52015PC0021

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati /* COM/2015/021 final - 2015/0013 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La risoluzione delle controversie tra investitori e Stato è tradizionalmente disciplinata da norme di arbitrato commerciale, le quali non garantiscono la trasparenza. La maggiore trasparenza in questo ambito rappresenta un importante obiettivo nella misura in cui può fornire al pubblico il massimo accesso a documenti e udienze, consentendo anche a terzi interessati di presentare osservazioni. Questo aspetto è importante in quanto la risoluzione delle controversie tra investitori e Stato può riguardare divergenze che sollevano questioni di interesse pubblico o avere un'incidenza sulle finanze pubbliche.

La Commissione è impegnata a migliorare la trasparenza nell'ambito della risoluzione delle controversie tra investitore e Stato fin dal 2010[1]. Tale impegno è stato esplicitamente sollecitato dal Parlamento europeo nella sua risoluzione sulla futura politica europea in materia di investimenti[2]. La Commissione oltre a garantire che gli accordi UE futuri prevedano un elevato grado di trasparenza, nel contempo ha svolto un ruolo attivo in seno alla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) operando per la definizione di norme globali sulla trasparenza applicabili alla risoluzione delle controversie tra investitore e Stato e di meccanismi di applicazione di tali norme ai 3 000 trattati d'investimento già in essere. La presente proposta, oltre ad adempiere gli obiettivi strategici fissati nel 2010 e la richiesta del Parlamento europeo del 2011, dimostra la determinazione della Commissione a riformare e migliorare il sistema di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato nel suo complesso ed è la prova tangibile dei vantaggi di una politica esterna comune dell'UE in materia di investimenti; infatti un tale risultato sarebbe stato altamente improbabile senza tale politica.

Il 10 luglio 2013 l'UNCITRAL ha adottato le norme sulla trasparenza per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stato (nel seguito "le norme di trasparenza"), che sono state approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 2013[3]. Tali norme prevedono che tutti i documenti (sia le decisioni del tribunale sia le osservazioni delle parti) siano resi pubblici, che le udienze siano aperte al pubblico e che le parti interessate (società civile) possano presentare osservazioni al tribunale. È prevista altresì l'opportuna tutela delle informazioni riservate, ma non al di là di quanto avvenga in casi analoghi nei tribunali nazionali. L'Unione si avvarrà di tali norme per elaborare le disposizioni sulla trasparenza nell'ambito della risoluzione delle controversie tra investitori e Stato da inserire in tutti gli accordi attualmente in fase di negoziazione; nel progetto di accordo economico e commerciale globale (CETA) con il Canada e nel progetto di accordo di libero scambio UE-Singapore ha già inserito tali norme, o norme analoghe, spingendosi anche oltre.

Le norme sono entrate in vigore il 1° aprile 2014 e si applicano automaticamente alla risoluzione delle controversie tra investitori e Stato derivanti dai trattati conclusi dopo il 1º aprile 2014, in cui figuri un riferimento al regolamento di arbitrato UNCITRAL. Le norme di trasparenza non si applicano, tuttavia, ai trattati conclusi prima di tale data. Poiché il numero di accordi in essere in materia di investimenti, precedenti il 1º aprile 2014, è molto elevato, è importante garantire l'applicazione delle norme di trasparenza anche a tali accordi. L'Unione europea è parte di uno di questi accordi, il Trattato sulla carta dell'energia, e gli Stati membri dell'Unione europea sono parti di circa 1 400 accordi di questo tipo con paesi terzi.

L'Unione, pertanto, con altri membri UNCITRAL, ha ha caldeggiato la negoziazione di una convenzione multilaterale che facilitasse l'applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL ai trattati d'investimento già in essere. Il 10 febbraio 2014, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare una convenzione sotto l'egida dell'UNCITRAL (nel seguito "la convenzione") e l'Unione, rappresentata dalla Commissione, ha partecipato attivamente ai negoziati in merito che si sono conclusi il 9 luglio 2014. La convenzione è stata adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 2014[4]. La convenzione sarà aperta alla firma il 17 marzo 2015 a Port Louis (Maurizio) e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

La convenzione, che si applica ai trattati in materia di investimento conclusi prima del 1º aprile 2014, istituisce un meccanismo che consentirà ai paesi o alle organizzazioni di integrazione economica regionale di concordare tra loro l'applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL nelle controversie derivanti da trattati in materia di investimento di cui siano parti. Essa consente sia all'Unione sia agli Stati membri di aderirvi e di applicare le norme di trasparenza ai trattati d'investimento già in essere da loro conclusi. Firmando la convenzione, l'Unione europea potrebbe aderire alla convenzione per quanto riguarda il Trattato sulla carta dell'energia e gli Stati membri potrebbero diventare parte della convenzione per quanto riguarda gli accordi vigenti da loro conclusi. La convenzione prevede un approccio basato su eccezioni, ossia le norme di trasparenza si applicano a meno che un firmatario non elenchi accordi che esulano dalla convenzione, ricorrendo alla riserva di cui all'articolo 3.

Per quanto riguarda il Trattato sulla carta dell'energia, l'Unione europea diverrebbe parte della convenzione allo scopo di estendere l'applicazione delle norme di trasparenza alle controversie tra investitori e Stato derivanti dall'anzidetto Trattato, in cui l'Unione sia parte convenuta e la parte attrice provenga da uno Stato terzo che non abbia escluso le suddette controversie dall'applicazione della convenzione.

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 207 e gli articoli da 63 a 66, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 2, in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona la conclusione di accordi internazionali in materia di investimenti esteri rientra nella competenza esclusiva dell'Unione. La Commissione ritiene che la competenza esclusiva dell'Unione per adottare atti giuridicamente vincolanti in materia di investimenti esteri riguarda tutte le fattispecie relative agli investimenti esteri (investimenti diretti esteri e investimenti di portafoglio), anche quelle relative alla risoluzione delle controversie in materia di investimenti.

Il mantenimento in vigore di trattati bilaterali di investimento conclusi dagli Stati membri con paesi terzi prima del 1º dicembre 2009 è stato autorizzato a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1219/2012, del 12 dicembre 2012[5]; la firma e la conclusione di trattati bilaterali di investimento tra Stati membri e paesi terzi dopo il 1º dicembre 2009 deve essere autorizzata a norma degli articoli 11 o 12 del regolamento (UE) n. 1219/2012. Anche la firma e la conclusione della suddetta convenzione rientrano nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione europea e, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, del TFUE, gli Stati membri possono adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore solo se autorizzati dall'Unione. Occorre pertanto che l'Unione europea autorizzi gli Stati membri a diventare parti della convenzione affinché possano estendere l'applicazione delle norme di trasparenza ai loro accordi bilaterali in materia di investimenti con i paesi terzi conclusi anteriormente al 1º aprile 2014 e che sono mantenuti in vigore a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1219/2012. Tale autorizzazione riguarda anche gli Stati membri che, a norma del Trattato sulla carta dell'energia, debbano agire come parti convenute in procedimenti promossi da investitori di paesi terzi[6]. La Commissione ritiene, coerentemente con l'obiettivo di incrementare la trasparenza del sistema di risoluzione delle controversie tra investitori e Stato, che gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le norme di trasparenza siano applicabili a tutti i suddetti trattati; in altri termini dovrebbero ratificare la convenzione senza indicare eccezioni.

Va osservato infine che la Commissione prevede di fornire finanziamenti per il sito web che raccoglierà tutti i documenti soggetti alle norme di trasparenza.

La Commissione presenta una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma della convenzione da parte dell'Unione europea e che autorizza gli Stati membri ad aderire individualmente alla convenzione.

La Commissione presenta contemporaneamente una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della suddetta convenzione.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

La convenzione UNCITRAL sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati prevede l'estensione dell'applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL. Osservatori e rappresentanti della società civile hanno partecipato ai negoziati relativi alla convenzione e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione che autorizza la firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati.

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, la presente proposta autorizza anche gli Stati membri a firmare la convenzione , convenzione sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Non sono previsti impatti sul bilancio.

2015/0013 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano nell'elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), l'Unione europea ha competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune. Di conseguenza, soltanto l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 del TFUE.

(2)       Inoltre, la parte terza, titolo IV, capo 4 del TFUE definisce norme comuni in materia di circolazione dei capitali tra gli Stati membri e i paesi terzi, inclusi movimenti di capitali in relazione ad investimenti. Gli accordi internazionali in materia di investimenti esteri conclusi dagli Stati membri con paesi terzi possono interferire con tali norme.

(3)       Il 10 febbraio 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare una convenzione sull'applicazione delle norme di trasparenza per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stato, sotto l'egida della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

(4)       I negoziati si sono positivamente conclusi il 9 luglio 2014 con l'adozione del testo della convenzione da parte della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale e la convenzione sarà aperta alla firma il 17 marzo 2015 a Port Louis (Maurizio) e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

(5)       È auspicabile applicare norme di trasparenza per la risoluzione delle controversie tra gli investitori e lo Stato nella misura più ampia possibile. Per quanto riguarda l'Unione europea, le norme di trasparenza dovrebbero applicarsi al Trattato sulla carta dell'energia. È auspicabile che gli Stati membri firmino la convenzione e la applichino ai trattati bilaterali di investimento in essere con i paesi terzi.

(6)       La convenzione dovrebbe essere firmata a nome dell'Unione europea. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a firmare la convenzione e dovrebbero applicarla ai trattati bilaterali di investimento in essere con i paesi terzi come pure alle controversie con gli investitori dei paesi terzi, derivanti dal Trattato sulla carta dell'energia.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a firmare, a nome dell'Unione, la convenzione sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati, elaborata sotto l'egida della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale.

Il testo della convenzione da firmare è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati a firmare individualmente la convenzione in relazione agli accordi bilaterali da loro conclusi in materia di investimenti con paesi terzi e autorizzati a norma del regolamento (UE) n. 1219/2012, del 12 dicembre 2012, nonché in relazione all'eventuale applicazione del Trattato sulla carta dell'energia a controversie tra gli Stati membri e gli investitori di paesi terzi come previsto nel quadro del Trattato sulla carta dell'energia[7].

Articolo 3

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma della convenzione, a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il […].

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               Comunicazione della Commissione "Verso una politica globale europea degli investimenti internazionali" [COM (2010) 343]. Per l'impegno della Commissione sulla trasparenza, pagina 10.

[2]               Relazione sulla futura politica europea in materia di investimenti internazionali (A7-0070/2011), punto 31.

[3]               Risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 2013, 68a sessione.

[4]               Risoluzione A/RES/69/116.

[5]               Regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 40).

[6]               Cfr. la Comunicazione presentata dalla Comunità europea al segretariato della Carta dell'energia conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del Trattato sulla carta dell'energia (GU L 69 del 9.3.98, pag. 115).

[7]               Cfr. la Comunicazione presentata dalla Comunità europea al segretariato della Carta dell'energia conformemente all'articolo 26, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del trattato sulla Carta dell'energia (GU L 69 del 9.3.98, pag. 115).

ALLEGATO

Convenzione sulla trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati

Preambolo

Le Parti della presente convenzione,

Riconoscendo il valore dell'arbitrato come metodo di risoluzione delle controversie che possono sorgere nel contesto delle relazioni internazionali nonché il valore di un uso ampio e diversificato di tale procedura per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stato.

Riconoscendo altresì la necessità di norme in materia di trasparenza per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stato sorte nel quadro di un trattato, affinché in tali arbitrati sia tenuto conto dell'interesse pubblico.

Convinte che le norme di trasparenza nell'arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati, adottate dalla commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale l'11 luglio 2013 (nel seguito "norme di trasparenza UNCITRAL"), entrate in vigore il 1º aprile 2014, potrebbero dare un contributo significativo all'istituzione di un quadro giuridico armonizzato per un'equa ed efficiente risoluzione delle controversie in materia di investimenti internazionali.

In considerazione del grande numero di trattati già in vigore che prevedono la protezione degli investimenti o degli investitori, come pure l'importanza pratica di promuovere l'applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL agli arbitrati previsti dai trattati in materia di investimenti già conclusi.

In considerazione altresì dell'articolo 1, paragrafi 2 e 9, delle norme di trasparenza UNCITRAL,

hanno convenuto quanto segue:

Ambito di applicazione

Articolo 1

1.           La presente convenzione si applica agli arbitrati tra un investitore e uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica, intentati in base a un trattato sugli investimenti concluso prima del 1º aprile 2014 (nel seguito "l'arbitrato tra investitori e Stato").

2.           Per "trattato sugli investimenti" s'intende qualsiasi trattato bilaterale o multilaterale, compreso qualsiasi trattato comunemente denominato accordo di libero scambio, accordo di integrazione economica, accordo quadro sul commercio e gli investimenti o accordo di cooperazione oppure trattato bilaterale in materia di investimenti, che contiene disposizioni relative alla protezione degli investimenti o degli investitori e al diritto degli investitori di ricorrere all'arbitrato nei confronti delle parti del medesimo trattato.

Applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL

Articolo 2

Applicazione bilaterale o multilaterale

1.           Le norme di trasparenza UNCITRAL si applicano a qualsiasi arbitrato tra investitori e Stato, indipendentemente dal fatto che sia stato intentato o meno a norma del regolamento di arbitrato UNCITRAL, in cui il convenuto è una parte che non ha formulato una riserva, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), e la parte attrice è di uno Stato parte che non ha formulato una riserva, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a).

Proposta unilaterale di applicazione

2.           Laddove le norme di trasparenza UNCITRAL non siano applicabili in virtù del paragrafo 1, tali norme si applicano all'arbitrato tra investitori e Stato, indipendentemente dal fatto che sia intentato o meno a norma del regolamento di arbitrato UNCITRAL, in cui il convenuto è una parte che non ha formulato una riserva relativa a tale arbitrato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, e il ricorrente accetta l'applicazione delle norme di trasparenza UNCITRAL.

Versione delle norme di trasparenza UNCITRAL applicabile

3.           Laddove le norme di trasparenza UNCITRAL si applicano in virtù dei paragrafi 1 o 2, si applica la versione più recente di tali norme in riferimento alle quali il convenuto non ha formulato una riserva a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 1, paragrafo 7 delle norme di trasparenza UNCITRAL

4.           L'ultima frase dell'articolo 1, paragrafo 7 delle norme di trasparenza UNCITRAL non si applica agli arbitrati tra investitori e Stato di cui al paragrafo 1.

Disposizione relativa alla nazione più favorita in un trattato sugli investimenti

5.           Le parti della presente convenzione convengono che la parte attrice non può invocare la disposizione relativa alla nazione più favorita nell'intento di applicare le norme di trasparenza UNCITRAL di cui alla presente convenzione o, al contrario, di evitarne l'applicazione.

Riserve

Articolo 3

1.           Una parte può dichiarare che:

a)      non intende applicare la presente convenzione agli arbitrati tra investitori e Stato nel quadro di un trattato di investimento specifico precisando il titolo del trattato e il nome delle parti;

b)      i paragrafi 1e 2 dell'articolo 2, non si applicano agli arbitrati tra investitori e Stato disciplinati da una serie specifica di norme o procedure arbitrali, diverse dal regolamento di arbitrato UNCITRAL, nei quali la parte è convenuta;

c)      il paragrafo 2 dell’articolo 2, , non si applica agli arbitrati tra investitori e Stato in cui la parte è convenuta.

2.           Qualora le norme di trasparenza UNCITRAL siano rivedute, una parte può dichiarare, entro sei mesi dall'adozione della revisione, che non applicherà la versione riveduta delle norme.

3.           Le parti possono formulare riserve multiple in un unico strumento. In tale strumento, ogni dichiarazione effettuata:

a)      in relazione a un trattato sugli investimenti specifico di cui al paragrafo 1, lettera a);

b)      in relazione a un insieme specifico di norme o procedure arbitrali di cui al paragrafo 1, lettera b);

c)      a norma del paragrafo 1, lettera c); oppure

d)      a norma del paragrafo 2

costituisce una riserva separata revocabile separatamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 6.

4.           Non sono ammesse riserve, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate nel presente articolo.

Formulazione di riserve

Articolo 4

1.           Le parti possono formulare riserve in qualsiasi momento, ad eccezione della riserva di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

2.           Le riserve formulate all'atto della firma sono subordinate alla conferma al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione. Tali riserve prendono effetto per la parte interessata simultaneamente all'entrata in vigore della presente convenzione.

3.           Le riserve formulate al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione della presente convenzione o al momento dell'adesione ad essa, prendono effetto per la parte interessata simultaneamente all'entrata in vigore della presente convenzione.

4.           Ad eccezione delle riserve formulate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, che prendono effetto immediatamente dopo il deposito, una riserva depositata dopo l'entrata in vigore della convenzione, prende effetto per la parte interessata, dodici mesi dopo la data di deposito.

5.           Le riserve e le relative conferme sono depositate presso il depositario.

6.           Le parti  che formulano una riserva a norma della presente convenzione possono revocarla in qualsiasi momento. Tali revoche devono essere depositate presso il depositario e prendono effetto all'atto del deposito.

Applicazione agli arbitrati tra investitori e Stato

Articolo 5

La presente convenzione e le eventuali riserve o la loro revoca, si applicano soltanto agli arbitrati tra investitori e Stato che sono stati intentati dopo la data in cui la convenzione, la riserva o la sua revoca entrano in vigore o prendono effetto nei confronti di ciascuna parte interessata.

Depositario

Articolo 6

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato depositario della presente convenzione.

Firma, ratifica, accettazione, approvazione, adesione

Articolo 7

1.           La presente convenzione è aperta alla firma a) di tutti gli Stati, b) delle organizzazioni regionali d'integrazione economica costituite da Stati e che siano parti di un trattato sugli investimenti, il 17 marzo 2015 a Port Louis (Maurizio) e successivamente presso la sede delle Nazioni Unite a New York.

2.           La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei suoi firmatari.

3.           La presente convenzione è aperta all'adesione di tutti gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui al paragrafo 1 che alla data dell'apertura alla firma non sono firmatari.

4.           Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il depositario.

Partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica

Articolo 8

1.           Al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica informano il depositario circa i trattati di investimento specifici di cui sono parti precisando il titolo del trattato e il nome delle parti.

2.           Nei casi in cui il numero delle parti è rilevante ai fini della presente convenzione, l'organizzazione regionale di integrazione economica non si annovera come parte insieme agli Stati che la compongono e che sono parti.

Entrata in vigore

Articolo 9

1.           La presente convenzione entra in vigore sei mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2.           Quando uno Stato, o un'organizzazione regionale di integrazione economica, ratifica, accetta, approva la presente convenzione o vi aderisce dopo il deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la presente convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica sei mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Modifica

Articolo 10

1.           Ogni parte può proporre una modifica della presente convenzione presentandola al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica le proposte di modifica alle parti della presente convenzione, chiedendo loro se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza delle parti che esamini tali proposte e si pronunci in merito. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo delle parti si esprime a favore della convocazione di tale conferenza, il Segretario Generale la convoca sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2.           La conferenza delle parti si adopera affinché sia raggiunto il consenso per ciascuna modifica. Qualora sia stato esaurito ogni tentativo in tal senso senza essere pervenuti ad un accordo, le modifiche sono adottate in ultima istanza a maggioranza dei due terzi delle parti presenti alla conferenza e votanti.

3.           Le modifiche adottate devono essere presentate dal Segretario generale delle Nazioni Unite a tutte le parti per la ratifica, l'accettazione o l'approvazione.

4.           Le modifiche adottate entrano in vigore sei mesi dopo la data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Quando la modifica entra in vigore, è vincolante per le parti che hanno accettato di esservi soggette.

5.           Quando uno Stato, o un'organizzazione regionale di integrazione economica, ratifica, accetta, approva una modifica già entrata in vigore, tale modifica entra in vigore nei confronti di tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica sei mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

6.           Gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica che aderiscono alla convenzione dopo l'entrata in vigore della modifica sono parti della convenzione modificata.

Denuncia

Articolo 11

1.           Una parte può denunciare la presente convenzione in qualsiasi momento, indirizzando una notifica formale al depositario. La denuncia prende effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della sua notifica da parte del depositario.

2.           La presente convenzione continua ad essere di applicazione agli arbitrati tra investitori e Stato intentati prima che la denuncia prenda effetto.

FATTO in unico originale, le cui versioni in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti plenipotenziari, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente convenzione.