Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe /* COM/2012/0548 final - 2012/0261 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Contesto generale Molte sostanze chimiche vengono utilizzate in
un'ampia varietà di importanti processi industriali (per es., nella sintesi di
materiali plastici, in ambito farmaceutico, nell'industria cosmetica, dei
profumi, dei detergenti e degli aromi) e vengono commercializzate per
questi usi leciti sui mercati regionali e globali. Alcune di queste sostanze
chimiche, tuttavia, possono essere usate impropriamente per la fabbricazione
illecita di sostanze stupefacenti e psicotrope. Le sostanze chimiche prodotte a
scopo lecito che possono essere impropriamente utilizzate nella produzione
illegale di stupefacenti sono note con l'espressione "precursori di
droghe". Soltanto di rado i precursori di droghe
vengono fabbricati dai criminali che intendono sfruttarli nella produzione
illecita di stupefacenti, poiché la loro produzione spesso richiede
un'importante infrastruttura industriale. Pertanto, i criminali cercano di dirottare
queste sostanze dal commercio lecito. Di per sé il commercio dei precursori di
droghe non è proibito, per via degli importanti utilizzi legittimi di queste
sostanze. Tuttavia, al fine di impedirne la deviazione verso la produzione
illecita di stupefacenti, è stato creato a livello internazionale uno specifico
quadro regolamentare, per mezzo dell'articolo 12 della convenzione delle
Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope
(di seguito "convenzione dell'ONU del 1988"). L'Unione europea, che è
parte della convenzione, ha attuato i propri obblighi attraverso il regolamento
(CE) n. 273/2004 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di
droghe all'interno dell'UE e il regolamento (CE) n. 111/2005 recante
norme per il controllo del commercio di tali sostanze con i paesi
terzi. Il quadro regolamentare dell'Unione disciplina il monitoraggio e il
controllo del commercio legittimo dei precursori di droghe. Gli operatori
coinvolti nel commercio legittimo di precursori di droghe (fabbricanti,
distributori, intermediari, importatori, esportatori e venditori al dettaglio
di sostanze chimiche) hanno l'obbligo di adottare misure per prevenire i furti,
controllare i clienti, individuare le transazioni sospette e notificare tali
eventi alle autorità. Questa collaborazione tra industria e autorità è
fondamentale per il corretto funzionamento del quadro regolamentare. Le autorità pubbliche controllano che le imprese che operano con i precursori di droghe rispettino gli
obblighi imposti dalla legislazione, conducendo ispezioni in loco e applicando
procedure amministrative quali la concessione di licenze e le registrazioni. Motivazione e obiettivi della proposta I trafficanti acquistano i precursori di
droghe di cui hanno bisogno da varie regioni del mondo, sfruttando a proprio
vantaggio gli anelli deboli della catena di controllo. Il regolamento proposto intende
contribuire al superamento dei problemi posti dal particolare punto debole che
è stato individuato nell'Unione europea, quando enormi quantità di anidride
acetica ("AA"), il principale precursore di droghe per l'eroina,
sono state dirottate dal commercio interno dell'UE: nel 2008 il 75% dei
sequestri mondiali di AA è avvenuto nell'UE. Dagli anni 1970 il consumo di
eroina rappresenta uno dei principali problemi di salute pubblica in
Europa, ancora oggi causa della più elevata percentuale di morbilità e
mortalità correlate al consumo di stupefacenti nell'Unione europea. Benché a partire dal 2008 i quantitativi di
AA sequestrati nell'UE siano diminuiti sostanzialmente, l'INCB[1] continua a riferire nelle sue relazioni
annuali che le misure di controllo legislative europee non sono abbastanza
rigorose per impedire la deviazione del principale precursore dell'eroina dal
commercio interno all'UE. Il 7 gennaio 2010 la Commissione europea ha
adottato una relazione riguardante l'applicazione e il funzionamento della
legislazione comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori
di droghe[2], in
cui concludeva che la legislazione funziona correttamente, nonostante alcuni
punti critici, in merito ai quali ha formulato alcune raccomandazioni[3]. La presente proposta, che modifica il
regolamento (CE) n. 273/2004, raccoglie la raccomandazione formulata dalla
Commissione nella relazione per migliorare la prevenzione della deviazione
dal commercio interno all'UE dell'AA, il principale precursore di droghe per
l'eroina, estendendo l'obbligo di registrazione, che attualmente ricade
soltanto sugli operatori che immettono l'AA sul mercato, anche agli
utilizzatori della sostanza e migliorando le disposizioni di registrazione
armonizzate, al fine di garantire maggiore parità di condizioni, preservando il
mercato interno ed evitando l'adozione di misure nazionali contrastanti. Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione La presente proposta è del tutto coerente con
gli obiettivi della strategia dell'UE in materia di droga 2005-2012[4] e del piano d'azione dell'UE in materia di
lotta contro la droga (2009-2012)[5], in
quanto mira a ridurre la deviazione e il traffico all'interno o attraverso l'Unione
dei precursori di droghe utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti. Essendo un fenomeno complesso, il problema
degli stupefacenti richiede un approccio multidisciplinare, che punti alla
riduzione sia della domanda che dell'offerta[6]. La prevenzione della deviazione e
del traffico dei precursori di droghe mira a ridurre l'offerta di
droghe illecite, prefiggendosi come obiettivo ultimo il raggiungimento di
un elevato livello di protezione, benessere e coesione sociale per i cittadini
dell'UE attraverso la prevenzione e la riduzione del consumo di stupefacenti,
in linea con la strategia dell'UE in materia di droga. I servizi della
Commissione europea stanno conducendo una valutazione della strategia dell'UE
in materia di droga 2005-2012, in vista dell'elaborazione della strategia dell'UE
in materia di droga a partire dal 2013[7]. Questa
valutazione, tuttavia, non intende mettere in discussione il pilastro della "riduzione
dell'offerta" (che include la prevenzione della deviazione dei precursori
di droghe); oltretutto, essendo parte firmataria dell'articolo 12 della convenzione
dell'ONU del 1988, l'Unione è in ogni caso tenuta a muoversi verso l'obiettivo
di prevenire la deviazione dei precursori di droghe. Uno dei principi fondamentali del Trattato,
che deve essere rispettato nella definizione e nell'attuazione di tutte le
politiche ed attività dell'Unione, è quello di garantire un livello elevato di protezione
della salute umana. Il controllo della deviazione dei precursori di droghe
contribuisce alla protezione della salute umana, in particolare per quanto
concerne gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di
stupefacenti, rispetto ai quali il trattato invita l'Unione a completare l'azione
degli Stati membri in materia di prevenzione del consumo di stupefacenti[8]. Inoltre, l'iniziativa è anche in linea con il
principio del trattato in base al quale l'Unione si adopera per garantire un livello
elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la
criminalità nonché attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze
di polizia e altre autorità competenti[9]. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazioni delle parti interessate,
ricorso al parere di esperti Nel 2009 e all'inizio del 2010 i servizi della
Commissione hanno consultato tutte le parti interessate in merito all'attuazione
del regolamento (CE) n. 273/2004 e hanno presentato l'esito di tali
consultazioni in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che è
stata adottata il 7 gennaio 2010[10].
Nel maggio 2010 il Consiglio ha adottato le proprie conclusioni in merito alla
relazione della Commissione, riconoscendo l'importanza di proseguire la
collaborazione attiva tra le autorità e l'industria e di migliorare l'applicazione
della legislazione europea. Il Consiglio ha invitato la Commissione a elaborare
un programma di lavoro per ovviare ai punti deboli della legislazione in
collaborazione con gli Stati membri e a proporre modifiche legislative entro la
fine del 2011, dopo un'attenta valutazione delle loro potenziali conseguenze
per le autorità degli Stati membri e gli operatori economici[11]. La Commissione ha successivamente elaborato
sei potenziali opzioni politiche (per ulteriori informazioni, cfr. la prossima
sezione) e ne ha discusso con rappresentanti degli Stati membri e dell'industria
in un'apposita riunione del gruppo di lavoro sui precursori di droghe, tenutasi
nel giugno 2010. Le parti interessate degli Stati membri e dell'industria
sono state nuovamente consultate in merito alle sei opzioni attraverso una
procedura scritta, condotta dal 23 luglio al 18 ottobre 2010. Sono stati a tal
fine individuati tre principali gruppi di destinatari: fabbricanti e
commercianti (operatori), utilizzatori finali e autorità competenti degli Stati
membri. Inoltre, dal 1° ottobre al 24 novembre 2010, tramite la rete Enterprise
Europe, sono state consultate le PMI per avere la certezza che fossero tenuti
in considerazione i timori di uno specifico gruppo di destinatari (gli
utilizzatori finali dei precursori di droghe, che sono prevalentemente PMI). Infine, la Commissione ha incaricato un
consulente esterno di condurre uno studio per valutare in maniera approfondita
i costi amministrativi che graverebbero sulle imprese e le autorità per ognuna
delle opzioni politiche considerate. Valutazione dell'impatto Poiché il principale aspetto problematico è l'inadeguatezza
dei controlli da parte delle autorità competenti nei confronti di tutti gli
operatori economici dediti al commercio legale dei precursori di droghe, tutte
le opzioni politiche esaminate puntano a ottimizzare i controlli potenziando
gli obblighi di denuncia, notifica o registrazione che incombono agli operatori
economici. Sono stati analizzati gli impatti delle seguenti sei opzioni
politiche: –
Opzione 1 (opzione di base): nessuna azione: la
legislazione attuale dell'UE rimane invariata; –
Opzione 2: rafforzamento degli obblighi di
segnalazione; –
Opzione 3: maggiori norme e obblighi in capo agli
operatori per quanto concerne le dichiarazioni rilasciate dagli utilizzatori
finali; –
Opzione 4: obbligo degli operatori di notificare
sistematicamente ogni nuovo utilizzatore finale alle autorità a scopo di
verifica; –
Opzione 5: registrazione obbligatoria degli
utilizzatori finali e rafforzamento dei requisiti per quanto concerne la
registrazione; –
Opzione 6: trasferimento dell'AA dalle sostanze
classificate di categoria 2 a quelle di categoria 1. Per le opzioni dalla 2 alla 5, sono state
analizzate due opzioni secondarie: limitare gli interventi in modo specifico all'AA
o estenderli a tutte le sostanze classificate della categoria 2. La conclusione generale della valutazione dell'impatto[12] è stata che l'opzione 4 (per la sola AA) e
l'opzione 5 (per la sola AA) sarebbero entrambe delle scelte valide per
raggiungere gli obiettivi fissati. Entrambe avrebbero conseguenze per le PMI,
poiché i clienti finali che utilizzano l'AA sono prevalentemente PMI, ma l'opzione
5 sarebbe meno gravosa rispetto all'opzione 4 in termini di costi annui a
carico delle imprese (purché le autorità non trasferiscano tutte le spese a
quanti chiedono la registrazione, sotto forma di tasse), un argomento questo
che è particolarmente significativo per le PMI. Nel complesso, il forte
sostegno politico che l'opzione 5 ha ottenuto dalla maggioranza degli Stati
membri, associato al giudizio diffuso a livello internazionale secondo cui la
legislazione europea necessiterebbe di un controllo più sistematico di (tutti)
gli utilizzatori finali dell'AA, oltre che l'onere in qualche modo meno gravoso
per le PMI, fanno pendere l'ago della bilancia in favore dell'opzione 5. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Base giuridica La base giuridica della proposta è l'articolo
114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 114 ha
l'obiettivo di instaurare un mercato interno, garantendo al tempo stesso un
livello elevato di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente. Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà di
cui all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, in quanto la
proposta riguarda una materia che non è di competenza esclusiva dell'Unione. L'obiettivo generale del regolamento (CE) n.
273/2004 è prevenire la diversione dei precursori di droghe dal commercio
legittimo, in conformità degli obblighi dell'Unione di cui all'articolo 12
della Convenzione dell'ONU del 1988. Esso contribuisce alla lotta mondiale
contro la produzione illecita e il traffico di sostanze stupefacenti e
psicotrope, garantendo un corretto funzionamento del mercato interno per i
precursori di droghe grazie all'introduzione di norme armonizzate all'interno
dell'UE valide per tutti gli operatori, al tempo stesso evitando ostacoli
inutili al commercio legittimo e oneri amministrativi eccessivi a carico delle
imprese e delle autorità competenti. L'obiettivo della presente proposta, vale a
dire rafforzare le misure di controllo sull'AA per prevenirne la diversione dal
mercato interno dell'UE senza provocare al contempo distorsioni del mercato,
non può essere adeguatamente raggiunto dagli Stati membri in maniera autonoma;
al contrario, un'azione avviata dall'Unione sarà più efficace per i seguenti
motivi: –
alcuni Stati membri si trovano nell'impossibilità
giuridica di adottare misure di controllo nazionali che vanno oltre la
legislazione dell'UE in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CE) n.
273/2004, che consente agli Stati membri di adottare le misure nazionali
necessarie affinché le autorità competenti possano espletare i propri compiti
di controllo e monitoraggio. Tali Stati sostengono che la normativa dell'UE
sottopone a misure di controllo esclusivamente gli operatori (senza
imporre obblighi agli utilizzatori finali), il che andrebbe inteso come una
decisione deliberata e vincolante del legislatore dell'UE di non sottoporre
gli utilizzatori finali al controllo della legislazione in materia di
precursori di droghe. –
Al contrario, altri Stati membri contemplano di
introdurre o hanno già introdotto sostanziali misure di controllo nazionali in
base all'articolo 10, che hanno determinato anzitutto la diffusione di approcci
di controllo diversi in diversi Stati membri, con un conseguente potenziale
pregiudizio del funzionamento del mercato dell'Unione; inoltre, le azioni
isolate condotte in singoli Stati membri rischiano di spostare il problema da
uno Stato membro all'altro, poiché i trafficanti tendono a sfruttare "l'anello
più debole" del mercato dell'Unione. Un'aggregazione di misure nazionali
diverse non può essere efficace quanto un approccio armonizzato a livello di
Unione europea. Ne è una conferma il fatto che gli Stati membri e i settori
dell'industria interessati si sono rivolti alla Commissione con la richiesta di
intervenire per preservare il mercato interno garantendo condizioni uniformi,
onde evitare che ci si debba affidare troppo a misure nazionali supplementari. Principio di proporzionalità La proposta si limita a quanto è necessario
per raggiungere gli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di
proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione
europea. Impedendo la deviazione dei precursori di droghe dal commercio legale
alla produzione illecita di stupefacenti, la presente proposta contribuirà alla
lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, e
quindi proteggerà i cittadini dalle gravi conseguenze per la salute correlate
al consumo di droga. Inoltre, poiché stabilisce norme armonizzate che devono
essere rispettate dagli operatori e dagli utilizzatori dediti al commercio
legale di tali precursori di droghe, dovrebbe garantire il corretto
funzionamento del mercato dell'Unione, evitando ostacoli inutili a tale scambio
legittimo e riducendo gli oneri amministrativi a carico di operatori e autorità
competenti. La proposta intende ovviare ai punti deboli
individuati nella valutazione sul funzionamento e sull'attuazione dei
regolamenti in materia di precursori di droghe, in particolare laddove
stabilisce un obbligo di registrazione non soltanto per gli operatori che immettono
l'AA sul mercato ma anche per gli utilizzatori che l'acquistano per uso proprio
o per sottoporla a ulteriore lavorazione (gli utilizzatori finali). La proposta
non estende ad altre sostanze classificate di cui alla categoria 2 le
disposizioni fissate per l'AA. Scelta
dello strumento Lo strumento
giuridico scelto è il regolamento, dato che l'obiettivo è quello di armonizzare
le norme applicabili agli operatori economici (utilizzatori finali) che
necessitano dell'AA per uso proprio o per integrarla nei propri processi
industriali. Questo regolamento modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 in
vigore. Principali disposizioni della proposta La proposta
introduce l'obbligo per gli utilizzatori finali dell'AA di ottenere una
registrazione simile a quella già prevista per gli operatori che immettono la
sostanza sul mercato e rafforza i requisiti in materia di registrazione. Inoltre, propone
di creare e tenere aggiornata una banca dati europea dei precursori di droghe,
allo scopo di modernizzare la raccolta delle informazioni fornite dagli Stati
membri sui sequestri e sulle spedizioni intercettate di precursori di droghe,
in conformità con l'attuale articolo 13 del regolamento (CE) n. 273/2004, e di
conservare un elenco degli operatori e degli utilizzatori autorizzati o
registrati nell'UE che commercializzano o usano legalmente i precursori di
droghe, oltre che di consentire agli operatori di fornire alle autorità
competenti, in forma ricapitolativa, le informazioni sulle loro transazioni
relative a sostanze classificate, ai sensi dell'attuale articolo 8, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 273/2004. Infine, il
progetto di regolamento adegua le disposizioni del regolamento (CE) n. 273/2004
concernenti la procedura di comitato alle nuove norme del trattato di Lisbona. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide sul bilancio dell'Unione
europea perché non sono necessarie risorse aggiuntive per realizzare l'azione
proposta. Le risorse occorrenti per creare la banca dati europea sono già
disponibili negli stanziamenti erogati nel corso della procedura di bilancio e
all'interno della linea Mercato interno. Pertanto la proposta non incide sul
bilancio in maniera superiore a quanto già previsto per gli anni futuri nella
programmazione ufficiale della Commissione. 5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI –
La proposta è soggetta a una notifica all'OMC nel
quadro dell'accordo. –
L'atto proposto riguarda una questione rilevante ai
fini dello Spazio economico europeo (SEE). –
L'atto proposto prevede un periodo transitorio per
l'entrata in vigore dei nuovi obblighi in materia di registrazione per gli
utenti finali dell'AA. –
L'atto proposto contiene una clausola di riesame
utile per stabilire se il regolamento modificato sarà risultato efficace nella
prevenzione della deviazione dell'AA. 2012/0261 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004
relativo ai precursori di droghe (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[13], visto il parere del Garante europeo della
protezione dei dati[14], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe[15], il 7 gennaio 2010 la Commissione ha
adottato una relazione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'applicazione
e al funzionamento della legislazione dell'UE esistente in materia di precursori
di droghe[16]. (2) In tale relazione la
Commissione ha raccomandato di analizzare nuove modalità per rafforzare il
controllo del commercio di anidride acetica (sostanza classificata nella
categoria 2) al fine di prevenire in maniera più efficace il dirottamento dell'anidride
acetica verso la produzione illecita di eroina. (3) Nelle sue conclusioni sul
funzionamento e sull'applicazione della legislazione dell'UE in materia di
precursori di droghe del 25 maggio 2010, il Consiglio ha invitato la Commissione
a proporre modifiche legislative, dopo averne valutato i potenziali impatti
sulle autorità competenti e sugli operatori economici. (4) È necessario chiarire la
definizione di sostanze classificate: l'espressione "preparato
farmaceutico", tratta dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il
traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il
19 dicembre 1988 (di seguito "la convenzione delle Nazioni Unite"), deve
essere sostituita con la terminologia pertinente della legislazione dell'Unione
("medicinali"), mentre l'espressione "altri preparati" deve
essere soppressa perché rappresenta una ripetizione del concetto di "miscele",
già usato nella definizione. (5) È necessario introdurre una
definizione del termine "utilizzatore" riferito alle società che
possiedono le sostanze per scopi diversi rispetto alla loro immissione sul
mercato. (6) Deve essere precisato che le
società che utilizzano le sostanze classificate per scopi diversi dall'immissione
delle stesse sul mercato sono tenute a ottenere una licenza. (7) Per garantire condizioni di
registrazione uniformi in tutti gli Stati membri per quanto concerne le
sostanze classificate nella categoria 2 dell'allegato I è indispensabile
introdurre norme più dettagliate in materia di registrazione. Per le sostanze
classificate in una nuova sottocategoria 2A dell'allegato I, è necessario sottoporre
a obblighi di registrazione non solo gli operatori ma anche gli utilizzatori. (8) Al fine di salvaguardarne la
competitività, è opportuno non imporre alle microimprese oneri per
l'ottenimento di una registrazione o di una licenza. (9) Sono necessarie disposizioni
esplicite per specificare che gli Stati membri hanno la facoltà di intervenire
in caso di transazioni sospette che interessano sostanze non classificate, per
consentire loro di reagire più rapidamente a fronte di eventuali nuove tendenze
nella produzione illecita di stupefacenti. (10) È necessario creare una banca
dati europea sui precursori di droghe al fine di semplificare la segnalazione
da parte degli Stati membri di sequestri e spedizioni intercettate, istituire
un registro europeo degli operatori e degli utilizzatori in possesso di una
licenza o di una registrazione che faciliterà la verifica della legittimità
delle transazioni commerciali con sostanze classificate e permettere agli
operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loro
transazioni legali con sostanze classificate. (11) Il regolamento (CE) n.
273/2004 prevede il trattamento dei dati. Tale trattamento può riguardare anche
dati personali e deve avvenire nel rispetto della normativa dell'Unione. (12) L'anidride acetica,
attualmente classificata nella categoria 2 dell'allegato I, va inserita in una
nuova sottocategoria 2A dell'allegato I, per consentire un maggiore controllo
del suo commercio. Le altre sostanze della categoria 2 devono essere
classificate nella sottocategoria 2B. (13) Il regolamento (CE) n.
273/2004 conferisce alla Commissione la competenza di attuare alcune delle
disposizioni del medesimo regolamento, competenza da esercitare secondo le
procedure previste dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione[17],
modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio[18]. (14) In seguito all'entrata in
vigore del trattato di Lisbona, tali competenze devono essere allineate agli
articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. (15) Per conseguire gli obiettivi
del regolamento (CE) n. 273/2004 deve essere delegato alla Commissione, come
previsto dall'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
il potere di adottare atti in cui sono specificati i requisiti e le condizioni
per la concessione della licenza e per la registrazione, per l'ottenimento e l'impiego
delle dichiarazioni degli acquirenti, per la documentazione e l'etichettatura
delle miscele, per la trasmissione da parte degli operatori di informazioni
sulle transazioni realizzate con le sostanze classificate, per la creazione di
un elenco di operatori e utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o sono
stati iscritti nel registro europeo e per la modifica degli allegati. È
particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni appropriate
durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti. (16) Quando predispone gli atti
delegati, la Commissione è tenuta a trasmettere simultaneamente al Parlamento
europeo e al Consiglio, nei modi e nei tempi appropriati, la relativa
documentazione. (17) Per garantire condizioni
uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 273/2004, devono essere conferite
alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere
esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[19]. (18) Gli atti di esecuzione specificanti
le modalità della trasmissione in forma elettronica delle dichiarazioni degli
acquirenti e della trasmissione a una banca dati europea delle informazioni
sulle transazioni degli operatori implicanti sostanze classificate devono
essere adottati secondo la procedura d'esame. (19) Poiché l'obiettivo del
presente regolamento, ossia il rafforzamento delle norme per la registrazione
degli operatori che immettono sul mercato interno sostanze classificate nella
categoria 2, in particolare l'anidride acetica, o che ne sono in possesso, per
impedire che tali sostanze siano utilizzate per la produzione illecita di
stupefacenti, non può essere adeguatamente conseguito dagli Stati membri dal
momento che i trafficanti approfittano delle differenze nazionali in materia di
registrazione e trasferiscono le loro attività illecite nei paesi in cui è più
facile dirottare i precursori di droghe, e poiché tale obiettivo può invece
essere raggiunto più efficacemente a livello di Unione, quest'ultima può
adottare misure, secondo il principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5
del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo, secondo il principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (20) Il regolamento (CE) n.
273/2004 deve quindi essere modificato di conseguenza, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 273/2004 è così
modificato: (1)
l'articolo 2 è così modificato: (a)
la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) ‘sostanze classificate': tutte le
sostanze usate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze
psicotrope ed elencate nell'allegato I, compresi le miscele e i prodotti
naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi i prodotti naturali e le
miscele contenenti sostanze classificate, composti in modo che tali sostanze non
possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile
applicazione o economici, nonché i medicinali come definiti all'articolo 1,
paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[20];" (b)
è aggiunta la seguente lettera h): "h) ‘utilizzatore': qualsiasi persona
fisica o giuridica che detiene una sostanza classificata ed effettua
un'operazione di lavorazione, formulazione, consumo, immagazzinamento,
conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un
contenitore a un altro, miscelazione, trasformazione di sostanze classificate o
le utilizza in qualsiasi altro modo." (2)
l'articolo 3 è così modificato: (a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: "2. Il possesso o l'immissione sul
mercato di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato I è
subordinato all'ottenimento da parte dell'operatore e dell'utilizzatore di una
licenza rilasciata dalle autorità competenti. Le autorità competenti possono
rilasciare licenze speciali a farmacie, ambulatori veterinari, taluni tipi di
autorità pubbliche o forze armate. Tali licenze speciali sono valide soltanto
per l'uso di sostanze classificate della categoria 1 dell'allegato 1
nell'ambito dei compiti ufficiali degli operatori interessati. 3. L'operatore titolare di una licenza di
cui al paragrafo 2 fornisce sostanze classificate della categoria 1
dell'allegato I solo a operatori o utilizzatori titolari di tale licenza e che
hanno firmato una dichiarazione dell'acquirente ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 1." (b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: "5. Fermo restando il paragrafo 9, le
autorità competenti possono limitare la validità di una licenza ad un massimo
di tre anni o prescrivere agli operatori l'obbligo di provare ad intervalli
regolari, non superiori a tre anni, che le condizioni in virtù delle quali la
licenza è stata rilasciata continuano a sussistere. Nella licenza sono
menzionate l'operazione o le operazioni per le quali è valida e le sostanze
interessate. Le licenze speciali ai sensi del paragrafo 2 sono rilasciate, in
linea di massima, per un periodo di tempo indeterminato, ma possono essere
sospese o revocate dalle autorità competenti alle condizioni di cui al
paragrafo 4, terza frase." (c)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "6. A partire da [18 mesi dalla data
della pubblicazione] gli operatori sono tenuti a ottenere una registrazione
dalle autorità competenti prima di collocare sul mercato le sostanze
classificate della categoria 2 dell'allegato I. Inoltre, prima di entrare in
possesso di sostanze classificate della sottocategoria 2A dell'allegato I, gli
utilizzatori sono tenuti a ottenere una registrazione dalle autorità
competenti. Le farmacie, gli ambulatori veterinari, taluni tipi di autorità
pubbliche o le forze armate possono richiedere una registrazione speciale. Tali
registrazioni sono considerate valide soltanto per l'uso di sostanze
classificate della categoria 2 dell'allegato 1 nell'ambito dei compiti
ufficiali degli operatori interessati." (d)
sono inseriti i seguenti paragrafi 6 bis e 6
ter: "6 bis. L'operatore titolare di una
registrazione di cui al paragrafo 6 fornisce sostanze classificate della
sottocategoria 2A dell'allegato I solo ad altri operatori o utilizzatori
titolari di tale registrazione e che hanno firmato una dichiarazione
dell'acquirente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1. 6 ter. Nel valutare se concedere una
registrazione, le autorità competenti tengono conto, in particolare, della
competenza e dell'integrità del richiedente; se ci sono ragionevoli motivi di
dubitare dell'adeguatezza e dell'affidabilità del richiedente o del
responsabile del commercio delle sostanze classificate, la registrazione deve
essere rifiutata. La registrazione può essere sospesa o revocata dalle autorità
competenti se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che il titolare non è più
atto a possedere una registrazione o che non sussistono più le condizioni in
virtù delle quali la registrazione era stata rilasciata." (e)
al punto 7, è aggiunta la seguente frase: "Se l'operatore o l'utilizzatore è una
microimpresa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato della
raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione
delle microimprese, piccole e medie imprese[21],
non è tenuto al pagamento di questa tassa." (f)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 8 e 9: "8. Le autorità competenti inseriscono
gli operatori e gli utilizzatori che hanno ottenuto una licenza di cui al
paragrafo 2 o una registrazione di cui al paragrafo 6 in una banca dati europea
sui precursori di droghe, istituita dalla Commissione come disposto dall'articolo
13 bis. 9. Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis riguardo a: (a)
i requisiti e le condizioni per la concessione
della licenza di cui al paragrafo 2; (b)
i requisiti e le condizioni per la concessione
della registrazione di cui al paragrafo 6; (c)
i requisiti e le condizioni per l'inserimento degli
operatori e degli utilizzatori in possesso di una licenza o di una
registrazione nella banca dati europea in materia di precursori di droghe di
cui al paragrafo 8." (3)
l'articolo 4 è così modificato: (a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Fermo restando il paragrafo 4 e gli
articoli 6 e 14, ogni operatore stabilito nella Comunità che fornisca a un
acquirente una sostanza classificata nelle categorie 1 o 2 dell'allegato I
ottiene dallo stesso una dichiarazione indicante l'uso o gli usi specifici
della sostanza in questione. È richiesta una dichiarazione separata per ogni
sostanza classificata. La dichiarazione è conforme al modello di cui al punto 1
dell'allegato III. Se si tratta di persone giuridiche la dichiarazione è
redatta su carta intestata." (b)
è aggiunto il seguente paragrafo 4: "4. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per
quanto riguarda i requisiti e le condizioni per l'ottenimento e l'uso delle
dichiarazioni degli acquirenti." (4)
all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 7: "7. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per
quanto riguarda i requisiti e le condizioni per la documentazione relativa alle
miscele contenenti le sostanze elencate nell'allegato I." (5)
all'articolo 7 è aggiunto il seguente comma: "Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per quanto
riguarda i requisiti e le condizioni per l'etichettatura delle miscele
contenenti le sostanze elencate nell'allegato I." (6)
l'articolo 8 è sostituito dal testo seguente: "1. Gli operatori notificano
immediatamente alle autorità competenti tutti gli elementi, quali ordini o
transazioni insolite di sostanze classificate destinate all'immissione sul mercato,
che suggeriscono la possibile diversione di tali sostanze verso la
fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. A tal fine gli operatori forniscono ogni
informazione disponibile che consenta alle autorità competenti di verificare la
legittimità dell'ordine o della transazione in questione. 2. Gli operatori forniscono alle autorità
competenti in forma ricapitolativa le informazioni pertinenti sulle loro
transazioni relative a sostanze classificate. 3. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 15 bis per quanto
riguarda i requisiti e le condizioni per la trasmissione da parte degli
operatori delle informazioni di cui al paragrafo 2." (7)
l'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal testo
seguente: "Per agevolare la cooperazione tra autorità
competenti degli Stati membri, operatori e industria chimica, in particolare
per quanto concerne le sostanze non classificate, la Commissione elabora e
aggiorna orientamenti intesi ad assistere l'industria chimica." (8)
l'articolo 10, paragrafo 2, è sostituito dal testo
seguente: "2. Ogni Stato membro può adottare le
misure necessarie per consentire alle autorità competenti di controllare e
monitorare le transazioni sospette con sostanze non classificate, in
particolare: (a)
ottenere informazioni su tutti gli ordini di
sostanze non classificate o su operazioni relative a sostanze non classificate; (b)
avere accesso ai locali commerciali degli operatori
per raccogliere le prove delle transazioni sospette con sostanze non
classificate. 3. Le autorità competenti rispettano le
informazioni commerciali riservate." (9)
è inserito il seguente articolo 13 bis: "Articolo
13 bis Banca
dati La Commissione istituisce una banca dati europea
sui precursori di droghe con le seguenti funzioni: (a)
facilitare la comunicazione delle informazioni ai
sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, la sintesi e l'analisi di tali
informazioni a livello dell'Unione e la presentazione di rapporti all'Organo
internazionale di controllo degli stupefacenti ai sensi dell'articolo 13,
paragrafo 2; (b)
creare un registro europeo degli operatori e
utilizzatori che hanno ottenuto una licenza in conformità dell'articolo 3,
paragrafo 2, o una registrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6; (c)
permettere agli operatori di fornire alle autorità
competenti informazioni sulle loro transazioni ai sensi dell'articolo 8,
paragrafo 2 in forma elettronica, come specificato nelle misure di esecuzione
adottate in forza dell'articolo 14." (10)
è inserito il seguente articolo 13 ter: "Articolo
13 ter Protezione
dei dati 1. Le autorità competenti negli Stati membri
trattano i dati personali in conformità alla direttiva 95/46/CE[22] e sotto la sorveglianza dell'autorità
pubblica indipendente dello Stato membro di cui all'articolo 28 di tale direttiva. 2. Il trattamento dei dati personali da
parte della Commissione, anche ai fini della banca dati europea di cui all'articolo
13 bis, avviene nel rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio[23] e
sotto la sorveglianza del Garante europeo della protezione dei dati." (11)
gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo
14 Atti di esecuzione 1. La Commissione può adottare i seguenti
atti di esecuzione: (a)
norme su come fornire le dichiarazioni dell'acquirente
di cui all'articolo 4 in forma elettronica, se del caso; (b)
norme su come trasmettere a una banca dati europea,
in forma elettronica, le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, se
del caso. 2. Gli atti di cui al paragrafo 1 del
presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui
all'articolo 14 bis, paragrafo 2. Articolo
14 bis Procedura
di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato
dei precursori di droghe di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n.
111/2005 del Consiglio[24].
Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Quando si fa riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Articolo
15 Adeguamenti
degli allegati Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati ai sensi dell'articolo 15 bis per adeguare gli allegati I,
II e III in funzione delle nuove tendenze nella diversione dei precursori di
droghe e per introdurre una modifica alle tabelle di cui all'allegato
della convenzione delle Nazioni Unite del 1988. Articolo
15 bis Esercizio
della delega 1. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati alle condizioni indicate nel presente articolo. 2. La delega di poteri di cui all'articolo
3, paragrafo 9, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo
7, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 13 bis, paragrafo 2, e all'articolo
15 è conferita per un periodo di tempo indeterminato a partire da [data di
entrata in vigore del presente regolamento di modifica]. 3. La delega di poteri di cui all'articolo
3, paragrafo 9, all'articolo 4, paragrafo 4, all'articolo 5, paragrafo 7, all'articolo
7, all'articolo 8, paragrafo 2, all'articolo 13 bis, paragrafo 2, e all'articolo
15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal
Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da
una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 9, dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 5, paragrafo 7,
dell'articolo 7, dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 13 bis, e
dell'articolo 15 entra in vigore soltanto se il Parlamento europeo o il
Consiglio non ha espresso obiezioni entro un periodo di 2 mesi dalla notifica
di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di
tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la
Commissione dell'assenza di obiezioni. Tale termine è prorogato di 2 mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." (12)
L'articolo 16 è sostituito dal testo seguente: "Articolo
16 Informazioni
sui provvedimenti adottati dagli Stati membri 1. Gli Stati membri informano la Commissione
dei provvedimenti che adottano in applicazione del presente regolamento, in
particolare dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 10 e 12, e delle
successive modifiche. 2. La Commissione comunica tali informazioni
agli altri Stati membri. 3. La Commissione valuta l'attuazione e il
funzionamento del presente regolamento entro [78 mesi dalla data dell'entrata
in vigore del presente regolamento modificativo]." (13)
L'allegato I è così modificato: (a)
il titolo dell'allegato I è sostituito dal
seguente: "Elenco delle sostanze classificate"; (b)
il testo utilizzato per la categoria 2 è sostituito
dal testo riportato nell'allegato al presente regolamento. (14)
Nell'allegato III, il termine "autorizzazione/"
è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e
direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO "CATEGORIA
2 SOTTOCATEGORIA
2A Sostanza || Denominazione NC (se diversa) || Codice NC (1) || N. CAS (2) Anidride acetica || || 2915 24 00 || 108-24-7 I sali delle sostanze elencate in questa categoria, in
tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali. ___________________________________________________________________________ (1) GU L290 del 28.10.2002, pag. 1. (2) Il numero CAS è il numero di registrazione del "Chemical
Abstracts Service", vale a dire un identificatore numerico unico specifico
per ciascuna sostanza e per la sua struttura. Il numero CAS è specifico per
ciascun isomero e per ciascun sale di tale isomero. S'intende che i numeri CAS
per i sali delle sostanze sopra indicate saranno diversi da quelli riportati. ___________________________________________________________________________ SOTTOCATEGORIA
2B Sostanza || Denominazione NC (se diversa) || Codice NC (1) || N. CAS (2) Acido fenilacetico || || 2916 34 00 || 103-82-2 Acido antranilico || || 2922 43 00 || 118-92-3 Piperidina || || 2933 32 00 || 110-89-4 Permanganato di potassio || || 2841 61 00 || 7722-64-7 I sali delle sostanze elencate in questa categoria, in
tutti i casi in cui è possibile la presenza di tali sali. ___________________________________________________________________________ (1) GU L290 del 28.10.2002, pag. 1. (2) Il numero CAS è il numero di registrazione del "Chemical
Abstracts Service", vale a dire un identificatore numerico unico specifico
per ciascuna sostanza e per la sua struttura. Il numero CAS è specifico per
ciascun isomero e per ciascun sale di tale isomero. S'intende che i numeri CAS
per i sali delle sostanze sopra indicate saranno diversi da quelli riportati. ___________________________________________________________________________ SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
dell'azione e dell'incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe 1.2. Settori interessati nella
struttura ABM/ABB[25]
Titolo
2: Imprese e industria Capitolo
02.03: Mercato interno dei beni e politiche settoriali 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[26]
X La
proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa
1a. Competitività per la crescita e l'occupazione In
seguito al riesame permanente dell'acquis esistente in materia di mercato
interno e della sua applicazione, la nuova proposta legislativa mira a
migliorare l'efficienza della legislazione esistente sui precursori di droghe. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. La
creazione di una banca dati europea punta a favorire lo scambio di informazioni
tra autorità competenti degli Stati membri e Commissione, da un lato, e
operatori economici e autorità competenti degli Stati membri, dall'altro lato.
Attività ABM/ABB interessate Titolo
2 – Capitolo 02.03 Mercato interno dei beni e politiche settoriali 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. La
proposta, che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004, si prefigge lo scopo
prevalente di migliorare la prevenzione della diversione dal commercio
interno all'UE dell'anidride acetica, il principale precursore di droghe per
l'eroina, estendendo l'obbligo di registrazione, che attualmente ricade
soltanto sugli operatori che immettono l'anidride acetica sul mercato, anche
agli utilizzatori della sostanza e migliorando le disposizioni di registrazione
armonizzate, al fine di garantire maggiore parità di condizioni, preservando il
mercato interno ed evitando l'adozione di misure nazionali contrastanti. Inoltre,
la proposta punta a creare e ad aggiornare una banca dati europea sui
precursori di droghe, per modernizzare la raccolta annuale delle informazioni
fornite dagli Stati membri in materia di sequestri e spedizioni intercettate di
precursori di droghe, in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n.
273/2004, oltre che a conservare un elenco degli operatori e degli utilizzatori
in possesso di una licenza o di una registrazione nell'UE che commercializzano
o usano legalmente i precursori di droghe. La
banca dati dell'UE sui precursori di droghe vuole essere uno strumento moderno
per rafforzare il controllo del commercio legittimo di precursori di droghe,
che viene proposto: - alle autorità competenti degli Stati membri per
rispettare gli obblighi di comunicazione di informazioni alla Commissione di
cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'articolo 29 del
regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione; - alle autorità competenti degli Stati membri e
agli operatori dell'industria dell'UE per facilitare il controllo della
legittimità dei potenziali clienti e per ridurre gli oneri in capo agli
operatori connessi alla comunicazione annuale delle transazioni condotte con
precursori di droghe, ai sensi dell'articolo 4 e dell'articolo 8, paragrafo 2,
del regolamento (CE) n. 273/2004 e degli articoli 17 e 19 del regolamento (CE)
n. 111/2005 del Consiglio; - alla Commissione per favorire l'osservanza dei
suoi obblighi nei confronti dell'Organo internazionale di controllo degli
stupefacenti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
273/2004 e dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 111/2005 nonché
nei confronti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE)
n. 1277/2005 della Commissione. Infine,
la proposta adegua le disposizioni del regolamento (CE) n. 273/2004 concernenti
la procedura di comitato alle nuove norme del trattato di Lisbona. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. Il
regolamento proposto si prefigge lo scopo di migliorare la prevenzione del
dirottamento dei precursori di droghe, in particolare l'anidride acetica, dal
commercio legittimo alla produzione di droghe illecite da parte dei
trafficanti. Continueranno a essere raccolte e divulgate al pubblico, agli
Stati membri e all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti
statistiche relative all'andamento annuo della deviazione dei precursori di
droghe nell'UE. L'obiettivo è registrare un calo nel numero di sequestri e
spedizioni intercettate. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine Lo
scopo principale della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 è
ovviare ai punti critici individuati nel funzionamento del suddetto regolamento
per quanto concerne la prevenzione della diversione di taluni precursori di
droghe (in particolare, l'anidride acetica) dal commercio legittimo alla
produzione di droghe illecite, attraverso il controllo e il monitoraggio del
commercio legittimo. La
banca dati dell'UE dei precursori di droghe dovrebbe agevolare le attività di
monitoraggio e di controllo da parte degli Stati membri, nonché gli obblighi di
comunicazione delle informazioni che incombono agli Stati membri e agli
operatori. 1.5.2. Valore aggiunto
dell'intervento dell'Unione europea L'obiettivo
della presente proposta, che è quello di rafforzare le misure di controllo sull'anidride
acetica, per prevenirne la deviazione dal mercato interno dell'UE senza al
contempo provocare distorsioni del mercato, non può essere adeguatamente
raggiunto dagli Stati membri in maniera autonoma; al contrario, un'azione
avviata dall'Unione sarà più efficace per i seguenti motivi: 1.
alcuni Stati membri si trovano nell'impossibilità giuridica di adottare misure
di controllo nazionali che vanno oltre la legislazione dell'UE in virtù dell'articolo
10 del regolamento (CE) n. 273/2004, che consente agli Stati membri di adottare
le misure nazionali necessarie affinché le autorità competenti possano
espletare i propri compiti di controllo e monitoraggio. Tali Stati sostengono
che la legislazione dell'UE sottopone alle misure di controllo esclusivamente
gli operatori (senza imporre obblighi agli utilizzatori finali), il che andrebbe
inteso come una decisione deliberata e vincolante del legislatore dell'UE di non
sottoporre gli utilizzatori finali al controllo della legislazione in
materia di precursori di droghe. 2.
Al contrario, altri Stati membri prevedono di introdurre o hanno già introdotto
sostanziali misure di controllo nazionali in base all'articolo 10, che hanno
determinato anzitutto la diffusione di approcci di controllo diversi in diversi
Stati membri, con un conseguente potenziale pregiudizio del funzionamento del
mercato dell'Unione; inoltre, le azioni isolate condotte in singoli Stati
membri rischiano di spostare il problema da uno Stato membro all'altro, poiché
i trafficanti tendono a sfruttare "l'anello più debole" del mercato
dell'Unione. Un'aggregazione di misure nazionali diverse non può essere
efficace quanto un approccio armonizzato a livello di Unione europea. Ne è una
conferma il fatto che gli Stati membri e i settori dell'industria interessati
si sono rivolti alla Commissione con la richiesta di intervenire per preservare
il mercato interno garantendo condizioni uniformi, onde evitare che ci si debba
affidare troppo a misure nazionali supplementari. 1.5.3. Insegnamenti tratti da
esperienze analoghe Dopo
aver condotto un'analisi approfondita del funzionamento dell'attuale
regolamento (CE) n. 273/2004, il 7 gennaio 2010 la Commissione europea ha
adottato una Relazione sull'applicazione e sul funzionamento della
legislazione dell'UE esistente in materia di precursori di droghe[27]. La valutazione della Commissione, pur
concludendo da un lato che, nel complesso, la legislazione funziona
correttamente[28],
dall'altro lato individuava alcuni punti critici e formulava raccomandazioni su
come superarli, compresa in particolare una modifica di taluni requisiti per
quanto concerne le sostanze della categoria 2 – in particolare l'anidride
acetica oppure tutte le sostanze della categoria 2 – in modo da scoraggiarne il
dirottamento dal mercato interno dell'UE. La
presente proposta intende raccogliere questa raccomandazione della Commissione
modificando il regolamento (CE) n. 273/2004, allo scopo prevalente di
migliorare la prevenzione della diversione dal commercio interno all'UE
dell'anidride acetica, il principale precursore di droghe per l'eroina,
estendendo l'obbligo di registrazione, che attualmente ricade soltanto
sugli operatori che immettono l'anidride acetica sul mercato, anche agli
utilizzatori della sostanza e migliorando le disposizioni di registrazione
armonizzate, al fine di garantire maggiore parità di condizioni, preservando il
mercato interno ed evitando l'adozione di misure nazionali contrastanti. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti La
presente proposta è del tutto coerente con gli obiettivi della strategia dell'UE
in materia di droga 2005-2012 e del piano d'azione dell'UE in materia di lotta
contro la droga (2009-2012), poiché fissa l'obiettivo di ridurre la diversione
e il traffico all'interno o attraverso l'Unione di precursori di droghe usati
per la produzione di droghe illecite e, di riflesso, di ridurre la fornitura di
droghe illecite ai cittadini dell'UE garantendo un elevato livello di sicurezza
e di protezione della salute umana. 1.6. Durata dell'azione e
dell'incidenza finanziaria ¨ Proposta/iniziativa di durata limitata
–
¨ Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al
[GG/MM]AAAA –
¨ Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA x Proposta/iniziativa di durata illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal gennaio
2014 al dicembre 2014, –
seguita da un funzionamento a pieno ritmo a partire
dall'1 gennaio 2015 (data presunta). 1.7. Modalità di gestione previste[29] x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi creati dalle Comunità[30]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". Osservazioni 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni da presentare Precisare frequenza e
condizioni. (1) Gli
Stati membri comunicheranno alla Commissione, con cadenza annuale, informazioni
sui casi in cui si è proceduto a sospendere la fornitura di precursori di droga
o a sequestrare le merci intercettate. (2) Gli
Stati membri invieranno regolarmente alla Commissione informazioni concernenti
i loro operatori e utilizzatori in possesso di licenza e registrazione che commercializzano
o usano i precursori di droghe, nonché le rispettive transazioni. (3) A
sua volta la Commissione preparerà periodicamente una relazione sulla base
delle informazioni raccolte dagli Stati membri e presenterà ogni anno agli
Stati membri e all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti tutte
le informazioni sui sequestri e le spedizioni intercettate di precursori di
droghe nell'Unione. Inoltre, la Commissione predisporrà una relazione annuale
sui sequestri e sulle spedizioni intercettate di precursori di droghe nell'UE a
scopo divulgativo. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati I
principali rischi sono: - mancato rispetto da parte degli Stati membri
dei propri obblighi di comunicazione e/o di trasmissione di informazioni sugli
operatori e gli utilizzatori in possesso di licenza/registrazione; - attuazione non uniforme della legislazione
negli Stati membri; - sistemi di controllo insufficienti negli Stati
membri, in particolare riguardo agli operatori e agli utilizzatori in possesso
di licenza e/o registrazione. 2.2.2. Modalità di controllo previste
Gli
Stati membri hanno già delle autorità designate responsabili della sorveglianza
dell'applicazione della legislazione e della concessione di licenze e registrazioni
per certificare gli operatori e gli utilizzatori dediti al commercio dei
precursori di droghe; l'attuazione
della legislazione è monitorata attraverso incontri periodici delle autorità
nazionali competenti designate responsabili della legislazione dell'UE in
materia di precursori di droghe; la
gestione quotidiana della banca dati dell'UE sui precursori di droghe ricadrà
sotto la responsabilità dei servizi della Commissione incaricati di monitorare
la legislazione dell'UE in materia di precursori di droghe, in particolare la
DG ENTR e la DG TAXUD. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. Non
è stato identificato alcun rischio specifico di frode o irregolarità. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/ INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Descrizione………………………...……….] || Diss./non-diss. ([31]) || di paesi EFTA[32] || di paesi candidati[33] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1a. Competitività per la crescita e l'occupazione || Articolo 02.03.01 Funzionamento e sviluppo del mercato interno, in particolare nei settori della notifica, della certificazione e del ravvicinamento settoriale || Diss./ SD || SÌ || NO || NO || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Rubrica……………………………………..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || || || || || || 3.2. Incidenza prevista sulle
spese 3.2.1. Sintesi dell'incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || Numero 1a || Competitività per la crescita e l'occupazione DG: ENTR || || || Anno 2014 [34] || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 [35] || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || || Articolo 02.03.01 - Funzionamento e sviluppo del mercato interno, in particolare nei settori della notifica, della certificazione e del ravvicinamento settoriale || Impegni || (1) || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315 Pagamenti || (2) || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[36] || || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG ENTR || Impegni || = 1+1a +3 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315 Pagamenti || = 2+2a +3 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,045 || 0,315 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale || Impegni || = 4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || = 5+ 6 || || || || || || || || Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || || || || || || || || Pagamenti || (5) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento) || Impegni || = 4+ 6 || || || || || || || || Pagamenti || = 5+ 6 || || || || || || || || Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) DG: ENTR || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE Risorse umane || || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756 Altre spese amministrative || || || || || || || || TOTALE DG ENTR || Stanziamenti || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0.108 || 0.108 || 0.108 || 0.108 || 0.108 || 0.108 || 0.108 || 0,756 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 1,071 Pagamenti || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 0,153 || 1,071 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi. –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito[37]: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) || Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE || || RISULTATI || || || Tipo di risultato[38] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale OBIETTIVO SPECIFICO 1[39]: || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 7 || 0,315 || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || || || || || || || || || || || || || || || || OBIETTIVO SPECIFICO 2… || || || || || || || || || || || || || || || || || - Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || || || Totale parziale Obiettivo specifico 2 || || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 1 || 0,045 || 7 || 0,315 || 3.2.3. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756 Altre spese amministrative || || || || || || || || Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Esclusa la RUBRICA 5[40] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,756 3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || 02 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[41] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || || || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 aa [42] || - in sede[43] || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 || 0,108 02 è il settore
o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Gestione ed elaborazione della legislazione dell'UE al fine di garantire un mercato unico per le sostanze chimiche, in particolare per i precursori di droghe. Preparare e presiedere riunioni di gruppi di lavoro e di comitato regolamentari e redigerne le relazioni, al fine di garantire un'applicazione uniforme della legislazione. Assistere gli Stati membri e l'industria. Predisporre documenti orientativi pertinenti, oltre che "domande e risposte" concordate in stretta collaborazione con le autorità degli Stati membri e altre parti interessate. Pubblicare relazioni annuali su sequestri e spedizioni intercettate. Sovrintendere all'aggiornamento e allo sviluppo ulteriore della banca dati europea sui precursori di droghe. Rispondere a interrogazioni parlamentari. Preparare adeguamenti al progresso tecnico e condurre consultazioni tra servizi. Garantire una stretta collaborazione con la DG TAXUD, che è responsabile del monitoraggio del commercio esterno dei precursori di droghe. Personale esterno || 3.2.4. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
x La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale 2014-2020. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente
rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[44]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
x La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
¨ La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di
seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate –
x La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
¨ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: –
¨ sulle risorse proprie –
¨ sulle entrate varie Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[45] Anno N || Anno N+1 || Anno N+2 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Articolo…………. || || || || || || || || Per quanto riguarda le
entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa
interessate. … Precisare il metodo di
calcolo dell'incidenza sulle entrate. … [1] Organo
internazionale di controllo degli stupefacenti delle Nazioni Unite. [2] Relazione
della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo conformemente all'articolo
16 del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 febbraio 2004, e all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 111/2005 del
Consiglio relativi all'applicazione e al funzionamento della legislazione
comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe,
COM(2009)709, disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0066:FIN:IT:PDF [3] Per
informazioni più dettagliate cfr. la sezione 4.2.1 “Punti di forza e di
debolezza della legislazione” della suddetta relazione COM(2009)709. [4] Strategia
dell’UE in materia di droga 2005-2012, approvata dal Consiglio europeo del
novembre 2004 (15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 187 RELEX 564). [5] Piano
d’azione dell’UE in materia di lotta contro la droga per il 2009-2012 (2008/C 326/09). [6] La
strategia dell’UE in materia di droga integra queste due dimensioni chiave con
tre tematiche trasversali: coordinamento; cooperazione internazionale e
informazione; ricerca e valutazione. [7] Per
ulteriori informazioni cfr.
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/anti-drugs/opinion/111027_en.htm. [8] Articolo
168 TFUE (trattato sul funzionamento dell’Unione europea). [9] Articolo
67 TFUE. [10] Cfr. la
nota 1. [11] Conclusioni
del Consiglio sul funzionamento e l’attuazione della legislazione dell’UE in
materia di precursori di droghe – 3016a riunione del Consiglio
Concorrenza, Bruxelles, 25 maggio 2010. [12] La
relazione sulla valutazione dell’impatto è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/governance/impact/ia_carried_out/cia_2012_en.htm.
[13] GU C ,
pag. . [14] GU C,
pag. [15] GU L 47
del 18.02.2004, pag. 1. [16] Relazione
della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo conformemente
all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, e all'articolo 32 del regolamento (CE) n.
111/2005 del Consiglio relativi all'applicazione e al funzionamento della
legislazione comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori
di droghe, COM(2009)709. [17] GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23. [18] GU L 200
del 22.7.2006, pag. 11. [19] GU L 55
del 28.2.2011, pag. 13. [20] GU L 311
del 28.11.2001, pag. 67. [21] GU L 124
del 20.5.2003, pag. 36. [22] GU L 281
del 23.11.95, pag. 31. [23] GU L 8 del
12.1.2001, pag. 1. [24] GU L 22
del 26.1.2005, pag. 1. [25] ABM: Activity
Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting
(bilancio per attività). [26] A norma
dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario. [27] Relazione
della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo conformemente
all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, e all'articolo 32 del regolamento (CE) n.
111/2005 del Consiglio relativi all'applicazione e al funzionamento della
legislazione comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori
di droghe, COM(2009)709, disponibile al seguente indirizzo:
http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0709:FIN:it:PDF. [28] Per
informazioni più dettagliate cfr. la sezione 4.2.1 “Punti di forza e di debolezza
della legislazione” della suddetta relazione COM(2009)209 definitivo. [29] Le
spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento
finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [30] A norma
dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [31] Diss. =
Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati. [32] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [33] Paesi
candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali. [34] L'anno N è
l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa. [35] Spese
previste anche dopo il 2020 in considerazione della natura del progetto
(mantenimento di una banca dati). [36] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [37] Non sono
ancora disponibili informazioni sui risultati, perché il progetto pilota della
banca dati europea non è ancora stato elaborato. [38] I
risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es.
numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite…). [39] Quale
descritto nella sezione 1.4.2. “Obiettivi specifici…” [40] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee “BA”), ricerca indiretta, ricerca diretta. [41] AC= agente
contrattuale; AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; INT =
personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione
(jeune expert en délégation). [42] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee “BA”). [43] Principalmente
per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [44] Cfr. punti
19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [45] Per quanto
riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero),
gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui
viene detratto il 25% per spese di riscossione.