52012PC0628

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati /* COM/2012/0628 final - 2012/0297 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale - motivazioni e obiettivi della proposta

La direttiva 2011/92/UE[1] prevede l’obbligo giuridico di effettuare una valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, prima della loro autorizzazione. Esiste un consenso riguardo al fatto che l’obiettivo principale della direttiva è stato raggiunto; i principi della valutazione ambientale sono stati armonizzati in tutta l’UE con l’introduzione di requisiti minimi concernenti il tipo di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi del committente, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico. Parallelamente, all’interno del processo di autorizzazione, la VIA costituisce uno strumento che consente di valutare i costi e i benefici ambientali dei progetti specifici al fine di garantirne la sostenibilità. Di conseguenza, la direttiva è diventata uno strumento chiave per l’integrazione delle tematiche ambientali e ha prodotto effetti benefici sia di tipo socioeconomico che ambientali.

Nei suoi 25 anni di applicazione, la direttiva VIA non ha subito modifiche significative, al contrario del contesto politico, giuridico e tecnico che è invece notevolmente cambiato. L’esperienza nell’ambito dell’attuazione, riportata nelle relazioni della Commissione sull’applicazione e l’efficacia della direttiva VIA, anche in quella di più recente pubblicazione del luglio 2009[2], ha individuato un certo numero di lacune. Nella sua revisione intermedia del Sesto programma di azione in materia di ambiente[3], la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare la valutazione degli impatti ambientali a livello nazionale e ha annunciato una revisione della direttiva VIA. Nel quadro dell’iniziativa “legiferare meglio”, la direttiva è stata inoltre individuata come possibile strumento di semplificazione[4]. L’obiettivo generale della proposta consiste nell’adeguare le disposizioni della versione codificata della direttiva VIA, in modo da correggerne le carenze, riflettere i cambiamenti e le sfide ambientali e socioeconomiche in corso e rispettare i principi della regolamentazione intelligente.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

Dato che la direttiva VIA riveduta può svolgere un ruolo cruciale per un uso efficiente delle risorse (ad esempio introducendo nuovi requisiti per valutare questioni legate all’uso delle risorse naturali, come la biodiversità e i cambiamenti climatici), la proposta fa parte delle iniziative per l’attuazione della tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse[5].Inoltre, la revisione della direttiva VIA è in linea con la strategia Europa 2020[6], in particolare rispetto alla necessità di attribuire priorità a una crescita sostenibile. La direttiva riveduta può anche contribuire in maniera significativa all’obbligo da parte dell’Unione di tenere conto degli aspetti culturali in tutte le sue politiche e azioni.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

La consultazione si è svolta nel 2010, conformemente alle norme della Commissione. Da giugno a settembre 2010 è stata lanciata un’ampia consultazione pubblica sulla revisione della direttiva VIA, utilizzando un questionario on-line disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’UE. Sono pervenute 1365 risposte (684 da cittadini, 479 da organizzazioni, imprese e ONG, 202 da autorità e amministrazioni pubbliche). Inoltre, l’Istituto di gestione e di valutazione ambientale (Institute of Environmental Management & Assessment, IEMA)[7] ha inviato un contributo (1815 risposte) sotto forma di indagine nella quale figuravano molti dei quesiti posti dalla Commissione. La fase di consultazione si è conclusa con una conferenza (tenutasi il 18 e 19 novembre 2010, a Lovanio, Belgio) che ha integrato l’ampia consultazione pubblica grazie al contributo di specialisti del settore. La conferenza ha visto la partecipazione di 200 rappresentanti di istituzioni dell’UE e internazionali, di autorità pubbliche sia a livello nazionale che regionale e locale, dell’industria, di organizzazioni ambientali e del mondo accademico. I risultati della consultazione pubblica[8] e le conclusioni della conferenza[9] hanno fornito un utile contributo all’elaborazione della proposta della Commissione.

Risultato della valutazione di impatto

La valutazione d’impatto allegata alla presente proposta ha identificato carenze nell’attuale legislazione sulla VIA che comportano un’attuazione insoddisfacente della direttiva (assenza di disposizioni intese a garantire la qualità delle informazioni e gli standard qualitativi della procedura di VIA e lacune a livello di attuazione) nonché costi socioeconomici. Se questi problemi non vengono affrontati adeguatamente, la direttiva risulterà meno efficace ed efficiente e non sarà in grado di garantire l’integrazione delle considerazioni ambientali nel processo decisionale. Inoltre, i costi socioeconomici sono suscettibili di incidere negativamente sull’armonizzazione del mercato interno. Le carenze della direttiva si possono raggruppare in tre aree problematiche specifiche, che riguardano: 1) la procedura di verifica dell’assoggettabilità ovvero di screening (in appresso, procedura di screening), 2) la qualità della VIA e l’analisi in essa contenuta e 3) i rischi di incoerenze nell’ambito della procedura di VIA e in relazione ad altri atti legislativi.

La valutazione d’impatto ha preso in esame una serie di opzioni strategiche per definire misure efficaci sotto il profilo dei costi destinate a far fronte a questi problemi. In seguito, la Commissione ha proposto un certo numero di modifiche, le principali delle quali sono descritte qui di seguito.

La Commissione propone di chiarire la procedura di screening, attraverso la modifica dei criteri dell’allegato III e l’esplicitazione del contenuto della procedura e delle motivazioni alla base delle decisioni da essa derivanti. Tali emendamenti garantirebbero che le VIA vengano condotte solo su progetti passibili di avere effetti significativi sull’ambiente, evitando inutili oneri amministrativi per progetti di piccole dimensioni.

Per quanto riguarda la qualità della VIA e dell’analisi in essa contenuta, la Commissione propone di introdurre modifiche che rafforzino la qualità del processo (ossia l’obbligo di definire l’ambito di applicazione e un controllo della qualità delle informazioni destinate alla valutazione), di specificare il contenuto della relazione di VIA (valutazione obbligatoria delle alternative ragionevoli, giustificazione delle decisioni definitive, obbligo di monitoraggio post-VIA degli effetti nocivi significativi) nonché di adattare la VIA alle sfide che le si presentano (come la biodiversità, i cambiamenti climatici, i rischi di calamità, la disponibilità di risorse naturali).

Per quanto riguarda i rischi di incoerenze, la Commissione propone di precisare le scadenze delle fasi principali stabilite dalla direttiva (consultazione pubblica, decisione successiva allo screening, decisione definitiva in merito alla VIA) e introdurre un meccanismo simile a uno sportello unico per garantire il coordinamento o lo svolgimento simultaneo della VIA e delle valutazioni ambientali richieste dall’altra legislazione UE pertinente, ad esempio le direttive 2010/75/UE, 92/43/CEE e 2001/42/CE.

Si prevede che nove dei dodici emendamenti analizzati apporteranno significativi vantaggi socioeconomici e ambientali senza costi amministrativi supplementari; sono previsti anche modesti risparmi. Due emendamenti (valutazione delle alternative e monitoraggio) dovrebbero offrire vantaggi socioeconomici e ambientali a costi contenuti per i committenti, con costi modesti o trascurabili, invece, per le autorità pubbliche; un emendamento (adattamento della VIA a nuove sfide) dovrebbe fornire benefici elevati a costi che vanno da moderati a elevati per i committenti e le autorità pubbliche. Si stima che, a lungo termine, i significativi vantaggi socioeconomici e ambientali e i seppur modesti risparmi connessi con le modifiche proposte si riveleranno superiori ai costi amministrativi.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta rafforzerà le disposizioni relative alla qualità della VIA al fine di raggiungere un elevato livello di protezione dell’ambiente. In effetti, la capacità di adottare valide decisioni riguardo l’impatto ambientale di un progetto dipende, in larga misura, dalla qualità delle informazioni utilizzate nella documentazione relativa alla VIA e dalla qualità della procedura stessa. Inoltre, la proposta rafforzerà la coerenza delle politiche in materia e le sinergie con altri strumenti di diritto comunitario, oltre a semplificare le procedure, al fine di ridurre gli oneri amministrativi superflui.

Di seguito sono riportate informazioni specifiche sugli articoli modificati e sugli allegati della direttiva VIA.

Le modifiche apportate all’articolo 1, paragrafi 2, 3, e 4, intendono chiarire i termini della direttiva, sulla base delle esperienze di attuazione e della giurisprudenza della Corte. La definizione di “progetto” è stata modificata onde evidenziare che vengono inclusi i lavori di demolizione, conformemente alla sentenza della Corte nella causa C-50/09; sono state inserite, inoltre, definizioni pertinenti. La possibilità deroga è limitata ai progetti che riguardano la difesa nazionale quale unico obiettivo ed è estesa alla protezione civile, come già avviene per la direttiva 2001/42/CE.

L’articolo 2, paragrafo 3, è stato modificato per introdurre uno “sportello unico VIA” che permette il coordinamento o l’integrazione delle procedure di valutazione previste ai sensi della direttiva VIA e di altri atti legislativi dell’UE.

Le modifiche all’articolo 3 mirano a garantire la coerenza con l’articolo 2, paragrafo 1, in quanto fanno riferimento a effetti “significativi” e a adattare la VIA alle problematiche ambientali (biodiversità, cambiamenti climatici, rischi di calamità, uso delle risorse naturali).

Le modifiche apportate all’articolo 4 razionalizzano la procedura di screening e accrescono la coerenza delle strategie adottate dagli Stati membri per assicurare che le VIA siano richieste solo in presenza di impatti ambientali chiaramente significativi. Per quanto riguarda i progetti elencati nell’allegato II, è stato inserito un nuovo paragrafo relativo all’obbligo del committente di fornire informazioni specifiche all’autorità competente (per maggiori dettagli, cfr. allegato II.A). Questo articolo consente inoltre di definire specificamente i criteri di selezione di cui all’allegato III, mediante atti delegati. Il contenuto della decisione successiva allo screening viene esplicitato, al fine di riconoscere l’utilità della pratica che consiste nell’adeguamento dei progetti in presenza di determinate condizioni (sulla base di un’analisi delle conseguenze più rilevanti e delle informazioni già raccolte in forza di altre normative dell’Unione in materia di ambiente) in modo da evitare di svolgere una valutazione completa nei casi in cui il progetto adattato affronti adeguatamente gli impatti ambientali più significativi. La probabilità che si producano effetti significativi con la conseguente necessità di svolgere una VIA dipende dalla natura, complessità, ubicazione e dalle dimensioni del progetto proposto e deve basarsi su fattori oggettivi, come le dimensioni del progetto, l’uso di risorse preziose, la sensibilità ambientale del sito e l’entità o irreversibilità dell’impatto potenziale. Inoltre, si è tenuto conto degli insegnamenti tratti dalla giurisprudenza della Corte laddove essa ha sottolineato la necessità che la decisione successiva allo screening sia “sufficientemente motivata” (C-75/08) e che sia accompagnata da tutte le informazioni che consentono di verificare che la decisione si basa su uno screening adeguato (C-87/02). Infine, vengono stabilite le scadenze per l’adozione della decisione successiva allo screening.

L’articolo 5 è sostanzialmente modificato al fine di migliorare la qualità delle informazioni e razionalizzare la procedura di VIA. Per il committente permane l’obbligo essenziale di fornire informazioni ambientali, seppur semplificate nella forma e nel contenuto come specificato nell’allegato IV. La definizione dell’ambito di applicazione diventa obbligatoria e viene descritto in dettaglio il contenuto del parere emesso dall’autorità competente. Vengono introdotti meccanismi atti a garantire che le relazioni ambientali siano complete e di qualità sufficiente.

L’articolo 6, paragrafo 6, che riguarda i termini per la consultazione pubblica, è modificato al fine di rafforzare il ruolo delle autorità ambientali e di definire scadenze concrete per la fase di consultazione sulla relazione ambientale.

L’articolo 7, paragrafo 5, è modificato al fine di includere le scadenze per le consultazioni sulle questioni che gli Stati membri devono determinare al momento di definire le modalità di attuazione dei progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale in un contesto transfrontaliero.

L’articolo 8 è sostanzialmente modificato e prevede diverse nuove disposizioni. In primo luogo, è fissata una scadenza per la conclusione della procedura di VIA. In secondo luogo, l’autorità competente è tenuta ad includere nella decisione sull’autorizzazione alcuni degli elementi che stanno alla base della stessa; ciò rispecchia la giurisprudenza pertinente (ad esempio, C-50/09). In terzo luogo, l’obbligatorietà del monitoraggio ex-post viene introdotta solo per i progetti che avranno significativi effetti negativi sull’ambiente, secondo le consultazioni effettuate e le informazioni raccolte (compresa la relazione ambientale), al fine di valutare l’attuazione e l’efficacia delle misure di attenuazione e compensazione. Alcuni Stati membri esigono già un simile controllo, che non dovrebbe duplicare quello già eventualmente richiesto da un’altra normativa UE (ad esempio in materia di emissioni industriali o qualità delle acque); è pertanto opportuno stabilire una serie di requisiti minimi comuni. Questo nuovo obbligo è efficace sotto il profilo dei costi in quanto può contribuire a evitare impatti sfavorevoli sull’ambiente e sulla salute pubblica, nonché costi di risarcimento; esso è inoltre importante per poter affrontare impatti derivanti da nuove sfide quali i cambiamenti climatici e i rischi di calamità. In quarto luogo, l’autorità competente è tenuta a verificare che le informazioni della relazione ambientale siano aggiornate prima di decidere se concedere o rifiutare un’autorizzazione.

La principale modifica apportata all’articolo 9 consiste nell’inserimento di una descrizione degli accordi di monitoraggio nelle informazioni fornite al pubblico in caso di rilascio dell’autorizzazione.

L’articolo 12 è modificato per specificare le informazioni richieste per il monitoraggio dell’applicazione della direttiva.

Sono inseriti due nuovi articoli (12 bis e 12 ter) che riguardano l’adattamento degli allegati II.A, III e IV al progresso scientifico e tecnico tramite atti delegati.

L’allegato II.A, è nuovo e elenca le informazioni da presentare da parte del committente per quanto riguarda i progetti di cui all’allegato II, per i quali viene svolto uno screening al fine di determinare se è necessario procedere a una VIA. La presente modifica è intesa ad armonizzare il processo di screening.

L’allegato III, che stabilisce i criteri per lo screening dei progetti di cui all’allegato II, è modificato per chiarire i criteri esistenti (ad esempio effetti cumulativi o sinergie con altri atti normativi dell’UE) e includerne altri (soprattutto quelli relativi a nuove questioni ambientali).

L’allegato IV elenca le voci che devono essere valutate nel rapporto ambientale richiesto ai sensi dell’articolo 5. I principali cambiamenti riguardano l’obbligatorietà delle informazioni aggiuntive relative alla valutazione di alternative ragionevoli, la descrizione delle misure di monitoraggio e la descrizione degli aspetti connessi a nuovi problemi ambientali (ad esempio, i cambiamenti climatici, la biodiversità, il rischio di calamità e l’uso delle risorse naturali).

La direttiva modificata contiene disposizioni transitorie che tengono conto della giurisprudenza (ad esempio, causa C-81/96). La VIA va applicata a progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della scadenza del termine di recepimento e per i quali la valutazione dell’impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale data.

Documenti esplicativi

La Commissione ritiene che siano necessari dei documenti esplicativi volti a migliorare la qualità delle informazioni sul recepimento della direttiva per i motivi elencati di seguito.

Per assicurare che gli obiettivi della direttiva vengano raggiunti (vale a dire la protezione della salute umana e dell’ambiente e la garanzia di parità di condizioni), è fondamentale che si proceda a un suo completo e corretto recepimento. La VIA fa parte del processo di valutazione e di rilascio dell’autorizzazione per un’ampia gamma di progetti privati e pubblici negli Stati membri, in quanto elemento separato o integrato delle procedure di valutazione. Inoltre, l’attuazione della direttiva è spesso molto decentralizzata in quanto sono le autorità locali e regionali ad essere responsabili della sua applicazione e, in alcuni Stati membri, anche del recepimento. Infine, la codificazione della direttiva VIA potrebbe comportare modifiche alle disposizioni nazionali che progressivamente recepiscono la direttiva iniziale e le tre successive modifiche. Al fine di attuare le disposizioni della direttiva nella sua versione rivista, che modifica la versione codificata, gli Stati membri potrebbero dover intervenire in diversi settori politici e modificare un ampio numero di atti legislativi a livello nazionale, regionale e locale.

I fattori di cui sopra contribuiranno probabilmente ad aumentare il rischio di un recepimento e un’attuazione non corretti della direttiva e renderanno più arduo il compito di monitoraggio dell’applicazione del diritto dell’UE, che compete alla Commissione. Al fine di garantire la conformità della legislazione nazionale con le disposizioni della nuova direttiva VIA, è necessario formulare informazioni chiare riguardo al suo recepimento.

L’obbligo di fornire documenti esplicativi può creare un ulteriore onere amministrativo per quegli Stati membri che, normalmente, non operano in questo modo. Tuttavia, i documenti esplicativi sono necessari per verificare effettivamente che il recepimento sia avvenuto in modo completo e corretto: si tratta, per i motivi già esposti, di un passaggio essenziale e non esistono misure meno onerose che consentano una verifica efficace. Inoltre, i documenti esplicativi possono contribuire in misura significativa a ridurre l’onere amministrativo del controllo di conformità che spetta alla Commissione; in loro assenza, sarebbe necessario attingere a notevoli risorse e ricorrere a numerosi contatti con le autorità nazionali per determinare le modalità di recepimento in ciascuno degli Stati membri. Di conseguenza, l’ulteriore onere amministrativo derivante dall’obbligo di fornire documenti esplicativi è proporzionato all’obiettivo perseguito, ossia garantire un efficace recepimento e conseguire pienamente gli obiettivi della direttiva.

Alla luce di quanto precede, è opportuno chiedere agli Stati membri di accompagnare la notifica del recepimento con uno o più documenti che spieghino la correlazione tra le disposizioni della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.

Base giuridica

Poiché l’obiettivo principale della direttiva è la tutela dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la proposta si basa sull’articolo 192, paragrafo 1, dello stesso trattato.

Principi di sussidiarietà e di proporzionalità e scelta dello strumento

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui una proposta non rientra in un ambito di competenza esclusiva dell’Unione europea.

Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta. La legislazione in vigore fissa requisiti minimi per la valutazione ambientale dei progetti in tutta l’UE, nel rispetto delle convenzioni internazionali (es.: convenzioni di Espoo, di Aarhus e sulla diversità biologica). Questo principio è rispettato nella proposta che armonizza ulteriormente i principi della valutazione ambientale e che affronta le attuali incongruenze. Tutti gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per conformarsi ai requisiti minimi; il ricorso a singoli interventi nazionali potrebbe nuocere al funzionamento del mercato interno, in quanto la presenza di diverse normative nazionali potrebbe incidere negativamente sull’attività economica transfrontaliera.

Il ricorso a un’azione a livello dell’UE consente invece di raggiungere gli obiettivi della proposta. Dall’adozione della direttiva nel 1985, l’UE ha vissuto un processo di allargamento e, contemporaneamente, si è assistito anche a un aumento della portata e della gravità dei problemi ambientali da affrontare e del numero di grandi progetti infrastrutturali su scala europea (ad esempio nel settore energetico e dei trasporti). A causa della natura transfrontaliera di alcuni progetti e delle problematiche ambientali (es.: cambiamenti climatici, rischi di calamità), è necessario intervenire con azioni a livello dell’UE che apportino un valore aggiunto rispetto ai singoli interventi nazionali. L’azione dell’UE riguarderà anche questioni importanti per l’Unione nel suo complesso, quali l’adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione delle calamità, e contribuirà al conseguimento degli obiettivi Europa 2020 per la crescita sostenibile.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

Lo strumento giuridico prescelto è una direttiva, poiché la proposta è volta a modificare una direttiva esistente. La proposta fissa una serie di obiettivi e di obblighi generali ma lascia sufficiente flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda la scelta delle misure di esecuzione e le loro modalità specifiche di applicazione. La proposta è pertanto conforme al principio di proporzionalità.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta riguarda una materia rilevante per lo Spazio economico europeo e, pertanto, dovrebbe applicarsi a quest’ultimo.

2012/0297 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[10],

visto il parere del Comitato delle regioni[11],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La direttiva 2011/92/CE ha armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l’introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della salute umana.

(2)       La revisione intermedia del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente[12] e l’ultima relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’applicazione e l’efficacia della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE)[13], che precede la direttiva 2011/92/UE, hanno sottolineato la necessità di migliorare i principi della valutazione ambientale dei progetti e di adeguare la direttiva al contesto politico, giuridico e tecnico, che ha subito una notevole evoluzione.

(3)       È necessario modificare la direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, snellire le varie fasi della procedura e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell’Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale.

(4)       Nel corso dell’ultimo decennio alcune questioni ambientali, come l’efficienza delle risorse, la biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe, hanno assunto maggiore importanza in seno al processo politico e dovrebbero pertanto costituire elementi critici all’interno dei processi di valutazione e decisionali, in particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali.

(5)       Nella sua comunicazione dal titolo “Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa”[14], la Commissione si è impegnata a integrare considerazioni in materia di efficienza delle risorse nel contesto della revisione della direttiva 2011/92/UE.

(6)       La “strategia tematica per la protezione del suolo”[15] e la “tabella di marcia per un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse” sottolineano entrambe l’importanza di un uso sostenibile del suolo e la necessità di affrontare l’aumento non sostenibile, nel lungo periodo, delle aree di insediamento (occupazione de terreni). Inoltre, il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, svoltasi a Rio de Janeiro il 20-22 giugno 2012, riconosce l’importanza economica e sociale di una corretta pianificazione territoriale, inclusi l’uso del suolo e la necessità di un’azione urgente intesa a invertirne il degrado. I progetti pubblici e privati dovrebbero pertanto prendere in considerazione il territorio e limitare il loro impatto, in particolare sull’occupazione dei terreni e sul suolo, facendo riferimento inoltre alla componente organica, all’erosione, alla compattazione e all’impermeabilizzazione, anche attraverso opportuni piani di utilizzo del suolo e a politiche a livello nazionale, regionale e locale.

(7)       La convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (“la convenzione”), cui partecipa l’Unione europea, richiede, ove possibile e opportuno, la valutazione degli effetti negativi significativi derivanti dai progetti sulla diversità biologica, definita all’articolo 2 di tale convenzione, al fine di evitarli o ridurli al minimo. Questa prima valutazione degli impatti dovrebbe contribuire al raggiungimento dell’obiettivo principale dell’Unione, adottato nel 2010[16], di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020 e di ripristinarli ove possibile.

(8)       Le misure adottate al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare eventuali effetti negativi significativi di un progetto sull’ambiente dovrebbero contribuire ad evitarne qualsiasi deterioramento e qualsiasi perdita netta in termini di biodiversità, in conformità con gli impegni assunti dall’Unione nel contesto della convenzione e con gli obiettivi e le azioni contenute nella strategia dell’UE per la biodiversità fino al 2020[17].

(9)       I cambiamenti climatici continueranno a causare danni all’ambiente e a compromettere lo sviluppo economico. Pertanto, occorre promuovere la resilienza economica, ambientale e sociale dell’Unione, in modo da far fronte in modo efficiente ai cambiamenti climatici su tutto il territorio dell’UE. In molti settori della legislazione dell’Unione occorre concentrarsi sulle risposte in materia di adattamento ai cambiamenti climatici e di attenuazione degli stessi.

(10)     In seguito alla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana[18], nelle sue conclusioni del 30 novembre 2009 il Consiglio dell’Unione europea ha invitato la Commissione a garantire che il riesame dell’attuazione e le ulteriori iniziative UE prendano in considerazione le preoccupazioni legate alla prevenzione e alla gestione del rischio di calamità e il quadro d’azione di Hyogo per il 2005-2015 delle Nazioni Unite, che sottolinea la necessità di istituire procedure di valutazione delle implicazioni in termini di rischi di calamità legati a grandi progetti infrastrutturali.

(11)     La tutela e la promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, che sono parte integrante della diversità culturale che l’Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità dell’articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, possono utilmente innestarsi sulle definizioni e sui principi enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d’Europa, in particolare la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo, la convenzione europea sul paesaggio e la convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società.

(12)     L’applicazione della direttiva 2011/92/UE, deve garantire un contesto competitivo per le imprese, in particolare quelle piccole e medie, al fine di favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”[19].

(13)     L’esperienza ha dimostrato che, per emergenze che riguardano la protezione civile, l’osservanza delle disposizioni della direttiva 2011/92/UE può avere effetti negativi ed è dunque opportuno, ove del caso, autorizzare gli Stati membri a non applicare la direttiva.

(14)     Occorre precisare le informazioni che il committente deve fornire per permettere all’autorità competente di determinare se i progetti elencati nell’allegato II della direttiva 2011/92/UE debbano essere sottoposti a una valutazione ambientale (procedura di screening).

(15)     Occorre adattare e chiarire i criteri di selezione di cui all’allegato III della direttiva 2011/92/UE, di cui gli Stati membri tengono conto per stabilire quali progetti debbano essere sottoposti a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale, al fine di garantire che si proceda a una valutazione ambientale solo per quelli che possono avere effetti significativi sull’ambiente, ad esempio i progetti che utilizzano o incidono su risorse preziose, quelli proposti per luoghi sensibili dal punto di vista ambientale, oppure quelli potenzialmente pericolosi o passibili di produrre effetti irreversibili.

(16)     Nel determinare se i progetti possano avere un impatto significativo sull’ambiente, le autorità competenti dovrebbero individuare i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell’Unione, al fine di applicare la procedura di screening in modo efficace. A tale riguardo, è opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale.

(17)     Le autorità competenti dovrebbero essere tenute a determinare la portata e il dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di una relazione ambientale (definizione dell’ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità della valutazione e razionalizzare il processo decisionale, occorre definire, a livello dell’Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità competenti si basano per determinare tali criteri.

(18)     La relazione ambientale, che compete al committente, deve includere la valutazione di alternative ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione della situazione dell’ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso (scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di valutazione e per consentire l’integrazione delle considerazioni ambientali nelle prime fasi del processo di definizione del progetto.

(19)     Occorre adottare misure in grado di garantire che i dati e le informazioni contenuti nelle relazioni ambientali, in conformità all’allegato IV della direttiva 2011/92/UE, siano complete e di qualità sufficientemente elevata. Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che le valutazioni ambientali possono essere effettuate a diversi livelli o da diversi strumenti.

(20)     Al fine di assicurare trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a documentare la propria decisione di concedere l’autorizzazione per un progetto precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle consultazioni effettuate e le informazioni raccolte.

(21)     È opportuno stabilire una serie di requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni negative significative derivanti dalla costruzione e gestione di progetti per garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo l’attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verifichino impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di altre normative dell’Unione.

(22)     Occorre definire scadenze per le diverse tappe della valutazione ambientale dei progetti, al fine di favorire un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto, tenuto conto anche della natura, complessità, ubicazione e delle dimensioni del progetto proposto. Tali scadenze non dovrebbero in alcun caso compromettere la presenza di elevati standard per la protezione dell’ambiente, in particolare quelli risultanti da altre normative ambientali dell’Unione, nonché l’effettiva partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia.

(23)     Al fine di evitare duplicazioni della valutazione, ridurre la complessità amministrativa e aumentare l’efficienza economica, qualora l’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell’Unione (come la direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente[20], la direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici[21], la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque[22], la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali[23] e infine la direttiva del Consiglio 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[24]) gli Stati membri dovrebbero prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa dell’Unione.

(24)     Le nuove disposizioni dovrebbero applicarsi anche a progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della scadenza del termine di recepimento ma per i quali la valutazione dell’impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale data.

(25)     Con la dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente giustificati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti esplicativi che chiariscano il rapporto tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(26)     Per adeguare agli ultimi sviluppi della tecnologia e alle pratiche del caso i criteri di selezione e le informazioni che devono figurare nella relazione ambientale, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per quanto riguarda gli allegati II, III e IV della direttiva 2011/92/UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(27)     Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(28)     I singoli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente l’obiettivo della presente direttiva, ossia garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute umana grazie alla definizione di requisiti minimi per la valutazione ambientale dei progetti, mentre invece, vista la portata, gravità e natura transfrontaliera dei problemi ambientali da risolvere, tale obiettivo può essere meglio realizzato a livello dell’Unione, quest’ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità enunciato in tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

(29)     La direttiva 2011/92/UE deve quindi essere modificata di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/92/UE è modificata come segue:

(1) L’articolo 1 è così modificato:

(a) al paragrafo 2, lettera a), il testo del primo trattino è sostituito dal seguente:

“— la realizzazione di lavori di costruzione o demolizione, o di altri impianti od opere,”

(b) al paragrafo 2 è aggiunta la definizione seguente:

“g) “valutazione dell’impatto ambientale”: l’elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell’autorità competente, tenendo conto della relazione ambientale e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 5 a 10.”

(c) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale o emergenze che riguardano la protezione civile, qualora ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.”

4. La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, a condizione che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengano raggiunti tramite la procedura legislativa. Ogni due anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva XXX [OPOCE, si prega di inserire il n. della presente direttiva], gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le modalità di attuazione della presente disposizione.”

(2) All’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. I progetti per i quali l’obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative dell’Unione sono oggetto di procedure coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa dell’Unione.

Ai sensi della procedura coordinata, l’autorità competente deve coordinare le varie valutazioni individuali richieste dalla normativa dell’Unione in materia, emesse da numerose autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell’Unione.

Secondo la procedura comune, l’autorità competente rilascia una valutazione di impatto ambientale che integra le valutazioni di una o più autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell’Unione.

Gli Stati membri designano un’autorità che ha il compito di facilitare la procedura di autorizzazione per ogni progetto.”

(3) L’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

a) popolazione, salute umana e biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE (*) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**);

b) territorio, suolo, acque, aria, cambiamenti climatici;

c) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;

d) l’interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c);

e) esposizione, vulnerabilità e resilienza dei fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai rischi di catastrofi naturali e di origine umana.”

_________________

(*)        GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

(**)      GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.”

(4) L’articolo 4 è così modificato:

(a) i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Per i progetti di cui all’allegato II, il committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, il potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli effetti significativi. L’elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell’allegato II.A.

4. Nello svolgimento di un esame caso per caso o nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2, l’autorità competente deve tener conto di criteri di selezione riguardanti le caratteristiche e l’ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto ambientale. L’elenco dettagliato dei criteri di selezione da utilizzare è precisato nell’allegato III.”

(b) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

“5. L’autorità competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 2 sulla base delle informazioni fornite dal committente e tenendo conto, se del caso, dei risultati di studi, di verifiche preliminari o di valutazioni dell’impatto ambientale derivanti da altre normative dell’Unione. La decisione di cui al paragrafo 2:

a) indica in che modo i criteri di cui all’allegato III sono stati presi in considerazione;

b) include i motivi alla base dell’avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

c) include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull’ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d’impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5 a 10;

b) essere disponibile al pubblico.

6. L’autorità competente adotta una decisione a norma del paragrafo 2 entro tre mesi dalla domanda di autorizzazione e a condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l’autorità competente può prorogare detto termine di altri tre mesi; in tal caso, l’autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

Se il progetto è oggetto di una valutazione d’impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo deve contenere le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2.”

(5) All’articolo 5, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Quando occorre svolgere una valutazione d’impatto ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente prepara un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa sulla determinazione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste per prendere decisioni informate sull’impatto ambientale del progetto proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto, delle caratteristiche dell’impatto potenziale, delle alternative al progetto proposto e di come taluni aspetti (compresa la valutazione di alternative) possano essere più adeguatamente valutati a livelli diversi, ivi compreso il livello di pianificazione, o sulla base di altri requisiti di valutazione. L’elenco dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato nell’allegato IV.

2. L’autorità competente, dopo aver consultato le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e il committente, determinano la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo. In particolare, determina:

a) le decisioni e i pareri da ottenere;

b) il pubblico e le autorità eventualmente interessati;

c) le singole fasi della procedura e la loro durata;

d) alternative ragionevoli, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche;

e) le caratteristiche ambientali di cui all’articolo 3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo;

f) le informazioni da comunicare relative alle caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto;

g) le informazioni e conoscenze disponibili e ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell’Unione e i metodi di valutazione da utilizzare.

L’autorità competente può inoltre chiedere l’assistenza di esperti accreditati e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Successivamente, è possibile presentare al committente richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove circostanze e debitamente motivate dall’autorità competente.

3. Al fine di garantire che i rapporti ambientali, di cui all’articolo 5, paragrafo 1, siano di qualità sufficiente e sufficientemente completi:

a) il committente deve garantire che il rapporto ambientale venga elaborato da esperti accreditati e tecnicamente competenti, oppure

b) l’autorità competente assicura che il rapporto ambientale è verificato da esperti accreditati e tecnicamente competenti e/o da comitati formati da esperti nazionali.

Se per determinare i criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 2, l’autorità competente è stata assistita da esperti accreditati e tecnicamente competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi esperti per la preparazione del rapporto ambientale.

Le decisioni riguardanti le modalità dettagliate per il ricorso a esperti accreditati e tecnicamente competenti e la loro selezione (ad esempio: qualifiche richieste, aggiudicazione della valutazione, rilascio delle licenze, nonché esclusione), competono agli Stati membri.”

(6) L’articolo 6 è così modificato:

(a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. Per le varie fasi vengono fissate scadenze adeguate, che concedano un tempo sufficiente:

a) per informare le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nonché i cittadini e

b) per consentire alle autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.”

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

“7. I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, l’autorità competente può prorogare detto termine di ulteriori 30 giorni; in tal caso, l’autorità competente informa il committente delle ragioni che giustificano la proroga.”

(7) All’articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le modalità dettagliate di attuazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, compresa la determinazione delle scadenze per le consultazioni, sono stabilite dagli Stati membri interessati, sulla base delle modalità e dei termini di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per il progetto in questione.”

(8) L’articolo 8 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

1. I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione. A tal fine, la decisione di concedere l’autorizzazione contiene le seguenti informazioni:

a) la valutazione ambientale dell’autorità competente di cui all’articolo 3 e le condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, compresa una descrizione delle principali misure intese ad evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi;

b) le ragioni principali per la selezione del progetto, nella forma in cui è stato approvato, alla luce delle altre alternative, inclusa la probabile evoluzione della situazione dell’ambiente nel caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base);

c) una sintesi dei commenti pervenuti a norma degli articoli 6 e 7;

d) precisazioni sul modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nell’autorizzazione nonché su come i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione.

Per i progetti che possono avere significativi effetti negativi a livello transfrontaliero, l’autorità competente fornisce informazioni sulle ragioni per cui non ha preso in considerazione le osservazioni formulate dallo Stato membro interessato durante le consultazioni avviate ai sensi dell’articolo 7.

2. Se le consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 portano a concludere che il progetto avrà significativi effetti negativi sull’ambiente, l’autorità competente, non appena possibile e in stretta collaborazione con le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e con il committente, valuta se occorra rivedere il rapporto ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e modificare il progetto al fine di evitare o ridurre gli effetti negativi, nonché se siano necessarie misure di attenuazione o compensazione.

Se l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione, assicura che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti negativi significativi sull’ambiente, al fine di valutare l’attuazione e l’efficacia previste delle misure di attenuazione e compensazione e di individuare eventuali effetti negativi imprevisti.

Il tipo di parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del progetto proposto e all’importanza del suo impatto ambientale.

È possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti da altre normative dell’Unione.

3. Una volta fornite all’autorità competente tutte le necessarie informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse, se del caso, le valutazioni specifiche richieste ai sensi di altre normative dell’Unione e in seguito alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, l’autorità competente porta a termine entro tre mesi la valutazione dell’impatto ambientale del progetto.

In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del progetto proposto, l’autorità competente può prorogare detto termine di altri tre mesi; in tal caso, l’autorità competente comunica al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa.

4. Prima di prendere una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità competente è tenuta a verificare se le informazioni contenute nel rapporto ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, siano aggiornate, in particolare per quanto riguarda le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto.”

(9) L’articolo 9 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico e le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, secondo le procedure del caso e rendono disponibili al pubblico le seguenti informazioni:

a) il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano;

b) tenuto conto del rapporto ambientale e delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico;

c) una descrizione delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi più rilevanti;

d) una descrizione, se necessario, delle misure di monitoraggio di cui all’articolo 8, paragrafo 2.”

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

“3. Quando l’autorità conclude la sua valutazione dell’impatto ambientale del progetto, gli Stati membri possono anche decidere di mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1.”

(10) All’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. In particolare, ogni sei anni a decorrere dalla data di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva XXX [OPOCE, si prega di inserire il n. della presente direttiva], gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) il numero di progetti di cui agli allegati I e II sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10;

b) la ripartizione delle valutazioni secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati I e II;

c) la ripartizione delle valutazioni svolte, secondo la categoria di committente;

d) il numero di progetti di cui all’allegato II sottoposti a valutazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2;

e) la durata media delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale;

f) il costo medio delle procedure di valutazione dell’impatto ambientale.”

(11) Sono inseriti i seguenti articoli 12 bis e 12 ter:

“Articolo 12 bis

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati, a norma dell’articolo 12 ter, per quanto riguarda i criteri di selezione di cui all’allegato III e le informazioni di cui agli allegati II.A e IV, per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.

Articolo 12 ter

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all’articolo 12 bis è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OPOCE, si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].

3. La delega di potere di cui all’articolo 12 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”

(12) Gli allegati della direttiva 2011/92/UE sono modificati come stabilito dall’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [DATA]. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché un documento che spieghi la relazione tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

I progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata prima della data di cui al primo comma dell’articolo 2, paragrafo 1, e per i quali la valutazione dell’impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale data, sono soggetti agli obblighi di cui agli articoli da 3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

(13) È inserito il seguente allegato II.A:

“ALLEGATO II.A – INFORMAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 3

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell’ambiente sulle quali il progetto proposto potrebbe avere un impatto rilevante.

3. La descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente:

a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti;

b) l’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

4. La descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre eventuali rilevanti effetti negativi del progetto sull’ambiente.”

(14) Gli allegati III e IV sono sostituiti dai seguenti:

“ALLEGATO III – CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 4, PARAGRAFO 4

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione tenendo conto, in particolare:

a) delle dimensioni del progetto, inclusi, se de caso, gli strati subsuperficiali;

b) del cumulo con altri progetti e attività;

b) dell’uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche idromorfologiche.

d) della produzione di rifiuti;

e) dell’inquinamento e dei disturbi ambientali;

f) dei rischi di catastrofi naturali e di origine umana e dei rischi di incidenti, in particolare per quanto riguarda cambiamenti idromorfologici, sostanze o tecnologie od organismi viventi utilizzati che possono incidere su specifiche condizioni superficiali e subsuperficiali o in seguito a un utilizzo alternativo, o per quanto riguarda la probabilità di incidenti o calamità e la vulnerabilità del progetto a tali rischi;

g) dell’impatto del progetto sui cambiamenti climatici (in termini di emissioni di gas a effetto serra, comprese quelle derivanti dall’uso del suolo, dai cambiamenti in tale uso e dalla silvicoltura), del contributo del progetto al miglioramento della capacità di ripresa e degli impatti dei cambiamenti climatici sul progetto stesso (verificando, ad esempio, se il progetto sia coerente con un clima in evoluzione);

h) degli effetti del progetto sull’ambiente, in particolare sui terreni (aumento delle zone di insediamento nel corso del tempo – occupazione dei terreni), sul suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), sull’acqua (quantità e qualità), sull’aria e sulla biodiversità (qualità e quantità della popolazione nonché degrado e frammentazione degli ecosistemi);

i) dei rischi per la salute umana (ad es., quelli dovuti alla contaminazione dell’acqua o all’inquinamento atmosferico);

j) dell’impatto del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio.

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

a) dell’uso presente e futuro dei terreni, comprese l’occupazione dei terreni e la frammentazione;

b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (in particolare suolo, terreni, acqua e biodiversità);

c) della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

i) le zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;

ii) le zone costiere;

iii) le zone montuose o forestali;

iv) le riserve e i parchi naturali, i pascoli permanenti, le superfici agricole ad elevato valore naturale;

v) le zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio e 92/43/CEE del Consiglio; le aree protette da convenzioni internazionali;

(vi) le zone in cui si è già verificato, o è probabile che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell’Unione e pertinenti al progetto;

vii) le zone a forte densità demografica;

viii) le zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

a) dell’entità ed estensione dell’impatto (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

b) della natura dell’impatto;

b) della natura transfrontaliera dell’impatto;

c) dell’intensità e della complessità dell’impatto;

d) della probabilità dell’impatto;

e) della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto;

g) della velocità di insorgenza dell’impatto;

h) del cumulo tra gli impatti del progetto in questione e gli impatti di altri progetti (in particolare di altri progetti esistenti e/o approvati) di pertinenza del medesimo o di altri committenti;

i) delle caratteristiche ambientali che, verosimilmente, potrebbero essere più significativamente interessate;

k) delle informazioni e delle conclusioni relative agli effetti ambientali ottenute a seguito delle valutazioni svolte in conformità di altre normative comunitarie;

l) della possibilità di ridurre gli impatti in modo efficace.

ALLEGATO IV – INFORMAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali, nonché delle esigenze di utilizzo delle acque e del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

b) la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali, dell’energia e delle risorse naturali impiegate (incluso acqua, terreni, suolo e biodiversità);

c) la valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previste, risultanti dall’attività del progetto proposto (inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.).

2. La descrizione delle tecniche, dell’ubicazione o di altri aspetti delle alternative previste (ad esempio in termini di concezione dei progetti, capacità tecnica, dimensioni e portata), indicando quella avente il minor impatto ambientale nonché le principali ragioni alla base della scelta, tenendo conto degli effetti ambientali.

3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e la sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base). Quest’ultima descrizione deve riguardare qualsiasi problema ambientale esistente e pertinente al progetto, ivi compresi, in particolare, quelli relativi a qualsiasi settore di particolare importanza ambientale e l’uso delle risorse naturali.

4. La descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette a un impatto significativo derivante dal progetto proposto, tra cui, in particolare, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e i servizi ecosistemici che fornisce, il territorio (occupazione dei terreni), il suolo (erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), l’acqua (quantità e qualità), l’aria, i fattori climatici, i cambiamenti climatici (emissioni di gas a effetto serra, in particolare derivanti dall’uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura, potenziale di attenuazione, impatti rilevanti per l’adattamento, se il progetto tiene conto dei rischi associati ai cambiamenti climatici), i beni materiali e il patrimonio culturale, ivi compreso quello architettonico e archeologico, il paesaggio; tale descrizione deve comprendere le relazioni che intercorrono tra i fattori di cui sopra, nonché l’esposizione, vulnerabilità e resilienza dei suddetti fattori alle calamità naturali e di origine umana.

5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull’ambiente del progetto proposto, dovuti, tra l’altro:

a) all’esistenza del progetto;

b) all’uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche, della biodiversità e dei servizi ecosistemici che fornisce, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità di tali risorse anche alla luce dell’evoluzione delle condizioni climatiche;

c) all’emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti;

d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l’ambiente (ad es. in caso di incidenti o calamità);

b) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti e attività;

f) alle emissioni di gas a effetto serra, incluse quelle derivanti dall’uso del suolo, i cambiamenti d’uso del suolo e la silvicoltura;

g) alle tecnologie e ai prodotti utilizzati;

h) ai cambiamenti idromorfologici.

La descrizione dei possibili effetti rilevanti include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell’ambiente stabiliti a livello dell’UE o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

6. La descrizione dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull’ambiente di cui al punto 5, nonché un resoconto delle principali incertezze riscontrate, della loro influenza sugli effetti previsti e un elenco delle alternative preferite.

7. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare i rilevanti effetti negativi del progetto sull’ambiente di cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un’analisi ex-post degli effetti negativi sull’ambiente. La descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi vengono ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

8. Una valutazione dei rischi di catastrofi naturali e di origine umana, nonché dei rischi di incidenti cui il progetto potrebbe essere soggetto e, se del caso, una descrizione delle misure previste per evitare tali rischi e delle misure riguardanti la preparazione e la risposta alle emergenze (ad esempio, misure richieste ai sensi della direttiva 96/82/CE, modificata).

9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti

10. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti, delle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni effettuate, nonché delle principali incertezze riscontrate e di come influenzano gli effetti previsti, accompagnato da un elenco delle alternative preferite.”

[1]               Direttiva 2011/92/UE (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1) che codifica la direttiva 85/337/CEE e le tre successive modifiche di quest’ultima (direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE).

[2]               COM(2009) 378 definitivo. Tutte le relazioni sono disponibili sul sito:       http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm.

[3]               COM(2007) 225 def.

[4]               COM(2009) 15 def.

[5]               COM(2011) 571 def.

[6]               COM(2010) 2020 def.

[7]               Il principale organismo professionale per l’ambiente, che conta oltre 15 000 membri operanti in tutti i settori industriali.

[8]               http://ec.europa.eu/environment/consultations/eia.htm

[9]               http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm

[10]             GU C […] del […], pag. […].

[11]             GU C […] del […], pag. […].

[12]             COM(2007) 225 def.

[13]             COM(2009) 378 def.

[14]             COM(2011) 571 def.

[15]             COM(2006) 231 def.

[16]             Conclusioni del Consiglio europeo, marzo 2010.

[17]             COM(2011) 244 def.

[18]             COM(2009) 82 def.

[19]             COM(2010) 2020 def.

[20]             GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

[21]             GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

[22]             GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

[23]             GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

[24]             GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.