Bruxelles, 13.7.2016

COM(2016) 467 final

2016/0224(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale e motivazione della proposta

L'Unione europea sta elaborando una politica migratoria integrata, sostenibile e olistica, basata sulla solidarietà e sull'equa ripartizione delle responsabilità, che possa funzionare efficacemente sia nei periodi di calma che in tempi di crisi. Dall'adozione dell'agenda europea sulla migrazione 1 la Commissione europea si adopera per mettere in atto misure che raccolgano le sfide immediate e a lungo termine per una gestione efficace e globale dei flussi migratori.

Il sistema europeo comune di asilo si basa su norme che determinano lo Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale (e ricomprendono una banca dati per le impronte digitali dei richiedenti asilo) e su norme comuni in materia di procedure di asilo, condizioni di accoglienza e riconoscimento e protezione dei beneficiari di protezione internazionale. L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo aiuta gli Stati membri ad attuare il sistema europeo comune di asilo.

Nonostante gli importanti sviluppi del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora notevoli disparità tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, le condizioni di accoglienza disposte per i richiedenti, i tassi di riconoscimento e il tipo di protezione concessa ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze contribuiscono ai movimenti secondari e alla caccia all'asilo più vantaggioso, creano fattori di attrazione e in ultima analisi una ripartizione diseguale tra gli Stati membri della responsabilità di offrire protezione a chi ne ha bisogno.

I recenti arrivi di massa hanno dimostrato che l'Europa ha bisogno di un sistema di asilo efficace ed efficiente, in grado di garantire una condivisione equa e sostenibile della responsabilità tra gli Stati membri, di fornire condizioni di accoglienza sufficienti e dignitose in tutta l'UE, di trattare rapidamente ed efficacemente le domande di asilo presentate nell'UE e di garantire decisioni di qualità affinché le persone bisognose di protezione internazionale di fatto la ottengano. Nel contempo l'UE deve far fronte a movimenti irregolari e pericolosi e debellare il modello operativo dei trafficanti. A tal fine occorre, da un lato, che le domande di asilo di coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale siano trattate con celerità e che questi migranti siano rimpatriati rapidamente e, dall'altro, che siano create vie di accesso all'UE sicure e legali per le persone provenienti da paesi terzi che hanno bisogno di protezione. Ciò rientra anche in un più ampio partenariato con i paesi di origine e di transito prioritari.

Il 6 aprile 2016 la Commissione ha esposto le sue priorità per una riforma strutturale del quadro europeo in materia di asilo e migrazione nella comunicazione "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa" 2 , illustrando varie iniziative per una politica di asilo europea più umana, equa ed efficace e per gestire meglio la migrazione regolare.

Il 4 maggio 2016 la Commissione ha presentato una prima serie di proposte di riforma del sistema europeo comune di asilo, conformemente alle tre priorità individuate nella citata comunicazione: istituire un sistema Dublino sostenibile ed equo per determinare lo Stato membro competente per l'esame delle domande di asilo 3 ; rafforzare il sistema Eurodac per monitorare meglio i movimenti secondari e agevolare la lotta contro la migrazione irregolare 4 ; istituire una vera e propria Agenzia europea per l'asilo onde garantire il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo 5 . Queste proposte sono i primi elementi costitutivi della riforma della struttura del sistema europeo comune di asilo.

Con questo secondo pacchetto la Commissione completa la riforma del sistema europeo comune di asilo adottando quattro proposte aggiuntive: una proposta che sostituisce la direttiva sulle procedure di asilo ("direttiva procedure") 6 con un regolamento che armonizza i diversi regimi procedurali degli Stati membri e crea una vera e propria procedura comune; una proposta che sostituisce la direttiva qualifiche 7 con un regolamento 8 che fissa norme uniformi per il riconoscimento delle persone bisognose di protezione e i diritti concessi ai beneficiari di protezione internazionale; una proposta di revisione della direttiva accoglienza 9 volta ad armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell'UE, aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti e ridurre i movimenti secondari; una proposta di quadro strutturato dell'Unione in materia di reinsediamento con cui la Commissione dà seguito all'impegno di potenziare le vie legali di accesso all'UE annunciato il 6 aprile 2016, passando a un approccio più gestito alla protezione internazionale nell'UE che garantisca canali di accesso ordinati e sicuri a quanti ne hanno bisogno, onde ridurre progressivamente gli incentivi agli arrivi irregolari 10 .

Tali proposte sono parti indispensabili della riforma globale del sistema europeo comune di asilo e sono strettamente collegate tra loro. Con questa seconda fase di proposte legislative volte a riformare l'acquis in materia di asilo, sono ora sul tavolo tutti gli elementi di un sistema europeo comune di asilo solido, coerente e integrato, basato su norme comuni e armonizzate al contempo efficaci e protettive, pienamente in linea con la convenzione di Ginevra.

Il sistema europeo comune di asilo che si sta sviluppando è al tempo stesso efficace e protettivo e mira a garantire la piena convergenza dei sistemi nazionali, riducendo gli incentivi ai movimenti secondari, rafforzando la fiducia reciproca tra gli Stati membri e consentendo, nel complesso, il buon funzionamento del sistema Dublino.

Garantisce che, ovunque si trovino nell'UE, i richiedenti asilo siano trattati in modo equo e adeguato. Fornisce gli strumenti necessari per la rapida identificazione delle persone effettivamente bisognose di protezione internazionale e il rimpatrio di chi non ha bisogno di protezione. È generoso verso le categorie più vulnerabili e rigoroso nei confronti dei potenziali abusi, sempre nel rispetto dei diritti fondamentali. È infine economicamente conveniente e sufficientemente flessibile da adattarsi alle complesse sfide che si pongono agli Stati membri in questo ambito.

Obiettivi della proposta

Obiettivo della presente proposta è stabilire una procedura autenticamente comune di protezione internazionale che sia efficace, equa ed equilibrata. Con la scelta del regolamento, atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, E CON l'eliminazione degli elementi di discrezionalità e la semplificazione, la razionalizzazione e il consolidamento delle disposizioni procedurali, la proposta mira a conseguire un grado superiore di armonizzazione e a uniformare maggiormente gli esiti delle procedure di asilo in tutti gli Stati membri, eliminando così gli incentivi alla caccia all'asilo più vantaggioso e ai movimenti secondari fra gli Stati membri.

La proposta promuove l'obiettivo di un processo decisionale rapido ma qualitativamente solido in tutte le fasi della procedura. Obbliga gli Stati membri a investire nel rispettivo sistema di asilo fin dalle fasi amministrative della procedura mettendo a disposizione delle autorità competenti i mezzi necessari per l'assunzione di decisioni rapide ma solide, in modo da poter riconoscere in tempi brevi lo status delle persone che necessitano di protezione e, in tempi altrettanto brevi, rimpatriare gli altri. Un processo decisionale rapido ed efficace va nell'interesse sia dei richiedenti, offrendo chiarezza circa il loro status giuridico, sia degli Stati membri, consentendo risparmi sulle spese amministrative e di accoglienza.

Una procedura equa ed efficace comune in tutta l'Unione comporta i vantaggi che seguono.

Procedure più semplici, più chiare e più rapide in sostituzione delle disposizioni procedurali eterogenee attualmente in vigore negli Stati membri. La presente proposta prevede termini brevi ma ragionevoli per l'accesso del richiedente alla procedura e per la conclusione dell'esame delle domande sia nella fase amministrativa sia nella fase d'impugnazione. È mantenuto il parametro di riferimento dei sei mesi per la prima decisione, mentre sono considerevolmente abbreviati i termini di trattamento delle domande manifestamente infondate e inammissibili. Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di dare priorità e esaminare rapidamente una data domanda. Sebbene siano prestabiliti, i termini applicabili alla registrazione, alla presentazione e all'esame delle domande possono essere prorogati in via eccezionale quando gli Stati membri ricevono un numero sproporzionato di domande simultanee. In considerazione di tale eventualità gli Stati membri dovrebbero valutare periodicamente i loro bisogni e prevederli, in modo da disporre delle risorse adeguate che permettono loro di gestire efficacemente il sistema di asilo. In caso di necessità gli Stati membri possono altresì avvalersi dell'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Diventa inoltre obbligatorio il ricorso alla procedura di ammissibilità e alla procedura d'esame accelerata e sono precisate le norme sulle domande reiterate, con la possibilità di derogare al diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro al termine o nel corso della procedura amministrativa.

Garanzie procedurali a tutela dei diritti dei richiedenti, in modo che le domande di asilo siano valutate adeguatamente con una procedura più snella e più breve. A tal fine, in avvio di procedura tutti i richiedenti sono informati dei loro diritti e obblighi e delle conseguenze della relativa inosservanza. Ai richiedenti dev'essere data la possibilità effettiva di collaborare e di comunicare adeguatamente con le autorità competenti, affinché possano presentare tutti gli elementi di cui dispongono per motivare la domanda. La presente proposta offre ai richiedenti garanzie procedurali atte a permettere loro di far valere i propri diritti in tutte le fasi della procedura, in particolare il diritto di esprimersi in un colloquio personale, il diritto all'interpretazione e il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite. In linea di principio i richiedenti godono inoltre del diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura. Hanno il diritto di ricevere un'appropriata notifica delle decisioni che li riguardano con indicazione dei relativi motivi in fatto e in diritto e, in caso di decisione negativa, il diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice. Sono rafforzate le garanzie per i richiedenti con esigenze procedurali particolari e i minori non accompagnati, ad esempio attraverso norme più dettagliate per valutare, documentare e soddisfare le esigenze procedurali particolari del richiedente.

Norme più rigorose per impedire gli abusi del sistema, penalizzare le domande manifestamente improprie e disincentivare i movimenti secondari imponendo ai richiedenti chiari obblighi di collaborazione con le autorità nell'intero corso della procedura e prevedendo conseguenze pesanti in caso di inosservanza. L'esame della domanda di protezione internazionale è infatti subordinato alla presentazione della domanda, al rilevamento delle impronte digitali, alla comunicazione delle informazioni necessarie per l'esame e alla presenza e al soggiorno nello Stato membro competente. L'inosservanza di uno di tali obblighi può comportare il rigetto della domanda per rinuncia del richiedente, in applicazione della procedura di ritiro implicito.

Sono rafforzati e resi obbligatori gli strumenti procedurali, attualmente facoltativi, atti a punire gli abusi da parte dei richiedenti, i movimenti secondari e le domande manifestamente infondate. In particolare la proposta prevede elenchi precisi e esaustivi dei motivi per cui è obbligatorio accelerare l'esame o respingere la domanda per manifesta infondatezza o per rinuncia del richiedente. È altresì potenziata la capacità di rispondere alle domande reiterate che costituiscono abusi della procedura di asilo, in particolare consentendo l'allontanamento del richiedente dal territorio degli Stati membri sia prima sia dopo la decisione amministrativa sulla domanda, senza che vengano per questo meno le garanzie vigenti a tutela dei diritti dei richiedenti, compreso il diritto a un ricorso effettivo.

Norme armonizzate sui paesi sicuri, determinanti per l'efficacia di una procedura comune: la presente proposta prevede infatti l'armonizzazione delle conseguenze procedurali dell'applicazione dei concetti di paese sicuro. Se manifestamente il richiedente non necessita di protezione internazionale perché proviene da un paese di origine sicuro, la domanda dev'essere respinta in tempi brevi e, in tempi altrettanto brevi, dev'essere organizzato il rimpatrio. La domanda va invece dichiarata inammissibile se il richiedente ha già trovato un primo paese di asilo in cui gode di protezione o in cui la sua domanda può essere esaminata da un paese terzo sicuro. La Commissione propone di armonizzare gradualmente le norme su questa materia, fino a sostituire gli elenchi nazionali dei paesi sicuri con elenchi europei o designazioni a livello di Unione entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta è pienamente coerente sia con le prime proposte di riforma del sistema europeo comune di asilo presentate il 4 maggio 2016, relative al regolamento Dublino, al sistema Eurodac e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, sia con le proposte di riforma previste dal regolamento qualifiche, con la rifusione della direttiva accoglienza e con la proposta di sistema strutturato dell'Unione in materia di reinsediamento.

Riguardo alla proposta di rifusione del regolamento Dublino, la presente proposta si applica ai richiedenti sottoposti alla procedura vigente in tale ambito. In particolare è coerente con le norme ivi previste, che precisa ulteriormente: ne sono esempi le norme concernenti l'esame di ammissibilità della domanda, la procedura d'esame accelerata, le domande reiterate, le garanzie applicabili ai minori e le garanzie particolari per i minori non accompagnati. È parimenti in linea con la rifusione del regolamento Eurodac per quanto riguarda il rilevamento delle impronte digitali e dell'immagine del volto dei richiedenti e la relativa pertinenza ai fini delle domande di protezione internazionale.

Relativamente alla proposta sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la presente proposta rammenta l'importanza del sostegno operativo e tecnico che l'Agenzia può offrire agli Stati membri ai fini di una gestione efficiente delle domande di protezione internazionale, così come il contributo in termini di sviluppo di capacità che il nuovo mandato proposto permette all'Agenzia di apportare.

Per quanto riguarda il regolamento qualifiche, le due proposte sono tra loro complementari nella misura in cui la proposta sulle qualifiche definisce i criteri in base ai quali al cittadino di paese terzo o all'apolide è attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale, mentre la presente stabilisce norme procedurali comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale.

La presente proposta è intimamente connessa anche alla proposta di rifusione della direttiva accoglienza. Ai fini di una valutazione tempestiva ed efficace delle domande di protezione internazionale è necessario che i richiedenti assolvano gli obblighi di presentazione e comunicazione stabiliti nella proposta di rifusione della direttiva accoglienza, e la presente proposta stabilisce le conseguenze procedurali in cui incorrono i richiedenti che non li rispettano. 

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La presente proposta è coerente con la politica globale di lungo termine per una migliore gestione della migrazione quale esposta dalla Commissione nell'agenda europea sulla migrazione 11 , che ha trasformato gli orientamenti politici del presidente Juncker in una serie di iniziative coerenti e sinergiche basate su quattro pilastri: ridurre gli incentivi alla migrazione irregolare; rendere sicure le frontiere esterne dell'Unione e salvare vite umane; una politica di asilo forte; una nuova politica di migrazione legale. La presente proposta, che dà ulteriore attuazione all'agenda europea sulla migrazione relativamente all'obiettivo di rafforzare la politica di asilo dell'Unione, dovrebbe essere considerata parte della più ampia politica dell'UE volta a creare un sistema solido ed efficace per una gestione sostenibile della migrazione per il futuro, che sia equo per le società di accoglienza e i cittadini dell'Unione e per i cittadini di paesi terzi interessati e i paesi di origine e transito.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede l'adozione di misure relative a procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello status uniforme in materia di asilo e di protezione sussidiaria.

Sussidiarietà

Obiettivo della presente proposta è stabilire una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale in sostituzione delle diverse procedure di asilo degli Stati membri, assicurandone tempestività e efficacia. Affinché i singoli richiedenti possano contare sulla parità di trattamento delle domande, sulla chiarezza e sulla certezza del diritto, ciascuna domanda di protezione internazionale fatta da un cittadino di paese terzo o da un apolide dovrebbe essere esaminata secondo una procedura disciplinata dalle stesse regole, quale che sia lo Stato membro in cui è presentata. Poiché gli Stati membri non sono in grado di stabilire singolarmente norme comuni che permettano di ridurre gli incentivi alla caccia all'asilo più vantaggioso e ai movimenti secondari fra gli Stati membri, è necessario un intervento dell'Unione.

L'obiettivo ricercato non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, può essere conseguito meglio a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, la presente proposta di regolamento si limita a quanto necessario per conseguire gli scopi prefissati.

Quanto a istituire una procedura comune di riconoscimento e di revoca dello status di protezione internazionale, tutti gli elementi della proposta si limitano al necessario per stabilirla e permetterne l'attivazione, razionalizzarla e semplificarla, garantire ai richiedenti pari trattamento in termini di diritti e garanzie e evitare quelle discrepanze fra procedure nazionali che producono l'effetto indesiderato d'incoraggiare i movimenti secondari.

L'introduzione di termini temporali in tutte le fasi della procedura, impugnazione compresa, e l'accorciamento del termine per la fase amministrativa sono modifiche necessarie per semplificare le procedure e aumentarne l'efficacia. I termini proposti per la fase di impugnazione permettono di rispettare tutte le pertinenti garanzie procedurali, compresi il diritto a un'udienza e il rispetto del principio dell'eguaglianza delle armi. Proponendo tali termini la Commissione ha cercato il giusto equilibrio tra due diversi diritti del richiedente: il diritto a che la domanda sia esaminata entro un termine ragionevole e il diritto di ricorso effettivo e di difesa, anche in termini di prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite.

Scelta dell'atto giuridico

Si propone un regolamento che abroghi e sostituisca una direttiva. Il grado di armonizzazione delle procedure nazionali di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale ottenuto con la direttiva 2013/32/UE non si è rivelato sufficiente a colmare le differenze in termini di tipo di procedura seguita, tempi della procedura, diritti e garanzie procedurali offerti al richiedente, tassi di riconoscimento e tipo di protezione riconosciuto. In quanto atto direttamente applicabile, soltanto un regolamento che stabilisca una procedura comune di asilo nell'Unione è in grado di offrire il grado di uniformità e di efficacia necessario per l'applicazione di norme procedurali nel diritto dell'Unione in materia di asilo.

3.CONSULTAZIONE DEI PORTATORI DI INTERESSE

Consultazioni dei portatori di interessi

In preparazione di questo secondo pacchetto di proposte la Commissione ha tenuto con gli Stati membri, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e la società civile consultazioni mirate improntate agli obiettivi della riforma del sistema europeo comune di asilo esposti nella comunicazione della Commissione del 6 aprile 2016. La Commissione ha valutato attentamente le argomentazioni addotte, adoperandosi per integrare nella proposta quelle che hanno riscosso maggiori consensi tra tutte le parti interessate. A giugno 2016 si è tenuto uno scambio informale di opinioni con il Parlamento europeo sul secondo pacchetto di proposte.

La scelta della Commissione di sostituire la direttiva in vigore con un regolamento è stata accolta in modo positivo dalla maggior parte degli Stati membri, ad eccezione di alcuni che hanno espresso timori circa la compatibilità con l'ordinamento amministrativo nazionale. Fin dai tempi del dibattito sulla proposta di direttiva procedure alcuni Stati membri sostengono invariabilmente che un regolamento direttamente applicabile costituisce lo strumento giuridico più efficace per garantire i diritti dei richiedenti e la parità di trattamento in tutti gli Stati membri. Alcuni portatori di interesse hanno tuttavia messo in guardia contro il rischio di abbassamento degli standard di protezione per raggiungere un minimo comune denominatore, soprattutto in quanto l'Unione è il principale modello di riferimento in quest'area del diritto internazionale dei rifugiati.

La maggior parte degli Stati membri ha riconosciuto la necessità di semplificare e precisare le norme procedurali in vigore e ha espresso sostegno per un'ulteriore armonizzazione delle procedure di asilo in tutta l'Unione. Gli Stati membri hanno riconosciuto la necessità di precisare e semplificare i motivi di inammissibilità, il ricorso alla procedura accelerata e alla procedura di frontiera e il trattamento delle domande reiterate.

Fra gli Stati membri è emerso un consenso generale a favore dell'introduzione di termini massimi nelle varie fasi della procedura, impugnazione compresa. La maggior parte di essi, seppur soddisfatta dei tempi attualmente previsti per la procedura amministrativa ordinaria, ha riconosciuto la necessità di accelerarli e di snellire le procedure. Vari Stati membri hanno sottolineato tuttavia la necessità di prevedere una certa flessibilità per poter far fronte alle situazioni di afflusso massiccio di migranti e di numero sproporzionato di domande simultanee. Gli Stati membri hanno sostenuto in linea generale l'introduzione di termini tassativi per la fase di impugnazione, ma hanno chiesto di differenziarli a seconda che la decisione impugnata sia stata adottata con procedura ordinaria o con procedura accelerata.

La maggior parte dei portatori di interesse rappresentanti la società civile ha chiesto una semplificazione delle norme procedurali attuali, ma si è mostrata assai scettica riguardo all'efficacia dei termini tassativi per le diverse fasi della procedura. Timori sono stati espressi anche circa il modo in cui si potrà assicurare la compatibilità dei termini proposti con l'esercizio effettivo delle garanzie procedurali.

La maggior parte degli Stati membri considera la procedura d'esame accelerata, la procedura di frontiera e la procedura di ammissibilità strumenti necessari per una maggiore efficienza nell'esame delle domande chiaramente fraudolente, manifestamente infondate o inammissibili. Sono stati espressi pareri divergenti circa l'obbligatorietà dell'applicazione dei concetti di primo paese di asilo e di paese terzo sicuro al fine di respingere le domande per inammissibilità e circa l'obbligatorietà della procedura d'esame accelerata e della procedura di frontiera. Consapevole della necessità di misure volte a aumentare l'efficienza del sistema, la maggior parte degli Stati membri è favorevole alla compilazione di elenchi comuni dell'UE dei paesi di origine sicuri e dei paesi terzi sicuri, pur preferendo mantenere anche la possibilità di elenchi nazionali.

Secondo vari portatori di interesse, finché permarranno margini di discrezionalità nell'applicazione dei concetti ai singoli casi l'obbligatorietà dei concetti di primo paese di asilo e di paese terzo sicuro al fine di determinare l'ammissibilità della domanda, associata all'introduzione degli elenchi comuni dell'UE di paesi terzi sicuri, potrebbe rivelarsi insufficiente a realizzare l'armonizzazione ricercata. Alcuni portatori di interesse nutrono perplessità circa l'eventuale coesistenza di elenchi nazionali e unionali di paesi di origine sicuri e hanno rilevato che solo la Corte di giustizia europea potrebbe controllare la legittimità dell'inclusione o dell'esclusione di un paese dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

La maggior parte dei rappresentanti della società civile ha espresso dubbi circa l'obbligatorietà dei concetti di primo paese di asilo e di paese terzo sicuro e in generale delle procedure particolari. Secondo alcuni, le procedure accelerate andrebbero seguite soltanto per le domande che, da una valutazione prima facie, risultano manifestamente infondate o chiaramente improprie.

Al riguardo vari portatori di interesse hanno sostenuto la necessità di esentare dalle procedure particolari i richiedenti vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati. Alcune parti consultate hanno caldeggiato maggiori garanzie per i minori non accompagnati, soprattutto la nomina in tempi rapidi di un tutore qualificato.

Per gli Stati membri è necessario includere nella procedura misure intese a scoraggiare i movimenti ingiustificati e secondari. La maggior parte degli Stati membri ritiene che la proposta debba stabilire chiaramente anche le responsabilità dei richiedenti protezione internazionale, imponendo in particolare l'obbligo di collaborare con le autorità in tutte le fasi della procedura e di fornire le informazioni necessarie per l'esame della domanda. In linea con le disposizioni della proposta di riforma del regolamento Dublino, il richiedente dovrebbe altresì rispettare il divieto di lasciare il territorio dello Stato membro che ne esamina la domanda. La maggior parte degli Stati membri ha appoggiato la proposta di esaminare con procedura accelerata le domande delle persone che si rendono irreperibili senza giustificazione, sempre nel totale rispetto delle garanzie procedurali applicabili.

Al tempo stesso alcuni dei principali portatori di interesse rappresentanti la società civile hanno sottolineato l'inopportunità di usare le procedure come sanzioni e non reputano giustificato associare l'applicazione della procedura accelerata all'irreperibilità del richiedente.

Assunzione e uso di perizie

L'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo ha raccolto in parte i dati relativi all'attuazione della direttiva procedure nell'ambito di un processo volto a tracciare una mappatura della normativa e delle prassi seguite dagli Stati membri nell'attuazione degli strumenti del sistema europeo comune di asilo.

Dall'adozione della direttiva procedure nel 2013 la Commissione ha organizzato una serie di riunioni del comitato di contatto dedicate alla medesima direttiva, nelle quali ha discusso con gli Stati membri i problemi di attuazione incontrati. La presente proposta s'informa dei risultati di questi due processi.

Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, così come gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo.

La procedura comune di riconoscimento e di revoca dello status di protezione internazionale è applicata nel totale rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta, inclusi il diritto alla dignità umana (articolo 1), la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 4), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8), il diritto di asilo (articolo 18), la protezione dal respingimento (refoulement) (articolo 19), la non discriminazione (articolo 21), la parità di diritti tra donne e uomini (articolo 23), i diritti del minore (articolo 24) e il diritto a un ricorso effettivo (articolo 47). La presente proposta tiene pienamente conto dei diritti dei minori e delle particolari necessità delle persone vulnerabili.

La proposta garantisce un soddisfacimento adeguato delle particolari esigenze dei minori, in particolare se non accompagnati, mettendo a loro disposizione orientamento e sostegno in tutte le fasi della procedura. La proposta tiene conto anche degli obblighi degli Stati membri ai sensi della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul). Alla luce delle proposte della Commissione di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione della convenzione di Istanbul, e nella prospettiva di garantire alle donne bisognose di protezione internazionale che hanno subito violenza di genere un adeguato livello di protezione, è opportuno adottare un approccio sensibile alle specificità di genere nell'interpretare e nell'applicare il regolamento proposto.

La proposta consente la conservazione dei dati raccolti sia alla registrazione e alla presentazione della domanda di protezione internazionale, fra cui dati personali e elementi rilevanti ai fini dell'esame della domanda, sia durante il colloquio personale, compresa la relativa registrazione o trascrizione. Affinché i dati personali dei richiedenti siano conservati solo per il tempo necessario, la proposta garantisce il diritto alla relativa protezione fissando un periodo massimo di conservazione. Poiché tali dati costituiscono parte integrante della pratica del richiedente, il periodo massimo di conservazione ritenuto necessario è di dieci anni a decorrere dalla decisione definitiva. Tale periodo di conservazione è ritenuto necessario nel caso in cui la protezione internazionale non è riconosciuta, perché può accadere che negli anni successivi il cittadino di paese terzo o l'apolide tenti di chiedere protezione internazionale in un altro Stato membro o che reiteri ulteriormente la domanda nello stesso Stato membro o in un altro. Anche per coloro che hanno ottenuto protezione internazionale è necessario lo stesso periodo di conservazione, che permette di verificarne lo status, in particolare nel quadro del periodico riesame dello status previsto dalla proposta di regolamento qualifiche, e che è altresì necessario in considerazione degli obblighi di ripresa in carico previsti dalla proposta di rifusione del regolamento Dublino per i beneficiari di protezione internazionale. Trascorsi i dieci anni, i cittadini di paesi terzi e gli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquistato la cittadinanza di uno Stato membro. I dati delle persone che acquistano la cittadinanza di uno Stato membro prima del termine di dieci anni dovrebbero essere cancellati immediatamente. In Eurodac detti dati sono cancellati dal sistema centrale non appena lo Stato membro di origine viene a conoscenza del fatto che la persona ha acquistato tale cittadinanza, giacché essa non rientra più nell'ambito di applicazione di Eurodac.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non comporta alcun onere finanziario o amministrativo per l'Unione europea e pertanto non incide sul suo bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione presenterà una relazione sull'applicazione del regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dall'entrata in vigore e in seguito ogni cinque anni. Gli Stati membri saranno tenuti a trasmettere le informazioni per la redazione della relazione alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. L'Agenzia inoltre monitorerà l'osservanza del regolamento negli Stati membri tramite il meccanismo di monitoraggio che la Commissione ha proposto di istituire nella revisione del mandato dell'Agenzia 12 .

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Obiettivo della presente proposta è assicurare un trattamento rapido e efficiente delle domande di protezione internazionale attraverso l'istituzione di una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale che sostituisca le diverse procedure degli Stati membri e che si applichi a tutte le domande di protezione internazionale fatte negli Stati membri.

La presente proposta precisa e semplifica le norme procedurali e dota le autorità nazionali degli strumenti necessari per esaminare e decidere delle domande in modo efficiente e per contrastare gli abusi e i movimenti secondari all'interno dell'UE, rafforzando nel contempo le necessarie garanzie procedurali per il singolo richiedente, così da rendere la procedura più rapida e più efficace.

Razionalizzazione e semplificazione della procedura di protezione internazionale

La proposta razionalizza e semplifica la procedura precisando le diverse fasi dell'accesso. La domanda si considera fatta non appena il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ricevere protezione internazionale da uno Stato membro (articolo 25, paragrafo 1). La domanda dev'essere registrata immediatamente, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è rivolta alle autorità nazionali (articolo 27, paragrafo 1) (termine invariato rispetto alla direttiva procedure). Deve quindi essere data al richiedente la possibilità effettiva di presentare domanda, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui questa è registrata (articolo 28, paragrafo 1). Per i minori non accompagnati questo termine decorre soltanto dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore (articolo 32, paragrafo 2). Il termine per la presentazione della domanda è una novità rispetto alla direttiva procedure.

Gli Stati membri dovrebbero valutare periodicamente i loro bisogni e prevederli, in modo da disporre delle risorse adeguate che permettono loro di gestire efficacemente il sistema di asilo, anche predisponendo i piani di emergenza necessari. L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo è in grado di prestare agli Stati membri l'assistenza tecnica e operativa necessaria per consentire loro di rispettare i termini fissati: gli Stati membri che prevedono di non essere in grado di rispettare tali termini dovrebbero chiedere l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo in base al nuovo mandato proposto per essa. In base a una decisione di esecuzione della Commissione, l'Agenzia può adottare misure a sostegno di uno Stato membro in assenza di richiesta in tal senso, se una pressione sproporzionata mina in tale Stato l'efficienza del sistema di asilo al punto da compromettere il funzionamento del sistema europeo comune di asilo.

La presente proposta razionalizza i termini della procedura amministrativa: sebbene stabiliti dalla direttiva procedure, finora i tempi hanno presentato differenze sensibili da uno Stato membro all'altro e, tra aprile 2015 e aprile 2016, il 50% dei casi in media è rimasto pendente per oltre sei mesi nell'Unione europea. Per l'esame delle domande presentate nell'ambito della procedura ordinaria la proposta prevede un termine di sei mesi, prorogabile una sola volta di altri tre mesi in caso di pressione sproporzionata o a causa della complessità del caso (articolo 34, paragrafi 2 e 3). Resta come nella direttiva procedure la possibilità di sospendere temporaneamente l'esame della domanda in seguito al mutamento della situazione nel paese d'origine del richiedente. Anche in questo caso il termine per l'esame della domanda non dovrebbe comunque superare i 15 mesi (articolo 34, paragrafo 5).

Sono introdotti termini per la procedura d'esame accelerata (articolo 40, paragrafo 2) e per il trattamento delle domande inammissibili (articolo 34, paragrafo 1) che attualmente la direttiva procedure non prevede, con la conseguenza che i tempi variano sensibilmente da uno Stato membro all'altro, spaziando da pochi giorni ad alcuni mesi. Dette procedure dovrebbero essere celeri, motivo per cui per la procedura d'esame accelerata è proposto il termine di due mesi e per i casi di inammissibilità il termine di un mese. Se l'inammissibilità si fonda sul fatto che il richiedente proviene da un primo paese di asilo o da un paese terzo sicuro, il termine per eseguire la verifica di ammissibilità è fissato a dieci giorni lavorativi, in modo che possano applicarsi con efficienza le norme della proposta di riforma di Dublino in base alle quali il primo Stato membro in cui è presentata domanda deve appurarne l'ammissibilità prima di applicare i criteri per determinare lo Stato membro competente (articolo 34, paragrafo 1, secondo comma). Il termine per la procedura di frontiera resta fissato a quattro settimane come nella direttiva procedure (articolo 41, paragrafo 2).

Contemplando l'intera procedura di protezione internazionale, la proposta fissa i termini anche per l'impugnazione e per le decisioni assunte nel primo grado di impugnazione, in modo da assicurare l'equità e l'efficacia della procedura e di conseguire l'obiettivo generale di una sua maggiore armonizzazione (articolo 55).

La Commissione ammette che gli Stati membri possano incontrare talvolta difficoltà a rispettare i termini fissati nella presente proposta, ma prevale la necessità di offrire al singolo richiedente la certezza del diritto per quanto riguarda la sua situazione. Nell'elaborare la proposta la Commissione ha parimenti tenuto conto della proposta di rafforzare considerevolmente il mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e della possibilità per gli Stati membri di avvalersi dell'assistenza tecnica e operativa dell'Agenzia, di altri Stati membri o di organizzazioni internazionali.

Diritti e obblighi dei richiedenti

La proposta prevede disposizioni chiare sui diritti e gli obblighi dei richiedenti ai fini della procedura di protezione internazionale. Offre al singolo richiedente le garanzie necessarie perché possa esercitare effettivamente i propri diritti, imponendogli al tempo stesso una serie di obblighi che lo responsabilizzino nell'intero corso della procedura (articolo 7).

In linea con la proposta della Commissione di riforma del regolamento Dublino, il richiedente deve chiedere protezione nello Stato membro del primo ingresso o in cui è presente legalmente (articolo 7, paragrafo 1). I richiedenti sono tenuti a collaborare con le autorità competenti mettendole in condizione di appurare la loro identità, anche fornendo loro le impronte digitali e l'immagine del volto. I richiedenti devono inoltre fornire tutti gli elementi a loro disposizione necessari per l'esame della domanda (articolo 7, paragrafo 2). Il richiedente deve comunicare all'autorità competente la residenza e il numero di telefono cui è rintracciabile ai fini della procedura (articolo 7, paragrafo 4).

I richiedenti devono essere informati della procedura da seguire, dei loro diritti e obblighi nel corso della stessa, delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi, dell'esito dell'esame e della possibilità d'impugnare la decisione sfavorevole (articolo 8, paragrafo 2). L'obbligo degli Stati membri di comunicare al richiedente tutte le informazioni necessarie è vieppiù importante date le conseguenze in cui questi può incorrere in caso di inosservanza degli obblighi: ad esempio, se il richiedente rifiuta di collaborare e non comunica le informazioni necessarie per l'esame della domanda o non fornisce le impronte digitali e l'immagine del volto, la domanda può essere respinta per rinuncia del richiedente, in applicazione della procedura di ritiro implicito (articolo 7, paragrafo 3, e articolo 39, paragrafo 1, lettera c)). Attualmente il rifiuto di ottemperare all'obbligo di fornire le impronte digitali è motivo che determina un esame accelerato della domanda. Tuttavia, poiché si tratta di un elemento importante ai fini della completezza della domanda, l'inosservanza dell'obbligo comporta nella proposta conseguenze più gravi per il richiedente.

Il richiedente deve rimanere nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente a norma del regolamento Dublino (articolo 7, paragrafo 5) e deve assolvere tutti gli obblighi di presentazione e comunicazione che possono discendere dalla direttiva accoglienza (articolo 7, paragrafo 6). L'inosservanza degli obblighi di presentazione e comunicazione può determinare anche il rigetto della domanda per rinuncia del richiedente (articolo 39, paragrafo 1, lettera f)), mentre, se il richiedente non rimane nello Stato membro in cui è tenuto ad essere presente, la sua domanda è trattata con procedura d'esame accelerata (articolo 40, paragrafo 1, lettera g)).

Entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della domanda dev'essere rimesso al richiedente un documento che ne attesta la qualità di richiedente e il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro e che segnala che non si tratta di un documento di viaggio valido (articolo 29). Le principali disposizioni in materia di documenti sono tratte dalla direttiva accoglienza e inserite nella presente proposta nell'intento di razionalizzare la procedura di protezione internazionale. La proposta indica quali informazioni vadano incluse in detto documento e prevede la possibilità di stabilire con atto d'esecuzione un formato uniforme, così da assicurare che tutti i richiedenti ricevano lo stesso documento in tutti gli Stati membri (articolo 29, paragrafo 5).

Il richiedente gode del diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro ai fini della procedura amministrativa e per la durata di questa. Tale diritto non dà diritto al soggiorno né permette al richiedente di recarsi in un altro Stato membro senza autorizzazione. Come per la direttiva procedure, le deroghe al diritto di rimanere nel corso della procedura amministrativa sono limitate, stabilite con precisione nella proposta e riconducibili ai casi di domanda reiterata e di consegna o estradizione in un altro Stato membro in virtù di un mandato di arresto europeo, o in un paese terzo o presso un giudice o un tribunale penale internazionale (articolo 9).

Garanzie procedurali

Razionalizzare la procedura è necessario per renderla efficiente in tutti gli Stati membri garantendo nel contempo al singolo richiedente una decisione, positiva o negativa, nel più breve tempo possibile. Da questo non dovrebbe tuttavia scaturire l'effetto indesiderato di compromettere il diritto del richiedente a un esame completo e adeguato della domanda che gli consenta di presentare, in corso d'esame, tutti gli elementi rilevanti per motivarla. La proposta prevede pertanto importanti garanzie per il richiedente, affinché questi possa, con limitate eccezioni, godere in tutte le fasi della procedura del diritto di esprimersi in un colloquio personale, essere assistito con i necessari servizi di interpretazione e beneficiare di assistenza e rappresentanza legali gratuite.

La proposta garantisce al richiedente il diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità o sul merito della sua domanda, quale che sia il tipo di procedura amministrativa applicata al caso (articolo 12, paragrafo 1). Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dev'essere assistito da un interprete (articolo 12, paragrafo 8) e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della domanda. È importante che gli sia concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, dal quale può farsi assistere durante il colloquio. Nel colloquio tenuto nel contesto dell'esame di merito della domanda è data al richiedente la possibilità di presentare tutti gli elementi necessari a motivarla e di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze (articolo 11, paragrafo 2). Nella procedura di ammissibilità il richiedente ha diritto a un colloquio sull'ammissibilità in cui gli è data la possibilità di addurre motivazioni adeguate che spieghino perché la domanda non possa essere respinta per inammissibilità (articolo 10, paragrafo 2).

Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza (articolo 12, paragrafo 2) e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, personale di autorità di altri Stati membri o esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (articolo 12, paragrafi 3 e 7). Il colloquio personale può essere omesso solo quando l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze che sfuggono al suo controllo (articolo 12, paragrafo 5). In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato; il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l'autorità accertante decida o, in caso di procedura d'esame accelerata, contemporaneamente all'adozione della decisione (articolo 13).

A norma della direttiva procedure, i richiedenti hanno il diritto di ricevere gratuitamente informazioni giuridiche e procedurali nel corso della procedura amministrativa e, se non dispongono dei mezzi necessari per pagarla, di ricevere assistenza legale gratuita nel primo grado d'impugnazione. Dati i tempi più brevi che caratterizzano la procedura, nella presente proposta si considera necessario l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali in ogni fase della procedura per permettere ai richiedenti di esercitare pienamente i diritti di cui godono. La proposta prevede pertanto il diritto dei richiedenti di chiedere assistenza e rappresentanza legali gratuite in tutte le fasi della procedura (articolo 15, paragrafo 1), con alcune eccezioni specificate: gli Stati membri possono decidere di non fornire assistenza e rappresentanza legali gratuite quando il richiedente dispone di risorse sufficienti e se la domanda o il ricorso non sono considerati avere prospettive concrete di successo (articolo 15, paragrafo 3, lettere a) e b), e paragrafo 5, lettere a) e b)). Nella procedura amministrativa gli Stati membri possono decidere di escludere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite anche in caso di domande reiterate (articolo 15, paragrafo 3, lettera c)) e, in fase di ricorso, nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato (articolo 15, paragrafo 5, lettera c)).

A parere della Commissione è necessario e opportuno estendere questo diritto alla procedura amministrativa, sancendo una pratica già seguita in 22 Stati membri. A tal fine è necessario iniettare risorse adeguate nella qualità del processo decisionale durante la procedura amministrativa. Tuttavia, negli Stati membri che già prevedono questa possibilità l'esperienza dimostra che la prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite serve a garantire un'assistenza di qualità, con conseguente innalzamento della qualità delle decisioni amministrative e quindi, in potenza, un numero inferiore di impugnazioni.

Minori non accompagnati e richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari

La proposta garantisce alle categorie vulnerabili di richiedenti garanzie procedurali particolari di alto livello (articolo 19), in particolare ai minori non accompagnati (articoli 21 e 22). Assicurare a tali richiedenti una procedura equa implica la necessità d'individuarne i bisogni in uno stadio il più possibile precoce della procedura e offrire loro sostegno e orientamento adeguati in tutte le fasi della procedura (articolo 20, paragrafo 1). La procedura d'esame accelerata e la procedura di frontiera non dovrebbero essere applicate nei casi in cui non consentono di offrire tale sostegno adeguato (articolo 19, paragrafo 3).

Riguardo ai minori in generale, l'interesse superiore del minore è il principio preminente che deve guidare l'applicazione della procedura comune. A prescindere dall'età e dal fatto che sia o no accompagnato, ciascun minore ha diritto a un colloquio personale, a meno che non sia manifestamente contrario al suo interesse superiore (articolo 21, paragrafi 1 e 2).

Al minore non accompagnato dovrebbe essere assegnato un tutore non appena possibile, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui fa domanda (articolo 22, paragrafo 1). Le disparità tra i sistemi di tutela vigenti negli Stati membri per i minori non accompagnati possono determinare l'inosservanza delle garanzie procedurali, la mancata prestazione di un'assistenza adeguata al minore o la sua esposizione a rischi o alla precarietà, con la possibile conseguenza che il minore si renda irreperibile. Muovendo da uno studio sulla tutela dei minori condotto dall'Agenzia per i diritti fondamentali 13 , la proposta intende armonizzare le pratiche di tutela per assicurare la rapidità e l'efficacia dell'istituto in tutta l'Unione.

Il ruolo del tutore consiste nell'assistere e rappresentare il minore non accompagnato nelle procedure di protezione internazionale allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale. Ove necessario e permesso dal diritto nazionale, il tutore può esercitare la capacità di agire per conto del minore (articolo 4, paragrafo 2, lettera f)). Affinché il minore non accompagnato possa ricevere un sostegno adeguato, la proposta prevede che non sia affidato a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori (articolo 22, paragrafo 5, primo comma). Date le funzioni e le responsabilità conferite al tutore, compreso il rispetto delle scadenze per le diverse fasi procedurali previste dalla presente proposta, occorre affidare a ciascun tutore un numero ragionevole di casi e prevedere l'istituzione di un adeguato sistema di controllo delle prestazioni dei tutori (articolo 22, paragrafo 5, secondo comma).

Applicazione della procedura d'esame accelerata e della procedura di frontiera

La presente proposta rende obbligatoria la procedura d'esame accelerata in presenza di limitati motivi riconducibili alla manifesta infondatezza prima facie della domanda, ad esempio quando il richiedente rilascia dichiarazioni palesemente incoerenti o false, quando induce in errore le autorità con informazioni false o quando proviene da un paese di origine sicuro. Si dovrebbe applicare la procedura d'esame accelerata anche quando la domanda è chiaramente impropria, ad esempio perché è fatta allo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio, perché il richiedente non ha chiesto protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso irregolare o nello Stato membro in cui è presente legalmente o perché il richiedente che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno e senza essere in grado di dimostrare che l'inosservanza è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo, è ripreso in carico in conformità delle nuove norme proposte dalla Commissione con il regolamento Dublino (articolo 40, paragrafo 1).

La procedura di frontiera, che di norma implica il trattenimento durante l'intero suo corso, resta facoltativa e può essere applicata all'esame dell'ammissibilità o del merito della domanda per gli stessi motivi validi per la procedura d'esame accelerata. Se non è assunta una decisione entro quattro settimane, il richiedente ha diritto di entrare nel territorio dello Stato membro e di rimanervi (articolo 41).

Dato che la procedura d'esame accelerata diventa obbligatoria, che l'applicazione della procedura di frontiera implica nella maggior parte dei casi il trattenimento, che le due procedure hanno durata breve e che la decisione assunta in tali ambiti non determina automaticamente un effetto sospensivo, occorre che a ogni singolo richiedente si applichino tutte le garanzie procedurali, in particolare il diritto di esprimersi in un colloquio personale, il diritto all'interpretazione e il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite (articolo 40, paragrafo 1, e articolo 41, paragrafo 1). Nel caso dei minori non accompagnati vigono limitazioni al ricorso a dette procedure (articolo 40, paragrafo 5, e articolo 41, paragrafo 5), che possono essere applicate ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari solo se è possibile fornire loro un sostegno adeguato in tale ambito (articolo 19, paragrafo 3).

Ammissibilità delle domande

Di regola ciascuna domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata nel merito per stabilire se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) 14 . L'esame nel merito non è necessario qualora la domanda debba essere dichiarata inammissibile a norma della presente proposta.

La proposta prevede che, se sussistono le condizioni alla luce dei motivi di ammissibilità da essa indicati, la domanda sia respinta per inammissibilità (articolo 36, paragrafo 1) e che l'esame non duri più di un mese (articolo 34, paragrafo 1). Prima della determinazione dello Stato membro competente in conformità delle nuove norme proposte dalla Commissione con il regolamento Dublino, il primo Stato membro in cui è presentata domanda dovrebbe esaminarne l'ammissibilità laddove un paese che non è uno Stato membro sia considerato, per il richiedente, primo paese di asilo o paese terzo sicuro. Per assicurare l'efficienza del funzionamento del sistema Dublino, la proposta prevede che l'esame dei motivi connessi al primo paese di asilo o al paese terzo sicuro non duri più di dieci giorni lavorativi (articolo 34, paragrafo 1, secondo comma).

La domanda dovrebbe essere considerata inammissibile quando si tratta di domanda reiterata in assenza di nuovi elementi o risultanze rilevanti o quando la domanda separata del coniuge, partner o minore accompagnato non è ritenuta giustificata (articolo 36, paragrafo 1, lettere c) e d)).

I motivi connessi al primo paese di asilo e al paese terzo sicuro non dovrebbero applicarsi ai beneficiari di protezione sussidiaria reinsediati a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento) 15 che, una volta nel territorio degli Stati membri, decidano di richiedere lo status di rifugiato.

I casi che rientrano nel regolamento Dublino, compreso il caso in cui un altro Stato membro ha riconosciuto la protezione internazionale a norma della proposta di riforma di Dublino, dovrebbero essere trattati nel quadro del sistema Dublino (articolo 36, paragrafo 2).

Se da una valutazione prima facie ne risulta palese la manifesta infondatezza, la domanda può essere respinta per tale motivo senza che ne sia esaminata l'ammissibilità.

Dato che la procedura di ammissibilità è molto breve e che in alcuni casi la decisione, ad esempio quella motivata dal concetto di primo paese di asilo, non determina automaticamente un effetto sospensivo, occorre che a ogni singolo richiedente si applichino tutte le garanzie procedurali, in particolare il diritto di esprimersi in un colloquio personale, il diritto all'interpretazione e il diritto all'assistenza legale gratuita (articolo 36, paragrafo 1). Sono tuttavia previste deroghe in caso di domanda reiterata.

Trattamento delle domande reiterate

La presente proposta precisa e semplifica la procedura con cui trattare le domande reiterate, fornendo nel contempo gli strumenti necessari per prevenire abusi della possibilità offerta dalla reiterazione. Costituisce domanda reiterata la domanda fatta da uno stesso richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva (articolo 42, paragrafo 1). La domanda reiterata è sottoposta a esame preliminare per stabilire se il richiedente presenti nuovi elementi o risultanze rilevanti in grado di aumentare in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale (articolo 42, paragrafo 2). In caso contrario la domanda reiterata dev'essere respinta per inammissibilità o, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza (articolo 42, paragrafo 5).

La presente proposta prevede che l'esame preliminare implichi il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale. Si può tuttavia prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo (articolo 42, paragrafo 3). Inoltre, nella fase dell'esame preliminare il richiedente non ha diritto all'assistenza legale gratuita (articolo 15, paragrafo 3, lettera c)).

In caso di domande reiterate non si produce un effetto sospensivo automatico ed è possibile derogare al diritto della persona di rimanere nel territorio dello Stato membro se la domanda reiterata è respinta per inammissibilità o manifesta infondatezza o, nel caso di seconda o ulteriore reiterazione, non appena è fatta domanda in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza (articolo 43). A parere della Commissione un'impostazione di questo tipo è giustificata, perché la reiterazione stessa implica che la domanda è già stata esaminata sia con procedura amministrativa sia in sede giudiziaria, fasi per le quali il richiedente ha goduto delle garanzie procedurali applicabili, fra cui il colloquio personale, l'interpretazione e l'assistenza e rappresentanza legali gratuite.

Concetti di paese sicuro

Nella comunicazione del 6 aprile 2016 la Commissione ha indicato che un aspetto strategico di questo approccio comune riguarda l'uso dei meccanismi relativi al "paese sicuro", annunciando in particolare l'intenzione di armonizzare le conseguenze procedurali del concetto ed eliminare la possibilità di scegliere se ricorrervi o meno.

L'applicazione dei concetti di primo paese di asilo e di paese terzo sicuro permette di dichiarare inammissibile la domanda nei casi in cui la protezione può essere ottenuta in un paese terzo (articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b)). È possibile applicare i due concetti al richiedente previo esame individuale della domanda, comprensivo di un colloquio sull'ammissibilità.

La presente proposta precisa i due concetti. Entrambi si basano sull'esistenza di una protezione che risulti sufficiente secondo quanto previsto dalla proposta (articoli 44 e 45) e si differenziano principalmente per la situazione del singolo richiedente: mentre secondo il concetto del primo paese di asilo il richiedente ha beneficiato nel paese terzo di protezione in virtù della convenzione di Ginevra o di protezione sufficiente e può ancora ricevervi la medesima protezione, il concetto di paese terzo sicuro implica la possibilità che il paese accordi al richiedente protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra ovvero protezione sufficiente ai sensi della presente proposta. Questa differenza è il motivo per cui la presente proposta, così come la disciplina normativa vigente, prevede che l'impugnazione determini automaticamente un effetto sospensivo in caso di decisione adottata sulla base del concetto di paese terzo sicuro, ma non in caso di decisione basata sul concetto di primo paese di asilo (articolo 54, paragrafo 2, lettera b)). Si ritiene infatti che il rischio di possibile violazione dell'articolo 3 della convenzione europea dei diritti dell'uomo sia più acuto quando si applica il concetto di paese terzo sicuro e che in tal caso l'effetto sospensivo dell'impugnazione resti pertanto necessario per garantire un ricorso effettivo conformemente all'articolo 13 della stessa convenzione.

Nella comunicazione del 10 febbraio 2016 16 la Commissione ha esortato tutti gli Stati membri a prevedere nella normativa nazionale il concetto di paese terzo sicuro e ad applicarlo. Nella presente proposta la Commissione delinea un approccio armonizzato a livello di UE, nel totale rispetto degli obblighi internazionali affermati nella Carta, nella convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella convenzione di Ginevra, che garantisca l'applicazione uniforme del concetto in tutti gli Stati membri e propone che i paesi terzi siano designati paesi terzi sicuri a livello di Unione mediante una futura modifica del presente regolamento in base alle condizioni ivi stabilite, previa una valutazione particolareggiata basata su dati concreti che comprenda una ricerca approfondita e una consultazione ampia con gli Stati membri e i portatori d'interesse (articolo 46). Il concetto di paese terzo sicuro può tuttavia essere applicato anche in casi singoli direttamente, alle condizioni stabilite nel regolamento.

L'applicazione del concetto di paese di origine sicuro consente allo Stato membro di esaminare la domanda muovendo dalla presunzione relativa che il paese di origine del richiedente sia sicuro. L'applicazione del concetto permette di trattare la domanda con procedura d'esame accelerata (articolo 40, paragrafo 1, lettera e)) e, se la domanda è respinta su tale base per manifesta infondatezza, l'impugnazione non determina automaticamente un effetto sospensivo (articolo 54, paragrafo 2, lettera a)).

A settembre 2015 la Commissione ha proposto un regolamento che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri 17 , al fine di agevolare un trattamento rapido delle domande delle persone provenienti da essi 18 . La Commissione ritiene che l'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri debba costituire parte integrante del presente progetto di regolamento: la presente proposta incorpora quindi la proposta di regolamento che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, compreso lo stesso elenco di paesi motivato dalle stesse considerazioni, con lievi modifiche al testo per tenere conto delle discussioni in corso tra i colegislatori (articolo 48). La proposta della Commissione relativa a un regolamento che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri dovrebbe essere adottata non appena emergerà un accordo fra i colegislatori. Il testo definitivo di tale nuovo regolamento dovrebbe poi essere incorporato nel regolamento procedure prima che questo sia adottato e il regolamento che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri dovrebbe quindi essere abrogato.

L'obiettivo è evolvere verso una totale armonizzazione delle designazioni di paese di origine sicuro e di paese terzo sicuro a livello di Unione, in base alle proposte presentate dalla Commissione assistita dall'Agenzia europea per l'asilo. La presente proposta include pertanto una clausola di caducità in base alla quale gli Stati membri potranno mantenere le designazioni nazionali di paese di origine sicuro o di paese terzo sicuro soltanto per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente progetto di regolamento (articolo 50, paragrafo 1).

Diritto a un ricorso effettivo

Come regola generale, affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, gli è permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se esercita tale diritto, in attesa dell'esito del ricorso (articolo 54, paragrafo 1). Soltanto in un numero limitato di casi l'effetto sospensivo dell'impugnazione può non essere automatico e il richiedente dovrà chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio oppure il giudice dovrà agire di propria iniziativa in tal senso. Il giudice può, su istanza del richiedente o decidendo d'ufficio di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio, autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro quando la domanda è respinta con decisione negativa per manifesta infondatezza o per infondatezza, nei casi sottoposti a procedura d'esame accelerata o a procedura di frontiera, oppure per inammissibilità, nei casi in cui il richiedente proviene da un primo paese di asilo o ha reiterato la domanda, oppure quando la domanda è respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente (articolo 54, paragrafo 2). In linea di massima il richiedente che impugna ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere nel territorio degli Stati membri (articolo 54, paragrafo 5).

Se è fatta eccezione al diritto a un ricorso con effetto sospensivo automatico, è opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di cui gode, fornendogli i servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. Inoltre, come rilevato al riguardo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa M.S.S. c. Belgio e Grecia 19 , il giudice dovrebbe poter esaminare in diritto e in fatto la decisione negativa dell'autorità accertante. In considerazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa I.M. c. Francia 20 e della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa Dörr 21 e tenuto conto dei termini rigidi previsti per l'impugnazione, la Commissione propone di estendere le garanzie che nella direttiva procedure erano applicabili solo alla procedura di frontiera a tutti i casi in cui il richiedente è tenuto a fare separatamente domanda di protezione provvisoria (articolo 54, paragrafo 3). È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Detta decisione dovrebbe tuttavia essere presa entro un mese dall'impugnazione (articolo 54, paragrafo 4).

Revoca della protezione internazionale

Nella proposta di regolamento qualifiche la Commissione propone di rafforzare le norme sul riesame dello status introducendo riesami sistematici e periodici per verificare che sussistano ancora i criteri per avervi diritto. Tale riesame dev'essere effettuato al verificarsi di un cambiamento significativo e pertinente nel paese d'origine che trova riscontro nelle informazioni sui paesi d'origine a livello di Unione e nell'analisi comune elaborata dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, al primo rinnovo del permesso di soggiorno per i rifugiati e al primo e al secondo rinnovo per i beneficiari di protezione sussidiaria. Le autorità accertanti revocano, fanno cessare o rifiutano di rinnovare lo status quando viene meno il bisogno di protezione o se diventano applicabili motivi di esclusione dopo la concessione della protezione. La procedura di revoca della protezione internazionale stabilita nella presente proposta non presenta grandi differenze rispetto al quadro normativo attuale. Dato tuttavia il proposto riesame periodico dello status, si è ritenuto necessario rafforzare le garanzie procedurali della persona dandole la possibilità di esporre la propria situazione in un colloquio personale, e non soltanto in una memoria scritta com'è il caso attualmente, e fornendole i necessari servizi di interpretazione (articolo 52, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4). La persona continuerà a godere del diritto di assistenza e rappresentanza legali gratuite (articolo 52, paragrafo 4).

2016/0224 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 78, paragrafo 2, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il presente regolamento intende razionalizzare, semplificare e armonizzare le disposizioni procedurali degli Stati membri stabilendo una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione. Per raggiungere questo obiettivo si rendono necessarie varie e sostanziali modifiche della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 22 e la direttiva dovrebbe essere abrogata e sostituita con un regolamento. È opportuno che i riferimenti alla direttiva abrogata siano intesi come riferimenti fatti al presente regolamento.

(2)Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un sistema europeo comune di asilo basato sulla piena e completa applicazione della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("convenzione di Ginevra"), costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nell'Unione. Tale politica dovrebbe essere governata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

(3)Il sistema europeo comune di asilo è basato su norme comuni riguardanti le procedure di asilo, il riconoscimento e la protezione accordata a livello dell'Unione, le condizioni di accoglienza e un sistema di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo. Nonostante i progressi compiuti finora nel progressivo sviluppo del sistema europeo comune di asilo, sussistono ancora disparità significative tra gli Stati membri per quanto riguarda i tipi di procedure usate, i tassi di riconoscimento, il tipo di protezione concessa, il livello di condizioni materiali di accoglienza e le prestazioni fornite ai richiedenti e ai beneficiari di protezione internazionale. Tali divergenze sono fattori determinanti dei movimenti secondari e compromettono l'obiettivo di garantire che, in un sistema europeo comune di asilo, tutti i richiedenti siano trattati in modo uniforme dovunque presentino domanda nell'Unione.

(4)Nella comunicazione del 6 aprile 2016 23 la Commissione ha presentato le sue proposte per il miglioramento del sistema europeo comune di asilo, che consistono nello stabilire un sistema sostenibile ed equo di determinazione dello Stato membro competente per i richiedenti asilo, nel rafforzare il sistema Eurodac, nel raggiungere una maggiore convergenza nel sistema di asilo dell'UE, nel prevenire i movimenti secondari all'interno dell'Unione e nell'introdurre un mandato rafforzato per l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Tale comunicazione risponde agli inviti del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016 24 di avanzare nella riforma del quadro UE esistente così da assicurare una politica umana ed efficiente in materia di asilo. Essa propone inoltre un percorso in linea con l'approccio globale alla migrazione indicato dal Parlamento europeo nella relazione di propria iniziativa del 12 aprile 2016.

(5)Per il buon funzionamento del sistema europeo comune di asilo si dovrebbero compiere progressi sostanziali verso la convergenza dei sistemi nazionali. È opportuno sostituire le attuali procedure di asilo eterogenee degli Stati membri con una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, applicabile in tutti gli Stati membri a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento qualifiche) 25 , assicurandone la tempestività e l'efficacia. Affinché i singoli richiedenti possano contare sulla parità di trattamento delle domande, sulla chiarezza e sulla certezza del diritto, ciascuna domanda di protezione internazionale fatta da un cittadino di paese terzo o da un apolide dovrebbe essere esaminata secondo una procedura disciplinata dalle stesse regole, quale che sia lo Stato membro in cui è presentata.

(6)Una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale dovrebbe limitare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, la cui causa sia la diversità delle normative, sostituendo le attuali disposizioni discrezionali con norme armonizzate e precisando i diritti e gli obblighi dei richiedenti così come le conseguenze della relativa inosservanza, e instaurare negli Stati membri condizioni equivalenti per l'applicazione del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

(7)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale. È opportuno che le persone in cerca di protezione internazionale che si trovano nelle acque territoriali di uno Stato membro siano sbarcate sulla terraferma e che ne sia esaminata la domanda di protezione a norma del presente regolamento.

(8)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle domande di protezione internazionale sottoposte ad una procedura in cui si esamina se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). Oltre alla protezione internazionale è possibile che il diritto nazionale degli Stati membri preveda la possibilità di riconoscere altri status umanitari nazionali in forza del diritto interno a chi non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria. Ai fini della razionalizzazione delle procedure sul piano nazionale, è opportuno dare agli Stati membri la possibilità di applicare il presente regolamento anche alle domande di altri tipi di protezione.

(9)Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti giuridici internazionali di cui sono parti.

(10)È opportuno mobilitare le risorse del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per fornire sostegno adeguato agli sforzi degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento e, in particolare, a quegli Stati membri i cui sistemi di asilo e di accoglienza subiscono pressioni specifiche e sproporzionate.

(11)L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza operativa e tecnica necessaria per l'applicazione del presente regolamento, in particolare mettendo a disposizione esperti che assistano le autorità nazionali a ricevere, registrare ed esaminare le domande di protezione internazionale e fornendo informazioni aggiornate sui paesi terzi, compresi le informazioni sui paesi d'origine e gli orientamenti sulla situazione negli specifici paesi d'origine. Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero tener conto delle norme operative, degli indicatori, degli orientamenti e delle migliori prassi sviluppati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo.

(12)Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra ovvero persone ammissibili alla protezione sussidiaria, è opportuno che ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alla procedura e l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione, nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura.

(13)Dovrebbe essere data al richiedente la possibilità effettiva di esporre all'autorità accertante tutti gli elementi pertinenti di cui dispone. Salvo limitate eccezioni il richiedente dovrebbe pertanto godere del diritto di essere ascoltato in un colloquio personale sull'ammissibilità o sul merito della sua domanda, secondo il caso. Affinché tale diritto possa essere esercitato concretamente, il richiedente dovrebbe essere assistito da un interprete e avere la possibilità di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. Dovrebbe essergli concesso tempo sufficiente per prepararsi e conferire con il suo avvocato o altro consulente legale, e avere la possibilità di farsi assistere durante il colloquio. Il colloquio personale dovrebbe svolgersi in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e dovrebbe essere condotto da personale competente adeguatamente formato, tra cui, se necessario, personale di autorità di altri Stati membri o esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Il colloquio personale può essere omesso solo quando l'autorità accertante intende accogliere la domanda oppure reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In quanto elemento essenziale dell'esame della domanda, il colloquio personale dovrebbe essere registrato e il richiedente e il suo avvocato dovrebbero avere accesso sia alla registrazione sia al verbale o alla trascrizione del colloquio prima che l'autorità accertante decida o, in caso di procedura d'esame accelerata, contestualmente all'adozione della decisione.

(14)È nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti garantire un corretto riconoscimento del bisogno di protezione internazionale già nella fase della procedura amministrativa fornendo informazioni e sostegno legale di una qualità atta a determinare un processo decisionale più efficiente e qualitativamente superiore. A tal fine l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali dovrebbe costituire parte integrante della procedura comune di protezione internazionale. Ai fini di una tutela effettiva dei diritti del richiedente, in particolare del diritto alla difesa e del principio di equità, e per garantire l'economia della procedura, è opportuno fornire al richiedente che ne fa richiesta, ferme restando le condizioni stabilite dal presente regolamento, assistenza e rappresentanza legali gratuite nel corso sia della procedura amministrativa sia della procedura d'impugnazione. L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite dovrebbero essere fornite da persone in possesso delle necessarie qualifiche ai sensi del diritto nazionale.

(15)È possibile che taluni richiedenti necessitino di garanzie procedurali particolari, tra l'altro per motivi di età, genere, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, grave malattia o disturbi mentali oppure in conseguenza di tortura, stupro o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere. È necessario valutare sistematicamente se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari e individuare i richiedenti che hanno tale esigenza in tempi il più possibile brevi dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere protezione e prima che sia assunta una decisione sul loro caso.

(16)Affinché i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari possano essere individuati in tempi il più possibile brevi, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe essere adeguatamente formato a reperire i segni di vulnerabilità e dovrebbe ricevere istruzioni idonee a tal fine. Le ulteriori misure dirette a identificare e documentare i sintomi e i segni di tortura o altri gravi atti di violenza fisica o psicologica, compresi atti di violenza sessuale, nell'ambito delle procedure contemplate dal presente regolamento dovrebbero basarsi, tra l'altro, sul Manuale per un'efficace indagine e documentazione di tortura e altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (protocollo di Istanbul).

(17)È opportuno fornire ai richiedenti individuati come persone che necessitano di garanzie procedurali particolari un sostegno adeguato, compreso tempo sufficiente, così da creare i presupposti necessari affinché accedano effettivamente alle procedure e presentino gli elementi richiesti per circostanziare la domanda di protezione internazionale. Il richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari dovrebbe essere esentato dalla procedura d'esame accelerata e dalla procedura di frontiera nei casi in cui queste procedure non gli consentano di ricevere sostegno adeguato. L'esigenza di garanzie procedurali particolari che possano evitare l'applicazione della procedura accelerata o della procedura di frontiera dovrebbe implicare altresì che al richiedente siano fornite garanzie supplementari nei casi in cui l'impugnazione non ha un effetto sospensivo automatico, al fine di rendere effettivo il mezzo di ricorso nella sua situazione specifica.

(18)Nell'intento di garantire una parità sostanziale tra i richiedenti di entrambi i sessi, è opportuno che le procedure di esame siano sensibili alle specificità di genere. In particolare i colloqui personali dovrebbero essere organizzati in modo da consentire ai richiedenti di entrambi i sessi che abbiano subito persecuzioni per motivi di genere di parlare delle esperienze passate. A tal fine le donne dovrebbero avere l'effettiva possibilità di essere ascoltate separatamente dal coniuge, partner o altro familiare. Ove possibile le donne e le ragazze dovrebbero interagire con interpreti e interlocutrici del loro stesso sesso. Le visite mediche su donne e ragazze dovrebbero essere affidate a operatrici sanitarie, tenuto conto in particolare della possibilità che la richiedente abbia subito violenze a sfondo di genere. È opportuno tenere debito conto della complessità delle domande con implicazioni di genere nelle procedure basate sui concetti di primo paese di asilo, di paese terzo sicuro e di paese di origine sicuro, e nella nozione di domanda reiterata.

(19)Quando nell'ambito del trattamento di una domanda il richiedente è perquisito, la perquisizione dovrebbe essere svolta da una persona dello stesso sesso. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la perquisizione effettuata per motivi di sicurezza sulla base del diritto nazionale.

(20)L'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione del presente regolamento, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989. Nella valutazione dell'interesse superiore del minore, gli Stati membri dovrebbero in particolare tenere debitamente conto del benessere e dello sviluppo sociale del minore, compresa l'estrazione sociale. In virtù dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, relativo al diritto del minore di esprimersi, l'autorità accertante dovrebbe dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario al suo interesse superiore.

(21)La procedura comune razionalizza i termini temporali previsti per l'accesso alla procedura da parte del richiedente, per l'esame della domanda da parte dell'autorità accertante e per l'esame delle impugnazioni in primo grado da parte delle autorità giudiziarie. Poiché un numero sproporzionato di domande simultanee può rischiare di ritardare l'accesso alla procedura e l'esame delle domande, può risultare talvolta necessaria una certa flessibilità che permetta di prorogare tali termini in via eccezionale. L'efficienza del processo implica tuttavia che la proroga in tal senso sia un'extrema ratio: gli Stati membri dovrebbero esaminare periodicamente le loro esigenze al fine di mantenere l'efficienza del sistema di asilo, anche predisponendo i piani di emergenza necessari, mentre l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo dovrebbe fornire agli Stati membri l'assistenza tecnica e operativa necessaria. Gli Stati membri che prevedono di non essere in grado di rispettare i termini previsti dovrebbero chiedere l'assistenza dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. In assenza di richiesta in tal senso l'Agenzia può, in base a una decisione di esecuzione della Commissione, adottare misure a sostegno di uno Stato membro se una pressione sproporzionata ne mina l'efficienza del sistema di asilo al punto da compromettere il funzionamento del sistema europeo comune di asilo.

(22)L'accesso alla procedura comune dovrebbe basarsi su una sequenza di tre fasi: manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale, registrazione della domanda, presentazione della domanda. La domanda di protezione internazionale è la prima fase che innesca l'applicazione del presente regolamento. Si considera che il cittadino di paese terzo o l'apolide faccia domanda, ovvero chieda protezione, quando manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale da uno Stato membro. La volontà può essere manifestata in qualsiasi forma, senza che il richiedente debba usare termini specifici quali protezione internazionale, asilo o protezione sussidiaria. Determinante a tal fine dovrebbe essere l'espressione, da parte del cittadino di paese terzo o dell'apolide, del timore di essere perseguitato o di subire un danno grave al ritorno nel proprio paese di origine o, nel caso dell'apolide, nel paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale. In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda di protezione internazionale, dovrebbe essere chiesto espressamente al cittadino di paese terzo o all'apolide se desideri ricevere protezione internazionale. Il richiedente dovrebbe godere dei diritti derivanti dal presente regolamento e dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza)  26 non appena chiede protezione.

(23)La domanda dovrebbe essere registrata non appena è chiesta la protezione. A quel momento l'autorità competente a ricevere e registrare la domanda, sia essa guardia di frontiera, forza di polizia, autorità competente per l'immigrazione o autorità responsabile dei centri di trattenimento, dovrebbe registrare la domanda e i dati personali del richiedente. L'autorità dovrebbe informare il richiedente dei suoi diritti e obblighi e delle conseguenze in cui incorrerebbe in caso di inosservanza degli obblighi. Dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento attestante che ha fatto domanda. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data di registrazione.

(24)La presentazione della domanda è l'atto che formalizza la domanda di protezione internazionale. È opportuno informare esaurientemente il richiedente delle modalità e della sede in cui presentare la domanda e dargli la possibilità effettiva di presentarla. Il richiedente è tenuto a presentare in questa fase tutti gli elementi a sua disposizione necessari a motivare e completare la domanda. Il termine entro cui completare la procedura amministrativa decorre dalla data di presentazione della domanda. A tale data dovrebbe essere rimesso al richiedente un documento che ne attesta lo status di richiedente, valido per il periodo per il quale ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato membro competente per l'esame della domanda.

(25)Il richiedente dovrebbe essere informato adeguatamente dei suoi diritti e obblighi in modo tempestivo e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. Occorre informare il richiedente delle conseguenze in cui incorrerebbe se non rispettasse gli obblighi che gli incombono, ad esempio se rifiutasse di cooperare con le autorità nazionali non fornendo gli elementi necessari per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali o l'immagine del volto oppure se non presentasse la domanda entro il termine stabilito: in questi casi la domanda potrebbe infatti essere respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato.

(26)Per essere in grado di assolvere gli obblighi impostigli dal presente regolamento, il personale delle autorità competenti a ricevere e registrare le domande dovrebbe disporre delle conoscenze adeguate e ricevere la formazione necessaria in materia di protezione internazionale, anche con l'ausilio dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Dovrebbe altresì disporre di mezzi e istruzioni atti a permettergli di svolgere efficacemente i compiti assegnatigli.

(27)Per agevolare l'accesso alla procedura ai valichi di frontiera e nei centri di trattenimento, è opportuno che siano rese disponibili informazioni sulla possibilità di chiedere protezione internazionale. È opportuno che sia garantita, con appositi servizi di interpretazione, la comunicazione di base necessaria per consentire alle autorità competenti di comprendere se le persone manifestino la volontà di chiedere protezione internazionale.

(28)È opportuno prevedere nel presente regolamento la possibilità che il richiedente presenti domanda a nome del coniuge, del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di adulti dipendenti e di minori. Quest'opzione consente di esaminare assieme le relative domande. Il diritto di ciascuno di chiedere protezione internazionale è garantito dal fatto che, se il richiedente non la chiede a nome del coniuge o partner, dell'adulto dipendente o del minore entro il termine stabilito per la presentazione della domanda, il coniuge o partner può ancora chiederla per proprio conto, mentre l'adulto dipendente o il minore dovrebbe essere assistito dall'autorità accertante. Se ingiustificata, la domanda separata dovrebbe tuttavia essere considerata inammissibile.

(29)Per assicurare ai minori non accompagnati un accesso effettivo alla procedura, per ciascuno di essi dovrebbe sempre essere nominato un tutore. Il tutore dovrebbe essere una persona o il rappresentante di un'organizzazione designata per assistere e orientare il minore nella procedura allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale. Ove necessario il tutore dovrebbe esercitare la capacità di agire per conto del minore. Affinché ciascun minore non accompagnato possa ricevere un sostegno effettivo, non dovrebbe essere affidato a uno stesso unico tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati nello stesso momento. Gli Stati membri dovrebbero nominare soggetti o persone incaricati di assistere, supervisionare e controllare i tutori nell'esecuzione delle loro funzioni. Il minore non accompagnato dovrebbe presentare domanda per proprio conto o tramite il tutore. Per salvaguardare i diritti e le garanzie procedurali di cui gode il minore non accompagnato, nel suo caso il termine per la presentazione della domanda dovrebbe decorrere dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda entro il termine stabilito, è opportuno dare al minore non accompagnato la possibilità di presentarla per proprio conto, assistito dall'autorità accertante. Il fatto che il minore non accompagnato scelga di presentare domanda per proprio conto non dovrebbe precludergli la possibilità di avere un tutore.

(30)A garanzia dei diritti dei richiedenti è opportuno che, per ciascuna domanda di protezione internazionale, la decisione sia assunta sulla base dei fatti, in modo obiettivo, imparziale e individuale, al termine di un esame approfondito che tenga conto di tutti gli elementi forniti dal richiedente e della sua situazione particolare. Ai fini di un esame rigoroso della domanda, l'autorità accertante dovrebbe tenere conto delle informazioni d'interesse, accurate e aggiornate, sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente raccolte presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e da altre fonti, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'autorità accertante dovrebbe tenere conto anche della pertinente analisi comune delle informazioni sui paesi di origine condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo. Qualsiasi rinvio della conclusione della procedura dovrebbe rispettare integralmente gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il diritto ad una buona amministrazione, ferme restando l'efficacia e l'equità della procedura prevista dal presente regolamento.

(31)A garanzia dei diritti del richiedente la decisione sulla sua domanda dovrebbe essere resa per iscritto. Se la protezione internazionale è rifiutata, è opportuno motivare la decisione al richiedente e informarlo delle relative conseguenze così come delle modalità d'impugnazione. Fatti salvi il diritto del richiedente di rimanere e il principio di "non respingimento" (non-refoulement), la decisione di rifiuto può includere o essere corredata di una decisione di rimpatrio emanata a norma dell'articolo 6 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 27

(32)È necessario che le decisioni sulle domande di protezione internazionale siano assunte da autorità il cui personale disponga di conoscenze adeguate, abbia ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione internazionale e operi nel debito rispetto dei principi etici applicabili. Questo dovrebbe valere anche per il personale di autorità di altri Stati membri e per gli esperti dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo inviati per assistere l'autorità accertante dello Stato membro nell'esame delle domande di protezione internazionale.

(33)Fatto salvo lo svolgimento di un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale, è nell'interesse sia degli Stati membri sia dei richiedenti che la decisione sia assunta in tempi il più possibile brevi. Per razionalizzare la procedura di protezione internazionale è opportuno fissare una durata massima della procedura amministrativa e del primo grado d'impugnazione. In questo modo i richiedenti dovrebbero essere in grado di ottenere una decisione sulla loro domanda entro il minor tempo possibile in tutti gli Stati membri e sarebbero così assicurate la rapidità e l'efficienza della procedura.

(34)Per abbreviare in taluni casi la durata globale della procedura, gli Stati membri dovrebbero avere la flessibilità, conformemente alle loro esigenze nazionali, di dare la priorità all'esame di qualsiasi domanda esaminandola prima di altre domande precedenti, senza derogare ai tempi, ai principi e alle garanzie procedurali applicabili normalmente.

(35)Prima della determinazione dello Stato membro competente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Dublino) 28 , il primo Stato membro in cui è presentata domanda dovrebbe esaminarne l'ammissibilità laddove un paese che non è uno Stato membro sia considerato, per il richiedente, primo paese di asilo o paese terzo sicuro. La domanda dovrebbe inoltre essere considerata inammissibile quando si tratta di domanda reiterata in assenza di nuovi elementi o risultanze rilevanti e quando la domanda separata del coniuge, partner, adulto dipendente o minore non è ritenuta giustificata.

(36)È opportuno applicare il concetto di primo paese di asilo come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito presumere che un altro paese accorderebbe al richiedente protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o che il richiedente vi riceverebbe una protezione sufficiente. In particolare gli Stati membri non dovrebbero esaminare nel merito la domanda se il primo paese di asilo ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato o gli ha altrimenti accordato una protezione sufficiente. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente ha beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione in virtù della convenzione di Ginevra ovvero che vi ha altrimenti beneficiato e continuerà a beneficiare di protezione sufficiente, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

(37)È opportuno applicare il concetto di paese terzo sicuro come motivo di inammissibilità se è ragionevolmente lecito attendersi che il richiedente chieda protezione in tale paese perché ha con esso un legame, tra l'altro perché vi è transitato, e vi è motivo di ritenere che vi sarà ammesso o riammesso. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal senso soltanto dopo avere appurato, anche se necessario o opportuno in base alle garanzie ottenute dal paese in questione, che nel paese terzo il richiedente avrà la possibilità di ricevere protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra ovvero che vi beneficerà di protezione sufficiente, in particolare in termini di diritto di soggiorno legale, accesso adeguato al mercato del lavoro, strutture di accoglienza, assistenza sanitaria e istruzione, e di un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

(38)Ciascuna domanda di protezione internazionale dovrebbe essere esaminata nel merito per stabilire se al richiedente sia attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche). L'esame nel merito non è necessario qualora la domanda debba essere dichiarata inammissibile a norma del presente regolamento. Tuttavia, se da una valutazione prima facie ne risulta palese la manifesta infondatezza, la domanda può essere respinta per tale motivo senza esaminarne l'ammissibilità.

(39)È opportuno accelerare l'esame della domanda e completarlo entro un massimo di due mesi nei casi in cui la domanda è manifestamente infondata perché impropria, ad esempio perché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro o fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento, o in presenza di gravi considerazioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, o ancora se il richiedente non chiede protezione internazionale nello Stato membro del primo ingresso o nello Stato membro in cui soggiorna legalmente, oppure se il richiedente che, a esame della domanda in corso, ha fatto domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno è ripreso in carico a norma del regolamento Dublino. In quest'ultimo caso non è opportuno accelerare l'esame della domanda se il richiedente è in grado di giustificare in modo circostanziato il fatto di essersi recato in un altro Stato membro senza autorizzazione, di aver fatto domanda in un altro Stato membro o di essersi altrimenti reso irreperibile alle autorità competenti, adducendo ad esempio di non essere stato informato adeguatamente e tempestivamente degli obblighi cui era tenuto. Inoltre la procedura d'esame accelerata può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(40)In molti casi la protezione internazionale è chiesta alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ingresso del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere un esame dell'ammissibilità o del merito che, in circostanze ben definite, consenta di decidere su tali domande sul posto. La procedura di frontiera non dovrebbe richiedere più di quattro settimane, trascorse le quali dovrebbe essere permesso ai richiedenti di entrare nel territorio dello Stato membro. La procedura di frontiera può essere applicata nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito soltanto se un numero sproporzionato di richiedenti presenta domanda alla frontiera o in una data zona di transito. La procedura di frontiera può applicarsi ai minori non accompagnati soltanto nelle limitate situazioni previste dal presente regolamento.

(41)La nozione di ordine pubblico può, tra l'altro, contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.

(42)Ammesso che il richiedente sia in grado di motivare debitamente la mancanza di documenti relativi all'ingresso o l'uso di documenti falsi, né l'uno né l'altra dovrebbero di per sé comportare un ricorso automatico alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.

(43)Se il richiedente ritira la domanda esplicitamente, di propria iniziativa, o implicitamente, non adempiendo gli obblighi imposti dal presente regolamento, dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino) o dalla direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), la domanda non dovrebbe essere esaminata ulteriormente e dovrebbe essere respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente e qualsiasi domanda fatta successivamente in uno Stato membro dallo stesso richiedente dovrebbe essere considerata domanda reiterata. Il ritiro implicito non dovrebbe tuttavia essere automatico: dovrebbe essere data al richiedente la possibilità di mettersi in contatto con l'autorità accertante e dimostrare che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

(44)Non è opportuno esperire una nuova procedura di esame completa quando il richiedente reitera la domanda senza presentare prove o risultanze nuove che aumentano in modo significativo la probabilità che gli possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità. Concluso l'esame preliminare, secondo il principio della res judicata la domanda dovrebbe essere respinta per inammissibilità o, laddove sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza. L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale, tuttavia si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non comporta nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo. In caso di domande reiterate è possibile derogare al diritto della persona di rimanere nel territorio dello Stato membro se la domanda reiterata è stata respinta per inammissibilità o manifesta infondatezza o, nel caso di seconda o ulteriore reiterazione, non appena è fatta domanda in un qualsiasi Stato membro dopo che una decisione definitiva ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza.

(45)Criterio fondamentale per stabilire se la domanda di protezione internazionale sia fondata è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. In considerazione del fatto che il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) mira a un elevato livello di convergenza riguardo all'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, il presente regolamento stabilisce criteri comuni in base ai quali i paesi terzi siano designati paesi di origine sicuri; data la necessità di rafforzare l'applicazione del concetto di paese di origine sicuro come strumento essenziale a sostegno del rapido trattamento di domande probabilmente infondate, il presente regolamento riporta un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. 

(46)L'inclusione di un paese terzo nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri non può costituire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese e non elimina pertanto la necessità di esaminare adeguatamente le singole domande di protezione internazionale. Per sua stessa natura la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale nel paese e del fatto che, se riconosciuti colpevoli, i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento inumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni. Pertanto, quando un richiedente dimostra che vi sono gravi motivi per non ritenere sicuro il paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

(47)Il presente regolamento prevede la designazione di paesi terzi sicuri a livello di Unione. Un paese terzo dovrebbe essere designato paese terzo sicuro a livello di Unione mediante modifica del presente regolamento in base alle condizioni ivi stabilite, previa valutazione particolareggiata basata su dati concreti che comprenda una ricerca approfondita e una consultazione ampia con gli Stati membri e i portatori d'interesse.

(48)La compilazione di un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri e di un elenco comune dell'UE di paesi terzi sicuri dovrebbe permettere di superare alcune divergenze tra gli elenchi nazionali dei paesi sicuri. Sebbene sia opportuno che gli Stati membri conservino la facoltà di applicare o introdurre norme legislative che consentano di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o da quelli che figurano nell'elenco comune dell'UE quali paesi di origine sicuri, l'istituzione di una designazione comune o la compilazione di un elenco comune dovrebbero garantire l'applicazione uniforme del concetto da parte di tutti gli Stati membri nei confronti dei richiedenti originari di paesi inclusi nell'elenco comune o che hanno un legame con un paese terzo sicuro. In tal modo si dovrebbe favorire la convergenza nell'applicazione delle procedure, contribuendo altresì a scoraggiare i movimenti secondari dei richiedenti protezione internazionale. Per questo motivo entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbe cessare la possibilità di usare elenchi o designazioni nazionali.

(49)La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione o annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. In caso di repentino deterioramento della situazione in uno di tali paesi terzi, la Commissione dovrebbe essere in grado, adottando un atto delegato a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di sospendere la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o di sospendere il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di tempo limitato. In tal caso la Commissione dovrebbe altresì proporre, entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di sospensione, una modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

(50)Ai fini di una valutazione circostanziata la Commissione dovrebbe prendere in considerazione una gamma di fonti di informazione a sua disposizione, tra cui, in particolare, le sue relazioni annuali di avanzamento relative ai paesi terzi designati dal Consiglio europeo quali paesi candidati, le relazioni periodiche del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali pertinenti. La Commissione dovrebbe avere facoltà di prorogare la sospensione della designazione del paese terzo quale paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(51)Se allo scadere della validità dell'atto delegato e delle relative proroghe non è adottato un altro atto delegato, è opportuno revocare la sospensione della designazione del paese terzo quale paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri. La revoca della sospensione lascia impregiudicate le eventuali proposte di modifica del presente regolamento volte a escludere il paese terzo dalla designazione o a depennarlo dall'elenco.

(52)La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, la situazione nei paesi terzi cui è stata revocata la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o che sono stati depennati dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, compreso quando uno Stato membro le notifica di ritenere in base a una valutazione circostanziata che, considerata l'evoluzione della situazione in un dato paese terzo, questo soddisfi nuovamente le condizioni previste dal presente regolamento per essere designato sicuro. In tal caso gli Stati membri possono designare a livello nazionale il paese terzo paese di origine sicuro o paese terzo sicuro soltanto se la Commissione non si oppone a tale designazione. Se reputa che siano soddisfatte le necessarie condizioni, la Commissione può proporre una modifica della designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione o dell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per aggiungervi il paese terzo.

(53)Relativamente ai paesi di origine sicuri, nella scia delle conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 20 luglio 2015, in cui gli Stati membri si sono trovati concordi per dare la priorità alla valutazione, da parte di tutti gli Stati membri, della sicurezza dei Balcani occidentali, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo ha organizzato per il 2 settembre 2015 una riunione di esperti con gli Stati membri, in cui si è raggiunto un ampio consenso per considerare l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, il Kosovo* 29 , l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Montenegro e la Serbia paesi d'origine sicuri ai sensi del presente regolamento.

(54)Sulla base di una gamma di fonti di informazioni, comprese in particolare le relazioni del servizio europeo per l'azione esterna e le informazioni trasmesse dagli Stati membri, dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali pertinenti, un certo numero di paesi terzi soddisfano le condizioni per essere considerati paesi di origine sicuri.

(55)Per quanto riguarda l'Albania, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in quattro casi su 150. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 7,8% (1040) delle domande di asilo presentate da cittadini albanesi. Almeno otto Stati membri hanno designato l'Albania paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato l'Albania paese candidato. All'epoca della designazione si è valutato che l'Albania soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; l'Albania dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

(56)Per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina, la carta costituzionale è la base su cui si fonda la ripartizione dei poteri tra i popoli costitutivi del paese. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in cinque casi su 1 196. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 4,6% (330) delle domande di asilo presentate da cittadini bosniaci-erzegovini. Almeno nove Stati membri hanno designato la Bosnia-Erzegovina paese di origine sicuro.

(57)Per quanto riguarda l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto violazioni in sei casi su 502. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato lo 0,9% (70) delle domande di asilo presentate da cittadini dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Almeno sette Stati membri hanno designato l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia paese candidato. All'epoca della designazione si è valutato che l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

(58)Per quanto riguarda il Kosovo*, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale. La non adesione del Kosovo* ai pertinenti strumenti internazionali in materia di diritti umani, quali la convenzione europea dei diritti dell'uomo, deriva dalla mancanza di un consenso internazionale sulla sua condizione di Stato sovrano. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 6,3% (830) delle domande di asilo presentate da cittadini del Kosovo*. Almeno sei Stati membri hanno designato il Kosovo* paese di origine sicuro.

(59)Il presente regolamento non pregiudica la posizione degli Stati membri sullo status del Kosovo, posizione che ciascuno di essi deciderà conformemente alla rispettiva prassi nazionale e al diritto internazionale. Inoltre nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente regolamento costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell'Unione, né un riconoscimento del Kosovo come tale da parte di singoli Stati membri, laddove essi non si siano pronunciati precedentemente in tal senso. In particolare l'uso del termine "paesi" non implica il riconoscimento della sovranità.

(60)Per quanto riguarda il Montenegro, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in un caso su 447. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 3,0% (40) delle domande di asilo presentate da cittadini montenegrini. Almeno nove Stati membri hanno designato il Montenegro paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato il Montenegro paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca della designazione si è valutato che il Montenegro soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; il Montenegro dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

(61)Per quanto riguarda la Serbia, la carta costituzionale è la base su cui si fonda l'autonomia delle minoranze nei settori dell'istruzione, dell'utilizzo della lingua, dell'informazione e della cultura. La base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 16 casi su 11 490. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato l'1,8% (400) delle domande di asilo presentate da cittadini serbi. Almeno nove Stati membri hanno designato la Serbia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Serbia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca della designazione si è valutato che la Serbia soddisfaceva i criteri stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Serbia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

(62)Per quanto riguarda la Turchia, la base giuridica per la protezione contro la persecuzione e i maltrattamenti riposa su una normativa sui diritti umani e contro le discriminazioni adeguata sotto il profilo sia sostanziale sia procedurale, compresa l'adesione a tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani. Nel 2014 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato violazioni in 94 casi su 2 899. Nulla indica fatti di espulsione, allontanamento o estradizione di propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo. Nel 2014 gli Stati membri hanno ritenuto fondato il 23,1% (310) delle domande di asilo presentate da cittadini turchi. Uno Stato membro ha designato la Turchia paese di origine sicuro. Il Consiglio europeo ha designato la Turchia paese candidato e sono stati avviati i negoziati. All'epoca si è valutato che la Turchia soddisfaceva a sufficienza i criteri politici stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen del 21 e 22 giugno 1993 relativi alla stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani e al rispetto e alla tutela delle minoranze; la Turchia dovrà continuare a soddisfare detti criteri per diventare membro, in linea con le raccomandazioni formulate nella relazione annuale sullo stato di avanzamento.

(63)Riguardo alla revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, e in particolare dato il riesame periodico dello status previsto dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), gli Stati membri dovrebbero provvedere a che i beneficiari di protezione internazionale siano debitamente informati del fatto che il loro status potrà essere riconsiderato ed abbiano la possibilità di esporre il proprio punto di vista, in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, prima che le autorità possano assumere una decisione motivata di revoca.

(64)Avverso le decisioni sulle domande di protezione internazionale, comprese le decisioni riguardanti il ritiro esplicito o implicito della domanda, e le decisioni di revoca dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria dovrebbe essere possibile un ricorso effettivo dinanzi al giudice, conforme a tutti i requisiti e le condizioni previsti all'articolo 47 della Carta. Al fine di garantire l'efficacia della procedura, il richiedente dovrebbe impugnare la decisione entro un termine prestabilito. Per permettere al richiedente di rispettare i termini fissati e garantirgli un accesso effettivo al sindacato giurisdizionale, è opportuno che egli possa contare sull'ausilio di un interprete e abbia diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

(65)Affinché il richiedente possa esercitare il diritto a un ricorso effettivo, dovrebbe essergli permesso di rimanere nel territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine per la presentazione del ricorso nel primo grado d'impugnazione e, se tale diritto è esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso. Soltanto in un numero limitato di casi previsti dal presente regolamento l'effetto sospensivo dell'impugnazione non è automatico e il richiedente dovrà chiedere al giudice di sospendere l'esecuzione di una decisione di rimpatrio oppure il giudice dovrà agire di propria iniziativa in tal senso. Se è fatta eccezione al diritto a un ricorso con effetto sospensivo automatico, è opportuno garantire adeguatamente al richiedente i diritti di difesa, fornendogli i servizi necessari di interpretazione e di assistenza legale e concedendogli tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentarla al giudice. In tale contesto il giudice dovrebbe altresì poter esaminare in fatto e in diritto la decisione che nega lo status di protezione internazionale. È opportuno autorizzare il richiedente a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Tuttavia la decisione dovrebbe essere presa entro un mese.

(66)Data la necessità di garantire equità nella gestione delle domande ed efficienza nella procedura comune di protezione internazionale, è opportuno fissare i termini non soltanto per la procedura amministrativa, ma anche per la fase d'impugnazione, almeno per il primo grado. Poiché i termini fissati dovrebbero fare salvo un esame adeguato e completo del ricorso, è opportuno mantenere comunque una certa flessibilità nei casi che comportano questioni complesse in fatto o in diritto.

(67)A norma dell'articolo 72 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presente regolamento non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

(68)Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri in applicazione del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) 30 .

(69)È opportuno che qualsiasi trattamento di dati personali effettuato dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo nel quadro del presente regolamento sia conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 e del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo) 32 e che, in particolare, rispetti i principi di necessità e proporzionalità.

(70)I dati personali raccolti alla registrazione o alla presentazione della domanda di protezione internazionale e durante il colloquio personale dovrebbero essere considerati parte integrante della pratica del richiedente ed essere conservati per un certo numero di anni, perché può accadere che, negli anni successivi, il cittadino di paese terzo o l'apolide che chiede protezione internazionale in uno Stato membro tenti di chiederla anche in un altro o che reiteri ulteriormente la domanda nello stesso Stato membro o in un altro. Dato che la maggior parte dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi che hanno soggiornato nell'Unione per vari anni avranno ottenuto uno status giuridico definito ovvero avranno persino acquistato la cittadinanza di uno Stato membro al termine di un periodo di dieci anni a decorrere dalla data in cui è stata riconosciuta loro la protezione internazionale, dieci anni dovrebbero costituire il periodo per cui è necessario conservare i dati personali, comprese le impronte digitali e l'immagine del volto.

(71)Per garantire condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la trasmissione di informazioni, i documenti da rimettere ai richiedenti e le misure relative ai richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari, minori compresi, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 33 .

(72)Al fine di far fronte al repentino deterioramento della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla sospensione della designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o alla sospensione del paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri per un periodo di sei mesi, se in base a una valutazione circostanziata ritiene che non siano più soddisfatte le condizioni stabilite dal presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(73)Il presente regolamento non contempla le procedure tra Stati membri disciplinate dal regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

(74)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai richiedenti cui si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a complemento e ferme restando le sue disposizioni.

(75)L'applicazione del presente regolamento dovrebbe formare oggetto di periodiche valutazioni.

(76)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire l'istituzione di una procedura comune di riconoscimento e di revoca della protezione internazionale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere conseguito meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(77)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

OPPURE

[A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione.]

OPPURE

[(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.

(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.]

OPPURE

[(XX) A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, (con lettera del...) il Regno Unito ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

(XX) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.]

(78)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

(79)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende assicurare il pieno rispetto della dignità umana e promuovere l'applicazione degli articoli 1, 4, 8, 18, 19, 21, 23, 24 e 47 della Carta,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce una procedura comune ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale di cui al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica a tutte le domande di protezione internazionale fatte nel territorio degli Stati membri, compreso alle frontiere esterne, nelle acque territoriali o nelle zone di transito, e alla revoca della protezione internazionale.

2.Il presente regolamento non si applica alle domande di protezione internazionale e alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

Articolo 3

Estensione dell'ambito di applicazione

Gli Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento alle domande di protezione alle quali non si applica il regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Articolo 4

Definizioni

1.Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche):

(a)"convenzione di Ginevra";

(b)"rifugiato";

(c)"beneficiario di protezione sussidiaria";

(d)"protezione internazionale";

(e)"status di rifugiato";

(f)"status di protezione sussidiaria";

(g)"minore";

(h)"minore non accompagnato".

2.Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1, si intende per:

(a)"domanda di protezione internazionale" o "domanda": la richiesta di protezione rivolta a uno Stato membro da un cittadino di paese terzo o da un apolide di cui si può ritenere che intende ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria;

(b)"richiedente": il cittadino di paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

(c)"richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari": il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento è limitata a causa di circostanze individuali;

(d)"decisione definitiva": la decisione che stabilisce se a un cittadino di paese terzo o a un apolide è riconosciuto lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), compresa la decisione che respinge una domanda inammissibile o la decisione che respinge la domanda esplicitamente ritirata dal richiedente o alla quale questi ha rinunciato e per la quale non è più possibile alcuna procedura d'impugnazione nello Stato membro interessato;

(e)"autorità accertante": qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di protezione internazionale e a prendere una decisione di primo grado;

(f)"tutore": la persona o l'organizzazione designata per assistere e rappresentare un minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento, allo scopo di tutelarne l'interesse superiore e il benessere generale e di esercitare la capacità di agire per suo conto, ove necessario;

(g)"revoca della protezione internazionale": la decisione di un'autorità accertante di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria a una determinata persona;

(h)"rimanere nello Stato membro": il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui è stata fatta o è oggetto d'esame la domanda di protezione internazionale;

(i)"domanda reiterata": l'ulteriore domanda di protezione internazionale fatta in un qualsiasi Stato membro dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui la domanda sia stata respinta per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente con ritiro implicito;

(j)"Stato membro competente": lo Stato membro competente per l'esame di una domanda a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

Articolo 5

Autorità competenti

1.Ciascuno Stato membro designa un'autorità accertante. L'autorità accertante ha i compiti seguenti:

(a)ricevere, registrare e esaminare le domande di protezione internazionale;

(b)decidere sulle domande di protezione internazionale;

(c)decidere sulla revoca, la cessazione o il rifiuto di rinnovare lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria di una persona di cui al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

2.Ciascuno Stato membro mette a disposizione dell'autorità accertante mezzi appropriati, in particolare personale competente in numero sufficiente, per assolvere ai suoi compiti ai sensi del presente regolamento. A tal fine ciascuno Stato membro valuta periodicamente le esigenze dell'autorità accertante per assicurare che sia sempre in grado di trattare le domande di protezione internazionale in modo efficace, in particolare quando riceve un numero sproporzionato di domande simultanee.

3.Le seguenti autorità hanno il compito di ricevere e registrare le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale:

(a)guardie di frontiera;

(b)forze di polizia;

(c)autorità competenti in materia di immigrazione;

(d)autorità responsabili dei centri di trattenimento.

Gli Stati membri possono affidare detti compiti anche a altre autorità.

4.Ai fini del ricevimento, della registrazione e dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'autorità accertante dello Stato membro competente può farsi assistere:

(a)dalle autorità di un altro Stato membro da questo incaricate di ricevere, registrare o esaminare le domande di protezione internazionale;

(b)dagli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente al regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

5.Gli Stati membri provvedono a che il personale dell'autorità accertante, o di altra autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale a norma del paragrafo 3, disponga di conoscenze adeguate e riceva la formazione e le istruzioni necessarie per l'adempimento degli obblighi che gli incombono nell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Principio di riservatezza

1.Le autorità che applicano il presente regolamento tutelano la riservatezza di tutte le informazioni ottenute nel corso della loro attività.

2.Nell'intero corso della procedura di protezione internazionale e dopo l'adozione della decisione definitiva sulla domanda, le autorità:

(a)non rivelano ai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave informazioni relative alla singola domanda di protezione internazionale né il fatto stesso che sia stata fatta domanda;

(b)non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha chiesto protezione internazionale e di mettere a repentaglio l'incolumità fisica del richiedente o delle persone che dipendono da essa o la libertà e la sicurezza dei familiari rimasti nel paese d'origine.

CAPO II

PRINCIPI FONDAMENTALI E GARANZIE

Sezione I

Diritti e obblighi dei richiedenti

Articolo 7

Obblighi dei richiedenti

1.Il richiedente fa domanda nello Stato membro del primo ingresso o, se legalmente presente in uno Stato membro, fa domanda in quello Stato membro a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

2.Il richiedente collabora con le autorità competenti per consentire loro di accertarne l'identità e di procedere alla registrazione, presentazione e esame della domanda:

(a)comunicando i dati previsti all'articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b);

(b)fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Eurodac);  34

(c)presentando la domanda conformemente all'articolo 28 entro il termine stabilito, corredandola di tutti gli elementi necessari a motivarla di cui dispone;

(d)consegnando i documenti in suo possesso rilevanti ai fini dell'esame della domanda.

3.La domanda è respinta considerando che il richiedente vi abbia rinunciato, secondo la procedura prevista all'articolo 39, se questi rifiuta di collaborare non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, dopo che le autorità competenti lo hanno adeguatamente informato degli obblighi che gl'incombono e hanno accertato che abbia effettivamente avuto la possibilità di assolverli.

4.Il richiedente informa l'autorità accertante dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente della residenza o domicilio o numero di telefono a cui l'autorità accertante o altra autorità competente può rintracciarlo. Comunica all'autorità accertante qualsiasi cambiamento al riguardo. Il richiedente accetta di ricevere le comunicazioni alla residenza o al domicilio più recente da egli appositamente indicato, in particolare se presenta una domanda a norma dell'articolo 28.

5.Il richiedente rimane nel territorio dello Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

6.Il richiedente rispetta gli obblighi di comunicare periodicamente con le autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi ad esse senza indugio o in una data specifica, ovvero di rimanere in una data area territoriale in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), che gli sono imposti dallo Stato membro in cui è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino).

7.Laddove necessario per l'esame della domanda, le autorità competenti possono disporre la perquisizione del richiedente o dei suoi effetti personali. Fatta salva qualsiasi perquisizione effettuata per motivi di sicurezza, alla perquisizione del richiedente ai sensi del presente regolamento provvede una persona dello stesso sesso nel pieno rispetto dei principi di dignità umana e di integrità fisica e psicologica.

Articolo 8

Garanzie generali per i richiedenti

1.Nel corso della procedura amministrativa di cui al capo III il richiedente gode delle garanzie previste ai paragrafi da 2 a 8.

2.L'autorità accertante informa il richiedente, in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile:

(a)del diritto di presentare domanda a titolo individuale;

(b)della procedura da seguire;

(c)dei diritti e obblighi che gl'incombono nel corso della procedura, compreso l'obbligo di rimanere nel territorio dello Stato membro nel quale è tenuto a essere presente a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

(d)delle possibili conseguenze dell'inosservanza degli obblighi e della non cooperazione con le autorità;

(e)dei tempi della procedura;

(f)dei mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche);

(g)delle conseguenze di un ritiro esplicito o implicito della domanda;

(h)dell'esito della decisione dell'autorità accertante, della relativa motivazione, così come delle conseguenze di una decisione di rifiuto dello status di protezione internazionale e del modo in cui impugnarla.

Le informazioni previste al primo comma sono comunicate in tempo utile per consentire al richiedente di esercitare i diritti garantiti dal presente regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi indicati all'articolo 7.

3.L'autorità accertante mette a disposizione del richiedente l'assistenza di un interprete per la spiegazione della propria situazione all'autorità accertante stessa o al giudice ogniqualvolta risulti impossibile in sua mancanza una comunicazione adeguata. Tale assistenza è pagata con fondi pubblici.

4.L'autorità accertante dà al richiedente la possibilità di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con altra organizzazione che, a norma del diritto nazionale, presta ai richiedenti assistenza o altra consulenza legale.

5.L'autorità accertante provvede a che il richiedente e, ove del caso, il suo tutore, avvocato o altro consulente legale abbiano accesso alle informazioni di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettera e), necessarie per l'esame della domanda e alle informazioni fornite dagli esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 3, se l'autorità accertante ha preso in considerazione tali informazioni al fine di decidere sulla domanda.

6.L'autorità accertante comunica entro un termine ragionevole al richiedente la decisione presa sulla sua domanda. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un tutore, avvocato o altro consulente legale, l'autorità accertante può comunicare la decisione al tutore, avvocato o consulente anziché al richiedente.

Articolo 9

Diritto di rimanere durante l'esame della domanda

1.I richiedenti hanno il diritto di rimanere nello Stato membro competente, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo la procedura amministrativa prevista al capo III.

2.Il diritto di rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

3.L'autorità competente dello Stato membro può revocare il diritto del richiedente di rimanere nel suo territorio nel corso della procedura amministrativa se:

(a)il richiedente reitera la domanda in conformità all'articolo 42 e alle condizioni previste all'articolo 43;

(b)il richiedente è consegnato o estradato, secondo il caso, in un altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato d'arresto europeo 35 o in un paese terzo o a un giudice penale internazionale.

4.Gli Stati membri possono estradare un richiedente in un paese terzo ai sensi del paragrafo 3, lettera b), soltanto se l'autorità accertante ha appurato che la decisione di estradizione non comporterà il respingimento (refoulement) diretto o indiretto in violazione degli obblighi internazionali e unionali dello Stato membro.

Sezione II

Colloqui personali

Articolo 10

Colloquio sull'ammissibilità

1.Prima che l'autorità accertante decida sull'ammissibilità di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio su tale ammissibilità.

2.Nel colloquio sull'ammissibilità è data al richiedente la possibilità di addurre motivazioni adeguate che spieghino perché i motivi di cui all'articolo 36, paragrafo 1, non si applicherebbero alla sua situazione particolare.

Articolo 11

Colloquio sul merito

1.Prima che l'autorità accertante decida sul merito di una domanda di protezione internazionale, è data al richiedente la possibilità di sostenere un colloquio sul merito della sua domanda.

2.Nel colloquio sul merito è data al richiedente una congrua possibilità di presentare gli elementi necessari a motivare la domanda ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) e il richiedente fornisce tutti gli elementi a sua disposizione nel modo più completo possibile. Al richiedente è data la possibilità di spiegare l'eventuale assenza di elementi o le eventuali incoerenze o contraddizioni delle sue dichiarazioni.

3.La persona che conduce il colloquio sul merito di una domanda non indossa un'uniforme militare o di polizia.

Articolo 12

Criteri applicabili al colloquio personale

1.Al richiedente è data la possibilità di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2.Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare un'adeguata riservatezza e a consentire al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda.

3.Il colloquio personale è condotto dal personale dell'autorità accertante, che può farsi assistere da personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), o da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).

4.Ove risulti difficile all'atto pratico svolgere tempestivamente un colloquio personale con ciascun richiedente a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità accertante può farsi assistere nello svolgimento del colloquio da personale delle autorità di altri Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera a), e da esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, lettera b).

5.Il colloquio personale può essere omesso quando l'autorità accertante:

(a)è in grado di prendere una decisione positiva riguardo allo status di rifugiato o una decisione che dichiara ammissibile la domanda basandosi sulle prove acquisite, oppure

(b)reputa che il richiedente sia incapace o impossibilitato a sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo.

La mancanza di un colloquio personale a norma della lettera b) non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante. Detta autorità dà al richiedente la possibilità effettiva di produrre ulteriori informazioni. In caso di dubbio circa lo stato del richiedente, l'autorità accertante consulta un professionista del settore medico per stabilire se il suo stato d'incapacità o d'impossibilità di sostenere il colloquio sia temporaneo o di lungo periodo.

6.La persona che conduce il colloquio ha la competenza per tener conto del contesto personale e generale in cui nasce la domanda, compresi l'origine culturale, l'età, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e la vulnerabilità del richiedente. Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti ha altresì acquisito una conoscenza generale dei problemi che potrebbero compromettere la capacità del richiedente di sostenere il colloquio, quali indicazioni del fatto che possa essere stato torturato in passato.

7.Il personale che conduce i colloqui con i richiedenti, compresi gli esperti inviati dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, ha preliminarmente ricevuto una formazione specifica comprendente gli elementi elencati all'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo), tra cui in tema di diritto internazionale dei diritti umani, diritto dell'Unione in materia di asilo e norme sull'accesso alla procedura di protezione internazionale, anche in riferimento alle persone che potrebbero necessitare di garanzie procedurali particolari.

8.Per il colloquio personale è messo a disposizione un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona che conduce il colloquio. Il colloquio si svolge nella lingua prescelta dal richiedente, tranne se esiste un'altra lingua che comprende e nella quale è in grado di comunicare chiaramente.

Su istanza del richiedente l'autorità accertante provvede a che il personale che conduce il colloquio e l'interprete siano dello stesso sesso del richiedente, nei limiti del possibile e a meno che l'autorità accertante abbia motivo di ritenere che l'istanza si basi su motivi non connessi alle difficoltà del richiedente di presentare i motivi della sua domanda in modo esauriente.

9. La mancanza di un colloquio personale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Articolo 13

Verbale e registrazione del colloquio personale

1.L'autorità accertante o altra autorità o esperto che l'assiste o che conduce il colloquio personale redige un verbale accurato e circostanziato di ogni singolo colloquio personale in cui figurino tutti gli elementi sostanziali, o una trascrizione dello stesso.

2.Il colloquio personale è registrato mediante sistemi di registrazione sonora o audiovisiva. Il richiedente è informato in anticipo di tale registrazione.

3.Al richiedente è data la possibilità di formulare osservazioni o fornire chiarimenti, oralmente o per iscritto, su eventuali errori di traduzione o malintesi contenuti nel verbale o nella trascrizione, al termine del colloquio personale o entro un termine specifico prima che l'autorità accertante adotti una decisione. A tale scopo il richiedente è informato del contenuto integrale del verbale o degli elementi sostanziali della trascrizione, ove necessario con l'assistenza di un interprete. Al richiedente è quindi chiesto di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale.

4.Se il richiedente rifiuta di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione riflette correttamente il colloquio personale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nella pratica che lo riguarda. Il rifiuto non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla sua domanda.

5.Il richiedente e il suo avvocato o altro consulente legale hanno accesso al verbale o alla trascrizione e alla registrazione prima che l'autorità accertante adotti una decisione.

6.Se la domanda è esaminata con procedura d'esame accelerata, l'autorità accertante può concedere l'accesso al verbale o alla trascrizione della registrazione contemporaneamente alla decisione.

7L'autorità competente conserva la registrazione o la trascrizione per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. La registrazione è cancellata alla scadenza di detto periodo o, se riguarda una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Sezione III

Assistenza e rappresentanza legali

Articolo 14

Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali

1.Il richiedente ha diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda in ciascuna fase della procedura.

2.Fatto salvo il diritto di scegliere un avvocato o altro consulente legale a proprie spese, il richiedente può chiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite a norma degli articoli da 15 a 17. Il richiedente è informato del suo diritto di richiedere in ciascuna fase della procedura l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Articolo 15

Assistenza e rappresentanza legali gratuite

1.Su istanza del richiedente lo Stato membro fornisce assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa prevista al capo III e nella procedura d'impugnazione prevista al capo V.

2.Ai fini della procedura amministrativa l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite comprendono almeno:

(a)la comunicazione di informazioni sulla procedura alla luce della situazione personale del richiedente;

(b)l'assistenza per la stesura della domanda e la preparazione del colloquio personale, se necessario anche la partecipazione al colloquio personale;

(c)la spiegazione dei motivi di una decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale e delle relative conseguenze, così come informazioni sui mezzi per impugnarla.

3.La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura amministrativa può essere esclusa se:

(a)il richiedente dispone di risorse sufficienti;

(b)la domanda non è considerata avere prospettive concrete di successo;

(c)si tratta di una domanda reiterata.

4.Ai fini della procedura d'impugnazione l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite comprendono almeno la preparazione dei documenti procedurali necessari, la preparazione del ricorso e la partecipazione all'udienza dinanzi al giudice a nome del richiedente.

5.La prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite nella procedura d'impugnazione può essere esclusa se:

(a)il richiedente dispone di risorse sufficienti;

(b)il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo;

(c)il ricorso o il riesame sono inquadrati dal diritto nazionale nel secondo grado d'impugnazione o in grado più elevato, compresi i riesami ulteriori delle cause o i giudizi d'appello.

Se un'autorità diversa da un giudice decide di non concedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite perché il ricorso non è considerato avere prospettive concrete di successo, il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione dinanzi a un giudice e a tal fine ha diritto di chiedere l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Articolo 16

Portata dell'assistenza e della rappresentanza legali

1.All'avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, che assiste o rappresenta un richiedente a norma del diritto nazionale è dato accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente sulla cui base è o sarà presa una decisione.

2.L'autorità accertante può negare l'accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente qualora la divulgazione delle informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono, o qualora ne risultino compromessi gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di protezione internazionale da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri. In detti casi l'autorità accertante:

(a)apre l'accesso a tali informazioni o fonti al giudice nella procedura d'impugnazione;

(b)provvede a che sia rispettato il diritto del richiedente alla difesa.

Con riguardo alla lettera b) l'autorità accertante dà accesso a dette informazioni o fonti in particolare all'avvocato o altro consulente legale che abbia subito un controllo di sicurezza, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per l'esame della domanda o per decidere della revoca della protezione internazionale.

3.L'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente ha accesso alle aree chiuse, quali i centri di trattenimento e le zone di transito, per conferire con il richiedente a norma della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

4.Il richiedente ha facoltà di farsi accompagnare al colloquio personale da un avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale. L'avvocato o altro consulente legale ha facoltà d'intervenire durante il colloquio personale.

5.L'autorità accertante può richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma del diritto nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e può chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.

6.Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 5, l'assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l'autorità accertante svolga un colloquio personale con il richiedente.

Articolo 17

Condizioni applicabili alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite

1.L'assistenza e la rappresentanza legali gratuite sono prestate da avvocati o altri consulenti legali autorizzati a norma del diritto nazionale ad assistere o rappresentare i richiedenti o da organizzazioni non governative abilitate a norma del diritto nazionale a prestare servizi di consulenza o rappresentanza.

2.Gli Stati membri possono prevedere norme procedurali specifiche a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento delle richieste di assistenza e rappresentanza legali gratuite collegate alle domande di protezione internazionale oppure applicano le norme vigenti per le richieste nazionali di analoga natura, a condizione che non rendano impossibile o eccessivamente difficoltoso l'accesso all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite.

3.Gli Stati membri possono imporre limiti monetari o temporali alla prestazione di assistenza e rappresentanza legali gratuite, purché non costituiscano restrizioni arbitrarie all'assistenza e alla rappresentanza legali gratuite. Per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, il trattamento concesso ai richiedenti non è meno favorevole di quello di norma riservato ai cittadini in materia di assistenza legale.

4.Gli Stati membri possono chiedere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute allorché vi sia un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o laddove la decisione di coprire tali prestazioni sia stata adottata in base a informazioni false fornite dal richiedente.

Articolo 18

Ruolo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati

1.Gli Stati membri consentono che l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati:

(a)abbia accesso ai richiedenti, compresi quelli presenti nei centri di accoglienza, quelli trattenuti e quelli che si trovano alla frontiera e nelle zone di transito;

(b)abbia accesso, previo consenso del richiedente, alle informazioni sulle singole domande di protezione internazionale, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

(c)nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di protezione internazionale.

2.Il paragrafo 1 si applica anche a un'organizzazione che opera per conto dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente a un accordo con lo Stato membro stesso.

Sezione IV

Garanzie particolari

Articolo 19

Richiedenti che necessitano di garanzie procedurali particolari

1.L'autorità accertante valuta sistematicamente se il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari. La valutazione può essere integrata nelle procedure nazionali esistenti o nella valutazione di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) e non deve necessariamente assumere la forma di una procedura amministrativa.

L'autorità accertante esegue la valutazione nel rispetto dei principi generali di valutazione delle esigenze procedurali particolari previsti all'articolo 20.

2.Al richiedente individuato come persona che necessita di garanzie procedurali particolari è fornito un sostegno adeguato, atto a consentirgli di godere dei diritti e di assolvere gli obblighi del presente regolamento per tutta la durata della procedura di protezione internazionale.

3.Qualora non possa essere fornito un sostegno adeguato nell'ambito della procedura d'esame accelerata di cui all'articolo 40 o della procedura di frontiera di cui all'articolo 41, in particolare qualora l'autorità accertante ritenga che il richiedente necessiti di garanzie procedurali particolari perché ha subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere, l'autorità accertante non applica o cessa di applicare dette procedure al richiedente.

4.La Commissione può disciplinare con atti di esecuzione le modalità e le misure specifiche applicabili alla valutazione e al soddisfacimento delle esigenze procedurali particolari dei richiedenti, compresi i minori non accompagnati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

Articolo 20

Principi generali di valutazione delle esigenze procedurali particolari

1.Il processo di individuazione dei richiedenti con esigenze procedurali particolari è avviato, non appena è fatta domanda di protezione, dalle autorità competenti a riceverla e registrarla e, a domanda presentata, è portato avanti dall'autorità accertante.

2.Alla registrazione della domanda il personale dell'autorità competente a riceverla e registrarla segnala se, a prima vista, il richiedente manifesta vulnerabilità deducibili da segni fisici o dalle dichiarazioni rese o dal comportamento tenuto, tali da giustificare garanzie procedurali particolari.

Il fatto che il richiedente presenti, a prima vista, segni di vulnerabilità è indicato nella pratica che lo riguarda, assieme alla descrizione delle manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari.

Gli Stati membri provvedono a che il personale delle autorità di cui all'articolo 5 sia formato per individuare a prima vista nel richiedente le manifestazioni di vulnerabilità che potrebbero comportare la necessità di garanzie procedurali particolari e che riceva istruzioni a tal fine.

3.Se vi è motivo di ritenere che il richiedente possa essere stato vittima di tortura, stupro o altra forma grave di violenza psicologica, fisica, sessuale o a sfondo di genere e che questo possa comprometterne la capacità di partecipare efficacemente alla procedura, l'autorità accertante indirizza il richiedente verso un medico o uno psicologo perché ne esamini più approfonditamente lo stato fisico e psicologico.

L'autorità accertante decide il tipo di sostegno procedurale particolare da prestare al richiedente tenendo conto dell'esito dell'esame medico o psicologico.

Detto esame lascia impregiudicata la visita medica prevista agli articoli 23 e 24.

4.Le autorità competenti vagliano la necessità di garanzie procedurali particolari di cui al presente articolo anche qualora emerga in una fase successiva della procedura, senza per questo dover riavviare la procedura di protezione internazionale.

Articolo 21

Garanzie per i minori

1.L'interesse superiore del minore costituisce per gli Stati membri una considerazione preminente nell'applicazione del presente regolamento.

2.L'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto a norma dell'articolo 31, paragrafo 6, e dell'articolo 32, paragrafo 1, a meno che il colloquio non sia manifestamente contrario all'interesse superiore del minore. In tal caso l'autorità accertante motiva la decisione di non dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale.

Il colloquio personale con il minore è condotto da una persona dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori, con modalità che rispettino la sensibilità del minore e siano adeguate al contesto.

3.La decisione sulla domanda del minore è preparata da personale dell'autorità accertante dotato delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori.

Articolo 22

Garanzie particolari per i minori non accompagnati

1.Non appena possibile, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dalla data in cui il minore non accompagnato fa domanda, l'autorità competente nomina suo tutore una persona o un'organizzazione.

L'organizzazione designata come rappresentante nomina una persona responsabile di assolvere le funzioni di tutore.

L'autorità accertante informa immediatamente il minore non accompagnato della nomina del tutore.

2.L'autorità accertante informa il tutore di tutti i fatti d'interesse, l'iter procedurale e i termini relativi al minore non accompagnato.

3.Al fine di tutelare l'interesse superiore del minore e il benessere generale del minore non accompagnato, il tutore:

(a)rappresenta e assiste il minore non accompagnato nelle procedure previste dal presente regolamento;

(b)mette il minore non accompagnato in condizione di godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento.

4.Il tutore svolge i suoi compiti in conformità del principio dell'interesse superiore del minore, è dotato della competenza necessaria e non ha precedenti accertati di reati che coinvolgono minori.

La persona che funge da tutore è sostituita soltanto se le autorità competenti ritengono che non abbia esercitato correttamente la sua funzione. Non sono nominate tutori le organizzazioni o le persone i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato.

5. Le autorità competenti non affidano a uno stesso tutore un numero sproporzionato di minori non accompagnati simultaneamente, per non impedirgli di esercitare la propria funzione in modo efficace.

Gli Stati membri nominano soggetti o persone incaricati di supervisionare le prestazioni dei tutori e di controllare, a cadenza regolare, che questi svolgano i loro compiti in modo soddisfacente. Detti soggetti o persone esaminano le denunce presentate da minori non accompagnati nei confronti del loro tutore.

6.Il tutore informa il minore non accompagnato del significato e delle possibili conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di come prepararsi ad esso. Il tutore e, se del caso, l'avvocato o altro consulente legale ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale partecipano al colloquio e hanno la possibilità di porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio. L'autorità accertante può esigere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il tutore.

Sezione V

Visite mediche

Articolo 23

Visita medica

1.Qualora lo ritenga pertinente per la valutazione di una domanda di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), l'autorità accertante dispone per il richiedente, previo suo consenso, una visita medica concernente i segni e i sintomi che potrebbero indicare persecuzioni o danni gravi subiti.

2.Svolgono la visita medica professionisti qualificati del settore medico. Gli Stati membri possono designare i professionisti del settore medico che possono effettuare tale visita. La visita medica è pagata con fondi pubblici.

3.Quando non è effettuata alcuna visita medica ai sensi del paragrafo 1, l'autorità accertante informa i richiedenti che possono sottoporsi, di propria iniziativa e a loro spese, a una visita medica concernente i segni e sintomi che potrebbero indicare persecuzioni o gravi danni subiti.

4.L'esito della visita medica è comunicato al più presto all'autorità accertante, che lo valuta assieme agli altri elementi della domanda.

5.Il fatto che il richiedente rifiuti di sottoporsi a visita medica non osta a che l'autorità accertante adotti una decisione sulla domanda di protezione internazionale.

Articolo 24

Visita medica del minore non accompagnato

1.Possono essere effettuate visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda laddove, in base alle dichiarazioni del richiedente o altre indicazioni pertinenti, tra cui una valutazione psicosociale, emergano dubbi sul fatto che il richiedente sia effettivamente di età inferiore ai 18 anni. Se il risultato della visita medica non è risolutivo oppure se indica una fascia d'età che scende al di sotto dei 18 anni, gli Stati membri considerano il richiedente un minore.

2.La visita medica atta ad accertare l'età del minore non accompagnato non è effettuata senza che il minore o il suo tutore vi acconsentano.

3.Le visite mediche si svolgono nel pieno rispetto della dignità della persona con l'esame meno invasivo possibile ed effettuato da professionisti qualificati del settore medico, al fine di ottenere un esito il più possibile attendibile.

4.Ove siano previste visite mediche per accertare l'età dei minori non accompagnati, l'autorità accertante provvede a che il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di protezione internazionale e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile, della possibilità che la sua età sia determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda, così come la possibilità per il minore non accompagnato, o per il suo tutore, di rifiutare la visita medica e le conseguenze cui questo rifiuto lo espone.

5.Il rifiuto della visita medica da parte del minore non accompagnato o del suo tutore può essere considerato una presunzione soltanto relativa del fatto che il richiedente non sia un minore e non osta a che l'autorità accertante decida sulla domanda di protezione internazionale.

6.Ciascuno Stato membro riconosce la decisione sull'accertamento dell'età assunta da un altro Stato membro alla luce di una visita medica effettuata a norma del presente articolo e basata su metodi riconosciuti dal proprio diritto nazionale.

CAPO III

PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Sezione I

Accesso alla procedura

Articolo 25

Domanda di protezione internazionale

1.Si ha domanda di protezione internazionale quando il cittadino di paese terzo o l'apolide manifesta la volontà di ottenere protezione internazionale agli agenti dell'autorità accertante o di altra autorità di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 4.

In caso di dubbio sul fatto che una data dichiarazione vada intesa come domanda, detti agenti chiedono espressamente alla persona se desideri ricevere protezione internazionale.

2.Il cittadino di paese terzo o l'apolide che fa domanda di protezione internazionale è considerato un richiedente protezione internazionale sino all'adozione della decisione definitiva sulla sua domanda.

Articolo 26

Compiti delle autorità competenti al ricevimento della domanda

1.L'autorità competente a ricevere e registrare le domande:

(a)informa il richiedente dei suoi diritti e obblighi, previsti in particolare agli articoli 27, 28 e 31 per quanto riguarda la registrazione e la presentazione della domanda, all'articolo 7 per quanto riguarda gli obblighi che gl'incombono e le conseguenze dell'inosservanza, all'articolo 9 per quanto riguarda il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, all'articolo 8, per quanto riguarda le garanzie generali applicabili;

(b)registra la domanda a norma dell'articolo 27;

(c)all'atto della registrazione, informa il richiedente delle modalità e della sede in cui può formalizzare la presentazione della domanda di protezione internazionale;

(d)informa della domanda le autorità competenti delle condizioni di accoglienza in conformità della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza).

2.La Commissione può precisare con atti di esecuzione il contenuto delle informazioni che devono essere comunicate al richiedente all'atto della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

Articolo 27

Registrazione della domanda di protezione internazionale

1.L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale registra la domanda prontamente, e comunque entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è manifestata la volontà di chiedere protezione internazionale. Registra altresì le informazioni seguenti:

(a)nome e cognome, data di nascita, genere, cittadinanza e altri dati personali del richiedente;

(b)tipo e numero del documento d'identità o di viaggio del richiedente, se disponibile;

(c)data della domanda, luogo in cui è stata fatta e autorità cui è stata rivolta.

Se già ottenuti dallo Stato membro prima della domanda, i dati previsti alle lettere a) e b) non sono richiesti nuovamente.

2.Quando le informazioni sono rilevate dall'autorità accertante o da altra autorità che l'assiste ai fini dell'esame della domanda, possono essere raccolti altri dati necessari per l'esame della domanda anche all'atto della registrazione.

3.Ove risulti difficile all'atto pratico registrare la domanda entro tre giorni lavorativi dalla data in cui è stata fatta a causa delle domande di protezione internazionale presentate simultaneamente da un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi, l'autorità dello Stato membro può prorogare il termine a dieci giorni lavorativi.

4.Le autorità competenti conservano ciascuna serie di dati di cui al paragrafo 1 e gli eventuali altri dati pertinenti rilevati a norma del paragrafo 2 per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Articolo 28

Presentazione della domanda di protezione internazionale

1.Il richiedente formalizza la presentazione della domanda di protezione internazionale entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata registrata, a condizione che entro tale termine gliene sia data la possibilità effettiva.

2.L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale dà al richiedente la possibilità effettiva di presentare la domanda entro il termine di cui al paragrafo 1.

3.Qualora un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o di apolidi chiedano protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico la presentazione della domanda entro il termine stabilito al paragrafo 1, l'autorità competente dà al richiedente la possibilità effettiva di presentarla entro un mese dalla data in cui è stata registrata.

4.All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a addurre tutti gli elementi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) necessari per motivarla. Una volta presentata la domanda, il richiedente è autorizzato a trasmettere ulteriori elementi pertinenti al relativo esame, fino all'adozione di una decisione sulla domanda nel quadro della procedura amministrativa.

L'autorità competente a ricevere e registrare le domande di protezione internazionale informa il richiedente del fatto che, dopo l'adozione della decisione sulla domanda, potrà addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini del relativo esame, dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione.

5.Le domande di protezione internazionale sono presentate di persona e in un luogo designato. A tal fine, alla registrazione della domanda è fissato al richiedente un appuntamento con l'autorità competente per la presentazione della domanda.

6.L'autorità competente conserva i dati di cui al paragrafo 4 per dieci anni a decorrere dalla data della decisione definitiva. I dati sono cancellati allo scadere di detto periodo o, se riguardano una persona che prima di tale scadenza ha acquistato la cittadinanza di uno Stato membro, non appena questo fatto giunge a conoscenza dello Stato membro.

Articolo 29

Documenti da rimettere al richiedente

1.Le autorità dello Stato membro in cui il richiedente chiede protezione internazionale gli rimettono, alla registrazione della domanda, un documento attestante in particolare che ha fatto domanda e che può rimanere nel territorio dello Stato membro per formalizzarne la presentazione conformemente al presente regolamento.

2.Le autorità dello Stato membro in cui è presentata la domanda rimettono al richiedente, entro il termine di tre giorni lavorativi dalla formalizzazione, un documento a suo nome che:

(a)ne riporta l'identità, includendo almeno i dati previsti all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) e b), verificati e se necessario aggiornati, così come l'immagine del volto, la firma, l'attuale residenza e la data di presentazione della domanda;

(b)indica l'autorità emittente, la data e il luogo di rilascio e la durata di validità del documento;

(c)ne attesta lo status di richiedente;

(d)attesta che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro, precisando se è libero di muoversi in tutto il territorio o in una data area geografica;

(e)segnala che il documento non è un documento di viaggio valido e che al richiedente non è consentito recarsi senza autorizzazione nel territorio di altri Stati membri fino alla conclusione della procedura di determinazione dello Stato membro competente per l'esame della domanda in conformità del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino);

(f)indica se il richiedente è autorizzato a svolgere un'attività lavorativa lucrativa.

3.Se, a conclusione della procedura di determinazione a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), un altro Stato membro è designato competente per l'esame della domanda, le autorità di tale Stato membro rimettono al richiedente il documento previsto al paragrafo 2 entro tre giorni lavorativi dalla data del suo trasferimento in tale Stato membro.

4.Il documento previsto al paragrafo 2 è valido per un periodo di sei mesi ed è rinnovato secondo necessità in modo da restare valido per il periodo in cui il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro competente.

Il periodo di validità indicato sul documento non conferisce il diritto di rimanere nei casi in cui detto diritto si è estinto o è stato sospeso.

5.La Commissione può precisare con atti di esecuzione la forma e il contenuto dei documenti che devono essere rimessi ai richiedenti alla registrazione e alla presentazione della domanda. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 58.

Articolo 30

Accesso alla procedura nei centri di trattenimento e ai valichi di frontiera

1.Qualora vi sia motivo di credere che cittadini di paesi terzi o apolidi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito, possano necessitare di protezione internazionale, le autorità competenti li informano della possibilità di chiedere protezione, in particolare quando:

(a)è probabile che si tratti di un minore non accompagnato;

(b)segni evidenti indicano che la persona è affetta da disturbi mentali o di altro tipo che le impediscono di valutare la necessità di protezione internazionale;

(c)la persona proviene da uno specifico paese di origine in cui notoriamente regna una situazione che rende probabile la necessità di protezione internazionale.

2.Le autorità competenti provvedono a mettere a disposizione servizi di interpretazione per agevolare l'accesso alla procedura di protezione internazionale.

3.Le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza hanno effettivo accesso ai cittadini di paesi terzi nei centri di trattenimento o ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito.

Gli Stati membri possono limitare l'accesso laddove necessario, a norma del diritto nazionale, per la sicurezza, l'ordine pubblico o la gestione amministrativa del valico o del centro di trattenimento, purché l'accesso non risulti seriamente limitato o non sia reso impossibile.

Articolo 31

Domanda a nome del coniuge, partner, minore o adulto dipendente

1.Il richiedente può presentare domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole, di minori o di adulti dipendenti incapaci di agire.

2.Il coniuge o partner di cui al paragrafo 1 è informato in privato delle conseguenze procedurali del fatto che la domanda sia presentata a suo nome e del diritto di chiedere protezione internazionale con domanda separata. Al coniuge o partner che non acconsente a che sia presentata domanda a suo nome è data la possibilità di presentarla per proprio conto.

3.Se il richiedente non presenta domanda a nome del coniuge o del partner di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, è data al coniuge o partner la possibilità di presentare domanda per proprio conto entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il coniuge o partner non presenta domanda entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

4.Se il richiedente non presenta domanda a nome dell'adulto dipendente di cui al paragrafo 1 entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, l'autorità accertante presenta domanda a nome dell'adulto dipendente se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

5.Se una persona ha presentato domanda a nome del coniuge o del partner con cui ha una relazione stabile e durevole o di un adulto dipendente incapace di agire, è data a ciascuna di tali persone la possibilità di sostenere un colloquio personale.

6.Il minore ha il diritto di presentare domanda per proprio conto, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, oppure, nel caso di minore accompagnato, per il tramite di un adulto responsabile per lui secondo la legge o la prassi dello Stato membro interessato, compresi i genitori o altra persona che lo accudisce per legge o per consuetudine, o per il tramite di un familiare adulto o ancora, nel caso di minore non accompagnato, per il tramite di un tutore.

7.Nel caso di minore accompagnato, anche la presentazione della domanda da parte dell'adulto che ne è responsabile, di cui al paragrafo 6, è considerata presentazione di una domanda di protezione internazionale a nome del minore.

8.Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non fa domanda per sé, il minore accompagnato riceve, quando manifesta la volontà di chiedere protezione internazionale, informazioni chiare sulla possibilità di presentare domanda per proprio conto e sulla relativa procedura.

9.Se l'adulto responsabile del minore accompagnato non presenta domanda a nome del minore entro il termine di dieci giorni lavorativi previsto all'articolo 28, paragrafo 1, il minore è informato della possibilità di presentare domanda per proprio conto e, se ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato, questa possibilità gli è data entro un ulteriore termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dalla scadenza del primo termine di dieci giorni lavorativi. Se il minore non presenta domanda per proprio conto entro detto ulteriore termine di dieci giorni lavorativi, la domanda è respinta considerando che vi abbia rinunciato secondo la procedura prevista all'articolo 39.

10.Per decidere sull'ammissibilità della domanda separata presentata da un coniuge, partner o minore a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), la domanda di protezione internazionale è sottoposta a esame preliminare per accertare se i fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore giustifichino una domanda separata.

Se giustificata dai fatti che circondano la situazione del coniuge, del partner o del minore, la domanda separata è sottoposta a ulteriore esame ai fini della decisione sul merito. In caso contrario, la domanda separata è respinta per inammissibilità, senza che questo pregiudichi il regolare esame dell'eventuale domanda presentata a nome del coniuge, del partner o del minore.

Articolo 32

Domanda del minore non accompagnato

1.Il minore non accompagnato che ha la capacità di agire in giudizio ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato presenta domanda per proprio conto oppure il tutore la presenta a suo nome. Il tutore assiste il minore non accompagnato e lo informa adeguatamente delle modalità e della sede in cui presentare la domanda.

2.Per il minore non accompagnato il termine di dieci giorni lavorativi per la presentazione della domanda previsto all'articolo 28, paragrafo 1, decorre dalla data in cui il tutore è nominato e ha incontrato il minore. Se il tutore non presenta domanda a nome del minore non accompagnato entro detto termine di dieci giorni lavorativi, l'autorità accertante presenta domanda a nome del minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritiene che possa necessitare di protezione internazionale.

3.Gli organismi di cui all'articolo 10 della direttiva 2008/115/CE hanno il diritto di presentare domanda di protezione internazionale a nome di un minore non accompagnato se, alla luce di una valutazione specifica della sua situazione personale, ritengono che possa necessitare di protezione internazionale.

Sezione II

Procedura d'esame

Articolo 33

Esame della domanda

1.Gli Stati membri esaminano le domande di protezione internazionale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II.

2.L'autorità accertante decide sulla domanda di protezione internazionale dopo averne esaminato adeguatamente l'ammissibilità o il merito. L'autorità accertante esamina individualmente ciascuna domanda in modo obiettivo e imparziale. L'esame della domanda tiene conto degli elementi seguenti:

(a)dichiarazioni e documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche render noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

(b)tutte le informazioni d'interesse, accurate e aggiornate sulla situazione regnante nel paese d'origine del richiedente alla data della decisione sulla domanda, comprese le disposizioni legislative e regolamentari ivi vigenti e le relative modalità di applicazione, così come qualsiasi altra informazione d'interesse raccolta presso l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, le organizzazioni internazionali per i diritti umani o altra fonte;

(c)analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo);

(d)situazione individuale e circostanze personali del richiedente, in particolare l'estrazione sociale, il genere, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

(e)eventualità che le attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato il paese di origine abbiano mirato esclusivamente o principalmente a creare le condizioni necessarie per chiedere protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o a danno grave in caso di rientro nel paese;

(f)eventualità che ci si possa ragionevolmente attendere dal richiedente un ricorso alla protezione di un altro paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

3.Il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito ha una conoscenza sufficiente dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati. Ha la possibilità di consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerenti ai minori. Ove necessario può sottoporre richieste all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

4.Ai fini dell'esame della domanda da parte dell'autorità accertante i documenti d'interesse sono, se necessario, tradotti.

5.L'esame di una domanda di protezione internazionale può ricevere priorità, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, in particolare laddove:

(a)la domanda sia verosimilmente fondata;

(b)il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza) o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di minore non accompagnato.

Articolo 34

Durata della procedura d'esame

1. L'esame atto a stabilire l'ammissibilità della domanda a norma dell'articolo 36,paragrafo 1, non richiede più di un mese a contare dalla presentazione della domanda.

Il termine fissato per detto esame è di dieci giorni lavorativi quando, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro della prima domanda applica il concetto di primo paese di asilo o di paese terzo sicuro di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e b).

2. L'autorità accertante provvede a che la procedura d'esame nel merito sia espletata quanto prima possibile, e comunque entro sei mesi dalla presentazione della domanda, fatto salvo un esame adeguato e completo.

3.L'autorità accertante può prorogare detto termine di sei mesi di un periodo non superiore a tre mesi se:

(a)un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi chiede protezione internazionale simultaneamente, rendendo difficile all'atto pratico concludere la procedura entro il termine di sei mesi;

(b)il caso comporta questioni complesse in fatto o in diritto.

4.Qualora la domanda sia oggetto della procedura stabilita nel regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), il termine previsto al paragrafo 2 decorre dal momento in cui è determinato lo Stato membro competente ai sensi di detto regolamento e il richiedente si trova nel territorio di detto Stato membro ed è stato preso in carico a norma dello stesso regolamento.

5.L'autorità accertante può rimandare la conclusione della procedura d'esame se non è ragionevole attendersi che decida entro il termine previsto al paragrafo 2 o, per la procedura d'esame accelerata, all'articolo 40, paragrafo 4, a causa di una situazione d'incertezza nel paese di origine che si presume temporanea. In tali casi l'autorità accertante:

(a)riesamina la situazione del paese di origine almeno ogni due mesi;

(b)comunica al richiedente, entro un termine ragionevole, le ragioni del rinvio.

Lo Stato membro informa entro un termine ragionevole la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo del rinvio delle procedure per il paese di origine in questione. In ogni caso l'autorità accertante conclude la procedura d'esame entro 15 mesi dalla presentazione della domanda.

Sezione III

Decisioni sulle domande

Articolo 35

Decisioni dell'autorità accertante

1.La decisione sulla domanda di protezione internazionale è resa per iscritto ed è comunicata al richiedente senza indebito ritardo in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile.

2.Se la domanda è respinta per inammissibilità, per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, la decisione ne indica i motivi in fatto e in diritto. Il richiedente è informato per iscritto dei mezzi d'impugnazione della decisione di rifiuto di riconoscimento della protezione internazionale, tranne se gli sono già stati comunicati altrimenti.

3.In caso di domanda presentata a nome del coniuge, del partner, di un minore o di un adulto dipendente incapace di agire e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, l'autorità accertante può adottare un'unica decisione che contempli tutti i richiedenti, tranne qualora ciò comporti la divulgazione della situazione particolare di un richiedente che rischia di nuocere ai suoi interessi, in particolare nei casi di persecuzione per motivi di genere, orientamento sessuale, identità di genere o età. In tali casi nei confronti di quel richiedente è emessa una decisione separata.

Articolo 36

Decisione sull'ammissibilità della domanda

1.L'autorità accertante valuta l'ammissibilità della domanda conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e respinge la domanda per inammissibilità in presenza di uno dei motivi seguenti:

(a)un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente primo paese di asilo a norma dell'articolo 44, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;

(b)un paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente paese terzo sicuro a norma dell'articolo 45, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;

(c)la domanda è una domanda reiterata, qualora non siano emersi o non siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti in relazione all'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o in relazione al motivo di inammissibilità addotto in precedenza;

(d)il coniuge, il partner o il minore accompagnato presenta domanda dopo aver acconsentito a che fosse presentata una domanda a suo nome e i fatti che circondano la sua situazione non giustificano una domanda separata.

2.La domanda non è esaminata nel merito quando non è esaminata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), compreso quando un altro Stato membro ha riconosciuto al richiedente protezione internazionale o quando la domanda è respinta per inammissibilità conformemente al paragrafo 1.

3.Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica al beneficiario di protezione sussidiaria che è stato reinsediato con procedura accelerata a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento reinsediamento) 36 .

4.Se il primo Stato membro nel quale è presentata domanda la considera ammissibile dopo averla esaminata a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), lo Stato membro competente non è tenuto ad applicare nuovamente il paragrafo 1, lettere a) e b).

5.L'autorità accertante non è tenuta a pronunciarsi sull'ammissibilità della domanda se ritiene prima facie che possa essere respinta per manifesta infondatezza.

Articolo 37

Decisione sul merito della domanda

1.Nell'esaminare la domanda nel merito l'autorità accertante decide se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato e, in caso contrario, stabilisce se il richiedente sia ammissibile alla protezione sussidiaria a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

2.L'autorità accertante respinge la domanda per infondatezza se ha stabilito che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

3.L'autorità accertante dichiara manifestamente infondata la domanda infondata nei casi di cui all'articolo 40, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e).

Articolo 38

Ritiro esplicito della domanda

1.Il richiedente può, di propria iniziativa, ritirare la domanda in qualsiasi momento della procedura.

2.Qualora il richiedente ritiri esplicitamente la domanda, l'autorità accertante decide se respingerla per ritiro esplicito oppure, se al momento del ritiro esplicito ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), per infondatezza.

Articolo 39

Ritiro implicito della domanda

1.L'autorità accertante respinge la domanda considerando che il richiedente vi abbia rinunciato quando:

(a)il richiedente non ha presentato domanda a norma dell'articolo 28 pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso;

(b)il coniuge, il partner o il minore non ha presentato domanda dopo che il richiedente ha omesso di presentarla a suo nome secondo il disposto dell'articolo 31, paragrafi 3 e 8;

(c)il richiedente rifiuta di collaborare, non comunicando le informazioni necessarie per l'esame della domanda e non fornendo le impronte digitali e l'immagine del volto, a norma dell'articolo 7, paragrafo 3;

(d)il richiedente non è comparso al colloquio personale allorché vi era tenuto a norma degli articoli da 10 a 12;

(e)il richiedente ha abbandonato la residenza, senza informarne le autorità competenti o senza autorizzazione, secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 4;

(f)il richiedente ha violato più volte gli obblighi di comunicazione impostigli dall'articolo 7, paragrafo 6.

2.Nelle situazioni previste al paragrafo 1 l'autorità accertante sospende l'esame della domanda e invia al richiedente un avviso scritto alla residenza o domicilio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, informandolo della sospensione e del fatto che, se non si metterà in contatto con l'autorità accertante entro un mese dalla data d'invio dell'avviso scritto, la domanda sarà respinta in via definitiva perché si considererà che vi abbia rinunciato.

3.L'autorità accertante riprende l'esame della domanda se entro detto periodo di un mese il richiedente si mette in contatto con essa e dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

4.L'autorità accertante considera la domanda ritirata implicitamente se entro detto periodo di un mese il richiedente non si mette in contatto con essa e non dimostra che l'inosservanza degli obblighi è imputabile a circostanze che sfuggivano al suo controllo.

5.Qualora la domanda sia ritirata implicitamente, l'autorità accertante decide se respingerla per rinuncia del richiedente oppure, se al momento del ritiro implicito ha già appurato che il richiedente non è ammissibile alla protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), per infondatezza.

Sezione IV

Procedure particolari

Articolo 40

Procedura d'esame accelerata

1.L'autorità accertante accelera l'esame nel merito della domanda di protezione internazionale, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, quando:

(a)nel presentare domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ai fini della possibilità di attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche);

(b)il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili che contraddicono informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche);

(c)il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente;

(d)il richiedente fa domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento dal territorio dello Stato membro;

(e)un paese terzo può essere considerato per il richiedente paese di origine sicuro ai sensi del presente regolamento;

(f)il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri;

(g)il richiedente non ottempera agli obblighi impostigli dall'articolo 4, paragrafo 1, e dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), a meno che dimostri che l'inosservanza è imputabile a circostanze che sfuggono al suo controllo;

(h)la domanda è una domanda reiterata, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo.

2.L'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro due mesi dalla presentazione della domanda. In via eccezionale, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), l'autorità accertante conclude la procedura d'esame accelerata entro otto giorni lavorativi.

3.Qualora la domanda sia oggetto della procedura stabilita nel regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Dublino), i termini previsti al paragrafo 2 decorrono dal momento in cui è determinato lo Stato membro competente ai sensi di detto regolamento e in cui il richiedente si trova nel territorio di quello Stato membro ed è stato preso in carico a norma dello stesso regolamento.

4.L'autorità accertante può continuare l'esame nel merito a norma degli articoli 34 e 37 qualora ritenga che la domanda comporti questioni in fatto o in diritto complesse da esaminare con procedura accelerata. In tal caso o laddove risulti altrimenti impossibile decidere entro i termini previsti al paragrafo 2, il richiedente è informato del cambio di procedura.

5.La procedura d'esame accelerata può essere applicata ai minori non accompagnati soltanto se:

(a)il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47;

(b)il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale.

Articolo 41

Procedura di frontiera

1.L'autorità accertante può, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, decidere su una domanda alla frontiera o in una zona di transito dello Stato membro limitatamente:

(a)all'ammissibilità della domanda fatta in tale luogo a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, oppure

(b)al merito della domanda nei casi cui si applica la procedura d'esame accelerata prevista all'articolo 40.

2.La decisione di cui al paragrafo 1 è presa in tempi il più possibile brevi, fatto salvo un esame adeguato e completo della domanda, e comunque entro quattro settimane dalla presentazione della domanda.

3.Se entro il termine di quattro settimane previsto al paragrafo 2 non è presa una decisione definitiva, il richiedente non è più trattenuto alla frontiera o nella zona di transito ed è ammesso nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni del presente regolamento.

4.Se l'arrivo di un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi o apolidi che presentano domanda di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito rende difficile all'atto pratico applicare il paragrafo 1 in loco, la procedura di frontiera può essere applicata anche nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

5.La procedura di frontiera può essere applicata ai minori non accompagnati, conformemente agli articoli da 8 a 11 della direttiva (UE) XXX/XXX (direttiva accoglienza), soltanto se:

(a)il richiedente proviene da un paese terzo considerato paese di origine sicuro in base alle condizioni previste all'articolo 47;

(b)il richiedente può, per gravi ragioni, essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;

(c)sussistono fondati motivi per considerare che un dato paese terzo sia un paese terzo sicuro per il richiedente in base alle condizioni previste all'articolo 45;

(d)il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente.

Si applica la lettera d) soltanto se sussistono gravi motivi per ritenere che il richiedente stia tentando di nascondere pertinenti elementi che condurrebbero probabilmente a una decisione di rifiuto della protezione internazionale e purché il richiedente abbia avuto la possibilità effettiva di giustificare in modo circostanziato il suo operato.

Articolo 42

Domande reiterate

1.Lo Stato membro competente considera domanda reiterata qualsiasi domanda fatta da uno stesso richiedente in un qualsiasi Stato membro dopo che una sua precedente domanda è stata respinta con decisione definitiva.

2.L'autorità accertante sottopone la domanda reiterata a esame preliminare per stabilire se siano emersi o siano stati presentati dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti che aumentano in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche) o che attengono ai motivi per i quali la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità.

3.L'esame preliminare implica il deposito di una memoria scritta e un colloquio personale conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II. Si può prescindere dal colloquio personale quando dalla memoria scritta risulta chiaro che la domanda non implica nuovi elementi o risultanze rilevanti o che è manifestamente insussistente e non ha prospettive concrete di successo.

4.È avviata una nuova procedura d'esame della domanda di protezione internazionale se:

(a)sono emersi o sono stati presentati dal richiedente i nuovi elementi o risultanze rilevanti di cui al paragrafo 2;

(b)il richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua, di presentare tali elementi o risultanze nel corso della procedura relativa alla domanda precedente, a meno che sia considerato irragionevole non tenere conto di tali elementi o risultanze.

5.In assenza dei presupposti per l'avvio di una nuova procedura previsti al paragrafo 4, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità o, laddove la domanda sia così manifestamente insussistente o impropria da non avere prospettive concrete di successo, per manifesta infondatezza.

Articolo 43

Deroga al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata

Fatto salvo il principio di "non respingimento" (non-refoulement), gli Stati membri possono prevedere un'eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio, derogando all'articolo 54, paragrafo 1, quando:

(a)l'autorità accertante ha respinto la domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

(b)in un qualsiasi Stato membro è fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità, per infondatezza o per manifesta infondatezza.

Sezione V

Concetti di paese sicuro

Articolo 44

Concetto di primo paese di asilo

1.Un paese terzo è considerato primo paese di asilo per il richiedente quando:

(a)il richiedente vi ha goduto di protezione in virtù della convenzione di Ginevra prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione, oppure

(b)il richiedente vi ha goduto altrimenti di protezione sufficiente prima di entrare nell'Unione e può ancora avvalersi di tale protezione.

2.L'autorità accertante considera che il richiedente goda di protezione sufficiente a norma del paragrafo 1, lettera b), se è appurato che:

(a)non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

(b)non sussiste il rischio di danno grave quale definito nel regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche);

(c)è rispettato il principio di non-refoulement conformemente alla convenzione di Ginevra;

(d)è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto di non subire torture né trattamenti crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale;

(e)vige il diritto di soggiorno legale;

(f)è assicurato un accesso adeguato al mercato del lavoro, alle strutture di accoglienza, all'assistenza sanitaria e all'istruzione;

(g)vige un diritto al ricongiungimento familiare conforme alle norme internazionali sui diritti umani.

3.Prima che la domanda possa essere respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), il richiedente ha facoltà, alla presentazione della domanda e durante il colloquio sull'ammissibilità, di contestare l'applicazione del concetto di primo paese di asilo alla luce della sua situazione particolare.

4.Il concetto di primo paese di asilo può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo la garanzia che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi godrà immediatamente di una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1.

5.Se la domanda è respinta per inammissibilità in applicazione del concetto di primo paese di asilo, l'autorità accertante:

(a)ne informa il richiedente;

(b)gli fornisce un documento con il quale informa le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito perché è stato applicato il concetto di primo paese di asilo.

6.Se il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, l'autorità accertante revoca la decisione che respinge la domanda per inammissibilità e apre l'accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.

7.Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo i paesi cui si applica il concetto di primo paese di asilo.

Articolo 45

Concetto di paese terzo sicuro

1.Un paese terzo è designato paese terzo sicuro se:

(a)non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

(b)non sussiste il rischio di danno grave quale definito nel regolamento (UE) XXX/XXX;

(c)è rispettato il principio di non-refoulement conformemente alla convenzione di Ginevra;

(d)è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, inumani o degradanti sancito dal diritto internazionale;

(e)esiste la possibilità di godere, secondo il caso, di protezione in virtù delle norme sostanziali della convenzione di Ginevra o di protezione sufficiente di cui all'articolo 44, paragrafo 2.

La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese terzo sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti.

2.Si applica il concetto di paese terzo sicuro:

(a)quando il paese terzo è stato designato paese terzo sicuro a norma dell'articolo 50;

(b)quando il paese terzo è designato paese terzo sicuro a livello di Unione, oppure

(c)in singoli casi relativamente a un dato richiedente.

3.L'autorità accertante considera, previo esame individuale della domanda, che per un dato richiedente il paese terzo sia un paese terzo sicuro solo se ha appurato che gli offre condizioni di sicurezza conformi ai criteri stabiliti al paragrafo 1 e ha constatato che:

(a)il richiedente ha con il paese terzo un legame in virtù del quale sarebbe ragionevole che vi si recasse, tra l'altro perché vi è transitato in quanto geograficamente il paese terzo è vicino al suo paese di origine;

(b)il richiedente non ha addotto gravi motivi per ritenere che, nella sua situazione specifica, il paese non sia un paese terzo sicuro.

4.Prima che la domanda possa essere respinta per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera b), il richiedente ha facoltà, alla presentazione della domanda e durante il colloquio sull'ammissibilità, di contestare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro alla luce della sua situazione particolare.

5.Il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato ai minori non accompagnati soltanto se le autorità degli Stati membri hanno preliminarmente ricevuto dalle autorità del paese terzo conferma che prenderanno in carico il minore non accompagnato e che questi avrà immediatamente accesso a una delle forme di protezione di cui al paragrafo 1, lettera e).

6.Se la domanda è respinta per inammissibilità in applicazione del concetto di paese terzo sicuro, l'autorità accertante:

(a)ne informa il richiedente;

(b)gli fornisce un documento con il quale informa le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito perché è stato applicato il concetto di paese terzo sicuro.

7.Se il paese terzo non ammette né riammette il richiedente nel proprio territorio, l'autorità accertante revoca la decisione che respinge la domanda per inammissibilità e apre l'accesso alla procedura conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II e al capo III, sezione I.

Articolo 46

Designazione dei paesi terzi sicuri a livello di Unione

1.I paesi terzi sono designati paesi terzi sicuri a livello di Unione in base alle condizioni previste all'articolo 45, paragrafo 1.

2.La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi designati paesi terzi sicuri a livello di Unione, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, secondo comma.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione.

Articolo 47

Concetto di paese di origine sicuro

1.Un paese terzo può essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento se, sulla base della situazione giuridica, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente persecuzioni quali definite all'articolo 9 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né minaccia derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

2.La valutazione volta a stabilire se un paese terzo possa essere designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento si basa su una serie di fonti d'informazione, compresi in particolare gli Stati membri, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, il servizio europeo per l'azione esterna, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni pertinenti e tiene conto dell'analisi comune delle informazioni sui paesi di origine di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo).

3.Per effettuare detta valutazione è tenuto conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

(a)le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese e il modo in cui sono applicate;

(b)il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici o nella convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;

(c)l'assenza di espulsione, allontanamento o estradizione dei propri cittadini verso paesi terzi in cui, tra l'altro, sarebbero esposti al grave rischio di essere sottoposti alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, ovvero in cui la loro vita o libertà sarebbero minacciate a motivo della razza, della religione, della nazionalità, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche o ancora in cui sarebbero esposti al grave rischio di espulsione, allontanamento o estradizione verso un altro paese terzo;

(d)un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4.Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma del presente regolamento può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente, previo esame individuale della domanda, solo quando il richiedente:

(a)ha la cittadinanza di quel paese, oppure

(b)è un apolide che in precedenza aveva dimora abituale in quel paese e

(c)non ha addotto gravi motivi per ritenere che, nella sua situazione specifica, il paese non sia un paese di origine sicuro.

Articolo 48

Designazione dei paesi di origine sicuri a livello di Unione

1.I paesi terzi elencati nell'allegato 1 sono designati paesi di origine sicuri a livello di Unione in base alle condizioni previste all'articolo 47.

2.La Commissione riesamina periodicamente la situazione nei paesi terzi annoverati nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, assistita dall'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e basandosi sulle altre fonti d'informazione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

3.A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento Agenzia UE per l'asilo), la Commissione può chiedere all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo di fornirle informazioni su specifici paesi terzi di cui si potrebbe ipotizzare l'inserimento nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

4.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per sospendere, alle condizioni previste all'articolo 49, un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

Articolo 49

Sospensione e revoca della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o sospensione e depennamento dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri

1.In caso di cambiamento repentino della situazione in un paese terzo che è designato paese terzo sicuro a livello di Unione o che figura nell'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, la Commissione esegue una valutazione circostanziata del rispetto da parte di quel paese delle condizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 45 o all'articolo 47 e, se ritiene che tali condizioni non siano più soddisfatte, adotta un atto delegato che, per un periodo di sei mesi, sospende la designazione del paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o sospende il paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

2.La Commissione riesamina costantemente la situazione in detto paese terzo tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni comunicate dagli Stati membri relativamente all'ulteriore evoluzione.

3.La Commissione, se ha adottato a norma del paragrafo 1 un atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri, presenta con procedura legislativa ordinaria, entro tre mesi dalla data di adozione di detto atto delegato, una proposta di modifica del presente regolamento volta a revocare al paese terzo la designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o a depennarlo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri.

4.L'atto delegato che ha sospeso la designazione di un paese terzo come paese terzo sicuro a livello di Unione o ha sospeso un paese terzo dall'elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri cessa di produrre effetti se la Commissione non presenta detta proposta entro tre mesi dall'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 1. Se detta proposta è presentata entro il termine di tre mesi, è conferito alla Commissione, sulla scorta di una valutazione circostanziata, il potere di prorogare la validità dell'atto delegato per un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta.

Articolo 50

Designazione dei paesi terzi sicuri e dei paesi di origine sicuri a livello nazionale

1.Per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che, ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, consente di designare a livello nazionale paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri diversi da quelli designati a livello di Unione o compresi nell'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1.

2.Gli Stati membri non designano a livello nazionale paese terzo sicuro o paese di origine sicuro il paese terzo nei cui confronti è stata decretata, a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, la sospensione della designazione di paese terzo sicuro a livello di Unione o la sospensione dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato 1, né applicano ad hoc il concetto di paese terzo sicuro in relazione a un determinato richiedente.

3.Qualora, con procedura legislativa ordinaria, un paese terzo non sia più designato paese terzo sicuro a livello di Unione o sia stato depennato dall'elenco comune dell'UE riportato nell'allegato I, uno Stato membro può notificare alla Commissione di ritenere che, considerata l'evoluzione della situazione, il paese soddisfi nuovamente le condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47.

La notifica include una valutazione circostanziata del soddisfacimento delle condizioni previste, rispettivamente, all'articolo 45, paragrafo 1, e all'articolo 47 da parte del paese, corredata dell'illustrazione della specifica evoluzione che permette al paese di soddisfare nuovamente dette condizioni.

Lo Stato membro notificante può designare a livello nazionale il paese terzo paese terzo sicuro o paese di origine sicuro soltanto se la Commissione non vi si oppone.

4.Gli Stati membri notificano alla Commissione e all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, immediatamente dopo la designazione, i paesi terzi che sono stati designati paesi terzi sicuri o paesi di origine sicuri a livello nazionale. A cadenza annuale gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia degli altri paesi terzi sicuri per i quali il concetto è applicato ad hoc in relazione a determinati richiedenti.

CAPO IV

PROCEDURE DI REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Articolo 51

Revoca della protezione internazionale

L'autorità accertante avvia l'esame per revocare la protezione internazionale a una data persona qualora emergano nuovi elementi o risultanze indicativi della presenza di motivi per riconsiderare la validità della protezione internazionale riconosciutale, in particolare nei casi di cui agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Articolo 52

Norme procedurali

1.Se l'autorità competente prende in considerazione l'ipotesi di revocare la protezione internazionale a un cittadino di paese terzo o a un apolide, compreso nel contesto del riesame periodico dello status previsto agli articoli 15 e 21 del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche), la persona gode, in particolare, delle garanzie seguenti:

(a)è informata per iscritto del fatto che l'autorità competente procede al riesame della sua qualifica di beneficiaria di protezione internazionale e dei motivi del riesame;

(b)le è data la possibilità di esporre in una dichiarazione scritta e in un colloquio personale, entro un termine ragionevole, i motivi per cui non dovrebbe esserle revocata la protezione internazionale.

2.Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che:

(a)l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, quali, secondo il caso, l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, circa la situazione generale regnante nel paese di origine della persona;

(b)se sul singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame della protezione internazionale, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione o del danno grave secondo modalità che rischino di rivelare direttamente a tali responsabili che la persona è un beneficiario di protezione internazionale il cui status è oggetto di riesame o di mettere a repentaglio l'incolumità fisica della persona o delle persone che dipendono da essa oppure la libertà e la sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

3.La decisione dell'autorità competente di revocare la protezione internazionale è resa per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

4.Ai casi in cui l'autorità accertante ha deciso di revocare la protezione internazionale si applicano l'articolo 8, paragrafo 3, e gli articoli da 15 a 18.

5.In deroga ai paragrafi da 1 a 4 la protezione internazionale riconosciuta dagli Stati membri decade se il beneficiario di protezione internazionale ha rinunciato espressamente a essere riconosciuto come tale. La protezione internazionale decade anche se il beneficiario di protezione internazionale è divenuto cittadino dello Stato membro che gliela ha riconosciuta.

CAPO V

PROCEDURA D'IMPUGNAZIONE

Articolo 53

Diritto a un ricorso effettivo

1.Il richiedente ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie previsti al capo II, avverso:

(a)la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione:

i) che respinge la domanda per inammissibilità, di cui all'articolo 36, paragrafo 1;

ii) che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, di cui all'articolo 37, paragrafi 2 e 3, o all'articolo 42, paragrafo 4;

iii) che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente, di cui agli articoli 38 e 39;

iv) adottata con procedura di frontiera, di cui all'articolo 41;

(b)la decisione di revoca della protezione internazionale a norma dell'articolo 52.

2.La persona riconosciuta ammissibile alla protezione sussidiaria ha diritto a un ricorso effettivo avverso la decisione che considera infondata la domanda ai fini dello status di rifugiato.

3.Il ricorso effettivo ai sensi del paragrafo 1 prevede l'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, compreso se del caso l'esame del bisogno di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) XXX/XXX (regolamento qualifiche).

Il richiedente può addurre soltanto elementi nuovi rilevanti ai fini dell'esame della sua domanda dei quali non poteva essere a conoscenza in una fase precedente o che attengono a un mutamento della sua situazione.

4.Il giudice ha accesso alle informazioni generali di cui all'articolo 33, paragrafo 2, lettere b) e c), per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente ovvero in altro modo.

5.I documenti pertinenti ai fini dell'esame della domanda da parte del giudice nella procedura di impugnazione sono se necessario tradotti, ammesso che non lo siano già stati a norma dell'articolo 33, paragrafo 4.

6.Il richiedente impugna la decisione di cui al paragrafo 1:

(a)entro una settimana nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza;

(b)entro due settimane nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

(c)entro un mese nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale.

Ai fini della lettera b), gli Stati membri possono disporre il riesame d'ufficio delle decisioni adottate con procedura di frontiera.

I termini previsti al presente paragrafo decorrono dalla data in cui la decisione dell'autorità accertante è notificata al richiedente o dalla data in cui è nominato l'avvocato o il consulente legale del richiedente che ha chiesto l'assistenza e la rappresentanza legali gratuite.

Articolo 54

Effetto sospensivo dell'impugnazione

1.Lo Stato membro competente autorizza il richiedente a rimanere nel suo territorio fino alla scadenza del termine entro il quale può esercitare il diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell'esito del ricorso.

2.Il giudice è competente a decidere, su istanza del richiedente o d'ufficio, se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente qualora il diritto del richiedente di rimanere nello Stato membro si estingua in conseguenza di una delle seguenti categorie di decisioni:

(a)decisione che considera la domanda manifestamente infondata o che la respinge per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria nei casi oggetto di procedura d'esame accelerata o di procedura di frontiera;

(b)decisione che respinge la domanda per inammissibilità a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere a) e c);

(c)decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente a norma, rispettivamente, dell'articolo 38 o dell'articolo 39.

3.Il giudice è competente a decidere se autorizzare o meno la permanenza del richiedente nel territorio dello Stato membro competente, fermo restando che:

(a)il richiedente disponga dell'interpretazione e dell'assistenza legale necessarie e di tempo sufficiente per preparare l'istanza e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell'esito del ricorso;

(b)nel contesto dell'esame della richiesta di rimanere nel territorio dello Stato membro competente, il giudice esamini in fatto e in diritto la decisione che respinge la domanda di protezione internazionale.

4.Lo Stato membro autorizza il richiedente a rimanere nel proprio territorio in attesa dell'esito della procedura volta a decidere se possa rimanervi. Detta decisione è presa entro un mese dall'impugnazione.

5Il richiedente che impugna ulteriormente la decisione scaturita dalla prima o da ulteriore impugnazione non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro a meno che il giudice decida diversamente su istanza del richiedente o d'ufficio. La decisione è presa entro un mese dall'impugnazione ulteriore.

Articolo 55

Durata del primo grado d'impugnazione

1.Fatto salvo un esame adeguato e completo del ricorso, il giudice decide sul primo grado d'impugnazione entro i seguenti termini a decorrere dalla data di impugnazione:

(a)entro sei mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria non adottata con procedura d'esame accelerata, oppure nel caso della decisione di revoca della protezione internazionale;

(b)entro due mesi nel caso della decisione che respinge la domanda per inammissibilità, nel caso della decisione che respinge la domanda per ritiro esplicito o per rinuncia del richiedente oppure per infondatezza o per manifesta infondatezza ai fini dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria, adottata con procedura d'esame accelerata o con procedura di frontiera o mentre il richiedente era in stato di trattenimento;

(c)entro un mese nel caso della decisione che respinge una domanda reiterata per inammissibilità o per manifesta infondatezza.

2.I termini previsti al paragrafo 1 possono essere prorogati di ulteriori tre mesi nei casi che comportano questioni complesse in fatto o in diritto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 56

Impugnazione da parte delle autorità pubbliche

Il presente regolamento non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative o giudiziarie conformemente a quanto previsto dal diritto nazionale.

Articolo 57

Cooperazione

1.Ciascuno Stato membro designa un punto nazionale di contatto e ne trasmette i recapiti alla Commissione. La Commissione trasmette l'informazione a tutti gli altri Stati membri.

2.Gli Stati membri, in collegamento con la Commissione, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti.

3.Allorché ricorrono alle misure di cui all'articolo 27, paragrafo 3, all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 34, paragrafo 3, gli Stati membri informano la Commissione e l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo non appena cessano i motivi per applicare tali misure eccezionali, e comunque almeno annualmente. L'informazione comprende, ove possibile, dati sulla percentuale delle domande alle quali sono state applicate delle deroghe rispetto al totale delle domande esaminate nel periodo in questione.

Articolo 58

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 37 .

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.

Articolo 59

Atti delegati

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui al paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.La delega di potere può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L'atto delegato e le relative proroghe entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di un mese dalla data in cui l'atto è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

Articolo 60

Monitoraggio e valutazione

Entro [due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento negli Stati membri e, se necessario, propone modifiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, le informazioni necessarie per la stesura della relazione almeno nove mesi prima di detto termine.

Articolo 61

Abrogazione

La direttiva 2013/32/UE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato 2.

Articolo 62

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Il presente regolamento si applica a decorrere dal [sei mesi dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                    Per il Consiglio

Il presidente                    Il presidente

(1) COM(2015) 240 final.
(2) COM(2016) 197 final.
(3) COM(2016) 270 final.
(4) COM(2016) 272 final.
(5) COM(2016) 271 final.
(6) GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60.
(7) GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.
(8) GU L [...] del [...], pag. [...].
(9) GU L [...] del [...], pag. [...].
(10) GU L [...] del [...], pag. [...].
(11) COM(2015) 240.
(12) COM(2016) 271 final.
(13) Rapporto dell'Agenzia per i diritti fondamentali, Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union: with a particular focus on their role in responding to child trafficking (ottobre 2015)[http://ec.europa.eu/anti-trafficking/EU+Policy/Guardianship_for_children_deprived_of_parental_care].
(14) GU L [...] del [...], pag. [...].
(15) GU L [...] del [...], pag. [...].
(16) COM(2016) 85 final.
(17) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015) 452 final).
(18) Il proposto elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri annovera Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia e Turchia.
(19) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Grande camera) del 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia (ricorso n. 30696/09).
(20) Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo(Quinta camera) del 2 febbraio 2012, I.M. c. Francia (ricorso n. 9152/09).
(21) Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-136/03 Dörr.
(22) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).
(23) COM(2016) 197 final.
(24) EUCO 19.02.2016, SN 1/16.
(25) GU L [...] del [...], pag. [...].
(26) GU L [...] del [...], pag. [...].
(27) Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).
(28) GU L [...] del [...], pag. [...].
(29) * Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(30) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(31) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
(32) GU L [...] del [...], pag. [...].
(33) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(34) GU L [...] del [...], pag. [...].
(35) Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).
(36) GU L [...] del [...], pag. [...].
(37) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Bruxelles, 13.7.2016

COM(2016) 467 final

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE


ALLEGATO 1

Elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri di cui all'articolo 48

Albania

Bosnia-Erzegovina

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia

Kosovo* 1

Montenegro

Serbia

Turchia

(1) * Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Bruxelles, 13.7.2016

COM(2016) 467 final

ALLEGATO

della

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio


che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE


ALLEGATO 2

Tavola di concordanza

Direttiva 2013/32/UE

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 4

Articolo 2, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, lettere da b) a f)

Articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e)

Articolo 2, lettere da g) a m)

Articolo 4, paragrafo 1, lettere da b) a h)

Articolo 2, lettere da n) a q)

Articolo 4, paragrafo 2, lettere da f) a i)

Articolo 4 paragrafo 2, lettera j)

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafo 5, e articolo 12, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5

Articolo 25

Articolo 26

Articolo 6, paragrafo 1, primo comma

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 6, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 5, paragrafi 3 e 5

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 2, e articolo 39, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 28, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 28, paragrafo 5

Articolo 6, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 6

Articolo 6, paragrafo 5

Articolo 27, paragrafo 3

Articolo 27, paragrafo 4

Articolo 29

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, primo comma

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 4

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 31, paragrafo 6

Articolo 31, paragrafo 7

Articolo 31, paragrafo 8

Articolo 31, paragrafo 9

Articolo 31, paragrafo 10

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 3

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 30, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 30, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafi 1 e 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 33, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 33, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 33, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 33, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 33, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 33, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 10, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 33, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 53, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 33, paragrafo 4

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 35, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 35, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 35, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere da b) a g), e secondo comma

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 12, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 12, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettera h)

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 7, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 7, paragrafo 7

Articolo 13, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 13, paragrafo 2, lettera f)

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 7, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 1, primo comma

Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 14, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 12, paragrafi 4, 6 e 7

Articolo 14, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 31, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 1, quarto comma

Articolo 21, paragrafo 2, primo comma

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma

Articolo 12, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 5, primo comma, lettera a)

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 5, primo comma, lettera b)

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 9

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 39, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 12, paragrafo 6

Articolo 15, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 12, paragrafo 8, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 3, lettera c)

Articolo 12, paragrafo 8

Articolo 15, paragrafo 3, lettera d)

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 15, paragrafo 3, lettera e)

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 4

Articolo 16

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 13, paragrafo 1

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 13, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 3, primo comma

Articolo 13, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 13, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 5, primo comma

Articolo 13, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 5, terzo comma

Articolo 13, paragrafo 6

Articolo 13, paragrafo 7

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafi 1, 2 e 5

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 4

Articolo 19

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafi 1 e 4

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 1

Articolo 15, paragrafo 2

Articolo 15, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 3, primo comma

Articolo 15, paragrafo 5, primo comma, lettera b)

Articolo 15, paragrafo 5, primo comma, lettera a)

Articolo 15, paragrafo 5, primo comma, lettera c)

Articolo 20, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 20, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 1, primo comma

Articolo 21, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 21, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 21, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 17, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 17, paragrafo 3

Articolo 21, paragrafo 5

Articolo 17, paragrafo 4

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 23, paragrafo 1

Articolo 16, paragrafi 1 e 2

Articolo 23, paragrafo 2

Articolo 16, paragrafo 3

Articolo 23, paragrafo 3

Articolo 16, paragrafo 4

Articolo 23, paragrafo 4, primo comma

Articolo 23, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 16, paragrafo 5

Articolo 23, paragrafo 4, terzo comma

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 19, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 19, paragrafi 2 e 3

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafo 4

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 20, paragrafi 2 e 3

Articolo 21

Articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 22, paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 1, primo comma, lettera b), e secondo comma

Articolo 22, paragrafo 6

Articolo 22, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 21, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 25, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 21, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 5

Articolo 24

Articolo 25, paragrafo 5, primo comma

Articolo 24, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 5, secondo comma

Articolo 24, paragrafo 3

Articolo 25, paragrafo 5, terzo comma, lettera a)

Articolo 24, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 5, terzo comma, lettera b)

Articolo 24, paragrafo 2

Articolo 25, paragrafo 5, terzo comma, lettera c)

Articolo 25, paragrafo 5, quarto comma

Articolo 24, paragrafo 5

Articolo 24, paragrafo 6

Articolo 25, paragrafo 6, primo comma

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera a)

Articolo 40, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i)

Articolo 40, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto ii)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto iii)

Articolo 40, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b)

Articolo 41, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto i)

Articolo 41, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto ii)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto iii)

Articolo 41, paragrafo 5, lettera b)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto iv)

Articolo 41, paragrafo 5, lettera c)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto v)

Articolo 41, paragrafo 5, lettera d)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), punto vi)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), secondo comma

Articolo 41, paragrafo 5, lettera d)

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera c)

Articolo 45, paragrafo 5

Articolo 25, paragrafo 6, secondo comma, lettera d)

Articolo 26

Articolo 27, paragrafo 1

Articolo 38, paragrafo 2

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 27, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 1, primo comma

Articolo 39, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 39, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 28, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)

Articolo 39, paragrafo 1, lettere e) e f)

Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 28, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 39, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 28, paragrafo 2

Articolo 28, paragrafo 3

Articolo 29

Articolo 18

Articolo 30

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 3, primo comma

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 31, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 34, paragrafo 4

Articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera a)

Articolo 34, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b)

Articolo 34, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera c)

Articolo 31, paragrafo 3, quarto comma

Articolo 31, paragrafo 4

Articolo 34, paragrafo 5

Articolo 31, paragrafo 5

Articolo 34, paragrafo 5

Articolo 31, paragrafo 6

Articolo 31, paragrafo 7

Articolo 33, paragrafo 5

Articolo 31, paragrafo 8

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 31, paragrafo 8, lettera a)

Articolo 40, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera b)

Articolo 40, paragrafo 1, lettera e)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera c)

Articolo 40, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera d)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera e)

Articolo 40, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera f)

Articolo 40, paragrafo 1, lettera h

Articolo 31, paragrafo 8, lettera g)

Articolo 40, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera h

Articolo 40, paragrafo 1, lettera g)

Articolo 31, paragrafo 8, lettera i)

Articolo 31 paragrafo 8, lettera j)

Articolo 40, paragrafo 1, lettera f)

Articolo 31, paragrafo 9

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 3

Articolo 40, paragrafo 4

Articolo 32, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 32, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 33, paragrafo 1

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 2, primo comma

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 33, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 33, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 36, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 33, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 36, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 33, paragrafo 2, lettera d)

Articolo 36, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 33, paragrafo 2, lettera e)

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 36, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 4

Articolo 36, paragrafo 5

Articolo 34, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1, e articolo 42, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 34, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafi 3 e 7

Articolo 35, primo comma

Articolo 44, paragrafo 1

Articolo 35, secondo comma

Articolo 44, paragrafo 3

Articolo 44, paragrafo 2

Articolo 44, paragrafo 4

Articolo 44, paragrafo 5

Articolo 44, paragrafo 6

Articolo 44, paragrafo 7

Articolo 36, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 4

Articolo 47, paragrafo 1

Articolo 47, paragrafo 2

Articolo 47, paragrafo 3

Articolo 36, paragrafo 2

Articolo 48

Articolo 49

Articolo 37, paragrafo 1

Articolo 50, paragrafo 1

Articolo 37, paragrafo 2

Articolo 37, paragrafo 3

Articolo 50, paragrafo 2

Articolo 50, paragrafo 3

Articolo 37, paragrafo 4

Articolo 50, paragrafo 4

Articolo 38, paragrafo 1

Articolo 45, paragrafo 1

Articolo 45, paragrafo 2

Articolo 45, paragrafo 3, primo comma

Articolo 38, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 45, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 45, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 38, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 38, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 45, paragrafi 3 e 4

Articolo 38, paragrafo 3

Articolo 45, paragrafo 6

Articolo 38, paragrafo 4

Articolo 45, paragrafo 7

Articolo 38, paragrafo 5

Articolo 50, paragrafo 4

Articolo 46

Articolo 39

Articolo 40, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 40, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 2

Articolo 40, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 40, paragrafo 4

Articolo 42, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 40, paragrafo 5

Articolo 42, paragrafo 5

Articolo 40, paragrafo 6

Articolo 36, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 40, paragrafo 7

Articolo 41

Articolo 43

Articolo 41, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 43, lettera a)

Articolo 41, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 43, lettera b)

Articolo 41, secondo comma

Articolo 43, primo comma

Articolo 41, paragrafo 2

Articolo 42, paragrafo 1

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 42, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 42, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 42, paragrafo 3

Articolo 43

Articolo 41, paragrafi 1, 2, 3 e 4

Articolo 44

Articolo 51

Articolo 45

Articolo 52

Articolo 46, paragrafo 1

Articolo 53, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), punto iv)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto iv)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), punto iii)

Articolo 46, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 53, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 46, paragrafo 2, primo comma

Articolo 53, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 46, paragrafo 3

Articolo 53, paragrafo 3

Articolo 53, paragrafo 5

Articolo 46, paragrafo 4, primo comma

Articolo 53, paragrafo 6, primo e terzo comma

Articolo 46, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 53, paragrafo 6, secondo comma

Articolo 46, paragrafo 5

Articolo 54, paragrafo 1

Articolo 46, paragrafo 6

Articolo 54, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 6, lettera a)

Articolo 54, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 46, paragrafo 6, lettera b)

Articolo 54, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 46, paragrafo 6, lettera c)

Articolo 54, paragrafo 2, lettera c)

Articolo 46, paragrafo 6, lettera d)

Articolo 46, paragrafo 7

Articolo 54, paragrafo 3

Articolo 46, paragrafo 8

Articolo 54, paragrafo 4

Articolo 54, paragrafo 5

Articolo 46, paragrafo 9

Articolo 46, paragrafo 10

Articolo 55, paragrafo 1

Articolo 55, paragrafo 2

Articolo 46, paragrafo 11

Articolo 47

Articolo 56

Articolo 48

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 49

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