COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.9.2016
COM(2016) 631 final
2016/0308(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in appresso "l'accordo"), è stato firmato dalle parti in due tempi, a maggio e a giugno 2014. L'accordo di associazione è stato applicato in via provvisoria e parziale dal 1º novembre 2014. La zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) è stata applicata in via provvisoria dal 1º gennaio 2016.
Uno degli obiettivi dell'accordo è creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, anche con l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito secondo quanto previsto dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo e sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, mediante tra l'altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione.
Al fine di aumentare i flussi commerciali esistenti relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli dall'Ucraina nell'Unione e promuovere il commercio bilaterale e la cooperazione economica con l'Unione, è opportuno concedere all'Ucraina preferenze commerciali autonome supplementari.
Le nuove misure autonome rispetterebbero gli stessi principi di base di quelli sanciti nell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina. In particolare, l'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ucraina stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo.
Le misure commerciali autonome previste a norma del presente regolamento sono soggette al rispetto degli stessi principi da parte dell'Ucraina.
Si applicano le normali procedure di salvaguardia.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Le nuove misure commerciali autonome sarebbero coerenti con l'attuazione dell'accordo di associazione UE-Ucraina, in particolare con l'applicazione provvisoria del titolo IV dell'accordo di libero scambio globale e approfondito a decorrere dal 1º gennaio 2016.
Recenti accordi di libero scambio negoziati dall'Unione europea (in particolare con il Perù e la Colombia, con l'America centrale, con il Vietnam e con il Canada) hanno inoltre già fornito un accesso illimitato in esenzione dai dazi per taluni prodotti agricoli disciplinati dal presente regolamento.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'Unione europea ha finora sostenuto la stabilizzazione politica ed economica dell'Ucraina e il consolidamento delle riforme, in particolare nei settori della giustizia e della lotta alla corruzione, di rafforzamento della capacità della pubblica amministrazione e di decentramento. Un ampio pacchetto di sostegno, pari a 12,8 miliardi di EUR, include un'assistenza macrofinanziaria nonché un gran numero di progetti di assistenza tecnica e finanziaria dotati di misure speciali annuali, nonché l'assistenza fornita dalla BEI, tra le altre istituzioni finanziarie internazionali, all'attuazione dell'accordo di libero scambio globale e approfondito.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto applicabile.
Proporzionalità
La presente proposta è necessaria al fine di attuare la politica commerciale comune.
Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta è conforme all'articolo 207, paragrafo 2, del TFUE che prevede misure per l'attuazione della politica commerciale comune. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Consultazioni dei portatori di interessi
Le consultazioni dei portatori di interessi sono state realizzate nell'ambito della valutazione dell'impatto della sostenibilità, commissionata dalla DG Commercio nel 2007 e integrata nel processo negoziale per l'accordo di libero scambio globale e approfondito. La misura deve essere inoltre adottata in codecisione. Sarà pertanto esaminata dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo.
Assunzione e uso di perizie
Valutazione d'impatto
In considerazione della difficile situazione economica dell'Ucraina, è importante che il regolamento entri in vigore il più presto possibile. Non è stata pertanto effettuata una valutazione d'impatto per la misura in questione. Le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo sono state tuttavia sottoposte alla valutazione d'impatto della sostenibilità di cui sopra. Tale valutazione ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali avrebbe un impatto economico positivo per l'Unione europea e per l'Ucraina.
Efficienza normativa e semplificazione
La misura non aumenta l'onere normativo per le imprese.
Diritti fondamentali
Le nuove misure autonome rispetterebbero gli stessi principi di base di quelli sanciti nell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina. In particolare, l'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ucraina stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo.
3.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'Unione europea constaterà una perdita in termini di entrate doganali pari a meno di 50 milioni di EUR all'anno, con un impatto molto limitato sulle risorse proprie dell'UE. Il valore dei dazi non riscossi sull'importazione di prodotti industriali rappresenterà il 20% circa del totale.
4.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Le informazioni online sull'uso di contingenti tariffari relativi all'agricoltura sono disponibili in appositi siti web della Commissione europea.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
In considerazione della difficile situazione economica e dell'impegno di riforma economica intrapreso dall'Ucraina, e allo scopo di sostenere lo sviluppo di relazioni economiche più strette con l'Unione europea, la misura è volta ad aumentare i flussi commerciali relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli e ad accordare concessioni sotto forma di misure commerciali autonome per determinati prodotti industriali selezionati, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali tra l'Unione europea e l'Ucraina.
Le misure commerciali autonome saranno concesse sotto forma di contingenti a dazio zero per alcuni prodotti agricoli oltre ai contingenti tariffari preferenziali previsti dall'accordo, nonché di eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione su svariati prodotti industriali.
2016/0308 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e l'Ucraina. Il titolo IV relativo agli scambi e alle questioni commerciali è applicato in via provvisoria dal 1º gennaio 2016. Nel preambolo le parti dell'accordo di associazione hanno espresso il loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa.
(2)In considerazione dell'impegno di riforma economica intrapreso dall'Ucraina, e allo scopo di sostenere lo sviluppo di relazioni economiche più strette con l'Unione europea, è opportuno aumentare i flussi commerciali relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli e accordare concessioni sotto forma di misure commerciali autonome per determinati prodotti industriali selezionati, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali tra l'Unione europea e l'Ucraina.
(3)Le misure commerciali autonome sarebbero concesse sotto forma di contingenti a dazio zero per i prodotti elencati negli allegati I e II oltre ai contingenti tariffari preferenziali previsti dall'accordo, nonché di eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione sui prodotti industriali elencati nell'allegato III.
(4)Al fine di prevenire rischi di frode, l'ammissione al beneficio degli ulteriori contingenti a dazio zero dovrebbe essere subordinata al rispetto da parte dell'Ucraina delle norme relative all'origine dei prodotti in questione e delle procedure correlate nonché alla partecipazione a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione europea ai sensi dell'accordo.
(5)L'Ucraina è tenuta ad astenersi dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, la Commissione europea dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure commerciali autonome.
(6)È necessario provvedere alla reintroduzione dei dazi ordinari della tariffa doganale comune per le importazioni di tutti i prodotti che provocano o rischiano di provocare gravi difficoltà a produttori dell'Unione europea di prodotti simili o in diretta competizione, previa indagine effettuata dalla Commissione europea.
(7)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento e di introdurre misure correttive nei casi in cui il presente regolamento incida sul mercato dell'Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(8)I contingenti tariffari sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, ad eccezione di quelli per determinati prodotti agricoli che sono gestiti dalla Commissione in conformità all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(9)L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto da parte dell'Ucraina.
(10)In considerazione della difficile situazione economica in Ucraina, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Regimi preferenziali e accesso ai contingenti tariffari
1.I prodotti elencati negli allegati I e II sono ammessi all'importazione nell'Unione europea entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione stabiliti in tali allegati.
2.I contingenti tariffari per i prodotti elencati nell'allegato I sono gestiti dalla Commissione in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015.
3.I contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato II sono gestiti dalla Commissione secondo le norme stabilite conformemente all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
4.I dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti industriali originari dell'Ucraina si applicano in conformità all'allegato III.
Articolo 2
Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali
L'ammissione al beneficio dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:
a)rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure correlate, conformemente all'accordo di associazione, e in particolare al protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;
b)astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;
c)rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione.
Articolo 3
Sospensione temporanea
La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, può sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
Articolo 4
Clausola di salvaguardia
1.Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
2.In seguito alla richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciandone l'apertura. L'avviso contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine, che non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.
3.La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con l'Ucraina o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.
4.Nel considerare l'eventuale esistenza di gravi danni la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi relativi ai produttori dell'Unione nella misura in cui siano disponibili informazioni:
–quota di mercato,
–produzione,
–scorte,
–capacità di produzione,
–utilizzo degli impianti,
–occupazione,
–importazioni,
–prezzi.
5.L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all'articolo 5.
6.La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura di cui all'articolo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione.
7.Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il Comitato, può applicare le misure preventive strettamente necessarie.
Articolo 5
Procedura di comitato
1.Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica per tre anni.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE
1.TITOLO DELLA PROPOSTA
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'introduzione di misure commerciali autonome per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione
2.LINEE DI BILANCIO
Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120 (dazi doganali)
Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2016: 18 465,30 milioni di EUR
3.INCIDENZA FINANZIARIA
Nessuna
La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:
Mio EUR (al primo decimale)
Linea delle entrate
|
2016
|
2017
|
Articolo 120
|
0
|
35,3
|
Situazione a seguito dell'azione
|
Linea delle entrate
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
Articolo 120
|
18 465,30
|
18 430
|
18 430
|
18 430
|
|
4.MISURE ANTIFRODE
La legislazione doganale dell'Unione europea ha lo scopo di assicurare la corretta applicazione di tutte le misure doganali dell'UE, comprese le preferenze tariffarie stabilite nel presente regolamento, che disciplina inoltre l'applicazione delle necessarie disposizioni dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina, l'applicazione del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa nonché dei rispettivi allegati, e la possibilità, dopo consultazioni, di una revoca temporanea delle preferenze tariffarie in caso di frodi e irregolarità riguardanti il trattamento preferenziale.
5.ALTRE OSSERVAZIONI
Questa stima si basa su calcoli interni.
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.9.2016
COM(2016) 631 final
ALLEGATI
della
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione
ALLEGATI
ALLEGATO I
In deroga alle regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
Numero d'ordine
|
Codice NC
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Designazione delle merci
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Periodo contingentale
Dall'entrata in vigore del presente regolamento per 36 mesi
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Volume del contingente annuale
(in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)
|
09.6750
|
0409
|
Miele naturale
|
|
3 000
|
09.6751
|
Ex 1103 19 20
1103 19 90
1103 20 90
1104 19 10
1104 19 50
1104 19 61
1104 19 69
ex 1104 29
1104 30
|
Semole di orzo
Semole e semolini di cereali (esclusi frumento, segala, avena, granturco, riso e orzo)
Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento, segala, avena, granturco, riso e orzo)
Cereali schiacciati o in fiocchi di frumento (grano)
Cereali schiacciati o in fiocchi di granturco
Cereali d'orzo schiacciati
Cereali d'orzo in fiocchi
Cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco
Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati
|
|
7 800
|
09.6752
|
2002
|
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico
|
|
5 000
|
09.6753
|
2009 61 90
2009 69 11
2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90
|
Succhi di uva (compresi i mosti d'uva) di un valore Brix inferiore o uguale a 30 e di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto
Succhi di uva (compresi i mosti d'uva) di un valore Brix superiore a 67 e di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto
Succhi di uva (compresi i mosti d'uva) di un valore Brix superiore a 30 e inferiore o uguale a 67 e di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto
|
|
500
|
09.6754
|
1004
|
Avena
|
|
4 000
|
ALLEGATO II
Contingenti tariffari per prodotti agricoli specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 3
In deroga alle regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
Prodotto
|
Classificazione tariffaria
|
Quantità
|
Frumento (grano) tenero, spelta e frumento segalato, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets
|
1001 99 00
1101 00 15, 1101 00 90
1102 90 90
1103 11 90 1103 20 60
|
100 000 t/anno
|
Granturco, non destinato alla semina, farine, semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, cereali
|
1005 90 00
1102 20
1103 13
1103 20 40
1104 23
|
650 000 t/anno
|
Orzo non destinato alla semina, farina e agglomerati in forma di pellets
|
1003 90 00
1102 90 10
ex 1103 20 25
|
350 000 t/anno
|
ALLEGATO III
Tariffe preferenziali applicate per prodotti agricoli specifici di cui all'articolo 1, paragrafo 4
In deroga alle regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo in quanto il campo di applicazione del regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, in base ai codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.
CN 2016
|
DESCRIZIONE
|
Dazi applicati
|
|
CAPITOLO 31 - CONCIMI
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|
3102 10 10
|
Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto superiore al 45%, in peso, del prodotto anidro secco (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo non superiore ai 10 kg)
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3%
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3102 21 00
|
Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo non superiore ai 10 kg)
|
0%
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3102 40 10
|
Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, contenenti, in peso, non più del 28% di azoto (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo non superiore ai 10 kg)
|
0%
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3102 50 00
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Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo non superiore ai 10 kg)
|
0%
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3105 20 10
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Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, con tenore di azoto superiore a 10%, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg)
|
0%
|
3105 51 00
|
Concimi minerali o chimici contenenti nitrati e fosfati
|
0%
|
|
CAPITOLO 32 - ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI
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|
320611 00
|
Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio contenenti, in peso, l'80% o più di diossido di titanio, calcolato sulla materia secca
|
0%
|
|
CAPITOLO 64 - CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI
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|
6402 91 90
|
Calzature che ricoprono la caviglia, con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
|
0%
|
6402 99 98
|
Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica e con tomaie di materia plastica, con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm, per donna
|
0%
|
6403 99 96
|
Calzature per uomo con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e tomaie di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm (escl. da 6403.11-00 a 6403.40.00, 6403.99.11, 6403.99.36, 6403.99.50)
|
0%
|
6403 99 98
|
Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza uguale o superiore a 24 cm, per donna
|
0%
|
|
CAPITOLO 74 - RAME E LAVORI DI RAME
|
|
7407 21 10
|
Barre, di leghe a base di rame-zinco "ottone"
|
0%
|
7408 11 00
|
Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima superiore a 6 mm
|
0%
|
|
CAPITOLO 76 - ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO
|
|
7601 10 00
|
Alluminio greggio, non legato
|
0%
|
7601 20 20
|
Leghe di alluminio greggio, in forma di placche e billette
|
0%
|
7601 20 80
|
Leghe di alluminio greggio (esclusi placche e billette)
|
0%
|
7604 21 00
|
Profilati cavi di leghe di alluminio
|
0%
|
760429 90
|
Profilati pieni di leghe di alluminio
|
0%
|
7616 99 90
|
Lavori di alluminio, non ottenuti per colata
|
0%
|
|
CAPITOLO 85 - MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
|
|
8525 80 99
|
Videocamere digitali, diverse da quelle che permettono unicamente la registrazione del suono o delle immagini prese dalla telecamera
|
0%
|
8528 71 19
|
Videotuner (escl. assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattiva di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi ("set-top boxes con funzione di comunicazione"))
|
0%
|
8528 71 99
|
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini, non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video (escl. videotuner, set-top boxes con funzione di comunicazione)
|
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Apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo LCD
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