21.5.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 153/19


Comunicazione ai produttori e agli importatori di idrofluorocarburi e alle nuove imprese che intendono immettere sul mercato dell’Unione europea idrofluorocarburi sfusi nel 2015

(2014/C 153/07)

1.

La presente comunicazione è destinata alle imprese interessate dal regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1) (di seguito «il regolamento»):

a)

i produttori e gli importatori che intendono immettere sul mercato dell’Unione almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi nel 2015 e negli anni successivi, che hanno comunicato, in applicazione del regolamento (CE) n. 842/2006, di avere immesso sul mercato unionale più di 1 tonnellata metrica di idrofluorocarburi tra il 2009 e il 2012;

b)

le imprese che intendono immettere sul mercato dell’Unione almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi nel 2015, che non hanno comunicato, in applicazione del regolamento (CE) n. 842/2006, di avere immesso sul mercato unionale più di 1 tonnellata metrica di idrofluorocarburi tra il 2009 e il 2012.

2.

Con il termine «idrofluorocarburi» si intendono le sostanze elencate nell’allegato I, sezione 1, del regolamento, oppure le miscele contenenti una delle seguenti sostanze:

HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC-227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.

3.

L’immissione in commercio di tali sostanze, eccetto quelle utilizzate ai fini indicati nell’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a e), del regolamento, deve essere contabilizzata nel sistema di quote di cui agli articoli 15 e 16 del regolamento.

4.

Inoltre, l’immissione in commercio di idrofluorocarburi da parte delle singole imprese è subordinata a limiti quantitativi.

La Commissione assegna una determinata quantità di quote alle imprese di cui al punto 1, lettere a) e b), della presente comunicazione, in base ai seguenti criteri:

in conformità dell’articolo 16, paragrafi 1, 4 e 5, nonché degli allegati V e VI del regolamento, per i produttori e gli importatori di cui al punto 1, lettera a), della presente comunicazione,

in conformità dell’articolo 16, paragrafi 2 e 5, nonché degli allegati V e VI del regolamento, per le imprese di cui al punto 1, lettera b), della presente comunicazione.

Unicamente per i produttori e gli importatori che hanno comunicato di avere immesso in commercio idrofluorocarburi dal 2009 al 2012, come indicato al punto 1, lettera a), della presente comunicazione

5.

Qualsiasi impresa che nel 2015 intenda immettere idrofluorocarburi sul mercato unionale deve seguire la procedura descritta ai punti da 6 a 11 della presente comunicazione.

6.

L’impresa deve iscriversi nel registro, entro il 1o luglio 2014. La Commissione europea invierà le coordinate dell’impresa contenute nella banca dati BDR dell’Agenzia europea dell’ambiente nella quale è stata registrata la comunicazione annuale effettuata dall’impresa stessa a norma del regolamento (CE) n. 842/2006. L’impresa è invitata ad aggiornare le proprie coordinate, se necessario, e inviare i «moduli di registrazione» debitamente compilati all’indirizzo [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu]. Nel sito della Commissione europea (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm) si possono trovare i moduli standard. La registrazione entro il suddetto termine è indispensabile per poter ricevere le quote.

7.

Considerato che per il calcolo dei valori di riferimento è necessario escludere, sulla base dei dati disponibili, le quantità di idrofluorocarburi destinati agli usi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, l’impresa è invitata a comunicare alla Commissione europea le quantità di idrofluorocarburi immesse in commercio dal 2009 al 2012 per gli usi di cui all’articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a e), per ogni categoria d’uso e di sostanza e per ogni anno dal 2009 al 2012.

Questa informazione, fornita specificando almeno gli elementi sugli usi esenti che figurano nel modulo standard reperibile sul sito web (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm), deve essere trasmessa per mail alla Commissione europea all’indirizzo [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu], entro il 1o luglio 2014.

8.

L’impresa che intenda immettere in commercio quantitativi supplementari di idrofluorocarburi a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento deve compilare e presentare la «dichiarazione relativa al fabbisogno di quote per il 2015» reperibile sul sito della Commissione europea (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm). Il formulario debitamente compilato va inviato all’indirizzo [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu].

9.

La Commissione considererà valide soltanto le «dichiarazioni relative al fabbisogno di quote per il 2015» debitamente compilate e senza errori pervenute entro il 1o luglio 2014.

10.

Si invita ogni impresa a presentare, in un unico invio e nel più breve tempo possibile, i «moduli di registrazione», le informazioni relative all’immissione in commercio delle sostanze per «usi esenti» e la «dichiarazione», onde poter eventualmente correggerli e ritrasmetterli prima della scadenza del termine.

11.

La presentazione dei «moduli di registrazione» o la «dichiarazione relativa al fabbisogno di quote per il 2015» di per sé non conferiscono alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi a partire dal 2015.

Unicamente per le imprese che non hanno comunicato di avere immesso in commercio idrofluorocarburi dal 2009 al 2012, come indicato al punto 1, lettera b), della presente comunicazione

12.

Le imprese che nel 2015 intendono immettere in commercio idrofluorocarburi devono seguire la procedura descritta ai punti da 13 a 17 della presente comunicazione.

13.

L’impresa deve iscriversi nel registro, entro il 1o luglio 2014. La registrazione si effettua inviando il modulo di candidatura debitamente compilato all’indirizzo [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu]. Nel sito della Commissione europea (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm) si possono trovare i moduli standard. La Commissione considererà validi soltanto i moduli di registrazione debitamente compilati e senza errori pervenuti entro il 1o luglio 2014.

14.

L’impresa deve inoltre compilare la «dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi», disponibile online sul sito della Commissione europea (http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm), e inviarla all’indirizzo [CLIMA-HFC-REGISTRY@ec.europa.eu].

15.

La Commissione considererà valide soltanto le «dichiarazioni sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi» debitamente compilate e senza errori pervenute entro il 1o luglio 2014.

16.

Si invita ogni impresa a presentare, in un unico invio e nel più breve tempo possibile, i «moduli di registrazione» e la «dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi», onde poter eventualmente correggerli e ritrasmetterli prima della scadenza del termine.

17.

La presentazione dei «moduli di registrazione» o la «dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi» di per sé non conferiscono alcun diritto di immettere in commercio idrofluorocarburi nel 2015.


(1)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 319.