52014PC0748

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2012) 595 final - 2012/0288 (COD)) /* COM/2014/0748 final - 2012/0288 (COD) */


2012/0288 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la

posizione del Consiglio in prima lettura ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (COM(2012) 595 final - 2012/0288 (COD))

1.           Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio || 18 ottobre 2012

Data della posizione del Parlamento europeo, prima lettura || 11 settembre 2013

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo || 17 aprile 2013

Data del parere del Comitato delle regioni || Nessun parere

Data dell'accordo politico e dell'adozione formale della posizione in prima lettura da parte del Consiglio (a maggioranza qualificata) || 13 giugno 2014 (accordo politico), 9 dicembre 2014 (adozione formale)

2.           Obiettivo della proposta della commissione

Scopo della proposta della Commissione è avviare la transizione verso i biocarburanti che consentono una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra quando sono comunicate anche le emissioni stimate legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC). Sebbene gli investimenti già effettuati debbano essere tutelati, la presente proposta si prefigge di:

– limitare il contributo apportato dai biocarburanti convenzionali (con il rischio di emissioni ILUC) al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle energie rinnovabili,

– migliorare le prestazioni in termini di gas a effetto serra dei processi di produzione di biocarburante (riduzione delle emissioni associate), innalzando la soglia di riduzione dei gas a effetto serra dei nuovi impianti, tutelando gli impianti[1] già operativi alla data del 1° luglio 2014,

– incoraggiare una maggiore penetrazione nel mercato dei biocarburanti avanzati (con emissioni ILUC ridotte), consentendo loro di contribuire maggiormente agli obiettivi stabiliti dalla direttiva sulle energie rinnovabili rispetto ai biocarburanti convenzionali,

– migliorare la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, obbligando gli Stati membri e i fornitori di carburante a comunicare le emissioni stimate dei biocarburanti associate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni.

3.           Osservazioni sulla posizione del consiglio

3.1.      Osservazioni generali

La Commissione si rammarica del fatto che, per quanto riguarda la sua proposta originaria, la posizione del Consiglio in prima lettura abbia considerevolmente ridotto il livello di ambizione ambientale e non contenga incentivi significativi per la transizione verso i biocarburanti avanzati e altre soluzioni con emissioni ILUC ridotte (o nulle) per l'uso delle energie rinnovabili nel settore dei trasporti. Gli elementi nel testo del Consiglio che insieme contribuiscono a ridurre in misura significativa il livello di ambizione ambientale sono:

· l'incremento del massimale al 7% per i biocarburanti convenzionali[2],

· nuovi coefficienti di moltiplicazione per l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel trasporto ferroviario,

· la riduzione degli incentivi per l'uso dei biocarburanti avanzati (con emissioni ILUC ridotte),

· l'attenuazione degli obblighi di comunicazione in materia di ILUC.

La Commissione si rammarica inoltre del fatto che alcune delle modifiche introdotte dal Consiglio riducano il livello di ambizione ambientale dell'obiettivo generale in materia di energie rinnovabili fissato dalla direttiva sulle energie rinnovabili ed è fortemente contraria a tali modifiche.

Inoltre, il testo del Consiglio elimina una serie di atti delegati e ne converte altri in atti di esecuzione, il che è fonte di grande preoccupazione per la Commissione.

3.2.      Emendamenti del Parlamento europeo in prima lettura

Il Consiglio ha esplicitamente esaminato alcuni emendamenti del Parlamento europeo, ma non tutti. Di seguito è riportato il parere della Commissione sugli emendamenti del Parlamento europeo e, ove opportuno, è indicata la posizione del Consiglio.

1.           Uso dei valori ILUC stimati per la contabilizzazione ai fini della direttiva sulla qualità dei carburanti a partire dal 2020; eliminazione dell'obbligo di comunicare i valori ILUC dalla direttiva sulle energie rinnovabili (emendamenti 60 e 164). Respinti dalla Commissione

I valori ILUC, basati sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, devono essere comunicati ai fini sia della direttiva sulle energie rinnovabili sia della direttiva sulla qualità dei carburanti, ma non devono essere utilizzati per la contabilizzazione prevista dalla direttiva sulla qualità dei carburanti. È opportuno comunicare questi valori per aumentare la trasparenza circa le effettive prestazioni in termini di gas a effetto serra dei biocarburanti ottenuti dalle colture alimentari e foraggere e per favorire una migliore conoscenza circa la portata della questione. Il testo del Consiglio non introduce i valori ILUC per la contabilizzazione ai fini della direttiva sulla qualità dei carburanti e mantiene, per quanto in forma modificata, la comunicazione dei valori ILUC sia per la direttiva sulla qualità dei carburanti sia per la direttiva sulle energie rinnovabili.

2.           Fissazione di un massimale o limitazione dell'uso dei biocarburanti convenzionali eliminando lo status relativo alla sostenibilità (emendamento 89). Respinto dalla Commissione

Per quanto riguarda l'obiettivo del 10% fissato dalla direttiva sulle energie rinnovabili, la Commissione ha proposto di limitare il contributo apportatovi dai biocarburanti che possono causare il cambiamento indiretto della destinazione dei terreni. Ciò incentiva gli Stati membri ad adeguare di conseguenza i propri regimi di sostegno e i propri mandati senza limitare l'utilizzo complessivo di tali biocarburanti, lasciando pertanto agli Stati membri un certo grado di flessibilità. Anche il testo del Consiglio prevede di limitare solo il contributo verso il conseguimento dell'obiettivo del 10%, senza toccare lo status relativo alla sostenibilità dei biocarburanti convenzionali “supplementari”.

3.           Fissazione di un massimale o limitazione dell'uso dei biocarburanti convenzionali nell'ambito della direttiva sulla qualità dei carburanti (emendamento 184/REV). Accettato dalla Commissione

Il Parlamento intende applicare il massimale anche all'obiettivo della direttiva sulla qualità dei carburanti. Sebbene la Commissione non abbia proposto un massimale per tale direttiva, questa disposizione è un elemento che potrebbe contribuire a migliorare il livello di ambizione ambientale dell'intero testo. Il testo del Consiglio prevede di limitare solo il contributo al conseguimento dell'obiettivo del 10% fissato dalla direttiva sulle energie rinnovabili.

4.           Estensione del campo di applicazione del massimale alle colture energetiche (emendamento 181). Parzialmente accettato dalla Commissione

Le colture energetiche coltivate su suolo agricolo possono avere effetti ILUC. Questa proposta del Parlamento europeo è pertanto un elemento che potrebbe rafforzare l'ambizione ambientale e l'effetto di mitigazione dell'ILUC del testo. La Commissione può accettare la modifica del campo di applicazione del massimale. Il Consiglio approva la copertura prevista dalla proposta della Commissione (colture alimentari e foraggere).

5.           Introduzione di un obiettivo secondario vincolante per i biocarburanti avanzati corrispondente allo 0,5% nel 2016 e al 2,5% nel 2020 (emendamenti 181 e 152/REV). Parzialmente accettati dalla Commissione

La Commissione potrebbe prendere in considerazione, nel quadro di un compromesso globale, l'introduzione di un obiettivo secondario vincolante, che potrebbe aumentare il livello di ambizione ambientale. Sebbene attualmente la Commissione non sia in grado di formulare un parere su una percentuale esatta, il 2,5% sembra una percentuale estremamente ambiziosa, tenuto conto del fatto che i biocarburanti a basso rischio di ILUC (olio alimentare usato e sego), attualmente disponibili su scala commerciale, sarebbero esclusi e che i biocarburanti ammissibili sarebbero conteggiati una sola volta ai fini del conseguimento degli obiettivi. Il Consiglio propone un obiettivo secondario non vincolante con volumi molto più bassi (percentuale di riferimento pari a 0,5).

6.           Obiettivo secondario del 7,5% per il bioetanolo (emendamento 152/REV). Respinto dalla Commissione

Il Parlamento europeo ha proposto un obiettivo secondario del 7,5% per l'etanolo miscelato alla benzina. La Commissione ritiene che ciò limiti indebitamente la flessibilità degli Stati membri di conseguire l'obiettivo in materia di trasporti in funzione delle circostanze nazionali. Inoltre, imporrebbe una fornitura di etanolo a livelli più alti rispetto alla quantità che potrebbe essere miscelata al carburante per veicoli convenzionali e richiederebbe pertanto l'utilizzo di “miscele a elevato tenore di etanolo”, per le quali gli Stati membri potrebbero non disporre dell'infrastruttura necessaria.

7.           Modifiche del contributo apportato dai diversi biocarburanti al conseguimento dell'obiettivo secondario per il settore dei trasporti (emendamenti 185 e 186). Parzialmente accettati dalla Commissione

La proposta originaria della Commissione mirava a incentivare l'uso di biocarburanti avanzati (con emissioni ILUC ridotte) accrescendo il loro contributo all'obiettivo secondario fissato per il settore dei trasporti. La proposta prevedeva di conteggiare quattro volte i biocarburanti più avanzati e due volte l'olio da cucina usato e il sego. Il Parlamento europeo intende modificare questa disposizione limitando drasticamente l'elenco di materie prime dei biocarburanti da conteggiare quattro volte e stabilendo che la maggior parte delle materie prime venga conteggiata soltanto una volta. Secondo la Commissione la soluzione proposta darebbe luogo a un regime di incentivi contraddittorio per i biocarburanti avanzati; come conseguenza della modifica infatti i biocarburanti ottenuti dall'olio da cucina usato e dai grassi animali, mediante tecnologie semplici, riceverebbero incentivi doppi rispetto a quelli ottenuti, con costi molto più alti, utilizzando tecnologie innovative. Inoltre, le modifiche degli elenchi dovrebbero essere pienamente coerenti con il campo di applicazione generale delle direttive, il campo di applicazione del massimale, l'introduzione o l'eliminazione dei coefficienti di moltiplicazione e le definizioni delle materie prime.

3.3.      Il Consiglio ha inserito una serie di nuove disposizioni nel testo, di cui alcune possono essere accettate dalla Commissione e altre sono contestate poiché indeboliscono notevolmente la proposta. Le modifiche apportate sono le seguenti.

1.           Aumento del massimale al 7%

L'imposizione di un limite massimo del 5% per il contributo dei biocarburanti convenzionali al conseguimento degli obiettivi della direttiva sulle energie rinnovabili è il fulcro della proposta della Commissione, da essa strenuamente difeso, dal momento che un massimale più alto ridurrebbe la mitigazione dell'ILUC. Ciò detto, la Commissione ha riconosciuto che potrebbe essere necessaria una certa flessibilità nei confronti di un massimale più alto per raggiungere un compromesso globale tra il Consiglio e il Parlamento europeo. Ha tuttavia chiarito che, qualora tale flessibilità dovesse rivelarsi necessaria, cercherà di fare in modo che la proposta mantenga il livello complessivo di ambizione ambientale. Il massimale del 7% proposto dal Consiglio non limita adeguatamente l'ILUC né crea incentivi sufficienti per l'adozione di modi di trasporto con emissioni ILUC ridotte. La Commissione si rammarica inoltre per l'eliminazione dei considerando che indicano il suo punto di vista per il periodo successivo al 2020. La Commissione potrebbe sostenere un massimale del 7% se il testo fosse rafforzato nei seguenti elementi: i) modifica del campo di applicazione del massimale in linea con gli emendamenti del Parlamento europeo (181) già accettati in modo da includere tutti i biocarburanti ottenuti dalla coltivazione di terreni ed estensione del massimale alla direttiva sulla qualità dei carburanti (184/REV); ii) chiarezza sul messaggio politico di una transizione verso i biocarburanti avanzati (mediante il ripristino del considerando sul periodo successivo al 2020 e l'aggiunta di un obiettivo secondario obbligatorio dello 0,5% per i biocarburanti avanzati finalizzato almeno a coprire e proteggere gli investimenti effettuati), iii) ripristino di talune deleghe di potere o previsione di clausole transitorie per queste disposizioni, iv) eliminazione del coefficiente di moltiplicazione per l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore ferroviario ed v) eliminazione del doppio conteggio per l'obiettivo generale della direttiva sulle energie rinnovabili.

2.           Estensione del conteggio multiplo dei biocarburanti avanzati, che attualmente si applica solo all'obiettivo del 10% per il settore dei trasporti, all'obiettivo generale della direttiva sulle energie rinnovabili

La Commissione si oppone fermamente all'idea di applicare un doppio conteggio per i biocarburanti avanzati per raggiungere l'obiettivo generale del 20% della direttiva sulle energie rinnovabili e inserisce tale posizione nelle proprie dichiarazioni da iscrivere a verbale (riportate in appresso). Sebbene si prevedano scarse ripercussioni sul ricorso alle fonti di energia rinnovabili di cui sopra, questo elemento creerebbe un precedente politico molto problematico con l'avvicinarsi del 2020: non c'è motivo di ridurre il livello di ambizione di un obiettivo chiave del pacchetto sull'energia e il clima del 2008. In occasione del Consiglio europeo di marzo di quest'anno, gli Stati membri hanno confermato gli impegni assunti per conseguire gli obiettivi fissati per il 2020. Il pacchetto del 2008 offre agli Stati membri sufficiente flessibilità per evitare costi eccessivi per adeguarvisi. L'applicazione di coefficienti di moltiplicazione in vari casi rende necessaria una quantità inferiore di energia “reale” e di conseguenza ridimensiona notevolmente la portata dell'obiettivo in materia di trasporti. Qualora invece fosse necessario ridurre ulteriormente i costi di adeguamento alla normativa, limitando nel contempo le emissioni ILUC per l'obiettivo in materia di trasporti, la Commissione considera più appropriati gli emendamenti del Parlamento europeo 153 e 154, che prenderebbero in considerazione sforzi aggiuntivi per migliorare l'efficienza energetica e il risparmio energetico.

3.           Coefficiente di moltiplicazione pari a 5 per l'energia elettrica da fonti rinnovabili destinata ai veicoli elettrici stradali e pari a 2,5 per i treni elettrici

Sebbene la sua proposta non prevedesse coefficienti di moltiplicazione per i veicoli elettrici e i treni elettrici, la Commissione potrebbe accettare, nel quadro di un compromesso globale, la fissazione di un coefficiente di moltiplicazione pari a 5 per i veicoli stradali. La Commissione si oppone all'introduzione di un coefficiente di moltiplicazione per l'energia elettrica da fonti rinnovabili che alimenta i treni, in quanto ridurrebbe notevolmente il livello di ambizione dell'obiettivo fissato per il settore dei trasporti senza creare un ulteriore incentivo per indirizzarsi verso i trasporti a basse emissioni di carbonio. Il Parlamento europeo, come la Commissione nella sua proposta, non introduce coefficienti di moltiplicazione nuovi o più alti.

4.           Introduzione di un obiettivo secondario non vincolante per i biocarburanti ottenuti a partire dalle materie prime elencate nella parte A dell'allegato IX

Come si è già detto, il testo del Consiglio ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di fissare un obiettivo secondario non vincolante per i biocarburanti ottenuti a partire da determinate materie prime per il 2020 con un valore di riferimento di 0,5 punti percentuali in termini di energia, ossia prima della doppia contabilizzazione. Gli Stati membri, tuttavia, possono discostarsi da tale valore di riferimento adducendo una serie di motivazioni e non sono previste sanzioni in caso di mancata conformità. Nel contesto generale del testo del Consiglio, questa disposizione fornisce scarsi incentivi alla transizione verso i biocarburanti avanzati quali soluzioni di trasporto senza emissioni ILUC. La Commissione è favorevole al rafforzamento di questo elemento e, in linea di principio, accoglie con favore il corrispondente emendamento del Parlamento europeo (181) ma ha già sottolineato che l'obiettivo secondario ivi previsto sembra essere eccessivamente ambizioso e la sua realizzazione sarà probabilmente molto costosa.

5.           Ulteriori materie prime aggiunte all'elenco figurante nell'allegato IX

La proposta della Commissione conteneva un elenco di materie prime che dovrebbero ricevere incentivi supplementari se fornite come biocarburante. Il Consiglio propone di aggiungere all'elenco altre materie prime. Sarà importante garantire che queste ultime possano essere considerate “materie prime per biocarburanti avanzati (con emissioni ILUC ridotte)” e che ciò sia coerente con gli altri elementi del testo finale (ossia con le sostanze assoggettate al massimale).

6.           Ulteriori materie prime oltre a quelle elencate nell'allegato IX

La posizione del Consiglio prevede una disposizione in base alla quale anche “i biocarburanti ottenuti a partire da materie prime non elencate nell'allegato IX, che le autorità nazionali competenti hanno definito rifiuti, residui, materie cellulosiche di origine non alimentare o materie ligno-cellulosiche e che sono usati in impianti esistenti prima dell'adozione della presente direttiva” possono essere computati ai fini dell'obiettivo secondario di cui al punto 4. La Commissione è del parere che la portata di questa disposizione sia troppo ampia, comporti il rischio di un'applicazione non uniforme nell'UE e vada oltre la salvaguardia degli investimenti già effettuati poiché consente di apportare modifiche fino all'adozione della direttiva sul cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. Una tale disposizione sembra peraltro conferire alle “autorità nazionali competenti” il diritto all'interpretazione finale della parte corrispondente della direttiva sulle energie rinnovabili, contrariamente a quanto previsto dalla norma giuridica che generalmente si applica all'interpretazione di una direttiva dell'Unione europea.

7.           Indebolimento delle disposizioni in materia di comunicazione dei valori ILUC

La proposta della Commissione imponeva agli Stati membri di comunicare le emissioni ILUC stimate provenienti dai biocarburanti forniti per soddisfare i rispettivi obiettivi nazionali applicando i valori stimati desunti dal modello dell'IFPRI. Il Consiglio ha introdotto una modifica a questa disposizione, prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di comunicare soltanto i dati relativi alle materie prime per i biocarburanti e la presentazione da parte della Commissione di una relazione sul consumo di biocarburanti negli Stati membri con l'aggiunta dei valori ILUC, il che comporterebbe altresì la presentazione di tali informazioni in una data successiva rispetto a quella in cui verrebbero presentate dagli Stati membri. Il Consiglio ha inoltre aggiunto parti di testo in cui sottolinea il carattere provvisorio e incerto dei valori ILUC. La Commissione auspica la reintroduzione degli obblighi di comunicazione originari. Si veda anche la posizione della Commissione sugli emendamenti 60 e 164 del Parlamento europeo.

8.           Estensione dei “trasferimenti statistici” dell'energia da fonti rinnovabili per includere l'obiettivo secondario per il settore dei trasporti

Il testo del Consiglio introduce la possibilità di effettuare trasferimenti statistici per il conseguimento dell'obiettivo fissato per il settore dei trasporti, sulla falsariga di quanto già accade per l'obiettivo generale della direttiva sulle energie rinnovabili. Sebbene non ritenga che questa modifica sia necessaria, dato che i carburanti per i trasporti sono oggetto di facili scambi tra gli Stati membri, la Commissione ne riconosce il potenziale in termini di riduzione dei costi di adeguamento alla normativa.

9.           Riconoscimento reciproco dei sistemi volontari

Secondo la Commissione il concetto di riconoscimento reciproco dei sistemi volontari approvato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva sulle energie rinnovabili è ridondante alla luce dell'articolo 18, paragrafo 7, il quale garantisce il riconoscimento negli Stati membri di tale verifica mediante i sistemi volontari senza che siano richieste ulteriori prove di conformità. Il riconoscimento reciproco dei sistemi volontari approvato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, nuoce inoltre all'idea che si possano certificare ulteriori aspetti relativi alla sostenibilità al di là dei criteri armonizzati conformemente all'articolo 18, paragrafo 4. Il testo del Consiglio è accolto con favore dalla Commissione nella misura in cui introduce la possibilità per quest'ultima di valutare e approvare esplicitamente un regime nazionale. Dal punto di vista giuridico, tuttavia, il livello di riconoscimento dovrebbe essere pari a quello dei sistemi volontari a norma dell'articolo 18, paragrafo 6. Si veda anche l'emendamento 102 del Parlamento europeo che introduce il riconoscimento reciproco di tutti i sistemi di verifica. La Commissione è favorevole all'idea di un riconoscimento reciproco dei sistemi nazionali; i sistemi volontari non dovrebbero essere obbligati a riconoscere i sistemi nazionali.

10.         Ulteriori obblighi in materia di comunicazione mediante e sui sistemi volontari

Il testo del Consiglio prevede che nell'ambito dei sistemi volontari vengano presentate relazioni su base regolare, che le relazioni siano rese pubbliche dalla Commissione e che quest'ultima esamini il funzionamento di tali sistemi. Per la Commissione il testo del Consiglio è accettabile, ma sono necessari chiarimenti dal punto di vista giuridico che indichino se tali modifiche possono essere applicate ai sistemi volontari esistenti. Il Parlamento europeo (emendamenti 58 e 103) è dell'avviso che la Commissione debba riferire in merito al funzionamento dei sistemi volontari e intende presentare una proposta, se opportuno, che la Commissione potrebbe accettare in linea di principio (sono necessari ulteriori miglioramenti e chiarimenti).

11.         Bonus per i terreni degradati

Il testo del Consiglio mantiene il bonus per i terreni degradati ai fini del calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. La Commissione ha eliminato questo elemento dal calcolo delle emissioni di gas a effetto serra perché è incompatibile con la metodologia per il calcolo di tali emissioni e con la comunicazione dei valori ILUC e perché risulta difficile individuare questo tipo di terreni. La Commissione può accettare di mantenere questo elemento nel quadro di un compromesso globale soddisfacente ma preferirebbe che fossero previste disposizioni per la separazione fisica sicura delle colture che sfruttano terreni fortemente contaminati. Il Parlamento europeo ha accettato la soppressione di questo elemento nel testo della Commissione.

12.         Fusione delle categorie di utilizzo del suolo “terreni coltivati” e “colture perenni”

Il testo del Consiglio fonde le categorie di utilizzo del suolo “terreni coltivati” e “colture perenni” ai fini del calcolo delle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. La modifica è finalizzata a sormontare un potenziale problema che insorge con la metodologia di contabilizzazione dei gas a effetto serra quando i “terreni coltivati” sono convertiti in “colture perenni” e viceversa. Per quanto possa accettare le modifiche proposte dal Consiglio nel quadro di un compromesso globale soddisfacente, la Commissione resta seriamente preoccupata per le possibili ripercussioni sulla sostenibilità dei biocarburanti dei paesi terzi e ritiene che la questione possa essere affrontata in modo diverso (questo elemento non è presente nel testo della Commissione né in quello del Parlamento europeo).

13.         Clausola di revisione

Il testo del Consiglio prevede che la Commissione riferisca, un anno dopo l'entrata in vigore della direttiva, sui biocarburanti avanzati, sulle conoscenze in termini di cambiamento di destinazione dei terreni e sull'individuazione e la certificazione dei biocarburanti che presentano emissioni ILUC ridotte. Nel 2017 la Commissione dovrebbe riferire in merito alle misure ILUC, tra cui, ancora una volta, sulla certificazione dei biocarburanti che presentano emissioni ILUC ridotte, sulla prevenzione delle frodi e sui sistemi volontari. La Commissione raccomanda vivamente che venga effettuata un'unica revisione nel 2017 per tutti gli elementi. La Commissione mette peraltro in discussione l'utilità di introdurre definizioni giuridiche per i biocarburanti a basso rischio di ILUC prima della conduzione di tale revisione. Il testo del Consiglio aggiunge un inciso sul carattere “provvisorio” dei valori ILUC stimati da utilizzare per la stesura delle relazioni. La clausola di revisione dovrebbe chiarire i passi successivi, ossia se mantenere fino al 2020 i valori “provvisori” o indicare valori “finali”. Secondo la Commissione, gli emendamenti 107, 189 e 190 del Parlamento europeo (se armonizzati) potrebbero fornire un utile orientamento.

14.         Concetto di biocarburanti “a basso rischio di ILUC”

Come indicato in precedenza, il testo del Consiglio ha introdotto la definizione di biocarburanti “a basso rischio di ILUC” e l'obbligo per la Commissione di presentare una relazione che fissi i criteri di individuazione e certificazione di tali biocarburanti nella clausola di revisione. La definizione del testo del Consiglio distingue questi tipi di biocarburanti da quelli ottenuti a partire dalle materie prime figuranti nella parte A dell'allegato IX. Sebbene la Commissione possa accettare il proseguimento degli sforzi in quest'area (con la precisazione che si debba trattare di un unico intervento da effettuare nel 2017), è opportuno adottare un approccio prudente per avere la certezza che le materie prime classificate come “a basso rischio di ILUC” lo siano realmente. Né la Commissione né il Parlamento hanno fatto riferimento a questa categoria di biocarburanti.

15.         Prevenzione delle frodi

Il Consiglio auspica una migliore cooperazione tra i sistemi nazionali e tra questi ultimi e i sistemi volontari; ritiene altresì che gli Stati membri debbano incoraggiare lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di controllo e tracciabilità e debbano riferire in merito alle misure antifrode adottate e che, nel 2017, la Commissione debba valutare l'efficacia di tali misure e presentare una proposta, se opportuno. La Commissione può accogliere le aggiunte proposte dal Consiglio. Le frodi costituiscono un motivo di preoccupazione anche per il Parlamento europeo (emendamento 185).

16.         Soppressione degli atti delegati

Nel testo del Consiglio gli atti delegati con portata limitata sono mantenuti soltanto per l'aggiunta di valori predefiniti nell'allegato IV della direttiva sulla qualità dei carburanti e nell'allegato V della direttiva sulle energie rinnovabili, nonché per l'aggiunta di materie prime nell'allegato IX della direttiva sulle energie rinnovabili. Il Consiglio ha introdotto la clausola relativa all'assenza di parere all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 25, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/28/CE per l'adozione di atti di esecuzione.

(a) La Commissione ritiene che le direttive debbano essere aggiornate alla luce del progresso scientifico e dei nuovi sviluppi tecnologici. Ricorrere alla procedura legislativa ordinaria sarebbe troppo complesso e richiederebbe tempi troppo lunghi, senza garantire adeguatamente la flessibilità o l'efficienza necessarie per gestire l'adattamento degli aspetti puramente tecnici della direttiva sulla qualità dei carburanti e della direttiva sulle energie rinnovabili, in modo da rispecchiare il progresso scientifico in vista del conseguimento degli obiettivi ambientali ivi fissati (riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nel settore dei trasporti). La maggior parte degli atti delegati proposti intende sostituire gli atti adottati con l'ex procedura di regolamentazione con controllo prevista dalle direttive (“lisbonizzazione”). La Commissione ritiene che l'approccio, recentemente proposto dalla presidenza, consistente nell'abolire il conferimento di poteri alla Commissione per l'adozione degli atti delegati o degli atti di esecuzione e nell'inserire tutte le disposizioni nell'atto legislativo rischi di compromettere la distinzione tra la modifica o l'adeguamento di elementi non essenziali e di elementi essenziali delle direttive. L'adeguamento tecnico rientra ovviamente nella prima categoria. Se opportuno, la Commissione prenderà in considerazione testi di compromesso, che mantengano la coerenza con il suo approccio sul conferimento dei poteri alla luce delle disposizioni del trattato, approccio secondo il quale gli ambiti di applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE si escludono a vicenda. La Commissione accoglie con favore la posizione del Parlamento europeo, che sostiene appieno il parere della Commissione e continua a cercare compromessi che garantiscano l'utilizzo degli atti delegati.

(b) La Commissione si oppone fermamente a qualunque rimozione dei poteri delegati che incida sulle procedure in corso a titolo della decisione 1999/468/CE o sulle procedure avviate al più tardi in data [data da stabilirsi dalla Commissione] che integrano entrambe le direttive. In alternativa, è necessario prevedere un periodo di transizione per l'applicazione delle procedure di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.

(c) Inoltre, il Consiglio ha introdotto la clausola relativa all'assenza di parere per l'adozione degli atti di esecuzione. La Commissione ritiene che non vi sia alcuna motivazione specifica per cui inserire tale clausola e richiede l'aggiunta di un considerando che ne giustifichi l'inserimento. Se al termine dell'iter l'inclusione di questo considerando dovesse essere respinta, la Commissione presenterà una dichiarazione standard in merito a tale questione.

4.           Conclusioni/Osservazioni generali

Sebbene ritenga che l'accordo politico del Consiglio in prima lettura non risponda a taluni obiettivi essenziali della sua proposta iniziale, la Commissione è del parere che l'unico modo di consentire l'avanzamento della procedura legislativa ordinaria è astenersi dall'ostacolarla. La Commissione mira a mantenere gli elementi della proposta che possono contribuire a limitare gli impatti dovuti all'ILUC e a preservare il livello generale di ambizione ambientale relativo all'utilizzo dei biocarburanti nel settore dei trasporti, compresi alcuni elementi che fanno parte della posizione in prima lettura del Parlamento europeo.

5.           DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha redatto la seguente dichiarazione da includere nel verbale del Consiglio:

Dichiarazione della Commissione sulla posizione del Consiglio in prima lettura in merito alla proposta relativa al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni (ILUC)

[Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili]

COM(2012) 595 final - 2012/0288 (COD)

La Commissione si rammarica del fatto che, per quanto riguarda la sua proposta originaria, la posizione del Consiglio in prima lettura abbia considerevolmente ridotto il livello di ambizione relativo alla limitazione degli effetti prodotti dai biocarburanti convenzionali in termini di cambiamento indiretto della destinazione dei terreni e non contenga incentivi significativi per la transizione verso i biocarburanti avanzati e altre soluzioni che non comportano emissioni ILUC per l'uso di energie rinnovabili nel settore dei trasporti. La Commissione si rammarica inoltre del fatto che le modifiche introdotte dal Consiglio riducano il livello di ambizione ambientale dell'obiettivo generale in materia di energie rinnovabili fissato dalla direttiva sulle energie rinnovabili[3].

Tuttavia, al fine di consentire l'avanzamento dell'iter legislativo, la Commissione non si oppone alla posizione del Consiglio in prima lettura.

Per questo motivo essa continuerà a cooperare strettamente con i colegislatori nelle prossime fasi della procedura legislativa. La Commissione mira a mantenere gli elementi della proposta che possono contribuire a limitare gli impatti dovuti all'ILUC e a preservare il livello generale di ambizione ambientale relativo all'utilizzo dei biocarburanti nel settore dei trasporti, compresi alcuni elementi che fanno parte della posizione in prima lettura del Parlamento europeo. Essa agirà in tal senso nella speranza che si possa trovare una soluzione che rifletta l'interesse dell'Europa a contrastare gli effetti negativi dei biocarburanti convenzionali sull'ambiente.

[1]               Come definito al paragrafo 3.1.1 della comunicazione C 160 (2010).

[2]               Il limite del contributo apportato dai biocarburanti convenzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva sulle energie rinnovabili.

[3]               2009/28/CE.