COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2012) 595 final - 2012/0288 (COD)) /* COM/2014/0748 final - 2012/0288 (COD) */
2012/0288 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura ai
fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che
modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del
combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili
(COM(2012) 595 final - 2012/0288 (COD)) 1. Contesto Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio || 18 ottobre 2012 Data della posizione del Parlamento europeo, prima lettura || 11 settembre 2013 Data del parere del Comitato economico e sociale europeo || 17 aprile 2013 Data del parere del Comitato delle regioni || Nessun parere Data dell'accordo politico e dell'adozione formale della posizione in prima lettura da parte del Consiglio (a maggioranza qualificata) || 13 giugno 2014 (accordo politico), 9 dicembre 2014 (adozione formale) 2. Obiettivo della proposta
della commissione Scopo della proposta della Commissione è avviare
la transizione verso i biocarburanti che consentono una riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra quando sono comunicate anche le emissioni
stimate legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC).
Sebbene gli investimenti già effettuati debbano essere tutelati, la presente
proposta si prefigge di: –
limitare il contributo apportato dai biocarburanti
convenzionali (con il rischio di emissioni ILUC) al raggiungimento degli
obiettivi fissati dalla direttiva sulle energie rinnovabili, –
migliorare le prestazioni in termini di gas a
effetto serra dei processi di produzione di biocarburante (riduzione delle
emissioni associate), innalzando la soglia di riduzione dei gas a effetto serra
dei nuovi impianti, tutelando gli impianti[1]
già operativi alla data del 1° luglio 2014, –
incoraggiare una maggiore penetrazione nel mercato
dei biocarburanti avanzati (con emissioni ILUC ridotte), consentendo loro di
contribuire maggiormente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva sulle energie
rinnovabili rispetto ai biocarburanti convenzionali, –
migliorare la comunicazione delle emissioni di gas
a effetto serra, obbligando gli Stati membri e i fornitori di carburante a
comunicare le emissioni stimate dei biocarburanti associate al cambiamento
indiretto della destinazione dei terreni. 3. Osservazioni sulla posizione
del consiglio 3.1. Osservazioni generali La
Commissione si rammarica del fatto che, per quanto riguarda la sua proposta
originaria, la posizione del Consiglio in prima lettura abbia considerevolmente
ridotto il livello di ambizione ambientale e non contenga incentivi
significativi per la transizione verso i biocarburanti avanzati e altre
soluzioni con emissioni ILUC ridotte (o nulle) per l'uso delle energie
rinnovabili nel settore dei trasporti. Gli elementi nel testo del Consiglio che
insieme contribuiscono a ridurre in misura significativa il livello di
ambizione ambientale sono: ·
l'incremento del massimale al 7% per i
biocarburanti convenzionali[2], ·
nuovi coefficienti di moltiplicazione per l'energia
elettrica da fonti rinnovabili nel trasporto ferroviario, ·
la riduzione degli incentivi per l'uso dei
biocarburanti avanzati (con emissioni ILUC ridotte), ·
l'attenuazione degli obblighi di comunicazione in
materia di ILUC. La Commissione si
rammarica inoltre del fatto che alcune delle modifiche introdotte dal Consiglio
riducano il livello di ambizione ambientale dell'obiettivo generale in materia
di energie rinnovabili fissato dalla direttiva sulle energie rinnovabili ed è
fortemente contraria a tali modifiche. Inoltre, il testo del
Consiglio elimina una serie di atti delegati e ne converte altri in atti di
esecuzione, il che è fonte di grande preoccupazione per la Commissione. 3.2. Emendamenti
del Parlamento europeo in prima lettura Il Consiglio ha
esplicitamente esaminato alcuni emendamenti del Parlamento europeo, ma non
tutti. Di seguito è riportato il parere della Commissione sugli emendamenti del
Parlamento europeo e, ove opportuno, è indicata la posizione del Consiglio. 1. Uso dei valori ILUC
stimati per la contabilizzazione ai fini della direttiva sulla qualità dei
carburanti a partire dal 2020; eliminazione dell'obbligo di comunicare i valori
ILUC dalla direttiva sulle energie rinnovabili (emendamenti 60 e 164).
Respinti dalla Commissione I valori ILUC, basati
sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, devono essere comunicati ai
fini sia della direttiva sulle energie rinnovabili sia della direttiva sulla
qualità dei carburanti, ma non devono essere utilizzati per la
contabilizzazione prevista dalla direttiva sulla qualità dei carburanti. È
opportuno comunicare questi valori per aumentare la trasparenza circa le
effettive prestazioni in termini di gas a effetto serra dei biocarburanti
ottenuti dalle colture alimentari e foraggere e per favorire una migliore
conoscenza circa la portata della questione. Il testo del Consiglio non
introduce i valori ILUC per la contabilizzazione ai fini della direttiva sulla
qualità dei carburanti e mantiene, per quanto in forma modificata, la
comunicazione dei valori ILUC sia per la direttiva sulla qualità dei carburanti
sia per la direttiva sulle energie rinnovabili. 2. Fissazione di un
massimale o limitazione dell'uso dei biocarburanti convenzionali eliminando lo
status relativo alla sostenibilità (emendamento 89). Respinto dalla
Commissione Per quanto riguarda l'obiettivo
del 10% fissato dalla direttiva sulle energie rinnovabili, la Commissione ha
proposto di limitare il contributo apportatovi dai biocarburanti che possono
causare il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. Ciò incentiva
gli Stati membri ad adeguare di conseguenza i propri regimi di sostegno e i
propri mandati senza limitare l'utilizzo complessivo di tali biocarburanti,
lasciando pertanto agli Stati membri un certo grado di flessibilità. Anche il
testo del Consiglio prevede di limitare solo il contributo verso il
conseguimento dell'obiettivo del 10%, senza toccare lo status relativo alla
sostenibilità dei biocarburanti convenzionali “supplementari”. 3. Fissazione di un
massimale o limitazione dell'uso dei biocarburanti convenzionali nell'ambito
della direttiva sulla qualità dei carburanti (emendamento 184/REV). Accettato
dalla Commissione Il Parlamento intende
applicare il massimale anche all'obiettivo della direttiva sulla qualità dei
carburanti. Sebbene la Commissione non abbia proposto un massimale per tale
direttiva, questa disposizione è un elemento che potrebbe contribuire a
migliorare il livello di ambizione ambientale dell'intero testo. Il testo del
Consiglio prevede di limitare solo il contributo al conseguimento dell'obiettivo
del 10% fissato dalla direttiva sulle energie rinnovabili. 4. Estensione del campo di
applicazione del massimale alle colture energetiche (emendamento 181).
Parzialmente accettato dalla Commissione Le colture energetiche
coltivate su suolo agricolo possono avere effetti ILUC. Questa proposta del
Parlamento europeo è pertanto un elemento che potrebbe rafforzare l'ambizione
ambientale e l'effetto di mitigazione dell'ILUC del testo. La Commissione
può accettare la modifica del campo di applicazione del massimale. Il Consiglio
approva la copertura prevista dalla proposta della Commissione (colture
alimentari e foraggere). 5. Introduzione di un
obiettivo secondario vincolante per i biocarburanti avanzati corrispondente
allo 0,5% nel 2016 e al 2,5% nel 2020 (emendamenti 181 e 152/REV).
Parzialmente accettati dalla Commissione La Commissione potrebbe
prendere in considerazione, nel quadro di un compromesso globale, l'introduzione
di un obiettivo secondario vincolante, che potrebbe aumentare il livello di
ambizione ambientale. Sebbene attualmente la Commissione non sia in grado di
formulare un parere su una percentuale esatta, il 2,5% sembra una
percentuale estremamente ambiziosa, tenuto conto del fatto che i biocarburanti
a basso rischio di ILUC (olio alimentare usato e sego), attualmente disponibili
su scala commerciale, sarebbero esclusi e che i biocarburanti ammissibili
sarebbero conteggiati una sola volta ai fini del conseguimento degli obiettivi.
Il Consiglio propone un obiettivo secondario non vincolante con volumi molto
più bassi (percentuale di riferimento pari a 0,5). 6. Obiettivo secondario del
7,5% per il bioetanolo (emendamento 152/REV). Respinto dalla Commissione Il Parlamento europeo
ha proposto un obiettivo secondario del 7,5% per l'etanolo miscelato alla
benzina. La Commissione ritiene che ciò limiti indebitamente la flessibilità
degli Stati membri di conseguire l'obiettivo in materia di trasporti in
funzione delle circostanze nazionali. Inoltre, imporrebbe una fornitura di
etanolo a livelli più alti rispetto alla quantità che potrebbe essere miscelata
al carburante per veicoli convenzionali e richiederebbe pertanto l'utilizzo di
“miscele a elevato tenore di etanolo”, per le quali gli Stati membri potrebbero
non disporre dell'infrastruttura necessaria. 7. Modifiche del
contributo apportato dai diversi biocarburanti al conseguimento dell'obiettivo
secondario per il settore dei trasporti (emendamenti 185 e 186). Parzialmente
accettati dalla Commissione La proposta originaria della Commissione
mirava a incentivare l'uso di biocarburanti avanzati (con emissioni ILUC
ridotte) accrescendo il loro contributo all'obiettivo secondario fissato per il
settore dei trasporti. La proposta prevedeva di conteggiare quattro volte i
biocarburanti più avanzati e due volte l'olio da cucina usato e il sego. Il
Parlamento europeo intende modificare questa disposizione limitando
drasticamente l'elenco di materie prime dei biocarburanti da conteggiare
quattro volte e stabilendo che la maggior parte delle materie prime venga
conteggiata soltanto una volta. Secondo la Commissione la soluzione proposta
darebbe luogo a un regime di incentivi contraddittorio per i
biocarburanti avanzati; come conseguenza della modifica infatti i biocarburanti
ottenuti dall'olio da cucina usato e dai grassi animali, mediante tecnologie
semplici, riceverebbero incentivi doppi rispetto a quelli ottenuti, con costi
molto più alti, utilizzando tecnologie innovative. Inoltre, le modifiche degli
elenchi dovrebbero essere pienamente coerenti con il campo di applicazione
generale delle direttive, il campo di applicazione del massimale, l'introduzione
o l'eliminazione dei coefficienti di moltiplicazione e le definizioni delle
materie prime. 3.3. Il Consiglio
ha inserito una serie di nuove disposizioni nel testo, di cui alcune possono
essere accettate dalla Commissione e altre sono contestate poiché indeboliscono
notevolmente la proposta. Le modifiche apportate sono le seguenti. 1. Aumento del massimale
al 7% L'imposizione
di un limite massimo del 5% per il contributo dei biocarburanti convenzionali
al conseguimento degli obiettivi della direttiva sulle energie rinnovabili è il
fulcro della proposta della Commissione, da essa strenuamente difeso, dal
momento che un massimale più alto ridurrebbe la mitigazione dell'ILUC. Ciò
detto, la Commissione ha riconosciuto che potrebbe essere necessaria una certa
flessibilità nei confronti di un massimale più alto per raggiungere un
compromesso globale tra il Consiglio e il Parlamento europeo. Ha tuttavia
chiarito che, qualora tale flessibilità dovesse rivelarsi necessaria, cercherà
di fare in modo che la proposta mantenga il livello complessivo di ambizione
ambientale. Il massimale del 7% proposto dal Consiglio non limita adeguatamente
l'ILUC né crea incentivi sufficienti per l'adozione di modi di trasporto con
emissioni ILUC ridotte. La Commissione si rammarica inoltre per l'eliminazione
dei considerando che indicano il suo punto di vista per il periodo successivo
al 2020. La Commissione potrebbe sostenere un massimale del 7% se il testo
fosse rafforzato nei seguenti elementi: i) modifica del campo di applicazione
del massimale in linea con gli emendamenti del Parlamento europeo (181)
già accettati in modo da includere tutti i biocarburanti ottenuti dalla
coltivazione di terreni ed estensione del massimale alla direttiva sulla
qualità dei carburanti (184/REV); ii) chiarezza sul messaggio politico di
una transizione verso i biocarburanti avanzati (mediante il ripristino del
considerando sul periodo successivo al 2020 e l'aggiunta di un obiettivo
secondario obbligatorio dello 0,5% per i biocarburanti avanzati finalizzato
almeno a coprire e proteggere gli investimenti effettuati), iii) ripristino di
talune deleghe di potere o previsione di clausole transitorie per queste
disposizioni, iv) eliminazione del coefficiente di moltiplicazione per l'energia
elettrica da fonti rinnovabili nel settore ferroviario ed v) eliminazione del
doppio conteggio per l'obiettivo generale della direttiva sulle energie
rinnovabili. 2. Estensione del
conteggio multiplo dei biocarburanti avanzati, che attualmente si applica solo
all'obiettivo del 10% per il settore dei trasporti, all'obiettivo generale
della direttiva sulle energie rinnovabili La
Commissione si oppone fermamente all'idea di applicare un doppio conteggio per
i biocarburanti avanzati per raggiungere l'obiettivo generale del 20% della
direttiva sulle energie rinnovabili e inserisce tale posizione nelle proprie
dichiarazioni da iscrivere a verbale (riportate in appresso). Sebbene si
prevedano scarse ripercussioni sul ricorso alle fonti di energia rinnovabili di
cui sopra, questo elemento creerebbe un precedente politico molto problematico
con l'avvicinarsi del 2020: non c'è motivo di ridurre il livello di ambizione
di un obiettivo chiave del pacchetto sull'energia e il clima del 2008. In
occasione del Consiglio europeo di marzo di quest'anno, gli Stati membri hanno
confermato gli impegni assunti per conseguire gli obiettivi fissati per
il 2020. Il pacchetto del 2008 offre agli Stati membri sufficiente
flessibilità per evitare costi eccessivi per adeguarvisi. L'applicazione di
coefficienti di moltiplicazione in vari casi rende necessaria una quantità
inferiore di energia “reale” e di conseguenza ridimensiona notevolmente la
portata dell'obiettivo in materia di trasporti. Qualora invece fosse necessario
ridurre ulteriormente i costi di adeguamento alla normativa, limitando nel
contempo le emissioni ILUC per l'obiettivo in materia di trasporti, la
Commissione considera più appropriati gli emendamenti del Parlamento
europeo 153 e 154, che prenderebbero in considerazione sforzi aggiuntivi
per migliorare l'efficienza energetica e il risparmio energetico. 3. Coefficiente di
moltiplicazione pari a 5 per l'energia elettrica da fonti rinnovabili destinata
ai veicoli elettrici stradali e pari a 2,5 per i treni elettrici Sebbene
la sua proposta non prevedesse coefficienti di moltiplicazione per i veicoli
elettrici e i treni elettrici, la Commissione potrebbe accettare, nel quadro di
un compromesso globale, la fissazione di un coefficiente di moltiplicazione
pari a 5 per i veicoli stradali. La Commissione si oppone all'introduzione di
un coefficiente di moltiplicazione per l'energia elettrica da fonti rinnovabili
che alimenta i treni, in quanto ridurrebbe notevolmente il livello di ambizione
dell'obiettivo fissato per il settore dei trasporti senza creare un ulteriore
incentivo per indirizzarsi verso i trasporti a basse emissioni di carbonio. Il
Parlamento europeo, come la Commissione nella sua proposta, non introduce
coefficienti di moltiplicazione nuovi o più alti. 4. Introduzione di un
obiettivo secondario non vincolante per i biocarburanti ottenuti a partire
dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX Come
si è già detto, il testo del Consiglio ha introdotto l'obbligo per gli Stati
membri di fissare un obiettivo secondario non vincolante per i biocarburanti
ottenuti a partire da determinate materie prime per il 2020 con un valore di
riferimento di 0,5 punti percentuali in termini di energia, ossia prima della
doppia contabilizzazione. Gli Stati membri, tuttavia, possono discostarsi da tale
valore di riferimento adducendo una serie di motivazioni e non sono previste
sanzioni in caso di mancata conformità. Nel contesto generale del testo del
Consiglio, questa disposizione fornisce scarsi incentivi alla transizione verso
i biocarburanti avanzati quali soluzioni di trasporto senza emissioni ILUC. La
Commissione è favorevole al rafforzamento di questo elemento e, in linea di
principio, accoglie con favore il corrispondente emendamento del Parlamento
europeo (181) ma ha già sottolineato che l'obiettivo secondario ivi previsto
sembra essere eccessivamente ambizioso e la sua realizzazione sarà
probabilmente molto costosa. 5. Ulteriori materie prime
aggiunte all'elenco figurante nell'allegato IX La
proposta della Commissione conteneva un elenco di materie prime che dovrebbero
ricevere incentivi supplementari se fornite come biocarburante. Il Consiglio
propone di aggiungere all'elenco altre materie prime. Sarà importante garantire
che queste ultime possano essere considerate “materie prime per biocarburanti
avanzati (con emissioni ILUC ridotte)” e che ciò sia coerente con gli altri
elementi del testo finale (ossia con le sostanze assoggettate al massimale). 6. Ulteriori materie prime
oltre a quelle elencate nell'allegato IX La
posizione del Consiglio prevede una disposizione in base alla quale anche “i
biocarburanti ottenuti a partire da materie prime non elencate nell'allegato IX,
che le autorità nazionali competenti hanno definito rifiuti, residui, materie
cellulosiche di origine non alimentare o materie ligno-cellulosiche e che sono
usati in impianti esistenti prima dell'adozione della presente direttiva”
possono essere computati ai fini dell'obiettivo secondario di cui al
punto 4. La Commissione è del parere che la portata di questa disposizione
sia troppo ampia, comporti il rischio di un'applicazione non uniforme nell'UE e
vada oltre la salvaguardia degli investimenti già effettuati poiché consente di
apportare modifiche fino all'adozione della direttiva sul cambiamento indiretto
di destinazione dei terreni. Una tale disposizione sembra peraltro conferire
alle “autorità nazionali competenti” il diritto all'interpretazione finale
della parte corrispondente della direttiva sulle energie rinnovabili,
contrariamente a quanto previsto dalla norma giuridica che generalmente si
applica all'interpretazione di una direttiva dell'Unione europea. 7. Indebolimento delle
disposizioni in materia di comunicazione dei valori ILUC La
proposta della Commissione imponeva agli Stati membri di comunicare le
emissioni ILUC stimate provenienti dai biocarburanti forniti per soddisfare i
rispettivi obiettivi nazionali applicando i valori stimati desunti dal modello
dell'IFPRI. Il Consiglio ha introdotto una modifica a questa disposizione,
prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di comunicare soltanto i dati
relativi alle materie prime per i biocarburanti e la presentazione da parte
della Commissione di una relazione sul consumo di biocarburanti negli Stati
membri con l'aggiunta dei valori ILUC, il che comporterebbe altresì la
presentazione di tali informazioni in una data successiva rispetto a quella in
cui verrebbero presentate dagli Stati membri. Il Consiglio ha inoltre aggiunto
parti di testo in cui sottolinea il carattere provvisorio e incerto dei valori
ILUC. La Commissione auspica la reintroduzione degli obblighi di comunicazione
originari. Si veda anche la posizione della Commissione sugli
emendamenti 60 e 164 del Parlamento europeo. 8. Estensione dei
“trasferimenti statistici” dell'energia da fonti rinnovabili per includere l'obiettivo
secondario per il settore dei trasporti Il
testo del Consiglio introduce la possibilità di effettuare trasferimenti
statistici per il conseguimento dell'obiettivo fissato per il settore dei
trasporti, sulla falsariga di quanto già accade per l'obiettivo generale della
direttiva sulle energie rinnovabili. Sebbene non ritenga che questa modifica
sia necessaria, dato che i carburanti per i trasporti sono oggetto di facili
scambi tra gli Stati membri, la Commissione ne riconosce il potenziale in
termini di riduzione dei costi di adeguamento alla normativa. 9. Riconoscimento reciproco
dei sistemi volontari Secondo
la Commissione il concetto di riconoscimento reciproco dei sistemi volontari
approvato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6,
della direttiva sulle energie rinnovabili è ridondante alla luce dell'articolo 18,
paragrafo 7, il quale garantisce il riconoscimento negli Stati membri di
tale verifica mediante i sistemi volontari senza che siano richieste ulteriori
prove di conformità. Il riconoscimento reciproco dei sistemi volontari
approvato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6,
nuoce inoltre all'idea che si possano certificare ulteriori aspetti relativi
alla sostenibilità al di là dei criteri armonizzati conformemente all'articolo 18,
paragrafo 4. Il testo del Consiglio è accolto con favore dalla Commissione
nella misura in cui introduce la possibilità per quest'ultima di valutare e
approvare esplicitamente un regime nazionale. Dal punto di vista giuridico,
tuttavia, il livello di riconoscimento dovrebbe essere pari a quello dei
sistemi volontari a norma dell'articolo 18, paragrafo 6. Si veda
anche l'emendamento 102 del Parlamento europeo che introduce il
riconoscimento reciproco di tutti i sistemi di verifica. La Commissione è
favorevole all'idea di un riconoscimento reciproco dei sistemi nazionali; i
sistemi volontari non dovrebbero essere obbligati a riconoscere i sistemi
nazionali. 10. Ulteriori obblighi in
materia di comunicazione mediante e sui sistemi volontari Il
testo del Consiglio prevede che nell'ambito dei sistemi volontari vengano
presentate relazioni su base regolare, che le relazioni siano rese pubbliche
dalla Commissione e che quest'ultima esamini il funzionamento di tali sistemi.
Per la Commissione il testo del Consiglio è accettabile, ma sono necessari
chiarimenti dal punto di vista giuridico che indichino se tali modifiche
possono essere applicate ai sistemi volontari esistenti. Il Parlamento europeo
(emendamenti 58 e 103) è dell'avviso che la Commissione debba
riferire in merito al funzionamento dei sistemi volontari e intende presentare
una proposta, se opportuno, che la Commissione potrebbe accettare in linea di
principio (sono necessari ulteriori miglioramenti e chiarimenti). 11. Bonus per i terreni
degradati Il
testo del Consiglio mantiene il bonus per i terreni degradati ai fini del
calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. La Commissione
ha eliminato questo elemento dal calcolo delle emissioni di gas a effetto serra
perché è incompatibile con la metodologia per il calcolo di tali emissioni e
con la comunicazione dei valori ILUC e perché risulta difficile individuare
questo tipo di terreni. La Commissione può accettare di mantenere questo
elemento nel quadro di un compromesso globale soddisfacente ma preferirebbe che
fossero previste disposizioni per la separazione fisica sicura delle colture
che sfruttano terreni fortemente contaminati. Il Parlamento europeo ha
accettato la soppressione di questo elemento nel testo della Commissione. 12. Fusione delle categorie
di utilizzo del suolo “terreni coltivati” e “colture perenni” Il
testo del Consiglio fonde le categorie di utilizzo del suolo “terreni
coltivati” e “colture perenni” ai fini del calcolo delle riduzioni delle
emissioni di gas a effetto serra. La modifica è finalizzata a sormontare un
potenziale problema che insorge con la metodologia di contabilizzazione dei gas
a effetto serra quando i “terreni coltivati” sono convertiti in “colture
perenni” e viceversa. Per quanto possa accettare le modifiche proposte dal
Consiglio nel quadro di un compromesso globale soddisfacente, la Commissione
resta seriamente preoccupata per le possibili ripercussioni sulla sostenibilità
dei biocarburanti dei paesi terzi e ritiene che la questione possa essere
affrontata in modo diverso (questo elemento non è presente nel testo della
Commissione né in quello del Parlamento europeo). 13. Clausola di revisione Il
testo del Consiglio prevede che la Commissione riferisca, un anno dopo l'entrata
in vigore della direttiva, sui biocarburanti avanzati, sulle conoscenze in
termini di cambiamento di destinazione dei terreni e sull'individuazione e la
certificazione dei biocarburanti che presentano emissioni ILUC ridotte. Nel
2017 la Commissione dovrebbe riferire in merito alle misure ILUC, tra cui,
ancora una volta, sulla certificazione dei biocarburanti che presentano
emissioni ILUC ridotte, sulla prevenzione delle frodi e sui sistemi volontari.
La Commissione raccomanda vivamente che venga effettuata un'unica revisione nel
2017 per tutti gli elementi. La Commissione mette peraltro in discussione l'utilità
di introdurre definizioni giuridiche per i biocarburanti a basso rischio di
ILUC prima della conduzione di tale revisione. Il testo del Consiglio aggiunge
un inciso sul carattere “provvisorio” dei valori ILUC stimati da utilizzare per
la stesura delle relazioni. La clausola di revisione dovrebbe chiarire i passi
successivi, ossia se mantenere fino al 2020 i valori “provvisori” o indicare
valori “finali”. Secondo la Commissione, gli emendamenti 107, 189 e 190 del
Parlamento europeo (se armonizzati) potrebbero fornire un utile orientamento. 14. Concetto di biocarburanti
“a basso rischio di ILUC” Come
indicato in precedenza, il testo del Consiglio ha introdotto la definizione di
biocarburanti “a basso rischio di ILUC” e l'obbligo per la Commissione di
presentare una relazione che fissi i criteri di individuazione e certificazione
di tali biocarburanti nella clausola di revisione. La definizione del testo del
Consiglio distingue questi tipi di biocarburanti da quelli ottenuti a partire
dalle materie prime figuranti nella parte A dell'allegato IX. Sebbene
la Commissione possa accettare il proseguimento degli sforzi in quest'area (con
la precisazione che si debba trattare di un unico intervento da effettuare nel
2017), è opportuno adottare un approccio prudente per avere la certezza che le
materie prime classificate come “a basso rischio di ILUC” lo siano realmente.
Né la Commissione né il Parlamento hanno fatto riferimento a questa categoria
di biocarburanti. 15. Prevenzione delle frodi Il
Consiglio auspica una migliore cooperazione tra i sistemi nazionali e tra
questi ultimi e i sistemi volontari; ritiene altresì che gli Stati membri
debbano incoraggiare lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di controllo e
tracciabilità e debbano riferire in merito alle misure antifrode adottate e
che, nel 2017, la Commissione debba valutare l'efficacia di tali misure e
presentare una proposta, se opportuno. La Commissione può accogliere le
aggiunte proposte dal Consiglio. Le frodi costituiscono un motivo di
preoccupazione anche per il Parlamento europeo (emendamento 185). 16. Soppressione degli atti
delegati Nel
testo del Consiglio gli atti delegati con portata limitata sono mantenuti
soltanto per l'aggiunta di valori predefiniti nell'allegato IV della
direttiva sulla qualità dei carburanti e nell'allegato V della direttiva
sulle energie rinnovabili, nonché per l'aggiunta di materie prime nell'allegato IX
della direttiva sulle energie rinnovabili. Il Consiglio ha introdotto la
clausola relativa all'assenza di parere all'articolo 11, paragrafo 4,
della direttiva 98/70/CE e all'articolo 25, paragrafi 3 e 4,
della direttiva 2009/28/CE per l'adozione di atti di esecuzione. (a)
La Commissione ritiene che le direttive debbano
essere aggiornate alla luce del progresso scientifico e dei nuovi sviluppi
tecnologici. Ricorrere alla procedura legislativa ordinaria sarebbe troppo
complesso e richiederebbe tempi troppo lunghi, senza garantire adeguatamente la
flessibilità o l'efficienza necessarie per gestire l'adattamento degli aspetti
puramente tecnici della direttiva sulla qualità dei carburanti e della
direttiva sulle energie rinnovabili, in modo da rispecchiare il progresso
scientifico in vista del conseguimento degli obiettivi ambientali ivi fissati
(riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti).
La maggior parte degli atti delegati proposti intende sostituire gli atti
adottati con l'ex procedura di regolamentazione con controllo prevista dalle
direttive (“lisbonizzazione”). La Commissione ritiene che l'approccio,
recentemente proposto dalla presidenza, consistente nell'abolire il
conferimento di poteri alla Commissione per l'adozione degli atti delegati o
degli atti di esecuzione e nell'inserire tutte le disposizioni nell'atto
legislativo rischi di compromettere la distinzione tra la modifica o l'adeguamento
di elementi non essenziali e di elementi essenziali delle direttive. L'adeguamento
tecnico rientra ovviamente nella prima categoria. Se opportuno, la Commissione
prenderà in considerazione testi di compromesso, che mantengano la coerenza con
il suo approccio sul conferimento dei poteri alla luce delle disposizioni del
trattato, approccio secondo il quale gli ambiti di applicazione degli
articoli 290 e 291 del TFUE si escludono a vicenda. La Commissione
accoglie con favore la posizione del Parlamento europeo, che sostiene appieno
il parere della Commissione e continua a cercare compromessi che garantiscano l'utilizzo
degli atti delegati. (b)
La Commissione si oppone fermamente a qualunque
rimozione dei poteri delegati che incida sulle procedure in corso a titolo
della decisione 1999/468/CE o sulle procedure avviate al più tardi in data
[data da stabilirsi dalla Commissione] che integrano entrambe le direttive. In
alternativa, è necessario prevedere un periodo di transizione per l'applicazione
delle procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. (c)
Inoltre, il Consiglio ha introdotto la clausola
relativa all'assenza di parere per l'adozione degli atti di esecuzione. La
Commissione ritiene che non vi sia alcuna motivazione specifica per cui
inserire tale clausola e richiede l'aggiunta di un considerando che ne
giustifichi l'inserimento. Se al termine dell'iter l'inclusione di questo
considerando dovesse essere respinta, la Commissione presenterà una
dichiarazione standard in merito a tale questione. 4. Conclusioni/Osservazioni
generali Sebbene
ritenga che l'accordo politico del Consiglio in prima lettura non risponda a
taluni obiettivi essenziali della sua proposta iniziale, la Commissione è del
parere che l'unico modo di consentire l'avanzamento della procedura legislativa
ordinaria è astenersi dall'ostacolarla. La
Commissione mira a mantenere gli elementi della proposta che possono
contribuire a limitare gli impatti dovuti all'ILUC e a preservare il
livello generale di ambizione ambientale relativo all'utilizzo dei
biocarburanti nel settore dei trasporti, compresi alcuni elementi che fanno
parte della posizione in prima lettura del Parlamento europeo. 5. DICHIARAZIONI DELLA
COMMISSIONE La
Commissione ha redatto la seguente dichiarazione da includere nel verbale del
Consiglio: Dichiarazione della
Commissione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in merito alla proposta
relativa al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC) [Proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla
qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE
sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili] COM(2012)
595 final - 2012/0288 (COD) La
Commissione si rammarica del fatto che, per quanto riguarda la sua proposta
originaria, la posizione del Consiglio in prima lettura abbia considerevolmente
ridotto il livello di ambizione relativo alla limitazione degli effetti
prodotti dai biocarburanti convenzionali in termini di cambiamento indiretto
della destinazione dei terreni e non contenga incentivi significativi per la
transizione verso i biocarburanti avanzati e altre soluzioni che non comportano
emissioni ILUC per l'uso di energie rinnovabili nel settore dei trasporti. La
Commissione si rammarica inoltre del fatto che le modifiche introdotte dal
Consiglio riducano il livello di ambizione ambientale dell'obiettivo generale
in materia di energie rinnovabili fissato dalla direttiva sulle energie
rinnovabili[3]. Tuttavia, al fine di
consentire l'avanzamento dell'iter legislativo, la Commissione non si oppone
alla posizione del Consiglio in prima lettura. Per questo motivo essa
continuerà a cooperare strettamente con i colegislatori nelle prossime fasi
della procedura legislativa. La Commissione mira a mantenere gli elementi della
proposta che possono contribuire a limitare gli impatti dovuti all'ILUC e a
preservare il livello generale di ambizione ambientale relativo all'utilizzo
dei biocarburanti nel settore dei trasporti, compresi alcuni elementi che fanno
parte della posizione in prima lettura del Parlamento europeo. Essa agirà in
tal senso nella speranza che si possa trovare una soluzione che rifletta l'interesse
dell'Europa a contrastare gli effetti negativi dei biocarburanti convenzionali
sull'ambiente. [1] Come definito al paragrafo 3.1.1 della comunicazione C 160
(2010). [2] Il limite del contributo apportato dai biocarburanti
convenzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle
energie rinnovabili. [3] 2009/28/CE.