52012PC0744

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza /* COM/2012/0744 final - 2012/0360 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.        Contesto generale

La presente proposta intende modificare il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d’insolvenza (di seguito “il regolamento”).

Il regolamento istituisce un quadro europeo per le procedure d’insolvenza transfrontaliere, si applica ai casi in cui il debitore, persona fisica o giuridica, abbia beni o creditori in più di uno Stato membro e determina il foro competente per l’apertura della procedura d’insolvenza: la procedura principale va avviata nello Stato membro in cui il debitore ha il centro degli interessi principali, e produce effetti riconosciuti in tutta l’Unione europea; la procedura secondaria può essere avviata nel luogo in cui il debitore ha una dipendenza, e produce effetti limitatamente ai beni che si trovano in quello Stato. Il regolamento contiene altresì norme sulla legge applicabile e sul coordinamento tra la procedura principale e quella secondaria. Esso si applica in tutti gli Stati membri salvo la Danimarca, che non partecipa alla cooperazione giudiziaria ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Adottato nel maggio del 2000, il regolamento è in vigore dal 31 maggio 2002; trascorsi dieci anni la Commissione ne ha analizzato l’operatività nel concreto giungendo alla conclusione che è necessario modificarlo.

1.2.        Necessità di modificare il regolamento

Benché il regolamento sia considerato in termini generali uno strumento efficace per facilitare le procedure d’insolvenza transfrontaliere all’interno dell’Unione, la consultazione delle parti interessate insieme a studi giuridici ed empirici richiesti dalla Commissione hanno messo in luce una serie di problemi relativi alla concreta applicazione di questo strumento. Il regolamento peraltro non rispecchia sufficientemente le attuali priorità dell’Unione né le prassi nazionali in diritto fallimentare, in particolare per quanto riguarda la promozione del salvataggio delle imprese in crisi. In sostanza, la valutazione del regolamento ha identificato cinque maggiori carenze, di seguito elencate.

· Nel campo d’applicazione del regolamento non rientrano né le procedure nazionali per la ristrutturazione delle società in fase di pre-insolvenza (“procedure di pre-insolvenza”) né le procedure che mantengono in carica la dirigenza esistente (“procedure ibride”). Di recente tuttavia, sono state introdotte in molti Stati membri[1] e vengono considerate un utile strumento per favorire la riuscita della ristrutturazione di imprese. Inoltre, non sono ricomprese nel campo d’applicazione del regolamento nemmeno alcune procedure d’insolvenza delle persone fisiche.

· Risulta difficile determinare quale sia lo Stato membro competente per aprire le procedure d’insolvenza: da un lato, vi è ampio consenso sull’attribuzione della competenza per l’apertura della procedura principale allo Stato membro in cui il debitore ha il centro degli interessi principali; dall’altro, però, applicare concretamente questo concetto è difficile. Le norme del regolamento in materia di competenza sono state altresì criticate perché consentono alle società e alle persone fisiche di scegliere il foro competente in funzione dei propri interessi (cosiddetto “forum shopping”) attraverso uno spostamento pretestuoso del centro degli interessi principali.

· Sono stati rilevati problemi anche riguardo alle procedure secondarie, la cui apertura rischia di danneggiare l’efficiente gestione del patrimonio del debitore. Con l’avvio della procedura secondaria, il curatore della procedura principale non ha più il controllo dei beni situati nell’altro Stato membro, per cui diventa più difficile procedere alla vendita del’impresa insolvente sulla base del principio di continuità aziendale[2]. Inoltre, l’obbligo attualmente vigente secondo cui le procedure secondarie debbano essere procedure di liquidazione rappresenta un ostacolo alla riuscita della ristrutturazione del debitore.

· Si riscontrano problemi legati alle norme in materia di pubblicità delle procedure d’insolvenza e d’insinuazione al passivo dei crediti. Non vi è alcun obbligo di pubblicazione o registrazione di tali decisioni negli Stati membri in cui sia aperta una procedura, né in quelli in cui si trovi una dipendenza. Manca anche un registro fallimentare europeo che consenta ricerche in più registri nazionali. Eppure il buon funzionamento delle procedure d’insolvenza transfrontaliere poggia in larga misura sulla pubblicità delle decisioni relative a una procedura d’insolvenza: i giudici devono poter essere al corrente delle procedure già avviate in un altro Stato membro e i creditori attuali o potenziali devono poter sapere che una procedura è avviata. Inoltre, in vigenza del regolamento per i piccoli creditori e le PMI, in particolare, insinuare un credito al passivo resta difficile e oneroso.

· Infine, il regolamento non contiene norme specifiche in materia d’insolvenza di gruppi societari multinazionali, nonostante il fatto che buona parte delle situazioni d’insolvenza transfrontaliere riguardi gruppi d’imprese. Il presupposto di base del regolamento è che debbano aprirsi procedure distinte per ciascun membro del gruppo e che queste procedure siano totalmente indipendenti le une dalle altre. La mancanza di norme specifiche per l’insolvenza dei gruppi spesso diminuisce le possibilità di una conclusione positiva della ristrutturazione del gruppo nella sua interezza e può portare alla sua disgregazione.

La relazione della Commissione che accompagna la presente proposta contiene la valutazione dettagliata dell’applicazione del regolamento nella pratica, mentre nella valutazione d’impatto, anch’essa a corredo della presente proposta, si può trovare l’analisi approfondita dei problemi del regolamento vigente oltre agli impatti delle varie opzioni prese in considerazione per risolverli.

L’obiettivo generale della modifica del regolamento è migliorare l’efficienza del quadro europeo per la risoluzione dei casi transfrontalieri d’insolvenza, in modo da garantire il buon funzionamento del mercato interno e la sua resilienza in tempi di crisi economica. Questo obiettivo si collega alle attuali priorità strategiche dell’Unione europea quali definite dalla strategia Europa 2020, ovvero promuovere la ripresa economica e la crescita sostenibile, un tasso di investimento più elevato e la conservazione dei posti di lavoro. La modifica del regolamento contribuirà a spianare la strada allo sviluppo e alla sopravvivenza delle imprese, come si legge nello Small Business Act[3], e rappresenta una delle azioni fondamentali enunciate dall’Atto per il mercato unico II[4].

2.           CONSULTAZIONE E VALUTAZIONE D’IMPATTO

La presente proposta è stata preceduta da una consultazione pubblica degli interessati, degli Stati membri, di altre istituzioni ed esperti sui problemi legati al regolamento attuale e sulle possibili soluzioni. La Commissione ha dato il via alla consultazione pubblica il 29 marzo 2012 e ha ricevuto complessivamente 134 contributi. Ha anche tenuto conto dei risultati di uno studio esterno per la valutazione dell’applicazione del regolamento svolto da un consorzio creato dalle università di Heidelberg e Vienna. Un secondo consorzio, invece, costituito da GHK e Milieu, si è occupato di raccogliere dati empirici in un altro studio esterno sull’impatto delle varie opzioni in vista della riforma. Entrambi i lavori saranno pubblicati insieme alla presente proposta sul sito internet della DG Giustizia. Nell’aprile e nell’ottobre 2012 si sono tenute due riunioni con esperti nazionali, e la Commissione ha istituito un gruppo di esperti del settore privato nel campo delle situazioni d’insolvenza transfrontaliere che si è riunito cinque volte tra maggio e ottobre 2012 e ha dato indicazioni in merito ai problemi, alle opzioni e alla formulazione del regolamento modificato.

Di seguito una sintesi delle posizioni espresse dai partecipanti alla consultazione sugli elementi principali della riforma.

· Relativamente all’estensione del campo d’applicazione del regolamento, una larga maggioranza ha ritenuto che il regolamento debba applicarsi anche alle procedure di pre-insolvenza e alle procedure ibride. I pareri sono risultati discordanti quanto alle specifiche procedure da includere e, in particolare, ai casi in cui dovrebbe essere obbligatorio il controllo del giudice. La maggioranza dei partecipanti ha concordato sulla necessità di applicare il regolamento anche ai consumatori e ai lavoratori autonomi.

· Relativamente alla competenza, tre quarti dei partecipanti si sono detti a favore dell’uso del concetto di “centro degli interessi principali” come base per localizzare la procedura principale, anche se la maggioranza ha osservato che l’interpretazione giurisprudenziale del concetto ha causato problemi in pratica. Quasi la metà dei partecipanti ha riferito di casi di presunto spostamento pretestuoso del centro degli interessi principali[5].

· In merito al rapporto tra procedura principale e procedura secondaria, quasi la metà dei partecipanti si è detta insoddisfatta del coordinamento tra le due procedure.

· Quanto alla pubblicità delle procedure, tre quarti dei partecipanti considerano problematica l’assenza di un meccanismo di pubblicazione obbligatoria della decisione di apertura della procedura d’insolvenza. Quasi la metà di coloro che si sono espressi al riguardo ha osservato che l’insinuazione al passivo dei crediti pone problemi.

· Quanto all’insolvenza di gruppi d’imprese, quasi la metà dei partecipanti sostiene che il regolamento non funziona in modo efficiente nel caso d’insolvenza di società che fanno parte di un gruppo societario multinazionale.

Nella valutazione d’impatto che correda la presente proposta, la Commissione ha analizzato i costi e i benefici dei principali aspetti della riforma.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Sintesi delle misure proposte

Di seguito una sintesi degli elementi della proposta di riforma del regolamento. · Campo d’applicazione: la proposta estende il campo d’applicazione del regolamento modificando la definizione di “procedura d’insolvenza”, al fine di includervi le procedure ibride e quelle di pre-insolvenza, oltre alle procedure di remissione del debito e ad altre applicabili alle persone fisiche che attualmente non corrispondono alla definizione.

· Competenza: la proposta chiarisce le norme in materia di competenza giurisdizionale e migliora il quadro procedurale per determinare la competenza.

· Procedura secondaria: la proposta prevede una gestione più efficiente delle procedure d’insolvenza, consentendo al giudice di negare l’apertura di una procedura secondaria laddove non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali, abolendo il requisito per cui la procedura secondaria è obbligatoriamente una procedura di liquidazione e migliorando il coordinamento tra procedura principale e secondarie, in particolare estendendo l’obbligo di cooperazione ai giudici coinvolti. · Pubblicità della procedura e insinuazione dei crediti: la proposta istituisce l’obbligo per gli Stati membri di pubblicare le decisioni giudiziarie relative ai casi transfrontalieri d’insolvenza in un registro elettronico accessibile al pubblico e prevede l’interconnessione dei registri fallimentari nazionali, introducendo altresì moduli standard per l’insinuazione dei crediti.

· Gruppi societari: la proposta dispone il coordinamento delle procedure d’insolvenza riguardanti società diverse facenti parte dello stesso gruppo societario, obbligando i curatori e i giudici coinvolti nelle varie procedure a cooperare e comunicare tra loro; inoltre, fornisce ai curatori in questione gli strumenti procedurali per ottenere la sospensione delle altre procedure e per proporre un piano di salvataggio delle società facenti parte del gruppo sottoposte a procedura d’insolvenza.

3.1.1.     Campo d’applicazione del regolamento

La proposta estende il campo d’applicazione del regolamento modificando l’attuale definizione di “procedura d’insolvenza” di cui all’articolo 1, paragrafo 1. Al riguardo, la proposta include nel campo d’applicazione le procedure che non comportano l’intervento di un curatore ma in cui i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice. Con questo emendamento le procedure in cui il debitore non viene spossessato e in cui non viene nominato un curatore possono beneficiare del riconoscimento in tutta l’Unione europea degli effetti della procedura d’insolvenza apportati dal regolamento, e si ottiene per giunta di estendere l’applicazione di quest’ultimo a un numero maggiore di procedure d’insolvenza delle persone fisiche. Inoltre, si propone d’introdurre un riferimento esplicito alle procedure di ristrutturazione del debito e alla finalità del salvataggio, al fine di ricomprendere anche queste procedure destinate a permettere al debitore di trovare un accordo con i suoi creditori nella fase di pre-insolvenza. Le modifiche sono altresì destinate ad avvicinare maggiormente il regolamento all’approccio adottato dalla legge modello UNCITRAL sull’insolvenza transfrontaliera[6].

L’estensione del campo d’applicazione del regolamento è importante per garantire la gestione efficiente delle procedure ibride e di pre-insolvenza in un contesto transfrontaliero, ma non dovrebbe spingersi sino a ricomprendere procedure d’insolvenza di carattere confidenziale. Vi è in effetti un certo numero di situazioni di pre-insolvenza in cui il debitore avvia trattative con (alcuni) creditori per trovare un accordo in merito ad un suo rifinanziamento o ad una sua riorganizzazione, senza tuttavia che queste informazioni siano rese pubbliche. Queste procedure possono comportare la sospensione di singole misure di esecuzione o impedire ai creditori di chiedere l’apertura della procedura d’insolvenza per un dato periodo, così da consentire al debitore di “prendere fiato”. Benché svolgano un ruolo importante in alcuni Stati membri, la natura contrattuale e il carattere confidenziale di tali procedure renderebbero difficile riconoscerne gli effetti in tutta l’Unione europea, dal momento che un giudice o un creditore in un altro Stato membro non sarebbero al corrente della loro pendenza. Ciò non toglie tuttavia che il regolamento possa disciplinarle in un secondo tempo, dacché diventano di dominio pubblico.

La presente proposta non prevede di modificare il meccanismo vigente secondo cui le procedure concorsuali nazionali disciplinate dal regolamento sono elencate nell’allegato A e gli Stati membri decidono se notificare una data procedura affinché rientri in detto elenco; essa introduce però un meccanismo con cui la Commissione verifica se una procedura concorsuale nazionale notificata risponde effettivamente alle condizioni della definizione modificata, in modo tale da garantire che l’allegato contenga solo procedure che rispettano le norme del regolamento.

3.1.2.     Competenza giurisdizionale per l’apertura di una procedura d’insolvenza

La proposta conserva il concetto di “centro degli interessi principali” poiché esso garantisce che il caso sarà trattato in una giurisdizione che ha con il debitore un legame effettivo, piuttosto che nel foro scelto in base alla sede statutaria della società. Questo approccio è altresì coerente con gli sviluppi internazionali in quanto è stato scelto da UNCITRAL nella legge modello sull’insolvenza transfrontaliera come norma in materia di competenza giurisdizionale. Per guidare gli operatori del diritto nell’identificare il centro degli interessi principali, la proposta ne completa la definizione e introduce una disposizione che permette di individuarlo in riferimento alle persone fisiche. Inoltre, un nuovo considerando chiarisce le circostanze in cui può essere confutata la presunzione che il centro degli interessi principali di una persona giuridica sia situato nel luogo della sede statutaria; il testo di questo considerando si rifà alla sentenza Interedil della Corte di giustizia dell’Unione europea[7].

La proposta migliora anche il quadro procedurale per l’accertamento della competenza giurisdizionale ad avviare la procedura, imponendo al giudice di esaminare d’ufficio la questione della propria competenza prima di aprire la procedura d’insolvenza, e di specificare nella sua decisione su quale base si fonda detta competenza. Inoltre, la proposta conferisce a tutti i creditori stranieri il diritto di impugnare la decisione di apertura e, perché tale diritto sia effettivo, assicura che quelli siano informati della decisione. Queste modifiche mirano a far sì che sia avviata una procedura solo se lo Stato membro interessato è realmente competente, riducendo così i casi di “forum shopping” realizzato attraverso lo spostamento pretestuoso e fittizio del centro degli interessi principali.

Infine, la proposta chiarisce che i giudici che aprono la procedura d’insolvenza sono competenti anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie. Questa modifica riprende la giurisprudenza della Corte di giustizia nella sentenza DekoMarty[8]. La proposta prevede che, nel caso in cui un’azione sia connessa ad un’altra di diritto civile e commerciale generale contro lo stesso convenuto, il curatore possa ottenere la riunione delle due azioni dinanzi ai giudici del luogo del domicilio del convenuto, se detti giudici sono competenti ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[9] (come modificato). In base a questa norma, ad esempio, un curatore potrà chiedere la riunione dinanzi al medesimo giudice di un’azione di diritto fallimentare per responsabilità degli amministratori della società, e di un’azione per responsabilità extracontrattuale o di diritto societario contro gli stessi amministratori.

3.1.3.     Procedure d’insolvenza secondarie

Sono proposte varie modifiche allo scopo di rendere più efficiente la gestione del patrimonio del debitore nei casi in cui questi abbia una dipendenza in un altro Stato membro.

· Il giudice a cui è chiesto di avviare una procedura secondaria deve, su istanza del curatore nella procedura principale, poter rifiutare l’apertura o rinviare la decisione qualora detta apertura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. Questo è il caso, ad esempio, di un investitore che abbia fatto un’offerta di acquisto della società sul presupposto della continuità aziendale, e detta offerta sia più interessante per i creditori locali rispetto alla liquidazione dell’attivo della società. L’apertura di una procedura secondaria non appare necessaria neanche nel caso in cui il curatore della procedura principale s’impegna nei confronti dei creditori locali ad assicurare loro un trattamento nel quadro della procedura principale pari a quello di cui avrebbero goduto se fosse stata aperta la procedura secondaria, con il conseguente rispetto dei diritti che avrebbero vantato in termini di determinazione e grado dei loro crediti al momento del riparto dell’attivo. La pratica di una tale “procedura secondaria sintetica” è stata sviluppata in diversi casi di insolvenza transfrontalieri nei quali la procedura principale era stata avviata nel Regno Unito (segnatamente, nelle procedure d’insolvenza riguardanti Collins&Aikman, MG Rover e Nortel Networks). I giudici inglesi avevano accettato che i curatori inglesi potessero distribuire parte dell’attivo ai sensi del diritto dello Stato membro in cui si trovava la dipendenza. Dal momento che una simile prassi non é attualmente ammessa ai sensi del diritto di molti Stati membri, la proposta introduce una norma di diritto sostanziale che consente al curatore di assumere questi impegni nei riguardi dei creditori locali, con effetti vincolanti sul patrimonio.

· La modifica proposta non osta a che il curatore possa chiedere l’apertura della procedura secondaria laddove ciò faciliti la gestione di casi complessi, ad esempio quando sono previsti numerosi licenziamenti nello Stato della dipendenza. L’avvio di una procedura e la nomina di un curatore in loco potranno allora risultare utili a garantire una gestione efficiente del patrimonio del debitore.

· La proposta obbliga il giudice adito a sentire il curatore della procedura principale prima di decidere di avviare la procedura secondaria. La modifica in questione mira a far sì che il giudice adito per l’apertura della procedura secondaria sia pienamente al corrente di qualunque opzione di salvataggio o riorganizzazione contemplata dal curatore e sia in grado di valutare tutte le conseguenze dell’eventuale apertura di una procedura secondaria. A complemento di quest’obbligo è introdotto il diritto del curatore di contestare la decisione di apertura della procedura secondaria.

· La proposta abolisce il requisito attuale per cui una procedura secondaria è obbligatoriamente una procedura di liquidazione, consentendo al giudice che dispone l’apertura della procedura secondaria di scegliere tra la gamma completa di procedure che offre il diritto nazionale, compresa la ristrutturazione. Con questa modifica l’avvio di una procedura secondaria non comprometterà automaticamente il salvataggio o la ristrutturazione del debitore e restano comunque salve le norme in materia di recupero degli aiuti di Stato e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di recupero presso società in stato di insolvenza[10].

· Inoltre, la proposta migliora il coordinamento tra procedura principale e procedure secondarie estendendo l’obbligo di cooperazione, attualmente imposto solo ai curatori, anche ai giudici coinvolti nelle procedure. Ne deriva che i giudici dovranno cooperare e comunicare tra loro, e i curatori dovranno fare altrettanto con il giudice nell’altro Stato membro coinvolto nella procedura. La cooperazione a livello dei giudici migliorerà il coordinamento tra procedura principale e procedure secondarie e può dimostrarsi determinante per la riuscita di una ristrutturazione, ad esempio per l’approvazione del protocollo che definisce un piano di salvataggio.

3.1.4.     Pubblicità della procedura e insinuazione dei crediti

La proposta prevede l’obbligo di pubblicare determinate informazioni minime riguardanti la procedura d’insolvenza in un registro elettronico accessibile gratuitamente al pubblico via internet. Quest’obbligo riguarda il giudice che ha aperto la procedura d’insolvenza, la data di apertura e – per la procedura principale – la data di chiusura della procedura stessa, il tipo di procedura, il debitore, il curatore nominato, la decisione di apertura della procedura oltre a quella di nomina del curatore se diversa, e il termine per l’insinuazione dei crediti. In ragione delle divergenze tra ordinamenti giuridici nazionali riguardo alla pubblicazione delle procedure d’insolvenza e alle necessità dei creditori, l’obbligo di pubblicare queste informazioni è limitato alle società, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, senza gravare sulle procedure che riguardano i consumatori. La proposta prevede la creazione di un sistema di interconnessione dei registri nazionali, che diventeranno accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica. La Commissione determinerà, mediante atti di esecuzione e in base alle informazioni da pubblicarsi nei registri fallimentari, criteri minimi comuni per la consultazione dei registri e il recupero dei dati. L’interconnessione dei registri nazionali permetterà a un giudice adito per l’apertura di una procedura d’insolvenza di stabilire se sia stata avviata una procedura a carico del medesimo debitore in un altro Stato membro, e ai creditori di scoprire se sia stata avviata una procedura riguardo allo stesso debitore e, in tal caso, quali siano gli eventuali poteri del curatore. Per i debitori che sono società, gli Stati membri potranno basarsi sugli obblighi derivanti dalla direttiva 2012/17/UE, del 13 giugno 2012, in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese[11], anche se, ai fini del presente regolamento, l’informazione dell’avvenuta apertura della procedura a carico di un debitore non è sufficiente per il coordinamento delle procedure transfrontaliere e per consentire ai creditori di esercitare i loro diritti in tale contesto.

La proposta agevola l’insinuazione dei crediti per i creditori stranieri, in particolare piccoli creditori e PMI, in tre modi: in primo luogo, prevedendo che siano introdotti, mediante atti di esecuzione, due moduli standard, uno per l’avviso da inviare ai creditori e l’altro per l’insinuazione del credito, entrambi disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea, con relativa riduzione dei costi di traduzione; in secondo luogo, e a prescindere da eventuali termini inferiori applicabili ai sensi del diritto nazionale, riconoscendo ai creditori stranieri un minimo di 45 giorni per insinuare i crediti, a seguito della pubblicazione dell’avviso di apertura della procedura d’insolvenza nel registro fallimentare. Essi dovranno essere informati qualora il loro credito sia contestato e dovranno avere la possibilità di produrre prove ulteriori a sostegno delle loro pretese; in terzo luogo, esonerando i creditori stranieri dall’obbligo di farsi rappresentare da un legale ai fini dell’insinuazione del credito presso la giurisdizione straniera, con conseguente riduzione dei costi per i creditori.

3.1.5.     Insolvenza delle società che fanno parte di un gruppo societario

Pur mantenendo l’approccio individuale dell’attuale regolamento verso ciascuna entità giuridica, la proposta crea un quadro giuridico specifico per disciplinare le situazioni d’insolvenza delle società che fanno parte di un gruppo societario. Si introduce l’obbligo di coordinare le procedure d’insolvenza riguardanti diverse società che fanno parte dello stesso gruppo societario, imponendo ai curatori e ai giudici coinvolti di cooperare tra loro così come già accade nell’ambito delle procedure principale e secondaria. Tale cooperazione può assumere forme diverse a seconda delle circostanze del caso: i curatori devono in particolare scambiarsi le informazioni pertinenti e cooperare, ove opportuno, all’elaborazione di un piano di salvataggio o riorganizzazione; al fine di riconoscerne l’importanza dal punto di vista pratico e di promuoverne ulteriormente l’uso, è prevista esplicitamente la possibilità di cooperare mediante protocolli; i giudici a loro volta devono cooperare, in particolare scambiando informazioni, coordinando, ove opportuno, la nomina di curatori che possano collaborare tra loro e approvandone i protocolli.

Inoltre, la proposta attribuisce a ciascun curatore il diritto di prendere parte alla procedura relativa a qualunque altra società dello stesso gruppo, conferendogli in particolare il diritto di essere sentito in quella sede, di chiedere la sospensione della procedura in questione e di proporre un piano di ristrutturazione che consenta al rispettivo comitato dei creditori o al giudice di decidere in merito. Il curatore ha altresì il diritto di partecipare alle riunioni del comitato dei creditori. Questi strumenti procedurali permettono al curatore che ha il maggior interesse alla riuscita della ristrutturazione di tutte le società interessate, di presentare ufficialmente il proprio piano di ristrutturazione nell’ambito della procedura relativa ad una delle società del gruppo, anche qualora il curatore della procedura in questione non intenda collaborare o si opponga al piano.

Pur introducendo il coordinamento delle varie procedure relative alle società di un medesimo gruppo, la proposta non intende impedire l’attuale prassi in caso di gruppi societari altamente integrati, che consiste nell’individuare il centro degli interessi principali di tutte le società partecipate in uno stesso ed unico luogo, e avviare di conseguenza la procedura d’insolvenza in una sola giurisdizione.

3.2.        Base giuridica

La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 la cui base giuridica erano l’articolo 61, lettera c) e l’articolo 67, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea. Dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, la base giuridica corrispondente è l’articolo 81, paragrafo 2, lettere a), c) ed f) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non è applicabile alla Danimarca a motivo del protocollo sulla posizione di tale paese, allegato ai trattati. Lo stesso titolo V non è applicabile al Regno Unito e all’Irlanda, salvo qualora questi due paesi decidano altrimenti, conformemente alle pertinenti disposizioni del protocollo sulle loro rispettive posizioni rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Tuttavia, se una proposta della Commissione modifica un atto esistente e il Regno Unito e l’Irlanda non esercitano il loro diritto di partecipare alla misura modificativa, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, può decidere che la non partecipazione di uno o l’altro dei due Stati alla versione modificata della misura in vigore rende l’applicazione della misura stessa impraticabile per altri Stati membri o per l’Unione; in tal caso il termine per effettuare la notifica di partecipazione è esteso. Se uno o l’altro dei due Stati non opta per partecipare alla misura entro la scadenza del termine esteso, la misura in vigore non è più vincolante o applicabile nei suoi confronti.

3.3.        Sussidiarietà e proporzionalità

I vari elementi della modifica del regolamento sopra descritti rispettano i requisiti di sussidiarietà e proporzionalità. Quanto alla sussidiarietà, le modifiche proposte non possono essere realizzate dagli Stati membri, dal momento che richiedono un intervento su norme vigenti del regolamento riguardanti il campo d’applicazione, la competenza giurisdizionale, le procedure secondarie, le misure di pubblicità delle decisioni e l’insinuazione dei crediti. La revisione del regolamento necessita, per definizione, l’intervento del legislatore dell’Unione. Infatti, se anche gli Stati membri possono in teoria creare i registri fallimentari elettronici da soli, la loro interconnessione richiederebbe comunque un’azione a livello dell’Unione. Gli obiettivi dell’azione proposta (consentire l’interconnessione dei registri fallimentari a livello di tutta l’UE) non possono quindi essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione.

In merito alla proporzionalità, il contenuto e la forma dell’azione proposta si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi del trattato. Inoltre, la valutazione d’impatto allegata alla presente proposta dimostra che i benefici di ciascuna delle modifiche proposte sono superiori ai rispettivi costi e che tali modifiche sono pertanto proporzionate.

3.4.        Impatto sui diritti fondamentali

Come ampiamente descritto nella valutazione d’impatto che correda la presente proposta, e conformemente alla strategia dell’Unione per un’applicazione effettiva della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, tutti gli elementi del testo riformato rispettano i diritti sanciti dalla Carta. Le modifiche migliorano la situazione delle persone coinvolte in situazioni d’insolvenza transfrontaliere per quanto riguarda il diritto di proprietà, la libertà d’impresa e il diritto di lavorare, la libertà di circolazione e di soggiorno, il diritto ad un ricorso effettivo. La proposta di creare registri fallimentari elettronici accessibili al pubblico rispetta il diritto alla protezione dei dati a carattere personale in modo proporzionato agli obiettivi, in quanto saranno prese disposizioni per garantire la conformità alla direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta avrà un’incidenza limitata sul bilancio dell’UE. L’applicazione informatica per l’interconnessione dei registri fallimentari è stata già sviluppata e sarà ospitata sul portale della giustizia elettronica. Le implicazioni per il bilancio dell’UE per il periodo 2014-2020 consisteranno unicamente nei costi di hosting e manutenzione di detta applicazione, che dovrebbero ammontare in totale a 1 500 000 EUR per il periodo 2014-2020 e dovrebbero essere coperti dalla dotazione finanziaria del futuro programma “Giustizia”[12].

2012/0360 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[13],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

sentito il garante europeo della protezione dei dati[14],

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio[15] ha istituito un quadro europeo per le procedure d’insolvenza transfrontaliere. Esso determina lo Stato membro competente per l’apertura di una procedura d’insolvenza, stabilisce norme uniformi sulla legge applicabile e prevede il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni legate all’insolvenza e il coordinamento tra la procedura d’insolvenza principale e quella secondaria.

(2)       La relazione della Commissione del 12 dicembre 2012 sull’applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000[16] conclude affermando che, in termini generali, il regolamento funziona correttamente ma che, al fine di rafforzare l’efficace gestione delle procedure d’insolvenza transfrontaliere, è auspicabile migliorare l’applicazione di alcune sue disposizioni.

(3)       È opportuno estendere il campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 alle procedure che promuovono il salvataggio del debitore economicamente valido, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza o a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente. È opportuno altresì che il regolamento disciplini le procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi, che non soddisfano i criteri dell’attuale strumento.

(4)       Occorre chiarire le norme in materia di competenza giurisdizionale ad aprire la procedura d’insolvenza e il quadro procedurale per determinare tale competenza. È altresì necessaria una norma esplicita sulla competenza per le azioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente.

(5)       Al fine di migliorare l’efficacia delle procedure d’insolvenza nei casi in cui il debitore possiede una dipendenza in un altro Stato membro, è opportuno abolire il requisito secondo cui la procedura secondaria è obbligatoriamente una procedura di liquidazione. Inoltre, il giudice deve avere la possibilità di rifiutare l’apertura di una procedura secondaria qualora non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. È poi necessario migliorare il coordinamento tra la procedura principale e quella secondaria, in particolare obbligando i giudici coinvolti a cooperare.

(6)       È opportuno che gli Stati membri provvedano a pubblicare le decisioni relative ai casi d’insolvenza transfrontalieri in un registro elettronico accessibile al pubblico, al fine di migliorare le informazioni a disposizione dei creditori e dei giudici coinvolti e di evitare procedure parallele. Occorre prevedere l’interconnessione dei registri fallimentari e introdurre moduli standard per l’insinuazione dei crediti che facilitino l’intervento dei creditori stranieri e riducano i costi di traduzione.

(7)       Sono necessarie norme specifiche che disciplinino il coordinamento delle procedure relative a società diverse facenti parte dello stesso gruppo societario. Deve essere obbligo dei curatori e dei giudici coinvolti nelle varie procedure d’insolvenza cooperare e comunicare tra loro. Inoltre, ciascuno dei curatori coinvolti deve disporre degli strumenti procedurali per proporre un piano di salvataggio per le società del gruppo sottoposte a procedura d’insolvenza e per chiedere, se necessario, la sospensione della procedura relativa ad una società diversa da quella per la quale è stato nominato. La nozione di “gruppo di società” deve essere interpretata entro i limiti del contesto dell’insolvenza e non deve avere alcuna incidenza sugli aspetti di diritto societario riguardanti i gruppi.

(8)       Al fine di consentire il rapido adattamento del regolamento ai pertinenti emendamenti del diritto fallimentare nazionale notificati dagli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato riguardo alla modifica degli allegati. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(9)       Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1346/2000, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[17].

(10)     Il regolamento (CE) n. 1346/2000 deve pertanto essere modificato di conseguenza.

(11)     La modifica del richiamato regolamento lascia impregiudicate le norme in materia di recupero degli aiuti di Stato presso le società in stato d’insolvenza, secondo l’interpretazione giurisprudenziale della Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-454/09, Commissione/Italia –”New Interline”). Ove il recupero integrale degli aiuti di Stato sia impossibile perché l’ingiunzione di recupero riguarda una società sottoposta a procedura d’insolvenza, è opportuno che tale procedura sia sempre obbligatoriamente una procedura di liquidazione che porti alla cessazione definitiva delle attività del beneficiario e alla liquidazione dell’attivo.

(12)     A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, [detti Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento]/[e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, detti Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento, non sono da esso vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione].

(13)     A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio è così modificato:

(1) al considerando 2 il riferimento all’articolo 65 è sostituito da un riferimento all’articolo 81;

(2) ai considerando 3, 5, 8, 11, 12, 14 e 21, i termini “Comunità” o “comunitario” sono sostituiti rispettivamente dai termini “Unione” o “dell’Unione”;

(3) il considerando 4 è sostituito dal seguente:

“(4)   È necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato membro all’altro nell’intento di ottenere una posizione giuridica più favorevole a danno della massa dei creditori (“forum shopping”).”

(4) il considerando 6 è sostituito dal seguente:

“(6)   È necessario che il presente regolamento contenga disposizioni in materia di competenza ad aprire procedure d’insolvenza e procedure che derivano direttamente da procedure di insolvenza e che vi si inseriscono strettamente; che contenga disposizioni relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni emesse nell’ambito di tali procedure, nonché disposizioni relative alla legge applicabile alle procedure d’insolvenza; che contenga norme sul coordinamento delle procedure d’insolvenza relative allo stesso debitore o a più membri dello stesso gruppo societario.”

(5) il considerando 7 è sostituito dal seguente:

“(7)   I fallimenti, i concordati, le procedure affini e le azioni ad essi relative sono esclusi dal campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[18]. È opportuno che tali procedure siano ricomprese nel presente regolamento e che l’interpretazione di quest’ultimo colmi, per quanto possibile, le lacune normative tra i due strumenti.”

(6) il considerando 9 è sostituito dal seguente:

“(9)   È necessario che il presente regolamento si applichi alle procedure d’insolvenza che soddisfano le condizioni ivi fissate, che il debitore sia una persona fisica o giuridica, un professionista o un privato. L’allegato A contiene l’elenco tassativo di queste procedure. Nella misura in cui una procedura nazionale figura nell’elenco, si applicherà il presente regolamento senza che i giudici di un altro Stato membro debbano procedere all’ulteriore esame del rispetto delle condizioni ivi stabilite. È opportuno che siano escluse dal campo d’applicazione del presente regolamento le procedure d’insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici, gli enti creditizi e le imprese d’investimento, cui si applica la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi[19] (come modificata). Tali imprese non dovrebbero essere disciplinate dal presente regolamento poiché sono soggette a un regime particolare e le autorità di vigilanza nazionali sono investite di ampi poteri d’intervento.”

(7) è inserito il seguente considerando 9bis:

“(9bis) È opportuno estendere il campo d’applicazione del presente regolamento a procedure che promuovono il salvataggio del debitore economicamente valido, per aiutare le società solide a sopravvivere e dare una seconda opportunità agli imprenditori. Il regolamento andrebbe in particolare esteso alle procedure di ristrutturazione del debitore nella fase di pre-insolvenza, a quelle che mantengono in carica la dirigenza esistente e alle procedure di remissione del debito di consumatori e lavoratori autonomi. Non comportando necessariamente la nomina di un curatore, è opportuno che queste procedure siano disciplinate dal presente regolamento se si svolgono sotto il controllo o la sorveglianza di un giudice. Con “controllo” si intendono, in questo contesto, anche le situazioni in cui il giudice interviene esclusivamente se adito su ricorso di un creditore o una parte interessata.”

(8) il considerando 10 è sostituito dal seguente:

“(10) Le procedure d’insolvenza non richiedono necessariamente il coinvolgimento di un’autorità giudiziaria; il termine “giudice”, nel presente regolamento, dovrebbe essere inteso in senso ampio, in modo da ricomprendere persone o organi legittimati dal diritto nazionale ad aprire procedure d’insolvenza. Perché si applichi il regolamento, le procedure (compresi atti e formalità previsti dalla legge) dovrebbero non soltanto essere conformi alle disposizioni ivi contenute, ma anche essere ufficialmente riconosciute e avere efficacia giuridica nello Stato membro in cui è aperta la procedura d’insolvenza.”

(9) è inserito il nuovo considerando 12bis:

“(12bis) Prima di aprire la procedura d’insolvenza, il giudice competente deve verificare d’ufficio se il centro degli interessi principali o la dipendenza del debitore sono effettivamente situati entro la sua giurisdizione. Qualora le circostanze del caso diano adito a dubbi quanto alla competenza del giudice, questi deve richiedere al debitore ulteriori prove a sostegno delle sue asserzioni e se del caso dare ai creditori l’opportunità di esprimersi sulla questione della competenza. Inoltre, i creditori devono avere accesso a mezzi di ricorso effettivi contro la decisione di apertura della procedura d’insolvenza.”

(10) il considerando 13 è soppresso;

(11) sono inseriti i seguenti considerando 13bis e 13ter:

“(13bis) Si presume che il “centro degli interessi principali” di una società o altra persona giuridica si trovi nel luogo della sua sede statutaria. Tale presunzione deve poter essere superata se l’amministrazione centrale della società è situata in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria e una valutazione globale di tutti gli elementi rilevanti consente di stabilire che, in maniera riconoscibile dai terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro. Per converso, non deve essere possibile superare tale presunzione laddove gli organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi, in detto luogo,.

(13ter) I giudici dello Stato membro in cui è aperta la procedura d’insolvenza devono essere competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie. Nel caso in cui un’azione sia connessa ad un’altra di diritto civile generale o diritto commerciale, il curatore deve poter ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice del luogo del domicilio del convenuto, qualora ritenga più efficiente adire tale giudice. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, se il curatore intende cumulare un’azione di diritto fallimentare per responsabilità degli amministratori della società, e un’azione di diritto societario o per responsabilità extracontrattuale generale.”

(12) sono inseriti i seguenti considerando 19bis e 19ter:

“(19bis) Le procedure secondarie d’insolvenza possono tuttavia intralciare l’efficiente gestione dell’attivo. Pertanto, il giudice che dispone l’apertura della procedura secondaria deve, su istanza del curatore, poter rinviare o rifiutare l’apertura qualora detta procedura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali. Ciò si verifica, in particolare, se il curatore acconsente, mediante impegno avente effetti giuridici vincolanti sul patrimonio, a trattare i creditori locali come se fosse stata aperta la procedura secondaria e ad applicare le regole sul grado dei crediti vigenti nello Stato membro in cui è stata chiesta l’apertura della procedura secondaria nel ripartire i beni che si trovano in quello Stato membro. È necessario che il presente regolamento dia facoltà al curatore di assumere tale impegno.

(19ter) Per un’effettiva tutela degli interessi locali, è opportuno che il curatore della procedura principale non abbia facoltà di liquidare o spostare i beni che si trovano nello Stato membro in cui è fittiziamente costituita una dipendenza, con l’intento particolare di impedire di soddisfare effettivamente quegli interessi nell’ipotesi che sia successivamente aperta una procedura secondaria.”

(13) il considerando 20 è sostituito dal seguente:

“(20) Le procedure principali e secondarie di insolvenza possono contribuire a un efficace realizzo dell’attivo soltanto se vi è coordinamento tra tutte le procedure pendenti. Il presupposto essenziale a tal fine è una stretta collaborazione tra i diversi curatori e giudici coinvolti, in particolare attraverso un sufficiente scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d’insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità d’intervento nelle procedure secondarie d’insolvenza contemporaneamente pendenti, avendo in particolare la facoltà di proporre un piano di ristrutturazione o un concordato oppure di chiedere la sospensione del realizzo dell’attivo nelle procedure secondarie. Nel cooperare, i curatori e i giudici dovrebbero tener conto delle buone prassi in materia di cooperazione nei casi di insolvenza transfrontalieri, contenute nei principi e orientamenti in materia di comunicazione e cooperazione delle associazioni europee e internazionali operanti nel settore del diritto fallimentare.”

(14) sono inseriti i seguenti considerando 20bis e 20ter:

“(20bis) È necessario che il presente regolamento garantisca la gestione efficiente delle procedure d’insolvenza relative a società diverse che fanno parte di un gruppo di società. Nel caso in cui siano state aperte procedure d’insolvenza per varie società dello stesso gruppo, tali procedure devono essere opportunamente coordinate. Ai vari curatori e giudici coinvolti dovrebbe pertanto incombere lo stesso obbligo di cooperare e comunicare tra loro che vige per curatori e giudici coinvolti nella procedura principale e nelle secondarie relative allo stesso debitore. Inoltre, e nella misura in cui ciò sia consentito dal diritto fallimentare nazionale, è opportuno che il curatore nominato nella procedura relativa a una società facente parte di un gruppo societario sia autorizzato a proporre un piano di salvataggio nell’ambito della procedura relativa ad un’altra società dello stesso gruppo.

(20ter) L’introduzione di norme sull’insolvenza di gruppi societari non deve limitare la possibilità del giudice di avviare, in un’unica giurisdizione, la procedura d’insolvenza per varie società appartenenti allo stesso gruppo, qualora ritenga che il centro degli interessi principali di queste società si trovi in un solo e medesimo Stato membro. In simili situazioni, il giudice deve avere la facoltà di nominare, ove opportuno, lo stesso curatore per tutte le procedure in questione.”

(15) è inserito il considerando 21bis:

“(21bis)          È essenziale che i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede nell’Unione siano informati dell’apertura della procedura d’insolvenza relativa all’attivo del loro debitore. Al fine di garantire una rapida trasmissione delle informazioni ai creditori, è opportuno che nei casi in cui il presente regolamento disponga l’obbligo di informare i creditori non si applichi il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale[20]. I moduli standard disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione dovrebbero agevolare i creditori che intendono insinuare i loro crediti nelle procedure aperte in un altro Stato membro.”

(16) il considerando 29 è sostituito dal seguente:

“(29) Per tutelare l’attività commerciale, su istanza del curatore deve essere pubblicato in un altro Stato membro il contenuto essenziale della decisione di apertura della procedura. Se in questo Stato membro si trova una dipendenza, la pubblicazione dovrà essere obbligatoria sino all’avvenuta istituzione del sistema di interconnessione dei registri fallimentari. In nessuno caso comunque, la pubblicazione può essere un presupposto per il riconoscimento della procedura straniera.”

(17) è inserito il seguente considerando 29bis:

“(29bis) Per migliorare l’informazione dei creditori e dei giudici coinvolti ed evitare l’apertura di procedure parallele gli Stati membri devono pubblicare in un registro elettronico accessibile al pubblico le informazioni pertinenti relative a casi d’insolvenza transfrontalieri. Per facilitare l’accesso di creditori e giudici domiciliati o situati in altri Stati membri a tali informazioni, è necessario che il presente regolamento disponga l’interconnessione dei registri fallimentari.”

(18) il considerando 31 è sostituito dal seguente:

“(31) Il presente regolamento dovrebbe comprendere allegati che specifichino in particolare le procedure concorsuali nazionali rientranti nel suo campo d’applicazione. Al fine di consentire il rapido adattamento del regolamento alle modifiche pertinenti del diritto fallimentare nazionale degli Stati membri, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle modifiche degli allegati. Prima di adottare un atto delegato che modifica l’elenco delle procedure nazionali negli allegati, la Commissione deve verificare se la procedura notificata soddisfa i criteri definiti nel presente regolamento. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.”

(19) sono inseriti i seguenti considerando 31bis, 31ter e 31quater:

“(31bis) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1346/2000, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[21].

(31ter) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, intende promuovere l’applicazione degli articoli 8, 17 e 47 riguardanti rispettivamente la protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

(31quater) Nell’ambito del presente regolamento, al trattamento dei dati personali si applicano la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[22] e il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[23]..”

(20) ai considerando 32 e 33 i termini “trattato che istituisce la Comunità europea” sono sostituiti dai termini “trattato sul funzionamento dell’Unione europea”;

(21) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 1 Campo d’applicazione

1.           Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali giudiziarie o amministrative, comprese le procedure provvisorie, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza o ristrutturazione del debito e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione,

(a) il debitore è spossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un curatore, oppure

(b) i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza del giudice.

Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell’allegato A.

2.           Il presente regolamento non si applica alle procedure d’insolvenza riguardanti

(a) le imprese assicuratrici,

(b) gli enti creditizi,

(c) le imprese d’investimento che sono disciplinate dalla direttiva 2001/24/CE, come modificata, e

(d) gli organismi d’investimento collettivo.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(a) “procedura d’insolvenza”, le procedure elencate nell’allegato A;

(b) “curatore”,

i)        qualsiasi persona o organo la cui funzione è amministrare o liquidare i beni dei quali il debitore è spossessato o sorvegliare la gestione dei suoi affari. Tali persone e organi sono elencati nell’allegato C;

ii)       nel caso in cui non sia prevista la nomina di un curatore o il trasferimento in capo a questi dei poteri del debitore, il debitore non spossessato;

(c) “giudice”, in tutti gli articoli salvo l’articolo 3ter, paragrafo 2, l’organo giudiziario o altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d’insolvenza, a confermare l’apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;

(d) “decisione di apertura della procedura d’insolvenza”,

i)        la decisione del giudice di aprire una procedura d’insolvenza o di confermarne l’apertura, e

ii)       la decisione del giudice di nominare un curatore provvisorio;

(e) “momento in cui è aperta la procedura d’insolvenza”, il momento in cui comincia a produrre effetti la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno;

(f) “Stato membro in cui si trovano i beni il bene”,

i)        per i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene,

ii)       per i beni e i diritti che il proprietario o titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, lo Stato membro sotto la cui autorità è tenuto il registro,

iii)      per le azioni nominative di società, lo Stato membro nel cui territorio si trova la sede statutaria della società emittente,

iv)      per gli strumenti finanziari la cui proprietà risulta da un’iscrizione in un registro o in un conto tenuto da un intermediario o a suo nome (“strumenti finanziari in forma scritturale”), lo Stato membro in cui è tenuto il registro o il conto nel quale risulta l’iscrizione,

v)       per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio, lo Stato membro indicato nell’IBAN del conto,

vi)      per i crediti verso terzi diversi dai crediti relativi ai beni di cui al punto v), lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all’articolo 3, paragrafo 1;

(g) “dipendenza”, qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un’attività economica con mezzi umani e con beni;

(h) “creditori locali”, i creditori i cui crediti nei confronti del debitore sono sorti dall’attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore;

(i) “gruppo societario”, più società comprendenti una società madre e società controllate;

(j) “società madre”, la società che

i)        ha la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci in un’altra società (“società controllata”), oppure

ii)       è azionista o socia della società controllata e ha il diritto di

aa)     nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza della società controllata, oppure

bb)    esercitare un’influenza dominante sulla società controllata in virtù di un contratto stipulato con tale società o di una clausola dello statuto di quest’ultima.”

(22) all’articolo 3, i paragrafi 1 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1.          Sono competenti ad aprire la procedura d’insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura principale”). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi.

Per le società e le persone giuridiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede statutaria.

Per le persone fisiche che esercitano un’attività commerciale o professionale indipendente il centro degli interessi principali è il luogo in cui si trova la sede principale di attività; per le altre persone fisiche il centro degli interessi principali è il luogo in cui la persona ha la residenza abituale.

3.           Se è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d’insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. In tal caso, il momento rilevante per stabilire se il debitore possiede una dipendenza nel territorio di un altro Stato membro è la data di apertura della procedura principale.”

(23) sono inseriti i seguenti articoli 3bis e 3ter:

“Articolo 3bis

Competenza per azioni connesse

1.           I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d’insolvenza ai sensi dell’articolo 3 sono competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente.

2.           Se un’azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un’azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, il curatore può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l’azione è promossa contro più convenuti, dinanzi al giudice dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché tale giudice sia competente ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001.

3.           Ai fini del presente articolo, sono connesse le azioni il cui legame è tale che è più conveniente trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedure separate.

Articolo 3ter

Verifica della competenza; diritto di impugnazione dinanzi al giudice

1.           Il giudice adito per l’apertura di una procedura d’insolvenza verifica d’ufficio la propria competenza ai sensi dell’articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d’insolvenza il giudice espone i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull’articolo 3, paragrafo 1, o sull’articolo 3, paragrafo 2.

2.           Se è aperta una procedura d’insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, il curatore nominato nella procedura esamina se lo Stato membro in cui la procedura è pendente è competente ai sensi dell’articolo 3. In caso affermativo, il curatore specifica i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull’articolo 3, paragrafo 1, o sull’articolo 3, paragrafo 2.

3.           Il creditore o terzo interessato che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso da quello in cui è aperta la procedura, ha il diritto di impugnare la decisione di apertura della procedura principale. Il giudice che ha aperto la procedura principale o il curatore ne informano i creditori in questione, se conosciuti, in tempo utile affinché possano impugnare la decisione.”

(24) all’articolo 4, paragrafo 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

m)     le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori. <NdT: la modifica del testo in inglese non incide sulla versione italiana.>

(25) è inserito il seguente articolo 6bis:

“Articolo 6bis Accordi di compensazione

Gli accordi di compensazione sono regolati unicamente dalla legge del contratto che li disciplina.”

(26) è inserito il seguente articolo 10bis:

“Articolo 10bis Requisiti di approvazione ai sensi del diritto nazionale

Se la legge dello Stato membro che disciplina gli effetti della procedura d’insolvenza sui contratti di cui agli articoli 8 e 10 stabilisce che un contratto possa essere risolto o modificato solo previa approvazione del giudice che ha aperto la procedura d’insolvenza, ma nessuna siffatta procedura è stata avviata in quello Stato membro, il giudice che ha aperto la procedura d’insolvenza è competente ad approvare la risoluzione o la modifica di tali contratti.”

(27) l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Articolo 15 Effetti della procedura d’insolvenza sui procedimenti giudiziari o arbitrali pendenti

Gli effetti della procedura d’insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto del quale il debitore è stato spossessato sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede l’arbitrato. “

(28) l’articolo 18 è così modificato:

(a) all’articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1.           “Il curatore nominato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura finché non vi è aperta un’altra procedura d’insolvenza o non vi è adottato alcun provvedimento conservativo contrario, in seguito a una domanda di apertura di una procedura d’insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, il curatore può in particolare trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano. Egli può altresì impegnarsi a che siano rispettati, nella procedura principale, i diritti nella ripartizione e i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori locali se fosse stata aperta una procedura secondaria. Tale impegno è soggetto ai requisiti di forma, se del caso, dello Stato di apertura della procedura principale e ha forza esecutiva ed effetti vincolanti sul patrimonio.”

(b) al paragrafo 3, l’ultima frase è sostituita dalla seguente:

“Tali poteri non possono includere misure di coercizione, salvo se disposte dal giudice, o il diritto di decidere di una controversia o una lite.”

(29) sono inseriti i seguenti articoli 20bis, 20ter, 20quater e 20quinquies:

“Articolo 20bis Registri fallimentari

Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri (“registri fallimentari”) al fine di rendere accessibili a tutti via internet e a titolo gratuito le seguenti informazioni:

(a) data di apertura della procedura d’insolvenza;

(b) giudice che ha aperto la procedura d’insolvenza e numero di causa, se del caso;

(c) tipo di procedura d’insolvenza aperta;

(d) nome e indirizzo del debitore;

(e) nome e indirizzo del curatore nominato nella procedura, se del caso;

(f) termine per l’insinuazione al passivo dei crediti;

(g) decisione di apertura della procedura d’insolvenza;

(h) decisione di nomina del curatore, se diversa da quella di cui alla lettera g);

(i) data di chiusura della procedura principale.

Articolo 20ter Interconnessione dei registri fallimentari

1.           La Commissione crea, mediante atti di esecuzione, un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari. Il sistema si compone dei registri fallimentari e del portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico del pubblico alle informazioni nel sistema. Al fine di rendere accessibili le informazioni di cui all’articolo 20bis, il sistema fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

2.           Entro …. [36 mesi dall’entrata in vigore del regolamento], la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 45ter, paragrafo 3:

– le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio d’informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari;

– le misure tecniche che garantiscono gli standard minimi di sicurezza delle tecnologie dell’informazione per la comunicazione e la distribuzione delle informazioni all’interno del sistema di interconnessione dei registri fallimentari;

– i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito dal portale europeo della giustizia elettronica sulla base delle informazioni di cui all’articolo 20bis;

– i criteri minimi per la presentazione dei risultati della ricerca sulla base delle informazioni di cui all’articolo 20bis;

– le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione, e

– un glossario contenente una spiegazione semplificata delle procedure d’insolvenza nazionali elencate nell’allegato A.

Articolo 20quater Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari

1.           I costi di creazione e futuro sviluppo del sistema di interconnessione dei registri fallimentari sono a carico del bilancio generale dell’Unione.

2.           Ciascuno Stato membro provvede ai costi di adattamento per l’interoperabilità dei registri fallimentari nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai costi di gestione, operatività e tenuta del registro.

Articolo 20quinquies Registrazione delle procedure d’insolvenza

Se è aperta una procedura principale o una procedura secondaria nei riguardi di una società o persona giuridica o di una persona fisica che esercita un’attività imprenditoriale o professionale indipendente, il giudice che apre la procedura assicura che siano immediatamente trascritte nel registro fallimentare dello Stato di apertura le informazioni di cui all’articolo 20bis.”

(30) gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 21 Pubblicazione in un altro Stato membro

1.           Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all’articolo 20ter, il curatore chiede che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato, l’avviso della decisione di apertura della procedura d’insolvenza e, ove opportuno, la decisione che lo nomina. Tali misure di pubblicità indicano l’identità del curatore nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata sia quella dell’articolo 3, paragrafo 1, o dell’articolo 3, paragrafo 2.

2.           Il curatore può chiedere che siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui si trovano beni o creditori del debitore, secondo le modalità previste in detto Stato, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.”

(31) l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Articolo 22 Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro

Sino a quando non sarà creato il sistema di interconnessione dei registri fallimentari di cui all’articolo 20ter, il curatore chiede che le decisioni di cui all’articolo 21 siano annotate nei registri immobiliari, nel registro del commercio o altro registro pubblico di qualunque altro Stato membro in cui si trovi una dipendenza del debitore che sia stata annotata in un pubblico registro di tale Stato. Il curatore può chiedere tale annotazione in qualunque altro Stato membro.”

(32) l’articolo 25 è sostituito dal seguente:

“Articolo 25 Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni

1.           Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d’insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell’articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono ugualmente riconosciute senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da 32 a 56, ad eccezione dell’articolo 34, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura d’insolvenza e che vi si inseriscono strettamente, anche se prese da un altro giudice.

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla domanda d’apertura di una procedura d’insolvenza o a questa collegati.

2.           Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono disciplinati dal regolamento richiamato al paragrafo 1 in quanto applicabile.”

(33) l’articolo 27 è sostituito dal seguente:

“Articolo 27 Apertura

Se la procedura principale è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di un altro Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura d’insolvenza secondaria a norma delle disposizioni di cui al presente capitolo. Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta.”

(34) è inserito il seguente articolo 29bis:

“Articolo 29bis Decisione di aprire una procedura secondaria

1.           Il giudice adito per l’apertura di una procedura secondaria ne informa immediatamente il curatore della procedura principale e dà a questi l’opportunità di essere sentito sulla domanda.

2.           Su istanza del curatore della procedura principale, il giudice di cui al paragrafo 1 rinvia la decisione di aprire la procedura secondaria o rifiuta di aprirla qualora tale apertura non sia necessaria ai fini della tutela degli interessi dei creditori locali, in particolare quando il curatore della procedura principale ha assunto l’impegno di cui all’articolo 18, paragrafo 1, e vi si attiene.

3.           Nel decidere di aprire una procedura secondaria, il giudice di cui al paragrafo 1 opta per il tipo di procedura più appropriato previsto dal diritto nazionale, tenuto conto degli interessi dei creditori locali e che siano o meno soddisfatte le condizioni riguardanti la solvibilità del debitore.

4.           Il curatore della procedura principale riceve notificazione della decisione di apertura della procedura secondaria e ha il diritto di opporvisi.”

(35) l’articolo 31 è sostituito dal seguente:

“Articolo 31 Cooperazione e comunicazione tra curatori

1.           Il curatore della procedura principale e i curatori delle procedure secondarie cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli.

2.           In particolare, i curatori:

(a) si comunicano immediatamente ogni informazione potenzialmente utile all’altra procedura, in particolare la situazione circa l’insinuazione e la verifica dei crediti e i provvedimenti volti a salvare o ristrutturare il debitore o a chiudere la procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;

(b) sondano la possibilità di una ristrutturazione del debitore e, ove la riscontrino, coordinano l’elaborazione e l’attuazione del relativo piano;

(c) coordinano la gestione del realizzo o dell’utilizzo di beni e affari del debitore; il curatore della procedura secondaria dà in tempo utile al curatore della procedura principale la possibilità di presentare proposte riguardanti il realizzo o l’utilizzo dell’attivo nella procedura secondaria.”

(36) sono inseriti i seguenti articoli 31bis e 31ter:

“Articolo 31bis Cooperazione e comunicazione tra giudici

1.           Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure principali e secondarie riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d’insolvenza o che l’ha aperta coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una procedura d’insolvenza o che l’abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione.

2.           I giudici di cui al paragrafo 1 possono comunicare o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché tale comunicazione sia a titolo gratuito e rispetti i diritti procedurali delle parti e la confidenzialità delle informazioni.

3.           La cooperazione può svolgersi con ogni mezzo opportuno, in particolare

(a) la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;

(b) il coordinamento della gestione e del controllo dei beni e degli affari del debitore;

(c) il coordinamento della tenuta delle audizioni;

(d) il coordinamento nell’approvare i protocolli.

Articolo 31ter Cooperazione e comunicazione tra curatori e giudici

1.           Al fine di facilitare il coordinamento tra la procedura principale e le secondarie aperte nei confronti dello stesso debitore,

(a) il curatore della procedura principale coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura secondaria o che l’ha aperta;

(b) il curatore della procedura secondaria o territoriale coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente una domanda di aprire la procedura principale o che l’ha aperta.

2.           La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge con ogni mezzo opportuno, compresi quelli descritti all’articolo 31bis, paragrafo 3, nella misura in cui non sono incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura.”

(37) l’articolo 33 è così modificato:

(a) il titolo è sostituito dal seguente:

“Sospensione della procedura”

(b) ai paragrafi 1 e 2, i termini “le operazioni di liquidazione”, “della liquidazione” e “delle operazioni di liquidazione” sono sostituiti rispettivamente dai termini “la procedura”, “della procedura” e “della procedura”.

(38) l’articolo 34 è sostituito dal seguente:

“Articolo 34 Chiusura delle procedure principali o secondarie

1.           La chiusura della procedura principale non osta alla continuazione delle procedure secondarie ancora pendenti al momento della chiusura.

2.           Se è aperta una procedura secondaria nei riguardi di una persona giuridica nello Stato membro in cui questa ha la sede statutaria, e la chiusura della procedura comporta lo scioglimento della persona giuridica, tale scioglimento non osta alla continuazione della procedura principale aperta in un altro Stato membro.”

(39) all’articolo 35, il termine “liquidazione” è sostituito dal termine “realizzo”;

(40) l’articolo 37 è sostituito dal seguente:

“Articolo 37 Conversione della procedura precedente

Il curatore della procedura principale può chiedere al giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di ordinarne la conversione in un altro tipo di procedura d’insolvenza applicabile a norma della legge di quello Stato membro.”

(41) l’articolo 39 è sostituito dal seguente:

“Articolo 39 Diritto di insinuazione dei crediti

Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri (“creditore straniero”), ha il diritto di insinuare i crediti nella procedura d’insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini dell’insinuazione dei crediti non è obbligatoria la rappresentanza di un avvocato o di altro professionista legale.”

(42) l’articolo 40 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

“La nota include inoltre copia del modulo standard per i crediti di cui all’articolo 41 o il link al sito internet in cui è pubblicato.”

(b) è inserito il seguente paragrafo 3:

“3.          Gli elementi di informazione di cui al presente articolo sono comunicati mediante il modulo standard di nota definito conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 45ter, paragrafo 4, e pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica entro ....[24 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento]. Il modulo porta la denominazione “Avviso di procedura d’insolvenza” in tutte le lingue ufficiali dell’Unione ed è trasmesso nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura o in un’altra lingua che questo Stato ha indicato di accettare ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 3, qualora possa presumersi che tale lingua è più facilmente comprensibile per i creditori stranieri.”

(43) l’articolo 41 è sostituito dal seguente:

“Articolo 41 Procedura di insinuazione dei crediti

1.           Il creditore straniero conosciuto insinua il proprio credito usando il modulo standard per i crediti definito conformemente alla procedura consultiva di cui all’articolo 45ter, paragrafo 4, e pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica entro [24 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento]. Il modulo porta la denominazione “Insinuazione dei crediti” in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

2.           Nel modulo standard per i crediti il creditore di cui al paragrafo 1 indica:

(a) nome e indirizzo,

(b) natura del credito,

(c) importo del credito e data alla quale è sorto,

(d) l’eventuale diritto di prelazione,

(e) l’eventuale garanzia reale o riserva di proprietà e i beni che costituiscono la garanzia invocata,

(f) l’eventuale compensazione e se l’importo preteso è al netto della compensazione.

Il modulo standard per i crediti è corredato, se del caso, da copia dei documenti giustificativi.

3.           I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale dell’Unione. Al creditore può essere richiesta la traduzione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di apertura o in un’altra lingua accettata da questo Stato. Ogni Stato membro indica almeno una lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla sua o dalle sue, che accetta ai fini dell’insinuazione dei crediti.

4.           I crediti sono insinuati entro il termine sancito dalla legge dello Stato di apertura. Per i creditori stranieri, tale termine non è inferiore a 45 giorni a partire dalla pubblicazione dell’apertura della procedura nel registro fallimentare dello Stato di apertura.

5.           Qualora contesti un credito insinuato ai sensi del presente articolo, il curatore consente al creditore di produrre prove aggiuntive dell’esistenza e dell’importo del credito.”

(44) l’articolo 42 è soppresso;

(45) è inserito il seguente capitolo IVbis:

“CAPITOLO IVbis INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ FACENTI PARTE DI UN GRUPPO SOCIETARIO

Articolo 42bis Dovere di cooperare e comunicare informazioni tra curatori

1.           Se la procedura d’insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il curatore nominato nella procedura relativa a una controllata coopera con il curatore nominato nella procedura relativa ad un’altra controllata dello stesso gruppo, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare la gestione efficace della procedura, non è incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporta conflitto d’interessi. La cooperazione può assumere la forma di accordi o protocolli.

2.           Nel porre in essere la cooperazione di cui al paragrafo 1, i curatori

(a) si comunicano immediatamente ogni informazione potenzialmente utile all’altra procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;

(b) sondano le possibilità di una ristrutturazione del gruppo e, ove le riscontrino, si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione globale;

(c) coordinano la gestione e il controllo degli affari delle controllate sottoposte a procedure d’insolvenza.

I curatori possono convenire di conferire ulteriori poteri al curatore nominato in una delle procedure laddove un tale accordo sia consentito dalle norme applicabili a ciascuna procedura.

Articolo 42ter Comunicazione e cooperazione tra giudici

1.           Se la procedura d’insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d’insolvenza per una controllata o che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d’insolvenza per un’altra controllata o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare la gestione efficace della procedura e non è incompatibile con le norme ad essa applicabili. A tal fine il giudice può, ove opportuno, designare una persona o un organismo che agisca su sua istruzione.

2.           I giudici di cui al paragrafo 1 possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza.

3.           La cooperazione si svolge con ogni mezzo opportuno, in particolare

(a) la comunicazione di informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice, purché a titolo gratuito e nel rispetto dei diritti procedurali delle parti e della confidenzialità delle informazioni;

(b) il coordinamento della gestione e del controllo dei beni e degli affari delle controllate;

(c) il coordinamento della tenuta delle audizioni;

(d) il coordinamento nell’approvare i protocolli.

Articolo 42quater Cooperazione e comunicazione tra curatori e giudici

Il curatore nominato nella procedura d’insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un’altra controllata dello stesso gruppo o che ha aperto tale procedura, nella misura in cui tale cooperazione serve a facilitare il coordinamento delle procedure e non è incompatibile con le norme ad esse applicabili. In particolare, il curatore può chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all’altra controllata o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato.

Articolo 42quinquies Poteri del curatore e sospensione della procedura

1.           Il curatore nominato nella procedura d’insolvenza relativa ad una società facente parte di un gruppo societario ha il diritto di

(a) essere sentito e partecipare alle procedure aperte nei confronti di altre controllate, in particolare partecipando alle assemblee dei creditori;

(b) chiedere la sospensione della procedura aperta nei confronti di un’altra controllata;

(c) proporre un piano di salvataggio, un concordato o una misura analoga per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d’insolvenza, e introdurli nelle procedure aperte nei riguardi di un’altra controllata nel rispetto della legge applicabile a tali procedure, e

(d) chiedere qualunque ulteriore misura procedurale ai sensi della legge di cui alla lettera c), necessaria a promuovere il salvataggio, compresa la conversione della procedura.

2.           Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), la sospende in tutto o in parte se è provato che detta sospensione è nell’interesse dei creditori della procedura in questione. Laale sospensione può essere ordinata per un periodo massimo di tre mesi e prorogata o rinnovata per periodi della stessa durata. Il giudice che ordina la sospensione può chiedere al curatore di prendere tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi dei creditori della procedura.”

(46) è inserito l’articolo 44bis:

“Articolo 44bis Informazioni sul diritto fallimentare nazionale

1.           Affinché le informazioni siano accessibili a tutti, gli Stati membri forniscono, nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio[24], una descrizione del loro diritto fallimentare nazionale e delle relative procedure concorsuali, in particolare riguardo agli elementi elencati all’articolo 4, paragrafo 2.

2.           Gli Stati membri aggiornano periodicamente dette informazioni.”

(47) l’articolo 45 è sostituito dal seguente:

“Articolo 45 Modifica degli allegati

1.           Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente alla procedura descritta nel presente articolo e all’articolo 45bis al fine di modificare gli allegati A e C.

2.           Per modificare l’allegato A gli Stati membri notificano alla Commissione le norme nazionali in materia di procedure concorsuali che vogliono inserire in detto allegato, accompagnate da una breve descrizione. La Commissione verifica se le norme notificate rispettano le condizioni di cui all’articolo 1 e, se del caso, modifica l’allegato A mediante atto delegato.”

(48) sono inseriti i seguenti articoli 45bis e 45ter:

“Articolo 45bis Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 45 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.           La delega di potere di cui all’articolo 45 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 45 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 45ter Potere di adottare atti di esecuzione

1.           Il potere di adottare atti di esecuzione è conferito alla Commissione ai seguenti fini:

(a) provvedere all’interconnessione dei registri fallimentari di cui all’articolo 20ter e

(b) definire e successivamente modificare i moduli di cui agli articoli 40 e 41.

2.           Nell’adottare o modificare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[25].

3.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n.182/2011.

4.           Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.”

(49) all’articolo 46, la data “1° giugno 2012” è sostituita da “…[dieci anni dopo l’inizio della sua applicazione]”;

(50) è inserito il seguente articolo 46bis:

“Articolo 46bis Protezione dei dati

1.           Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali eseguito nel loro territorio ai sensi del presente regolamento.

2.           Al trattamento dei dati personali eseguito dalla Commissione ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.”

(51) l’allegato B è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a partire da…[24 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento], eccezion fatta per la disposizione relativa alle informazioni in materia di diritto fallimentare (articolo 44bis) che si applica a partire da ...[12 mesi dopo la sua entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[26]

Titolo 33 - Giustizia

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[27]

Ø La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Sviluppo di uno spazio di giustizia; Giustizia per la crescita

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

Attività ABM/ABB interessate

33 03

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Maggiore efficienza e trasparenza delle procedure d’insolvenza transfrontaliere

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Modifica del regolamento 1346/2000 sulle procedure d’insolvenza

1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

1.6.        Durata e incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Ø Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento a partire dall’adozione del regolamento,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[28]

Ø Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– ¨  organismi creati dalle Comunità[29]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

Solo l’interconnessione dei registri fallimentari (parte relativa all’interconnessione centrale) avrà un’incidenza sul bilancio dell’UE.

I registri fallimentari saranno connessi attraverso il portale europeo della giustizia elettronica che servirà da punto di accesso elettronico per il pubblico alle informazioni contenute nel sistema (cfr. articolo 20ter della proposta).

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

2.2.2.     Modalità di controllo previste

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…...….] || Diss./Non diss. ([30]) || di paesi EFTA[31] || di paesi candidati[32] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

[3] || [33.0301] Programma “Giustizia” || Diss./ || NO || NO || NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione…...….] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

[3] || [XX.YY.YY.YY] || || Sì/No || Sì/No || Sì/No || Sì/No

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero || [Denominazione…..3.….]

DG: JUST || || || anno 2014[33] || anno 2015 || anno 2016 || anno 2017 || anni 2018, 2019, 2020 || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

33.0301 || Impegni || (1) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000

Pagamenti || (2) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000

Numero della linea di bilancio || Impegni || “(1a) || || || || || || || ||

Pagamenti || “(2a) || || || || || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[34] || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || ||

TOTALE Stanziamenti per DG JUST || Impegni || =1+1a +3 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000

Pagamenti || =2+2a +3 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000

Pagamenti || (5) || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 3 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000

Pagamenti || =5+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000

Pagamenti || =5+ 6 || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” – non applicabile

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || anno N || anno N+1 || anno N+2 || anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

DG: <…….> ||

Ÿ Risorse umane || || || || || || || ||

Ÿ Altre spese amministrative || || || || || || || ||

TOTALE DG <….> || Stanziamenti || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || || || || || || || ||

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || anno N[35] || anno N+1 || anno N+2 || anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000

Pagamenti || 150 000 || 150 000 || 200 000 || 200 000 || 250 000 || 250 000 || 300 000 || 1 500 000

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi

– Ø  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || anno N || anno N+1 || anno N+2 || anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato[36] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO n. 1[37] Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

Risultato || Manutenzione dell’interconnessione dei registri fallimentari || 214 300 || || 150 000 || || 150 000 || || 200 000 || || 200 000 || || 250 000 || || 250 000 || || 300 000 || || 1 500 000

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 150 000 || || 150 000 || || 200 000 || || 200 000 || || 250 000 || || 250 000 || || 300 000 || || 1 500 000

OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || 150 000 || || 150 000 || || 200 000 || || 200 000 || || 250 000 || || 250 000 || || 300 000 || || 1 500 000

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– Ø  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti amministrativi

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– Ø  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– Ø  La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– ØLa proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– Ø  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

[1]               Per una panoramica sulle procedure nazionali di pre-insolvenza e ibride, si veda la sezione 2 della relazione della Commissione, del 12.12.2012, sulla valutazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d’insolvenza.

[2]               La “continuità aziendale” è un concetto utilizzato principalmente in contabilità, in base al quale, nel redigere il bilancio, si presume che l’impresa non sarà messa in liquidazione nel corso dei successivi 12 mesi.

[3]               COM(2008)394 del 25.6.2008.

[4]               COM(2012) 573 final del 3.10.2012

[5]               Per quanto riguarda l’estensione di questo fenomeno, si veda la sezione 3.4.1 della valutazione d’impatto della Commissione, che accompagna la presente proposta.

[6]               http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/insolvency/1997Model.html

[7]               Sentenza del 20 ottobre 2011 nella causa C-396/09.

[8]               Sentenza del 12 febbraio 2009 nella causa C-339/07.

[9]               GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[10]             Sentenza del 13 ottobre 2011 nella causa C-454/09, Commissione/Italia – “New Interline”.

[11]             GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1.

[12]             COM(2011) 759 definitivo.

[13]             GU C […] del […], pag. […].

[14]             GU C […] del […], pag. […].

[15]             GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

[16]             GU C […] del […], pag. […].

[17]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[18]             GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[19]             GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15.

[20]             GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

[21]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[22]             GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

[23]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[24]             GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

[25]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[26]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[27]             A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[28]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[29]             A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

[30]             Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

[31]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[32]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[33]             L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

[34]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[35]             L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

[36]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[37]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivo/obiettivi specifici…”.