Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base /* COM/2013/0266 final - 2013/0139 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Motivazione e obiettivi della
proposta Lo sviluppo continuo del mercato unico nel
settore dei servizi finanziari è di importanza fondamentale per la crescita e
la competitività dell'Europa. Permangono però ostacoli alla piena integrazione
del mercato interno dei servizi finanziari. Recenti iniziative a livello UE si
prefiggono di consentire il pieno sviluppo del potenziale del mercato unico,
ponendo fine alla frammentazione del mercato ed eliminando le barriere e gli
ostacoli al movimento dei servizi, rafforzando allo stesso tempo la fiducia dei
cittadini nel mercato interno e assicurando che i cittadini possano godere dei
benefici che esso genera. L'Atto per il mercato unico
I, adottato dalla Commissione nell'aprile 2011, ha individuato dodici leve per
promuovere la crescita e rafforzare la fiducia dei cittadini nel mercato unico.
Nel settore dei servizi finanziari al dettaglio, l'Atto per il mercato
unico I invita a prestare particolare attenzione alla "trasparenza delle
spese bancarie e una maggiore tutela dei mutuatari sul mercato dei prestiti
ipotecari". La Commissione ha inoltre annunciato "[…]
un'iniziativa riguardante l'accesso a un conto di pagamento di base a costi
contenuti per tutti i cittadini, qualunque sia il loro luogo di residenza nell'Unione
europea", in modo da consentire a tutti i cittadini di partecipare
attivamente al mercato unico. L'Atto per il mercato unico II, adottato il 3
ottobre 2012, ha individuato in un'iniziativa legislativa in materia di conti
bancari nell'UE una delle 12 azioni prioritarie per generare effetti concreti
sul campo e per ridare ai cittadini e alle imprese fiducia affinché usino il
mercato unico a proprio vantaggio[1].
L'obiettivo è "dare a tutti i cittadini dell'UE l'accesso ad un conto di
pagamento di base, garantire la trasparenza e la comparabilità delle spese
bancarie e facilitare il cambiamento di conto bancario"[2]. Inoltre, la Commissione ha
annunciato proposte in materia di trasparenza e di comparabilità delle spese
bancarie e di trasferimento del conto nel quadro del programma di lavoro della
Commissione per il 2013[3]. Precedenti iniziative nel settore dell'attività
bancaria al dettaglio non solo hanno accresciuto la capacità dei prestatori di
servizi di pagamento di operare a livello transfrontaliero, ma hanno anche
generato sostanziali benefici per molti consumatori europei, in particolare
grazie alla riduzione del costo delle operazioni, a pagamenti più rapidi e a
condizioni e prezzi più trasparenti. La direttiva 2007/64/CE relativa ai
servizi di pagamento prevede taluni obblighi in materia di trasparenza delle
spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento. L'iniziativa ha
contribuito a ridurre in misura sostanziale il tempo necessario per l'esecuzione
delle operazioni e ad aumentare la coerenza delle informazioni sui servizi di
pagamento fornite ai consumatori. Il recente regolamento sull'area unica dei
pagamenti in euro (AUPE) ha creato un quadro coerente per l'effettuazione
sicura e veloce di operazioni di pagamento nella zona euro, semplificando la
prestazione dei servizi di pagamento e promuovendo la mobilità dei consumatori. Le misure per completare il mercato unico dei
servizi finanziari dovrebbero generare crescita e accrescere le opportunità
commerciali per i prestatori di servizi finanziari, ma il loro impatto sui
consumatori è anch'esso di importanza vitale. Al momento, la scarsa trasparenza
delle spese per i conti di pagamento rende difficile per i consumatori compiere
scelte informate. Anche quando le spese sono comparabili, la procedura di
trasferimento del conto di pagamento è spesso molto lunga e complessa. Di
conseguenza, i consumatori dimostrano ancora un grado molto elevato di inerzia
per quanto riguarda i conti di pagamento. Da un'indagine sui servizi finanziari
al dettaglio svolta nel 2012[4]
è emerso che una consistente quota di consumatori resta tendenzialmente fedele
al proprio prestatore di servizi di pagamento. Solo il 16% degli intervistati
che detenevano già un prodotto finanziario ha aperto un nuovo conto di
pagamento nei precedenti cinque anni. Inoltre, solo il 3% degli intervistati ha
dichiarato di aver aperto un conto di pagamento transfrontaliero. Secondo l'indagine,
a dissuadere i consumatori dall'acquistare prodotti finanziari al dettaglio
transfrontalieri contribuiscono le informazioni poco chiare (21%), la mancanza
di chiarezza sui diritti del consumatore (18%) o l'eccessiva complessità della
procedura (15%). L'inerzia dei consumatori rende più difficile per i prestatori
di servizi finanziari attirare nuovi clienti e può disincentivarne l'entrata in
nuovi mercati, in particolare in un contesto transfrontaliero. Tutto questo, a
sua volta, fa aumentare i prezzi e diminuire la qualità dei servizi forniti ai
consumatori. L'impatto delle misure UE volte a garantire un
quadro sano e solido per sviluppare pienamente i benefici del mercato interno
per i servizi finanziari è limitato dal fatto che una fetta consistente della
popolazione dell'UE non ha ancora accesso ai servizi bancari. Secondo le stime
della Banca mondiale, circa 58 milioni di consumatori dell'UE non hanno un
conto di pagamento[5]
e circa 25 milioni di essi vorrebbero aprirne uno. Inoltre, le indagini e le
consultazioni effettuate dalla Commissione e i reclami dei consumatori
dimostrano che molti cittadini hanno avuto difficoltà ad aprire un conto di
pagamento a causa della mancanza di un indirizzo permanente nello Stato membro
in cui è situato il prestatore di servizi di pagamento. Questa situazione
riguarda anche un gran numero di consumatori dell'UE che vivono in un altro
Stato membro (12,3 milioni di persone nel 2010). Tutti questi fattori incidono
negativamente sulla capacità dei consumatori di aprire un conto di pagamento,
in particolare a livello transfrontaliero. Come sottolineato nel pacchetto
adottato di recente sugli investimenti sociali, i conti di pagamento sono uno
strumento fondamentale per la partecipazione delle persone all'economia e alla
società[6]. Inoltre, il fatto che un gran numero di
consumatori non partecipano attualmente al mercato interno dei servizi
finanziari ha conseguenze negative sia per i prestatori di servizi di pagamento
che per i consumatori. Da un lato, i prestatori sono meno incentivati a offrire
i propri servizi nell'Unione e a entrare in nuovi mercati, il che soffoca la
concorrenza, che a sua volta determina condizioni meno favorevoli per i
consumatori. Dall'altro i consumatori non aventi accesso ai servizi bancari
sono esclusi dai benefici del mercato interno. L'economia si sta muovendo costantemente
verso un incremento delle operazioni senza contante. Questa tendenza riguarda
sia le imprese che i consumatori. Ma riguarda anche la pubblica amministrazione
che ha compreso i vantaggi delle operazioni senza contante[7]. Inoltre, la mancanza di accesso
al conto di pagamento impedisce ai consumatori di beneficiare pienamente del
mercato interno, ad esempio, in quanto ne ostacola l'acquisto di beni a livello
transfrontaliero o online. Dato che i conti di pagamento sono il prodotto
finanziario per il quale è maggiore la probabilità di acquisto a livello
transfrontaliero, è fondamentale trovare soluzioni adeguate ai problemi
descritti sopra. Le conseguenze dell'inazione sono potenzialmente gravi, e
possono tra l'altro ostacolare lo sviluppo di un mercato interno pienamente
funzionante, con effetti significativi sui prestatori di servizi di pagamento,
sui consumatori e sull'economia in generale. Inoltre, la crisi finanziaria ha
messo in evidenza l'importanza di misure efficaci per ripristinare un elevato livello
di fiducia dei consumatori nei confronti delle istituzioni finanziarie. Per questi motivi, e nell'intento di
migliorare l'integrazione del mercato UE dei conti di pagamento, la presente
proposta mira a migliorare la trasparenza e la comparabilità delle informazioni
sulle spese relative ai conti di pagamento, a facilitare il trasferimento del
conto di pagamento, a eliminare le discriminazioni sull'accesso al conto di
pagamento basate sulla residenza e ad assicurare nell'UE l'accesso al conto di
pagamento con caratteristiche di base. Essa contribuirà ad agevolare l'entrata
sul mercato, a incrementare le economie di scala e pertanto ad aumentare la
concorrenza nel settore bancario e dei servizi di pagamento, sia all'interno
degli Stati membri che tra di essi. L'adozione di misure per semplificare il
confronto dei servizi offerti e delle spese addebitate dai prestatori di
servizi di pagamento e per facilitare la procedura di trasferimento del conto
di pagamento consentirà a sua volta di migliorare i prezzi e i servizi offerti
ai consumatori. La presente proposta mira anche a garantire a tutti i
consumatori dell'UE l'accesso ai servizi di pagamento di base e a vietare le
discriminazioni basate sulla residenza nei confronti dei consumatori che
intendono aprire un conto di pagamento all'estero, a beneficio sia dei
prestatori di servizi di pagamento che dei consumatori. 1.2. Disposizioni vigenti nel
settore della proposta Trasparenza e confrontabilità delle spese
per il conto di pagamento La direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di
pagamento prevede determinati obblighi di trasparenza per quanto riguarda le
spese applicate dai prestatori di servizi di pagamento, ma non istituisce un
quadro di riferimento per la definizione delle modalità di presentazione di dette
informazioni né contiene disposizioni in materia di comparabilità delle spese. Nel 2010 la Commissione europea ha invitato lo
European Banking Industry Committee (EBIC), che rappresenta il settore
bancario a livello di UE, a sviluppare, mediante l'autoregolamentazione, un
quadro che assicuri una maggiore trasparenza sulle spese del conto di
pagamento. Nel maggio 2011 l'EBIC ha presentato alla Commissione europea
una proposta rivelatasi insoddisfacente. In particolare, questo tentativo di
autoregolamentazione non ha consentito di creare una terminologia uniforme in
tempi ragionevoli. Trasferimento
del conto di pagamento Nel 2008 l'EBIC
ha adottato i Common Principles for Bank Account Switching (principi
comuni per il trasferimento dei conti bancari), che definiscono la procedura
per facilitare il trasferimento del conto di pagamento nell'ambito di uno Stato
membro. L'attuazione dei principi comuni avrebbe dovuto essere completata entro
la fine del 2009. Tuttavia, nel 2012 l'applicazione di questi orientamenti è
ancora insoddisfacente. In particolare, non tutti i prestatori di
servizi di pagamento hanno seguito i principi stabiliti dall'EBIC, e la loro
applicazione è stata spesso frammentaria e non uniforme, il che ha creato
difficoltà per i consumatori intenzionati a trasferire il loro conto. Molti
consumatori hanno avuto problemi dovuti alla non corretta esecuzione dei loro
ordini di pagamento, che può comportare penali. In alcuni paesi, poi, la durata
della procedura di trasferimento supera di gran lunga i 15 giorni previsti dai
principi comuni. Inoltre, spesso ai consumatori non vengono fornite
informazioni chiare sulla disponibilità del meccanismo di trasferimento e sulle
sue principali caratteristiche. Accesso a un conto di pagamento con
caratteristiche di base Il 18 luglio 2011 la Commissione ha pubblicato
la raccomandazione sull'accesso a un conto di pagamento di base[8], nella quale invitava gli Stati
membri a mettere in atto le misure necessarie per assicurare l'offerta ai
consumatori di conti di pagamento con caratteristiche di base entro sei mesi
dalla pubblicazione della raccomandazione. Il 22 agosto 2012 i servizi della
Commissione hanno presentato la relazione sulle misure e prassi nazionali in
materia di accesso ai conti di pagamento di base[9]
intesa a valutare in che misura gli Stati membri si siano conformati alla
raccomandazione, e ha concluso che solo alcuni Stati membri sembrano in linea
con i suoi principi essenziali. In particolare, a
tutt'oggi in undici Stati membri non sono ancora in vigore misure che
disciplinano il diritto di aprire un conto, le caratteristiche del conto e le
spese connesse. Da quanto risulta, solo alcuni Stati membri rispettano i
principi della raccomandazione. Gli altri Stati membri hanno adottato o stanno
per adottare norme o sistemi, anche se con standard e livelli di attuazione
ampiamente divergenti. In alcuni paesi le misure in vigore non sono di natura
legislativa ma sono semplici iniziative di autoregolamentazione, aventi un'incidenza
unicamente sulle banche che hanno scelto su base volontaria di aderire ai
principi in questione. La loro efficacia è pertanto limitata e l'applicazione
non uniforme. In altri Stati membri sono in vigore solo disposizioni generiche
e generali in materia di accesso, mentre ancora mancano misure strutturali. 1.3. Coerenza con altri obiettivi
e politiche dell'Unione La proposta è coerente con le politiche e gli
obiettivi dell'Unione. Le misure previste
consentiranno di promuovere lo sviluppo del mercato interno e permetteranno a
tutti i consumatori in tutti gli Stati membri di godere appieno dei benefici
che ne derivano. Stimolando la concorrenza tra
i prestatori di servizi di pagamento e agevolando la partecipazione dei
consumatori al mercato unico, la proposta intende anche aumentare il volume
delle operazioni nell'Unione e contribuire al conseguimento del più generale
obiettivo della crescita economica. La presente proposta integra le misure
adottate dalla Commissione con la direttiva sui servizi di pagamento. La
direttiva sui servizi di pagamento prevede l'armonizzazione delle norme in
materia di trasparenza delle spese, allo scopo di ridurre il costo dei sistemi
di pagamento per i prestatori di servizi di pagamento. La presente proposta, da
parte sua, mira direttamente ad armonizzare la terminologia e la presentazione
delle spese e definisce standard qualitativi per gli strumenti di informazione
in modo da facilitare il confronto tra conti di pagamento. Inoltre, prevede una
procedura per favorire il trasferimento del conto di pagamento, nonché per
garantire l'accesso ai servizi di pagamento di base. La proposta è in
linea con la politica dell'Unione in materia di lotta contro il riciclaggio del
denaro e il finanziamento del terrorismo. I consumatori saranno ancora tenuti a
dimostrare la loro identità per aprire un conto, come previsto dalla terza
direttiva antiriciclaggio[10].
Tuttavia, non sarà più possibile rifiutare l'apertura di un conto di pagamento
facendo valere considerazioni legate all'antiriciclaggio basate sul semplice
fatto che il consumatore non è residente nello Stato membro in cui desidera
aprire il conto. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI DI IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti
interessate Metodi di consultazione, principali settori
interessati e profilo generale di quanti hanno risposto I servizi della Commissione hanno avviato una
consultazione pubblica il 20 marzo 2012. L'obiettivo della consultazione era
raccogliere le opinioni dei portatori di interesse in materia di trasparenza
delle spese relative ai conti di pagamento, trasferimento del conto di
pagamento e accesso ai conti di pagamento di base, al fine di valutare la
necessità di un'azione a livello dell'Unione europea e individuare le eventuali
misure da adottare. La Commissione europea ha ricevuto 124 risposte da 19 Stati
membri e da un membro del SEE, nonché da organismi rappresentativi a livello
europeo e internazionale. Sintesi delle risposte e modo in cui sono
state prese in considerazione Per quanto
riguarda la trasparenza delle spese relative ai conti di pagamento, la
maggioranza dei partecipanti di tutte le categorie di portatori di interesse ha
indicato l'esistenza nel settore dei servizi bancari al dettaglio di problemi
relativi alle modalità di presentazione delle spese e alla loro comparabilità.
È emerso un consenso unanime tra i consumatori a favore di un'azione a livello
di UE volta a garantire condizioni di parità in questi settori. Tuttavia, gli
Stati membri e le imprese del settore hanno espresso posizioni maggiormente
divergenti sui possibili mezzi per affrontare tali questioni. Alcuni Stati
membri si sono pronunciati a favore di un'azione dell'UE o hanno preso in
considerazione tale possibilità, mentre altri ritengono che occorra
inizialmente adottare ulteriori misure a livello nazionale. La maggioranza dei
portatori di interesse appartenenti al settore dei servizi finanziari non
ritiene vi sia la necessità di una normativa in materia a livello UE e ha
espresso l'opinione che se si vuole attuare un'azione a livello UE, questa
debba essere flessibile e tener conto degli sforzi compiuti a livello
nazionale. Per quanto riguarda il trasferimento del conto
di pagamento, i consumatori e i rappresentanti della società civile hanno
sostenuto che le banche non sempre offrono servizi di trasferimento del conto
di pagamento e che anche nei casi in cui sono forniti non soddisfano le
disposizioni dei principi comuni. Da parte sua, il settore dei servizi
finanziari ha ritenuto che la maggior parte dei prestatori offre il servizio di
trasferimento del conto di pagamento in linea con i principi comuni. Il punto
di vista delle autorità pubbliche tende a porsi a metà strada. Divergenti sono
stati i pareri sull'esigenza di rendere obbligatori i principi comuni. Diversi
Stati membri e il settore dei servizi finanziari ritengono che l'adesione ai
principi comuni debba rimanere volontaria. Soggetti di altri Stati membri si
sono espressi più favorevolmente in merito all'idea di rendere obbligatori i
principi comuni, perché l'obbligatorietà garantirebbe un'applicazione più
efficace delle disposizioni. I consumatori e i rappresentanti della società
civile hanno espresso un forte sostegno all'idea di rendere i principi comuni
vincolanti. I portatori di interesse si sono divisi anche sull'opportunità che
l'iniziativa venga estesa al trasferimento del conto di pagamento a livello
transfrontaliero. Sono stati soprattutto i consumatori a esprimersi a favore
dell'inclusione del trasferimento a livello transfrontaliero, mentre la maggior
parte dei rappresentanti delle imprese del settore si è detta contraria a
questa possibilità. Per quanto riguarda gli Stati membri, mentre parecchi non
sono a favore della dimensione transfrontaliera, altri ritengono che questa
opzione consentirebbe di favorire la realizzazione del mercato unico. Per quanto
riguarda l'accesso, la consultazione ha fornito risultati divergenti. Da un
lato, le imprese del settore dei servizi finanziari e alcuni Stati membri
sostengono che non vi sono gravi ostacoli all'accesso al conto di base da parte
dei consumatori, dato che il settore dei servizi finanziari si conforma a norme
nazionali sull'accesso o alla raccomandazione dell'UE. Essi concludono pertanto
che non sono necessari provvedimenti in questo settore. Le imprese del settore
dei servizi finanziari hanno inoltre sottolineato che se occorre prendere
misure, queste vanno adottate a livello nazionale in modo da tener conto dei
diversi contesti giuridici e normativi vigenti negli Stati membri. Dall'altro
lato, i consumatori e i rappresentanti della società civile e alcuni altri
Stati membri hanno espresso il parere che la situazione attuale non è
soddisfacente e che esistono gravi difficoltà ad accedere ai servizi di base.
Pertanto essi sono molto favorevoli ad un'iniziativa che garantisca l'accesso
ad un conto di base. Di conseguenza, essi si sono pronunciati a favore di
misure legislative a livello UE, anche se con una certa flessibilità per tener
conto delle circostanze nazionali. Nel corso di tutta la procedura i servizi
della Commissione hanno inoltre avuto incontri con gli Stati membri e con i
rappresentanti dei prestatori di servizi di pagamento, delle imprese del
settore e dei consumatori. 2.2. Valutazione di impatto In linea con l'iniziativa intesa a migliorare
la qualità della normativa, la Commissione ha formulato una valutazione di
impatto delle alternative in materia di politiche. Le opzioni hanno riguardato
l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni, il livello di
standardizzazione, la formulazione e il funzionamento delle misure in materia
di trasparenza e di comparabilità delle spese, il trasferimento del conto di
pagamento, il miglioramento dell'accesso ai servizi di pagamento di base e le
modalità per garantire la loro effettiva applicazione per i consumatori. Un certo numero di studi e di indagini
conferma la valutazione di impatto. Tra questi si possono citare: il sondaggio
Eurobarometro; uno studio sulla quantificazione dell'impatto economico dell'azione
dell'UE intesa a migliorare la trasparenza e comparabilità delle spese e la
mobilità dei conti correnti bancari personali nel mercato interno (Quantification
of economic impacts of EU action to improve fee transparency, comparability and
mobility in the internal market for bank personal current accounts); uno
studio sulla trasparenza e comparabilità delle spese bancarie e sulla mobilità
bancaria (Bank fees transparency and comparability and bank mobility);
un'indagine sull'esperienza dei consumatori per quanto riguarda il
trasferimento del conto di pagamento, con riferimento ai principi comuni sul
trasferimento dei conti bancari. La valutazione di impatto ha individuato una
serie di problemi relativi alla trasparenza e alla comparabilità delle spese
per il conto di pagamento. Le informazioni sulle spese fornite ai consumatori
sono eccessivamente complesse. La diversità dei modelli tariffari accresce la
complessità della scelta del prodotto adeguato. Questa situazione determina
asimmetrie informative, riduce la capacità dei consumatori di capire a cosa
corrispondano le spese e quindi di compiere la scelta giusta, e ostacola, in
ultima analisi, la concorrenza. Inoltre, sono state osservate ampie differenze
di prezzo dei conti di pagamento, il che porta a interrogarsi sul grado di
concorrenza sui prezzi esistente sul mercato. Le differenze tariffarie
contribuiscono anche ad alimentare l'impressione che le spese per i conti di
pagamento non siano congrue, il che mina la fiducia dei consumatori nel
settore. Sulla base di questi risultati e a seguito di
un'analisi delle opzioni disponibili, la Commissione ha concluso che nella
serie di misure da raccomandare dovrebbero rientrare le seguenti: introdurre un
elenco standard delle spese per i servizi offerti sui conti di pagamento;
misure volte a garantire l'indipendenza dei siti internet di confronto dei
costi dei servizi offerti sui conti di pagamento a livello di Stati membri e a
imporne la creazione laddove non siano ancora disponibili; misure che impongano
ai prestatori di servizi di pagamento di fornire almeno una volta all'anno
informazione ex-post sulle spese sostenute dai consumatori per il conto di
pagamento. La valutazione di impatto ha anche dimostrato
che nell'UE la mobilità del conto di pagamento è ancora limitata, in parte a
causa delle informazioni insufficienti e spesso contraddittorie sul
trasferimento del conto e della mancanza di assistenza da parte del personale
del prestatore di servizi di pagamento. Il trasferimento del conto è spesso
percepito dai clienti come una procedura costosa o lunga. Inoltre, spesso non è
chiaro quanto tempo occorrerà per completare la procedura e cosa accadrà agli
addebiti diretti e ai bonifici nel "periodo transitorio" (ossia il
periodo durante il quale, sebbene il nuovo conto sia già aperto, non tutti i
pagamenti ricorrenti vi sono stati trasferiti). Infine, spesso i termini
stabiliti nei principi comuni non sono rispettati. La valutazione di impatto ha inoltre
evidenziato che non esiste un quadro comune per facilitare il trasferimento del
conto o la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento a livello
transfrontaliero. Sebbene la domanda potenziale sia consistente, in pratica la
complessità della procedura può scoraggiare i consumatori. In un mercato
interno pienamente funzionante informazioni comparabili sulle tariffe del conto
di pagamento nell'UE aumenterebbero la scelta dei consumatori e agevolerebbero
il trasferimento a livello nazionale e transfrontaliero. Alla luce delle predette questioni e dopo un'attenta
valutazione delle opzioni disponibili, la Commissione ha concluso che per
migliorare il funzionamento della procedura di trasferimento sono necessarie
misure per dare forza giuridica vincolante alle disposizioni dei principi
comuni in materia di trasferimento del conto. Inoltre, tali misure dovrebbero
ampliare l'ambito di applicazione dei principi comuni che andrebbero estesi al
trasferimento transfrontaliero. Ciò consentirà ai consumatori di ricevere
informazioni chiare e comprensibili dai prestatori di conti di pagamento e
quindi di individuare il conto di pagamento più adatto alle loro esigenze.
Inoltre, se sulla base di queste informazioni i consumatori decidono di
trasferire il conto, avranno a disposizione un servizio di assistenza. Per quanto
concerne l'accesso, la valutazione di impatto ha concluso che è necessario garantire
mediante norme europee vincolanti il diritto di accesso di tutti i consumatori
UE ad un conto di pagamento con caratteristiche di base. 58 milioni di
consumatori dell'UE non hanno conto di pagamento. Diversi sono i fattori
individuati all'origine di questa situazione, tra cui: la mancanza di un quadro
normativo uniforme in tutta l'UE, il rifiuto motivato dalla cittadinanza o
dalla mancanza di residenza, il prezzo elevato del conto, nonché la mancanza di
conoscenze e di sensibilizzazione dei consumatori sui temi finanziari e la
scarsa fiducia nel sistema finanziario. Nella valutazione di impatto sono state prese
in considerazione una serie di opzioni e subopzioni[11]. Secondo le conclusioni, la
misura più appropriata per risolvere la questione individuata consiste nell'imporre
a carico degli Stati membri l'obbligo giuridico di garantire il diritto di
accesso di tutti i consumatori ad un conto di pagamento con caratteristiche di
base. Rispetto alle caratteristiche previste nella raccomandazione, le caratteristiche
del conto di pagamento di base dovrebbero essere ampliate e includere i servizi
bancari via internet e gli acquisti online. Le nuove misure
miglioreranno la disponibilità, l'accessibilità e l'abbordabilità dei servizi
di pagamento di base. Ciò, a sua volta, dovrebbe ridurre sensibilmente il
pregiudizio subito dai consumatori, rafforzare l'inclusione finanziaria e
sociale e la fiducia dei consumatori, promuovere la mobilità transfrontaliera e
la piena partecipazione del maggior numero possibile di consumatori al mercato
interno. La valutazione di impatto è stata presentata
una prima volta al comitato per la valutazione di impatto il 27 luglio 2012. Il
comitato ne ha chiesto la ripresentazione con l'aggiunta di informazioni sulla
definizione del problema e sugli aspetti di sussidiarietà e di un riesame
critico della proporzionalità e del valore aggiunto UE delle opzioni presentate
che comportano misure vincolanti. Il comitato ha anche chiesto di migliorare la
presentazione delle opzioni e dell'impatto atteso e di riferire meglio sui
pareri dei diversi gruppi di portatori di interesse in tutta la relazione. La
valutazione di impatto è stata ripresentata il 29 ottobre 2012. Il 28 novembre
il comitato ha dichiarato di non poter formulare un parere positivo e ha
proposto ulteriori modifiche riguardanti per lo più la questione del
trasferimento del conto a livello transfrontaliero. In risposta, i servizi
della Commissione hanno introdotto ulteriori modifiche al testo, tra l'altro
rafforzando le connessioni tra gli aspetti problematici, chiarendo la
dimensione transnazionale del problema e fornendo maggiori dettagli sui pareri
dei portatori di interessi e un'analisi più approfondita sulla questione del
trasferimento a livello transfrontaliero. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Base giuridica La proposta si basa sull'articolo 114 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Come spiegato sopra, istituendo
un quadro giuridico a livello UE nei settori disciplinati dalla proposta, essa
mira a eliminare gli ostacoli che ancora si frappongono alla libera
circolazione dei servizi di pagamento e, più in generale, alla libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, per i
quali è essenziale un mercato unico dei servizi di pagamento pienamente
integrato e sviluppato. La proposta impedisce anche ogni ulteriore
frammentazione del mercato unico, che potrebbe verificarsi se gli Stati membri
adottassero misure di regolamentazione divergenti e non uniformi in materia. 3.2. Principio di sussidiarietà Secondo il principio della sussidiarietà, l'azione
a livello UE può essere adottata solo se gli obiettivi previsti non possono
essere raggiunti dai singoli Stati membri. L'intervento dell'UE è necessario
per migliorare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare
distorsioni di concorrenza nel settore dei servizi bancari al dettaglio. L'esistenza di quadri normativi diversi o la
loro mancanza creano ostacoli all'ingresso a livello transfrontaliero. Un'iniziativa
dell'UE consentirà di affrontare meglio i fattori che impediscono l'esercizio
dell'attività in un altro Stato membro o che ne fanno aumentare i costi
rispetto a quelli sostenuti dai prestatori nazionali. Agli enti creditizi che
intendono operare a livello transfrontaliero, i quali devono già rispettare
obblighi divergenti, viene anche impedito di utilizzare pienamente le economie
di scala per lo sviluppo di procedure e operazioni in settori quali attività di
back-office. La scarsa mobilità dei
consumatori in generale e meccanismi di trasferimento inefficienti in
particolare impediscono ai nuovi operatori sul mercato di acquisire nuovi
clienti. L'inazione o le iniziative intraprese dai soli Stati membri rischiano
di dar vita a regolamentazioni diverse, che rendono i mercati non competitivi e
generano livelli diseguali di protezione dei consumatori nell'UE. Tuttavia,
criteri comuni stabiliti a livello UE in materia di funzionamento del settore
dei servizi bancari al dettaglio consentiranno di fornire ai consumatori le
informazioni necessarie per compiere scelte informate. Questo, a sua volta,
contribuirà al rafforzamento della concorrenza e all'allocazione efficiente
delle risorse nel mercato UE dei servizi finanziari al dettaglio, a beneficio
sia delle imprese che dei consumatori. Inoltre,
condizioni uniformi a livello UE consentiranno ai consumatori di partecipare al
commercio elettronico e al mercato digitale, e quindi di beneficiare di
prodotti e servizi più attraenti disponibili in altri Stati membri. Per quanto
riguarda la trasparenza delle spese bancarie e il trasferimento del conto, le
iniziative di autoregolamentazione messe in atto si sono rivelate
insoddisfacenti e inefficaci. Infine, per quanto riguarda in particolare l'accesso
al conto di pagamento con caratteristiche di base, l'attuazione della
raccomandazione del 2011 sull'accesso al conto di pagamento di base è stata
insufficiente. Le norme in materia di accesso rimangono pertanto molto
frammentarie nell'UE ed è improbabile che tale situazione possa cambiare nel prossimo
futuro, soprattutto in ragione delle turbolenze finanziarie mondiali e del
ridimensionamento dei mercati nazionali. 3.3. Principio di proporzionalità Le azioni derivanti da un intervento a livello
UE sono limitate a quanto necessario per conseguire gli obiettivi fissati. Gli
elementi del pacchetto sono complementari e forniscono il giusto equilibrio tra
efficacia nel garantire il pieno funzionamento del mercato interno dei servizi
finanziari al dettaglio e livello elevato di tutela dei consumatori e
attenzione all'efficienza. Per quanto riguarda la trasparenza e la
comparabilità delle spese per il conto di pagamento la proposta adotta un
approccio flessibile, ad esempio, imponendo una terminologia standardizzata a
livello nazionale e standardizzando la terminologia a livello UE solo quando è
possibile. Per quanto riguarda il trasferimento del conto, il termine per il
trasferimento del conto di pagamento transfrontaliero viene raddoppiato (questa
disposizione sarà soggetta a revisione dopo 5 anni). Per quanto riguarda l'accesso,
la presente iniziativa, pur prevedendo il diritto di accesso al conto di
pagamento con caratteristiche di base, lascia agli Stati membri una notevole
flessibilità nel determinarne le modalità di realizzazione. Per quanto riguarda le discriminazioni in
relazione al luogo di residenza, la proposta contiene una disposizione generale
basata sull'approccio seguito dall'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE
relativa ai servizi non finanziari. Un obbligo più specifico è previsto solo
per i conti di pagamento con caratteristiche di base. Solo una normativa vincolante consentirà di
assicurare condizioni di parità in tutta l'UE, riducendo al minimo i costi e
massimizzando le possibilità di economie di scala per i prestatori che desiderano
operare a livello transfrontaliero. Sebbene l'adozione di una normativa
vincolante imponga un onere di attuazione a carico dei portatori di interesse
in termini di tempo e di denaro, quest'onere è analogo a quello richiesto per l'attuazione
della raccomandazione o delle norme di autoregolamentazione, se attuata
correttamente. 3.4. Scelta dello strumento Strumento proposto: direttiva. I tentativi di affrontare mediante norme di
autoregolamentazione i problemi della comparabilità delle spese relative al
conto di pagamento e del suo trasferimento sono stati ampiamente fallimentari.
L'attuazione negli Stati membri dei principi comuni in materia di trasferimento
del conto di pagamento si è dimostrata prevalentemente insoddisfacente. Ciò
potrebbe essere dovuto, in larga misura, alla mancanza, nel quadro dell'autoregolamentazione,
di misure di monitoraggio e di controllo del rispetto delle regole. Neanche gli
sforzi compiuti per sviluppare, in collaborazione con le imprese, un'iniziativa
di autoregolamentazione al fine di aumentare la comparabilità delle spese
relative al conto di pagamento sono stati coronati dal successo. L'autoregolamentazione
si rivela pertanto una soluzione inefficace. Anche il rispetto della raccomandazione della
Commissione sull'accesso al conto di pagamento di base si è rivelato ampiamente
inadeguato: solo tre Stati membri l'hanno sostanzialmente rispettata, e oltre
la metà degli Stati membri non si è ancora dotata di norme per promuovere il
diritto di accesso. Come per la comparabilità, la trasparenza e il
trasferimento del conto, la misura non vincolante si è rivelata inefficace. La previsione di una misura
vincolante è il modo più efficace ed efficiente per conseguire gli obiettivi
stabiliti. Solo uno strumento legislativo vincolante può garantire che le
opzioni vengano introdotte in tutti i 27 Stati membri e che le disposizioni
vengano fatte rispettare. La direttiva consente di tener conto delle
specificità nazionali dei mercati dei conti di pagamento, consentendo in tal
modo di garantire condizioni di parità per i consumatori e per le imprese in
tutta l'UE. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La presente proposta non ha alcuna incidenza
né sul bilancio dell'UE né su quello di agenzie dell'UE. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI 5.1. Clausola di riesame/revisione/cessazione
dell'efficacia La proposta include una clausola di riesame. 5.2. Spazio economico europeo L'atto proposto riguarda il mercato interno ed
è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo. 5.3. Illustrazione dettagliata
della proposta La seguente breve sintesi mira a facilitare il
processo decisionale illustrando succintamente i principali elementi della
direttiva. L'articolo 1 (Oggetto e ambito di
applicazione) definisce l'ambito di applicazione della direttiva. L'articolo 2 (Definizioni) contiene le
definizioni dei termini utilizzati nella direttiva. L'articolo 3 (Elenco dei servizi di pagamento
più rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale e terminologia
standardizzata) impone agli Stati membri di stabilire un elenco dei servizi di
pagamento più rappresentatiti soggetti a spese a livello nazionale e una
terminologia standardizzata per questi servizi. L'articolo 4 (Documento informativo sulle
spese e glossario) impone agli Stati membri di prevedere l'obbligo per i prestatori
di servizi di pagamento di fornire ai consumatori l'elenco dei servizi di
pagamento più rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale di cui all'articolo
3 e le relative spese. Le informazioni devono essere fornite in formato
standardizzato. Questa disposizione impone inoltre agli Stati membri di
istituire l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di mettere a
disposizione un glossario riguardante almeno i servizi contenuti nell'elenco. L'articolo 5 (Riepilogo delle spese) impone agli
Stati membri di prevedere l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di
fornire ai clienti informazioni su tutte le spese sostenute almeno una volta l'anno.
Le informazioni devono essere fornite in formato standardizzato. L'articolo 6 (Informazioni contrattuali e
commerciali) impone ai prestatori di servizi di pagamento l'utilizzo della
terminologia standardizzata di cui all'articolo 3 per le informazioni
contrattuali e commerciali, se pertinente. L'articolo 7 (Siti internet di confronto) stabilisce
l'obbligo per gli Stati membri di garantire che i consumatori abbiano accesso
ad almeno un sito internet di confronto delle spese per il conto di pagamento.
Gli Stati membri istituiscono un sistema di accreditamento per gli operatori
privati. L'articolo 8 (Offerte a pacchetto) impone agli
Stati membri di istituire l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento,
in caso di offerta del conto di pagamento assieme ad un altro servizio o
prodotto come parte di un pacchetto, di fornire al cliente le informazioni
necessarie sui singoli elementi del pacchetto. L'articolo 9 (Fornitura del servizio di
trasferimento) impone agli Stati membri di stabilire un obbligo generale per i
prestatori di servizi di pagamento di mettere a disposizione un servizio di trasferimento
a tutti i consumatori che detengono un conto presso un prestatore di servizi di
pagamento situato nell'Unione. L'articolo 10 (Servizio di trasferimento)
definisce i compiti e gli obblighi specifici del prestatore di servizi di
pagamento trasferente e di quello ricevente ai fini del servizio di
trasferimento. L'articolo 11 (Spese connesse con il servizio
di trasferimento) stabilisce i principi per garantire che le eventuali spese
relative al servizio di trasferimento siano adeguate e in linea con i costi
sostenuti. L'articolo 12 (Perdita finanziaria per i
consumatori) stabilisce l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di
rimborsare le spese sostenute dai consumatori a causa di errori o ritardi
durante il trasferimento del conto imputabili ai prestatori. Esso mira inoltre
a impedire la perdita finanziaria dei consumatori a causa di bonifici o di
addebiti diretti da parte di terzi non correttamente eseguiti. L'articolo 13 (Informazioni sul servizio di
trasferimento) stabilisce l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di
fornire informazioni ai consumatori sul servizio di trasferimento. L'articolo 14 (Non discriminazione) impone
agli Stati membri di garantire che i consumatori non siano discriminati sulla
base della cittadinanza o della residenza quando richiedono l'apertura di un
conto di pagamento o ne fanno uso. L'articolo 15 (Diritto di accesso al conto di
pagamento con caratteristiche di base) stabilisce il diritto di accesso dei
consumatori ad un conto di pagamento di base in tutti gli Stati membri. Esso
stabilisce anche l'obbligo per gli Stati membri di designare almeno un
prestatore di servizi di pagamento tenuto ad offrire il conto di pagamento di
base. L'articolo 16 (Caratteristiche del conto di
pagamento con caratteristiche di base) specifica l'elenco dei servizi di
pagamento che deve includere il conto di pagamento con caratteristiche di base.
L'articolo 17 (Spese associate) impone agli
Stati membri di garantire che i servizi indicati all'articolo 16 siano offerti
dai prestatori di servizi di pagamento a titolo gratuito o per una spesa
ragionevole. L'articolo 18 (Contratti quadro e risoluzione)
ricorda che la direttiva 2007/64/CE è applicabile ai conti di pagamento con
caratteristiche di base. Tuttavia esso prevede un elenco limitato di motivi che
possono giustificare la risoluzione da parte del prestatore di servizi di
pagamento del contratto quadro di un conto di pagamento con caratteristiche di
base. L'articolo 19 (Informazioni generali sui conti
di pagamento con caratteristiche di base) obbliga gli Stati membri ad
assicurare che siano attuate misure per aumentare la conoscenza dei conti di
pagamento di base. L'articolo 20 (Autorità competenti) disciplina
le procedure di designazione delle autorità nazionali responsabili dell'applicazione
delle disposizioni della direttiva. L'articolo 21 (Risoluzione alternativa delle
controversie) impone agli Stati membri di prevedere disposizioni specifiche in
materia di risoluzione delle controversie tra consumatori e prestatori di
servizi di pagamento. L'articolo 22 (Misure e sanzioni
amministrative) impone agli Stati membri di fissare norme in materia di
sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni nazionali
adottate in attuazione della presente direttiva. L'articolo 23 (Atti delegati) e l'articolo 24
(Esercizio della delega) conferiscono alla Commissione il potere di adottare
atti delegati e stabiliscono le modalità di esercizio di tale potere. L'articolo 25 (Atti di esecuzione) conferisce
alla Commissione il potere di adottare atti di esecuzione e stabilisce le
modalità di esercizio di tale potere. L'articolo 26 (Valutazione) e l'articolo 27
(Clausola di revisione) prevedono i meccanismi per la valutazione dell'effettiva
applicazione delle disposizioni della direttiva e, se necessario, per proporre
modifiche. L'articolo 28 (Attuazione) dispone l'obbligo
per gli Stati membri di adottare le misure legislative necessarie per l'attuazione
della presente direttiva. L'articolo 29 (Entrata in vigore) fissa la
data di entrata in vigore della direttiva. L'articolo 30 (Destinatari) stabilisce che gli
Stati membri sono i destinatari della presente direttiva. 2013/0139 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO sulla comparabilità delle spese relative al
conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al
conto di pagamento con caratteristiche di base (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[12],
visto il parere del Comitato delle regioni[13], sentito il garante europeo della protezione
dei dati[14],
deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 26,
paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il
mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è
assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei
capitali. La frammentazione del mercato interno è dannosa per la competitività,
la crescita e la creazione di posti di lavoro nell'Unione. Eliminare gli
ostacoli diretti e indiretti al corretto funzionamento del mercato interno è
essenziale per il suo completamento. L'azione dell'UE in relazione al mercato
interno nel settore dei servizi finanziari al dettaglio ha già contribuito in
misura sostanziale a sviluppare le attività transfrontaliere dei prestatori di
servizi di pagamento, a migliorare la scelta dei consumatori e ad accrescere la
qualità e la trasparenza delle offerte. (2) Al riguardo, la direttiva 2007/64/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle
direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva
97/5/CE ("direttiva sui pagamenti") ha fissato obblighi minimi di
trasparenza per le spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento per
i servizi offerti sui conti di pagamento. Queste misure hanno notevolmente
facilitato l'attività dei prestatori di servizi di pagamento, grazie alla
previsione di norme uniformi per quanto riguarda la prestazione dei servizi di
pagamento e le informazioni da fornire, hanno ridotto l'onere amministrativo e
hanno generato risparmi sui costi per i prestatori di servizi di pagamento. (3) Tuttavia, si può fare di più
per migliorare e sviluppare il mercato unico dei servizi bancari al dettaglio.
In particolare, la mancanza di trasparenza e di comparabilità delle spese,
nonché le difficoltà di trasferimento del conto di pagamento creano ancora
ostacoli alla piena integrazione del mercato. (4) Le condizioni vigenti del
mercato unico possono dissuadere i prestatori di servizi di pagamento dall'esercitare
il loro diritto di stabilimento o di prestazione di servizi nell'Unione, a causa
delle difficoltà nell'attrarre clienti quando entrano in un nuovo mercato.
Entrare in nuovi mercati richiede spesso ingenti investimenti, che sono
giustificati soltanto se il prestatore prevede sufficienti opportunità e una
corrispondente domanda dei consumatori. La scarsa mobilità dei consumatori in
relazione ai servizi finanziari al dettaglio è in larga misura dovuta alla
mancanza di trasparenza e di comparabilità delle spese e dei servizi offerti,
nonché alle difficoltà di trasferire il conto di pagamento. Questi fattori
frenano inoltre la domanda. Questo è vero soprattutto nel contesto
transfrontaliero. (5) Inoltre, considerevoli
ostacoli al completamento del mercato unico nel settore dei conti di pagamento
potrebbero essere dovuti alla frammentazione delle vigenti norme nazionali.
Divergenti sono le disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di conti
di pagamento, in particolare per quanto riguarda la comparabilità delle spese e
il trasferimento del conto di pagamento. Per quanto riguarda il trasferimento,
la mancanza di misure vincolanti uniformi a livello UE ha portato a pratiche e
misure divergenti a livello nazionale. Queste differenze sono ancora più nette
per quanto riguarda la comparabilità delle spese, materia per la quale non esistono
misure a livello UE, neanche di natura autoregolamentare. Se queste differenze
si accentuassero in futuro, data la tendenza delle banche ad adeguare le loro
pratiche ai mercati nazionali, aumenterebbero i costi dell'attività
transfrontaliera rispetto ai costi sostenuti dai prestatori nazionali, il che
renderebbe meno attraente l'esercizio dell'attività a livello transfrontaliero.
Le attività transfrontaliere nel mercato interno sono limitate dagli ostacoli
che i consumatori devono superare per aprire un conto di pagamento all'estero.
I criteri severi di ammissibilità attualmente applicati possono impedire ai
cittadini europei di muoversi liberamente all'interno dell'Unione europea.
Garantire a tutti i consumatori l'accesso ad un conto di pagamento ne consentirà
la partecipazione al mercato interno e permetterà loro di usufruire dei
benefici del mercato unico. (6) Inoltre, poiché alcuni
potenziali clienti non aprono un conto o perché è negata loro la possibilità o
perché non sono loro offerti prodotti adeguati, attualmente la domanda
potenziale di conto di pagamento non è pienamente sfruttata nell'UE. Una più
ampia partecipazione dei consumatori al mercato interno incentiverebbe
ulteriormente i prestatori di servizi di pagamento a entrare in nuovi mercati.
Inoltre, la creazione di condizioni per consentire a tutti i consumatori di
accedere al conto di pagamento è il mezzo necessario per promuovere la
partecipazione dei consumatori al mercato interno e consentire loro di
beneficiare dei benefici generati dal mercato unico. (7) La trasparenza e la
comparabilità delle spese sono state regolamentate da un'iniziativa di
autoregolamentazione avviata dal settore bancario. Tuttavia, sui relativi
orientamenti non è stato raggiunto un accordo definitivo. In materia di
trasferimento del conto bancario, i principi comuni stabiliti nel 2008 dallo European
Banking Industry Committee forniscono un meccanismo modello di
trasferimento del conto bancario offerto dai prestatori di servizi di pagamento
situati nello stesso Stato membro. Tuttavia, data la loro natura non
vincolante, i principi sono stati applicati in modo non uniforme nell'UE, con
risultati inefficaci. Inoltre, i principi comuni disciplinano solo il
trasferimento del conto bancario a livello nazionale e non riguardano il
trasferimento transfrontaliero. Infine, per quanto riguarda l'accesso al conto
di pagamento di base, la raccomandazione 2011/442/UE della Commissione, del 18
luglio 2011, ha invitato gli Stati membri a prendere le misure necessarie per
assicurarne l'applicazione al più tardi sei mesi dopo la pubblicazione della
raccomandazione. Ad oggi solo pochi Stati membri rispettano i principi
fondamentali della raccomandazione. (8) È pertanto essenziale
stabilire un insieme uniforme di norme per far fronte al problema della scarsa
mobilità dei consumatori e in particolare per migliorare il confronto tra i
servizi e le spese relativi al conto di pagamento e per incentivare il
trasferimento del conto, nonché per evitare che i consumatori che intendono
aprire un conto di pagamento transfrontaliero siano discriminati sulla base
della residenza. Inoltre, è essenziale adottare misure adeguate per promuovere
la partecipazione dei consumatori al mercato dei conti di pagamento. Queste
misure consentiranno di incentivare l'entrata sul mercato interno dei
prestatori di servizi di pagamento e di garantire condizioni di parità,
rafforzando in tal modo la concorrenza e l'allocazione efficiente delle risorse
sul mercato dei servizi finanziari al dettaglio dell'UE, a beneficio delle
imprese e dei consumatori. Inoltre, la trasparenza delle informazioni sulle
spese e la possibilità di trasferimento del conto, combinati al diritto di
accesso al conto di base, consentiranno ai cittadini dell'UE di circolare, di
fare più facilmente i loro acquisti in altri paesi dell'Unione, di beneficiare
pertanto di un mercato interno pienamente funzionante nel settore dei servizi
finanziari al dettaglio e di contribuire al suo ulteriore sviluppo. (9) La presente direttiva si
applica ai conti di pagamento detenuti dai consumatori. Di conseguenza, i conti
detenuti da imprese, anche dalle piccole imprese o dalle microimprese, tranne
nel caso in cui siano detenuti a titolo personale, sono esclusi dal suo ambito
di applicazione. Inoltre, la presente direttiva non riguarda i conti di
risparmio, che possono prevedere funzioni di pagamento più limitate. (10) Le definizioni contenute nella
presente direttiva sono in linea con quelle contenute in altri atti legislativi
dell'Unione, in particolare nella direttiva 2007/64/CE e nel
regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali
per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento
(CE) n. 924/2009[15]. (11) È essenziale che il
consumatore possa comprendere le spese, in modo da confrontare le offerte di
diversi prestatori di servizi di pagamento e scegliere con cognizione di causa
il conto più adeguato alle sue esigenze. Il confronto tra le spese non è possibile
quando i prestatori di servizi di pagamento usano una terminologia diversa per
i medesimi servizi di pagamento e forniscono informazioni in formati diversi.
La terminologia standardizzata assieme a informazioni mirate sulle spese
relative ai servizi di pagamento più rappresentativi fornite in un formato
uniforme possono aiutare i consumatori a comprendere e a confrontare le spese. (12) I consumatori trarrebbero il
massimo beneficio da informazioni concise e facilmente confrontabili tra i
diversi prestatori di servizi di pagamento. Gli strumenti messi a disposizione
dei consumatori per confrontare le offerte di conto di pagamento possono avere
un impatto positivo solo se il tempo dedicato a scorrere lunghi elenchi di
spese per diverse offerte non supera i benefici derivanti dalla scelta dell'offerta
che presenta il miglior valore. Di conseguenza, la terminologia relativa alle
spese dove essere standardizzata solo per quanto riguarda i termini e le
definizioni più rappresentativi negli Stati membri, al fine di evitare il
rischio di un eccesso di informazioni. (13) È opportuno che la
terminologia relativa alle spese sia stabilita dalle autorità nazionali
competenti, in modo da tener conto delle specificità dei mercati locali. Per
essere considerati rappresentativi, occorre che i servizi siano soggetti a
spese almeno presso un prestatore di servizi di pagamento negli Stati membri.
Inoltre, ove possibile, occorre che la terminologia relativa alle spese sia
standardizzata a livello UE, in modo da consentire il confronto in tutta l'Unione.
È necessario che l'Autorità bancaria europea (ABE) emani orientamenti per
aiutare gli Stati membri a determinare i servizi di pagamento più
rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale. (14) Una volta che le autorità nazionali
competenti avranno redatto un elenco provvisorio dei servizi più
rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale con i relativi termini e
definizioni, occorre che la Commissione li riesamini per individuare, mediante
atti delegati, i servizi comuni alla maggioranza degli Stati membri e proporre
termini e definizioni di detti servizi standardizzati a livello UE. (15) Per aiutare i consumatori a
confrontare facilmente in tutto il mercato unico le spese relative al conto di
pagamento, occorre che i prestatori di servizi di pagamento forniscano ai
consumatori un elenco delle spese applicate per i servizi elencati nella
terminologia standardizzata. Questa misura contribuirebbe anche a creare
condizioni di parità tra gli enti creditizi concorrenti sul mercato dei conti
di pagamento. Il documento informativo sulle spese deve contenere solo
informazioni sui servizi di pagamento più rappresentativi in ciascuno Stato
membro, utilizzando i termini e le definizioni stabiliti a livello UE, se del
caso. Per aiutare i consumatori a comprendere le spese che devono pagare per il
conto di pagamento, occorre mettere loro a disposizione un glossario contenente
almeno la spiegazione delle spese e dei servizi contenuti nell'elenco. I
glossari devono servire come strumento utile per incoraggiare una migliore
comprensione del significato delle spese e contribuire in tal modo a rafforzare
la capacità dei consumatori di scegliere tra una gamma più ampia di offerte di
conti di pagamento. Occorre anche introdurre l'obbligo a carico dei prestatori
di servizi di pagamento di informare il consumatore, almeno una volta l'anno,
di tutte le spese addebitate sul suo conto. Le informazioni ex-post
devono essere fornite in un apposito riepilogo, che presenti il quadro completo
delle spese sostenute, in modo che il consumatore possa capire a cosa si
riferisce la spesa e valutare la necessità di modificare le abitudini di
consumo o di cambiare prestatore. Questo vantaggio sarebbe massimizzato da
informazioni ex-post che coprano gli stessi servizi delle informazioni ex-ante.
(16) Per soddisfare le esigenze dei
consumatori, è necessario garantire che le informazioni sulle spese relative al
conto di pagamento siano precise, chiare e comparabili. La presente direttiva
deve pertanto stabilire modalità comuni di presentazione per il documento
informativo sulle spese e per il riepilogo delle spese, al fine di assicurare
che siano comprensibili e confrontabili per i consumatori. Lo stesso formato,
lo stesso ordine delle voci e gli stessi titoli devono essere applicati per
ogni documento informativo sulle spese e per ogni riepilogo delle spese in
ciascuno Stato membro, in modo da permettere ai consumatori di confrontare i
due documenti e di massimizzare in tal modo la comprensione e l'uso delle informazioni.
Il documento informativo sulle spese e il riepilogo delle spese devono essere
chiaramente distinguibili da altre comunicazioni. Occorre che essi siano
identificati per mezzo di un simbolo comune. (17) Per assicurare l'uso uniforme
della terminologia di livello UE applicabile in tutta l'Unione, occorre che gli
Stati membri impongano ai prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di usare
la terminologia di livello UE applicabile assieme alla terminologia
standardizzata nazionale, individuata nell'elenco provvisorio per le
comunicazioni ai consumatori, anche nel documento informativo sulle spese e nel
riepilogo delle spese. I prestatori di servizi di pagamento possono indicare i
servizi utilizzando i marchi, tranne che nel documento informativo sulle spese
e nel riepilogo delle spese. (18) I siti internet di confronto
sono un mezzo efficace per consentire ai consumatori di valutare in un unico
spazio i pro e i contro delle diverse offerte di conto di pagamento. Possono
consentire un giusto equilibrio tra l'esigenza di informazioni chiare e concise
e l'esigenza di informazioni complete ed esaurienti, consentendo agli utenti,
se lo desiderano, di ottenere informazioni più dettagliate. Possono anche
ridurre i costi di ricerca, in quanto i consumatori non dovranno raccogliere
informazioni separatamente dai prestatori di servizi di pagamento. (19) Per ottenere informazioni
imparziali sulle spese bancarie, i consumatori devono poter accedere a siti
internet di confronto funzionalmente indipendenti dai prestatori di servizi di
pagamento. È pertanto necessario che gli Stati membri assicurino che i
consumatori abbiano a disposizione almeno un sito internet nel rispettivo
territorio. Tali siti internet di confronto possono essere gestiti da autorità
competenti, da altre autorità pubbliche e/o da operatori privati accreditati.
Occorre che gli Stati membri istituiscano un sistema di accreditamento
volontario che consenta agli operatori privati di siti internet di confronto di
chiedere l'accreditamento sulla base di specifici criteri di qualità. Qualora
non vi sia alcun sito internet privato accreditato, deve esistere almeno un
sito internet gestito da un'autorità competente o da un'altra autorità
pubblica. I siti internet di confronto gestiti da autorità competenti o da
altre autorità pubbliche devono anch'essi soddisfare i criteri di qualità. (20) È prassi corrente dei
prestatori di servizi di pagamento di offrire il conto di pagamento in un
pacchetto assieme ad altri prodotti o servizi finanziari. Questa prassi può
costituire per i prestatori di servizi di pagamento uno strumento per
diversificare l'offerta e accrescere la concorrenza, e può anche, in ultima
istanza, andare a beneficio dei consumatori. Tuttavia lo studio della
Commissione sulle pratiche di vendita abbinata nel settore finanziario
effettuato nel 2009 nonché le consultazioni in materia e i reclami dei
consumatori hanno dimostrato che i prestatori di servizi di pagamento possono
offrire conti bancari in un pacchetto assieme a prodotti non richiesti dai
consumatori e che non sono indispensabili per il conto di pagamento, come ad
esempio l'assicurazione famiglia. Inoltre, è stato osservato che tali pratiche
possono ridurre la trasparenza e la confrontabilità dei prezzi, limitare le
opzioni di acquisto a disposizione dei consumatori e influire negativamente
sulla loro mobilità. Pertanto, occorre che gli Stati membri assicurino che,
quando i prestatori di servizi di pagamento offrono il conto di pagamento in un
pacchetto, i consumatori siano informati sulle spese applicabili al conto di
pagamento e sulle spese applicabili separatamente ad ogni altro servizio
finanziario incluso nel pacchetto. Occorre che tale obbligo non si applichi ai
servizi che sono naturalmente connessi all'uso del conto di pagamento, quali i
prelievi, i bonifici elettronici o le carte di pagamento. Di conseguenza, è
opportuno escludere tali servizi dall'ambito di applicazione di questa
disposizione. (21) I consumatori sono incentivati
a trasferire il conto solo se la procedura non comporta oneri amministrativi e
finanziari eccessivi. La procedura di trasferimento del conto di pagamento
presso un altro prestatore di servizi di pagamento deve essere chiara e veloce.
Occorre che le eventuali spese addebitate dal prestatore di servizi di pagamento
in relazione al servizio di trasferimento siano in linea con i costi
effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento. Per avere un
impatto positivo sulla concorrenza, occorre semplificare il trasferimento anche
a livello transfrontaliero. Dato che il trasferimento a livello
transfrontaliero potrebbe essere più complesso del trasferimento a livello
nazionale e costringere il prestatore di servizi di pagamento ad adeguare e
migliorare le procedure interne, occorre prevedere tempi più lunghi per il
trasferimento a livello transfrontaliero. È opportuno che la necessità di
mantenere termini differenziati sia valutata nel contesto della revisione della
presente direttiva. (22) La procedura di trasferimento
deve essere il più semplice possibile per il consumatore. Pertanto, gli Stati
membri devono assicurare che il prestatore di servizi di pagamento ricevente
sia responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del
consumatore. (23) Occorre consentire ai
consumatori di chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di
effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni pagamenti ricorrenti nonché
del saldo, possibilmente incontrando il prestatore di servizi di pagamento
ricevente un'unica volta. A tal fine, è necessario che i consumatori possano
firmare un'unica autorizzazione con la quale prestano il consenso all'esecuzione
delle predette operazioni. Prima di concedere l'autorizzazione il consumatore
deve essere informato di tutte le fasi della procedura necessaria per
completare il trasferimento. (24) La cooperazione del prestatore
di servizi di pagamento trasferente è necessaria affinché si possa completare
con successo il trasferimento. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente
deve ottenere dal prestatore di servizi di pagamento trasferente tutte le
informazioni che ritiene necessarie per riattivare i pagamenti ricorrenti sul
nuovo conto di pagamento. Tuttavia, tali informazioni non devono andare oltre
il necessario per effettuare il trasferimento e il prestatore di servizi di
pagamento ricevente non deve chiedere informazioni superflue. (25) Occorre che i consumatori non
siano soggetti a penalità o non subiscano altri danni finanziari dovuti alla
non corretta esecuzione del bonifico in entrata o dell'addebito diretto. Ciò è
particolarmente importante per alcune categorie di pagatori e beneficiari,
quali le imprese di servizi pubblici, che utilizzano mezzi elettronici (ad
esempio, banche dati) per conservare le coordinate del conto dei consumatori ed
effettuare numerose operazioni periodiche che interessano un gran numero di
consumatori. (26) Gli Stati membri devono
garantire che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento non
siano discriminati sulla base della cittadinanza o del luogo di residenza. È
importante che i prestatori di servizi di pagamento assicurino che i loro
clienti non utilizzino il sistema finanziario a fini illeciti, come frodi,
riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, ma occorre che non
pongano ostacoli ai consumatori che vogliono beneficiare dei vantaggi del
mercato unico aprendo un conto di pagamento transfrontaliero. (27) Occorre che i consumatori che
risiedono legalmente nell'Unione e che non sono titolari di un conto di
pagamento in un determinato Stato membro possano aprire e usare un conto di
pagamento con caratteristiche di base in tale Stato membro. Per assicurare l'accesso
più ampio possibile a conti di questo tipo, è opportuno che i consumatori vi
abbiano accesso a prescindere dalla situazione finanziaria, ad esempio
disoccupazione o fallimento, e del luogo di residenza. Inoltre occorre che il
diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base in ogni
Stato membro sia concesso ai sensi delle disposizioni della direttiva 2005/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo[16], in particolare in materia di
procedure di diligenza dovuta nei confronti del cliente. (28) Occorre che gli Stati membri
assicurino che almeno un prestatore di servizi di pagamento offra ai
consumatori il conto di pagamento con caratteristiche di base. L'accesso non
deve essere eccessivamente difficile e non deve comportare costi eccessivi per
i consumatori. A tale riguardo, occorre che gli Stati membri prendano in
considerazione fattori quali la sede nel loro territorio dei prestatori di
servizi di pagamento designati. Per minimizzare il rischio dell'esclusione
finanziaria dei consumatori, è necessario che gli Stati membri migliorino l'educazione
finanziaria, anche a scuola, e contrastino l'eccessivo indebitamento. Occorre
inoltre che gli Stati membri promuovano iniziative da parte dei prestatori di
servizi di pagamento volte a incoraggiare la fornitura congiunta di conti di
pagamento con caratteristiche di base ed educazione finanziaria. (29) Per avere diritto di accesso
al conto di pagamento di base, i consumatori non devono già essere titolari di
un conto di pagamento nel medesimo territorio. Qualora non sia possibile usare
i sistemi elettronici per verificare se un consumatore sia già titolare di un
conto di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento devono accettare la
dichiarazione dei consumatori come mezzo affidabile di verifica del fatto che
non sono già titolari di un conto di pagamento. (30) È opportuno garantire ai
consumatori l'accesso ad una serie di servizi di pagamento di base, per i quali
gli Stati membri devono determinare un numero minimo di operazioni, secondo
modalità che tengano conto sia delle esigenze dei consumatori che delle prassi
commerciali seguite negli Stati membri interessati. A parte che per questo
elenco di servizi minimi, le banche possono applicare le loro spese normali. È
necessario che tra i servizi collegati ai conti di pagamento di base siano
inclusi il deposito e il prelievo di denaro. È opportuno che i consumatori
possano effettuare le operazioni di pagamento essenziali, ad esempio l'accredito
dello stipendio o di altre prestazioni, il pagamento di fatture o imposte e l'acquisto
di beni e servizi, tra l'altro ricorrendo ad addebiti diretti e a bonifici,
oltre all'uso di una carta di pagamento. Occorre che tali servizi permettano di
acquistare beni e servizi online e diano ai consumatori la possibilità
di impartire ordini di pagamento avvalendosi della funzione di banca online
del prestatore di servizi di pagamento, ove disponibile. Tuttavia, è opportuno
che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia limitato all'uso online,
perché ciò rappresenterebbe un ostacolo per i consumatori che non hanno accesso
a internet. Occorre che con il conto di pagamento con caratteristiche di base i
consumatori non abbiano accesso allo scoperto di conto. Tuttavia, gli Stati
membri possono consentire ai prestatori di servizi di pagamento di prevedere
per importi molto piccoli l'offerta di linee di credito tampone sul conto di
pagamento con caratteristiche di base. (31) Per assicurare che il conto di
pagamento con caratteristiche di base sia messo a disposizione del più ampio
numero di consumatori, occorre che sia offerto a titolo gratuito o per una
spesa ragionevole. Inoltre, ogni spesa aggiuntiva addebitata al consumatore in
caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite nel contratto deve essere
ragionevole. Occorre che gli Stati membri definiscano che cosa si intende per
spesa ragionevole tenendo conto delle circostanze nazionali. Per garantire l'uniformità
e l'efficacia dell'attuazione del principio di ragionevolezza della spesa,
occorre incaricare l'ABE di emanare orientamenti per quanto concerne i criteri
generali stabiliti nella presente direttiva. (32) Il prestatore di servizi di
pagamento può rifiutare l'apertura del conto di pagamento con caratteristiche
di base o può risolvere il relativo contratto soltanto in circostanze
specifiche, quali il mancato rispetto della normativa in materia di riciclaggio
di denaro e di finanziamento del terrorismo o di prevenzione dei reati e
relative indagini. Anche in questi casi, il rifiuto è giustificato solo se il
consumatore non rispetta le disposizioni della predetta normativa e non in
ragione dei costi o della complessità della procedura di verifica del rispetto
della normativa. (33) Occorre che gli Stati membri e
i prestatori di servizi di pagamento forniscano ai consumatori informazioni
chiare e comprensibili sul diritto al conto bancario con caratteristiche di
base. Le informazioni devono riguardare le principali caratteristiche del conto
e le relative condizioni d'uso, nonché la procedura che i consumatori devono
seguire per esercitare il diritto di aprire il conto di pagamento con
caratteristiche di base. In particolare, occorre informare i consumatori del
fatto che l'acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere al
conto di pagamento con caratteristiche di base. (34) Occorre che gli Stati membri
designino le autorità competenti incaricate di assicurare il rispetto delle
disposizioni della presente direttiva, a cui siano attribuiti poteri di
indagine e di controllo. Le autorità competenti designate sono dotate di
risorse adeguate per l'esercizio delle loro funzioni. Occorre che gli Stati
membri abbiano la facoltà di designare diverse autorità competenti per
assicurare l'osservanza degli ampi obblighi previsti dalla presente direttiva. (35) I consumatori devono avere
accesso a procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale efficaci ed
efficienti per la risoluzione di controversie sorte in merito ai diritti e agli
obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. L'accesso è già garantito
dalla direttiva 2013/.../UE per quanto riguarda le controversie contrattuali.
Tuttavia, occorre che i consumatori abbiano accesso a procedure di ricorso
extragiudiziale in caso di controversie precontrattuali in materia di diritti e
obblighi stabiliti dalla presente direttiva, ad esempio in caso di rifiuto dell'accesso
al conto di pagamento con caratteristiche di base. L'osservanza delle
disposizioni stabilite dalla presente direttiva comporta il trattamento dei
dati personali dei consumatori, che è disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati[17].
Occorre quindi che la presente direttiva sia conforme alle norme della
direttiva 95/46/CE e alle relative leggi nazionali di attuazione. (36) Per conseguire gli obiettivi
stabiliti dalla presente direttiva, occorre conferire alla Commissione il
potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per specificare
una terminologia standardizzata a livello UE in materia di servizi di pagamento
che sia comune ad un certo numero di Stati membri, nonché le definizioni dei
termini. (37) Al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è necessario
attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Le competenze riguardano
la definizione del formato del documento informativo sulle spese, il suo
simbolo comune e l'ordine in cui i servizi in esso contenuti sono presentati,
nonché il formato del riepilogo delle spese, il suo simbolo comune e l'ordine
in cui i servizi in esso contenuti sono presentati. Tali competenze devono
essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo
da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione. (38) È opportuno che entro tre anni
dall'entrata in vigore della presente direttiva e successivamente ogni due anni
gli Stati membri ottengano statistiche annuali affidabili sul funzionamento
delle misure previste dalla presente direttiva. È necessario che essi
utilizzino tutte le fonti di informazione pertinenti e comunichino le
informazioni alla Commissione. (39) Occorre effettuare la
revisione della presente direttiva cinque anni dopo la sua entrata in vigore,
al fine di tenere conto degli sviluppi del mercato, quali l'emergere di nuovi
tipi di conti di pagamento e di servizi di pagamento, degli sviluppi in altri
settori del diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli Stati
membri. Occorre che la revisione valuti se le misure introdotte hanno
migliorato la comprensione da parte del consumatore delle spese del conto di
pagamento, la comparabilità dei conti di pagamento e la facilità di
trasferimento del conto di pagamento. È altresì necessario che la revisione
determini quanti conti di pagamento di base siano stati aperti, anche da
consumatori non aventi in precedenza accesso ai servizi bancari. Occorre
inoltre che valuti se i termini più lunghi concessi ai prestatori di servizi di
pagamento per effettuare il trasferimento a livello transfrontaliero debbano
essere mantenuti per un periodo superiore. È anche necessario che valuti se
siano sufficienti le disposizioni in materia di informazioni che i prestatori
di servizi di pagamento devono fornire quando offrono prodotti a pacchetto o se
sono necessarie ulteriori misure. Occorre che la Commissione presenti la sua
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola, se opportuno, di
proposte legislative. (40) La presente direttiva rispetta
i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea. (41) Conformemente alla
dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della
Commissione sui documenti esplicativi[18],
gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la
notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che
chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le
parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto
riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di
tali documenti sia giustificata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1
Oggetto e ambito di
applicazione 1. La presente direttiva
stabilisce le norme in materia di trasparenza e comparabilità delle spese
addebitate ai consumatori per il conto di pagamento detenuto nell'Unione
europea e fornito da prestatori di servizi di pagamento situati nell'Unione,
nonché le norme riguardanti il trasferimento del conto di pagamento all'interno
dell'Unione. 2. La presente direttiva
stabilisce anche il quadro di riferimento di norme e condizioni in base al
quale gli Stati membri garantiscono nell'Unione il diritto dei consumatori di
aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base. 3. L'apertura e l'uso del conto
di pagamento con caratteristiche di base ai sensi della presente direttiva sono
conformi alle disposizioni del capo II della direttiva 2005/60/CE. 4. La presente direttiva si
applica ai prestatori di servizi di pagamento situati nell'Unione. Articolo 2
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende
per: (a)
"consumatore": ogni persona fisica che
agisca a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale,
artigianale o professionale; (b)
"conto di pagamento": conto detenuto in
nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento usato per l'esecuzione
delle operazioni di pagamento; (c)
"servizio di pagamento": servizio di
pagamento ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 3, della
direttiva 2007/64/CE; (d)
"operazione di pagamento": l'atto,
disposto dal pagatore o dal beneficiario, di depositare, trasferire o ritirare
fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il
beneficiario; (e)
"prestatore di servizi di pagamento":
prestatore di servizi di pagamento ai sensi della definizione di cui all'articolo
4, punto 9, della direttiva 2007/64/CE; (f)
"strumento di pagamento": strumento di
pagamento ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, punto 23, della
direttiva 2007/64/CE; (g)
"prestatore di servizi di pagamento
trasferente": prestatore di servizi di pagamento dal quale vengono
trasferite le informazioni su tutti o su alcuni pagamenti ricorrenti; (h)
"prestatore di servizi di pagamento ricevente":
prestatore di servizi di pagamento al quale vengono trasferite le informazioni
su tutti o su alcuni pagamenti ricorrenti; (i)
"pagatore": persona fisica o giuridica
titolare di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire
dal conto ovvero, qualora non esista un conto di pagamento del pagatore,
persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento sul conto di
pagamento di un beneficiario; (j)
"beneficiario": persona fisica o
giuridica che è destinataria prevista dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione
di pagamento; (k)
"spese": i costi che il consumatore è
tenuto eventualmente a pagare al prestatore di servizi di pagamento per la
fornitura dei servizi di pagamento o per le operazioni effettuate sul conto di
pagamento; (l)
"supporto durevole": ogni strumento che
consenta al consumatore o al prestatore di servizi di pagamento di conservare
le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi
accedere in futuro per un periodo adeguato alle finalità cui esse sono
destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni
memorizzate; (m)
"trasferimento: trasferimento, su richiesta
del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro delle
informazioni su tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti
ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento con
o senza il trasferimento del saldo positivo da un conto di pagamento all'altro
o la chiusura del precedente conto; (n)
"addebito diretto": servizio di pagamento
con addebito del conto di pagamento del pagatore, quando l'operazione di
pagamento è disposta dal beneficiario con il consenso del pagatore; (o)
"bonifico": servizio di pagamento
nazionale o transfrontaliero per l'accredito sul conto di pagamento del
beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di
pagamento eseguite a partire dal conto di pagamento del pagatore da parte del
prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del
pagatore, sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore; (p)
"ordine permanente": servizio per l'accredito
periodico sul conto di pagamento del beneficiario di una serie di operazioni di
pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguito dal prestatore di
servizi di pagamento presso il quale è in essere il conto di pagamento del
pagatore, sulla base di istruzioni impartite dal pagatore; (q)
"fondi": banconote, monete metalliche,
moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 2
della direttiva 2009/110/CE[19]; (r)
"contratto quadro": contratto di servizi
di pagamento che disciplina l'esecuzione futura delle operazioni di pagamento
individuali e successive e che può comportare l'obbligo di aprire un conto di
pagamento e le relative condizioni. CAPO II
COMPARABILITÀ DELLE SPESE ADDEBITATE PER IL CONTO DI PAGAMENTO Articolo 3
Elenco dei servizi di
pagamento più rappresentativi soggetti a spese a livello nazionale, e
terminologia standardizzata 1. Gli Stati membri assicurano
che le autorità competenti di cui all'articolo 20 stabiliscano l'elenco
provvisorio di almeno 20 servizi di pagamento che rappresentino almeno l'80%
dei servizi di pagamento più rappresentativi soggetti a spese a livello
nazionale. L'elenco contiene i termini e le definizioni relativi ad ognuno dei
servizi individuati. 2. Ai fini del paragrafo 1, le
autorità competenti tengono conto dei servizi (1)
più utilizzati dai consumatori in relazione al
conto di pagamento; (2)
che generano il maggiore costo per singola
prestazione a carico dei consumatori; (3)
che generano il costo totale più elevato a carico
dei consumatori; (4)
che generano il profitto più elevato per singola
prestazione per i prestatori di servizi di pagamento; (5)
che generano il profitto complessivo più elevato
per i prestatori di servizi di pagamento. L'ABE elabora orientamenti ai sensi all'articolo 16
del regolamento (UE) n. 1093/2010 per assistere le autorità
competenti. 3. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione gli elenchi provvisori di cui al paragrafo 1 entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente direttiva. 4. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 24, per
stabilire, sulla base degli elenchi provvisori presentati ai sensi del
paragrafo 3, una terminologia standardizzata a livello UE per i servizi di
pagamento, che sia comune almeno alla maggioranza degli Stati membri. La
terminologia standardizzata a livello UE include termini e definizioni comuni
per i servizi comuni. 5. Dopo la pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea degli atti delegati di cui al paragrafo 4
ogni Stato membro integra senza indugio la terminologia standardizzata a
livello UE, adottata ai sensi del paragrafo 4, nell'elenco provvisorio di cui
al paragrafo 1 e pubblica l'elenco. Articolo 4
Documento informativo sulle
spese e glossario 1. Gli Stati membri assicurano
che, prima di stipulare con il consumatore il contratto relativo al conto di
pagamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscano al consumatore un
documento informativo sulle spese, contenente l'elenco dei servizi più
rappresentativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e le spese corrispondenti
per ciascun servizio. 2. Quando uno o più servizi di
pagamento di cui al paragrafo 1 sono offerti come parte di un pacchetto di
servizi finanziari, il documento informativo sulle spese indica i servizi di
cui al paragrafo 1 inclusi nel pacchetto, le spese per l'intero pacchetto e le
spese per ciascun servizio incluso nel pacchetto non menzionato al paragrafo 1.
3. Il titolo "documento
informativo sulle spese" figura in evidenza in alto sulla prima pagina del
documento informativo sulle spese, accanto al simbolo comune del documento che
lo distingue da altra documentazione. 4. Gli Stati membri assicurano
che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione dei consumatori
un glossario contenente almeno l'elenco dei servizi di pagamento di cui al
paragrafo 1 e le relative definizioni. 5. Gli Stati membri impongono ai
prestatori di servizi di pagamento l'obbligo di assicurare che il glossario sia
redatto in modo chiaro e non ambiguo e in un linguaggio non tecnico. 6. I prestatori di servizi di
pagamento mettono a disposizione gratuitamente in ogni momento il documento
informativo sulle spese e il glossario su un supporto durevole in locali aperti
ai consumatori, e li rendono disponibili in formato elettronico sui propri siti
internet. 7. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 26 per definire
il formato del documento informativo sulle spese, il suo simbolo comune e l'ordine
in cui i servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono presentati. Articolo 5
Riepilogo delle spese 1. Gli Stati membri assicurano
che i prestatori di servizi di pagamento forniscano almeno una volta all'anno
al consumatore il riepilogo di tutte le spese sostenute per il conto di
pagamento. 2. Il riepilogo di cui al
paragrafo 1 specifica le seguenti informazioni: (a)
la spesa unitaria addebitata per ciascun servizio,
il numero di volte che è stato usato durante il periodo di riferimento e le
date alle quali è stato usato; (b)
l'importo totale delle spese sostenute per ogni
servizio fornito durante il periodo di riferimento; (c)
l'importo totale delle spese sostenute per tutti i
servizi forniti durante il periodo di riferimento. 3. Il titolo "riepilogo
delle spese" figura in evidenza in alto sulla prima pagina del riepilogo,
accanto al simbolo comune del documento che lo distingue da altra
documentazione. 4. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 26 per definire il
formato del riepilogo delle spese, il suo simbolo comune e l'ordine in cui i
servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono presentati. Articolo 6
Informazioni contrattuali e
commerciali 1. Gli Stati membri assicurano
che i prestatori di servizi di pagamento utilizzino per la comunicazione delle
informazioni contrattuali e commerciali, se pertinenti, i termini e le
definizioni contenuti nell'elenco dei servizi di pagamento più rappresentativi
di cui all'articolo 3, paragrafo 5. 2. I prestatori di servizi di
pagamento possono usare marchi commerciali per designare i loro servizi nelle
informazioni contrattuali e commerciali, purché indichino, ove pertinente, il
termine corrispondente nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 5. I
prestatori di servizi di pagamento non usano i marchi commerciali nel documento
informativo sulle spese e nel riepilogo delle spese. Articolo 7
Siti internet di confronto 1. Gli Stati membri assicurano
che i consumatori abbiano accesso almeno ad un sito internet di confronto delle
spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento per i servizi offerti
sui conti di pagamento a livello nazionale conformemente ai paragrafi 2 e 3. 2. Gli Stati membri istituiscono
un sistema di accreditamento volontario per i siti internet di confronto delle
spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento per i servizi offerti
sui conti di pagamento che sono gestiti da operatori privati. Per ottenere l'accreditamento,
i siti internet di confronto gestiti da operatori privati devono: (a)
essere funzionalmente indipendenti da qualsiasi
prestatore di servizi di pagamento; (b)
usare un linguaggio chiaro e, se del caso, i
termini di cui all'articolo 3, paragrafo 5; (c)
fornire informazioni aggiornate; (d)
fornire una panoramica sufficientemente ampia del
mercato dei conti di pagamento; (e)
disporre di una procedura efficace di trattamento
delle richieste di informazione e dei reclami. 3. In mancanza di un sito
internet accreditato a norma del paragrafo 2, gli Stati membri garantiscono che
sia creato almeno un sito internet gestito dall'autorità competente di cui all'articolo
20 o da qualsiasi altra autorità pubblica competente. Quando esiste un sito
internet accreditato a norma del paragrafo 2, gli Stati membri possono decidere
che debba essere creato un altro sito internet gestito dall'autorità competente
di cui all'articolo 20 o da qualsiasi altra autorità pubblica competente. I
siti internet gestiti da un'autorità competente ai sensi del paragrafo 1 si
conformano al paragrafo 2, lettere da a) a e). 4. Gli Stati membri conservano
il diritto di rifiutare o di revocare l'accreditamento agli operatori privati
in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 2. 5. Gli Stati membri assicurano
che ai consumatori siano messe a disposizioni informazioni adeguate sui siti
internet di cui al paragrafo 1. Se pertinente, ciò comprende la tenuta di un
registro accessibile al pubblico dei siti internet di confronto accreditati. Articolo 8
Conti inclusi in un pacchetto 1. Gli Stati membri assicurano
che quando il conto di pagamento è offerto assieme ad un altro servizio o
prodotto come parte di un pacchetto, il prestatore di servizi di pagamento
comunichi al consumatore se è possibile acquistare il conto separatamente e
fornisca informazioni separate per quanto riguarda i costi e le spese relativi
ad ogni prodotto e servizio offerti con il pacchetto. 2. Il paragrafo 1 non si applica
quando assieme al conto di pagamento sono offerti solo i servizi di pagamento
definiti all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2007/64/CE. CAPO III
TRASFERIMENTO DEL CONTO DI PAGAMENTO Articolo 9
Fornitura del servizio di
trasferimento Gli Stati membri assicurano che i prestatori
di servizi di pagamento forniscano il servizio di trasferimento di cui all'articolo
10 a tutti i consumatori che hanno il conto di pagamento presso un prestatore
di servizi di pagamento situato nell'Unione. Articolo 10
Servizio di trasferimento 1. Gli Stati membri assicurano
che il servizio di trasferimento sia avviato dal prestatore di servizi di
pagamento ricevente e fornito conformemente alle disposizioni di cui ai
paragrafi da 2 a 7. 2. Il servizio di trasferimento
è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente. Il prestatore di
servizi di pagamento ricevente chiede al consumatore l'autorizzazione scritta a
eseguire il trasferimento. L'autorizzazione consente al consumatore di fornire
al prestatore di servizi di pagamento trasferente il consenso specifico a
eseguire ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 3, lettera e) e f), e al
prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire
ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 4, lettera c) e d), e al
paragrafo 5. L'autorizzazione consente al consumatore di chiedere
specificamente la trasmissione da parte del prestatore di servizi di pagamento
trasferente delle informazioni indicate al paragrafo 3, lettera a) e b). L'autorizzazione
precisa anche la data a partire dalla quale i pagamenti ricorrenti devono
essere eseguiti dal conto aperto presso il prestatore di servizi di pagamento
ricevente. 3. Entro un giorno lavorativo
dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2, il prestatore di
servizi di pagamento ricevente chiede al prestatore di servizi di pagamento
trasferente di eseguire le seguenti operazioni: (a)
trasmettere al prestatore di servizi di pagamento
ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore a norma del paragrafo 2,
al consumatore l'elenco di tutti gli ordini permanenti in essere relativi a
bonifici e ad addebiti diretti ordinati dal debitore; (b)
trasmettere al prestatore di servizi di pagamento
ricevente e, se chiesto specificamente dal consumatore a norma del paragrafo 2,
al consumatore le informazioni disponibili sui bonifici in entrata e sugli
addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti per conto del consumatore nei
precedenti 13 mesi; (c)
trasmettere al prestatore di servizi di pagamento
ricevente eventuali ulteriori informazioni considerate necessarie dal prestatore
di servizi di pagamento ricevente per eseguire il trasferimento; (d)
quando il prestatore di servizi di pagamento
trasferente non fornisce un sistema di ridirezione automatica degli ordini
permanenti e degli addebiti diretti al conto detenuto dal consumatore presso il
prestatore di servizi di pagamento ricevente, cancellare gli ordini permanenti
e cessare di accettare gli addebiti diretti alla data specificata nell'autorizzazione; (e)
se il consumatore ha prestato il consenso specifico
ai sensi del paragrafo 2, trasferire il saldo positivo sul conto aperto o
detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente alla data
indicata dal consumatore; e (f)
se il consumatore ha prestato il consenso specifico
ai sensi del paragrafo 2, chiudere il conto detenuto presso il prestatore di
servizi di pagamento trasferente alla data indicata dal consumatore. 4. Dopo aver ricevuto le
informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento trasferente di
cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue le
seguenti operazioni: (a)
immette entro sette giorni di calendario gli ordini
permanenti di bonifico disposti dal consumatore e li esegue a partire dalla
data specificata nell'autorizzazione; (b)
accetta gli addebiti diretti a partire dalla data
specificata nell'autorizzazione; (c)
se il consumatore ha prestato il consenso specifico
ai sensi del paragrafo 2, comunica ai pagatori che effettuano i bonifici
ricorrenti sul conto di pagamento del consumatore le coordinate del conto del
consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente. Il
prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le
informazioni di cui ha bisogno per informare il pagatore chiede al consumatore
o al prestatore di servizi di pagamento trasferente di fornire le informazioni
mancanti; (d)
se il consumatore ha prestato il consenso specifico
ai sensi del paragrafo 2, comunica ai beneficiari che usano l'addebito diretto
per prelevare fondi dal conto del consumatore le coordinate del conto del
consumatore presso il prestatore di servizi di pagamento ricevente e la data a
partire dalla quale gli addebiti diretti saranno eseguiti dal conto. Il
prestatore di servizi di pagamento ricevente che non dispone di tutte le
informazioni di cui ha bisogno per informare il beneficiario chiede al
consumatore o al prestatore di servizi di pagamento trasferente di fornire le
informazioni mancanti; (e)
se il consumatore sceglie di comunicare
personalmente le informazioni di cui alle lettere c) e d), fornisce al
consumatore le lettere standard per la comunicazione delle coordinate del nuovo
conto e della data di inizio indicata nell'autorizzazione. 5. Se il consumatore ha prestato
il consenso specifico di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di
pagamento ricevente può eseguire ogni eventuale operazione aggiuntiva
necessaria per effettuare il trasferimento. 6. Dopo aver ricevuto la
richiesta del prestatore di servizi di pagamento ricevente, il prestatore di
servizi di pagamento trasferente effettua le seguenti operazioni: (a)
invia al prestatore di servizi di pagamento
ricevente le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere a), b) e c), entro
sette giorni di calendario dal ricevimento della richiesta; (b)
quando il prestatore di servizi di pagamento
trasferente non fornisce un sistema di ridirezione automatica degli ordini
permanenti e degli addebiti diretti al conto detenuto dal consumatore presso il
prestatore di servizi di pagamento ricevente, cancella eventuali ordini
permanenti e cessa di accettare gli addebiti diretti sul conto di pagamento
alla data indicata dal prestatore di servizi di pagamento ricevente; (c)
trasferisce il saldo positivo dal conto di
pagamento al conto detenuto presso il prestatore di servizi di pagamento
ricevente; (d)
chiude il conto di pagamento; (e)
esegue ogni altra operazione necessaria per il
trasferimento del conto, ai sensi del paragrafo 5. 7. Fatto salvo l'articolo 55,
paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, il prestatore di servizi di
pagamento trasferente non blocca gli strumenti di pagamento prima della data
concordata con il prestatore di servizi di pagamento ricevente. 8. Gli Stati membri assicurano
che le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 si applichino anche quando il
trasferimento sia avviato da un prestatore di servizi di pagamento situato in
un altro Stato membro. 9. Nel caso di cui al paragrafo 8,
i termini indicati ai paragrafi 3, 4 e 6 sono raddoppiati. La presente
disposizione è soggetta a revisione ai sensi dell'articolo 27. Articolo 11
Spese connesse con il
servizio di trasferimento 1. Gli Stati membri assicurano
che i consumatori abbiano accesso a titolo gratuito ai dati personali relativi
agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere detenuti dal
prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal prestatore di servizi di
pagamento ricevente. 2. Gli Stati membri assicurano
che il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisca le informazioni
richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente ai sensi dell'articolo
10, paragrafo 6, lettera a), senza addebito di spese a carico del consumatore o
del prestatore di servizi di pagamento ricevente. 3. Gli Stati membri assicurano
che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di
pagamento trasferente per la chiusura del conto di pagamento detenuto presso di
esso siano fissate conformemente all'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE. 4. Gli Stati membri assicurano
che eventuali spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di
pagamento trasferente o dal prestatore di servizi di pagamento ricevente per i
servizi forniti a norma dell'articolo 10 diversi da quelli di cui ai paragrafi 1,
2 e 3 siano adeguate e in linea con i costi effettivamente sostenuti dal
prestatore di servizi di pagamento. Articolo 12
Perdita finanziaria per i
consumatori 1. Gli Stati membri assicurano
che eventuali perdite finanziarie subite dal consumatore a causa del mancato
rispetto da parte di un prestatore di servizi di pagamento partecipante alla
procedura di trasferimento degli obblighi a lui imposti dall'articolo 10 siano
risarcite da detto prestatore di servizi di pagamento. 2. I consumatori non si fanno
carico delle perdite finanziarie causate dagli errori o dai ritardi nell'aggiornamento
dei dati relativi al loro conto di pagamento da parte di un pagatore o di un
beneficiario. Articolo 13
Informazioni sul servizio di
trasferimento 1. Gli Stati membri assicurano
che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione dei consumatori
le seguenti informazioni riguardanti il servizio di trasferimento: (a)
i compiti del prestatore trasferente e del
prestatore ricevente in ogni fase della procedura di trasferimento, come
indicato all'articolo 10; (b)
i termini per l'esecuzione dei rispettivi compiti; (c)
le eventuali spese addebitate per l'operazione di
trasferimento; (d)
ogni altra informazione che il consumatore sarà
tenuto a fornire; (e)
le procedure alternative di risoluzione delle
controversie di cui all'articolo 21. 2. Le informazioni sono fornite
a titolo gratuito su supporto durevole in tutte le agenzie dei prestatori di
servizi di pagamento accessibili ai consumatori e sono disponibili in formato
elettronico sui loro siti internet in qualsiasi momento. CAPO IV
ACCESSO AL CONTO DI PAGAMENTO Articolo 14
Non discriminazione Gli Stati membri assicurano che i consumatori
residenti legalmente nell'Unione non siano discriminati in ragione della
cittadinanza o del luogo di residenza in relazione alla domanda di conto di
pagamento o all'accesso al conto nell'Unione. Articolo
15
Diritto di accesso al conto
di pagamento con caratteristiche di base 1. Gli Stati membri assicurano
che nel loro territorio almeno un prestatore di servizi di pagamento offra ai
consumatori il conto di pagamento con caratteristiche di base. Gli Stati membri
assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base non sia
offerto unicamente da prestatori di servizi di pagamento che offrono il conto
unicamente mediante funzioni di banca online. 2. Gli Stati membri assicurano
che i consumatori residenti legalmente nell'Unione abbiano il diritto di aprire
e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base presso il prestatore
o i prestatori di servizi di pagamento individuati a norma del paragrafo 1.
Tale diritto si applica a prescindere dal luogo di residenza del consumatore.
Gli Stati membri assicurano che l'esercizio del diritto non sia eccessivamente
difficile o gravoso per il consumatore. Prima dell'apertura del conto di
pagamento con caratteristiche di base, i prestatori di servizi di pagamento
verificano se il consumatore è già titolare di un conto di pagamento nel loro
territorio. 3. I prestatori di servizi di
pagamento non possono respingere la domanda di apertura di un conto di
pagamento con caratteristiche di base, tranne nei seguenti casi: (a)
se il consumatore è già titolare di un conto di
pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento situato nel loro
territorio, che gli consente di utilizzare i servizi di pagamento di cui all'articolo
17, paragrafo 1; (b)
se non sono soddisfatte le condizioni previste dal capo
II della direttiva 2005/60/CE. 4. Gli Stati membri assicurano
che nei casi di cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi di pagamento
informi immediatamente il consumatore del rifiuto, per iscritto e a titolo
gratuito, a meno che tale comunicazione sia contraria all'ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza. 5. Gli Stati membri assicurano
che nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), il prestatore di servizi
di pagamento adotti le misure opportune a norma del capo III della direttiva 2005/60/CE.
6. Gli Stati membri assicurano
che l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base non sia
subordinato all'acquisto di servizi accessori. Articolo 16
Caratteristiche del conto di
pagamento con caratteristiche di base 1. Gli Stati membri assicurano
che il conto di pagamento con caratteristiche di base consenta i seguenti
servizi di pagamento: (a)
servizi che permettano di eseguire tutte le
operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la chiusura del conto di
pagamento; (b)
servizi che consentano di versare denaro sul conto
di pagamento; (c)
servizi che consentano il prelievo di contante dal
conto di pagamento nell'Unione; (d)
esecuzione delle seguenti operazioni di pagamento
nell'Unione: (1)
addebiti diretti; (2)
operazioni di pagamento mediante carta di pagamento,
ivi compresi i pagamenti online; (3)
bonifici. 2. Gli Stati membri determinano,
per tutti i servizi di cui al paragrafo 1, un numero minimo di operazioni che
saranno fornite al consumatore con l'addebito dell'eventuale spesa di cui all'articolo
17. Il numero minimo di operazioni è ragionevole ed è in linea con le prassi
commerciali comuni negli Stati membri interessati. 3. Gli Stati membri garantiscono
che il consumatore sia in grado di gestire e di disporre operazioni di
pagamento dal suo conto di pagamento con caratteristiche di base tramite, ove
disponibili, le funzioni di banca online del prestatore di servizi di
pagamento. 4. Gli Stati membri assicurano
che al consumatore non sia offerto alcun tipo di scoperto sul conto di
pagamento con caratteristiche di base. Articolo 17
Spese associate 1. Gli Stati membri assicurano
che i servizi di cui all'articolo 16 siano offerti dai prestatori di servizi di
pagamento a titolo gratuito o per una spesa ragionevole. 2. Gli Stati membri assicurano
che le spese addebitate al consumatore per il mancato adempimento degli impegni
assunti nel contratto quadro siano ragionevoli. 3. Gli Stati membri assicurano
che le competenti autorità definiscano che cosa si intende per spesa
ragionevole in funzione di uno o più dei seguenti criteri: (a)
i livelli di reddito nazionali; (b)
la media delle spese applicate ai conti di
pagamento nello Stato membro; (c)
il totale dei costi connessi alla fornitura del
conto di pagamento con caratteristiche di base; (d)
i prezzi al consumo nazionali. 4. L'ABE elabora orientamenti ai
sensi all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 per
assistere le autorità competenti. Articolo 18
Contratti quadro e
risoluzione 1. Il contratto quadro che dà
accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base è soggetto alle
disposizioni della direttiva 2007/64/CE, salvo altrimenti disposto nei
paragrafi 2 e 3. 2. Il prestatore di servizi di
pagamento può risolvere unilateralmente il contratto quadro se è soddisfatta
almeno una delle seguenti condizioni: (a)
il consumatore ha usato intenzionalmente il conto
per attività criminali; (b)
non è stata effettuata alcuna operazione sul conto
per più di 12 mesi consecutivi; (c)
il consumatore ha consapevolmente fornito
informazioni errate per ottenere l'apertura del conto di pagamento con caratteristiche
di base, se in caso di fornitura delle informazioni esatte il consumatore non
avrebbe avuto tale diritto; (d)
il consumatore non è più legalmente residente nell'Unione
o ha successivamente aperto un secondo conto di pagamento nello Stato membro nel
quale è già titolare di un conto di pagamento con caratteristiche di base. 3. Gli Stati membri assicurano
che quando il prestatore di servizi di pagamento mette fine al contratto
relativo al conto di pagamento con caratteristiche di base, almeno due mesi
prima dell'entrata in vigore della risoluzione comunichi i motivi al
consumatore per iscritto e senza spese. Articolo 19
Informazioni generali sui
conti di pagamento con caratteristiche di base 1. Gli Stati membri assicurano
che vengano adottate le misure per informare l'opinione pubblica sull'esistenza
del conto di pagamento di base, sulle relative spese, sulle procedure da
seguire per esercitare il diritto di accesso al conto di pagamento con
caratteristiche di base e sulle modalità di ricorso a meccanismi alternativi di
risoluzione delle controversie. 2. Gli Stati membri assicurano
che i prestatori di servizi di pagamento mettano a disposizione dei consumatori
informazioni relative alle caratteristiche specifiche del conto di pagamento
con caratteristiche di base offerto e alle relative spese e condizioni d'uso.
Gli Stati membri assicurano inoltre che i consumatori siano informati del fatto
che l'acquisto di servizi aggiuntivi non è obbligatorio per accedere ad un
conto di pagamento con caratteristiche di base. CAPO
V
AUTORITÀ COMPETENTI E RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE Articolo 20
Autorità competenti 1. Gli Stati membri designano le
autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l'effettiva osservanza
della presente direttiva. Le autorità competenti adottano tutte le misure
necessarie a tale scopo. Esse sono indipendenti dai prestatori di servizi di
pagamento. Esse sono autorità competenti ai sensi dell'articolo 4, punto 2,
del regolamento (UE) n. 1093/2010. 2. Alle autorità di cui al
paragrafo 1 sono conferiti tutti i poteri necessari all'esercizio delle loro
funzioni. Quando più di un'autorità competente è incaricata di garantire e di
sorvegliare l'effettiva osservanza della presente direttiva, gli Stati membri
assicurano che esse operino in stretta collaborazione per garantire l'efficace
esercizio delle rispettive funzioni. 3. Entro un anno dall'entrata in
vigore della presente direttiva gli Stati membri comunicano alla Commissione le
autorità competenti di cui al paragrafo 1. Essi informano la Commissione in
merito alla ripartizione delle competenze tra dette autorità. Essi comunicano
immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica riguardante la
designazione delle autorità e le rispettive competenze. Articolo 21
Risoluzione alternativa delle
controversie Gli Stati membri assicurano che i consumatori
abbiano accesso a procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale efficaci ed
efficienti per la risoluzione di controversie riguardanti i diritti e gli
obblighi stabiliti ai sensi della presente direttiva. CAPO
VI
SANZIONI Articolo 22
Misure e sanzioni
amministrative Gli Stati membri stabiliscono le norme
riguardanti le misure e sanzioni amministrative applicabili alle violazioni
delle disposizioni di diritto interno adottate conformemente alla presente
direttiva e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione.
Tali misure e sanzioni amministrative sono efficaci, proporzionate e
dissuasive. CAPO
VII
DISPOSIZIONI FINALI Articolo 23
Atti delegati La Commissione ha il potere di adottare
conformemente all'articolo 24 atti delegati relativi all'articolo 3, paragrafo 4. Articolo 24
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di cui all'articolo
23 è conferita per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente direttiva. 3. La delega di potere di cui
all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri
specificati nella decisione. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente comunicazione al Parlamento
europeo e al Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai
sensi dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 25
Atti di esecuzione 1. Ai fini dell'adozione degli
atti di esecuzione di cui agli articoli 4 e 5, la Commissione è assistita dal
comitato bancario europeo istituito dalla decisione 2004/10/CE della
Commissione. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Articolo 26
Valutazione Gli Stati membri forniscono alla Commissione
informazioni sui seguenti elementi per la prima volta entro tre anni dall'entrata
in vigore della presente direttiva e successivamente ogni due anni: (a)
il rispetto da parte dei prestatori di servizi di
pagamento delle disposizioni degli articoli da 3 a 6; (b)
il numero di siti internet di confronto accreditati
creati a norma dell'articolo 7; (c)
il numero di conti di pagamento trasferiti, la
spesa media addebitata per il trasferimento, il numero dei rifiuti di
trasferimento; (d)
il numero di conti di pagamento con caratteristiche
di base aperti, il numero di rifiuti e i loro motivi e le relative spese. Articolo 27
Clausola di revisione 1. Entro cinque anni dall'entrata
in vigore della presente direttiva la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente
direttiva, corredata, se del caso, da una proposta. 2. La revisione valuta, sulla
base delle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 26,
se modificare e aggiornare l'elenco dei servizi offerti con il conto di
pagamento con caratteristiche di base, tenendo conto dell'evoluzione dei mezzi
di pagamento e della tecnologia. 3. La revisione valuta anche se
mantenere i termini più lunghi di cui all'articolo 10, paragrafo 9, per un
periodo più lungo e se siano necessarie misure aggiuntive oltre a quelle
adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 in merito ai siti di confronto e alle
offerte a pacchetto. Articolo 28
Attuazione 1. Gli Stati membri adottano e
pubblicano, entro [un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva], le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il
testo di tali disposizioni. 2. Essi applicano tali
disposizioni a decorrere da un anno dall'entrata in vigore della presente
direttiva. 3. Quando gli Stati membri
adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri. 4. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 29 Entrata
in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 30 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/barnier/headlines/news/2012/10/20121003_en.htm [2] "L'Atto per il
mercato unico II. Insieme per una nuova crescita", COM(2012) 573 del 3
ottobre 2012, pag. 16. [3] "Programma di
lavoro della Commissione per il 2013", COM(2012) 629 del 23 ottobre 2012,
allegato I, pag. 5. [4] Eurobarometro. [5] Relazione della Banca mondiale. [6] Comunicazione della Commissione "Investire nel settore
sociale a favore della crescita e della coesione", COM (2013)83 del 20 febbraio
2013. [7] Ad esempio
in Irlanda solo il 40% dei pagamenti delle prestazioni sociali sono effettuati
tramite conto di pagamento, il 52% avvengono tramite ufficio postale, cfr. Strategy
for Financial Inclusion, Steering Group on Financial Inclusion,
Irish Department of Finance (strategia per l'inclusione
finanziaria, gruppo direttivo sull'inclusione finanziaria del ministero delle
Finanze irlandese) giugno 2011, pag. 14, http://www.finance.gov.ie/documents/publications/reports/2011/fininclusreport2011.pdf.
Inoltre, secondo le stime l'uso di sistemi di pagamento non elettronici costa
all'economia circa 1 miliardo di euro all'anno (Indagine del 2007 dei membri
della Irish Payment Services Organisation (organizzazione irlandese dei
servizi di pagamento) […], pag. 18). A conclusioni analoghe si è giunti in
Germania, dove una relazione sull'inclusione finanziaria predisposta dal
Bundestag ha confermato gli elevati costi amministrativi sostenuti per i
pagamenti delle prestazioni effettuati dagli enti pubblici tramite strumenti
non elettronici, cfr. Bericht der Bundesregierung zur Umsetzung der
Empfehlungen des Zentralen Kreditausschusses zum Girokonto für jedermann,
Drucksache 17/8312, Bundestag, 27.12.2011, pag. 7. [8] 2011/442/UE: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32011H0442:IT:NOT. [9] http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/inclusion/swd_2012_249_en.pdf [10] Direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attività criminose e di finanziamento del terrorismo [11] Documento di lavoro dei servizi della
Commissione (IA paragrafo 7, pag. 56). [12] GU C […] del […], pag. […]. [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU C […] del […], pag. […]. [15] GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22. [16] GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15. [17] GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. [18] GU C 369, del 17.12.2011, pag. 14. [19] GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.