Bruxelles, 2.12.2015

COM(2015) 593 final

2015/0272(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2015) 259 final}
{SWD(2015) 260 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1Contesto generale

L'economia dell'Unione europea perde attualmente una quantità importante di potenziali materie prime secondarie presenti nel flusso dei rifiuti. Nel 2013 nell'Unione sono state prodotte complessivamente circa 2,5 miliardi di tonnellate di rifiuti; di queste, 1,6 miliardi non sono state né riutilizzate né riciclate, andando così perse per l'economia europea. Si stima che sarebbe possibile riciclare o riutilizzare altri 600 milioni di tonnellate di rifiuti. Per quanto concerne i rifiuti urbani, ad esempio, solo una quantità limitata di quelli prodotti nell'Unione è stata riciclata (43%), mentre il resto è stato collocato in discarica (31%) o incenerito (26%). L'Unione si lascia così sfuggire importanti opportunità per migliorare l'efficienza delle risorse e sviluppare un'economia più circolare.

Nell'Unione si devono inoltre affrontare grandi differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la gestione dei rifiuti: sebbene nel 2011 sei paesi siano riusciti a contenere al di sotto del 3% i rifiuti urbani collocati in discarica, nel caso di altri 18 paesi più del 50% vi sono invece stati collocati, con picchi di oltre il 90% per alcuni di loro. Occorre rimediare con urgenza a questa disomogeneità.

Le proposte di modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti 1 , della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio 2 , della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti 3 , della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso 4 , della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori 5 e della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 6 fanno parte di un pacchetto di misure sull'economia circolare che comprende anche una comunicazione della Commissione dal titolo "L'anello mancante — Un piano d'azione dell'UE per l'economia circolare".

1.2Motivazione e obiettivi della proposta

Le tendenze recenti indicano che è possibile utilizzare le risorse in modo ancor più efficiente traendone notevoli benefici economici, ambientali e sociali. In una prospettiva di maggiore efficienza delle risorse, la trasformazione dei rifiuti in risorse è un elemento decisivo nonché l'anello mancante per ottenere un'economia circolare.

Gli obiettivi stringenti e giuridicamente vincolanti della legislazione europea sui rifiuti hanno assunto un ruolo determinante per migliorare le pratiche di gestione in questo settore, stimolare l'innovazione in materia di riciclaggio, limitare il collocamento in discarica e creare incentivi volti a modificare il comportamento dei consumatori. Grazie a una più ambiziosa politica dei rifiuti si possono ottenere notevoli vantaggi: una crescita sostenibile e la creazione di posti di lavoro, la riduzione delle emissioni di gas serra, risparmi diretti legati a migliori pratiche di gestione dei rifiuti, senza dimenticare un ambiente migliore.

La proposta di modifica della direttiva 2008/98/CE risponde all'obbligo giuridico di riesaminare gli obiettivi in essa contenuti concernenti la gestione dei rifiuti. Le proposte che accompagnano il pacchetto sull'economia circolare e che modificano le sei direttive sopracitate si basano in parte sulla proposta che la Commissione ha presentato nel luglio 2014 e successivamente ritirato nel febbraio 2015. Sono in linea con gli obiettivi della tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse 7 e del Settimo programma d'azione per l'ambiente 8 , che comprendono: attuare pienamente la gerarchia dei rifiuti 9 in tutti gli Stati membri, diminuire in termini assoluti e pro capite i rifiuti prodotti, garantire un riciclaggio di elevata qualità e utilizzare i rifiuti riciclati quale fonte importante e affidabile di materie prime per l'Unione. Le proposte contribuiscono inoltre all'attuazione dell'iniziativa unionale "materie prime" 10 e affrontano anche la necessità di prevenire i rifiuti alimentari. Inoltre, le proposte semplificano gli obblighi in materia di comunicazione presenti in tutte e sei le direttive.

2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1Studi

Le proposte e la valutazione d'impatto che le accompagna valutano gli aspetti tecnologici, socioeconomici e il rapporto costi/benefici connessi all'attuazione e all'ulteriore sviluppo della legislazione dell'Unione sui rifiuti. Per analizzare i potenziali effetti di altre varianti delle principali opzioni strategiche definite nella valutazione d'impatto, quest'ultima è stata integrata da un'analisi supplementare.

2.2Consultazione interna

All'interno della Commissione un gruppo direttivo sulla valutazione d'impatto composto da vari servizi della Commissione (SG, ECFIN, GROW, CLIMA, JRC ed ESTAT) ha seguito la preparazione delle proposte legislative.

2.3Consultazione esterna

La Commissione ha stilato un elenco indicativo delle questioni da affrontare e nel febbraio 2013 ha iniziato i colloqui con i principali portatori d'interesse. Una consultazione pubblica online, conforme agli standard minimi di consultazione, è stata lanciata nel giugno 2013 e si è conclusa nel settembre 2013. Sono pervenute 670 risposte, a riprova del vivo interesse dell'opinione pubblica riguardo a come sono gestiti i rifiuti nell'Unione e delle forti aspettative nei confronti dell'azione unionale in questo campo. Tra il giugno e il settembre 2015 è stata condotta una consultazione specifica presso gli Stati membri, accompagnata da una consultazione più ampia sull'economia circolare.

2.4Valutazione d'impatto

A corredo della proposta adottata nel luglio 2014 11 sono stati pubblicati una relazione sulla valutazione d'impatto e la relativa sintesi. La valutazione d'impatto, che rimane valida in quanto principale base analitica per le proposte legislative riviste, esamina i principali impatti ambientali, sociali ed economici delle varie opzioni strategiche individuate per migliorare la gestione dei rifiuti nell'Unione. I diversi livelli di ambizione delle opzioni prospettate sono valutati e confrontati con uno "scenario di base" al fine di individuare gli strumenti e gli obiettivi più adatti a ottenere il massimo di benefici con costi minimi.

L'8 aprile 2014 il comitato per la valutazione d'impatto della Commissione ha emesso un parere favorevole sulla valutazione d'impatto, formulando nel contempo una serie di raccomandazioni volte a perfezionare la relazione. Il comitato ha chiesto di definire con maggior precisione il problema e chiarire la necessità di nuovi obiettivi di medio periodo, corroborare le argomentazioni a sostegno del divieto di collocamento in discarica dal punto di vista della sussidiarietà e della proporzionalità e a favore di obiettivi uniformi per tutti gli Stati membri, nonché spiegare più dettagliatamente in che modo la proposta tiene conto dei risultati disomogenei dei singoli Stati membri.

La valutazione d'impatto ha permesso di concludere che, combinando le possibili opzioni, si otterranno i seguenti benefici:

riduzione degli oneri amministrativi, in particolare per enti o imprese di piccole dimensioni, semplificazione e migliore attuazione anche attraverso obiettivi commisurati allo scopo;

creazione di posti di lavoro - entro il 2035 si potrebbero creare più di 170 000 posti di lavoro diretti, la maggior parte dei quali impossibili da delocalizzare fuori dall'Unione;

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra - tra il 2015 e il 2035 si potrebbe evitare il rilascio di più di 600 milioni di tonnellate di gas a effetto serra;

effetti positivi per la competitività dell'Unione nei settori della gestione e del riciclaggio dei rifiuti, nonché per il settore manifatturiero unionale (responsabilità estesa del produttore meglio definita, accesso alle materie prime meno incerto);

reintroduzione nell'economia unionale di materie prime secondarie che, a sua volta, ridurrà la dipendenza dell'Unione dall'importazione di materie prime.

Insieme alla proposta legislativa è stata pubblicata una nota di analisi che integra la valutazione d'impatto. La nota analizza ulteriori opzioni e varianti al fine di tener meglio conto delle diverse situazioni di partenza di ciascuno Stato membro.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1Sintesi delle misure proposte

Gli elementi principali delle proposte di modifica della legislazione dell'Unione sui rifiuti sono elencati di seguito:

allineamento delle definizioni;

aumento al 65% entro il 2030 dell'obiettivo relativo alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani;

aumento degli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio e semplificazione dell'insieme degli obiettivi;

graduale limitazione al 10% entro il 2030 dello smaltimento in discarica dei rifiuti urbani;

maggiore armonizzazione e semplificazione del quadro giuridico in materia di classificazione come "sottoprodotto" e di cessazione della qualifica di rifiuto;

nuove misure per promuovere la prevenzione, anche dei rifiuti alimentari, e il riutilizzo;

introduzione di condizioni operative minime per il regime della responsabilità estesa del produttore;

introduzione di un sistema di segnalazione preventiva per il controllo della conformità agli obiettivi di riciclaggio;

semplificazione e razionalizzazione degli obblighi di comunicazione;

allineamento agli articoli 290 e 291 del TFUE relativi agli atti delegati e di esecuzione.

3.2Base giuridica e diritto di agire

Le proposte modificano sei direttive riguardanti la gestione di vari tipi di rifiuti. Le proposte di modifica delle direttive 2008/98/CE, 1999/31/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE si basano sull'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, mentre la proposta di modifica della direttiva 94/62/CE si basa sull'articolo 114 del TFUE.

L'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE stabilisce che entro il 2020 il 50% dei rifiuti domestici e simili debbano essere preparati per il riutilizzo e riciclati e il 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi debbano essere preparati per il riutilizzo, riciclati e sottoposti ad altri tipi di recupero. A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, entro il 31 dicembre 2014 la Commissione doveva esaminare tali obiettivi al fine, se necessario, di rafforzarli e di vagliare l'opportunità di definire obiettivi per altri flussi di rifiuti, tenuto conto dell'impatto ambientale, economico e sociale derivante. A norma dell'articolo 9, lettera c), entro la fine del 2014 la Commissione doveva definire gli obiettivi da conseguire entro il 2020 in materia di prevenzione dei rifiuti e di dissociazione, basati sulle migliori prassi disponibili, ricorrendo, se del caso, a un riesame degli indicatori di cui all'articolo 29, paragrafo 4. Infine l'articolo 37, paragrafo 4, dispone che la Commissione valuti nella prima relazione, che doveva essere elaborata entro il 12 dicembre 2014, una serie di misure tra cui i regimi di responsabilità estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti, obiettivi, indicatori e misure correlati al riciclaggio, nonché operazioni di recupero di energia e materiali che potevano contribuire a raggiungere in modo più efficace gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4.

L'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/31/CE fissa tre obiettivi di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili collocati in discarica e vieta questa pratica per determinati flussi di rifiuti. Gli Stati membri devono conseguire l'ultimo dei suddetti obiettivi entro il 16 luglio 2016. A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, entro il 16 luglio 2014 occorreva riesaminare detto obiettivo per confermarlo o modificarlo al fine di garantire un livello elevato di tutela ambientale e alla luce dell'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nel perseguimento dei due obiettivi che lo precedono.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE fissa obiettivi per il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, devono essere fissati ogni cinque anni in base all'esperienza pratica acquisita negli Stati membri e ai risultati della ricerca scientifica e delle tecniche di valutazione, quali la valutazione del ciclo di vita e l'analisi costi-benefici.

3.3Principi di sussidiarietà e di proporzionalità

Le proposte sono conformi ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Esse si limitano a modificare le direttive summenzionate, fornendo un quadro che definisce obiettivi comuni pur lasciando gli Stati membri liberi di decidere in merito alle precise modalità di attuazione.

3.4Documenti esplicativi

La Commissione ritiene che siano necessari dei documenti che illustrano le misure nazionali di recepimento, al fine di migliorare la qualità delle informazioni in materia.

La legislazione sui rifiuti è spesso recepita negli Stati membri in modo fortemente decentralizzato, anche a livello regionale o locale e mediante svariati atti giuridici, in funzione della struttura amministrativa di ciascuno Stato membro. Di conseguenza, in sede di recepimento delle direttive modificate, è possibile che gli Stati membri debbano modificare una vasta serie di atti legislativi di portata nazionale, regionale e locale.

Le proposte modificano sei diverse direttive sui rifiuti e riguardano un numero significativo di obblighi giuridicamente vincolanti, compreso la modifica generale degli obiettivi di cui alle direttive 2008/98/CE, 1999/31/CE e 94/62/CE e una semplificazione delle direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Si tratta di una complessa operazione di revisione che presumibilmente inciderà su molti testi legislativi nazionali in materia di rifiuti.

Gli obiettivi rivisti per la gestione dei rifiuti contenuti nelle direttive modificate sono interdipendenti e dovranno essere attentamente recepiti nella legislazione nazionale per poi essere integrati nei sistemi nazionali di gestione dei rifiuti.

Negli Stati membri, le proposte disposizioni interesseranno numerosi soggetti, pubblici e privati, e avranno un impatto significativo sugli investimenti futuri nelle infrastrutture dei sistemi di gestione dei rifiuti. È indispensabile che la nuova legislazione sia recepita per intero e correttamente se si vuole garantire il conseguimento degli obiettivi in essa contenuti (ossia, proteggere la salute umana e l'ambiente, utilizzare con maggiore efficienza le risorse, assicurare il corretto funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e restrizioni alla concorrenza nell'Unione).

L'obbligo di fornire documenti esplicativi può generare un onere amministrativo supplementare per alcuni Stati membri. Tuttavia, tali documenti sono necessari per poter verificare che il recepimento sia avvenuto in modo completo e corretto: si tratta, per i motivi già esposti, di un passaggio essenziale che non potrebbe essere assicurato efficacemente con misure meno rigorose. Inoltre, i documenti esplicativi possono contribuire in misura significativa a ridurre l'onere amministrativo del controllo di conformità che spetta alla Commissione; in loro assenza, sarebbe necessario impiegare molte risorse e tenere assidui contatti con le autorità nazionali per conoscere le modalità di recepimento in ciascuno degli Stati membri.

Alla luce di quanto precede, è opportuno chiedere agli Stati membri di corredare la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che illustrino la correlazione tra le disposizioni delle direttive che modificano la legislazione sui rifiuti dell'Unione e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

3.5Poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione

I poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione sono individuati e le procedure di adozione dei relativi atti sono stabiliti all'articolo 1, paragrafi 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 18, 19, 21 e 22, della proposta relativa alla direttiva 2008/98/CE, all'articolo 1, paragrafi 4, 6, 7, 9 e 10, della proposta relativa alla direttiva 94/62/CE, all'articolo 1, paragrafi 6 e 7, della proposta relativa alla direttiva 1999/31/CE e agli articoli 1 e 3 della proposta relativa alle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Le proposte non avranno incidenza sul bilancio dell'Unione europea e pertanto non sono accompagnate dalla scheda finanziaria prevista all'articolo 31 del regolamento finanziario (regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002).



2015/0272 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 12 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 13 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1)La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promuovere un'economia più circolare.

2)Per ridurre gli oneri regolamentari per enti o imprese di piccole dimensioni, occorre introdurre una semplificazione degli obblighi di autorizzazione e di registrazione a loro imposti.

2)Le relazioni sullo stato di attuazione redatte dagli Stati membri ogni tre anni non si sono dimostrate strumenti efficaci per verificare la conformità e garantire la corretta attuazione della normativa, generando oltretutto inutili oneri amministrativi. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le suddette relazioni, verificando la conformità esclusivamente in base ai dati statistici che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione.

3)I dati statistici comunicati dagli Stati membri sono indispensabili affinché la Commissione valuti la conformità con la legislazione in materia di rifiuti in tutti gli Stati membri. È necessario migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità delle statistiche introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.

4)La comunicazione affidabile dei dati statistici relativi alla gestione dei rifiuti è di fondamentale importanza per un'attuazione efficiente e per garantire la comparabilità dei dati in condizioni di parità tra gli Stati membri. Pertanto, al momento di stilare le relazioni sulla conformità agli obiettivi stabiliti dalle direttive in oggetto, gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a utilizzare la più recente metodologia messa a punto dalla Commissione e dai rispettivi istituti nazionali di statistica.

5)Occorre quindi modificare di conseguenza le direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE.

6)Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi 14 , gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

7)Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la gestione dei rifiuti nell'Unione contribuendo in tal modo alla salvaguardia, alla tutela e al miglioramento della qualità dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma possono, a motivo della portata e degli effetti delle misure, essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può adottare misure in virtù del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2000/53/CE

L'articolo 9 della direttiva 2000/53/CE è così modificato:

1) il paragrafo 1 è soppresso;

2) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies:

"1 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 1 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

1 ter. I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

1 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

1 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.".

Articolo 2

Modifica della direttiva 2006/66/CE

La direttiva 2006/66/CE è così modificata:

1) l'articolo 22 è soppresso;

2) l'articolo 23 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"Entro la fine del 2016 la Commissione elabora una relazione sull'attuazione della presente direttiva e sul suo impatto sull'ambiente e sul funzionamento del mercato interno.";

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"La relazione della Commissione contiene la valutazione dei seguenti aspetti della presente direttiva:".

Articolo 3

Modifica della direttiva 2012/19/UE

La direttiva 2012/19/UE è così modificata:

1) l'articolo 16 è così modificato:

a) il paragrafo 5 è soppresso;

b) sono inseriti i seguenti paragrafi 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies:

"5 bis. Per ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione del paragrafo 4. I dati sono comunicati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento per cui sono raccolti. I dati sono trasmessi secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5 quinquies. La prima relazione verte sul periodo compreso tra il 1º gennaio [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno] e il 31 dicembre [inserire l'anno di entrata in vigore della presente direttiva + 1 anno].

5 ter. I dati comunicati dallo Stato membro a norma del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità.

5 quater. La Commissione riesamina i dati comunicati a norma del presente articolo e pubblica una relazione sull'esito di tale esame. La relazione valuta l'organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri nonché completezza, affidabilità, tempestività e coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata ogni tre anni.

5 quinquies. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati a norma del paragrafo 1 bis. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2.";

2) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011(*).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui il comitato non esprime alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

(*)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).".

Articolo 4

Recepimento

1.Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [diciotto mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).
(2) Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10).
(3) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).
(4) Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34).
(5) Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE (GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1).
(6) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).
(7) COM(2011) 571 definitivo.
(8) Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta" (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171).
(9) La gerarchia dei rifiuti dà la preminenza alla prevenzione, seguita, nell'ordine, dal riutilizzo, dal riciclaggio prima del recupero di energia e dallo smaltimento, che comprende il collocamento in discarica e l'incenerimento senza recupero di energia.
(10) COM(2008) 699 definitivo e COM(2014) 297 final.
(11) COM(2014) 397 final.
(12) GU C […] del […], pag. […].
(13) GU C […] del […], pag. […].
(14) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.