14.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 182/2 |
PIANO D’AZIONE PLURIENNALE 2014-2018 IN MATERIA DI GIUSTIZIA ELETTRONICA EUROPEA
2014/C 182/02
I. INTRODUZIONE
1. |
Il 6 dicembre 2013 il Consiglio GAI ha adottato la nuova strategia in materia di giustizia elettronica europea 2014-2018 (1). La strategia definisce i principi generali e gli obiettivi della giustizia elettronica europea e fissa gli orientamenti generali per l’istituzione di un corrispondente nuovo piano d’azione pluriennale in materia di giustizia elettronica europea nel primo semestre 2014. |
2. |
Il presente piano d’azione, riportato in allegato, contiene l’elenco dei progetti presi in considerazione ai fini dell’attuazione nel periodo 2014-2018, con l’indicazione dei partecipanti, delle azioni per la loro attuazione pratica e di un calendario indicativo, ove possibile, per consentire al gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) di dare un seguito concreto al piano d’azione. |
3. |
Il secondo piano d’azione pluriennale in materia di giustizia elettronica europea intende consolidare i lavori già intrapresi e portare avanti questo sviluppo positivo a livello nazionale ed europeo. Quest’opera dovrebbe essere inoltre considerata parte di un’evoluzione più ampia verso uno spazio europeo di giustizia nel contesto delle discussioni in corso sullo sviluppo futuro del settore della giustizia e degli affari interni. |
4. |
Nelle discussioni dell’autunno 2013 sotto presidenza lituana, proseguite sotto presidenza ellenica nel primo semestre 2014, tra gli Stati membri si è delineato un sostanziale consenso in ordine all’ulteriore sviluppo della giustizia elettronica come una delle pietre miliari del funzionamento efficace della giustizia negli Stati membri e a livello europeo. |
II. PIANO D’AZIONE
5. |
L’attuazione della strategia richiede un piano d’azione globale inteso a migliorare il funzionamento complessivo dei sistemi di giustizia elettronica negli Stati membri e a livello europeo. |
6. |
Con riguardo alla strategia in materia di giustizia elettronica europea (2014-2018) (2) e fatti salvi progetti e sviluppi nazionali nel settore della giustizia elettronica, il portale europeo della giustizia elettronica — ospitato e gestito dalla Commissione in conformità alle linee guida del Consiglio — è un elemento fondamentale nell’erogazione della giustizia elettronica a livello europeo. |
7. |
Quest’obiettivo è rispecchiato nell’elenco allegato di progetti attinenti all’accesso all’informazione nel settore della giustizia, all’accesso alla giustizia e ai procedimenti stragiudiziali in situazioni transfrontaliere nonché alla comunicazione tra autorità giudiziarie. |
Progetti
8. |
Lo sviluppo della giustizia elettronica europea dovrebbe comprendere azioni a livello sia nazionale che europeo. |
9. |
Per tutti i progetti di giustizia elettronica, nuovi e in corso, ci si dovrebbe adoperare per ottenere la base di partecipazione più ampia possibile al fine di garantire che siano soddisfatte le aspettative degli utenti e che i progetti si caratterizzino per la fattibilità a lungo termine e l’efficienza in termini di costi. I nuovi progetti sviluppati nell’ambito della giustizia elettronica europea devono pertanto essere in grado di coinvolgere tutti gli Stati membri dell’Unione europea e tutti gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a partecipare a tutti i progetti su base volontaria. |
10. |
In questa prospettiva, i nuovi progetti con un possibile impatto sulla giustizia elettronica europea pianificati dagli Stati membri e non inclusi nell’allegato dovrebbero essere prima discussi, per quanto possibile, nell’ambito del gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) per una valutazione globale degli aspetti pratici e di altri aspetti rilevanti del progetto interessato. In questo modo sarebbe inoltre possibile tenere adeguatamente conto delle esigenze e delle opinioni di altri Stati membri e della Commissione ed evitare duplicazioni. |
11. |
Nella pianificazione dei lavori futuri occorrerebbe ricercare un giusto equilibrio tra innovazione e consolidamento. Per ragioni di efficienza in termini di costi e tenuto conto delle limitate risorse disponibili, sarebbe opportuno proseguire i progetti in corso ed estenderli al numero più ampio possibile di Stati membri prima di avviarne di nuovi. Gli sviluppi notevoli registrati negli ultimi anni nel settore della giustizia negli Stati membri dimostrano tuttavia che dovrebbero essere incoraggiati nuovi progetti emergenti ed innovativi. |
Finanziamento di progetti
12. |
Gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro su base volontaria per assicurare il finanziamento dei progetti proposti. |
13. |
La Commissione continuerà a finanziare lo sviluppo, la gestione e la traduzione del portale europeo della giustizia elettronica e a fornire opportunità di finanziamento per progetti di giustizia elettronica con un valore aggiunto, ad esempio nell’ambito del programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020 (3) o di altri programmi come il meccanismo per collegare l’Europa (4) o l’ISA (5) o il programma che gli succederà. |
A. Accesso alle informazioni nel settore della giustizia
1. Informazione attraverso il portale della giustizia elettronica
14. |
Per assicurare un approccio coordinato, la Commissione dovrebbe continuare a presentare regolarmente un piano di lavoro all’inizio di ogni semestre. |
15. |
Il portale della giustizia elettronica dovrebbe continuare a fornire informazioni generali a cittadini, imprese, operatori della giustizia e amministrazioni della giustizia in merito alla legislazione e alla giurisprudenza dell’UE e degli Stati membri nonché fornire accesso a EUR-Lex e N-Lex. |
16. |
Il portale dovrebbe inoltre costituire un mezzo di accesso ad informazioni specifiche nel settore della giustizia a livello nazionale, europeo e internazionale. |
17. |
Inoltre, per migliorare l’efficacia del portale della giustizia elettronica verrà condotta un’indagine sulle esigenze degli utenti. Si dovrebbero anche intraprendere attività supplementari finalizzate ad una maggiore facilità d’uso del portale. |
18. |
Le informazioni su sistemi sviluppati nell’ambito di iniziative intraprese da membri delle professioni legali (ad esempio avvocati, notai e ufficiali giudiziari), o l’interconnessione con i medesimi, dovrebbero continuare ad essere considerate ai fini dell’inclusione nel portale della giustizia elettronica, in consultazione con i soggetti interessati. In futuro potrebbero essere prese in considerazione anche le iniziative di altri pertinenti soggetti interessati, come i mediatori o i periti giudiziari. |
19. |
Per quanto riguarda il contenuto informativo del portale, i fornitori di contenuti, compresi in particolare gli Stati membri e la Commissione, sono responsabili dell’esattezza e dell’aggiornamento delle informazioni delle rispettive pagine di contenuto. Almeno una volta all’anno i fornitori di contenuti dovrebbero riesaminare e, se necessario, aggiornare le informazioni da essi fornite. |
2. Registri
20. |
Il portale europeo della giustizia elettronica dovrebbe anche offrire un punto di accesso unico, mediante interconnessioni, alle informazioni contenute nei registri nazionali pertinenti al settore della giustizia gestiti da organismi nazionali pubblici o professionali e aventi l’obiettivo di agevolare l’amministrazione della giustizia e l’accesso alla medesima, purché negli Stati membri ricorrano i necessari presupposti tecnici e legali per tali interconnessioni. |
21. |
L’azione in questo settore dovrebbe essere incentrata sull’interconnessione dei registri che presentino un interesse per i cittadini, le imprese, gli operatori della giustizia e i magistrati. |
3. Web semantico
22. |
Si dovrebbe proseguire lo sviluppo di mezzi efficaci per lo scambio transfrontaliero di informazioni giuridiche, in particolare di dati relativi alla legislazione, alla giurisprudenza e ai glossari giuridici (ad esempio Legivoc) europei o nazionali. |
23. |
Diversi progetti possono affrontare tale questione e accrescere lo scambio e l’interoperabilità semantica dei dati giuridici in tutta l’Europa e oltre. Identificazione unica, metadati comuni e ontologie delle informazioni giuridiche sono gli elementi fondanti del web semantico giuridico europeo. |
B. Accesso alla giustizia e procedimenti stragiudiziali in situazioni transfrontaliere
1. Aspetti generali
24. |
L’esercizio dell’azione in giudizio e l’avvio di procedimenti stragiudiziali, in particolare in situazioni transfrontaliere, dovrebbero essere agevolati mediante la disponibilità della comunicazione con mezzi elettronici tra organi giurisdizionali e parti del procedimento nonché testimoni, periti e altri partecipanti. |
25. |
Inoltre, sarebbe opportuno ampliare il ricorso alla videoconferenza, alla teleconferenza o ad altri mezzi appropriati di comunicazione a distanza per le udienze, se opportuno, al fine di eliminare la necessità della comparizione personale dinanzi all’organo giurisdizionale per la partecipazione al procedimento giudiziario, segnatamente nei casi transfrontalieri. |
2. Cooperazione con i magistrati e gli operatori della giustizia
26. |
I magistrati e i pertinenti operatori della giustizia degli Stati membri (quali avvocati, notai e ufficiali giudiziari) dovrebbero essere coinvolti nelle future discussioni nel settore della giustizia elettronica per assicurare che le soluzioni sviluppate soddisfino le reali esigenze dei loro potenziali destinatari. |
27. |
In tal modo si consentirebbe un contatto diretto con i settori professionali ai quali fondamentalmente si rivolge la giustizia elettronica, al fine di discutere questioni di interesse comune e sensibilizzare agli sviluppi più recenti nel settore della giustizia elettronica. |
28. |
La strategia in materia di giustizia elettronica europea prevede l’istituzione di un meccanismo di cooperazione con i magistrati e gli operatori della giustizia. In tale contesto, sarà organizzata una riunione annuale con i rappresentanti dei magistrati e degli operatori della giustizia (ad esempio avvocati, notai e ufficiali giudiziari) per consentire un regolare scambio di opinioni con tali gruppi professionali (6). Queste riunioni saranno organizzate sotto forma di punti specifici nell’ordine del giorno delle riunioni periodiche del gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica). |
29. |
I rappresentanti dei magistrati e degli operatori della giustizia dovrebbero essere associati quanto più possibile ai lavori dei gruppi informali e dei gruppi di esperti della Commissione per quanto riguarda i progetti di loro diretto interesse. |
30. |
Le reti giudiziarie europee in materia civile e commerciale nonché penale rivestono un ruolo importante nello sviluppo della giustizia elettronica e la stretta collaborazione con entrambe le reti dovrebbe essere continuata. |
C. Comunicazione tra autorità giudiziarie
31. |
Lo sviluppo della comunicazione elettronica tra le autorità giudiziarie degli Stati membri, più in particolare nel quadro degli atti adottati nell’ambito dello spazio giudiziario europeo in materia civile, penale e amministrativa, dovrebbe proseguire (ad esempio mediante videoconferenza o scambio elettronico sicuro di dati). |
32. |
In tale contesto si dovrebbe proseguire lo sviluppo del portale della giustizia elettronica quale efficace strumento di lavoro per operatori della giustizia e autorità giudiziarie fornendo una piattaforma e funzionalità individuali per uno scambio d’informazioni efficace e sicuro, anche attraverso la rete e-CODEX. |
D. Questioni orizzontali
1. Aspetti generali
33. |
Taluni aspetti attinenti all’azione futura sono di natura più generale e riguardano diversi settori della giustizia elettronica. Lo sviluppo di progetti informatici su vasta scala, come e-CODEX, è stato coronato da successo ed è opportuno assicurare l’integrazione e il seguito dei risultati del progetto e-CODEX nel portale della giustizia elettronica (7). |
2. Ordine di priorità dei lavori
34. |
I progetti da includere nel piano d’azione, riportati nell’allegato, sono stati suddivisi in due diverse categorie: progetti «A» e «B» (8): |
35. |
L’elenco dei progetti «A» è prioritario. Si tratta di progetti che soddisfano uno dei seguenti criteri:
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36. |
I progetti «B» corrispondono a quei progetti che non rientrano nella categoria «A», ma che
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37. |
Durante il controllo del seguito dato all’attuazione del presente piano d’azione, il gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) stabilirà quali dei progetti «B» di cui al punto 36 debbano essere attuati in via prioritaria, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie disponibili nonché dei principi d’azione enunciati al punto 9. |
38. |
Per consentire la necessaria flessibilità in sede di attuazione del presente piano d’azione, il gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) può inoltre decidere di introdurre nuove iniziative o di spostare i progetti da una categoria all’altra per tener conto di nuovi sviluppi. |
3. Esame delle proposte legislative
39. |
Al fine di assicurare un uso coerente delle moderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel quadro dell’attuazione di nuovi atti legislativi dell’UE nel settore della giustizia, la giustizia elettronica dovrebbe essere integrata in tutti i futuri atti legislativi adottati in tale settore, senza pregiudicare il mandato del gruppo pertinente del Consiglio. A tal fine, tutti i futuri atti legislativi dovrebbero essere vagliati prima della loro adozione e il gruppo dovrebbe essere in grado di esprimere il proprio parere, se necessario, al fine di assicurare che sia sempre tenuta in conto la possibilità di usare sistemi di giustizia elettronica. |
E. Relazioni esterne
40. |
Si dovrebbe portare avanti la cooperazione nel settore della giustizia elettronica con i paesi non appartenenti all’UE rispettando opportunamente le norme istituzionali stabilite a livello dell’UE. Questi paesi dovrebbero essere incoraggiati ad adottare soluzioni tecnologiche e modelli di informazione comparabili a quelli usati nell’UE in tale settore, così da creare un ambiente interoperabile per una futura cooperazione su base volontaria. |
41. |
I paesi aderenti e altri Stati non appartenenti all’UE interessati potrebbero anche essere coinvolti in merito a specifici punti da definirsi nell’ambito della giustizia elettronica, come le videoconferenze e le discussioni nell’ambito di e-CODEX. |
42. |
Il gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) dovrebbe vagliare quali tipi di contatti stabilire con determinati paesi non appartenenti all’UE. |
F. Struttura di governance
43. |
È opportuno esaminare ulteriormente una soluzione per il consolidamento dei risultati relativi all’attuazione del presente piano d’azione, quali i risultati del progetto e-CODEX. Inoltre si fa presente che la struttura di lavoro complessiva posta in essere nel piano d’azione pluriennale 2009-2013 in materia di giustizia elettronica (punti da 57 a 63) è applicabile nell’ambito dell’attuazione del presente secondo piano d’azione. |
G. Seguito
44. |
Il gruppo controllerà, almeno semestralmente, l’attuazione del piano d’azione che dovrebbe eventualmente essere adattato in funzione delle esigenze e degli sviluppi futuri. È opportuno tener presente che la realizzazione delle azioni indicate nell’allegato comporterà costi notevoli e/o oneri amministrativi aggiuntivi per gli Stati membri e per la Commissione. Il gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) dovrebbe pertanto stabilire con cura l’ordine di priorità dei progetti. |
45. |
Gruppi informali degli Stati membri coinvolti in specifici progetti possono riunirsi per realizzare progressi nei pertinenti settori di attività. L’organizzazione dei lavori di questi gruppi informali sarà trattata in modo particolareggiato in un documento distinto. |
46. |
Il Consiglio valuterà le attività di attuazione nel primo semestre del 2016 e proporrà eventuali azioni per migliorare il funzionamento della giustizia elettronica. |
III. CONCLUSIONI
47. |
Si invita il Coreper/Consiglio ad adottare il presente piano d’azione nella riunione del 6 giugno 2014. |
(1) Pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 21 dicembre 2013 (2013/C 376/06).
(2) Si rileva che il paragrafo 17 della strategia in materia di giustizia elettronica europea 2014-2018 indica che «La giustizia elettronica europea dovrebbe mirare ad una maggiore coerenza con il quadro generale della pubblica amministrazione elettronica, […].»
(3) Regolamento (UE) n. 1382/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che istituisce il programma «Giustizia» per il periodo 2014-2020.
(4) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).
(5) Decisione n. 922/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle soluzioni di interoperabilità per le pubbliche amministrazioni europee (ISA).
(6) Il gruppo dovrà preparare tali riunioni in anticipo, definendo in particolare i gruppi professionali di riferimento che dovrebbero partecipare a tali riunioni. Per quanto riguarda i rappresentanti dei magistrati, dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro l’indicazione del rappresentante per tali riunioni.
(7) Queste tematiche potrebbero essere ulteriormente esplorate nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (CEF).
(8) Il gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica) ha esaminato anche altri progetti di interesse che non sono stati selezionati come progetti A o B, ma che potrebbero essere riesaminati dal gruppo in una fase successiva.
(9) Le scadenze stabilite da tali atti devono essere rispettate nell’ambito dell’attuazione dei medesimi.
(10) Nella misura in cui i risultati di tali progetti siano da integrare nel portale europeo della giustizia elettronica, il gruppo «Legislazione on line» (Giustizia elettronica), dopo aver considerato il loro valore aggiunto in considerazione di altre iniziative e delle risorse disponibili, prenderà una decisione in merito alla priorità della loro integrazione.
ALLEGATO
A. Accesso alle informazioni nel settore della giustizia
1. Informazione attraverso il portale della giustizia elettronica
Progetto |
Responsabili dell’azione |
Azioni da intraprendere |
Calendario |
Categoria |
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(aspetti generali) |
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2014-2018 (in corso) |
A |
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B |
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B |
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B (non prioritario per la traduzione da parte della Commissione) |
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B |
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2014-2015 |
B (cfr. anche l’azione 36) |
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B
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B
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B |
2. Registri
Progetto |
Responsabili dell’azione |
Azioni da intraprendere |
Calendario |
Categoria |
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2014 |
A |
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2017-2018 |
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2015 |
A (3) |
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2014 |
A |
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2016 |
B |
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2014-2016 |
B |
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2016 |
B |
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B |
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B |
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A |
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B |
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A |
3. Web semantico
Progetto |
Responsabili dell’azione |
Azioni da intraprendere |
Calendario |
Categoria |
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Gruppo «Giustizia elettronica» e gruppo di esperti della Commissione |
2014-2018 (in corso) |
A (B se vi è un’estensione delle funzionalità all’estrazione automatica dagli atti giuridici) |
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A |
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seguito a cura del gruppo «Giustizia elettronica» |
2014 (progetto in corso) |
A |
B. Accesso alla giustizia e procedimenti stragiudiziali in situazioni transfrontaliere
Progetto |
Responsabili dell’azione |
Azioni da intraprendere |
Calendario |
Categoria |
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2014 |
A |
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B |
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2014 |
A |
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2014 |
A |
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2015 |
A |
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B |
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2015-2016 |
A |
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A |
C. Comunicazione tra autorità giudiziarie
Progetto |
Responsabili dell’azione |
Azioni da intraprendere |
Calendario |
Categoria |
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2014-2016 |
A |
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B |
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2014-2016 |
A
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2014-2016 |
A |
D. Questioni orizzontali
Progetto |
Responsabili dell’azione |
Azioni da intraprendere |
Calendario |
Categoria |
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2014 e in corso |
A |
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2014 e in corso |
A |
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2014 e in corso |
A |
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A |
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B |
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B |
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2014- […] |
A |
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2014- […] |
A |
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2014- […] |
A |
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2014- […] |
A |
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2014- […] |
A |
(1) Includerà informazioni integrative sulle vittime di reato.
(2) Raccogliere informazioni aggiornate nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale e garantirne la disponibilità.
(3) Si deve ancora trovare una soluzione circa le modalità pratiche di attuazione.
(4) Non tutti gli Stati membri riconoscono a livello nazionale la categoria dei traduttori o degli interpreti giurati.
(5) Riguarda alcuni Stati membri.
(6) Questa voce riguarda il progetto BABELLEX, che mira a rendere disponibili le banche dati esistenti dei traduttori/interpreti e a dare altresì accesso alle traduzioni esistenti di testi giuridici.
(7) Riguarda alcuni Stati membri.
(8) Riguarda alcuni Stati membri.
(9) Progetto pilota in corso che riguarda alcuni Stati membri.
(10) Progetto pilota in corso dei notai.
(11) Questo progetto dovrebbe fornire informazioni sui diritti di rappresentanza, come in caso di detenzione (ad esempio per quanto riguarda i minori).
(12) Il gruppo deve valutare e decidere, in un momento successivo, sull’eventuale estensione dell’ambito di questo progetto.
(13) Sviluppare soluzioni tecniche per lo scambio elettronico di OEI tra le autorità degli Stati membri.
(14) Segnatamente attraverso moduli di ricerca dinamica e interattiva.
(15) Sviluppare, per le procedure civili transfrontaliere, soluzioni di comunicazione indipendente dal dispositivo utilizzato.
(16) Oneri da versare in relazione a procedimenti giudiziari od oneri per l’accesso ai registri.