RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione del programma strategico in materia di spettro radio /* COM/2014/0228 final */
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO
EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione del programma strategico in
materia di spettro radio Indice 1..... Introduzione.. 3 2..... Il
programma strategico dell'UE in materia di spettro radio.. 3 2.1. Inventario dello spettro
radio. 4 2.2. Servizi a banda larga
senza fili 4 2.2.1. La
banda 800 MHz. 5 2.3. Uso condiviso. 6 2.3.1. Spettro
radio non soggetto a licenza. 7 2.3.2. Accesso
condiviso allo spettro soggetto a licenza. 8 2.4. Altre politiche dell'UE.. 8 3..... La
decisione spettro radio.. 9 4..... Conclusioni. 9 1. Introduzione La presente relazione assolve l'obbligo
previsto dall'articolo 15 della decisione 243/2012/UE[1],
del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un programma pluriennale
relativo alla politica in materia di spettro radio (in seguito "il programma"),
a norma del quale la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio
sulle attività svolte e le misure adottate a norma della decisione entro aprile
2014. Gli obblighi in materia di relazione sull'uso armonizzato dello spettro
radio sono previsti altresì all'articolo 9 della decisione 676/2002/CE[2]
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la
politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro
radio). La presente relazione onora entrambi gli obblighi con questa
presentazione concisa. Lo spettro radio costituisce la base per le
comunicazioni senza fili, ad esempio il Wi-Fi e i telefoni cellulari, ed è una
risorsa essenziale per altri settori, tra cui la radiodiffusione, la produzione
industriale e i trasporti, nonché per servizi non commerciali fondamentali,
quali la difesa, i servizi di emergenza e la protezione ambientale. Lo spettro
radio è una risorsa naturale finita e riutilizzabile, oggetto di una forte
domanda, e i dispositivi che la utilizzano possono attraversare facilmente le
frontiere. Per utilizzare lo spettro radio nel modo più efficace possibile nel
mercato interno, nonché per condividerlo tra diverse applicazioni e diversi utenti,
è necessario un coordinamento a livello internazionale ed europeo, che tenga
conto del suo impatto sulle politiche dell'UE. 2. Il programma strategico dell'UE in materia di spettro radio Il programma definisce gli obiettivi
essenziali della politica in materia di spettro radio, nonché principi generali
per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro, al
fine di garantire il funzionamento del mercato interno. In base a tali
principi, il programma individua le priorità di azione nel settore delle
comunicazioni a banda larga senza fili e dei media audiovisivi, nonché in altre
politiche dell'UE, tra cui il programma Galileo, il programma di osservazione
della Terra (Copernicus), i trasporti, la sanità, la ricerca, la protezione
civile e i soccorsi in caso di catastrofi, l'ambiente e i dispositivi per il
risparmio energetico. Come previsto dalla decisione spettro radio e
dal programma, la Commissione ha adottato decisioni di esecuzione a sostegno di
specifiche politiche dell'UE. Gli specifici settori sono i seguenti: Agenda digitale europea: armonizzazione dello spettro per la banda larga senza fili e per le
apparecchiature a corto raggio, al fine di facilitare le applicazioni dell'"Internet
degli oggetti"; Cielo unico europeo: armonizzazione dello spettro per le comunicazioni mobili a bordo
degli aeromobili; Trasporto marittimo e terrestre: armonizzazione dell'uso dello spettro per i sistemi di trasporto
intelligenti, tra gli altri, che includono i sistemi di pedaggio elettronico e
i radar a corto raggio per autoveicoli. La Commissione europea sta proseguendo la
sua attività sulla politica in materia di spettro radio in collaborazione con
il comitato per lo spettro radio, il gruppo "Politica dello spettro radio"
(RSPG)[3] e con la Conferenza europea delle poste e
delle telecomunicazioni (CEPT)[4]. La Commissione sta incentrando le proprie
iniziative su diverse priorità connesse allo spettro radio, illustrate in
dettaglio nelle sezioni seguenti. 2.1. Inventario dello spettro radio L'articolo 9 della decisione che istituisce il
programma prevede la creazione di un inventario dello spettro che consenta di
analizzare i diversi utilizzi dello spettro radio da parte degli utenti sia
pubblici che privati, per ottenere una migliore conoscenza dell'attuale uso
dello spettro. In tal modo, la Commissione dovrebbe poter proporre misure per
un uso più efficace dello spettro, al fine di garantire la sostenibilità della
connettività senza fili. Ad esempio, si potrebbero prendere in
considerazione opportunità di condivisione delle bande fra gli utenti esistenti
o individuare bande da assegnare o riassegnare, per migliorare l'efficienza,
promuovere l'innovazione e rafforzare la concorrenza. Questa attività
aiuterà la Commissione a individuare uno spettro sufficiente e appropriato per
la banda larga senza fili, al fine di designare gli ulteriori 210 MHz necessari
per raggiungere l'obiettivo del programma strategico di 1200 MHz di bande di
frequenza armonizzate da destinare alla banda larga senza fili. A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della
decisione che istituisce il programma, nell'aprile 2013 la Commissione ha
adottato la decisione di esecuzione 2013/195/UE[5], che definisce modalità
pratiche, formati uniformi e una metodologia relativi all'inventario dello
spettro radio. In base a tale decisione, nel periodo 2013-2015 gli Stati membri
devono continuare a fornire alla Commissione, in un formato leggibile da una
macchina, dati sul sistema europeo di informazione sulle frequenze EFIS
(European Frequency Information System)[6], nonché tutti gli ulteriori dati
disponibili, ad esempio quelli che non vengono raccolti nell'EFIS. Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, della
stessa decisione, la Commissione comunicherà al Parlamento europeo e al
Consiglio i risultati dell'analisi delle tendenze tecnologiche e delle future
necessità e della domanda di spettro radio in una relazione separata
riguardante l'inventario, prevista per la metà del 2014. 2.2. Servizi a banda larga senza fili Ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della
decisione che istituisce il programma, gli Stati membri e la Commissione
cooperano per assegnare almeno 1 200 MHz di spettro radio disponibile
entro il 2015, al fine di rispondere alla crescente domanda di traffico dati
senza fili. Ad oggi, grazie alle decisioni della Commissione adottate a norma
della decisione spettro radio, sono stati armonizzati in totale 990 MHz per la
banda larga senza fili. Gli Stati membri hanno assegnato in media circa 600
MHz, in virtù di queste misure di esecuzione. Per raggiungere l'obiettivo dei 1 200
MHz, sono in corso studi in cooperazione con gli Stati membri.
Riveste particolare importanza politica il futuro della banda UHF (470-790 MHz),
ambita da diversi servizi concorrenti: servizi audiovisivi e a banda larga,
microfoni senza fili, reti per la protezione civile e i soccorsi in situazioni
di emergenza e apparecchiature per l'uso dello "spazio bianco". La
Commissione ha richiesto la consulenza strategica dell'RSPG[7] e
ha istituito un gruppo di alto livello di parti interessate[8]
sul potenziale uso futuro della banda UHF. La Commissione auspica di trovare
una soluzione vantaggiosa sia per il settore della radiodiffusione che per
quello della banda larga senza fili. Inoltre, proseguono le attività volte a
individuare una soluzione sostenibile per le attrezzature audio per i servizi
di realizzazione di programmi e di eventi speciali (ad esempio, i
microfoni senza fili), conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, del programma
e per anticipare un uso più efficace della banda UHF. È quanto mai opportuno e
tempestivo dare certezza ai soggetti coinvolti nei servizi di realizzazione di
programmi e di eventi speciali sul mantenimento della disponibilità dello
spettro per i microfoni senza fili. La Commissione
ha avviato discussioni con gli Stati membri in seno al comitato per lo spettro
radio su un progetto di decisione della Commissione riguardante l'armonizzazione
dello spettro per i servizi audio di realizzazione di programmi e di eventi
speciali, la cui adozione è prevista per la seconda metà del 2014. Nell'ambito del processo di inventario sono in
corso studi tecnici e analisi per verificare se sia possibile ipotizzare la
coesistenza della banda larga senza fili con i servizi attuali in altre bande. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del
programma strategico in materia di spettro radio, gli Stati membri erano tenuti
ad autorizzare, entro la fine del 2012, l'uso delle bande di frequenza già
armonizzate a livello dell'UE[9]. La Commissione si è adoperata per garantire
un'attuazione tempestiva da parte degli Stati membri degli obblighi di cui all'articolo
6, paragrafo 2, utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione, tra cui l'invio
di lettere a 23 Stati membri e l'avvio di un procedimento di infrazione. 2.2.1. La banda 800 MHz Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della
decisione che istituisce il programma, gli Stati membri erano tenuti a
completare la procedura di autorizzazione per consentire l'uso della banda 800
MHz per i servizi di comunicazione elettronica, la cosiddetta "banda del
dividendo digitale", entro il 1° gennaio 2013. Su richiesta
debitamente motivata, la Commissione ha concesso una deroga agli Stati membri
in cui circostanze nazionali o locali di carattere eccezionale o problemi di
coordinamento transfrontaliero delle frequenze hanno reso impossibile la
disponibilità della banda (Tabella 1 — Assegnazioni e deroghe per la banda armonizzata da 800 MHz). Quattordici Stati membri hanno richiesto una
deroga. Due richieste sono state respinte interamente, non sussistendo le
condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e per gli altri 12 paesi la
durata delle deroghe è stata limitata al minimo necessario, tenendo conto di
ogni specifica situazione. Due richieste di deroga sono state accolte solo
parzialmente, mentre altre quattro sono state concesse per un periodo più breve
rispetto a quello richiesto. Oltre al tentativo di evitare conseguenze
negative per gli Stati membri vicini, le deroghe sono state motivate
principalmente dalle difficoltà nello spegnimento [switch-off] della televisione
analogica a causa di specifiche condizioni geografiche o economiche o da
problemi di coordinamento tra Stati membri e con i paesi terzi. In Bulgaria,
la disponibilità della banda da 800 MHz sarà posticipata dato che,
conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del programma, il paese ha
notificato che i servizi militari avrebbero continuato a impiegare la banda da 800
MHz sino all'eliminazione completa delle attrezzature in uso. Negli ultimi due
anni, il programma ha offerto assistenza agli Stati membri nelle questioni di
coordinamento transfrontaliero in seno all'Unione. Tuttavia, questo prezioso ruolo
di mediazione è stato ostacolato dalla mancanza di precisi poteri di
esecuzione. Tabella 1 —
Assegnazioni e deroghe per la banda armonizzata da 800 MHz Status || Stati membri || Numero di SM Assegnazione nel 2012 o prima || ES*, DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, HR || 11 Assegnazione nel 2013** || LT, AT, SK, FI, CZ, BE, UK, EE*** || 8 Deroga fino all'1.1.2014 || ES || 1 Deroga fino al 5.4.2014 || RO || 1 Deroga fino al 30.6.2014 || HU || 1 Deroga fino al 30.10.2014 || EL || 1 Deroga fino al 31.12.2014 || MT || 1 Deroga fino al 30.6.2015 || LV || 1 Deroga fino alla fine del 2015 || CY || 1 Ancora nessuna assegnazione || BG (uso militare notificato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3); PL (deroga fino alla fine del 2013, ma in ritardo), SI. || 3 * Anche se la banda è stata assegnata
nel 2011, la deroga è stata concessa fino all'1.1.2014. ** Ivi comprese le deroghe fino all'1 gennaio 2014. *** Assegnate
solo bande da 40 MHz (bande da 20 MHz assegnate a gennaio 2014) Per quanto concerne i servizi di comunicazione
elettronica, il programma prevede che la Commissione, in cooperazione con gli
Stati membri, si adoperi per evitare l'eventuale rischio di frammentazione del
mercato interno dovuta a criteri e condizioni di selezione divergenti
applicabili allo spettro radio armonizzato. A tal fine, è necessario agevolare
l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche sulle condizioni e
procedure di autorizzazione e incoraggiare lo scambio di informazioni, in modo
da aumentare la coerenza in tutta l'Unione. Tuttavia, un primo bilancio dell'attuazione
delle disposizioni del programma per la banda larga senza fili e del
monitoraggio delle condizioni e delle procedure di autorizzazione nazionali
negli ultimi due anni mostra che il programma strategico non ha offerto
sufficienti incentivi per pervenire, nel mercato unico, a una convergenza delle
condizioni relative alle licenze, a un'integrazione delle reti o degli
investimenti nella banda larga senza fili e alla diffusione della banda larga a
tassi paragonabili a quelli di altre regioni o necessari per raggiungere l'obiettivo
dell'Agenda digitale europea dei 30 Mbps per tutti entro il 2020. 2.3. Uso condiviso Ai sensi dell'articolo 4 del programma, gli
Stati membri e la Commissione prendono, ove opportuno, le misure appropriate
per migliorare l'efficienza e la flessibilità, in particolare mediante l'uso
collettivo e l'uso condiviso dello spettro radio, per promuovere l'innovazione
e gli investimenti. Nel settembre 2012, la Commissione europea ha pubblicato le
proprie osservazioni nel documento "Promuovere l'uso condiviso delle
risorse dello spettro radio nel mercato interno[10]".
In quanto primo documento che analizza il grado di realizzazione delle priorità
poste dal programma, tale comunicazione sottolinea l'importanza delle
tecnologie per la condivisione delle frequenze radio, nonché la necessità di
offrire incentivi e certezza del diritto agli innovatori. Vi si propongono modalità
di promozione di una condivisione più efficace dello spettro mediante
innovazioni senza fili. In termini di misure concrete sull'uso
condiviso dello spettro, la Commissione sostiene l'innovazione armonizzando le
bande di frequenza soggette ad autorizzazioni generali (spettro radio non
soggetto a licenza) o a diritti d'uso individuali (accesso allo spettro
soggetto a licenza), come illustrato nelle sezioni seguenti, e richiedendo agli
organismi europei di normalizzazione di elaborare le norme applicabili in
materia[11]. 2.3.1. Spettro radio non soggetto a licenza Solitamente le apparecchiature a corto raggio (SRD) sono
soggette soltanto a autorizzazioni generali per applicazioni quali i
dispositivi per l'identificazione a radiofrequenza (RFID) che supportano l'automazione
della catena di approvvigionamento e le applicazioni da macchina a macchina (M2M),
i nuovi sistemi di trasporto intelligenti,
ivi compresi i sistemi di pedaggio elettronico e i radar a corto raggio per autoveicoli, nonché
per le applicazioni utilizzate dai cittadini, quali allarmi, dispositivi medici
e router Wi-Fi. La decisione della Commissione 2006/771/CE[12]
relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo con
apparecchiature a corto raggio stabilisce le bande di frequenza armonizzate e i
relativi parametri tecnici per l'uso delle apparecchiature a corto raggio in
tutta Europa. Le applicazioni che si basano sulle bande per le apparecchiature
a corto raggio non soggette a licenza beneficiano di un accesso agevole allo
spettro radio, non essendo necessarie licenze per lo spettro nell'Unione
europea. L'armonizzazione delle bande per le apparecchiature a corto raggio nel
mercato interno contribuisce altresì a realizzare economie di scala per i
produttori di dispositivi. Data la crescente domanda di bande armonizzate
per le apparecchiature a corto raggio per diverse applicazioni, la Commissione
europea aggiorna periodicamente le condizioni di armonizzazione dello spettro
per tali apparecchiature. Nell'ambito di questo regolare processo di
aggiornamento, gli allegati tecnici della decisione 2006/771/CE della
Commissione sono stati aggiornati cinque volte dall'adozione nel 2006, da
ultimo nel 2013 (decisione 2013/752/UE della Commissione[13]).
L'ultimo aggiornamento introduce categorie di apparecchiature a corto raggio
più ampie per contesti di condivisione armonizzati, al fine di semplificare l'accesso,
l'innovazione e la neutralità tecnologica e dei servizi — tutti importanti
principi contenuti nel programma. Nell'ambito della proposta "Continente
connesso", la Commissione ha proposto di creare un contesto e un regime
amministrativo favorevoli all'applicazione di piccole celle, con l'obiettivo di
soddisfare la futura domanda di capacità per la connettività a banda larga,
nonché per mettere a disposizione le reti locali in radiofrequenza (RLAN o Wi-Fi)
e mettere in comune diverse risorse RLAN degli utenti. Inoltre, è stato conferito un mandato alla
CEPT per una possibile estensione delle RLAN nella banda da 5 GHz, fatta salva la
fattibilità tecnica che consenta di mantenere altri importanti sevizi (il
programma GMES e i sistemi di trasporto intelligenti), anch'essi prioritari
nell'ambito dell'RSPP. La Commissione sta inoltre riflettendo a una misura per
facilitare la tecnologia a banda ultralarga (UWB), che trasmette segnali radio
a bassa potenza in un'ampia gamma di frequenze e sostiene le applicazioni a
corto raggio, quali le comunicazioni a elevata trasmissione di dati, la geolocalizzazione
e i radar per le indagini del sottosuolo. 2.3.2. Accesso condiviso allo spettro soggetto a licenza Secondo il concetto di accesso allo spettro
soggetto a licenza, sono concessi i diritti di uso condiviso ai detentori di
licenza alle condizioni definite dall'organismo di regolamentazione, garantendo
in tal modo una qualità prevedibile del servizio. Per accedere a una
specifica banda di frequenza, tutti gli utenti devono disporre di un diritto d'uso
individuale (ma non esclusivo) e la definizione delle condizioni di
autorizzazione spetta all'autorità di gestione dello spettro, che stabilisce i
parametri di accesso mediante condizioni di regolamentazione e di licenza. Il recente parere dell'RSGP sull'accesso allo
spettro soggetto a licenza può considerarsi il punto di partenza per un'applicazione
più generica del concetto. Sia per la CEPT che per l'RSGP, la banda da
destinare ai servizi a banda larga senza fili nell'UE potrebbe essere la banda
da 2,3 GHz. L'uso di tale banda è valutato
nell'ambito dell'accesso allo spettro soggetto a licenza, poiché in tal modo si
garantirebbe un uso a lungo termine della banda in quegli Stati membri che
vogliano mantenere l'uso da parte degli utilizzatori esistenti, offrendo al
contempo la certezza del diritto per i nuovi titolari di licenza. 2.4. Altre politiche dell'UE Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della
decisione che istituisce il programma, la Commissione, in cooperazione con gli
Stati membri, individua possibilità di uso dello spettro radio che possano
contribuire a un'economia a basse emissioni di carbonio. Inoltre, gli Stati
membri e la Commissione prendono in considerazione la possibilità di mettere a
disposizione spettro radio per le tecnologie senza fili capaci di aumentare il
risparmio di energia e l'efficienza delle reti intelligenti di distribuzione
dell'energia e dei sistemi di misurazione intelligenti. Nell'aprile 2012 la Commissione
ha condotto una consultazione pubblica sull'uso dello spettro radio per una
produzione e una distribuzione dell'energia più efficienti. Tale consultazione
ha dimostrato che non vi è una posizione comune sull'uso delle infrastrutture
delle TIC per le reti e i sistemi di misurazione intelligenti, né su un uso
specifico o condiviso dello spettro, soggetto o meno a licenza. Inoltre, non vi è un'opinione comune su come
dovrebbero essere forniti i servizi a missione critica. A tal fine, la
Commissione ha avviato uno studio sull'uso delle reti e delle apparecchiature
mobili commerciali per le comunicazioni a missione critica che si avvalgono
della banda larga ad alta velocità in settori specifici. Obiettivo dello studio
è esaminare il ruolo che le reti mobili commerciali potrebbero svolgere nel
garantire la fornitura di servizi di comunicazione a missione critica, ivi
comprese le reti intelligenti di distribuzione dell'energia. Lo studio dovrebbe
inoltre fornire raccomandazioni sull'uso delle infrastrutture e dello spettro
per tali applicazioni. 3. La decisione spettro radio La decisione spettro radio fornisce strumenti
normativi per garantire il coordinamento degli approcci politici e condizioni
armonizzate per la disponibilità e un uso efficace dello spettro radio,
necessari per il funzionamento del mercato interno. La
decisione ha inoltre istituito il comitato per lo spettro radio, il cui ruolo è
assistere la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione, in base a
mandati da assegnare alla CEPT per raggiungere gli obiettivi strategici esposti
sopra. La riuscita dell'attuazione della decisione spettro radio si è basata
sul rafforzamento di buone relazioni di lavoro tra la Commissione e gli Stati
membri rappresentati in seno al comitato. Questa collaborazione prosegue nel
corso dell'attuazione attuale del programma strategico. Tutte le misure
riguardanti lo spettro radio proposte al comitato per il voto hanno ricevuto un
parere positivo. Nell'allegato 1 figura un elenco di decisioni adottate
tra il 2006 e il 2013. La decisione spettro radio si è rivelata
efficace nel rendere disponibili le risorse dello spettro radio armonizzato per
settori strategici del mercato interno e rappresenta un esempio positivo di
cooperazione con gli Stati membri. Inoltre, il programma costituisce un quadro
strategico fondamentale per l'attuazione della politica dell'Unione in materia
di spettro radio prevista dalla decisione in questione. 4. Conclusioni Il programma strategico in materia di spettro
radio ha contribuito a un uso più efficiente dello spettro radio, grazie alla
promozione di approcci per la sua condivisione, ad esempio con la fissazione
dell'obiettivo dei 1 200 MHz per la banda larga senza fili, e grazie all'avvio
del processo di inventario dello spettro radio, strumento che consentirà alla
Commissione e agli Stati membri di delineare una politica maggiormente fondata
su elementi fattuali. Il programma ha inoltre contribuito a promuovere l'innovazione
e la concorrenza attraverso un uso più efficiente dello spettro radio,
rendendolo così disponibile per i servizi innovativi. L'armonizzazione dello
spettro radio crea il potenziale per realizzare economie di scala e,
consentendo le più ampie condizioni possibili di uso dello spettro radio,
permette l'accesso al maggior numero possibile di nuove applicazioni, nel
rispetto degli usi esistenti. D'altro canto, sono emerse alcune lacune nel
programma, dovute al carattere generale di alcuni dei principi di
regolamentazione previsti, che devono essere precisati ulteriormente per un'attuazione
efficace. Il fatto che le condizioni e le procedure in materia di
autorizzazione per lo spettro continuino ad essere definite dai singoli Stati
membri implica notevoli differenze che contribuiscono alla frammentazione del
mercato interno, con ripercussioni negative sulle reti transfrontaliere e
sulle capacità disponibili per i telefoni cellulari, il che comporta altri svantaggi
per i consumatori[14]. Il mero scambio di
informazioni e di buone pratiche in base ai principi e alle condizioni generali
del quadro attuale pare non essere sufficiente per eliminare queste barriere al
mercato unico. La certezza del diritto su principi e criteri comuni
consolidati, applicati in modo coordinato dagli Stati membri in tutta l'Unione,
è il requisito minimo essenziale. I ritardi nell'assegnazione della banda da 800
MHZ dimostrano che sono necessari meccanismi più dinamici e flessibili perché i
tempi di assegnazione siano armonizzati in tutta l'Unione o per determinate
categorie di Stati membri, a seconda delle caratteristiche del mercato della
banda larga senza fili, nonché per armonizzare la durata dei diritti d'uso
dello spettro. A tal proposito, è importante garantire un'assegnazione efficace
e tempestiva dello spettro armonizzato esistente per accrescere i potenziali
benefici socio-economici dei servizi digitali forniti mediante le reti a banda
larga senza fili. In tali ambiti è necessario prevedere
rapidamente disposizioni più specifiche. Per colmare le lacune, la Commissione
ha proposto una serie di misure legislative concrete nell'ambito del pacchetto
per un "Continente connesso"[15]. Tali misure istituiscono
una serie di principi e criteri comuni per le autorizzazioni legate allo
spettro radio, congiuntamente a un meccanismo formale limitato nel tempo per
una valutazione inter pares dei piani nazionali, al fine di
garantire le migliori pratiche. Inoltre, la certezza del diritto riguardo a tempi
e durata comuni delle assegnazioni dello spettro radio per la banda larga senza
fili aiuterà gli operatori a compiere le scelte economiche più appropriate e ad
adottare le loro strategie transfrontaliere, permettendo loro di contare su una
maggiore prevedibilità quanto all'accesso allo spettro e alle condizioni di
investimento. Per garantire che la
politica in materia di spettro radio apporti un contributo efficace alle altre
politiche dell'UE, è necessario accelerare le iniziative di coordinamento avviate
nel quadro degli orientamenti strategici del programma e della corretta
attuazione tecnica attraverso la decisione spettro radio, rafforzando il
coordinamento delle autorizzazioni in tutta Europa. Per la fine del 2015 è
prevista una relazione finale sul primo programma e sui progressi compiuti nel
perseguimento degli obiettivi fissati. Allegato 1 — Elenco
di decisioni connesse allo spettro radio nel periodo 2006-2013 Programma strategico e definizione Data || Decisione || Contenuto 16.12.2009 || Decisione 2009/978/CE della Commissione || Modifica la decisione 2002/622/CE che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio» 14.3.2012 || Decisione 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio || Istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio Banda larga senza fili Data || Atto dell'Unione || Contenuto 12.2.2007 || Decisione 2007/90/CE della Commissione || Recante modifica della decisione 2005/513/CE sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) 14.2.2007 || Decisione 2007/98/CE della Commissione || Armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite 21.5.2008 || Decisione 2008/411/CE della Commissione || Armonizzazione della banda di frequenze 3 400 – 3 800 MHz per i servizi di comunicazioni elettroniche 13.6.2008 || Decisione 2008/477/CE della Commissione || Armonizzazione della banda di frequenze 2 500 – 2 690 MHz per i servizi di comunicazioni elettroniche 5.8.2008 || Decisione 2008/671/CE della Commissione || Armonizzazione delle bande di frequenze 5 875 – 5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) 16.9.2009 || Direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio || Recante modifica della direttiva per i sistemi GSM per consentire l'accesso alla banda 900 MHz) per tutti i sistemi terrestri che possono fornire servizi di comunicazioni elettroniche in grado di coesistere con i sistemi GSM. 16.10.2009 || Decisione 2009/766/CE della Commissione || Armonizzazione delle bande 900 MHz e 1 800 MHz per i servizi di comunicazioni elettroniche 6.5.2010 || Decisione 2010/267/UE della Commissione || Armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda 790-862 MHz per i servizi di comunicazioni elettroniche 18.4.2011 || Decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione || Modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande 900 MHz e 1 800 MHz per i servizi di comunicazioni elettroniche 5.11.2012 || Decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione || Armonizzazione delle bande 1 920 – 1 980 MHz e 2 110 – 2 170 MHz per i servizi di comunicazione elettronica Informazioni sull'uso dello spettro Data || Decisione della Commissione || Contenuto 16.5.2007 || 2007/344/CE || Armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità 23.4.2013 || 2013/195/UE || Definisce modalità pratiche, formati uniformi e una metodologia relativi all'inventario dello spettro radio Uso condiviso Data || Decisione della Commissione || Contenuto 9.11.2006 || 2006/771/CE || Armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio 23.11.2006 || 2006/804/CE || Armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency) 21.2.2007 || 2007/131/CE || Che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga 23.5.2008 || 2008/432/CE || Recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio 5.8.2008 || 2008/673/CE || Recante modifica della decisione 2005/928/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz per alcuni tipi di apparecchiature a corto raggio 13.5.2009 || 2009/381/CE || Recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio 21.4.2009 || 2009/343/CE || Recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga 30.6.2010 || 2010/368/UE || Recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio 29.7.2011 || 2011/485/UE || Sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli 8.12.2011 || 2011/829/UE || Recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio 11.12.2013 || 2013/752/UE || Recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE Comunicazioni a bordo di aeromobili e navi Data || Decisione della Commissione || Contenuto 7.4.2008 || 2008/294/CE || Condizioni armonizzate dell'uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili 19.3.2010 || 2010/166/UE || Condizioni d'uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi 12.11.2013 || 2013/654/UE || Recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili Periodi di transizione/meccanismi di
ripartizione — Articolo 4, paragrafo 5, della decisione spettro radio Data || Decisione della Commissione || Contenuto 22.5.2007 || 2007/346/CE || Francia — potenze di emissione limitate per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) 16.12.2008 || 2009/1/CE || Bulgaria — armonizzazione della banda 2 500 – 2 690 MHz 25.2.2009 || 2009/159/CE || Austria — uso della banda 5 875 – 5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI) 6.10.2009 || 2009/740/CE || Francia — armonizzazione della banda 2 500 – 2 690 MHz 26.10.2009 || 2009/812/CE || Francia — armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio 31.3.2010 || 2010/194/UE || Bulgaria — armonizzazione della banda 2 500 – 2 690 MHz Deroghe di cui all'articolo 6,
paragrafo 4, della decisione che istituisce un programma pluriennale
relativo alla politica in materia di spettro radio sulla banda da 800 MHz Data della decisione || Decisione della Commissione agli SM || Contenuto 23.7.2013 || C(2013)4546 || Spagna — 12 mesi 23.7.2013 || C(2013)4547 || Polonia — 12 mesi 23.7.2013 || C(2013)4569 || Ungheria — 18 mesi 23.7.2013 || C(2013)4570 || Austria — 9 mesi 23.7.2013 || C(2013)4590 || Malta — 24 mesi 23.7.2013 || C(2013)4592 || Slovacchia — nessuna deroga concessa 23.7.2013 || C(2013)4593 || Romania — fino al 5.4.2014 23.7.2013 || C(2013)4594 || Slovenia — nessuna deroga concessa 23.7.2013 || C(2013)4595 || Cipro — 36 mesi 23.7.2013 || C(2013)4608 || Finlandia — 12 mesi 23.7.2013 || C(2013)4613 || Lituania — 6 mesi* 17.10.2013 || C(2013)6765 || Grecia — 30.10.2014 17.10.2013 || C(2013)6764 || Lettonia — 30 mesi 9.12.2013 || C(2013)8690 || Repubblica ceca — 6 mesi** * 30 mesi per la sotto-banda 820-821 MHz ** Solo due regioni [1] GU L 81,
del 21.3.2012, pagg. 7-17. [2] GU L 108,
del 24.4.2002, pagg. 1-6. [3] Il
gruppo "Politica dello spettro radio" è un gruppo consultivo della
Commissione, istituito a norma della decisione 2002/622/CE. [4] La
CEPT è una piattaforma di cooperazione tecnica i cui membri, provenienti da 48
paesi europei, collaborano nel settore delle poste, dello spettro radio e delle
reti di telecomunicazione. [5] GU L 113, del 25.4.2013, pagg. 18-21. [6] L'EFIS
(il sistema di informazione sulle frequenze) è una banca dati online, istituita
a norma della decisione 2007/344/CE relativa all'armonizzazione delle
informazioni sull'uso dello spettro radio in Europa e gestita dall'Ufficio europeo
per le comunicazioni (ECO – European Communications Office) a Copenaghen. [7] Documento
RSPG13-543 (Annex 1): Work Programme public consultation 2014, [RSPG13-543 (Allegato1): consultazione pubblica sul programma di
lavoro 2014], pag. 2. [8] Comunicato stampa
sul gruppo di alto livello, IP/14/14 del 13 gennaio 2014. [9] GU L 144, del 4.6.2008, pagg. 77-81; GU L 163,
del 24.6.2008, pagg. 37-41; GU L 274, del 20.10.2009, pagg. 32-35. [10] Promuovere
l'uso condiviso delle risorse dello spettro radio nel mercato interno. [11] Mandato
di normalizzazione M 512 conferito a CEN, CENELEC ed ETSI per i sistemi radio
riconfigurabili. [12] GU L 312,
dell'11.11.2006, pagg. 66-70. [13] GU L 334,
del 13.12.2013, pagg. 17-36. [14] Impact
Assessment accompanying the Proposal for a Regulation of the European
Parliament and of the Council laying down measures concerning the European
single market for electronic communications and to achieve a Connected
Continent (Valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce misure relative al mercato
unico europeo per le comunicazioni elettroniche e per realizzare un "continente
connesso"), SWD(2013)331 final. [15] Comunicazione
della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale e al Comitato delle regioni sul mercato unico delle telecomunicazioni —
COM(2013) 634.