nazionali e dell’UE ed esiti ottenuti

I.Partecipazione del Parlamento

II.Partecipazione delle autorità locali e regionali

III.Consultazioni con le parti interessate, comprese le parti sociali, e impegno della società civile

IV.Consultazioni con altri Stati membri

V.Processo iterativo con la Commissione europea

1.4.Cooperazione regionale per la preparazione del piano

I.Elementi soggetti a una pianificazione congiunta o coordinata con altri Stati membri

II.Spiegazione del modo in cui il piano prende in considerazione la cooperazione regionale

2.OBIETTIVI E TRAGUARDI NAZIONALI

2.1.Dimensione della decarbonizzazione

2.1.1.Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra (per il piano relativo al periodo 2021-2030, obiettivo del quadro 2030 di ridurre almeno del 40% le emissioni di gas a effetto serra interne in tutti i settori dell’economia rispetto ai valori del 1990)  1

I.Obiettivo nazionale vincolante per il 2030 dello Stato membro relativo alle emissioni di gas a effetto serra nei settori non coperti dal sistema di scambio delle emissioni, limiti annuali nazionali vincolanti 2 e impegni assunti nell’ambito del regolamento LULUCF 3  

II.Se del caso, altri obiettivi e traguardi nazionali coerenti con le attuali strategie per le basse emissioni a lungo termine. Se del caso, altri obiettivi e traguardi, inclusi quelli settoriali e di adattamento

2.1.2.Energia rinnovabile (obiettivo del quadro 2030)

I.Quota dello Stato membro di energia da fonti rinnovabili prevista nel consumo finale lordo di energia nel 2030 come contributo nazionale per il conseguimento dell’obiettivo vincolante a livello dell’UE di almeno il 27% di energia rinnovabile nel 2030

II.Traiettoria lineare per la quota complessiva di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia nel periodo 2021-2030 per raggiungere l’obiettivo vincolante a livello dell’UE

III.Traiettorie per la quota settoriale di energia rinnovabile nel consumo finale di energia nel periodo 2021-2030 per l’elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento e per il settore dei trasporti

IV.Traiettorie per tecnologia per l’energia rinnovabile che lo Stato membro prevede di utilizzare per realizzare le traiettorie generali e settoriali per l’energia rinnovabile nel periodo 2021-2030, compresi il consumo di energia finale lordo totale previsto, ripartito per tecnologia e settore, espresso in Mtep, e la capacità installata totale prevista (divisa in nuove capacità e ripotenziamento), ripartita per tecnologia e settore, espressa in MW

V.Traiettorie della domanda di bioenergia disaggregate tra riscaldamento, energia elettrica e trasporti, e dell’offerta di biomassa ripartite tra materia prima, produzione interna e importazioni. Per la biomassa forestale, valutazione dell’origine e dell’impatto sul pozzo LULUCF

VI.Se del caso, altre traiettorie e obiettivi nazionali, anche a lungo termine o settoriali (quota di biocarburanti avanzati, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, uso di energia rinnovabile negli edifici, energia rinnovabile prodotta dalle città, dalle comunità di energia e dai consumatori di energia prodotta autonomamente)

2.2.Dimensione dell’efficienza energetica (obiettivo del quadro 2030)

I.Contributo indicativo nazionale di efficienza energetica necessario per conseguire l’obiettivo vincolante del 30% di efficienza energetica nel 2030, di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761], sulla base del consumo di energia primaria o finale, del risparmio di energia primaria o finale, oppure dell’intensità energetica; espresso in termini di livello assoluto di consumo di energia primaria e di consumo di energia finale nel 2020 e nel 2030, con una traiettoria lineare per tale contributo a partire dal 2021; sono compresi la metodologia e i coefficienti di conversione utilizzati

II.Importo cumulativo dei risparmi energetici da realizzare nel periodo 20212030 a norma dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761] sugli obblighi di risparmio energetico

III.Obiettivi per la ristrutturazione a lungo termine del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali (pubblici e privati)

IV.Superficie coperta utile totale da ristrutturare o risparmio energetico annuo equivalente da realizzare tra il 2021 e il 2030 a norma dell’articolo 5 della direttiva 2012/27/UE, in merito alla ristrutturazione degli edifici delle amministrazioni centrali

V.Se del caso, altri obiettivi nazionali, compresi obiettivi o strategie a lungo termine e obiettivi settoriali. Obiettivi nazionali in ambiti quali l’efficienza energetica nel settore dei trasporti e relativamente a riscaldamento e raffreddamento

2.3.Dimensione della sicurezza energetica

I.Obiettivi nazionali relativi all’aumento della diversificazione delle fonti di energia e dell’approvvigionamento da paesi terzi, allo stoccaggio e alla gestione della domanda

II.Obiettivi nazionali relativi alla riduzione della dipendenza dalle importazioni di energia da paesi terzi

III.Obiettivi nazionali relativi alla capacità di affrontare limitazioni o interruzioni di approvvigionamento di una fonte di energia (inclusi gas ed elettricità) e, ove opportuno, un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti 4

IV.Obiettivi nazionali relativi allo sviluppo delle fonti energetiche interne (in particolare l’energia rinnovabile)

2.4.Dimensione del mercato interno dell’energia

2.4.1.Interconnettività elettrica (obiettivo del quadro 2030)

I.Livello di interconnettività elettrica che lo Stato membro intende raggiungere nel 2030 in relazione all’obiettivo del Consiglio europeo dell’ottobre 2014

2.4.2.Infrastruttura di trasmissione dell’energia

I.Obiettivi nazionali principali per l’infrastruttura di trasmissione dell’energia elettrica e del gas necessari per il raggiungimento di obiettivi e traguardi nell’ambito delle dimensioni di cui al presente punto 2

II.Se del caso, principali progetti infrastrutturali previsti diversi dai progetti di interesse comune (PIC) 5

2.4.3.Integrazione del mercato

I.Obiettivi nazionali relativi ad altri aspetti del mercato interno dell’energia, come l’integrazione e l’accoppiamento dei mercati, se del caso, incluso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti

II.Obiettivi nazionali di adeguatezza del sistema elettrico, se applicabile, nonché di flessibilità del sistema energetico relativamente alla produzione di energia da fonti rinnovabili, compreso un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti

III.Obiettivi nazionali per tutelare i consumatori di energia e migliorare la competitività del settore dell’energia al dettaglio

2.4.4.Povertà energetica

I.Obiettivi nazionali relativi alla povertà energetica, tra cui un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti

2.5.Dimensione della ricerca, dell’innovazione e della competitività

I.Obiettivi nazionali e di finanziamento per la ricerca e l’innovazione, pubbliche e private, relativamente all’Unione dell’energia, nonché, se del caso, un calendario delle scadenze entro le quali gli obiettivi devono essere raggiunti, che rispecchino le priorità della strategia dell’Unione dell’energia e del piano SET

II.Se del caso, obiettivi nazionali, compresi gli obiettivi a lungo termine (2050), per la diffusione delle tecnologie a basse emissioni di CO2, comprese le tecnologie per la decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità energetica e di carbonio e, se del caso, delle relative infrastrutture di trasporto e stoccaggio del carbonio

III.Obiettivi nazionali relativi alla competitività

3.POLITICHE E MISURE

3.1.Dimensione della decarbonizzazione

3.1.1.Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra (per il piano relativo al periodo 2021-2030, obiettivo del quadro 2030)

I.Politiche e misure volte a raggiungere l’obiettivo stabilito dal regolamento [ ] [ESR], specificato al punto 2.1.1, e politiche e misure per conformarsi al regolamento [ ] [LULUCF], che riguardino tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l’aumento degli assorbimenti, con la prospettiva e l’obiettivo a lungo termine di diventare un’economia a basse emissioni di carbonio nell’arco di 50 anni e di raggiungere un equilibrio tra emissioni e assorbimenti in conformità dell’accordo di Parigi

II.Cooperazione regionale in questo settore

III.Ferma restando l’applicabilità delle norme sugli aiuti di Stato, misure di finanziamento, tra cui il sostegno dell’UE e l’uso dei fondi UE, in questo settore a livello nazionale, ove applicabile

3.1.2.Energia rinnovabile (obiettivo del quadro 2030)

I.Politiche e misure per realizzare il contributo nazionale al conseguimento dell’obiettivo vincolante a livello dell’UE per il 2030 in materia di energia rinnovabile e traiettorie, di cui al punto 2.1.2, comprese misure specifiche per settore e per tecnologia 6

II.Misure specifiche per la cooperazione regionale, nonché la produzione eccedentaria stimata di energia da fonti rinnovabili che potrebbe essere oggetto di trasferimento verso altri Stati membri al fine di realizzare il contributo nazionale e le traiettorie di cui al punto 2.1.2

III.Misure specifiche in materia di sostegno finanziario, compresi il sostegno dell’UE e l’uso dei fondi UE, per promuovere la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili nei settori dell’energia elettrica, del riscaldamento e del raffreddamento e dei trasporti

IV.Misure specifiche volte a introdurre uno “sportello unico”, razionalizzare le procedure amministrative, fornire informazioni e formazione e coinvolgere maggiormente i consumatori di energia rinnovabile prodotta autonomamente e le comunità di energia rinnovabile

V.Valutazione della necessità di costruire nuove infrastrutture per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti energetiche rinnovabili

VI.Misure specifiche per la promozione dell’uso di energia proveniente dalla biomassa, in particolare per la nuova mobilitazione delle biomasse prendendo in considerazione quanto segue:

- la disponibilità di biomassa: potenziale nazionale e importazioni da paesi terzi;

- altri usi della biomassa in altri settori (agricoltura e settori forestali); nonché misure per la sostenibilità della produzione e dell’uso di biomassa

3.1.3.Altri elementi della dimensione

I.Politiche e misure nazionali con un impatto sul settore ETS e valutazione della complementarità e degli effetti sull’ETS dell’UE, se del caso

II.Strategie, piani e misure di adattamento ai cambiamenti climatici

III.Politiche e misure volte a conseguire altri obiettivi nazionali, se del caso

IV.Politiche e misure volte a conseguire la mobilità a basse emissioni (compresa l’elettrificazione dei trasporti)

3.2.Dimensione dell’efficienza energetica (obiettivo del quadro 2030)

Politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire l’obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 tra cui misure e strumenti (anche di natura finanziaria) previsti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

I.regimi obbligatori di efficienza energetica e misure alternative a norma dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 761] (elaborati conformemente all’allegato II)

II.Strategia a lungo termine per la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali (sia pubblici che privati)  7 , comprese politiche e misure volte a stimolare ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi e ristrutturazioni profonde per fasi

III.Descrizione di politiche e misure volte a promuovere i servizi energetici nel settore pubblico e delle misure per eliminare gli ostacoli regolamentari e non regolamentari che impediscono l’introduzione di contratti di rendimento energetico e altri modelli di servizi di efficienza energetica 8

IV.Altre politiche, misure e programmi previsti volti a conseguire l’obiettivo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030, nonché altri obiettivi di cui al punto 2.2 (ad esempio misure per promuovere il ruolo esemplare degli edifici pubblici e degli appalti pubblici soggetti a criteri di efficienza energetica, misure per promuovere audit energetici e sistemi di gestione dell’energia 9 , misure di informazione e formazione rivolte ai consumatori 10 , altre misure per promuovere l’efficienza energetica 11 )

V.Descrizione delle misure per utilizzare il potenziale di efficienza energetica dell’infrastruttura per il gas e l’elettricità 12

VI.Cooperazione regionale in questo settore, se del caso

VII.Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell’UE e l’uso dei fondi UE, in questo settore a livello nazionale

3.3.Dimensione della sicurezza energetica 13  

I.Politiche e misure volte a conseguire gli obiettivi di cui al punto 2.3 14

II.Cooperazione regionale in questo settore

III.Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell’UE e l’uso dei fondi UE, in questo settore a livello nazionale, se del caso

3.4.Dimensione del mercato interno dell’energia 15

3.4.1.Infrastrutture per l’energia elettrica

I.Politiche e misure volte a conseguire il traguardo di interconnettività di cui al punto 2.4.1

II.Cooperazione regionale in questo settore 16

III.Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell’UE e l’uso dei fondi UE, in questo settore a livello nazionale, se del caso

3.4.2.Infrastruttura di trasmissione dell’energia

I.Politiche e misure volte a conseguire gli obiettivi infrastrutturali chiave di cui al punto 2.4.2, comprese, se del caso, misure specifiche per consentire la realizzazione di progetti di interesse comune (PIC) e di altri progetti infrastrutturali importanti

II.Cooperazione regionale in questo settore 17

III.Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell’UE e l’uso dei fondi UE, in questo settore a livello nazionale, se del caso

3.4.3.Integrazione del mercato

I.Politiche e misure volte a conseguire gli obiettivi di cui al punto 2.4.3

II.Misure per aumentare la flessibilità del sistema energetico relativamente alla produzione di energia rinnovabile, compresa la diffusione dell’accoppiamento dei mercati infragiornalieri e quella dei mercati di bilanciamento transfrontalieri

III.Misure volte a garantire l’accesso e il dispacciamento prioritari di elettricità prodotta a partire da fonti di energia rinnovabili o dalla cogenerazione ad alto rendimento e volte a impedire la riduzione o il ridispacciamento di tale energia elettrica 18

IV.Politiche e misure volte a tutelare i consumatori, in particolare quelli più vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, e a migliorare la competitività e la concorrenza del mercato dell’energia al dettaglio

V.Descrizione delle misure volte a consentire e sviluppare la gestione della domanda, tra cui quelle a sostegno di una tariffazione dinamica 19

3.4.4.Povertà energetica

I.Politiche e misure volte a conseguire gli obiettivi di cui al punto 2.4.4

3.5.Dimensione della ricerca, dell’innovazione e della competitività

I.Politiche e misure, comprese quelle volte a conseguire gli obiettivi di cui al punto 2.5

II.Cooperazione con altri Stati membri in questo settore, comprese le informazioni sul modo in cui gli obiettivi e le politiche del piano SET sono tradotti nel contesto nazionale

III.Misure di finanziamento, compresi il sostegno dell’UE e l’uso dei fondi UE, in questo settore a livello nazionale, se del caso



SEZIONE B: BASE ANALITICA 20

4.SITUAZIONE ATTUALE E PROIEZIONI CON POLITICHE E MISURE VIGENTI 21 , 22

4.1.Evoluzione prevista dei principali fattori esogeni aventi un impatto sugli sviluppi del sistema energetico e delle emissioni di gas a effetto serra

I.Previsioni macroeconomiche (crescita del PIL e della popolazione)

II.Variazioni settoriali che dovrebbero incidere sul sistema energetico e sulle emissioni di gas a effetto serra

III.Tendenze mondiali del settore dell’energia, prezzi internazionali dei combustibili fossili e prezzi del carbonio nel sistema ETS

IV.Evoluzione dei costi delle tecnologie

4.2.Dimensione della decarbonizzazione

4.2.1.Emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra

I.Andamento delle emissioni e degli assorbimenti attuali di gas a effetto serra nel sistema ETS, regolamento sulla condivisione dello sforzo, settori LULUCF e settori energetici diversi

II.Proiezioni degli sviluppi settoriali con politiche e misure vigenti a livello nazionale e dell’UE almeno fino al 2040 (anche per il 2030)

4.2.2.Energia rinnovabile

I.Quota attuale di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia e in diversi settori (riscaldamento e raffreddamento, elettricità e trasporti), nonché per tecnologia in ciascuno di tali settori

II.Proiezioni di sviluppo con politiche e misure vigenti almeno fino al 2040 (anche per il 2030)

4.3.Dimensione dell’efficienza energetica

I.Consumo di energia primaria e finale attuale nell’economia e per settore (inclusi i settori industriale, residenziale, dei servizi e dei trasporti)

II.Potenziale attuale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti 23

III.Proiezioni in considerazione delle politiche, delle misure e dei programmi attuali in materia di efficienza energetica, di cui al punto 1.2 ii), per il consumo di energia primaria e finale per ciascun settore almeno fino al 2040 (anche per il 2030) 24

IV.Livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica risultanti dai calcoli a livello nazionale, a norma dell’articolo 5 della direttiva 2010/31/UE

4.4.Dimensione della sicurezza energetica

I.Stato attuale di mix energetico, risorse energetiche interne e dipendenza dalle importazioni, compresi i rischi pertinenti

II.Proiezioni di sviluppo con politiche e misure vigenti almeno fino al 2040 (anche per il 2030)

4.5.Dimensione del mercato interno dell’energia

4.5.1.Interconnettività elettrica

I.Stato attuale di livello di interconnessione e principali interconnettori 25

II.Proiezioni delle esigenze di ampliamento dell’interconnettore almeno fino al 2040 (anche per il 2030) 26

4.5.2.Infrastruttura di trasmissione dell’energia

I.Caratteristiche principali delle attuali infrastrutture di trasmissione per l’energia elettrica e il gas 27  

II.Proiezioni delle esigenze di ampliamento della rete almeno fino al 2040 (anche per il 2030) 28  

4.5.3.Mercati dell’elettricità e del gas, prezzi dell’energia

I.Situazione attuale dei mercati dell’elettricità e del gas, compresi i prezzi dell’energia

II.Proiezioni di sviluppo con politiche e misure vigenti almeno fino al 2040 (anche per il 2030)

4.6.Dimensione della ricerca, dell’innovazione e della competitività

I.Situazione attuale del settore delle tecnologie a bassa emissione di carbonio e posizione sul mercato globale

II.Livello attuale della spesa destinata alla ricerca e all’innovazione, pubbliche e private, in materia di tecnologie a bassa emissione di carbonio, numero attuale di brevetti e ricercatori

III.Livello attuale dei costi dell’energia, anche nel contesto internazionale

IV.Proiezioni degli sviluppi di cui ai punti i. e ii. con le politiche e le misure vigenti almeno fino al 2040 (anche per il 2030)

5.VALUTAZIONE DI IMPATTO DELLE POLITICHE E DELLE MISURE PREVISTE 29

5.1.Impatto delle politiche e delle misure previste, di cui alla sezione 3, sul sistema energetico e sulle emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra, compreso un confronto con le proiezioni con politiche e misure vigenti (di cui alla sezione 4).

I.Proiezioni dell’evoluzione del sistema energetico e delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra nonché delle emissioni di inquinanti atmosferici in conformità della direttiva [proposta da COM/2013/0920] 30 nel quadro delle politiche e delle misure previste almeno per i dieci anni successivi al periodo oggetto del piano (compreso l’ultimo anno del periodo coperto dal piano), comprese le pertinenti politiche e misure dell’UE.

II.Valutazione delle interazioni programmatiche (tra politiche e misure vigenti e previste all’interno di una dimensione strategica e tra politiche e misure vigenti e previste appartenenti a diverse dimensioni) almeno fino all’ultimo anno del periodo coperto dal piano

5.2.Impatto macroeconomico, ambientale, sociale e sulle competenze (in termini di costi e benefici nonché di rapporto costi/efficacia) delle politiche e delle misure previste, di cui alla sezione 3, almeno fino all’ultimo anno del periodo contemplato dal piano, incluso un confronto con le proiezioni con politiche e misure vigenti

5.3.Impatto delle politiche e delle misure previste di cui alla sezione 3 su altri Stati membri e sulla cooperazione regionale almeno fino all’ultimo anno del periodo contemplato dal piano, incluso un confronto con le proiezioni basate sulle politiche e sulle misure vigenti

I.Impatto sul sistema energetico negli Stati membri limitrofi e nella regione nella misura del possibile

II.Impatto sui prezzi dell’energia, sui servizi di pubblica utilità e sull’integrazione del mercato dell’energia

III.Impatto sulla cooperazione regionale

Parte 2

Elenco dei parametri e delle variabili da riportare nella sezione B dei piani nazionali 31   32   33   34

La sezione B, “Base analitica”, dei piani nazionali riporta i parametri, le variabili, i bilanci energetici e gli indicatori di seguito elencati:

1.Parametri e variabili generali

(1)Popolazione [milioni]

(2)PIL [milioni di EUR]

(3)Valore aggiunto lordo per settore (compresi i principali settori industriali, dell’edilizia, dei servizi e agricoli) [milioni di euro]

(4)Numero di famiglie [migliaia]

(5)Dimensione delle famiglie [abitanti/nuclei familiari]

(6)Reddito netto delle famiglie [euro]

(7)Numero di passeggeri-chilometro: tutti i modi di trasporto, ossia ripartiti tra strada (automobili e autobus separatamente se possibile), ferrovia, aereo e navigazione interna (se del caso) [milioni di passeggeri/km]

(8)Tonnellate-chilometro per il trasporto merci: tutti i modi di trasporto ad eccezione del trasporto marittimo internazionale, ossia ripartite tra strada, ferrovia, aereo, navigazione interna (vie navigabili interne e trasporto marittimo nazionale) [milioni di tonnellate/km]

(9)Prezzi internazionali dell’importazione di petrolio, gas e carbone [euro/GJ o euro/tep] - in linea con le raccomandazioni della Commissione

(10)Prezzo del carbonio nell’ambito del sistema ETS dell’UE [euro/quota di emissioni] - in linea con le raccomandazioni della Commissione

(11)Ipotesi circa i tassi di cambio dell’euro e del dollaro USA (se del caso) [EUR/valuta e USD/valuta]

(12)Numero di gradi-giorno di riscaldamento (HDD)

(13)Numero di gradi-giorno di raffreddamento (CDD)

(14)Ipotesi circa i costi tecnologici utilizzate nella modellizzazione per le principali tecnologie pertinenti

2.Bilanci e indicatori energetici

2.1.Approvvigionamento energetico

(1)Produzione interna per tipo di combustibile (tutti i prodotti energetici: carbone, petrolio greggio, gas naturale, energia nucleare, fonti di energia rinnovabili) [ktep]

(2)Importazioni nette per tipo di combustibile (compresa l’energia elettrica e suddivise in importazioni nette intra ed extra europee) [ktep]

(3)Dipendenza dalle importazioni da paesi terzi [%]

(4)Principali fonti d’importazione (paesi) dei principali vettori energetici (compresi gas ed energia elettrica)

(5)Consumo interno lordo per tipo di combustibile (inclusi i solidi, tutti i prodotti energetici: carbone, petrolio greggio e prodotti petroliferi, gas naturale, energia nucleare, energia elettrica, calore derivato, rinnovabili, rifiuti) [ktep]

2.2.Energia elettrica e termica

(1)Produzione lorda di energia elettrica [GWhe]

(2)Produzione lorda di energia elettrica per combustibile (tutti i prodotti energetici) [GWhe]

(3)Quota di cogenerazione di calore ed elettricità sul totale di generazione di elettricità e calore [%]

(4)Capacità di generazione di energia elettrica per fonte, compresi i ritiri e i nuovi investimenti [MW]

(5)Calore prodotto dalla generazione di energia termica

(6)Calore prodotto da impianti di cogenerazione, compreso il calore di scarto derivante da impianti industriali

(7)Capacità di interconnessione transfrontaliere per il gas e l’elettricità [definizione per l’elettricità in linea con l’esito delle discussioni in corso sulla base dell’obiettivo di interconnessione del 15%] e tasso di utilizzo previsto

2.3.Settore delle trasformazioni

(1)Combustibile di alimentazione per la generazione di energia termica (compresi solidi, petrolio, gas) [ktep]

(2)Combustibile di alimentazione per altri processi di conversione [ktep]

2.4.Consumi energetici

(1)Consumo di energia primaria e finale [ktep]

(2)Consumo di energia finale per settore (compresi l’industria, i trasporti - ripartiti fra trasporto passeggeri e trasporto merci, se disponibile -, le famiglie, i servizi e l’agricoltura) [ktep]

(3)Consumo di energia finale per combustibile (tutti i prodotti energetici) [ktep]

(4)Consumo non energetico finale [ktep]

(5)Intensità di energia primaria per l’economia nel suo insieme (consumo di energia primaria/PIL) [tep/euro]

(6)Intensità di energia finale per settore (compresi i settori industriale, residenziale, terziario, trasporto passeggeri - inclusa una ripartizione tra passeggeri e merci, se disponibile -, trasporto merci)

2.5.Prezzi

(1)Prezzi dell’energia elettrica per tipologia di settore di utilizzo (residenziale, industriale, terziario)

(2)Prezzi nazionali di vendita al dettaglio dei combustibili (incluse le imposte, per fonte e settore) [euro/ktep]

2.6.Investimenti

Costi di investimento connessi al settore energetico rispetto al PIL (e rispetto al valore aggiunto lordo per il settore industriale)

2.7.Energia rinnovabile

(1)Consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili e quota di energia rinnovabile nel consumo finale lordo di energia, per settore (elettricità, riscaldamento e raffreddamento, trasporti) e per tecnologia

(2)Cogenerazione di calore e di energia elettrica da energie rinnovabili negli edifici (ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE; include dati disaggregati sull’energia prodotta, consumata e immessa in rete dai sistemi solari fotovoltaici, dai sistemi solari termici, dalla biomassa, dalle pompe di calore, dai sistemi geotermici nonché da tutti gli altri sistemi di energia rinnovabile decentrati)

(3)Se del caso, altre traiettorie nazionali, incluse le traiettorie a lungo termine o settoriali (quota di biocarburanti prodotti da colture alimentari e di biocarburanti avanzati, quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, nonché l’energia rinnovabile prodotta dalle città e dalle comunità di energia ai sensi dell’articolo 22 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767])

3.Indicatori relativi alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra

(1)Emissioni di gas a effetto serra per settore programmatico (ETS, regolamento sulla condivisione dello sforzo e LULUCF)

(2)Emissioni di gas a effetto serra per settore dell’IPCC e per gas (se pertinente, suddivisi in ETS e decisione sulla condivisione dello sforzo) [tCO2eq]

(3)Intensità di carbonio dell’economia nel suo complesso [tCO2eq/PIL]

(4)Indicatori relativi alle emissioni di CO2

(a)Intensità di carbonio della produzione di energia elettrica e di vapore [tCO2eq/MWh]

(b)Intensità di carbonio della domanda di energia finale per settore (compresi il settore industriale, residenziale, terziario, del trasporto passeggeri, del trasporto merci) [tCO2eq/tep]

(5)Parametri relativi alle emissioni diverse da CO2

(a)Animali da allevamento: bestiame da latte (1000 capi), bestiame non da latte (1000 capi), ovini (1000 capi), suini (1000 capi), pollame (1000 capi)

(b)Apporto di azoto dall’utilizzo di fertilizzanti sintetici (kt di azoto)

(c)Apporto di azoto dall’utilizzo di letame (kt di azoto)

(d)Azoto fissato dalle colture che fissano azoto (kt di azoto)

(e)Azoto nei residui delle colture restituiti alla terra (kt di azoto)

(f)Superficie dei suoli organici coltivati (ettari)

(g)Produzione di rifiuti solidi urbani (RSU)

(h)Rifiuti solidi urbani (RSU) da collocare a discarica

(i)Quota di recupero di CH4 nella produzione totale di CH4 dalla messa in discarica (%)



ALLEGATO II

NOTIFICA DELLE MISURE E DEI METODI ADOTTATI DAGLI STATI MEMBRI PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA DIRETTIVA 2012/27/UE [MODIFICATO DALLA PROPOSTA COM(2016) 761];

Gli Stati membri notificano alla Commissione i metodi dettagliati proposti a norma dell’allegato V, punto 4, della direttiva 2012/27/UE per il funzionamento dei regimi obbligatori di efficienza energetica e le misure alternative di cui agli articoli 7 bis e 7 ter e all’articolo 20, paragrafo 6, della stessa direttiva.

1.Calcolo del livello del requisito di risparmio energetico da raggiungere nell’intero periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 che indichi in che modo gli elementi di seguito riportati sono presi in considerazione:

(a)vendita annuale di energia, in volume, ai clienti finali di tutti i distributori di energia o di tutte le società di vendita al dettaglio di energia in media sui tre anni (2016, 2017, 2018) prima del 1º gennaio 2019 [in ktep];

(b)volume delle vendite di energia utilizzata nei trasporti esclusa dal calcolo [in ktep];

(c)quantità di energia generata per uso proprio esclusa dal calcolo [in migliaia di tep];

(d)fonti utilizzate per il calcolo dei dati relativi alle vendite di energia, compresa la giustificazione per l’uso di fonti statistiche alternative, e le eventuali differenze nei quantitativi che ne risultano (se si utilizzano fonti diverse da Eurostat);

(e)risparmio energetico complessivo da raggiungere nell’intero periodo dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 (prima delle esenzioni di cui al paragrafo 2) [in ktep]

(f)applicazione delle esenzioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) in riferimento all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/27/UE:

i) volume delle vendite di energia utilizzata per le attività industriali [in ktep] elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE escluse dal calcolo in conformità della lettera b);

ii) risparmio energetico [in ktep] conseguito nei settori della trasformazione, della distribuzione e della trasmissione di energia in linea con la lettera c);

iii) risparmio energetico [in ktep] risultante da azioni individuali la cui attuazione è iniziata a partire dal 31 dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020 e oltre, in linea con la lettera d);

iv) energia generata per uso proprio sugli o negli edifici a seguito di misure programmatiche che promuovono la nuova installazione di tecnologie per l’energia rinnovabile, in linea con la lettera e) [in ktep];

(g)volume totale cumulativo di risparmi energetici (dopo l’applicazione delle esenzioni di cui al paragrafo 2) [in ktep].

2.Misure programmatiche volte a conseguire l’obbligo di risparmio di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE

2.1.Regimi obbligatori di efficienza energetica di cui all’articolo 7 bis della direttiva 2012/27/UE:

(a)descrizione del regime obbligatorio di efficienza energetica;

(b)volume annuo e cumulativo previsto di risparmi energetici e durata del periodo obbligatorio/dei periodi obbligatori;

(c)parti obbligate e rispettive responsabilità;

(d)settori interessati;

(e)azioni ammissibili previste dalla misura;

(f)informazioni sull’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 7, della direttiva 2012/27/UE:

i) azioni specifiche, quota di risparmio da raggiungere nelle famiglie in condizioni di povertà energetica o negli alloggi sociali in conformità della lettera a);

ii) risparmi ottenuti da fornitori di servizi energetici o da terzi in conformità della lettera b);

iii) finanziamenti e prestiti in linea con la lettera c);

(g)informazioni sugli scambi di risparmi energetici (se pertinente).

2.2.Misure alternative di cui all’articolo 7 ter e all’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE (ad eccezione delle imposte):

(a)tipo di misura programmatica;

(b)breve descrizione della misura programmatica, comprese le caratteristiche di progettazione per ogni misura notificata;

(c)volume annuo e cumulativo totale di risparmi previsto per ciascuna misura e/o volume di risparmi energetici in relazione a uno qualsiasi dei periodi intermedi;

(d)parti responsabili dell’attuazione, partecipanti e incaricate e rispettive responsabilità per l’attuazione delle misure programmatiche;

(e)settori interessati;

(f)azioni ammissibili previste dalla misura;

(g)misure programmatiche specifiche o singole azioni per far fronte alla povertà energetica.

2.3.Informazioni sulle misure fiscali:

(a)breve descrizione della misura fiscale;

(b)durata della misura fiscale;

(c)volume annuo e cumulativo atteso di risparmi per ciascuna misura;

(d)settori interessati;

(e)addizionalità dei risparmi energetici, tramite una descrizione dell’approccio per il calcolo dei risparmi, compresa l’elasticità del prezzo utilizzata in linea con l’allegato V, punto 4.

3.Metodo di calcolo delle misure notificate ai sensi degli articoli 7 bis, 7 ter e dell’articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2012/27/UE (ad eccezione delle misure fiscali)

(a)metodi di misurazione utilizzati di cui allegato V, punto 1, della direttiva 2012/27/UE;

(b)metodo di espressione del risparmio energetico (risparmio di energia primaria o finale);

(c)durata delle singole azioni e approccio utilizzato per tener conto della durata dei risparmi;

(d)breve descrizione del metodo di calcolo, compreso il modo in cui sono garantite l’addizionalità e la rilevanza del risparmio;

(e)informazioni su come sono affrontate le eventuali sovrapposizioni tra le misure e le singole azioni per evitare il doppio conteggio del risparmio energetico;

(f)variazioni climatiche e approccio utilizzato (se del caso).

4.Monitoraggio e verifica

(a)breve descrizione del sistema di monitoraggio e verifica e del processo di verifica;

(b)autorità pubblica responsabile dell’attuazione e principali responsabilità, nel contesto del sistema di monitoraggio e verifica, in relazione ai regimi obbligatori di efficienza energetica e/o alle misure alternative;

(c)indipendenza del monitoraggio e della verifica dalle parti obbligate e dalle parti partecipanti e incaricate;

(d)porzione statisticamente significativa delle misure di miglioramento dell’efficienza energetica e proporzione e criteri utilizzati per definire e selezionare un campione rappresentativo;

(e)obblighi di comunicazione delle parti obbligate (risparmi energetici realizzati da ciascuna parte obbligata, o da ciascuna sottocategoria di parte obbligata, nonché complessivamente nel quadro del regime);

(f)pubblicazione dei risparmi energetici realizzati (ogni anno) nel quadro dei regimi obbligatori di efficienza energetica e delle misure alternative;

(g)informazioni sulle sanzioni applicate in caso di non conformità;

(h)informazioni sulle misure previste in caso di progressi non soddisfacenti.



ALLEGATO III

INFORMAZIONI CIRCA GLI INVENTARI DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Parte 1

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2:

(a)le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra elencati nella parte 2 del presente allegato e le emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento [ ] [ESR] per l’anno X-2;

(b)dati sulle emissioni di origine antropica di monossido di carbonio (CO), biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e composti organici volatili, coerenti con i dati già comunicati a norma dell’articolo 7 della direttiva 2001/81/CE, per l’anno X-2;

(c)le emissioni di origine antropica di gas a effetto serra dalle fonti e assorbimenti di CO2 dai pozzi connessi alle attività LULUCF per l’anno X-2, conformemente ai metodi specificati nella parte 3 del presente allegato. Tali dati sono inoltre rilevanti per la relazione di conformità a norma dell’articolo 12 del regolamento [ ] [LULUCF];

(d)eventuali modifiche delle informazioni di cui alle lettere da a) a c) relative agli anni compresi tra l’anno o il periodo di riferimento pertinente e l’anno X-3, con l’indicazione delle motivazioni di tali modifiche;

(e)informazioni sugli indicatori di cui alla parte 4 del presente allegato relative all’anno X-2;

(f)sintesi delle informazioni sui trasferimenti conclusi a norma dell’articolo 5 del regolamento [ ] [ESR] e dell’articolo 11 del regolamento [ ] [LULUCF] per l’anno X-1;

(g)informazioni sui provvedimenti adottati per migliorare le stime contenute nell’inventario, in particolare in sezioni dell’inventario che sono state oggetto di aggiustamenti o raccomandazioni in seguito alle revisioni condotte da esperti;

(h)quota di attribuzione effettiva o stimata delle emissioni verificate comunicate dagli operatori degli impianti ai sensi della direttiva 2003/87/CE alle categorie di fonti dell’inventario nazionale dei gas a effetto serra e percentuale di tali emissioni verificate sul totale delle emissioni di gas a effetto serra comunicato per tali categorie per l’anno X-2;

(i)risultati dei controlli volti a verificare la coerenza delle emissioni comunicate negli inventari dei gas a effetto serra per l’anno X-2 con le emissioni verificate comunicate a norma della direttiva 2003/87/CE;

(j)risultati dei controlli volti a verificare la coerenza tra i dati utilizzati per stimare le emissioni in preparazione degli inventari dei gas a effetto serra per l’anno X-2, comprensivi dei dati seguenti:

i)dati utilizzati per la preparazione degli inventari degli inquinanti atmosferici a norma della direttiva 2001/81/CE;

ii)dati comunicati a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, e dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 517/2014;

iii)dati sull’energia comunicati a norma dell’articolo 4 e dell’allegato B del regolamento (CE) n. 1099/2008;

(k)la descrizione delle modifiche apportate ai rispettivi sistemi nazionali di inventario;

(l)la descrizione delle modifiche apportate ai rispettivi registri nazionali;

(m)informazioni sui piani di assicurazione e controllo di qualità, una valutazione generale dell’incertezza, una valutazione generale della completezza ed eventuali altri elementi della relazione sull’inventario nazionale dei gas a effetto serra necessari per la preparazione della relazione sull’inventario dell’Unione dei gas a effetto serra.

(n)informazioni circa le intenzioni dello Stato membro di fare ricorso alle flessibilità di cui all’articolo 5, paragrafi 4 e 5 del regolamento [ ] [ESR].

Gli Stati membri possono chiedere di derogare alla lettera c) per applicare metodi diversi da quelli che figurano nella parte 3 del presente allegato se non è stato possibile realizzare il miglioramento metodologico richiesto in tempo per poterne tenere conto negli inventari dei gas a effetto serra del periodo compreso tra il 2021 e il 2030, oppure se il costo del miglioramento metodologico è sproporzionato rispetto ai benefici della sua applicazione in termini di migliore contabilizzazione, data la modesta entità delle emissioni e degli assorbimenti risultanti dai comparti di carbonio interessati. Gli Stati membri che intendono beneficiare della deroga trasmettono alla Commissione, entro il 31 dicembre 2020, una richiesta motivata, in cui indicano il termine entro il quale introdurranno il miglioramento metodologico e/o il metodo alternativo proposto, corredata della valutazione dei potenziali effetti sull’accuratezza della contabilizzazione. La Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro un lasso di tempo ragionevole specificato. Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga. Se respinge la richiesta motiva la sua decisione.

Parte 2

I gas a effetto serra da prendere in considerazione sono i seguenti:

biossido di carbonio (CO2)

metano (CH4)

ossido di azoto (N2O)

esafluoruro di zolfo (SF6)

trifluoruro di azoto (NF3)

idrofluorocarburi (HFC):

-

HFC-23 CHF3 

-

HFC-32 CH2F2 

-

HFC-41 CH3F

-

HFC-125 CHF2CF3 

-

HFC-134 CHF2CHF2 

-

HFC-134a CH2FCF3 

-

HFC-143 CH2FCHF2 

-

HFC-143a CH3CF3 

-

HFC-152 CH2FCH2F

-

HFC-152a CH3CHF2 

-

HFC-161 CH3CH2F

-

HFC-227ea CF3CHFCF3 

-

HFC-236cb CF3CF2CH2F

-

HFC-236ea CF3CHFCHF2 

-

HFC-236fa CF3CH2CF3 

-

HFC-245fa CHF2CH2CF3 

-

HFC-245ca CH2FCF2CHF2 

-

HFC-365mfc CH3CF2CH2CF3 

-

HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 o (C5H2F10)

perfluorocarburi (PFC):

-

PFC-14, perfluorometano, CF4 

-

PFC-116, perfluoroetano, C2F6 

-

PFC-218, perfluoropropano, C3F8 

-

PFC-318, perfluorociclobutano, c-C4F8 

-

perfluorociclopropano c-C3F6 

-

PFC-3-1-10, perfluorobutano, C4F10 

-

PFC-4-1-12, perfluoropentano, C5F12 

-

PFC-5-1-14, perfluoroesano, C6F14 

-

PFC-9-1-18, C10F18 

Parte 3 - Metodi per il monitoraggio e la comunicazione nel settore LULUCF

Dati geolocalizzati di conversione delle categorie d’uso del suolo che permettono di identificare e monitorare le categorie d’uso e i cambiamenti di categoria.

Metodo di livello 1 che utilizzi fattori di emissioni standard e valori-parametro calibrati a livello mondiale in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Per le emissioni e gli assorbimenti di un comparto di carbonio che rappresenta almeno il 2530% delle emissioni o degli assorbimenti di una categoria di sorgenti o pozzi considerata prioritaria nel sistema d’inventario nazionale di uno Stato membro perché la sua stima incide significativamente sull’inventario totale dei gas a effetto serra di tale Stato membro in termini di livello assoluto, sull’evoluzione o sull’incertezza delle emissioni e degli assorbimenti nelle categorie d’uso del suolo, almeno un metodo di livello 2 che utilizzi fattori di emissioni determinati a livello nazionale e valori-parametro calibrati alle circostanze nazionali in conformità delle linee guida IPCC del 2006 per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Gli Stati membri sono invitati ad applicare un metodo di livello 3 che utilizzi una modellizzazione non parametrica calibrata alle circostanze nazionali e che descriva l’interazione fisica del sistema biofisico, in conformità delle linee guida 2006 dell’IPCC per gli inventari nazionali dei gas a effetto serra.

Parte 4 - Indicatori dell’inventario

Denominazione dell’indicatore

Indicatore

TRASFORMAZIONE B0

Emissioni specifiche di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, t/TJ

Emissioni di CO2 di centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, kt diviso per tutti i prodotti - produzione per centrali termoelettriche pubbliche e di autoproduttori, PJ

TRASFORMAZIONE E0

Emissioni specifiche di CO2 degli impianti degli autoproduttori, t/TJ

Emissioni di CO2 degli autoproduttori, kt diviso per la produzione totale (tutti i prodotti) delle centrali termoelettriche di autoproduttori, PJ

INDUSTRIA A1.1

Intensità totale di CO2 - industria del ferro e dell’acciaio, t/mio EUR

Emissioni totali di CO2 dal ferro e dall’acciaio, kt diviso per il valore aggiunto lordo - industria del ferro e dell’acciaio

INDUSTRIA A1.2

Intensità di CO2 legata all’energia - industria chimica, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria chimica, kt diviso per il valore aggiunto lordo - industria chimica

INDUSTRIA A1.3

Intensità di CO2 legata all’energia - industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia, kt diviso per il valore aggiunto lordo - industria del vetro, dei prodotti ceramici e dei materiali per l’edilizia

INDUSTRIA A1.4

Intensità di CO2 legata all’energia - industria alimentare, delle bevande e del tabacco, t/mio EUR

Emissioni di CO2 legate all’energia dall’industria alimentare, delle bevande e del tabacco, kt diviso per il valore aggiunto lordo - industria alimentare, delle bevande e del tabacco, mio EUR (EC95)

INDUSTRIA A1.5

Intensità di CO2 legata all’energia - industria della carta e della stampa, t/mio EUR Emissioni di CO2 legate all’energia nell’industria della carta e della stampa, kt - valore aggiunto lordo - industria della carta e della stampa, mio EUR (EC95)

FAMIGLIE A0

Emissioni specifiche di CO2 dei nuclei domestici per il riscaldamento di locali, t/m2

Emissioni di CO2 dei nuclei domestici per il riscaldamento di locali diviso per la superficie delle abitazioni occupate in permanenza, milioni di m²

SERVIZI B0

Emissioni specifiche di CO2 del settore commerciale e istituzionale per il riscaldamento di locali, kg/m2

Emissioni di CO2 per il riscaldamento di locali in edifici nel settore commerciale e istituzionale, kt diviso per la superficie degli edifici del terziario, milioni di m²

TRASPORTI B0

Emissioni specifiche di CO2 legate al diesel prodotte dalle automobili, g/100 km

TRASPORTI B0

Emissioni specifiche di CO2 legate alla benzina prodotte dalle automobili, g/100 km

ALLEGATO IV

INFORMAZIONI SULLE POLITICHE E SULLE MISURE IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Informazioni che devono figurare nelle comunicazioni di cui all’articolo 16:

(a)una descrizione del sistema nazionale preposto a comunicare le politiche, le misure e le proiezioni delle emissioni di origine antropica dei gas a effetto serra dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, oppure informazioni relative a ogni modifica apportata a detto sistema per il quale sia già stata trasmessa tale descrizione;

(b)gli aggiornamenti relativi alle strategie per le basse emissioni a lungo termine di cui all’articolo 14 e i progressi compiuti nella loro attuazione;

(c)informazioni riguardanti politiche e misure o gruppi di misure nazionali e l’attuazione di politiche e misure o gruppi di misure dell’Unione che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l’assorbimento dai pozzi, trasmesse per ciascun settore e ordinate per gas o gruppo di gas (HFC e PFC) di cui alla parte 2 dell’allegato III. Tali informazioni rinviano alle politiche nazionali o dell’Unione applicabili e pertinenti e comprendono:

i)l’obiettivo della politica o della misura e una sua breve descrizione;

ii)il tipo di strumento utilizzato;

iii)lo stato di attuazione della politica o misura o del gruppo di misure;

iv)gli indicatori utilizzati per monitorare e valutare i progressi compiuti nel tempo;

v)le stime quantitative degli effetti sulle emissioni dalle fonti e sull’assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra, suddivise come segue:

risultati delle valutazioni ex-ante degli effetti di ciascuna politica e misura o di gruppi di politiche e misure sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Le stime sono fornite per la serie dei quattro anni che terminano con 0 o 5 immediatamente successivi all’anno di comunicazione, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, dal regolamento [ ] [ESR] e dal regolamento [ ] [LULUCF];

risultati delle valutazioni ex-post degli effetti di ciascuna politica e misura o di gruppi di politiche e misure sulla mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, se disponibili, distinguendo fra le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE, dal regolamento [ ] [ESR] e dal regolamento [ ] [LULUCF];

vi)le stime dei costi e dei benefici previsti delle politiche e delle misure e le stime dei costi e dei benefici effettivi delle politiche e delle misure;

vii)tutti i riferimenti alle valutazioni dei costi e degli effetti delle politiche e delle misure nazionali, alle informazioni sull’attuazione delle politiche e delle misure unionali che limitano o riducono le emissioni di gas a effetto serra dalle fonti o ne aumentano l’assorbimento dai pozzi e ai rapporti tecnici su cui si fondano;

viii)valutazione del contributo della politica o della misura alla realizzazione della strategia a lungo termine per le basse emissioni di cui all’articolo 14;

(d)informazioni sulle politiche e le misure nazionali aggiuntive previste volte a limitare le emissioni di gas a effetto serra al di là degli impegni assunti in virtù dei regolamenti [ ] [ESR] e [ ] [LULUCF];

(e)informazioni riguardanti i legami tra le varie politiche e misure notificate a norma della lettera c) e il modo in cui tali politiche e misure contribuiscono alle diverse proiezioni.

ALLEGATO V

INFORMAZIONI SULLE PROIEZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA

Informazioni che devono figurare nelle comunicazioni di cui all’articolo 16:

(a)proiezioni senza misure, se disponibili, proiezioni con misure e proiezioni con misure aggiuntive;

(b)proiezioni dei gas a effetto serra totali e stime separate delle emissioni di gas a effetto serra previste per le fonti di emissione disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE e dal regolamento [ ] [ESR] e delle emissioni dalle fonti e dell’assorbimento dai pozzi previsti dal regolamento [ ] [LULUCF];

(c)impatto delle politiche e delle misure individuate a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a). Qualora tali politiche e misure non siano incluse, ciò è chiaramente dichiarato e spiegato;

(d)risultati dell’analisi di sensibilità svolta per le proiezioni e informazioni sui modelli e sui parametri utilizzati;

(e)tutti i pertinenti riferimenti alla valutazione e ai rapporti tecnici su cui si fondano le proiezioni di cui al all’articolo 16, paragrafo 4.

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI SULLE AZIONI NAZIONALI DI ADATTAMENTO, SUL SOSTEGNO FINANZIARIO E TECNOLOGICO FORNITO AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO, SULL’USO DEI PROVENTI DELLA VENDITA ALL’ASTA

Parte 1

Relazioni sull’adattamento

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1:

(a)obiettivi principali, traguardi e quadro istituzionale per l’adattamento;

(b)proiezioni relative ai cambiamenti climatici, compresi gli eventi meteorologici estremi, l’impatto dei cambiamenti climatici, la valutazione delle vulnerabilità e dei principali rischi climatici;

(c)capacità di adattamento;

(d)piani e strategie di adattamento;

(e)contesti istituzionali che includono la governance e il coordinamento orizzontali e verticali e i sistemi di monitoraggio e valutazione;

(f)progressi compiuti nell’attuazione, comprese le buone pratiche e i cambiamenti a livello di governance.

Parte 2

Relazioni sul sostegno ai paesi in via di sviluppo

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a):

(a)informazioni circa gli stanziamenti impegnati ed erogati ai paesi in via di sviluppo per l’anno X-1, tra cui:

i)informazioni quantitative sulle risorse finanziarie pubbliche mobilitate dallo Stato membro. Le informazioni sui flussi finanziari sono basate sui cosiddetti “marcatori di Rio” per il sostegno alla mitigazione dei cambiamenti climatici e per il sostegno all’adattamento ai cambiamenti climatici e su altri sistemi di tracciabilità introdotti dal comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE;

ii)informazioni metodologiche qualitative che illustrano il metodo utilizzato per calcolare le informazioni quantitative, compresa una spiegazione della metodologia per quantificare i relativi dati e, se del caso, anche altre informazioni sulle definizioni e sui metodi usati per determinare eventuali dati, in particolare per le informazioni comunicate sui flussi finanziari mobilitati;

iii)informazioni disponibili sulle attività dello Stato membro legate a progetti di trasferimento di tecnologie e a progetti di rafforzamento delle capacità che beneficiano di un finanziamento pubblico per i paesi in via di sviluppo a titolo della convenzione UNFCC, che specifichino se la tecnologia trasferita o il progetto di rafforzamento delle capacità siano stati usati per interventi di mitigazione degli o di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e precisino il paese beneficiario, l’importo del sostegno offerto e il tipo di tecnologia trasferita o di progetti di rafforzamento delle capacità;

(b)informazioni per l’anno X e successivi sulla fornitura di sostegno prevista, comprese le informazioni sulle attività previste riguardanti progetti di trasferimento di tecnologie o progetti di sviluppo di capacità che ricevono fondi pubblici per i paesi in via di sviluppo nel quadro della convenzione UNFCC e sulle tecnologie da trasferire e i progetti di rafforzamento delle capacità, che specifichino se la tecnologia trasferita o il progetto di rafforzamento delle capacità mirino alla mitigazione degli o all’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici e precisino il paese beneficiario, l’importo del sostegno offerto e il tipo di tecnologia trasferita o di progetto di rafforzamento delle capacità.

Parte 3

Relazioni sui proventi della vendita all’asta

Informazioni che devono figurare nelle relazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b):

(a)informazioni sull’uso dei proventi realizzati dagli Stati membri durante l’anno X-1 con la vendita all’asta di quote di emissioni a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, ivi comprese informazioni riguardanti i proventi usati per uno o più degli scopi indicati nell’articolo 10, paragrafo 3, di detta direttiva, o l’equivalente in valore finanziario di tali proventi e le misure adottate in applicazione di tale articolo;

(b)informazioni sull’uso, deciso dagli Stati membri, di tutti i proventi generati dagli Stati membri mediante la vendita all’asta delle quote delle emissioni rilasciate dal settore del trasporto aereo a norma dell’articolo 3 quinquies, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2003/87/CE; tali informazioni sono fornite conformemente all’articolo 3 quinquies, paragrafo 4, di detta direttiva;

I proventi della vendita all’asta non versati al momento della comunicazione alla Commissione da parte di uno Stato membro delle informazioni previste dall’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) sono quantificati e comunicati negli anni successivi.

ALLEGATO VII

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AGGIUNTIVI

Parte 1

Obblighi di comunicazione aggiuntivi nel settore delle energie rinnovabili

Conformemente all’articolo 18, lettera b), punto 6, sono incluse le informazioni aggiuntive di seguito riportate:

(a)il funzionamento del sistema delle garanzie di origine per l’elettricità, il gas, il riscaldamento e il raffreddamento da fonti energetiche rinnovabili, i livelli di rilascio e annullamento delle garanzie di origine e il conseguente consumo annuo nazionale di energie rinnovabili, nonché le misure adottate per assicurare l’affidabilità e la protezione del sistema contro la frode;

(b)le informazioni aggregate dalle banche dati nazionali di cui all’articolo 25, paragrafo 4, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767] su: biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all’allegato IX della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767]; carburanti rinnovabili per autotrazione di origine non biologica; combustibili fossili ricavati da rifiuti ed energia elettrica immessa sul mercato da parte dei fornitori, comprese le informazioni relative al tipo di carburante, al relativo contenuto energetico e, se del caso, alle loro materie prime nonché, se pertinente, ai risultati di riduzione delle emissioni. Qualora la banca dati nazionale non disponga dei valori effettivi, gli Stati membri possono utilizzare valori tipici o, se del caso, valori standard indicati nelle parti A e B dell’allegato V della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767];

(c)l’evoluzione della disponibilità, dell’origine e dell’uso delle risorse della biomassa a fini energetici;

(d)le variazioni del prezzo dei prodotti e della destinazione dei terreni nello Stato membro legati al maggiore uso della biomassa e di altre forme di energia da fonti rinnovabili;

(e)una stima della produzione eccedentaria di energia da fonti rinnovabili che potrebbe essere oggetto di trasferimento verso altri Stati membri per consentire a questi ultimi di conformarsi all’articolo 3, paragrafo 7, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767] e raggiungere i contributi nazionali e le traiettorie di cui all’articolo 5, lettera a), punto 2, della stessa direttiva;

(f)una stima della domanda di energia da fonti rinnovabili da soddisfare con mezzi diversi dalla produzione nazionale fino al 2030; compresa la materia prima per biomassa importata;

(g)lo sviluppo e la quota di biocombustibili ottenuti a partire dalle materie prime di cui all’allegato IX della [rifusione della direttiva 2009/98/CE, proposta da COM(2016) 767], inclusa una valutazione delle risorse incentrata sugli aspetti della sostenibilità connessi all’impatto della sostituzione della produzione di alimenti e mangimi con la produzione di biocarburanti, che tenga debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2009/98/CE e del principio dell’uso a cascata della biomassa e che prenda in considerazione il contesto economico e tecnologico locale e regionale, il mantenimento della necessaria riserva di carbonio nel suolo e la qualità del suolo e degli ecosistemi;

(h)l’impatto stimato della produzione o dell’uso di biocombustibili, di bioliquidi e di combustibili derivati dalla biomassa sulla biodiversità, sulle risorse idriche, sulla disponibilità e la qualità dell’acqua, sul suolo e sulla qualità dell’aria all’interno dello Stato membro;

(i)i rischi o i casi osservati di frode nella catena di custodia dei biocombustibili, dei bioliquidi e dei combustibili derivati dalla biomassa;

(j)informazioni sui metodi impiegati per stimare la quota di rifiuti biodegradabili contenuti nei rifiuti destinati alla produzione di energia e sulle misure adottate per migliorare e verificare tali stime;

(k)la generazione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili negli edifici (secondo la definizione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE). Ciò include i dati disaggregati sulla produzione e sul consumo di energia e sulla sua immissione in rete dai sistemi solari fotovoltaici, dai sistemi solari termici, dalla biomassa, dalle pompe di calore, dai sistemi geotermici, nonché da tutti gli altri sistemi di energia rinnovabile decentrati;

(l)se del caso, la quota di biocombustibili prodotti da colture alimentari e di biocombustibili avanzati, la quota di energia rinnovabile nel teleriscaldamento, nonché l’energia rinnovabile prodotta dalle città e dalle comunità di energia ai sensi dell’articolo 22 della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767];

(m)approvvigionamento primario di biomassa solida (in 1 000 m³, eccetto per il punto 1), lettera b), comma iii), in tonnellate)

(1)biomassa forestale utilizzata per la produzione di energia (produzione interna, importazione, esportazione)

(a)biomassa primaria di origine forestale utilizzata direttamente per la produzione di energia

i)rami e chiome (comunicazione facoltativa)

ii)ceppaia (comunicazione facoltativa)

iii)legname tondo (ripartito fra legname industriale e legna da ardere)

(b)prodotti secondari dell’industria forestale utilizzati direttamente a fini energetici

i)corteccia (comunicazione facoltativa)

ii)trucioli, segatura e altre particelle di legno

iii)liscivo nero e tallolio grezzo

(c)legno di post-consumo utilizzato direttamente per la produzione di energia

(d)combustibili a base di legno lavorato, prodotti a partire da materie prime non contemplate dal punto 1, lettere a), b) e c):

i)carbone di legna

ii)pellet e bricchetti di legno

(2)biomassa agricola utilizzata per la produzione di energia (produzione interna, importazione, esportazione)

(a)colture energetiche per l’elettricità o il calore (compreso il bosco ceduo a rotazione rapida)

(b)residui di colture agricole per l’elettricità o il calore

(3)biomassa da rifiuti organici utilizzata per la produzione di energia (produzione interna, importazione, esportazione)

(a)frazione organica dei rifiuti industriali

(b)frazione organica dei rifiuti urbani

(c)fanghi

(n)consumo finale di energia di biomassa solida (quantità di biomassa solida utilizzata per la produzione di energia, nei seguenti settori):

(1)settore dell’energia

(a)energia elettrica

(b)cogenerazione di calore ed elettricità

(c)energia termica

(2)settore industriale, uso interno (energia elettrica consumata e autoprodotta, cogenerazione ed energia termica)

(3)consumo finale diretto nell’edilizia abitativa

(4)altro

Parte 2

Obblighi di comunicazione supplementari nel settore dell’efficienza energetica

Nel settore dell’efficienza energetica, le seguenti informazioni supplementari sono incluse ai sensi dell’articolo 19, lettera c):

(a)principali politiche legislative e non legislative, misure, programmi e misure di finanziamento attuati nell’anno X-2 e X-1 (dove X sta per l’anno in cui è prevista la relazione) per raggiungere gli obiettivi stabiliti ai sensi dell’articolo 4, lettera b), che promuovono i mercati dei servizi energetici e migliorano la prestazione energetica degli edifici, misure per utilizzare il potenziale di efficienza energetica dell’infrastruttura per il gas e per l’energia elettrica nonché per il riscaldamento e per il raffreddamento, misure per migliorare l’informazione e la qualificazione, altre misure per promuovere l’efficienza energetica;

(b)risparmi energetici conseguiti in conformità dell’articolo 7 della direttiva 2012/27/UE [modificato dalla proposta COM(2016) 761] per gli anni X-3 e X-2;

(c)progressi compiuti in ciascun settore e motivi per cui il consumo energetico è rimasto stabile o è aumentato negli anni X-3 e X-2 nei settori di consumo di energia finale;

(d)superficie totale degli edifici con una superficie coperta utile totale superiore a 250 m2 di proprietà delle amministrazioni centrali degli Stati membri o da esse occupati che, al 1o gennaio degli anni X-2 e X-1, non soddisfacevano i requisiti di prestazione energetica, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE;

(e)superficie coperta totale di edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà delle amministrazioni centrali degli Stati membri o da esse occupati che sono stati oggetto di ristrutturazione negli anni X-3 e X-2, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, o i risparmi energetici negli edifici ammissibili di proprietà delle amministrazioni centrali o da esse occupati, di cui all’articolo 5, paragrafo 6, di detta direttiva;

(f)numero di audit energetici condotti negli anni X-3 e X-2. Inoltre, numero totale di grandi imprese presenti nel territorio cui è applicabile l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE e numero di audit energetici condotti in tali imprese negli anni X-3 e X-2;

(g)coefficiente di energia primaria nazionale applicato per l’energia elettrica;

(h)numero e superficie coperta di edifici a energia quasi zero di nuova costruzione e ristrutturati negli anni X-2 e X-1, ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE;

(i)link internet verso un sito che permetta di consultare gli elenchi o l’interfaccia dei fornitori di servizi energetici, di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2012/27/UE.

ALLEGATO VIII

RELAZIONE SULLA SOSTENIBILITÀ DELLE BIOENERGIE DELL’UNIONE

La relazione sulla sostenibilità delle bioenergie dell’Unione sull’energia da biomassa che la Commissione è tenuta ad adottare ogni due anni insieme con la relazione sullo stato dell’Unione dell’energia a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera d), contiene almeno le seguenti informazioni:

(a)i benefici e i costi ambientali relativi dei vari biocombustibili, bioliquidi e combustibili prodotti da biomassa, gli effetti delle politiche di importazione dell’Unione su di essi, le implicazioni in termini di sicurezza degli approvvigionamenti e le modalità per realizzare un approccio equilibrato tra produzione interna e importazioni;

(b)l’impatto della produzione e dell’utilizzo di biomassa sulla sostenibilità nell’Unione e in paesi terzi, comprese le ripercussioni sulla biodiversità;

(c)i dati e l’analisi della disponibilità e della domanda attuali e previste di biomassa sostenibile, compreso l’impatto dell’aumento della domanda di biomassa sui settori che utilizzano la biomassa;

(d)lo sviluppo tecnologico, la disponibilità e la sostenibilità dei biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime elencate nell’allegato IX della [rifusione della direttiva 2009/98/CE, proposta da COM(2016) 767], inclusa una valutazione dell’effetto della sostituzione della produzione di alimenti e mangimi con la produzione di biocombustibili, che tenga debitamente conto dei principi relativi alla gerarchia dei rifiuti stabiliti nella direttiva 2009/98/CE e del principio dell’uso a cascata della biomassa e che prenda in considerazione le particolarità economiche e tecnologiche locali e regionali, il mantenimento del necessario stock di carbonio nel suolo e la qualità del suolo e degli ecosistemi;

(e)i dati sui risultati disponibili delle ricerche scientifiche relative al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per tutte le filiere di produzione e l’analisi di tali risultati, corredati di una valutazione volta ad appurare se sia possibile ridurre il margine di incertezza individuato nell’analisi alla base delle stime delle emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e se il possibile impatto delle politiche dell’Unione, ad esempio in materia di ambiente, clima e agricoltura, possa essere calcolato;

(f)per i paesi terzi e gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di biocombustibili, bioliquidi e combustibili dalla biomassa consumati all’interno dell’Unione, informazioni sulle misure nazionali adottate per rispettare i criteri di sostenibilità e i criteri di riduzione dei gas a effetto serra di cui all’articolo 26, paragrafi da 2 a 7, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767], per la protezione del suolo, delle risorse idriche e dell’aria.

Nelle relazioni sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all’uso di biomassa, la Commissione utilizza le quantità comunicate dagli Stati membri conformemente alla parte 1, lettera b), dell’allegato IX, compresi i valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e il margine associato derivato dall’analisi di sensibilità di cui all’allegato VIII della [rifusione della direttiva 2009/28/EC, proposta da COM(2016) 767]. La Commissione mette a disposizione del pubblico i dati relativi ai valori medi provvisori delle emissioni stimate associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e al margine associato derivato dall’analisi di sensibilità. Inoltre, la Commissione valuta se e come le stime della riduzione delle emissioni dirette cambierebbero se si tenesse conto dei prodotti secondari utilizzando il metodo della sostituzione.

ALLEGATO IX

REGIMI VOLONTARI PER I QUALI LA COMMISSIONE HA ADOTTATO UNA DECISIONE A NORMA DELL’ARTICOLO 27, PARAGRAFO 4, DELLA [RIFUSIONE DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE, PROPOSTA COM(2016) 767]

La relazione sui regimi volontari per i quali la Commissione ha adottato una decisione a norma dell’articolo 27, paragrafo 4, della [rifusione della direttiva 2009/28/CE, proposta da COM(2016) 767], che dovrà essere adottata ogni due anni dalla Commissione insieme alla relazione sullo stato dell’Unione dell’energia a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera e), contiene la valutazione della Commissione, come minimo, dei seguenti elementi:

(a)l’indipendenza, le modalità e la frequenza dei controlli, sia in relazione a quanto indicato su tali aspetti nella documentazione del sistema interessato al momento dell’approvazione dello stesso da parte della Commissione, sia in relazione alle migliori prassi del settore;

(b)la disponibilità di metodi per individuare e trattare i casi di inosservanza, in particolare per trattare i casi o le denunce di illeciti gravi da parte degli aderenti al sistema, nonché l’esperienza e la trasparenza nella loro applicazione;

(c)la trasparenza, in particolare per quanto riguarda l’accessibilità del sistema, la disponibilità di traduzioni nelle lingue dei paesi e delle regioni da cui provengono le materie prime, l’accessibilità di un elenco di operatori certificati e delle pertinenti certificazioni e l’accessibilità delle relazioni di revisione;

(d)la partecipazione delle parti interessate, in particolare per quanto riguarda la consultazione delle comunità autoctone e locali prima del processo decisionale durante l’elaborazione e la revisione del sistema, così come durante i controlli, e la risposta ai loro contributi;

(e)la solidità generale del sistema, in particolare alla luce delle norme in materia di accreditamento, qualifica e indipendenza dei revisori e dei pertinenti organismi del sistema;

(f)l’aggiornamento del sistema rispetto al mercato, i quantitativi di materie prime e biocombustibili certificati, per paese di origine e tipologia, il numero dei partecipanti;

(g)la semplicità e l’efficacia di attuazione di un sistema che identifichi le prove di conformità ai criteri di sostenibilità offerte dal sistema a chi vi aderisce, quale mezzo atto a prevenire attività fraudolente, in particolare ai fini dell’individuazione, del trattamento e del seguito da dare ai casi sospetti di frode e di altre irregolarità e, se del caso, il numero dei casi di frode o irregolarità individuati;

(h)le opzioni per l’autorizzazione dei soggetti a riconoscere e monitorare gli organismi di certificazione;

(i)i criteri per il riconoscimento o l’accreditamento degli organismi di certificazione;

(j)le norme sulle modalità di esecuzione del monitoraggio degli organismi di certificazione;

(k)le modalità per agevolare o migliorare la promozione delle migliori prassi.

ALLEGATO X

SISTEMI NAZIONALI DI INVENTARIO

Le informazioni di cui all’articolo 30 comprendono i seguenti elementi:

(a)i dati e i metodi comunicati relativamente alle attività e agli impianti di cui alla direttiva 2003/87/CE allo scopo di predisporre inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra al fine di garantire la coerenza delle informazioni sulle emissioni di gas serra comunicate nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione e nell’ambito degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

(b)i dati raccolti mediante i sistemi di comunicazione sui gas fluorurati in vari settori, istituiti ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 517/2014 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

(c)le emissioni, i dati di base e le metodologie comunicati dai complessi industriali a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 ai fini della preparazione degli inventari nazionali delle emissioni di gas a effetto serra;

(d)i dati comunicati a norma del regolamento (CE) n. 1099/2008;

(e)i dati raccolti tramite la tracciabilità geografica delle aree nell’ambito dei programmi vigenti e delle indagini esistenti dell’Unione e degli Stati membri, compresi l’indagine LUCAS (Land Use Cover Area frame Survey) e il programma Copernicus (programma europeo di osservazione della Terra).

ALLEGATO XI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE) n. 525/2013

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 2

-

Articolo 3

-

Articolo 4

Articolo 14

Articolo 5

Articolo 30, paragrafi 1, 2 e 6, allegato X

Articolo 6

articolo 30, paragrafi 3 e 6

Articolo 7

Articolo 23 paragrafi 2, 3, 5, 6, allegato III

Articolo 8

Articolo 23, paragrafo 1, lettera a); articolo 23, paragrafo 1, ultimo comma; articolo 23, paragrafo 6

Articolo 9

articolo 30, paragrafi 4 e 5

Articolo 10

Articolo 33

Articolo 11

-

Articolo 12

Articolo 32

Articolo 13

Articolo 16, paragrafo 1, lettera a) e paragrafi 3 e 4; allegato IV

Articolo 14

Articolo 16, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2, 3 e 4; allegato V

Articolo 15

Articolo 17, paragrafo1; allegato VI, parte 1

Articolo 16

Articolo 17, paragrafo 2, lettera a); allegato VI, parte 2

Articolo 17

Articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e paragrafi 3 e 4 allegato VI, parte 3

Articolo 18

Articolo 15, paragrafo 2, lettera e); articolo 15, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 19

-

Articolo 20

-

Articolo 21

articolo 25, paragrafo 1, lettera c) e paragrafi 4 e 7

Articolo 22

-

Articolo 23

articolo 34, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h)

Articolo 24

Articolo 35

Articolo 25

-

Articolo 26

Articolo 37

Articolo 27

-

Articolo 28

Articolo 50

Articolo 29

-

(1) Occorre assicurare la coerenza con le strategie per le basse emissioni a lungo termine a norma dell’articolo 14.
(2) Per il piano relativo al periodo 2021-2030: obiettivo nazionale vincolante per il 2030 dello Stato membro relativo alle emissioni di gas a effetto serra nei settori non coperti dal sistema di scambio delle emissioni, limiti annuali vincolanti stabiliti dal regolamento [ ] [ESR].
(3) Regolamento [ ] [LULUCF].
(4) Occorre assicurare la coerenza con i piani d’azione preventiva e i piani di emergenza ai sensi del regolamento [proposto da COM(2016) 52] concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio, nonché con i piani di preparazione ai rischi ai sensi del regolamento [proposto da COM(2016) 862] relativo alla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
(5) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).
(6) Nel programmare tali misure, gli Stati membri tengono conto della fine del ciclo di vita degli impianti esistenti e del potenziale di ripotenziamento.
(7) Conformemente all’articolo 2 bis della direttiva 2010/31/UE [modificata dalla proposta COM(2016) 765].
(8) Conformemente all’articolo 18 della direttiva 2012/27/UE.
(9) Conformemente all’articolo 8 della direttiva 2012/27/UE.
(10) Conformemente agli articoli 12 e 17 della direttiva 2012/27/UE.
(11) Conformemente all’articolo 19 della direttiva 2012/27/UE.
(12) Conformemente all’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/CE.
(13) Le politiche e le misure rispecchiano il primo principio dell’efficienza energetica.
(14) Occorre assicurare la coerenza con i piani d’azione preventiva e i piani di emergenza ai sensi del regolamento [proposto da COM(2016) 52] concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio, nonché con i piani di preparazione ai rischi ai sensi del regolamento [proposto da COM(2016) 862] relativo alla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE.
(15) Le politiche e le misure rispecchiano il primo principio dell’efficienza energetica.
(16) Interventi diversi dai PIC dei gruppi regionali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 347/2013.
(17) Interventi diversi dai PIC dei gruppi regionali istituiti a norma del regolamento (UE) n. 347/2013.
(18) Conformemente alla [rifusione della direttiva 2009/72/CE, proposta da COM(2016) 864, e alla rifusione del regolamento (CE) n. 714/2009, proposta da COM(2016) 861].
(19) Conformemente all’articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2012/27/CE.
(20) Per un elenco dettagliato dei parametri e delle variabili da segnalare nella sezione B del piano cfr. parte 2.
(21) La situazione attuale rispecchia quella alla data di presentazione del piano nazionale (o gli ultimi dati disponibili). Le politiche e le misure vigenti includono le politiche e le misure adottate e attuate. Le politiche e le misure adottate sono quelle decise con atto governativo ufficiale entro la data di presentazione del piano nazionale e per le quali è stato assunto un impegno di attuazione chiaro. Le politiche e le misure attuate sono quelle misure a cui, alla data di presentazione del piano nazionale, si applica una o più delle seguenti situazioni: è in vigore una legislazione nazionale, sono stati conclusi uno o più accordi volontari, sono state assegnate risorse finanziarie, sono state mobilitate risorse umane.
(22) La selezione dei fattori esogeni può essere basata sulle ipotesi formulate nello scenario di riferimento dell’UE per il 2016 o in altri scenari strategici successivi per le stesse variabili. Inoltre, i risultati specifici degli Stati membri nello scenario di riferimento dell’UE per il 2016, nonché i risultati negli scenari programmatici successivi, possono anche costituire un’utile fonte di informazione per l’elaborazione delle proiezioni nazionali con le politiche e le misure in vigore e delle valutazioni d’impatto.
(23) Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/CE.
(24) Questa proiezione dello scenario di riferimento attuale è la base per l’obiettivo di consumo di energia finale e primaria per il 2030, di cui al punto 2.3, e per i coefficienti di conversione.
(25) Con riferimento ai prospetti delle infrastrutture di trasmissione esistenti dei gestori del sistema di trasmissione (TSO).
(26) Con riferimento ai piani nazionali di sviluppo della rete e ai piani di investimento regionale dei TSO.
(27) Con riferimento ai prospetti delle infrastrutture di trasmissione esistenti dei TSO.
(28) Con riferimento ai piani nazionali di sviluppo della rete e ai piani di investimento regionale dei TSO.
(29) Le politiche e le misure previste sono opzioni in esame con prospettiva realistica di adozione e attuazione dopo la data di presentazione del piano nazionale. Le relative proiezioni di cui al punto 5.1.i comprendono pertanto non solo le politiche e le misure adottate e attuate (proiezioni sulla base delle politiche e delle misure in vigore), ma anche le politiche e le misure previste.
(30) Direttiva [proposta da COM/2013/0920] concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici e che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.
(31) Per il piano relativo al periodo 2021-2030: per ciascun parametro/variabile nell’elenco, le tendenze nel periodo 2005-2040 (o 2005-2050 ove opportuno), incluso per il 2030, a intervalli di cinque anni sono segnalate nelle sezioni 4 e 5. Indicare i parametri basati su ipotesi esogene o sulla modellizzazione della produzione.
(32) Per quanto possibile, i dati comunicati e le proiezioni fornite si basano su e dati Eurostat e sulla metodologia utilizzata per la comunicazione dei dati statistici europei nelle rispettive legislazioni settoriali e sono coerenti con tali dati e tale metodologie, in quanto le statistiche europee sono la fonte primaria di dati statistici utilizzati per la comunicazione e il monitoraggio a norma del regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee.
(33) N.B. Tutte le proiezioni devono essere effettuate sulla base di prezzi costanti (si utilizzano come riferimento i prezzi del 2016).
(34) La Commissione formula raccomandazioni per i parametri principali per le proiezioni, almeno relativamente ai prezzi delle importazioni di petrolio, gas e carbone, nonché ai prezzi del carbonio nell’ambito del sistema ETS dell’UE.