Bruxelles, 2.12.2015

COM(2015) 596 final

2015/0276(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1Contesto generale

L’economia dell’Unione europea perde attualmente una quantità importante di potenziali materie prime secondarie presenti nel flusso dei rifiuti. Nel 2013 nell’Unione sono state prodotte complessivamente circa 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti; di queste, 1,6 miliardi non sono state né riutilizzate né riciclate, andando così perse per l’economia europea. Si stima che sarebbe possibile riciclare o riutilizzare altri 600 milioni di tonnellate di rifiuti. Per quanto concerne i rifiuti urbani, ad esempio, solo una quantità limitata di quelli prodotti nell’Unione è stata riciclata (43%), mentre il resto è stato collocato in discarica (31%) o incenerito (26%). L’Unione si lascia così sfuggire importanti opportunità per migliorare l’efficienza delle risorse e sviluppare un’economia più circolare.

Nell’Unione si devono inoltre affrontare grandi differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la gestione dei rifiuti: sebbene nel 2011 sei paesi siano riusciti a contenere al di sotto del 3% i rifiuti urbani collocati in discarica, nel caso di altri 18 paesi più del 50% vi sono invece stati collocati, con picchi di oltre il 90% per alcuni di loro. Occorre rimediare con urgenza a questa disomogeneità.

Le proposte di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 1 , della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 2 , della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 3 , della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso 4 , della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori 5 e della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 6 fanno parte di un pacchetto di misure sulleconomia circolare che comprende anche una comunicazione della Commissione dal titolo «Lanello mancante — Un piano dazione dellUE per leconomia circolare».

1.2Motivazione e obiettivi della proposta

Le tendenze recenti indicano che è possibile utilizzare le risorse in modo ancor più efficiente traendone notevoli benefici economici, ambientali e sociali. In una prospettiva di maggiore efficienza delle risorse, la trasformazione dei rifiuti in risorse è un elemento decisivo nonché l’anello mancante per ottenere un’economia circolare.

Gli obiettivi stringenti e giuridicamente vincolanti della legislazione europea sui rifiuti hanno assunto un ruolo determinante per migliorare le pratiche di gestione in questo settore, stimolare l’innovazione in materia di riciclaggio, limitare il collocamento in discarica e creare incentivi volti a modificare il comportamento dei consumatori. Grazie a una più ambiziosa politica dei rifiuti si possono ottenere notevoli vantaggi: una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro, la riduzione delle emissioni di gas serra, risparmi diretti legati a migliori pratiche di gestione dei rifiuti, senza dimenticare un ambiente migliore.

La proposta di modifica della direttiva 2008/98/CE risponde allobbligo giuridico di riesaminare gli obiettivi in essa contenuti concernenti la gestione dei rifiuti. Le proposte che accompagnano il pacchetto sulleconomia circolare e che modificano le sei direttive sopracitate si basano in parte sulla proposta che la Commissione ha presentato nel luglio 2014 e successivamente ritirato nel febbraio 2015. Sono in linea con gli obiettivi della tabella di marcia verso unEuropa efficiente nellimpiego delle risorse 7 e del Settimo programma dazione per lambiente 8 , che comprendono: attuare pienamente la gerarchia dei rifiuti 9 in tutti gli Stati membri, diminuire in termini assoluti e pro capite i rifiuti prodotti, garantire un riciclaggio di elevata qualità e utilizzare i rifiuti riciclati quale fonte importante e affidabile di materie prime per lUnione. Le proposte contribuiscono inoltre allattuazione delliniziativa unionale “materie prime” 10 e affrontano anche la necessità di prevenire i rifiuti alimentari. Inoltre, le proposte semplificano gli obblighi in materia di comunicazione presenti in tutte e sei le direttive.

2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DIMPATTO

2.1Studi

Le proposte e la valutazione d’impatto che le accompagna valutano gli aspetti tecnologici, socioeconomici e il rapporto costi/benefici connessi all’attuazione e all’ulteriore sviluppo della legislazione dell’Unione sui rifiuti. Per analizzare i potenziali effetti di altre varianti delle principali opzioni strategiche definite nella valutazione d’impatto, quest’ultima è stata integrata da un’analisi supplementare.

2.2Consultazione interna

All’interno della Commissione un gruppo direttivo sulla valutazione d’impatto composto da vari servizi della Commissione (SG, ECFIN, GROW, CLIMA, JRC ed ESTAT) ha seguito la preparazione delle proposte legislative.

2.3Consultazione esterna

La Commissione ha stilato un elenco indicativo delle questioni da affrontare e nel febbraio 2013 ha iniziato i colloqui con i principali portatori d’interesse. Una consultazione pubblica online, conforme agli standard minimi di consultazione, è stata lanciata nel giugno 2013 e si è conclusa nel settembre 2013. Sono pervenute 670 risposte, a riprova del vivo interesse dell’opinione pubblica riguardo a come sono gestiti i rifiuti nell’Unione e delle forti aspettative nei confronti dell’azione unionale in questo campo. Tra il giugno e il settembre 2015 è stata condotta una consultazione specifica presso gli Stati membri, accompagnata da una consultazione più ampia sull’economia circolare.

2.4Valutazione dimpatto

A corredo della proposta adottata nel luglio 2014 11 sono stati pubblicati una relazione sulla valutazione dimpatto e la relativa sintesi. La valutazione dimpatto, che rimane valida in quanto principale base analitica per le proposte legislative riviste, esamina i principali impatti ambientali, sociali ed economici delle varie opzioni strategiche individuate per migliorare la gestione dei rifiuti nellUnione. I diversi livelli di ambizione delle opzioni prospettate sono valutati e confrontati con uno “scenario di base” al fine di individuare gli strumenti e gli obiettivi più adatti a ottenere il massimo di benefici con costi minimi.

L’8 aprile 2014 il comitato per la valutazione d’impatto della Commissione ha emesso un parere favorevole sulla valutazione d’impatto, formulando nel contempo una serie di raccomandazioni volte a perfezionare la relazione. Il comitato ha chiesto di definire con maggior precisione il problema e chiarire la necessità di nuovi obiettivi di medio periodo, corroborare le argomentazioni a sostegno del divieto di collocamento in discarica dal punto di vista della sussidiarietà e della proporzionalità e a favore di obiettivi uniformi per tutti gli Stati membri, nonché spiegare più dettagliatamente in che modo la proposta tiene conto dei risultati disomogenei dei singoli Stati membri.

La valutazione d’impatto ha permesso di concludere che, combinando le possibili opzioni, si otterranno i seguenti benefici:

riduzione degli oneri amministrativi, in particolare per enti o imprese di piccole dimensioni, semplificazione e migliore attuazione anche attraverso obiettivi commisurati allo scopo;

creazione di posti di lavoro - entro il 2035 si potrebbero creare più di 170 000 posti di lavoro diretti, la maggior parte dei quali impossibili da delocalizzare fuori dall’Unione;

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra - tra il 2015 e il 2035 si potrebbe evitare il rilascio di più di 600 milioni di tonnellate di gas a effetto serra;

effetti positivi per la competitività dell’Unione nei settori della gestione e del riciclaggio dei rifiuti, nonché per il settore manifatturiero unionale (responsabilità estesa del produttore meglio definita, accesso alle materie prime meno incerto);

reintroduzione nell’economia unionale di materie prime secondarie che, a sua volta, ridurrà la dipendenza dell’Unione dall’importazione di materie prime.

Insieme alla proposta legislativa è stata pubblicata una nota di analisi che integra la valutazione d’impatto. La nota analizza ulteriori opzioni e varianti al fine di tener meglio conto delle diverse situazioni di partenza di ciascuno Stato membro.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1Sintesi delle misure proposte

Gli elementi principali delle proposte di modifica della legislazione dell’Unione sui rifiuti sono elencati di seguito:

allineamento delle definizioni;

aumento al 65% entro il 2030 dell’obiettivo relativo alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani;

aumento degli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e semplificazione dell’insieme degli obiettivi;

graduale limitazione al 10% entro il 2030 dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani;

maggiore armonizzazione e semplificazione del quadro giuridico in materia di classificazione come “sottoprodotto” e di cessazione della qualifica di rifiuto;

nuove misure per promuovere la prevenzione, anche dei rifiuti alimentari, e il riutilizzo;

introduzione di condizioni operative minime per il regime della responsabilità estesa del produttore;

introduzione di un sistema di segnalazione preventiva per il controllo della conformità agli obiettivi di riciclaggio;

semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di comunicazione;

allineamento agli articoli 290 e 291 del TFUE relativi agli atti delegati e di esecuzione.

3.2Base giuridica e diritto di agire

Le proposte modificano sei direttive riguardanti la gestione di vari tipi di rifiuti. Le proposte di modifica delle direttive 2008/98/CE, 1999/31/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE si basano sull’articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, mentre la proposta di modifica della direttiva 94/62/CE si basa sull’articolo 114 del TFUE.

L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE stabilisce che entro il 2020 il 50% dei rifiuti domestici e simili debbano essere preparati per il riutilizzo e riciclati e il 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi debbano essere preparati per il riutilizzo, riciclati e sottoposti ad altri tipi di recupero. A norma dell’articolo 11, paragrafo 4, entro il 31 dicembre 2014 la Commissione doveva esaminare tali obiettivi al fine, se necessario, di rafforzarli e di vagliare l’opportunità di definire obiettivi per altri flussi di rifiuti, tenuto conto dell’impatto ambientale, economico e sociale derivante. A norma dell’articolo 9, lettera c), entro la fine del 2014 la Commissione doveva definire gli obiettivi da conseguire entro il 2020 in materia di prevenzione dei rifiuti e di dissociazione, basati sulle migliori prassi disponibili, ricorrendo, se del caso, a un riesame degli indicatori di cui all’articolo 29, paragrafo 4. Infine l’articolo 37, paragrafo 4, dispone che la Commissione valuti nella prima relazione, che doveva essere elaborata entro il 12 dicembre 2014, una serie di misure tra cui i regimi di responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti, obiettivi, indicatori e misure correlati al riciclaggio, nonché operazioni di recupero di energia e materiali che potevano contribuire a raggiungere in modo più efficace gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4.

L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE fissa tre obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica e vieta questa pratica per determinati flussi di rifiuti. Gli Stati membri devono conseguire l’ultimo dei suddetti obiettivi entro il 16 luglio 2016. A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, entro il 16 luglio 2014 occorreva riesaminare detto obiettivo per confermarlo o modificarlo al fine di garantire un livello elevato di tutela ambientale e alla luce dell’esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel perseguimento dei due obiettivi che lo precedono.

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE fissa obiettivi per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, devono essere fissati ogni cinque anni in base all’esperienza pratica acquisita negli Stati membri e ai risultati della ricerca scientifica e delle tecniche di valutazione, quali la valutazione del ciclo di vita e l’analisi costi-benefici.

3.3Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Le proposte sono conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Esse si limitano a modificare le direttive summenzionate, fornendo un quadro che definisce obiettivi comuni pur lasciando gli Stati membri liberi di decidere in merito alle precise modalità di attuazione.

3.4Documenti esplicativi

La Commissione ritiene che siano necessari dei documenti che illustrano le misure nazionali di recepimento, al fine di migliorare la qualità delle informazioni in materia.

La legislazione sui rifiuti è spesso recepita negli Stati membri in modo fortemente decentralizzato, anche a livello regionale o locale e mediante svariati atti giuridici, in funzione della struttura amministrativa di ciascuno Stato membro. Di conseguenza, in sede di recepimento delle direttive modificate, è possibile che gli Stati membri debbano modificare una vasta serie di atti legislativi di portata nazionale, regionale e locale.

Le proposte modificano sei diverse direttive sui rifiuti e riguardano un numero significativo di obblighi giuridicamente vincolanti, compreso la modifica generale degli obiettivi di cui alle direttive 2008/98/CE, 1999/31/CE e 94/62/CE e una semplificazione delle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Si tratta di una complessa operazione di revisione che presumibilmente inciderà su molti testi legislativi nazionali in materia di rifiuti.

Gli obiettivi rivisti per la gestione dei rifiuti contenuti nelle direttive modificate sono interdipendenti e dovranno essere attentamente recepiti nella legislazione nazionale per poi essere integrati nei sistemi nazionali di gestione dei rifiuti.

Negli Stati membri, le proposte disposizioni interesseranno numerosi soggetti, pubblici e privati, e avranno un impatto significativo sugli investimenti futuri nelle infrastrutture dei sistemi di gestione dei rifiuti. È indispensabile che la nuova legislazione sia recepita per intero e correttamente se si vuole garantire il conseguimento degli obiettivi in essa contenuti (ossia, proteggere la salute umana e l’ambiente, utilizzare con maggiore efficienza le risorse, assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e prevenire l’insorgere di ostacoli agli scambi e restrizioni alla concorrenza nell’Unione).

L’obbligo di fornire documenti esplicativi può generare un onere amministrativo supplementare per alcuni Stati membri. Tuttavia, tali documenti sono necessari per poter verificare che il recepimento sia avvenuto in modo completo e corretto: si tratta, per i motivi già esposti, di un passaggio essenziale che non potrebbe essere assicurato efficacemente con misure meno rigorose. Inoltre, i documenti esplicativi possono contribuire in misura significativa a ridurre l’onere amministrativo del controllo di conformità che spetta alla Commissione; in loro assenza, sarebbe necessario impiegare molte risorse e tenere assidui contatti con le autorità nazionali per conoscere le modalità di recepimento in ciascuno degli Stati membri.

Alla luce di quanto precede, è opportuno chiedere agli Stati membri di corredare la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che illustrino la correlazione tra le disposizioni delle direttive che modificano la legislazione sui rifiuti dell’Unione e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

3.5Poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione

I poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione sono individuati e le procedure di adozione dei relativi atti sono stabiliti all’articolo 1, paragrafi 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21 e 22, della proposta relativa alla direttiva 2008/98/CE, all’articolo 1, paragrafi 4, 6, 7, 9 e 10, della proposta relativa alla direttiva 94/62/CE, all’articolo 1, paragrafi 6 e 7, della proposta relativa alla direttiva 1999/31/CE e agli articoli 1 e 3 della proposta relativa alle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Le proposte non avranno incidenza sul bilancio dellUnione europea e pertanto non sono accompagnate dalla scheda finanziaria prevista allarticolo 31 del regolamento finanziario (regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dellUnione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002).    

2015/0276 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 12 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1)La gestione dei rifiuti nellUnione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dellambiente, proteggere la salute umana, garantire unutilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere uneconomia più circolare.

2)Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentandone le percentuali da preparare per il riutilizzo e da riciclare in modo che riflettano più incisivamente lambizione dellUnione di passare a uneconomica circolare.

3)Affinché lintero corpus legislativo sui rifiuti sia più coerente, le definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE dovrebbero essere allineate a quelle della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 14 applicabile ai rifiuti in generale.

4)Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE.

5)Laumento graduale degli obiettivi vigenti per i rifiuti di imballaggio da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto con valore economico attraverso unadeguata gestione e in linea con la gerarchia dei rifiuti. Si dovrebbe garantire in tal modo che le materie di valore contenute nei rifiuti siano reimmesse nelleconomia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione delliniziativa materie prime 15 e alla creazione di uneconomia circolare.

6)Molti Stati membri non hanno ancora completamente sviluppato le infrastrutture necessarie per la gestione dei rifiuti. È pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici chiari per evitare che materiali riciclabili vengano relegati in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

7)La combinazione di obiettivi di riciclaggio e restrizioni al collocamento in discarica di cui alle direttive 2008/98/CE e 1999/31/CE, rende superflui gli obiettivi stabiliti a livello unionale rispetto al recupero di energia e gli obiettivi per il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di cui alla direttiva 94/62/CE.

8)La presente direttiva intende stabilire obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nellUnione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, allatto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio.

9)Gli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio di plastica da raggiungere entro il 2025 sono stati stabiliti tenendo conto di quanto era tecnicamente possibile al momento della revisione della direttiva; basandosi sullesame dei progressi compiuti dagli Stati membri nel loro perseguimento, la Commissione può proporre di rivedere il livello degli obiettivi per la plastica da raggiungere entro il 2030 prendendo in considerazione levoluzione dei tipi di plastica immessi sul mercato, lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio e levolvere della domanda di plastica riciclata.

10)Occorrerebbe stabilire obiettivi di riciclaggio distinti per metalli ferrosi e alluminio al fine di ottenere importanti benefici economici e ambientali, perché ciò comporterebbe un maggior riciclaggio dellalluminio con risparmi significativi in termini di energia e anidride carbonica. Lobiettivo attuale di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio degli imballaggi di metallo dovrebbe pertanto essere suddiviso in obiettivi distinti per i due tipi di rifiuti citati.

11)Per calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati conseguiti, è necessario che gli Stati membri siano in grado di tenere in considerazione i prodotti e i componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi di cauzione-rimborso riconosciuti. Al fine di assicurare condizioni uniformi per il calcolo, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, nonché sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

12)Al fine di garantire laffidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni per la loro comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivanti da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso comunicato dei rifiuti indicati come riciclati.

13)Al fine di garantire che lattuazione della presente direttiva avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per il conseguimento degli obiettivi.

14)I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, laffidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

15)Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.

16)La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per unattuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

17)Al fine di integrare o modificare la direttiva 94/62/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente allarticolo 290 del trattato riguardo allarticolo 6 bis, paragrafi 2 e 5, all’articolo 11, paragrafo 3, allarticolo 19, paragrafo 2, e allarticolo 20. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati occorre che la Commissione provveda alla trasmissione contestuale, tempestiva e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

18)Al fine di garantire condizioni uniformi per lattuazione della direttiva 94/62/CE, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo allarticolo 12, paragrafo 3, lettera d, e allarticolo 19. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 16 .

19)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 94/62/CE.

20)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 17 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

21)Poiché gli obiettivi della presente direttiva (vale a dire, da un lato, evitare o ridurre un impatto negativo sullambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, fornendo quindi un livello elevato di tutela ambientale e, dallaltro, assicurare il funzionamento del mercato interno e prevenire linsorgere di ostacoli agli scambi nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nellUnione) non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello unionale, lUnione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dallarticolo 5 del trattato sullUnione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 94/62/CE è così modificata:

1) l’articolo 3 è così modificato:

a) al punto 1 il seguente testo è soppresso:

“Se del caso la Commissione esamina e, se necessario, rivede gli esempi illustrativi della definizione di imballaggio di cui all’allegato I. In via prioritaria sono esaminati i seguenti articoli: custodie di CD e videocassette, vasi da fiori, tubi e rotoli su cui è avvolto materiale flessibile, pellicole di supporto di etichette autoadesive e carta da imballaggio. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21, paragrafo 3;”;

b) il punto 2 è sostituito dal seguente:

“2. «rifiuti di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(*);

(*)Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).”;

c) i punti da 3 a 10 sono soppressi;

d) è aggiunto il seguente secondo comma:

“Inoltre, si applicano le definizioni di «rifiuto», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «gestione dei rifiuti», «raccolta», «raccolta differenziata», «prevenzione», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio», «processo finale di riciclaggio» e «smaltimento» di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE.”;

2) all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

“Dette misure possono consistere in programmi nazionali, in incentivi forniti attraverso regimi per la responsabilità estesa del produttore intesi a ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’imballaggio, o in azioni analoghe adottate, se del caso, di concerto con gli operatori economici e volte a raggruppare e sfruttare le molteplici iniziative prese sul territorio degli Stati membri nel settore della prevenzione. Tali misure rispettano il fine della presente direttiva quale definito nell’articolo 1, paragrafo 1.”;

3) l’articolo 6 è così modificato:

a) il titolo è sostituito da “Recupero, riutilizzo e riciclaggio”;

b) al paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti lettere, da f) a i):

f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;

g) entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i) 55% per la plastica;

ii) 60% per il legno;

iii) 75% per i metalli ferrosi;

iv) 75% per l’alluminio;

v) 75% per il vetro;

vi) 75% per la carta e il cartone;

h) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 75% in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà preparato per il riutilizzo e riciclato;

i) entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi, in peso, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

i) 75% per il legno;

ii) 85% per i metalli ferrosi;

iii) 85% per l’alluminio;

iv) 85% per il vetro;

v) 85% per la carta e il cartone.”;

c) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

2.     I rifiuti di imballaggio esportati fuori dellUnione sono contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1 da parte dello Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 4, sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio(*), lesportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dellUnione ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente legislazione ambientale dellUnione.

3.    I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o recuperati in quello stesso Stato membro, possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1, lettere da f) a i), esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

(*) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).”;

d) i paragrafi 5, 8 e 9 sono soppressi;

4) è inserito il seguente articolo 6 bis:

Articolo 6 bis

Norme per calcolare il conseguimento dell’obiettivo di cui all’articolo 6

“1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’Articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti,

a) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio;

b) il peso dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo è inteso come il peso dei rifiuti di imballaggio che sono stati recuperati o raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

c) gli Stati membri possono includere prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo o da sistemi di cauzione-rimborso autorizzati. Per calcolare il tasso rettificato dei rifiuti di imballaggio preparati per il riutilizzo e riciclati prendendo in considerazione il peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati verificati forniti dai gestori e applicano la formula di cui all’allegato IV.

2. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’allegato IV, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 21 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

3. In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita può essere comunicato come il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati, a condizione che:

a) tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;

b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che vengono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10% del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato;

4. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti di imballaggio, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), siano soddisfatte. Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE, oppure specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l’affidabilità e l’accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati.

5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l’incenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità. Gli Stati membri utilizzano la metodologia comune stabilita in applicazione dell’articolo 11 bis, paragrafo 6, della direttiva 2008/98/CE.”;

5) è inserito il seguente articolo 6 ter:

Articolo 6 ter

Segnalazione preventiva

1. La Commissione, in cooperazione con l’Agenzia europea dell’ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi:

a) la stima del conseguimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;

b) l’elenco degli Stati membri che rischiano di non conseguire tali obiettivi entro i termini prestabiliti, accompagnato da opportune raccomandazioni per ciascuno Stato membro interessato.”;

6) all’articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 21 bis per determinare le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al paragrafo 1 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata, nonché per determinare i tipi di imballaggio esonerati dal requisito di cui al paragrafo 1, terzo trattino.”;

7) l’articolo 12 è così modificato:

a) il titolo è sostituito da “Sistemi di informazione e comunicazioni”;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le basi di dati di cui al paragrafo 1 comprendono i dati elencati all’allegato III e forniscono in particolare informazioni sull’entità, le caratteristiche e l’evoluzione dei flussi di imballaggi e rifiuti di imballaggio, comprese quelle sul contenuto tossico o pericoloso dei materiali e componenti d’imballaggio utilizzati per la loro fabbricazione nei singoli Stati membri.”;

c) il paragrafo 3 è soppresso;

d) sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis, 3 ter, 3 quater e 3 quinquies:

“3 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi al conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a i), per ciascun anno civile. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per cui sono raccolti.

I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 quinquies. Il primo esercizio di comunicazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l’anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l’anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

3 ter. I dati comunicati dagli Stati membri a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e da una relazione sull’attuazione dell’articolo 6 bis, paragrafo 4.

3 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

3 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 3 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.”;

e) il paragrafo 5 è soppresso;

8) l’articolo 17 è soppresso;

9) l’articolo 19 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione adotta gli atti di esecuzione necessari per adeguare al progresso scientifico e tecnico il sistema d’identificazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10, secondo comma, sesto trattino. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 21, paragrafo 2.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all’articolo 21 bis, per modificare l’elenco degli esempi illustrativi per la definizione di imballaggio, di cui all’allegato I.”;

10) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

Articolo 20

Misure specifiche

In conformità dell’articolo 21 bis, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati necessari per superare qualsiasi difficoltà incontrata nell’applicazione delle disposizioni della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda i materiali di imballaggio inerti immessi sul mercato unionale in piccolissime quantità (ossia circa 0,1% in peso), gli imballaggi di base per i dispositivi medici e i prodotti farmaceutici, gli imballaggi di piccole dimensioni e gli imballaggi di lusso.”;

11) l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

Articolo 21

Procedura di comitato

1. Ai fini dell’articolo 12, paragrafo 3 quinquies, e dell’articolo 19, paragrafo 1, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*)Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).”;

12) è inserito il seguente articolo 21 bis:

Articolo 21 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3. La delega di potere di cui all’articolo 6 bis, paragrafo 2, all’articolo 11, paragrafo 3, all’articolo 19, paragrafo 2, e all’articolo 20 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6 bis, paragrafo 2, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 19, paragrafo 2, e dell’articolo 20 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”

13) l’allegato III della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva;

14) l’allegato IV è aggiunto alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [diciotto mesi dopo lentrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(2) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
(3) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(4) Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).
(5) Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).
(6) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(7) COM(2011) 571 definitivo.
(8) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dellUnione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta» (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(9) La gerarchia dei rifiuti dà la preminenza alla prevenzione, seguita, nellordine, dal riutilizzo, dal riciclaggio prima del recupero di energia e dallo smaltimento, che comprende il collocamento in discarica e lincenerimento senza recupero di energia.
(10) COM(2008) 699 definitivo e COM(2014) 297 final.
(11) COM(2014) 397 final.
(12) GU C […] del […], pag. […].
(13) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
(14) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(15) COM(2013) 442 definitivo.
(16) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dellesercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(17) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Bruxelles, 2.12.2015

COM(2015) 596 final

ALLEGATO

della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica

la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


ALLEGATO

L’allegato III è così modificato:

1) nelle tabelle 1 e 2, la riga con la dizione “Metalli” è sostituita da due righe con le dizioni “Metalli ferrosi” e “Alluminio”;

2) nelle tabelle 3 e 4, la riga con la dizione “Metalli di imballaggio” è sostituita da due righe con le dizioni “Metalli ferrosi di imballaggio” e “Alluminio di imballaggio”.

È aggiunto il seguente allegato IV:

“ALLEGATO IV

Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i)

Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettere da f) a i), gli Stati membri utilizzano la formula seguente:

E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno;

A: peso dei rifiuti di imballaggio riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

P: peso dei rifiuti di imballaggio prodotti in un determinato anno.”