9.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 50/280 |
P8_TA(2016)0088
Autorizzazione e sorveglianza dei medicinali veterinari ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 marzo 2016, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (COM(2014)0557 — C8-0142/2014 — 2014/0256(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2018/C 050/27)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 6 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6 quater (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 6 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 6 sexies (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 2 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 1 — comma 2
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le competenze delle autorità degli Stati membri in materia di fissazione dei prezzi dei medicinali o di inclusione dei medesimi nell'ambito d'applicazione dei regimi nazionali d'assicurazione contro le malattie o dei regimi di sicurezza sociale, in base a determinate condizioni sanitarie, economiche e sociali. In particolare, gli Stati membri possono scegliere fra gli elementi presenti nell'autorizzazione all'immissione in commercio, le indicazioni terapeutiche e gli imballaggi che rientrano nei rispettivi regimi di previdenza e sicurezza sociale. |
«Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano le competenze delle autorità degli Stati membri in materia di fissazione dei prezzi dei medicinali o di inclusione dei medesimi nell'ambito d'applicazione dei regimi nazionali d'assicurazione contro le malattie o dei regimi di sicurezza sociale, in base a determinate condizioni sanitarie, economiche e sociali , a condizione che gli Stati membri tengano debitamente conto della valutazione di riferimento comparativa di cui all'articolo 9, paragrafo 4 . In particolare, gli Stati membri possono scegliere fra gli elementi presenti nell'autorizzazione all'immissione in commercio, le indicazioni terapeutiche e gli imballaggi che rientrano nei rispettivi regimi di previdenza e sicurezza sociale.» |
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 3
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE. |
Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE e, se del caso, all'articolo 4 del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio (1 bis). |
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 4 — lettera a
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera b
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 6 — paragrafi 4 bis e 4 ter (nuovi)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 5 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 9 — paragrafo 4 — lettera d bis (nuova)
Testo in vigore |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 10 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 55 — comma 2
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
L'Agenzia è responsabile del coordinamento delle risorse scientifiche esistenti messe a sua disposizione dagli Stati membri per la valutazione, la sorveglianza e la farmacovigilanza dei medicinali. |
«L'Agenzia è responsabile del coordinamento delle risorse scientifiche esistenti messe a sua disposizione dagli Stati membri per la valutazione, la sorveglianza e la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano, a norma del presente regolamento, e per uso veterinario, a norma del regolamento (UE) …/… (*1) .» |
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 10 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 56 — paragrafo 2 — comma 1
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
2. I comitati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d bis) hanno ciascuno la facoltà di istituire gruppi di lavoro permanenti e temporanei. I comitati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) possono istituire gruppi consultivi scientifici nel quadro della valutazione di tipi specifici di medicinali o di trattamenti, ai quali il comitato può delegare alcuni compiti associati alla formulazione dei pareri scientifici di cui agli articoli 5 e 30 . |
«2. I comitati di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d bis) hanno ciascuno la facoltà di istituire gruppi di lavoro permanenti e temporanei. I comitati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) possono istituire gruppi consultivi scientifici nel quadro della valutazione di tipi specifici di medicinali o di trattamenti, ai quali il comitato può delegare alcuni compiti associati alla formulazione dei pareri scientifici di cui all'articolo 5 del presente regolamento e all'articolo 141, paragrafo 1, del regolamento (UE) …/… (*2) .» |
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 10 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 57 — paragrafo 1 — comma 1
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
1. L'agenzia fornisce agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie pareri scientifici del più alto livello su ogni questione inerente alla valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali per uso umano o veterinario che le venga sottoposta in forza della normativa comunitaria relativa ai medicinali. |
«1. L'agenzia fornisce agli Stati membri e alle istituzioni comunitarie pareri scientifici del più alto livello su ogni questione inerente alla valutazione della qualità, della sicurezza e dell'efficacia e alla valutazione comparativa dei medicinali per uso umano o veterinario che le venga sottoposta in forza della normativa comunitaria relativa ai medicinali.» |
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 10 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 57 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera t bis (nuova)
Testo in vigore |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 10 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 57 — paragrafo 1 — comma 2 — lettera t ter (nuova)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 11
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 57 — paragrafo 2 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La banca di dati di cui al paragrafo 1, lettera l), contiene il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglietto illustrativo per il paziente o l'utilizzatore e le informazioni riportate nell'etichettatura. La banca di dati è sviluppata in varie fasi e riguarda in primo luogo i medicinali autorizzati ai sensi del presente regolamento e quelli autorizzati a norma del titolo III, capo 4, della direttiva 2001/83/CE. Questa banca di dati è estesa in seguito a tutti i medicinali autorizzati nell'Unione." |
2. La banca di dati di cui al paragrafo 1, lettera l), contiene il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglietto illustrativo per il paziente o l'utilizzatore e le informazioni riportate nell'etichettatura. La banca di dati è sviluppata in varie fasi e riguarda in primo luogo i medicinali autorizzati ai sensi del presente regolamento e quelli autorizzati a norma del titolo III, capo 4, della direttiva 2001/83/CE. Questa banca di dati è estesa in seguito a tutti i medicinali per uso umano autorizzati nell'Unione." |
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 13
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 61 — paragrafo 1 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Ogni Stato membro, dopo aver consultato il consiglio di amministrazione, nomina, per un mandato di tre anni che può essere rinnovato, un membro titolare e un membro supplente del comitato per i medicinali per uso umano. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 13 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 62 — paragrafo 2
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
2. Gli Stati membri trasmettono all'agenzia i nominativi di esperti nazionali di comprovata esperienza nel campo della valutazione dei medicinali disposti a partecipare ai gruppi di lavoro o ai gruppi consultivi scientifici del comitato per i medicinali per uso umano, del comitato per i medicinali a base di piante o del comitato per i medicinali veterinari, indicando le loro qualifiche e i settori specifici di competenza. |
«2. Gli Stati membri trasmettono all'agenzia i nominativi di esperti nazionali di comprovata esperienza nel campo della valutazione dei medicinali disposti a partecipare ai gruppi di lavoro o ai gruppi consultivi scientifici del comitato per i medicinali per uso umano, del comitato per i medicinali a base di piante o del comitato per i medicinali veterinari, indicando le loro qualifiche e i settori specifici di competenza. |
||
L'agenzia tiene un elenco aggiornato di esperti accreditati. Esso comprende gli esperti di cui al primo comma e quelli designati direttamente dall'agenzia. L'elenco è soggetto ad aggiornamento. |
L'agenzia tiene un elenco aggiornato di esperti accreditati. Esso comprende gli esperti di cui al primo comma e qualsiasi altro esperto designato dall'agenzia o dalla Commissione. L'elenco è soggetto ad aggiornamento.» |
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 14
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 62
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||||
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 14 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 64 — paragrafo 1
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di una selezione pubblica bandita mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su altri organi d'informazione. Prima della nomina il candidato designato dal consiglio di amministrazione è invitato quanto prima a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei suoi membri. Il mandato può essere rinnovato una sola volta. Su proposta della Commissione, il direttore esecutivo può essere sollevato dal proprio incarico dal consiglio di amministrazione. |
«1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione a seguito di una selezione pubblica bandita mediante pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e su altri organi d'informazione. Prima della nomina il candidato designato dal consiglio di amministrazione è invitato quanto prima a fare una dichiarazione dinanzi al Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei suoi membri. Il mandato può essere rinnovato una sola volta dal consiglio di amministrazione, in consultazione con la Commissione. Su proposta della Commissione, il direttore esecutivo può essere sollevato dal proprio incarico dal consiglio di amministrazione.» |
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 14 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 66 — lettere a e j
Testo in vigore |
Emendamento |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 15
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 67 — paragrafo 3 — comma 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||||||
|
|
||||||||||
Le entrate dell'Agenzia sono composte da un contributo dell'Unione, dalle tariffe pagate dalle imprese per ottenere e conservare autorizzazioni dell'Unione all'immissione in commercio, nonché per altri servizi offerti dall'Agenzia o dal gruppo di coordinamento per quanto riguarda l'esecuzione dei compiti previsti dagli articoli 107 quater, 107 sexies, 107 octies, 107 duodecies e 107 octodecies della direttiva 2001/83/CE e dagli oneri riscossi per gli altri servizi offerti dall'Agenzia. |
«Le entrate dell'Agenzia sono composte da: |
||||||||||
|
Il Parlamento europeo e il Consiglio («l'autorità di bilancio») riesaminano, quando lo ritengano necessario, il livello dei contributi dell'Unione di cui alla lettera a) del primo comma sulla base di una valutazione dei fabbisogni e tenendo conto del livello delle tariffe. |
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 15 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 67 — paragrafo 3 — comma 1 bis (nuovo)
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 15 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 67 — paragrafo 6 — comma 1 bis (nuovo)
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 15 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 67 — paragrafo 8
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea la stima che ritiene necessaria per la tabella dell'organico e la quota della sovvenzione a carico del bilancio generale che essa trasmette all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 272 del trattato. |
«8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto preliminare di bilancio generale dell'Unione europea la stima che ritiene necessaria per la tabella dell'organico per quanto riguarda il personale a carico del bilancio dell'Unione e la quota della sovvenzione a carico del bilancio generale che essa trasmette all'autorità di bilancio ai sensi dell'articolo 272 del trattato.»; |
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 15 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 67 — paragrafo 9 — comma 2
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'agenzia. |
«L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per il personale dell'agenzia a carico del bilancio dell'Unione .»; |
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 15 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 68
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'agenzia. |
«1. Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'agenzia. |
||
2. Al più tardi il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'agenzia comunica i conti provvisori , insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio, al contabile della Commissione , il quale procede al consolidamento dei conti provvisori delle istituzioni e degli organismi decentrati ai sensi dell'articolo 128 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(19) (in seguito denominato «regolamento finanziario generale»). |
2. Entro il 1o marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile dell'agenzia trasmette i conti provvisori al contabile della Commissione e alla Corte dei conti . |
||
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'agenzia, insieme alla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio , alla Corte dei conti. La relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell'esercizio è trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. |
3. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, alla Commissione, al Consiglio e alla Corte dei conti . |
||
4. Quando riceve le osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 129 del regolamento finanziario generale, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'agenzia, sotto la propria responsabilità , e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione. |
4. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'agenzia, consolidati con i conti provvisori della Commissione, alla Corte dei conti. |
||
|
Quando riceve le osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 148 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione, il contabile stabilisce i conti definitivi dell'agenzia e il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di amministrazione. |
||
5. Il consiglio d'amministrazione dell'agenzia formula un parere sui conti definitivi dell'agenzia. |
5. Il consiglio d'amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'agenzia. |
||
6. Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il direttore esecutivo trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. |
6. Entro il 1o luglio successivo alla chiusura dell'esercizio, il contabile trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio d'amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti. |
||
7. I conti definitivi sono pubblicati. |
7. I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo . |
||
8. Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo dell'agenzia invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione. |
8. Entro il 30 settembre, il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. |
||
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 146 , paragrafo 3 del regolamento finanziario generale, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto. |
9. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo e conformemente ai termini previsti dall'articolo 165 , paragrafo 3, del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione , tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in oggetto. |
||
10. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, anteriormente al 30 aprile dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N. |
10. Su raccomandazione del Consiglio , il Parlamento europeo dà discarico al direttore esecutivo, anteriormente al 15 maggio dell'anno N + 2, dell'esecuzione del bilancio dell'esercizio N. |
||
11. Il regolamento finanziario applicabile all'agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento finanziario ( CE, Euratom ) n. 2343 / 2002 della Commissione , del 19 novembre 2002, che reca regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 185 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (21), solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'agenzia e previo accordo della Commissione. |
11. Il regolamento finanziario applicabile all'agenzia è adottato dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Può discostarsi dal regolamento delegato ( UE ) n. 1271 / 2013 della Commissione solo se lo richiedono le esigenze specifiche di funzionamento dell'agenzia e previo accordo della Commissione.». |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 16
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 70
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
||
«Articolo 70 |
|
||
1. La Commissione adotta, sulla base dei principi di cui al paragrafo 2, atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 87, paragrafo 2, che precisano: |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Le tariffe sono fissate a un livello tale da evitare un disavanzo o un notevole avanzo nel bilancio dell'Agenzia e sono rivedute in caso contrario. |
|
||
2. Nell'adottare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 la Commissione tiene conto dei seguenti elementi: |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 16 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 70 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 16 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 82 — paragrafo 3
Testo in vigore |
Emendamento |
||
|
|
||
3. Fatto salvo il carattere unico e dell'Unione del contenuto dei documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, lettere da a) a d), e all'articolo 34, paragrafo 4, lettere da a) a e), il presente regolamento non osta all'uso di due o più modelli commerciali per uno stesso medicinale per uso umano coperto da una sola autorizzazione all'immissione in commercio. |
|
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 18
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 86
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione pubblica almeno ogni dieci anni una relazione generale sull'esperienza acquisita in seguito all'applicazione delle procedure stabilite dal presente regolamento e dal titolo III, capo 4, della direttiva 2001/83/CE. |
La Commissione pubblica almeno ogni cinque anni una relazione generale sull'esperienza acquisita in seguito all'applicazione delle procedure stabilite dal presente regolamento, dal titolo III, capo 4, della direttiva 2001/83/CE e dal regolamento (UE) …/… (*6). |
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 20
Regolamento (CE) n. 726/2004
Articolo 87 ter — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 10 ter, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 16, paragrafo 4, e all'articolo 84, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
2. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 10 ter, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 7, all'articolo 16, paragrafo 4, e all'articolo 84, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 61, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A8-0035/2016).
(5) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(7) Regolamento n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del … … …, relativo ai medicinali veterinari (GU L … del … … …, pag. …).
(5) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).
(6) Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).
(7) Regolamento n. … del Parlamento europeo e del Consiglio, del … … …, relativo ai medicinali veterinari (GU L … del … … …, pag. …).
(2) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(1 bis) Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, relativo ai medicinali veterinari (GU L …) [2014/0257(COD)].
(*1) 2014/0257(COD).
(*2) 2014/0257(COD).
(*3) 2014/0257(COD).
(*4) 2014/0257(COD).
(*5) 2014/0257(COD).
(1 bis) Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;
(*6) 2014/0257(COD).