52013PC0821

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali /* COM/2013/0821 final - 2013/0407 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.        Introduzione

1.           La presente proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intende rafforzare alcuni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza dell'indagato o imputato nei procedimenti penali di tutta l'Unione europea, sino a quando non ne sia provata la colpevolezza con sentenza definitiva, e il diritto di presenziare al proprio processo.

2.           Ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la cooperazione giudiziaria è fondata sul principio del riconoscimento reciproco per cui le sentenze e le decisioni giudiziarie adottate in uno Stato membro devono essere considerate equivalenti a quelle emesse in un altro Stato membro, qualunque esso sia, ed essere perciò esecutive in tutta l'Unione europea. La cooperazione giudiziaria deve poggiare sulla fiducia reciproca tra i diversi sistemi giudiziari, e l'idea che i diritti di indagati e imputati non siano rispettati in ogni circostanza nuoce profondamente alla fiducia reciproca e, quindi, alla cooperazione giudiziaria.

3.           A questo riguardo il programma di Stoccolma[1] ha sottolineato con forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali. Al suo punto 2.4 il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte secondo un approccio graduale volto a rafforzare i diritti dell'indagato o imputato stabilendo norme minime comuni in materia di diritto a un equo processo.

4.           Sono già state adottate tre misure: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali[2], la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali[3] e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari[4]. La presente iniziativa fa parte di un pacchetto unico comprendente misure a tutela di soggetti vulnerabili indagati o imputati nei procedimenti penali e una direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

5.           Inoltre, il 14 giugno 2011 la Commissione ha pubblicato un libro verde sull'applicazione della normativa dell'UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione, allo scopo di portare avanti una riflessione su come rafforzare la fiducia reciproca e l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco in questo campo, nel rispetto ed entro i limiti delle competenze dell'Unione.

6.           Il fine ultimo dell'agenda della Commissione sui diritti procedurali è garantire il rispetto del diritto a un equo processo nell'Unione europea; il principio della presunzione di innocenza, insieme ai diritti ad esso correlati, contribuisce a preservarlo. I vari diritti riconosciuti negli ultimi anni a indagati e imputati in procedimenti penali attraverso le citate direttive europee - tra cui il diritto all'interpretazione e alla traduzione, il diritto all'informazione e il diritto di avvalersi di un difensore - non sono obiettivi fini a se stessi, bensì strumenti di più ampia portata destinati a dare un contenuto concreto al diritto a un equo processo. La presunzione di innocenza e i diritti ad essa correlati contribuiscono a realizzarlo; laddove questa continuasse ad essere violata negli Stati membri, gli obiettivi dell'agenda sui diritti procedurali non potrebbero essere pienamente raggiunti.

7.           È per questo motivo che il Consiglio europeo nel programma di Stoccolma ha espressamente invitato la Commissione ad affrontare la questione della presunzione di innocenza.

8.           La Commissione ha condotto un'analisi approfondita della questione nella sua valutazione d'impatto ed è giunta alla conclusione che una misura riguardante certi aspetti della presunzione di innocenza sia necessaria a rafforzare questo diritto fondamentale. Gli obiettivi generali delle misure già adottate nel settore dei diritti procedurali nei procedimenti penali - tra cui la direttiva chiave sul diritto di avvalersi di un difensore - necessitano ancora che sia garantito in tutti gli Stati membri dell'Unione europea un livello minimo di tutela del principio di presunzione di innocenza.

9.           La presente proposta si basa sull'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, ai sensi del quale, "[l]addove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;

b) i diritti della persona nella procedura penale;

c) i diritti delle vittime della criminalità;

d) […]."

10.         L'attuale proposta contribuirà altresì a potenziare le garanzie giuridiche che tutelano le persone coinvolte in procedimenti avviati dalla Procura europea. La recente proposta di regolamento del Consiglio[5] chiarisce che l'indagato gode di tutti i diritti conferiti dal diritto dell'Unione nonché degli altri diritti sanciti direttamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "la Carta"), che devono essere applicati conformemente al diritto nazionale, e fa esplicito riferimento al diritto alla presunzione di innocenza. L'introduzione nell'attuale proposta di norme più stringenti a tutela della presunzione di innocenza rafforza anche le garanzie procedurali che si applicano nei procedimenti condotti dalla Procura europea.

11.         L'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del TUE, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, che ha lo stesso valore giuridico del TFUE e del TUE. La Carta si applica alle istituzioni dell'Unione europea e agli Stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione, ad esempio nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione europea.

12.         L'articolo 47 della Carta sancisce il diritto ad un giudice imparziale, mentre l'articolo 48 garantisce il diritto alla presunzione di innocenza e ha significato e portata identici al diritto garantito dall'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU[6], ai sensi del quale ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Questo principio è garantito nella stessa formulazione dall'articolo 11, paragrafo 1, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, mentre l'articolo 14, paragrafo 2, del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR)[7] contiene una disposizione molto simile.

13.         La Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito "la Corte") ha chiarito la portata dell'articolo 6 della CEDU, affermando a più riprese che si applica anche nella fase antecedente al processo nei procedimenti penali[8] e che l'indagato o imputato gode dei diritti conferiti dall'articolo 6 della CEDU sin dalle prime fasi dell'interrogatorio di polizia[9]. La Corte ha stabilito che queste garanzie devono applicarsi anche ai testimoni quando sono in realtà indagati per un reato, dal momento che la qualifica formale della persona è irrilevante[10].

14.         Il principio della presunzione di innocenza si è sviluppato nel corso degli anni. La Corte ha stabilito che l'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU contiene tre condizioni fondamentali[11]: il diritto di non essere presentato pubblicamente dalle autorità come condannato prima della sentenza definitiva[12], il fatto che l'onere della prova incombe alla pubblica accusa e che qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza deve valere in favore dell'imputato, e il diritto di quest'ultimo di essere informato delle accuse nei suoi confronti. La Corte riconosce altresì l'esistenza di un legame evidente tra la presunzione di innocenza e altri diritti a un equo processo, nel senso che laddove questi siano violati, la presunzione di innocenza è a sua volta inevitabilmente a rischio: il diritto di non incriminarsi, il diritto di non cooperare e di restare in silenzio[13], e il diritto alla libertà (e di non essere sottoposti a custodia cautelare)[14].

15.         Il diritto di presenziare al processo è un diritto essenziale della difesa: secondo l'interpretazione della Corte[15], il diritto dell'imputato di comparire personalmente al processo fa parte del diritto a un equo processo sancito dall'articolo 6 della CEDU, per cui il rafforzamento dell'uno contribuirà a consolidare l'altro.

16.         Il diritto di essere informato dell'accusa è regolato dalla direttiva 2012/13/UE relativa al diritto all'informazione nei procedimenti penali e non rientra pertanto nella presente proposta di direttiva, così come non vi figura il tema della custodia cautelare, che forma l'oggetto di altre iniziative distinte[16]. La presente proposta tratta invece di tutti gli altri aspetti del principio della presunzione di innocenza già citati o ad esso correlati.

17.         La presente proposta di direttiva definisce requisiti minimi a livello dell'Unione europea per disciplinare taluni aspetti del diritto dell'indagato o imputato alla presunzione di innocenza, conformemente a quanto previsto nel programma di Stoccolma e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Così facendo promuove l'applicazione della Carta, in particolare degli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sull'articolo 6 della CEDU come interpretato dalla giurisprudenza della Corte.

1.2.        Esito della consultazione delle parti interessate e valutazione d'impatto

18.         Le parti interessate sono state consultate a più riprese.

19.         Nel 2006 la Commissione ha pubblicato un libro verde[17] sulla presunzione di non colpevolezza, a cui hanno risposto 11 Stati membri, mentre esperti e professionisti indipendenti hanno avuto modo di sottolineare il fenomeno di erosione del principio della presunzione di innocenza e di affermare che, in particolare nelle indagini contro cittadini stranieri o non residenti, il principio della "presunzione di colpevolezza" sembra sempre più tollerato negli ordinamenti nazionali.

20.         La Commissione ha inoltre avuto contatti con i principali portatori d'interessi e ha tratto spunto dalle conclusioni su altre iniziative incluse nel presente pacchetto.

21.         Sul tema ha raccolto opinioni di accademici, professionisti, giudici, avvocati della difesa e pubblici ministeri in occasione della riunione del gruppo di esperti sulla politica penale dell'Unione europea del 23 gennaio 2013.

22.         Il 19 febbraio 2013 si è poi tenuta una riunione specialmente dedicata alla presunzione di innocenza con i rappresentanti dei ministeri della Giustizia degli Stati membri e della Croazia.

23.         Inoltre, nell'ambito dello studio svolto per preparare la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, il 27 febbraio 2013 è stato aperto un sondaggio online, pubblicato sul sito della DG Giustizia e su quello della Rete giudiziaria europea. Ne sono stati informati per email tutti i maggiori portatori d'interessi e sono pervenute più di 100 risposte. Il sondaggio si è concentrato non solo sulla situazione giuridica riguardante la protezione del diritto alla presunzione di innocenza negli Stati membri, ma soprattutto sul suo funzionamento in concreto. I risultati del sondaggio sono stati inclusi nell'allegato III della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. La valutazione d'impatto, disponibile all'indirizzo [http://ec.europa.eu/governance], ha evidenziato che il livello delle garanzie nella legislazione degli Stati membri è, in generale, accettabile e non sembrano esservi problemi sistemici in questo settore. Tuttavia, esistono ancora questioni sulle quali occorre migliorare le garanzie giuridiche; d'altro canto, sono ancora troppo frequenti i casi di violazione della presunzione di innocenza nell'Unione europea.

2.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1.        Disposizioni specifiche

Articolo 1 - Oggetto

24.         L'obiettivo della direttiva è definire norme minime riguardo ad alcuni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza di indagati e imputati sino a quando non ne sia provata la colpevolezza con sentenza definitiva. La direttiva disciplina: il diritto di non essere presentato come colpevole dalle autorità pubbliche prima della sentenza definitiva, il fatto che l'onere della prova incombe alla pubblica accusa e che qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza deve valere in favore dell'imputato, il diritto di non incriminarsi, il diritto di non cooperare e il diritto al silenzio, nonché il diritto di presenziare al proprio processo.

Articolo 2 - Campo d'applicazione

25.         La direttiva si applica all'indagato o imputato a partire dall'avvio del relativo procedimento penale, anche prima che l'indagato sia messo al corrente dalle autorità competenti del fatto di essere indagato o imputato per un reato, e fino alla conclusione del procedimento, ossia fino alla pronuncia della sentenza definitiva.

26.         I livelli e le esigenze di tutela del diritto alla presunzione di innocenza sono diversi a seconda che si tratti di persone fisiche o giuridiche, come riconosce la giurisprudenza della Corte di giustizia sul diritto di non autoaccusarsi[18]. La direttiva tiene conto di queste differenze e si applica pertanto solo alle persone fisiche.

27.         La tutela del diritto alla presunzione di innocenza delle persone giuridiche è comunque assicurata dalle garanzie vigenti nel diritto nazionale e nel diritto dell'Unione, interpretate dai giudici nazionali e dalla Corte di giustizia, nonché nella CEDU interpretata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

28.         Viene così mantenuto e rispettato l'approccio graduale dell'intervento legislativo dell'Unione, in particolare in materia di diritti delle persone fisiche nel procedimento penale. A seconda dell'evoluzione della normativa nazionale e della giurisprudenza, in futuro potranno essere prese in considerazione altre iniziative in questo campo.

Articolo 3 — Presunzione di innocenza

29.         Questa disposizione sancisce il diritto alla presunzione di innocenza.

Articolo 4 - Riferimenti in pubblico alla colpevolezza prima della condanna

30.         La Corte ha definito come uno degli aspetti fondamentali del principio della presunzione di innocenza il fatto che né un giudice né un funzionario pubblico possano pubblicamente presentare un indagato o imputato come colpevole di un reato se questi non sia stato processato e condannato per tale reato con sentenza definitiva[19]. Questo principio dovrebbe inoltre estendersi, sempre secondo la giurisprudenza della Corte, a tutte le autorità pubbliche[20]. In entrambi i casi, infatti, si rischia di incoraggiare l'opinione pubblica a credere alla colpevolezza dell'interessato e di pregiudicare la valutazione dei fatti dell'autorità giudiziaria.

31.         Tale principio dovrebbe fare salva la possibilità di pubblicare, conformemente al diritto nazionale, le decisioni che comminano sanzioni a seguito di procedimenti amministrativi.

Articolo 5 - Onere e grado della prova

32.         La presunzione di innocenza presuppone che l'onere della prova incomba alla pubblica accusa e che qualsiasi dubbio in merito alla colpevolezza debba valere in favore dell'indagato o dell'imputato (in dubio pro reo). Ne discende che la decisione del giudice deve fondarsi su prove fornite e non su mere accuse o supposizioni, senza per questo nulla togliere all'indipendenza della magistratura nel valutare la colpevolezza dell'indagato o imputato. D'altro canto, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha però ammesso che in casi determinati e limitati l'onere della prova possa essere invertito e incombere alla difesa. Questo articolo rispecchia il principio dettato dalla Corte[21], che traduce il giusto equilibrio fra l'interesse pubblico (le esigenze della pubblica accusa) e i diritti della difesa. La direttiva fa salve le possibilità accordate alla difesa di produrre prove secondo il diritto nazionale applicabile.

Articolo 6 e articolo 7 - Diritto di non incriminarsi e di non cooperare, diritto al silenzio

33.         Questi due articoli sanciscono il diritto di non incriminarsi e di non cooperare e il diritto al silenzio. Il diritto di non essere obbligati a testimoniare contro di sé, il diritto di non confessare e di non cooperare così come la facoltà di non rispondere sono norme generalmente riconosciute a livello internazionale e costituiscono il fulcro della nozione di un equo processo ai sensi dell'articolo 6 della CEDU[22]. La ratio è quella di proteggere l'imputato dall'indebita coercizione delle autorità, contribuendo così ad evitare errori giudiziari e a realizzare gli obiettivi dell'articolo 6 della CEDU. Il "grado di coercizione" esercitata sull'indagato o imputato per costringerlo a fornire informazioni in merito alle accuse contro di lui non può, sia pur per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, minare l'essenza stessa del suo diritto di non incriminarsi e del suo diritto al silenzio[23]. Deve comunque essere rispettato l'articolo 3 della CEDU relativo al divieto di tortura, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

34.         Il diritto di non incriminarsi ha principalmente l'obiettivo di rispettare la volontà dell'indagato o imputato di non rispondere e, in particolare, presuppone che la pubblica accusa tenti di raccogliere elementi contro l'indagato o l'imputato senza ricorrere a prove ottenute mediante metodi coercitivi o oppressivi a dispetto della volontà dell'indagato o imputato. La portata di questo diritto, peraltro, non è limitata ai casi in cui la coercizione abbia pesato sull'imputato o in cui la sua volontà sia stata in qualche modo sopraffatta[24]. In questo senso, secondo la Corte, il diritto in questione è strettamente legato alla presunzione di innocenza sancita dall'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU.

35.         L'indagato o imputato dovrebbe essere tempestivamente informato del suo diritto di rimanere in silenzio, come previsto dalla direttiva 2012/13/UE. Tali informazioni dovrebbero riguardare anche il contenuto del diritto in questione e le eventuali conseguenze del suo esercizio o della rinuncia ad esso.

36.         È escluso che possano trarsi conclusioni dall'esercizio di questi diritti: il diritto rimarrebbe infatti meramente sulla carta se l'indagato o imputato dovesse temere che la mancanza di cooperazione da parte sua o il suo silenzio possano essere usati contro di lui nelle fasi successive del procedimento penale. Solo così può essere garantito che l'indagato o imputato eserciti effettivamente tali diritti e senza timore che siano usati a suo danno. Perciò la direttiva prevede anche un rimedio specifico e immediato, ovvero vieta l'uso di prove ottenute in violazione di questi diritti, salvo nei casi eccezionali in cui l'uso di tali prove non pregiudica l'equità complessiva del procedimento[25].

37.         Il fatto che non sia dato trarre conclusioni dall'esercizio di questi diritti e che tale esercizio non possa essere usato contro l'indagato o imputato durante il procedimento penale, non dovrebbe impedire agli Stati membri di tener conto dell'eventuale comportamento cooperativo nel momento in cui viene decisa in concreto la pena da comminare.

Articolo 8 e Articolo 9 — Diritto di presenziare al proprio processo

38.         Se una persona non è presente durante il proprio processo, il suo diritto di difesa è a rischio. In questo caso, infatti, l'imputato non è in grado né di rendere la sua versione dei fatti al giudice, né di presentare prove a suo favore e può quindi essere giudicato colpevole senza aver potuto contestare le tesi a fondamento di tale condanna.

39.         Il diritto di presenziare al processo, o l'essere in grado di rinunciare a tale diritto dopo essere stato debitamente informato, è indispensabile per l'esercizio dei diritti della difesa.

40.         L'articolo 8 prevede che gli Stati membri assicurino che il diritto di presenziare al processo si applichi a qualunque processo il cui oggetto è valutare la colpevolezza dell'imputato (che la decisione finale sia di condanna o di assoluzione). La presenza dell'indagato o imputato in questa fase del procedimento penale è particolarmente importante, date le conseguenze che potrebbe avere.

41.         L'articolo 8 sancisce il diritto di presenziare al processo già conferito all'imputato dalla CEDU e stabilisce altresì eccezioni molto limitate, conformemente a quanto già previsto dalla Carta, dalla CEDU e dal diritto dell'Unione[26]. Nulla vieta però agli Stati membri di fare ricorso a "procedure semplificate" per i reati minori più comuni, purché siano rispettate le condizioni stabilite all'articolo 8. L'articolo 9 dispone un rimedio, già sancito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, per i casi in cui il diritto di presenziare al processo non sia stato rispettato, ovvero l'obbligo di prevedere un nuovo processo[27].

Articolo 10 – Mezzi di ricorso

42.         Secondo la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la forma più appropriata di ricorso contro la violazione del diritto a un equo processo previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, è garantire che l'indagato o imputato possa, per quanto possibile, essere posto nella condizione in cui si sarebbe trovato se i suoi diritti non fossero stati violati[28].

Articolo 11 - Raccolta dei dati

43.         Al fine di verificare e valutare l'efficacia e l'efficienza della direttiva, occorre che gli Stati membri raccolgano dati in merito all'esercizio dei diritti dalla stessa sanciti. Fra i dati pertinenti rientrano quelli registrati dalle autorità giudiziarie e dalle autorità di contrasto in merito al tipo di ricorso applicato ogniqualvolta vi sia stata violazione della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.

Articolo 12 - Clausola di non regressione

44.         La finalità di questo articolo è assicurare che la definizione di norme minime comuni ai sensi della direttiva non comporti un affievolimento delle norme vigenti in alcuni Stati membri, e che siano fatte salve le disposizioni della Carta e della CEDU. Poiché la direttiva introduce norme minime, in conformità all'articolo 82 TFUE, gli Stati membri rimangono liberi di definire norme più restrittive di quelle approvate con la presente direttiva.

Articolo 13 – Recepimento

45.         L'articolo dispone che gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il xx /xx/ 201x e inviare alla Commissione, entro lo stesso termine, il testo delle disposizioni di attuazione nell'ordinamento nazionale. Vista la semplicità delle misure di attuazione, per svolgere il suo compito di controllo del recepimento della direttiva la Commissione non richiede documenti esplicativi, poiché le singole misure di attuazione da comunicare dovrebbero essere sufficientemente chiare.

Articolo 14 – Entrata in vigore

46.         L'articolo stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.2.        Principio di sussidiarietà

47.         Nella legislazione degli Stati membri il diritto alla presunzione di innocenza varia in modo sostanziale, così come variano tutti gli aspetti connessi. La giurisprudenza della Corte mostra come le violazioni della presunzione di innocenza e dei diritti ad essa correlati siano ricorrenti, il che porta ad una mancanza di fiducia reciproca tra autorità giudiziarie dei vari Stati membri dell'UE, perciò riluttanti all'idea di cooperare tra loro. La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta mostra che, da sola, la Corte non garantisce pienamente la tutela della presunzione di innocenza: alcuni dei suoi aspetti non sono stati trattati di recente o non lo sono stati in modo esaustivo e il procedimento d'impugnazione dinanzi alla Corte interviene solo a posteriori una volta esaurite tutte le vie di ricorso nazionali. La presente direttiva integrerà le garanzie previste dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e garantirà che la presunzione di innocenza sia protetta sin dall'inizio del procedimento penale, anche mediante la possibilità di accedere a meccanismi di ricorso dell'UE.

48.         L'obiettivo della proposta non può essere realizzato in maniera sufficiente dai soli Stati membri, considerato che il suo fine è promuovere la fiducia reciproca; occorre un intervento dell'Unione europea, che istituisca norme minime comuni coerenti applicabili all'intera Unione. Conferma di ciò si trova nel programma di Stoccolma, in cui il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad occuparsi della questione della presunzione di innocenza. Essendo il fine quello di rafforzare la fiducia reciproca, la proposta ravvicinerà le norme procedurali degli Stati membri relative a taluni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza e al diritto di presenziare al proprio processo nei procedimenti penali. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

2.3.      Principio di proporzionalità

49.         La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre quanto è necessario a tale scopo. La proposta disciplina solo alcuni aspetti della presunzione di innocenza maggiormente legati al funzionamento degli strumenti del riconoscimento reciproco e alla cooperazione giudiziaria in materia penale ed è limitata alle persone fisiche. Tale impostazione è conforme all'approccio graduale dell'intervento legislativo dell'Unione nel settore dei diritti procedurali in materia penale e all'esigenza di un intervento proporzionato.

3.           INCIDENZA SUL BILANCIO

50.         La presente proposta non incide sul bilancio dell'UE.

2013/0407 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[29],

visto il parere del Comitato delle regioni[30],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La presente direttiva intende rafforzare il diritto a un equo processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo.

(2)       Stabilendo norme minime sulla protezione dei diritti procedurali di indagati o imputati, la presente direttiva dovrebbe rafforzare la fiducia di ogni Stato membro nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri, e può quindi contribuire a facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Tali norme minime comuni dovrebbero altresì rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei cittadini nel territorio degli Stati membri.

(3)       Il programma di Stoccolma[31] ha sottolineato con forza l'importanza dei diritti della persona nei procedimenti penali. Al punto 2.4 del programma il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte secondo un approccio graduale volto a rafforzare i diritti di indagati e imputati. L'agenda dell'UE sui diritti procedurali è concepita per operare come un tutt'uno, perciò i suoi vantaggi si percepiranno appieno soltanto quando ne saranno state applicate tutte le componenti.

(4)       Nel programma di Stoccolma il Consiglio europeo invita la Commissione a esaminare ulteriori elementi dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati e a valutare se sia necessario affrontare altre questioni, ad esempio la presunzione di innocenza, per promuovere una migliore cooperazione nel settore.

(5)       Sono già state adottate tre misure: la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[32], la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[33] e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[34].

(6)       È opportuno che la presente direttiva si applichi solo ai procedimenti penali. Non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva i procedimenti sanzionatori di natura amministrativa, ad esempio in materia di concorrenza, commercio, fiscalità e servizi finanziari, e le indagini connesse svolte da autorità amministrative, né i procedimenti in materia civile.

(7)       È auspicabile che, al fine di garantire il diritto a un equo processo, la presente direttiva faciliti l'applicazione pratica del diritto alla presunzione di innocenza e di tutti gli aspetti ad esso connessi, nonché del diritto di presenziare al proprio processo.

(8)       È opportuno che la presente direttiva si applichi alle persone fisiche indagate o imputate per un reato e che ciò avvenga in ogni fase del procedimento, anche prima che dette persone siano messe a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro, mediante notifica ufficiale o in altro modo, di essere indagate o imputate per un reato, fino alla conclusione del procedimento.

(9)       La presente direttiva prende atto dei diversi livelli ed esigenze di tutela di alcuni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza nei riguardi delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Una tale protezione accordata alle persone fisiche rispecchia la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, mentre la Corte di giustizia ha riconosciuto, dal canto suo, che i diritti derivanti dalla presunzione di innocenza non sorgono in capo alle persone giuridiche allo stesso modo rispetto a quanto accade per le persone fisiche.

(10)     Allo stato attuale di sviluppo della legislazione e della giurisprudenza in ambito nazionale ed europeo, appare prematuro legiferare a livello dell'Unione sul diritto alla presunzione di innocenza per le persone giuridiche.

(11)     È opportuno che la tutela del diritto delle persone giuridiche alla presunzione di innocenza sia lasciata alle garanzie normative e alla giurisprudenza esistenti, la cui evoluzione dovrebbe permettere di stabilire se è necessario un intervento dell'Unione.

(12)     Ai fini della presente direttiva, per "autorità giudiziarie o di contrasto" si intendono le autorità pubbliche che, in virtù del diritto nazionale, esercitano poteri nell'ambito del procedimento penale.

(13)     La presunzione di innocenza è violata se, in mancanza di una prova legale antecedente della colpevolezza, le autorità giudiziarie o altre autorità pubbliche presentano, in una decisione giudiziaria o una dichiarazione pubblica, l'indagato o imputato come se fosse già stato condannato.

(14)     L'onere della prova incombe alla pubblica accusa e qualsiasi dubbio dovrebbe valere in favore dell'imputato. Pertanto, la presunzione di innocenza risulta violata qualora l'onere della prova sia trasferito dalla pubblica accusa alla difesa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d'ufficio dal giudice e la sua indipendenza nel valutare la colpevolezza dell'indagato o imputato.

(15)     Tuttavia, in certi casi l'inversione dell'onere della prova non dovrebbe essere incompatibile con la presunzione di innocenza, purché siano preservate determinate garanzie: le presunzioni di fatto o di diritto dovrebbero rimanere entro limiti ragionevoli adeguati all'importanza degli interessi in gioco, ed essere confutabili, ad esempio attraverso nuove prove su circostanze attenuanti o in caso di forza maggiore.

(16)     Il diritto di non incriminarsi e di non cooperare è un aspetto importante del principio della presunzione di innocenza. L'indagato o imputato, se invitato a rilasciare dichiarazioni o a rispondere a domande, non dovrebbe essere costretto a produrre prove o documenti o a fornire informazioni che possono portarlo a incriminarsi.

(17)     È necessario limitare qualunque coercizione utilizzata per obbligare l'indagato o imputato a fornire informazioni. Per determinare se usando coercizione non sono stati violati i diritti in questione, occorre tener conto, alla luce di tutte le circostanze del caso, della natura e del grado di coercizione esercitata per ottenere le prove, della portata dell'interesse pubblico ad accertare e punire il reato in questione, dell'esistenza di eventuali garanzie procedurali e dell'uso a cui sono destinati gli elementi di prova così raccolti. Tuttavia, il grado di coercizione esercitata sull'indagato o imputato per costringerlo a fornire informazioni in merito alle accuse contro di lui non dovrebbe, sia pur per ragioni di sicurezza e ordine pubblico, minare l'essenza stessa del suo diritto di non incriminarsi e del suo diritto al silenzio.

(18)     È opportuno che il diritto di non incriminarsi e di non cooperare non si estenda all'utilizzo in un procedimento penale del materiale probatorio che può essere sì ottenuto dall'indagato o imputato ricorrendo a poteri coercitivi, ma che esiste indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo come quello ottenuto sulla base di un mandato, o per il quale sussista l'obbligo per legge di conservarlo e fornirlo su richiesta, o l'analisi dell'aria alveolare espirata, o del sangue e delle urine, o dei tessuti corporei per la prova del DNA.

(19)     Il diritto al silenzio è un aspetto importante del principio della presunzione di innocenza che dovrebbe fungere da protezione contro l'auto incriminazione.

(20)     Il diritto di non incriminarsi e di non cooperare, così come il diritto al silenzio, dovrebbero applicarsi a domande pertinenti rispetto al reato di cui la persona è indagata o imputata e non, ad esempio, a domande riguardanti l'identificazione personale dell'indagato o imputato.

(21)     Il diritto a un equo processo è uno dei principi fondamentali di una società democratica. Il diritto dell'imputato di presenziare al processo si basa su tale diritto e dovrebbe essere garantito in tutto il territorio dell'Unione.

(22)     Tuttavia, il diritto dell'imputato di presenziare al processo non è assoluto: a determinate condizioni l'imputato può, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi.

(23)     A certe condizioni ben definite che consentono di garantire l'effettivo rispetto del diritto a un equo processo, dovrebbe essere possibile che il processo il cui esito è un verdetto di colpevolezza o di innocenza, si svolga in assenza dell'indagato o imputato.

(24)     Non è opportuno che la presente direttiva disciplini le forme e i metodi, compresi gli obblighi procedurali, che sono utilizzati per raggiungere i risultati specificati riguardo al diritto di presenziare al processo, trattandosi di questioni regolate dal diritto nazionale degli Stati membri.

(25)     Nell'esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare che l'interessato sia a conoscenza del processo, si potrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza impiegata dall'interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate.

(26)     Conformemente al principio dell'efficacia del diritto dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero istituire mezzi di ricorso adeguati ed efficaci in caso di violazione dei diritti conferiti ai singoli dal diritto dell'Unione. Un mezzo di ricorso efficace in caso di violazione dei principi sanciti dalla presente direttiva dovrebbe avere, per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella posizione in cui questi si sarebbe trovato se la violazione non si fosse verificata.

(27)     Al fine di controllare e valutare l'efficacia della presente direttiva, è necessario che gli Stati membri raccolgano dati sull'attuazione dei diritti sanciti nella presente direttiva. Tali dati dovrebbero includere quelli raccolti dalle autorità giudiziarie e di contrasto sui mezzi di ricorso utilizzati in caso di violazione di uno degli aspetti del diritto alla presunzione di innocenza disciplinati dalla presente direttiva, e in caso di violazione del diritto di presenziare al processo.

(28)     La presente direttiva difende i diritti fondamentali e i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, compresi la proibizione della tortura e di trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il rispetto della vita privata e familiare, il diritto all'integrità della persona, i diritti del minore, l'inserimento delle persone con disabilità, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa.

(29)     La presente direttiva stabilisce norme minime. Gli Stati membri possono ampliare i diritti da essa previsti al fine di assicurare un livello di tutela più elevato. Tale livello di tutela più elevato non dovrebbe costituire un ostacolo al reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie che dette norme minime mirano a facilitare. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

(30)     Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la definizione di norme minime comuni su alcuni aspetti della presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni della misura, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)     [A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva] OPPURE [A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all'adozione della presente direttiva, non sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione][35].

(32)     A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1 Oggetto e campo d'applicazione

Articolo 1 Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime concernenti:

a)           alcuni aspetti del diritto alla presunzione di innocenza nei procedimenti penali;

b)           il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Articolo 2 Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica alle persone fisiche indagate o imputate in un procedimento penale sino alla sua conclusione definitiva.

CAPO 2 Diritto alla presunzione di innocenza

Articolo 3 Presunzione di innocenza

Gli Stati membri assicurano che all'indagato o imputato sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia legalmente accertata la colpevolezza.

Articolo 4 Riferimenti in pubblico alla colpevolezza prima della condanna

Gli Stati membri provvedono affinché, prima della condanna definitiva, le autorità pubbliche non possano presentare in dichiarazioni pubbliche e decisioni ufficiali l'indagato o imputato come se fosse già condannato.

Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate le misure necessarie in caso di violazione di tale obbligo.

Articolo 5 Onere e grado della prova

1.           Gli Stati membri assicurano che l'onere di provare la colpevolezza dell'indagato o imputato incomba alla pubblica accusa, fatti salvi eventuali poteri di accertamento dei fatti esercitati d'ufficio dal giudice del processo.

2.           Gli Stati membri provvedono affinché la presunzione che comporti l'inversione dell'onere della prova a carico dell'indagato o imputato sia sufficientemente forte da giustificare la deroga a tale principio, e sia confutabile.

Per confutare tale presunzione è sufficiente che la difesa adduca prove in grado di sollevare un ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza dell'indagato o imputato.

3.           Gli Stati membri assicurano che, quando il giudice esamina la colpevolezza dell'indagato o imputato e sussiste un ragionevole dubbio circa la sua colpevolezza, questi sia assolto.

Articolo 6 Diritto di non incriminarsi e di non cooperare

1.           Gli Stati membri assicurano che all'indagato o imputato, in qualunque procedimento penale, sia riconosciuto il diritto di non incriminarsi e di non cooperare.

2.           Il diritto di cui al paragrafo 1 non si estende all'utilizzo in un procedimento penale del materiale probatorio che può essere ottenuto dall'indagato o imputato ricorrendo a poteri coercitivi, ma che esiste indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo.

3.           L'esercizio del diritto di non incriminarsi o del diritto di non cooperare non può essere utilizzato contro l'indagato o imputato in una fase successiva del procedimento né può essere considerato come una conferma dei fatti.

4.           Non sono ammissibili le prove ottenute in violazione del presente articolo, salvo qualora il loro uso non pregiudichi l'equità del procedimento nel suo complesso.

Articolo 7 Diritto al silenzio

1.           Gli Stati membri garantiscono che l'indagato o imputato che sia sottoposto ad interrogatorio dalla polizia o altre autorità di contrasto o giudiziarie in merito al reato che gli viene contestato abbia il diritto di restare in silenzio.

2.           Gli Stati membri informano tempestivamente l'indagato o imputato del suo diritto al silenzio e spiegano il contenuto di tale diritto e le conseguenze del suo esercizio e della rinuncia ad esso.

3.           L'esercizio del diritto al silenzio non può essere utilizzato contro l'indagato o imputato in una fase successiva del procedimento né può essere considerato come una conferma dei fatti.

4.           Non sono ammissibili le prove ottenute in violazione del presente articolo, salvo qualora il loro uso non pregiudichi l'equità del procedimento nel suo complesso.

CAPO 3 Diritto di presenziare al processo

Articolo 8 Diritto di presenziare al processo

1.           Gli Stati membri garantiscono che l'indagato o imputato abbia il diritto di presenziare al proprio processo.

2.           Gli Stati membri possono riconoscere al giudice la facoltà di decidere della colpevolezza in assenza dell'indagato o sospettato, purché quest'ultimo:

a)         a tempo debito:

i)            sia stato citato personalmente e sia quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo, o sia stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che sia stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;

e

ii)           sia stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio, oppure

b)           essendo al corrente della data fissata per il processo, abbia conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, e sia stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore.

3.           Qualora non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2, uno Stato membro può procedere all'esecuzione della decisione di cui a detto paragrafo se l'interessato, dopo averne ricevuto notifica ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

a)           ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

oppure

b)           non richiede un nuovo processo né presenta ricorso in appello entro il termine stabilito.

Articolo 9 Diritto a un nuovo processo

Gli Stati membri assicurano che, in caso di assenza dell'indagato o imputato al processo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e laddove non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, l'interessato abbia il diritto a un nuovo processo in cui possa esercitare il diritto di presenziare e che consenta di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e possa condurre alla riforma della decisione originaria.

CAPO 4 Disposizioni generali e finali

Articolo 10 Mezzi di ricorso

1.           Gli Stati membri provvedono affinché l'indagato o imputato disponga di un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva.

2.           Tale ricorso effettivo ha, per quanto possibile, l'effetto di porre l'indagato o imputato nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato se non ne fossero stati violati i diritti, così da salvaguardare il diritto a un equo processo e il diritto alla difesa.

Articolo 11 Raccolta dei dati

Entro […], e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione dati relativi al modo in cui sono stati attuati i diritti sanciti dalla presente direttiva.

Articolo 12 Clausola di non regressione

Nessuna disposizione della presente direttiva può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

Articolo 13 Recepimento

1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro [18 mesi dalla sua pubblicazione]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

              Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

[2]               GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1.

[3]               GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1.

[4]               GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1.

[5]               Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013) 534 final del 17.7.2013).

[6]               GU C 303 del 14.12.2007, pag. 30. Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali.

[7]               999 U.N.T.S. 171. L'ICCPR è una convenzione internazionale sui diritti civili e politici aperta alla firma con risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 16 dicembre 1966 e ratificata da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, che da essa sono quindi vincolati ai sensi del diritto internazionale.

[8]               Sentenza del 27 novembre 2008, Salduz c. Turchia, ricorso n. 36391/02, punto 50.

[9]               Ibidem, punto 52.

[10]             Sentenza del 14 ottobre 2010, Busco c. Francia, ricorso n. 1466/07, punto 47.

[11]             Sentenza del 6 dicembre 1988, Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, ricorsi 10588/83, 10589/83 e 10590/83. Si veda anche la sentenza del 10 febbraio 1995, Allenet de Ribemont c. Francia, ricorso 15175/89.

[12]             Sentenza del 25 marzo 1983, Minelli c. Svizzera, ricorso 8660/79.

[13]             Sentenza del 25 febbraio 1993, Funke c. Francia, ricorso 10828/84, sentenza dell'8 febbraio 1996, Murray c. Regno Unito, ricorso 18731, sentenza del 17 dicembre 1996, Saunders c. Regno Unito, ricorso 19187/91.

[14]             Fatta eccezione per i casi in cui l'interesse pubblico giustifica una deroga al principio del diritto alla libertà — si veda la sentenza del 26 ottobre 2010, Kudla c. Polonia, ricorso 30210/96.

[15]             Sentenza del 12 febbraio 1985, Colozza c. Italia, ricorso 9024/80.

[16]             COM(2011) 327 final del 14.6.2011. I temi del libro verde erano la custodia cautelare e il mutuo riconoscimento delle misure cautelari detentive e non detentive. La Commissione ha ricevuto 81 contributi dagli Stati membri, dalla società civile e da organizzazioni non governative, la cui sintesi è pubblicata sul suo sito web http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm. Si veda anche la decisione quadro 2009/829/GAI, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20).

[17]             COM(2006) 174 final, del 26.4.2006.

[18]             Si vedano, tra l'altro, le sentenze nella causa C-301/04 P, Commissione/ SGL Carbon, Raccolta 2006, pag. I‑5915 e nella causa T-112/98, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, Raccolta 2001 pag. II-732.

[19]             Si veda Minelli c. Svizzera.

[20]             Si veda Allenet de Ribemont c. Francia.

[21]             Si veda tra l'altro la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: sentenza del 7 ottobre 1988, Salabiaku c. Francia, ricorso 10519/83, sentenza Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna, precitata, sentenza del 20 marzo 2001, Telfner c. Austria, ricorso 33501/96.

[22]             Si vedano, tra l'altro, le sentenze Funke c. Francia, Murray c. Regno Unito, Saunders c. Regno Unito, precitate, la sentenza del 21 dicembre 2000, Heaney e McGuiness c. Irlanda, ricorso 34720/97, la sentenza dell'11 luglio 2006, Jalloh c. Germania, ricorso 54810/00.

[23]             Si veda Heaney e McGuiness c. Irlanda, precitata, punti 55 e 58.

[24]             Si veda la sentenza del 5 novembre 1992, Allan c. Regno Unito, ricorso 48539/99, punto 50.

[25]             Si veda Allan c. Regno Unito, precitata, punto 42.

[26]             Si veda la decisione 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24).

[27]             Colozza c. Italia.

[28]             Si vedano: sentenza del 30 giugno 2005, Teteriny c. Russia, ricorso 11931/03, punto 56, sentenza del 31 ottobre 2006, Jeličić c. Bosnia Herzegovina, ricorso 41183/02, punto 53, e sentenza del 17 luglio 2007 Mehmet e Suna Yiğit c. Turchia, ricorso 52658/99, punto 47, sentenza Salduz c. Turchia, precitata, punto 72.

[29]             GU C […] del […], pag. […].

[30]             GU C […] del […], pag. […].

[31]             GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

[32]             Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

[33]             Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

[34]             Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

[35]             La versione ultima di questo considerando dipenderà dalla posizione definitiva che Regno Unito e Irlanda decideranno di assumere ai sensi delle disposizioni del protocollo n. 21.