Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati /* COM/2012/0628 final - 2012/0297 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Contesto generale - motivazioni e obiettivi
della proposta La direttiva 2011/92/UE[1] prevede l’obbligo giuridico di
effettuare una valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti pubblici e
privati che possono avere un impatto significativo sull’ambiente, prima della
loro autorizzazione. Esiste un consenso riguardo al fatto che l’obiettivo
principale della direttiva è stato raggiunto; i principi della valutazione
ambientale sono stati armonizzati in tutta l’UE con l’introduzione di requisiti
minimi concernenti il tipo di progetti soggetti a valutazione, i principali
obblighi del committente, il contenuto della valutazione e la partecipazione
delle autorità competenti e del pubblico. Parallelamente, all’interno del processo
di autorizzazione, la VIA costituisce uno strumento che consente di valutare i
costi e i benefici ambientali dei progetti specifici al fine di garantirne la
sostenibilità. Di conseguenza, la direttiva è diventata uno strumento chiave
per l’integrazione delle tematiche ambientali e ha prodotto effetti benefici
sia di tipo socioeconomico che ambientali. Nei suoi 25 anni di applicazione, la direttiva VIA
non ha subito modifiche significative, al contrario del contesto politico,
giuridico e tecnico che è invece notevolmente cambiato. L’esperienza nell’ambito
dell’attuazione, riportata nelle relazioni della Commissione sull’applicazione
e l’efficacia della direttiva VIA, anche in quella di più recente pubblicazione
del luglio 2009[2],
ha individuato un certo numero di lacune. Nella sua revisione intermedia del
Sesto programma di azione in materia di ambiente[3],
la Commissione ha sottolineato la necessità di migliorare la valutazione degli
impatti ambientali a livello nazionale e ha annunciato una revisione della
direttiva VIA. Nel quadro dell’iniziativa “legiferare meglio”, la direttiva è
stata inoltre individuata come possibile strumento di semplificazione[4]. L’obiettivo generale della
proposta consiste nell’adeguare le disposizioni della versione codificata della
direttiva VIA, in modo da correggerne le carenze, riflettere i cambiamenti e le
sfide ambientali e socioeconomiche in corso e rispettare i principi della
regolamentazione intelligente. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Dato che la direttiva VIA riveduta può svolgere un
ruolo cruciale per un uso efficiente delle risorse (ad esempio introducendo
nuovi requisiti per valutare questioni legate all’uso delle risorse naturali,
come la biodiversità e i cambiamenti climatici), la proposta fa parte delle
iniziative per l’attuazione della tabella di marcia verso un’Europa efficiente
nell’impiego delle risorse[5].Inoltre,
la revisione della direttiva VIA è in linea con la strategia Europa 2020[6], in particolare rispetto alla
necessità di attribuire priorità a una crescita sostenibile. La direttiva
riveduta può anche contribuire in maniera significativa all’obbligo da parte
dell’Unione di tenere conto degli aspetti culturali in tutte le sue politiche e
azioni. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D’IMPATTO Consultazione delle parti interessate La consultazione si è svolta nel 2010,
conformemente alle norme della Commissione. Da giugno a settembre 2010 è stata
lanciata un’ampia consultazione pubblica sulla revisione della direttiva VIA,
utilizzando un questionario on-line disponibile in tutte le lingue ufficiali
dell’UE. Sono pervenute 1365 risposte (684 da cittadini, 479 da organizzazioni,
imprese e ONG, 202 da autorità e amministrazioni pubbliche). Inoltre, l’Istituto
di gestione e di valutazione ambientale (Institute of Environmental Management
& Assessment, IEMA)[7]
ha inviato un contributo (1815 risposte) sotto forma di indagine nella quale
figuravano molti dei quesiti posti dalla Commissione. La fase di consultazione
si è conclusa con una conferenza (tenutasi il 18 e 19 novembre 2010, a
Lovanio, Belgio) che ha integrato l’ampia consultazione pubblica grazie al
contributo di specialisti del settore. La conferenza ha visto la partecipazione
di 200 rappresentanti di istituzioni dell’UE e internazionali, di autorità
pubbliche sia a livello nazionale che regionale e locale, dell’industria, di
organizzazioni ambientali e del mondo accademico. I risultati della
consultazione pubblica[8]
e le conclusioni della conferenza[9]
hanno fornito un utile contributo all’elaborazione della proposta della
Commissione. Risultato della valutazione di impatto La valutazione d’impatto allegata alla presente
proposta ha identificato carenze nell’attuale legislazione sulla VIA che
comportano un’attuazione insoddisfacente della direttiva (assenza di
disposizioni intese a garantire la qualità delle informazioni e gli standard
qualitativi della procedura di VIA e lacune a livello di attuazione) nonché
costi socioeconomici. Se questi problemi non vengono affrontati adeguatamente,
la direttiva risulterà meno efficace ed efficiente e non sarà in grado di
garantire l’integrazione delle considerazioni ambientali nel processo
decisionale. Inoltre, i costi socioeconomici sono suscettibili di incidere
negativamente sull’armonizzazione del mercato interno. Le carenze della
direttiva si possono raggruppare in tre aree problematiche specifiche, che
riguardano: 1) la procedura di verifica dell’assoggettabilità ovvero di
screening (in appresso, procedura di screening), 2) la qualità della VIA e l’analisi
in essa contenuta e 3) i rischi di incoerenze nell’ambito della procedura di
VIA e in relazione ad altri atti legislativi. La valutazione d’impatto ha preso in esame una
serie di opzioni strategiche per definire misure efficaci sotto il profilo dei
costi destinate a far fronte a questi problemi. In seguito, la Commissione ha
proposto un certo numero di modifiche, le principali delle quali sono descritte
qui di seguito. La Commissione propone di chiarire la procedura di
screening, attraverso la modifica dei criteri dell’allegato III e l’esplicitazione
del contenuto della procedura e delle motivazioni alla base delle decisioni da
essa derivanti. Tali emendamenti garantirebbero che le VIA vengano condotte
solo su progetti passibili di avere effetti significativi sull’ambiente,
evitando inutili oneri amministrativi per progetti di piccole dimensioni. Per quanto riguarda la qualità della VIA e dell’analisi
in essa contenuta, la Commissione propone di introdurre modifiche che
rafforzino la qualità del processo (ossia l’obbligo di definire l’ambito di
applicazione e un controllo della qualità delle informazioni destinate alla
valutazione), di specificare il contenuto della relazione di VIA (valutazione
obbligatoria delle alternative ragionevoli, giustificazione delle decisioni
definitive, obbligo di monitoraggio post-VIA degli effetti nocivi
significativi) nonché di adattare la VIA alle sfide che le si presentano (come
la biodiversità, i cambiamenti climatici, i rischi di calamità, la disponibilità
di risorse naturali). Per quanto riguarda i rischi di incoerenze,
la Commissione propone di precisare le scadenze delle fasi principali stabilite
dalla direttiva (consultazione pubblica, decisione successiva allo screening,
decisione definitiva in merito alla VIA) e introdurre un meccanismo simile a
uno sportello unico per garantire il coordinamento o lo svolgimento simultaneo
della VIA e delle valutazioni ambientali richieste dall’altra legislazione UE
pertinente, ad esempio le direttive 2010/75/UE, 92/43/CEE e 2001/42/CE. Si prevede che nove dei dodici emendamenti
analizzati apporteranno significativi vantaggi socioeconomici e ambientali
senza costi amministrativi supplementari; sono previsti anche modesti risparmi.
Due emendamenti (valutazione delle alternative e monitoraggio) dovrebbero
offrire vantaggi socioeconomici e ambientali a costi contenuti per i
committenti, con costi modesti o trascurabili, invece, per le autorità
pubbliche; un emendamento (adattamento della VIA a nuove sfide) dovrebbe fornire
benefici elevati a costi che vanno da moderati a elevati per i committenti e le
autorità pubbliche. Si stima che, a lungo termine, i significativi vantaggi
socioeconomici e ambientali e i seppur modesti risparmi connessi con le
modifiche proposte si riveleranno superiori ai costi amministrativi. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte La proposta rafforzerà le disposizioni relative
alla qualità della VIA al fine di raggiungere un elevato livello di protezione
dell’ambiente. In effetti, la capacità di adottare valide decisioni
riguardo l’impatto ambientale di un progetto dipende, in larga misura, dalla
qualità delle informazioni utilizzate nella documentazione relativa alla VIA e
dalla qualità della procedura stessa. Inoltre, la proposta rafforzerà la
coerenza delle politiche in materia e le sinergie con altri strumenti di
diritto comunitario, oltre a semplificare le procedure, al fine di ridurre gli
oneri amministrativi superflui. Di seguito sono riportate informazioni specifiche
sugli articoli modificati e sugli allegati della direttiva VIA. Le modifiche apportate all’articolo 1,
paragrafi 2, 3, e 4, intendono chiarire i termini della direttiva, sulla
base delle esperienze di attuazione e della giurisprudenza della Corte. La definizione
di “progetto” è stata modificata onde evidenziare che vengono inclusi i lavori
di demolizione, conformemente alla sentenza della Corte nella causa C-50/09;
sono state inserite, inoltre, definizioni pertinenti. La possibilità deroga è
limitata ai progetti che riguardano la difesa nazionale quale unico obiettivo
ed è estesa alla protezione civile, come già avviene per la direttiva
2001/42/CE. L’articolo 2, paragrafo 3, è stato
modificato per introdurre uno “sportello unico VIA” che permette il coordinamento
o l’integrazione delle procedure di valutazione previste ai sensi della
direttiva VIA e di altri atti legislativi dell’UE. Le modifiche all’articolo 3 mirano a
garantire la coerenza con l’articolo 2, paragrafo 1, in quanto fanno
riferimento a effetti “significativi” e a adattare la VIA alle problematiche
ambientali (biodiversità, cambiamenti climatici, rischi di calamità, uso delle
risorse naturali). Le modifiche apportate all’articolo 4
razionalizzano la procedura di screening e accrescono la coerenza delle
strategie adottate dagli Stati membri per assicurare che le VIA siano richieste
solo in presenza di impatti ambientali chiaramente significativi. Per quanto
riguarda i progetti elencati nell’allegato II, è stato inserito un nuovo
paragrafo relativo all’obbligo del committente di fornire informazioni
specifiche all’autorità competente (per maggiori dettagli, cfr. allegato II.A).
Questo articolo consente inoltre di definire specificamente i criteri di
selezione di cui all’allegato III, mediante atti delegati. Il contenuto della
decisione successiva allo screening viene esplicitato, al fine di riconoscere l’utilità
della pratica che consiste nell’adeguamento dei progetti in presenza di
determinate condizioni (sulla base di un’analisi delle conseguenze più
rilevanti e delle informazioni già raccolte in forza di altre normative dell’Unione
in materia di ambiente) in modo da evitare di svolgere una valutazione completa
nei casi in cui il progetto adattato affronti adeguatamente gli impatti
ambientali più significativi. La probabilità che si producano effetti
significativi con la conseguente necessità di svolgere una VIA dipende dalla
natura, complessità, ubicazione e dalle dimensioni del progetto proposto e deve
basarsi su fattori oggettivi, come le dimensioni del progetto, l’uso di risorse
preziose, la sensibilità ambientale del sito e l’entità o irreversibilità dell’impatto
potenziale. Inoltre, si è tenuto conto degli insegnamenti tratti dalla
giurisprudenza della Corte laddove essa ha sottolineato la necessità che la
decisione successiva allo screening sia “sufficientemente motivata” (C-75/08) e
che sia accompagnata da tutte le informazioni che consentono di verificare che
la decisione si basa su uno screening adeguato (C-87/02). Infine, vengono
stabilite le scadenze per l’adozione della decisione successiva allo screening. L’articolo 5 è sostanzialmente modificato
al fine di migliorare la qualità delle informazioni e razionalizzare la
procedura di VIA. Per il committente permane l’obbligo essenziale di fornire
informazioni ambientali, seppur semplificate nella forma e nel contenuto come
specificato nell’allegato IV. La definizione dell’ambito di applicazione
diventa obbligatoria e viene descritto in dettaglio il contenuto del parere
emesso dall’autorità competente. Vengono introdotti meccanismi atti a
garantire che le relazioni ambientali siano complete e di qualità sufficiente. L’articolo 6, paragrafo 6, che riguarda i
termini per la consultazione pubblica, è modificato al fine di rafforzare il
ruolo delle autorità ambientali e di definire scadenze concrete per la fase di
consultazione sulla relazione ambientale. L’articolo 7, paragrafo 5, è modificato al
fine di includere le scadenze per le consultazioni sulle questioni che gli
Stati membri devono determinare al momento di definire le modalità di
attuazione dei progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale
in un contesto transfrontaliero. L’articolo 8 è sostanzialmente modificato e
prevede diverse nuove disposizioni. In primo luogo, è fissata una
scadenza per la conclusione della procedura di VIA. In secondo luogo, l’autorità
competente è tenuta ad includere nella decisione sull’autorizzazione alcuni
degli elementi che stanno alla base della stessa; ciò rispecchia la
giurisprudenza pertinente (ad esempio, C-50/09). In terzo luogo, l’obbligatorietà
del monitoraggio ex-post viene introdotta solo per i progetti che avranno
significativi effetti negativi sull’ambiente, secondo le consultazioni
effettuate e le informazioni raccolte (compresa la relazione ambientale), al
fine di valutare l’attuazione e l’efficacia delle misure di attenuazione e
compensazione. Alcuni Stati membri esigono già un simile controllo, che non
dovrebbe duplicare quello già eventualmente richiesto da un’altra normativa UE
(ad esempio in materia di emissioni industriali o qualità delle acque); è
pertanto opportuno stabilire una serie di requisiti minimi comuni. Questo nuovo
obbligo è efficace sotto il profilo dei costi in quanto può contribuire a
evitare impatti sfavorevoli sull’ambiente e sulla salute pubblica, nonché costi
di risarcimento; esso è inoltre importante per poter affrontare impatti
derivanti da nuove sfide quali i cambiamenti climatici e i rischi di calamità.
In quarto luogo, l’autorità competente è tenuta a verificare che le
informazioni della relazione ambientale siano aggiornate prima di decidere se
concedere o rifiutare un’autorizzazione. La principale modifica apportata all’articolo 9
consiste nell’inserimento di una descrizione degli accordi di monitoraggio nelle
informazioni fornite al pubblico in caso di rilascio dell’autorizzazione. L’articolo 12 è modificato per specificare
le informazioni richieste per il monitoraggio dell’applicazione della
direttiva. Sono inseriti due nuovi articoli (12 bis
e 12 ter) che riguardano l’adattamento degli allegati II.A, III e
IV al progresso scientifico e tecnico tramite atti delegati. L’allegato II.A, è nuovo e elenca le
informazioni da presentare da parte del committente per quanto riguarda i
progetti di cui all’allegato II, per i quali viene svolto uno screening al fine
di determinare se è necessario procedere a una VIA. La presente modifica
è intesa ad armonizzare il processo di screening. L’allegato III, che stabilisce i criteri
per lo screening dei progetti di cui all’allegato II, è modificato per chiarire
i criteri esistenti (ad esempio effetti cumulativi o sinergie con altri atti
normativi dell’UE) e includerne altri (soprattutto quelli relativi a nuove
questioni ambientali). L’allegato IV elenca le voci che devono
essere valutate nel rapporto ambientale richiesto ai sensi dell’articolo 5. I
principali cambiamenti riguardano l’obbligatorietà delle informazioni
aggiuntive relative alla valutazione di alternative ragionevoli, la descrizione
delle misure di monitoraggio e la descrizione degli aspetti connessi a nuovi
problemi ambientali (ad esempio, i cambiamenti climatici, la biodiversità, il
rischio di calamità e l’uso delle risorse naturali). La direttiva modificata contiene disposizioni
transitorie che tengono conto della giurisprudenza (ad esempio, causa
C-81/96). La VIA va applicata a progetti per i quali la domanda di
autorizzazione è stata presentata prima della scadenza del termine di
recepimento e per i quali la valutazione dell’impatto ambientale non è stata
conclusa prima di tale data. Documenti esplicativi La Commissione ritiene che siano necessari dei
documenti esplicativi volti a migliorare la qualità delle informazioni sul
recepimento della direttiva per i motivi elencati di seguito. Per assicurare che gli obiettivi della direttiva
vengano raggiunti (vale a dire la protezione della salute umana e dell’ambiente
e la garanzia di parità di condizioni), è fondamentale che si proceda a un suo
completo e corretto recepimento. La VIA fa parte del processo di
valutazione e di rilascio dell’autorizzazione per un’ampia gamma di progetti
privati e pubblici negli Stati membri, in quanto elemento separato o integrato
delle procedure di valutazione. Inoltre, l’attuazione della direttiva è
spesso molto decentralizzata in quanto sono le autorità locali e regionali ad
essere responsabili della sua applicazione e, in alcuni Stati membri, anche del
recepimento. Infine, la codificazione della direttiva VIA potrebbe comportare
modifiche alle disposizioni nazionali che progressivamente recepiscono la
direttiva iniziale e le tre successive modifiche. Al fine di attuare le
disposizioni della direttiva nella sua versione rivista, che modifica la
versione codificata, gli Stati membri potrebbero dover intervenire in diversi
settori politici e modificare un ampio numero di atti legislativi a livello
nazionale, regionale e locale. I fattori di cui sopra contribuiranno
probabilmente ad aumentare il rischio di un recepimento e un’attuazione non
corretti della direttiva e renderanno più arduo il compito di monitoraggio dell’applicazione
del diritto dell’UE, che compete alla Commissione. Al fine di garantire
la conformità della legislazione nazionale con le disposizioni della nuova
direttiva VIA, è necessario formulare informazioni chiare riguardo al suo
recepimento. L’obbligo di fornire documenti esplicativi può
creare un ulteriore onere amministrativo per quegli Stati membri che,
normalmente, non operano in questo modo. Tuttavia, i documenti
esplicativi sono necessari per verificare effettivamente che il recepimento sia
avvenuto in modo completo e corretto: si tratta, per i motivi già esposti, di
un passaggio essenziale e non esistono misure meno onerose che consentano una
verifica efficace. Inoltre, i documenti esplicativi possono contribuire in misura
significativa a ridurre l’onere amministrativo del controllo di conformità che
spetta alla Commissione; in loro assenza, sarebbe necessario attingere a
notevoli risorse e ricorrere a numerosi contatti con le autorità nazionali per
determinare le modalità di recepimento in ciascuno degli Stati membri. Di
conseguenza, l’ulteriore onere amministrativo derivante dall’obbligo di fornire
documenti esplicativi è proporzionato all’obiettivo perseguito, ossia garantire
un efficace recepimento e conseguire pienamente gli obiettivi della direttiva. Alla luce di quanto precede, è opportuno chiedere
agli Stati membri di accompagnare la notifica del recepimento con uno o più
documenti che spieghino la correlazione tra le disposizioni della direttiva e
le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Base giuridica Poiché l’obiettivo principale della direttiva è la
tutela dell’ambiente, ai sensi dell’articolo 191 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, la proposta si basa sull’articolo 192, paragrafo 1, dello
stesso trattato. Principi di sussidiarietà e di proporzionalità
e scelta dello strumento Il principio di sussidiarietà si applica nella
misura in cui una proposta non rientra in un ambito di competenza esclusiva
dell’Unione europea. Gli Stati membri non possono realizzare in maniera
sufficiente gli obiettivi della proposta. La legislazione in vigore fissa
requisiti minimi per la valutazione ambientale dei progetti in tutta l’UE, nel
rispetto delle convenzioni internazionali (es.: convenzioni di Espoo, di Aarhus
e sulla diversità biologica). Questo principio è rispettato nella proposta che
armonizza ulteriormente i principi della valutazione ambientale e che affronta
le attuali incongruenze. Tutti gli Stati membri devono adottare le misure
necessarie per conformarsi ai requisiti minimi; il ricorso a singoli interventi
nazionali potrebbe nuocere al funzionamento del mercato interno, in quanto la
presenza di diverse normative nazionali potrebbe incidere negativamente sull’attività
economica transfrontaliera. Il ricorso a un’azione a livello dell’UE consente
invece di raggiungere gli obiettivi della proposta. Dall’adozione della
direttiva nel 1985, l’UE ha vissuto un processo di allargamento e,
contemporaneamente, si è assistito anche a un aumento della portata e della
gravità dei problemi ambientali da affrontare e del numero di grandi progetti
infrastrutturali su scala europea (ad esempio nel settore energetico e dei trasporti).
A causa della natura transfrontaliera di alcuni progetti e delle problematiche
ambientali (es.: cambiamenti climatici, rischi di calamità), è necessario
intervenire con azioni a livello dell’UE che apportino un valore aggiunto
rispetto ai singoli interventi nazionali. L’azione dell’UE riguarderà anche
questioni importanti per l’Unione nel suo complesso, quali l’adattamento ai
cambiamenti climatici e la prevenzione delle calamità, e contribuirà al conseguimento
degli obiettivi Europa 2020 per la crescita sostenibile. La proposta rispetta pertanto il principio di
sussidiarietà. Lo strumento giuridico prescelto è una direttiva,
poiché la proposta è volta a modificare una direttiva esistente. La proposta
fissa una serie di obiettivi e di obblighi generali ma lascia sufficiente
flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda la scelta delle misure di
esecuzione e le loro modalità specifiche di applicazione. La proposta è
pertanto conforme al principio di proporzionalità. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI La proposta riguarda una materia rilevante per lo
Spazio economico europeo e, pertanto, dovrebbe applicarsi a quest’ultimo. 2012/0297 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[10], visto il parere del Comitato delle regioni[11], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2011/92/CE ha
armonizzato i principi per la valutazione ambientale dei progetti, tramite l’introduzione
di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a
valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della
valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e
contribuisce a garantire un livello elevato di protezione dell’ambiente e della
salute umana. (2) La revisione intermedia del
Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente[12] e l’ultima relazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’applicazione e l’efficacia
della direttiva VIA (direttiva 85/337/CEE)[13],
che precede la direttiva 2011/92/UE, hanno sottolineato la necessità di
migliorare i principi della valutazione ambientale dei progetti e di adeguare
la direttiva al contesto politico, giuridico e tecnico, che ha subito una
notevole evoluzione. (3) È necessario modificare la
direttiva 2011/92/UE per rafforzare la qualità della procedura di valutazione
ambientale, snellire le varie fasi della procedura e rafforzare la coerenza e
le sinergie con altre normative e politiche dell’Unione, come anche con le strategie
e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale. (4) Nel corso dell’ultimo
decennio alcune questioni ambientali, come l’efficienza delle risorse, la
biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe, hanno assunto
maggiore importanza in seno al processo politico e dovrebbero pertanto
costituire elementi critici all’interno dei processi di valutazione e
decisionali, in particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali. (5) Nella sua comunicazione dal
titolo “Tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa”[14], la Commissione si è impegnata
a integrare considerazioni in materia di efficienza delle risorse nel contesto
della revisione della direttiva 2011/92/UE. (6) La “strategia tematica per la
protezione del suolo”[15]
e la “tabella di marcia per un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse”
sottolineano entrambe l’importanza di un uso sostenibile del suolo e la
necessità di affrontare l’aumento non sostenibile, nel lungo periodo, delle
aree di insediamento (occupazione de terreni). Inoltre, il documento finale
della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, svoltasi a Rio
de Janeiro il 20-22 giugno 2012, riconosce l’importanza economica e sociale di
una corretta pianificazione territoriale, inclusi l’uso del suolo e la
necessità di un’azione urgente intesa a invertirne il degrado. I progetti
pubblici e privati dovrebbero pertanto prendere in considerazione il territorio
e limitare il loro impatto, in particolare sull’occupazione dei terreni e sul
suolo, facendo riferimento inoltre alla componente organica, all’erosione, alla
compattazione e all’impermeabilizzazione, anche attraverso opportuni piani di
utilizzo del suolo e a politiche a livello nazionale, regionale e locale. (7) La convenzione delle Nazioni
Unite sulla diversità biologica (“la convenzione”), cui partecipa l’Unione
europea, richiede, ove possibile e opportuno, la valutazione degli effetti
negativi significativi derivanti dai progetti sulla diversità biologica,
definita all’articolo 2 di tale convenzione, al fine di evitarli o ridurli al
minimo. Questa prima valutazione degli impatti dovrebbe contribuire al
raggiungimento dell’obiettivo principale dell’Unione, adottato nel 2010[16], di arrestare la perdita di biodiversità
e il degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020 e di ripristinarli ove
possibile. (8) Le misure adottate al fine di
evitare, ridurre e se possibile compensare eventuali effetti negativi
significativi di un progetto sull’ambiente dovrebbero contribuire ad evitarne
qualsiasi deterioramento e qualsiasi perdita netta in termini di biodiversità,
in conformità con gli impegni assunti dall’Unione nel contesto della
convenzione e con gli obiettivi e le azioni contenute nella strategia dell’UE
per la biodiversità fino al 2020[17]. (9) I cambiamenti climatici
continueranno a causare danni all’ambiente e a compromettere lo sviluppo
economico. Pertanto, occorre promuovere la resilienza economica, ambientale e
sociale dell’Unione, in modo da far fronte in modo efficiente ai cambiamenti
climatici su tutto il territorio dell’UE. In molti settori della legislazione
dell’Unione occorre concentrarsi sulle risposte in materia di adattamento ai
cambiamenti climatici e di attenuazione degli stessi. (10) In seguito alla comunicazione
della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni su un approccio comunitario alla
prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana[18], nelle sue conclusioni del 30
novembre 2009 il Consiglio dell’Unione europea ha invitato la Commissione a
garantire che il riesame dell’attuazione e le ulteriori iniziative UE prendano
in considerazione le preoccupazioni legate alla prevenzione e alla gestione del
rischio di calamità e il quadro d’azione di Hyogo per il 2005-2015 delle
Nazioni Unite, che sottolinea la necessità di istituire procedure di
valutazione delle implicazioni in termini di rischi di calamità legati a grandi
progetti infrastrutturali. (11) La tutela e la promozione del
patrimonio culturale e paesaggistico, che sono parte integrante della diversità
culturale che l’Unione si è impegnata a rispettare e promuovere in conformità
dell’articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, possono utilmente innestarsi sulle definizioni e sui principi
enunciati nelle pertinenti convenzioni del Consiglio d’Europa, in particolare
la convenzione per la protezione del patrimonio architettonico europeo, la
convenzione europea sul paesaggio e la convenzione quadro sul valore del
patrimonio culturale per la società. (12) L’applicazione della direttiva
2011/92/UE, deve garantire un contesto competitivo per le imprese, in
particolare quelle piccole e medie, al fine di favorire una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con gli obiettivi definiti
nella comunicazione della Commissione dal titolo “Europa 2020 – Una strategia
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”[19]. (13) L’esperienza ha dimostrato
che, per emergenze che riguardano la protezione civile, l’osservanza delle
disposizioni della direttiva 2011/92/UE può avere effetti negativi ed è dunque
opportuno, ove del caso, autorizzare gli Stati membri a non applicare la
direttiva. (14) Occorre precisare le
informazioni che il committente deve fornire per permettere all’autorità
competente di determinare se i progetti elencati nell’allegato II della
direttiva 2011/92/UE debbano essere sottoposti a una valutazione ambientale
(procedura di screening). (15) Occorre adattare e chiarire i
criteri di selezione di cui all’allegato III della direttiva 2011/92/UE, di cui
gli Stati membri tengono conto per stabilire quali progetti debbano essere
sottoposti a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale, al
fine di garantire che si proceda a una valutazione ambientale solo per quelli che
possono avere effetti significativi sull’ambiente, ad esempio i progetti che
utilizzano o incidono su risorse preziose, quelli proposti per luoghi sensibili
dal punto di vista ambientale, oppure quelli potenzialmente pericolosi o
passibili di produrre effetti irreversibili. (16) Nel determinare se i progetti
possano avere un impatto significativo sull’ambiente, le autorità competenti
dovrebbero individuare i criteri più pertinenti da prendere in considerazione e
utilizzare le informazioni supplementari che possono essere disponibili a
seguito di altre valutazioni richieste dalla legislazione dell’Unione, al fine
di applicare la procedura di screening in modo efficace. A tale riguardo, è
opportuno precisare il contenuto della decisione finale successiva allo
screening, in particolare in caso non sia richiesta una valutazione ambientale. (17) Le autorità competenti
dovrebbero essere tenute a determinare la portata e il dettaglio delle
informazioni ambientali da trasmettere sotto forma di una relazione ambientale
(definizione dell’ambito di applicazione). Al fine di migliorare la qualità
della valutazione e razionalizzare il processo decisionale, occorre definire, a
livello dell’Unione, le categorie di informazioni sulle quali le autorità
competenti si basano per determinare tali criteri. (18) La relazione ambientale, che
compete al committente, deve includere la valutazione di alternative
ragionevoli pertinenti al progetto proposto, compresa la probabile evoluzione
della situazione dell’ambiente in caso di mancata attuazione dello stesso
(scenario di base), come mezzo per migliorare la qualità del processo di
valutazione e per consentire l’integrazione delle considerazioni ambientali
nelle prime fasi del processo di definizione del progetto. (19) Occorre adottare misure in
grado di garantire che i dati e le informazioni contenuti nelle relazioni
ambientali, in conformità all’allegato IV della direttiva 2011/92/UE, siano
complete e di qualità sufficientemente elevata. Al fine di evitare duplicazioni
della valutazione, gli Stati membri dovrebbero tener conto del fatto che le
valutazioni ambientali possono essere effettuate a diversi livelli o da diversi
strumenti. (20) Al fine di assicurare
trasparenza e responsabilità, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a
documentare la propria decisione di concedere l’autorizzazione per un progetto
precisando inoltre di aver preso in considerazione i risultati delle
consultazioni effettuate e le informazioni raccolte. (21) È opportuno stabilire una
serie di requisiti minimi comuni per il monitoraggio delle ripercussioni
negative significative derivanti dalla costruzione e gestione di progetti per
garantire un approccio comune in tutti gli Stati membri e assicurare che, dopo
l’attuazione delle misure di attenuazione e compensazione, non si verifichino
impatti superiori a quelli inizialmente previsti. Tale sorveglianza non
dovrebbe né duplicare né appesantire il monitoraggio richiesto ai sensi di
altre normative dell’Unione. (22) Occorre definire scadenze per
le diverse tappe della valutazione ambientale dei progetti, al fine di favorire
un processo decisionale più efficiente e aumentare la certezza del diritto,
tenuto conto anche della natura, complessità, ubicazione e delle dimensioni del
progetto proposto. Tali scadenze non dovrebbero in alcun caso compromettere la
presenza di elevati standard per la protezione dell’ambiente, in particolare
quelli risultanti da altre normative ambientali dell’Unione, nonché l’effettiva
partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia. (23) Al fine di evitare
duplicazioni della valutazione, ridurre la complessità amministrativa e
aumentare l’efficienza economica, qualora l’obbligo di effettuare una
valutazione dell’impatto ambientale risulti contemporaneamente dalla presente
direttiva e da altre normative dell’Unione (come la direttiva 2001/42/CE
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente[20], la direttiva 2009/147/CE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici[21], la direttiva 2000/60/CE che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque[22], la direttiva 2010/75/UE
relativa alle emissioni industriali[23]
e infine la direttiva del Consiglio 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche[24]) gli Stati membri dovrebbero
prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della
pertinente normativa dell’Unione. (24) Le nuove disposizioni
dovrebbero applicarsi anche a progetti per i quali la domanda di autorizzazione
è stata presentata prima della scadenza del termine di recepimento ma per i
quali la valutazione dell’impatto ambientale non è stata conclusa prima di tale
data. (25) Con la dichiarazione politica
comune degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi,
del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad
accompagnare, in casi debitamente giustificati, la notifica delle misure di
recepimento con uno o più documenti esplicativi che chiariscano il rapporto tra
le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti
nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il
legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata. (26) Per adeguare agli ultimi
sviluppi della tecnologia e alle pratiche del caso i criteri di selezione e le
informazioni che devono figurare nella relazione ambientale, occorre delegare
alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell’articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, per quanto riguarda gli
allegati II, III e IV della direttiva 2011/92/UE. È di particolare importanza
che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni,
anche a livello di esperti. (27) Nella preparazione e nell’elaborazione
degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale,
tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento
europeo e al Consiglio. (28) I singoli Stati membri non
possono realizzare in maniera sufficiente l’obiettivo della presente direttiva,
ossia garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della salute
umana grazie alla definizione di requisiti minimi per la valutazione ambientale
dei progetti, mentre invece, vista la portata, gravità e natura
transfrontaliera dei problemi ambientali da risolvere, tale obiettivo può
essere meglio realizzato a livello dell’Unione, quest’ultima può adottare
misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato sull’Unione europea. In conformità al principio di proporzionalità
enunciato in tale articolo, la presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo. (29) La direttiva 2011/92/UE deve
quindi essere modificata di conseguenza, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2011/92/UE è modificata come segue: (1)
L’articolo 1 è così modificato: (a)
al paragrafo 2, lettera a), il testo del primo
trattino è sostituito dal seguente: “— la realizzazione di lavori di costruzione o
demolizione, o di altri impianti od opere,” (b)
al paragrafo 2 è aggiunta la definizione seguente: “g) “valutazione dell’impatto ambientale”: l’elaborazione
di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il
pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell’autorità
competente, tenendo conto della relazione ambientale e dei risultati delle
consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la
fornitura di informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 5 a 10.” (c)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: “3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una
valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale, di non
applicare la presente direttiva a progetti aventi quale unico obiettivo scopi
di difesa nazionale o emergenze che riguardano la protezione civile, qualora
ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.” 4. La presente direttiva non si applica ai
progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale
specifico, a condizione che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva,
incluso l’obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengano raggiunti
tramite la procedura legislativa. Ogni due anni a decorrere dalla data di cui
all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva XXX
[OPOCE, si prega di inserire il n. della presente direttiva], gli
Stati membri notificano alla Commissione tutte le modalità di attuazione della presente
disposizione.” (2)
All’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal
seguente: “3. I progetti per i quali l’obbligo di effettuare
una valutazione dell’impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla
presente direttiva e da altre normative dell’Unione sono oggetto di procedure
coordinate o comuni che soddisfano le prescrizioni della pertinente normativa
dell’Unione. Ai sensi della procedura coordinata, l’autorità
competente deve coordinare le varie valutazioni individuali richieste dalla
normativa dell’Unione in materia, emesse da numerose autorità, fatte salve
eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell’Unione. Secondo la procedura comune, l’autorità competente
rilascia una valutazione di impatto ambientale che integra le valutazioni di
una o più autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in
altre normative pertinenti dell’Unione. Gli Stati membri designano un’autorità che ha il
compito di facilitare la procedura di autorizzazione per ogni progetto.” (3)
L’articolo 3 è sostituito dal seguente: “Articolo 3 La valutazione dell’impatto ambientale individua,
descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma
degli articoli da 4 a 11, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un
progetto sui seguenti fattori: a) popolazione, salute umana e biodiversità, con
particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della
direttiva 92/43/CEE (*) e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio (**); b) territorio, suolo, acque, aria, cambiamenti
climatici; c) beni materiali, patrimonio culturale,
paesaggio; d) l’interazione tra i fattori di cui alle lettere
a), b) e c); e) esposizione, vulnerabilità e resilienza dei
fattori di cui alle lettere a), b) e c), ai rischi di catastrofi naturali e di
origine umana.” _________________ (*) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. (**) GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.” (4)
L’articolo 4 è così modificato: (a)
i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: “3. Per i progetti di cui all’allegato II, il
committente fornisce informazioni sulle caratteristiche del progetto, il
potenziale impatto ambientale e le misure previste per evitare e ridurre gli
effetti significativi. L’elenco dettagliato delle informazioni da fornire è
precisato nell’allegato II.A. 4. Nello svolgimento di un esame caso per caso o
nella fissazione di soglie o criteri ai sensi del paragrafo 2, l’autorità
competente deve tener conto di criteri di selezione riguardanti le
caratteristiche e l’ubicazione del progetto e il suo potenziale impatto
ambientale. L’elenco dettagliato dei criteri di selezione da utilizzare è
precisato nell’allegato III.” (b)
Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6: “5. L’autorità competente adotta una decisione ai
sensi del paragrafo 2 sulla base delle informazioni fornite dal committente e
tenendo conto, se del caso, dei risultati di studi, di verifiche preliminari o
di valutazioni dell’impatto ambientale derivanti da altre normative dell’Unione.
La decisione di cui al paragrafo 2: a) indica in che modo i criteri di cui all’allegato
III sono stati presi in considerazione; b) include i motivi alla base dell’avvenuta o mancata
richiesta di una valutazione di impatto ambientale ai sensi degli articoli da 5
a 10; c) include una descrizione delle misure previste
per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull’ambiente, se si
decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d’impatto ambientale
ai sensi degli articoli da 5 a 10; b) essere disponibile al pubblico. 6. L’autorità competente adotta una decisione a
norma del paragrafo 2 entro tre mesi dalla domanda di autorizzazione e a
condizione che il committente abbia presentato tutte le informazioni
necessarie. In funzione della natura, complessità, ubicazione e dimensioni del
progetto proposto, l’autorità competente può prorogare detto termine di altri
tre mesi; in tal caso, l’autorità competente comunica al committente le ragioni
che giustificano la proroga e la data entro la quale la decisione è attesa. Se il progetto è oggetto di una valutazione d’impatto
ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, la decisione ai sensi del
paragrafo 2 del presente articolo deve contenere le informazioni di cui all’articolo
5, paragrafo 2.” (5)
All’articolo 5, i paragrafi 1, 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti: “1. Quando occorre svolgere una valutazione d’impatto
ambientale in conformità degli articoli da 5 a 10, il committente prepara un
rapporto ambientale. Il rapporto ambientale si basa sulla determinazione della
portata e del livello di dettaglio delle informazioni di cui al paragrafo 2 del
presente articolo e contiene le informazioni che possono essere ragionevolmente
richieste per prendere decisioni informate sull’impatto ambientale del progetto
proposto, tenendo conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali,
delle caratteristiche, capacità tecniche e ubicazione del progetto, delle
caratteristiche dell’impatto potenziale, delle alternative al progetto proposto
e di come taluni aspetti (compresa la valutazione di alternative) possano
essere più adeguatamente valutati a livelli diversi, ivi compreso il livello di
pianificazione, o sulla base di altri requisiti di valutazione. L’elenco
dettagliato delle informazioni da fornire nel rapporto ambientale è precisato
nell’allegato IV. 2. L’autorità competente, dopo aver consultato le
autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e il committente, determinano la
portata e il livello di dettaglio delle informazioni da riportare da parte del
committente nel rapporto ambientale, ai sensi del paragrafo 1 del presente
articolo. In particolare, determina: a) le decisioni e i pareri da ottenere; b) il pubblico e le autorità eventualmente
interessati; c) le singole fasi della procedura e la loro
durata; d) alternative ragionevoli, adeguate al progetto
proposto e alle sue caratteristiche specifiche; e) le caratteristiche ambientali di cui all’articolo
3 che potrebbero essere soggette a un impatto significativo; f) le informazioni da comunicare relative alle
caratteristiche specifiche di un progetto particolare o tipo di progetto; g) le informazioni e conoscenze disponibili e
ottenute ad altri livelli decisionali o attraverso altre normative dell’Unione
e i metodi di valutazione da utilizzare. L’autorità competente può inoltre chiedere l’assistenza
di esperti accreditati e tecnicamente competenti di cui al paragrafo 3 del
presente articolo. Successivamente, è possibile presentare al committente
richieste di ulteriori informazioni soltanto se giustificate da nuove
circostanze e debitamente motivate dall’autorità competente. 3. Al fine di garantire che i rapporti ambientali,
di cui all’articolo 5, paragrafo 1, siano di qualità sufficiente e
sufficientemente completi: a) il committente deve garantire che il rapporto
ambientale venga elaborato da esperti accreditati e tecnicamente competenti,
oppure b) l’autorità competente assicura che il rapporto
ambientale è verificato da esperti accreditati e tecnicamente competenti e/o da
comitati formati da esperti nazionali. Se per determinare i criteri di cui all’articolo
5, paragrafo 2, l’autorità competente è stata assistita da esperti accreditati
e tecnicamente competenti, il committente non si potrà avvalere degli stessi
esperti per la preparazione del rapporto ambientale. Le decisioni riguardanti le modalità dettagliate
per il ricorso a esperti accreditati e tecnicamente competenti e la loro
selezione (ad esempio: qualifiche richieste, aggiudicazione della valutazione,
rilascio delle licenze, nonché esclusione), competono agli Stati membri.” (6)
L’articolo 6 è così modificato: (a)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: “6. Per le varie fasi vengono fissate scadenze
adeguate, che concedano un tempo sufficiente: a) per informare le autorità di cui all’articolo
6, paragrafo 1, nonché i cittadini e b) per consentire alle autorità di cui all’articolo
6, paragrafo 1, nonché al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare
efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle
disposizioni del presente articolo.” (b)
è aggiunto il seguente paragrafo 7: “7. I tempi di consultazione del pubblico
interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 1,
non possono essere inferiori a 30 giorni o superiori a 60. In casi
eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del
progetto proposto lo richiedano, l’autorità competente può prorogare detto
termine di ulteriori 30 giorni; in tal caso, l’autorità competente informa il
committente delle ragioni che giustificano la proroga.” (7)
All’articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal
seguente: “5. Le modalità dettagliate di attuazione dei
paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, compresa la determinazione delle
scadenze per le consultazioni, sono stabilite dagli Stati membri interessati,
sulla base delle modalità e dei termini di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6,
e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato
membro coinvolto di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali
in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, per il progetto in
questione.” (8)
L’articolo 8 è sostituito dal seguente: “Articolo 8 1. I risultati delle consultazioni e le
informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in
considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione. A tal fine, la
decisione di concedere l’autorizzazione contiene le seguenti informazioni: a) la valutazione ambientale dell’autorità
competente di cui all’articolo 3 e le condizioni ambientali di cui è corredata
la decisione, compresa una descrizione delle principali misure intese ad
evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi; b) le ragioni principali per la selezione del
progetto, nella forma in cui è stato approvato, alla luce delle altre
alternative, inclusa la probabile evoluzione della situazione dell’ambiente nel
caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base); c) una sintesi dei commenti pervenuti a norma
degli articoli 6 e 7; d) precisazioni sul modo in cui le considerazioni
ambientali sono state integrate nell’autorizzazione nonché su come i risultati
delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7
sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione. Per i progetti che possono avere significativi
effetti negativi a livello transfrontaliero, l’autorità competente fornisce
informazioni sulle ragioni per cui non ha preso in considerazione le
osservazioni formulate dallo Stato membro interessato durante le consultazioni
avviate ai sensi dell’articolo 7. 2. Se le consultazioni e le informazioni raccolte
a norma degli articoli 5, 6 e 7 portano a concludere che il progetto avrà
significativi effetti negativi sull’ambiente, l’autorità competente, non appena
possibile e in stretta collaborazione con le autorità di cui all’articolo 6,
paragrafo 1, e con il committente, valuta se occorra rivedere il rapporto
ambientale di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e modificare il progetto al fine
di evitare o ridurre gli effetti negativi, nonché se siano necessarie misure di
attenuazione o compensazione. Se l’autorità competente decide di concedere l’autorizzazione,
assicura che questa comprenda altre misure per il monitoraggio degli effetti
negativi significativi sull’ambiente, al fine di valutare l’attuazione e l’efficacia
previste delle misure di attenuazione e compensazione e di individuare
eventuali effetti negativi imprevisti. Il tipo di parametri da monitorare e la durata del
monitoraggio sono proporzionati alla natura, ubicazione e dimensioni del
progetto proposto e all’importanza del suo impatto ambientale. È possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi
di controllo esistenti derivanti da altre normative dell’Unione. 3. Una volta fornite all’autorità competente tutte
le necessarie informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7, incluse,
se del caso, le valutazioni specifiche richieste ai sensi di altre normative
dell’Unione e in seguito alle consultazioni di cui agli articoli 6 e 7, l’autorità
competente porta a termine entro tre mesi la valutazione dell’impatto
ambientale del progetto. In funzione della natura, complessità, ubicazione
e dimensioni del progetto proposto, l’autorità competente può prorogare detto
termine di altri tre mesi; in tal caso, l’autorità competente comunica al
committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la
decisione è attesa. 4. Prima di prendere una decisione in merito alla
concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità competente è tenuta a
verificare se le informazioni contenute nel rapporto ambientale di cui all’articolo
5, paragrafo 1, siano aggiornate, in particolare per quanto riguarda le misure
previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare rilevanti effetti
negativi del progetto.” (9)
L’articolo 9 è così modificato: (a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: “1. Non appena sia stata adottata una decisione in
merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione, l’autorità o le
autorità competenti ne informano il pubblico e le autorità di cui all’articolo
6, paragrafo 1, secondo le procedure del caso e rendono disponibili al pubblico
le seguenti informazioni: a) il tenore della decisione e le condizioni che
eventualmente l’accompagnano; b) tenuto conto del rapporto ambientale e delle
preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le
considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni
relative al processo di partecipazione del pubblico; c) una descrizione delle principali misure al fine
di evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi più
rilevanti; d) una descrizione, se necessario, delle misure di
monitoraggio di cui all’articolo 8, paragrafo 2.” (b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. Quando l’autorità conclude la sua valutazione
dell’impatto ambientale del progetto, gli Stati membri possono anche decidere
di mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui al paragrafo 1.” (10)
All’articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal
seguente: “2. In particolare, ogni sei anni a decorrere
dalla data di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva XXX [OPOCE, si prega di inserire il n. della
presente direttiva], gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) il numero di progetti di cui agli allegati I e
II sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10; b) la ripartizione delle valutazioni secondo le
categorie dei progetti di cui agli allegati I e II; c) la ripartizione delle valutazioni svolte,
secondo la categoria di committente; d) il numero di progetti di cui all’allegato II
sottoposti a valutazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 2; e) la durata media delle procedure di valutazione
dell’impatto ambientale; f) il costo medio delle procedure di valutazione
dell’impatto ambientale.” (11)
Sono inseriti i seguenti articoli 12 bis e
12 ter: “Articolo 12 bis La Commissione ha il potere di adottare atti delegati,
a norma dell’articolo 12 ter, per quanto riguarda i criteri di selezione
di cui all’allegato III e le informazioni di cui agli allegati II.A e IV, per
adeguarli al progresso scientifico e tecnico. Articolo 12
ter 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui all’articolo 12 bis
è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OPOCE, si prega di inserire la data di entrata in
vigore della presente direttiva]. 3. La delega di potere di cui all’articolo 12 bis
può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
o da una data ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo
12 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio
hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è
stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il
Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa
del Parlamento europeo o del Consiglio.” (12)
Gli allegati della direttiva 2011/92/UE sono
modificati come stabilito dall’allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il [DATA].
Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni
nonché un documento che spieghi la relazione tra queste ultime e la presente
direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 I progetti per i quali la domanda di
autorizzazione è stata presentata prima della data di cui al primo comma dell’articolo
2, paragrafo 1, e per i quali la valutazione dell’impatto ambientale non è
stata conclusa prima di tale data, sono soggetti agli obblighi di cui agli
articoli da 3 a 11 della direttiva 2011/92/UE come modificata dalla presente
direttiva. Articolo 4 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 5 Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO (13)
È inserito il seguente allegato II.A: “ALLEGATO II.A – INFORMAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO
4, PARAGRAFO 3 1. Descrizione del progetto, comprese in
particolare: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche
dell’insieme del progetto compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali,
durante le fasi di costruzione e di funzionamento; b) la descrizione della localizzazione del
progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle
aree geografiche che potrebbero essere interessate. 2. La descrizione delle componenti dell’ambiente sulle
quali il progetto proposto potrebbe avere un impatto rilevante. 3. La descrizione dei probabili effetti rilevanti
del progetto proposto sull’ambiente: a) i residui e le emissioni previste e la
produzione di rifiuti; b) l’uso delle risorse naturali, in particolare
suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche
idromorfologiche. 4. La descrizione delle misure previste per
evitare, impedire o ridurre eventuali rilevanti effetti negativi del progetto
sull’ambiente.” (14)
Gli allegati III e IV sono sostituiti dai seguenti: “ALLEGATO III – CRITERI DI SELEZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO
4, PARAGRAFO 4 1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI Le caratteristiche dei progetti devono essere
prese in considerazione tenendo conto, in particolare: a) delle dimensioni del progetto, inclusi, se de
caso, gli strati subsuperficiali; b) del cumulo con altri progetti e attività; b) dell’uso delle risorse naturali, in particolare
suolo, territorio, acqua e biodiversità, comprese le modifiche
idromorfologiche. d) della produzione di rifiuti; e) dell’inquinamento e dei disturbi ambientali; f) dei rischi di catastrofi naturali e di origine
umana e dei rischi di incidenti, in particolare per quanto riguarda cambiamenti
idromorfologici, sostanze o tecnologie od organismi viventi utilizzati che
possono incidere su specifiche condizioni superficiali e subsuperficiali o in
seguito a un utilizzo alternativo, o per quanto riguarda la probabilità di
incidenti o calamità e la vulnerabilità del progetto a tali rischi; g) dell’impatto del progetto sui cambiamenti
climatici (in termini di emissioni di gas a effetto serra, comprese quelle
derivanti dall’uso del suolo, dai cambiamenti in tale uso e dalla
silvicoltura), del contributo del progetto al miglioramento della capacità di
ripresa e degli impatti dei cambiamenti climatici sul progetto stesso
(verificando, ad esempio, se il progetto sia coerente con un clima in evoluzione); h) degli effetti del progetto sull’ambiente, in
particolare sui terreni (aumento delle zone di insediamento nel corso del tempo
– occupazione dei terreni), sul suolo (erosione, diminuzione di materia
organica, compattazione, impermeabilizzazione), sull’acqua (quantità e
qualità), sull’aria e sulla biodiversità (qualità e quantità della popolazione
nonché degrado e frammentazione degli ecosistemi); i) dei rischi per la salute umana (ad es., quelli
dovuti alla contaminazione dell’acqua o all’inquinamento atmosferico); j) dell’impatto del progetto sul patrimonio
culturale e sul paesaggio. 2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI Deve essere considerata la sensibilità ambientale
delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto dei progetti, tenendo
conto, in particolare: a) dell’uso presente e futuro dei terreni,
comprese l’occupazione dei terreni e la frammentazione; b) della ricchezza relativa, della disponibilità,
della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della
zona (in particolare suolo, terreni, acqua e biodiversità); c) della capacità di carico dell’ambiente
naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: i) le zone umide, le zone riparie, le foci dei
fiumi; ii) le zone costiere; iii) le zone montuose o forestali; iv) le riserve e i parchi naturali, i pascoli
permanenti, le superfici agricole ad elevato valore naturale; v) le zone classificate o protette dalla
legislazione degli Stati membri; i siti Natura 2000 designati dagli Stati
membri in base alle direttive 2009/147/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio e 92/43/CEE del Consiglio; le aree protette da convenzioni
internazionali; (vi) le zone in cui si è già verificato, o è
probabile che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità
ambientale stabiliti dalla legislazione dell’Unione e pertinenti al progetto; vii) le zone a forte densità demografica; viii) le zone di importanza storica, culturale o
archeologica. 3. CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti
devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e
tenendo conto, in particolare: a) dell’entità ed estensione dell’impatto (area
geografica e popolazione potenzialmente interessate); b) della natura dell’impatto; b) della natura transfrontaliera dell’impatto; c) dell’intensità e della complessità dell’impatto; d) della probabilità dell’impatto; e) della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto; g) della velocità di insorgenza dell’impatto; h) del cumulo tra gli impatti del progetto in
questione e gli impatti di altri progetti (in particolare di altri progetti
esistenti e/o approvati) di pertinenza del medesimo o di altri committenti; i) delle caratteristiche ambientali che,
verosimilmente, potrebbero essere più significativamente interessate; k) delle informazioni e delle conclusioni relative
agli effetti ambientali ottenute a seguito delle valutazioni svolte in
conformità di altre normative comunitarie; l) della possibilità di ridurre gli impatti in
modo efficace. ALLEGATO IV – INFORMAZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 5,
PARAGRAFO 1 1. Descrizione del progetto, comprese in
particolare: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche
dell’insieme del progetto, compresi, se del caso, gli strati subsuperficiali,
nonché delle esigenze di utilizzo delle acque e del suolo durante le fasi di
costruzione e di funzionamento; b) la descrizione delle principali caratteristiche
dei processi produttivi, con l’indicazione, per esempio, della natura e delle
quantità dei materiali, dell’energia e delle risorse naturali impiegate
(incluso acqua, terreni, suolo e biodiversità); c) la valutazione del tipo e della quantità dei
residui e delle emissioni previste, risultanti dall’attività del progetto
proposto (inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo e del sottosuolo,
rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.). 2. La descrizione delle tecniche, dell’ubicazione
o di altri aspetti delle alternative previste (ad esempio in termini di
concezione dei progetti, capacità tecnica, dimensioni e portata), indicando
quella avente il minor impatto ambientale nonché le principali ragioni alla
base della scelta, tenendo conto degli effetti ambientali. 3. La descrizione degli aspetti pertinenti dello
stato attuale dell’ambiente e la sua probabile evoluzione in caso di mancata
attuazione del progetto (scenario di base). Quest’ultima descrizione deve
riguardare qualsiasi problema ambientale esistente e pertinente al progetto,
ivi compresi, in particolare, quelli relativi a qualsiasi settore di
particolare importanza ambientale e l’uso delle risorse naturali. 4. La descrizione delle componenti dell’ambiente
potenzialmente soggette a un impatto significativo derivante dal progetto
proposto, tra cui, in particolare, la popolazione, la salute umana, la flora e
la fauna selvatiche, la biodiversità e i servizi ecosistemici che fornisce, il
territorio (occupazione dei terreni), il suolo (erosione, diminuzione di
materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), l’acqua (quantità e
qualità), l’aria, i fattori climatici, i cambiamenti climatici (emissioni di
gas a effetto serra, in particolare derivanti dall’uso del suolo, cambiamenti
di uso del suolo e silvicoltura, potenziale di attenuazione, impatti rilevanti
per l’adattamento, se il progetto tiene conto dei rischi associati ai
cambiamenti climatici), i beni materiali e il patrimonio culturale, ivi
compreso quello architettonico e archeologico, il paesaggio; tale descrizione
deve comprendere le relazioni che intercorrono tra i fattori di cui sopra,
nonché l’esposizione, vulnerabilità e resilienza dei suddetti fattori alle
calamità naturali e di origine umana. 5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti
sull’ambiente del progetto proposto, dovuti, tra l’altro: a) all’esistenza del progetto; b) all’uso delle risorse naturali, in particolare
del territorio, del suolo, delle risorse idriche, della biodiversità e dei
servizi ecosistemici che fornisce, tenendo conto, per quanto possibile, della
disponibilità di tali risorse anche alla luce dell’evoluzione delle condizioni
climatiche; c) all’emissione di inquinanti, rumori,
vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo
smaltimento dei rifiuti; d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio
culturale o l’ambiente (ad es. in caso di incidenti o calamità); b) al cumulo con gli effetti derivanti da altri
progetti e attività; f) alle emissioni di gas a effetto serra, incluse
quelle derivanti dall’uso del suolo, i cambiamenti d’uso del suolo e la
silvicoltura; g) alle tecnologie e ai prodotti utilizzati; h) ai cambiamenti idromorfologici. La descrizione dei possibili effetti rilevanti
include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari,
cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e
temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto
degli obiettivi di protezione dell’ambiente stabiliti a livello dell’UE o degli
Stati membri e pertinenti al progetto. 6. La descrizione dei metodi di previsione
utilizzati per valutare gli effetti sull’ambiente di cui al punto 5, nonché un
resoconto delle principali incertezze riscontrate, della loro influenza sugli
effetti previsti e un elenco delle alternative preferite. 7. Una descrizione delle misure previste per
evitare, ridurre e se possibile compensare i rilevanti effetti negativi del
progetto sull’ambiente di cui al punto 5 e, se del caso, delle eventuali
disposizioni di monitoraggio, compresa la preparazione di un’analisi ex-post
degli effetti negativi sull’ambiente. La descrizione deve spiegare in che
misura gli effetti negativi significativi vengono ridotti o compensati e deve
riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento. 8. Una valutazione dei rischi di catastrofi
naturali e di origine umana, nonché dei rischi di incidenti cui il progetto
potrebbe essere soggetto e, se del caso, una descrizione delle misure previste
per evitare tali rischi e delle misure riguardanti la preparazione e la
risposta alle emergenze (ad esempio, misure richieste ai sensi della direttiva
96/82/CE, modificata). 9. Un riassunto non tecnico delle informazioni
trasmesse sulla base dei punti precedenti 10. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune
tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta
dei dati richiesti, delle fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni
effettuate, nonché delle principali incertezze riscontrate e di come
influenzano gli effetti previsti, accompagnato da un elenco delle alternative
preferite.” [1] Direttiva 2011/92/UE (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1) che
codifica la direttiva 85/337/CEE e le tre successive modifiche di quest’ultima
(direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE). [2] COM(2009)
378 definitivo. Tutte le relazioni sono disponibili sul sito:
http://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm. [3] COM(2007) 225 def. [4] COM(2009) 15 def. [5] COM(2011) 571 def. [6] COM(2010) 2020 def. [7] Il principale organismo professionale per l’ambiente,
che conta oltre 15 000 membri operanti in tutti i settori industriali. [8] http://ec.europa.eu/environment/consultations/eia.htm [9] http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm [10] GU C […] del […], pag. […]. [11] GU C […] del […], pag. […]. [12] COM(2007) 225 def. [13] COM(2009) 378 def. [14] COM(2011) 571 def. [15] COM(2006) 231 def. [16] Conclusioni del Consiglio europeo, marzo 2010. [17] COM(2011) 244 def. [18] COM(2009) 82 def. [19] COM(2010) 2020 def. [20] GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30. [21] GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7. [22] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. [23] GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17. [24] GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.