10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 75/119


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Le piattaforme online e il mercato unico digitale — Opportunità e sfide per l’Europa»

[COM(2016) 288 final]

(2017/C 075/20)

Relatore:

Thomas McDONOGH

Consultazione

Commissione europea, 25.5.2016

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Adozione in sezione

15.11.2016

Adozione in sessione plenaria

14.12.2016

Sessione plenaria n.

521

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

175/0/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato accoglie con favore il piano d’azione presentato dalla Commissione, che comprende la revisione sia della direttiva sulle telecomunicazioni che della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy) per quanto concerne la posizione dei servizi di comunicazione online OTT («over-the-top»), la mappatura delle misure volontarie adottate dalle piattaforme (che potrebbe portare a un documento di orientamento), un’indagine fattuale sulle pratiche interaziendali (B2B), il finanziamento di progetti di dati aperti e, infine, una strategia volta a facilitare e sostenere la nascita di piattaforme competitive con sede nell’UE.

1.2.

Il CESE sottolinea che molte piattaforme online rappresentano elementi importanti dell’economia collaborativa e ribadisce le sue conclusioni su questo tipo di economia, in particolare per quel che riguarda la tutela dei consumatori e i lavoratori, siano essi subordinati o autonomi.

1.3.

Il CESE teme tuttavia che la velocità con cui gli sviluppi prendono piede nei mercati digitali non possa essere uguagliata dal ritmo con cui i regolamenti e le strategie dell’UE sono messi a punto, per non parlare della loro attuazione a livello degli Stati membri. Il CESE desirerebbe capire in che modo si potrebbe rafforzare il coordinamento fra i differenti servizi della Commissione e gli Stati membri, e che tipo di meccanismi potrebbe essere utile.

1.4.

Il Comitato sottolinea la necessità di affrontare il rischio di frammentazione e la necessità di un approccio UE coerente, altrimenti le differenti regole nazionali genereranno incertezza, renderanno l’espansione più difficile per le imprese in fase di avviamento e potrebbero limitare la disponibilità di servizi digitali. La questione è tanto più impellente tenuto conto che alcuni Stati membri hanno già iniziato a introdurre (oppure stanno prendendo in esame l’introduzione di) misure specifiche volte a contrastare le pratiche commerciali sleali, con il rischio di una frammentazione del mercato unico digitale.

1.5.

La comunicazione in esame non contiene proposte specifiche e presenta poche soluzioni ben delineate. Se da un lato sono presentate alcune soluzioni, dall’altro vengono rinviate le risposte alle domande veramente fondamentali sull’eventuale danno arrecato dalle piattaforme ai fornitori in alcuni mercati.

1.6.

La diffusione delle piattaforme online ha generato enormi benefici per i fornitori e i consumatori, oltre che per l’economia e gli stili di vita in generale. Ciononostante, i problemi sorgono e continueranno a sorgere, e per questo motivo il Comitato raccomanda di definire con maggiore precisione i danni più gravi per le imprese e i consumatori, e poi di valutare in modo efficiente e accurato in quale misura questi problemi siano comuni a tutte le piattaforme online, se abbiano carattere settoriale oppure se riguardino specificamente singole imprese. Il CESE chiede inoltre una cooperazione intersettoriale e un monitoraggio dello sviluppo delle piattaforme online, allo scopo di affrontare le questioni che man mano si presentano.

1.7.

Il Comitato si compiace che la Commissione intenda valutare delle misure volte ad agevolare il passaggio e la portabilità dei dati tra piattaforme online e servizi di cloud computing differenti, sia per le imprese che per gli utenti privati.

1.8.

Il CESE chiede programmi di sensibilizzazione che aumentino l’alfabetizzazione digitale di tutti i cittadini di ogni età, tra i quali i giovani e gli anziani sono i più vulnerabili. Il CESE auspica che l’introduzione di una formazione sistematica in questo campo diventi una norma applicabile a livello europeo.

1.9.

Il CESE invita la Commissione a valutare l’obbligo, per le piattaforme, di visualizzare sintesi di facile lettura, di chiarire quando vengono applicate tariffe personalizzate e i criteri su cui è basato l’ordine di presentazione dei risultati, e anche di consentire l’esercizio del diritto all’oblio senza condizioni e in modo semplice dal punto di vista amministrativo.

1.10.

Il CESE accoglie con favore l’indicazione secondo cui la Commissione sta collaborando con le piattaforme online su un codice di condotta volto a combattere l’incitamento all’odio online e i contenuti nocivi per i minori. Il Comitato ritiene tuttavia che sia necessario anche introdurre una qualche forma di sanzione per chi mostra negligenza nell’eliminare tali contenuti pur essendone a conoscenza.

1.11.

Il CESE deplora che la Commissione abbia nuovamente ignorato la dimensione sociale delle piattaforme online. Il CESE sottolinea che bisogna definire con maggiore precisione la responsabilità sociale delle piattaforme nei confronti dei loro lavoratori, sia di quelli regolarmente occupati che di quelli che prestano i loro servizi attraverso nuove forme di occupazione. Andrebbe prestata un’attenzione speciale a questa seconda categoria di lavoratori; inoltre, bisognerebbe assicurare a tutti i lavoratori delle piattaforme condizioni di lavoro eque, una protezione sociale adeguata, la salute e la sicurezza sul lavoro, oltre che la formazione, la contrattazione collettiva e i diritti sindacali (1), per tener conto delle sfide sollevate dalle piattaforme online nel quadro dell’economia collaborativa.

1.12.

In contrasto con la valutazione della Commissione, secondo cui il quadro giuridico esistente è ampiamente sufficiente, il Comitato chiede un quadro di riferimento dell’UE in materia di «crowd working», per evitare che siano pregiudicate o aggirate le tariffe minime salariali, le norme sull’orario di lavoro e le disposizioni in materia di sicurezza sociale.

1.13.

Il CESE esorta la Commissione a studiare gli aspetti fiscali connessi all’attività delle piattaforme online, per contrastare le pratiche che compromettono la parità di condizioni.

2.   Sintesi della comunicazione della Commissione

2.1.

Attraverso la sua recente comunicazione e il documento di lavoro dei suoi servizi, nonché — in linea più generale — con la sua strategia per il mercato unico digitale, la Commissione sta cercando di incoraggiare sia l’innovazione da parte delle piattaforme online sia la concorrenza effettiva tra le stesse, tutelando nel contempo i diritti e la vita privata dei consumatori.

2.2.

La comunicazione delinea le questioni principali individuate nella valutazione delle piattaforme online e illustra il suo approccio al tema delle piattaforme online per il futuro.

2.3.

La comunicazione non propone un corpus di nuove norme dell’UE in materia di piattaforme.

2.4.

La Commissione propone soltanto di introdurre delle misure di regolamentazione volte ad affrontare problemi chiaramente circoscritti relativi a una categoria specifica di piattaforme online o a una precisa attività condotta da tali piattaforme, invece di stabilire regole preventive che potrebbero soffocare l’innovazione.

2.5.

La Commissione riconosce che le piattaforme online non solo assumono una pluralità di forme e dimensioni, ma sono anche in costante evoluzione, e questo significa che non vi è consenso su un’unica definizione di piattaforma online.

2.6.

Secondo la Commissione, l’adozione di un approccio unico uguale per tutti in materia di regolamentazione delle piattaforme non sarebbe appropriato per far fronte alle differenti sfide poste dai vari tipi di piattaforme online.

2.7.

La Commissione riconosce che il quadro giuridico vigente è ampiamente sufficiente a regolamentare le piattaforme, anche se tale quadro non rientra esattamente nella giurisdizione di un’unica autorità di regolamentazione.

2.8.

La comunicazione fornisce una tabella di marcia e dei principi per un intervento futuro:

pari condizioni concorrenziali per servizi digitali comparabili;

condotta responsabile da parte delle piattaforme online a tutela dei valori fondamentali;

trasparenza e correttezza per conservare la fiducia degli utenti e salvaguardare l’innovazione;

mercati aperti e non discriminatori nel quadro di un’economia fondata sui dati.

2.9.

La Commissione si adopererà per assicurare la parità delle condizioni normative nel settore delle telecomunicazioni mediante, eventualmente, la deregolamentazione e norme specifiche per i fornitori di servizi di comunicazione OTT («over-the-top»).

2.10.

La Commissione prenderà in considerazione l’estensione della direttiva sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy) ai servizi di comunicazione online.

2.11.

La Commissione propone, nel quadro di un nuova direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva SMA), che le piattaforme di condivisione di filmati siano soggette al nuovo obbligo di combattere i contenuti nocivi.

2.12.

La Commissione valuterà il regime di responsabilità degli intermediari online, tra cui:

la necessità di orientamenti sulla responsabilità quando vengono adottate misure volontarie per contrastare i contenuti illeciti online, e

la necessità di procedure formali di segnalazione e intervento.

2.13.

La Commissione incoraggerà ulteriormente gli sforzi di autoregolamentazione, coordinati a livello europeo, compiuti dalle piattaforme per contrastare i contenuti illeciti online, e ne esaminerà periodicamente l’efficacia.

2.14.

Le piattaforme online saranno incoraggiate a combattere le recensioni finte e ingannevoli.

2.15.

Nel 2017 la Commissione pubblicherà dei principi e degli orientamenti sull’interoperabilità delle identificazioni elettroniche.

2.16.

Le nuove proposte in materia di diritto d’autore che sono state recentemente pubblicate dalla Commissione puntano a conseguire una ripartizione più equa del valore generato dalla distribuzione in rete di contenuti protetti dal diritto d’autore da parte di piattaforme online che forniscono accesso a tali contenuti.

2.17.

Il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori è presentato assieme alla comunicazione in esame, allo scopo di agevolare un’applicazione più efficiente della normativa dell’UE sulla tutela dei consumatori nelle situazioni transfrontaliere.

2.18.

La Commissione ha rivisto gli orientamenti relativi alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali che devono essere adottati assieme alla comunicazione in esame. Nel 2017 valuterà inoltre l’eventuale necessità di aggiornare le norme esistenti sulla protezione dei consumatori in rapporto alle piattaforme, nel quadro del controllo dell’adeguatezza della regolamentazione dell’UE in materia di diritto dei consumatori e del marketing.

2.19.

La Commissione intende condurre un’indagine fattuale mirata sulle pratiche interaziendali attuate all’interno dell’ambiente delle piattaforme online per stabilire, entro la primavera del 2017, «se occorra intervenire ulteriormente a livello dell’UE».

2.20.

La Commissione prevede di esaminare i potenziali ostacoli a un mercato unico dei dati dell’UE che potrebbero insorgere per effetto delle incertezze giuridiche sulla proprietà e l’utilizzabilità — o l’accessibilità — dei dati e, nel quadro dell’iniziativa relativa al libero flusso dei dati prevista per la fine del 2016, intende studiare delle misure per agevolare il passaggio e la portabilità dei dati.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Se l’Europa vuole superare la soglia di crescita annua del PIL dell’1,5 % nel corso del prossimo decennio, sarà di fondamentale importanza avere un’economia digitale dinamica (cfr. la relazione del Global Agenda Council on Europe del Forum economico mondiale).

3.2.

Le imprese basate su piattaforme online sono diventate tra le aziende più importanti e influenti del mondo, e il loro ruolo nell’economia globale diventerà sempre più rilevante.

3.3.

L’UE rappresenta soltanto il 4 % della capitalizzazione totale del mercato delle piattaforme online (2).

3.4.

I circa cinquanta grandi operatori europei del commercio elettronico sono soggetti a 28 quadri normativi nazionali distinti, mentre i sei maggiori operatori del mercato statunitense e i tre giganti del mercato cinese sono disciplinati da un quadro normativo unico (3).

3.5.

Una serie di questioni connesse alle piattaforme online hanno creato pressioni affinché si agisse a livello di Stato membro, e questo ha aumentato la frammentazione.

3.6.

L’armonizzazione del diritto contrattuale e la protezione dei consumatori hanno un’importanza cruciale per lo sviluppo sostenibile e la progressiva espansione delle piattaforme online.

3.7.

Il CESE raccomanda di prestare grande attenzione alle iniziative legislative e non legislative da presentare entro la fine del 2016 in vista della creazione di un mercato unico digitale pienamente integrato. Gli anni 2016 e 2017 saranno decisivi per stabilire se l’Europa saprà creare una tabella di marcia digitale a sostegno della competitività e della crescita, oppure se scivolerà nella «mediocrità digitale».

3.8.

La comunicazione individua una serie di settori per i quali la Commissione, pur essendo consapevole dell’esistenza di un problema, non dispone degli elementi fattuali per decidere se e quali azioni sia necessario intraprendere. Si tratta innanzitutto di problemi riguardanti i rapporti interaziendali. Nella comunicazione si propone di protrarre lo studio di altri sei mesi prima di prendere una decisione nella primavera del 2017.

3.9.

Il Comitato si attende un altro importante dibattito quando, nei primi mesi del prossimo anno, la Commissione presenterà le conclusioni delle sue ricerche in questo campo.

3.10.

Una regolamentazione eccessiva o poco flessibile comprometterebbe il contributo positivo delle piattaforme online all’economia digitale dell’UE, e le modifiche della regolamentazione non dovrebbero andare a scapito della protezione dei consumatori e dei lavoratori.

3.11.

La parità di condizioni per servizi digitali comparabili all’interno del mercato unico digitale non deve avere un impatto negativo sul gettito fiscale e non deve favorire un’ulteriore erosione della base imponibile dell’imposta sulle società permettendo alle imprese di pagare le tasse in una giurisdizione anche quando il valore viene creato in un’altra. L’imposta sui profitti deve essere versata dove si svolge l’attività economica corrispondente.

4.   Osservazioni particolari

4.1.

Secondo la definizione della Commissione, per piattaforme si intendono, in generale, dei mercati bilaterali o multilaterali in cui un operatore della piattaforma riunisce gli utenti per agevolare le interazioni.

4.2.

Tuttavia, l’elenco della Commissione, che va dai media sociali e dai motori di ricerca fino ai sistemi di pagamento e alle piattaforme pubblicitarie, esclude le imprese tradizionali basate su una piattaforma che adesso operano online, pur comprendendo alcune piattaforme digitali che non sono multilaterali.

4.3.

Inoltre, l’elenco della Commissione esclude il crescente numero di piattaforme in cui viene fornita manodopera. Non vengono pertanto affrontati i problemi specifici di queste piattaforme, in particolare per quanto riguarda condizioni di lavoro eque e una protezione sociale adeguata. Per garantire che le norme del lavoro e i diritti dei lavoratori non vengano aggirati e che tali norme siano rispettate, il CESE chiede un intervento legislativo sui diritti occupazionali e sulla protezione dei lavoratori delle piattaforme/online, in particolate di quelli che prestano i loro servizi attraverso nuove forme di occupazione (4). Questo intervento legislativo dovrebbe equiparare le persone che prestano i loro servizi attraverso piattaforme online ai lavoratori a pieno titolo, stabilire la presunzione legale di un rapporto di lavoro, garantire il diritto alla parità di trattamento rispetto a un’occupazione regolare e assicurare l’effettiva applicazione di queste disposizioni (ad esempio, AppJobber, Applause, Clickworker, content.de, Crowd Guru, Designenlassen.de, Freelancer, greatcontent, Jovoto, Local Motors, Microworkers, MyLittleJob, Streetspotr, Testbirds, testlO, Textbroker, Twago, Upwork, 99designs).

4.4.

Vi è un grande vantaggio per chi fa la prima mossa («first mover advantage»), e può diventare difficile competere con le piattaforme che riescono a sfruttare gli effetti di rete e che quindi si trasformano in un partner commerciale indispensabile per le imprese.

4.5.

La piattaforma di risoluzione delle controversie online potrebbe essere utilizzata per la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra imprese, ma bisognerebbe innanzitutto garantire l’efficace attuazione del meccanismo per le controversie online tra imprese e consumatori.

4.6.

Il timore di ritorsioni commerciali da parte delle piattaforme online da cui dipendono potrebbe frenare i reclamanti dal rivolgersi alle autorità garanti della concorrenza. Il CESE raccomanda l’adozione di nuove misure volte a tutelare i reclamanti in questi mercati.

4.7.

I proprietari di siti web e i fornitori di servizi Internet che danno loro accesso spesso operano al di fuori dell’Europa oppure nascondono la loro identità. Inizialmente destinate ai fornitori di servizi Internet che ospitano siti web con contenuti piratati, le ingiunzioni nei confronti di fornitori di servizi Internet affinché blocchino i contenuti che violano il diritto d’autore possono rappresentare uno strumento prezioso per i titolari dei diritti, e gli ordini che impongono il blocco di siti web possono essere (e sono stati) applicati nella lotta volta a proteggere marchi e consumatori dalla vendita online di beni contraffatti.

4.8.

La forza del mercato statunitense dei capitali di rischio rispetto a quello europeo rappresenta un ulteriore incentivo per le imprese emergenti a trasferirsi negli Stati Uniti.

4.9.

L’acquisizione di imprese con fatturato modesto non è soggetta agli obblighi di notifica vigenti, anche quando l’azienda acquisita è in possesso di dati preziosi sul piano commerciale oppure presenta un potenziale di mercato considerevole. L’attuale regime di controllo delle concentrazioni potrebbe essere modificato integrando le soglie basate sul fatturato con obblighi di notifica supplementari basati sul volume commerciale.

4.10.

Le autorità garanti della concorrenza potrebbero fare maggiore ricorso a misure provvisorie e a limiti di tempo per accelerare le attività volte all’applicazione della legge nei mercati in rapida evoluzione.

4.11.

Le piattaforme online spesso chiedono ai loro utenti parecchie informazioni che non sono direttamente attinenti al loro contenuto, e impongono termini e condizioni che gli utenti sono costretti ad accettare, se vogliono poter usufruire dei servizi offerti, ma che non accetterebbero in circostanze normali.

4.12.

I dati personali sono la valuta dell’attuale mercato digitale, ma molti consumatori sembrano non essere consapevoli del fatto che, in cambio dell’accesso a molti dei cosiddetti servizi gratuiti, essi cedono i propri dati personali, che vengono poi venduti o condivisi con terzi. Inoltre, indipendentemente da tutte le misure vigenti e previste per la tutela del consumatore, utilizzare Internet e ottenere il rispetto della vita privata sono, sul piano tecnico, due aspetti in contraddizione, in quanto esiste sempre la possibilità che specialisti estremamente capaci riescano ad accedere praticamente a qualsiasi tipo di informazione. È quindi necessario sensibilizzare tutti i cittadini di ogni età — e i più vulnerabili sono i giovani e gli anziani — anche in rapporto a questi rischi.

Bruxelles, 14 dicembre 2016

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Georges DASSIS


(1)  GU C 71 del 24.2.2016, pag. 65.

(2)  COM(2016) 288 final.

(3)  Cfr. nota 1.

(4)  GU C 303 del 19.8.2016, pag. 54.