52014DC0228

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO sull'attuazione del programma strategico in materia di spettro radio /* COM/2014/0228 final */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'attuazione del programma strategico in materia di spettro radio

Indice

1..... Introduzione.. 3

2..... Il programma strategico dell'UE in materia di spettro radio.. 3

2.1.     Inventario dello spettro radio. 4

2.2.     Servizi a banda larga senza fili 4

2.2.1.       La banda 800 MHz. 5

2.3.     Uso condiviso. 6

2.3.1.       Spettro radio non soggetto a licenza. 7

2.3.2.       Accesso condiviso allo spettro soggetto a licenza. 8

2.4.     Altre politiche dell'UE.. 8

3..... La decisione spettro radio.. 9

4..... Conclusioni. 9

1.           Introduzione

La presente relazione assolve l'obbligo previsto dall'articolo 15 della decisione 243/2012/UE[1], del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (in seguito "il programma"), a norma del quale la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività svolte e le misure adottate a norma della decisione entro aprile 2014. Gli obblighi in materia di relazione sull'uso armonizzato dello spettro radio sono previsti altresì all'articolo 9 della decisione 676/2002/CE[2] del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio). La presente relazione onora entrambi gli obblighi con questa presentazione concisa.

Lo spettro radio costituisce la base per le comunicazioni senza fili, ad esempio il Wi-Fi e i telefoni cellulari, ed è una risorsa essenziale per altri settori, tra cui la radiodiffusione, la produzione industriale e i trasporti, nonché per servizi non commerciali fondamentali, quali la difesa, i servizi di emergenza e la protezione ambientale. Lo spettro radio è una risorsa naturale finita e riutilizzabile, oggetto di una forte domanda, e i dispositivi che la utilizzano possono attraversare facilmente le frontiere. Per utilizzare lo spettro radio nel modo più efficace possibile nel mercato interno, nonché per condividerlo tra diverse applicazioni e diversi utenti, è necessario un coordinamento a livello internazionale ed europeo, che tenga conto del suo impatto sulle politiche dell'UE.

2.           Il programma strategico dell'UE in materia di spettro radio

Il programma definisce gli obiettivi essenziali della politica in materia di spettro radio, nonché principi generali per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro, al fine di garantire il funzionamento del mercato interno. In base a tali principi, il programma individua le priorità di azione nel settore delle comunicazioni a banda larga senza fili e dei media audiovisivi, nonché in altre politiche dell'UE, tra cui il programma Galileo, il programma di osservazione della Terra (Copernicus), i trasporti, la sanità, la ricerca, la protezione civile e i soccorsi in caso di catastrofi, l'ambiente e i dispositivi per il risparmio energetico.

Come previsto dalla decisione spettro radio e dal programma, la Commissione ha adottato decisioni di esecuzione a sostegno di specifiche politiche dell'UE. Gli specifici settori sono i seguenti:

Agenda digitale europea: armonizzazione dello spettro per la banda larga senza fili e per le apparecchiature a corto raggio, al fine di facilitare le applicazioni dell'"Internet degli oggetti";

Cielo unico europeo: armonizzazione dello spettro per le comunicazioni mobili a bordo degli aeromobili;

Trasporto marittimo e terrestre: armonizzazione dell'uso dello spettro per i sistemi di trasporto intelligenti, tra gli altri, che includono i sistemi di pedaggio elettronico e i radar a corto raggio per autoveicoli.

La Commissione europea sta proseguendo la sua attività sulla politica in materia di spettro radio in collaborazione con il comitato per lo spettro radio, il gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG)[3] e con la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT)[4].

La Commissione sta incentrando le proprie iniziative su diverse priorità connesse allo spettro radio, illustrate in dettaglio nelle sezioni seguenti.

2.1.        Inventario dello spettro radio

L'articolo 9 della decisione che istituisce il programma prevede la creazione di un inventario dello spettro che consenta di analizzare i diversi utilizzi dello spettro radio da parte degli utenti sia pubblici che privati, per ottenere una migliore conoscenza dell'attuale uso dello spettro. In tal modo, la Commissione dovrebbe poter proporre misure per un uso più efficace dello spettro, al fine di garantire la sostenibilità della connettività senza fili. Ad esempio, si potrebbero prendere in considerazione opportunità di condivisione delle bande fra gli utenti esistenti o individuare bande da assegnare o riassegnare, per migliorare l'efficienza, promuovere l'innovazione e rafforzare la concorrenza. Questa attività aiuterà la Commissione a individuare uno spettro sufficiente e appropriato per la banda larga senza fili, al fine di designare gli ulteriori 210 MHz necessari per raggiungere l'obiettivo del programma strategico di 1200 MHz di bande di frequenza armonizzate da destinare alla banda larga senza fili.

A norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della decisione che istituisce il programma, nell'aprile 2013 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/195/UE[5], che definisce modalità pratiche, formati uniformi e una metodologia relativi all'inventario dello spettro radio. In base a tale decisione, nel periodo 2013-2015 gli Stati membri devono continuare a fornire alla Commissione, in un formato leggibile da una macchina, dati sul sistema europeo di informazione sulle frequenze EFIS (European Frequency Information System)[6], nonché tutti gli ulteriori dati disponibili, ad esempio quelli che non vengono raccolti nell'EFIS.

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, della stessa decisione, la Commissione comunicherà al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati dell'analisi delle tendenze tecnologiche e delle future necessità e della domanda di spettro radio in una relazione separata riguardante l'inventario, prevista per la metà del 2014.

2.2.        Servizi a banda larga senza fili

Ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della decisione che istituisce il programma, gli Stati membri e la Commissione cooperano per assegnare almeno 1 200 MHz di spettro radio disponibile entro il 2015, al fine di rispondere alla crescente domanda di traffico dati senza fili. Ad oggi, grazie alle decisioni della Commissione adottate a norma della decisione spettro radio, sono stati armonizzati in totale 990 MHz per la banda larga senza fili. Gli Stati membri hanno assegnato in media circa 600 MHz, in virtù di queste misure di esecuzione.

Per raggiungere l'obiettivo dei 1 200 MHz, sono in corso studi in cooperazione con gli Stati membri. Riveste particolare importanza politica il futuro della banda UHF (470-790 MHz), ambita da diversi servizi concorrenti: servizi audiovisivi e a banda larga, microfoni senza fili, reti per la protezione civile e i soccorsi in situazioni di emergenza e apparecchiature per l'uso dello "spazio bianco". La Commissione ha richiesto la consulenza strategica dell'RSPG[7] e ha istituito un gruppo di alto livello di parti interessate[8] sul potenziale uso futuro della banda UHF. La Commissione auspica di trovare una soluzione vantaggiosa sia per il settore della radiodiffusione che per quello della banda larga senza fili.

Inoltre, proseguono le attività volte a individuare una soluzione sostenibile per le attrezzature audio per i servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali (ad esempio, i microfoni senza fili), conformemente all'articolo 6, paragrafo 6, del programma e per anticipare un uso più efficace della banda UHF. È quanto mai opportuno e tempestivo dare certezza ai soggetti coinvolti nei servizi di realizzazione di programmi e di eventi speciali sul mantenimento della disponibilità dello spettro per i microfoni senza fili. La Commissione ha avviato discussioni con gli Stati membri in seno al comitato per lo spettro radio su un progetto di decisione della Commissione riguardante l'armonizzazione dello spettro per i servizi audio di realizzazione di programmi e di eventi speciali, la cui adozione è prevista per la seconda metà del 2014.

Nell'ambito del processo di inventario sono in corso studi tecnici e analisi per verificare se sia possibile ipotizzare la coesistenza della banda larga senza fili con i servizi attuali in altre bande.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del programma strategico in materia di spettro radio, gli Stati membri erano tenuti ad autorizzare, entro la fine del 2012, l'uso delle bande di frequenza già armonizzate a livello dell'UE[9]. La Commissione si è adoperata per garantire un'attuazione tempestiva da parte degli Stati membri degli obblighi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, utilizzando tutti i mezzi a sua disposizione, tra cui l'invio di lettere a 23 Stati membri e l'avvio di un procedimento di infrazione.

2.2.1.     La banda 800 MHz

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della decisione che istituisce il programma, gli Stati membri erano tenuti a completare la procedura di autorizzazione per consentire l'uso della banda 800 MHz per i servizi di comunicazione elettronica, la cosiddetta "banda del dividendo digitale", entro il 1° gennaio 2013. Su richiesta debitamente motivata, la Commissione ha concesso una deroga agli Stati membri in cui circostanze nazionali o locali di carattere eccezionale o problemi di coordinamento transfrontaliero delle frequenze hanno reso impossibile la disponibilità della banda (Tabella 1 — Assegnazioni e deroghe per la banda armonizzata da 800 MHz).

Quattordici Stati membri hanno richiesto una deroga. Due richieste sono state respinte interamente, non sussistendo le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, e per gli altri 12 paesi la durata delle deroghe è stata limitata al minimo necessario, tenendo conto di ogni specifica situazione. Due richieste di deroga sono state accolte solo parzialmente, mentre altre quattro sono state concesse per un periodo più breve rispetto a quello richiesto. Oltre al tentativo di evitare conseguenze negative per gli Stati membri vicini, le deroghe sono state motivate principalmente dalle difficoltà nello spegnimento [switch-off] della televisione analogica a causa di specifiche condizioni geografiche o economiche o da problemi di coordinamento tra Stati membri e con i paesi terzi. In Bulgaria, la disponibilità della banda da 800 MHz sarà posticipata dato che, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del programma, il paese ha notificato che i servizi militari avrebbero continuato a impiegare la banda da 800 MHz sino all'eliminazione completa delle attrezzature in uso. Negli ultimi due anni, il programma ha offerto assistenza agli Stati membri nelle questioni di coordinamento transfrontaliero in seno all'Unione. Tuttavia, questo prezioso ruolo di mediazione è stato ostacolato dalla mancanza di precisi poteri di esecuzione.

Tabella 1 — Assegnazioni e deroghe per la banda armonizzata da 800 MHz

Status || Stati membri || Numero di SM

Assegnazione nel 2012 o prima || ES*, DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, HR || 11

Assegnazione nel 2013** || LT, AT, SK, FI, CZ, BE, UK, EE*** || 8

Deroga fino all'1.1.2014 || ES || 1

Deroga fino al 5.4.2014 || RO || 1

Deroga fino al 30.6.2014 || HU || 1

Deroga fino al 30.10.2014 || EL || 1

Deroga fino al 31.12.2014 || MT || 1

Deroga fino al 30.6.2015 || LV || 1

Deroga fino alla fine del 2015 || CY || 1

Ancora nessuna assegnazione || BG (uso militare notificato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3); PL (deroga fino alla fine del 2013, ma in ritardo), SI. || 3

*          Anche se la banda è stata assegnata nel 2011, la deroga è stata concessa fino all'1.1.2014.

**        Ivi comprese le deroghe fino all'1 gennaio 2014.

***      Assegnate solo bande da 40 MHz (bande da 20 MHz assegnate a gennaio 2014)

Per quanto concerne i servizi di comunicazione elettronica, il programma prevede che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, si adoperi per evitare l'eventuale rischio di frammentazione del mercato interno dovuta a criteri e condizioni di selezione divergenti applicabili allo spettro radio armonizzato. A tal fine, è necessario agevolare l'individuazione e la condivisione delle migliori pratiche sulle condizioni e procedure di autorizzazione e incoraggiare lo scambio di informazioni, in modo da aumentare la coerenza in tutta l'Unione. Tuttavia, un primo bilancio dell'attuazione delle disposizioni del programma per la banda larga senza fili e del monitoraggio delle condizioni e delle procedure di autorizzazione nazionali negli ultimi due anni mostra che il programma strategico non ha offerto sufficienti incentivi per pervenire, nel mercato unico, a una convergenza delle condizioni relative alle licenze, a un'integrazione delle reti o degli investimenti nella banda larga senza fili e alla diffusione della banda larga a tassi paragonabili a quelli di altre regioni o necessari per raggiungere l'obiettivo dell'Agenda digitale europea dei 30 Mbps per tutti entro il 2020.

2.3.        Uso condiviso

Ai sensi dell'articolo 4 del programma, gli Stati membri e la Commissione prendono, ove opportuno, le misure appropriate per migliorare l'efficienza e la flessibilità, in particolare mediante l'uso collettivo e l'uso condiviso dello spettro radio, per promuovere l'innovazione e gli investimenti. Nel settembre 2012, la Commissione europea ha pubblicato le proprie osservazioni nel documento "Promuovere l'uso condiviso delle risorse dello spettro radio nel mercato interno[10]". In quanto primo documento che analizza il grado di realizzazione delle priorità poste dal programma, tale comunicazione sottolinea l'importanza delle tecnologie per la condivisione delle frequenze radio, nonché la necessità di offrire incentivi e certezza del diritto agli innovatori. Vi si propongono modalità di promozione di una condivisione più efficace dello spettro mediante innovazioni senza fili.

In termini di misure concrete sull'uso condiviso dello spettro, la Commissione sostiene l'innovazione armonizzando le bande di frequenza soggette ad autorizzazioni generali (spettro radio non soggetto a licenza) o a diritti d'uso individuali (accesso allo spettro soggetto a licenza), come illustrato nelle sezioni seguenti, e richiedendo agli organismi europei di normalizzazione di elaborare le norme applicabili in materia[11].

2.3.1.     Spettro radio non soggetto a licenza

Solitamente le apparecchiature a corto raggio (SRD) sono soggette soltanto a autorizzazioni generali per applicazioni quali i dispositivi per l'identificazione a radiofrequenza (RFID) che supportano l'automazione della catena di approvvigionamento e le applicazioni da macchina a macchina (M2M), i nuovi sistemi di trasporto intelligenti, ivi compresi i sistemi di pedaggio elettronico e i radar a corto raggio per autoveicoli, nonché per le applicazioni utilizzate dai cittadini, quali allarmi, dispositivi medici e router Wi-Fi. La decisione della Commissione 2006/771/CE[12] relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo con apparecchiature a corto raggio stabilisce le bande di frequenza armonizzate e i relativi parametri tecnici per l'uso delle apparecchiature a corto raggio in tutta Europa. Le applicazioni che si basano sulle bande per le apparecchiature a corto raggio non soggette a licenza beneficiano di un accesso agevole allo spettro radio, non essendo necessarie licenze per lo spettro nell'Unione europea. L'armonizzazione delle bande per le apparecchiature a corto raggio nel mercato interno contribuisce altresì a realizzare economie di scala per i produttori di dispositivi.

Data la crescente domanda di bande armonizzate per le apparecchiature a corto raggio per diverse applicazioni, la Commissione europea aggiorna periodicamente le condizioni di armonizzazione dello spettro per tali apparecchiature. Nell'ambito di questo regolare processo di aggiornamento, gli allegati tecnici della decisione 2006/771/CE della Commissione sono stati aggiornati cinque volte dall'adozione nel 2006, da ultimo nel 2013 (decisione 2013/752/UE della Commissione[13]). L'ultimo aggiornamento introduce categorie di apparecchiature a corto raggio più ampie per contesti di condivisione armonizzati, al fine di semplificare l'accesso, l'innovazione e la neutralità tecnologica e dei servizi — tutti importanti principi contenuti nel programma.

Nell'ambito della proposta "Continente connesso", la Commissione ha proposto di creare un contesto e un regime amministrativo favorevoli all'applicazione di piccole celle, con l'obiettivo di soddisfare la futura domanda di capacità per la connettività a banda larga, nonché per mettere a disposizione le reti locali in radiofrequenza (RLAN o Wi-Fi) e mettere in comune diverse risorse RLAN degli utenti.

Inoltre, è stato conferito un mandato alla CEPT per una possibile estensione delle RLAN nella banda da 5 GHz, fatta salva la fattibilità tecnica che consenta di mantenere altri importanti sevizi (il programma GMES e i sistemi di trasporto intelligenti), anch'essi prioritari nell'ambito dell'RSPP. La Commissione sta inoltre riflettendo a una misura per facilitare la tecnologia a banda ultralarga (UWB), che trasmette segnali radio a bassa potenza in un'ampia gamma di frequenze e sostiene le applicazioni a corto raggio, quali le comunicazioni a elevata trasmissione di dati, la geolocalizzazione e i radar per le indagini del sottosuolo.

2.3.2.     Accesso condiviso allo spettro soggetto a licenza

Secondo il concetto di accesso allo spettro soggetto a licenza, sono concessi i diritti di uso condiviso ai detentori di licenza alle condizioni definite dall'organismo di regolamentazione, garantendo in tal modo una qualità prevedibile del servizio. Per accedere a una specifica banda di frequenza, tutti gli utenti devono disporre di un diritto d'uso individuale (ma non esclusivo) e la definizione delle condizioni di autorizzazione spetta all'autorità di gestione dello spettro, che stabilisce i parametri di accesso mediante condizioni di regolamentazione e di licenza.

Il recente parere dell'RSGP sull'accesso allo spettro soggetto a licenza può considerarsi il punto di partenza per un'applicazione più generica del concetto. Sia per la CEPT che per l'RSGP, la banda da destinare ai servizi a banda larga senza fili nell'UE potrebbe essere la banda da 2,3 GHz. L'uso di tale banda è valutato nell'ambito dell'accesso allo spettro soggetto a licenza, poiché in tal modo si garantirebbe un uso a lungo termine della banda in quegli Stati membri che vogliano mantenere l'uso da parte degli utilizzatori esistenti, offrendo al contempo la certezza del diritto per i nuovi titolari di licenza.

2.4.        Altre politiche dell'UE

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione che istituisce il programma, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, individua possibilità di uso dello spettro radio che possano contribuire a un'economia a basse emissioni di carbonio. Inoltre, gli Stati membri e la Commissione prendono in considerazione la possibilità di mettere a disposizione spettro radio per le tecnologie senza fili capaci di aumentare il risparmio di energia e l'efficienza delle reti intelligenti di distribuzione dell'energia e dei sistemi di misurazione intelligenti. Nell'aprile 2012 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica sull'uso dello spettro radio per una produzione e una distribuzione dell'energia più efficienti. Tale consultazione ha dimostrato che non vi è una posizione comune sull'uso delle infrastrutture delle TIC per le reti e i sistemi di misurazione intelligenti, né su un uso specifico o condiviso dello spettro, soggetto o meno a licenza.

Inoltre, non vi è un'opinione comune su come dovrebbero essere forniti i servizi a missione critica. A tal fine, la Commissione ha avviato uno studio sull'uso delle reti e delle apparecchiature mobili commerciali per le comunicazioni a missione critica che si avvalgono della banda larga ad alta velocità in settori specifici. Obiettivo dello studio è esaminare il ruolo che le reti mobili commerciali potrebbero svolgere nel garantire la fornitura di servizi di comunicazione a missione critica, ivi comprese le reti intelligenti di distribuzione dell'energia. Lo studio dovrebbe inoltre fornire raccomandazioni sull'uso delle infrastrutture e dello spettro per tali applicazioni.

3.           La decisione spettro radio

La decisione spettro radio fornisce strumenti normativi per garantire il coordinamento degli approcci politici e condizioni armonizzate per la disponibilità e un uso efficace dello spettro radio, necessari per il funzionamento del mercato interno. La decisione ha inoltre istituito il comitato per lo spettro radio, il cui ruolo è assistere la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di esecuzione, in base a mandati da assegnare alla CEPT per raggiungere gli obiettivi strategici esposti sopra. La riuscita dell'attuazione della decisione spettro radio si è basata sul rafforzamento di buone relazioni di lavoro tra la Commissione e gli Stati membri rappresentati in seno al comitato. Questa collaborazione prosegue nel corso dell'attuazione attuale del programma strategico. Tutte le misure riguardanti lo spettro radio proposte al comitato per il voto hanno ricevuto un parere positivo. Nell'allegato 1 figura un elenco di decisioni adottate tra il 2006 e il 2013.

La decisione spettro radio si è rivelata efficace nel rendere disponibili le risorse dello spettro radio armonizzato per settori strategici del mercato interno e rappresenta un esempio positivo di cooperazione con gli Stati membri. Inoltre, il programma costituisce un quadro strategico fondamentale per l'attuazione della politica dell'Unione in materia di spettro radio prevista dalla decisione in questione.

4.           Conclusioni

Il programma strategico in materia di spettro radio ha contribuito a un uso più efficiente dello spettro radio, grazie alla promozione di approcci per la sua condivisione, ad esempio con la fissazione dell'obiettivo dei 1 200 MHz per la banda larga senza fili, e grazie all'avvio del processo di inventario dello spettro radio, strumento che consentirà alla Commissione e agli Stati membri di delineare una politica maggiormente fondata su elementi fattuali. Il programma ha inoltre contribuito a promuovere l'innovazione e la concorrenza attraverso un uso più efficiente dello spettro radio, rendendolo così disponibile per i servizi innovativi. L'armonizzazione dello spettro radio crea il potenziale per realizzare economie di scala e, consentendo le più ampie condizioni possibili di uso dello spettro radio, permette l'accesso al maggior numero possibile di nuove applicazioni, nel rispetto degli usi esistenti.

D'altro canto, sono emerse alcune lacune nel programma, dovute al carattere generale di alcuni dei principi di regolamentazione previsti, che devono essere precisati ulteriormente per un'attuazione efficace. Il fatto che le condizioni e le procedure in materia di autorizzazione per lo spettro continuino ad essere definite dai singoli Stati membri implica notevoli differenze che contribuiscono alla frammentazione del mercato interno, con  ripercussioni negative sulle reti transfrontaliere e sulle capacità disponibili per i telefoni cellulari, il che comporta altri svantaggi per i consumatori[14]. Il mero scambio di informazioni e di buone pratiche in base ai principi e alle condizioni generali del quadro attuale pare non essere sufficiente per eliminare queste barriere al mercato unico. La certezza del diritto su principi e criteri comuni consolidati, applicati in modo coordinato dagli Stati membri in tutta l'Unione, è il requisito minimo essenziale.

I ritardi nell'assegnazione della banda da 800 MHZ dimostrano che sono necessari meccanismi più dinamici e flessibili perché i tempi di assegnazione siano armonizzati in tutta l'Unione o per determinate categorie di Stati membri, a seconda delle caratteristiche del mercato della banda larga senza fili, nonché per armonizzare la durata dei diritti d'uso dello spettro. A tal proposito, è importante garantire un'assegnazione efficace e tempestiva dello spettro armonizzato esistente per accrescere i potenziali benefici socio-economici dei servizi digitali forniti mediante le reti a banda larga senza fili.

In tali ambiti è necessario prevedere rapidamente disposizioni più specifiche. Per colmare le lacune, la Commissione ha proposto una serie di misure legislative concrete nell'ambito del pacchetto per un "Continente connesso"[15]. Tali misure istituiscono una serie di principi e criteri comuni per le autorizzazioni legate allo spettro radio, congiuntamente a un meccanismo formale limitato nel tempo per una valutazione inter pares dei piani nazionali, al fine di garantire le migliori pratiche.

Inoltre, la certezza del diritto riguardo a tempi e durata comuni delle assegnazioni dello spettro radio per la banda larga senza fili aiuterà gli operatori a compiere le scelte economiche più appropriate e ad adottare le loro strategie transfrontaliere, permettendo loro di contare su una maggiore prevedibilità quanto all'accesso allo spettro e alle condizioni di investimento.

Per garantire che la politica in materia di spettro radio apporti un contributo efficace alle altre politiche dell'UE, è necessario accelerare le iniziative di coordinamento avviate nel quadro degli orientamenti strategici del programma e della corretta attuazione tecnica attraverso la decisione spettro radio, rafforzando il coordinamento delle autorizzazioni in tutta Europa. Per la fine del 2015 è prevista una relazione finale sul primo programma e sui progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi fissati.

Allegato 1 — Elenco di decisioni connesse allo spettro radio nel periodo 2006-2013

Programma strategico e definizione

Data || Decisione || Contenuto

16.12.2009 || Decisione 2009/978/CE della Commissione || Modifica la decisione 2002/622/CE che istituisce il gruppo «Politica dello spettro radio»

14.3.2012 || Decisione 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio || Istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio

Banda larga senza fili

Data || Atto dell'Unione || Contenuto

12.2.2007 || Decisione 2007/90/CE della Commissione || Recante modifica della decisione 2005/513/CE sull'uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 GHz per l'implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN)

14.2.2007 || Decisione 2007/98/CE della Commissione || Armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite

21.5.2008 || Decisione 2008/411/CE della Commissione || Armonizzazione della banda di frequenze 3 400 – 3 800 MHz per i servizi di comunicazioni elettroniche

13.6.2008 || Decisione 2008/477/CE della Commissione || Armonizzazione della banda di frequenze 2 500 – 2 690 MHz per i servizi di comunicazioni elettroniche

5.8.2008 || Decisione 2008/671/CE della Commissione || Armonizzazione delle bande di frequenze 5 875 – 5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI)

16.9.2009 || Direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio || Recante modifica della direttiva per i sistemi GSM per consentire l'accesso alla banda 900 MHz) per tutti i sistemi terrestri che possono fornire servizi di comunicazioni elettroniche in grado di coesistere con i sistemi GSM.

16.10.2009 || Decisione 2009/766/CE della Commissione || Armonizzazione delle bande 900 MHz e 1 800 MHz per i servizi di comunicazioni elettroniche

6.5.2010 || Decisione 2010/267/UE della Commissione || Armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda 790-862 MHz per i servizi di comunicazioni elettroniche

18.4.2011 || Decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione || Modifica la decisione 2009/766/CE relativa all'armonizzazione delle bande 900 MHz e 1 800 MHz per i servizi di comunicazioni elettroniche

5.11.2012 || Decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione || Armonizzazione delle bande 1 920 – 1 980 MHz e 2 110 – 2 170 MHz per i servizi di comunicazione elettronica

Informazioni sull'uso dello spettro

Data || Decisione della Commissione || Contenuto

16.5.2007 || 2007/344/CE || Armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità

23.4.2013 || 2013/195/UE || Definisce modalità pratiche, formati uniformi e una metodologia relativi all'inventario dello spettro radio

Uso condiviso

Data || Decisione della Commissione || Contenuto

9.11.2006 || 2006/771/CE || Armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

23.11.2006 || 2006/804/CE || Armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency)

21.2.2007 || 2007/131/CE || Che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga

23.5.2008 || 2008/432/CE || Recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

5.8.2008 || 2008/673/CE || Recante modifica della decisione 2005/928/CE relativa all'armonizzazione della banda di frequenze 169,4-169,8125 MHz per alcuni tipi di apparecchiature a corto raggio

13.5.2009 || 2009/381/CE || Recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

21.4.2009 || 2009/343/CE || Recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga

30.6.2010 || 2010/368/UE || Recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

29.7.2011 || 2011/485/UE || Sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli

8.12.2011 || 2011/829/UE || Recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

11.12.2013 || 2013/752/UE || Recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE

Comunicazioni a bordo di aeromobili e navi

Data || Decisione della Commissione || Contenuto

7.4.2008 || 2008/294/CE || Condizioni armonizzate dell'uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili

19.3.2010 || 2010/166/UE || Condizioni d'uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi

12.11.2013 || 2013/654/UE || Recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili

Periodi di transizione/meccanismi di ripartizione — Articolo 4, paragrafo 5, della decisione spettro radio

Data || Decisione della Commissione || Contenuto

22.5.2007 || 2007/346/CE || Francia — potenze di emissione limitate per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID)

16.12.2008 || 2009/1/CE || Bulgaria — armonizzazione della banda 2 500 – 2 690 MHz

25.2.2009 || 2009/159/CE || Austria — uso della banda 5 875 – 5 905 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (STI)

6.10.2009 || 2009/740/CE || Francia — armonizzazione della banda 2 500 – 2 690 MHz

26.10.2009 || 2009/812/CE || Francia — armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio

31.3.2010 || 2010/194/UE || Bulgaria — armonizzazione della banda 2 500 – 2 690 MHz

Deroghe di cui all'articolo 6, paragrafo 4, della decisione che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio sulla banda da 800 MHz

Data della decisione || Decisione della Commissione agli SM || Contenuto

23.7.2013 || C(2013)4546 || Spagna — 12 mesi

23.7.2013 || C(2013)4547 || Polonia — 12 mesi

23.7.2013 || C(2013)4569 || Ungheria — 18 mesi

23.7.2013 || C(2013)4570 || Austria — 9 mesi

23.7.2013 || C(2013)4590 || Malta — 24 mesi

23.7.2013 || C(2013)4592 || Slovacchia — nessuna deroga concessa

23.7.2013 || C(2013)4593 || Romania — fino al 5.4.2014

23.7.2013 || C(2013)4594 || Slovenia — nessuna deroga concessa

23.7.2013 || C(2013)4595 || Cipro — 36 mesi

23.7.2013 || C(2013)4608 || Finlandia — 12 mesi

23.7.2013 || C(2013)4613 || Lituania — 6 mesi*

17.10.2013 || C(2013)6765 || Grecia — 30.10.2014

17.10.2013 || C(2013)6764 || Lettonia — 30 mesi

9.12.2013 || C(2013)8690 || Repubblica ceca — 6 mesi**

*          30 mesi per la sotto-banda 820-821 MHz

**        Solo due regioni

[1]       GU L 81, del 21.3.2012, pagg. 7-17.

[2]       GU L 108, del 24.4.2002, pagg. 1-6.

[3]       Il gruppo "Politica dello spettro radio" è un gruppo consultivo della Commissione, istituito a norma della decisione 2002/622/CE.

[4]       La CEPT è una piattaforma di cooperazione tecnica i cui membri, provenienti da 48 paesi europei, collaborano nel settore delle poste, dello spettro radio e delle reti di telecomunicazione.

[5]       GU L 113, del 25.4.2013, pagg. 18-21.

[6]       L'EFIS (il sistema di informazione sulle frequenze) è una banca dati online, istituita a norma della decisione 2007/344/CE relativa all'armonizzazione delle informazioni sull'uso dello spettro radio in Europa e gestita dall'Ufficio europeo per le comunicazioni (ECO – European Communications Office) a Copenaghen.

[7]       Documento RSPG13-543 (Annex 1): Work Programme public consultation 2014, [RSPG13-543 (Allegato1): consultazione pubblica sul programma di lavoro 2014], pag. 2.

[8]       Comunicato stampa sul gruppo di alto livello, IP/14/14 del 13 gennaio 2014.

[9]       GU L 144, del 4.6.2008, pagg. 77-81; GU L 163, del 24.6.2008, pagg. 37-41; GU L 274, del 20.10.2009, pagg. 32-35.

[10]     Promuovere l'uso condiviso delle risorse dello spettro radio nel mercato interno.

[11]     Mandato di normalizzazione M 512 conferito a CEN, CENELEC ed ETSI per i sistemi radio riconfigurabili.

[12]     GU L 312, dell'11.11.2006, pagg. 66-70.

[13]     GU L 334, del 13.12.2013, pagg. 17-36.

[14]     Impact Assessment accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures concerning the European single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent (Valutazione d'impatto che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce misure relative al mercato unico europeo per le comunicazioni elettroniche e per realizzare un "continente connesso"), SWD(2013)331 final.

[15]     Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sul mercato unico delle telecomunicazioni — COM(2013) 634.