52012PC0548

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe /* COM/2012/0548 final - 2012/0261 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Contesto generale

Molte sostanze chimiche vengono utilizzate in un'ampia varietà di importanti processi industriali (per es., nella sintesi di materiali plastici, in ambito farmaceutico, nell'industria cosmetica, dei profumi, dei detergenti e degli aromi) e vengono commercializzate per questi usi leciti sui mercati regionali e globali. Alcune di queste sostanze chimiche, tuttavia, possono essere usate impropriamente per la fabbricazione illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope. Le sostanze chimiche prodotte a scopo lecito che possono essere impropriamente utilizzate nella produzione illegale di stupefacenti sono note con l'espressione "precursori di droghe".

Soltanto di rado i precursori di droghe vengono fabbricati dai criminali che intendono sfruttarli nella produzione illecita di stupefacenti, poiché la loro produzione spesso richiede un'importante infrastruttura industriale. Pertanto, i criminali cercano di dirottare queste sostanze dal commercio lecito.

Di per sé il commercio dei precursori di droghe non è proibito, per via degli importanti utilizzi legittimi di queste sostanze. Tuttavia, al fine di impedirne la deviazione verso la produzione illecita di stupefacenti, è stato creato a livello internazionale uno specifico quadro regolamentare, per mezzo dell'articolo 12 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (di seguito "convenzione dell'ONU del 1988"). L'Unione europea, che è parte della convenzione, ha attuato i propri obblighi attraverso il regolamento (CE) n. 273/2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe all'interno dell'UE e il regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio di tali sostanze con i paesi terzi. Il quadro regolamentare dell'Unione disciplina il monitoraggio e il controllo del commercio legittimo dei precursori di droghe. Gli operatori coinvolti nel commercio legittimo di precursori di droghe (fabbricanti, distributori, intermediari, importatori, esportatori e venditori al dettaglio di sostanze chimiche) hanno l'obbligo di adottare misure per prevenire i furti, controllare i clienti, individuare le transazioni sospette e notificare tali eventi alle autorità. Questa collaborazione tra industria e autorità è fondamentale per il corretto funzionamento del quadro regolamentare.

Le autorità pubbliche controllano che le imprese che operano con i precursori di droghe rispettino gli obblighi imposti dalla legislazione, conducendo ispezioni in loco e applicando procedure amministrative quali la concessione di licenze e le registrazioni.

Motivazione e obiettivi della proposta

I trafficanti acquistano i precursori di droghe di cui hanno bisogno da varie regioni del mondo, sfruttando a proprio vantaggio gli anelli deboli della catena di controllo. Il regolamento proposto intende contribuire al superamento dei problemi posti dal particolare punto debole che è stato individuato nell'Unione europea, quando enormi quantità di anidride acetica ("AA"), il principale precursore di droghe per l'eroina, sono state dirottate dal commercio interno dell'UE: nel 2008 il 75% dei sequestri mondiali di AA è avvenuto nell'UE. Dagli anni 1970 il consumo di eroina rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica in Europa, ancora oggi causa della più elevata percentuale di morbilità e mortalità correlate al consumo di stupefacenti nell'Unione europea.

Benché a partire dal 2008 i quantitativi di AA sequestrati nell'UE siano diminuiti sostanzialmente, l'INCB[1] continua a riferire nelle sue relazioni annuali che le misure di controllo legislative europee non sono abbastanza rigorose per impedire la deviazione del principale precursore dell'eroina dal commercio interno all'UE.

Il 7 gennaio 2010 la Commissione europea ha adottato una relazione riguardante l'applicazione e il funzionamento della legislazione comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe[2], in cui concludeva che la legislazione funziona correttamente, nonostante alcuni punti critici, in merito ai quali ha formulato alcune raccomandazioni[3].

La presente proposta, che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004, raccoglie la raccomandazione formulata dalla Commissione nella relazione per migliorare la prevenzione della deviazione dal commercio interno all'UE dell'AA, il principale precursore di droghe per l'eroina, estendendo l'obbligo di registrazione, che attualmente ricade soltanto sugli operatori che immettono l'AA sul mercato, anche agli utilizzatori della sostanza e migliorando le disposizioni di registrazione armonizzate, al fine di garantire maggiore parità di condizioni, preservando il mercato interno ed evitando l'adozione di misure nazionali contrastanti.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

La presente proposta è del tutto coerente con gli obiettivi della strategia dell'UE in materia di droga 2005-2012[4] e del piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2009-2012)[5], in quanto mira a ridurre la deviazione e il traffico all'interno o attraverso l'Unione dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti.

Essendo un fenomeno complesso, il problema degli stupefacenti richiede un approccio multidisciplinare, che punti alla riduzione sia della domanda che dell'offerta[6]. La prevenzione della deviazione e del traffico dei precursori di droghe mira a ridurre l'offerta di droghe illecite, prefiggendosi come obiettivo ultimo il raggiungimento di un elevato livello di protezione, benessere e coesione sociale per i cittadini dell'UE attraverso la prevenzione e la riduzione del consumo di stupefacenti, in linea con la strategia dell'UE in materia di droga. I servizi della Commissione europea stanno conducendo una valutazione della strategia dell'UE in materia di droga 2005-2012, in vista dell'elaborazione della strategia dell'UE in materia di droga a partire dal 2013[7]. Questa valutazione, tuttavia, non intende mettere in discussione il pilastro della "riduzione dell'offerta" (che include la prevenzione della deviazione dei precursori di droghe); oltretutto, essendo parte firmataria dell'articolo 12 della convenzione dell'ONU del 1988, l'Unione è in ogni caso tenuta a muoversi verso l'obiettivo di prevenire la deviazione dei precursori di droghe.

Uno dei principi fondamentali del Trattato, che deve essere rispettato nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione, è quello di garantire un livello elevato di protezione della salute umana. Il controllo della deviazione dei precursori di droghe contribuisce alla protezione della salute umana, in particolare per quanto concerne gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, rispetto ai quali il trattato invita l'Unione a completare l'azione degli Stati membri in materia di prevenzione del consumo di stupefacenti[8].

Inoltre, l'iniziativa è anche in linea con il principio del trattato in base al quale l'Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità nonché attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e altre autorità competenti[9].

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Consultazioni delle parti interessate, ricorso al parere di esperti

Nel 2009 e all'inizio del 2010 i servizi della Commissione hanno consultato tutte le parti interessate in merito all'attuazione del regolamento (CE) n. 273/2004 e hanno presentato l'esito di tali consultazioni in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che è stata adottata il 7 gennaio 2010[10]. Nel maggio 2010 il Consiglio ha adottato le proprie conclusioni in merito alla relazione della Commissione, riconoscendo l'importanza di proseguire la collaborazione attiva tra le autorità e l'industria e di migliorare l'applicazione della legislazione europea. Il Consiglio ha invitato la Commissione a elaborare un programma di lavoro per ovviare ai punti deboli della legislazione in collaborazione con gli Stati membri e a proporre modifiche legislative entro la fine del 2011, dopo un'attenta valutazione delle loro potenziali conseguenze per le autorità degli Stati membri e gli operatori economici[11].

La Commissione ha successivamente elaborato sei potenziali opzioni politiche (per ulteriori informazioni, cfr. la prossima sezione) e ne ha discusso con rappresentanti degli Stati membri e dell'industria in un'apposita riunione del gruppo di lavoro sui precursori di droghe, tenutasi nel giugno 2010.

Le parti interessate degli Stati membri e dell'industria sono state nuovamente consultate in merito alle sei opzioni attraverso una procedura scritta, condotta dal 23 luglio al 18 ottobre 2010. Sono stati a tal fine individuati tre principali gruppi di destinatari: fabbricanti e commercianti (operatori), utilizzatori finali e autorità competenti degli Stati membri. Inoltre, dal 1° ottobre al 24 novembre 2010, tramite la rete Enterprise Europe, sono state consultate le PMI per avere la certezza che fossero tenuti in considerazione i timori di uno specifico gruppo di destinatari (gli utilizzatori finali dei precursori di droghe, che sono prevalentemente PMI).

Infine, la Commissione ha incaricato un consulente esterno di condurre uno studio per valutare in maniera approfondita i costi amministrativi che graverebbero sulle imprese e le autorità per ognuna delle opzioni politiche considerate.

Valutazione dell'impatto

Poiché il principale aspetto problematico è l'inadeguatezza dei controlli da parte delle autorità competenti nei confronti di tutti gli operatori economici dediti al commercio legale dei precursori di droghe, tutte le opzioni politiche esaminate puntano a ottimizzare i controlli potenziando gli obblighi di denuncia, notifica o registrazione che incombono agli operatori economici. Sono stati analizzati gli impatti delle seguenti sei opzioni politiche:

– Opzione 1 (opzione di base): nessuna azione: la legislazione attuale dell'UE rimane invariata;

– Opzione 2: rafforzamento degli obblighi di segnalazione;

– Opzione 3: maggiori norme e obblighi in capo agli operatori per quanto concerne le dichiarazioni rilasciate dagli utilizzatori finali;

– Opzione 4: obbligo degli operatori di notificare sistematicamente ogni nuovo utilizzatore finale alle autorità a scopo di verifica;

– Opzione 5: registrazione obbligatoria degli utilizzatori finali e rafforzamento dei requisiti per quanto concerne la registrazione;

– Opzione 6: trasferimento dell'AA dalle sostanze classificate di categoria 2 a quelle di categoria 1.

Per le opzioni dalla 2 alla 5, sono state analizzate due opzioni secondarie: limitare gli interventi in modo specifico all'AA o estenderli a tutte le sostanze classificate della categoria 2.

La conclusione generale della valutazione dell'impatto[12] è stata che l'opzione 4 (per la sola AA) e l'opzione 5 (per la sola AA) sarebbero entrambe delle scelte valide per raggiungere gli obiettivi fissati. Entrambe avrebbero conseguenze per le PMI, poiché i clienti finali che utilizzano l'AA sono prevalentemente PMI, ma l'opzione 5 sarebbe meno gravosa rispetto all'opzione 4 in termini di costi annui a carico delle imprese (purché le autorità non trasferiscano tutte le spese a quanti chiedono la registrazione, sotto forma di tasse), un argomento questo che è particolarmente significativo per le PMI. Nel complesso, il forte sostegno politico che l'opzione 5 ha ottenuto dalla maggioranza degli Stati membri, associato al giudizio diffuso a livello internazionale secondo cui la legislazione europea necessiterebbe di un controllo più sistematico di (tutti) gli utilizzatori finali dell'AA, oltre che l'onere in qualche modo meno gravoso per le PMI, fanno pendere l'ago della bilancia in favore dell'opzione 5.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 114 ha l'obiettivo di instaurare un mercato interno, garantendo al tempo stesso un livello elevato di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Principio di sussidiarietà

Si applica il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, in quanto la proposta riguarda una materia che non è di competenza esclusiva dell'Unione.

L'obiettivo generale del regolamento (CE) n. 273/2004 è prevenire la diversione dei precursori di droghe dal commercio legittimo, in conformità degli obblighi dell'Unione di cui all'articolo 12 della Convenzione dell'ONU del 1988. Esso contribuisce alla lotta mondiale contro la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, garantendo un corretto funzionamento del mercato interno per i precursori di droghe grazie all'introduzione di norme armonizzate all'interno dell'UE valide per tutti gli operatori, al tempo stesso evitando ostacoli inutili al commercio legittimo e oneri amministrativi eccessivi a carico delle imprese e delle autorità competenti.

L'obiettivo della presente proposta, vale a dire rafforzare le misure di controllo sull'AA per prevenirne la diversione dal mercato interno dell'UE senza provocare al contempo distorsioni del mercato, non può essere adeguatamente raggiunto dagli Stati membri in maniera autonoma; al contrario, un'azione avviata dall'Unione sarà più efficace per i seguenti motivi:

– alcuni Stati membri si trovano nell'impossibilità giuridica di adottare misure di controllo nazionali che vanno oltre la legislazione dell'UE in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 273/2004, che consente agli Stati membri di adottare le misure nazionali necessarie affinché le autorità competenti possano espletare i propri compiti di controllo e monitoraggio. Tali Stati sostengono che la normativa dell'UE sottopone a misure di controllo esclusivamente gli operatori (senza imporre obblighi agli utilizzatori finali), il che andrebbe inteso come una decisione deliberata e vincolante del legislatore dell'UE di non sottoporre gli utilizzatori finali al controllo della legislazione in materia di precursori di droghe.

– Al contrario, altri Stati membri contemplano di introdurre o hanno già introdotto sostanziali misure di controllo nazionali in base all'articolo 10, che hanno determinato anzitutto la diffusione di approcci di controllo diversi in diversi Stati membri, con un conseguente potenziale pregiudizio del funzionamento del mercato dell'Unione; inoltre, le azioni isolate condotte in singoli Stati membri rischiano di spostare il problema da uno Stato membro all'altro, poiché i trafficanti tendono a sfruttare "l'anello più debole" del mercato dell'Unione. Un'aggregazione di misure nazionali diverse non può essere efficace quanto un approccio armonizzato a livello di Unione europea. Ne è una conferma il fatto che gli Stati membri e i settori dell'industria interessati si sono rivolti alla Commissione con la richiesta di intervenire per preservare il mercato interno garantendo condizioni uniformi, onde evitare che ci si debba affidare troppo a misure nazionali supplementari.

Principio di proporzionalità

La proposta si limita a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea. Impedendo la deviazione dei precursori di droghe dal commercio legale alla produzione illecita di stupefacenti, la presente proposta contribuirà alla lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, e quindi proteggerà i cittadini dalle gravi conseguenze per la salute correlate al consumo di droga. Inoltre, poiché stabilisce norme armonizzate che devono essere rispettate dagli operatori e dagli utilizzatori dediti al commercio legale di tali precursori di droghe, dovrebbe garantire il corretto funzionamento del mercato dell'Unione, evitando ostacoli inutili a tale scambio legittimo e riducendo gli oneri amministrativi a carico di operatori e autorità competenti.

La proposta intende ovviare ai punti deboli individuati nella valutazione sul funzionamento e sull'attuazione dei regolamenti in materia di precursori di droghe, in particolare laddove stabilisce un obbligo di registrazione non soltanto per gli operatori che immettono l'AA sul mercato ma anche per gli utilizzatori che l'acquistano per uso proprio o per sottoporla a ulteriore lavorazione (gli utilizzatori finali). La proposta non estende ad altre sostanze classificate di cui alla categoria 2 le disposizioni fissate per l'AA.

Scelta dello strumento

Lo strumento giuridico scelto è il regolamento, dato che l'obiettivo è quello di armonizzare le norme applicabili agli operatori economici (utilizzatori finali) che necessitano dell'AA per uso proprio o per integrarla nei propri processi industriali. Questo regolamento modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 in vigore.

Principali disposizioni della proposta

La proposta introduce l'obbligo per gli utilizzatori finali dell'AA di ottenere una registrazione simile a quella già prevista per gli operatori che immettono la sostanza sul mercato e rafforza i requisiti in materia di registrazione.

Inoltre, propone di creare e tenere aggiornata una banca dati europea dei precursori di droghe, allo scopo di modernizzare la raccolta delle informazioni fornite dagli Stati membri sui sequestri e sulle spedizioni intercettate di precursori di droghe, in conformità con l'attuale articolo 13 del regolamento (CE) n. 273/2004, e di conservare un elenco degli operatori e degli utilizzatori autorizzati o registrati nell'UE che commercializzano o usano legalmente i precursori di droghe, oltre che di consentire agli operatori di fornire alle autorità competenti, in forma ricapitolativa, le informazioni sulle loro transazioni relative a sostanze classificate, ai sensi dell'attuale articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004.

Infine, il progetto di regolamento adegua le disposizioni del regolamento (CE) n. 273/2004 concernenti la procedura di comitato alle nuove norme del trattato di Lisbona.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non incide sul bilancio dell'Unione europea perché non sono necessarie risorse aggiuntive per realizzare l'azione proposta. Le risorse occorrenti per creare la banca dati europea sono già disponibili negli stanziamenti erogati nel corso della procedura di bilancio e all'interno della linea Mercato interno. Pertanto la proposta non incide sul bilancio in maniera superiore a quanto già previsto per gli anni futuri nella programmazione ufficiale della Commissione.

5.           INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

– La proposta è soggetta a una notifica all'OMC nel quadro dell'accordo.

– L'atto proposto riguarda una questione rilevante ai fini dello Spazio economico europeo (SEE).

– L'atto proposto prevede un periodo transitorio per l'entrata in vigore dei nuovi obblighi in materia di registrazione per gli utenti finali dell'AA.

– L'atto proposto contiene una clausola di riesame utile per stabilire se il regolamento modificato sarà risultato efficace nella prevenzione della deviazione dell'AA.

2012/0261 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[13],

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati[14],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe[15], il 7 gennaio 2010 la Commissione ha adottato una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'applicazione e al funzionamento della legislazione dell'UE esistente in materia di precursori di droghe[16].

(2)       In tale relazione la Commissione ha raccomandato di analizzare nuove modalità per rafforzare il controllo del commercio di anidride acetica (sostanza classificata nella categoria 2) al fine di prevenire in maniera più efficace il dirottamento dell'anidride acetica verso la produzione illecita di eroina.

(3)       Nelle sue conclusioni sul funzionamento e sull'applicazione della legislazione dell'UE in materia di precursori di droghe del 25 maggio 2010, il Consiglio ha invitato la Commissione a proporre modifiche legislative, dopo averne valutato i potenziali impatti sulle autorità competenti e sugli operatori economici.

(4)       È necessario chiarire la definizione di sostanze classificate: l'espressione "preparato farmaceutico", tratta dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988 (di seguito "la convenzione delle Nazioni Unite"), deve essere sostituita con la terminologia pertinente della legislazione dell'Unione ("medicinali"), mentre l'espressione "altri preparati" deve essere soppressa perché rappresenta una ripetizione del concetto di "miscele", già usato nella definizione.

(5)       È necessario introdurre una definizione del termine "utilizzatore" riferito alle società che possiedono le sostanze per scopi diversi rispetto alla loro immissione sul mercato.

(6)       Deve essere precisato che le società che utilizzano le sostanze classificate per scopi diversi dall'immissione delle stesse sul mercato sono tenute a ottenere una licenza.

(7)       Per garantire condizioni di registrazione uniformi in tutti gli Stati membri per quanto concerne le sostanze classificate nella categoria 2 dell'allegato I è indispensabile introdurre norme più dettagliate in materia di registrazione. Per le sostanze classificate in una nuova sottocategoria 2A dell'allegato I, è necessario sottoporre a obblighi di registrazione non solo gli operatori ma anche gli utilizzatori.

(8)       Al fine di salvaguardarne la competitività, è opportuno non imporre alle microimprese oneri per l'ottenimento di una registrazione o di una licenza.

(9)       Sono necessarie disposizioni esplicite per specificare che gli Stati membri hanno la facoltà di intervenire in caso di transazioni sospette che interessano sostanze non classificate, per consentire loro di reagire più rapidamente a fronte di eventuali nuove tendenze nella produzione illecita di stupefacenti.

(10)     È necessario creare una banca dati europea sui precursori di droghe al fine di semplificare la segnalazione da parte degli Stati membri di sequestri e spedizioni intercettate, istituire un registro europeo degli operatori e degli utilizzatori in possesso di una licenza o di una registrazione che faciliterà la verifica della legittimità delle transazioni commerciali con sostanze classificate e permettere agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loro transazioni legali con sostanze classificate.

(11)     Il regolamento (CE) n. 273/2004 prevede il trattamento dei dati. Tale trattamento può riguardare anche dati personali e deve avvenire nel rispetto della normativa dell'Unione.

(12)     L'anidride acetica, attualmente classificata nella categoria 2 dell'allegato I, va inserita in una nuova sottocategoria 2A dell'allegato I, per consentire un maggiore controllo del suo commercio. Le altre sostanze della categoria 2 devono essere classificate nella sottocategoria 2B.

(13)     Il regolamento (CE) n. 273/2004 conferisce alla Commissione la competenza di attuare alcune delle disposizioni del medesimo regolamento, competenza da esercitare secondo le procedure previste dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[17], modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio[18].

(14)     In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona, tali competenze devono essere allineate agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(15)     Per conseguire gli obiettivi del regolamento (CE) n. 273/2004 deve essere delegato alla Commissione, come previsto dall'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di adottare atti in cui sono specificati i requisiti e le condizioni per la concessione della licenza e per la registrazione, per l'ottenimento e l'impiego delle dichiarazioni degli acquirenti, per la documentazione e l'etichettatura delle miscele, per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni sulle transazioni realizzate con le sostanze classificate, per la creazione di un elenco di operatori e utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o sono stati iscritti nel registro europeo e per la modifica degli allegati. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni appropriate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(16)     Quando predispone gli atti delegati, la Commissione è tenuta a trasmettere simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nei modi e nei tempi appropriati, la relativa documentazione.

(17)     Per garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 273/2004, devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[19].

(18)     Gli atti di esecuzione specificanti le modalità della trasmissione in forma elettronica delle dichiarazioni degli acquirenti e della trasmissione a una banca dati europea delle informazioni sulle transazioni degli operatori implicanti sostanze classificate devono essere adottati secondo la procedura d'esame.

(19)     Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia il rafforzamento delle norme per la registrazione degli operatori che immettono sul mercato interno sostanze classificate nella categoria 2, in particolare l'anidride acetica, o che ne sono in possesso, per impedire che tali sostanze siano utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti, non può essere adeguatamente conseguito dagli Stati membri dal momento che i trafficanti approfittano delle differenze nazionali in materia di registrazione e trasferiscono le loro attività illecite nei paesi in cui è più facile dirottare i precursori di droghe, e poiché tale obiettivo può invece essere raggiunto più efficacemente a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20)     Il regolamento (CE) n. 273/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 273/2004 è così modificato:

(1) l'articolo 2 è così modificato:

(a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)        ‘sostanze classificate': tutte le sostanze usate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope ed elencate nell'allegato I, compresi le miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi i prodotti naturali e le miscele contenenti sostanze classificate, composti in modo che tali sostanze non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici, nonché i medicinali come definiti all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[20];"

(b) è aggiunta la seguente lettera h):

"h)        ‘utilizzatore': qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene una sostanza classificata ed effettua un'operazione di lavorazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, trasformazione di sostanze classificate o le utilizza in qualsiasi altro modo."

(2) l'articolo 3 è così modificato:

(a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.        Il possesso o l'immissione sul mercato di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato I è subordinato all'ottenimento da parte dell'operatore e dell'utilizzatore di una licenza rilasciata dalle autorità competenti. Le autorità competenti possono rilasciare licenze speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o forze armate. Tali licenze speciali sono valide soltanto per l'uso di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato 1 nell'ambito dei compiti ufficiali degli operatori interessati.

3.          L'operatore titolare di una licenza di cui al paragrafo 2 fornisce sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato I solo a operatori o utilizzatori titolari di tale licenza e che hanno firmato una dichiarazione dell'acquirente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1."

(b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.        Fermo restando il paragrafo 9, le autorità competenti possono limitare la validità di una licenza ad un massimo di tre anni o prescrivere agli operatori l'obbligo di provare ad intervalli regolari, non superiori a tre anni, che le condizioni in virtù delle quali la licenza è stata rilasciata continuano a sussistere. Nella licenza sono menzionate l'operazione o le operazioni per le quali è valida e le sostanze interessate. Le licenze speciali ai sensi del paragrafo 2 sono rilasciate, in linea di massima, per un periodo di tempo indeterminato, ma possono essere sospese o revocate dalle autorità competenti alle condizioni di cui al paragrafo 4, terza frase."

(c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6.        A partire da [18 mesi dalla data della pubblicazione] gli operatori sono tenuti a ottenere una registrazione dalle autorità competenti prima di collocare sul mercato le sostanze classificate della categoria 2 dell'allegato I. Inoltre, prima di entrare in possesso di sostanze classificate della sottocategoria 2A dell'allegato I, gli utilizzatori sono tenuti a ottenere una registrazione dalle autorità competenti. Le farmacie, gli ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità pubbliche o le forze armate possono richiedere una registrazione speciale. Tali registrazioni sono considerate valide soltanto per l'uso di sostanze classificate della categoria 2 dell'allegato 1 nell'ambito dei compiti ufficiali degli operatori interessati."

(d) sono inseriti i seguenti paragrafi 6 bis e 6 ter:

"6 bis.   L'operatore titolare di una registrazione di cui al paragrafo 6 fornisce sostanze classificate della sottocategoria 2A dell'allegato I solo ad altri operatori o utilizzatori titolari di tale registrazione e che hanno firmato una dichiarazione dell'acquirente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1.

6 ter.    Nel valutare se concedere una registrazione, le autorità competenti tengono conto, in particolare, della competenza e dell'integrità del richiedente; se ci sono ragionevoli motivi di dubitare dell'adeguatezza e dell'affidabilità del richiedente o del responsabile del commercio delle sostanze classificate, la registrazione deve essere rifiutata. La registrazione può essere sospesa o revocata dalle autorità competenti se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il titolare non è più atto a possedere una registrazione o che non sussistono più le condizioni in virtù delle quali la registrazione era stata rilasciata."

(e) al punto 7, è aggiunta la seguente frase:

"Se l'operatore o l'utilizzatore è una microimpresa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato della raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese[21], non è tenuto al pagamento di questa tassa."

(f) sono aggiunti i seguenti paragrafi 8 e 9:

"8.        Le autorità competenti inseriscono gli operatori e gli utilizzatori che hanno ottenuto una licenza di cui al paragrafo 2 o una registrazione di cui al paragrafo 6 in una banca dati europea sui precursori di droghe, istituita dalla Commissione come disposto dall'articolo 13 bis.

9.          Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis riguardo a:

(a) i requisiti e le condizioni per la concessione della licenza di cui al paragrafo 2;

(b) i requisiti e le condizioni per la concessione della registrazione di cui al paragrafo 6;

(c) i requisiti e le condizioni per l'inserimento degli operatori e degli utilizzatori in possesso di una licenza o di una registrazione nella banca dati europea in materia di precursori di droghe di cui al paragrafo 8."

(3) l'articolo 4 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.        Fermo restando il paragrafo 4 e gli articoli 6 e 14, ogni operatore stabilito nella Comunità che fornisca a un acquirente una sostanza classificata nelle categorie 1 o 2 dell'allegato I ottiene dallo stesso una dichiarazione indicante l'uso o gli usi specifici della sostanza in questione. È richiesta una dichiarazione separata per ogni sostanza classificata. La dichiarazione è conforme al modello di cui al punto 1 dell'allegato III. Se si tratta di persone giuridiche la dichiarazione è redatta su carta intestata."

(b) è aggiunto il seguente paragrafo 4:

"4.        Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per quanto riguarda i requisiti e le condizioni per l'ottenimento e l'uso delle dichiarazioni degli acquirenti."

(4) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

"7.      Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per quanto riguarda i requisiti e le condizioni per la documentazione relativa alle miscele contenenti le sostanze elencate nell'allegato I."

(5) all'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per quanto riguarda i requisiti e le condizioni per l'etichettatura delle miscele contenenti le sostanze elencate nell'allegato I."

(6) l'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

"1.      Gli operatori notificano immediatamente alle autorità competenti tutti gli elementi, quali ordini o transazioni insolite di sostanze classificate destinate all'immissione sul mercato, che suggeriscono la possibile diversione di tali sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. A tal fine gli operatori forniscono ogni informazione disponibile che consenta alle autorità competenti di verificare la legittimità dell'ordine o della transazione in questione.

2.       Gli operatori forniscono alle autorità competenti in forma ricapitolativa le informazioni pertinenti sulle loro transazioni relative a sostanze classificate.

3.       Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per quanto riguarda i requisiti e le condizioni per la trasmissione da parte degli operatori delle informazioni di cui al paragrafo 2."

(7) l'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

"Per agevolare la cooperazione tra autorità competenti degli Stati membri, operatori e industria chimica, in particolare per quanto concerne le sostanze non classificate, la Commissione elabora e aggiorna orientamenti intesi ad assistere l'industria chimica."

(8) l'articolo 10, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

"2.      Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di controllare e monitorare le transazioni sospette con sostanze non classificate, in particolare:

(a) ottenere informazioni su tutti gli ordini di sostanze non classificate o su operazioni relative a sostanze non classificate;

(b) avere accesso ai locali commerciali degli operatori per raccogliere le prove delle transazioni sospette con sostanze non classificate.

3.       Le autorità competenti rispettano le informazioni commerciali riservate."

(9) è inserito il seguente articolo 13 bis:

"Articolo 13 bis

Banca dati

La Commissione istituisce una banca dati europea sui precursori di droghe con le seguenti funzioni:

(a) facilitare la comunicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, la sintesi e l'analisi di tali informazioni a livello dell'Unione e la presentazione di rapporti all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2;

(b) creare un registro europeo degli operatori e utilizzatori che hanno ottenuto una licenza in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, o una registrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6;

(c) permettere agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loro transazioni ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 in forma elettronica, come specificato nelle misure di esecuzione adottate in forza dell'articolo 14."

(10) è inserito il seguente articolo 13 ter:

"Articolo 13 ter

Protezione dei dati

1.       Le autorità competenti negli Stati membri trattano i dati personali in conformità alla direttiva 95/46/CE[22] e sotto la sorveglianza dell'autorità pubblica indipendente dello Stato membro di cui all'articolo 28 di tale direttiva.

2.       Il trattamento dei dati personali da parte della Commissione, anche ai fini della banca dati europea di cui all'articolo 13 bis, avviene nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[23] e sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati."

(11) gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 14

Atti di esecuzione

1.       La Commissione può adottare i seguenti atti di esecuzione:

(a) norme su come fornire le dichiarazioni dell'acquirente di cui all'articolo 4 in forma elettronica, se del caso;

(b) norme su come trasmettere a una banca dati europea, in forma elettronica, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, se del caso.

2.       Gli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Articolo 14 bis

Procedura di comitato

1.       La Commissione è assistita dal comitato dei precursori di droghe di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio[24]. Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.       Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Adeguamenti degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 15 bis per adeguare gli allegati I, II e III in funzione delle nuove tendenze nella diversione dei precursori di droghe e per introdurre una modifica alle tabelle di cui all'allegato della convenzione delle Nazioni Unite del 1988.

Articolo 15 bis

Esercizio della delega

1.       Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati alle condizioni indicate nel presente articolo.

2.       La delega di poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 9, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 13 bis, paragrafo 2, e all'articolo 15 è conferita per un periodo di tempo indeterminato a partire da [data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica].

3.       La delega di poteri di cui all'articolo 3, paragrafo 9, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 13 bis, paragrafo 2, e all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.       Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.       Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9, dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 5, paragrafo 7, dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 13 bis, e dell'articolo 15 entra in vigore soltanto se il Parlamento europeo o il Consiglio non ha espresso obiezioni entro un periodo di 2 mesi dalla notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione dell'assenza di obiezioni. Tale termine è prorogato di 2 mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

(12) L'articolo 16 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 16

Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri

1.       Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti che adottano in applicazione del presente regolamento, in particolare dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 10 e 12, e delle successive modifiche.

2.       La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

3.       La Commissione valuta l'attuazione e il funzionamento del presente regolamento entro [78 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento modificativo]."

(13) L'allegato I è così modificato:

(a) il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente:

"Elenco delle sostanze classificate";

(b) il testo utilizzato per la categoria 2 è sostituito dal testo riportato nell'allegato al presente regolamento.

(14) Nell'allegato III, il termine "autorizzazione/" è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

"CATEGORIA 2

SOTTOCATEGORIA 2A

Sostanza || Denominazione NC (se diversa) || Codice NC (1) || N. CAS (2)

Anidride acetica || || 2915 24 00 || 108-24-7

I sali delle sostanze elencate in questa categoria, in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

___________________________________________________________________________

(1) GU L290 del 28.10.2002, pag. 1.

(2) Il numero CAS è il numero di registrazione del "Chemical Abstracts Service", vale a dire un identificatore numerico unico specifico per ciascuna sostanza e per la sua struttura. Il numero CAS è specifico per ciascun isomero e per ciascun sale di tale isomero. S'intende che i numeri CAS per i sali delle sostanze sopra indicate saranno diversi da quelli riportati.

___________________________________________________________________________

SOTTOCATEGORIA 2B

Sostanza || Denominazione NC (se diversa) || Codice NC (1) || N. CAS (2)

Acido fenilacetico || || 2916 34 00 || 103-82-2

Acido antranilico || || 2922 43 00 || 118-92-3

Piperidina || || 2933 32 00 || 110-89-4

Permanganato di potassio || || 2841 61 00 || 7722-64-7

I sali delle sostanze elencate in questa categoria, in tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali.

___________________________________________________________________________

(1) GU L290 del 28.10.2002, pag. 1.

(2) Il numero CAS è il numero di registrazione del "Chemical Abstracts Service", vale a dire un identificatore numerico unico specifico per ciascuna sostanza e per la sua struttura. Il numero CAS è specifico per ciascun isomero e per ciascun sale di tale isomero. S'intende che i numeri CAS per i sali delle sostanze sopra indicate saranno diversi da quelli riportati.

___________________________________________________________________________

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

              1.1.    Titolo della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

              3.1.    Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe

1.2.        Settori interessati nella struttura ABM/ABB[25]

Titolo 2: Imprese e industria

Capitolo 02.03: Mercato interno dei beni e politiche settoriali

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[26]

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

1a. Competitività per la crescita e l'occupazione

In seguito al riesame permanente dell'acquis esistente in materia di mercato interno e della sua applicazione, la nuova proposta legislativa mira a migliorare l'efficienza della legislazione esistente sui precursori di droghe.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n.

La creazione di una banca dati europea punta a favorire lo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri e Commissione, da un lato, e operatori economici e autorità competenti degli Stati membri, dall'altro lato.

Attività ABM/ABB interessate

Titolo 2 – Capitolo 02.03 Mercato interno dei beni e politiche settoriali

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta, che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004, si prefigge lo scopo prevalente di migliorare la prevenzione della diversione dal commercio interno all'UE dell'anidride acetica, il principale precursore di droghe per l'eroina, estendendo l'obbligo di registrazione, che attualmente ricade soltanto sugli operatori che immettono l'anidride acetica sul mercato, anche agli utilizzatori della sostanza e migliorando le disposizioni di registrazione armonizzate, al fine di garantire maggiore parità di condizioni, preservando il mercato interno ed evitando l'adozione di misure nazionali contrastanti.

Inoltre, la proposta punta a creare e ad aggiornare una banca dati europea sui precursori di droghe, per modernizzare la raccolta annuale delle informazioni fornite dagli Stati membri in materia di sequestri e spedizioni intercettate di precursori di droghe, in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 273/2004, oltre che a conservare un elenco degli operatori e degli utilizzatori in possesso di una licenza o di una registrazione nell'UE che commercializzano o usano legalmente i precursori di droghe.

La banca dati dell'UE sui precursori di droghe vuole essere uno strumento moderno per rafforzare il controllo del commercio legittimo di precursori di droghe, che viene proposto:

- alle autorità competenti degli Stati membri per rispettare gli obblighi di comunicazione di informazioni alla Commissione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione;

- alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori dell'industria dell'UE per facilitare il controllo della legittimità dei potenziali clienti e per ridurre gli oneri in capo agli operatori connessi alla comunicazione annuale delle transazioni condotte con precursori di droghe, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 273/2004 e degli articoli 17 e 19 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio;

- alla Commissione per favorire l'osservanza dei suoi obblighi nei confronti dell'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 111/2005 nonché nei confronti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione.

Infine, la proposta adegua le disposizioni del regolamento (CE) n. 273/2004 concernenti la procedura di comitato alle nuove norme del trattato di Lisbona.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

Il regolamento proposto si prefigge lo scopo di migliorare la prevenzione del dirottamento dei precursori di droghe, in particolare l'anidride acetica, dal commercio legittimo alla produzione di droghe illecite da parte dei trafficanti. Continueranno a essere raccolte e divulgate al pubblico, agli Stati membri e all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti statistiche relative all'andamento annuo della deviazione dei precursori di droghe nell'UE. L'obiettivo è registrare un calo nel numero di sequestri e spedizioni intercettate.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Lo scopo principale della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 è ovviare ai punti critici individuati nel funzionamento del suddetto regolamento per quanto concerne la prevenzione della diversione di taluni precursori di droghe (in particolare, l'anidride acetica) dal commercio legittimo alla produzione di droghe illecite, attraverso il controllo e il monitoraggio del commercio legittimo.

La banca dati dell'UE dei precursori di droghe dovrebbe agevolare le attività di monitoraggio e di controllo da parte degli Stati membri, nonché gli obblighi di comunicazione delle informazioni che incombono agli Stati membri e agli operatori.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

L'obiettivo della presente proposta, che è quello di rafforzare le misure di controllo sull'anidride acetica, per prevenirne la deviazione dal mercato interno dell'UE senza al contempo provocare distorsioni del mercato, non può essere adeguatamente raggiunto dagli Stati membri in maniera autonoma; al contrario, un'azione avviata dall'Unione sarà più efficace per i seguenti motivi:

1. alcuni Stati membri si trovano nell'impossibilità giuridica di adottare misure di controllo nazionali che vanno oltre la legislazione dell'UE in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 273/2004, che consente agli Stati membri di adottare le misure nazionali necessarie affinché le autorità competenti possano espletare i propri compiti di controllo e monitoraggio. Tali Stati sostengono che la legislazione dell'UE sottopone alle misure di controllo esclusivamente gli operatori (senza imporre obblighi agli utilizzatori finali), il che andrebbe inteso come una decisione deliberata e vincolante del legislatore dell'UE di non sottoporre gli utilizzatori finali al controllo della legislazione in materia di precursori di droghe.

2. Al contrario, altri Stati membri prevedono di introdurre o hanno già introdotto sostanziali misure di controllo nazionali in base all'articolo 10, che hanno determinato anzitutto la diffusione di approcci di controllo diversi in diversi Stati membri, con un conseguente potenziale pregiudizio del funzionamento del mercato dell'Unione; inoltre, le azioni isolate condotte in singoli Stati membri rischiano di spostare il problema da uno Stato membro all'altro, poiché i trafficanti tendono a sfruttare "l'anello più debole" del mercato dell'Unione. Un'aggregazione di misure nazionali diverse non può essere efficace quanto un approccio armonizzato a livello di Unione europea. Ne è una conferma il fatto che gli Stati membri e i settori dell'industria interessati si sono rivolti alla Commissione con la richiesta di intervenire per preservare il mercato interno garantendo condizioni uniformi, onde evitare che ci si debba affidare troppo a misure nazionali supplementari.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Dopo aver condotto un'analisi approfondita del funzionamento dell'attuale regolamento (CE) n. 273/2004, il 7 gennaio 2010 la Commissione europea ha adottato una Relazione sull'applicazione e sul funzionamento della legislazione dell'UE esistente in materia di precursori di droghe[27]. La valutazione della Commissione, pur concludendo da un lato che, nel complesso, la legislazione funziona correttamente[28], dall'altro lato individuava alcuni punti critici e formulava raccomandazioni su come superarli, compresa in particolare una modifica di taluni requisiti per quanto concerne le sostanze della categoria 2 – in particolare l'anidride acetica oppure tutte le sostanze della categoria 2 – in modo da scoraggiarne il dirottamento dal mercato interno dell'UE.

La presente proposta intende raccogliere questa raccomandazione della Commissione modificando il regolamento (CE) n. 273/2004, allo scopo prevalente di migliorare la prevenzione della diversione dal commercio interno all'UE dell'anidride acetica, il principale precursore di droghe per l'eroina, estendendo l'obbligo di registrazione, che attualmente ricade soltanto sugli operatori che immettono l'anidride acetica sul mercato, anche agli utilizzatori della sostanza e migliorando le disposizioni di registrazione armonizzate, al fine di garantire maggiore parità di condizioni, preservando il mercato interno ed evitando l'adozione di misure nazionali contrastanti.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La presente proposta è del tutto coerente con gli obiettivi della strategia dell'UE in materia di droga 2005-2012 e del piano d'azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2009-2012), poiché fissa l'obiettivo di ridurre la diversione e il traffico all'interno o attraverso l'Unione di precursori di droghe usati per la produzione di droghe illecite e, di riflesso, di ridurre la fornitura di droghe illecite ai cittadini dell'UE garantendo un elevato livello di sicurezza e di protezione della salute umana.

1.6.        Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

¨ Proposta/iniziativa di durata limitata

– ¨  Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– ¨  Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

x Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal gennaio 2014 al dicembre 2014,

– seguita da un funzionamento a pieno ritmo a partire dall'1 gennaio 2015 (data presunta).

1.7.        Modalità di gestione previste[29]

x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– ¨  organismi creati dalle Comunità[30]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

Osservazioni

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

Precisare frequenza e condizioni.

(1) Gli Stati membri comunicheranno alla Commissione, con cadenza annuale, informazioni sui casi in cui si è proceduto a sospendere la fornitura di precursori di droga o a sequestrare le merci intercettate.

(2) Gli Stati membri invieranno regolarmente alla Commissione informazioni concernenti i loro operatori e utilizzatori in possesso di licenza e registrazione che commercializzano o usano i precursori di droghe, nonché le rispettive transazioni.

(3) A sua volta la Commissione preparerà periodicamente una relazione sulla base delle informazioni raccolte dagli Stati membri e presenterà ogni anno agli Stati membri e all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti tutte le informazioni sui sequestri e le spedizioni intercettate di precursori di droghe nell'Unione. Inoltre, la Commissione predisporrà una relazione annuale sui sequestri e sulle spedizioni intercettate di precursori di droghe nell'UE a scopo divulgativo.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

I principali rischi sono:

- mancato rispetto da parte degli Stati membri dei propri obblighi di comunicazione e/o di trasmissione di informazioni sugli operatori e gli utilizzatori in possesso di licenza/registrazione;

- attuazione non uniforme della legislazione negli Stati membri;

- sistemi di controllo insufficienti negli Stati membri, in particolare riguardo agli operatori e agli utilizzatori in possesso di licenza e/o registrazione.

2.2.2.     Modalità di controllo previste

Gli Stati membri hanno già delle autorità designate responsabili della sorveglianza dell'applicazione della legislazione e della concessione di licenze e registrazioni per certificare gli operatori e gli utilizzatori dediti al commercio dei precursori di droghe;

l'attuazione della legislazione è monitorata attraverso incontri periodici delle autorità nazionali competenti designate responsabili della legislazione dell'UE in materia di precursori di droghe;

la gestione quotidiana della banca dati dell'UE sui precursori di droghe ricadrà sotto la responsabilità dei servizi della Commissione incaricati di monitorare la legislazione dell'UE in materia di precursori di droghe, in particolare la DG ENTR e la DG TAXUD.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Non è stato identificato alcun rischio specifico di frode o irregolarità.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura  della spesa || Partecipazione

Numero [Descrizione………………………...……….] || Diss./non-diss. ([31]) || di paesi EFTA[32] || di paesi candidati[33] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

1a. Competitività per la crescita e l'occupazione || Articolo 02.03.01 Funzionamento e sviluppo del mercato interno, in particolare nei settori della notifica, della certificazione e del ravvicinamento settoriale || Diss./ SD || SÌ || NO || NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura  della spesa || Partecipazione

Numero [Rubrica……………………………………..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

|| || || || || ||

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 1a || Competitività per la crescita e l'occupazione

DG: ENTR || || || Anno 2014 [34] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 [35] || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || || ||

Articolo 02.03.01 - Funzionamento e sviluppo del mercato interno, in particolare nei settori della notifica, della certificazione e del ravvicinamento settoriale || Impegni || (1) || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315

Pagamenti || (2) || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || ||

Pagamenti || (2a) || || || || || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[36] || || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG ENTR || Impegni || = 1+1a +3 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315

Pagamenti || = 2+2a +3 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

ŸTOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || = 4+ 6 || || || || || || || ||

Pagamenti || = 5+ 6 || || || || || || || ||

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || ||

Pagamenti || (5) || || || || || || || ||

ŸTOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || = 4+ 6 || || || || || || || ||

Pagamenti || = 5+ 6 || || || || || || || ||

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: ENTR || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

Ÿ Risorse umane || || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756

Ÿ Altre spese amministrative || || || || || || || ||

TOTALE DG ENTR || Stanziamenti || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0.108 || 0.108 || 0.108 || 0.108 || 0.108 || 0.108 || 0.108 || 0,756

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 1,071

Pagamenti || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 1,071

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi.

– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito[37]:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE ||

|| RISULTATI ||

|| || Tipo di risultato[38] || Costo medio del risultato || Numero  di risultati || Costo || Numero  di risultati || Costo || Numero  di risultati || Costo || Numero  di risultati || Costo || Numero  di risultati || Costo || Numero  di risultati || Costo || Numero  di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1[39]: || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 7 || 0,315 ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || ||

OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || ||

- Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 7 || 0,315 ||

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756

Altre spese amministrative || || || || || || || ||

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Esclusa la RUBRICA 5[40] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

TOTALE || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020

Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

|| 02 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[41] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 04 aa [42] || - in sede[43] || || || || || || ||

|| - nelle delegazioni || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

|| TOTALE || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108

02 è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Gestione ed elaborazione della legislazione dell'UE al fine di garantire un mercato unico per le sostanze chimiche, in particolare per i precursori di droghe. Preparare e presiedere riunioni di gruppi di lavoro e di comitato regolamentari e redigerne le relazioni, al fine di garantire un'applicazione uniforme della legislazione. Assistere gli Stati membri e l'industria. Predisporre documenti orientativi pertinenti, oltre che "domande e risposte" concordate in stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri e altre parti interessate. Pubblicare relazioni annuali su sequestri e spedizioni intercettate. Sovrintendere all'aggiornamento e allo sviluppo ulteriore della banca dati europea sui precursori di droghe. Rispondere a interrogazioni parlamentari. Preparare adeguamenti al progresso tecnico e condurre consultazioni tra servizi. Garantire una stretta collaborazione con la DG TAXUD, che è responsabile del monitoraggio del commercio esterno dei precursori di droghe.

Personale esterno ||

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– x La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[44].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– x La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– ¨  La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

– ¨         sulle risorse proprie

– ¨         sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[45]

Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Articolo…………. || || || || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

…     

[1]               Organo internazionale di controllo degli stupefacenti delle Nazioni Unite.

[2]               Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, e all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio relativi all'applicazione e al funzionamento della legislazione comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe, COM(2009)709, disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0066:FIN:IT:PDF

[3]               Per informazioni più dettagliate cfr. la sezione 4.2.1 “Punti di forza e di debolezza della legislazione” della suddetta relazione COM(2009)709.

[4]               Strategia dell’UE in materia di droga 2005-2012, approvata dal Consiglio europeo del novembre 2004 (15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 187 RELEX 564).

[5]               Piano d’azione dell’UE in materia di lotta contro la droga per il 2009-2012 (2008/C 326/09).

[6]               La strategia dell’UE in materia di droga integra queste due dimensioni chiave con tre tematiche trasversali: coordinamento; cooperazione internazionale e informazione; ricerca e valutazione.

[7]               Per ulteriori informazioni cfr. http://ec.europa.eu/justice/newsroom/anti-drugs/opinion/111027_en.htm.

[8]               Articolo 168 TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione europea).

[9]               Articolo 67 TFUE.

[10]             Cfr. la nota 1.

[11]             Conclusioni del Consiglio sul funzionamento e l’attuazione della legislazione dell’UE in materia di precursori di droghe – 3016a riunione del Consiglio Concorrenza, Bruxelles, 25 maggio 2010.

[12]             La relazione sulla valutazione dell’impatto è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2012_en.htm.

[13]               GU C , pag. .

[14]               GU C, pag.

[15]               GU L 47 del 18.02.2004, pag. 1.

[16]               Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, e all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio relativi all'applicazione e al funzionamento della legislazione comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe, COM(2009)709.

[17]               GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[18]               GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

[19]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[20]               GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

[21]               GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

[22]             GU L 281 del 23.11.95, pag. 31.

[23]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[24]             GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1.

[25]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[26]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[27]             Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, e all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio relativi all'applicazione e al funzionamento della legislazione comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe, COM(2009)709, disponibile al seguente indirizzo:          http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0709:FIN:it:PDF.

[28]             Per informazioni più dettagliate cfr. la sezione 4.2.1 “Punti di forza e di debolezza della legislazione” della suddetta relazione COM(2009)209 definitivo.

[29]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[30]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[31]             Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

[32]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[33]             Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[34]             L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

[35]             Spese previste anche dopo il 2020 in considerazione della natura del progetto (mantenimento di una banca dati).

[36]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[37]             Non sono ancora disponibili informazioni sui risultati, perché il progetto pilota della banca dati europea non è ancora stato elaborato.

[38]             I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite…).

[39]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici…”

[40]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[41]             AC= agente contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[42]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”).

[43]            Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[44]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[45]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.