COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO su modalità concrete di rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, anche in relazione ai paesi terzi /* COM/2012/0351 final */
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO su modalità concrete di rafforzamento della
lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, anche in relazione ai paesi
terzi 1. Introduzione La capacità degli Stati membri di riscuotere
entrate fiscali e di dare attuazione alla propria politica economica è limitata
dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale. In tempi di risanamento dei
bilanci pubblici, che obbligano gli Stati membri a tagliare le spese e
aumentare le entrate, la frode e l'evasione fiscale rendono ancora più
difficile la realizzazione della politica di bilancio[1]. Secondo le stime, l'economia
sommersa nell'UE rappresenta quasi 1/5 del PIL, il che dà una prima indicazione
della portata del problema. Figura 1 -
Stima delle dimensioni dell'economia sommersa nel 2011 (% del PIL)[2] Vi sono inoltre decine di miliardi di euro in
giurisdizioni fiscali offshore, spesso non dichiarati né tassati, che riducono
le entrate fiscali nazionali. Visto l'ordine di grandezza, il rafforzamento
della lotta contro la frode fiscale e l'evasione fiscale non è solo una
questione di entrate, ma anche di equità. Va sottolineato comunque che la vasta
maggioranza dei contribuenti dell'UE cerca in generale di rispettare i propri
obblighi fiscali. In particolare in questi tempi di difficoltà economiche
sarebbe opportuno che gli aumenti supplementari delle imposte necessari per
compensare le perdite di entrate causate dai frodatori e dagli evasori non
ricadano sulle spalle dei contribuenti onesti. In altre parole, bisogna
concentrarsi sulla lotta alla frode e all'evasione. La presente comunicazione
non ha ad oggetto il lavoro non dichiarato, di per sé, che può essere
collaterale all'evasione delle imposte indirette; l'approccio alla lotta al
lavoro sommerso è stato infatti illustrato nella comunicazione COM(2007) 628.
Combattere questi problemi può essere di enorme utilità. Secondo le stime, le
recenti iniziative di rispetto volontario delle norme, connesse all'iniziativa
del G20, hanno permesso da sole di far incassare 10 miliardi di euro in due
anni negli Stati membri interessati[3].
Riducendo la frode e l'evasione gli Stati membri possono aumentare il gettito
fiscale, il che a sua volta dà loro un più ampio margine per ristrutturare i
propri sistemi tributari in modo più propizio alla crescita, come sottolineato
nella Analisi annuale della crescita per il 2012[4]. Il problema della frode fiscale e
dell'evasione fiscale si è aggravato considerevolmente negli ultimi anni. La
globalizzazione dell'economia, gli sviluppi tecnologici,
l'internazionalizzazione della frode e la connessa interdipendenza delle
amministrazioni fiscali degli Stati membri evidenziano i limiti di approcci
rigorosamente nazionali e rafforzano la necessità di un'azione comune. Il 2 marzo 2012 il Consiglio europeo ha
pertanto invitato il Consiglio e la Commissione ad elaborare rapidamente
modalità concrete per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione
fiscale, anche in relazione ai paesi terzi, e a riferirne in merito entro giugno
2012. In aprile il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui
ribadisce l'urgenza di un intervento in questo campo. È quindi assolutamente indispensabile
migliorare l’efficienza e l’efficacia della riscossione delle imposte. I
problemi posti dalla frode fiscale e dall'evasione fiscale vanno affrontati a
tre livelli: innanzitutto occorre migliorare la riscossione delle imposte in
ogni singolo Stato membro; secondo, occorre rafforzare la collaborazione
transfrontaliera tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri e, terzo,
l'UE ha bisogno di una politica precisa e coerente nei confronti dei paesi
terzi per poter promuovere le proprie norme a livello internazionale e
garantire parità di condizioni. Ad ognuno di questi tre livelli la cooperazione
a livello dell'UE offre un valore aggiunto. La presente comunicazione illustra come sia
possibile migliorare il rispetto degli obblighi fiscali e ridurre la frode e
l'evasione attraverso un uso migliore degli strumenti esistenti e l'adozione
delle proposte pendenti della Commissione. Vi sono anche evidenziati i campi in
cui sarebbe vantaggioso, sia per l'UE che per gli Stati membri, approfondire il
coordinamento e l'intervento legislativo prendendo di mira non solo l'attività
fraudolenta e l'evasione dalle tasse, ma anche la pianificazione fiscale
aggressiva, la quale include il ricorso ad operazioni o strutture artificiali e
lo sfruttamento delle disarmonie esistenti tra i sistemi tributari con
l'effetto di minare le norme fiscali degli Stati membri ed esacerbare la
perdita di entrate fiscali. 2. Riscossione più efficace
delle imposte negli Stati membri Gli Stati membri sono sovrani in fatto di
esazione delle imposte, funzionamento e coerenza delle proprie leggi tributarie
e delle amministrazioni fiscali, riscossione delle imposte e lotta contro la
frode fiscale. Tuttavia, l'azione (o inazione) a livello
nazionale ha un impatto diretto sul funzionamento del mercato interno in senso
ampio, in quanto può falsare la concorrenza tra le imprese dell’UE, nonché
sulla capacità degli Stati membri di rispettare gli impegni del patto di
stabilità e crescita. L'importanza della politica fiscale ai fini
del risanamento delle finanze pubbliche e della crescita è stata chiaramente
riconosciuta nell’ambito del Semestre europeo[5]
e del patto Euro Plus[6].
ed è stata sottolineata anche dal G20. Una riscossione delle tasse inefficiente
e inefficace ostacola un risanamento di bilancio equo e ambizioso. La vasta analisi compiuta dalla Commissione
nell'ambito del Semestre europeo, che si è tradotta in raccomandazioni sia ai
singoli Stati membri che all’Eurozona, ha messo in luce che per molti Stati
membri esistono considerevoli e reali problemi di evasione fiscale talora
legati ad una scarsa capacità delle amministrazioni. Sono state rivolte
raccomandazioni specifiche per paese su queste materie a 10 Stati membri[7]. Il rafforzamento della lotta alla frode e
all'evasione fiscale, come specificato in alcune delle raccomandazioni
specifiche per paese, permetterà di rimpinguare le entrate tributarie e di
sostenere in questo modo le necessarie riforme strutturali. Potrebbe altresì
permettere agli Stati membri di attuare altre raccomandazioni connesse alle
entrate fiscali e propizie alla crescita, come ad esempio la raccomandazione di
ridurre i costi del rispetto degli obblighi fiscali a carico delle imprese. I dati relativi al gettito dell'IVA negli
Stati membri illustrano la misura dell’ammanco di entrate. Se questa differenza
è spiegata in parte da aliquote IVA ridotte e da esenzioni dall'IVA, il fatto
che gli Stati membri riescano a riscuotere solo parte delle entrate teoriche
dell'IVA è imputabile anche all'evasione fiscale. Figura 2 - Gettito effettivo dell'IVA nel 2010
(% del gettito teorico ad aliquote standard)[8] I problemi cui sono confrontate le
amministrazioni fiscali sono evidenziati anche dai notevoli costi
amministrativi connessi alla riscossione delle tasse. Figura 3 - Costi amministrativi/entrate
nette nel 2009 (costo in EUR per 100 EUR di entrate)[9] In questo contesto
già esistono programmi di assistenza tecnica specifici[10] e la Commissione invita gli
Stati membri ad usarli nell’elaborare programmi destinati a migliorare il
funzionamento delle proprie amministrazioni fiscali e a rafforzare la capacità
delle amministrazioni e il rispetto degli obblighi fiscali. Per il futuro si
ravvisa la necessità di elaborare un successore efficace del programma FISCALIS
per migliorare il corretto funzionamento dei sistemi tributari nel mercato
interno. La Commissione ritiene importante anche che si
continui a fornire assistenza agli Stati membri per individuare i punti deboli
delle loro amministrazioni fiscali e per aiutarli ad affrontare problemi
specifici, garantire lo scambio delle migliori pratiche e sviluppare
metodologie di riferimento per valutare le funzioni essenziali della
riscossione delle tasse e dei controlli. 3. Migliorare la cooperazione
transfrontaliera tra le amministrazioni fiscali dell'UE Il processo di integrazione europea ha
rafforzato l’integrazione delle economie di tutti gli Stati membri: con
l’aumento del numero delle transazioni transfrontaliere, i loro costi e i
rischi connessi si sono ridotti. Questo comporta nuove sfide per le
amministrazioni fiscali nazionali sul piano della cooperazione e dello scambio
di informazioni. 3.1. Uso ottimale degli strumenti
giuridici esistenti La collaborazione transfrontaliera tra le
amministrazioni fiscali degli Stati membri può essere veramente efficace solo
se si basa sulla fiducia e solidarietà reciproche. Solo se sono disposti ad
aiutarsi l'un l'altro gli Stati membri possono sperare di trarre il massimo
vantaggio dalla collaborazione. L'esperienza fatta con la direttiva sulla
tassazione dei redditi da risparmio (direttiva “risparmio”[11]) dimostra i vantaggi di questa
collaborazione. Ogni anno i paesi fonte trasmettono in media più di 4 milioni
di dati ai paesi di residenza, il che corrisponde a un reddito da risparmio
pari in media 20 miliardi di euro. Negli ultimi anni è stata adottata una serie
di importanti strumenti legislativi a favore della cooperazione amministrativa,
sia per le imposte dirette che per le imposte indirette[12]. Tuttavia gli Stati membri non
ne fanno ancora un uso effettivo e generalizzato. La Commissione sostiene gli sforzi degli Stati
membri fornendo loro gli strumenti pratici di cui hanno bisogno per mettere in
atto un’efficace cooperazione amministrativa. A tal fine ha già messo a punto
formati elettronici per lo scambio di informazioni; inoltre sarà necessario
tenere costantemente aggiornati canali sicuri di comunicazione, da estendere
anche ad altri tipi di reddito. La Commissione controllerà da vicino che tutti
gli Stati membri applichino correttamente le norme e le procedure approvate in
comune. 3.2. Altri modi concreti per
rafforzare la cooperazione 3.2.1. Rafforzare gli strumenti
esistenti Il 13 novembre 2008 la Commissione ha adottato
una proposta di modifica della direttiva "risparmio" con l'obiettivo
di colmare le lacune esistenti e prevenire più efficacemente l'evasione
fiscale. Le due principali scappatoie identificate sono il ricorso a strutture
intermediarie non tassate per occultare l'effettivo titolare economico e l'uso
di strumenti finanziari innovativi e altri prodotti (ad es. prodotti
strutturati al dettaglio e strumenti assicurativi del tipo “insurance
wrappers”) non coperti dalla direttiva. La seconda revisione della direttiva
“risparmio” ha confermato l'ampio ricorso a strutture offshore non tassate che
si interpongono tra chi paga e il beneficiario ultimo per occultare l'effettiva
titolarità economica: il 35% dei depositi di soggetti non bancari negli Stati
membri (il 65% nel caso dei depositi nei paesi appartenenti alla rete degli
accordi sulla tassazione del risparmio) sono detenuti da strutture situate in
giurisdizioni offshore. La revisione ha anche messo in luce che il mercato dei
prodotti finanziari strutturati (l'importo attualmente in essere delle vendite
è pari a 767,3 miliardi di euro) è aumentato ogni anno al ritmo medio di oltre
il 30% negli ultimi anni. Gli Stati membri concordano sostanzialmente sul
contenuto della proposta di modifica ed è pertanto vitale che le modifiche
siano ora adottate senza ritardi. L'Unione europea deve dimostrare di essere
capace di affrontare questi problemi: se ci riesce sarà in una posizione di forza
per richiedere ad altri paesi miglioramenti equivalenti. 3.2.2. Rafforzare lo scambio
elettronico di informazioni Lo scambio di informazioni fornisce alle
amministrazioni fiscali informazioni preziose sui redditi percepiti e sulle
attività detenute dai loro contribuenti, che possono essere anche
particolarmente utili per l'analisi dei rischi e servire da incentivo per
l’adempimento volontario delle norme. Occorre promuovere il ricorso allo
scambio automatico di informazioni laddove è più utile. La Commissione ha
elaborato formati elettronici per i redditi da risparmio e sta mettendo a punto
nuovi formati per i redditi contemplati dalla direttiva 2011/16/UE,
nell’intento di mettere in atto uno scambio automatico di informazioni sicuro e
rafforzato all'interno dell'UE. L'Unione ha un ruolo fondamentale
da svolgere per promuovere le proprie norme sullo scambio automatico di
informazioni così da incoraggiare l'elaborazione di norme internazionali nel
campo della trasparenza e dello scambio di informazioni in materie fiscali. Per garantire che lo scambio di informazioni
sia immediatamente fruibile è fondamentale migliorare l'identificazione dei
contribuenti. L'esperienza fatta dagli Stati membri dimostra che è più facile
incrociare le informazioni quando si usa come identificatore unico per le
comunicazioni il codice di identificazione fiscale (CIF). La Commissione
procederà pertanto ad una valutazione di impatto per proporre, se del caso, che
ad ogni contribuente che svolge attività transnazionali sia assegnato un codice
di identificazione fiscale (CIF) europeo. Si dovrebbe anche prevedere di
offrire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri un accesso diretto ai
settori pertinenti delle loro rispettive banche dati nazionali e di ampliare la
portata dell'accesso automatico nel campo dell’IVA. 3.2.3. Affrontare le tendenze e i
meccanismi della frode fiscale e dell’evasione fiscale È fondamentale sviluppare e condividere
strumenti, sistemi e metodi di lavoro per identificare le tendenze e i sistemi
utilizzati per la frode fiscale e l'evasione fiscale, oltre che per individuare
i singoli frodatori transfrontalieri. Per raggiungere questo obiettivo la
Commissione porterà avanti i lavori per estendere rapidamente il progetto
EUROFISC e il sistema di allarme al settore delle imposte dirette e per
rafforzare le tecniche di gestione dei rischi. Essa proporrà anche un
meccanismo di reazione rapida per i casi di frode dell'IVA. La Commissione intende anche elaborare una
strategia per contrastare il fenomeno della pianificazione fiscale aggressiva.
A tal fine esaminerà in che modo sia possibile migliorare l'accesso
all'informazione sui flussi di denaro, per agevolare la tracciabilità dei
pagamenti di importo significativo effettuati per il tramite di conti di banche
off-shore. Occorrerebbe riflettere alla creazione, a livello dell'UE, di una
squadra di ispettori dedicati alla frode fiscale transfrontaliera e aumentare
il numero di audit congiunti facendo ampio ricorso alle disposizioni
legislative vigenti in materia di controlli simultanei e di presenza di
funzionari di uno Stato membro in un altro Stato membro[13]. 3.2.4. Garantire livelli elevati di
adempimento da parte dei contribuenti Migliorare l’adempimento da parte del
contribuente[14]
è un elemento centrale di qualsiasi strategia efficace di lotta alla frode
fiscale e all'evasione fiscale. Per migliorare l'adempimento sia a livello
nazionale che transfrontaliero è necessario che i contribuenti siano meglio
informati sulle norme fiscali in vigore nell'UE e negli Stati membri. La
creazione di un PORTALE INTERNET TASSE E IMPOSTE per tutti i tipi di imposte e
di contribuenti e di uno sportello unico per i contribuenti non residenti negli
Stati membri aiuterebbe i contribuenti a rispettare più agevolmente i propri
obblighi fiscali. Per quanto riguarda l’IVA, la Commissione sta predisponendo
una piattaforma di dialogo detta “Forum dell’UE sull’IVA” a cui prendono parte
le autorità fiscali e rappresentanti delle imprese. Il forum creerà le
condizioni per l'ordinato funzionamento dell'attuale sistema dell'IVA allo
scopo di rafforzare l'adempimento spontaneo. L'adempimento dei contribuenti può essere
incoraggiato in varie maniere: un modo sarebbe quello di diminuire i costi e la
complessità per i contribuenti. I costi amministrativi del rispetto delle norme
fiscali varia considerevolmente tra le imprese degli Stati membri. Dato che i
tempi e i costi sono proporzionalmente più elevati per le piccole imprese, una
riduzione della complessità amministrativa e un ricorso più diffuso a strumenti
on-line contribuirebbe a migliorare la riscossione delle tasse e ad aumentare
la competitività di molte ditte europee. Le amministrazioni fiscali dovrebbero anche
pensare a completare con un'impostazione basata sul servizio la loro filosofia
basata sul controllo. Esse potrebbero sviluppare anche incentivi sotto forma di
programmi di trasmissione volontaria di informazioni e incoraggiare i
contribuenti a correggere spontaneamente gli errori. Nello spirito della
"Responsabilità sociale delle imprese[15]",
la Commissione metterà a punto una carta del contribuente. In un mondo globalizzato dove il contribuente
inadempiente può soppesare il rischio di essere scoperto e punito in
giurisdizioni diverse, merita prendere in esame la possibilità di adottare norme
minime comuni contro gli autori di frodi fiscali e gli evasori fiscali per
certi tipi di reati fiscali, insieme a sanzioni amministrative o penali. La
lotta alle frodi è uno dei settori prioritari individuati nella comunicazione
della Commissione "Verso una politica penale dell'Unione europea"[16]. La Commissione proporrà norme
per rinvigorire la lotta contro la frode a danno degli interessi finanziari
dell'UE mediante disposizioni di diritto penale. 3.2.5. Rafforzare la governance
tributaria Spesso i contribuenti che non pagano
l’IVA evadono anche le imposte sul reddito o sulle società e viceversa. Per
questo è di estrema importanza ricercare un approccio più coordinato tra
imposte dirette e indirette. Senza ignorare le specificità delle diverse
imposte, occorre ispirarsi ai diversi meccanismi e metodi di lavoro in atto nei
rispettivi settori per rafforzare l'efficacia della lotta contro la frode
fiscale in tutti i campi. Occorre anche promuovere una maggiore
convergenza di strumenti e sistemi nei settori della tassazione diretta e
indiretta, ad esempio prevedendo lo stesso tipo di presentazione per le parti
comuni dei formulari. Nel medio termine, la Commissione prenderà in esame la
possibilità di disporre di uno strumento legislativo unico per la cooperazione
amministrativa per tutti i tipi di imposte e tasse, in modo da garantire la
piena integrazione e la perfetta coerenza dei meccanismi di cooperazione. Poiché la frode fiscale spesso va di pari
passo con altre forme di criminalità è importante che le amministrazioni
fiscali collaborino più strettamente con le altre autorità, in particolare
quelle competenti in materia di riciclaggio di denaro e di sicurezza sociale, e
con le autorità giudiziarie, a livello sia nazionale che internazionale. Sul
piano nazionale è necessario garantire un livello soddisfacente di cooperazione
tra tutti i servizi incaricati dell'applicazione della legge, non solo per
quanto riguarda la frode fiscale e l'evasione fiscale, ma anche la criminalità
fiscale[17][18]. La cooperazione in materia di
criminalità fiscale può essere effettuata anche attraverso Europol[19]. La Commissione può agevolare
il coordinamento in questi settori con l’applicazione congiunta dei programmi
già in vigore e dei loro successori. 4. politica coerente nei
confronti dei paesi terzi L'UE si è dotata di una politica chiara e
coerente sui principi di buona governance in campo fiscale (trasparenza,
scambio di informazioni e concorrenza fiscale leale), ma deve fare in modo di
promuoverla più sistematicamente, non solo al suo interno ma anche nei
confronti dei paesi terzi. 4.1. Garantire l'applicazione di
norme equivalenti da parte dei paesi terzi L’applicazione delle misure rafforzate di
tassazione dei risparmi a livello dell’UE potrebbe essere ancora più efficace e
ordinata se fossero rafforzate anche le misure equivalenti in vigore presso
importanti partner dell’UE. Il mercato internazionale dei depositi
transfrontalieri continua ad essere dominato da rinomate e ampiamente
pubblicizzate piazze finanziarie, dove vigono leggi che tutelano fortemente il
segreto bancario. Le isole Cayman e la Svizzera, con 1 352 miliardi di USD
di depositi detenuti da soggetti non bancari, rappresentano da sole quasi il 20%
di tutti i depositi mondiali detenuti da soggetti non bancari. Figura 4 - Andamento dei depositi detenuti
da soggetti esteri non bancari presso banche di determinati importanti centri
finanziari fuori dell’UE (in milioni di USD)[20]
Si ravvisa pertanto l’opportunità che il
Consiglio si affretti a dare mandato alla Commissione, fornendole il proprio
sostegno, di negoziare modifiche degli accordi in vigore sulla tassazione dei
risparmi con la Svizzera, Andorra, il Principato di Monaco, il Liechtenstein e
San Marino. L'allineamento di questi accordi alle nuove norme rafforzate
all'interno dell'UE, e a quelle risultanti dalle modifiche future della
direttiva "risparmio", dovrebbe permettere di compiere ulteriori
progressi nell'elaborazione di misure equivalenti in collaborazione con le
suddette giurisdizioni. Lo stesso si dovrebbe fare per aggiornare gli accordi
materia di imposizione dei risparmi con i relativi territori dipendenti o
associati. È opportuno anche seguire attentamente gli sviluppi internazionali
delle piazze finanziarie in tutto il mondo. Tutte queste misure insieme potrebbero
rafforzare notevolmente la capacità degli Stati membri di riscuotere le tasse
sul reddito da capitale dei loro residenti. I recenti accordi di bilaterali
stipulati dal Regno Unito e dalla Germania con la Svizzera danno un'idea delle
attività non tassate detenute nella Confederazione. Gli anticipi previsti in
applicazione di questi accordi ammontano a 500 milioni di CHF per il Regno
Unito e a 2 miliardi di CHF per la Germania, mentre gli importi effettivi
della regolarizzazione dovrebbero superare 1,3 miliardi di CHF per il
Regno Unito e 4 miliardi di CHF per la Germania. Il Regno Unito stima che la
regolarizzazione potrebbe fruttargli da 4 a 7 miliardi di sterline, il che dà
un'indicazione della portata del problema per l’insieme dell'Unione. Dalle conclusioni del secondo riesame della
direttiva "risparmio" risulta che il rafforzamento degli accordi
esistenti in linea con le modifiche proposte della direttiva permetterebbe di
includere il denaro detenuto su conti fiduciari. Si tratta di conti sui quali
la banca dell'investitore rideposita fondi a proprio nome in un’altra
giurisdizione fiscale. Nel caso della Svizzera, i fondi detenuti su questi
conti fiduciari rappresentano 4 volte e mezza i fondi detenuti direttamente
dagli investitori. 4.2. Promuovere le norme dell’UE a
livello internazionale È importante garantire un maggiore coerenza
tra le politiche dell'Unione in generale, in modo che i partner dell'UE si
impegnino, nell'ambito di accordi commerciali e di cooperazione internazionali,
a rispettare i principi della buona governance in campo fiscale, in linea con
le conclusioni del Consiglio del 2008[21].
È opportuno che questi principi siano inseriti in tutti i pertinenti accordi
stipulati dall'UE con paesi terzi e che siano promossi attraverso lo sviluppo
di incentivi alla collaborazione, come indica la Commissione nella
comunicazione del 2009 “Promozione della buona governance in materia fiscale[22]” e nella comunicazione del 2010
“Fiscalità e sviluppo – Cooperazione con i paesi in via di sviluppo per la
promozione delle buone pratiche di gestione in materia tributaria”[23]. È opportuno anche che il Consiglio approvi
rapidamente il progetto di accordo UE/Liechtenstein sulla lotta antifrode e su
aspetti di cooperazione fiscale e dia mandato alla Commissione di avviare
negoziati analoghi con Andorra, il Principato di Monaco, San Marino e la
Svizzera. Inoltre è opportuno esplorare le possibilità di concludere accordi
multilaterali di cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette
con i paesi terzi e sulla partecipazione di tali paesi ai controlli simultanei. I recenti sviluppi sul piano internazionale
per quanto riguarda la Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) degli
Stati Uniti apre nuove prospettive per il rafforzamento dello scambio
automatico di informazioni tra Stati membri e paesi terzi, migliorando la
trasparenza a livello globale. Occorre infine migliorare la cooperazione con
altre organizzazioni internazionali per promuovere gli interessi comuni ed
evitare doppioni e per creare sinergie a vantaggio delle istituzioni
finanziarie e delle amministrazioni fiscali[24].
È opportuno che gli Stati membri possano usare un unico strumentario
all'interno dell'UE e nelle loro relazioni con i paesi terzi. Per questo la
Commissione ha intenzione di promuovere il ricorso a strumenti pratici avanzati
dell’UE (come i formati elettronici), che possano essere usati da paesi che non
appartengono all'Unione in particolare nelle relazioni con gli Stati membri
dell'UE. 4.3. Come affrontare la questione dei
paradisi fiscali e della pianificazione fiscale aggressiva Per paradisi fiscali, chiamati a volte
"giurisdizioni non cooperative", si intendono generalmente le
giurisdizioni in grado di finanziare i propri servizi pubblici senza prelevare
imposte, o imponendo un'imposta minima, sui redditi, e che si offrono come
luoghi che i non residenti possono utilizzare per sfuggire alla tassazione nel
loro paese di residenza. L'OCSE ha individuato le tre caratteristiche tipiche
di un paradiso fiscale: i) assenza di un effettivo scambio di
informazioni, ii) mancanza di trasparenza e iii) nessun obbligo di
svolgere attività significative. Inoltre i paradisi fiscali spesso offrono un
trattamento fiscale preferenziale ai non residenti per attirare investimenti da
altri paesi. La concorrenza che esercitano è quindi sleale e ne risulta
ostacolata la riscossione di imposte di importo equo da parte di altri paesi. Si sta lavorando intensamente per eliminare
molte caratteristiche pregiudizievoli dei paradisi fiscali: L'adozione quasi
universale di norme severe in materia di scambio di informazioni su richiesta e
di trasparenza, dopo il successo del rilancio del Forum mondiale sulla
trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali dell’OCSE, ha permesso
di compiere notevoli passi avanti. Benché tuttavia molti ex paradisi fiscali si
siano impegnati a rispettare questi principi, si sta tuttora esaminando se tali
impegni siano stati effettivamente messi in pratica. Inoltre, il Forum non
prende in esame la questione della "concorrenza fiscale leale", un
principio che l'Unione difende al suo interno attraverso il codice di condotta
in materia di tassazione delle imprese[25].
È di grande interesse sia per l’OCSE che per l'UE promuovere un simile concetto
nei paesi terzi. I paradisi fiscali continuano a costituire un
danno potenziale per gli interessi degli Stati membri. L'onere dei costi
supplementari di adempimento imputabile all'intervento non coordinato degli
Stati membri per proteggere le loro basi imponibili ricade su tutti i
contribuenti. Analogamente, quando si verificano perdite di gettito fiscale
perché le basi imponibili sono deviate verso i paradisi fiscali, ne fanno le
spese tutti i contribuenti se le aliquote di imposta sono maggiorate per
compensare l'erosione della base imponibile. Al di là dei problemi specifici connessi ai
paradisi fiscali, la Commissione intende contribuire alla creazione di un
ambiente fiscale sano e equo nell'Unione (per gli Stati membri, i contribuenti
e gli investitori), che permetta di far fronte in maniera efficiente
all'erosione delle basi imponibili (all'interno dell’UE e in relazione ai paesi
terzi). È importante che i vantaggi che ne deriverebbero non siano messi in
pericolo da misure prese dai paesi terzi. Si stanno valutando attualmente le
possibili risposte strategiche per raggiungere questo scopo, con l'intenzione
di presentare un piano di azione verso la fine dell'anno. Lo scopo è l'adozione
di una serie di misure, procedure e strumenti per un'azione coordinata:
potrebbe trattarsi ad es. di un abbinamento di misure difensive o sanzioni nei
confronti dei paesi che praticano una concorrenza fiscale sleale e di incentivi
per i paesi che pongono fine a tali pratiche. L'accento sarà posto sul
coordinamento delle misure. La comunicazione affronterà anche i problemi
connessi alla pianificazione fiscale aggressiva. 5. Conclusione Esiste la precisa volontà politica, espressa
dai capi di Stato e di governo il 2 marzo 2012, di dare la priorità a azioni
concrete di lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale. Occorre ora
passare ai fatti. La presente comunicazione costituisce una prima risposta alla
richiesta del Consiglio europeo: vi si passano in rassegna i diversi livelli
che richiedono un intervento e si forniscono orientamenti di massima sugli
aspetti che meritano di essere approfonditi ulteriormente. La Commissione si
augura di portare avanti il dibattito sia a livello del Consiglio che
nell'ambito del gruppo della politica fiscale[26].
L’adozione rapida della revisione della direttiva "risparmio" e un
accordo immediato sul conferimento di un mandato negoziale alla Commissione
costituirebbero un primo passo in questa direzione. Il Semestre europeo costituisce l’occasione
ideale per esaminare le questioni fiscali nel contesto più ampio dello sviluppo
economico dell’UE e per integrare la politica fiscale tra gli strumenti di
rilancio della crescita. La Commissione continuerà a impegnarsi per sostenere
le strategie di risanamento e di crescita degli Stati membri. Entro la fine del 2012 la Commissione intende
presentare un piano d’azione in base a una valutazione d'impatto appropriata,
nel quale individuerà le misure specifiche che potrebbero essere attuate
rapidamente non appena ricevano la necessaria priorità politica. Il piano, che
sarà presentato insieme all’iniziativa sui paradisi fiscali e sulla
pianificazione fiscale aggressiva, stabilirà gli interventi concreti necessari
per rafforzare la cooperazione amministrativa e promuoverà lo sviluppo
dell’attuale politica di buona governance; affronterà inoltre le tematiche più
generali dell'interazione con i paradisi fiscali e della lotta alla
pianificazione fiscale aggressiva, oltre ad altri aspetti come la criminalità
fiscale. [1] La frode fiscale è una forma di evasione deliberata
dalle tasse, generalmente perseguibile penalmente. Questo termine indica la
presentazione di dichiarazioni deliberatamente false o di documenti falsi. Per
evasione fiscale si intendono in generale sistemi illeciti per i quali
l'assoggettamento all'imposta è occultato o ignorato, ossia il contribuente
paga meno di quanto sia tenuto a fare per legge occultando redditi o
informazioni alle amministrazioni fiscali. [2] Fonte: Schneider, F. (2012), "Size and development
of the Shadow Economy from 2003 to 2012: some new facts (Dimensioni e sviluppo
dell'economia sommersa dal 2003 al 2012)." Le cifre contenute in questo
studio si basano necessariamente su ipotesi e vanno pertanto considerate con
cautela perché non ne è dimostrata la certezza. [3] OCSE: The Era of Bank Secrecy is Over; the G20/OECD
process is delivering results, 26 ottobre 2011 [4] Comunicazione della Commissione: Analisi annuale della
crescita per il 2012– COM(2011) 815 definitivo del 25 novembre 2011 – 17229/11;
conclusioni del Consiglio del 16 febbraio 2012 (6353/1/12 Rev.1). [5] Comunicazione della Commissione: Analisi annuale della
crescita per il 2012– COM(2011) 815 definitivo del 25 novembre 2011 – 17229/11;
conclusioni del Consiglio del 16 febbraio 2012 (6353/1/12 Rev.1). [6] Conclusioni del Consiglio del 16 febbraio 2012 (6404/1/12
Rev.1). [7] Raccomandazioni specifiche per Stato membro su questi
temi sono state rivolte a Bulgaria, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria,
Italia, Lituania, Malta, Polonia e Slovacchia. Si noti che gli Stati membri che
beneficiano attualmente di assistenza finanziaria nell'ambito del Fondo europeo
per la stabilità finanziaria (FESF), del Meccanismo europeo di stabilizzazione
finanziaria (MESF) o delle disposizioni dell'articolo 143 del trattato ricevono
la raccomandazione di attuare le misure stabilite nelle rispettive decisioni di
esecuzione e ulteriormente specificate nei memorandum di intesa ed eventuali
supplementi successivi. Ciò riguarda Grecia, Irlanda, Portogallo e Romania. [8] Fonte: Commissione europea; Taxation trends in the
European Union, edizione 2012. [9] Fonte: OCSE. La tabella contiene i dati per 23 Stati
membri. I dati per CY, EL, LT e SK non sono disponibili o sono in corso di
convalida. [10] Decisione n. 1482/2007/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che istituisce un programma comunitario
inteso a migliorare il funzionamento dei sistemi di imposizione nel mercato
interno (Fiscalis 2013) e che abroga la decisione n. 2235/2002/CE (GU L 330
del 15.12.2007, pag. 1). [11] Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in
materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (GU L 157 del 26.6.2003, pag. 38). [12] Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010,
sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da
dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1); regolamento (UE)
n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione
amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore
aggiunto (GU L 268 del 12.10.2010, pag. 1); direttiva 2011/16/UE del
Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa
nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell’11.3.2011,
pag.1); regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012,
relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il
regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1). [13] Articolo 7 della direttiva 2010/24/UE; articoli 28, 29
e 30 del regolamento (UE) n. 904/2010; articoli 11 e 12 della direttiva 2011/16/UE;
articoli 12 e 13 del regolamento (UE) n. 389/2012. [14] L'adempimento degli obblighi fiscali è la misura in cui il
contribuente rispetta (o non rispetta) le norme tributarie del suo paese, ad
es. dichiarazione dei redditi, compilazione delle denunce e pagamento puntuale
delle imposte dovute. [15] Comunicazione "Strategia rinnovata dell'UE per il
periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese" COM (2011)
681 definitivo del 25.10.2011. [16] COM(2011) 573 definitivo del 20.9.2011. [17] Riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo e
organizzazioni criminali connesse alle frodi intracomunitarie con operatore
mancante (missing trader), compresa la frode dell'IVA “carosello” e gli
investimenti criminali nel sistema di scambi di quote di emissione dell'Unione. [18] Le norme rivedute del GAFI, adottate nel febbraio 2012,
hanno aggiunto il reato fiscale in quanto reato presupposto ai reati di
riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. [19] Europol permette di identificare coloro che organizzano i
reati fiscali e di smantellare le reti di criminali. [20] Fonte: dati pubblici aggregati della Banca dei regolamenti
internazionali (BRI). [21] Conclusioni del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2008 (comunicato
stampa 8850/08) [22] COM(2009) 201 definitivo del 28.4.2009. [23] COM(2010) 163 definitivo del 21.4.2010. [24] L’UE svolge un ruolo attivo in altre sedi internazionali
come l’OCSE, la International Organisation for Tax Administration
(IOTA), il Inter American Center of Tax Administrations (CIAT), il
dialogo fiscale internazionale (DFI), l’International Tax Compact"
(ITC, accordo fiscale internazionale) e l’African Tax Administration Forum
(ATAF). [25] Conclusioni del Consiglio ECOFIN del 1° dicembre 1997 in
materia di politica fiscale (GU C 2 del 6.1.1998, pag. 1). [26] Il gruppo per la politica fiscale è un gruppo permanente
di alto livello, istituito nel 1996, sugli aspetti della politica fiscale a
livello europeo, presieduto dal Commissario responsabile della politica
fiscale.