Bruxelles, 2.12.2015

COM(2015) 595 final

2015/0275(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.Contesto generale

L'economia dell'Unione europea perde attualmente una quantità significativa di potenziali materie prime secondarie presenti nel flusso dei rifiuti. Nel 2013 nell'Unione sono state prodotte complessivamente circa 2,5 miliardi di tonnellate; di queste 1,6 miliardi non sono state né riutilizzate né riciclate, andando così perse per l'economia europea. Si stima che sarebbe possibile riciclare o riutilizzare altri 600 milioni di tonnellate di rifiuti. Per quanto concerne i rifiuti urbani, ad esempio, solo una quantità limitata di quelli prodotti nell'Unione è stata riciclata (43%), mentre il resto è stato collocato in discarica (31%) o incenerito (26%). L'Unione si lascia così sfuggire importanti opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse e sviluppare un'economia più circolare.

Nell'Unione si devono inoltre affrontare grandi differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la gestione dei rifiuti: sebbene nel 2011 sei paesi siano riusciti a contenere al di sotto del 3% i rifiuti urbani collocati in discarica, nel caso di altri 18 paesi più del 50% vi sono stati invece collocati, con picchi di oltre il 90% per alcuni di loro. Occorre rimediare con urgenza a questa disomogeneità.

Le proposte di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 1 , della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 2 , della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 3 , della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso 4 , della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori 5  e della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 6 fanno parte di un pacchetto di misure sull'economia circolare che comprende anche una comunicazione della Commissione dal titolo "L'anello mancante — Un piano d'azione dell'UE per l'economia circolare".

1.2Motivazione e obiettivi della proposta

Le tendenze recenti indicano che è possibile utilizzare le risorse in modo ancor più efficiente traendone notevoli benefici economici, ambientali e sociali. In una prospettiva di maggiore efficienza delle risorse, la trasformazione dei rifiuti in risorse è un elemento decisivo nonché l'anello mancante per ottenere un'economia circolare.

Gli obiettivi stringenti e giuridicamente vincolanti della legislazione europea sui rifiuti hanno ricoperto un ruolo determinante per migliorare le pratiche di gestione in questo settore, stimolare l'innovazione in materia di riciclaggio, limitare il collocamento in discarica e creare incentivi volti a modificare il comportamento dei consumatori. Grazie a una più ambiziosa politica dei rifiuti si possono ottenere notevoli vantaggi: una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro, la riduzione delle emissioni di gas serra, risparmi diretti legati a migliori pratiche di gestione dei rifiuti, senza dimenticare un ambiente migliore.

La proposta di modifica della direttiva 2008/98/CE risponde all'obbligo giuridico di riesaminare gli obiettivi in essa contenuti concernenti la gestione dei rifiuti. Le proposte che compongono il pacchetto di misure sull'economia circolare e modificano le sei direttive summenzionate si basano in parte sulla proposta che la Commissione ha presentato nel luglio 2014 e successivamente ritirato nel febbraio 2015. Esse sono in linea con gli obiettivi della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse 7  e del Settimo programma d'azione per l'ambiente 8 , che comprendono: attuare pienamente la gerarchia dei rifiuti 9 in tutti gli Stati membri, diminuire in termini assoluti e pro capite i rifiuti prodotti, garantire un riciclaggio di elevata qualità e utilizzare i rifiuti riciclati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione. Oltre a contribuire all'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime" 10  e a affrontare la necessità di prevenire i rifiuti alimentari, le proposte semplificano gli obblighi di comunicazione di tutte e sei le direttive.

2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1.Studi

Le proposte e la valutazione d'impatto che le accompagna valutano gli aspetti tecnologici, socioeconomici e il rapporto costi/benefici connessi all'attuazione e all'ulteriore sviluppo della legislazione dell'Unione sui rifiuti. Per analizzare i potenziali effetti di altre varianti delle principali opzioni strategiche definite nella valutazione d'impatto, quest'ultima è stata integrata da un'analisi supplementare.

2.2.Consultazione interna

All'interno della Commissione un gruppo direttivo sulla valutazione d'impatto (composto da vari servizi della Commissione: SG, ECFIN, GROW, CLIMA, JRC ed ESTAT) ha seguito la preparazione delle proposte legislative.

2.3.Consultazione esterna

La Commissione ha stilato un elenco indicativo delle questioni da affrontare e nel febbraio 2013 ha iniziato i colloqui con i principali portatori d'interesse. Una consultazione pubblica online, conforme agli standard minimi di consultazione, è stata lanciata nel giugno 2013 e si è conclusa nel settembre 2013. Sono pervenute 670 risposte, a riprova del vivo interesse dell'opinione pubblica riguardo a come sono gestiti i rifiuti nell'Unione e delle forti aspettative nei confronti dell'azione unionale in questo campo. Tra il giugno e il settembre 2015 è stata condotta una consultazione specifica presso gli Stati membri, accompagnata da una consultazione più ampia sull'economia circolare.

2.4.Valutazione d'impatto

A corredo della proposta adottata nel luglio 2014 11  sono stati pubblicati una relazione sulla valutazione d'impatto e la relativa sintesi. La valutazione d'impatto, che rimane valida in quanto principale base analitica per le proposte legislative riviste, esamina i principali impatti ambientali, sociali ed economici delle varie opzioni strategiche individuate per migliorare la gestione dei rifiuti nell'Unione. I diversi livelli di ambizione delle opzioni prospettate sono valutati e confrontati con uno "scenario di base" al fine di individuare gli strumenti e gli obiettivi più adatti a ottenere il massimo di benefici con costi minimi.

L'8 aprile 2014 il comitato per la valutazione d'impatto della Commissione ha emesso un parere favorevole sulla valutazione d'impatto, formulando nel contempo una serie di raccomandazioni volte a perfezionare la relazione. Il comitato ha chiesto di definire con maggior precisione il problema e chiarire la necessità di nuovi obiettivi di medio periodo, corroborare le argomentazioni a sostegno del divieto di collocamento in discarica dal punto di vista della sussidiarietà e della proporzionalità e a favore di obiettivi uniformi per tutti gli Stati membri, nonché spiegare più dettagliatamente in che modo la proposta tiene conto dei risultati disomogenei dei singoli Stati membri.

La valutazione d'impatto ha permesso di concludere che, combinando le possibili opzioni, si otterranno i seguenti benefici:

riduzione degli oneri amministrativi, in particolare per enti o imprese di piccole dimensioni, semplificazione e migliore attuazione anche attraverso obiettivi commisurati allo scopo;

creazione di posti di lavoro - entro il 2035 si potrebbero creare più di 170 000 posti di lavoro diretti, la maggior parte dei quali impossibili da delocalizzare fuori dall'Unione;

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra - tra il 2015 e il 2035 si potrebbe evitare il rilascio di più di 600 milioni di tonnellate di gas a effetto serra;

effetti positivi per la competitività dell'Unione nei settori della gestione e del riciclaggio dei rifiuti, nonché nel settore manifatturiero (responsabilità estesa del produttore meglio definita, accesso alle materie prime meno incerto);

reintroduzione nell'economia unionale di materie prime secondarie che, a sua volta, ridurrà la dipendenza dell'Unione dall'importazione di materie prime.

Insieme alla proposta legislativa è stata pubblicata una nota di analisi che integra la valutazione di impatto. La nota analizza ulteriori opzioni e varianti al fine di tener meglio conto delle diverse situazioni di partenza di ciascun Stato membro.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.Sintesi delle misure proposte

Gli elementi principali delle proposte di modifica della legislazione dell'Unione sui rifiuti sono elencati di seguito:

allineamento delle definizioni;

aumento al 65% entro il 2030 dell'obiettivo relativo alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani;

aumento degli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e semplificazione dell'insieme degli obiettivi;

graduale limitazione al 10% entro il 2030 dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani;

maggiore armonizzazione e semplificazione del quadro giuridico in materia di classificazione come "sottoprodotto" e di cessazione della qualifica di rifiuto;

nuove misure per promuovere la prevenzione, anche dei rifiuti alimentari, e il riutilizzo;

introduzione di condizioni minime per il regime della responsabilità estesa del produttore;

introduzione di un sistema di segnalazione preventiva per il controllo della conformità agli obiettivi di riciclaggio;

semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di comunicazione;

allineamento agli articoli 290 e 291 del TFUE relativi agli atti delegati e di esecuzione.

3.2.Base giuridica e diritto di agire

Le proposte modificano sei direttive riguardanti la gestione di vari tipi di rifiuti. Le proposte di modifica delle direttive 2008/98/CE, 1999/31/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE si basano sull'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, mentre la proposta di modifica della direttiva 94/62/CE si basa sull'articolo 114 del TFUE.

L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE stabilisce che entro il 2020 il 50% dei rifiuti domestici e simili debbano essere preparati per il riutilizzo e riciclati e il 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi debbano essere preparati per il riutilizzo, riciclati e sottoposti ad altri tipi di recupero. A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, entro il 31 dicembre 2014 la Commissione doveva esaminare tali obiettivi al fine, se necessario, di rafforzarli e di vagliare l'opportunità di definire obiettivi per altri flussi di rifiuti, tenuto conto dell'impatto ambientale, economico e sociale derivante. A norma dell'articolo 9, lettera c), entro la fine del 2014 la Commissione doveva definire gli obiettivi da conseguire entro il 2020 in materia di prevenzione dei rifiuti e di dissociazione, basati sulle migliori prassi disponibili, ricorrendo, se del caso, a un riesame degli indicatori di cui all'articolo 29, paragrafo 4. Infine l'articolo 37, paragrafo 4, dispone che la Commissione valuti nella prima relazione che doveva essere elaborata entro il 12 dicembre 2014 una serie di misure tra cui i regimi di responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti, obiettivi, indicatori e misure correlati al riciclaggio, nonché operazioni di recupero di energia e materiali che potevano contribuire a raggiungere in modo più efficace gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4.

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE fissa tre obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica e vieta questa pratica per determinati flussi di rifiuti. Gli Stati membri devono conseguire l'ultimo dei suddetti obiettivi entro il 16 luglio 2016. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, entro il 16 luglio 2014 occorreva riesaminare detto obiettivo per confermarlo o modificarlo al fine di garantire un livello elevato di tutela ambientale e alla luce dell'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel perseguimento dei due obiettivi che lo precedono.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE fissa gli obiettivi per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, devono essere fissati ogni cinque anni, in base all'esperienza pratica acquisita negli Stati membri e ai risultati della ricerca scientifica e delle tecniche di valutazione, quali la valutazione del ciclo di vita e l'analisi costi-benefici.

3.3.Principio di sussidiarietà e di proporzionalità

Le proposte sono conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Esse si limitano a modificare le direttive summenzionate, fornendo un quadro che definisce obiettivi comuni pur lasciando gli Stati membri liberi di decidere in merito alle precise modalità di attuazione.

3.4.Documenti esplicativi

La Commissione ritiene che siano necessari dei documenti che illustrano le misure nazionali di recepimento delle direttive al fine di migliorare la qualità delle informazioni in materia.

La legislazione sui rifiuti è spesso recepita negli Stati membri in modo fortemente decentralizzato, anche a livello regionale o locale e mediante svariati atti giuridici, in funzione della struttura amministrativa di ciascuno Stato membro. Di conseguenza, in sede di recepimento delle direttive modificate, è possibile che gli Stati membri debbano modificare una vasta serie di atti legislativi di portata nazionale, regionale e locale.

Le proposte modificano sei diverse direttive sui rifiuti e riguardano un numero significativo di obblighi giuridicamente vincolanti, compresa la modifica generale degli obiettivi di cui alle direttive 2008/98/CE, 1999/31/CE e 94/62/CE e una semplificazione delle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Si tratta di una complessa operazione di revisione che presumibilmente inciderà su molti testi legislativi nazionali in materia di rifiuti.

Gli obiettivi rivisti per la gestione dei rifiuti contenuti nelle direttive modificate sono interdipendenti e dovranno essere attentamente recepiti nella legislazione nazionale per poi essere integrati nei sistemi nazionali di gestione dei rifiuti.

Negli Stati membri, le proposte disposizioni incideranno su numerosi portatori d'interesse, pubblici e privati, e avranno un impatto significativo sugli investimenti futuri nelle infrastrutture dei sistemi di gestione dei rifiuti. È indispensabile che la nuova legislazione sia recepita per intero e correttamente se si vuole garantire il conseguimento degli obiettivi in essa contenuti (ossia, proteggere la salute umana e l'ambiente, utilizzare con maggiore efficienza le risorse, assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e restrizioni alla concorrenza nell'Unione).

L'obbligo di fornire documenti esplicativi può generare un onere amministrativo supplementare per alcuni Stati membri. Tuttavia, tali documenti sono necessari per poter verificare che il recepimento sia avvenuto in modo completo e corretto: si tratta, per i motivi già esposti, di un passaggio essenziale che non potrebbe essere assicurato efficacemente con misure meno onerose. Inoltre, i documenti esplicativi possono contribuire in misura significativa a ridurre l'onere amministrativo del controllo di conformità che spetta alla Commissione; in loro assenza, sarebbe necessario impiegare molte risorse e tenere assidui contatti con le autorità nazionali per conoscere le modalità di recepimento in ciascuno degli Stati membri.

Alla luce di quanto precede, è opportuno chiedere agli Stati membri di corredare la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che illustrino la correlazione tra le disposizioni delle direttive che modificano la legislazione sui rifiuti dell'Unione e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

3.5.Poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione

I poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione sono individuati e le procedure di adozione dei relativi atti sono stabiliti all'articolo 1, paragrafi 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21 e 22, della proposta relativa alla direttiva 2008/98/CE, all'articolo 1, paragrafi 4, 6, 7, 9 e 10, della proposta relativa alla direttiva 94/62/CE, all'articolo 1, paragrafi 6 e 7, della proposta relativa alla direttiva 1999/31/CE e agli articoli 1 e 3 della proposta relativa alle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Le proposte non avranno incidenza sul bilancio dell'Unione europea e pertanto non sono accompagnate dalla scheda finanziaria prevista all'articolo 31 del regolamento finanziario (regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002).



2015/0275 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 12 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 13 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1)La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

2)Gli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 14 relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere modificati affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare.

3)Molti Stati membri devono ancora dotarsi delle necessarie infrastrutture di gestione dei rifiuti. Per guidare la definizione di misure e le decisioni di investimento è pertanto essenziale stabilire obiettivi strategici di lungo termine che impediscano in particolare di creare un eccesso strutturale delle capacità di trattamento dei rifiuti residui e di relegare materiali riciclabili in fondo alla gerarchia dei rifiuti.

4)Sul totale dei rifiuti generati nell'Unione, quelli urbani costituiscono una quota compresa tra il 7 e il 10%; si tratta, tuttavia, di uno dei flussi più complessi da gestire e le modalità di gestione forniscono in genere una buona indicazione della qualità dell'intero sistema di gestione dei rifiuti di un paese. I rifiuti urbani sono di difficile gestione a causa della loro composizione, estremamente complessa e mista, dell'immediata prossimità ai cittadini e della grande visibilità pubblica, per cui occorre non solo prevedere una struttura estremamente articolata che includa un efficiente sistema di raccolta, ma anche coinvolgere i cittadini e le imprese, realizzare infrastrutture adeguate alla composizione dei rifiuti e predisporre un elaborato sistema di finanziamento. I paesi che hanno istituito sistemi efficienti di gestione dei rifiuti urbani ottengono in genere risultati migliori nella gestione globale dei rifiuti.

5)È opportuno includere nella direttiva 2008/98/CE la definizione di "rifiuti urbani", "rifiuti da costruzione e demolizione", "processo finale di riciclaggio" e "riempimento" allo scopo di precisare la portata di questi concetti.

6)Affinché gli obiettivi di riciclaggio si basino su dati affidabili e raffrontabili e i progressi nel perseguimento dei suddetti obiettivi siano controllati in modo più efficace, la definizione di "rifiuti urbani" nella direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere in linea con la definizione elaborata a fini statistici da Eurostat e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e utilizzata ormai da vari anni dagli Stati membri nella comunicazione dei dati. La definizione di "rifiuti urbani" nella presente direttiva è neutra rispetto allo stato giuridico, pubblico o privato, del gestore dei rifiuti.

7)Gli Stati membri dovrebbero introdurre incentivi adeguati per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, in particolare mediante incentivi finanziari mirati alla realizzazione degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti della presente direttiva, quali tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, regimi di responsabilità estesa del produttore e incentivi per le autorità locali.

8)Per offrire agli operatori dei mercati delle materie prime secondarie una maggiore certezza sulle sostanze o sugli oggetti considerati rifiuti e per promuovere pari condizioni di concorrenza, è importante stabilire a livello dell'Unione condizioni armonizzate in base alle quali le sostanze o gli oggetti sono considerati sottoprodotti e i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali. Se necessario per garantire il buon funzionamento del mercato interno o un livello elevato di tutela ambientale in tutta l'Unione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati che stabiliscono i criteri dettagliati per l'applicazione delle suddette condizioni armonizzate a determinati tipi di rifiuti, ivi compreso per un utilizzo specifico.

9)I regimi di responsabilità estesa del produttore sono elementi essenziali di una buona gestione dei rifiuti; tuttavia, poiché l'efficienza e l'efficacia di questi regimi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, è necessario definirne i requisiti minimi di funzionamento. Tali requisiti dovrebbero ridurre i costi e migliorare l'efficacia, così come garantire pari condizioni di concorrenza, anche per le piccole e medie imprese, e l'assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno. Essi dovrebbero inoltre contribuire a internalizzare i costi del fine vita includendoli nel prezzo del prodotto e incentivare i produttori a tenere conto in maggior misura della riciclabilità e della riutilizzabilità in fase di progettazione. I requisiti dovrebbero applicarsi ai regimi di responsabilità estesa del produttore nuovi e esistenti. È tuttavia necessario prevedere un periodo transitorio per quelli esistenti affinché i produttori possano adeguare le loro strutture e procedure ai nuovi requisiti.

10)La prevenzione dei rifiuti è il modo più efficiente per migliorare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente. È perciò importante che gli Stati membri adottino misure appropriate per prevenire la produzione di rifiuti, controllino i progressi compiuti nell'attuazione di tali misure e li valutino. Al fine di garantire una misurazione uniforme dei progressi compiuti complessivamente nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti è opportuno stabilire indicatori comuni.

11)Le sostanze a base di vegetali provenienti dall'industria agroalimentare e gli alimenti non d'origine animale non più destinati al consumo umano che s'intendono utilizzare come mangimi sono soggetti al regolamento (CE) n. 767/2009 15  e non sono considerati rifiuti ai fini di detto regolamento. La direttiva 2008/98 non dovrebbe pertanto applicarsi ai suddetti prodotti e sostanze quando sono utilizzati come mangimi ed è opportuno chiarire di conseguenza il suo campo d'applicazione.

12)È necessario che gli Stati membri prendano misure volte a promuovere la prevenzione dei rifiuti alimentari in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, in particolare con l'obiettivo di dimezzamento dei rifiuti alimentari entro il 2030. Tali misure dovrebbero essere intese a prevenire i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Tenuto conto dei benefici che la prevenzione dei rifiuti alimentari apporta sul piano ambientale e economico, gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti appositi e misurare i progressi compiuti nella riduzione dei rifiuti di questo tipo. Per agevolare lo scambio di buone prassi nell'Unione, sia tra gli Stati membri sia tra gli operatori del settore alimentare, è opportuno stabilire metodologie uniformi per la suddetta misurazione. La comunicazione del livello di rifiuti alimentari dovrebbe essere effettuata ogni due anni.

13)I rifiuti industriali, alcune parti dei rifiuti commerciali e i rifiuti minerari hanno composizione e volumi molto eterogenei, che variano notevolmente in funzione della struttura economica dello Stato membro, della struttura del settore industriale o commerciale che li produce e della densità industriale o commerciale di una determinata zona geografica. Di conseguenza, la maggior parte dei rifiuti industriali e minerari si presta ad essere gestita ricorrendo ad un approccio settoriale basato sui documenti di riferimento delle migliori tecniche disponibili, in modo da affrontare le problematiche specifiche inerenti alla gestione di ogni singolo tipo di rifiuti 16 . I rifiuti di imballaggio industriali e commerciali dovrebbero però continuare ad essere disciplinati dalle disposizioni della direttiva 94/62/CE e della direttiva 2008/98/CE, e rispettive modifiche.

14)Per ottenere benefici ambientali, economici e sociali consistenti è opportuno innalzare gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani.

15)L'aumento graduale delle percentuali vigenti di rifiuti urbani da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare che materiali di rifiuto ad alto valore economico sono riutilizzati e efficacemente riciclati e che materiali di valore presenti nei rifiuti sono reimmessi nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa "materie prime" 17  e alla creazione di un'economia circolare.

16) Esistono grandi differenze tra gli Stati membri in fatto di gestione dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il riciclaggio dei rifiuti urbani. Per tenere conto di tali differenze, gli Stati membri che, secondo i dati di Eurostat, nel 2013 hanno riciclato meno del 20% dei rifiuti urbani dovrebbero poter disporre di più tempo per raggiungere gli obiettivi di riutilizzo e riciclaggio fissati per il 2025 e il 2030 Alla luce dei tassi di incremento medi annuali osservati negli ultimi quindici anni negli Stati membri, per raggiungere questi obiettivi i predetti Stati membri dovrebbero aumentare la capacità di riciclaggio portandola a livelli ben al di sopra delle medie passate. Per poter assicurare progressi costanti verso la realizzazione degli obiettivi e colmare in tempo utile le lacune sul piano dell'attuazione, gli Stati membri a cui è concessa una proroga dovrebbero raggiungere obiettivi intermedi e approntare un piano d'attuazione.

17)Al fine di garantire l'affidabilità dei dati raccolti sulla preparazione per il riutilizzo è essenziale stabilire norme comuni in materia di comunicazione. Analogamente, è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli Stati membri devono comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e può rientrare nei calcoli per il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio. A tal fine, come regola generale, la comunicazione del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio deve basarsi su ciò che viene immesso nel processo finale di riciclaggio. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati, nel rispetto di condizioni rigorose, a comunicare i tassi di riciclaggio sulla base di ciò che esce dagli impianti di cernita. La perdita di peso dei materiali o delle sostanze derivante da processi di trasformazione fisici e/o chimici inerenti al processo finale di riciclaggio non dovrebbe essere detratta dal peso dei rifiuti comunicati come riciclati.

18)Al fine di calcolare se gli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio sono stati raggiunti, gli Stati membri dovrebbero potere tener conto sia dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti a tal fine e da sistemi riconosciuti di cauzione-rimborso, sia del riciclaggio dei metalli che avviene in coincidenza con l'incenerimento. Per garantire un calcolo uniforme di questi dati, la Commissione adotterà norme dettagliate sul riconoscimento dei gestori della preparazione per il riutilizzo e dei programmi di cauzione-rimborso, sui criteri qualitativi per i metalli riciclati, nonché sulla raccolta, sulla verifica e sulla comunicazione dei dati.

19)Al fine di garantire che l'attuazione della presente direttiva avvenga nel modo migliore, più rapido e uniforme, anticipandone i punti deboli, dovrebbe essere istituito un sistema di segnalazione preventiva che consenta di individuare le lacune e intervenire prima dello scadere dei termini prestabiliti per gli obiettivi.

20)Affinché negli Stati membri aumentino le percentuali di rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati, è di fondamentale importanza che sia rispettato l'obbligo di istituire sistemi di raccolta differenziata per carta, metalli, plastica e vetro. Per fare innalzare le percentuali di rifiuti preparati per il riutilizzo e di rifiuti riciclati nonché prevenire la contaminazione di materiali secchi riciclabili anche i rifiuti organici dovrebbero essere raccolti separatamente.

21)L'adeguata gestione dei rifiuti pericolosi continua a porre problemi nell'Unione e i dati riguardanti il loro trattamento sono lacunosi. È pertanto necessario potenziare la registrazione dei dati e i meccanismi di tracciabilità tramite l'introduzione di registri elettronici dei rifiuti pericolosi negli Stati membri. La raccolta elettronica dei dati dovrebbe essere applicata, se del caso, anche ad altri rifiuti per semplificare alle imprese e alle amministrazioni la registrazione dei dati e per controllare meglio i flussi di rifiuti nell'Unione.

22)La presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, all'atto di elaborare le strategie nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali, dovrebbero fare un uso accorto dei fondi strutturali e di investimento europei, in linea con la gerarchia dei rifiuti, utilizzandoli per promuovere la prevenzione, il riutilizzo e il riciclaggio.

23)Alcune materie prime sono di grande importanza per l'economia dell'Unione e il loro approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio. Nell'ottica di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di tali materie prime e in linea con l'iniziativa sulle materie prime e con gli obiettivi generali e specifici del partenariato europeo per l'innovazione concernente le materie prime, è opportuno che gli Stati membri adottino misure per gestire al meglio i rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime, tenendo conto sia della fattibilità economica e tecnologica sia dei benefici per l'ambiente. La Commissione ha istituito un elenco delle materie prime essenziali per l'UE 18 . L'elenco è riveduto regolarmente dalla Commissione.

24)Per favorire ulteriormente la realizzazione dell'iniziativa sulle materie prime, gli Stati membri dovrebbero inoltre promuovere il riutilizzo dei prodotti che sono fonte principale di materie prime. Essi dovrebbero includere nei loro piani di gestione dei rifiuti anche misure applicabili a livello nazionale di raccolta e recupero dei rifiuti contenenti quantità significative di tali materie prime. Le misure dovrebbero essere inserite nei piani di gestione dei rifiuti in sede del primo aggiornamento dei piani successivamente alla data in cui prende effetto la presente direttiva. La Commissione fornirà informazioni sui gruppi di prodotti pertinenti e sui flussi di rifiuti a livello di Unione. Questa disposizione non esclude che gli Stati membri possano adottare misure per altre materie prime considerate altrettanto importanti per l'economia nazionale.

25)Gettare piccoli rifiuti in luoghi pubblici va a diretto discapito dell'ambiente e del benessere dei cittadini e gli elevati costi di pulizia costituiscono un inutile onere economico per la società. Questo problema potrebbe essere in parte eliminato introducendo nei piani di gestione dei rifiuti misure specifiche e garantendone debitamente l'applicazione ad opera delle autorità competenti.

26)Per ridurre gli oneri regolamentari a carico degli enti o delle imprese di piccole dimensioni è necessario introdurre una semplificazione degli obblighi di registrazione per gli enti o le imprese di piccole dimensioni che raccolgono o trasportano piccole quantità di rifiuti non pericolosi. La Commissione potrebbe dovere adeguare il limite quantitativo di tali rifiuti.

27)Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. Sarebbe pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.

28)I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili alla Commissione per poter valutare la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche istituendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo le disposizioni obsolete in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione sul controllo della qualità dei dati. Pertanto, al momento di dar conto della conformità agli obiettivi stabiliti dalla legislazione sui rifiuti, gli Stati membri, dovrebbero utilizzare la metodologia più recente messa a punto dalla Commissione e dagli istituti nazionali di statistica.

29)Al fine di integrare o modificare la direttiva 2008/98/CE dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca una contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

30)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della direttiva 2008/98/CE dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, all'articolo 33, paragrafo 2, all'articolo 35, paragrafo 5, e all'articolo 37, paragrafo 6. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 .

31)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE.

32)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 20 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

33)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell'Unione contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente, alla salute degli oceani, alla sicurezza dei prodotti della pesca riducendo i rifiuti marini, e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali in tutta l'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche

La direttiva 2008/98/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera e):

"e) materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*)

(*)    Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).";

2) l'articolo 3 è così modificato:

a) è inserito il seguente punto 1 bis:

"1 bis) «rifiuti urbani»

a)rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi:

carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori;

rifiuti ingombranti, ivi compresi elettrodomestici, materassi, mobili;

rifiuti di giardino, ivi comprese foglie e sfalci d'erba;

b)rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che, per natura, composizione e quantità, sono equiparabili ai rifiuti domestici;

c)rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati e dalla nettezza urbana, ivi compresi la spazzatura, il contenuto dei cestini portarifiuti e i rifiuti della manutenzione del verde pubblico.

I rifiuti urbani non includono i rifiuti delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, ivi compresi i fanghi di depurazione, né i rifiuti da costruzione e demolizione;";

b) è inserito il seguente punto 2 bis:

"2 bis) «rifiuto non pericoloso» rifiuto che non presenta alcuna delle caratteristiche pericolose di cui all'allegato III;";

c) il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4. «rifiuti organici» rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio, rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare e altri rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e che per natura, composizione e quantità sono equiparabili ai rifiuti organici;";

b) è inserito il seguente punto 4 bis:

"4 bis) «rifiuti da costruzione e demolizione» rifiuti che rientrano nelle categorie di rifiuti da costruzione e demolizione di cui all'elenco dei rifiuti adottato in applicazione dell'articolo 7;";

e) il punto 16 è sostituito dal seguente:

"16. «preparazione per il riutilizzo» le operazioni di controllo, pulizia o riparazione effettuate ai fini del recupero, attraverso cui i rifiuti, i prodotti o i componenti di prodotti che sono stati raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo o nell'ambito di un sistema riconosciuto di cauzione-rimborso sono preparati in modo da poter essere riutilizzati senza altro pretrattamento;";

f) sono inseriti i seguenti punti 17 bis e 17 ter:

"17 bis) «processo finale di riciclaggio» il processo di riciclaggio che inizia quando non è più necessaria alcun'altra operazione di cernita meccanica e i materiali di rifiuto entrano in un processo di produzione che li ritrasforma in prodotti, materiali o sostanze;

17 ter) «riempimento» qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aeree escavate o per interventi paesaggistici o costruttivi invece di altri materiali che non sono rifiuti e che sarebbero stati altrimenti utilizzati a tale scopo;";

3) all'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Gli Stati membri ricorrono a strumenti economici adeguati per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti.

Gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito agli strumenti specifici introdotti in conformità con il presente paragrafo entro il [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni cinque anni.";

4) l'articolo 5 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Gli Stati membri garantiscono che una sostanza o un oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto non sia considerato rifiuto, bensì sottoprodotto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:";

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a sostanze o oggetti specifici.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 1 in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (*), ove quest'ultima lo imponga.

(*) GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1.";

5) l'articolo 6 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) la frase introduttiva e il la lettera a) sono sostituite dal testo seguente:

"1. Gli Stati membri garantiscono che i rifiuti sottoposti a un'operazione di recupero cessano di essere considerati tali se soddisfano le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o per scopi specifici;";

ii) il secondo comma è soppresso;

b) i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis per stabilire i criteri dettagliati sull'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 a determinati rifiuti. Tali criteri dettagliati includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.

3. I rifiuti che hanno cessato di essere tali a norma del paragrafo 1 possono essere considerati preparati per il riutilizzo, riciclati o recuperati ai fini del calcolo del conseguimento degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, nelle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*), se sono stati sottoposti a preparazione per il riutilizzo, a riciclaggio o a recupero in conformità con le suddette direttive.

4. Gli Stati membri notificano alla Commissione le regolamentazioni tecniche adottate a norma del paragrafo 1 in applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove quest'ultima lo imponga.

(*) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).";

6) l'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 38 bis per stabilire l'elenco dei rifiuti.";

b) il paragrafo 5 è soppresso;

7) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

"Tali misure possono anche includere l'istituzione di regimi di responsabilità estesa del produttore che definiscono i precisi obblighi operativi e finanziari dei produttori di prodotti.";

b) al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo essere diventati rifiuti, sono adatti ad essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.";

c) è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. La Commissione organizza uno scambio di informazioni tra gli Stati membri e i soggetti interessati dai regimi di responsabilità del produttore sull'attuazione pratica dei requisiti di cui all'articolo 8 bis e sulle migliori prassi per garantire la gestione adeguata e la cooperazione transfrontaliera dei regimi di responsabilità estesa del produttore. Lo scambio di informazioni verte anche sugli aspetti organizzativi e sul controllo delle organizzazioni competenti in materia di responsabilità del produttore, sulla selezione dei gestori di rifiuti e sulla prevenzione del getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici. La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni.";

8) è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

Requisiti generali in materia di responsabilità estesa del produttore

1. Gli Stati membri garantiscono che i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1:

definiscano in maniera chiara i ruoli e le responsabilità dei produttori che immettono prodotti sul mercato dell'Unione, delle organizzazioni che attuano a nome loro la responsabilità estesa del produttore, dei gestori pubblici o privati di rifiuti, delle autorità locali e, ove applicabile, dei gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo;

definiscano obiettivi misurabili di gestione dei rifiuti, consoni alla gerarchia dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi inerenti allo schema di cui alla presente direttiva e alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE;

prevedano un sistema di comunicazione delle informazioni per raccogliere i dati sui prodotti immessi sul mercato dell'Unione dai produttori assoggettati al regime di responsabilità estesa del produttore. Quando tali prodotti diventano rifiuti, il sistema di comunicazione assicura che siano raccolti i dati sulla raccolta e sul trattamento di detti rifiuti, specificando, se opportuno, i flussi dei materiali di rifiuto;

assicurino un trattamento equo e non discriminatorio dei produttori di prodotti e delle piccole e medie imprese.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, siano informati circa i sistemi esistenti di raccolta dei rifiuti e la prevenzione del getto di piccoli rifiuti o rifiuti in piccole quantità in luoghi pubblici. Gli Stati membri adottano inoltre misure per incentivare i detentori di rifiuti a partecipare ai sistemi esistenti di raccolta differenziata, in particolare mediante norme o incentivi economici, se del caso.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le organizzazioni create per attuare, per conto del produttore di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di quest'ultimo:

a) definiscano in modo chiaro la zona geografica, i prodotti e i materiali contemplati;

b) dispongano dei mezzi operativi e finanziari necessari a soddisfare gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore;

c) istituiscano un meccanismo adeguato di autosorveglianza, con verifiche regolari indipendenti per valutare:

la gestione finanziaria dell'organizzazione, compreso il rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b);

la qualità dei dati raccolti e comunicati in conformità del paragrafo 1, terzo trattino, e delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006;

d) rendano pubbliche le informazioni riguardanti:

la proprietà e i membri;

i contributi finanziari versati dai produttori;

la procedura di selezione dei gestori di rifiuti.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che i contributi finanziari versati dai produttori in adempimento ai propri obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore:

a) coprano la totalità dei costi di gestione dei rifiuti per i prodotti che sono immessi sul mercato dell'Unione, compresi i seguenti:

costi della raccolta differenziata, delle operazioni di cernita e trattamento necessarie per raggiungere gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1, secondo trattino, tenendo conto degli introiti ricavati dal riutilizzo o dalla vendita delle materie prime secondarie ottenute dai loro prodotti;

costi di una congrua informazione dei detentori di rifiuti a norma del paragrafo 2;

costi della raccolta e della comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1, terzo trattino;

b) siano modulati in funzione dei costi reali di fine vita dei singoli prodotti o gruppi di prodotti simili, in particolare tenendo conto della loro riutilizzabilità e riciclabilità;

c) si basino sul costo ottimizzato dei servizi forniti nel caso in cui i compiti operativi previsti dal regime di responsabilità estesa del produttore siano svolti da gestori pubblici di rifiuti.

5. Gli Stati membri istituiscono un adeguato quadro di controllo e garanzia dell'attuazione, al fine di assicurare che i produttori dei prodotti rispettino i loro obblighi in materia di responsabilità estesa, gli strumenti finanziari siano utilizzati correttamente e tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime comunichino dati affidabili.

Se sul territorio di uno Stato membro vi sono varie organizzazioni che attuano gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori, gli Stati membri istituiscono un'autorità indipendente incaricata di sorvegliare l'attuazione degli obblighi derivanti da tale regime.

6. Gli Stati membri istituiscono una piattaforma per assicurare un dialogo regolare tra i soggetti coinvolti nell'attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore, ivi compresi i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, se del caso, i gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo.

7. Gli Stati membri adottano misure affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] siano conformi alle disposizioni del presente articolo entro un termine di ventiquattro mesi da tale data.";

9) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Prevenzione dei rifiuti

1. Gli Stati membri adottano misure volte a evitare la produzione di rifiuti. Tali misure:

incoraggiano l'uso di prodotti efficienti sotto il profilo delle risorse, durevoli, riparabili e riciclabili;

individuano e s'incentrano su prodotti che rappresentano le principali fonti di materie prime di grande importanza per l'economia dell'Unione e il cui approvvigionamento è associato a un elevato livello di rischio, onde evitare che tali materie diventino rifiuti;

incoraggiano la creazione di sistemi che promuovano attività di riutilizzo, in particolare per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, i tessili e i mobili;

riducono la produzione di rifiuti nei processi inerenti alla produzione industriale, all'estrazione di minerali, alla costruzione e alla demolizione, tenendo in considerazione le migliori tecniche disponibili;

riducono la generazione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.

2. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. A tal fine, essi utilizzano idonei indicatori e obiettivi qualitativi o quantitativi, in particolare per quanto riguarda la quantità di rifiuti urbani pro capite che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia.

3. Gli Stati membri controllano e valutano l'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari misurando i rifiuti alimentari sulla base delle metodologie stabilite in conformità del paragrafo 4.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire gli indicatori atti a misurare i progressi generali nell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti. Al fine di garantire la misura uniforme dei livelli di rifiuti alimentari, la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire la metodologia comune da impiegare, compresi requisiti minimi di qualità. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

5. Ogni anno, l'Agenzia europea per l'ambiente pubblica una relazione che illustra l'evoluzione, in ogni Stato membro e nell'Unione nel suo insieme, della situazione in fatto di prevenzione della produzione di rifiuti, anche per quanto concerne la dissociazione tra produzione di rifiuti e crescita economica e la transizione verso un'economia circolare.";

10) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"1.    Gli Stati membri adottano misure volte a promuovere, se del caso, la preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare incoraggiando la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e riparazione e facilitando l'accesso di tali reti ai punti di raccolta dei rifiuti e promuovendo l'uso di strumenti economici, criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.

Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio pertinenti e a realizzare gli obiettivi di cui al paragrafo 2.";

b) al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:

"Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione, almeno per i seguenti elementi: legno, aggregati, metalli, vetro e gesso.";

c) al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento inerenti ai rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluse le materie allo stato naturale di cui alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, saranno aumentati almeno al 70% in termini di peso;";

d) al paragrafo 2 sono aggiunte le seguenti lettere c) e d):

"c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60% in peso;

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65% in peso.";

e) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Malta, Romania e Slovacchia possono ottenere una proroga di cinque anni per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Gli Stati membri notificano alla Commissione la loro intenzione di avvalersi di detta proroga al più tardi 24 mesi prima dello scadere dei termini di cui al paragrafo 2, lettere c) e d). Se il termine è prorogato, lo Stato membro adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli almeno al 50% e al 60% in peso, rispettivamente entro il 2025 e il 2030.

La notifica è accompagnata da un piano di attuazione che contiene le misure necessarie al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi entro il nuovo termine. Il piano include inoltre un calendario dettagliato per l'attuazione delle misure proposte e una valutazione del loro impatto previsto.

4. Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione esamina l'obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d), al fine di aumentarlo e vagliare l'introduzione di obiettivi per altri flussi di rifiuti. A tal fine, viene trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione della Commissione corredata, se del caso, di una proposta.";

f) il paragrafo 5 è soppresso;

11) è inserito il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

Norme per calcolare il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 11

"1. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti,

a) il peso dei rifiuti urbani riciclati è inteso come il peso dei rifiuti che vengono immessi nel processo finale di riciclaggio;

b) il peso dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo è inteso come il peso dei rifiuti urbani che sono stati recuperati o raccolti da un gestore riconosciuto della preparazione per il riutilizzo e sono stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, pulizia e riparazione per consentirne il riutilizzo senza ulteriore cernita o pretrattamento;

c) gli Stati membri possono includere prodotti e componenti preparati per il riutilizzo da gestori riconosciuti della preparazione per il riutilizzo o da sistemi riconosciuti di cauzione-rimborso. Per calcolare il tasso rettificato dei rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati prendendo in considerazione il peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo, gli Stati membri utilizzano i dati verificati forniti dai gestori e applicano la formula di cui all'allegato VI.

2. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'allegato VI, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabiliscono requisiti minimi in materia di qualità e operatività per il riconoscimento di gestori della preparazione per il riutilizzo e dei sistemi di cauzione-rimborso, incluse norme specifiche sulla raccolta, verifica e comunicazione dei dati.

3. In deroga al paragrafo 1, il peso dei rifiuti in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita può essere comunicato come il peso dei rifiuti urbani riciclati, a condizione che:

a) tali rifiuti in uscita siano destinati a un processo finale di riciclaggio;

b) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono sottoposti a un processo finale di riciclaggio e che sono smaltiti o sottoposti a recupero di energia rimanga inferiore al 10% del peso totale dei rifiuti riciclati che viene comunicato.

4. Gli Stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), siano soddisfatte. Il sistema può consistere in registri elettronici allestiti ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 4, oppure in specifiche tecniche per i requisiti di qualità da applicare ai rifiuti cerniti, o infine qualsiasi altro provvedimento atto a garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati.

5. Per calcolare se gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, sono stati conseguiti, gli Stati membri possono tener conto del riciclaggio dei metalli che si svolge in coincidenza con l'incenerimento, proporzionalmente alla quota di rifiuti urbani inceneriti, a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati requisiti di qualità.

6. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 38 bis che stabilisce una metodologia comune per il calcolo del peso dei metalli che sono stati riciclati in coincidenza con l'incenerimento, compresi i criteri di qualità per i metalli riciclati.

7. I rifiuti inviati in un altro Stato membro per essere preparati per il riutilizzo, per essere riciclati o per operazioni di riempimento in quello stesso Stato membro possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti.

8. I rifiuti esportati fuori dell'Unione per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio sono conteggiati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dallo Stato membro nel quale sono stati raccolti soltanto se gli obblighi di cui al paragrafo 4 sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti al di fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente legislazione ambientale dell'Unione.";

12) è inserito il seguente articolo 11 ter:

"Articolo 11 ter

Segnalazione preventiva

1. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti verso la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d) e all'articolo 11, paragrafo 3, tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.

2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 includono i seguenti elementi:

a) una stima del raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascuno Stato membro;

b) l'elenco degli Stati membri che rischiano di non raggiungere gli obiettivi entro i tempi prestabiliti, accompagnato da opportune raccomandazioni rivolte agli Stati membri interessati.";

13) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri assicurano la raccolta differenziata dei rifiuti organici, ove essa sia fattibile sul piano tecnico, ambientale ed economico e adatta a soddisfare i necessari criteri qualitativi per il compost e a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a), c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3.

Essi adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a incoraggiare:

a) il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio, e la digestione dei rifiuti organici;

b) il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;

c) l'utilizzo delle materie sicure per l'ambiente ottenute dai rifiuti organici.";

14) all'articolo 26 sono aggiunti i seguenti commi:

"Gli Stati membri possono dispensare le autorità competenti dall'obbligo di tenere un registro degli enti o delle imprese che raccolgono o trasportano quantità di rifiuti non pericolosi non superiori a 20 tonnellate l'anno.

La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 bis al fine di adeguare la soglia delle quantità di rifiuti non pericolosi.";

15) l'articolo 27 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento che richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 38 bis, per definire le norme tecniche minime applicabili alle attività che richiedono una registrazione ai sensi dell'articolo 26, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente o eviterebbero perturbazioni del mercato interno.";

16) l'articolo 28 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è così modificato:

i)la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi, rifiuti contenenti quantità significative di materie prime che rivestono una grande importanza per l'economia dell'Unione e il cui approvvigionamento è associato a un rischio elevato, o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa unionale specifica;";

ii) è aggiunta la seguente lettera f):

"f) misure per contrastare tutte le forme di getto di piccoli rifiuti in luoghi pubblici e per bonificare tutti i tipi di detti rifiuti.";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione di cui all'articolo 14 della direttiva 94/62/CE, agli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, della presente direttiva e alle prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 1999/31/CE.";

17) l'articolo 29 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"1. Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino misure di prevenzione dei rifiuti in conformità degli articoli 1, 4 e 9.";

d) i paragrafi 3 e 4 sono soppressi;

18) all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato della notifica delle informazioni sull'adozione e sulle revisioni sostanziali dei suddetti piani e programmi. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.";

19) l'articolo 35 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli enti o le imprese di cui all'articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l'origine di tali rifiuti, nonché, se opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il modo di trasporto e il metodo di trattamento previsti per i rifiuti. Essi mettono tali dati a disposizione delle autorità competenti attraverso il o i registri elettronici da istituire in applicazione del paragrafo 4.";

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

"4. Gli Stati membri istituiscono un registro elettronico o registri coordinati su cui riportare i dati riguardanti i rifiuti pericolosi di cui al paragrafo 1 per l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato. Gli Stati membri possono istituire tali registri per altri flussi di rifiuti, in particolare quelli per i quali sono stati fissati obiettivi nella legislazione dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano i dati sui rifiuti comunicati dai gestori industriali in linea con il registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti istituito a norma del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le condizioni minime di funzionamento di tali registri. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

(*) Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).";

20) all'articolo 36, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, il deposito incontrollato o la gestione incontrollata dei rifiuti, ivi compreso il getto di piccoli rifiuti.";

21) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

"Articolo 37

Comunicazione

1. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a d), e dell'articolo 11, paragrafo 3. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020.

2. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine del periodo di riferimento per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 6. Il primo esercizio di comunicazione riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.

3. Ai fini della verifica del rispetto dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), la quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di riempimento è comunicata separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per il riutilizzo o riciclata. Il ritrattamento di rifiuti per ottenere materie da utilizzare in operazioni di riempimento è dichiarato quale riempimento.

4. I dati comunicati dallo Stato membro in applicazione del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità e da una relazione sulle misure adottate in applicazione dell'articolo 11 bis, paragrafo 4.

5. La Commissione esamina i dati comunicati in applicazione del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito dell'esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, delle fonti di dati e della metodologia utilizzata negli Stati membri nonché della completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

6. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati da effettuarsi in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e per la comunicazione delle operazioni di riempimento. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 2.";

22) l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

"1. La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di recupero e di smaltimento.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 38 bis, per precisare l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, punto R1. È possibile tenere conto delle condizioni climatiche locali, ad esempio la rigidità del clima e il fabbisogno di riscaldamento, nella misura in cui esse influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei territori di cui all'articolo 25 dell'atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 38 bis per modificare gli allegati da I a V adeguandoli al progresso scientifico e tecnico.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità dell'articolo 38 bis, necessari per modificare l'allegato VI.";

23) è inserito il seguente articolo 38 bis:

"Articolo 38 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, all'articolo 26, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, all'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 11 bis, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 26, dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 38, paragrafi 1, 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio sollevano obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

24) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).";

25) è aggiunto l'allegato VI figurante nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(2) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
(3) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(4) Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).
(5) Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).
(6) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(7) COM(2011) 571 definitivo.
(8) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(9) La gerarchia dei rifiuti dà la preminenza alla prevenzione, seguita, nell'ordine, dal riutilizzo, dal riciclaggio prima del recupero di energia e dallo smaltimento, che comprende il collocamento in discarica e l'incenerimento senza recupero di energia.
(10) COM(2008) 699 definitivo e COM(2014) 297 final.
(11) COM(2014) 397 final.
(12) GU C del , pag. .
(13) GU C del , pag. .
(14) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(15) Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).
(16) Le attività industriali sono contemplate da documenti di riferimento (BREF) delle migliori tecniche disponibili (BAT) elaborati a norma della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17); tali documenti contengono informazioni su: prevenzione dell'uso delle risorse e della produzione di rifiuti, riutilizzo, riciclaggio e recupero. La revisione attualmente in corso dei BREF e l'adozione, da parte della Commissione, delle conclusioni sulle BAT rafforzeranno l'impatto di questi documenti sulle pratiche industriali, da cui ne deriveranno un uso ancor più efficiente delle risorse e una percentuale maggiore di rifiuti riciclati e recuperati.
(17) COM(2008) 699 definitivo e COM(2014) 297 final.
(18) COM(2014) 297.
(19) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(20) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Bruxelles, 2.12.2015

COM(2015) 595 final

ALLEGATO

della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica la

direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


ALLEGATO VI

Metodo di calcolo per prodotti e componenti preparati per il riutilizzo ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e dell'articolo 11, paragrafo 3

Per calcolare il tasso rettificato del riciclaggio e della preparazione per il riutilizzo conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c) e d), e all'articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri utilizzano la formula seguente:

E: tasso rettificato per il riciclaggio e il riutilizzo in un determinato anno;

A: peso dei rifiuti urbani riciclati o preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

R: peso dei prodotti e dei componenti preparati per il riutilizzo in un determinato anno;

P: peso dei rifiuti urbani prodotti in un determinato anno.