13.12.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 363/6


Comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi

2011/C 363/02

1.   INTRODUZIONE

1.1.

In virtù dell'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi vengono decisi dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Nel 1998 la Commissione ha pubblicato pertanto una comunicazione (1) intesa a definire gli orientamenti e le procedure che intendeva seguire nell'elaborare le proposte da sottoporre al Consiglio.

1.2.

La presente comunicazione rivista tiene conto degli obiettivi del programma d'azione «Dogana 2013» nonché delle esigenze e delle osservazioni presentate dagli Stati membri in seguito al seminario sulle sospensioni e i contingenti tariffari autonomi svoltosi a il 23 e 24 settembre 2010 a Istanbul. Il campo di applicazione della revisione ha una portata limitata e comporta il duplice obiettivo di specificare sia alcuni orientamenti del regime di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, sia la procedura che gli Stati membri e gli operatori devono seguire per richiedere una misura autonoma di questo tipo.

1.3.

È possibile che in seguito allo studio sull'impatto delle sospensioni e dei contingenti tariffari autonomi sull'economia dell'UE che la Commissione prevede di avviare nell'arco del 2012 sarà necessario apportare modifiche sostanziali alla presente comunicazione. Tale studio analizzerà anche dell'impatto sulle piccole e medie imprese (PMI).

1.4.

L'obiettivo perseguito dalla Commissione nella determinazione di tali orientamenti consiste nel precisare la logica economica sottesa alla politica dell'Unione europea in questo settore, in conformità anche delle regole di trasparenza stabilite dalla Commissione.

1.5.

La Commissione intende seguire la politica generale definita nella presente comunicazione e i relativi iter amministrativi riguardanti le sospensioni a decorrere dal secondo semestre 2012.

2.   PANORAMICA — PRINCIPI GENERALI

2.1.   Funzione della tariffa doganale comune

2.1.1.

L'articolo 28 del TFUE stabilisce che «L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta […] l'adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti con i paesi terzi».

Fin dal 1968, l'Unione ha applicato la parte principale di questa tariffa doganale comune (2) come parte di un insieme di misure destinate a promuovere un'industria europea efficiente e competitiva a livello internazionale.

2.1.2.

Oltre a favorire lo sviluppo dell'industria all'interno dell'Unione europea, le aliquote del dazio stabilite dalla tariffa si prefiggono altresì di rafforzare la capacità produttiva dell'industria europea, consentendo così ai produttori dell'UE di far fronte più agevolmente alla concorrenza di paesi terzi.

Di conseguenza, per tutti i prodotti immessi in libera pratica, fatte salve le deroghe previste dalle disposizioni dell'UE, vanno versati i dazi previsti dalla tariffa. Il pagamento di questi dazi costituisce dunque la norma.

2.2.   Nozione di sospensioni e contingenti tariffari

2.2.1.

Le sospensioni tariffarie adottate in virtù dell'articolo 31 del TFUE rappresentano un'eccezione alla norma durante il periodo di validità della misura e per una quantità illimitata (sospensione tariffaria) o per una quantità limitata (contingente tariffario). Entrambe queste misure consentono l'esenzione totale o parziale dai dazi doganali di paesi terzi che andrebbero corrisposti per le merci importate (i dazi antidumping e compensativi e aliquote specifiche non sono interessati da queste sospensioni e contingenti tariffari). Le merci soggette a dazi antidumping o compensativi dovrebbero di norma essere escluse dalla concessione di sospensioni e contingenti. Le merci soggette a divieti e restrizioni delle importazioni (ad esempio, Convenzione sul commercio internazionale delle specie in via di estinzione, CITES) non possono beneficiare né di sospensioni né di contingenti tariffari.

2.2.2.

Le merci importate in un regime di sospensione o contingente tariffario possono circolare liberamente in tutta l'Unione europea; di conseguenza, quando viene concessa una sospensione o un contingente tariffario, tutti gli operatori di tutti gli Stati membri possono chiedere di beneficiarne. Ciò significa che una sospensione o un contingente accordati su richiesta di uno Stato membro possono avere ripercussioni in tutti gli altri Stati membri. La gestione del settore va effettuata pertanto rafforzando ed estendendo la collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione onde garantire che siano presi in considerazione tutti gli interessi dell'Unione europea. I contingenti tariffari autonomi sono gestiti dalla Commissione in stretta collaborazione con gli Stati membri in una banca dati centrale dei contingenti tariffari. I contingenti sono accordati in base al principio «primo arrivato primo servito», conformemente alle disposizioni dell'articolo 308, lettere da a) a c), del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

2.2.3.

L'allargamento dell'Unione europea, il progresso tecnico e i cambiamenti delle tradizionali rotte commerciali internazionali hanno modificato lo scenario economico in un'economia viepiù globalizzata. È importante garantire che le sospensioni tariffarie consentano alle imprese con sede nell'Unione europea di mantenere la piena occupazione e di ottenere i componenti necessari alla fabbricazione di prodotti elaborati ad elevato valore aggiunto per l'UE, anche nel caso in cui la loro attività consista principalmente nell'assemblaggio di parti.

2.3.   Caratteristiche delle sospensioni e dei contingenti tariffari

2.3.1.

L'articolo 31 TFUE dispone che i dazi della tariffa doganale comune siano stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione. Ciò include le modifiche e le sospensioni di tali dazi.

2.3.2.

Le sospensioni e i contingenti tariffari dovrebbero essere sottoposti regolarmente a revisione, con la possibilità di venire eliminati su richiesta di una parte interessata. In casi eccezionali, qualora vi sia necessità di rifornire con continuità l'Unione europea di taluni prodotti a dazi ridotti o nulli [ad esempio, quando sia necessaria la fornitura di un determinato prodotto non disponibile (sospensione tariffaria) o in quantitativi talmente ridotti (contingente tariffario) da non giustificare gli investimenti occorrenti per avviarne la produzione nell'Unione europea], la Commissione può proporre una modifica della tariffa doganale comune. A tal fine, agirà su richiesta degli Stati membri o di propria iniziativa.

2.3.3.

Inoltre, poiché le sospensioni tariffarie sono misure di deroga alla norma generale costituita dalla tariffa doganale comune, come ogni eccezione devono essere applicate in modo coerente.

2.3.4.

Per evitare discriminazioni, le sospensioni tariffarie devono essere aperte a tutti gli importatori dell'Unione e a tutti i fornitori dei paesi terzi. Pertanto, una sospensione o un contingente non verranno mai accordati in relazione a:

i)

merci oggetto di un contratto di esclusiva;

ii)

merci scambiate tra soggetti collegati che possiedono diritti esclusivi di proprietà intellettuale sulla loro produzione; o

iii)

merci la cui descrizione contiene termini specifici interni della società, come denominazioni sociali, nomi di marchi, specifiche, numeri di articoli, eccetera.

2.4.   Funzione delle sospensioni e dei contingenti tariffari autonomi

2.4.1.

La Commissione ritiene che i dazi doganali abbiano una precisa funzione economica. Pertanto, le sospensioni tariffarie autonome, il cui scopo è quello di annullare del tutto o in parte gli effetti dei dazi doganali per un periodo determinato, possono essere accordate solo in caso di indisponibilità nell'Unione dei prodotti considerati. I contingenti tariffari autonomi possono essere aperti nel caso di merci che sono prodotte nell'Unione in quantità insufficienti.

2.4.2.

Inoltre, poiché i dazi doganali contribuiscono alle tradizionali risorse proprie dell'Unione europea, le ragioni economiche addotte vanno viste in relazione all'interesse generale dell'Unione.

2.4.3.

In passato, il regime di sospensioni e contingenti tariffari ha dato prova di essere uno strumento politico molto efficace nel sostegno delle attività economiche nell'Unione europea e, visto il numero crescente di richieste trasmesse alla Commissione, continuerà ad esserlo anche in futuro. Attualmente queste misure rappresentano tra il 5 % e il 6 % delle tradizionali risorse proprie iscritte a bilancio.

2.4.4.

Offrendo alle imprese la possibilità di approvvigionarsi per un certo periodo a prezzi più vantaggiosi, si può stimolare l'attività economica all'interno dell'Unione, rendere queste imprese più competitive e, in particolare, consentire loro di mantenere o creare occupazione, ammodernare le loro strutture, eccetera. Nel 2011 sono in vigore all'incirca 1 500 sospensioni e contingenti autonomi, mentre durante la recente recessione economica nell'Unione europea la Commissione ha registrato un aumento delle richieste, a dimostrazione dell'importanza di questa politica per l'industria dell'Unione.

2.5.   Prodotti che possono beneficiare delle sospensioni tariffarie autonome

2.5.1.

Le sospensioni hanno lo scopo di consentire alle imprese dell'Unione europea di utilizzare materie prime, prodotti semilavorati e componenti non disponibili o non prodotti all'interno dell'Unione, con l'eccezione dei prodotti «finiti».

2.5.2.

Fatti salvi i punti 2.5.3 e 2.5.4, ai fini della presente comunicazione per «prodotti finiti» s'intendono le merci che presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

sono atte alla vendita al consumatore finale, imballate o meno all'interno dell'Unione per la vendita al dettaglio,

sono prodotti finiti non assemblati,

non subiranno trattamenti o trasformazioni sostanziali (4), o

hanno già il carattere essenziale del prodotto completo o finito.

2.5.3.

Poiché le imprese dell'Unione stanno convertendo in misura sempre maggiore la produzione verso l'assemblaggio di prodotti che richiedono parti tecnicamente già molto elaborate, alcune delle parti necessarie vengono utilizzate senza subire trasformazioni sostanziali e possono pertanto essere considerate come prodotti finiti. Tuttavia, in alcuni casi le sospensioni tariffarie potrebbero essere accordate per prodotti finiti utilizzati come componenti del prodotto finale, a condizione che il valore aggiunto di tale operazione di assemblaggio sia sufficientemente elevato.

2.5.4.

Si potrebbe ipotizzare l'applicazione di una sospensione nel caso di attrezzature e materiali da utilizzarsi nel processo produttivo (sebbene tali prodotti siano in genere prodotti finiti), purché tali attrezzature e materiali siano specifici e necessari per la produzione di beni chiaramente identificati e le sospensioni non siano di ostacolo alla concorrenza tra le imprese dell'Unione.

2.6.   Prodotti che possono beneficiare dei contingenti tariffari autonomi

Tutte le disposizioni di cui al punto 2.5 valgono anche per i contingenti tariffari autonomi. Dal regime dei contingenti tariffari sono esclusi i prodotti ittici, posto che un'analisi parallela fondata anche sulla loro sensibilità può comportare la loro inclusione in una proposta straordinaria della Commissione di un regolamento del Consiglio concernente l'istituzione e la gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione europea per determinati prodotti ittici.

2.7.   Beneficiari delle sospensioni e dei contingenti tariffari autonomi

Le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono destinati alle imprese produttrici dell'Unione europea. Nel caso in cui l'impiego del prodotto sia limitato ad uno scopo ben determinato, tale impiego è soggetto a controlli secondo le procedure previste per il controllo della destinazione finale (5).

Particolare attenzione sarà rivolta agli interessi delle PMI. Visto che le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi potrebbero favorire l'internazionalizzazione delle PMI, saranno prese iniziative volte a sensibilizzare le stesse PMI su questo strumento. Come menzionato in precedenza, l'impatto di questo regime sulle PMI rientra in una valutazione di portata più ampia che sarà avviata nel 2012.

Nel frattempo, le sospensioni tariffarie non dovrebbero applicarsi a merci per le quali l'importo dei dazi esigibili non è economicamente significativo.

2.8.   Unione doganale con la Turchia

Per i prodotti cui si applicano le disposizioni dell'Unione doganale con la Turchia (tutte le merci ad eccezione dei prodotti agricoli e di quelli che rientrano nel campo di applicazione del trattato CECA) valgono gli stessi criteri, poiché in questo caso i diritti e gli obblighi della Turchia sono simili a quelli degli Stati membri.

Anche la Turchia può richiedere la concessione di sospensioni e contingenti tariffari e suoi delegati possono partecipare alle riunioni del gruppo «Economia tariffaria» per discutere delle richieste insieme con i delegati di tutti gli Stati membri e la Commissione. Dei prodotti della Turchia si terrà conto allo stesso modo di quelli dell'Unione europea nelle decisioni concernenti l'applicazione di nuove sospensioni tariffarie nonché nel calcolo di idonei volumi per i contingenti tariffari.

Dopo l'esame da parte della Commissione, le richieste di sospensioni tariffarie della Turchia possono essere inserite nella proposta presentata al Consiglio. I contingenti tariffari seguono un processo decisionale diverso perché non saranno contemplati nel regolamento del Consiglio. I contingenti tariffari richiesti dalla Turchia saranno applicabili solamente in Turchia.

3.   ORIENTAMENTI GENERALI

Alla luce di quanto precede, nel presentare le proprie proposte al Consiglio e nell'adottare essa stessa i regolamenti, la Commissione intende conformarsi alla linea di azione indicata di seguito.

3.1.

Lo scopo principale delle sospensioni e dei contingenti tariffari autonomi è consentire alle imprese dell'Unione europea di utilizzare materie prime, prodotti semilavorati o componenti in regime di esenzione dai dazi normali della tariffa doganale comune.

Tutte le richieste di sospensione tariffaria sono sottoposte in primis ai delegati del gruppo «Economia tariffaria», che ne valutano l'adeguatezza. Successivamente le richieste sono discusse in maniera approfondita nel corso di tre riunioni del gruppo; le misure vengono proposte soltanto dopo che sono state esaminate le ragioni economiche alla base delle richieste.

La Commissione presenterà al Consiglio le proprie proposte (che in parte aggiornano ogni sei mesi gli elenchi dei prodotti soggetti alle sospensioni tariffarie e gli elenchi dei prodotti soggetti ai contingenti tariffari) alla data del 1o gennaio e del 1o luglio, per tener conto delle nuove richieste nonché degli orientamenti tecnici ed economici relativi a prodotti e mercati.

3.2.

In linea di massima, salvo se vi si oppone l'interesse dell'Unione europea, e in osservanza degli obblighi internazionali, nei casi seguenti non vengono proposte sospensioni né contingenti tariffari:

quando all'interno dell'Unione europea vengono fabbricati in quantità sufficiente prodotti identici, equivalenti o sostitutivi. Ciò vale anche nel caso in cui, in mancanza di produzione nell'UE, la concessione della misura richiesta possa falsare le condizioni di concorrenza tra le imprese dell'UE per quanto concerne i prodotti finiti nei quali le merci in questione devono essere incorporate o in prodotti di un settore connesso,

quando le merci in questione sono prodotti finiti destinati alla vendita a consumatori finali senza ulteriori trasformazioni sostanziali o senza formare parte integrante di un prodotto finale maggiore per il cui funzionamento tali merci si rendono necessarie,

quando le merci importate sono oggetto di un contratto di esclusiva che limita la possibilità degli importatori dell'Unione di acquistarle da produttori di paesi terzi,

quando le merci sono scambiate tra persone legate (6) che possiedono diritti esclusivi di proprietà intellettuale (ad esempio, nomi di marchi, disegni e brevetti industriali) su tali merci,

quando risulti improbabile che i vantaggi derivanti dalla misura richiesta possano arrivare alle industrie trasformatrici o ai produttori dell'UE interessati,

quando esistano altre procedure particolari per i produttori dell'UE (ad esempio, perfezionamento attivo),

quando il richiedente utilizzerà le merci esclusivamente a fini commerciali,

quando la concessione della sospensione o del contingente tariffario sia contraria a un'altra politica dell'Unione europea (ad esempio, altri accordi preferenziali, accordi di libero scambio, misure di difesa commerciale, restrizioni quantitative o relative alla tutela dell'ambiente).

3.3.

Quando prodotti identici, di sostituzione o equivalenti a quelli da importare vengono fabbricati nell'Unione europea, ma in quantità non sufficiente a soddisfare il fabbisogno di tutte le industrie trasformatrici o produttrici interessate, possono essere accordati contingenti tariffari (limitatamente alle quantità non disponibili) o sospensioni tariffarie parziali.

La richiesta di un contingente tariffario può essere presentata in quanto tale o in conseguenza dell'esame di una richiesta di sospensione. In questo contesto si terrà conto, se del caso, di tutte le conseguenze pregiudizievoli a danno di tutte le capacità produttive che potrebbero rendersi disponibili all'interno dell'Unione europea.

3.4.

L'equivalenza tra i prodotti da importare e i prodotti dell'Unione verrà valutata, per quanto possibile, in base a criteri oggettivi, tenendo conto delle fondamentali caratteristiche chimiche, fisiche e tecniche dei prodotti, degli usi a cui sono destinati, del loro uso commerciale e, in particolare, del loro impiego funzionale nonché della loro attuale o futura disponibilità sul mercato dell'Unione europea.

In questa valutazione non sono prese in considerazione eventuali differenze di prezzo tra i prodotti da importare e i prodotti dell'Unione.

3.5.

Conformemente alle disposizioni dei seguenti allegati, le richieste di sospensioni o di contingenti tariffari vanno presentate dagli Stati membri per conto delle industrie trasformatrici o produttrici, dell'UE, identificate per nome, che siano adeguatamente attrezzate per utilizzare la merce importata nei loro processi di produzione. I richiedenti devono provare di avere effettivamente tentato di recente, senza riuscirci, di reperire le merci in questione o prodotti equivalenti o di sostituzione presso fornitori potenziali dell'Unione europea. Nelle richieste di contingenti tariffari devono essere indicati il o i nomi del o dei produttori dell'UE.

I richiedenti devono inoltre fornire le informazioni che consentono alla Commissione di esaminare la loro richiesta alla luce dei criteri fissati nella presente comunicazione. Per ragioni di ordine pratico, le richieste non verranno prese in considerazione quando l'importo dei dazi da non riscuotere sia valutato inferiore a 15 000 EUR l'anno. Le imprese possono raggrupparsi per raggiungere tale soglia.

3.6.

I saldi attuali dei contingenti tariffari sono disponibili giornalmente sul seguente sito Internet del portale EUROPA: http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm (cliccare sul link «contingenti»).

Sullo stesso server saranno disponibili anche gli allegati consolidati dei regolamenti relativi alle sospensioni e ai contingenti tariffari, un elenco delle nuove richieste e gli indirizzi delle competenti amministrazioni degli Stati membri.

4.   ELEMENTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

In base all'esperienza acquisita in materia, sembra che il modo migliore di gestire questo settore sia costituito dal raggruppamento delle richieste in modo tale da garantire che, una volta approvate, le sospensioni e contingenti tariffari nuovi nonché le modifiche entrino in vigore o il 1o gennaio o il 1o luglio di ogni anno. Il raggruppamento facilita il trattamento di queste misure nell'ambito della tariffa doganale integrata delle Comunità europee (TARIC) e, in tal modo, la loro applicazione da parte degli Stati membri. A tale scopo la Commissione provvederà a presentare le sue proposte al Consiglio in materia di sospensioni e contingenti tariffari in tempo utile affinché i regolamenti corrispondenti possano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con congruo anticipo prima della loro applicazione.

4.1.   Trasmissione di nuove richieste

4.1.1.

Le richieste vengono trasmesse all'ufficio centrale di ciascuno Stato membro. Gli indirizzi di tali uffici sono disponibili sul seguente sito: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/susp/faq/faqsusp.jsp?Lang=en#Who. Gli Stati membri hanno il compito di accertare la conformità delle richieste ai criteri fissati nella presente comunicazione nonché l'accuratezza, sotto ogni profilo materiale, delle informazioni fornite nelle richieste. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione soltanto le richieste che soddisfano i criteri fissati nella presente comunicazione.

4.1.2.

Le richieste devono pervenire alla Commissione in tempo debito, tenendo conto del tempo necessario per completare le procedure di esame e per pubblicare un avviso di sospensione o di contingente tariffario. Le scadenze da rispettare sono riportate nell'allegato V alla presente comunicazione.

4.1.3.

Le richieste devono essere presentate con mezzi elettronici in un formato di trattamento testi corrispondente ai modelli di cui all'allegato I. Allo scopo di accelerare e rendere più efficiente il trattamento amministrativo delle richieste, si raccomanda che le richieste redatte nella lingua del richiedente siano corredate di una traduzione inglese, francese o tedesca (inclusi tutti gli allegati).

4.1.4.

Tutte le richieste devono essere corredate di una dichiarazione in cui si attesta che non sono soggette a contratti di esclusiva (vedasi allegato II alla presente comunicazione).

4.1.5.

Le richieste di sospensioni e di contingenti tariffari vengono esaminate dalla Commissione, che si avvale del parere del gruppo «Economia tariffaria». Il gruppo si riunisce almeno tre volte a sessione (vedasi calendario nell'allegato V alla presente comunicazione) per discutere delle domande sotto l'egida della Commissione, a seconda della natura e delle esigenze relative ai prodotti da esaminare.

4.1.6.

Il procedimento di cui al paragrafo 3.3 della comunicazione non esonera il richiedente dall'obbligo di indicare chiaramente il tipo di misura richiesta (cioè se sospensione o contingente tariffario); per quanto riguarda le domande di contingenti, il volume previsto fa parte della richiesta.

4.1.7.

La descrizione del prodotto deve essere effettuata utilizzando le denominazioni e formulazioni della Nomenclatura combinata oppure, ove le stesse non siano appropriate, le denominazioni dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), le Denominazioni comuni internazionali (DCI), o le denominazioni dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (UICPA), dell'Inventario doganale europeo dei prodotti chimici (ECICS) o dell'Indice dei colori (CI).

4.1.8.

Le unità di misura utilizzate devono essere quelle della Nomenclatura combinata e, in mancanza di unità supplementari, del Sistema internazionale di unità di misura (SI). Qualora vi sia bisogno di norme e metodi di prova per descrivere le merci richieste, essi devono essere riconosciuti a livello internazionale. Non possono essere accettati nomi di marchi, standard di qualità interni di un'impresa, specifiche dei prodotti, numeri di articoli e termini simili.

4.1.9.

La Commissione può respingere una richiesta nei casi in cui eventuali descrizioni fuorvianti dei prodotti non vengano corrette durante la seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria».

4.1.10.

Le richieste di sospensione o contingente devono essere corredate di tutti i documenti necessari ad un esame approfondito delle misure in questione (schede tecniche, prospetti esplicativi, bibliografia commerciale, dati statistici, campioni, eccetera). Qualora lo ritenga necessario, la Commissione può domandare allo Stato membro interessato qualsiasi informazione complementare riguardante una richiesta di sospensione che reputi indispensabile per formulare la propria proposta al Consiglio.

In caso di dati e documentazione mancanti, il richiedente può presentarli prima della seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria»; se i dati e la documentazione mancanti non sono presentati prima di tale riunione, la Commissione può respingere la richiesta. Eventuali obiezioni contro una richiesta incompleta devono essere presentate al più tardi durante la terza riunione.

4.1.11.

Eventuali informazioni di carattere riservato dovranno essere chiaramente etichettate come tali e dovrà essere specificato il livello di riservatezza (cioè, ad uso esclusivo della Commissione, ad uso esclusivo dei membri del gruppo «Economia tariffaria»). Il presidente del gruppo può tuttavia comunicare queste informazioni a un altro Stato membro o ai servizi della Commissione su loro esplicita richiesta, ma soltanto dietro esplicito consenso del rappresentante dello Stato membro responsabile di quelle informazioni. I delegati del gruppo «Economia tariffaria» e i funzionari della Commissione sono invitati ad adottare tutte le precauzioni del caso per garantire la riservatezza delle informazioni.

Tuttavia, le richieste non saranno prese in considerazione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non possano essere fornite informazioni essenziali per la valutazione o la discussione (in particolare, al fine di proteggere «informazioni riservate relative alla società» come processi di produzione, formule o composizioni chimiche, eccetera).

4.2.   Trasmissione di richieste di proroga

4.2.1.

Le richieste devono essere presentate con mezzi elettronici in un formato di trattamento testi corrispondente al modello di cui all'allegato III all'ufficio centrale di ciascuno Stato membro (vedasi link nel punto 4.1.1), che le esamina per accertarne la conformità ai criteri fissati nella presente comunicazione. Gli Stati membri decidono sotto la propria responsabilità quali richieste inviare alla Commissione. Le scadenze da rispettare sono riportate nell'allegato V alla presente comunicazione.

4.2.2.

Gli aspetti amministrativi delle nuove richieste si applicano per analogia alle richieste di proroga.

4.3.   Richieste di modifica di misure o di incremento dei volumi dei contingenti tariffari

Le richieste di modifica della descrizione dei prodotti contenuta in una sospensione o in un contingente tariffario vengono presentate e discusse due volte all'anno alle stesse scadenze previste per le nuove richieste (vedasi allegato V).

Le richieste di aumento del volume di un contingente tariffario vigente possono essere presentate e accettate in qualsiasi momento; dopo l'accettazione da parte degli Stati membri sono pubblicate nel regolamento successivo, il 1o gennaio o il 1o luglio. A queste richieste non si applicano scadenze per la presentazione di obiezioni.

4.4.   Indirizzo della Commissione al quale inviare le richieste

Commissione europea

Direzione generale della Fiscalità e dell’unione doganale

TAXUD-SUSPENSION-QUOTA-REQUESTS@ec.europa.eu

Le richieste che coinvolgono altri dipartimenti della Commissione saranno trasmesse a questi ultimi.

4.5.   Trasmissione di obiezioni

4.5.1.

Le obiezioni vengono trasmesse all'ufficio centrale di ciascuno Stato membro (vedasi link nel punto 4.1.1), che le esamina per accertarne la conformità ai criteri fissati nella presente comunicazione. Gli Stati membri decidono sotto la propria responsabilità quali obiezioni inviare ai membri del gruppo «Economia tariffaria» e alla Commissione per mezzo del sistema CIRCA.

4.5.2.

Le obiezioni devono essere presentate con mezzi elettronici in un formato di trattamento testi corrispondente al modello di cui all'allegato IV. Le scadenze da rispettare sono riportate nell'allegato V alla presente comunicazione.

4.5.3.

La Commissione può respingere un'obiezione se la stessa è stata inviata in ritardo, se il modello non è stato debitamente compilato, se non sono stati forniti i campioni richiesti, se non ci sono stati contatti a tempo debito (entro circa 15 giorni) tra la società richiedente e quella che ha presentato l'obiezione o se il modello di obiezione conteneva informazioni fuorvianti o non accurate.

4.5.4.

Nei casi in cui la società richiedente e quella che ha presentato l'obiezione non siano in grado di comunicare tra loro (per esempio, a causa della legislazione in materia di concorrenza), il direttore generale della DG Fiscalità e unione doganale della Commissione fungerà da arbitro imparziale. Ove opportuno, saranno coinvolti altri dipartimenti della Commissione.

4.5.5.

Lo Stato membro che agisce per conto del richiedente deve provvedere affinché siano avviati contatti tra le società, e lo deve dimostrare qualora ciò gli venga richiesto dalla Commissione o dai membri del gruppo «Economia tariffaria».


(1)  GU C 128 del 25.4.1998, pag. 2.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(4)  Per orientamenti su ciò che costituisce un trattamento o una trasformazione sostanziale si farà riferimento alle «regole di elenco» relative alla determinazione dell'origine non preferenziale pubblicate sul seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/ — Anche le operazioni di reimballaggio non possono essere considerate come trattamenti o trasformazioni sostanziali.

(5)  Articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.

(6)  Per indicazioni sul significato di «persone legate» vedasi l'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


ALLEGATO I

Modello per:

RICHIESTA DI SOSPENSIONE/CONTINGENTE TARIFFARIO (Cancellare la voce che non interessa)

(Stato membro: )

Parte I

(per la pubblicazione sul sito Internet della DG TAXUD)

1.

Codice della nomenclatura combinata:

2.

Descrizione dettagliata del prodotto secondo i criteri della tariffa doganale:

Solo per prodotti chimici (principalmente capitoli 28 e 29 della nomenclatura combinata):

3.

i)

Numero CUS (numero di identificazione dell'Inventario doganale europeo dei prodotti chimici);

ii)

Numero CAS (numero di registrazione del Chemical Abstracts Service):

iii)

Altro numero:

RICHIESTA DI SOSPENSIONE/CONTINGENTE TARIFFARIO (cancellare la voce che non interessa)

(Stato membro: )

Parte II

(da distribuire ai membri del gruppo «Economia tariffaria»)

4.

Ulteriori informazioni, compresi la denominazione commerciale, l'impiego funzionale, l'utilizzo previsto del prodotto importato, il tipo di prodotto nel quale viene incorporato e utilizzo finale di quel prodotto:

Solo per prodotti chimici:

5.

Formula di struttura:

6.

I prodotti sono coperti da brevetto:

Sì/No

Se sì, numero del brevetto e dell'autorità che l'ha rilasciato:

7.

I prodotti sono soggetti a una misura antidumping/antisussidi:

Sì/No

Se sì, spiegare perché si richiede una sospensione tariffaria/un contingente tariffario:

8.

Nome e indirizzo delle industrie note nell'Unione europea contattate per l'eventuale fornitura di prodotti identici, equivalenti o sostitutivi (obbligatorio per le richieste di contingenti):

Date e risultati di tali contatti:

Motivi per cui i prodotti delle suddette industrie non risultano appropriati per l'utilizzazione prevista:

9.

Calcolo del volume del contingente tariffario

Consumo annuo del richiedente:

Produzione annua dell'UE:

Volume del contingente tariffario richiesto:

10.

Osservazioni particolari

i)

indicazione di sospensioni o contingenti tariffari simili:

ii)

indicazioni relative a un'informazione tariffaria vincolante esistente:

iii)

altre osservazioni:

RICHIESTA DI SOSPENSIONE/CONTINGENTE TARIFFARIO (cancellare la voce che non interessa)

(Stato membro: )

Parte III

(solo per la Commissione)

11.

Richiesta presentata da:

Indirizzo:

Tel./Fax:

E-mail:

12.

Previsioni di importazione annua per il 20XX (primo anno del periodo di validità richiesto):

valore (in EUR):

quantità (in peso e unità supplementare, ove applicabile per il codice della Nomenclatura combinata in questione):

13.

Importazioni attuali (per il 20XX — secondo anno) (l'anno precedente quello in cui è presentata la richiesta):

valore (in EUR):

quantità (in peso e unità supplementare, ove applicabile per il codice della Nomenclatura combinata in questione):

14.

Aliquota del dazio applicabile al momento della richiesta (compresi accordi preferenziali, accordi di libero scambio, ove esistenti per l'origine delle merci richieste):

Aliquota del dazio nel paese terzo:

Aliquota preferenziale applicabile: sì/no (se sì, aliquota del dazio: …)

15.

Stima dei dazi doganali non riscossi (in EUR) su base annua:

16.

Origine delle merci richieste:

Nome del produttore non UE:

Paese:

17.

Nome e indirizzi dell'utilizzatore nell'UE:

Indirizzo:

Tel./Fax:

E-mail:

18.

Dichiarazione della parte interessata che i prodotti importati non sono oggetto di un contratto di esclusiva (utilizzare foglio separato — vedasi allegato II alla presente comunicazione) (obbligatoria)

Allegati (schede tecniche dei prodotti, prospetti esplicativi, opuscoli, eccetera)

Numero di pagine:

NB: nel caso in cui nella parte II o III si forniscano dati di natura riservata, si prega di utilizzare pagine separate e di contrassegnarle chiaramente come riservate. Si prega inoltre di specificare il grado di riservatezza anche sulla copertina.


ALLEGATO II

Modello per:

DICHIARAZIONE DI NON ESISTENZA DI UN CONTRATTO DI ESCLUSIVA  (1)

Nome:

Indirizzo:

Tel./Fax:

E-mail:

Nome e funzione del firmatario:

Con la presente dichiaro a nome di (nome della società) che il/i seguente/i prodotto/i

(descrizione del o dei prodotti)

non è/non sono soggetto/i a un contratto di esclusiva.

(Firma, data)


(1)  Per contratto di esclusiva s'intende qualsiasi accordo che impedisca a società diverse da quella del richiedente di importare il o i prodotti richiesti.


ALLEGATO III

Modello per:

RICHIESTA DI PROROGA DI UNA SOSPENSIONE TARIFFARIA

(Stato membro: )

Parte I

(pubblico)

Codice della Nomenclatura combinata (NC) o codice TARIC:

Descrizione dettagliata del prodotto:

Parte II

Richiesta presentata per (nome e indirizzo dell'importatore/utilizzatore nell'UE):

Aliquota del dazio applicabile al momento della richiesta (compresi accordi preferenziali, accordi di libero scambio, ove esistenti per l'origine delle merci richieste):

Importazioni (anno 20XX, primo anno del nuovo periodo di validità richiesto):

valore (in EUR):

quantità (in peso e unità supplementare, ove applicabile per il codice della Nomenclatura combinata in questione):

Stima dei dazi doganali non riscossi (in EUR) su base annua:


ALLEGATO IV

Modello per:

OBIEZIONE A UNA RICHIESTA DI SOSPENSIONE/CONTINGENTE TARIFFARIO (cancellare la voce che non interessa)

(Stato membro: )

Parte I

Richiesta n.

Codice NC:

Descrizione delle merci:

Fascicolo n.:

Le merci sono attualmente prodotte nell'Unione europea o in Turchia e sono disponibili sul mercato.

Attualmente si possono ottenere prodotti equivalenti o sostitutivi nell'Unione europea o in Turchia.

Osservazioni esplicative (differenze, motivo della sostituzione e modo in cui sarà sostituito il prodotto richiesto):

allegare schede tecniche che dimostrino il carattere e la qualità del prodotto offerto.

Altro:

Compromesso proposto (osservazioni esplicative):

Trasferimento in un contingente tariffario:

Volume del contingente proposto:

Sospensione tariffaria parziale:

Aliquota del dazio proposta:

Altre proposte:

Commenti:

Industria che attualmente fabbrica un prodotto identico, equivalente o sostitutivo nell'Unione europea o in Turchia

Nome dell'industria:

Nome del responsabile:

Indirizzo:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Denominazione commerciale del prodotto:

OBIEZIONE A UNA RICHIESTA DI SOSPENSIONE/CONTINGENTE TARIFFARIO (cancellare la voce che non interessa)

(Stato membro: )

Parte II

Capacità produttiva (disponibile per il mercato; ad esempio, non vincolata internamente o da contratti):

Attualmente:

Entro i prossimi sei mesi:


ALLEGATO V

Calendario per la gestione delle richieste di sospensione/contingente tariffario autonomo

a)   Nuove richieste e ripresentazioni

 

Sessione di gennaio

Sessione di luglio

Entrata in vigore delle sospensioni o dei contingenti tariffari richiesti

1.1.20xx

1.7.20xx

Termine ultimo di trasmissione delle richieste alla Commissione

15.3.20xx-1

15.9.20xx-1

Prima riunione del gruppo «Economia tariffaria» per discutere delle richieste

Tra 20.4.20xx-1 e 15.5.20xx-1

Tra 20.10.20xx-1 e 15.11.20xx-1

Seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria» per discutere delle richieste

Tra 5.6.20xx-1 e 15.6.20xx-1

Tra 5.12.20xx-1 e 20.12.20xx-1

Terza riunione del gruppo «Economia tariffaria» per discutere delle richieste

Tra 5.7.20xx-1 e 15.7.20xx-1

Tra 20.1.20xx e 30.1.20xx

Ulteriore riunione (su richiesta) del gruppo «Economia tariffaria» per discutere delle richieste

Tra 1.9.20xx-1 e 15.9.20xx-1

Tra 15.2.20xx e 28.2.20xx


Termine ultimo di presentazione per iscritto delle obiezioni a nuove richieste

Seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria»

Termine ultimo di presentazione per iscritto delle obiezioni a misure in vigore

Prima riunione del gruppo «Economia tariffaria»

b)   Richieste di proroga

Data di proroga delle sospensioni tariffarie vigenti

1.1.20xx

Termine ultimo di trasmissione delle richieste alla Commissione

15.4.20xx-1

Prima riunione del gruppo «Economia tariffaria» per discutere delle richieste

Tra 20.4.20xx-1 e 15.5.20xx-1

Seconda riunione del gruppo «Economia tariffaria» per discutere delle richieste

Tra 5.6.20xx-1 e 15.6.20xx-1

Terza riunione del gruppo «Economia tariffaria» per discutere delle richieste

Tra 5.7.20xx-1 e 15.7.20xx-1


Termine ultimo di presentazione per iscritto delle obiezioni a proroghe

Prima riunione del gruppo «Economia tariffaria»