Bruxelles, 29.1.2014

COM(2014) 40 final

2014/0017(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2014) 30 final}
{SWD(2014) 31 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

La crisi finanziaria mondiale del 2008 ha evidenziato l’esistenza di gravi lacune normative nel sistema finanziario, oltre a mettere in rilievo l’inefficacia della vigilanza, l’opacità dei mercati e l’eccessiva complessità dei prodotti. L’UE ha adottato una serie di misure per accrescere la solidità e la stabilità del sistema bancario, tra cui il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, norme per migliorare la governance e la vigilanza e regimi di risoluzione delle crisi. Decisivi al riguardo sono anche i progressi compiuti nella creazione dell’Unione bancaria.

La proposta in materia di riforme strutturali del settore bancario dell’UE, presentata in un pacchetto assieme alla presente proposta, è l’ultimo tassello del nuovo quadro normativo; essa mira ad assicurare che anche le maggiori banche dell’UE diventino meno complesse e a garantire che se ne possano risolvere adeguatamente le crisi, riducendo al minimo le conseguenze per i contribuenti.

Tuttavia, la crisi ha evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e il controllo non solo nel settore bancario tradizionale, ma anche in settori in cui soggetti non bancari svolgono attività creditizie, il cosiddetto “sistema bancario ombra” 1 . In pratica, le entità e le attività del sistema bancario ombra raccolgono finanziamenti con caratteristiche analoghe ai depositi, effettuano trasformazioni delle scadenze o della liquidità, consentono il trasferimento del rischio di credito o utilizzano la leva finanziaria diretta o indiretta. Alla fine del 2012 le attività del sistema bancario ombra mondiale erano pari a 53 000 miliardi di EUR 2 , equivalenti a circa la metà del sistema bancario regolamentato, concentrate soprattutto in Europa (circa 23 000 miliardi di EUR) e negli Stati Uniti (circa 19 300 miliardi di EUR).

Su queste questioni si è intervenuto a livello internazionale con azioni coordinate dal G20 e dal Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB), che hanno avviato un ampio lavoro di individuazione dei rischi principali del sistema bancario ombra 3 . L’obiettivo prioritario, come ribadito in varie occasioni dal G20, è eliminare le zone d’ombra del settore finanziario che hanno un impatto potenziale sui rischi sistemici o sono semplicemente la conseguenza dell’arbitraggio regolamentare, ed estendere la regolamentazione e la vigilanza a tutti gli istituti finanziari, gli strumenti e i mercati di importanza sistemica. Al riguardo, nell’agosto 2013 l’FSB ha adottato un quadro di intervento consistente in undici raccomandazioni in materia di rischi connessi al prestito di titoli e alle operazioni di vendita con patto di riacquisto nel sistema bancario ombra. Le raccomandazioni sono state poi approvate dai leader del G20 nel settembre 2013. Il quadro riguarda la trasparenza del prestito di titoli e delle operazioni di vendita con patto di riacquisto da parte degli enti finanziari nei confronti delle autorità e da parte dei gestori di fondi nei confronti degli investitori finali, standard minimi per il reinvestimento delle garanzie reali consistenti in disponibilità liquide, il reimpegno delle attività della clientela, norme minime per la valutazione e la gestione delle garanzie reali e la valutazione dell’introduzione delle controparti centrali nei mercati inter-dealer delle operazioni di vendita con patto di riacquisto. Il presente regolamento si concentra sul miglioramento della trasparenza del prestito titoli e delle operazioni di vendita con patto di riacquisto. La trasparenza è importante per consentire alle autorità competenti e a tutti gli operatori del mercato interessati di comprendere adeguatamente il funzionamento del mercato, nonché l’entità e la natura dei potenziali rischi. Al riguardo, la trasparenza è un aspetto fondamentale, perché consente di disporre delle informazioni necessarie per sviluppare strumenti di intervento efficaci ed efficienti per prevenire i rischi sistemici.

Nell’ottobre 2012 la relazione Liikanen 4 ha concluso che le riforme della normativa già attuate o in corso di attuazione non affrontano tutti i problemi sottostanti del settore bancario dell’UE e ha formulato una serie di raccomandazioni. In linea con le raccomandazioni, il regolamento sulla riforma strutturale del settore bancario, adottato contestualmente alla presente proposta, vieta alcune attività di negoziazione delle banche o introduce talune restrizioni strutturali al loro esercizio. Tuttavia, come indicato nel Libro verde sul sistema bancario ombra, adottato dalla Commissione il 19 marzo 2012, il rafforzamento della regolamentazione bancaria potrebbe portare allo spostamento di una parte consistente delle attività bancarie oltre i limiti del settore bancario tradizionale verso il sistema bancario ombra. Una tale evoluzione accrescerebbe l’opacità del sistema finanziario e ridurrebbe le possibilità di controllo da parte delle autorità di vigilanza. Ciò andrebbe ad aggiungersi ai collegamenti già consolidati attualmente esistenti tra il settore bancario regolamentato e il sistema bancario ombra. Questo arbitraggio regolamentare comprometterebbe gravemente l’effetto degli sforzi mondiali ed europei di riforma del sistema finanziario, creando notevoli rischi di instabilità finanziaria. Per questi motivi, la proposta legislativa in materia di riforma strutturale deve essere accompagnata dalla previsione di obblighi vincolanti in materia di trasparenza e di segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli. Pertanto, le due serie di disposizioni si completano e si rafforzano a vicenda.

In reazione a questi nuovi sviluppi legislativi nel settore bancario, tra cui le misure strutturali, è possibile che le banche spostino una parte delle loro attività verso settori meno regolamentati, come il sistema bancario ombra. Per seguire da vicino l’evoluzione del mercato per quanto riguarda le entità le cui attività rientrano nel sistema bancario ombra, in particolare nel settore delle operazioni di finanziamento tramite titoli, è necessario introdurre obblighi di trasparenza che possano consentire alle autorità di vigilanza e alle autorità di regolamentazione di individuare i punti deboli e decidere le possibili misure per affrontare i problemi individuati.

Per garantire che i vantaggi conseguiti con il rafforzamento della resilienza di alcuni operatori e mercati non vengano ridotti dallo spostamento del rischio finanziario verso settori meno regolamentati, è essenziale migliorare la trasparenza e accrescere la disponibilità di dati sulle attività del sistema bancario ombra. Come evidenziato nella comunicazione della Commissione sul sistema bancario ombra e nella risoluzione del Parlamento europeo sul sistema bancario ombra del novembre 2012 5 , è essenziale migliorare la trasparenza e accrescere la disponibilità dei dati, in particolare sulle attività frequentemente svolte dal settore bancario ombra, quali i contratti di vendita con patto di riacquisto e il prestito titoli, le cosiddette operazioni di finanziamento tramite titoli 6 . Al riguardo, il lavoro svolto dall’FSB, consente una maggiore precisione sul livello di trasparenza richiesto. Esso è inoltre particolarmente importante per l’osservazione dei rischi che potrebbero sorgere a causa dell’interconnessione tra settore finanziario regolamentato e settore bancario ombra, dell’eccesso di leva finanziaria e del comportamento prociclico. Un tale approccio è pienamente in linea con le raccomandazioni del 2013 dell’FSB sul sistema bancario ombra 7 , approvate al vertice di San Pietroburgo del G20, per attenuare i rischi e ridurre gli incentivi prociclici associati alle operazioni di finanziamento tramite titoli e al reimpegno, che possono aggravare le difficoltà di finanziamento nei periodi di stress del mercato.

Le operazioni di finanziamento tramite titoli, le altre strutture di finanziamento equivalenti e il reimpegno sono essenziali per il sistema finanziario mondiale. Le operazioni di finanziamento tramite titoli sono operazioni con le quali attività appartenenti alla controparte sono utilizzate per generare mezzi di finanziamento. In pratica, esse sono sostanzialmente la concessione e l’assunzione in prestito di titoli o merci, i contratti di vendita con patto di riacquisto o i contratti di vendita con patto di riacquisto passivi e le operazione di buy-sell back o di sell-buy back. Tutte queste operazioni hanno effetti economici simili, se non identici. Queste tecniche sono utilizzate da quasi tutti gli operatori del sistema finanziario, siano essi banche, intermediari in titoli, imprese di assicurazioni, fondi pensione e fondi di investimento. Esse forniscono al mercato ulteriore liquidità, facilitano il finanziamento dei partecipanti al mercato, sostengono la determinazione del prezzo dei beni scambiabili e consentono le operazioni di finanziamento monetario delle banche centrali. Tuttavia, possono anche portare alla creazione di credito tramite la trasformazione delle scadenze e della liquidità e consentire ai partecipanti al mercato di costituire grandi esposizioni reciproche. Il reimpegno delle garanzie reali a supporto di operazioni multiple, in particolare le operazioni di finanziamento tramite titoli, ha consentito di accrescere la liquidità ma ha accresciuto allo stesso tempo la leva finanziaria e le interconnessioni nascoste del sistema.

Il crollo della fiducia nel valore delle attività, nella sicurezza delle controparti e nella protezione degli investitori ha determinato la fuga dal mercato all’ingrosso, con la conseguente improvvisa riduzione della leva finanziaria e/o l’attivazione di reti di sicurezza pubbliche (linee di credito delle banche centrali, ecc.). In questo contesto, la fiducia e la liquidità dei finanziamenti si sono dissolte, ed è diventato impossibile anche per le banche più grandi e più forti accedere ai finanziamenti sia a breve che a lungo termine. Esse contribuiscono ad accrescere la leva finanziaria e a rafforzare la prociclicità del sistema finanziario, che in tal modo diventa vulnerabile alle “corse allo sportello” e all’improvvisa riduzione della leva finanziaria. Attualmente tali tecniche, che possono avere un impatto significativo sul rendimento dei fondi di investimento, non sono adeguatamente divulgate agli investitori. Contrariamente ad altri enti finanziari, i gestori dei fondi di investimento utilizzano i soldi degli investitori per effettuare le operazioni di finanziamento tramite titoli. Senza informazioni complete e precise sull’utilizzo delle operazioni di finanziamento tramite titoli e sui potenziali conflitti di interesse che possono sorgere gli investitori non sono in grado di prendere decisioni informate. Pertanto, è fondamentale porre rimedio alla mancanza di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, delle altre strutture di finanziamento equivalenti e del reimpegno.

Per questi motivi, il presente regolamento, che mira a creare un sistema finanziario più sicuro e più trasparente, introduce misure volte a migliorare la trasparenza in tre ambiti principali: 1) il monitoraggio dell’accumulo nel sistema finanziario dei rischi sistemici legati alle operazioni di finanziamento tramite titoli 2) la divulgazione delle informazioni su tali operazioni agli investitori che impiegano le proprie attività in tali operazioni o in operazioni equivalenti; e 3) la trasparenza contrattuale delle attività di reimpegno. In pratica, le misure proposte recepiranno le raccomandazioni 1 e 2 dell’FSB, che impongono alle autorità competenti di raccogliere ulteriori dati sull’utilizzo delle operazioni di finanziamento tramite titoli, la raccomandazione 5, che impone ai gestori di fondi di essere trasparenti nei confronti dei loro investitori, e la raccomandazione 7, che in particolare impone agli intermediari finanziari di fornire sufficienti informazioni ai propri clienti in merito al reimpegno delle attività. Dette raccomandazioni coprono quindi tutti gli aspetti di trasparenza legati all’utilizzo delle operazioni di finanziamento tramite titoli. A tal fine, il presente regolamento completa la proposta di regolamento sulla riforma strutturale delle banche.

2.CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

La Commissione ha avviato una consultazione pubblica contestualmente alla presentazione del Libro verde sul sistema bancario ombra il 19 marzo 2012. Il contributo dei portatori di interesse è stato ampio e sostanziale. È emerso un sostegno generale a favore di un’iniziativa della Commissione in materia e un consenso crescente sulla necessità della vigilanza e del rafforzamento del quadro normativo per affrontare il sistema bancario ombra. Anche la relazione di iniziativa del Parlamento europeo sul sistema bancario ombra ha evidenziato l’importanza di misure appropriate in questo settore. Inoltre, nel novembre 2012 l’FSB, nel preparare le raccomandazioni internazionali sul sistema bancario ombra, ha svolto una consultazione pubblica sui problemi legati ai mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli, tra cui la mancanza di trasparenza. Nell’ambito della consultazione è stato espresso un ampio sostegno a favore di una maggiore trasparenza dei mercati del prestito di titoli e dei contratti di vendita con patto di riacquisto, e numerosi partecipanti alla consultazione hanno suggerito di tener conto dei vigenti obblighi di segnalazione e di dati di mercato di altro tipo disponibili. Molti portatori di interesse hanno inoltre convenuto che i repertori di dati sulle negoziazioni sono probabilmente il modo più efficace di raccogliere dati di mercato esaurienti sui contratti di vendita con patto di riacquisto e sui prestiti di titoli.

Una consultazione pubblica più mirata su varie questioni legate agli OICVM (organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) è stata condotta nel 2012, nel corso della quale ai portatori di interesse è stato chiesto in particolare di esprimersi in merito alla necessità di rafforzare gli obblighi di trasparenza a carico dei fondi di investimento. La Commissione ha ricevuto molti contributi sulle vigenti norme in materia di trasparenza nel settore della gestione patrimoniale, nonché opinioni sulle possibili soluzioni per migliorare la trasparenza nei confronti degli investitori.

Questa iniziativa riflette anche le discussioni svoltesi con tutti i principali portatori di interesse, comprese le autorità di regolamentazione del settore bancario e dei valori mobiliari, la BCE e tutte le categorie di partecipanti al mercato. Essa tiene conto delle opinioni espresse nella consultazione pubblica sul sistema bancario ombra svoltasi nel 2012. È stato raccolto anche il parere degli Stati membri.

Nel marzo 2013 è stato istituito il gruppo direttivo interservizi sulla riforma strutturale delle banche, di cui fanno parte rappresentanti delle direzioni generali COMP, ECFIN, EMPL, ENTR, JUST, MARKT, SG, SJ, TAXUD e del CCR. Il gruppo direttivo sulla valutazione d’impatto, che si è riunito nel marzo, nell’aprile e nel settembre 2013, ha espresso il suo sostegno al lavoro sulla valutazione d’impatto. Il progetto di valutazione d’impatto è stato discusso con il comitato per la valutazione d’impatto della Commissione il 16 ottobre 2013. A seguito di un parere negativo, nel dicembre 2013 è stata presentata una valutazione d’impatto rivista.

In pratica la valutazione individua tre problemi principali in relazione alle operazioni di finanziamento tramite titoli: il fatto che le autorità di regolamentazione non sono in grado di controllare efficacemente l’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli, il fatto che vi è il rischio che le operazioni di finanziamento tramite titoli siano utilizzate a scapito degli investitori del fondo e il fatto che il reimpegno sposta i rischi giuridici ed economici sul mercato. Alla base di tutti questi problemi vi sono le questioni di base individuate anche dall’FSB, ossia l’assenza di dati esaustivi (frequenti e a elevata granularità) sulle operazioni di finanziamento tramite titoli e il rischio che le operazioni di finanziamento tramite titoli possano creare conflitti di interesse tra i gestori e gli investitori dei fondi.

La valutazione d’impatto conclude che per affrontare i problemi individuati occorre una combinazione di diverse misure, tra cui la segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli ai repertori di dati sulle negoziazioni, l’informativa agli investitori dei fondi sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e la necessità del consenso preliminare al reimpegno degli strumenti finanziari e che tali strumenti finanziari siano trasferiti ad un conto aperto a nome della controparte ricevente prima che si possa procedere al reimpegno. In tal modo si garantisce che l’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli nel sistema bancario ombra sia adeguatamente sorvegliato e regolamentato. L’uso di operazioni di finanziamento tramite titoli in quanto tale, che non sarà né vietato né limitato da restrizioni specifiche, sarà più trasparente. In quanto tali le opzioni prescelte non dovrebbero creare ripercussioni strutturali sul mercato delle operazioni di finanziamento tramite titoli. Le opzioni prescelte aumenteranno i costi di segnalazione a carico delle controparti, ma tale aumento sarà compensato dai benefici dell’accresciuta trasparenza per le autorità competenti, la clientela, gli investitori e la società nel suo complesso.

3.ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l’articolo 114, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che consente l’adozione di misure di ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno.

Le raccomandazioni dell’FSB e gli sviluppi previsti a seguito della riforma strutturale del settore bancario dell’Unione dovrebbero verosimilmente suscitare l’attenzione delle autorità di regolamentazione degli Stati membri sulla necessità di rafforzare la trasparenza delle attività che potrebbero spostarsi dai gruppi bancari regolamentati verso banche del sistema bancario ombra, dove le autorità di vigilanza avrebbero meno possibilità di controllo. Per rafforzare la stabilità finanziaria, per tutelare gli investitori, per migliorare la prestazione transfrontaliera dei servizi, per prevenire l’arbitraggio regolamentare e per impedire che misure nazionali divergenti creino ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno sono quindi necessarie norme uniformi in materia di trasparenza.

3.2.Sussidiarietà

In virtù del principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del TUE, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l’UE interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di UE.

La presente proposta mira a garantire la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, del reimpegno e di altre strutture di finanziamento. Le correlazioni di queste attività del sistema bancario ombra nell’ambito del mercato interno e la loro natura sistemica impongono un’azione coordinata a livello dell’Unione.

La maggior parte delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle attività di reimpegno sono realizzate su base transfrontaliera tra entità che spesso non hanno sede nella stessa giurisdizione e riguardano attività e valute emesse in giurisdizioni diverse. L’intervento a livello dell’Unione è il minimo necessario per coprire un’ampia gamma di operazioni e per consentire alle autorità di regolamentazione a livello nazionale e dell’Unione di avere un quadro completo dei mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli in tutta l’UE. L’efficacia di misure correttive attuate in maniera autonoma e non coordinata da singoli Stati membri sarebbe probabilmente molto ridotta, perché tali misure correttive consentirebbero di abbracciare solo una parte del mercato. Inoltre, dato l’impatto sistemico dei problemi, un’azione non coordinata potrebbe addirittura risultare controproducente a causa del rischio di frammentazione e di discordanza dei dati. Solo dati aggregati a livello dell’Unione possono consentire di delineare il quadro macroeconomico necessario per il controllo dell’utilizzazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

Per quanto riguarda i fondi di investimento, il settore europeo dei fondi ha un’importante dimensione transfrontaliera. La percentuale di attività transfrontaliere per il settore europeo dei fondi di investimento nel suo insieme (attività gestite degli OICVM e dei non-OICVM) è più che raddoppiata nell’ultimo decennio. Nel 2012 circa uno su due investitori acquistavano quote di fondi non domiciliati nel proprio paese di residenza. È quindi importante che le norme sulla protezione degli investitori siano applicate uniformemente in tutta l’UE, al fine di garantire che tutti gli investitori europei beneficino della necessaria trasparenza in materia di uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

3.3.Proporzionalità

In virtù del principio di proporzionalità sancito dall’articolo 5 del TUE, il contenuto e la forma dell’azione dell’UE si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

In quanto si limita a legiferare unicamente in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, di reimpegno e di altre strutture di finanziamento, la proposta prevede solo le misure che consentono l’effettiva eliminazione dei rischi posti dalle entità del sistema bancario ombra.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

3.4.Spiegazione dettagliata della proposta

La proposta di regolamento contiene misure in materia di segnalazione ai repertori di dati sulle negoziazioni delle operazioni di finanziamento tramite titoli (capi II e III), di obbligo di segnalazione a carico dei fondi (capo IV) e di obblighi a carico delle controparti che realizzano il reimpegno (capo V). I rimanenti capi, sull’ambito di applicazione e sulle definizioni (capo I), sulla vigilanza e sulle autorità competenti (capo VI), sui rapporti con i paesi terzi (capo VII), sulle sanzioni e misure amministrative (capo VIII) e sul riesame e le disposizioni finali (capi IX e X) si applicano a tutte queste parti.

La presente sezione delinea brevemente le principali componenti del presente regolamento.

3.4.1.Ambito di applicazione della proposta (capo I)

Il presente regolamento mira a migliorare la stabilità finanziaria nell’UE aumentando la trasparenza di alcune attività di mercato, quali le operazioni di finanziamento tramite titoli, le altre strutture di finanziamento aventi effetto economico equivalente e il reimpegno. Esso si applica a tutte le controparti nei mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli, ai fondi di investimento, quali definiti dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, e a tutte le controparti che effettuano il reimpegno. La proposta di regolamento copre tutti gli strumenti finanziari di cui all’elenco dell’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE (MiFID) forniti come garanzia reale.

3.4.2.Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, ivi comprese la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni (capi II e III)

Il presente regolamento crea un quadro dell’Unione in materia di segnalazione ai repertori di dati sulle negoziazioni delle informazioni relative alle operazioni di finanziamento tramite titoli da parte delle controparti finanziarie e non finanziarie di tali operazioni. Dette informazioni saranno conservate a livello centralizzato e facilmente e direttamente accessibili alle competenti autorità, quali l’AESFEM, il CERS e il SEBC, ai fini dell’individuazione e del monitoraggio dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti da attività del sistema bancario ombra effettuate da entità regolamentate e non regolamentate. Si tratta di disposizioni in linea con le raccomandazioni dell’FSB, secondo le quali spetterebbe ai singoli Stati decidere sulle modalità più appropriate di raccolta dei dati, basandosi, se del caso, sulle procedure vigenti di raccolta dei dati e sulle infrastrutture di mercato esistenti. L’FSB afferma inoltre che i repertori di dati sulle negoziazioni sono verosimilmente un mezzo efficace di raccolta di tali dati.

La segnalazione dovrebbe, per quanto possibile, comportare costi operativi minimi per i partecipanti al mercato e, pertanto, essere basata su infrastrutture e procedure già esistenti. In sede di elaborazione o di proposta di revisione delle norme tecniche di regolamentazione previste dal presente regolamento l’AESFEM dovrebbe tener conto delle norme vigenti del regolamento (UE) n. 648/2012 che disciplinano i repertori di dati sulle negoziazioni per i contratti derivati e il loro futuro sviluppo.

3.4.3.Trasparenza nei confronti degli investitori (capo IV)

Le nuove disposizioni in materia di trasparenza sull’uso delle operazioni di finanziamenti tramite titoli e le altre norme in materia di strutture di finanziamento previste dal presente regolamento sono strettamente collegate alle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, che costituiscono il quadro giuridico che disciplina la creazione, la gestione e la commercializzazione degli organismi di investimento collettivo. Per consentire agli investitori di conoscere i rischi associati all’uso di operazioni di finanziamento tramite titoli e di altre strutture di finanziamento, i gestori dei fondi, qualora utilizzino queste tecniche, dovrebbero includere nell’informativa periodica informazioni dettagliate in proposito. Le relazioni periodiche che le società di gestione degli OICVM o le società di investimento OICVM e i gestori di fondi di investimento alternativi sono tenuti a presentare verranno integrate con dette informazioni aggiuntive sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di altre strutture di finanziamento. Le nuove norme sulla trasparenza completano le disposizioni della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE sui GEFIA. Le nuove norme uniformi in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di altre strutture di finanziamento dovrebbero applicarsi in aggiunta alle disposizioni stabilite dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. Queste disposizioni sono in linea con le raccomandazioni dell’FSB secondo le quali le autorità dovrebbero riesaminare, sulla base della proposta dell’FSB, gli obblighi a carico dei gestori dei fondi in materia di informativa agli investitori finali, e valutare se vi siano lacune da colmare.

3.4.4.Trasparenza del reimpegno (capo V)

Per accrescere la trasparenza contrattuale e operativa dovrebbero essere previsti requisiti minimi in materia di informativa a carico delle controparti che effettuano il reimpegno. Il reimpegno dovrebbe pertanto avvenire solo in caso di conoscenza esplicita dei rischi intrinseci e con il previo consenso della controparte fornitrice, espresso in un accordo contrattuale, e dovrebbe trovare adeguata conferma nel conto titoli. La controparte che riceve gli strumenti finanziari a titolo di garanzia reale sarà autorizzata a reimpegnarli solo con il consenso espresso della controparte fornitrice e solo dopo averli trasferiti sul proprio conto. Questo obbligo deve essere letto in combinato disposto con le direttive 2002/47/CE e 2004/39/CE. Secondo le raccomandazioni dell’FSB, le autorità dovrebbero assicurare che la regolamentazione in materia di attività della clientela preveda un’informativa adeguata alla clientela in merito al reimpegno delle attività, in modo che i clienti comprendano i rischi. Il presente regolamento è in linea con la predetta raccomandazione.

3.4.5.Vigilanza e autorità competenti (capo VI)

La proposta di regolamento definisce le norme in materia di designazione delle autorità competenti, per quanto riguarda tra l’altro l’autorizzazione, la registrazione, la vigilanza e il controllo del rispetto delle misure relative alla segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli ai repertori di dati sulle negoziazioni e l’effettuazione del reimpegno. Dopo la comunicazione da parte degli Stati membri, l’AESFEM è tenuta a pubblicare sul suo sito web l’elenco delle autorità competenti e ad aggiornarlo continuamente.

Il presente regolamento affida la vigilanza sull’osservanza delle norme in materia di trasparenza dei fondi di investimento alle autorità competenti già designate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), e della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA). La segnalazione delle operazioni di reimpegno nonché l’osservanza delle norme in materia dovrebbero essere soggette alla vigilanza delle autorità competenti designate dagli Stati membri conformemente all’articolo 16 del presente regolamento.

3.4.6.Rapporti con i paesi terzi (capo VII)

Data la dimensione mondiale delle operazioni di finanziamento tramite titoli, le autorità competenti di un paese devono poter accedere ai dati detenuti presso i repertori di dati sulle negoziazioni ubicati in paesi diversi. Per assicurare la reciprocità dell’accesso diretto ai dati da parte delle competenti autorità, l’articolo 19 del presente regolamento conferisce alla Commissione il potere di concludere accordi di cooperazione con i paesi terzi interessati, purché venga tutelato il segreto professionale, anche per quanto riguarda la tutela dei segreti aziendali oggetto di scambio di informazioni da parte delle autorità con i paesi terzi.

3.4.7.Sanzioni e misure amministrative (capo VIII)

Gli Stati membri devono assicurare che in caso di violazione della normativa bancaria possano essere applicate sanzioni e misure amministrative appropriate. A tal fine le autorità competenti dovrebbero poter infliggere un insieme minimo di sanzioni e misure amministrative, tra cui la revoca dell’autorizzazione, richiami pubblici, sostituzioni in seno alla dirigenza, restituzione dei profitti generati dalla violazione del presente regolamento (se determinabili) e ammende amministrative. Nel determinare tipo e livello delle sanzioni, le autorità competenti dovrebbero tener conto di una serie di criteri fissati dal regolamento, tra cui la dimensione della persona responsabile e la sua capacità finanziaria, l’impatto della violazione e l’atteggiamento collaborativo della persona responsabile. La proposta di regolamento non impedisce ai singoli Stati membri di stabilire norme più rigorose.

3.4.8.Riesame (capo IX)

Con l’adozione del presente regolamento verrebbe introdotta a livello UE la prima serie di norme in materia di trasparenza applicabili alle operazioni di finanziamento tramite titoli, ad altre strutture di finanziamento e al reimpegno. Sarà pertanto importante valutare se le misure di cui sopra avranno dimostrato di essere un mezzo efficace ed efficiente per accrescere la trasparenza di queste attività. Pertanto, tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione presenterà una relazione sull’adeguatezza delle misure in materia di trasparenza, corredata, se del caso, di una proposta rivista.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L’incidenza finanziaria e sul bilancio della presente proposta è illustrata nella scheda finanziaria legislativa allegata.



2014/0017 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 8 ,

visto il parere della Banca centrale europea 9 ,

sentito il garante europeo della protezione dei dati 10 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La crisi finanziaria mondiale del 2008 ha evidenziato l’esistenza di gravi lacune normative nel sistema finanziario, oltre a mettere in rilievo l’inefficacia della vigilanza, l’opacità dei mercati e l’eccessiva complessità dei prodotti. L’Unione ha adottato una serie di misure per accrescere la solidità e la stabilità del sistema bancario, ivi compreso il rafforzamento dei requisiti patrimoniali, norme per migliorare la governance e la vigilanza e regimi di risoluzione delle crisi. Decisivi al riguardo sono anche i progressi compiuti nella creazione dell’Unione bancaria. Tuttavia, la crisi ha evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e il controllo non solo nel settore bancario tradizionale, ma anche in settori in cui soggetti non bancari svolgono attività creditizie, il cosiddetto “sistema bancario ombra”.

(2)Nel quadro dei lavori intesi a limitare il sistema bancario ombra, il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) hanno individuato i rischi posti dalle operazioni di finanziamento tramite titoli. Le operazioni di finanziamento tramite titoli determinano l’accumulo di leva finanziaria, prociclicità e interconnessione dei mercati finanziari. In particolare, la mancanza di trasparenza nell’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di altre strutture di finanziamento ha impedito alle autorità di regolamentazione e di vigilanza, come pure agli investitori, di valutare e monitorare correttamente i rischi analoghi ai rischi bancari e il livello di interconnessione nel sistema finanziario nel periodo precedente la crisi finanziaria o durante la crisi stessa. Al riguardo, il 29 agosto 2013 l’FSB ha adottato un quadro di intervento in materia di rischi connessi al prestito di titoli e alle operazioni di vendita con patto di riacquisto nel sistema bancario ombra, successivamente approvato dai leader del G20 nel settembre 2013.

(3)Nel marzo 2012 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sul sistema bancario ombra. Sulla base dei numerosi contribuiti ricevuti e tenendo conto degli sviluppi a livello internazionale, il 4 settembre 2013 la Commissione ha pubblicato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sul sistema bancario ombra 11 , che sottolinea come la natura complessa e opaca delle operazioni di finanziamento tramite titoli rende difficile individuare le controparte e monitorare i rischi di concentrazione. Un tale stato di cose determina anche l’accumulo di un eccesso di leva finanziaria nel sistema finanziario.

(4)Il gruppo di alto livello presieduto da Erkki Liikanen ha adottato una relazione sulla riforma della struttura del settore bancario dell’UE nell’ottobre 2012. Esso ha anche analizzato l’interazione tra il sistema bancario tradizionale e il sistema bancario ombra. La relazione ha riconosciuto i rischi delle attività del sistema bancario, quali l’elevata leva finanziaria e la prociclicità, e ha invitato a ridurre l’interconnessione tra banche e il sistema bancario ombra, che era stata una delle fonti di contagio nella crisi che ha colpito tutto il sistema bancario. La relazione ha inoltre suggerito alcune misure strutturali per affrontare le carenze che permangono nel settore bancario dell’Unione.

(5)Le riforme strutturali del sistema bancario dell’Unione sono oggetto di una distinta proposta legislativa. Tuttavia, l’imposizione alle banche di misure strutturali potrebbe tradursi nello spostamento di talune attività verso settori meno regolamentati, quale il settore bancario ombra. Per questi motivi, la proposta legislativa in materia di riforma strutturale del settore bancario dell’Unione dovrebbe essere accompagnata dalla previsione di obblighi vincolanti in materia di trasparenza e di segnalazione delle operazioni di finanziamento tramite titoli, di cui al presente regolamento. Le norme in materia di trasparenza del presente regolamento completano quindi le norme dell’Unione in materia di riforma strutturale.

(6)Il presente regolamento risponde alla necessità di accrescere la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e pertanto del sistema finanziario. Per assicurare pari condizioni di concorrenza e la convergenza internazionale, il presente regolamento segue le raccomandazioni dell’FSB. Esso crea un quadro normativo dell’Unione nel quale le operazioni di finanziamento tramite titoli possano essere efficientemente segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni e comunicate agli investitori. La necessità della convergenza internazionale è dettata dalla possibilità che a seguito della riforma strutturale del settore bancario dell’Unione talune attività attualmente esercitate dalle banche tradizionali possano migrare verso il settore bancario ombra ed essere realizzate da entità finanziarie e non finanziarie. Pertanto la trasparenza di dette attività diminuirebbe ulteriormente, il che impedirebbe alle autorità di regolamentazione e di vigilanza di avere un quadro corretto dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento tramite titoli. Una tale evoluzione accentuerebbe i collegamenti già consolidati esistenti tra il settore bancario regolamentato e il sistema bancario ombra in particolari mercati.

(7)È probabile che per rispondere alle questioni sollevate dalle raccomandazioni dell’FSB e per far fronte agli sviluppi previsti a seguito della riforma strutturale del settore bancario dell’Unione gli Stati membri adottino disposizioni nazionali divergenti che potrebbero ostacolare il regolare funzionamento del mercato interno a scapito dei partecipanti al mercato e della stabilità finanziaria. Inoltre, a causa della mancanza di norme armonizzate in materia di trasparenza le autorità nazionali hanno difficoltà a confrontare i dati di micro-livello provenienti da diversi Stati membri e quindi a comprendere i rischi reali che i singoli operatori pongono al sistema. È pertanto necessario evitare che si creino tali distorsioni e ostacoli nell’Unione. Di conseguenza, è opportuno che la base giuridica appropriata per il presente regolamento sia l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea.

(8)Pertanto, le nuove norme sulla trasparenza prevedono la segnalazione delle informazioni concernenti le operazioni di finanziamento tramite titoli concluse da tutti i partecipanti al mercato, siano essi entità finanziarie o non finanziarie, tra cui la composizione delle garanzie reali sottostanti, se le garanzie reali sottostanti sono disponibili all’uso o sono state usate, e gli scarti di garanzia applicati. Per motivi di efficienza, i costi operativi rispettivi dei partecipanti al mercato dovrebbero essere contenuti e quindi le nuove norme dovrebbero basarsi sulle infrastrutture e le procedure preesistenti. Pertanto, è importante che questo quadro giuridico sia, nella misura del possibile, identico a quello introdotto dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 in relazione alla segnalazione dei contratti derivati ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati a tal fine. In tal modo i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati conformemente al regolamento (UE) n. 648/2012 potrebbero assolvere la funzione di repertorio prevista dalle nuove norme se rispettano determinati criteri supplementari.

(9)Di conseguenza, le informazioni sui rischi inerenti ai mercati del finanziamento tramite titoli saranno conservate a livello centralizzato e facilmente e direttamente accessibili, tra l’altro, all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), all’Autorità bancaria europea (ABE), all’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP), alle autorità competenti interessate, al CERS e alle banche centrali interessate del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE), ai fini dell’individuazione e del monitoraggio dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti da attività nel sistema bancario ombra svolte da entità regolamentate e non regolamentate. L’AESFEM dovrebbe tener conto delle norme vigenti previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 che disciplinano i repertori di dati sulle negoziazioni per i contratti derivati e il loro futuro sviluppo in sede di elaborazione o di proposta di revisione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente regolamento e mirare ad assicurare che le autorità competenti interessate, il CERS e le banche centrali del SEBC interessate, inclusa la BCE, abbiano accesso diretto e immediato a tutte le informazioni necessarie all’esercizio delle loro funzioni.

(10)Fatte salve le disposizioni del diritto penale o tributario, le autorità competenti, l’AESFEM, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate dovrebbero servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni. Ciò non osta tuttavia all’esercizio, in conformità al diritto nazionale, delle funzioni degli organismi nazionali responsabili della prevenzione, indagine o repressione dei casi di cattiva amministrazione.

(11)Le operazioni di finanziamento tramite titoli sono ampiamente utilizzate da gestori di fondi per la gestione efficiente del portafoglio. Quest’uso può avere un impatto significativo sul rendimento di detti fondi. Possono essere utilizzate per raggiungere obiettivi di investimento o per migliorare i rendimenti. I gestori hanno anche la possibilità di utilizzare altre strutture di finanziamento che hanno effetti equivalenti alle operazioni di finanziamento tramite titoli. Queste altre strutture di finanziamento comprendono i total return swaps, gli swaps di liquidità e gli swaps di garanzie reali. Anch’esse sono ampiamente utilizzate dai gestori di fondi per esporsi a determinate strategie o per migliorare i rendimenti. Sia le operazioni di finanziamento tramite titoli che le altre strutture di finanziamento hanno in comune il fatto di aumentare il profilo generale di rischio del fondo senza che il loro uso venga correttamente comunicato agli investitori. È fondamentale assicurare che gli investitori in tali fondi siano in grado di compiere scelte informate e di valutare il profilo di rischio e di rendimento generale dei fondi di investimento.

(12)Gli investimenti effettuati sulla base di informazioni incomplete o inesatte in merito alla strategia di investimento del fondo possono sfociare in perdite ingenti per gli investitori. È pertanto essenziale che i fondi di investimento comunichino tutte le informazioni pertinenti sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli. Inoltre, nel settore dei fondi di investimento la piena trasparenza è particolarmente pertinente, perché la totalità delle attività destinate a operazioni di finanziamento tramite titoli non sono di proprietà dei gestori ma degli investitori del fondo. L’informativa completa sulle operazioni di finanziamento tramite titoli è pertanto uno strumento essenziale di salvaguardia contro possibili conflitti di interesse.

(13)Le nuove disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle altre strutture di finanziamento sono strettamente collegate alle direttive 2009/65/CE 13 e 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 14 , in quanto costituiscono il quadro giuridico che disciplina la creazione, la gestione e la commercializzazione degli organismi di investimento collettivo.

(14)Gli organismi d’investimento collettivo possono operare come organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), amministrati da gestori di OICVM o da società d’investimento autorizzati a norma della direttiva 2009/65/CE, oppure come fondi di investimento alternativi (FIA) amministrati da gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati o registrati a norma della direttiva 2011/61/UE. Le nuove norme sulla trasparenza completano le disposizioni delle predette direttive. Pertanto le nuove norme uniformi in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di altre strutture di finanziamento dovrebbero applicarsi in aggiunta alle disposizioni stabilite dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE.

(15)Per consentire agli investitori di conoscere i rischi associati all’uso di operazioni di finanziamento tramite titoli e di altre strutture di finanziamento, i gestori dei fondi, qualora utilizzino queste tecniche, dovrebbero includere informazioni dettagliate nell’informativa periodica. Le relazioni periodiche che le società di gestione degli OICVM o le società di investimento OICVM e i gestori di fondi di investimento alternativi sono attualmente tenuti a presentare dovrebbero essere integrate da informazioni aggiuntive sull’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di altre strutture di finanziamento.

(16)La politica di investimento di un fondo per quanto riguarda le operazioni di finanziamento tramite titoli e altre strutture di finanziamento dovrebbe essere chiaramente indicata nei documenti precontrattuali, quali il prospetto per gli OICVM e l’informativa precontrattuale agli investitori per i FIA. Si assicurerebbe in tal modo che gli investitori comprendano e valutino i rischi inerenti prima di decidere di investire in un determinato OICVM o FIA.

(17)Il reimpegno fornisce liquidità e consente alle controparti di ridurre i costi di finanziamento. Tuttavia, esso crea catene complesse di garanzie reali tra le banche tradizionali e il sistema bancario ombra, il che crea rischi per la stabilità finanziaria. La mancanza di trasparenza sulla misura del reimpegno degli strumenti finanziari forniti in garanzia reale e i relativi rischi in caso di fallimento possono minare la fiducia nelle controparti e amplificare i rischi per la stabilità finanziaria.

(18)Il presente regolamento fissa norme in materia di informativa sul reimpegno nei confronti delle controparti che non dovrebbero pregiudicare l’applicazione di norme settoriali adattate a determinati soggetti, strutture e situazioni. Pertanto, le norme in materia di reimpegno di cui al presente regolamento dovrebbero applicarsi, ad esempio, ai fondi e ai depositari soltanto nella misura in cui il quadro giuridico non preveda per i fondi di investimento norme più rigorose in materia di riutilizzo che costituiscano una lex specialis che prevale sulle disposizioni del presente regolamento. In particolare, il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le norme che limitano la capacità delle controparti di effettuare operazioni di reimpegno di strumenti finanziari forniti come garanzia reale dalle controparti o da persone diverse dalle controparti.

(19)Per assicurare l’osservanza da parte delle controparti degli obblighi derivanti dal presente regolamento e per assicurare che siano soggette allo stesso trattamento in tutta l’Unione, dovrebbero essere previste sanzioni e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Le sanzioni e misure amministrative previste dal presente regolamento dovrebbero quindi rispondere a determinati requisiti essenziali quanto a destinatari, criteri di cui tener conto nell’applicazione della sanzione o misura, pubblicazione delle sanzioni o misure, poteri sanzionatori fondamentali e livello delle sanzioni pecuniarie amministrative. È opportuno che alle violazioni degli obblighi di trasparenza a carico dei fondi di investimento previsti dal presente regolamento si applichino le sanzioni e le altre misure stabilite ai sensi della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE.

(20)Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero assicurare l’armonizzazione coerente e la tutela adeguata dei depositanti, degli investitori e dei consumatori in tutta l’Unione. È efficace e opportuno che l’AESFEM, in quanto organismo dotato di competenze tecniche altamente specialistiche, sia incaricata dell’elaborazione dei progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportino scelte politiche. Nell’elaborazione dei progetti di norme tecniche, l’AESFEM dovrebbe garantire procedure amministrative e di segnalazione efficienti. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 per quanto riguarda: i dettagli dei diversi tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli, i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e la frequenza e i dettagli della pubblicazione dei dati dei repertori di dati sulle negoziazioni e dell’accesso a detti dati.

(21)Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione, elaborate dall’AESFEM, mediante atti di esecuzione ai sensi dell’articolo 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e conformemente alla procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 in materia di formato e frequenza delle segnalazioni, di formato della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni e di procedure e formulari per lo scambio di informazioni con l’AESFEM in materia di sanzioni.

(22)Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda la modifica dell’elenco delle entità che dovrebbero essere escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento per evitare di limitarne i poteri di esercizio dei compiti di interesse comune; i dettagli specifici riguardanti le definizioni; il tipo di commissioni, le materie per le quali esse sono dovute, l’importo delle commissioni e le relative modalità di pagamento ai repertori di dati sulle negoziazioni e la modifica dell’allegato al fine di aggiornare le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli e su altre strutture di finanziamento e le informazioni agli investitori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(23)Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, alla Commissione dovrebbero essere conferite competenze di esecuzione per adottare decisioni in materia di valutazione delle norme dei paesi terzi ai fini del riconoscimento dei rispettivi repertori di dati sulle negoziazioni.

(24)Conformemente al principio di proporzionalità, è necessario e appropriato assicurare la trasparenza di talune attività di mercato, quali le operazioni di finanziamento tramite titoli, il reimpegno e, se del caso, altre strutture di finanziamento, e favorire il monitoraggio e l’individuazione dei corrispondenti rischi per la stabilità finanziaria. Il presente regolamento si limita a quanto indispensabile per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in conformità all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(25)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto della difesa e il principio del ne bis in idem, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. Il presente regolamento dovrebbe essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Oggetto e ambito di applicazione

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme in materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, di altre strutture equivalenti di finanziamento e di reimpegno.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti:

(a)la controparte in un’operazione di finanziamento tramite titoli stabilita:

(1)nell’Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui è ubicata;

(2)in un paese terzo, se l’operazione di finanziamento tramite titoli è conclusa nel quadro dell’esercizio delle attività di una succursale nell’UE;

(b)le società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e le società di investimento OICVM a norma della direttiva 2009/65/CE;

(c)i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;

(d)la controparte in attività di reimpegno stabilita:

(1)nell’Unione, comprese tutte le relative succursali, a prescindere dal luogo in cui è ubicata;

(2)in un paese terzo, in uno dei seguenti casi:

i)il reimpegno è effettuato nel quadro dell’esercizio dell’attività di una succursale nell’UE;

ii)il reimpegno riguarda strumenti finanziari forniti come garanzia reale da una controparte stabilita nell’Unione o da una succursale nell’UE di una controparte stabilita in un paese terzo.

2.Il presente regolamento non si applica ai seguenti soggetti:

(a)i membri del SEBC, gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e gli altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

(b)la Banca dei regolamenti internazionali.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1.“repertorio di dati sulle negoziazioni”: persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli;

2.“controparti”: le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie di cui alla definizione dell’articolo 2, punti 8 e 9, del regolamento (UE) n. 648/2012 e le CCP di cui alla definizione dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

3.“stabilito”:

(a)se la controparte è una persona fisica, “avente la sede centrale”;

(b)se la controparte è una persona giuridica, “avente la sede legale”;

(c)se in base al suo diritto nazionale la controparte non ha sede legale, “avente la sede centrale”;

4.“succursale”: sede di attività diversa dalla sede centrale che è parte di una controparte ed è priva di personalità giuridica;

5.“concessione e assunzione di titoli o merci in prestito”: operazione con la quale una controparte trasferisce titoli o merci con l’impegno per chi riceve il prestito di restituire titoli o merci equivalenti ad una data da stabilirsi o quando richiesto dal concedente il prestito, e che costituisce una concessione di titoli o merci in prestito per la controparte che trasferisce i titoli o le merci e un’assunzione di titoli o merci in prestito per la controparte a cui tali titoli o merci sono trasferiti;

6.“operazione di finanziamento tramite titoli”:

l’“operazione di vendita con patto di riacquisto” quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 83, del regolamento (UE) n. 575/2013;

la “concessione e assunzione di titoli o merci in prestito”;

qualsiasi operazione avente un effetto economico equivalente e che presenta rischi simili, in particolare le operazioni di “buy-sell back” o “sell- buy back”;

7.“reimpegno delle garanzie reali”: uso da parte della controparte ricevente di strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali a proprio nome e per proprio conto o per conto di un’altra controparte;

8.“strumenti finanziari”: gli strumenti finanziari quali definiti all’allegato I, sezione C, della direttiva 2004/39/CE;

9.“altre strutture di finanziamento”: strumenti o misure aventi effetti equivalenti ad un’operazione di finanziamento tramite titoli;

10.“merce”: la merce quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione.

Per riflettere l’evoluzione delle pratiche di mercato e i progressi tecnologici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 riguardo alle misure per specificare ulteriormente le tipologie di operazioni che hanno un effetto economico equivalente alle operazioni di finanziamento tramite titoli di cui al punto 6 e che comportano rischi analoghi.

Capo II

Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

Articolo 4

Obbligo di segnalazione e di conservazione per quanto riguarda le operazione di finanziamento tramite titoli

1.Le controparti delle operazione di finanziamento tramite titoli trasmettono le informazioni relative a tali operazioni ad un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato conformemente all’articolo 5 o riconosciuto conformemente all’articolo 19. Le informazioni sono trasmesse al più tardi il giorno lavorativo che segue la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.

L’obbligo di segnalazione si applica alle operazioni di finanziamento tramite titoli:

(a)concluse prima della data indicata all’articolo 29, secondo comma, e ancora in essere a tale data;

(b)concluse dopo la data di cui all’articolo 29, secondo comma.

La controparte soggetta all’obbligo di segnalazione può delegare la segnalazione delle informazioni relative alle operazione di finanziamento tramite titoli.

2.Le controparti conservano i dati relativi alle operazioni di finanziamento tramite titoli da esse concluse, modificate o terminate per un periodo minimo di dieci anni dal termine dell’operazione.

3.Se non è disponibile un repertorio di dati sulle negoziazioni per la registrazione delle informazioni relative alle operazioni di finanziamento tramite titoli, le controparti provvedono a che tali informazioni siano segnalate all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM).

In questo caso, l’AESFEM provvede a che tutte le entità competenti di cui all’articolo 12, paragrafo 2, abbiano accesso a tutte le informazioni relative alle operazioni di finanziamento tramite titoli di cui hanno bisogno per assolvere i rispettivi compiti e mandati.

4.I repertori di dati sulle negoziazioni e l’AESFEM rispettano le condizioni pertinenti in materia di riservatezza, integrità e protezione delle informazioni ricevute in applicazione del presente articolo stabilite dal regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare l’articolo 80. I riferimenti nel predetto articolo all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 e ai “contratti derivati” si intendono rispettivamente come riferimenti all’articolo 4 del presente regolamento e alle “operazioni di finanziamento tramite titoli”.

5.La controparte che segnala le informazioni relative alle operazioni di finanziamento tramite titoli ad un repertorio di dati sulle negoziazioni o all’AESFEM o l’entità che segnala tali informazioni per conto di un’altra controparte non sono considerate in violazione di eventuali restrizioni alla divulgazione di informazioni imposte dal contratto o da altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

6.Il soggetto che effettua la segnalazione o i suoi amministratori o dipendenti sono esclusi da ogni responsabilità derivante dalla segnalazione.

Quando le informazioni relative ad un’operazione di finanziamento tramite titoli devono essere segnalate ad un repertorio di dati sulle negoziazioni a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, e la segnalazione contiene effettivamente le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si ritiene assolto.

7.Per assicurare l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, in stretta cooperazione con il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e tenendo conto delle sue necessità, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire i dettagli dei diversi tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli, che comprendano almeno:

(a)le parti dell’operazione di finanziamento tramite titoli e, se diverso, il beneficiario dei diritti e delle obbligazioni che ne derivano;

(b)l’importo del capitale; la valuta; il tipo, la qualità e il valore della garanzia reale; il metodo utilizzato per fornire garanzie reali; quando sono disponibili per il reimpegno; se sono state reimpegnate; eventuali sostituzioni delle garanzie reali; il prezzo di riacquisto o la commissione di prestito; la controparte; lo scarto di garanzia; la data di valuta; la data di scadenza e la data del primo richiamo.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.Per assicurare condizioni di applicazione uniformi del paragrafo 1, l’AESFEM, in stretta collaborazione con il SEBC e tenendo conto delle sue esigenze, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare il formato e la frequenza delle segnalazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 per i diversi tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo III

Registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni

Articolo 5

Registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.Ai fini dell’articolo 4 i repertori di dati sulle negoziazioni si registrano presso l’AESFEM alle condizioni e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Per essere registrabile a norma del presente articolo, il repertorio di dati sulle negoziazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell’Unione e soddisfare i requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del regolamento (UE) n. 648/2012. I riferimenti all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 si intendono come riferimenti all’articolo 4 del presente regolamento.

2.La registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni è valida in tutto il territorio dell’Unione.

3.Il repertorio di dati sulle negoziazioni registrato soddisfa in ogni momento le condizioni richieste per la registrazione. I repertori di dati sulle negoziazioni informano immediatamente l’AESFEM di ogni modifica importante delle condizioni di registrazione.

4.I repertori di dati sulle negoziazioni presentano domanda di registrazione all’AESFEM.

5.Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM verifica se la domanda è completa. Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati sulle negoziazioni deve trasmettere le informazioni supplementari. Dopo avere accertato la completezza della domanda, l’AESFEM ne invia notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni.

6.L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i dettagli della domanda di registrazione di cui al paragrafo 4.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi del paragrafo 1, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specifichino il formato della domanda di registrazione di cui al paragrafo 4.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 6

Notifica e consultazione delle autorità competenti prima della registrazione

(1)Se il repertorio di dati sulle negoziazioni che chiede la registrazione è un soggetto autorizzato o registrato dall’autorità competente nello Stato membro in cui è stabilito, l’AESFEM procede senza indugio alla notifica a detta autorità e alla sua consultazione prima di registrare il repertorio di dati sulle negoziazioni.

(2)L’AESFEM e l’autorità competente interessata si scambiano tutte le informazioni necessarie per la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni e per la vigilanza sul rispetto, da parte dell’entità, delle condizioni di registrazione o di autorizzazione nello Stato membro in cui è stabilita.

Articolo 7

Esame della domanda

(1)Entro 40 giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 5, paragrafo 5, l’AESFEM esamina la domanda di registrazione, verificando se il repertorio di dati sulle negoziazioni rispetta i requisiti di cui al presente capo, e adotta una decisione di registrazione o una decisione di rifiuto accompagnate da una motivazione circostanziata.

(2)Gli effetti della decisione emessa dall’AESFEM a norma del paragrafo 1 decorrono dal quinto giorno lavorativo successivo alla data dell’adozione.

Articolo 8

Notifica della decisione dell’AESFEM relativa alla registrazione

(1)Quando l’AESFEM adotta una decisione di registrazione o una decisione di rifiuto o di revoca della registrazione, la notifica al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque giorni lavorativi, accompagnata da una motivazione circostanziata.

L’AESFEM notifica senza indugio la decisione all’autorità competente interessata di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

(2)L’AESFEM comunica alla Commissione ogni decisione adottata a norma del paragrafo 1.

(3)L’AESFEM pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni registrati conformemente al presente regolamento. L’elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall’adozione della decisione ai sensi del paragrafo 1.

Articolo 9

Poteri dell’AESFEM

(1)I poteri conferiti all’AESFEM conformemente agli articoli da 61 a 68 e agli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 648/2012 sono esercitati anche in relazione al presente regolamento.

I riferimenti all’articolo 81, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 si intendono come riferimenti all’articolo 12, rispettivamente paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

(2)I poteri conferiti all’AESFEM, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa AESFEM dagli articoli da 61 a 63 del regolamento (UE) n. 648/2012 non possono essere usati per esigere la segnalazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

Articolo 10

Revoca della registrazione

1.Fatto salvo l’articolo 73 del regolamento (UE) n. 648/2012, l’AESFEM revoca la registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni se questo:

(a)rinuncia espressamente alla registrazione o non ha fornito alcun servizio nei sei mesi precedenti;

(b)ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

(c)non soddisfa più le condizioni cui era subordinata la registrazione.

2.L’AESFEM notifica senza indugio all’autorità competente interessata di cui all’articolo 6, paragrafo 1, la decisione di revoca della registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni.

3.Se l’autorità competente di uno Stato membro in cui il repertorio di dati sulle negoziazioni presta i servizi ed esercita le attività ritiene che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere all’AESFEM di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione del repertorio in questione. Se decide di non revocare la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni interessato, l’AESFEM fornisce una motivazione circostanziata.

4.L’autorità competente di cui al paragrafo 3 è l’autorità designata ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012.

Articolo 11

Commissioni di vigilanza

1.L’AESFEM impone ai repertori di dati sulle negoziazioni il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Dette commissioni sono proporzionate al fatturato del repertorio di dati sulle negoziazioni e coprono totalmente i costi sostenuti dall’AESFEM per la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti per l’esercizio di attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento in combinato disposto con l’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012. I riferimenti all’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 si intendono come riferimenti al paragrafo 2 del presente articolo.

2.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 per specificare ulteriormente il tipo di commissioni, gli atti per i quali esse sono esigibili, il loro importo e le modalità di pagamento.

Articolo 12

Trasparenza e disponibilità dei dati

1.I repertori di dati sulle negoziazioni pubblicano periodicamente e con modalità di facile accesso posizioni aggregate per tipologia di operazione di finanziamento tramite titoli loro segnalate.

2.I repertori di dati sulle negoziazioni raccolgono e conservano le informazioni e assicurano che le entità di cui all’articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’Autorità bancaria europea (ABE) e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (AEAP) abbiano accesso diretto e immediato a dette informazioni per permettere loro di assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi.

3.Per assicurare l’applicazione coerente del presente articolo, l’AESFEM, in stretta cooperazione con il SEBC e tenendo conto delle esigenze delle entità di cui al paragrafo 2, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

(a)la frequenza e i dettagli delle posizioni aggregate di cui al paragrafo 1 e i dettagli delle operazioni di finanziamento tramite titoli di cui al paragrafo 2;

(b)gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori;

(c)i dettagli delle informazioni a cui hanno accesso le entità di cui al paragrafo 2.

Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione assicurano che le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 1 non consentano di identificare le parti delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Capo IV

Trasparenza nei confronti degli investitori

Articolo 13

Trasparenza del fondo di investimento nell’informativa periodica

1.Le società di gestione degli OICVM, le società di investimento OICVM e i GEFIA informano i propri investitori sull’uso che essi fanno delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di altre strutture di finanziamento:

(a)le società di gestione degli OICVM o le società di investimento OICVM includono tali informazioni nella relazione semestrale e nella relazione annuale che sono tenute a presentare ai sensi dell’articolo 68 della direttiva 2009/65/CE;

(b)i GEFIA includono tali informazioni nella relazione annuale di cui all’articolo 22 della direttiva 2011/61/UE.

2.Le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli e su altre strutture di finanziamento comprendono almeno i dati di cui alla sezione A dell’allegato.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 per modificare la sezione A dell’allegato al fine di tener conto dell’evoluzione delle pratiche di mercato e degli sviluppi tecnologici.

Articolo 14

Trasparenza del fondo di investimento nell’informativa pre-investimento

1.Il prospetto degli OICVM di cui all’articolo 69 della direttiva 2009/65/CE e l’informazione dei GEFIA agli investitori di cui all’articolo 24, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/61/UE specificano le operazioni di finanziamento tramite titoli e le altre strutture di finanziamento che le società di gestione degli OICVM o le società di investimento OICVM e, rispettivamente, i GEFIA sono autorizzati a utilizzare, e includono una dichiarazione chiara che tali tecniche sono utilizzate.

2.Il prospetto e le informazioni agli investitori di cui al paragrafo 1 comprendono almeno i dati di cui alla sezione B dell’allegato.

3.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 27 per modificare la sezione B dell’allegato al fine di tener conto dell’evoluzione delle pratiche di mercato e degli sviluppi tecnologici.

Capo V

Trasparenza del reimpegno

Articolo 15

Reimpegno di strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali

1.Le controparti hanno il diritto al reimpegno quando sono soddisfatte almeno tutte le seguenti condizioni:

(a)la controparte fornitrice è stata debitamente informata per iscritto dalla controparte ricevente dei rischi legati al consenso di cui alla lettera b), in particolare i rischi potenziali in caso di inadempimento della controparte ricevente;

(b)la controparte fornitrice ha dato il previo consenso espresso, dimostrato dalla firma da parte della controparte fornitrice di un accordo scritto o di un meccanismo alternativo equivalente.

2.Le controparti esercitano il loro diritto al reimpegno quando sono soddisfatte almeno tutte le seguenti condizioni:

(a)il reimpegno è realizzato conformemente ai termini specificati nell’accordo scritto di cui al paragrafo 1, lettera b);

(b)gli strumenti finanziari ricevuti come garanzie reali sono trasferiti su un conto aperto a nome della controparte ricevente.

3.Il presente articolo lascia impregiudicata la legislazione settoriale più stringente, in particolare le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE.

Capo VI

Vigilanza e autorità competenti

Articolo 16

Designazione e poteri delle autorità competenti

1.Ai fini del presente regolamento le autorità competenti sono:

(a)per le controparti finanziarie, le autorità competenti di cui all’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(b)per le controparti non finanziarie, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(c)per le CCP, le autorità competenti designate a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 648/2012;

(d)per i depositari centrali di titoli, le autorità competenti designate a norma del [CSDR];

(e)per i fondi di investimento, le autorità competenti designate a norma della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE.

2.Le autorità competenti esercitano i poteri loro conferiti dalle disposizioni di cui al paragrafo 1 e vigilano sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.

3.Le autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo sorvegliano gli OICVM e i FIA stabiliti o commercializzati nel loro territorio, al fine di verificare che non utilizzino operazioni di finanziamento tramite titoli e altre strutture di finanziamento, se non conformemente agli articoli 13 e 14.

Articolo 17

Cooperazione tra le autorità competenti

1.Le autorità competenti di cui all’articolo 16 e l’AESFEM cooperano strettamente tra di loro e procedono allo scambio di informazioni ai fini dell’esercizio dei compiti loro assegnati dal presente regolamento, in particolare per individuare le violazione del presente regolamento e porvi rimedio.

2.Le autorità competenti di cui all’articolo 16 e l’AESFEM cooperano strettamente con i membri pertinenti del SEBC, se del caso, per l’esercizio dei compiti loro assegnati, in particolare ai fini dell’articolo 4.

Articolo 18

Segreto professionale

1.Sono tenute al segreto professionale tutte le persone che lavorano o che hanno lavorato per le entità di cui all’articolo 12, paragrafo 2, e per le autorità competenti di cui all’articolo 16, per l’AESFEM, l’ABE e l’AEAP o per i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti o dall’AESFEM, l’ABE e l’AEAP. Nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone nell’esercizio delle loro funzioni può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, in modo da rendere impossibile l’identificazione di singole controparti, di singoli repertori di dati sulle negoziazioni o di qualsiasi altro soggetto, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario o dal presente regolamento.

2.Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale o tributario, le autorità competenti, l’AESFEM, l’ABE, l’AEAP, gli organismi o le persone fisiche o giuridiche diversi dalle autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell’espletamento dei loro compiti e per l’esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda le autorità competenti, nell’ambito di applicazione del presente regolamento o, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui le informazioni sono state loro fornite o nel contesto dei procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni, o entrambi. Se l’AESFEM, l’ABE, l’AEAP, l’autorità competente o altra autorità, organismo o persona che comunica le informazioni vi acconsente, l’autorità che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi non commerciali.

3.Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia, tali disposizioni non ostano a che l’AESFEM, l’ABE, l’AEAP, le autorità competenti o le banche centrali interessate si scambino o trasmettano informazioni riservate ai sensi del presente regolamento e delle altre normative applicabili alle imprese di investimento, agli enti creditizi, ai fondi pensione, agli intermediari assicurativi e riassicurativi, alle imprese di assicurazione, ai mercati regolamentati o ai gestori del mercato o altrimenti con l’assenso dell’autorità competente o altra autorità, organismo o persona fisica o giuridica che ha trasmesso le informazioni.

4.I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le autorità competenti si scambino o trasmettano, in conformità del diritto nazionale, informazioni riservate che non siano pervenute da un’autorità competente di un altro Stato membro.

Capo VII

Rapporti con i paesi terzi

Articolo 19

Riconoscimento dei repertori di dati sulle negoziazioni

1.La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo soddisfa le condizioni di cui all’articolo 75 del regolamento (UE) n. 648/2012 ai fini del presente regolamento.

2.Il repertorio di dati sulle negoziazioni stabilito in un paese terzo può prestare servizi e attività a entità stabilite nell’Unione ai fini dell’articolo 4 soltanto dopo il suo riconoscimento da parte dell’AESFEM conformemente ai requisiti di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

3.Il repertorio di dati di cui al paragrafo 2 presenta all’AESFEM la domanda di riconoscimento corredata di tutte le informazioni necessarie, comprese almeno quelle necessarie a verificare che il repertorio è autorizzato e assoggettato a vigilanza efficace in un paese terzo che soddisfa tutti i seguenti criteri:

(a)con atto di esecuzione ai sensi del paragrafo 1, la Commissione ha riconosciuto l’equivalenza e l’esecutività del suo quadro legislativo e di vigilanza;

(b)ha concluso un accordo internazionale con l’Unione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012;

(c)ha concluso accordi di cooperazione ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 per assicurare che le autorità dell’Unione, AESFEM compresa, dispongano di un accesso immediato e continuo a tutte le informazioni necessarie.

I riferimenti ai “contratti derivati” all’articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 si intendono come riferimenti alle operazioni di finanziamento tramite titoli ai fini del presente regolamento.

4.Entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM verifica che la domanda sia completa. Se la domanda è incompleta, l’AESFEM fissa un termine entro il quale il repertorio di dati richiedente deve trasmettere le informazioni supplementari.

5.Entro 180 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda completa, l’AESFEM informa per iscritto il repertorio di dati richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o rifiutata, accludendo una motivazione circostanziata.

6.L’AESFEM pubblica nel suo sito web l’elenco dei repertori di dati sulle negoziazioni riconosciuti conformemente al presente articolo.

7.In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, lettere b) e c), quando l’accesso diretto e immediato da parte delle autorità pertinenti dell’Unione ai dati di cui hanno bisogno per assolvere alle loro responsabilità e ai loro mandati rispettivi disponibili presso i repertori di dati sulle negoziazioni registrati o stabiliti in un paese terzo è garantito come obbligo vincolante e impugnabile contro detti repertori di dati sulle negoziazioni, la Commissione può concludere accordi di cooperazione con le pertinenti autorità del paese terzo sull’accesso reciproco e sullo scambio di informazioni riguardanti le operazioni di finanziamento tramite titoli detenute presso i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nel paese terzo, a condizione che esistano garanzie in materia di segreto professionale, compresa la protezione dei segreti aziendali che le autorità condividono con terzi.

8.L’AESFEM può concludere accordi di cooperazione con le autorità pertinenti dei paesi terzi nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 648/2012 relativi all’accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli detenute presso i repertori di dati sulle negoziazioni dell’Unione. I riferimenti ai “contratti derivati” all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 648/2012 si intendono come riferimenti alle operazioni di finanziamento tramite titoli ai fini del presente regolamento.

Capo VIII

Sanzioni e misure amministrative

Articolo 20

Sanzioni e misure amministrative

1.Fatti salvi le disposizioni dell’articolo 25 e il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali, gli Stati membri, ai sensi del diritto nazionale, dispongono che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni e altre misure amministrative in relazione almeno alle seguenti violazioni:

(a)violazione dell’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 4;

(b)violazione dell’articolo 15.

Quando le disposizioni di cui al primo comma si applicano a persone giuridiche, gli Stati membri dispongono che in caso di violazione le autorità competenti possano applicare sanzioni, nel rispetto delle condizioni previste dal diritto nazionale, ai membri dell’organo di amministrazione e ad altre persone responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.

2.Le sanzioni e misure amministrative adottate ai fini del paragrafo 1 sono effettive, proporzionate e dissuasive.

3.Gli Stati membri che hanno scelto di prevedere sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, provvedono all’adozione di misure appropriate che consentano alle autorità competenti di disporre di tutti i poteri necessari per operare in collegamento con le autorità giudiziarie nell’ambito della loro giurisdizione, al fine di ricevere informazioni specifiche relative alle indagini o ai procedimenti penali avviati per possibili violazioni degli articoli 4 e 15, nonché di fornire le stesse informazioni ad altre autorità competenti e all’AESFEM, in modo da adempiere al proprio obbligo di cooperare vicendevolmente e, se del caso, con l’AESFEM ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

Le autorità competenti possono anche cooperare con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda l’esercizio dei loro poteri sanzionatori.

4.Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, conferiscono alle autorità competenti il potere di adottare almeno le seguenti sanzioni amministrative e altre misure per le violazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo:

(a)l’ingiunzione diretta alla persona responsabile della violazione di porre termine al comportamento in questione e di non reiterarlo;

(b)la restituzione dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

(c)un richiamo pubblico indicante la persona responsabile e la natura della violazione;

(d)la revoca o la sospensione dell’autorizzazione;

(e)l’interdizione temporanea o, per violazioni gravi o ripetute, l’interdizione permanente da incarichi dirigenziali nei confronti delle persone che esercitano responsabilità dirigenziali o delle persone fisiche ritenute responsabili;

(f)il divieto temporaneo o, per violazioni gravi o ripetute, il divieto permanente di negoziazione per conto proprio nei confronti delle persone che esercitano incarichi dirigenziali o delle persone fisiche ritenute responsabili;

(g)sanzioni amministrative pecuniarie massime pari ad almeno il triplo dell’importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

(h)con riguardo alle persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime pari almeno a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

(i)con riguardo alle persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno il 10% del fatturato complessivo annuo della persona giuridica in base agli ultimi conti disponibili approvati dall’organo di amministrazione; se la persona giuridica è un’impresa madre o una filiazione dell’impresa madre che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE 16 , il fatturato complessivo annuo da considerare è il fatturato complessivo annuo o il tipo di reddito corrispondente ai sensi della pertinente disciplina contabile risultante dagli ultimi conti consolidati disponibili approvati dall’organo di amministrazione dell’impresa madre capogruppo.

Gli Stati membri possono prevedere che alle autorità competenti siano conferiti altri poteri in aggiunta a quelli di cui al presente paragrafo, e che possano imporre una gamma più ampia di sanzioni e sanzioni di livello più elevato di quanto stabilito nel presente paragrafo.

5.La violazione delle norme di cui all’articolo 4 lascia impregiudicata la validità delle condizioni dell’operazione di finanziamento tramite titoli o la possibilità per le parti di farle valere. La violazione delle norme di cui all’articolo 4 non fa sorgere un diritto al risarcimento a carico di una delle parti dell’operazione di finanziamento tramite titoli.

6.Entro [12 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri comunicano alle Commissione e all’AESFEM le disposizioni relative ai paragrafi 1, 3 e 4. Essi provvedono a comunicare immediatamente alla Commissione e all’AESFEM le eventuali modifiche successive.

Articolo 21

Esercizio dei poteri di vigilanza e sanzioni

Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative e altre misure, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:

(a)la gravità e la durata della violazione;

(b)il grado di responsabilità della persona responsabile della violazione;

(c)la capacità finanziaria della persona responsabile della violazione, tenendo conto di elementi quali il fatturato complessivo di una persona giuridica o il reddito annuo di una persona fisica;

(d)l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte della persona responsabile della violazione, se possono essere determinati;

(e)il livello di cooperazione che la persona responsabile della violazione ha dimostrato nei confronti dell’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei profitti realizzati o delle perdite evitate;

(f)precedenti violazioni da parte della persona responsabile della violazione;

(g)misure adottate dalla persona responsabile della violazione per evitarne la ripetizione.

Articolo 22

Segnalazione delle violazioni

1.Le autorità competenti mettono in atto meccanismi effettivi per consentire la segnalazione alle autorità competenti di violazioni reali o potenziali degli articoli 4 e 15.

2.I meccanismi di cui al paragrafo 1 prevedono almeno:

(a)le procedure specifiche per il ricevimento delle segnalazioni delle violazioni e per darvi seguito, tra cui l’istituzione di canali sicuri di comunicazione per tali segnalazioni;

(b)la protezione adeguata per le persone impiegate in base a un contratto di lavoro che segnalano violazioni o che sono accusate di violazioni, contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamenti ingiusti;

(c)la protezione dei dati personali sia della persona che segnala la violazione sia della persona fisica che si sospetta abbia commesso la violazione, tra cui la garanzia di riservatezza della loro identità, in tutte le fasi della procedura, fatta salva la divulgazione delle informazioni previste dalla legislazione nazionale nel quadro di indagini o successivi procedimenti giudiziari.

3.Gli Stati membri impongono ai datori di lavoro di disporre di procedure interne adeguate perché i loro dipendenti possano segnalare le violazioni degli articoli 4 e 15.

4.Gli Stati membri possono prevedere incentivi finanziari per le persone che riferiscono informazioni pertinenti in merito a potenziali violazioni del presente regolamento, da concedere ai sensi della normativa nazionale se tali persone non sono tenute da un preesistente dovere di natura legale o contrattuale a segnalare tali informazioni, purché tali informazioni siano nuove e portino all’imposizione di sanzioni amministrative o altre misure per la violazione del presente regolamento o di una sanzione penale.

Articolo 23

Scambio di informazioni con l’AESFEM

1.Le autorità competenti comunicano annualmente all’AESFEM informazioni aggregate in merito a tutte le misure e sanzioni amministrative e alle ammende da esse comminate ai sensi dell’articolo 20. L’AESFEM pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.

2.Le autorità competenti degli Stati membri che hanno scelto di prevedere sanzioni penali per le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 20, forniscono annualmente all’AESFEM dati anonimi e aggregati in merito a tutte le indagini penali avviate e alle sanzioni penali imposte. L’AESFEM pubblica le informazioni sulle sanzioni penali imposte in una relazione annuale. L’autorità competente che rende noto al pubblico le sanzioni amministrative e pecuniarie, le altre misure e le sanzioni penali, ne dà contestuale comunicazione all’AESFEM.

3.L’autorità competente che rende noto al pubblico le misure e le sanzioni amministrative o le sanzioni penali, ne dà contestualmente comunicazione all’AESFEM.

4.L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [12 mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Articolo 24

Pubblicazione delle decisioni

1.Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni di imposizione delle sanzioni amministrative o delle altre misure per una violazione degli articoli 4 e 15 sul proprio sito web immediatamente dopo averne informato la persona oggetto della decisione.

2.Le informazioni pubblicate ai sensi del primo comma specificano almeno il tipo e la natura della violazione e l’identità della persona oggetto della decisione.

Il primo e il secondo comma non si applicano alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.

Se, a seguito di una valutazione caso per caso, l’autorità competente ritiene che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica oggetto della decisione, o dei dati personali di una persona fisica, sarebbe sproporzionata o che tale pubblicazione potrebbe compromettere un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, procede in uno dei modi seguenti:

(a)rinvia la pubblicazione della decisione fino a quando i motivi del rinvio cessano di esistere;

(b)pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale se la pubblicazione garantisce l’effettiva protezione dei dati personali in questione e, se del caso, pospone la pubblicazione dei pertinenti dati per un periodo di tempo ragionevole entro il quale è prevedibile che i motivi che giustificano la pubblicazione anonima cesseranno di esistere;

(c)non pubblica la decisione se ritiene che la pubblicazione conformemente alla lettera a) o b) non è sufficiente a garantire:

i)che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o

ii)la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto alle misure ritenute di natura minore.

3.Quando la decisione è impugnabile dinanzi ad un organo giudiziario o amministrativo nazionale o dinanzi ad altra autorità, le autorità competenti pubblicano immediatamente anche sul proprio sito web tali informazioni e qualsiasi successiva informazione sull’esito del ricorso. Sono pubblicate, inoltre, le decisioni di annullamento delle decisioni impugnabili.

4.Le autorità competenti assicurano che le decisioni pubblicate conformemente al presente articolo siano disponibili sul loro sito web per un periodo di almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti nelle decisioni rimangono sul sito web dell’autorità competente per il periodo necessario ai sensi delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.

Articolo 25

Sanzioni ai fini degli articoli 13 e 14

Alle violazioni degli obblighi di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento si applicano le sanzioni e le altre misure stabilite a norma della direttiva 2009/65/CE e della direttiva 2011/61/UE.

Capo IX

Riesame

Articolo 26

Riesame

Tre anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, previa consultazione dell’AESFEM, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’efficacia e sull’efficienza del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta rivista.

Capo X

Disposizioni finali

Articolo 27

Esercizio dei poteri delegati

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 3, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 3, è conferita alla Commissione a tempo indeterminato a decorrere dalla data di cui all’articolo 28.

3.La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 3, agli articoli 3 e 4, all’articolo 11, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, degli articoli 3 e 4, dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 28

Entrata in vigore e applicazione

1.Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.Il presente regolamento si applica dalla data di entrata in vigore, tranne:

(a)l’articolo 4, paragrafo 1, che si applica a decorrere da 18 mesi dopo la data di entrata in vigore; e

(b)gli articoli 13 e 14, che si applicano a decorrere da 6 mesi dopo la data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

1.3.Natura della proposta/iniziativa

1.4.Obiettivi

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.6.Durata e incidenza finanziaria

1.7.Modalità di gestione previste

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza prevista sulle spese 

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

1.2.Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB 17  

Mercato interno – mercati finanziari

1.3.Natura della proposta/iniziativa

 La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

1.4.Obiettivi

1.4.1.Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Contribuire a ridurre i rischi per la stabilità finanziaria e a ripristinare la fiducia degli investitori e degli altri partecipanti al mercato nei mercati finanziari.

1.4.2.Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Alla luce degli obiettivi generali, il regolamento mira ad accrescere la trasparenza complessiva dei mercati del finanziamento tramite titoli e del reimpegno, consentendo in tal modo un migliore controllo di queste attività da parte delle autorità di vigilanza e degli investitori. Esso contribuirà a prevenire efficacemente l’accumulo dei rischi sistemici e delle interconnessioni nel settore finanziario che comportano rischi sistemici.

1.4.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Maggiore trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli nei confronti delle autorità di vigilanza;

maggiore trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli ed altre strutture di finanziamento nei confronti degli investitori;

maggiore trasparenza operativa e contrattuale del reimpegno nei confronti delle parti coinvolte.

1.4.4.Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l’attuazione della proposta/iniziativa.

Tra gli indicatori pertinenti per la valutazione della proposta potrebbero rientrare:

le dimensioni dei diversi segmenti del mercato delle operazioni di finanziamento tramite titoli;

il livello di interconnessione e di concentrazione del mercato;

la quota delle operazioni di finanziamento tramite titoli rispetto ai fondi complessivi;

indicatori qualitativi sull’informativa dei fondi relativa alle operazioni di finanziamento tramite titoli;

l’entità delle attività di reimpegno;

la velocità di rotazione delle garanzie reali.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità da coprire nel breve e lungo termine

La proposta in materia di riforme strutturali del settore bancario dell’UE, presentata in un pacchetto assieme alla presente proposta, è l’ultimo tassello del nuovo quadro normativo, e mira a garantire che anche le più grandi banche dell’UE diventino meno complesse e se ne possano risolvere adeguatamente le crisi, mantenendo al minimo le conseguenze per i contribuenti. Tuttavia, la crisi ha evidenziato la necessità di migliorare la trasparenza e il controllo non solo nel settore bancario tradizionale, ma anche in settori in cui soggetti non bancari svolgono attività creditizie, il cosiddetto “sistema bancario ombra”.

Nel quadro del sistema bancario ombra, il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) e il Comitato europeo per il rischio sistemico hanno individuato i rischi che le operazioni di finanziamento tramite titoli pongono al settore bancario tradizionale e a quello ombra. Le operazioni di finanziamento tramite titoli determinano l’accumulo di leva finanziaria, prociclicità e interconnessione nei mercati finanziari. In particolare, la mancanza di trasparenza nell’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli e di altre strutture di finanziamento ha impedito alle autorità di regolamentazione e di vigilanza, come pure agli investitori, di valutare e monitorare correttamente i rischi pertinenti simili a quelli delle banche e il livello di interconnessione nel sistema finanziario nel periodo precedente la crisi finanziaria o durante la crisi stessa.

Al riguardo, il 29 agosto 2013 l’FSB ha adottato un quadro di intervento in materia di rischi connessi al prestito di titoli e alle operazioni di vendita con patto di riacquisto nel settore bancario ombra, successivamente approvato dai leader del G20 nel settembre 2013, che invita a prevedere una segnalazione frequente e dettagliata delle operazioni di finanziamento tramite titoli, un’informativa adeguata delle relative attività e norme specifiche sul reimpegno.

1.5.2.Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

La presente proposta mira a garantire la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli, delle attività di reimpegno e di altre strutture di finanziamento. Le correlazioni di queste attività del sistema bancario ombra nell’ambito del mercato interno e la loro natura sistemica impongono un’azione coordinata a livello dell’Unione. L’intervento a livello dell’Unione è il minimo necessario per coprire un’ampia gamma di operazioni e per consentire alle autorità di regolamentazione a livello nazionale e dell’Unione di tracciare un quadro completo dei mercati delle operazioni di finanziamento tramite titoli in tutta l’UE. L’efficacia delle misure correttive attuate in maniera autonoma e non coordinata da parte di singoli Stati membri sarebbe probabilmente molto ridotta, perché tali misure correttive consentirebbero di abbracciare solo una parte del mercato. Inoltre, dato l’impatto sistemico dei problemi, un’azione non coordinata potrebbero addirittura risultare controproducente a causa del rischio di frammentazione e di discordanza dei dati. Solo dati aggregati a livello dell’Unione possono consentire di delineare il quadro macroeconomico necessario per il controllo dell’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

n.a.

1.5.4.Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

L’UE ha già avviato una serie di riforme per accrescere la trasparenza dei mercati finanziari. Ad esempio, il regolamento sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (ossia il regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo, EMIR) ha introdotto disposizioni intese ad accrescere la trasparenza delle posizioni in derivati nei confronti delle autorità di regolamentazione nonché a ridurre i rischi sistemici per i partecipanti al mercato. L’EMIR prevede che le informazioni relative a tutti i contratti derivati in Europa siano segnalate ai repertori di dati sulle negoziazioni e direttamente e immediatamente accessibili alle autorità di vigilanza, compresa l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), in modo che i responsabili politici e le autorità di vigilanza possano avere una visione chiara dei mercati dei derivati. Il presente regolamento persegue gli stessi obiettivi di trasparenza; basandosi sul vigente regolamento e sulle entità esistenti (i repertori di dati sulle negoziazioni autorizzati ai sensi dell’EMIR) esso consente di accrescere ulteriormente la trasparenza dei mercati finanziari prevedendo maggiore trasparenza sulle operazioni di finanziamento tramite titoli. Inoltre, altre proposte legislative, già adottate dalla Commissione o di imminente adozione, completano la presente proposta per quanto riguarda la maggiore trasparenza e integrità del mercato, il contenimento dei disordini sui mercati e il rafforzamento della protezione degli investitori. È questo il caso dell’attuale revisione della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID) che prevede, in particolare, misure di trasparenza nei confronti delle autorità competenti. Il regolamento proposto integra inoltre la direttiva sui GEFIA e quella sugli OICVM per quanto riguarda la trasparenza nei confronti degli investitori delle operazioni di finanziamento tramite titoli e altre strutture di finanziamento. Esso è in linea con tali testi legislativi dell’Unione. La proposta è altresì in linea con le priorità definite dalla Commissione europea nella comunicazione del 4 settembre 2013 dal titolo “Il sistema bancario ombra: affrontare nuove fonti di rischio nel settore finanziario”, che ha sottolineato la necessità di accrescere la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli.

1.6.Durata e incidenza finanziaria

 Proposta/iniziativa di durata illimitata

Entrata in vigore e inizio dell’applicazione previste per 2015/2017.

1.7.Modalità di gestione previste 18  

Dal bilancio 2014

Gestione diretta a opera della Commissione

◻ a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell’Unione;

◻ a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con delega delle funzioni di esecuzione:

◻ a paesi terzi o organismi da questi designati;

◻ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

◻ alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

◻ agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

◻ a organismi di diritto pubblico;

◻ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ a organismi di diritto privato di uno Stato membro incaricati dell’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

◻ alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

L’AESFEM è un’agenzia di regolazione operante sotto la supervisione della Commissione. 

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

La proposta prevede che la Commissione proceda su base periodica al riesame dell’efficacia delle misure proposte.

2.2.Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.Rischi individuati

Per quanto riguarda l’uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalla proposta, è previsto che essa non determini nuovi rischi che non siano già coperti dall’attuale quadro di controllo interno dell’AESFEM.

2.2.2.Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

n.a.

2.2.3.Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore

n.a.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all’AESFEM saranno applicate senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

L’AESFEM aderisce all’accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 fra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione delle Comunità europee, relativo alle inchieste interne effettuate dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta immediatamente le disposizioni opportune che si applicano a tutto il personale dell’ABE e dell’AESFEM.

Le decisioni di finanziamento, gli accordi e gli strumenti di applicazione che ne derivano prevedono espressamente che la Corte dei conti e l’OLAF possono, se necessario, effettuare un controllo in loco presso i beneficiari dei fondi versati dall’AESFEM e presso gli agenti responsabili della loro allocazione.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

Linee di bilancio esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della
spesa

Partecipazione

Diss./Non diss.
( 19 )

di paesi EFTA 20

di paesi candidati 21

di paesi terzi

ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario

Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

3.2.Incidenza prevista sulle spese

La presente iniziativa legislativa avrà la seguente incidenza sulle spese:

assunzione di due nuovi agenti temporanei (AT) all’AESFEM (a partire dal gennaio 2016) - Cfr. l’allegato per maggiori informazioni sulle loro funzioni e sulle modalità di calcolo dei relativi costi. Il costo dei nuovi AT sarà finanziato integralmente mediante le commissioni pagate dalle imprese (nessuna incidenza sul bilancio dell’UE);

i nuovi compiti verranno svolti con le risorse umane disponibili nel quadro della procedura annuale di allocazione, nel rispetto dei vincoli di bilancio che sono applicabili a tutti gli organismi dell’UE ed in linea con la programmazione finanziaria per le agenzie. In particolare le risorse necessarie all’Autorità per lo svolgimento delle nuove funzioni saranno coerenti e compatibili con la programmazione delle risorse umane e finanziarie dell’AESFEM stabilita dalla recente comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio “Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020” (COM(2013) 519).

3.2.1.Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: MARKT

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE

Stanziamenti operativi 

Impegni

(1)

Pagamenti

(2)

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 22  

Numero della linea di bilancio

(3)

TOTALE degli stanziamenti
per DG MARKT

Impegni

=1+1a +3

Pagamenti

=2+2a

+3





TOTALE degli stanziamenti operativi 

Impegni

(4)

Pagamenti

(5)

TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici 

(6)

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 1.a

del quadro finanziario pluriennale

Impegni

=4+ 6

Pagamenti

=5+ 6

Pagamenti

=5+ 6





Rubrica del quadro finanziario pluriennale

5

“Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

DG:

Risorse umane 

Altre spese amministrative 

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

TOTALE degli stanziamenti
per la RUBRICA 5.a

del quadro finanziario pluriennale 

(Totale impegni = Totale pagamenti)

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 23

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

TOTALE degli stanziamenti
per le RUBRICHE da 1 a 5

del quadro finanziario pluriennale 

Impegni

Pagamenti

3.2.2.Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno
N

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 24

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 25

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale dell’obiettivo specifico 2

COSTO TOTALE

3.2.3.Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.Sintesi 

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anno
N 26

Anno
N+1

Anno
N+2

Anno
N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

TOTALE

RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese amministrative

Totale parziale per la RUBRICA 5
del quadro finanziario pluriennale

Esclusa la RUBRICA 5 27 del quadro finanziario pluriennale

Risorse umane

Altre spese di natura amministrativa

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale

TOTALE

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell’azione e/o riassegnati all’interno della stessa DG, integrati dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

   La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzo di risorse umane

   La proposta/iniziativa comporta l’utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anno
N

Anno
N+1

Anno N+2

Anno N+3

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’inciden-za (cfr. punto 1.6)

 Posti della tabella dell’organico (funzionari e agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)

XX 01 01 02 (nelle delegazioni)

XX 01 05 01 (ricerca indiretta)

10 01 05 01 (ricerca diretta)

 Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) 28

XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)

XX 01 04 yy 29

- in sede

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)

10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)

Altre linee di bilancio (specificare)

TOTALE

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

     La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

Le risorse necessarie all’Autorità per lo svolgimento delle nuove funzioni sono coerenti e compatibili con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020 e con la programmazione delle risorse umane e finanziarie dell’AESFEM/ABE stabilita dalla recente comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio “Programmazione delle risorse umane e finanziarie per le agenzie decentrate nel periodo 2014-2020” (COM(2013) 519).

   La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

   La proposta/iniziativa richiede l’applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale 30 .

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Totale

Stati membri

TOTALE stanziamenti cofinanziati



3.3.Incidenza prevista sulle entrate

     La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

sulle risorse proprie

sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l’esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 31

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Articolo ………….

0,00

0,00

0,35

0,33

0,33

0,33

0,33

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[…]

Precisare il metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate.

Le commissioni a carico delle imprese saranno calcolate in modo che coprano le spese aggiuntive dell’AESFEM generate dalla presente iniziativa legislativa. Cfr. l’allegato per maggiori informazioni sul metodo di calcolo.



Allegato alla scheda finanziaria legislativa per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla segnalazione e sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

Per quanto riguarda i costi relativi ai compiti che l’AESFEM dovrà svolgere, le spese di personale sono state stimate conformemente alla classificazione dei costi nel progetto di bilancio dell’AESFEM per il 2015.

La proposta della Commissione contiene disposizioni in virtù delle quali l’AESFEM è chiamata a elaborare tre norme tecniche di regolamentazione e quattro norme tecniche di attuazione, che dovrebbero assicurare che le disposizioni di natura altamente tecnica vengano attuate in maniera uniforme in tutta l’Unione. L’AESFEM dovrà vigilare sui repertori di dati sulle negoziazioni in relazione alle operazioni di finanziamento tramite titoli e fornire informazioni per la relazione che la Commissione è tenuta a presentare sull’attuazione e l’efficacia del regolamento. L’AESFEM dovrà inoltre fornire alla Commissione un parere tecnico sugli atti delegati di cui è prevista l’approvazione da parte della Commissione. Inoltre, l’AESFEM può concludere accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi nonché riconoscere i repertori di dati sulle negoziazioni stabiliti nei paesi terzi.

Per quanto riguarda la tempistica, si è ipotizzato che il regolamento entri in vigore alla fine del 2015. Pertanto l’AESFEM avrà bisogno di risorse aggiuntive solo a partire dal 2016. Per quanto riguarda la natura dei posti, la trasmissione nei tempi previsti delle nuove norme tecniche richiederà, in particolare, ulteriori risorse da assegnare ai compiti di analisi politica, di redazione dei testi normativi e di effettuazione della valutazione d’impatto. Il lavoro richiede riunioni bilaterali e multilaterali con i portatori di interesse, l’analisi e la valutazione delle opzioni e la redazione dei documenti di consultazione, le consultazioni pubbliche dei portatori di interesse, l’istituzione e la gestione di gruppi di esperti permanenti costituiti da rappresentanti delle autorità di vigilanza degli Stati membri, l’istituzione e la gestione di gruppi di esperti ad hoc composti da rappresentanti dei partecipanti al mercato e degli investitori, l’analisi delle risposte alle consultazioni, l’elaborazione dell’analisi costi/benefici e la redazione del testo normativo.

Il lavoro richiesto è strettamente collegato alle vigenti norme tecniche, emanate ai sensi dell’EMIR, che disciplinano i repertori di dati sulle negoziazioni in relazione ai contratti derivati. Finora sono stati registrati 6 repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’EMIR, e si prevede che per le operazioni di finanziamento tramite titoli la registrazione verrà chiesta da un numero analogo di repertori. Una volta registrati, essi saranno soggetti alla vigilanza dell’AESFEM. Pertanto, tenuto conto del numero dei repertori di dati sulle negoziazioni per le operazioni di finanziamento tramite titoli oggetto di vigilanza, del numero, del tipo e della complessità dei compiti che l’AESFEM è chiamata ad assolvere, il numero di equivalenti a tempo pieno necessari per sviluppare le norme tecniche e svolgere i nuovi compiti supplementari sarà limitato a 2 agenti temporanei.

Pertanto i due agenti temporanei aggiuntivi saranno necessari a partire dal 2016. Si presume che questo incremento sarà mantenuto nel 2017 e nel 2018, dato che l’AESFEM avrà nuovi compiti di vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni per le operazioni di finanziamento tramite titoli. Questi nuovi compiti sono illustrati nella proposta di regolamento e ulteriormente specificati nella relazione. Il costo dei due agenti temporanei e gli eventuali costi imprevisti saranno finanziati integralmente mediante le commissioni versate dai repertori di dati sulle negoziazioni per le operazioni di finanziamento tramite titoli (ad es. commissioni di registrazione, commissioni di vigilanza) e, pertanto, non avranno alcuna incidenza sul bilancio dell’UE.

Stima delle risorse aggiuntive:

si presume che i due posti aggiuntivi saranno posti di agente temporaneo di gruppo funzionale e di grado AD7.

i costi salariali medi per le diverse categorie di personale si basano sugli orientamenti della DG BUDG;

il coefficiente di correzione della remunerazione per Parigi è 1,161;

i costi di missione sono stimati a 10 000 EUR;

i costi relativi alle assunzioni (viaggio, albergo, visite mediche, indennità di prima sistemazione e altre indennità, spese di trasloco, ecc.) sono stimati a 12 700 EUR.

Tipologia di costo

Calcolo

Importo (in migliaia)

2016

2017

2018

Totale

Spese di personale

Stipendi e indennità

=2x132 x1,161

307

307

307

921

Spese relative alle assunzioni

=2x13

26

26

Spese per missioni

=2x10

20

20

20

60

Totale

353

327

327

1 007

(1) Il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) definisce il sistema bancario ombra come l’intermediazione creditizia che comporta entità e attività (in tutto o in parte) esterne al normale sistema bancario.
(2) Global Shadow Banking Monitoring Report 2013, 14 novembre 2013, FSB.
(3) Dal 2011 i cinque gruppi di lavoro creati dall’FSB hanno emanato raccomandazioni in materia di: i) interazione tra banche ed entità del sistema bancario ombra; ii) rischi sistemici dei fondi comuni monetari (FCM); iii) regolamentazione di altre entità del sistema bancario ombra, quali i fondi speculativi; iv) valutazione dei vigenti requisiti relativi alla cartolarizzazione, e vi) l’uso delle operazioni di finanziamento tramite titoli, quali il prestito di titoli o i contratti di vendita con patto di riacquisto.
(4) Nel novembre 2011 è stato istituito un gruppo di esperti di alto livello sotto la presidenza di Erkki Liikanen, governatore della Banca di Finlandia, con il mandato di valutare la necessità di una riforma strutturale del settore bancario dell’UE. Per il mandato e l’elenco dei membri, cfr.: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/mandate_en.pdf .
(5) P7_TA(2012)0427, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0427&language=IT.
(6) Queste comprendono principalmente la concessione e l’assunzione in prestito di titoli o merci, i contratti di vendita con patto di riacquisto o i contratti di vendita con patto di riacquisto passivi e le operazione di buy-sell back o di sell-buy back.
(7) Strengthening Oversight and Regulation of Shadow Banking; Policy Framework for Addressing Shadow Banking Risks in Securities Lending and Repos, 29 agosto 2013, www.financialstabilityboard.org/publications/r_130829b.pdf .
(8) GU C , , p. .
(9) GU C , , p. .
(10) GU C […] del […], pag. […].
(11) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo “Il sistema bancario ombra: affrontare le nuove fonti di rischio nel settore finanziario”, COM(2013) 614 final.
(12) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
(13) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).
(14) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(16) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.
(17) ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).
(18) Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.
(19) Diss. = stanziamenti dissociati/Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(20) EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(21) Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(22) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(23) L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(24) I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).
(25) Quale descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”.
(26) L’anno N è l’anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.
(27) Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(28) AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaires); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).
(29) Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).
(30) Cfr. punti 19 e 24 dell’Accordo interistituzionale (per il periodo 2007-2013).
(31) Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.

Bruxelles, 29.1.2014

COM(2014) 40 final

ALLEGATO

Informazioni da fornire agli investitori sulle operazioni di finanziamento tramite titoli e sulle altre strutture di finanziamento utilizzate da OICVM e FIA

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla segnalazione e la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli


ALLEGATO

Sezione A – Informazioni da fornire nelle relazioni semestrali e annuali dell’OICVM e nella relazione annuale del FIA

Dati globali:

l’importo di titoli e merci in prestito in proporzione al totale delle attività prestabili;

l’importo delle attività impegnate in ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e in ogni altra struttura di finanziamento in valore assoluto e in percentuale delle attività gestite dal fondo.

Dati relativi alla concentrazione:

i 10 principali strumenti finanziari e merci ricevuti in garanzia per emittente con riferimento a tutti i tipi di operazioni di finanziamento tramite titoli e di altre strutture di finanziamento;

le 10 principali controparti di ciascun tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli separatamente e di altre strutture di finanziamento.

Dati aggregati per ogni tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli separatamente e di altre strutture di finanziamento, ripartiti secondo le seguenti categorie:

tipo e qualità della garanzia reale;

scadenza della garanzia reale classificata nelle seguenti categorie: meno di un giorno, da un giorno a una settimana, da una settimana a un mese, da un mese a tre mesi, da tre mesi a un anno, oltre un anno, scadenza aperta;

valuta della garanzia reale;

scadenza classificata nelle seguenti categorie: meno di un giorno, da un giorno a una settimana, da una settimana a un mese, da un mese a tre mesi, da tre mesi a un anno, oltre un anno, operazioni aperte;

paese di domicilio delle controparti;

regolamento e compensazione (ad esempio trilaterale, controparte centrale, bilaterale).

Dati sul riutilizzo e il reimpegno delle garanzie reali consistenti in disponibilità liquide:

quota delle garanzie reali ricevute che è riutilizzata o reimpegnata rispetto all’importo massimo specificato nel prospetto o nelle informazioni agli investitori;

informazioni sulle eventuali restrizioni sul tipo di titoli e merci soggetti a reimpegno o riutilizzo;

rendimento derivante al fondo dal reinvestimento delle garanzie reali consistenti in disponibilità liquide.

Custodia delle garanzie reali ricevute dal fondo nell’ambito delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle altre strutture di finanziamento:

numero di depositari e importo delle garanzie reali custodite da ciascuno.

Custodia delle garanzie reali concesse dal fondo nell’ambito delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle altre strutture di finanziamento:

la quota di garanzie reali detenute in conti separati o in conti collettivi o in qualsiasi altro conto.

Dati concernenti il rendimento e il costo di ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e di struttura di finanziamento disaggregati per il fondo, il gestore del fondo e l’agente mutuante in termini assoluti e in percentuale dei rendimenti globali derivanti dal tipo di operazioni di finanziamento tramite titoli e di altra struttura di finanziamento.

Sezione B – Informazioni da includere nel prospetto dell’OICVM e nell’informativa del FIA agli investitori:

descrizione generale delle operazioni di finanziamento tramite titoli e delle altre strutture di finanziamento utilizzate dal fondo e motivazione del loro uso;

dati globali da segnalare per ciascun tipo di operazione di finanziamento tramite titoli e di altra struttura di finanziamento;

tipi di attività che possono essere soggetti ad esse;

quota massima di attività gestite che può essere soggetta ad esse;

quota prevista di attività gestite che sarà soggetta a ciascuna di esse;

criteri utilizzati per selezionare le controparti (compresi status giuridico, paese di origine, rating di credito minimo);

garanzie reali accettabili: descrizione delle garanzie reali accettabili con riferimento a tipi di attività, emittente, scadenza, liquidità, nonché diversificazione delle garanzie reali e politiche di correlazione;

valutazione della garanzia reale: descrizione del metodo di valutazione della garanzia reale utilizzato e motivazione; indicare se sono utilizzati la valutazione giornaliera ai prezzi di mercato e i margini di variazione giornalieri;

gestione del rischio: descrizione dei rischi connessi alle operazioni di finanziamento tramite titoli e alle altre strutture di finanziamento, nonché dei rischi legati alla gestione delle garanzie reali, ad esempio il rischio operativo, di liquidità, di controparte, di custodia e i rischi giuridici;

indicazione delle modalità di custodia delle attività prestate e delle garanzie ricevute (depositario del fondo);

politica di ripartizione del rendimento derivante dalle operazioni di finanziamento tramite titoli e dalle altre strutture di finanziamento: indicazione della quota restituita al fondo, al gestore o trattenuta da terzi (ad esempio l’agente mutuante).