Bruxelles, 14.9.2016

COM(2016) 593 final

2016/0280(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2016) 301 final}
{SWD(2016) 302 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L’evoluzione delle tecnologie digitali ha cambiato il modo in cui le opere e altro materiale protetto vengono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati. Sono emersi nuovi usi, nuovi attori e nuovi modelli di business. Nell’ambiente digitale gli utilizzi transfrontalieri sono inoltre aumentati e, per i consumatori, si sono aperte nuove opportunità di accesso a contenuti protetti dal diritto d’autore. Sebbene gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro UE in materia di diritto d’autore rimangano tuttora validi, occorre adattarsi a queste nuove realtà. Un intervento a livello dell’UE si rende necessario anche per evitare una frammentazione del mercato interno. In questo contesto la strategia per il mercato unico digitale 1 adottata nel maggio 2015 ha individuato la necessità di "assorbire le differenze fra i diversi regimi nazionali del diritto d’autore e aprire maggiormente agli utenti l'accesso online alle opere in tutta l’UE". La comunicazione sulla strategia ha sottolineato l’importanza di migliorare l’accesso oltre frontiera ai servizi contenutistici protetti dal diritto d’autore, favorire nuovi utilizzi nei settori della ricerca e dell’istruzione e chiarire il ruolo dei servizi online nella distribuzione di opere e altro materiale. Nel dicembre 2015 la Commissione ha pubblicato la comunicazione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore" 2 in cui ha delineato azioni mirate e una visione a lungo termine per un aggiornamento delle norme UE in materia. La presente proposta è una delle misure volte ad affrontare alcune problematiche specifiche individuate in tale comunicazione.

Le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi sono armonizzate a livello UE. Alcune di queste eccezioni mirano al raggiungimento di obiettivi di politica pubblica in materia, ad esempio, di ricerca o di istruzione. Visti i nuovi tipi di utilizzo recentemente emersi, ci si chiede tuttavia se esse siano ancora idonee a realizzare un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e di altri titolari di diritti, da un lato, e degli utenti, dall'altro. Tali eccezioni, inoltre, hanno tuttora carattere nazionale e non è garantita la certezza giuridica relativamente agli utilizzi transfrontalieri. In tale contesto la Commissione ha identificato tre settori di intervento: utilizzi digitali e transfrontalieri nel settore dell’istruzione, estrazione di testo e di dati per scopi di ricerca scientifica e conservazione del patrimonio culturale. L’obiettivo è quello di garantire la legittimità di taluni tipi di utilizzo in questi settori, anche oltre frontiera. Grazie all'aggiornamento normativo delle eccezioni e delle limitazioni, i ricercatori beneficeranno di un contesto giuridico più chiaro nell'utilizzo di strumenti di ricerca innovativi basati sull'estrazione di testo e di dati, docenti e alunni saranno in grado di sfruttare al meglio le tecnologie digitali a tutti i livelli di istruzione e gli istituti di tutela del patrimonio culturale (in particolare, biblioteche accessibili al pubblico o musei, archivi o istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro) saranno sostenute nelle loro iniziative di salvaguardia del patrimonio culturale, a vantaggio, in ultima istanza, degli stessi cittadini dell’UE.

Se è pur vero che le tecnologie digitali dovrebbero facilitare l’accesso oltre frontiera alle opere e altro materiale, permangono tuttavia alcuni ostacoli, in particolare per le opere e gli utilizzi in cui la procedura di acquisizione dei diritti è complessa. È il caso degli istituti di tutela del patrimonio culturale che desiderano fornire un accesso online, anche oltre frontiera, alle opere fuori commercio contenute nei loro cataloghi. A causa di tali ostacoli i cittadini europei perdono varie opportunità di accesso al patrimonio culturale. La proposta affronta questi problemi introducendo un meccanismo specifico mirante a semplificare la conclusione di contratti di licenza per la divulgazione di opere fuori commercio da parte di detti istituti. Quanto al settore audiovisivo, nonostante la crescente importanza delle piattaforme di video su richiesta (video on demand, VOD), le opere dell’UE rappresentano appena un terzo di quelle disponibili per i consumatori su tali strumenti. Anche in questo caso la scarsa disponibilità è in parte imputabile alla complessa procedura di acquisizione dei diritti. La presente proposta prevede una serie di misure destinate a facilitare le procedure di concessione delle licenze e di acquisizione dei diritti, rendendo in definitiva più semplice l'accesso transfrontaliero dei consumatori a contenuti protetti dal diritto d’autore.

L'evoluzione delle tecnologie digitali ha fatto emergere nuovi modelli di business e ha rafforzato il ruolo di Internet quale principale mercato per la distribuzione e l’accesso ai contenuti protetti dal diritto d’autore. Nel nuovo contesto i titolari di diritti incontrano difficoltà nel momento in cui cercano di concedere una licenza e di essere remunerati per la diffusione online delle loro opere, il che potrebbe mettere a rischio lo sviluppo della creatività europea e la produzione di contenuti creativi. Occorre perciò garantire che gli autori e i titolari di diritti ricevano una quota equa del valore generato dall’utilizzo delle loro opere e di altro materiale. In quest'ottica la presente proposta prevede misure volte a migliorare la posizione dei titolari di diritti all'atto della negoziazione e della remunerazione per lo sfruttamento dei contenuti di loro proprietà da parte di servizi online che danno accesso a contenuti caricati dagli utenti. Un’equa ripartizione del valore è altresì necessaria per garantire la sostenibilità del settore dell'editoria giornalistica. Ad oggi gli editori di giornali riescono difficilmente a concedere licenze per le pubblicazioni online ricavando una quota equa del valore che esse generano, il che, in ultima analisi, potrebbe pregiudicare l’accesso dei cittadini all’informazione. La proposta prevede, per gli editori di giornali, l'introduzione di un nuovo diritto mirante a facilitare la concessione di licenze online per le pubblicazioni, il recupero dell’investimento e il rispetto dei diritti. Affronta anche la questione dell’attuale incertezza giuridica quanto alla possibilità per tutti gli editori di ricevere una quota del compenso previsto per l'utilizzo di opere in virtù di un'eccezione. Infine, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) hanno spesso scarso potere negoziale nei rapporti contrattuali all'atto della concessione di una licenza per i loro diritti. Spesso vi è inoltre poca trasparenza sui proventi derivanti dall’utilizzo delle loro opere o esecuzioni, il che alla fine incide negativamente sulla loro remunerazione. La proposta include misure volte a migliorare la trasparenza e ad instaurare rapporti contrattuali più equilibrati tra gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) e coloro cui essi cedono i loro diritti. Nel complesso le misure prospettate nel titolo IV della proposta, volte a garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore, dovrebbero avere a medio termine un impatto positivo sulla produzione e sulla disponibilità di contenuti, nonché sul pluralismo dei mezzi di comunicazione, il che, in definitiva, andrà a beneficio dei consumatori.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La strategia per il mercato unico digitale delinea una serie di iniziative miranti a creare un mercato interno per i servizi e i contenuti digitali. Nel dicembre 2015 si è fatto un primo passo avanti in tal senso con l’adozione da parte della Commissione della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno 3 .

La presente proposta verte su alcune delle azioni mirate individuate nella comunicazione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore". Altre azioni individuate in quest'ultimo documento sono invece inserite nella "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all’esercizio del diritto d’autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici" 4 , nella "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo scambio transfrontaliero tra l’Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa" 5 e nella "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione" 6 , adottate lo stesso giorno della presente proposta di direttiva.

La presente proposta è coerente con il quadro giuridico dell’UE sul diritto d’autore attualmente in vigore. Si basa, integrandole, sulle norme definite nelle direttive 96/9/CE 7 , 2001/29/CE 8 , 2006/115/CE 9 , 2009/24/CE 10 , 2012/28/UE 11 e 2014/26/UE 12 . Al pari della presente proposta tali direttive contribuiscono al funzionamento del mercato interno, garantiscono un livello elevato di protezione per i titolari dei diritti e facilitano l'acquisizione di questi ultimi.

La presente proposta integra la direttiva 2010/13/UE 13 e la relativa proposta di modifica 14 .

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta di direttiva intende facilitare l’istruzione e la ricerca, migliorare la diffusione delle culture europee e incidere positivamente sulla diversità culturale. È pertanto coerente con gli articoli 165, 167 e 179 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Consentendo un più ampio utilizzo e accesso ai contenuti protetti dal diritto d’autore contribuisce inoltre a promuovere gli interessi dei consumatori, in conformità con le politiche dell’UE in materia di protezione dei consumatori e con l’articolo 169 del TFUE.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 114 del TFUE, che conferisce all'UE il potere di adottare misure aventi per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Poiché le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi sono armonizzate a livello di Unione europea, il margine di manovra degli Stati membri nell'introdurle o adeguarle è limitato. L’intervento a livello nazionale non sarebbe d'altronde sufficiente tenuto conto della natura transfrontaliera delle questioni individuate. L’intervento dell’Unione europea si rivela quindi necessario per raggiungere piena certezza giuridica sugli utilizzi transfrontalieri nei settori della ricerca, dell’istruzione e del patrimonio culturale.

Per favorire la diffusione e l’accesso alle opere fuori commercio sono già state messe a punto alcune iniziative nazionali riguardanti tuttavia solo alcuni Stati membri e applicabili unicamente sul territorio nazionale. L’intervento dell’UE è pertanto necessario a far sì che in tutti gli Stati membri vi siano meccanismi di concessione delle licenze per l’accesso e la diffusione delle opere fuori commercio, garantendone nel contempo l'effetto transfrontaliero. Quanto allo sfruttamento online delle opere audiovisive, per promuovere la disponibilità di opere europee sulle piattaforme di video su richiesta in tutta l’UE occorre agevolare la negoziazione di accordi di licenza in tutti gli Stati membri.

La distribuzione online di contenuti protetti dal diritto d’autore è per forza di cose transfrontaliera. Solo dei meccanismi deliberati a livello europeo sono in grado di garantire il buon funzionamento del mercato per la distribuzione di opere e altro materiale e di assicurare la sostenibilità dell’editoria di fronte alle sfide dell’ambiente digitale. Infine, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbero beneficiare in tutti gli Stati membri del livello di protezione elevato garantito dalle norme UE. A tal fine, anche per evitare disparità tra Stati membri, occorre definire un approccio comune dell’UE in materia di requisiti di trasparenza e introdurre meccanismi che consentano l'adeguamento dei contratti in taluni casi e la risoluzione delle controversie.

Proporzionalità

La proposta prevede eccezioni obbligatorie che gli Stati membri sono tenuti ad attuare. Tali eccezioni riguardano obiettivi chiave di politica pubblica e utilizzi con dimensione transfrontaliera. Contemplano inoltre condizioni che tutelano il buon funzionamento dei mercati e gli interessi dei titolari dei diritti e stimolano la creatività e gli investimenti. Pur garantendo il rispetto degli obiettivi della direttiva, è stato mantenuto, ove pertinente, un margine di discrezionalità a livello nazionale.

La proposta impone agli Stati membri di istituire meccanismi volti a facilitare l'acquisizione del diritto d’autore e dei diritti connessi per le opere fuori commercio e lo sfruttamento online delle opere audiovisive. Sebbene miri a garantire un più ampio accesso e una maggior diffusione dei contenuti, essa tutela nel contempo i diritti degli autori e degli altri titolari di diritti. A tal fine sono previste diverse misure di salvaguardia (ad esempio, la possibilità di opporre un rifiuto, il mantenimento della possibilità di concedere una licenza, la partecipazione al forum di negoziazione su base volontaria). La proposta si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito e lascia agli Stati membri un margine discrezionale sufficiente per quanto riguarda le caratteristiche specifiche di questi meccanismi, senza imporre costi spropositati.

La proposta impone ad alcuni servizi della società dell'informazione una serie di obblighi, comunque ragionevoli tenuto conto della natura dei servizi contemplati, del loro notevole impatto sul mercato dei contenuti online e delle grandi quantità di contenuti protetti dal diritto d’autore che vi sono memorizzati. L’introduzione di un diritto connesso per gli editori di giornali migliorerebbe la certezza giuridica e la loro posizione negoziale, coerentemente con l’obiettivo perseguito. La proposta è proporzionata in quanto riguarda unicamente le pubblicazioni di carattere giornalistico e gli utilizzi digitali. Non incide inoltre retroattivamente su alcun atto compiuto o diritto acquisito prima della data di recepimento. L'obbligo di trasparenza contemplato mira soltanto a riequilibrare i rapporti contrattuali tra i creatori e le loro controparti negoziali, rispettando nel contempo la libertà contrattuale.

Scelta dell'atto giuridico

La proposta riguarda e, in alcuni casi, modifica direttive vigenti. Quando opportuno e tenuto conto della finalità da raggiungere, lascia inoltre margine di manovra agli Stati membri, garantendo nel contempo il rispetto dell'obiettivo del funzionamento del mercato interno. La scelta di una direttiva come strumento legislativo è pertanto adeguata.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La Commissione ha effettuato un riesame della vigente normativa sul diritto d’autore tra il 2013 e il 2016 con l'obiettivo di "assicurare che il diritto d’autore e le pratiche collegate [...] rispondano allo scopo che si prefiggono anche in questo nuovo contesto digitale" 15 . Il processo, anche se avviato prima dell’adozione del programma "Legiferare meglio" della Commissione 16 nel maggio 2015, è stato condotto nello spirito degli orientamenti ivi delineati. In particolare ha evidenziato problemi nell’attuazione di alcune eccezioni e l'assenza di una loro efficacia transfrontaliera 17 e ha sottolineato le difficoltà emerse negli ultimi anni nell'utilizzo dei contenuti protetti dal diritto d’autore, segnatamente a livello di ambiente digitale e di contesto transfrontaliero.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha effettuato una serie di consultazioni pubbliche. Quella sul riesame della normativa UE sul diritto d’autore effettuata tra il 5 dicembre 2013 e il 5 marzo 2014 18 le ha fornito una panoramica dei punti di vista dei portatori di interessi su tale riesame, incluse le eccezioni, le limitazioni e la remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori). La consultazione pubblica effettuata tra il 24 settembre 2015 e il 6 gennaio 2016 sul quadro normativo per le piattaforme, gli intermediari online, i dati e il cloud computing e l’economia collaborativa 19 ha fornito riscontri e pareri di tutti i portatori di interessi sul ruolo degli intermediari nella diffusione online di opere e altro materiale. Tra il 23 marzo 2016 e il 15 giugno 2016 si è infine svolta una consultazione pubblica sul ruolo degli editori nella catena del valore correlata al diritto d’autore e sulla "libertà di panorama". Quest'ultima consultazione ha permesso, in particolare, di raccogliere opinioni sull’eventuale introduzione nel diritto dell’Unione di un nuovo diritto connesso per gli editori.

Tra il 2014 e il 2016 la Commissione ha inoltre avuto colloqui con i portatori di interessi sui vari temi affrontati dalla proposta.

Assunzione e uso di perizie

Sono stati condotti studi giuridici 20 ed economici 21 sull’applicazione della direttiva 2001/29/CE, sugli effetti economici dell'adeguamento di alcune eccezioni e limitazioni, sul quadro giuridico in materia di estrazione di testo e di dati e sulla remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori).

Valutazione d'impatto

Per la presente proposta è stata effettuata una valutazione d'impatto 22 . Il 22 luglio 2016 il comitato per il controllo normativo ha emesso un parere positivo basandosi sul presupposto che tale valutazione sarebbe stata ulteriormente migliorata 23 . La versione finale del documento tiene conto delle osservazioni contenute nel parere.

La valutazione prende in esame gli scenari di base, le opzioni strategiche e il rispettivo impatto su otto aspetti raggruppati in tre diversi capitoli, segnatamente: i) garantire un più ampio accesso ai contenuti, ii) adeguare le eccezioni al contesto digitale e transfrontaliero e iii) giungere al buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore. Per ciascuna opzione è stato analizzato l’impatto sui vari portatori di interessi; tenendo conto in particolare della predominanza delle piccole e medie imprese nelle industrie creative, l’analisi conclude che l’introduzione di un regime speciale non sarebbe appropriata poiché contraria alla finalità dell’intervento. Le opzioni strategiche per ogni tematica sono illustrate brevemente qui di seguito.

Accesso e disponibilità delle opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta: un’opzione di natura non legislativa (opzione 1) consistente nell’organizzare un dialogo fra i portatori di interessi su aspetti connessi alla concessione delle licenze non è stata accolta in quanto ritenuta insufficiente a risolvere singoli casi di blocchi. L’opzione prescelta (opzione 2) combina l’organizzazione di un dialogo fra i portatori di interessi con l’obbligo per gli Stati membri di istituire un meccanismo negoziale.

Opere fuori commercio: l’opzione 1 imponeva agli Stati membri l'istituzione di meccanismi giuridici, con effetto transfrontaliero, atti a semplificare la conclusione di accordi di licenza per libri e riviste specialistiche fuori commercio e l'organizzazione di un dialogo fra i portatori di interessi a livello nazionale al fine di agevolare l’attuazione di tale meccanismo. L’opzione 2 andava oltre in quanto applicabile a tutti i tipi di opere fuori commercio. Tale estensione è stata ritenuta necessaria per affrontare il problema della concessione delle licenze per le opere fuori commercio in tutti i settori. È stata pertanto scelta l’opzione 2.

Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere: l'opzione 1, consistente nel fornire agli Stati membri orientamenti sull’applicazione dell'eccezione per l'uso didattico in ambiente digitale attualmente vigente e sull’organizzazione di un dialogo fra i portatori di interessi, è stata ritenuta insufficiente a garantire certezza giuridica, in particolare per quanto riguarda gli utilizzi transfrontalieri. L’opzione 2 imponeva l’introduzione di un'eccezione obbligatoria con effetto transfrontaliero per utilizzi digitali. L’opzione 3 era analoga all’opzione 2 ma lasciava un certo margine di manovra agli Stati membri, che potevano decidere di applicare l’eccezione in funzione delle licenze disponibili. Questa opzione è stata ritenuta la più proporzionata.

Estrazione di testo e di dati: l’opzione 1 prevedeva iniziative di autoregolamentazione da parte del settore. Altre opzioni consistevano nell’introduzione di un’eccezione obbligatoria riguardante l’estrazione di testo e di dati. Nell’opzione 2 l’eccezione copriva unicamente gli utilizzi a fini non commerciali di ricerca scientifica. L'opzione 3 consentiva gli utilizzi a fini commerciali di ricerca scientifica, ma limitava l'applicazione dell'eccezione ad alcuni beneficiari. L’opzione 4 si spingeva oltre, non prevedendo restrizioni quanto ai beneficiari. L'opzione 3 è stata ritenuta la più proporzionata.

Conservazione del patrimonio culturale: l’opzione 1 prevedeva un'attività di orientamento per gli Stati membri sull’attuazione dell’eccezione per atti di riproduzione specifici a fini di conservazione. È stata respinta poiché ritenuta insufficiente a conseguire certezza giuridica in materia. È stata scelta l'opzione 2, che prevedeva un'eccezione obbligatoria a fini di conservazione da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale.

Uso di contenuti protetti dal diritto d’autore da parte dei servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti: l’opzione 1 consisteva nell’organizzare un dialogo fra i portatori di interessi. È stata respinta poiché avrebbe avuto un impatto limitato sulla possibilità per i titolari dei diritti di decidere le condizioni di utilizzo delle loro opere e altro materiale. L’opzione prescelta (opzione 2) va oltre, prevedendo l’obbligo per alcuni prestatori di servizi di munirsi di tecnologie adeguate e promuovendo la conclusione di accordi con i titolari dei diritti.

Diritti sulle pubblicazioni: l’opzione 1 consisteva nell’instaurare un dialogo fra i portatori di interessi per trovare soluzioni in materia di divulgazione dei contenuti delle pubblicazioni di carattere giornalistico. È stata ritenuta insufficiente a garantire certezza giuridica in tutta l'Unione europea. L’opzione 2 prevedeva l’introduzione di un diritto connesso sugli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Oltre a ciò, l’opzione 3 disponeva che gli Stati membri potessero consentire agli editori ai quali fossero trasferiti o concessi in licenza dei diritti da un dato autore di chiedere una quota del compenso previsto per gli utilizzi nel quadro di un'eccezione. Si è scelta quest’ultima opzione poiché affrontava tutti i problemi pertinenti.

Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) a livello contrattuale: l'opzione 1 prevedeva una raccomandazione agli Stati membri e l'instaurazione di un dialogo fra i portatori di interessi. È stata respinta poiché non abbastanza efficace. L'opzione 2 contemplava l’introduzione di obblighi di trasparenza per le controparti contrattuali dei creatori. Oltre a ciò, l’opzione 3 proponeva l’introduzione di un meccanismo di adeguamento delle remunerazioni e di un meccanismo di risoluzione delle controversie. Si è scelta quest'ultima opzione poiché l’opzione 2 non avrebbe fornito ai creatori strumenti esecutivi per poter far valere l’obbligo di trasparenza.

Efficienza normativa e semplificazione

Per gli utilizzi coperti dalle eccezioni la proposta consente agli istituti di istruzione, agli istituti di ricerca di interesse pubblico e agli istituti di tutela del patrimonio culturale di ridurre i costi di transazione. Per i titolari dei diritti tale riduzione non implica necessariamente una perdita di reddito o minori proventi derivanti dalla concessione delle licenze: il campo di applicazione e le condizioni stabilite dalle eccezioni garantiscono che i titolari dei diritti subiscano un danno minimo. Di conseguenza, l’impatto sulle PMI in questi settori (in particolare, l'editoria scientifica e scolastica) e sui loro modelli di business dovrebbe essere limitato.

I meccanismi volti a migliorare le pratiche di concessione ridurranno verosimilmente i costi di transazione e aumenteranno i proventi dei titolari dei diritti derivanti dalle licenze. Le PMI operanti in questi settori (produttori, distributori, editori, ecc.) ne trarrebbero beneficio. Ricadute positive potrebbero esserci anche per altre parti interessate, ad esempio le piattaforme di video su richiesta. La proposta prevede inoltre una serie di misure (obbligo di trasparenza per le controparti dei titolari dei diritti, introduzione di un nuovo diritto per gli editori di giornali e obbligo per alcuni servizi online) che presumibilmente miglioreranno la posizione negoziale dei titolari dei diritti e il controllo che esercitano sull’uso delle loro opere e altro materiale, con un impatto positivo sui loro proventi.

Per alcuni servizi online e per quelli ai quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) trasferiscono i diritti la proposta contempla nuovi obblighi che possono comportare costi aggiuntivi. Essa, tuttavia, assicura che tali costi restino proporzionati e che, ove opportuno, alcuni operatori non vi siano soggetti. Ad esempio, l’obbligo di trasparenza non si applicherà se i costi amministrativi connessi risulteranno sproporzionati rispetto ai proventi generati. Quanto ai servizi online, l’obbligo riguarda solo i servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a una grande quantità di contenuti protetti dal diritto d’autore caricati dagli utenti.

La proposta prevede l’obbligo per gli Stati membri di applicare meccanismi di negoziazione e di risoluzione delle controversie, il che comporta costi di conformità a loro carico. Essi, tuttavia, potrebbero limitarli ricorrendo nella maggior parte dei casi alle strutture preesistenti. Anche l’eccezione per le attività didattiche può comportare costi a carico degli Stati membri relativamente alle misure miranti a garantire la disponibilità e la visibilità delle licenze per gli istituti scolastici.

I nuovi sviluppi tecnologici sono stati presi attentamente in esame. La proposta contiene varie eccezioni miranti a facilitare l’uso dei contenuti protetti dal diritto d’autore tramite le nuove tecnologie e misure che facilitano l’accesso ai contenuti, anche tramite le reti digitali. Essa, infine, garantisce l'equilibrio delle posizioni negoziali tra tutti gli attori operanti nell'ambiente digitale.

Diritti fondamentali

Migliorando la posizione negoziale di autori ed artisti (interpreti o esecutori) e il controllo dei titolari dei diritti sull’utilizzo dei loro contenuti protetti dal diritto d'autore, la proposta avrà un impatto positivo sul diritto d’autore come diritto di proprietà, tutelato dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la "Carta"). Tale impatto positivo sarà rafforzato dalle misure volte a migliorare le procedure di concessione delle licenze e ad aumentare, in ultima istanza, i proventi dei titolari dei diritti. Alcune nuove eccezioni che, in qualche misura, riducono il monopolio dei titolari dei diritti sono giustificate da altri obiettivi di interesse pubblico. Esse avranno presumibilmente un impatto positivo sul diritto all’istruzione e sulla diversità culturale. Infine, grazie alle misure di mitigazione predisposte e ad un approccio equilibrato agli obblighi imposti ai portatori di interessi, la direttiva ha un impatto limitato sulla libertà d’impresa e sulla libertà di espressione e d'informazione sancite, rispettivamente, dagli articoli 16 e 11 della Carta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

A norma dell’articolo 22 la Commissione procede ad un riesame della direttiva non prima di [cinque] anni dalla data [di recepimento].

Documenti esplicativi

In linea con il considerando 48 della proposta di direttiva, gli Stati membri notificheranno alla Commissione le misure di recepimento unitamente a documenti esplicativi. Ciò è necessario tenuto conto della complessità delle norme stabilite dalla proposta e dell’importanza di mantenere un approccio armonizzato per quanto concerne le norme applicabili all’ambiente digitale e al contesto transfrontaliero.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Il titolo I contiene disposizioni generali che i) precisano l’oggetto e l'ambito di applicazione della direttiva e ii) forniscono definizioni che dovranno essere interpretate in modo uniforme nell’Unione.

Il titolo II riguarda misure miranti ad adeguare le eccezioni e le limitazioni all’ambiente digitale e al contesto transfrontaliero. Include tre articoli che impongono agli Stati membri di disporre eccezioni obbligatorie ovvero una limitazione per permettere: i) l'estrazione di testo e di dati da parte di istituti di ricerca a fini di ricerca scientifica (articolo 3), ii) gli utilizzi digitali di opere e altro materiale con esclusiva finalità illustrativa ad uso didattico (articolo 4) e iii) la realizzazione di copie, da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, di opere e altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte nella misura necessaria alla conservazione (articolo 5). L’articolo 6 prevede disposizioni comuni al titolo in materia di eccezioni e le limitazioni.

Il titolo III riguarda misure volte a migliorare le pratiche di concessione delle licenze e a garantire un più ampio accesso ai contenuti. L’articolo 7 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo giuridico che faciliti gli accordi di licenza per opere e altro materiale fuori commercio. L’articolo 8 garantisce l’effetto transfrontaliero di tali accordi. L’articolo 9 impone agli Stati membri di instaurare fra i portatori di interessi un dialogo sulle questioni di cui agli articoli 7 e 8. L’articolo 10 introduce l’obbligo per gli Stati membri di istituire un meccanismo di negoziazione per agevolare i negoziati sullo sfruttamento online delle opere audiovisive.

Il titolo IV riguarda misure volte a creare un mercato ben funzionante per il diritto d’autore. Gli articoli 11 e 12 i) estendono i diritti di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE agli editori di giornali per l’utilizzo digitale delle loro pubblicazioni e ii) prevedono la possibilità per gli Stati membri di fornire a tutti gli editori la possibilità di reclamare una parte del compenso previsto per gli utilizzi effettuati in virtù di un'eccezione. L’articolo 13 impone ai prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti l’obbligo di adottare misure adeguate e proporzionate volte a garantire il funzionamento degli accordi conclusi con i titolari dei diritti e a evitare che i loro servizi rendano disponibili i contenuti specificamente identificati dai titolari dei diritti in collaborazione con i prestatori stessi. L’articolo 14 impone agli Stati membri di includere obblighi di trasparenza a vantaggio di autori ed artisti (interpreti o esecutori). L’articolo 15 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo di adeguamento contrattuale a sostegno dell’obbligo di cui all’articolo 14. L’articolo 16 impone agli Stati membri di istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie per problemi derivanti dall’applicazione degli articoli 14 e 15.

Il titolo V contiene le disposizioni finali relative alle modifiche di altre direttive, all’applicazione nel tempo, alle disposizioni transitorie, alla protezione dei dati personali, al recepimento, al riesame e all’entrata in vigore.

2016/0280 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 24 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 25 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il trattato prevede l'instaurazione di un mercato interno e la creazione di un sistema che garantisca l'assenza di distorsioni della concorrenza in tale mercato. L'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d'autore e ai diritti connessi dovrebbe contribuire ulteriormente al raggiungimento di tali obiettivi.

(2)Le direttive finora adottate nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altro materiale protetto. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento del mercato interno e stimola l’innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale. La protezione così garantita contribuisce inoltre all’obiettivo dell’Unione di rispettare e promuovere la diversità culturale, portando allo stesso tempo in primo piano il patrimonio culturale comune europeo. A norma dell'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell’azione da essa svolta.

(3)I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altro materiale sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre continuano ad emergere nuovi modelli di business e nuovi attori. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell’Unione sul diritto d’autore rimangono validi, ma vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altro materiale in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utenti. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione "Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore" 26 , è necessario adeguare e completare l’attuale quadro dell’Unione sul diritto d’autore. La presente direttiva prevede norme miranti ad adeguare talune eccezioni e limitazioni all’ambiente digitale e al contesto transfrontaliero, nonché misure volte a facilitare determinate procedure di concessione delle licenze per la divulgazione di opere fuori commercio e la disponibilità online di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta al fine di garantire un più ampio accesso ai contenuti. Per garantire il buon funzionamento del mercato per il diritto d’autore sono altresì opportune norme relative ai diritti sulle pubblicazioni, all’uso di opere e altro materiale da parte dei prestatori di servizi online che memorizzano e danno accesso a contenuti caricati dagli utenti e alla trasparenza dei contratti per autori ed artisti (interpreti o esecutori).

(4)La presente direttiva si basa e integra le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore in questo settore, in particolare la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 27 , la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 28 , la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 29 , la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 30 , la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 31 e la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 32 .

(5)Nei settori della ricerca, dell’istruzione e della conservazione del patrimonio culturale, le tecnologie digitali consentono nuovi tipi di utilizzi non chiaramente contemplati dalle attuali norme UE sulle eccezioni e sulle limitazioni. Inoltre, la natura facoltativa delle eccezioni e delle limitazioni di cui alle direttive 2001/29/CE, 96/9/CE e 2009/24/CE in questi settori può avere un impatto negativo sul funzionamento del mercato interno. Ciò riguarda in particolare gli utilizzi transfrontalieri, sempre più importanti nell'ambiente digitale. Pertanto, le eccezioni e le limitazioni attualmente previste dalla normativa dell’Unione applicabili alla ricerca scientifica, all’insegnamento e alla conservazione del patrimonio culturale andrebbero riesaminate alla luce di tali nuovi utilizzi. Andrebbero introdotte limitazioni o eccezioni obbligatorie per l'uso di tecnologie di estrazione di testo e di dati (text and data mining) nel campo della ricerca scientifica, per finalità illustrative ad uso didattico in ambiente digitale e per la conservazione del patrimonio culturale. Per gli usi non contemplati dalle eccezioni o dalla limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero continuare ad applicarsi le eccezioni e le limitazioni attualmente vigenti nel diritto dell’Unione. Le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE andrebbero adattate.

(6)Le eccezioni e la limitazione di cui alla presente direttiva tendono al raggiungimento di un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori e degli altri titolari di diritti, da un lato, e gli utenti, dall'altro. Sono applicabili solo in taluni casi specifici che non siano in contrasto con il normale sfruttamento delle opere o altro materiale e non arrechino indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti.

(7)La protezione delle misure tecnologiche di cui alla direttiva 2001/29/CE rimane essenziale per garantire la tutela e l’esercizio effettivo dei diritti riconosciuti agli autori e agli altri titolari di diritti nel quadro del diritto dell’Unione. È opportuno mantenere tale protezione assicurando, nel contempo, che l’uso di dette misure non impedisca di beneficiare delle eccezioni e della limitazione stabilite nella presente direttiva, particolarmente importanti nell’ambiente online. I titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di provvedere in questo senso mediante l'adozione di misure volontarie, rimanendo liberi di scegliere in che forma e con quali modalità fornire ai beneficiari delle eccezioni e della limitazione di cui alla presente direttiva i mezzi per poterne fruire, a condizione che tali mezzi siano appropriati. In mancanza di misure volontarie, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti adeguati in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2001/29/CE.

(8)Le nuove tecnologie consentono un'analisi computazionale automatizzata delle informazioni in formato digitale, quali testi, suoni, immagini o dati, generalmente nota come "estrazione di testo e di dati". Esse permettono ai ricercatori di elaborare un gran numero di informazioni ai fini dell'acquisizione di nuove conoscenze e della rilevazione di nuove tendenze. È ampiamente riconosciuto che le tecnologie di estrazione di testo e di dati, peraltro assai diffuse in tutta l’economia digitale, possono arrecare beneficio in particolare alla comunità di ricerca e, in tal modo, promuovere l’innovazione. Nell’Unione, tuttavia, gli organismi di ricerca, quali le università e gli istituti di ricerca, sono confrontati all'incertezza giuridica nel momento in cui si chiedono in che misura possono estrarre testo e dati da un determinato contenuto. In alcuni casi, l’estrazione di testo e di dati può riguardare atti protetti dal diritto d’autore e/o dal diritto sui generis sulle banche dati, in particolare la riproduzione di opere o altro materiale e/o l’estrazione di contenuti da una banca dati. Se non sussistono eccezioni né limitazioni andrebbe richiesta un'apposita autorizzazione ai titolari dei diritti. L'estrazione di testo e di dati può avvenire anche in relazione a semplici fatti o dati non tutelati dal diritto d’autore, nel qual caso non è prevista alcuna autorizzazione.

(9)Il diritto dell’Unione prevede già talune eccezioni e limitazioni per usi a fini di ricerca scientifica eventualmente applicabili ad atti di estrazione di testo e di dati. Tali eccezioni e limitazioni sono però facoltative e non pienamente adeguate all’utilizzo delle tecnologie nel settore della ricerca scientifica. Inoltre, qualora i ricercatori abbiano legalmente accesso ai contenuti, ad esempio mediante abbonamenti o licenze ad accesso aperto, le condizioni delle licenze possono escludere l’estrazione di testo e di dati. Poiché le attività di ricerca sono sempre più svolte con l’ausilio della tecnologia digitale, vi è il rischio che la posizione concorrenziale dell’Unione come ambiente di ricerca ne sia penalizzata, a meno che non si adottino misure volte ad affrontare il problema dell’incertezza giuridica relativamente all’estrazione di testo e di dati.

(10)È opportuno risolvere la situazione di incertezza giuridica disponendo un’eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione, nonché al diritto di vietare l’estrazione da una banca dati. La nuova eccezione dovrebbe lasciare impregiudicata l’eccezione obbligatoria attualmente vigente per gli atti di riproduzione temporanea, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, che dovrebbe continuare ad applicarsi alle tecniche di estrazione di testo e di dati che non comportino la realizzazione di copie oltre l'ambito di applicazione dell'eccezione stessa. Gli organismi di ricerca dovrebbero beneficiare dell’eccezione anche se coinvolti in partenariati pubblico-privato.

(11)In tutta l’Unione gli organismi di ricerca comprendono un'ampia gamma di soggetti il cui obiettivo principale è fare ricerca scientifica, con o senza l’offerta di servizi d'insegnamento. Vista la varietà dei soggetti in causa è importante condividere l'interpretazione del concetto di beneficiario dell'eccezione. In genere, a prescindere dalle diverse forme e strutture giuridiche, gli organismi di ricerca in tutti gli Stati membri hanno in comune il fatto di agire senza scopi di lucro ovvero nell’ambito di una finalità di interesse pubblico riconosciuta dallo Stato. Tale finalità può tradursi, ad esempio, in un finanziamento pubblico oppure in disposizioni di leggi nazionali o in appalti pubblici. Allo stesso tempo, non si dovrebbero considerare organismi di ricerca ai fini della presente direttiva quelli su cui imprese commerciali, per ragioni strutturali quali la loro veste di azioniste o membri, abbiano un’influenza tanto determinante da consentire loro di esercitare un controllo da cui derivi un accesso preferenziale ai risultati della ricerca.

(12)In considerazione del numero potenzialmente elevato di richieste di accesso e di scaricamento online delle loro opere o altro materiale, i titolari dei diritti dovrebbero avere la facoltà di applicare misure se vi è il rischio che la sicurezza e l’integrità del sistema o delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale vengano compromesse. Siffatte misure non dovrebbero andare oltre quanto necessario per perseguire l’obiettivo di garantire la sicurezza e l’integrità del sistema e non dovrebbero compromettere l’efficace applicazione dell'eccezione.

(13)Non vi è alcuna necessità di prevedere un compenso per i titolari dei diritti per quanto concerne gli utilizzi contemplati dall'eccezione relativa all’estrazione di testo e di dati introdotta dalla presente direttiva giacché, tenuto conto della natura e della portata dell’eccezione, il pregiudizio dovrebbe essere minimo.

(14)L’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2001/29/CE consente agli Stati membri di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di riproduzione, comunicazione al pubblico e messa a disposizione del pubblico quando l'utilizzo ha, fra l'altro, esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico. L'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), e l'articolo 9, lettera b), della direttiva 96/9/CE consentono inoltre l’uso di una banca dati e l’estrazione o il reimpiego di una parte considerevole del contenuto della stessa per finalità illustrative ad uso didattico. L’ambito di applicazione di tali eccezioni o limitazioni agli utilizzi digitali non è chiaro. Vi è mancanza di chiarezza anche sull'applicabilità di tali eccezioni o limitazioni all’insegnamento online e, pertanto, a distanza. L’attuale quadro giuridico, peraltro, non prevede l'effetto transfrontaliero. Questa situazione può ostacolare lo sviluppo delle attività di insegnamento su supporto digitale e dell'apprendimento a distanza. Di conseguenza, l’introduzione di una nuova eccezione o limitazione obbligatoria è necessaria per garantire che gli istituti di istruzione godano di piena certezza giuridica nel momento in cui utilizzano opere o altro materiale in attività didattiche digitali, incluse quelle online e transfrontaliere.

(15)Se l’apprendimento a distanza e i programmi di istruzione transfrontalieri si stanno sviluppando prevalentemente a livello di istruzione superiore, gli strumenti e le risorse digitali sono sempre più utilizzati a tutti i livelli di istruzione, in particolare per migliorare e arricchire l’esperienza di apprendimento. L’eccezione o la limitazione di cui alla presente direttiva dovrebbero quindi applicarsi a tutti gli istituti di istruzione primaria, secondaria, professionale e superiore nella misura in cui esercitano l'attività didattica a fini non commerciali. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento di un istituto di istruzione non sono fattori decisivi per stabilire la natura non commerciale dell’attività svolta.

(16)L’eccezione o limitazione dovrebbe coprire gli utilizzi digitali di opere e altro materiale, quali l’uso di parti o brani di opere, al fine di sostenere, arricchire o integrare l’insegnamento, incluse le attività di apprendimento correlate. L’utilizzo di opere o altro materiale nell’ambito di questa eccezione o limitazione dovrebbe aver luogo solo nel contesto delle attività di insegnamento e apprendimento effettuate sotto la responsabilità di istituti di istruzione, anche nel corso di esami, ed essere limitato a quanto necessario ai fini di tali attività. L’eccezione o limitazione dovrebbe riguardare sia l'utilizzo tramite strumenti digitali in aula che l'utilizzo online tramite la rete informatica sicura dell'istituto scolastico, l'accesso alla quale dovrebbe essere protetto, in particolare mediante apposite procedure di autenticazione. L’eccezione o limitazione andrebbe intesa come rivolta anche alle esigenze specifiche di accessibilità delle persone con disabilità nel contesto della finalità illustrativa per uso didattico.

(17)Disposizioni diverse basate sull’attuazione dell'eccezione di cui alla direttiva 2001/29/CE o su accordi di licenza per altri usi sono attualmente in vigore in un certo numero di Stati membri per agevolare l'uso didattico di opere e altro materiale. In genere si tratta di disposizioni elaborate tenendo conto delle esigenze degli istituti scolastici e dei diversi livelli di istruzione. Se da un lato è essenziale armonizzare l'ambito di applicazione della nuova eccezione o limitazione obbligatoria in relazione agli utilizzi digitali e alle attività didattiche transfrontaliere, dall'altro le modalità di attuazione possono differire da uno Stato membro all’altro, purché non ostacolino l’efficace applicazione dell’eccezione o limitazione o degli utilizzi transfrontalieri. Ciò dovrebbe consentire agli Stati membri di basarsi sulle disposizioni già in vigore a livello nazionale. Gli Stati membri potrebbero in particolare decidere di subordinare l’applicazione dell’eccezione o della limitazione, in tutto o in parte, alla disponibilità di licenze adeguate riguardanti almeno gli stessi usi di quelli autorizzati nell’ambito dell’eccezione. Simile meccanismo permetterebbe ad esempio di dare priorità alle licenze per i materiali destinati principalmente al mercato dell’istruzione. Per evitare che ciò si traduca in incertezza giuridica o determini un onere amministrativo per gli istituti di istruzione è opportuno che gli Stati membri che adottano questo metodo introducano misure concrete atte a garantire che i regimi di concessione delle licenze che autorizzano gli utilizzi digitali di opere o altro materiale per illustrazione a fini didattici siano di facile accesso e che gli istituti interessati ne conoscano l'esistenza.

(18)Un atto di conservazione può richiedere la riproduzione di un’opera o altro materiale presente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale e, di conseguenza, l’autorizzazione dei titolari dei relativi diritti. Gli istituti di cui trattasi sono impegnati nella conservazione delle loro raccolte per le generazioni future. Le tecnologie digitali offrono nuovi modi per preservare il patrimonio culturale che vi è contenuto, ma creano nel contempo nuove sfide. Per poterle affrontare è necessario adeguare l’attuale quadro giuridico con l'introduzione di un’eccezione obbligatoria al diritto di riproduzione che renda possibili tali atti conservativi.

(19)La diversità di approccio degli Stati membri riguardo agli atti di conservazione da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale ostacola la cooperazione transfrontaliera e la condivisione dei mezzi di conservazione da parte di tali istituti nel mercato interno e si traduce in un uso inefficiente delle risorse.

(20)Gli Stati membri, pertanto, dovrebbero essere tenuti a prevedere un'eccezione che autorizzi gli istituti di tutela del patrimonio culturale a riprodurre a fini conservativi le opere e altro materiale presenti in modo permanente nelle loro raccolte per far fronte, ad esempio, all’obsolescenza tecnologica o al degrado dei supporti originari. Tale eccezione dovrebbe consentire la realizzazione di copie con lo strumento, il mezzo o la tecnologia conservativa adeguata, nel numero richiesto e in qualsiasi momento della vita di un’opera o altro materiale e nella misura necessaria a produrne una copia esclusivamente a fini di conservazione.

(21)Ai fini della presente direttiva è opportuno ritenere che un'opera e altro materiale siano presenti in modo permanente nella raccolta di un istituto di tutela del patrimonio culturale allorché gli esemplari dell'opera o del materiale siano di sua proprietà o stabilmente in suo possesso, ad esempio a seguito di un trasferimento di proprietà o di accordi di licenza.

(22)Gli istituti di tutela del patrimonio culturale dovrebbero beneficiare di un quadro giuridico chiaro per la digitalizzazione e la diffusione, anche transfrontaliera, di opere o altro materiale fuori commercio. Ottenere il consenso preliminare dai singoli titolari dei diritti può però risultare molto difficile a causa delle particolari caratteristiche delle raccolte di tale tipo di opere. Ciò può essere dovuto, ad esempio, all’età delle opere o altro materiale, al loro scarso valore commerciale o al fatto che non siano mai stati destinati ad un uso commerciale. È pertanto necessario prevedere misure che agevolino la concessione di licenze per i diritti sulle opere fuori commercio presenti nelle raccolte di tali istituti e, quindi, consentire la conclusione di accordi con effetti transfrontalieri nel mercato interno.

(23)Nei limiti stabiliti dal quadro giuridico istituito dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero godere di una certa flessibilità nella scelta del tipo specifico di meccanismo tramite il quale estendere le licenze per le opere fuori commercio ai diritti dei titolari non rappresentati dall’organismo di gestione collettiva, conformemente alle rispettive tradizioni, prassi o situazioni giuridiche. Tali meccanismi possono includere le licenze collettive estese e le presunzioni di rappresentanza.

(24)Ai fini dei suddetti meccanismi di concessione delle licenze è importante istituire un sistema di gestione collettiva rigoroso ed efficace che comprenda, in particolare, norme di buona governance, trasparenza e comunicazione, nonché la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai singoli titolari dei diritti in modo regolare, diligente e accurato, come stabilito dalla direttiva 2014/26/UE. Tutti i titolari di diritti dovrebbero potersi esimere dall’applicazione di tali meccanismi alle loro opere o altro materiale nel quadro di ulteriori misure di salvaguardia appositamente previste. Le condizioni connesse a tali meccanismi non dovrebbero pregiudicarne la rilevanza pratica per gli istituti di tutela del patrimonio culturale.

(25)Considerando la varietà delle opere e altro materiale presenti nelle raccolte degli istituti di tutela del patrimonio culturale è importante che i meccanismi di concessione delle licenze previsti dalla presente direttiva siano disponibili e possano essere utilizzati, all'atto pratico, per diversi tipi di opere e altro materiale, tra cui le fotografie, le registrazioni sonore e le opere audiovisive. Per tener conto delle specificità delle diverse categorie di opere e altro materiale relativamente alle modalità di pubblicazione e distribuzione e per favorire la fruibilità dei meccanismi, potrebbe esser necessario per gli Stati membri introdurre disposizioni e procedure specifiche miranti all’applicazione pratica dei meccanismi di concessione delle licenze. È opportuno che in questo contesto gli Stati membri consultino i titolari dei diritti, gli utenti e gli organismi di gestione collettiva.

(26)Per ragioni di cortesia internazionale, i meccanismi di concessione delle licenze per la digitalizzazione e la diffusione di opere fuori commercio di cui alla presente direttiva non dovrebbero applicarsi alle opere o altro materiale di prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, di prima trasmissione in un paese terzo o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in un paese terzo. Non dovrebbero applicarsi neppure alle opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi se non al momento della loro prima pubblicazione o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, della loro prima trasmissione nel territorio di uno Stato membro o, nel caso di opere cinematografiche o audiovisive, alle opere il cui produttore abbia sede o risieda abitualmente in uno Stato membro.

(27)Poiché i progetti di digitalizzazione su larga scala possono comportare notevoli investimenti da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale, nessuna licenza concessa nell’ambito dei meccanismi previsti dalla presente direttiva dovrebbe loro impedire di generare proventi ragionevoli atti a coprire i costi sia della licenza che della digitalizzazione e della diffusione delle opere e altro materiale oggetto della stessa.

(28)Dovrebbe essere data adeguata pubblicità alle informazioni riguardanti l’utilizzo in corso e futuro di opere e altro materiale fuori commercio fatto dagli istituti di tutela del patrimonio culturale sulla base dei meccanismi di concessione delle licenze di cui alla presente direttiva e alle disposizioni che consentono a tutti i titolari di diritti di non sottoporre a licenza le loro opere o altro materiale. Ciò è particolarmente importante quando l'utilizzo avviene oltre frontiera nel mercato interno. È pertanto opportuno prevedere la creazione di un portale unico online accessibile al pubblico che permetta all’Unione di mettere tali informazioni a disposizione del pubblico per un periodo di tempo ragionevole prima che l’utilizzo transfrontaliero abbia luogo. A norma del regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 33 , l’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale svolge taluni compiti e attività, finanziati ricorrendo a fondi propri, miranti a facilitare e sostenere le attività delle autorità nazionali, del settore privato e delle istituzioni dell’Unione nella lotta alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, compresa la loro prevenzione. È quindi opportuno affidare a tale ufficio il compito di creare e gestire il portale europeo che renderà disponibili le suddette informazioni.

(29)I servizi su richiesta sono potenzialmente in grado di svolgere un ruolo decisivo nella diffusione delle opere europee in tutta l’Unione. Gli accordi sullo sfruttamento online di queste opere possono tuttavia presentare delle difficoltà connesse alla concessione delle licenze. Ad esempio possono sorgere problemi se il titolare dei diritti per un dato territorio non è interessato allo sfruttamento online dell'opera ovvero in relazione ai limiti di sfruttamento.

(30)Per agevolare la concessione di licenze alle piattaforme di video su richiesta relativamente ai diritti su opere audiovisive, la presente direttiva impone agli Stati membri di istituire un meccanismo negoziale che permetta alle parti disposte a concludere un accordo di avvalersi dell’assistenza di un organo imparziale. Questo dovrebbe riunirsi con le parti e contribuire ai negoziati fornendo consulenza professionale esterna. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero definire le condizioni di funzionamento del meccanismo di negoziazione, compresi i tempi e la durata dell’assistenza per i negoziati e la ripartizione dei costi, e dovrebbero provvedere a che gli oneri amministrativi e finanziari restino proporzionati per garantire l’efficienza del forum negoziale.

(31)Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l’accesso dei cittadini all’informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. Nel passaggio dalla stampa al digitale gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni e nel recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nell’ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.

(32)Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell’editoria. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi digitali delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l’introduzione nell'ordinamento dell'Unione di diritti connessi a quello d’autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico nel quadro di utilizzi digitali.

(33)Ai fini della presente direttiva è necessario definire il concetto di pubblicazione di carattere giornalistico così che esso comprenda esclusivamente pubblicazioni di tipo giornalistico ad opera di un prestatore di servizi, aggiornate periodicamente o regolarmente in qualunque mezzo di comunicazione, a scopo informativo o di intrattenimento. Tra queste pubblicazioni figurerebbero, ad esempio, i quotidiani, le riviste settimanali o mensili di interesse generale o specifico e i siti web d'informazione. Le pubblicazioni periodiche a fini scientifici o accademici, quali le riviste scientifiche, non dovrebbero rientrare nella tutela garantita alle pubblicazioni di carattere giornalistico ai sensi della presente direttiva. Tale protezione non si estende ai collegamenti ipertestuali, che non costituiscono comunicazione al pubblico.

(34)I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva 2001/29/CE relativamente agli utilizzi digitali. Dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva 2001/29/CE, tra cui l’eccezione per citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.

(35)La protezione accordata agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti degli autori e di altri titolari sulle loro opere e altro materiale inclusi in tali pubblicazioni, anche per quanto concerne la misura in cui essi possono sfruttare le loro opere o altro materiale in maniera indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inglobati. Pertanto, gli editori di giornali non dovrebbero avere la possibilità di invocare la protezione loro concessa contro gli autori e gli altri titolari di diritti. Ciò non pregiudica gli accordi contrattuali conclusi tra gli editori di giornali, da un lato, e gli autori e gli altri titolari di diritti, dall’altro.

(36)Gli editori - di giornali, libri o pubblicazioni scientifiche - operano spesso sulla base del trasferimento dei diritti dell'autore mediante accordi contrattuali o norme di legge. In quest'ottica realizzano un investimento ai fini dello sfruttamento delle opere contenute nelle loro pubblicazioni e, in alcuni casi, possono registrare minori ricavi laddove tali opere siano utilizzate in virtù di eccezioni o limitazioni, ad esempio per copia privata e reprografia. In un certo numero di Stati membri il compenso per gli utilizzi nell’ambito di tali eccezioni è ripartito tra gli autori e gli editori. Per tener conto di questa situazione e migliorare la certezza giuridica per tutte le parti interessate gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che, quando un autore trasferisce i suoi diritti o li concede in licenza a un editore ovvero contribuisce altrimenti con le sue opere a una data pubblicazione ed è previsto un sistema di compenso per il pregiudizio causato da un'eccezione o limitazione, l'editore ha la facoltà di rivendicare una quota di tale compenso, mentre l’onere che gli compete di dimostrare la fondatezza della sua richiesta non dovrebbe essere superiore a quello previsto dal sistema vigente.

(37)Negli ultimi anni il funzionamento del mercato dei contenuti online si è fatto sempre più complesso. I servizi online che danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti senza il coinvolgimento dei titolari dei diritti si sono moltiplicati e sono diventati le principali fonti per l'accesso ai contenuti online. Ciò incide sulla possibilità dei titolari dei diritti di stabilire se, e a quali condizioni, una loro opera e altro materiale siano utilizzati, nonché sulla loro possibilità di ottenere un'adeguata remunerazione per detto utilizzo.

(38)Qualora i prestatori di servizi della società dell’informazione memorizzino e diano pubblico accesso a opere o altro materiale protetti dal diritto d’autore caricati dagli utenti, andando così oltre la mera fornitura di attrezzature fisiche ed effettuando in tal modo un atto di comunicazione al pubblico, essi sono obbligati a concludere accordi di licenza con i titolari dei diritti, a meno che non rientrino nell’esenzione di responsabilità di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 34 .

Per quanto concerne l’articolo 14 è necessario verificare se il prestatore di servizi svolge un ruolo attivo, anche ottimizzando la presentazione delle opere o altro materiale caricati o promuovendoli, indipendentemente dalla natura del mezzo utilizzato a tal fine.

Per garantire il funzionamento di qualsiasi accordo di licenza, i prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno pubblico accesso ad un grande numero di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti dovrebbero adottare misure appropriate e proporzionate per garantire la protezione di tali opere o altro materiale, ad esempio tramite l'uso di tecnologie efficaci. L'obbligo dovrebbe sussistere anche quando i prestatori di servizi della società dell’informazione rientrano nell’esenzione di responsabilità di cui all’articolo 14 della direttiva 2000/31/CE.

(39)La collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a una grande quantità di opere o altro materiale protetti dal diritto d'autore caricati dagli utenti e i titolari dei diritti è essenziale per il funzionamento delle tecnologie, ad esempio quelle che permettono il riconoscimento dei contenuti. In tali casi i titolari dei diritti dovrebbero fornire ai prestatori di servizi i dati necessari per l'individuazione dei loro contenuti, mentre i prestatori di servizi dovrebbero essere trasparenti per quanto concerne le tecnologie utilizzate nei confronti dei titolari dei diritti, così che questi possano verificarne l'adeguatezza. I servizi, in particolare, dovrebbero fornire ai titolari dei diritti informazioni sul tipo di tecnologia utilizzata, sul modo in cui essa è stata applicata e sulla sua percentuale di successo ai fini del riconoscimento dei contenuti dei titolari dei diritti. Tali tecnologie dovrebbero inoltre consentire ai titolari dei diritti di ottenere informazioni dai prestatori di servizi della società dell’informazione sull’utilizzo dei loro contenuti coperti da un accordo.

(40)Alcuni titolari di diritti, quali gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori), hanno bisogno di informazioni per poter quantificare il valore economico dei loro diritti, armonizzati dall'ordinamento dell'Unione. È il caso, in particolare, dei titolari di diritti che concedono una licenza o attuano un trasferimento di diritti in cambio di una remunerazione. Essendo tendenzialmente in una posizione contrattuale più debole nel concedere licenze o trasferire diritti, gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) necessitano di informazioni per poter valutare la continuità del valore economico dei loro diritti rispetto alla remunerazione percepita all'atto della concessione o del trasferimento, ma spesso si imbattono in una mancanza di trasparenza. Condividere informazioni adeguate con le controparti contrattuali o con gli aventi causa è quindi importante ai fini della trasparenza e dell’equilibrio del sistema che disciplina la loro remunerazione.

(41)Nel dare attuazione agli obblighi di trasparenza si dovrebbe tener conto delle specificità dei vari settori di contenuti, nonché dei diritti degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) in ciascuno di essi. È opportuno che gli Stati membri consultino tutti i portatori di interessi, poiché ciò dovrebbe contribuire alla definizione dei requisiti settoriali specifici. Si dovrebbe prendere in considerazione l'eventualità di ricorrere alla contrattazione collettiva per raggiungere un accordo sulla trasparenza tra i portatori di interessi e prevedere un periodo transitorio che consenta di adeguare le prassi informative vigenti agli obblighi di trasparenza. Non è necessario applicare gli obblighi di trasparenza agli accordi conclusi con gli organismi di gestione collettiva in quanto questi vi sono già soggetti in virtù della direttiva 2014/26/UE.

(42)Alcuni contratti per lo sfruttamento dei diritti armonizzati a livello dell’Unione sono di lunga durata, il che offre agli autori e agli artisti (interpreti o esecutori) poche possibilità di rinegoziarli con le controparti contrattuali o con gli aventi causa. Pertanto, fatta salva la legislazione applicabile ai contratti negli Stati membri, andrebbe previsto un apposito meccanismo di adeguamento nei casi in cui la remunerazione inizialmente concordata nell'ambito di una licenza o di un trasferimento di diritti risulti sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici considerevoli generati dallo sfruttamento dell'opera o dalla fissazione dell'esecuzione, anche alla luce della trasparenza garantita dalla presente direttiva. Nel valutare la situazione si dovrebbe tener conto delle circostanze specifiche di ciascun caso, nonché delle specificità e delle prassi dei diversi settori di contenuti. Qualora le parti non concordino sull'adeguamento della remunerazione, l’autore o l’artista (interprete o esecutore) dovrebbe avere il diritto di adire il giudice o altra autorità competente.

(43)Gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte contrattuale dinanzi a un organo giurisdizionale. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie per le rivendicazioni relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale.

(44)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente l'aggiornamento di alcuni aspetti del quadro giuridico dell'Unione relativo al diritto d’autore per tener conto degli sviluppi tecnologici e dei nuovi canali di distribuzione dei contenuti protetti nel mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata, degli effetti e della dimensione transfrontaliera, possono essere meglio conseguiti a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(45)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Di conseguenza essa andrebbe interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi.

(46)Qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva dovrebbe rispettare i diritti fondamentali, compresi il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale di cui agli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e deve essere conforme alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 35  e alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 36 .

(47)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 37 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

1.La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il quadro giuridico dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni e l'agevolazione della concessione delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altro materiale.

2.Salvo i casi di cui all'articolo 6, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le norme stabilite dalle direttive attualmente in vigore nel settore, in particolare le direttive 96/9/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE e 2014/26/UE.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1)"organismo di ricerca": un'università, un istituto di ricerca o qualsiasi altra organizzazione il cui obiettivo primario sia condurre attività di ricerca scientifica oppure condurre attività di ricerca scientifica e fornire servizi didattici:

(a)senza scopo di lucro o reinvestendo tutti gli utili nella propria attività di ricerca scientifica, o

(b)con una finalità di interesse pubblico riconosciuta da uno Stato membro,

   in modo che non sia possibile l'accesso su base preferenziale ai risultati generati dalla ricerca scientifica da parte di un'impresa che esercita un'influenza determinante su tale organismo;

(2)"estrazione di testo e di dati" (text and data mining): qualsiasi tecnica di analisi automatizzata dei testi e dei dati in formato digitale avente lo scopo di generare informazioni quali modelli, tendenze e correlazioni;

(3)"istituto di tutela del patrimonio culturale": una biblioteca accessibile al pubblico, un museo, un archivio o un istituto per il patrimonio cinematografico o sonoro;

(4)"pubblicazione di carattere giornalistico": la fissazione di un insieme di opere letterarie di carattere giornalistico, che può includere anche altre opere o altro materiale e che costituisce un singolo elemento all’interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata recante un unico titolo, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, avente lo scopo di fornire informazioni su notizie o altri argomenti e pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione ad iniziativa e sotto la responsabilità editoriale e il controllo di un prestatore di servizi.

TITOLO II
MISURE MIRANTI AD ADEGUARE LE ECCEZIONI E LE LIMITAZIONI ALL'AMBIENTE DIGITALE E AL CONTESTO TRANSFRONTALIERO

Articolo 3
Estrazione di testo e di dati

1.Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per le riproduzioni e le estrazioni effettuate da organismi di ricerca ai fini dell'estrazione di testo e di dati da opere o altro materiale cui essi hanno legalmente accesso per scopi di ricerca scientifica.

2.Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l’eccezione di cui al paragrafo 1 è inapplicabile.

3.I titolari dei diritti sono autorizzati ad applicare misure atte a garantire la sicurezza e l'integrità delle reti e delle banche dati in cui sono ospitate le opere o altro materiale. Tali misure non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento di detto obiettivo.

4.Gli Stati membri incoraggiano i titolari dei diritti e gli organismi di ricerca a definire concordemente le migliori prassi per l’applicazione delle misure di cui al paragrafo 3.

Articolo 4
Utilizzo di opere e altro materiale in attività didattiche digitali e transfrontaliere

1.Gli Stati membri dispongono un'eccezione o una limitazione ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire l’utilizzo digitale di opere e altro materiale esclusivamente per finalità illustrativa ad uso didattico, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, purché l'utilizzo:

(a)avvenga nei locali di un istituto di istruzione o tramite una rete elettronica sicura accessibile solo agli alunni o studenti e al personale docente di tale istituto;

(b)sia accompagnato dall’indicazione della fonte, compreso il nome dell’autore, tranne quando ciò risulti impossibile.

2.Gli Stati membri possono prevedere che l'eccezione adottata a norma del paragrafo 1 non si applichi in generale o per determinati tipi di opere o altro materiale qualora siano facilmente reperibili sul mercato adeguate licenze che autorizzino gli atti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri che si avvalgono della disposizione di cui al primo comma adottano le misure necessarie a garantire un'adeguata disponibilità e visibilità delle licenze che autorizzano gli atti di cui al paragrafo 1 per gli istituti di istruzione.

3.L'utilizzo di opere e altro materiale per la sola finalità illustrativa ad uso didattico tramite reti elettroniche sicure effettuato in conformità delle disposizioni di diritto nazionale adottate a norma del presente articolo è considerato avvenuto esclusivamente nello Stato membro in cui ha sede l'istituto di istruzione.

4.Gli Stati membri possono prevedere un equo compenso per il pregiudizio subito dai titolari dei diritti a causa dell'utilizzo delle loro opere o altro materiale a norma del paragrafo 1.

Articolo 5
Conservazione del patrimonio culturale

Gli Stati membri dispongono un'eccezione ai diritti di cui all’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE, all'articolo 5, lettera a) e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 96/9/CE, all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/24/CE e all’articolo 11, paragrafo 1, della presente direttiva per consentire agli istituti di tutela del patrimonio culturale di realizzare copie di qualunque opera o altro materiale presente permanentemente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato o su qualsiasi supporto, al solo fine della conservazione di detta opera o altro materiale e nella misura necessaria a tale conservazione.

Articolo 6
Disposizioni comuni

L'articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 6, paragrafo 4, primo, terzo e quinto comma, della direttiva 2001/29/CE si applicano alle eccezioni e alla limitazione di cui al presente titolo.

TITOLO III
MISURE VOLTE A MIGLIORARE LE PROCED
URE DI CONCESSIONE DELLE LICENZE E A GARANTIRE UN PIÙ AMPIO ACCESSO AI CONTENUTI

CAPO 1
Opere fuori commercio

Articolo 7
Utilizzo di opere fuori commercio da parte di istituti di tutela del patrimonio culturale

1.Gli Stati membri dispongono che, qualora un organismo di gestione collettiva concluda, per conto dei suoi membri, un contratto di licenza non esclusiva a fini non commerciali con un istituto di tutela del patrimonio culturale per la digitalizzazione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione di opere o altro materiale fuori commercio presenti in modo permanente nella raccolta di detto istituto, tale licenza non esclusiva possa essere estesa o ritenuta applicabile ai titolari di diritti della stessa categoria di quelli coperti dalla licenza che non siano rappresentati dall’organismo di gestione collettiva, a condizione che:

(a)l’organismo di gestione collettiva, sulla base dei mandati conferiti dai titolari di diritti, sia ampiamente rappresentativo dei titolari di diritti nella categoria di opere o altro materiale e nella tipologia di diritti oggetto della licenza;

(b)sia garantita parità di trattamento a tutti i titolari di diritti per quanto concerne le condizioni della licenza;

(c)tutti i titolari di diritti possano in qualunque momento opporsi al fatto che le loro opere o altro materiale siano considerate fuori commercio ed escludere l’applicazione della licenza a tali opere o materiale.

2.Un'opera o altro materiale è da considerarsi fuori commercio quando l’intera opera o altro materiale, in tutte le sue versioni, traduzioni e forme, non è accessibile al pubblico attraverso i canali commerciali tradizionali e, ragionevolmente, non ci si può aspettare che lo diventi.

In consultazione con i titolari di diritti, gli organismi di gestione collettiva e gli istituti di tutela del patrimonio culturale, gli Stati membri provvedono a che i requisiti applicati per determinare se un'opera e altro materiale possono essere concessi in licenza in conformità del paragrafo 1 non vadano al di là di quanto necessario e ragionevole e non precludano la possibilità di ritenere un'intera raccolta fuori commercio allorché è lecito presumere che lo siano tutte le opere o altro materiale in essa contenuti.

3.Gli Stati membri dispongono che si attuino misure di pubblicità adeguate per quanto riguarda:

(a)la definizione delle opere o altro materiale come "fuori commercio";

(b)la licenza e, in particolare, la sua applicazione ai titolari di diritti non rappresentati;

(c)la facoltà dei titolari di diritti di opporsi, come disposto al paragrafo 1, lettera c),

anche in un lasso di tempo ragionevole prima che l’opera o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione.

4.Gli Stati membri provvedono a che le licenze di cui al paragrafo 1 siano richieste da un organismo di gestione collettiva rappresentativo per lo Stato membro in cui:

(a)le opere o i fonogrammi sono stati pubblicati per la prima volta o, nel caso in cui non si tratti di pubblicazione, sono stati trasmessi per la prima volta, fatta eccezione per le opere cinematografiche e audiovisive;

(b)in caso di opere cinematografiche e audiovisive, i produttori hanno sede o residenza abituale; ovvero

(c)è stabilito l'istituto di tutela del patrimonio culturale, qualora, dopo ragionevoli sforzi, non sia possibile indicare uno Stato membro o un paese terzo conformemente alle lettere a) e b).

5.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a opere o altro materiale di cittadini di paesi terzi, salvo nel caso in cui si applica il paragrafo 4, lettere a) e b).

Articolo 8
Utilizzi transfrontalieri

1.Le opere o altro materiale oggetto di una licenza concessa a norma dell’articolo 7 possono essere utilizzati dall’istituto di tutela del patrimonio culturale conformemente alle condizioni previste dalla licenza in tutti gli Stati membri.

2.Gli Stati membri provvedono a che le informazioni che consentono di identificare le opere o altro materiale oggetto di una licenza concessa a norma dell’articolo 7 e le informazioni circa la facoltà dei titolari di diritti di esercitare l'opposizione prevista dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), siano rese accessibili al pubblico in un portale unico online per un periodo di almeno sei mesi prima che le opere o altro materiale siano digitalizzati, distribuiti, comunicati al pubblico o messi a disposizione in Stati membri diversi da quello in cui è concessa la licenza, e per l’intera durata di quest'ultima.

3.Il portale di cui al paragrafo 2 è allestito e gestito dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale conformemente al regolamento (UE) n. 386/2012.

Articolo 9
Dialogo fra i portatori di interessi

Gli Stati membri assicurano un regolare dialogo tra gli organismi rappresentativi degli utenti e dei titolari di diritti e qualunque altra organizzazione pertinente dei portatori di interessi, al fine di promuovere, a livello di singoli settori, la pertinenza e l’applicabilità dei meccanismi di concessione delle licenze di cui all’articolo 7, paragrafo 1, garantire l’efficacia delle misure di salvaguardia per i titolari di diritti di cui al presente capo, in particolare per quanto riguarda le misure sulla pubblicità, e contribuire all'occorrenza alla definizione dei requisiti di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma.

CAPO 2
Accesso
e disponibilità di opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta

Articolo 10
Meccanismo di negoziazione

Gli Stati membri provvedono a che le parti che intendono concludere un accordo per poter mettere a disposizione opere audiovisive su piattaforme di video su richiesta possano avvalersi dell’assistenza di un organismo imparziale e con esperienza pertinente in caso di difficoltà riguardanti la concessione in licenza dei relativi diritti. Tale organismo presta assistenza nella negoziazione e sostegno nella conclusione degli accordi.

Entro il [data di cui all’articolo 21, paragrafo 1] gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome dell’organismo di cui al paragrafo 1.

TITOLO IV
MISURE MIRANTI A GARANTIRE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL MERCATO PER IL
DIRITTO D'AUTORE

CAPO 1
Diritti sulle pubblicazioni

Articolo 11
Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo digitale

1.Gli Stati membri riconoscono agli editori di giornali i diritti di cui all'articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE per l'utilizzo digitale delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.

2.I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altro materiale inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. Essi non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altro materiale in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.

3.Gli articoli da 5 a 8 della direttiva 2001/29/CE e la direttiva 2012/28/UE si applicano, mutatis mutandis, ai diritti di cui al paragrafo 1.

4.I diritti di cui al paragrafo 1 scadono 20 anni dopo l'uscita della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione.

Articolo 12
Richieste di equo compenso

Gli Stati membri possono prevedere che, nel caso in cui un autore abbia trasferito o concesso un diritto mediante licenza a un editore, tale trasferimento o licenza costituisca una base giuridica sufficiente affinché l’editore possa reclamare una quota del compenso previsto per gli utilizzi dell'opera in virtù di un'eccezione o di una limitazione al diritto trasferito o concesso mediante licenza.

CAPO 2
Utilizzi specifici di contenuti protetti da parte di servizi online

Articolo 13
Utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti

1.I prestatori di servizi della società dell’informazione che memorizzano e danno pubblico accesso a grandi quantità di opere o altro materiale caricati dagli utenti adottano, in collaborazione con i titolari dei diritti, misure miranti a garantire il funzionamento degli accordi con essi conclusi per l’uso delle loro opere o altro materiale ovvero volte ad impedire che talune opere o altro materiale identificati dai titolari dei diritti mediante la collaborazione con gli stessi prestatori siano messi a disposizione sui loro servizi. Tali misure, quali l’uso di tecnologie efficaci per il riconoscimento dei contenuti, sono adeguate e proporzionate. I prestatori di servizi forniscono ai titolari dei diritti informazioni adeguate sul funzionamento e l’attivazione delle misure e, se del caso, riferiscono adeguatamente sul riconoscimento e l’utilizzo delle opere e altro materiale.

2.Gli Stati membri provvedono a che i prestatori di servizi di cui al paragrafo 1 istituiscano meccanismi di reclamo e ricorso da mettere a disposizione degli utenti in caso di controversie in merito all’applicazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3.Gli Stati membri facilitano, se del caso, la collaborazione tra i prestatori di servizi della società dell’informazione e i titolari dei diritti tramite dialoghi fra i portatori di interessi, al fine di definire le migliori prassi, ad esempio l'uso di tecnologie adeguate e proporzionate per il riconoscimento dei contenuti, tenendo conto tra l’altro della natura dei servizi, della disponibilità delle tecnologie e della loro efficacia alla luce degli sviluppi tecnologici.

CAPO 3
Equa remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) a livello contrattuale

Articolo 14
Obbligo di trasparenza

1.Gli Stati membri provvedono a che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) ricevano, periodicamente e tenendo conto delle specificità di ciascun settore, informazioni tempestive, adeguate e sufficienti sullo sfruttamento delle loro opere ed esecuzioni da parte di coloro ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, in particolare per quanto riguarda le modalità di sfruttamento, i proventi generati e la remunerazione dovuta.

2.L’obbligo di cui al paragrafo 1 è proporzionato ed effettivo e garantisce un livello adeguato di trasparenza in ogni settore. Tuttavia, nel caso in cui l’onere amministrativo da esso derivante fosse sproporzionato rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento dell’opera o esecuzione, gli Stati membri possono adeguare l’obbligo di cui al paragrafo 1, a condizione che esso continui a sussistere e garantisca un livello di trasparenza adeguato.

3.Gli Stati membri possono decidere che l’obbligo di cui al paragrafo 1 non sussiste quando il contributo dell’autore o dell’artista (interprete o esecutore) non è significativo rispetto al complesso dell'opera o esecuzione.

4.Il paragrafo 1 non si applica alle entità soggette agli obblighi in materia di trasparenza stabiliti dalla direttiva 2014/26/UE.

Articolo 15
Meccanismo di adeguamento contrattuale

Gli Stati membri garantiscono che gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) abbiano il diritto di chiedere una remunerazione ulteriore adeguata alla parte con cui hanno stipulato un contratto per lo sfruttamento dei diritti se la remunerazione inizialmente concordata risulta sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi e ai benefici originati in un secondo tempo dallo sfruttamento delle loro opere o esecuzioni.

Articolo 16
Meccanismo di risoluzione delle controversie

Gli Stati membri dispongono che le controversie relative all’obbligo di trasparenza ai sensi dell’articolo 14 e al meccanismo di adeguamento contrattuale di cui all’articolo 15 possano essere oggetto di un'apposita procedura di risoluzione extragiudiziale, su base volontaria.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17
Modifiche di altre direttiv
e

1.La direttiva 96/9/CE è così modificata:

(a)all'articolo 6, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) allorché l’impiego ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e la limitazione previste dalla direttiva [presente direttiva];";

(b)all'articolo 9, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) qualora si tratti di un'estrazione per finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e la limitazione previste direttiva [presente direttiva];".

2.La direttiva 2001/29/CE è così modificata:

(a)all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto, fatte salve le eccezioni e la limitazione previste dalla direttiva [presente direttiva];";

(b)all’articolo 5, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"b) allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempreché, salvo in caso di impossibilità, si indichi la fonte, compreso il nome dell'autore, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito, fatte salve le eccezioni e la limitazione previste dalla direttiva [presente direttiva];";

(c)all’articolo 12, paragrafo 4, sono aggiunte le lettere seguenti:

"e) esaminare l’impatto del recepimento della direttiva [presente direttiva] sul funzionamento del mercato interno e segnalare le eventuali difficoltà inerenti a tale recepimento;

f) facilitare lo scambio di informazioni sui pertinenti sviluppi della legislazione e della giurisprudenza, nonché sull’applicazione pratica delle misure adottate dagli Stati membri per attuare la direttiva [presente direttiva];

g) discutere di qualunque altro problema conseguente all’applicazione della direttiva [presente direttiva].".

Articolo 18
Applicazione nel tempo

1.La presente direttiva si applica a tutte le opere e altro materiale protetti dalla legislazione degli Stati membri nel settore del diritto d'autore al [data citata all'articolo 21, paragrafo 1] o in data successiva.

2.Le disposizioni di cui all’articolo 11 si applicano anche alle pubblicazioni di carattere giornalistico antecedenti la data del [data citata all'articolo 21, paragrafo 1].

3.La presente direttiva si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti prima del [data citata all'articolo 21, paragrafo 1].

Articolo 19
Disposizione
transitoria

Gli accordi di licenza o di trasferimento dei diritti di autori ed artisti (interpreti o esecutori) sono soggetti all'obbligo di trasparenza di cui all’articolo 14 a decorrere dal [un anno dopo la data di cui all’articolo 21, paragrafo 1].

Articolo 20
Protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali nel quadro della presente direttiva è effettuato in conformità delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

Articolo 21
Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [12 mesi dall'entrata in vigore]. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 22
Riesame

1.Non prima del [cinque anni dopo la data di cui all’articolo 21, paragrafo 1] la Commissione procede a un riesame della presente direttiva e trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle sue principali conclusioni.

2.Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per elaborare la relazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 23
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 24
Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) COM(2015) 192 final.
(2) COM(2015) 626 final.
(3) COM(2015) 627 final.
(4) COM(2016) 594 final.
(5) COM(2016) 595 final.
(6) COM(2016) 596 final.
(7) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
(8) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
(9) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).
(10) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).
(11) Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).
(12)

   Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

(13)

   Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

(14) COM(2016) 287 final.
(15) COM(2012) 789 final.
(16) COM(2015) 215 final.
(17) Si tratta, rispettivamente, dell’eccezione per l'illustrazione a fini didattici e di ricerca (per quanto riguarda l’estrazione di testo e di dati) e per atti di riproduzione specifici (per quanto riguarda la conservazione).
(18) La relazione sulle risposte ricevute nel quadro della consultazione è disponibile all’indirizzo: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/docs/contributions/consultation-report_en.pdf  
(19) I primi risultati sono disponibili all'indirizzo: https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/first-brief-results-public-consultation-regulatory-environment-platforms-online-intermediaries  
(20) Studio sull’applicazione della direttiva 2001/29/CE sul diritto d’autore e i diritti connessi nella società dell’informazione: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/studies/index_en.htm ; Studio sul quadro giuridico per l’estrazione di testo e di dati: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/1403_study2_en.pdf ; Studio sul diritto di messa a disposizione e sul suo rapporto con il diritto di riproduzione nelle trasmissioni transfrontaliere in digitale: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/141219-study_en.pdf ; Studio sulla remunerazione di autori e artisti (interpreti o esecutori) per l’uso delle loro opere e la fissazione delle loro esecuzioni:  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-gathers-evidence-remuneration-authors-and-performers-use-their-works-and-fixations ; Studio sulla remunerazione degli autori di libri e riviste scientifiche, dei traduttori, dei giornalisti e degli artisti visivi per l'utilizzo delle loro opere: [inserire il riferimento al link – di prossima pubblicazione]
(21) Studio di valutazione dell’impatto economico dell'adeguamento di talune limitazioni ed eccezioni al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’UE: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/131001-study_en.pdf e Studio di valutazione dell’impatto economico dell'adeguamento di talune limitazioni ed eccezioni al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’UE – Analisi di scelte strategiche specifiche: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/140623-limitations-economic-impacts-study_en.pdf  
(22) [Aggiungere il link alla valutazione d'impatto e alla sintesi]
(23) [Aggiungere il link al parere del comitato]
(24) GU C , , pag. .
(25) GU C , , pag. .
(26) COM(2015) 626 final.
(27) Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).
(28) Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).
(29) Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28).
(30) Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).
(31) Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5).
(32) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).
(33) Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che attribuisce all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 129 del 16.5.2012, pag. 1).
(34) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU L 178 del 17.7.2000, pag.1).
(35) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31). Tale direttiva è abrogata con effetto dal 25 maggio 2018 ed è sostituita dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(36) Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37), denominata, come modificata dalle direttive 2006/24/CE e 2009/136/CE, "direttiva e-privacy".
(37) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.